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Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103
Attuazione della delega conferita
dall'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di
tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività
autonoma di libera professione.
Art. 1.
Estensione della tutela pensionistica ai liberi professionisti.
Il presente decreto legislativo, in attuazione
della delega conferita ai sensi dell'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto
1995, n. 335, assicura, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la tutela
previdenziale obbligatoria ai soggetti che svolgono attività autonoma
di libera professione senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio
è condizionato all'iscrizione in appositi albi o elenchi.
Le norme di cui al presente decreto si applicano anche ai soggetti,
appartenenti alle categorie professionali di cui al comma 1, che esercitano
attività libero-professionale, ancorchè contemporaneamente
svolgano attività di lavoro dipendente.
Art. 2.
Prestazioni. Sistema di calcolo.
Ai soggetti di cui all'art. 1 è attribuito il diritto ai trattamenti
pensionistici per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, ai
sensi ed in conformità alle norme del presente decreto.
Ai fini della determinazione delle prestazioni di cui al comma 1 si
applica, indipendentemente dalla forma gestoria prescelta ai sensi dell'art.
3, comma 1, dagli organi statutari competenti, il sistema di calcolo contributivo,
previsto dall'art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, con aliquota di
finanziamento non inferiore a quella di computo, e secondo le modalità
attuative previste dal regolamento di cui all'art. 6, comma 4.
Prestazioni pensionistiche di natura complementare possono essere istituite
in favore dei soggetti di cui all'art. 1 ai sensi ed in conformità
alle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 3.
Forme gestorie.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
gli enti esponenziali a livello nazionale degli enti abilitati alla tenuta
di albi od elenchi provvedono a deliberare con la maggioranza dei componenti
dell'organo statutario competente, ove previsto, alternativamente:
la partecipazione all'ente pluricategoriale
di cui all'art. 4, avente configurazione di diritto privato secondo il
modello delineato dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, in cui
convergano anche altre categorie alle quali appartengono i soggetti di
cui all'art. 1;
la costituzione di un ente di categoria, avente la medesima configurazione
di diritto privato di cui alla lettera a), alla condizione che lo stesso
sia destinato ad operare per un numero di soggetti non inferiore a 8.000
iscritti; la relativa delibera deve essere assunta con la maggioranza dei
due terzi dei componenti dell'organo statutario competente;
l'inclusione della categoria professionale per la quale essi sono istituiti,
in una delle forme di previdenza obbligatorie già esistenti per
altra categoria professionale similare, per analogia delle prestazioni
e del settore professionale, compresa fra quelle di cui all'elenco allegato
al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, a condizione che abbia conseguito
la natura di persona giuridica privata;
l'inclusione della categoria nella forma di previdenza obbligatoria
di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Nel caso di mancata adozione delle
delibere di cui al comma 1, i soggetti appartenenti alle categorie professionali
interessate sono inseriti nella gestione di cui al comma 1, lettera d).
Art. 4.
Ente pluricategoriale.
Con la delibera adottata ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a),
l'ente esponenziale designa un proprio componente effettivo e un componente
supplente destinati a far parte del comitato fondatore di cui al comma
2.
Il comitato fondatore è insediato dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale entro dieci giorni dalla comunicazione delle designazioni
ed è composto dai delegati designati ai sensi del comma 1 e dai
delegati designati ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera a), e dell'art.
7, comma 2, ultimo periodo. Il comitato fondatore, verificato che l'ente
è destinato ad operare per un numero di soggetti non inferiore a
5.000 iscritti, predispone, entro trenta giorni, un piano finanziario ed
attuariale che dimostri la consistenza della forma prescelta secondo i
parametri della composizione anagrafica e della capacità reddituale
media degli iscritti alla categoria.
Le delibere adottate ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera a),
5, comma 3, lettera a), e 7, comma 2, corredate dal piano finanziario di
cui al comma 2, sono trasmesse contestualmente, per l'approvazione, entro
i successivi dieci giorni al Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
che provvede, d'intesa con il Ministero del tesoro, entro trenta giorni
dal ricevimento, dandone notizia entro dieci giorni successivi al comitato
fondatore. A seguito dell'approvazione della delibera di costituzione e
del relativo piano finanziario ed attuariale, il comitato fondatore elabora
lo statuto e il regolamento dell'ente in base ai principi e criteri di
cui all'art. 6.
Nel caso in cui non ricorra il requisito numerico di cui al comma 2
ovvero non intervenga l'approvazione di cui al comma 3, trova applicazione
quanto previsto dall'art. 3, comma 2, in ordine all'inserimento delle categorie
professionali interessate nella gestione ivi citata.
Art. 5.
Ente gestore di categoria.
La delibera di costituzione assunta ai sensi
dell'art. 3, comma 1, lettera b), è accompagnata da un piano finanziario
e attuariale avente i contenuti di cui all'art. 4, comma 2. La delibera
di costituzione e il piano sono trasmessi entro dieci giorni, per l'approvazione,
al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che provvede, d'intesa
con il Ministero del tesoro, entro trenta giorni dal ricevimento degli
atti.
A seguito dell'approvazione ai sensi del comma 1 della delibera di costituzione
e del relativo piano finanziario ed attuariale, l'ente esponenziale elabora
lo statuto e il regolamento dell'ente gestore in base ai principi e criteri
di cui all'art. 6.
In caso di mancata approvazione da parte del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, gli organi statutari deliberano, entro i trenta
giorni successivi alla comunicazione del diniego, alternativamente:
per la partecipazione all'ente gestore
pluricategoriale, di cui all'art. 4. In tale ipotesi la delibera deve contenere
la designazione di un componente effettivo e di un componente supplente
destinato a far parte del comitato fondatore di cui all'art. 4, comma 2.
La delibera deve essere trasmessa immediatamente agli altri enti esponenziali
di cui all'art. 3, che abbiano optato per la partecipazione all'ente di
cui all'art. 3, comma 1, lettera a), nonchè al Ministero del lavoro
e della previdenza sociale;
per l'inclusione nella forma previdenziale obbligatoria di cui all'art.
3, comma 1, lettera d).
In caso di mancata adozione della delibera di cui al comma
3, i soggetti appartenenti alle categorie professionali interessate sono
inseriti nella gestione di cui al decreto attuativo dell'art. 2, comma
26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 .
Art. 6.
Atto istitutivo, statuto e regolamento degli enti.
Gli enti di cui agli articoli 4 e 5 assumono
natura di fondazione. Lo statuto deve contenere, oltre agli elementi di
cui all'art. 16 del codice civile:
la determinazione delle modalità
di iscrizione obbligatoria dei soggetti di cui all'art. 1;
i criteri di composizione dell'organo di amministrazione dell'ente;
nel caso dell'ente di cui all'art. 4 deve essere prevista la nomina di
un componente per ogni categoria professionale interessata incrementato,
per le categorie i cui iscritti all'ente gestore superino il numero di
10.000, di un ulteriore componente per ogni 5.000 iscritti e comunque fino
ad un massimo di quattro componenti, nonchè le modalità di
designazione di detti componenti da parte di ciascuno degli enti esponenziali;
la costituzione di un organo di indirizzo generale, composto da un numero
di membri elettivi corrispondente al rapporto di uno ogni mille iscritti
all'ente gestore, con arrotondamenti all'unità intera per ogni frazione
inferiore a mille. Nel caso dell'ente di cui all'art. 4 il predetto rapporto
è riferito ad ogni singola categoria professionale interessata.
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Nel caso dell'ente pluricategoriale di cui all'art. 4, lo statuto deve
inoltre contenere:
l'adozione di un sistema di evidenza
contabile dei flussi delle contribuzioni e delle prestazioni relativi a
ciascuna categoria, al fine di prevedere eventuali manovre di riequilibrio
interessanti singole categorie;
la costituzione di comitati dei delegati, composti ciascuno di tre membri,
per ciascuna delle categorie professionali interessate, con funzioni di
impulso nei confronti dell'organo di amministrazione e di indirizzo per
gli effetti di conservazione dell'equilibrio di cui alla lettera a).
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I componenti degli organi di cui al comma 1, lettere b) e c), e comma 2,
lettera b), devono essere iscritti all'ente gestore, con esclusione degli
iscritti di cui all'art. 1, comma 2, nel caso di ente pluricategoriale.
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Allo statuto deve essere allegato un regolamento che definisca:
le modalità di identificazione
dei soggetti tenuti alla obbligatoria iscrizione;
la misura dei contributi in proporzione al reddito professionale fiscalmente
dichiarato o accertato, secondo un'aliquota non inferiore, in fase di prima
applicazione, a quella vigente all'atto di entrata in vigore del presente
decreto per la gestione di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335 , con la fissazione, in caso di ente di cui all'art. 4, di
un'aliquota di solidarietà;
la fissazione di una misura minima del contributo annuale.
L'atto istitutivo degli enti di cui
agli articoli 4 e 5 è adottato con atto pubblico ai sensi dell'art.
14 del codice civile ad iniziativa, rispettivamente, del comitato fondatore
e dell'ente esponenziale. A seguito dell'approvazione dello statuto e del
regolamento l'ente consegue la personalità giuridica per effetto
di apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro.
Con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro del tesoro, possono essere previsti, anche sulla base delle
indicazioni del Nucleo di cui all'art. 1, comma 44, della legge 8 agosto
1995, n. 335 , ulteriori elementi dello statuto e del regolamento di cui
al presente articolo. Con le stesse modalità sono emanate specifiche
disposizioni in materia di iscrizione ai nuovi enti per i soggetti in possesso
dei requisiti per la pensione di vecchiaia, anche in analogia a quanto
previsto ai sensi del decreto ministeriale, di cui all'art. 2, comma 32,
della legge 8 agosto 1995, n. 335 .
Agli enti di cui agli articoli 4 e 5 e alle relative forme di previdenza
obbligatorie si applicano, per quanto non diversamente disposto dal presente
decreto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994,
n. 509 , e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento
al divieto di finanziamenti pubblici diretti e indiretti ai sensi dell'art.
1, comma 3, alle disposizioni in materia di gestione e di vigilanza.
Art. 7.
Modalità per l'inclusione in altra forma obbligatoria.
La delibera adottata ai sensi dell'art. 3,
comma 1, lettera c), deve essere accompagnata dalla delibera di assenso
all'inclusione effettuata, con maggioranza di due terzi dei componenti,
dall'organo competente per le modifiche statutarie dell'ente previdenziale
destinato ad includere la nuova categoria professionale. La delibera di
assenso, corredata da un piano finanziario ed attuariale avente i contenuti
di cui all'art. 4, comma 2, deve prevedere:
il riassetto organizzativo dell'ente, anche al fine di consentire
un'adeguata rappresentanza nei propri organi statutari della categoria
professionale inclusa;
la previsione di una specifica gestione separata per la categoria professionale
inclusa.
La delibera adottata ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), e la relativa
delibera di assenso di cui al comma 1 sono trasmesse entro dieci giorni,
per l'approvazione, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
che provvede, d'intesa con il Ministero del tesoro, entro trenta giorni
dal ricevimento. Nell'ipotesi di mancata approvazione, trovano applicazione
le disposizioni di cui all'art. 5, comma 3.
In caso di mancata adozione della delibera ai sensi del comma 2, i soggetti
appartenenti alle categorie professionali interessate sono inseriti nella
gestione di cui al decreto attuativo dell'art. 2, comma 26 e seguenti,
della legge 8 agosto 1995, n. 335 .
Art. 8.
Obblighi di comunicazione: contribuzione a carico degli iscritti.
Gli enti cui è affidata la tenuta degli
albi e degli elenchi degli esercenti l'attività libero-professionale
di cui all'art. 1 sono tenuti a trasmettere alle corrispondenti forme gestorie
di cui all'art. 3 l'elenco dei nominativi degli iscritti, corredato dei
dati anagrafici ed identificativi della condizione professionale.
Gli iscritti agli albi o elenchi di cui al comma 1, che si trovano nella
condizione di cui all'art. 1, sono tenuti a presentare domanda di iscrizione
alla gestione o ente previdenziale secondo le modalità rispettivamente
previste per esse e ad effettuare i relativi adempimenti contributivi,
ivi compreso il contributo integrativo a carico dell'utenza, nelle misure
e alle scadenze stabilite.
Il contributo integrativo a carico di coloro che si avvalgono delle
attività professionali degli iscritti è fissato nella misura
del 2 per cento del fatturato lordo ed è riscosso direttamente dall'iscritto
medesimo all'atto del pagamento previa evidenziazione del relativo importo
sulla fattura.
Art. 9.
Norme transitorie e finali.
In attesa dell'espletamento delle procedure
per la nomina degli organi statutari previsti dagli articoli 4 e 5 e fino
al loro insediamento, le funzioni di gestione dell'ente sono affidate,
rispettivamente, al comitato fondatore e all'ente esponenziale che provvedono
immediatamente all'attivazione delle procedure di cui ai medesimi articoli.
Il contributo per l'anno 1996 è versato agli enti di cui agli
articoli 4 e 5 con le modalità di prima applicazione che verranno
diramate, rispettivamente, dal comitato fondatore e dall'ente esponenziale;
la rata di acconto è comunque definita nella misura del 6 per cento
del reddito presumibile assunto a base dell'acconto di imposta al novembre
1996, ed è versata entro il 30 novembre 1996 su apposito conto dell'ente;
il versamento a saldo per il 1996 è dovuto al 31 maggio 1997.
Nei casi di inclusione ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 3,
commi 1, lettera d), e 2, all'art. 4, comma 4, e all'art. 5, comma 3, lettera
b), il relativo obbligo contributivo decorre dalla data del 1° gennaio
1996. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'art. 2, comma 32, della
legge 8 agosto 1995, n. 335 , sono definite le conseguenti modalità
di integrazione dell'assetto organizzativo e funzionale della gestione
separata di cui all'art. 2, comma 26, della citata legge n. 335 del 1995.
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