Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196
Codice in materia di protezione
dei dati personali
Vigenza 27 febbraio
2004 - Consolidato con la legge 26 febbraio 2004, n. 45 di conversione
con modifiche dell'art.3 del d.l. 24 dicembre 2003, n. 354.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76 e 87
della Costituzione;
VISTO l'articolo 1 della legge
24 marzo 2001, n. 127, recante delega a Governo per l'emanazione di un
testo
unico in materia di trattamento
dei dati personali;
VISTO l'articolo 26 della
legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti
all'appartenenza dell'Italia
alle Comunità europee (legge comunitaria 2002);
VISTA la legge 31 dicembre
1996, n. 675, e successive modificazioni;
VISTA la legge 31 dicembre
1996, n. 676, recante delega al Governo in materia di tutela delle persone
e di altri
soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali;
VISTA la direttiva 95/46/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla
tutela delle
persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione
dei dati;
VISTA la direttiva 2002/58/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al
trattamento
dei dati personali e alla
tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche;
VISTA la preliminare deliberazione
del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2003;
SENTITO il Garante per la
protezione dei dati personali;
ACQUISITO il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato
della
Repubblica;
VISTA la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003;
SULLA PROPOSTA del Presidente
del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica e del
Ministro per
le politiche comunitarie,
di concerto con i Ministri della giustizia,dell'economia e delle finanze,
degli affari esteri e
delle comunicazioni;
EMANA il seguente decreto
legislativo:
PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI
Titolo I - PRINCIPI GENERALI
Art. 1. Diritto alla protezione
dei dati personali
1. Chiunque ha diritto alla
protezione dei dati personali che lo riguardano.
Art. 2. Finalità
1. Il presente testo unico,
di seguito denominato "codice", garantisce che il trattamento dei dati
personali si
svolga nel rispetto dei diritti
e delle libertà fondamentali, nonchè della dignità
dell'interessato, con particolare
riferimento alla riservatezza,
all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
2. Il trattamento dei dati
personali è disciplinato assicurando un elevato livello di tutela
dei diritti e delle libertà di
cui al comma 1 nel rispetto
dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità
previste per
il loro esercizio da parte
degli interessati, nonchè per l'adempimento degli obblighi da parte
dei titolari del
trattamento.
Art. 3. Principio di necessità
nel trattamento dei dati
1. I sistemi informativi
e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione
di dati
personali e di dati identificativi,
in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite
nei singoli casi
possono essere realizzate
mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che
permettano di
identificare l'interessato
solo in caso di necessità.
Art. 4. Definizioni
1. Ai fini del presente codice
si intende per:
a) "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati
anche senza l'ausilio di
strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione,
la conservazione, la
consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione,
il raffronto, l'utilizzo,
l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione
e la distruzione di dati,
anche se non registrati in una banca di dati;
b) "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica,
persona giuridica, ente od
associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante
riferimento a qualsiasi altra
informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
c) "dati identificativi", i dati personali che permettono l'identificazione
diretta dell'interessato;
d) "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale
ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti,
sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale,
nonchè i dati personali idonei a rivelare
lo stato di salute e la vita sessuale;
e) "dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti
di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da
a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di
casellario giudiziale, di anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti, o la qualità di imputato o
di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
f) "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione
e qualsiasi altro ente,
associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare,
le decisioni in ordine alle
finalità, alle modalità del trattamento di dati personali
e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo
della sicurezza;
g) "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica
amministrazione e qualsiasi altro
ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di
dati personali;
h) "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di
trattamento dal titolare o dal
responsabile;
i) "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione
cui si riferiscono i dati
personali;
l) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più
soggetti determinati diversi
dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello
Stato, dal responsabile e dagli
incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione
o consultazione;
m) "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati,
in qualunque forma, anche
mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
n) "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento,
non può essere associato ad un
interessato identificato o identificabile;
o) "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea
di ogni altra operazione del
trattamento;
p) "banca di dati", qualsiasi complesso organizzato di dati personali,
ripartito in una o più unità dislocate
in uno o più siti;
q) "Garante", l'autorità di cui all'articolo 153, istituita dalla
legge 31 dicembre 1996, n. 675.
2. Ai fini del
presente codice si intende, inoltre, per:
a) "comunicazione
elettronica", ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito
di soggetti
tramite un servizio
di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni
trasmesse al
pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un
servizio di
radiodiffusione,
salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un abbonato o utente
ricevente,
identificato
o identificabile;
b) "chiamata",
la connessione istituita da un servizio telefonico accessibile al pubblico,
che consente la
comunicazione
bidirezionale in tempo reale;
c) "reti di comunicazione elettronica", i sistemi di trasmissione, le apparecchiature
di commutazione o di
instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via
cavo, via radio, a mezzo di fibre
ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, incluse le reti satellitari,
le reti terrestri mobili e fisse a
commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet,
le reti utilizzate per la
diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il
trasporto della corrente elettrica, nella
misura in cui sono utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive
via cavo, indipendentemente dal
tipo di informazione trasportato;
d) "rete pubblica di comunicazioni", una rete di comunicazioni elettroniche
utilizzata interamente o
prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili
al pubblico;
e) "servizio
di comunicazione elettronica", i servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente
nella
trasmissione
di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di
telecomunicazioni e i servizi
di trasmissione
nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, nei
limiti previsti dall'articolo 2,
lettera c),
della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
7 marzo 2002;
f) "abbonato",
qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte
di un contratto con un
fornitore di
servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura
ditali servizi, o comunque
destinatario
di tali servizi tramite schede prepagate;
g) "utente", qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione
elettronica accessibile al
pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente
abbonata;
h) "dati relativi al traffico", qualsiasi dato sottoposto a trattamento
ai fini della trasmissione di una
comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa
fatturazione;
i) "dati relativi
all'ubicazione", ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica
che indica la
posizione geografica
dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di comunicazione
elettronica
accessibile
al pubblico;
l) "servizio
a valore aggiunto", il servizio che richiede il trattamento dei dati relativi
al traffico o dei dati relativi
all'ubicazione
diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto è necessario
per la trasmissione di una
comunicazione
o della relativa fatturazione;
m) "posta elettronica", messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini
trasmessi attraverso una rete
pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell'apparecchiatura
terminale
ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza.
3. Ai fini del presente codice si intende, altresì, per:
a) "misure minime", il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative,
logistiche e
procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione
richiesto in relazione ai rischi
previsti nell'articolo 31;
b) "strumenti
elettronici", gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque
dispositivo elettronico o
comunque automatizzato
con cui si effettua il trattamento;
c) "autenticazione
informatica", l'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per
la verifica anche
indiretta dell'identità;
d) "credenziali
di autenticazione", i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona,
da questa conosciuti o ad
essa univocamente
correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica;
e) "parola chiave", componente di una credenziale di autenticazione associata
ad una persona ed a
questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma
elettronica;
f) "profilo di
autorizzazione", l'insieme delle informazioni, univocamente associate ad
una persona, che
consente di
individuare a quali dati essa può accedere, nonchè i trattamenti
ad essa consentiti;
g) "sistema di
autorizzazione", l'insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano
l'accesso ai dati e alle
modalità
di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione
del richiedente.
4. Ai fini del
presente codice si intende per:
a) "scopi storici",
le finalità di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure,
fatti e circostanze del
passato;
b) "scopi statistici",
le finalità di indagine statistica o di produzione di risultati
statistici, anche a mezzo di
sistemi informativi
statistici;
c) "scopi scientifici",
le finalità di studio e di indagine sistematica finalizzata allo
sviluppo delle conoscenze
scientifiche
in uno specifico settore.
Art. 5. Oggetto
ed ambito di applicazione
1. Il presente
codice disciplina il trattamento di dati personali, anche detenuti all'estero,
effettuato da
chiunque è
stabilito nel territorio dello Stato o in un luogo comunque soggetto alla
sovranità dello Stato.
2. Il presente
codice si applica anche al trattamento di dati personali effettuato da
chiunque è stabilito nel
territorio di
un Paese non appartenente all'Unione europea e impiega, per il trattamento,
strumenti situati nel
territorio dello
Stato anche diversi da quelli elettronici, salvo che essi siano utilizzati
solo ai fini di transito nel
territorio dell'Unione
europea. In caso di applicazione del presente codice, il titolare del trattamento
designa
un proprio rappresentante
stabilito nel territorio dello Stato ai fini dell'applicazione della disciplina
sul
trattamento
dei dati personali.
3. Il trattamento
di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente
personali è soggetto
all'applicazione
del presente codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione
sistematica o alla
diffusione.
Si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di responsabilità
e di sicurezza dei dati di cui agli
articoli 15
e 31.
Art. 6. Disciplina
del trattamento
1. Le disposizioni
contenute nella presente Parte si applicano a tutti i trattamenti di dati,
salvo quanto
previsto, in
relazione ad alcuni trattamenti, dalle disposizioni integrative o modificative
della Parte II.
Titolo II - DIRITTI DELL'INTERESSATO
Art. 7. Diritto
di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato
ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali
che lo riguardano,
anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato
ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine
dei dati personali;
b) delle finalità
e modalità del trattamento;
c) della logica
applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici;
d) degli estremi
identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato
ai sensi dell'articolo
5, comma 2;
e) dei soggetti
o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono
venirne a conoscenza
in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato,
di responsabili o
incaricati.
3. L'interessato ha diritto
di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione
ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione
in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi
quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o
successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni
di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto
riguarda il loro contenuto,
di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile
o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto
di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al
trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti
allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di dati
personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario
o di vendita diretta o
per il compimento di ricerche
di mercato o di comunicazione commerciale.
Art. 8. Esercizio dei diritti
1. I diritti di cui all'articolo
7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare
o al responsabile, anche
per il tramite di un incaricato,
alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo.
2. I diritti di cui all'articolo
7 non possono essere esercitati con richiesta al titolare o al responsabile
o con ricorso
ai sensi dell'articolo 145,
se i trattamenti di dati personali sono effettuati:
a) in base alle disposizioni
del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni,
dalla legge
luglio 1991, n. 197,e successive
modificazioni, in materia di riciclaggio;
b) in base alle disposizioni
del decreto-legge 31 dicembre 1991,n. 419, convertito, con modificazioni,
dalla legge
18 febbraio 1992,n. 172,
e successive modificazioni, in materia di sostegno alle vittime di richieste
estorsive;
c) da Commissioni parlamentari
d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico,
diverso dagli enti pubblici economici,in base ad espressa disposizione
di legge, per
esclusive finalità
inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti,
al controllo degli
intermediari e dei mercati
creditizi e finanziari, nonchè alla tutela della loro stabilità;
e) ai sensi dell'articolo
24, comma 1, lettera f), limitatamente al periodo durante il quale potrebbe
derivarne un
pregiudizio effettivo e concreto
per lo svolgimento delle investigazioni difensive o per l'esercizio del
diritto in sede
giudiziaria;
f) da fornitori di servizi
di comunicazione elettronica accessibili al pubblico relativamente a comunicazioni
telefoniche in entrata, salvo
che possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento
delle
investigazioni difensive
di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397;
g) per ragioni di giustizia,
presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado o il Consiglio superiore
della magistratura
o altri organi di autogoverno
o il Ministero della giustizia;
h) ai sensi dell'articolo
53, fermo restando quanto previsto dalla legge 1 aprile 1981, n. 121.
3. Il Garante, anche su segnalazione
dell'interessato, nei casi dicui al comma 2, lettere a), b), d), e) ed
f)
provvede nei modi di cui
agli articoli 157, 158 e 159 e, nei casi di cui alle lettere c), g) ed
h) del medesimo
comma, provvede nei modi
di cui all'articolo 160.
4. L'esercizio dei diritti
di cui all'articolo 7, quando non riguarda dati di carattere oggettivo,
può avere luogo salvo
che concerna la rettificazione
o l'integrazione di dati personali di tipo valutativo, relativi a giudizi,
opinioni o ad altri
apprezzamenti di tipo soggettivo,
nonchè l'indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via
di assunzione da
parte del titolare del trattamento.
Art. 9. Modalità di
esercizio
1. La richiesta rivolta al
titolare o al responsabile può essere trasmessa anche mediante lettera
raccomandata,
telefax o posta elettronica.
Il Garante può individuare altro idoneo sistema in riferimento a
nuove soluzioni
tecnologiche. Quando riguarda
l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, la richiesta
può essere
formulata anche oralmente
e in tal caso è annotata sinteticamente a cura dell'incaricato o
del responsabile.
2. Nell'esercizio dei diritti
di cui all'articolo 7 l'interessato può conferire, per iscritto,
delega o procura a persone
fisiche, enti, associazioni
od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere
da una persona di fiducia.
3. I diritti di cui all'articolo
7 riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere
esercitati da chi
ha un interesse proprio,
o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di
protezione.
4. L'identità dell'interessato
è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche
mediante atti o
documenti disponibili o esibizione
o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che
agisce per conto dell'interessato
esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta
in presenza
di un incaricato o sottoscritta
e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento
di
riconoscimento dell'interessato.
Se l'interessato è una persona giuridica, un ente o un'associazione,
la richiesta è
avanzata dalla persona fisica
legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti.
5. La richiesta di cui all'articolo
7, commi 1 e 2, è formulata liberamente e senza costrizioni e può
essere
rinnovata, salva l'esistenza
di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni.
Art. 10. Riscontro all'interessato
1. Per garantire l'effettivo
esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 il titolare del trattamento
è tenuto ad adottare
idonee misure volte, in particolare:
a) ad agevolare l'accesso
ai dati personali da parte dell'interessato, anche attraverso l'impiego
di appositi
programmi per elaboratore
finalizzati ad un'accurata selezione dei dati che riguardano singoli interessati
identificati o identificabili;
b) a semplificare le modalità
e a ridurre i tempi per il riscontro al richiedente, anche nell'ambito
di uffici o servizi
preposti alle relazioni con
il pubblico.
2. I dati sono estratti a
cura del responsabile o degli incaricati e possono essere comunicati al
richiedente anche
oralmente, ovvero offerti
in visione mediante strumenti elettronici, sempre che in tali casi la comprensione
dei dati
sia agevole, considerata
anche la qualità e la quantità delle informazioni. Se vi
è richiesta, si provvede alla
trasposizione dei dati su
supporto cartaceo o informatico, ovvero alla loro trasmissione per via
telematica.
3. Salvo che la richiesta
sia riferita ad un particolare trattamento o a specifici dati personali
o categorie di dati
personali, il riscontro all'interessato
comprende tutti i dati personali che riguardano l'interessato comunque
trattati
dal titolare. Se la richiesta
è rivolta ad un esercente una professione sanitaria o ad un organismo
sanitario si
osserva la disposizione di
cui all'articolo 84, comma 1.
4. Quando l'estrazione dei
dati risulta particolarmente difficoltosa il riscontro alla richiesta dell'interessato
può
avvenire anche attraverso
l'esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati
personali
richiesti.
5. Il diritto di ottenere
la comunicazione in forma intelligibile dei dati non riguarda dati personali
relativi a terzi,
salvo che la scomposizione
dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili
i dati personali
relativi all'interessato.
6. La comunicazione dei dati
è effettuata in forma intelligibile anche attraverso l'utilizzo
di una grafia
comprensibile. In caso di
comunicazione di codici o sigle sono forniti, anche mediante gli incaricati,
i parametri per
la comprensione del relativo
significato.
7. Quando, a seguito della
richiesta di cui all'articolo 7, commi1 e 2, lettere a), b) e c) non risulta
confermata
l'esistenza di dati che riguardano
l'interessato, può essere chiesto un contributo spese non eccedente
i costi
effettivamente sopportati
per la ricerca effettuata nel caso specifico.
8. Il contributo di cui al
comma 7 non può comunque superare l'importo determinato dal Garante
con
provvedimento di carattere
generale, che può individuarlo forfettariamente in relazione al
caso in cui i dati sono
trattati con strumenti elettronici
e la risposta è fornita oralmente. Con il medesimo provvedimento
il Garante può
prevedere che il contributo
possa essere chiesto quando i dati personali figurano su uno speciale supporto
del
quale è richiesta
specificamente la riproduzione, oppure quando, presso uno o più
titolari, si determina un
notevole impiego di mezzi
in relazione alla complessità o all'entità delle richieste
ed è confermata l'esistenza di
dati che riguardano l'interessato.
9. Il contributo di cui ai
commi 7 e 8 è corrisposto anche mediante versamento postale o bancario,
ovvero
mediante carta di pagamento
o di credito, ove possibile all'atto della ricezione del riscontro e comunque
non oltre
quindici giorni da tale riscontro.
Titolo III - REGOLE GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
CAPO I - REGOLE PER TUTTI I TRATTAMENTI
Art. 11. Modalità del
trattamento e requisiti dei dati
1. I dati personali oggetto
di trattamento sono:
a) trattati in modo lecito
e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per
scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni
del trattamento
intermini compatibili con
tali scopi;
c) esatti e, se necessario,
aggiornati;
d) pertinenti, completi e
non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti
o successivamente trattati;
e) conservati in una forma
che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo
non superiore a
quello necessario agli scopi
per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
2. I dati personali trattati
in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei
dati personali non
possono essere utilizzati.
Art. 12. Codici di deontologia
e di buona condotta
1. Il Garante promuove nell'ambito
delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentatività
e
tenendo conto dei criteri
direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul trattamento
di dati personali, la
sottoscrizione di codici
di deontologia e di buona condotta per determinati settori, ne verificala
conformità alle
leggi e ai regolamenti anche
attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuisce
a garantirne
la diffusione e il rispetto.
2. I codici sono pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Garante e,
con decreto del
Ministro della giustizia,
sono riportati nell'allegato A) del presente codice.
3. Il rispetto delle disposizioni
contenute nei codici di cui al comma 1 costituisce condizione essenziale
per la
liceità e correttezza
del trattamento dei dati personali effettuato da soggetti privati e pubblici.
4. Le disposizioni del presente
articolo si applicano anche al codice di deontologia per i trattamenti
di dati per
finalità giornalistiche
promosso dal Garante nei modi di cui al comma 1 e all’articolo 139.
Art. 13. Informativa
1. L'interessato o la persona
presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati
oralmente o
per iscritto circa:
a) le finalità e le
modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria
o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale
rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie
di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a
conoscenza in qualità
di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo
7;
f) gli estremi identificativi
del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato
ai sensi
dell'articolo 5 e del responsabile.
Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato
almeno uno di essi,
indicando il sito della rete
di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile
in modo agevole
l'elenco aggiornato dei responsabili.
Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato
in
caso di esercizio dei diritti
di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile.
2. L'informativa di cui al
comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni
del presente
codice e può non comprendere
gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui
conoscenza può
ostacolare in concreto l'espletamento,
da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo
svolte
per finalità di difesa
o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione
di reati.
3. Il Garante può individuare
con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa
fornita in
particolare da servizi telefonici
di assistenza e informazione al pubblico.
4. Se i dati personali non
sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva
delle
categorie di dati trattati,
è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei
dati o, quando è prevista
la loro comunicazione, non
oltre la prima comunicazione.
5. La disposizione di cui
al comma 4 non si applica quando:
a) i dati sono trattati in
base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria;
b) i dati sono trattati ai
fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge
7 dicembre 2000, n.
397, o, comunque, per far
valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano
trattati
esclusivamente per tali finalità
e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
c) l'informativa all'interessato
comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure
appropriate, dichiari manifestamente
sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio
del
Garante, impossibile.
Art. 14. Definizione di profili
e della personalità dell'interessato
1. Nessun atto o provvedimento
giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione del comportamento
umano può essere fondato
unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire
il profilo
o la personalità dell'interessato.
2. L'interessato può
opporsi ad ogni altro tipo di determinazione adottata sulla base del trattamento
di cui al
comma 1, ai sensi dell'articolo
7, comma 4, lettera a), salvo che la determinazione sia stata adottata
in occasione
della conclusione o dell'esecuzione
di un contratto, in accoglimento di una proposta dell'interessato o sulla
base di
adeguate garanzie individuate
dal presente codice o da un provvedimento del Garante ai sensi dell'articolo
17.
Art. 15. Danni cagionati per
effetto del trattamento
1. Chiunque cagiona danno
ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto
al risarcimento ai sensi
dell'articolo 2050 del codice
civile.
2. Il danno non patrimoniale
è risarcibile anche in caso di violazione dell'articolo 11.
Art. 16. Cessazione del trattamento
1. In caso di cessazione,
per qualsiasi causa, di un trattamento i dati sono:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare,
purchè destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi
per i quali i dati sono
raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente
personali e non destinati aduna comunicazione sistematica o alla diffusione;
d) conservati o ceduti ad
altro titolare, per scopi storici, statistici o scientifici, in conformità
alla legge, ai
regolamenti, alla normativa
comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti
ai sensi
dell'articolo 12.
2. La cessione dei dati in
violazione di quanto previsto dal comma 1, lettera b), o di altre disposizioni
rilevanti in
materia di trattamento dei
dati personali è priva di effetti.
Art. 17. Trattamento che presenta
rischi specifici
1. Il trattamento dei dati
diversi da quelli sensibili e giudiziari che presenta rischi specifici
per i diritti e le libertà
fondamentali, nonchè
per la dignità dell'interessato, in relazione alla natura dei dati
o alle modalità del
trattamento o agli effetti
che può determinare, è ammesso nel rispetto di misure ed
accorgimenti a garanzia
dell'interessato, ove prescritti.
2. Le misure e gli accorgimenti
di cui al comma 1 sono prescritti dal Garante in applicazione dei principi
sanciti dal
presente codice, nell'ambito
di una verifica preliminare all'inizio del trattamento, effettuata anche
in relazione a
determinate categorie di
titolari o di trattamenti, anche a seguito di un interpello del titolare.
CAPO II - REGOLE ULTERIORI PER I SOGGETTI PUBBLICI
Art. 18. Principi applicabili
a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici
1. Le disposizioni del presente
capo riguardano tutti i soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici.
2. Qualunque trattamento di
dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto
per lo svolgimento
delle funzioni istituzionali.
3. Nel trattare i dati il
soggetto pubblico osserva i presupposti e i limiti stabiliti dal presente
codice, anche in
relazione alla diversa natura
dei dati, nonchè dalla legge e dai regolamenti.
4. Salvo quanto previsto nella
Parte II per gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari
pubblici, i
soggetti pubblici non devono
richiedere il consenso dell'interessato.
5. Si osservano le disposizioni
di cui all'articolo 25 in tema di comunicazione e diffusione.
Art. 19. Principi applicabili
al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari
1. Il trattamento da parte
di un soggetto pubblico riguardante dati diversi da quelli sensibili e
giudiziari è
consentito, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, anche in mancanza di una norma
di legge o
di regolamento che lo preveda
espressamente.
2. La comunicazione da parte
di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa quando
è prevista da
una norma di legge o di regolamento.
In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è
comunque necessaria per lo
svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è
decorso il termine di cui
all'articolo 39, comma 2,
e non è stata adottata la diversa determinazione ivi indicata.
3. La comunicazione da parte
di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione
da parte
di un soggetto pubblico sono
ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di
regolamento.
Art. 20. Principi applicabili
al trattamento di dati sensibili
1. Il trattamento dei dati
sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato
da espressa
disposizione di legge nella
quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di
operazioni eseguibili
e le finalità di rilevante
interesse pubblico perseguite.
2. Nei casi in cui una disposizione
di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico,
ma non i tipi di dati
sensibili e di operazioni
eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi
di dati e di operazioni
identificati e resi pubblici
a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle
specifiche finalità
perseguite nei singoli casi
e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 22, con atto di natura
regolamentare adottato
in conformità al parere
espresso dal Garante ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), anche
su schemi tipo.
3. Se il trattamento non è
previsto espressamente da una disposizione di legge i soggetti pubblici
possono
richiedere al Garante l'individuazione
delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla
legge, che
perseguono finalità
di rilevante interesse pubblico e per le quali è conseguentemente
autorizzato, ai sensi
dell'articolo 26, comma 2,
il trattamento dei dati sensibili.Il trattamento è consentito solo
se il soggetto pubblico
provvede altresì a
identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi
di cui al comma 2.
4. L'identificazione dei tipi
di dati e di operazioni di cui ai commi 2 e 3 è aggiornata e integrata
periodicamente
Art. 21. Principi applicabili
al trattamento di dati giudiziari
1. Il trattamento di dati
giudiziari da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato
da espressa
disposizione di legge o provvedimento
del Garante che specifichino le finalità di rilevante interesse
pubblico del
trattamento, i tipi di dati
trattati e di operazioni eseguibili.
2. Le disposizioni di cui
all'articolo 20, commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento dei dati
giudiziari.
Art. 22. Principi applicabili
al trattamento di dati sensibili e giudiziari
1. I soggetti pubblici conformano
il trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalità
volte a prevenire
violazioni dei diritti, delle
libertà fondamentali e della dignità dell'interessato.
2. Nel fornire l'informativa
di cui all'articolo 13 soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla
normativa che
prevede gli obblighi o i
compiti in base alla quale è effettuato il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari.
3. I soggetti pubblici possono
trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere
attività
istituzionali che non possono
essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi
o di dati
personali di natura diversa.
4. I dati sensibili e giudiziari
sono raccolti, di regola, presso l'interessato.
5. In applicazione dell'articolo
11, comma 1, lettere c), d) ed e), i soggetti pubblici verificano periodicamente
l'esattezza e l'aggiornamento
dei dati sensibili e giudiziari, nonchè la loro pertinenza, completezza,
non
eccedenza e indispensabilità
rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento
ai dati che
l'interessato fornisce di
propria iniziativa. Al fine di assicurare che i dati sensibili e giudiziari
siano indispensabili
rispetto agli obblighi e
ai compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente
il rapporto tra i dati e
glia dempimenti. I dati che,
anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o
non
indispensabili non possono
essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di
legge, dell'atto o
del documento che li contiene.
Specifica attenzione è prestata per la verifica dell'indispensabilità
dei dati sensibili
e giudiziari riferiti a soggetti
diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli
adempimenti.
6. I dati sensibili e giudiziari
contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di
strumenti
elettronici, sono trattati
con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi
o di altre soluzioni
che, considerato il numero
e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili
anche a chi è
autorizzato ad accedervi
e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità.
7. I dati idonei a rivelare
lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da
altri dati personali
trattati perfinalità
che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con
le modalità di cui al comma
6 anche quando sono tenuti
in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici.
8. I dati idonei a rivelare
lo stato di salute non possono essere diffusi.
9. Rispetto ai dati sensibili
e giudiziari indispensabili ai sensi del comma 3, i soggetti pubblici sono
autorizzati ad
effettuare unicamente le
operazioni di trattamento indispensabili per il perseguimento delle finalità
per le quali il
trattamento è consentito,
anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza,
di controllo o
ispettivi.
10. I dati sensibili e giudiziari
non possono essere trattati nell'ambito di test psico attitudinali volti
a definire il
profilo o la personalità
dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra dati sensibili e giudiziari,
nonchè i trattamenti
di dati sensibili e giudiziari
ai sensi dell'articolo 14, sono effettuati solo previa annotazione scritta
dei motivi.
11. In ogni caso, le operazioni
e i trattamenti di cui al comma 10, se effettuati utilizzando banche di
dati di diversi
titolari, nonchè la
diffusione dei dati sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se previsti
da espressa disposizione
di legge.
12. Le disposizioni di cui
al presente articolo recano principi applicabili, in conformità
ai rispettivi ordinamenti, ai
trattamenti disciplinati
dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato
della Repubblica
e dalla Corte costituzionale.
CAPO III - REGOLE ULTERIORI PER PRIVATI ED ENTI PUBBLICI ECONOMICI
Art. 23. Consenso
1. Il trattamento di dati
personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso
solo con il consenso
espresso dell'interessato.
2. Il consenso può
riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello
stesso.
3. Il consenso è validamente
prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento
ad un
trattamento chiaramente individuato,
se è documentato per iscritto, e se sono state rese all'interessato
le
informazioni di cui all'articolo
13.
4. Il consenso è manifestato
in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili.
Art. 24. Casi nei quali può
essere effettuato il trattamento senza consenso
1. Il consenso non è
richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento:
a) è necessario per
adempiere ad un obbligo previsto dalla legge,da un regolamento o dalla
normativa
comunitaria;
b) è necessario per
eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato
o per adempiere,
prima della conclusione del
contratto, a specifiche richieste dell'interessato;
c) riguarda dati provenienti
da pubblici registri, elenchi, atti odocumenti conoscibili da chiunque,
fermi restando i
limiti e le modalità
che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per
la conoscibilità e
pubblicità dei dati;
d) riguarda dati relativi
allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della
vigente normativa in
materia di segreto aziendale
e industriale;
e) è necessario per
la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo.
Se la medesima finalità riguarda
l'interessato e quest'ultimo
non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica,
per incapacità di agire o
per incapacità di
intendere o divolere, il consenso è manifestato da chi esercita
legalmente la potestà, ovvero da
un prossimo congiunto, da
un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della
struttura
presso cui dimora l'interessato.
Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;
f) con esclusione della diffusione,
è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive
di cui alla
legge 7 dicembre 2000, n.
397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria,
sempre che
i dati siano trattati esclusivamente
per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro
perseguimento,
nel rispetto della vigente
normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
g) con esclusione della diffusione,
è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi
sanciti dalla
legge, per perseguire un
legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, anche
in riferimento
all'attività di gruppi
bancari e di società controllate o collegate, qualora non prevalgano
i diritti e le libertà
fondamentali, la dignità
o un legittimo interesse dell'interessato;
h) con esclusione della comunicazione
all'esterno e della diffusione, è effettuato da associazioni, enti
od
organismi senzascopo di lucro,
anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti
regolari
o ad aderenti, per il perseguimento
di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo
statuto o
dal contratto collettivo,
e con modalità di utilizzo previste espressamente con determinazione
resa nota agli
interessati all'atto dell'informativa
ai sensi dell'articolo 13;
i) è necessario, in
conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato
A), per esclusivi scopi scientifici o
statistici, ovvero per esclusivi
scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico
ai sensi
dell'articolo 6, comma 2,
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo
unico in
materia di beni culturali
e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri
archivi privati.
Art. 25. Divieti di comunicazione
e diffusione
1. La comunicazione e la
diffusione sono vietate, oltre che in caso di divieto disposto dal Garante
o dall'autorità
giudiziaria:
a) in riferimento a dati personali
dei quali è stata ordinata la cancellazione, ovvero quando è
decorso il periodo di
tempo indicato nell'articolo
11, comma 1, lettera e);
b) per finalità diverse
da quelle indicate nella notificazione del trattamento, ove prescritta.
2. è fatta salva la
comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla
legge, da forze di polizia,
dall'autorità giudiziaria,
da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai
sensi dell'articolo
58, comma 2, per finalità
di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione
di
reati.
Art. 26. Garanzie per i dati
sensibili
1. I dati sensibili possono
essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato
e previa
autorizzazione del Garante,
nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal presente codice,
nonchè dalla
legge e dai regolamenti.
2. Il Garante comunica la
decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro quarantacinque
giorni, decorsi i
quali la mancata pronuncia
equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente,
anche sulla base di eventuali
verifiche, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a garanzia
dell'interessato, che il
titolare del trattamento è tenuto ad adottare.
3. Il comma 1 non si applica
al trattamento:
a) dei dati relativi agli
aderenti alle confessioni religiose e ai soggetti che con riferimento a
finalità di natura
esclusivamente religiosa
hanno contatti regolari con le medesime confessioni, effettuato dai relativi
organi, ovvero
da enti civilmente riconosciuti,
sempre che i dati non siano diffusi o comunicati fuori delle medesime confessioni.
Queste ultime determinano
idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, nel rispetto dei
principi indicati
al riguardo con autorizzazione
del Garante;
b) dei dati riguardanti l'adesione
di associazioni od organizzazioni a carattere sindacale o di categoria
ad altre
associazioni, organizzazioni
o confederazioni a carattere sindacale o di categoria.
4. I dati sensibili possono
essere oggetto di trattamento anchesenza consenso, previa autorizzazione
del Garante:
a) quando il trattamento è
effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche
non
riconosciuti, a carattere
politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti
politici, per il
perseguimento di scopi determinati
e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto
collettivo, relativamente
ai dati personali degli aderentio dei soggetti che in relazione a tali
finalità hanno contatti
regolari con l'associazione,
ente od organismo, sempre che i dati non siano comunicati all'esterno o
diffusi e
l'ente, associazione od organismo
determini idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, prevedendo
espressamente le modalità
di utilizzo dei dati con determinazione resa nota agli interessati all'atto
dell'informativa ai sensi
dell'articolo 13;
b) quando il trattamento è
necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica
di un terzo. Se la
medesima finalità
riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio
consenso per impossibilità
fisica, per incapacità
di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso
è manifestato da chi esercita
legalmente la potestà,
ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in
loro assenza, dal
responsabile della struttura
presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo
82, comma
2;
c) quando il trattamento è
necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di
cui alla legge 7
dicembre 2000, n.397, o,
comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, sempre
che i dati
siano trattati esclusivamente
per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro
perseguimento. Se i
dati sono idonei a rivelare
lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto deve essere di rango
pari a quello
dell'interessato, ovvero
consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto
o libertà fondamentale e
inviolabile;
d) quando è necessario
per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, da un
regolamento o
dalla normativa comunitaria
per la gestione del rapporto di lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza
del
lavoro e della popolazione
e di previdenza e assistenza, nei limiti previsti dall'autorizzazione e
ferme restando le
disposizioni del codice di
deontologia e di buonacondotta di cui all'articolo 111.
5. I dati idonei a rivelare
lo stato di salute non possono essere diffusi.
Art. 27. Garanzie per i dati
giudiziari
1. Il trattamento di dati
giudiziari da parte di privati o di enti pubblici economici è consentito
soltanto se
autorizzato da espressa disposizione
di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità
di
interesse pubblico del trattamento,
i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.
TITOLO IV - SOGGETTI CHE EFFETTUANO IL TRATTAMENTO
Art. 28. Titolare del trattamento
1. Quando il trattamento
è effettuato da una persona giuridica, da una pubblica amministrazione
o da un
qualsiasi altro ente,associazione
od organismo, titolare del trattamento è l'entità nelsuo
complesso o l'unità od
organismo periferico che
esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità
e sulle modalità del
trattamento, ivi compreso
il profilo della sicurezza.
Art. 29. Responsabile del
trattamento
1. Il responsabile è
designato dal titolare facoltativamente.
2. Se designato, il responsabile
è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed
affidabilità forniscano
idonea garanzia del pieno
rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso
il profilo
relativo alla sicurezza.
3. Ove necessario per esigenze
organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti,
anche mediante
suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al responsabile
sono analiticamente specificati per iscritto dal titolare.
5. Il responsabile effettua
il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale,
anche tramite
verifiche periodiche, vigila
sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 e delle
proprie istruzioni.
Art. 30. Incaricati del trattamento
1. Le operazioni di trattamento
possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta
autorità
del titolare o del responsabile,
attenendosi alle istruzioni impartite.
2. La designazione è
effettuata per iscritto e individua puntualmente l'ambito del trattamento
consentito. Si
considera tale anche la documentata
preposizione della persona fisica ad una unità per la quale è
individuato, per
iscritto, l'ambito del trattamento
consentito agli addetti all'unità medesima.
Titolo V - SICUREZZA DEI DATI E DEI SISTEMI
CAPO I - MISURE DI SICUREZZA
Art. 31. Obblighi di sicurezza
1. I dati personali oggetto
di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze
acquisite
in base al progresso tecnico,
alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento,
in modo da
ridurre al minimo, mediante
l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione
o perdita,
anche accidentale, dei dati
stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non
conforme alle
finalità della raccolta.
Art. 32. Particolari titolari
1. Il fornitore di un servizio
di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta ai sensi dell'articolo
31
idonee misure tecniche e
organizzative adeguate al rischio esistente, per salvaguardare la sicurezza
dei suoi
servizi, l'integrità
dei dati relativi al traffico, dei dati relativi all'ubicazione e delle
comunicazioni elettroniche
rispetto ad ogni forma di
utilizzazione o cognizione non consentita.
2. Quando la sicurezza del
servizio o dei dati personali richiede anche l'adozione di misure che riguardano
la rete,
il fornitore del servizio
di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta tali misure
congiuntamente con il
fornitore della rete pubblica
di comunicazioni. In caso di mancato accordo, su richiesta di uno dei fornitori,
la
controversia è definita
dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le modalità
previste dalla normati
vavigente.
3. Il fornitore di un servizio
di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa gli abbonati
e, ove
possibile, gli utenti, se
sussiste un particolare rischio di violazione della sicurezza della rete,
indicando, quando il
rischio è al di fuori
dell'ambito di applicazione delle misure che il fornitore stesso è
tenuto ad adottare ai sensi dei
commi 1 e 2, tutti i possibili
rimedie i relativi costi presumibili. Analoga informativa è resa
al Garante e all'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni.
CAPO II - MISURE MINIME DI SICUREZZA
Art. 33. Misure minime
1. Nel quadro dei più
generali obblighi di sicurezza di cui all'articolo 31, o previsti da speciali
disposizioni, i titolari
del trattamento sono comunque
tenuti ad adottare le misure minime individuate nel presente capo o ai
sensi
dell'articolo 58, comma 3,
volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali.
Art. 34. Trattamenti con strumenti
elettronici
1. Il trattamento di dati
personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo
se sono adottate, nei modi
previsti dal disciplinare
tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime:
a) autenticazione informatica;
b) adozione di procedure di
gestione delle credenziali di autenticazione;
c) utilizzazione di un sistema
di autorizzazione;
d) aggiornamento periodico
dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati
e addetti
alla gestione o alla manutenzione
degli strumenti elettronici;
e) protezione degli strumenti
elettronici e dei dati rispetto atrattamenti illeciti di dati, ad accessi
non consentiti e
adeterminati programmi informatici;
f) adozione di procedure per
la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità
dei dati e dei sistemi;
g) tenuta di un aggiornato
documento programmatico sulla sicurezza;
h) adozione di tecniche di
cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati
idonei a rivelare lo
stato di salute o la vita
sessuale effettuati da organismi sanitari.
Art. 35. Trattamenti senza
l'ausilio di strumenti elettronici
1. Il trattamento di dati
personali effettuato senza l'ausilio di strumenti elettronici è
consentito solo se sono
adottate, nei modi previsti
dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure
minime:
a) aggiornamento periodico
dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati
o alle
unità organizzative;
b) previsione di procedure
per un'idonea custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per
lo svolgimento dei
relativi compiti;
c) previsione di procedure
per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato
e disciplina
delle modalità di
accesso finalizzata all'identificazione degli incaricati.
Art. 36. Adeguamento
1. Il disciplinare tecnico
di cui all'allegato B), relativo allemisure minime di cui al presente capo,
è aggiornato
periodicamente con decreto
del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per le innovazioni
e le tecnologie,
in relazione all'evoluzione
tecnica e all'esperienza maturata nel settore.
Titolo VI - ADEMPIMENTI
Art. 37. Notificazione del
trattamento
1. Il titolare notifica al
Garante il trattamento di dati personali cui intende procedere, solo se
il trattamento
riguarda:
a) dati genetici, biometrici
o dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante
una rete di
comunicazione elettronica;
b) dati idonei a rivelare
lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini di procreazione
assistita, prestazione di
servizi sanitari per via
telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini
epidemiologiche,
rilevazione di malattie mentali,
infettive e diffusive, sieropositività, trapianto di organi e tessuti
e monitoraggio
della spesa sanitaria;
c) dati idonei a rivelare
la vita sessuale o la sfera psichica trattati da associazioni, enti od
organismi senza scopo
di lucro, anche non riconosciuti,
a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale;
d) dati trattati con l'ausilio
di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalità
dell'interessato, o ad
analizzare abitudini o scelte
di consumo, ovvero a monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione
elettronica con
esclusione dei trattamenti
tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti;
e) dati sensibili registrati
in banche di dati a fini di selezione del personale per conto terzi, nonchè
dati sensibili
utilizzati per sondaggi di
opinione, ricerche di mercato e altre ricerche campionarie;
f) dati registrati in apposite
banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative al rischio
sulla solvibilità
economica, alla situazione
patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti
illeciti o
fraudolenti.
2. Il Garante può individuare
altri trattamenti suscettibili di recare pregiudizio ai diritti e alle
libertà dell'interessato,
in ragione delle relative
modalità o della natura dei dati personali, con proprio provvedimento
adottato anche ai
sensi dell'articolo 17. Con
analogo provvedimento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana il
Garante può anche
individuare, nell'ambito dei trattamenti di cui al comma 1, eventuali trattamenti
non suscettibili
di recare detto pregiudizio
e pertanto sottratti all'obbligo di notificazione.
3. La notificazione è
effettuata con unico atto anche quando il trattamento comporta il trasferimento
all'estero dei
dati.
4. Il Garante inserisce le
notificazioni ricevute in un registro dei trattamenti accessibile a chiunque
e determina le
modalità per la sua
consultazione gratuita per via telematica, anche mediante convenzioni con
soggetti pubblici o
presso il proprio Ufficio.
Le notizie accessibili tramite la consultazione del registro possono essere
trattate per
esclusive finalità
di applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali.
Art. 38. Modalità di
notificazione
1. La notificazione del trattamento
è presentata al Garante prima dell'inizio del trattamento ed una
sola volta, a
prescindere dal numero delle
operazioni e della durata del trattamento da effettuare,e può anche
riguardare uno
o più trattamenti
con finalità correlate.
2. La notificazione è
validamente effettuata solo se è trasmessa per via telematica utilizzando
il modello
predisposto dal Garante e
osservando le prescrizioni da questi impartite, anche per quanto riguarda
le modalità di
sottoscrizione con firma
digitale e di conferma del ricevimento della notificazione.
3. Il Garante favorisce la
disponibilità del modello per via telematica e la notificazione
anche attraverso
convenzioni stipulate con
soggetti autorizzati in base alla normativa vigente, anche presso associazioni
di
categoria e ordini professionali.
4. Una nuova notificazione
è richiesta solo anteriormente alla cessazione del trattamento o
al mutamento di
taluno degli elementi da
indicare nella notificazione medesima.
5. Il Garante può individuare
altro idoneo sistema per la notificazione in riferimento a nuove soluzioni
tecnologiche
previstedalla normativa vigente.
6. Il titolare del trattamento
che non è tenuto alla notificazione al Garante ai sensi dell'articolo
37 fornisce le
notizie contenute nel modello
di cui al comma 2 a chi ne fa richiesta, salvo che il trattamento riguardi
pubblici
registri, elenchi, atti o
documenti conoscibili da chiunque.
Art. 39. Obblighi di comunicazione
1. Il titolare del trattamento
è tenuto a comunicare previamente al Garante le seguenti circostanze:
a) comunicazione di dati personali
da parte di un soggetto pubblico ad altro soggetto pubblico non prevista
da una
norma di legge o di regolamento,
effettuata in qualunque forma anche mediante convenzione;
b) trattamento di dati idonei
a rivelare lo stato di salute previsto dal programma di ricerca biomedica
o sanitaria di
cui all'articolo 110, comma
1, primo periodo.
2. I trattamenti oggetto di
comunicazione ai sensi del comma 1 possono essere iniziati decorsi quarantacinque
giorni dal ricevimento della
comunicazione salvo diversa determinazione anche successiva del Garante.
3. La comunicazione di cui
al comma 1 è inviata utilizzando il modello predisposto e reso disponibile
dal Garante,
e trasmessa a quest'ultimo
per via telematica osservando le modalità di sottoscrizione con
firma digitale e
conferma del ricevimento
di cui all'articolo 38, comma 2, oppure mediante telefax o lettera raccomandata.
Art. 40. Autorizzazioni generali
1. Le disposizioni del presente
codice che prevedono un'autorizzazione del Garante sono applicate anche
mediante il rilascio di autorizzazioni
relative a determinate categorie di titolari o di trattamenti, pubblicate
nella
Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Art. 41. Richieste di autorizzazione
1. Il titolare del trattamento
che rientra nell'ambito di applicazione di un'autorizzazione rilasciata
ai sensi
dell'articolo 40 non è
tenuto a presentare al Garante una richiesta di autorizzazione se il trattamento
che intende
effettuare è conforme
alle relative prescrizioni.
2. Se una richiesta di autorizzazione
riguarda un trattamento autorizzato ai sensi dell'articolo 40 il Garante
può
provvedere comunque sulla
richiesta se le specifiche modalità del trattamento lo giustificano.
3. L'eventuale richiesta di
autorizzazione è formulata utilizzando esclusivamente il modello
predisposto e reso
disponibile dal Garante e
trasmessa a quest'ultimo per via telematica, osservando le modalità
di sottoscrizione e
conferma del ricevimento
di cui all'articolo 38, comma 2. La medesima richiesta e l'autorizzazione
possono essere
trasmesse anche mediante
telefax o lettera raccomandata.
4. Se il richiedente è
invitato dal Garante a fornire informazioni o ad esibire documenti, il
termine di
quarantacinquegiorni di cui
all'articolo 26, comma 2, decorre dalla data di scadenza del termine fissato
per
l'adempimento richiesto.
5. In presenza di particolari
circostanze, il Garante può rilasciare un'autorizzazione provvisoria
a tempo
determinato.
TITOLO VII - TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO
Art. 42. Trasferimenti all'interno
dell'Unione europea
1. Le disposizioni del presente
codice non possono essere applicate in modo tale da restringere o vietare
la libera
circolazione dei dati personali
fra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta salva l'adozione, in conformità
allo
stesso codice, di eventuali
provvedimenti in caso di trasferimenti di dati effettuati al fine di eludere
le medesime
disposizioni.
Art. 43. Trasferimenti consentiti
in Paesi terzi
1. Il trasferimento anche
temporaneo fuori del territorio dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo,
di dati personali
oggetto di trattamento, se
diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea è consentito
quando:
a) l'interessato ha manifestato
il proprio consenso espresso o, se si tratta di dati sensibili, in forma
scritta;
b) è necessario per
l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte
l'interessato o per
adempiere, prima della conclusione
del contratto, a specifiche richieste dell'interessato, ovvero per la conclusione
o per l'esecuzione di un
contratto stipulato a favore dell'interessato;
c) è necessario per
la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante individuato con legge
o con regolamento o,
se il trasferimento riguarda
dati sensibili o giudiziari, specificato o individuato ai sensi degli articoli
20 e 21;
d) è necessario per
la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo.
Se la medesima finalità riguarda
l'interessato e quest'ultimo
non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica,
per incapacità di agire o
per incapacità di
intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita
legalmente la potestà, ovvero da
un prossimo congiunto, da
un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della
struttura
presso cui dimora l'interessato.
Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;
e) è necessario ai
fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge
7 dicembre 2000, n. 397, o,
comunque, per far valere
o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti
esclusivamente per tali finalità
e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto
della
vigente normativa in materia
di segreto aziendale e industriale;
f) è effettuato in
accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ovvero
di una richiesta di
informazioni estraibili da
un pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile da chiunque,
con l'osservanza
delle norme che regolano
la materia;
g) è necessario, in
conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato
A), per esclusivi scopi scientifici o
statistici, ovvero per esclusivi
scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico
ai sensi
dell'articolo 6, comma 2,
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo
unico in
materia di beni culturali
e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri
archivi privati;
h) il trattamento concerne
dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni.
Art. 44. Altri trasferimenti
consentiti
1. Il trasferimento di dati
personali oggetto di trattamento,diretto verso un Paese non appartenente
all'Unione
europea, è altresì
consentito quando è autorizzato dal Garante sulla base di adeguate
garanzie per i diritti
dell'interessato:
a) individuate dal Garante
anche in relazione a garanzie prestate con un contratto;
b) individuate con le decisioni
previste dagli articoli 25, paragrafo 6, e 26, paragrafo 4, della direttiva
95/46/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 ottobre 1995, con le quali la Commissione europea constata
che un
Paese non appartenente all'Unione
europea garantisce un livello di protezione adeguato o che alcune clausole
contrattuali offrono garanzie
sufficienti.
Art. 45. Trasferimenti vietati
1. Fuori dei casi di cui
agli articoli 43 e 44, il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio
dello Stato, con
qualsiasi forma o mezzo,
di dati personali oggetto di trattamento, diretto verso un Paese non appartenente
all'Unione europea, è
vietato quando l'ordinamento del Paese di destinazione o di transito dei
dati non assicura
un livello di tutela delle
persone adeguato. Sono valutate anche le modalità del trasferimento
e dei trattamenti
previsti, le relative finalità,
la natura dei dati e le misure di sicurezza.
PARTE II - DISPOSIZIONI RELATIVE A SPECIFICI SETTORI
TITOLO I - TRATTAMENTI IN AMBITO GIUDIZIARIO
CAPO I - PROFILI GENERALI
Art. 46. Titolari dei trattamenti
1. Gli uffici giudiziari
di ogni ordine e grado, il Consiglio superiore della magistratura, gli
altri organi di
autogoverno e il Ministero
della giustizia sono titolari dei trattamenti di dati personali relativi
alle rispettive
attribuzioni conferite per
legge o regolamento.
2. Con decreto del Ministro
della giustizia sono individuati, nell'allegato C) al presente codice,
i trattamenti non
occasionali dicui al comma
1 effettuati con strumenti elettronici, relativamente a banche di dati
centrali od oggetto
di interconnessione tra più
uffici o titolari. I provvedimenti con cui il Consiglio superiore della
magistratura e gli
altri organi di autogoverno
di cui al comma 1 individuano i medesimi trattamenti da essi effettuati
sono riportati
nell'allegato C) con decreto
del Ministro della giustizia.
Art. 47. Trattamenti per ragioni
di giustizia
1. In caso di trattamento
di dati personali effettuato presso uffici giudiziari di ogni ordine e
grado, presso il
Consiglio superiore della
magistratura, gli altri organi di autogoverno e il Ministero della giustizia,
non si
applicano, se il trattamento
è effettuato per ragioni di giustizia, le seguenti disposizioni
del codice:
a) articoli 9, 10, 12, 13
e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45;
b) articoli da 145 a 151.
2. Agli effetti del presente
codice si intendono effettuati per ragioni di giustizia i trattamenti di
dati personali
direttamente correlati alla
trattazione giudiziaria di affari e di controversie, o che, in materia
di trattamento
giuridico ed economico del
personale di magistratura, hanno una diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale,
nonchè le attività
ispettive su uffici giudiziari. Le medesime ragioni di giustizia non ricorrono
per l'ordinaria attività
amministrativo-gestionale
di personale, mezzi o strutture, quando non è pregiudicata la segretezza
di atti
direttamente connessi alla
predetta trattazione.
Art. 48 Banche di dati di
uffici giudiziari
1. Nei casi in cui l'autorità
giudiziaria di ogni ordine e grado può acquisire in conformità
alle vigenti disposizioni
processuali dati, informazioni,
atti e documenti da soggetti pubblici, l'acquisizione può essere
effettuata anche per
via telematica. A tale fine
gli uffici giudiziari possono avvalersi delle convenzioni-tipo stipulate
dal Ministero della
giustizia con soggetti pubblici,
volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi uffici, mediante
reti di
comunicazione elettronica,
di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto
delle pertinenti
disposizioni e dei principi
di cui agli articoli 3 e 11 del presente codice.
Art. 49. Disposizioni di attuazione
1. Con decreto del Ministro
della giustizia sono adottate, anche ad integrazione del decreto del Ministro
di grazia e
giustizia 30 settembre 1989,
n. 334, le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione dei principi
del
presente codice nella materia
penale e civile.
CAPO II - MINORI
Art. 50. Notizie o immagini
relative a minori
1. Il divieto di cui all'articolo
13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448,
di
pubblicazione e divulgazione
con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione
di un
minore si osserva anche in
caso di coinvolgimento a qualunque titolo del minore in procedimenti giudiziari
in
materie diverse da quella
penale.
CAPO III - INFORMATICA GIURIDICA
Art. 51. Principi generali
1. Fermo restando quanto
previsto dalle disposizioni processuali concernenti la visione e il rilascio
di estratti e di
copie di atti e documenti,
i dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi all'autorità
giudiziaria di ogni ordine e
grado sono resi accessibili
a chi vi abbia interesse anche mediante reti di comunicazione elettronica,
ivi compreso
il sito istituzionale della
medesima autorità nella rete Internet.
2. Le sentenze e le altre
decisioni dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado depositate
in cancelleria o
segreteria sono rese accessibili
anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della medesima
autorità nella rete
Internet, osservando le cautele previste dal presente capo.
Art. 52. Dati identificativi
degli interessati
1. Fermo restando quanto
previsto dalle disposizioni concernenti la redazione e il contenuto di
sentenze e di altri
provvedimenti giurisdizionali
dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado,l'interessato può
chiedere per motivi
legittimi, con richiesta
depositata nella cancelleria o segreteria dell'ufficio che procede prima
che sia definito il
relativo grado di giudizio,
che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull'originale
della
sentenza o del provvedimento,
un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza
o
provvedimento in qualsiasi
forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche,
supporti elettronici o
mediante reti di comunicazione
elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi
del medesimo
interessato riportati sulla
sentenza o provvedimento.
2. Sulla richiesta di cui
al comma 1 provvede in calce con decreto, senza ulteriori formalità,
l'autorità che pronuncia
la sentenza o adotta il provvedimento.
La medesima autorità può disporre d'ufficio che sia apposta
l'annotazione
di cui al comma 1, a tutela
dei diritti o della dignità degli interessati.
3. Nei casi di cui ai commi
1 e 2, all'atto del deposito della sentenza o provvedimento, la cancelleria
o segreteria
vi appone e sottoscrive anche
con timbro la seguente annotazione, recante l'indicazione degli estremi
del presente
articolo: "In caso di diffusione
omettere le generalità e gli altri dati identificativi di ...".
4. In caso di diffusione anche
da parte di terzi di sentenze o di altri provvedimenti recanti l'annotazione
di cui al
comma 2, o delle relative
massime giuridiche, è omessa l'indicazione delle generalità
e degli altri dati identificativi
dell'interessato.
5. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 734 bis del codice penale relativamente alle persone offese
da atti
di violenza sessuale, chiunque
diffonde sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità
giudiziaria di
ogni ordine e grado è
tenuto ad omettere in ogni caso, anche in mancanza dell'annotazione di
cui al comma 2, le
generalità, altri
dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può
desumersi anche indirettamente
l'identità di minori,
oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia
e di stato delle persone.
6. Le disposizioni di cui
al presente articolo si applicano anche in caso di deposito di lodo ai
sensi dell'articolo 825
del codice di procedura civile.
La parte può formulare agli arbitri la richiesta di cui al comma
1 prima della
pronuncia del lodo e gli
arbitri appongono sul lodo l'annotazione di cui al comma 3, anche ai sensi
del comma 2.
Il collegio arbitrale costituito
presso la camera arbitrale per i lavori pubblici ai sensi dell'articolo
32 della legge 11
febbraio 1994, n. 109, provvede
in modo analogo in caso di richiesta di una parte.
7. Fuori dei casi indicati
nel presente articolo è ammessa la diffusione in ogni forma del
contenuto anche integrale
di sentenze e di altri provvedimenti
giurisdizionali.
TITOLO II - TRATTAMENTI DA PARTE DI FORZE DI POLIZIA
CAPO I - PROFILI GENERALI
Art. 53. Ambito applicativo
e titolari dei trattamenti
1. Al trattamento di dati
personali effettuato dal Centro elaborazione dati del Dipartimento di pubblica
sicurezza o
da forze di polizia sui dati
destinati a confluirvi in base alla legge, ovvero da organi di pubblica
sicurezza o altri
soggetti pubblici perfinalità
di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento
o
repressione dei reati, effettuati
in base ad espressa disposizione di legge che preveda specificamente il
trattamento, non si applicano
le seguenti disposizioni del codice:
a) articoli 9, 10, 12, 13
e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45;
b) articoli da 145 a 151.
2. Con decreto del Ministro
dell'interno sono individuati, nell'allegato C) al presente codice, i trattamenti
non
occasionali di cui al comma
1 effettuati con strumenti elettronici, e i relativi titolari.
Art. 54. Modalità di
trattamento e flussi di dati
1. Nei casi in cui le autorità
di pubblica sicurezza o le forze di polizia possono acquisire in conformità
alle vigenti
disposizioni di legge o di
regolamento dati, informazioni, atti e documenti da altri soggetti, l'acquisizione
può
essere effettuata anche per
via telematica. A tal fine gli organi o uffici interessati possono avvalersi
di convenzioni
volte ad agevolare la consultazione
da parte dei medesimi organi o uffici, mediante reti di comunicazione
elettronica, di pubblici
registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti
disposizioni e dei
principi di cui agli articoli
3 e 11. Le convenzioni-tipo sono adottate dal Ministero dell'interno, su
conforme parere
del Garante, e stabiliscono
le modalità dei collegamenti e degli accessi anche al fine di assicurare
l'accesso
selettivo ai soli dati necessari
al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 53.
2. I dati trattati per le
finalità di cui al medesimo articolo 53 sono conservati separatamente
da quelli registrati per
finalità amministrative
che non richiedono il loro utilizzo.
3. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 11, il Centro elaborazioni dati di cui all'articolo 53 assicura
l'aggiornamento periodico
e la pertinenza e non eccedenza dei dati personali trattati anche attraverso
interrogazioni autorizzate
del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti del Ministero
della giustizia
di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, o di altre banche di dati di
forze di
polizia, necessarie perle
finalità di cui all'articolo 53.
4. Gli organi, uffici e comandi
di polizia verificano periodicamente i requisiti di cui all'articolo 11
in riferimento
aidati trattati anche senza
l'ausilio di strumenti elettronici, e provvedono al loro aggiornamento
anche sulla base
delle procedure adottate
dal Centro elaborazioni dati ai sensi del comma 3, o, per i trattamenti
effettuati senza
l'ausilio di strumenti elettronici,
mediante annotazioni o integrazioni dei documenti che li contengono.
Art. 55. Particolari tecnologie
1. Il trattamento di dati
personali che implica maggiori rischi di un danno all'interessato, con
particolare riguardo a
banche di dati genetici o
biometrici, a tecniche basate su dati relativi all'ubicazione, a banche
di dati basate su
particolari tecniche di elaborazione
delle informazioni e all'introduzione di particolari tecnologie, è
effettuato nel
rispetto delle misure e degli
accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti ai sensi dell'articolo
17 sulla base di
preventiva comunicazione
ai sensi dell'articolo 39.
Art. 56. Tutela dell'interessato
1. Le disposizioni di cui
all'articolo 10, commi 3, 4 e 5, della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive
modificazioni, si applicano
anche, oltre che ai dati destinati a confluire nel Centro elaborazione
dati di cui
all'articolo 53, a dati trattati
con l'ausilio di strumenti elettronici da organi, uffici o comandi di polizia.
Art. 57. Disposizioni di attuazione
1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta
del
Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro della giustizia, sono individuate le modalità
di attuazione dei
principi del presente codice
relativamente al trattamento dei dati effettuato per le finalità
di cui all'articolo 53 dal
Centro elaborazioni dati
e da organi, uffici o comandi di polizia, anche ad integrazione e modifica
del decreto del
Presidente della Repubblica
3 maggio 1982, n. 378, e in attuazione della Raccomandazione R (87) 15
del
Consiglio d'Europa del 17
settembre 1987, e successive modificazioni. Le modalità sono individuate
con particolare
riguardo:
a) al principio secondo cui
la raccolta dei dati è correlata alla specifica finalità
perseguita, in relazione alla
prevenzione di un pericolo
concreto o alla repressione di reati, in particolare per quanto riguarda
i trattamenti
effettuati per finalità
di analisi;
b) all'aggiornamento periodico
dei dati, anche relativi a valutazioni effettuate in base alla legge, alle
diverse
modalità relative
ai dati trattati senza l'ausilio di strumenti elettronici e alle modalità
per rendere conoscibili gli
aggiornamenti da parte di
altri organi e uffici cui i dati sono stati in precedenza comunicati;
c) ai presupposti per effettuare
trattamenti per esigenze temporanee o collegati a situazioni particolari,
anche ai
fini della verifica dei requisiti
dei dati ai sensi dell'articolo 11, dell'individuazione delle categorie
di interessati e
della conservazione separata
da altri dati che non richiedono il loro utilizzo;
d) all'individuazione di specifici
termini di conservazione dei dati in relazione alla natura dei dati o agli
strumenti
utilizzati per il loro trattamento,
nonchè alla tipologia dei procedimenti nell'ambito dei quali essi
sono trattati o i
provvedimenti sono adottati;
e) alla comunicazione ad altri
soggetti, anche all'estero o per l'esercizio di un diritto o di un interesse
legittimo, e
alla loro diffusione, ove
necessaria in conformità alla legge;
f) all'uso di particolari
tecniche di elaborazione e di ricerca delle informazioni, anche mediante
il ricorso a sistemi
di indice.
TITOLO III - DIFESA E SICUREZZA DELLO STATO
CAPO I - PROFILI GENERALI
Art. 58. Disposizioni applicabili
1. Ai trattamenti effettuati
dagli organismi di cui agli articoli3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977,
n. 801, ovvero
sui dati coperti da segreto
di Stato ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge, le disposizioni
del presente
codice si applicano limitatamente
a quelle previste negli articoli da 1 a 6, 11, 14, 15, 31, 33, 58, 154,
160 e 169.
2. Ai trattamenti effettuati
da soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello
Stato, in base ad espresse
disposizioni di legge che
prevedano specificamente il trattamento, le disposizioni del presente codice
si applicano
limitatamente a quelle indicate
nel comma 1, nonchè alle disposizioni di cui agli articoli 37, 38
e 163.
3. Le misure di sicurezza
relative ai dati trattati dagli organismi di cui al comma 1 sono stabilite
e periodicamente
aggiornate con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, con l'osservanza delle norme che
regolano la
materia.
4. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri sono individuate le modalità di applicazione
delle
disposizioni applicabili
del presente codice in riferimento alle tipologie di dati, di interessati,
di operazioni di
trattamento eseguibili e
di incaricati, anche in relazione all'aggiornamento e alla conservazione.
TITOLO IV - TRATTAMENTI IN AMBITO PUBBLICO
CAPO I - ACCESSO A DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Art. 59. Accesso a documenti
amministrativi
1. Fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 60, i presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio
del diritto di accesso
a documenti amministrativi
contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano
disciplinati dalla
legge 7 agosto 1990, n. 241,
e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia,
nonchè dai
relativi regolamenti di attuazione,
anche per ciò che concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari
e le operazioni di
trattamento eseguibili in
esecuzione di una richiesta di accesso. Le attività finalizzate
all'applicazione ditale
disciplina si considerano
di rilevante interesse pubblico.
Art. 60. Dati idonei a rivelare
lo stato di salute e la vita sessuale
1. Quando il trattamento
concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale,
il trattamento è
consentito se la situazione
giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso
ai documenti
amministrativi è di
rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto
della personalità o in
un altro diritto o libertà
fondamentale e inviolabile.
CAPO II - REGISTRI PUBBLICI E ALBI PROFESSIONALI
Art. 61. Utilizzazione di
dati pubblici
1. Il Garante promuove, ai
sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e
di buona condotta
per il trattamento dei dati
personali provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti
da soggetti
pubblici, anche individuando
i casi in cui deve essere indicata la fonte di acquisizione dei dati e
prevedendo
garanzie appropriate per
l'associazione di dati provenienti da più archivi, tenendo presente
quanto previsto dalla
Raccomandazione n. R (91)10
del Consiglio d'Europa in relazione all'articolo 11.
2. Agli effetti dell'applicazione
del presente codice i dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari,
che
devono essere inseriti in
un albo professionale in conformità alla legge o ad un regolamento,
possono essere
comunicati a soggetti pubblici
e privati o diffusi, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, anche mediante
reti di
comunicazione elettronica.
Può essere altresì menzionata l'esistenza di provvedimenti
che dispongono la
sospensione o che incidono
sull'esercizio della professione.
3. L'ordine o collegio professionale
può, a richiesta della persona iscritta nell'albo che vi ha interesse,
integrare i
dati di cui al comma 2 con
ulteriori dati pertinenti e non eccedenti in relazione all'attività
professionale.
4. A richiesta dell'interessato
l'ordine o collegio professionale può altresì fornire a terzi
notizie o informazioni
relative, in particolare,
a speciali qualificazioni professionali non menzionate nell'albo, ovvero
alla
disponibilità ad assumere
incarichi o aricevere materiale informativo a carattere scientifico inerente
anche a
convegni o seminari.
CAPO III - STATO CIVILE, ANAGRAFI E LISTE ELETTORALI
Art. 62. Dati sensibili e
giudiziari
1. Si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità
relative alla tenuta degli
atti e dei registri dello
stato civile, delle anagrafi della popolazione residente in Italia e dei
cittadini italiani
residenti all'estero, e delle
liste elettorali, nonchè al rilascio di documenti di riconoscimento
o al cambiamento
delle generalità.
Art. 63. Consultazione di
atti
1. Gli atti dello stato civile
conservati negli Archivi di Stato sono consultabili nei limiti previsti
dall'articolo 107 del
decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490.
CAPO IV - FINALITÀ DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO
Art. 64. Cittadinanza, immigrazione
e condizione dello straniero
1. Si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità
di applicazione della
disciplina in materia di
cittadinanza, di immigrazione, di asilo, di condizione dello straniero
e del profugo e sullo
stato di rifugiato.
2. Nell'ambito delle finalità
di cui al comma 1 è ammesso, in particolare, il trattamento dei
dati sensibili e
giudiziari indispensabili:
a) al rilascio e al rinnovo
di visti, permessi, attestazioni, autorizzazioni e documenti anche sanitari;
b) al riconoscimento del diritto
di asilo o dello stato di rifugiato, o all'applicazione della protezione
temporanea e
di altri istituti o misure
di carattere umanitario, ovvero all'attuazione di obblighi di legge in
materia di politiche
migratorie;
c) in relazione agli obblighi
dei datori di lavoro e dei lavoratori, ai ricongiungimenti, all'applicazione
delle norme
vigenti in materia di istruzione
e di alloggio, alla partecipazione alla vita pubblica e all'integrazione
sociale.
3. Il presente articolo non
si applica ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati in
esecuzione degli accordi
e convenzioni di cui all'articolo
154, comma 2, lettere a) e b), o comunque effettuati per finalità
di difesa o di
sicurezza dello Stato o di
prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in base ad espressa
disposizione di
legge che prevede specificamente
il trattamento.
Art. 65. Diritti politici
e pubblicità dell'attività di organi
1. Si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità
di applicazione della
disciplina in materia di:
a) elettorato attivo e passivo
e di esercizio di altri diritti politici, nel rispetto della segretezza
del voto, nonchè di
esercizio del mandato degli
organi rappresentativi o di tenuta degli elenchi dei giudici popolari;
b) documentazione dell'attività
istituzionale di organi pubblici.
2. I trattamenti dei dati
sensibili e giudiziari per le finalità di cui al comma 1 sono consentiti
per eseguire specifici
compiti previsti da leggi
o da regolamenti fra i quali, in particolare, quelli concernenti:
a) lo svolgimento di consultazioni
elettorali e la verifica della relativa regolarità;
b) le richieste di referendum,
le relative consultazioni e la verifica delle relative regolarità;
c) l'accertamento delle cause
di ineleggibilità, incompatibilità o di decadenza, o di rimozione
o sospensione da
cariche pubbliche, ovvero
di sospensione o di scioglimento degli organi;
d) l'esame di segnalazioni,
petizioni, appelli e di proposte di legge di iniziativa popolare, l'attività
di commissioni
di inchiesta, il rapporto
con gruppi politici;
e) la designazione e la nomina
di rappresentanti in commissioni, enti e uffici.
3. Ai fini del presente articolo,
è consentita la diffusione dei dati sensibili e giudiziari per le
finalità di cui al comma
1, lettera a), in particolare
con riguardo alle sottoscrizioni di liste, alla presentazione delle candidature,
agli
incarichi in organizzazioni
o associazioni politiche, alle cariche istituzionali e agli organi eletti.
4. Ai fini del presente articolo,
in particolare, è consentito il trattamento di dati sensibili e
giudiziari indispensabili:
a) per la redazione di verbali
e resoconti dell'attività di assemblee rappresentative, commissioni
e di altri organi
collegiali o assembleari;
b) per l'esclusivo svolgimento
di una funzione di controllo, di indirizzo politico o di sindacato ispettivo
e per
l'accesso a documenti riconosciuto
dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati per esclusive finalità
direttamente connesse all'espletamento
di un mandato elettivo.
5. I dati sensibili e giudiziari
trattati per le finalità di cui al comma 1 possono essere comunicati
e diffusi nelle
forme previste dai rispettivi
ordinamenti. Non è comunque consentita la divulgazione dei dati
sensibili e giudiziari
che non risultano indispensabili
per assicurare il rispetto del principio di pubblicità dell'attività
istituzionale, fermo
restando il divieto di diffusione
dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Art. 66. Materia tributaria
e doganale
1. Si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le attività
dei soggetti pubblici
dirette all'applicazione,
anche tramite i loro concessionari, delle disposizioni in materia di tributi,
in relazione ai
contribuenti, ai sostituti
e ai responsabili di imposta, nonchè in materia di deduzioni e detrazioni
e per
l'applicazione delle disposizioni
la cui esecuzione è affidata alle dogane.
2. Si considerano inoltre
di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le attività
dirette, in materia
di imposte, alla prevenzione
e repressione delle violazioni degli obblighi e alla adozione dei provvedimenti
previsti
da leggi, regolamenti o dalla
normativa comunitaria, nonchè al controllo e alla esecuzione forzata
dell'esatto
adempimento di tali obblighi,
alla effettuazione dei rimborsi, alla destinazione di quote d'imposta,
e quelle dirette
alla gestione ed alienazione
di immobilistatali, all'inventano e alla qualificazione degli immobili
e alla
conservazione dei registri
immobiliari.
Art. 67. Attività di
controllo e ispettive
1. Si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità
di:
a) verifica della legittimità,
del buon andamento,dell'imparzialità dell'attività amministrativa,
nonchè della
rispondenza di detta attività
a requisiti di razionalità, economicità, efficienza ed efficacia
per le quali sono,
comunque, attribuite dalla
legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive
nei confronti di
altri soggetti;
b) accertamento, nei limiti
delle finalità istituzionali, con riferimento a dati sensibili e
giudiziari relativi ad esposti e
petizioni, ovvero ad atti
di controllo o di sindacato ispettivo di cui all'articolo 65, comma 4.
Art. 68. Benefici economici
ed abilitazioni
1. Si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità
di applicazione della
disciplina in materia di
concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni,
elargizioni, altri emolumenti
e abilitazioni.
2. Si intendono ricompresi
fra i trattamenti regolati dal presente articolo anche quelli indispensabili
in relazione:
a) alle comunicazioni, certificazioni
ed informazioni previste dalla normativa antimafia;
b) alle elargizioni di contributi
previsti dalla normativa in materia di usura e di vittime di richieste
estorsive;
c) alla corresponsione delle
pensioni di guerra o al riconoscimento di benefici in favore di perseguitati
politici e di
internati in campo di sterminio
e di loro congiunti;
d) al riconoscimento di benefici
connessi all'invalidità civile;
e) alla concessione di contributi
in materia di formazione professionale;
f) alla concessione di contributi,
finanziamenti, elargizioni ed altri benefici previsti dalla legge, dai
regolamenti o
dalla normativa comunitaria,
anche in favore di associazioni, fondazioni ed enti;
g) al riconoscimento di esoneri,
agevolazioni o riduzioni tariffarie o economiche, franchigie, o al rilascio
di
concessioni anche radiotelevisive,
licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri titoli abilitativi previsti
dalla legge, da
un regolamento o dalla normativa
comunitaria.
3. Il trattamento può
comprendere la diffusione nei soli casi in cui ciò è indispensabile
per la trasparenza delle
attività indicate
nel presente articolo, in conformità alle leggi, e per finalità
di vigilanza e di controllo conseguenti
alle attività medesime,
fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato
di salute.
Art. 69. Onorificenze, ricompense
e riconoscimenti
1. Si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità
di applicazione della
disciplina in materia di
conferimento di onorificenze e ricompense, di riconoscimento della personalità
giuridica di
associazioni, fondazioni
ed enti, anche di culto, di accertamento dei requisiti di onorabilità
e di professionalità per
le nomine, per i profili
di competenza del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche
direttive di persone
giuridiche, imprese e di
istituzioni scolastiche non statali, nonchè di rilascio e revoca
di autorizzazioni o abilitazioni,
di concessione di patrocini,
patronati e premi di rappresentanza, di adesione a comitati d'onore e di
ammissione a
cerimonie ed incontri istituzionali.
Art. 70. Volontariato e obiezione
di coscienza
1. Si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 20 e 21, le finalità
di applicazione della
disciplina in materia di
rapporti tra i soggetti pubblici e le organizzazioni di volontariato, in
particolare per quanto
riguarda l'elargizione di
contributi finalizzati al loro sostegno, la tenuta di registri generali
delle medesime
organizzazioni e la cooperazione
internazionale.
2. Si considerano, altresì,
di rilevante interesse pubblico le finalità di applicazione della
legge 8 luglio 1998, n.
230, e delle altre disposizioni
di legge in materia di obiezione di coscienza.
Art. 71. Attività sanzionatorie
e di tutela
1. Si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità:
a) di applicazione delle norme
in materia di sanzioni amministrative e ricorsi;
b) volte a far valere il diritto
di difesa in sede amministrativa o giudiziaria, anche da parte di un terzo,
anche ai
sensi dell'articolo 391 quater
del codice di procedura penale, o direttamente connesse alla riparazione
di un errore
giudiziario o in caso di
violazione del termine ragionevole del processo o di un'ingiusta restrizione
della libertà
personale.
2. Quando il trattamento concerne
dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento
è
consentito se il diritto
da far valere o difendere, di cui alla lettera b) del comma1, è
di rango almeno pari a quello
dell'interessato, ovvero
consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o
libertà fondamentale e
inviolabile.
Art. 72. Rapporti con enti
di culto
1. Si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità
relative allo svolgimento
dei rapporti istituzionali
con enti di culto, confessioni religiose e comunità religiose.
Art. 73. Altre finalità
in ambito amministrativo e sociale
1. Si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell'ambito delle
attività che la
legge demanda ad un soggetto
pubblico, le finalità socio-assistenziali, con particolare riferimento
a:
a) interventi di sostegno
psico-sociale e di formazione in favore di giovani o di altri soggetti
che versano in
condizioni di disagio sociale,
economico o familiare;
b) interventi anche di rilievo
sanitario in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci,
ivi compresi i
servizi di assistenza economica
o domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e trasporto;
c) assistenza nei confronti
di minori, anche in relazione a vicende giudiziarie;
d) indagini psico-sociali
relative a provvedimenti di adozione anche internazionale;
e) compiti di vigilanza per
affidamenti temporanei;
f) iniziative di vigilanza
e di sostegno in riferimento al soggiorno di nomadi;
g) interventi in tema di barriere
architettoniche.
2. Si considerano, altresì,
di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell'ambito
delle attività
che la legge demanda ad un
soggetto pubblico, le finalità:
a) di gestione di asili nido;
b) concernenti la gestione
di mense scolastiche o la fornitura di sussidi, contributi e materiale
didattico;
c) ricreative o di promozione
della cultura e dello sport, con particolare riferimento all'organizzazione
di soggiorni,
mostre, conferenze e manifestazioni
sportive o all'uso di beni immobili o all'occupazione di suolo pubblico;
d) di assegnazione di alloggi
di edilizia residenziale pubblica;
e) relative alla leva militare;
f) di polizia amministrativa
anche locale, salvo quanto previsto dall'articolo 53, con particolare riferimento
ai servizi
di igiene,di polizia mortuaria
e ai controlli in materia di ambiente, tutela delle risorse idriche e difesa
del suolo;
g) degli uffici per le relazioni
con il pubblico;
h) in materia di protezione
civile;
i) di supporto al collocamento
e all'avviamento al lavoro, in particolare a cura di centri di iniziativa
locale per
l'occupazione e di sportelli-lavoro;
l) dei difensori civici regionali
e locali.
CAPO V - PARTICOLARI CONTRASSEGNI
Art. 74. Contrassegni su veicoli
e accessi a centri storici
1. I contrassegni rilasciati
a qualunque titolo per la circolazione e la sosta di veicoli a servizio
di persone invalide,
ovvero per il transito e
la sosta in zone a traffico limitato, e che devono essere esposti su veicoli,
contengono i soli
dati indispensabili ad individuare
l'autorizzazione rilasciata e senza l'apposizione di simboli o diciture
dai quali può
desumersi la speciale natura
dell'autorizzazione per effetto della sola visione del contrassegno.
2. Le generalità e
l'indirizzo della persona fisica interessata sono riportati sui contrassegni
con modalità che non
consentono, parimenti, la
loro diretta visibilità se non in caso di richiesta di esibizione
o necessità di accertamento.
3. La disposizione di cui
al comma 2 si applica anche in caso di fissazione a qualunque titolo di
un obbligo di
esposizione sui veicoli di
copia del libretto di circolazione o di altro documento.
4. Per il trattamento dei
dati raccolti mediante impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli
ai centri storici ed
alle zone a traffico limitato
continuano, altresì, ad applicarsi le disposizioni del decreto del
Presidente della
Repubblica 22 giugno 1999,
n. 250.
TITOLO V - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI IN AMBITO SANITARIO
CAPO I - PRINCIPI GENERALI
Art. 75. Ambito applicativo
1. Il presente titolo disciplina
il trattamento dei dati personali in ambito sanitario.
Art. 76. Esercenti professioni
sanitarie e organismi sanitari pubblici
1. Gli esercenti le professioni
sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, anche nell'ambito di un'attività
di rilevante
interesse pubblico ai sensi
dell'articolo 85, trattano i dati personali idonei a rivelare lo stato
di salute:
a) con il consenso dell'interessato
e anche senza l'autorizzazione del Garante, se il trattamento riguarda
dati e
operazioni indispensabili
per perseguire una finalità di tutela della salute o dell'incolumità
fisica dell'interessato;
b) anche senza il consenso
dell'interessato e previa autorizzazione del Garante, se la finalità
di cui alla lettera a)
riguarda un terzo o la collettività.
2. Nei casi di cui al comma
1 il consenso può essere prestato con le modalità semplificate
di cui al capo II.
3. Nei casi di cui al comma
1 l'autorizzazione del Garante è rilasciata, salvi i casi di particolare
urgenza, sentito il
Consiglio superiore di sanità.
>
CAPO II - MODALITÁ SEMPLIFICATE PER INFORMATIVA E CONSENSO
Art. 77. Casi di semplificazione
1. Il presente capo individua
modalità semplificate utilizzabili dai soggetti di cui al comma
2:
a) per informare l'interessato
relativamente ai dati personali raccolti presso il medesimo interessato
o presso
terzi, ai sensi dell'articolo
13, commi 1 e 4;
b) per manifestare il consenso
al trattamento dei dati personali nei casi in cui ciò è richiesto
ai sensi dell'articolo
76;
c) per il trattamento dei
dati personali.
2. Le modalità semplificate
di cui al comma 1 sono applicabili:
a) dagli organismi sanitari
pubblici;
b) dagli altri organismi privati
e dagli esercenti le professioni sanitarie;
c) dagli altri soggetti pubblici
indicati nell'articolo 80.
Art. 78. Informativa del medico
di medicina generale o del pediatra
1. Il medico di medicina
generale o il pediatra di libera scelta informano l'interessato relativamente
al trattamento
dei dati personali, in forma
chiara e tale da rendere agevolmente comprensibili gli elementi indicati
nell'articolo
13, comma 1.
2. L'informativa può
essere fornita per il complessivo trattamento dei dati personali necessario
per attività di
prevenzione, diagnosi, cura
e riabilitazione, svolte dal medico o dal pediatra a tutela della salute
o dell'incolumità
fisica dell'interessato,
su richiesta dello stesso o di cui questi è informato in quanto
effettuate nel suo interesse.
3. L'informativa può
riguardare, altresì, dati personali eventualmente raccolti presso
terzi, ed è fornita
preferibilmente per iscritto,
anche attraverso carte tascabili con eventuali allegati pieghevoli, includendo
almeno gli
elementi indicati dal Garante
ai sensi dell'articolo 13, comma 3, eventualmente integrati anche oralmente
in
relazione a particolari caratteristiche
del trattamento.
4. L'informativa, se non è
diversamente specificato dal medico o dal pediatra, riguarda anche il trattamento
di dati
correlato a quello effettuato
dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, effettuato
da un
professionista o da altro
soggetto, parimenti individuabile in base alla prestazione richiesta, che:
a) sostituisce temporaneamente
il medico o il pediatra;
b) fornisce una prestazione
specialistica su richiesta del medico e del pediatra;
c) può trattare lecitamente
i dati nell'ambito di un'attività professionale prestata in forma
associata;
d) fornisce farmaci prescritti;
e) comunica dati personali
al medico o pediatra in conformità alla disciplina applicabile.
5. L'informativa resa ai sensi
del presente articolo evidenzia analiticamente eventuali trattamenti di
dati personali
che presentano rischi specifici
per i diritti e le libertà fondamentali, nonchè per la dignità
dell'interessato, in
particolare in caso di trattamenti
effettuati:
a) per scopi scientifici,
anche di ricerca scientifica e di sperimentazione clinica controllata di
medicinali, in
conformità alle leggi
e ai regolamenti, ponendo in particolare evidenza che il consenso, ove
richiesto, è
manifestato liberamente;
b) nell'ambito della teleassistenza
o telemedicina;
c) per fornire altri beni
o servizi all'interessato attraverso una rete di comunicazione elettronica.
Art. 79. Informativa da parte
di organismi sanitari
1. Gli organismi sanitari
pubblici e privati possono avvalersi delle modalità semplificate
relative all'informativa e al
consenso di cui agli articoli
78 e 81 in riferimento ad una pluralità di prestazioni erogate anche
da distinti reparti
ed unità dello stesso
organismo o di più strutture ospedaliere o territoriali specificamente
identificati.
2. Nei casi di cui al comma
1 l'organismo o le strutture annotano l'avvenuta informativa e il consenso
con modalità
uniformi e tali da permettere
una verifica al riguardo da parte di altri reparti ed unità che,
anche in tempi diversi,
trattano dati relativi al
medesimo interessato.
3. Le modalità semplificate
di cui agli articoli 78 e 81 possono essere utilizzate in modo omogeneo
e coordinato in
riferimento all'insieme dei
trattamenti di dati personali effettuati nel complesso delle strutture
facenti capo alle
aziende sanitarie.
4. Sulla base di adeguate
misure organizzative in applicazione del comma 3, le modalità semplificate
possono
essere utilizzate per più
trattamenti di dati effettuati nei casi di cui al presente articolo ed
ai soggetti di cui
all'articolo 80.
Art. 80. Informativa da parte
di altri soggetti pubblici
1. Oltre a quanto previsto
dall'articolo 79, possono avvalersi della facoltà di fornire un'unica
informativa per una
pluralità di trattamenti
di dati effettuati, a fini amministrativi e in tempi diversi, rispetto
a dati raccolti presso
l'interessato e presso terzi,
i competenti servizi o strutture di soggetti pubblici operanti in ambito
sanitario o della
prevenzione e sicurezza del
lavoro.
2. L'informativa di cui al
comma 1 è integrata con appositi e idonei cartelli ed avvisi agevolmente
visibili al
pubblico, affissi e diffusi
anche nell'ambito di pubblicazioni istituzionali e mediante reti di comunicazione
elettronica, in particolare
per quanto riguarda attività amministrative di rilevante interesse
pubblico che non
richiedono il consenso degli
interessati.
Art. 81. Prestazione del consenso
1. Il consenso al trattamento
dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, nei casi in cui è
necessario ai sensi del
presente codice o di altra
disposizione di legge, può essere manifestato con un'unica dichiarazione,
anche
oralmente. In tal caso il
consenso è documentato, anzichè con atto scritto dell'interessato,
con annotazione
dell'esercente la professione
sanitaria o dell'organismo sanitario pubblico, riferita al trattamento
di dati effettuato
da uno o più soggetti
e all'informativa all'interessato, nei modi indicati negli articoli 78,
79 e 80.
2. Quando il medico o il pediatra
fornisce l'informativa per conto di più professionisti ai sensi
dell'articolo 78,
comma 4, oltre quanto previsto
dal comma 1, il consenso è reso conoscibile ai medesimi professionisti
con
adeguate modalità,
anche attraverso menzione, annotazione o apposizione di un bollino o tagliando
su una carta
elettronica o sulla tessera
sanitaria, contenente un richiamo al medesimo articolo 78, comma 4, e alle
eventuali
diverse specificazioni apposte
all'informativa ai sensi del medesimo comma.
Art. 82. Emergenze e tutela
della salute e dell'incolumità fisica
1. L'informativa e il consenso
al trattamento dei dati personali possono intervenire senza ritardo, successivamente
alla prestazione, nel caso
di emergenza sanitaria o di igiene pubblica per la quale la competente
autorità ha
adottato un'ordinanza contingibile
ed urgente ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n.
112.
2. L'informativa e il consenso
al trattamento dei dati personali possono altresì intervenire senza
ritardo,
successivamente alla prestazione,
in caso di:
a) impossibilità fisica,
incapacità di agire o incapacità di intendere o di volere
dell'interessato, quando non è
possibile acquisire il consenso
da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto,
da un
familiare, da un convivente
o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora
l'interessato;
b) rischio grave, imminente
ed irreparabile per la salute o dell'interessato.
3. L'informativa e il consenso
al trattamento dei dati personali possono intervenire senza ritardo, successivamente
alla prestazione, anche in
caso di prestazione medica che può essere pregiudicata dall'acquisizione
preventiva del
consenso, in termini di tempestività
o efficacia.
4. Dopo il raggiungimento
della maggiore età l'informativa è fornita all'interessato
anche ai fini della acquisizione
di una nuova manifestazione
del consenso quando questo è necessario.
Art. 83. Altre misure per
il rispetto dei diritti degli interessati
1. I soggetti di cui agli
articoli 78, 79 e 80 adottano idonee misure per garantire, nell'organizzazione
delle
prestazioni e dei servizi,
il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità
degli interessati, nonchè del
segreto professionale, fermo
restando quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia di modalità
di
trattamento dei dati sensibili
e di misure minime di sicurezza.
2. Le misure di cui al comma
1 comprendono, in particolare:
a) soluzioni volte a rispettare,
in relazione a prestazioni sanitarie o ad adempimenti amministrativi preceduti
da
un periodo di attesa all'interno
di strutture, un ordine di precedenza e di chiamata degli interessati prescindendo
dalla loro individuazione
nominativa;
b) l'istituzione di appropriate
distanze di cortesia, tenendo conto dell'eventuale uso di apparati vocali
o di barriere;
c) soluzioni tali da prevenire,
durante colloqui, l'indebita conoscenza da parte di terzi di informazioni
idonee a
rivelare lo stato di salute;
d) cautele volte ad evitare
che le prestazioni sanitarie, ivi compresa l'eventuale documentazione di
anamnesi,
avvenga in situazioni di
promiscuità derivanti dalle modalità o dai locali prescelti;
e) il rispetto della dignità
dell'interessato in occasione della prestazione medica e in ogni operazione
di
trattamento dei dati;
f) la previsione di opportuni
accorgimenti volti ad assicurare che, ove necessario, possa essere data
correttamente
notizia o conferma anche
telefonica, ai soli terzi legittimati, di una prestazione di pronto soccorso;
g) la formale previsione,
in conformità agli ordinamenti interni delle strutture ospedaliere
e territoriali, di adeguate
modalità per informare
i terzi legittimati in occasione di visite sulla dislocazione degli interessati
nell'ambito dei
reparti, informandone previamente
gli interessati e rispettando eventuali loro contrarie manifestazioni legittime
di
volontà;
h) la messa in atto di procedure,
anche di formazione del personale, dirette a prevenire nei confronti di
estranei
un'esplicita correlazione
tra l'interessato e reparti o strutture, indicativa dell'esistenza di un
particolare stato di
salute;
i) la sottoposizione degli
incaricati che non sono tenuti per legge al segreto professionale a regole
di condotta
analoghe al segreto professionale.
Art. 84. Comunicazione di
dati all'interessato
1. I dati personali idonei
a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti all'interessato
o ai soggetti di cui
all'articolo 82, comma 2,
lettera a), da parte di esercenti le professioni sanitarie ed organismi
sanitari, solo per il
tramite di un medico designato
dall'interessato o dal titolare. Il presente comma non si applica in riferimento
ai
dati personali forniti in
precedenza dal medesimo interessato.
2. Il titolare o il responsabile
possono autorizzare per iscritto esercenti le professioni sanitarie diversi
dai medici,
che nell'esercizio dei propri
compiti intrattengono rapporti diretti coni pazienti e sono incaricati
di trattare dati
personali idonei a rivelare
lo stato di salute, a rendere noti i medesimi dati all'interessato o ai
soggetti di cui
all'articolo 82, comma 2,
lettera a). L'atto di incarico individua appropriate modalità e
cautele rapportate al
contesto nel quale è
effettuato il trattamento di dati.
CAPO III - FINALITÁ DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO
Art. 85. Compiti del Servizio
sanitario nazionale
1. Fuori dei casi di cui
al comma 2, si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le
finalità che rientrano
nei compiti del Servizio sanitario nazionale e degli altri organismi sanitari
pubblici relative alle
seguenti attività:
a) attività amministrative
correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei
soggetti assistiti dal
Servizio sanitario nazionale,
ivi compresa l'assistenza degli stranieri in Italia e dei cittadini italiani
all'estero,
nonchè di assistenza
sanitaria erogata al personale navigante ed aeroportuale;
b) programmazione, gestione,
controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria;
c) vigilanza sulle sperimentazioni,
farmacovigilanza, autorizzazione all'immissione in commercio e all'importazione
di medicinali e di altri
prodotti di rilevanza sanitaria;
d) attività certificatorie;
e) l'applicazione della normativa
in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di sicurezza e
salute della
popolazione;
f) le attività amministrative
correlate ai trapianti d'organo e di tessuti, nonchè alle trasfusioni
di sangue umano,
anche in applicazione della
legge 4 maggio 1990, n. 107;
g) instaurazione, gestione,
pianificazione e controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti
accreditati o
convenzionati del Servizio
sanitario nazionale.
2. Il comma 1 non si applica
ai trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute effettuati
da esercenti le
professioni sanitarie o da
organismi sanitari pubblici per finalità di tutela della salute
o dell'incolumità fisica
dell'interessato, di un terzo
o della collettività, per i quali si osservano le disposizioni relative
al consenso
dell'interessato o all'autorizzazione
del Garante ai sensi dell'articolo 76.
3. All'identificazione dei
tipi di dati idonei a rivelare lo stato di salute e di operazioni su essi
eseguibili è assicurata
ampia pubblicità,
anche tramite affissione di una copia o di una guida illustrativa presso
ciascuna azienda
sanitaria e presso gli studi
dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.
4. Il trattamento di dati
identificativi dell'interessato è lecito da parte dei soli soggetti
che perseguono
direttamente le finalità
di cui al comma 1. L'utilizzazione delle diverse tipologie di dati è
consentita ai soli
incaricati, preposti, caso
per caso, alle specifiche fasi delle attività di cui al medesimo
comma, secondo il principio
dell'indispensabilità
dei dati di volta in volta trattati.
Art. 86. Altre finalità
di rilevante interesse pubblico
1. Fuori dei casi di cui
agli articoli 76 e 85, si considerano di rilevante interesse pubblico,
ai sensi degli articoli 20 e
21, le finalità, perseguite
mediante trattamento di dati sensibili e giudiziari, relative alle attività
amministrative
correlate all'applicazione
della disciplina in materia di:
a) tutela sociale della maternità
e di interruzione volontaria della gravidanza, con particolare riferimento
a quelle
svolte per la gestione di
consultori familiari e istituzioni analoghe, per l'informazione, la cura
e la degenza delle
madri, nonchè per
gli interventi di interruzione della gravidanza;
b) stupefacenti e sostanze
psicotrope, con particolare riferimento a quelle svolte al fine di assicurare,
anche
avvalendosi di enti ed associazioni
senza fine di lucro, i servizi pubblici necessari per l'assistenza socio-sanitaria
ai
tossicodipendenti, gli interventi
anche di tipo preventivo previsti dalle leggi e l'applicazione delle misure
amministrative previste;
c) assistenza, integrazione
sociale e diritti delle persone handicappate effettuati, in particolare,
al fine di:
1) accertare l'handicap ed
assicurare la funzionalità dei servizi terapeutici e riabilitativi,
di aiuto personale e
familiare, nonchè
interventi economici integrativi ed altre agevolazioni;
2) curare l'integrazione sociale,
l'educazione, l'istruzione e l'informazione alla famiglia del portatore
di handicap,
nonchè il collocamento
obbligatorio nei casi previsti dalla legge;
3) realizzare comunita-alloggio
e centri socio riabilitativi;
4) curare la tenuta degli
albi degli enti e delle associazioni ed organizzazioni di volontariato
impegnati nel settore.
2. Ai trattamenti di cui al
presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 85,
comma 4.
CAPO IV - PRESCRIZIONI MEDICHE
Art. 87. Medicinali a carico
del Servizio sanitario nazionale
1. Le ricette relative a
prescrizioni di medicinali a carico, anche parziale, del Servizio sanitario
nazionale sono
redatte secondo il modello
di cui al comma 2, conformato in modo da permettere di risalire all'identità
dell'interessato solo in
caso di necessità connesse al controllo della correttezza della
prescrizione, ovvero a fini di
verifiche amministrative
o per scopi epidemiologici e di ricerca, nel rispetto delle norme deontologiche
applicabili.
2. Il modello cartaceo per
le ricette di medicinali relative a prescrizioni di medicinali a carico,
anche parziale, del
Servizio sanitario nazionale,
di cui agli allegati 1, 3, 5 e 6 del decreto del Ministro della sanità
11 luglio 1988, n.
350, e al capitolo 2, paragrafo
2.2.2. del relativo disciplinare tecnico, è integrato da un tagliando
predisposto su
carta o con tecnica di tipo
copiativo e unito ai bordi delle zone indicate nel comma 3.
3. Il tagliando di cui al
comma 2 è apposto sulle zone del modello predisposte per l'indicazione
delle generalità e
dell'indirizzo dell'assistito,
in modo da consentirne la visione solo per effetto di una momentanea separazione
del
tagliando medesimo che risulti
necessaria ai sensi dei commi 4 e 5.
4. Il tagliando può
essere momentaneamente separato dal modello di ricetta, e successivamente
riunito allo
stesso, quando il farmacista
lo ritiene indispensabile, mediante sottoscrizione apposta sul tagliando,
per una
effettiva necessità
connessa al controllo della correttezza della prescrizione, anche per quanto
riguarda la corretta
fornitura del farmaco.
5. Il tagliando può
essere momentaneamente separato nei modi di cui al comma 3 anche presso
i competenti
organi per fini di verifica
amministrativa sulla correttezza della prescrizione, o da parte di soggetti
legittimati a
svolgere indagini epidemiologiche
o di ricerca in conformità alla legge, quando è indispensabile
per il
perseguimento delle rispettive
finalità.
6. Con decreto del Ministro
della salute, sentito il Garante, può essere individuata una ulteriore
soluzione tecnica
diversa da quella indicata
nel comma 1, basata sull'uso di una fascetta adesiva o su altra tecnica
equipollente
relativa anche a modelli
non cartacei.
Art. 88. Medicinali non a
carico del Servizio sanitario nazionale
1. Nelle prescrizioni cartacee
di medicinali soggetti a prescrizione ripetibile non a carico, anche parziale,
del
Servizio sanitario nazionale,
le generalità dell'interessato non sono indicate.
2. Nei casi di cui al comma
1 il medico può indicare le generalità dell'interessato solo
se ritiene indispensabile
permettere di risalire alla
sua identità, per un'effettiva necessità derivante dalle
particolari condizioni del
medesimo interessato o da
una speciale modalità di preparazione o di utilizzazione.
Art. 89. Casi particolari
1. Le disposizioni del presente
capo non precludono l'applicazione di disposizioni normative che prevedono
il
rilascio di ricette che non
identificano l'interessato o recanti particolari annotazioni, contenute
anche nel decreto
legge 17 febbraio 1998, n.
23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94.
2. Nei casi in cui deve essere
accertata l'identità dell'interessato ai sensi del testo unico delle
leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti
e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di
tossicodipendenza, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive
modificazioni, le ricette
sono conservate separatamente da ogni altro documento che non ne richiede
l'utilizzo.
CAPO V - DATI GENETICI
Art. 90. Trattamento dei dati
genetici e donatori di midollo osseo
1. Il trattamento dei dati
genetici da chiunque effettuato è consentito nei soli casi previsti
da apposita
autorizzazione rilasciata
dal Garante sentito il Ministro della salute, che acquisisce, a tal fine,
il parere del
Consiglio superiore di sanità.
2. L'autorizzazione di cui
al comma 1 individua anche gli ulteriori elementi da includere nell'informativa
ai sensi
dell'articolo 13, con particolare
riguardo alla specificazione delle finalità perseguite e dei risultati
conseguibili anche
in relazione alle notizie
inattese che possono essere conosciute per effetto del trattamento dei
dati e al diritto di
opporsi al medesimo trattamento
per motivi legittimi.
3. Il donatore di midollo
osseo, ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 52, ha il diritto e il dovere
di mantenere
l'anonimato sia nei confronti
del ricevente sia nei confronti di terzi.
CAPO VI - DISPOSIZIONI VARIE
Art. 91. Dati trattati mediante
carte
1. Il trattamento in ogni
forma di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale eventualmente
registrati su carte anche
non elettroniche, compresa la carta nazionale dei servizi, o trattati mediante
le medesime
carte è consentito
se necessario ai sensi dell'articolo 3, nell'osservanza di misure ed accorgimenti
prescritti dal
Garante nei modi di cui all'articolo
17.
Art. 92. Cartelle cliniche
1. Nei casi in cui organismi
sanitari pubblici e privati redigono e conservano una cartella clinica
in conformità alla
disciplina applicabile, sono
adottati opportuni accorgimenti per assicurare la comprensibilità
dei dati e per
distinguere i dati relativi
al paziente da quelli eventualmente riguardanti altri interessati, ivi
comprese informazioni
relative a nascituri.
2. Eventuali richieste di
presa visione o di rilascio di copia della cartella e dell'acclusa scheda
di dimissione
ospedaliera da parte di soggetti
diversi dall'interessato possono essere accolte, in tutto o in parte, solo
se la
richiesta è giustificata
dalla documentata necessità:
a) di far valere o difendere
un diritto in sede giudiziaria ai sensi dell'articolo 26, comma 4, lettera
c), di rango pari
a quello dell'interessato,
ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro
diritto o libertà
fondamentale e inviolabile;
b) di tutelare, in conformità
alla disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi, una situazione
giuridicamente
rilevante di rango pari a
quella dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità
o in un altro
diritto o libertà
fondamentale e inviolabile.
Art. 93. Certificato di assistenza
al parto
1. Ai fini della dichiarazione
di nascita il certificato di assistenza al parto è sempre sostituito
da una semplice
attestazione contenente i
soli dati richiesti nei registri di nascita. Si osservano, altresì,
le disposizioni dell'articolo
109.
2. Il certificato di assistenza
al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che
rendono
identificabile la madre che
abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della facoltà
di cui all'articolo
30, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono essere
rilasciati in
copia integrale a chi vi
abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla
formazione del
documento.
3. Durante il periodo di cui
al comma 2 la richiesta di accesso al certificato o alla cartella può
essere accolta
relativamente ai dati relativi
alla madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, osservando
le
opportune cautele per evitare
che quest'ultima sia identificabile.
Art. 94. Banche di dati, registri
e schedari in ambito sanitario
1. Il trattamento di dati
idonei a rivelare lo stato di salute contenuti in banche di dati, schedari,
archivi o registri
tenuti in ambito sanitario,
è effettuato nel rispetto dell'articolo 3 anche presso banche di
dati, schedari, archivi o
registri già istituiti
alla data di entrata in vigore del presente codice e in riferimento ad
accessi di terzi previsti dalla
disciplina vigente alla medesima
data, in particolare presso:
a) il registro nazionale dei
casi di mesotelioma asbesto-correlati istituito presso l'Istituto superiore
per la
prevenzione e la sicurezza
del lavoro (Ispesl), di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del
Consiglio dei
ministri 10 dicembre 2002,
n. 308;
b) la banca di dati in materia
di sorveglianza della malattia di Creutzfeldt-Jakob o delle varianti e
sindromi ad
essa correlate, di cui al
decreto del Ministro della salute in data 21 dicembre 2001, pubblicato
nella Gazzetta
Ufficiale n. 8 del 10 gennaio
2002;
c) il registro nazionale delle
malattie rare di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della sanità
in data 18
maggio 2001, n. 279;
d) i registri dei donatori
di midollo osseo istituiti in applicazione della legge 6 marzo 2001, n.
52;
e) gli schedari dei donatori
di sangue di cui all'articolo 15 del decreto del Ministro della sanità
in data 26 gennaio
2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2001.
TITOLO VI - ISTRUZIONE
CAPO I - PROFILI GENERALI
Art. 95. Dati sensibili e
giudiziari
1. Si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità
di istruzione e di
formazione in ambito scolastico,
professionale, superiore o universitario, con particolare riferimento a
quelle svolte
anche in forma integrata.
Art. 96. Trattamento di dati
relativi a studenti
1. Al fine di agevolare l'orientamento,
la formazione e l'inserimento professionale, anche all'estero, le scuole
e gli
istituti scolastici di istruzione
secondaria, su richiesta degli interessati, possono comunicare o diffondere,
anche a
privati e per via telematica,
dati relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali, degli studenti
e altri dati personali
diversi da quelli sensibili
o giudiziari, pertinenti in relazione alle predette finalità e indicati
nell'informativa resa
agli interessati ai sensi
dell'articolo 13. I dati possono essere successivamente trattati esclusivamente
per le
predette finalità.
2. Resta ferma la disposizione
di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
24
giugno 1998, n. 249, sulla
tutela del diritto dello studente alla riservatezza. Restano altresì
ferme le vigenti
disposizioni in materia di
pubblicazione dell'esito degli esami mediante affissione nell'albo dell'istituto
e di rilascio
di diplomi e certificati.
TITOLO VII - TRATTAMENTO PER SCOPI STORICI, STATISTICI O SCIENTIFICI
CAPO I - PROFILI GENERALI
Art. 97. Ambito applicativo
1. Il presente titolo disciplina
il trattamento dei dati personali effettuato per scopi storici, statistici
o scientifici.
Art. 98. Finalità di
rilevante interesse pubblico
1. Si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità
relative ai trattamenti
effettuati da soggetti pubblici:
a) per scopi storici, concernenti
la conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei documenti detenuti
negli
archivi di Stato e negli
archivi storici degli enti pubblici, secondo quanto disposto dal decreto
legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, di approvazione
del testo unico in materia di beni culturali e ambientali, come modificato
dal
presente codice;
b) che fanno parte del sistema
statistico nazionale (Sistan) ai sensi del decreto legislativo 6 settembre
1989, n.
322, e successive modificazioni;
c) per scopi scientifici.
Art. 99. Compatibilità
tra scopi e durata del trattamento
1. Il trattamento di dati
personali effettuato per scopi storici, statistici o scientifici è
considerato compatibile con i
diversi scopi per i quali
i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati.
2. Il trattamento di dati
personali per scopi storici, statistici o scientifici può essere
effettuato anche oltre il periodo
di tempo necessario per conseguire
i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o
trattati.
3. Per scopi storici, statistici
o scientifici possono comunque essere conservati o ceduti ad altro titolare
i dati
personali dei quali, per
qualsiasi causa, è cessato il trattamento.
Art. 100. Dati relativi ad
attività di studio e ricerca
1. Al fine di promuovere
e sostenere la ricerca e la collaborazione in campo scientifico e tecnologico
i soggetti
pubblici, ivi comprese le
università e gli enti di ricerca, possono con autonome determinazioni
comunicare e
diffondere, anche a privati
e per via telematica, dati relativi ad attività di studio e di ricerca,
a laureati, dottori di
ricerca, tecnici e tecnologi,
ricercatori, docenti, esperti e studiosi, con esclusione di quelli sensibili
o giudiziari.
2. Resta fermo il diritto
dell'interessato di opporsi per motivi legittimi ai sensi dell'articolo
7, comma 4, lettera a).
3. I dati di cui al presente
articolo non costituiscono documenti amministrativi ai sensi della legge
7 agosto 1990,
n. 241.
4. I dati di cui al presente
articolo possono essere successivamente trattati per i soli scopi in base
ai quali sono
comunicati o diffusi.
CAPO II - TRATTAMENTO PER SCOPI STORICI
Art. 101. Modalità
di trattamento
1. I dati personali raccolti
per scopi storici non possono essere utilizzati per adottare atti o provvedimenti
amministrativi sfavorevoli
all'interessato, salvo che siano utilizzati anche per altre finalità
nel rispetto dell'articolo
11.
2. I documenti contenenti
dati personali, trattati per scopi storici, possono essere utilizzati,
tenendo conto della
loro natura,solo se pertinenti
e indispensabili per il perseguimento di tali scopi. I dati personali diffusi
possono
essere utilizzati solo per
il perseguimento dei medesimi scopi.
3. I dati personali possono
essere comunque diffusi quando sono relativi a circostanze o fatti resi
noti
direttamente dall'interessato
o attraverso suoi comportamenti in pubblico.
Art. 102. Codice di deontologia
e di buona condotta
1. Il Garante promuove ai
sensi dell'articolo 12 la sottoscrizione di un codice di deontologia e
di buona condotta
per i soggetti pubblici e
privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni
professionali, interessati al
trattamento dei dati per
scopi storici.
2. Il codice di deontologia
e di buona condotta di cui al comma 1 individua, in particolare:
a) le regole di correttezza
e di non discriminazione nei confronti degli utenti da osservare anche
nella
comunicazione e diffusione
dei dati, in armonia con le disposizioni del presente codice applicabili
ai trattamenti di
dati per finalità
giornalistiche o di pubblicazione di articoli, saggi e altre manifestazioni
del pensiero anche
nell'espressione artistica;
b) le particolari cautele
per la raccolta, la consultazione e la diffusione di documenti concernenti
dati idonei a
rivelare lo stato di salute,
la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare, identificando
casi in cui l'interessato
o chi vi abbia interesse
è informato dall'utente della prevista diffusione di dati;
c) le modalità di applicazione
agli archivi privati della disciplina dettata in materia di trattamento
dei dati a scopi
storici, anche in riferimento
all'uniformità dei criteri da seguire per la consultazione e alle
cautele da osservare
nella comunicazione e nella
diffusione.
Art. 103. Consultazione di
documenti conservati in archivi
1. La consultazione dei documenti
conservati negli archivi diStato, in quelli storici degli enti pubblici
e in archivi
privati è disciplinata
dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo
unico in materia di
beni culturali e ambientali,
come modificato dal presente codice.
CAPO III - TRATTAMENTO PER SCOPI STATISTICI O SCIENTIFICI
Art. 104. Ambito applicativo
e dati identificativi per scopi statistici o scientifici
1. Le disposizioni del presente
capo si applicano ai trattamenti di dati per scopi statistici o, in quanto
compatibili,
per scopi scientifici.
2. Agli effetti dell'applicazione
del presente capo, in relazione ai dati identificativi si tiene conto dell'insieme
dei
mezzi che possono essere
ragionevolmente utilizzati dal titolare o da altri per identificare l'interessato,
anche in
base alle conoscenze acquisite
in relazione al progresso tecnico.
Art. 105. Modalità
di trattamento
1. I dati personali trattati
per scopi statistici o scientifici non possono essere utilizzati per prendere
decisioni o
provvedimenti relativamente
all'interessato, nè per trattamenti di dati per scopi di altra natura.
2. Gli scopi statistici o
scientifici devono essere chiaramente determinati e resi noti all'interessato,
nei modi di cui
all'articolo 13 anche in
relazione a quanto previsto dall'articolo 106, comma 2, lettera b), del
presente codice e
dall'articolo 6 bis del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni.
3. Quando specifiche circostanze
individuate dai codici di cui all'articolo 106 sono tali da consentire
ad un soggetto
di rispondere in nome e per
conto di un altro, in quanto familiare o convivente, l'informativa all'interessato
può
essere data anche per il
tramite del soggetto rispondente.
4. Per il trattamento effettuato
per scopi statistici o scientifici rispetto a dati raccolti per altri scopi,
l'informativa
all'interessato non è
dovuta quando richiede uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato,
se sono
adottate le idonee forme
di pubblicità individuate dai codici di cui all'articolo 106.
Art. 106. Codici di deontologia
e di buona condotta
1. Il Garante promuove ai
sensi dell'articolo 12 la sottoscrizione di uno o più codici di
deontologia e di buona
condotta per i soggetti pubblici
e privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni
professionali,
interessati al trattamento
dei dati per scopi statistici o scientifici.
2. Con i codici di cui al
comma 1 sono individuati, tenendo conto, per i soggetti già compresi
nell'ambito del
Sistema statistico nazionale,
di quanto già previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989,
n. 322, e successive
modificazioni, e, per altri
soggetti, sulla base di analoghe garanzie, in particolare:
a) i presupposti e i procedimenti
per documentare e verificare che i trattamenti, fuori dai casi previsti
dal
medesimo decreto legislativo
n. 322 del 1989, siano effettuati per idonei ed effettivi scopi statistici
o scientifici;
b) per quanto non previsto
dal presente codice, gli ulteriori presupposti del trattamento e le connesse
garanzie,
anche in riferimento alla
durata della conservazione dei dati, alle informazioni da rendere agli
interessati
relativamente ai dati raccolti
anche presso terzi, alla comunicazione e diffusione, ai criteri selettivi
da osservare
per il trattamento di dati
identificativi, alle specifiche misure di sicurezza e alle modalità
per la modifica dei dati a
seguito dell'esercizio dei
diritti dell'interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle pertinenti
raccomandazioni del Consiglio
d'Europa;
c) l'insieme dei mezzi che
possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare del trattamento
o da altri per
identificare l'interessato,
anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
d) le garanzie da osservare
ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma
1, lettera i), e
43, comma 1, lettera g),
che permettono di prescindere dal consenso dell'interessato, tenendo conto
dei principi
contenuti nelle predette
raccomandazioni;
e) modalità semplificate
per la prestazione del consenso degli interessati relativamente al trattamento
dei dati
sensibili;
f) le regole di correttezza
da osservare nella raccolta dei dati e le istruzioni da impartire al personale
incaricato;
g) le misure da adottare per
favorire il rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza dei dati
e delle misure di
sicurezza di cui all'articolo
31, anche in riferimento alle cautele volte ad impedire l'accesso da parte
di persone
fisiche che non sono incaricati
e l'identificazione non autorizzata degli interessati, all'interconnessione
dei sistemi
informativi anche nell'ambito
del Sistema statistico nazionale e all'interscambio di dati per scopi statistici
o
scientifici da effettuarsi
con enti ed uffici situati all'estero anche sulla base delle garanzie previste
dall'articolo
44,comma 1, lettera a);
h) l'impegno al rispetto di
regole di condotta degli incaricati che non sono tenuti in base alla legge
al segreto
d'ufficio o professionale,
tali da assicurare analoghi livelli di sicurezza e di riservatezza.
Art. 107. Trattamento di dati
sensibili
1. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 20 e fuori dei casi di particolari indagini statistiche
o di ricerca
scientifica previste dalla
legge, il consenso dell'interessato al trattamento di dati sensibili, quando
è richiesto, può
essere prestato con modalità
semplificate, individuate dal codice di cui all'articolo106 e l'autorizzazione
del
Garante può essere
rilasciata anche ai sensi dell'articolo 40.
Art. 108. Sistema statistico
nazionale
1. Il trattamento di dati
personali da parte di soggetti che fanno parte del Sistema statistico nazionale,
oltre a
quanto previsto dal codice
di deontologia e di buona condotta sottoscritto ai sensi dell'articolo
106, comma 2,
resta inoltre disciplinato
dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni,
in particolare
per quanto riguarda il trattamento
dei dati sensibili indicati nel programma statistico nazionale, l'informativa
all'interessato, l'esercizio
dei relativi diritti e i dati non tutelati dal segreto statistico ai sensi
dell'articolo 9, comma
4, del medesimo decreto.
Art. 109. Dati statistici
relativi all'evento della nascita
1. Per la rilevazione dei
dati statistici relativi agli eventi di nascita, compresi quelli relativi
ai nati affetti da
malformazioni e ai nati morti,
nonchè per i flussi di dati anche da parte di direttori sanitari,
si osservano, oltre alle
disposizioni di cui al decreto
del Ministro della sanità 16 luglio 2001, n. 349, le modalità
tecniche determinate
dall'istituto nazionale della
statistica, sentito il Ministro della salute, dell'interno e il Garante.
Art. 110. Ricerca medica,
biomedica ed epidemiologica
1. Il consenso dell'interessato
per il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, finalizzato
a scopi di
ricerca scientifica in campo
medico, biomedico o epidemiologico, non è necessario quando la ricerca
è prevista da
un'espressa disposizione
di legge che prevede specificamente il trattamento, ovvero rientra in un
programma di
ricerca biomedica o sanitaria
previsto ai sensi dell'articolo 12 bis del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502,
e successive modificazioni,
e per il quale sono decorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione al
Garante ai
sensi dell'articolo 39. Il
consenso non è inoltre necessario quando a causa di particolari
ragioni non è possibile
informare gli interessati
e il programma di ricerca è oggetto di motivato parere favorevole
del competente
comitato etico a livello
territoriale ed è autorizzato dal Garante anche ai sensi dell'articolo
40.
2. In caso di esercizio dei
diritti dell'interessato ai sensi dell'articolo 7 nei riguardi dei trattamenti
di cui al comma
1, l'aggiornamento, la rettificazione
e l'integrazione dei dati sono annotati senza modificare questi ultimi,
quando
il risultato di tali operazioni
non produce effetti significativi sul risultato della ricerca.
TITOLO VIII - LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE
CAPO I - PROFILI GENERALI
Art. 111. Codice di deontologia
e di buona condotta
1. Il Garante promuove, ai
sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e
di buona condotta
per i soggetti pubblici e
privati interessati al trattamento dei dati personali effettuato per finalità
previdenziali o
per la gestione del rapporto
di lavoro, prevedendo anche specifiche modalità per l'informativa
all'interessato e per
l'eventuale prestazione del
consenso relativamente alla pubblicazione degli annunci per finalità
di occupazione di
cui all'articolo 113, comma
3 e alla ricezione di curricula contenenti dati personali anche sensibili.
Art. 112. Finalità
di rilevante interesse pubblico
1. Si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità
di instaurazione e
gestione da parte di soggetti
pubblici di rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo,
anche non
retribuito o onorario o a
tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano
la
costituzione di un rapporto
di lavoro subordinato.
2. Tra i trattamenti effettuati
per le finalità di cui al comma1, si intendono ricompresi, in particolare,
quelli
effettuati al fine di:
a) applicare la normativa
in materia di collocamento obbligatorio e assumere personale anche appartenente
a
categorie protette;
b) garantire le pari opportunità;
c) accertare il possesso di
particolari requisiti previsti per l'accesso a specifici impieghi, anche
in materia di tutela
delle minoranze linguistiche,
ovvero la sussistenza dei presupposti per la sospensione o la cessazione
dall'impiego o dal servizio,
il trasferimento di sede per incompatibilità e il conferimento di
speciali abilitazioni;
d) adempiere ad obblighi connessi
alla definizione dello stato giuridico ed economico, ivi compreso il
riconoscimento della causa
di servizio o dell'equo indennizzo, nonchè ad obblighi retributivi,
fiscali o contabili,
relativamente al personale
in servizio o in quiescenza, ivi compresa la corresponsione di premi e
benefici
assistenziali;
e) adempiere a specifici obblighi
o svolgere compiti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza
del
lavoro o di sicurezza o salute
della popolazione, nonchè in materia sindacale;
f) applicare, anche da parte
di enti previdenziali ed assistenziali, la normativa in materia di previdenza
ed
assistenza ivi compresa quella
integrativa, anche in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello
Stato 29 luglio 1947, n.
804, riguardo alla comunicazione di dati, anche mediante reti di comunicazione
elettronica, agli istituti
di patronato e di assistenza sociale, alle associazioni di categoria e
agli ordini professionali
che abbiano ottenuto il consenso
dell'interessato ai sensi dell'articolo 23 in relazione a tipi di dati
individuati
specificamente;
g) svolgere attività
dirette all'accertamento della responsabilità civile, disciplinare
e contabile ed esaminare iricorsi
amministrativi in conformità
alle norme che regolano le rispettive materie;
h) comparire in giudizio a
mezzo di propri rappresentanti o partecipare alle procedure di arbitrato
o di conciliazione
nei casi previsti dalla legge
o dai contratti collettivi di lavoro;
i) salvaguardare la vita o
l'incolumità fisica dell'interessato o di terzi;
l) gestire l'anagrafe dei
pubblici dipendenti e applicare la normativa in materia di assunzione di
incarichi da parte
di dipendenti pubblici, collaboratori
e consulenti;
m) applicare la normativa
in materia di incompatibilità e rapporti di lavoro a tempo parziale;
n) svolgere l'attività
di indagine e ispezione presso soggetti pubblici;
o) valutare la qualità
dei servizi resi e dei risultati conseguiti.
3. La diffusione dei dati
di cui alle lettere m), n) ed o) del comma 2 è consentita in forma
anonima e, comunque,
tale da non consentire l'individuazione
dell'interessato.
CAPO II - ANNUNCI DI LAVORO E DATI RIGUARDANTI PRESTATORI DI LAVORO
Art. 113. Raccolta di dati
e pertinenza
1. Resta fermo quanto disposto
dall'articolo 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
CAPO III - DIVIETO DI CONTROLLO A DISTANZA E TELELAVORO
Art. 114. Controllo a distanza
1. Resta fermo quanto disposto
dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Art. 115. Telelavoro e lavoro
a domicilio
1. Nell'ambito del rapporto
di lavoro domestico e del telelavoro il datore di lavoro è tenuto
a garantire al
lavoratore il rispetto della
sua personalità e della sua libertà morale.
2. Il lavoratore domestico
è tenuto a mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto
si riferisce alla vita
familiare.
CAPO IV - ISTITUTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE
Art. 116. Conoscibilità
di dati su mandato dell'interessato
1. Per lo svolgimento delle
proprie attività gli istituti di patronato e di assistenza sociale,
nell'ambito del mandato
conferito dall'interessato,
possono accedere alle banche di dati degli enti eroganti le prestazioni,
in relazione a tipi
di dati individuati specificamente
con il consenso manifestato ai sensi dell'articolo 23.
2. Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali stabilisce con proprio decreto le linee-guida
di apposite convenzioni
da stipulare tra gli istituti
di patronato e di assistenza sociale e gli enti eroganti le prestazioni.
TITOLO IX - SISTEMA BANCARIO, FINANZIARIO ED ASSICURATIVO
CAPO I - SISTEMI INFORMATIVI
Art. 117. Affidabilità
e puntualità nei pagamenti
1. Il Garante promuove, ai
sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e
di buona condotta
per il trattamento dei dati
personali effettuato nell'ambito di sistemi informativi di cui sono titolari
soggetti privati,
utilizzati a fini di concessione
di crediti al consumo o comunque riguardanti l'affidabilità e la
puntualità nei
pagamenti da parte degli
interessati, individuando anche specifiche modalità per garantire
la comunicazione di
dati personali esatti e aggiornati
nel rispetto dei diritti dell'interessato.
Art. 118. Informazioni commerciali
1. Il Garante promuove, ai
sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e
di buona condotta
per il trattamento dei dati
personali effettuato a fini di informazione commerciale, prevedendo anche,
in
correlazione con quanto previsto
dall' articolo 13, comma 5, modalità semplificate per l'informativa
all'interessato
e idonei meccanismi per garantire
la qualità e l'esattezza dei dati raccolti e comunicati.
Art. 119. Dati relativi al
comportamento debitorio
1. Con il codice di deontologia
e di buona condotta di cui all'articolo 118 sono altresì individuati
termini
armonizzati di conservazione
dei dati personali contenuti, in particolare, in banche di dati, registri
ed elenchi tenuti
da soggetti pubblici e privati,
riferiti al comportamento debitorio dell'interessato nei casi diversi da
quelli
disciplinati nel codice di
cui all'articolo 117, tenendo conto della specificità dei trattamenti
nei diversi ambiti.
Art. 120. Sinistri
1. L'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) definisce
con proprio
provvedimento le procedure
e le modalità di funzionamento della banca di dati dei sinistri
istituita per la
prevenzione e il contrasto
di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie
per i veicoli a
motore immatricolati in Italia,
stabilisce le modalità di accesso alle informazioni raccolte dalla
banca dati per gli
organi giudiziari e per le
pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto
di
comportamenti fraudolenti
nel settore delle assicurazioni obbligatorie, nonchè le modalità
e i limiti per l'accesso
alle informazioni da parte
delle imprese di assicurazione.
2. Il trattamento e la comunicazione
ai soggetti di cui al comma 1 dei dati personali sono consentiti per lo
svolgimento delle funzioni
indicate nel medesimo comma.
3. Per quanto non previsto
dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma
5 quater, del
decreto legge 28 marzo 2000,
n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137,
e
successive modificazioni.
TITOLO X - COMUNICAZIONI ELETTRONICHE
CAPO I - SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA
Art. 121. Servizi interessati
1. Le disposizioni del presente
titolo si applicano al trattamento dei dati personali connesso alla fornitura
di servizi
di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico su reti pubbliche di comunicazioni.
Art. 122. Informazioni raccolte
nei riguardi dell'abbonato o dell'utente
1. Salvo quanto previsto
dal comma 2, è vietato l'uso di una rete di comunicazione elettronica
per accedere a
informazioni archiviate nell'apparecchio
terminale di un abbonato o di un utente, per archiviare informazioni o
per
monitorare le operazioni
dell'utente.
2. Il codice di deontologia
di cui all'articolo 133 individua i presupposti e i limiti entro i quali
l'uso della rete nei
modi di cuial comma 1, per
determinati scopi legittimi relativi alla memorizzazione tecnica per il
tempo
strettamente necessario alla
trasmissione della comunicazione o a fornire uno specifico servizio richiesto
dall'abbonato a dall'utente,
è consentito al fornitore del servizio di comunicazione elettronica
nei riguardi
dell'abbonato e dell'utente
che abbiano espresso il consenso sulla base di una previa informativa ai
sensi
dell'articolo 13 che indichi
analiticamente, in modo chiaro e preciso, le finalità e la durata
del trattamento.
Art. 123. Dati relativi al
traffico
1. I dati relativi al traffico
riguardanti abbonati ed utenti trattati dal fornitore di una rete pubblica
di comunicazioni
o di un servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico sono cancellati o resi anonimi quando
non
sono più necessari
ai fini della trasmissione della comunicazione elettronica, fatte salve
le disposizioni dei commi
2, 3 e 5.
2. Il trattamento dei dati
relativi al traffico strettamente necessari a fini di fatturazione per
l'abbonato, ovvero di
pagamenti in caso di interconnessione,
è consentito al fornitore, a fini di documentazione in caso di contestazione
della fattura o per la pretesa
del pagamento, per un periodo non superiore a sei mesi, salva l'ulteriore
specifica
conservazione necessaria
per effetto di una contestazione anche in sede giudiziale.
3. Il fornitore di un servizio
di comunicazione elettronica accessibile al pubblico può trattare
i dati di cui al comma
2 nella misura e per la durata
necessarie a fini di commercializzazione di servizi di comunicazione elettronica
o per
la fornitura di servizi a
valore aggiunto, solo se l'abbonato o l'utente cui i dati si riferiscono
hanno manifestato il
proprio consenso, che è
revocabile in ogni momento.
4. Nel fornire l'informativa
di cui all'articolo 13 il fornitore del servizio informa l'abbonato o l'utente
sulla natura dei
dati relativi al traffico
che sono sottoposti a trattamento e sulla durata del medesimo trattamento
ai fini di cui ai
commi 2 e 3.
5. Il trattamento dei dati
personali relativi al traffico è consentito unicamente ad incaricati
del trattamento che
operano ai sensi dell'articolo
30 sotto la diretta autorità del fornitore del servizio di comunicazione
elettronica
accessibile al pubblico o,
a seconda dei casi, del fornitore della rete pubblica di comunicazioni
e che si occupano
della fatturazione o della
gestione del traffico, di analisi per canto di clienti, dell'accertamento
di frodi, o della
commercializzazione dei servizi
di comunicazione elettronica o della prestazione dei servizi a valore aggiunto.
Il
trattamento è limitato
a quanto è strettamente necessario per lo svolgimento di tali attività
e deve assicurare
l'identificazione dell'incaricato
che accede ai dati anche mediante un'operazione di interrogazione automatizzata.
6. L'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni può ottenere i dati relativi alla fatturazione
o al traffico necessari
ai fini della risoluzione
di controversie attinenti, in particolare, all'interconnessione o alla
fatturazione.
Art. 124. Fatturazione dettagliata
1. L'abbonato ha diritto
di ricevere in dettaglio, a richiesta e senza alcun aggravio di spesa,
la dimostrazione degli
elementi che compongono la
fattura relativi, in particolare, alla data e all'ora di inizio della conversazione,
al
numero selezionato, al tipo
di numerazione, alla località, alla durata e al numero di scatti
addebitati per ciascuna
conversazione.
2. Il fornitore del servizio
di comunicazione elettronica accessibile al pubblico è tenuto ad
abilitare l'utente ad
effettuare comunicazioni
e a richiedere servizi da qualsiasi terminale, gratuitamente ed in modo
agevole,
avvalendosi per il pagamento
di modalità alternative alla fatturazione, anche impersonali, quali
carte di credito o
di debito o carte prepagate.
3. Nella documentazione inviata
all'abbonato relativa alle comunicazioni effettuate non sono evidenziati
i servizi e
le comunicazioni di cui al
comma 2, nè le comunicazioni necessarie per attivare le modalità
alternative alla
fatturazione.
4. Nella fatturazione all'abbonato
non sono evidenziate le ultime tre cifre dei numeri chiamati. Ad esclusivi
fini di
specifica contestazione dell'esattezza
di addebiti determinati o riferiti a periodi limitati, l'abbonato può
richiedere
la comunicazione dei numeri
completi delle comunicazioni in questione.
5. Il Garante, accertata l'effettiva
disponibilità delle modalità di cui al comma 2, può
autorizzare il fornitore ad
indicare nella fatturazione
i numeri completi delle comunicazioni.
Art. 125. Identificazione
della linea
1. Se è disponibile
la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, il fornitore
del servizio di
comunicazione elettronica
accessibile al pubblico assicura all'utente chiamante la possibilità
di impedire,
gratuitamente e mediante
una funzione semplice, la presentazione dell'identificazione della linea
chiamante,
chiamata per chiamata. L'abbonato
chiamante deve avere tale possibilità linea per linea.
2. Se è disponibile
la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, il fornitore
del servizio di
comunicazione elettronica
accessibile al pubblico assicura all'abbonato chiamato la possibilità
di impedire,
gratuitamente e mediante
una funzione semplice, la presentazione dell'identificazione delle chiamate
entranti.
3. Se è disponibile
la presentazione dell'identificazione della linea chiamante e tale indicazione
avviene prima che
la comunicazione sia stabilita,
il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico
assicura
all'abbonato chiamato la
possibilità, mediante una funzione semplice e gratuita, di respingere
le chiamate entranti
se la presentazione dell'identificazione
della linea chiamante è stata eliminata dall'utente o abbonato chiamante.
4. Se è disponibile
la presentazione dell'identificazione della linea collegata, il fornitore
del servizio di
comunicazione elettronica
accessibile al pubblico assicura all'abbonato chiamato la possibilità
di impedire,
gratuitamente e mediante
una funzione semplice, la presentazione dell'identificazione della linea
collegata
all'utente chiamante.
5. Le disposizioni di cui
al comma 1 si applicano anche alle chiamate dirette verso Paesi non appartenenti
all'unione europea. Le disposizioni
di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche alle chiamate provenienti da
tali
Paesi.
6. Se è disponibile
la presentazione dell'identificazione della linea chiamante o di quella
collegata, il fornitore del
servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico informa gli abbonati e gli utenti dell'esistenza
di tale
servizio e delle possibilità
previste ai commi 1, 2, 3 e 4.
Art. 126. Dati relativi all'ubicazione
1. I dati relativi all'ubicazione
diversi dai dati relativi al traffico, riferiti agli utenti o agli abbonati
di reti pubbliche di
comunicazione o di servizi
di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, possono essere trattati
solo se
anonimi o se l'utente o l'abbonato
ha manifestato previamente il proprio consenso, revocabile in ogni momento,
e
nella misura e per la durata
necessari per la fornitura del servizio a valore aggiunto richiesto.
2. Il fornitore del servizio,
prima di richiedere il consenso, informa gli utenti e gli abbonati sulla
natura dei dati
relativi all'ubicazione diversi
dai dati relativi al traffico che saranno sottoposti al trattamento, sugli
scopi e sulla
durata di quest'ultimo, nonchè
sull'eventualità che i dati siano trasmessi ad un terzo per la prestazione
del
servizio a valore aggiunto.
3. L'utente e l'abbonato che
manifestano il proprio consenso al trattamento dei dati relativi all'ubicazione,
diversi
dai dati relativi al traffico,
conservano il diritto di richiedere, gratuitamente e mediante una funzione
semplice,
l'interruzione temporanea
del trattamento di tali dati per ciascun collegamento alla rete o per ciascuna
trasmissione di comunicazioni.
4. Il trattamento dei dati
relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, ai sensi
dei commi 1 , 2 e 3, è
consentito unicamente ad
incaricati del trattamento che operano ai sensi dell'articolo 30, sono
la diretta autorità
del fornitore del servizio
di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o, a seconda dei casi,
del fornitore
della rete pubblica di comunicazioni
o del terzo che fornisce il servizio a valore aggiunto. Il trattamento
è limitato
a quanto è strettamente
necessario per la fornitura del servizio a valore aggiunto e deve assicurare
l'identificazione dell'incaricato
che accede ai dati anche mediante un'operazione di interrogazione automatizzata.
Art. 127. Chiamate di disturbo
e di emergenza
1. L'abbonato che riceve
chiamate di disturbo può richiedere che il fornitore della rete
pubblica di comunicazioni o
del servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico renda temporaneamente inefficace la
soppressione
della presentazione dell'identificazione
della linea chiamante e conservi i dati relativi alla provenienza della
chiamata ricevuta. L'inefficacia
della soppressione può essere disposta per i soli orari durante
i quali si verificano
le chiamate di disturbo e
per un periodo non superiore a quindici giorni.
2. La richiesta formulata
per iscritto dall'abbonato specifica le modalità di ricezione delle
chiamate di disturbo e nel
caso in cui sia preceduta
da una richiesta telefonica è inoltrata entro quarantotto ore.
3. I dati conservati ai sensi
del comma 1 possono essere comunicati all'abbonato che dichiari di utilizzarli
per
esclusive finalità
di tutela rispetto a chiamate di disturbo. Per i servizi di cui al comma
1 il fornitore assicura
procedure trasparenti nei
confronti degli abbonati e può richiedere un contributo spese non
superiore ai costi
effettivamente sopportati.
4. Il fornitore di una rete
pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al
pubblico predispone procedure
trasparenti per garantire, linea per linea, l'inefficacia della soppressione
dell'identificazione della
linea chiamante, nonchè, ove necessario, il trattamento dei dati
relativi all'ubicazione,
nonostante il rifiuto o il
mancato consenso temporanei dell'abbonato o dell'utente, da parte dei servizi
abilitati in
base alla legge a ricevere
chiamate d'emergenza. I servizi sono individuati con decreto del Ministro
delle
comunicazioni, sentiti il
Garante e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Art. 128. Trasferimento automatico
della chiamata
1. Il fornitore di un servizio
di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta le misure necessarie
per
consentire a ciascun abbonato,
gratuitamente e mediante una funzione semplice, di poter bloccare il trasferimento
automatico delle chiamate
verso il proprio terminale effettuato da terzi.
Art. 129. Elenchi di abbonati
1. Il Garante individua con
proprio provvedimento, in cooperazione con l'Autorità per le garanzie
nelle
comunicazioni ai sensi dell'articolo
154, comma 3, e in conformità alla normativa comunitaria, le modalità
di
inserimento e di successivo
utilizzo dei dati personali relativi agli abbonati negli elenchi cartacei
o elettronici a
disposizione del pubblico,
anche in riferimento ai dati già raccolti prima della data di entrata
in vigore del presente
codice.
2. Il provvedimento di cui
al comma 1 individua idonee modalità per la manifestazione del consenso
all'inclusione
negli elenchi e, rispettivamente,
all'utilizzo dei dati per le finalità di cui all'articolo 7, comma
4, lettera b), in base
al principio della massima
semplificazione delle modalità di inclusione negli elenchi a fini
di mera ricerca
dell'abbonato per comunicazioni
interpersonali, e del consenso specifico ed espresso qualora il trattamento
esuli
da tali fini, nonchè
in tema di verifica, rettifica o cancellazione dei dati senza oneri.
Art. 130. Comunicazioni indesiderate
1. L'uso di sistemi automatizzati
di chiamata senza l'intervento di un operatore per l'invio di materiale
pubblicitario
o di vendita diretta o per
il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è
consentito con il
consenso dell'interessato.
2. La disposizione di cui
al comma 1 si applica anche alle comunicazioni elettroniche, effettuate
per le finalità ivi
indicate, mediante posta
elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging Service)
o Sms (Short
Message Service) o di altro
tipo.
3. Fuori dei casi di cui ai
commi 1 e 2, ulteriori comunicazioni per le finalità di cui ai medesimi
commi effettuate
con mezzi diversi da quelli
ivi indicati, sono consentite ai sensi degli articoli 23 e 24.
4. Fatto salvo quanto previsto
nel comma 1 , se il titolare del trattamento utilizza, a fini di vendita
diretta di propri
prodotti o servizi, le coordinate
di posta elettronica fornite dall'interessato nel contesto della vendita
di un prodotto
o di un servizio, può
non richiedere il consenso dell'interessato, sempre che si tratti di servizi
analoghi a quelli
oggetto della vendita e l'interessato,
adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione
di
successive comunicazioni.
L'interessato, al momento della raccolta e in occasione dell'invio di ogni
comunicazione
effettuata per le finalità
di cui al presente comma, è informato della possibilità di
opporsi in ogni momento al
trattamento, in maniera agevole
e gratuitamente.
5. É vietato in ogni
caso l'invio di comunicazioni per le finalità di cui al comma 1
o, comunque, a scopo
promozionale, effettuato
camuffando o celando l'identità del mittente o senza fornire un
idoneo recapito presso il
quale l'interessato possa
esercitare i diritti di cui all'articolo 7.
6. In caso di reiterata violazione
delle disposizioni di cui al presente articolo il Garante può, provvedendo
ai sensi
dell'articolo143, comma 1,
lettera b), altresì prescrivere a fornitori di servizi di comunicazione
elettronica di
adottare procedure di filtraggio
o altre misure praticabili relativamente alle coordinate di posta elettronica
da cui
sono stati inviate le comunicazioni.
Art. 131. Informazioni ad
abbonati e utenti
1. Il fornitore di un servizio
di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa l'abbonato
e, ove
possibile, l'utente circa
la sussistenza di situazioni che permettono di apprendere in modo non intenzionale
il
contenuto di comunicazioni
o conversazioni da parte di soggetti ad esse estranei.
2. L'abbonato informa l'utente
quando il contenuto delle comunicazioni o conversazioni può essere
appreso da
altri a causa del tipo di
apparecchiature terminali utilizzate o del collegamento realizzato tra
le stesse presso la
sede dell'abbonato medesimo.
3. L'utente informa l'altro
utente quando, nel corso della conversazione, sono utilizzati dispositivi
che consentono
l'ascolto della conversazione
stessa da parte di altri soggetti.
Art. 132. Conservazione di
dati di traffico per altre finalità (1)
1. Fermo restando quanto
previsto dall’articolo 123, comma 2, i dati relativi al traffico telefonico
sono conservati dal
fornitore per ventiquattro
mesi, per finalità di accertamento e repressione di reati.
2. Decorso il termine di cui
al comma 1, i dati relativi al traffico telefonico sono conservati dal
fornitore per ulteriori
ventiquattro mesi per esclusive
finalità di accertamento e repressione dei delitti di cui all’articolo
407, comma 2, lettera a)
del codice di procedura penale,
nonché dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici.
3. Entro il termine di cui
al comma 1, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato
del giudice su istanza del
pubblico ministero o del
difensore dell’imputato, della persona sottoposta alle indagini, della
persona offesa e delle altre
parti private ferme restando
le condizioni di cui all’articolo 8, comma 2, lettera f), per il traffico
entrante. Il difensore
dell’imputato o della persona
sottoposta alle indagini può richiedere, direttamente al fornitore
i dati relativi alle utenze
intestate al proprio assistito
con le modalità indicate dall’articolo 391-quater del codice di
procedura penale.
4. Dopo la scadenza del termine
indicato al comma 1, il giudice autorizza l’acquisizione dei dati, con
decreto motivato, se
ritiene che sussistano sufficienti
indizi dei delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice
di procedura penale,
nonché dei delitti
in danno di sistemi informatici o telematici.
5. Il trattamento dei dati
per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è effettuato nel rispetto
delle misure e degli accorgimenti a
garanzia dell’interessato
prescritti ai sensi dell’articolo 17, volti anche a:
a. prevedere in ogni caso
specifici sistemi di autenticazione informatica e di autorizzazione degli
incaricati del trattamento di
cui all’Allegato B);
b. disciplinare le modalità
di conservazione separata dei dati una volta decorso il termine di cui
al comma 1;
c. individuare le modalità
di trattamento dei dati da parte di specifici incaricati del trattamento
in modo tale che, decorso il
termine di cui al comma 1,
l’utilizzazione dei dati sia consentita solo nei casi di cui al comma 4
e all’articolo 7;
d. indicare le modalità
tecniche per la periodica distruzione dei dati, decorsi i termini di cui
ai commi 1 e 2.
(1) Articolo così sostituito
dall'articolo 3 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, convertito,
con modificazioni,
nella Legge 26 febbraio 2004,
n. 45.
CAPO II - INTERNET E RETI TELEMATICHE
Art. 133. Codice di deontologia
e di buona condotta
1. Il Garante promuove, ai
sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e
di buona condotta
per il trattamento dei dati
personali effettuato da fornitori di servizi di comunicazione e informazione
offerti
mediante reti di comunicazione
elettronica, con particolare riguardo ai criteri per assicurare ed uniformare
una più
adeguata informazione e consapevolezza
degli utenti delle reti di comunicazione elettronica gestite da soggetti
pubblici e privati rispetto
ai tipi di dati personali trattati e alle modalità del loro trattamento,
in particolare
attraverso informative fornite
in linea in modo agevole e interattivo, per favorire una più ampia
trasparenza e
correttezza nei confronti
dei medesimi utenti e il pieno rispetto dei principi di cui all'articolo
11, anche ai fini
dell'eventuale rilascio di
certificazioni attestanti la qualità delle modalità prescelte
e il livello di sicurezza
assicurato.
CAPO III - VIDEOSORVEGLIANZA
Art. 134. Codice di deontologia
e di buona condotta
1. Il Garante promuove, ai
sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e
di buona condotta
per il trattamento dei dati
personali effettuato con strumenti elettronici di rilevamento di immagini,
prevedendo
specifiche modalità
di trattamento e forme semplificate di informativa all'interessato per
garantire la liceità e la
correttezza anche in riferimento
a quanto previsto dall'articolo 11.
TITOLO XI - LIBERE PROFESSIONI E INVESTIGAZIONE PRIVATA
CAPO I - PROFILI GENERALI
Art. 135. Codice di deontologia
e di buona condotta
1. Il Garante promuove, ai
sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e
di buona condotta
per il trattamento dei dati
personali effettuato per lo svolgimento delle investigazioni difensive
di cui alla legge 7
dicembre 2000, n. 397, o
per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, in particolare
da liberi
professionisti o da soggetti
che esercitano un'attività di investigazione privata autorizzata
in conformità alla legge.
TITOLO XII - GIORNALISMO ED ESPRESSIONE LETTERARIA ED ARTISTICA
CAPO I - PROFILI GENERALI
Art. 136. Finalità
giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero
1. Le disposizioni del presente
titolo si applicano al trattamento:
a) effettuato nell'esercizio
della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle
relative finalità;
b) effettuato dai soggetti
iscritti nell'elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui
agli articoli 26 e 33
della legge 3 febbraio 1963,
n. 69;
c) temporaneo finalizzato
esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli,
saggi e altre
manifestazioni del pensiero
anche nell'espressione artistica.
Art. 137. Disposizioni applicabili
1. Ai trattamenti indicati
nell'articolo 136 non si applicano le disposizioni del presente codice
relative:
a) all'autorizzazione del
Garante prevista dall'articolo 26;
b) alle garanzie previste
dall'articolo 27 per i dati giudiziari;
c) al trasferimento dei dati
all'estero, contenute nel Titolo VII della Parte I.
2. Il trattamento dei dati
di cui al comma 1 è effettuato anche senza il consenso dell'interessato
previsto dagli
articoli 23 e 26.
3. In caso di diffusione o
di comunicazione dei dati per le finalità di cui all'articolo 136
restano fermi i limiti del
diritto di cronaca a tutela
dei diritti di cui all'articolo 2 e, in particolare, quello dell'essenzialità
dell'informazione
riguardo a fatti di interesse
pubblico. Possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze
o fatti resi noti
direttamente dagli interessati
o attraverso loro comportamenti in pubblico.
Art. 138. Segreto professionale
1. In caso di richiesta dell'interessato
di conoscere l'origine dei dati personali ai sensi dell'articolo 7, comma
2,
lettera a) restano ferme
le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista,
limitatamente alla fonte
della notizia.
CAPO II - CODICE DI DEONTOLOGIA
Art. 139. Codice di deontologia
relativo ad attività giornalistiche
1. Il Garante promuove ai
sensi dell'articolo 12 l'adozione da parte del Consiglio nazionale dell'ordine
dei
giornalisti di un codice
di deontologia relativo al trattamento dei dati di cui all'articolo 136,
che prevede misure ed
accorgimenti a garanzia degli
interessati rapportate alla natura dei dati, in particolare per quanto
riguarda quelli
idonei a rivelare lo stato
di salute e la vita sessuale. Il codice può anche prevedere forme
semplificate per le
informative di cui all'articolo
13.
2. Nella fase di formazione
del codice, ovvero successivamente, il Garante, in cooperazione con il
Consiglio,
prescrive eventuali misure
e accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio è
tenuto a recepire.
3. Il codice o le modificazioni
od integrazioni al codice di deontologia che non sono adottati dal Consiglio
entro sei
mesi dalla proposta del Garante
sono adottati in via sostitutiva dal Garante e sono efficaci sino a quando
diviene
efficace una diversa disciplina
secondo la procedura di cooperazione.
4. Il codice e le disposizioni
di modificazione ed integrazione divengono efficaci quindici giorni dopo
la loro
pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale ai sensi dell'articolo 12.
5. In caso di violazione delle
prescrizioni contenute nel codice di deontologia, il Garante può
vietare il trattamento
ai sensi dell'articolo 143,
comma 1 , lettera c).
TITOLO XIII - MARKETING DIRETTO
CAPO I - PROFILI GENERALI
Art. 140. Codice di deontologia
e di buona condotta
1. Il Garante promuove, ai
sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e
di buona condotta
per il trattamento dei dati
personali effettuato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta, ovvero
per il compimento di ricerche
di mercato o di comunicazione commerciale, prevedendo anche, per i casi
in cui il
trattamento non presuppone
il consenso dell'interessato, forme semplificate per manifestare e rendere
meglio
conoscibile l'eventuale dichiarazione
di non voler ricevere determinate comunicazioni.
PARTE III - TUTELA DELL'INTERESSATO E SANZIONI
TITOLO I - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE
CAPO I - TUTELA DINANZI AL GARANTE
SEZIONE I - PRINCIPI GENERALI
Art. 141. Forme di tutela
1. L'interessato può
rivolgersi al Garante:
a) mediante reclamo circostanziato
nei modi previsti dall'articolo142, per rappresentare una violazione della
disciplina rilevante in materia
di trattamento di dati personali;
b) mediante segnalazione,
se non è possibile presentare un reclamo circostanziato ai sensi
della lettera a), al fine
di sollecitare un controllo
da parte del Garante sulla disciplina medesima;
c) mediante ricorso, se intende
far valere gli specifici diritti di cui all'articolo 7 secondo le modalità
e per
conseguire gli effetti previsti
nella sezione III del presente capo.
SEZIONE II - TUTELA AMMINISTRATIVA
Art. 142. Proposizione dei
reclami
1. Il reclamo contiene un'indicazione
per quanto possibile dettagliata dei fatti e delle circostanze su cui si
fonda,
delle disposizioni che si
presumono violate e delle misure richieste, nonchè gli estremi identificativi
del titolare, del
responsabile, ove conosciuto,
e dell'istante.
2. Il reclamo è sottoscritto
dagli interessati, o da associazioni che li rappresentano anche ai sensi
dell'articolo 9,
comma 2, ed è presentato
al Garante senza particolari formalità. Il reclamo reca in allegato
la documentazione
utile al fini della sua valutazione
e l'eventuale procura, e indica un recapito per l'invio di comunicazioni
anche
tramite posta elettronica,
telefax o telefono.
3. Il Garante può predisporre
un modello per il reclamo da pubblicare nel Bollettino e di cui favorisce
la
disponibilità con
strumenti elettronici.
Art. 143. Procedimento per
i reclami
1. Esaurita l'istruttoria
preliminare, se il reclamo non è manifestamente infondato e sussistono
i presupposti per
adottare un provvedimento,
il Garante, anche prima della definizione del procedimento:
a) prima di prescrivere le
misure di cui alla lettera b), ovvero il divieto o il blocco ai sensi della
lettera c), può
invitare il titolare, anche
in contraddittorio con l'interessato, ad effettuare il blocco spontaneamente;
b) prescrive al titolare le
misure opportune o necessarie per rendere il trattamento conforme alle
disposizioni
vigenti;
c) dispone il blocco o vieta,
in tutto o in parte, il trattamento che risulta illecito o non corretto
anche per effetto
della mancata adozione delle
misure necessarie di cui alla lettera b), oppure quando, in considerazione
della
natura dei dati o, comunque,
delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può
determinare,vi è il
concreto rischio del verificarsi
di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati;
d) può vietare in tutto
o in parte il trattamento di dati relativi a singoli soggetti o a categorie
di soggetti che si
pone in contrasto con rilevanti
interessi della collettività.
2. I provvedimenti di cui
al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
se i relativi
destinatari non sono facilmente
identificabili per il numero o per la complessità degli accertamenti.
Art. 144. Segnalazioni
1. I provvedimenti di cui
all'articolo 143 possono essere adottati anche a seguito delle segnalazioni
di cui
all'articolo 141, comma 1,
lettera b), se è avviata un'istruttoria preliminare e anche prima
della definizione del
procedimento.
SEZIONE III - TUTELA ALTERNATIVA A QUELLA GIURISDIZIONALE
Art. 145. Ricorsi
1. I diritti di cui all'articolo
7 possono essere fatti valere dinanzi all'autorità giudiziaria o
con ricorso al Garante.
2. Il ricorso al Garante non
può essere proposto se, per il medesimo oggetto e tra le stesse
parti, è stata già
adita l'autorità giudiziaria.
3. La presentazione del ricorso
al Garante rende improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorità
giudiziaria
tra le stesse parti e per
il medesimo oggetto.
Art. 146. Interpello preventivo
1. Salvi i casi in cui il
decorso del termine esporrebbe taluno a pregiudizio imminente ed irreparabile,
il ricorso al
Garante può essere
proposto solo dopo che è stata avanzata richiesta sul medesimo oggetto
al titolare o al
responsabile ai sensi dell'articolo
8, comma 1, e sono decorsi i termini previsti dal presente articolo, ovvero
è
stato opposto alla richiesta
un diniego anche parziale.
2. Il riscontro alla richiesta
da parte del titolare o del responsabile è fornito entro quindici
giorni dal suo
ricevimento.
3. Entro il termine di cui
al comma 2, se le operazioni necessarie per un integrale riscontro alla
richiesta sono di
particolare complessità,
ovvero ricorre altro giustificato motivo, il titolare o il responsabile
ne danno comunicazione
all'interessato. In tal caso,il
termine per l'integrale riscontro è di trenta giorni dal ricevimento
della richiesta
medesima.
Art. 147. Presentazione del
ricorso
1. Il ricorso è proposto
nei confronti del titolare e indica:
a) gli estremi identificativi
del ricorrente, dell'eventuale procuratore speciale, del titolare e, ove
conosciuto, del
responsabile eventualmente
designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti
di cui all'articolo
7;
b) la data della richiesta
presentata al titolare o al responsabile ai sensi dell'articolo 8, comma
1, oppure del
pregiudizio imminente ed
irreparabile che permette di prescindere dalla richiesta medesima;
c) gli elementi posti a fondamento
della domanda;
d) il provvedimento richiesto
al Garante; e) il domicilio eletto ai fini del procedimento.
2. Il ricorso è sottoscritto
dal ricorrente o dal procuratore speciale e reca in allegato:
a) la copia della richiesta
rivolta al titolare o al responsabile ai sensi dell'articolo 8, comma 1;
b) l'eventuale procura;
c) la prova del versamento
dei diritti di segreteria.
3. Al ricorso è unita,
altresì, la documentazione utile ai fini della sua valutazione e
l'indicazione di un recapito per
l'invio di comunicazioni
al ricorrente o al procuratore speciale mediante posta elettronica, telefax
o telefono.
4. Il ricorso è rivolto
al Garante e la relativa sottoscrizione è autenticata. L'autenticazione
non è richiesta se la
sottoscrizione è apposta
presso l'Ufficio del Garante o da un procuratore speciale iscritto all'albo
degli avvocati al
quale la procura è
conferita ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile, ovvero
con firma digitale in
conformità alla normativa
vigente.
5. Il ricorso è validamente
proposto solo se è trasmesso con plico raccomandato, oppure per
via telematica
osservando le modalità
relative alla sottoscrizione con firma digitale e alla conferma del ricevimento
prescritte ai
sensi dell'articolo 38, comma
2, ovvero presentato direttamente presso l'Ufficio del Garante.
Art. 148. Inammissibilità
del ricorso
1. Il ricorso è inammissibile:
a) se proviene da un soggetto
non legittimato;
b) in caso di inosservanza
delle disposizioni di cui agli articoli 145 e 146;
c) se difetta di taluno degli
elementi indicati nell'articolo 147,commi 1 e 2, salvo che sia regolarizzato
dal
ricorrente o dal procuratore
speciale anche su invito dell'Ufficio del Garante ai sensi del comma 2,
entro sette
giorni dalla data della sua
presentazione o della ricezione dell'invito. In tale caso, il ricorso si
considera presentato
al momento in cui il ricorso
regolarizzato perviene all'Ufficio.
2. Il Garante determina i
casi in cui è possibile la regolarizzazione del ricorso.
Art. 149. Procedimento relativo
al ricorso
1. Fuori dei casi in cui
è dichiarato inammissibile o manifestamente infondato, il ricorso
è comunicato al titolare
entro tre giorni a cura dell'Ufficio
del Garante, con invito ad esercitare entro dieci giorni dal suo ricevimento
la
facoltà di comunicare
al ricorrente e all'Ufficio la propria eventuale adesione spontanea. L'invito
è comunicato al
titolare per il tramite del
responsabile eventualmente designato per il riscontro all'interessato in
caso di esercizio
dei diritti di cui all'articolo
7, ove indicato nel ricorso.
2. In caso di adesione spontanea
è dichiarato non luogo a provvedere. Se il ricorrente lo richiede,
è determinato in
misura forfettaria l'ammontare
delle spese e dei diritti inerenti al ricorso, posti a carico della controparte
o
compensati per giusti motivi
anche parzialmente.
3. Nel procedimento dinanzi
al Garante il titolare, il responsabile di cui al comma 1 e l'interessato
hanno diritto di
essere sentiti, personalmente
o a mezzo di procuratore speciale, e hanno facoltà di presentare
memorie o
documenti. A tal fine l'invito
di cui al comma 1 è trasmesso anche al ricorrente e reca l'indicazione
del termine
entro il quale il titolare,
il medesimo responsabile e l'interessato possono presentare memorie e documenti,
nonchè della data
in cui tali soggetti possono essere sentiti in contraddittorio anche mediante
idonea tecnica
audiovisiva.
4. Nel procedimento il ricorrente
può precisare la domanda nei limiti di quanto chiesto con il ricorso
o a seguito di
eccezioni formulate dal titolare.
5. Il Garante può disporre,
anche d'ufficio, l'espletamento di una o più perizie. Il provvedimento
che le dispone
precisa il contenuto dell'incarico
e il termine per la sua esecuzione, ed è comunicato alle parti le
quali possono
presenziare alle operazioni
personalmente o tramite procuratori o consulenti designati. Il provvedimento
dispone
inoltre in ordine all'anticipazione
delle spese della perizia.
6. Nel procedimento, il titolare
e il responsabile di cui al comma 1 possono essere assistiti da un procuratore
o da
altra persona di fiducia.
7. Se gli accertamenti risultano
particolarmente complessi o vi è l'assenso delle parti il termine
di sessanta giorni
di cui all'articolo 150,
comma 2, può essere prorogato per un periodo non superiore ad ulteriori
quaranta giorni.
8. Il decorso dei termini
previsti dall'articolo 150, comma 2 e dall'articolo 151 è sospeso
di diritto dal 1 agosto al
15 settembre di ciascun anno
e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Se il decorso
ha inizio
durante tale periodo, l'inizio
stesso è differito alla fine del periodo medesimo. La sospensione
non opera nei casi
in cui sussiste il pregiudizio
di cui all'articolo 146, comma 1, e non preclude l'adozione dei provvedimenti
di cui
all'articolo 150, comma 1
.
Art. 150. Provvedimenti a
seguito del ricorso
1. Se la particolarità
del caso lo richiede, il Garante può disporre in via provvisoria
il blocco in tutto o in parte di
taluno dei dati, ovvero l'immediata
sospensione di una o più operazioni del trattamento. Il provvedimento
può
essere adottato anche prima
della comunicazione del ricorso ai sensi dell'articolo 149, comma 1, e
cessa di avere
ogni effetto se non è
adottata nei termini la decisione di cui al comma 2. Il medesimo provvedimento
è
impugnabile unitamente a
tale decisione.
2. Assunte le necessarie informazioni
il Garante, se ritiene fondato il ricorso, ordina al titolare, con decisione
motivata, la cessazione del
comportamento illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei
diritti
dell'interessato e assegnando
un termine per la loro adozione. La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi
sessanta
giorni dalla data di presentazione,
equivale a rigetto.
3. Se vi è stata previa
richiesta di taluna delle parti, il provvedimento che definisce il procedimento
determina in
misura forfettaria l'ammontare
delle spese e dei diritti inerenti al ricorso, posti a carico, anche in
parte, del
soccombente o compensati
anche parzialmente per giusti motivi.
4. Il provvedimento espresso,
anche provvisorio, adottato dal Garante è comunicato alle parti
entro dieci giorni
presso il domicilio eletto
o risultante dagli atti. Il provvedimento può essere comunicato
alle parti anche mediante
posta elettronica o telefax.
5. Se sorgono difficoltà
o contestazioni riguardo all'esecuzione del provvedimento di cui ai commi
1 e 2, il Garante,
sentite le parti ove richiesto,
dispone le modalità di attuazione avvalendosi, se necessario, del
personale
dell'Ufficio o della collaborazione
di altri organi dello Stato.
6. In caso di mancata opposizione
avverso il provvedimento che determina l'ammontare delle spese e dei diritti,
o
di suo rigetto, il provvedimento
medesimo costituisce, per questa parte, titolo esecutivo ai sensi degli
articoli 474
e 475 del codice di procedura
civile.
Art. 151. Opposizione
1. Avverso il provvedimento
espresso o il rigetto tacito di cui all'articolo 150, comma 2, il titolare
o l'interessato
possono proporre opposizione
con ricorso ai sensi dell'articolo 152. L'opposizione non sospende l'esecuzione
del
provvedimento.
2. Il tribunale provvede nei
modi di cui all'articolo 152.
CAPO II - TUTELA GIURISDIZIONALE
Art. 152. Autorità
giudiziaria ordinaria
1. Tutte le controversie
che riguardano, comunque, l'applicazione delle disposizioni del presente
codice, comprese
quelle inerenti ai provvedimenti
del Garante in materia di protezione dei dati personali o alla loro mancata
adozione, sono attribuite
all'autorità giudiziaria ordinaria.
2. Per tutte le controversie
di cui al comma 1 l'azione si propone con ricorso depositato nella cancelleria
del
tribunale del luogo ove risiede
il titolare del trattamento.
3. Il tribunale decide in
ogni caso in composizione monocratica.
4. Se è presentato
avverso un provvedimento del Garante anche ai sensi dell'articolo 143,
il ricorso è proposto
entro il termine di trenta
giorni dalla data di comunicazione del provvedimento o dalla data del rigetto
tacito.
Se il ricorso è proposto
oltre tale termine il giudice lo dichiara inammissibile con ordinanza ricorribile
per
cassazione.
5. La proposizione del ricorso
non sospende l'esecuzione del provvedimento del Garante. Se ricorrono gravi
motivi
il giudice,sentite le parti,
può disporre diversamente in tutto o in parte con ordinanza impugnabile
unitamente alla
decisione che definisce il
grado di giudizio.
6. Quando sussiste pericolo
imminente di un danno grave ed irreparabile il giudice può emanare
i provvedimenti
necessari con decreto motivato,
fissando, con il medesimo provvedimento, l'udienza di comparizione delle
parti
entro un termine non superiore
a quindicigiorni. In tale udienza, con ordinanza, il giudice conferma,
modifica o
revoca i provvedimenti emanati
con decreto.
7. Il giudice fissa l'udienza
di comparizione delle parti con decreto con il quale assegna al ricorrente
il termine
perentorio entro cui notificarlo
alle altre parti e al Garante. Tra il giorno della notificazione e l'udienza
di
comparizione intercorrono
non meno di trenta giorni.
8. Se alla prima udienza il
ricorrente non compare senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice
dispone
la cancellazione della causa
dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo, ponendo a carico del ricorrente
le spese
di giudizio.
9. Nel corso del giudizio
il giudice dispone, anche d'ufficio, omettendo ogni formalità non
necessaria al
contraddittorio, i mezzi
di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni
anche senza la
formulazione di capitoli.
10. Terminata l'istruttoria,
il giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere, nella
stessa udienza,
alla discussione orale della
causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo.
Le
motivazioni della sentenza
sono depositate in cancelleria entro i successivi trenta giorni. Il giudice
può anche
redigere e leggere, unitamente
al dispositivo, la motivazione della sentenza, che è subito dopo
depositata in
cancelleria.
11. Se necessario, il giudice
può concedere alle parti un termine non superiore a dieci giorni
per il deposito di note
difensive e rinviare la causa
all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la
discussione
e la pronuncia della sentenza.
12. Con la sentenza il giudice,
anche in deroga al divieto di cui all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865,
n. 2248,
allegato E), quando è
necessario anche in relazione all'eventuale atto del soggetto pubblico
titolare o
responsabile, accoglie o
rigetta la domanda, in tutto o in parte, prescrive le misure necessarie,
dispone sul
risarcimento del danno, ove
richiesto, e pone a carico della parte soccombente le spese del procedimento.
13. La sentenza non è
appellabile, ma è ammesso il ricorso per cassazione.
14. Le disposizioni di cui
al presente articolo si applicano anche nei casi previsti dall'articolo
10, comma 5, della
legge 1 aprile 1981, n. 121,
e successive modificazioni.
TITOLO II - L'AUTORITÀ
CAPO I - IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Art. 153. Il Garante
1. Il Garante opera in piena
autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
2. Il Garante è organo
collegiale costituito da quattro componenti, eletti due dalla Camera dei
deputati e due dal
Senato della Repubblica con
voto limitato. I componenti sono scelti tra persone che assicurano indipendenza
e che
sono esperti di riconosciuta
competenza delle materie del diritto o dell'informatica, garantendo la
presenza di
entrambe le qualificazioni.
3. I componenti eleggono nel
loro ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di parità.
Eleggono altresì un
vicepresidente, che assume
le funzioni del presidente in caso di sua assenza o impedimento.
4. Il presidente e i componenti
durano in carica quattro anni e non possono essere confermati per più
di una
volta; per tutta la durata
dell'incarico il presidente e i componenti non possono esercitare, a pena
di decadenza,
alcuna attività professionale
o di consulenza, nè essere amministratori o dipendenti di enti pubblici
o privati, nè
ricoprire cariche elettive.
5. All'atto dell'accettazione
della nomina il presidente e i componenti sono collocati fuori ruolo se
dipendenti di
pubbliche amministrazioni
o magistrati in attività di servizio; se professori universitari
di ruolo, sono collocati in
aspettativa senza assegni
ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n.
382, e successive modificazioni.
Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere
sostituito.
6. Al presidente compete una
indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione
spettante al
primo presidente della Corte
di cassazione. Ai componenti compete un'indennità non eccedente
nel massimo, i
due terzi di quella spettante
al presidente. Le predette indennità di funzione sono determinate
dall'articolo 6 del
decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1998, n. 501, in misura tale da poter essere corrisposte
a carico
degli ordinari stanziamenti.
7. Alle dipendenze del Garante
è posto l'Ufficio di cui all'articolo 156.
Art. 154. Compiti
1. Oltre a quanto previsto
da specifiche disposizioni, il Garante, anche avvalendosi dell'Ufficio
e in conformità al
presente codice, ha il compito
di:
a) controllare se i trattamenti
sono effettuati nel rispetto della disciplina applicabile e in conformità
alla
notificazione, anche in caso
di loro cessazione;
b) esaminare i reclami e le
segnalazioni e provvedere sui ricorsi presentati dagli interessati o dalle
associazioni
che li rappresentano;
c) prescrivere anche d'ufficio
ai titolari del trattamento le misure necessarie o opportune al fine di
rendere il
trattamento conforme alle
disposizioni vigenti, ai sensi dell'articolo 143;
d) vietare anche d'ufficio,
in tutto o in parte, il trattamento illecito o non corretto dei dati o
disporne il blocco ai
sensi dell'articolo 143,
e di adottare gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile
al trattamento dei
dati personali;
e) promuovere la sottoscrizione
di codici ai sensi dell'articolo 12 e dell'articolo 139;
f) segnalare al Parlamento
e al Governo l'opportunità di interventi normativi richiesti dalla
necessità di tutelare i
diritti di cui all'articolo
2 anche a seguito dell'evoluzione del settore;
g) esprimere pareri nei casi
previsti;
h) curare la conoscenza tra
il pubblico della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati
personali e delle
relative finalità,
nonchè delle misure di sicurezza dei dati;
i) denunciare i fatti configurabili
come reati perseguibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio
o a
causa delle funzioni;
l) tenere il registro dei
trattamenti formato sulla base delle notificazioni di cui all'articolo
37;
m) predisporre annualmente
una relazione sull'attività svolta e sullo stato di attuazione del
presente codice, che è
trasmessa al Parlamento e
al Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce.
2. Il Garante svolge altresì,
ai sensi del comma 1, la funzione di controllo o assistenza in materia
di trattamento
dei dati personali prevista
da leggi di ratifica di accordi o convenzioni internazionali o da regolamenti
comunitari e,
in particolare:
a) dalla legge 30 settembre
1993, n. 388, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione dei
protocolli e
degli accordi di adesione
all'accordo di Schengen e alla relativa convenzione di applicazione;
b) dalla legge 23 marzo 1998,
n. 93, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione della convenzione
istitutiva dell'Ufficio europeo
di polizia (Europol);
c) dal regolamento (Ce) n.
515/97 del Consiglio, del 13 marzo1997, e dalla legge 30 luglio 1998, n.
291, e
successive modificazioni,
di ratifica ed esecuzione della convenzione sull'uso dell'informatica nel
settore doganale;
d) dal regolamento (Ce) n.
2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre 2000, che istituisce l"Eurodac"
per il
confronto delle impronte
digitali e per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino;
e) nel capitolo IV della convenzione
n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato
di
dati di carattere personale,
adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21
febbraio 1989,
n. 98, quale autorità
designata ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi dell'articolo 13
della convenzione
medesima.
3. Il Garante coopera con
altre autorità amministrative indipendenti nello svolgimento dei
rispettivi compiti. A tale
fine,il Garante può
anche invitare rappresentanti di un'altra autorità a partecipare
alle proprie riunioni, o essere
invitato alle riunioni di
altra autorità, prendendo parte alla discussione di argomenti di
comune interesse; può
richiedere, altresì,
la collaborazione di personale specializzato addetto ad altra autorità.
4. Il Presidente del Consiglio
dei ministri e ciascun ministro consultano il Garante all'atto della predisposizione
delle norme regolamentari
e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate
dal presente
codice.
5. Fatti salvi i termini più
brevi previsti per legge, il parere del Garante è reso nei casi
previsti nel termine di
quarantacinquegiorni dal
ricevimento della richiesta. Decorso il termine, l'amministrazione può
procedere
indipendentemente dall'acquisizione
del parere. Quando, per esigenze istruttorie, non può essere rispettato
il
termine di cui al presente
comma, tale termine può essere interrotto per una sola volta e il
parere deve essere
reso definitivamente entro
venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni
interessate.
6. Copia dei provvedimenti
emessi dall'autorità giudiziaria in relazione a quanto previsto
dal presente codice o in
materia di criminalità
informatica è trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante.
CAPO II - L'UFFICIO DEL GARANTE
Art. 155. Principi applicabili
1. All'Ufficio del Garante,
al fine di garantire la responsabilità e l'autonomia ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni,
e del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
si
applicano i principi riguardanti
l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, nonchè
quelli
relativi alla distinzione
fra le funzioni di indirizzo e di controllo, attribuite agli organi di
vertice, e le funzioni di
gestione attribuite ai dirigenti.
Si applicano altresì le disposizioni del medesimo decreto legislativo
n. 165 del 2001
espressamente richiamate
dal presente codice.
Art. 156. Ruolo organico e
personale
1. All'Ufficio del Garante
è preposto un segretario generale scelto anche tra magistrati ordinari
o amministrativi.
2. Il ruolo organico del personale
dipendente è stabilito nel limite di cento unità.
3. Con propri regolamenti
pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, il Garante
definisce:
a) l'organizzazione e il funzionamento
dell'ufficio anche ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo
154;
b) l'ordinamento delle carriere
e le modalità di reclutamento del personale secondo le procedure
previste
dall'articolo 35 del decreto
legislativo n. 165 del 2001;
c) la ripartizione dell'organico
tra le diverse aree e qualifiche;
d) il trattamento giuridico
ed economico del personale, secondo i criteri previsti dalla legge 31 luglio
1997, n. 249,
e successive modificazioni
e, per gli incarichi dirigenziali, dagli articoli 19, comma 6, e 23 bis
del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, tenuto
conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative. Nelle more
della più
generale razionalizzazione
del trattamento economico delle autorità amministrative indipendenti,
al personale è
attribuito l'ottanta per
cento del trattamento economico del personale dell'Autorità per
le garanzie nelle
comunicazioni;
e) la gestione amministrativa
e la contabilità, anche in deroga alle norme sulla contabilità
generale dello Stato,
l'utilizzo dell'avanzo di
amministrazione nel quale sono iscritte le somme già versate nella
contabilità speciale,
nonchè l'individuazione
dei casi di riscossione e utilizzazione dei diritti di segreteria o di
corrispettivi per servizi resi
in base a disposizioni di
legge secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 2, della
legge 31 luglio 1997, n.
249.
4. L'Ufficio può avvalersi,
per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni
pubbliche o di
enti pubblici collocati in
posizione di fuori ruolo o equiparati nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti, ovvero
in aspettativa ai sensi dell'articolo
13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
e
successive modificazioni,
in numero non superiore, complessivamente, a venti unità e per non
oltre il venti per
cento delle qualifiche dirigenziali,
lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale
di cui al presente comma
è corrisposta un'indennità pari all'eventuale differenza
tra il trattamento erogato
dall'amministrazione o dall'ente
di provenienza e quello spettante al personale di ruolo, sulla base di
apposita
tabella di corrispondenza
adottata dal Garante, e comunque non inferiore al cinquanta per cento della
retribuzione
in godimento, con esclusione
dell'indennità integrativa speciale.
5. In aggiunta al personale
di ruolo, l'ufficio può assumere direttamente dipendenti con contratto
a tempo
determinato, in numero non
superiore a venti unità ivi compresi i consulenti assunti con contratto
a tempo
determinato ai sensi del
comma 7.
6. Si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
7. Nei casi in cui la natura
tecnica o la delicatezza dei problemi lo richiedono, il Garante può
avvalersi dell'opera di
consulenti, i quali sono
remunerati in base alle vigenti tariffe professionali ovvero sono assunti
con contratti a
tempo determinato, di durata
non superiore a due anni, che possono essere rinnovati per non più
di due volte.
8. Il personale addetto all'Ufficio
del Garante ed i consulenti sono tenuti al segreto su ciò di cui
sono venuti a
conoscenza, nell'esercizio
delle proprie funzioni, in ordine a notizie che devono rimanere segrete.
9. Il personale dell'Ufficio
del Garante addetto agli accertamenti di cui all'articolo 158 riveste,
in numero non
superiore a cinque unità,
nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le rispettive
attribuzioni, la qualifica di
ufficiale o agente di polizia
giudiziaria.
10. Le spese di funzionamento
del Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel
bilancio
dello Stato e iscritto in
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze. Il
rendiconto della gestione
finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.
CAPO III - ACCERTAMENTI E CONTROLLI
Art. 157. Richiesta di informazioni
e di esibizione di documenti
1. Per l'espletamento dei
propri compiti il Garante può richiedere al titolare, al responsabile,
all'interessato o
anche a terzi di fornire
informazioni e di esibire documenti.
Art. 158. Accertamenti
1. Il Garante può
disporre accessi a banche di dati, archivi o altre ispezioni e verifiche
nei luoghi ove si svolge il
trattamento o nei quali occorre
effettuare rilevazioni comunque utili al controllo del rispetto della disciplina
in
materia di trattamento dei
dati personali.
2. I controlli di cui al comma
a sono eseguiti da personale dell'Ufficio. Il Garante si avvale anche,
ove necessario,
della collaborazione di altri
organi dello Stato.
3. Gli accertamenti di cui
al comma 1, se svolti in un'abitazione o in un altro luogo di privata dimora
o nelle
relative appartenenze, sono
effettuati con l'assenso informato del titolare o del responsabile, oppure
previa
autorizzazione del presidente
del tribunale competente per territorio in relazione al luogo dell'accertamento,
il
quale provvede con decreto
motivato senza ritardo, al più tardi entro tre giorni dal ricevimento
della richiesta del
Garante quando è documentata
l'indifferibilità dell'accertamento.
Art. 159. Modalità
1. Il personale operante,
munito di documento di riconoscimento, può essere assistito ove
necessario da
consulenti tenuti al segreto
ai sensi dell'articolo 156, comma 8. Nel procedere a rilievi e ad operazioni
tecniche può
altresì estrarre copia
di ogni atto, dato e documento, anche a campione e su supporto informatico
o per via
telematica. Degli accertamenti
è redatto sommario verbale nel quale sono annotate anche le eventuali
dichiarazioni dei presenti.
2. Ai soggetti presso i quali
sono eseguiti gli accertamenti è consegnata copia dell'autorizzazione
del presidente
del tribunale, ove rilasciata.
I medesimi soggetti sono tenuti a farli eseguire e a prestare la collaborazione
a tal
fine necessaria. In caso
di rifiuto gli accertamenti sono comunque eseguiti e le spese in tal caso
occorrenti sono
poste a carico del titolare
con il provvedimento che definisce il procedimento, che per questa parte
costituisce titolo
esecutivo ai sensi degli
articoli 474 e 475 del codice di procedura civile.
3. Gli accertamenti, se effettuati
presso il titolare o il responsabile, sono eseguiti dandone informazione
a
quest'ultimo o, se questo
è assente o non è designato, agli incaricati. Agli accertamenti
possono assistere
persone indicate dal titolare
o dal responsabile.
4. Se non è disposto
diversamente nel decreto di autorizzazione del presidente del tribunale,
l'accertamento non
può essere iniziato
prima delle ore sette e dopo le ore venti, e può essere eseguito
anche con preavviso quando
ciò può facilitarne
l'esecuzione.
5. Le informative, le richieste
e i provvedimenti di cui al presente articolo e agli articoli 157 e 158
possono essere
trasmessi anche mediante
posta elettronica e telefax.
6. Quando emergono indizi
di reato si osserva la disposizione di cui all'articolo 220 delle norme
di attuazione, di
coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio
1989, n.
271.
Art. 160. Particolari accertamenti
1. Per i trattamenti di dati
personali indicati nei titoli I, II e III della Parte II gli accertamenti
sono effettuati per il
tramite di un componente
designato dal Garante.
2. Se il trattamento non risulta
conforme alle disposizioni di legge o di regolamento, il Garante indica
al titolare o
al responsabile le necessarie
modificazioni ed integrazioni e ne verifica l'attuazione. Se l'accertamento
è stato
richiesto dall'interessato,
a quest'ultimo è fornito in ogni caso un riscontro circa il relativo
esito, se ciò non
pregiudica azioni od operazioni
a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione
di
reati o ricorrono motivi
di difesa o di sicurezza dello Stato.
3. Gli accertamenti non sono
delegabili. Quando risulta necessario in ragione della specificità
della verifica, il
componente designato può
farsi assistere da personale specializzato tenuto al segreto ai sensi dell'articolo
156,
comma 8. Gli atti e i documenti
acquisiti sono custoditi secondo modalità tali da assicurarne la
segretezza e sono
conoscibili dal presidente
e dai componenti del Garante e, se necessario per lo svolgimento delle
funzioni
dell'organo, da un numero
delimitato di addetti all'Ufficio individuati dal Garante sulla base di
criteri definiti dal
regolamento di cui all'articolo
156, comma 3, lettera a).
4. Per gli accertamenti relativi
agli organismi di informazione e di sicurezza e ai dati coperti da segreto
di Stato il
componente designato prende
visione degli atti e dei documenti rilevanti e riferisce oralmente nelle
riunioni del
Garante.
5. Nell'effettuare gli accertamenti
di cui al presente articolo nei riguardi di uffici giudiziari, il Garante
adotta idonee
modalità nel rispetto
delle reciproche attribuzioni e della particolare collocazione istituzionale
dell'organo
procedente. Gli accertamenti
riferiti ad atti di indagine coperti dal segreto sono differiti, se vi
è richiesta dell'organo
procedente, al momento in
cui cessa il segreto.
6. La validità, l'efficacia
e l'utilizzabilità di atti, documenti e provvedimenti nel procedimento
giudiziario basati sul
trattamento di dati personali
non conforme a disposizioni di legge o di regolamento restano disciplinate
dalle
pertinenti disposizioni processuali
nella materia civile e penale.
TITOLO III - SANZIONI
CAPO I - VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 161. Omessa o inidonea
informativa all'interessato
1. La violazione delle disposizioni
di cui all'articolo 13 è punita con la sanzione amministrativa del
pagamento di
una somma da tremila euro
a diciottomila euro o, nei casi di dati sensibili o giudiziari o di trattamenti
che
presentano rischi specifici
ai sensi dell'articolo 17 o, comunque, di maggiore rilevanza del pregiudizio
per uno o
più interessati, da
cinquemila euro a trentamila euro. La somma può essere aumentata
sino al triplo quando
risulta inefficace in ragione
delle condizioni economiche del contravventore.
Art. 162. Altre fattispecie
1. La cessione dei dati in
violazione di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera b), o
di altre disposizioni
in materia di disciplina
del trattamento dei dati personali è punita con la sanzione amministrativa
del pagamento
di una somma da cinquemila
euro a trentamila euro.
2. La violazione della disposizione
di cui all'articolo 84, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa
del
pagamento di una somma da
cinquecento euro a tremila euro.
Art. 163. Omessa o incompleta
notificazione
1. Chiunque, essendovi tenuto,
non provvede tempestivamente alla notificazione ai sensi degli articoli
37 e 38,
ovvero indica in essa notizie
incomplete, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma
da diecimila euro a sessantamila
euro e con la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione
dell'ordinanza-ingiunzione,
per intero o per estratto, in uno o più giornali indicati nel provvedimento
che la applica.
Art. 164. Omessa informazione
o esibizione al Garante
1. Chiunque omette di fornire
le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi
degli articoli
150, comma 2, e 157 è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da quattromila
euro
a ventiquattro mila euro.
Art. 165. Pubblicazione del
provvedimento del Garante
1. Nei casi di cui agli articoli
161, 162 e 164 può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria
della
pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione,
per intero o per estratto, in uno o più giornali indicati nel provvedimento
che la applica.
Art. 166. Procedimento di
applicazione
1. L'organo competente a
ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni di cui al presente capo
e all'articolo 179,
comma 3, è il Garante.
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre
1981, n. 689,
e successive modificazioni.
I proventi, nella misura del cinquanta per cento del totale annuo, sono
riassegnati al
fondo di cui all'articolo
156, comma 10, e sono utilizzati unicamente per l'esercizio dei compiti
di cui agli articoli
154, comma 1, lettera h),
e 158.
CAPO II - ILLECITI PENALI
Art. 167. Trattamento illecito
di dati
1. Salvo che il fatto costituisca
più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sè o per
altri profitto o di recare ad
altri un danno, procede al
trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli
18, 19, 23,
123, 126 e 130, ovvero in
applicazione dell'articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento,
con la reclusione
da sei a diciotto mesi o,
se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione
da sei a
ventiquattro mesi.
2. Salvo che il fatto costituisca
più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sè o per
altri profitto o di recare ad
altri un danno, procede al
trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli
17, 20, 21,
22, commi 8 e 11, 25, 26,
27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione
da uno a tre anni.
Art. 168. Falsità nelle
dichiarazioni e notificazioni al Garante
1. Chiunque, nella notificazione
di cui all'articolo 37 o in comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni
resi o esibiti
in un procedimento dinanzi
al Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o attesta falsamente notizie
o
circostanze o produce atti
o documenti falsi, è punito, salvo che il fatto costituisca più
grave reato, con la
reclusione da sei mesi a
tre anni.
Art. 169. Misure di sicurezza
1. Chiunque, essendovi tenuto,
omette di adottare le misure minime previste dall'articolo 33 è
punito con l'arresto
sino a due anni o con l'ammenda
da diecimila euro a cinquantamila euro.
2. All'autore del reato, all'atto
dell'accertamento o, nei casi complessi, anche con successivo atto del
Garante, è
impartita una prescrizione
fissando un termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di
tempo
tecnicamente necessario,
prorogabile in caso di particolare complessità o per l'oggettiva
difficoltà
dell'adempimento e comunque
non superiore a sei mesi. Nei sessanta giorni successivi allo scadere del
termine,
se risulta l'adempimento
alla prescrizione, l'autore del reato è ammesso dal Garante a pagare
una somma pari al
quarto del massimo dell'ammenda
stabilita per la contravvenzione. L'adempimento e il pagamento estinguono
il
reato. L'organo che impartisce
la prescrizione e il pubblico ministero provvedono nei modi di cui agli
articoli 21, 22,
23 e 24 del decreto legislativo
19 dicembre 1994, n. 758, e successive modificazioni, in quanto applicabili.
Art. 170. Inosservanza di
provvedimenti del Garante
1. Chiunque, essendovi tenuto,
non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi degli articoli
26,
comma 2, 90, 150, commi 1
e 2, e 143, comma 1, lettera c), è punito con la reclusione da tre
mesi a due anni.
Art. 171. Altre fattispecie
1. La violazione delle disposizioni
di cui agli articoli 113, comma 1, e 114 è punita con le sanzioni
di cui all'articolo
38 della legge 20 maggio
1970, n. 300.
Art. 172. Pene accessorie
1. La condanna per uno dei
delitti previsti dal presente codice importa la pubblicazione della sentenza.
TITOLO IV - DISPOSIZIONI MODIFICATIVE, ABROGATIVE, TRANSITORIE E FINALI
CAPO I - DISPOSIZIONI DI MODIFICA
Art. 173. Convenzione di applicazione
dell'Accordo di Schengen
1. La legge 30 settembre
1993, n. 388, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione dei
protocolli e degli
accordi di adesione all'accordo
di Schengen e alla relativa convenzione di applicazione, è così
modificata:
a) il comma 2 dell'articolo
9 è sostituito dal seguente:
"2. Le richieste di accesso,
rettifica o cancellazione, nonchè di verifica, di cui, rispettivamente,
agli articoli 109, 110 e 114,
paragrafo 2, della Convenzione,
sono rivolte all'autorità di cui al comma 1.";
b) il comma 2 dell'articolo
10 è soppresso;
c) l'articolo 11 è
sostituito dal seguente:
"11. 1. L'autorità
di controllo di cui all'articolo 114 della Convenzione è il Garante
per la protezione dei dati personali.
Nell'esercizio dei compiti
adesso demandati per legge, il Garante esercita il controllo sui trattamenti
di dati in applicazione
della Convenzione ed esegue
le verifiche previste nel medesimo articolo 114, anche su segnalazione
oreclamo
dell'interessato all'esito
di un inidoneo riscontro alla richiesta rivolta ai sensi dell'articolo
9, comma 2, quando non è
possibile fornire al medesimo
interessato una risposta sulla basedegli elementi forniti dall'autorità
di cui all'articolo 9,
comma 1.2. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 10, comma 5, della legge 1 aprile 1981, n. 121,
e successive
modificazioni.";
d) l'articolo 12 è
abrogato.
Art. 174. Notifiche di atti
e vendite giudiziarie
1. All'articolo 137 del codice
di procedura civile, dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti:
"Se la notificazione non può
essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto
dal secondo
comma dell'articolo 143,
l'ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell'atto da notificare
in busta che provvede a
sigillare e su cui trascrive
il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione
in calce all'originale e alla
copia dell'atto stesso. Sulla
busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il
contenuto dell'atto.
Le disposizioni di cui al
terzo comma si applicano anche alle comunicazioni effettuate con biglietto
di cancelleria ai sensi degli
articoli 133 e 136.".
2. Al primo comma dell'articolo
138 del codice di procedura civile, le parole da: "può sempre eseguire"
a
"destinatario," sono sostituite
dalle seguenti: "esegue la notificazione di regola mediante consegna della
copia nelle mani
proprie del destinatario,
presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile,".
3. Nel quarto comma dell'articolo
139 del codice di procedura civile, la parola: "l'originale" è sostituita
dalle
seguenti: "una ricevuta".
4. Nell'articolo 140 del codice
di procedura civile, dopo le parole: "affigge avviso del deposito" sono
inserite le
seguenti: "in busta chiusa
e sigillata".
5. All'articolo 142 del codice
di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo e il secondo comma
sono sostituiti dal seguente: "Salvo quanto disposto nel secondo comma,
se il
destinatario non ha residenza,
dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito
un procuratore a norma
dell'articolo 77, l'atto
è notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo della
posta con raccomandata e mediante
consegna di altra copia al
pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari
esteri per la consegna alla
persona alla quale è
diretta.";
b) nell'ultimo comma le parole:
"ai commi precedenti" sono sostituite dalle seguenti: "al primo comma".
6. Nell'articolo 143, primo
comma, del codice di procedura civile, sono soppresse le parole da: ",e
mediante" fino
alla fine del periodo.
7. All'articolo 151, primo
comma, del codice di procedura civile dopo le parole: "maggiore celerità"
sono aggiunte
le seguenti: ", di riservatezza
o di tutela della dignità".
8. All'articolo 250 del codice
di procedura civile dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
"L'intimazione di cui al
primo comma, se non è
eseguita in mani proprie del destinatario o mediante servizio postale,
è effettuata in busta chiusa e
sigillata.".
9. All'articolo 490, terzo
comma, del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Nell'avviso
è omessa l'indicazione
del debitore".
10. All'articolo 570, primo
comma, del codice di procedura civile le parole: "del debitore," sono soppresse
e le
parole da: "informazioni"
fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: "informazioni, anche relative
alle generalità del
debitore, possono essere
fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse".
11. All'articolo 14, quarto
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni,
è aggiunto,
in fine, il seguente periodo:
"Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie
del destinatario, si
osservano le modalità
previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.".
12. Dopo l'articolo 15 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è
inserito il
seguente:
"Articolo 15-bis.(Notificazioni
di atti e documenti, comunicazioni ed avvisi) 1. Alla notificazione di
atti e di documenti da
parte di organi delle pubbliche
amministrazioni a soggetti diversi dagli interessati o da persone da essi
delegate, nonchè a
comunicazioni ed avvisi circa
il relativo contenuto, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo
137, terzo comma, del
codice di procedura civile.
Nei biglietti e negli inviti di presentazione sono indicate le informazioni
strettamente necessarie a
tale fine.".
13. All'articolo 148 del codice
di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito
dal seguente:
"3. L'atto è notificato
per intero, salvo che la legge disponga altrimenti, di regola mediante
consegna di copia al
destinatario oppure, se ciò
non è possibile, alle persone indicate nel presente titolo. Quando
la notifica non può
essere eseguita in mani proprie
del destinatario, l'ufficiale giudiziario o la polizia giudiziaria consegnano
la copia
dell'atto da notificare,
fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario,
dopo averla
inserita in busta che provvedono
a sigillare trascrivendovi il numero cronologico della notificazione e
dandone atto
nella relazione in calce
all'originale e alla copia dell'atto.";
b) dopo il comma 5 è
aggiunto il seguente:
"5-bis. Lecomunicazioni,
gli avvisi ed ogni altro biglietto o invito consegnatinon in busta chiusa
a persona diversa
dal destinatario recano leindicazioni
strettamente necessarie. ".
14. All'articolo 157, comma
6, del codice di procedura penale le parole: "è scritta all'esterno
del plico stesso" sono
sostituite dalle seguenti:
"è effettuata nei modi previsti dall'articolo 148,comma 3".
15. All'art. 80 delle disposizioni
di attuazione del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo
28
luglio 1989, n. 271, il comma
1 è sostituito dal seguente:
"1. Se la copia del decreto
di perquisizione locale è consegnata al portiere o a chi ne fa le
veci, si applica la disposizione di
cui all'articolo 148, comma
3, del codice.".
16. Alla legge 20 novembre
1982, n. 890, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, primo comma,
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sulle buste non sono
apposti
segni o indicazioni dai quali
possa desumersi il contenuto dell'atto.";
b) all'articolo 8, secondo
comma, secondo periodo, dopo le parole: "L'agente postale rilascia avviso"
sono
inserite le seguenti: ",
in busta chiusa, del deposito".
Art. 175. Forze di polizia
1. Il trattamento effettuato
per il conferimento delle notizie ed informazioni acquisite nel corso di
attività
amministrative ai sensi dell'articolo
21, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 128, e per le connessioni di
cui
al comma 3 del medesimo articolo
è oggetto di comunicazione al Garante ai sensi dell'articolo 39,
commi 2 e 3.
2. I dati personali trattati
dalle forze di polizia, dagli organi di pubblica sicurezza e dagli altri
soggetti di cui
all'articolo 53, comma 1,
senza l'ausilio di strumenti elettronici anteriormente alla data di entrata
in vigore del
presente codice, in sede
di applicazione del presente codice possono essere ulteriormente trattati
se ne è
verificata l'esattezza, completezza
ed aggiornamento ai sensi dell'articolo 11.
3. L'articolo 10 della legge
1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, è sostituito
dal seguente:
"Art. 10 (Controlli) 1.
Il controllo sul Centro elaborazione
dati è esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali,
nei modi previsti dalla
legge e dai regolamenti.
2. I dati e le informazioni
conservati negli archivi del Centro possono essere utilizzati in procedimenti
giudiziari o
amministrativi soltanto attraverso
l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma dell'articolo
7, fermo
restando quanto stabilito
dall'articolo 240 del codice di procedura penale. Quando nel corso di un
procedimento giurisdizionale
o amministrativo viene rilevata
l'erroneità o l'incompletezza dei dati e delle informazioni, o l'illegittimità
del loro trattamento,
l'autorità precedente
ne dà notizia al Garante per la protezione dei dati personali.
3. La persona alla quale si
riferiscono i dati può chiedere all'ufficio di cui alla lettera
a) del primo comma dell'articolo 5 la
conferma dell'esistenza di
dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione in forma intellegibile
e, se i dati risultano
trattati in violazione di
vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la loro cancellazione o
trasformazione in forma
anonima.
4. Esperiti i necessari accertamenti,
l'ufficio comunica al richiedente, non oltre trenta giorni dalla richiesta,
le determinazioni
adottate. L'ufficio può
omettere di provvedere sulla richiesta se ciò può pregiudicare
azioni od operazioni a tutela dell'ordine e
della sicurezza pubblica
o di prevenzione e repressione della criminalità, dandone informazione
al Garante per la protezione
dei dati personali.
5. Chiunque viene a conoscenza
dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, trattati anche in forma
non automatizzata
inviolazione di disposizioni
di legge o di regolamento, può chiedere al tribunale del luogo ove
risiede il titolare del
trattamento di compiere gli
accertamenti necessari e di ordinare la rettifica, l'integrazione, la cancellazione
o la
trasformazione in forma anonima
dei dati medesimi.".
Art. 176. Soggetti pubblici
1. Nell'articolo 24, comma
3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole: "mediante strumenti
informatici"
sono inserite le seguenti:
", fuori dei casi di accesso a dati personali da parte della persona cui
i dati si riferiscono,".
2. Nell'articolo 2 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di ordinamento del lavoro
alle
dipendenze delle amministrazioni
pubbliche, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. I criteri
di
organizzazione di cui al
presente articolo sono attuati nel rispetto della disciplina in materia
di trattamento dei dati
personali.".
3. L'articolo 4, comma 1,
del decreto legislativo 12 febbraio1993, n. 39, e successive modificazioni,
è sostituito dal
seguente: "1. È istituito
il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che
opera presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri per l'attuazione delle politiche del Ministro
per
l'innovazione e le tecnologie,
con autonomia tecnica, funzionale, amministrativa, contabile e
finanziaria e con indipendenza
di giudizio.".
4. Al Centro nazionale per
l'informatica nella pubblica amministrazione continuano ad applicarsi l'articolo
6 del
decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39, nonchè le vigenti modalità di finanziamento
nell'ambito dello stato di
previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.
5. L'articolo 5, comma 1,
del decreto legislativo n. 39 del 1993, e successive modificazioni, è
sostituito dal
seguente: "1. Il Centro nazionale
propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'adozione di regolamenti
concernenti la
sua organizzazione, il suo
funzionamento, l'amministrazione del personale, l'ordinamento delle carriere,
nonchè la gestione
delle spese nei limiti previsti
dal presente decreto.".
6. La denominazione: "Autorità
per l'informatica nella pubblica amministrazione" contenuta nella vigente
normativa è sostituita
dalla seguente: "Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione".
Art. 177. Disciplina anagrafica,
dello stato civile e delle liste elettorali
1. Il comune può utilizzare
gli elenchi di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica
30 maggio 1989, n. 223, per
esclusivo uso di pubblica utilità anche in caso di applicazione
della disciplina in
materia di comunicazione
istituzionale.
2. Il comma 7 dell'articolo
28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è
sostituito dal
seguente: "7. L'accesso alle
informazioni non è consentito nei confronti della madre che abbia
dichiarato alla nascita di non
volere essere nominata ai
sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
3 novembre 2000, n.
396.".
3. Il rilascio degli estratti
degli atti dello stato civile di cui all'articolo 107 del decreto del Presidente
della
Repubblica 3 novembre 2000,
n. 396 è consentito solo ai soggetti cui l'atto si riferisce, oppure
su motivata istanza
comprovante l'interesse personale
e concreto del richiedente a fini di tutela di una situazione giuridicamente
rilevante, ovvero decorsi
settanta anni dalla formazione dell'atto.
4. Nel primo comma dell'articolo
5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono
soppresse le lettere d) ed
e).
5. Nell'articolo 51 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, il quinto comma
è sostituto
dal seguente: "Le liste elettorali
possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione
della disciplina in materia di
elettorato attivo e passivo,
di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale
o per il
perseguimento di un interesse
collettivo o diffuso.".
Art. 178. Disposizioni in
materia sanitaria
1. Nell'articolo 27, terzo
e quinto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di libretto
sanitario
personale, dopo le parole:
"il Consiglio sanitario nazionale" e prima della virgola sono inserite
le seguenti: "e il
Garante per la protezione
dei dati personali".
2. All'articolo 5 della legge
5 giugno 1990, n. 135, in materia di AIDS e infezione da HIV, sono apportate
le
seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito
dal seguente: "1. L'operatore sanitario e ogni altro soggetto che viene
a conoscenza di un caso
di AIDS, ovvero di un caso
di infezione da HIV, anche non accompagnato da stato morboso, è
tenuto a prestare la
necessaria assistenza e ad
adottare ogni misura o accorgimento occorrente per la tutela dei diritti
e delle libertà
fondamentali dell'interessato,
nonchè della relativa dignità.";
b) nel comma 2, le parole:
"decreto del Ministro della sanità" sono sostituite dalle seguenti:
"decreto del Ministro
della salute, sentito il
Garante per la protezione dei dati personali".
3. Nell'articolo 5, comma
3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e successive modificazioni,
in
materia di medicinali per
uso umano, è inserito, infine, il seguente periodo: "Decorso tale
periodo il farmacista
distrugge le ricette con
modalità atte ad escludere l'accesso di terzi ai dati in esse contenuti.".
4. All'articolo 2, comma 1,
del decreto del Ministro della sanità in data 11 febbraio 1997,
pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale n. 72 del 27 marzo
1997, in materia di importazione di medicinali registrati all'estero, sono
soppresse le
lettere f) ed h).
5. Nel comma 1, primo periodo,
dell'articolo 5 bis del decreto legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito,
con
modificazioni, dalla legge
8 aprile 1998, n. 94, le parole da: "riguarda anche" fino alla fine del
periodo sono
sostituite dalle seguenti:
"è acquisito unitamente al consenso relativo al trattamento dei
dati personali".
Art. 179. Altre modifiche
1. Nell'articolo 6 della
legge 2 aprile 1958, n. 339, sono soppresse le parole: "; mantenere la
necessaria riservatezza
per tutto quanto si riferisce
alla vita familiare" e: "garantire al lavoratore il rispetto della sua
personalità e della sua libertà
morale;".
2. Nell'articolo 38, primo
comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono soppresse le parole: "4,"
e "8".
3. Al comma 3 dell'articolo
12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti
a distanza,
sono aggiunte infine le seguenti
parole: ",ovvero, limitatamente alla violazione di cui all'articolo 10,
al Garante per la
protezione dei dati personali".
4. Dopo l'articolo 107 del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo
unico in materia di
beni culturali e ambientali,
è inserito il seguente:
"Articolo 107-bis. Trattamento di dati personali per scopi storici
1. I documenti per i quali
è autorizzata la consultazione ai sensi dell'articolo 107, comma
2, conservano il loro carattere
riservato e non possono essere
diffusi.
2. I documenti detenuti presso
l'Archivio centrale dello Stato e gli Archivi di Stato sono conservati
e consultabili anche in
caso di esercizio dei diritti
dell'interessato ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, qualora ciò risulti
necessario per scopi storici.
Ai documenti è allegata la documentazione relativa all'esercizio
dei diritti. Su richiesta di
chiunque vi abbia interesse
ai sensi del medesimo articolo 13, può essere comunque disposto
il blocco dei dati personali,
qualora il loro trattamento
comporti un concreto pericolo di lesione della dignità, della riservatezza
o dell'identità personale
degli interessati e i dati
non siano di rilevante interesse pubblico.".
CAPO
II -
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE
Art. 180. Misure di sicurezza
1. Le misure minime di sicurezza
di cui agli articoli da 33 a 35 e all'allegato B) che non erano previste
dal decreto
del Presidente della Repubblica
28 luglio 1999, n. 318, sono adottate entro il 30 giugno 2004.
2. Il titolare che alla data
di entrata in vigore del presente codice dispone di strumenti elettronici
che, per obiettive
ragioni tecniche, non consentono
in tutto o in parte l'immediata applicazione delle misure minime di cui
all'articolo
34 e delle corrispondenti
modalità tecniche di cui all'allegato B), descrive le medesime ragioni
in un documento a
data certa da conservare
presso la propria struttura.
3. Nel caso di cui al comma
2, il titolare adotta ogni possibile misura di sicurezza in relazione agli
strumenti
elettronici detenuti in modo
da evitare, anche sulla base di idonee misure organizzative, logistiche
o procedurali,
un incremento dei rischi
di cui all'articolo 31, adeguando i medesimi strumenti al più tardi
entro un anno
dall'entrata in vigore del
codice.
Art. 181. Altre disposizioni
transitorie
1. Per i trattamenti di dati
personali iniziati prima del 1 gennaio 2004, in sede di prima applicazione
del presente
codice:
a) l'identificazione con atto
di natura regolamentare dei tipi di dati e di operazioni ai sensi degli
articoli 20, commi
2 e 3, e 21, comma 2, è
effettuata, ove mancante, entro il 30 settembre 2004;
b) la determinazione da rendere
nota agli interessati ai sensi dell'articolo 26, commi 3, lettera a), e
4, lettera a),
è adottata, ove mancante,
entro il 30 giugno 2004;
c) le notificazioni previste
dall'articolo 37 sono effettuate entro il 30 aprile 2004;
d) le comunicazioni previste
dall'articolo 39 sono effettuate entro il 30 giugno 2004;
e) le modalità semplificate
per l'informativa e la manifestazione del consenso, ove necessario, possono
essere
utilizzate dal medico di
medicina generale, dal pediatra di libera scelta e dagli organismi sanitari
anche in
occasione del primo ulteriore
contatto con l'interessato, al più tardi entro il 30 settembre 2004;
f) l'utilizzazione dei modelli
di cui all'articolo 87, comma 2, è obbligatoria a decorrere dal
1 gennaio 2005.
2. Le disposizioni di cui
all'articolo 21 bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409,
introdotto dall'articolo
9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, restano in vigore fino
alla data di entrata in
vigore del presente codice.
3. L'individuazione dei trattamenti
e dei titolari di cui agli articoli 46 e 53, da riportare nell'allegato
C), è effettuata
in sede di prima applicazione
del presente codice entro il 30 giugno 2004.
4. Il materiale informativo
eventualmente trasferito al Garante ai sensi dell'articolo 43, comma 1,
della legge 31
dicembre 1996, n. 675, utilizzato
per le opportune verifiche, continua ad essere successivamente archiviato
o
distrutto in base alla normativa
vigente.
5. L'omissione delle generalità
e degli altri dati identificativi dell'interessato ai sensi dell'articolo
52, comma 4, è
effettuata sulle sentenze
o decisioni pronunciate o adottate prima dell'entrata in vigore del presente
codice solo
su diretta richiesta dell'interessato
e limitatamente ai documenti pubblicati mediante rete di comunicazione
elettronica o sui nuovi prodotti
su supporto cartaceo o elettronico. I sistemi informativi utilizzati ai
sensi
dell'articolo 51, comma 1,
sono adeguati alla medesima disposizione entro dodici mesi dalla data di
entrata in
vigore del presente codice.
6. Le confessioni religiose
che, prima dell'adozione del presente codice, abbiano determinato e adottato
nell'ambito del rispettivo
ordinamento le garanzie di cui all'articolo 26, comma 3, lettera a), possono
proseguire
l'attività di trattamento
nel rispetto delle medesime.
6-bis.(2) Fino alla data in
cui divengono efficaci le misure e gli accorgimenti prescritti ai sensi
dell’articolo 132, comma 5,
per la conservazione del
traffico telefonico si osserva il termine di cui all’articolo 4, comma
2, del decreto legislativo 13
maggio 1998, n. 171.
(2) Comma aggiunto dall’articolo
4 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, convertito, con modificazioni,
nella Legge 26 febbraio 2004,
n. 45.
- In conformità all’articolo
184, comma 2, i riferimenti a disposizioni della legge n. 675/1996 o ad
altre disposizioni abrogate
devono intendersi riferiti
alle corrispondenti nuove disposizioni in vigore, secondo la tavola di
corrispondenza.
Art. 182. Ufficio del Garante
1. Al fine di assicurare
la continuità delle attività istituzionali, in sede di prima
applicazione del presente codice e
comunque non oltre il 31
marzo 2004, il Garante:
a) può individuare
i presupposti per l'inquadramento in ruolo, al livello iniziale delle rispettive
qualifiche e nei limiti
delle disponibilità
di organico, del personale appartenente ad amministrazioni pubbliche o
ad enti pubblici in
servizio presso l'Ufficio
del Garante in posizione di fuori ruolo o equiparato alla data di pubblicazione
del presente
codice;
b) può prevedere riserve
di posti nei concorsi pubblici, unicamente nel limite del trenta per cento
delle disponibilità
di organico, per il personale
non di ruolo in servizio presso l'Ufficio del Garante che abbia maturato
un'esperienza
lavorativa presso il Garante
di almeno un anno.
CAPO III - ABROGAZIONI
Art. 183. Norme abrogate
1. Dalla data di entrata
in vigore del presente codice sono abrogati:
a) la legge 31 dicembre 1996,
n. 675;
b) la legge 3 novembre 2000,
n. 325;
c) il decreto legislativo
9 maggio 1997, n. 123;
d) il decreto legislativo
28 luglio 1997, n. 255;
e) l'articolo 1 del decreto
legislativo 8 maggio 1998, n. 135;
f) il decreto legislativo
13 maggio 1998, n. 171;
g) il decreto legislativo
6 novembre 1998, n. 389;
h) il decreto legislativo
26 febbraio 1999, n. 51;
i) il decreto legislativo
11 maggio 1999, n. 135;
l) il decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 281, ad eccezione degli articoli 8, comma 1, 11 e 12;
m) il decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 282;
n) il decreto legislativo
28 dicembre 2001, n. 467;
o) il decreto del Presidente
della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318.
2. Dalla data di entrata in
vigore del presente codice sono abrogati gli articoli 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19 e 20
del decreto del Presidente
della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501.
3. Dalla data di entrata in
vigore del presente codice sono o restano, altresì, abrogati:
a) l'art. 5, comma 9, del
decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279, in materia
di malattie rare;
b) l'articolo 12 della legge
30 marzo 2001, n. 152;
c) l'articolo 4, comma 3,
della legge 6 marzo 2001, n. 52, in materia di donatori midollo osseo;
d) l'articolo 16, commi 2
e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
in materia di
certificati di assistenza
al parto;
e) l'art. 2, comma 5, del
decreto del Ministro della sanità 27ottobre 2000, n. 380, in materia
di flussi informativi
sui dimessi dagli istituti
di ricovero;
f) l'articolo 2, comma 5 quater
1, secondo e terzo periodo, deldecreto legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito,
con
modificazioni, dalla legge
26 maggio 2000, n. 137, e successive modificazioni, in materia di banca
dati sinistri in
ambito assicurativo;
g) l'articolo 6, comma 4,
del decreto legislativo 5 giugno 1998,n. 204, in materia di diffusione
di dati a fini di
ricerca e collaborazione
in campo scientifico e tecnologico;
h) l'articolo 330 bis del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in materia di diffusione di
dati relativi a studenti;
i) l'articolo 8, quarto comma,
e l'articolo 9, quarto comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121.
4. Dalla data in cui divengono
efficaci le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta
di cui all'articolo
118, i termini di conservazione
dei dati personali individuati ai sensi dell'articolo 119, eventualmente
previsti da
norme di legge o di regolamento,
si osservano nella misura indicata dal medesimo codice.
CAPO IV - NORME FINALI
Art. 184. Attuazione di direttive
europee
1. Le disposizioni del presente
codice danno attuazione alla direttiva 96/45/CE del Parlamento europeo
e del
Consiglio, del 24 ottobre
1995, e alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 12 luglio
2002.
2. Quando leggi, regolamenti
e altre disposizioni fanno riferimento a disposizioni comprese nella legge
31
dicembre 1996, n. 675, e
in altre disposizioni abrogate dal presente codice, il riferimento si intende
effettuato alle
corrispondenti disposizioni
del presente codice secondo la tavola di corrispondenza riportata in allegato.
3. Restano ferme le disposizioni
di legge e di regolamento che stabiliscono divieti o limiti più
restrittivi in materia
di trattamento di taluni
dati personali.
Art. 185. Allegazione dei
codici di deontologia e di buona condotta
1. L'allegato A) riporta,
oltre ai codici di cui all'articolo 12, commi 1 e 4, quelli promossi ai
sensi degli articoli 25 e
31 della legge 31 dicembre
1996, n. 675, e già pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana alla
data di emanazione del presente
codice.
Art. 186. Entrata in vigore
1. Le disposizioni di cui
al presente codice entrano in vigore il 1 gennaio 2004, ad eccezione delle
disposizioni di
cui agli articoli 156, 176,
commi 3, 4, 5 e 6, e 182, che entrano in vigore il giorno successivo alla
data di
pubblicazione del presente
codice. Dalla medesima data si osservano altresì i termini in materia
di ricorsi di cui
agli articoli 149, comma
8, e 150, comma 2.
Il presente decreto, munito
del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della
Repubblica italiana. è
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30
giugno 2003
ALLEGATI
Allegato
A.1. Codice di deontologia - Trattamento dei dati personali nell'esercizio
dell'attività giornalistica
Allegato A.2. Codici di deontologia - Trattamento dei dati personali per
scopi storici
Allegato A.3. Codice di deontologia - Trattamento dei dati personali a
scopi statistici in ambito Sistan
Allegato B. Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza
Allegato C. Trattamenti non occasionali effettuati in ambito giudiziario
o per fini di polizia
Tavola di corrispondenza dei riferimenti previgenti al codice in materia
di protezione dei dati personali |