Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 195
"Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico
all'informazione ambientale"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre
2005
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2003/4/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 28 gennaio 2003, concernente l'accesso del pubblico all'informazione
ambientale, che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per l'adempimento
degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità
europee (Legge comunitaria 2003);
Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1997, n. 39, recante attuazione
della direttiva 90/313/CEE, concernente la libertà di accesso alle
informazioni in materia di ambiente;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n.
352, e successive modificazioni, recante regolamento per la disciplina
delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto
di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'articolo 24,
comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, recante
istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice
in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice
dell'amministrazione digitale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 20 maggio 2005;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 16
giugno 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 29 luglio 2005;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, per
la funzione pubblica e per gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Finalità
1. Il presente decreto, nello stabilire i principi generali in materia
di informazione ambientale, e' volto a:
a) garantire il diritto d'accesso all'informazione ambientale
detenuta dalle autorità pubbliche e stabilire i termini, le condizioni
fondamentali e le modalità per il suo esercizio;
b) garantire, ai fini della più ampia trasparenza, che
l'informazione ambientale sia sistematicamente e progressivamente messa
a disposizione del pubblico e diffusa, anche attraverso i mezzi di telecomunicazione
e gli strumenti informatici, in forme o formati facilmente consultabili,
promuovendo a tale fine, in particolare, l'uso delle tecnologie dell'informazione
e della comunicazione.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto s'intende per:
a) «informazione ambientale»: qualsiasi informazione
disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque
altra forma materiale concernente:
1) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera,
l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi,
le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi
costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre,
le interazioni tra questi elementi;
2) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od
i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri
rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente,
individuati al numero 1);
3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni
legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro
atto, anche di natura amministrativa, nonche' le attività che incidono
o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente di cui ai
numeri 1) e 2), e le misure o le attività finalizzate a proteggere
i suddetti elementi;
4) le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale;
5) le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche,
usate nell'ambito delle misure e delle attività di cui al numero
3);
6) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione
della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio,
i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo
stato degli elementi dell'ambiente di cui al punto 1) o, attraverso tali
elementi, da qualsiasi fattore di cui ai punti 2) e 3);
b) «autorità pubblica»: le amministrazioni
pubbliche statali, regionali, locali, le aziende autonome e speciali, gli
enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi, nonche' ogni persona
fisica o giuridica che svolga funzioni pubbliche connesse alle tematiche
ambientali o eserciti responsabilità amministrative sotto il controllo
di un organismo pubblico;
c) «informazione detenuta da un'autorità pubblica»:
l'informazione ambientale in possesso di una autorità pubblica in
quanto dalla stessa prodotta o ricevuta o materialmente detenuta da persona
fisica o giuridica per suo conto;
d) «richiedente»: la persona fisica o l'ente che
chiede l'informazione ambientale;
e) «pubblico»: una o più persone, fisiche
o giuridiche, e le associazioni, le organizzazioni o gruppi di persone
fisiche o giuridiche.
Art. 3.
Accesso
all'informazione ambientale su richiesta
1. L'autorità pubblica rende disponibile, secondo le disposizioni
del presente decreto, l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne
faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse.
2. Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 5 e tenuto conto del termine
eventualmente specificato dal richiedente, l'autorità pubblica mette
a disposizione del richiedente l'informazione ambientale quanto prima possibile
e, comunque, entro 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta
ovvero entro 60 giorni dalla stessa data nel caso in cui l'entità
e la complessità della richiesta sono tali da non consentire di
soddisfarla entro il predetto termine di 30 giorni. In tale ultimo caso
l'autorità pubblica informa tempestivamente e, comunque, entro il
predetto termine di 30 giorni il richiedente della proroga e dei motivi
che la giustificano.
3. Nel caso in cui la richiesta d'accesso e' formulata in maniera eccessivamente
generica l'autorità pubblica può chiedere al richiedente,
al più presto e, comunque, entro 30 giorni dalla data del ricevimento
della richiesta stessa, di specificare i dati da mettere a disposizione,
prestandogli, a tale scopo, la propria collaborazione, anche attraverso
la fornitura di informazioni sull'uso dei cataloghi pubblici di cui all'articolo
4, comma 1, ovvero può, se lo ritiene opportuno, respingere la richiesta,
ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c).
4. Nel caso in cui l'informazione ambientale e' richiesta in una forma
o in un formato specifico, ivi compresa la riproduzione di documenti, l'autorità
pubblica la mette a disposizione nei modi richiesti, eccetto nel caso in
cui:
a) l'informazione e' già disponibile al pubblico in altra
forma o formato, a norma dell'articolo 8, e facilmente accessibile per
il richiedente;
b) e' ragionevole per l'autorità pubblica renderla disponibile
in altra forma o formato.
5. Nei casi di cui al comma 4, lettere a) e b), l'autorità
pubblica comunica al richiedente i motivi del rifiuto dell'informazione
nella forma o nel formato richiesti entro il termine di 30 giorni dalla
data del ricevimento della richiesta stessa.
6. Nel caso di richiesta d'accesso concernente i fattori di cui all'articolo
2, comma 1, lettera a), numero 2), l'autorità pubblica indica
al richiedente, se da questi espressamente richiesto, dove possono essere
reperite, se disponibili, le informazioni relative al procedimento di misurazione,
ivi compresi i metodi d'analisi, di prelievo di campioni e di preparazione
degli stessi, utilizzato per raccogliere l'informazione ovvero fa riferimento
alla metodologia normalizzata utilizzata.
7. L'autorità pubblica mantiene l'informazione ambientale detenuta
in forme o formati facilmente riproducibili e, per quanto possibile, consultabili
tramite reti di telecomunicazione informatica o altri mezzi elettronici.
Art. 4.
Cataloghi e punti d'informazione
1. Al fine di fornire al pubblico tutte le notizie utili al reperimento
dell'informazione ambientale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, l'autorità pubblica istituisce e aggiorna
almeno annualmente appositi cataloghi pubblici dell'informazione ambientale
contenenti l'elenco delle tipologie dell'informazione ambientale detenuta
ovvero si avvale degli uffici per le relazioni con il pubblico già
esistenti.
2. L'autorità pubblica può evidenziare nei cataloghi di
cui al comma 1 le informazioni ambientali detenute che non possono essere
diffuse al pubblico ai sensi dell'articolo 5.
3. L'autorità pubblica informa in maniera adeguata il pubblico
sul diritto di accesso alle informazioni ambientali disciplinato dal presente
decreto.
Art. 5.
Casi di esclusione
del diritto di accesso
1. L'accesso all'informazione ambientale e' negato nel caso in cui:
a) l'informazione richiesta non e' detenuta dall'autorità
pubblica alla quale e' rivolta la richiesta di accesso. In tale caso l'autorità
pubblica, se conosce quale autorità detiene l'informazione, trasmette
rapidamente la richiesta a quest'ultima e ne informa il richiedente ovvero
comunica allo stesso quale sia l'autorità pubblica dalla quale e'
possibile ottenere l'informazione richiesta;
b) la richiesta e' manifestamente irragionevole avuto riguardo
alle finalità di cui all'articolo 1;
c) la richiesta e' espressa in termini eccessivamente generici;
d) la richiesta concerne materiali, documenti o dati incompleti
o in corso di completamento. In tale caso, l'autorità pubblica informa
il richiedente circa l'autorità che prepara il materiale e la data
approssimativa entro la quale detto materiale sarà disponibile;
e) la richiesta riguarda comunicazioni interne, tenuto, in ogni
caso, conto dell'interesse pubblico tutelato dal diritto di accesso.
2. L'accesso all'informazione ambientale e' negato quando la divulgazione
dell'informazione reca pregiudizio:
a) alla riservatezza delle deliberazioni interne delle autorità
pubbliche, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia;
b) alle relazioni internazionali, all'ordine e sicurezza pubblica
o alla difesa nazionale;
c) allo svolgimento di procedimenti giudiziari o alla possibilità
per l'autorità pubblica di svolgere indagini per l'accertamento
di illeciti;
d) alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali,
secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia, per la
tutela di un legittimo interesse economico e pubblico, ivi compresa la
riservatezza statistica ed il segreto fiscale, nonche' ai diritti di proprietà
industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;
e) ai diritti di proprietà intellettuale;
f) alla riservatezza dei dati personali o riguardanti una persona
fisica, nel caso in cui essa non abbia acconsentito alla divulgazione dell'informazione
al pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dal decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196;
g) agli interessi o alla protezione di chiunque abbia fornito
di sua volontà le informazioni richieste, in assenza di un obbligo
di legge, a meno che la persona interessata abbia acconsentito alla divulgazione
delle informazioni in questione;
h) alla tutela dell'ambiente e del paesaggio, cui si riferisce
l'informazione, come nel caso dell'ubicazione di specie rare.
3. L'autorità pubblica applica le disposizioni dei commi 1 e
2 in modo restrittivo, effettuando, in relazione a ciascuna richiesta di
accesso, una valutazione ponderata fra l'interesse pubblico all'informazione
ambientale e l'interesse tutelato dall'esclusione dall'accesso.
4. Nei casi di cui al comma 2, lettere a), d), f),
g) e h), la richiesta di accesso non può essere respinta
qualora riguardi informazioni su emissioni nell'ambiente.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettere d) ed e), ed al
comma 2, l'autorità pubblica dispone un accesso parziale, a favore
del richiedente, qualora sia possibile espungere dall'informazione richiesta
le informazioni escluse dal diritto di accesso ai sensi dei citati commi
1 e 2.
6. Nei casi in cui il diritto di accesso e' rifiutato in tutto o in
parte, l'autorità pubblica ne informa il richiedente per iscritto
o, se richiesto, in via informatica, entro i termini previsti all'articolo
3, comma 2, precisando i motivi del rifiuto ed informando il richiedente
della procedura di riesame prevista all'articolo 7.
Art. 6.
Tariffe
1. L'accesso ai cataloghi previsti all'articolo 4 e l'esame presso il
detentore dell'informazione richiesta sono gratuiti, fatto salvo quanto
stabilito all'articolo 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
e successive modificazioni, relativamente al rilascio di copie.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, l'autorità pubblica
può, in casi specifici, applicare una tariffa per rendere disponibile
l'informazione ambientale, dalla stessa determinata sulla base del costo
effettivo del servizio. In tali casi il pubblico e' adeguatamente informato
sulla entità della tariffa e sulle circostanze nelle quali può
essere applicata.
3. Nei casi in cui l'autorità pubblica mette a disposizione l'informazione
ambientale a titolo commerciale e l'esigenza di garantire la continuazione
della raccolta e della pubblicazione dell'informazione l'impone, può
essere prevista una tariffa calcolata sulla base del mercato. Detta tariffa
e' predeterminata e pubblica.
Art. 7.
Tutela del diritto
di accesso
1. Contro le determinazioni dell'autorità pubblica concernenti
il diritto di accesso e nel caso di mancata risposta entro i termini di
cui all'articolo 3, comma 2, il richiedente può presentare ricorso
in sede giurisdizionale secondo la procedura di cui all'articolo 25, commi
5, 5-bis e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero può
chiedere il riesame delle suddette determinazioni, secondo la procedura
stabilita all'articolo 25, comma 4, della stessa legge n. 241 del 1990,
al difensore civico competente per territorio, nel caso di atti delle amministrazioni
comunali, provinciali e regionali, o alla Commissione per l'accesso di
cui all'articolo 27 della citata legge n. 241 del 1990, nel caso di atti
delle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato.
Art. 8.
Diffusione dell'informazione
ambientale
1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, l'autorità pubblica
rende disponibile l'informazione ambientale detenuta rilevante ai fini
delle proprie attività istituzionali avvalendosi, ove disponibili,
delle tecnologie di telecomunicazione informatica e delle tecnologie elettroniche
disponibili.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'autorità pubblica
stabilisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, un piano per rendere l'informazione ambientale progressivamente
disponibile in banche dati elettroniche facilmente accessibili al pubblico
tramite reti di telecomunicazione pubbliche, da aggiornare annualmente.
3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
l'autorità pubblica, per quanto di competenza, trasferisce nelle
banche dati istituite in attuazione dei piani di cui al comma 2, almeno:
a) i testi di trattati, di convenzioni e di accordi internazionali,
atti legislativi comunitari, nazionali, regionali o locali, aventi per
oggetto l'ambiente;
b) le politiche, i piani ed i programmi relativi all'ambiente;
c) le relazioni sullo stato d'attuazione degli elementi di cui
alle lettere a) e b), se elaborati o detenuti in forma elettronica
dalle autorità pubbliche;
d) la relazione sullo stato dell'ambiente, prevista dall'articolo
1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni,
e le eventuali relazioni sullo stato dell'ambiente a livello regionale
o locale, laddove predisposte;
e) i dati o le sintesi di dati ricavati dal monitoraggio di attività
che incidono o possono incidere sull'ambiente;
f) le autorizzazioni e i pareri rilasciati dalle competenti autorità
in applicazione delle norme sulla valutazione d'impatto ambientale e gli
accordi in materia ambientale, ovvero un riferimento al luogo in cui può
essere richiesta o reperita l'informazione, a norma dell'articolo 3;
g) gli studi sull'impatto ambientale, le valutazioni dei rischi
relativi agli elementi dell'ambiente, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
a), ovvero il riferimento al luogo in cui l'informazione ambientale
può essere richiesta o reperita a norma dell'articolo 3.
4. Fermo restando quanto previsto al comma 3, l'informazione ambientale
può essere resa disponibile creando collegamenti a sistemi informativi
e a banche dati elettroniche, anche gestiti da altre autorità pubbliche,
da rendere facilmente accessibili al pubblico.
5. In caso di minaccia imminente per la salute umana e per l'ambiente,
causata da attività umane o dovuta a cause naturali, le autorità
pubbliche, nell'ambito dell'espletamento delle attività di protezione
civile previste dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni,
e dalle altre disposizioni in materia, diffondono senza indugio le informazioni
detenute che permettono, a chiunque possa esserne colpito, di adottare
misure atte a prevenire o alleviare i danni derivanti da tale minaccia.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano all'informazione
raccolta dall'autorità pubblica precedentemente alla data di entrata
in vigore del presente decreto, a meno che tale informazione non sia già
disponibile in forma elettronica.
Art. 9.
Qualità dell'informazione
ambientale
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio garantisce,
se possibile, che l'informazione ambientale detenuta dall'autorità
pubblica sia aggiornata, precisa e confrontabile.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici elabora, se necessario, apposite
specifiche tecniche da approvare con le modalità di cui all'articolo
15, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002,
n. 207.
Art. 10.
Relazioni
1. A decorrere dall'anno 2005 e fino all'anno 2008, entro il 30 dicembre
di ogni anno, l'autorità pubblica trasmette al Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio i dati degli archivi automatizzati previsti
agli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno
1992, n. 352, relativi alle richieste d'accesso all'informazione ambientale,
nonche' una relazione sugli adempimenti posti in essere in applicazione
del presente decreto.
2. Entro il 14 febbraio 2009 il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio elabora, sulla base delle informazioni di cui al comma 1
e secondo le modalità definite a livello comunitario, una relazione
sulla attuazione del presente decreto.
3. Entro il 14 agosto 2009 il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio trasmette la relazione di cui al comma 1 alla Commissione
europea. Detta relazione e', altresì, presentata dal Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio al Parlamento e resa accessibile al pubblico.
4. La relazione sullo stato dell'ambiente, prevista dall'articolo 1,
comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e' pubblicata dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio con modalità atte a
garantire l'effettiva disponibilità al pubblico.
Art. 11.
Aspetti
organizzativi e procedimentali delle regioni e degli enti locali
1. In attuazione del principio di leale collaborazione, gli aspetti
organizzativi e procedimentali, che lo Stato, le regioni e gli enti locali
debbono definire per l'attuazione del presente decreto sono individuati
sulla base di accordi, da raggiungere in sede di Conferenza unificata ai
sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131, entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto. Nell'ambito di tali accordi sono individuati:
a) le modalità di coordinamento tra le Autorità
pubbliche;
b) i livelli minimi omogenei di informazione al pubblico in applicazione
dell'articolo 5, comma 4, in coerenza con le norme in materia di protezione
di dati personali e nel rispetto della normativa comunitaria in materia
di riutilizzo delle informazioni nel settore pubblico;
c) i criteri di riferimento per l'applicazione dell'articolo
5;
d) le modalità di produzione della relazione annuale sull'applicazione
del presente decreto.
Art. 12.
Norme finanziarie
e abrogazioni
1. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
le autorità pubbliche si adeguano alle disposizioni del presente
decreto.
2. Le autorità pubbliche provvedono all'attuazione delle disposizioni
di cui agli articoli 3, comma 7, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e di cui al comma 1
nell'ambito delle proprie attività istituzionali ed utilizzando
a tali fini le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente.
3. In ogni caso, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare
nuovi o maggiori oneri ne' minori entrate a carico della finanza pubblica.
4. E' abrogato il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39. |