Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196
Codice in materia di protezione
dei dati personali
Vigenza 27 febbraio
2004 - Consolidato con la legge 26 febbraio 2004, n. 45 di conversione
con modifiche dell'art.3 del d.l. 24 dicembre 2003, n. 354.
ALLEGATO A - CODICI DI DEONTOLOGIA (1)
A.1.
CODICE DI DEONTOLOGIA RELATIVO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL'ESERCIZIO
DELL'ATTIVITÁ GIORNALISTICA
(Provvedimento del Garante del 29 luglio
1998, in G.U. 3 agosto 1998, n. 179)
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Visto l'art. 25 della legge 31 dicembre
1996, n. 675, come modificato dall'art. 12 del decreto legislativo 13 maggio
1998, n. 171, secondo il quale il trattamento
dei dati personali nell'esercizio della professione giornalistica deve
essere effettuato sulla base di un apposito
codice di deontologia, recante misure ed accorgimenti a garanzia degli
interessati rapportati alla natura dei
dati, in particolare per quanto riguarda i dati idonei a rivelare lo stato
di
salute e la vita sessuale;
Visto il comma 4-bis dello stesso art. 25,
secondo il quale tale codice è applicabile anche all'attività
dei pubblicisti
e dei praticanti giornalisti, nonchè
a chiunque tratti temporaneamente i dati personali al fine di utilizzarli
per la
pubblicazione occasionale di articoli,
di saggi e di altre manifestazioni di pensiero;
Visto il comma 2 del medesimo art. 25, secondo
il quale il codice di deontologia è adottato dal Consiglio
nazionale dell'ordine dei giornalisti in
cooperazione con il Garante, il quale ne promuove l'adozione e ne cura
la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
Vista la nota prot. n. 89/GAR del 26 maggio
1997, con la quale il Garante ha invitato il Consiglio nazionale
dell'ordine ad adottare il codice entro
il previsto termine di sei mesi dalla data di invio della nota stessa;
Vista la nota prot. n. 4640 del 24 novembre
1997, con il quale il Garante ha aderito alla richiesta di breve
differimento del predetto termine di sei
mesi, presentata il 19 novembre dal presidente del Consiglio nazionale
dell'ordine;
Visto il provvedimento prot. n. 5252 del
18 dicembre 1997, con il quale il Garante ha segnalato al Consiglio
nazionale dell'ordine alcuni criteri da
tenere presenti nel bilanciamento delle libertà e dei diritti coinvolti
dall'attività
giornalistica;
Vista la nota prot. n. 314 del 23 gennaio
1998, con la quale il Garante ha formulato altre osservazioni sul primo
schema di codice elaborato dal Consiglio
nazionale dell'ordine e trasmesso al Garante con nota prot. n. 7182 del
30 dicembre 1997;
Vista la nota prot. n. 204 del 15 gennaio
1998, con la quale il Garante, sulla base della prima esperienza di
applicazione della legge n. 675/1996 e
dello schema di codice elaborato, ha rappresentato al Ministro di grazia
e
giustizia l'opportunità di una revisione
dell'art. 25 della legge, che è stato poi modificato con il citato
decreto
legislativo n. 171 del 13 maggio 1998;
Vista la nota prot. n. 5876 del 30 giugno
1998, con la quale il Garante ha invitato il Consiglio nazionale dell'ordine
ad apportare alcune residuali modifiche
all'ulteriore schema approvato dallo stesso Consiglio nella seduta del
26 e
27 marzo 1998 e trasmesso al Garante con
nota prot. n. 1074 dell'8 aprile;
Constatata l'idoneità delle misure
e degli accorgimenti a garanzia degli interessati previsti dallo schema
definitivo
del codice di deontologia trasmesso al
Garante dal Consiglio nazionale dell'ordine con nota prot. n. 2210 del
15
luglio 1998;
Considerato che, ai sensi dell'art. 25,
comma 2, della legge n. 675/1996, il codice deve essere pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, a cura del Garante,
e diviene efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione;
Dispone
La trasmissione del codice di deontologia
che figura in allegato all'ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero
di grazia e giustizia per la sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 luglio 1998
IL PRESIDENTE
ORDINE DEI GIORNALISTI
CODICE DI DEONTOLOGIA RELATIVO AL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITà
GIORNALISTICA
Art. 1. Principi generali
1. Le presenti norme sono volte a contemperare
i diritti fondamentali della persona con il diritto dei cittadini
all'informazione e con la libertà
di stampa.
2. In forza dell'art. 21 della Costituzione,
la professione giornalistica si svolge senza autorizzazioni o censure.
In
quanto condizione essenziale per l'esercizio
del diritto dovere di cronaca, la raccolta, la registrazione, la
conservazione e la diffusione di notizie
su eventi e vicende relativi a persone, organismi collettivi, istituzioni,
costumi, ricerche scientifiche e movimenti
di pensiero, attuate nell'ambito dell'attività giornalistica e per
gli scopi
propri di tale attività, si differenziano
nettamente per la loro natura dalla memorizzazione e dal trattamento di
dati personali ad opera di banche dati
o altri soggetti. Su questi principi trovano fondamento le necessarie
deroghe previste dai paragrafi 17 e 37
e dall'art. 9 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'Unione europea del 24 ottobre
1995 e dalla legge n. 675/1996.
Art. 2. Banche dati di uso redazionale e
tutela degli archivi personali dei giornalisti
1. Il giornalista che raccoglie notizie
per una delle operazioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della
legge n.
675/1996 rende note la propria identità,
la propria professione e le finalità della raccolta salvo che ciò
comporti
rischi per la sua incolumità o renda
altrimenti impossibile l'esercizio della funzione informativa; evita artifici
e
pressioni indebite. Fatta palese tale attività,
il giornalista non è tenuto a fornire gli altri elementi dell'informativa
di cui all'art. 10, comma 1, della legge
n. 675/1996.
2. Se i dati personali sono raccolti presso
banche dati di uso redazionale, le imprese editoriali sono tenute a
rendere noti al pubblico, mediante annunci,
almeno due volte l'anno, l'esistenza dell'archivio e il luogo dove è
possibile esercitare i diritti previsti
dalla legge n. 675/1996. Le imprese editoriali indicano altresì
fra i dati della
gerenza il responsabile del trattamento
al quale le persone interessate possono rivolgersi per esercitare i diritti
previsti dalla legge n. 675/1996.
3. Gli archivi personali dei giornalisti,
comunque funzionali all'esercizio della professione e per l'esclusivo
perseguimento delle relative finalità,
sono tutelati, per quanto concerne le fonti delle notizie, ai sensi dell'art.
2
della legge n. 69/1963 e dell'art. 13,
comma 5, della legge n. 675/1996.
4. Il giornalista può conservare
i dati raccolti per tutto il tempo necessario al perseguimento delle finalità
proprie
della sua professione.
Art. 3. Tutela del domicilio
1. La tutela del domicilio e degli altri
luoghi di privata dimora si estende ai luoghi di cura, detenzione o
riabilitazione, nel rispetto delle norme
di legge e dell'uso corretto di tecniche invasive.
Art. 4. Rettifica
1. Il giornalista corregge senza ritardo
errori e inesattezze, anche in conformità al dovere di rettifica
nei casi e nei
modi stabiliti dalla legge.
Art. 5. Diritto all'informazione e dati
personali
1. Nel raccogliere dati personali atti
a rivelare origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche
o di altro
genere, opinioni politiche, adesioni a
partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale, nonchè
dati atti a rivelare le condizioni di salute e la sfera sessuale, il giornalista
garantisce il diritto all'informazione
su fatti di interesse pubblico, nel rispetto dell'essenzialità dell'informazione,
evitando riferimenti a congiunti o ad altri
soggetti non interessati ai fatti.
2. In relazione a dati riguardanti circostanze
o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro
comportamenti in pubblico, è fatto
salvo il diritto di addurre successivamente motivi legittimi meritevoli
di tutela.
Art. 6. Essenzialità dell'informazione
1. La divulgazione di notizie di rilevante
interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera
privata quando l'informazione, anche dettagliata,
sia indispensabile in ragione dell'originalità del fatto o della
relativa descrizione dei modi particolari
in cui è avvenuto, nonchè della qualificazione dei protagonisti.
2. La sfera privata delle persone note o
che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie
o i
dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo
o sulla loro vita pubblica.
3. Commenti e opinioni del giornalista appartengono
alla libertà di informazione nonchè alla libertà di
parola e di
pensiero costituzionalmente garantita a
tutti.
Art. 7. Tutela del minore
1. Al fine di tutelarne la personalità,
il giornalista non pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca,
nè
fornisce particolari in grado di condurre
alla loro identificazione.
2. La tutela della personalità del
minore si estende, tenuto conto della qualità della notizia e delle
sue
componenti, ai fatti che non siano specificamente
reati.
3. Il diritto del minore alla riservatezza
deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica
e
di cronaca; qualora, tuttavia, per motivi
di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il
giornalista decida di diffondere notizie
o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità
di
valutare se la pubblicazione sia davvero
nell'interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti
dalla "Carta di Treviso".
Art. 8. Tutela della dignità delle
persone
1. Salva l'essenzialità dell'informazione,
il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di
soggetti coinvolti in fatti di cronaca
lesive della dignità della persona, nè si sofferma su dettagli
di violenza, a
meno che ravvisi la rilevanza sociale della
notizia o dell'immagine.
2. Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico
o comprovati fini di giustizia e di polizia, il giornalista non riprende
nè produce immagini e foto di persone
in stato di detenzione senza il consenso dell'interessato.
3. Le persone non possono essere presentate
con ferri o manette ai polsi, salvo che cio' sia necessario per
segnalare abusi.
Art. 9. Tutela del diritto alla non discriminazione
1. Nell'esercitare il diritto dovere di
cronaca, il giornalista è tenuto a rispettare il diritto della persona
alla non
discriminazione per razza, religione, opinioni
politiche, sesso, condizioni personali, fisiche o mentali.
Art. 10. Tutela della dignità delle
persone malate
1. Il giornalista, nel far riferimento
allo stato di salute di una determinata persona, identificata o identificabile,
ne
rispetta la dignità, il diritto
alla riservatezza e al decoro personale, specie nei casi di malattie gravi
o terminali, e si
astiene dal pubblicare dati analitici di
interesse strettamente clinico.
2. La pubblicazione è ammessa nell'ambito
del perseguimento dell'essenzialità dell'informazione e sempre nel
rispetto della dignità della persona
se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.
Art. 11. Tutela della sfera sessuale della
persona
1. Il giornalista si astiene dalla descrizione
di abitudini sessuali riferite ad una determinata persona, identificata
o
identificabile.
2. La pubblicazione è ammessa nell'ambito
del perseguimento dell'essenzialità dell'informazione e nel rispetto
della dignità della persona se questa
riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.
Art. 12. Tutela del diritto di cronaca nei
procedimenti penali
1. Al trattamento dei dati relativi a procedimenti
penali non si applica il limite previsto dall'art. 24 della legge n.
675/1996.
2. Il trattamento di dati personali idonei
a rivelare provvedimenti di cui all'art. 686, commi 1, lettere a) e d),
2 e
3, del codice di procedura penale è
ammesso nell'esercizio del diritto di cronaca, secondo i principi di cui
all'art. 5.
Art. 13. Ambito di applicazione, sanzioni
disciplinari
1. Le presenti norme si applicano ai giornalisti
professionisti, pubblicisti e praticanti e a chiunque altro, anche
occasionalmente, eserciti attività
pubblicistica.
2. Le sanzioni disciplinari, di cui al titolo
III della legge n. 69/1963, si applicano solo ai soggetti iscritti all'albo
dei
giornalisti, negli elenchi o nel registro.
(1) In conformità all'articolo 184,
comma 2, i riferimenti a disposizioni della legge n. 675/1996 o ad altre
disposizioni
abrogate devono intendersi riferiti alle
corrispondenti nuove disposizioni in vigore, secondo la tavola di corrispondenza.
ALLEGATO A - CODICE DI DEONTOLOGIA (1)
A.2
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER SCOPI STORICI
(Provvedimento del Garante n. 8/P/21 del
14 marzo 2001, in G.U. 5 aprile 2001, n.80)
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella seduta odierna, con la partecipazione
del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello,
vice presidente, del prof. Ugo De Siervo
e dell'ing. Claudio Manganelli, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli,
segretario generale;
Visto l'art. 27 della direttiva n. 95/46/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, secondo cui
gli Stati membri e la Commissione incoraggiano
l'elaborazione di codici di condotta destinati a contribuire, in
funzione delle specificità settoriali,
alla corretta applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione della
direttiva adottate dagli Stati membri;
Visto l'art. 31, comma 1, lettera h) della
legge 31 dicembre 1996, n. 675, il quale attribuisce al Garante il compito
di promuovere nell'ambito delle categorie
interessate, nell'osservanza del principio di rappresentatività,
la
sottoscrizione di codici di deontologia
e di buona condotta per determinati settori, verificarne la conformità
alle
leggi e ai regolamenti anche attraverso
l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne
la
diffusione e il rispetto;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 281, in materia di trattamento dei dati personali per finalità
storiche,
statistiche e di ricerca scientifica, e
in particolare il relativo art. 6, comma 1, il quale demanda al Garante
il compito
di promuovere la sottoscrizione di uno
o più codici di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici
e
privati, ivi comprese le società
scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento
dei dati per
scopi storici;
Visto l'articolo 7, comma 5, del medesimo
decreto legislativo n. 281/1999 , relativo ad alcuni profili che devono
essere individuati dal codice per i trattamenti
di dati per scopi storici;
Visto il provvedimento 10 febbraio 2000
del Garante per la protezione dei dati personali, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 2000, con
il quale il Garante ha promosso la sottoscrizione di uno o più codici
di
deontologia e di buona condotta relativi
del trattamento di dati personali per scopi storici effettuati da archivisti
e
utenti ed ha invitato tutti i soggetti
aventi titolo a partecipare all'adozione del medesimo codice in base al
principio
di rappresentatività a darne comunicazione
al Garante entro il 31 marzo 2000;
Viste le comunicazioni pervenute al Garante
in risposta al provvedimento del 10 febbraio 2000, con le quali diversi
soggetti pubblici e privati, società
scientifiche ed associazioni professionali hanno manifestato la volontà
di
partecipare alla redazione del codice e
fra i quali è stato conseguentemente costituito un apposito gruppo
di
lavoro composto da componenti della Commissione
consultiva per le questioni inerenti la consultabilità degli atti
d'archivio riservati, del Centro di Documentazione
ebraica, del Ministero per i beni e le attività culturali,
dell'Associazione delle istituzioniculturaliitaliane,
dell'Associazione nazionale archivistica italiana, dell'istituto
nazionale per la storia del movimento di
liberazione in Italia, della Società per lo studio della storia
contemporanea, dell'Istituto storico italiano
per l'età moderna e contemporanea, della Società per gli
studi di
storia delle istituzioni, della Società
italiana delle storiche, dell'istituto romano per la storia d'Italia dal
fascismo
alla resistenza;
Considerato che il testo del codice è
stato oggetto di ampia diffusione, anche attraverso la sua pubblicazione
su
alcuni siti Internet, al fine di favorire
il più ampio dibattito e di permettere la raccolta di eventuali
osservazioni e
integrazioni al testo medesimo da parte
di tutti i soggetti interessati;
Vista la nota del 28 febbraio 2001 con cui
il gruppo di lavoro ha trasmesso il testo del codice di deontologia e di
buona condotta per i trattamenti di dati
personali per scopi storici approvato e sottoscritto in pari data;
Rilevato che il rispetto delle disposizioni
contenute nel codice costituisce condizione essenziale per la liceità
del
trattamento dei dati personali;
Constatata la conformità del codice
alle leggi e ai regolamenti in materia di protezione delle persone rispetto
al
trattamento dei dati personali, ed in particolare
all' art. 31, comma 1, lettera h) della legge n. 675/1996, nonchè
agli artt. 6 e 7 del decreto legislativo
n. 281/1999;
Considerato che, ai sensi dell'art. 6, comma
1, del decreto legislativo n. 281/1999, il codice deve essere
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana a cura del Garante;
Rilevato che anche dopo tale pubblicazione
il codice potrà essere eventualmente sottoscritto da altri soggetti
pubblici e privati, società scientifiche
ed associazioni professionali interessati;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario
generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n.
1/2000, adottato con deliberazione n. 15
del 28 giugno 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;
Dispone:
la trasmissione
del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati
personali per
scopi storici
che figura in allegato all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero
della giustizia
per la sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 14 marzo 2001
IL PRESIDENTE
IL RELATORE
IL SEGRETARIO GENERALE
CODICE DI DEONTOLOGIA E DI
BUONA CONDOTTA PER I TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI PER SCOPI
STORICI
Preambolo
I sottoindicati soggetti pubblici e privati
sottoscrivono il presente codice sulla base delle seguenti premesse:
1) Chiunque accede ad informazioni e documenti
per scopi storici utilizza frequentemente dati di carattere
personale per i quali la legge prevede
alcune garanzie a tutela degli interessati, in considerazione dell'interesse
pubblico allo svolgimento di tali trattamenti,
il legislatore - con specifico riguardo agli archivi pubblici e a quelli
privati dichiarati di notevole interesse
storico ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. 30 settembre 1963 n. 1409 - ha
esentato i soggetti che utilizzano dati
personali per le suddette finalità dall'obbligo di richiedere il
consenso degli
interessati ai sensi degli artt. 12, 20
e 28 della legge (l. 31 dicembre 1996, n. 675, in particolare art. 27;
dd.lg. 11
maggio 1999, n. 135 e 30 luglio 1999, n.
281, in particolare art. 7, comma 4; d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409,
e successive modificazioni e integrazioni).
2) L'utilizzazione di tali dati da parte
di utenti ed archivisti deve pertanto rispettare le previsioni di legge
e quelle
del presente codice di deontologia e di
buona condotta, l'osservanza del quale, oltre a rappresentare un obbligo
deontologico, costituisce condizione essenziale
per la liceità del trattamento dei dati (art. 31, comma 1, lettera
h),
l. 31 dicembre 1996, n. 675; art. 6, d.lg.
30 luglio 1999, n. 281).
3) L'osservanza di tali regole non deve
pregiudicare l'indagine, la ricerca, la documentazione e lo studio ovunque
svolti, in relazione a figure, fatti e
circostanze del passato.
4) I trattamenti di dati personali concernenti
la conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei documenti
conservati negli Archivi di Stato e negli
archivi storici degli enti pubblici sono considerati di rilevante interesse
pubblico (art. 23 d.lg. 11 maggio 1999,
n. 135).
5) La sottoscrizione del presente codice
è promossa per legge dal Garante, nel rispetto del principio di
rappresentatività dei soggetti pubblici
e privati interessati. Il codice è espressione delle associazioni
professionali
e delle categorie interessate, ivi comprese
le società scientifiche, ed è volto ad assicurare l'equilibrio
delle diverse
esigenze connesse alla ricerca e alla rappresentazione
di fatti storici con i diritti e le libertà fondamentali delle
persone interessate (art. 1, l. 31 dicembre
1996, n. 675).
6) Il presente codice, sulla base delle
prescrizioni di legge, individua in particolare:
a) alcune regole
di correttezza e di non discriminazione nei confronti degli utenti da osservare
anche
nella comunicazione
e diffusione dei dati, armonizzate con quelle che riguardano il diritto
di cronaca
e la manifestazione
del pensiero;
b) particolari
cautele per la raccolta, la consultazione e la diffusione di documenti
concernenti dati
idonei a rivelare
lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare;
c) modalità
di applicazione agli archivi privati della disciplina dettata in materia
di trattamento dei
dati per scopi
storici (art. 7, comma 5, d.lg. 30 luglio 1999, n. 281).
7) La sottoscrizione del presente codice
è effettuata ispirandosi, oltre agli artt. 21 e 33 della Costituzione
della
Repubblica italiana, alle pertinenti fonti
e documenti internazionali in materia di ricerca storica e di archivi e
in
particolare:
a) agli artt. 8
e 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo
e delle libertà
fondamentali del
1950, ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848
b) alla Raccomandazione
N. R (2000) 13 del 13 luglio 2000 del Consiglio d'Europa;
c) agli artt. 1,
7, 8, 11 e 13 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
d) ai Principi
direttivi per una legge sugli archivi storici e gli archivi correnti, individuati
dal Consiglio
internazionale
degli archivi al congresso di Ottawa nel 1996, e al Codice internazionale
dideontologiadegli
archivisti approvato nel congresso internazionale degli archivi, svoltosi
a Pechino
nel 1996.
Capo I - PRINCIPI GENERALI
Art. 1. Finalità e ambito di applicazione
1. Le presenti norme sono volte a garantire
che l'utilizzazione di dati di carattere personale acquisiti nell'esercizio
della libera ricerca storica e del diritto
allo studio e all'informazione, nonchè nell'accesso ad atti e documenti,
si
svolga nel rispetto dei diritti, delle
libertà fondamentali e della dignità delle persone interessate,
in particolare del
diritto alla riservatezza e del diritto
all'identità personale.
2. Il presente codice detta disposizioni
per i trattamenti di dati personali effettuati per scopi storici in relazione
ai
documenti conservati presso archivi delle
pubbliche amministrazioni, enti pubblici ed archivi privati dichiarati
di
notevole interesse storico. Il codice si
applica, senza necessità di sottoscrizione, all'insieme dei trattamenti
di dati
personali comunque effettuati dagli utenti
per scopi storici.
3. Il presente codice reca, altresì,
principi-guida di comportamento dei soggetti che trattano per scopi storici
dati
personali conservati presso archivi pubblici
e archivi privati dichiarati di notevole interesse storico, e in particolare:
a) nei riguardi
degli archivisti, individua regole di correttezza e di non discriminazione
nei confronti
degli utenti,
indipendentemente dalla loro nazionalità, categoria di appartenenza,
livello di
istruzione;
b) nei confronti
degli utenti, individua cautele per la raccolta, l'utilizzazione e la diffusione
dei dati
contenuti nei
documenti.
4. La competente sovrintendenza archivistica
riceve comunicazione da parte di proprietari, possessori e detentori
di archivi privati non dichiarati di notevole
interesse storico o di singoli documenti di interesse storico, i quali
manifestano l'intenzione di applicare il
presente codice nella misura per essi compatibile.
Art. 2. Definizioni
1. Nell'applicazione del presente codice
si tiene conto delle definizioni e delle indicazioni contenute nella disciplina
in materia di trattamento dei dati personali
e, in particolare, delle disposizioni citate nel preambolo. Ai medesimi
fini si intende, altresì:
a) per "archivista",
chiunque, persona fisica o giuridica, ente o associazione, abbia responsabilità
di
controllare, acquisire,
trattare, conservare, restaurare e gestire archivi storici, correnti o
di deposito
della pubblica
amministrazione, archivi privati dichiarati di notevole interesse storico,
nonchè gli
archivi privati
di cui al precedente art. 1, comma 4;
b) per "utente",
chiunque chieda di accedere o acceda per scopi storici a documenti contenenti
dati
personali, anche
per finalità giornalistiche o di pubblicazione occasionale di articoli,
saggi e altre
manifestazioni
del pensiero;
c) per "documento",
qualunque testimonianza scritta, orale o conservata su qualsiasi supporto
che
contenga dati
personali.
Capo II - REGOLE DI CONDOTTA PER GLI ARCHIVISTI
E LICEITÁ DEI RELATIVI TRATTAMENTI
Art. 3. Regole generali di condotta
1. Nel trattare i dati di carattere personale
e i documenti che li contengono, gli archivisti adottano, in armonia con
la legge e i regolamenti, le modalità
più opportune per favorire il rispetto dei diritti, delle libertà
fondamentali e
della dignità delle persone alle
quali si riferiscono i dati trattati.
2. Gli archivisti di enti o istituzioni
pubbliche si adoperano per il pieno rispetto, anche da parte dei terzi
con cui
entrano in contatto per ragioni del proprio
ufficio o servizio, delle disposizioni di legge e di regolamento in materia
archivistica e, in particolare, di quanto
previsto negli artt. 21 e 21-bis del d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409,
come modificati dal d.lg. 30 luglio 1999,
n. 281, dall'art. 7 del medesimo d.lg. n. 281, e successive modificazioni
ed integrazioni.
3. I soggetti che operano presso enti pubblici
svolgendo funzioni archivistiche, nel trattare dati di carattere
personale si attengono ai doveri di lealtà,
correttezza, imparzialità, onestà e diligenza propri dell'esercizio
della
professione e della qualifica o livello
ricoperti. Essi conformano il proprio operato al principio di trasparenza
della
attività amministrativa.
4. I dati personali trattati per scopi storici
possono essere ulteriormente utilizzati per tali scopi, e sono soggetti
in
linea di principio alla medesima disciplina
indipendentemente dal documento in cui sono contenuti e dal luogo di
conservazione, ferme restando le cautele
e le garanzie previste per particolari categorie di dati o di trattamenti.
Art. 4. Conservazione e tutela
1. Gli archivisti si impegnano a:
a) favorire il
recupero, l'acquisizione e la tutela dei documenti. A tal fine, operano
in conformità con
i principi, i
criteri metodologici e le pratiche della professione generalmente condivisi
ed accettati,
curando anche
l'aggiornamento sistematico e continuo delle proprie conoscenze storiche,
amministrative
e tecnologiche;
b) tutelare l'integrità
degli archivi e l'autenticità dei documenti, anche elettronici e
multimediali, di
cui promuovono
la conservazione permanente, in particolare di quelli esposti a rischi
di
cancellazione,
dispersione ed alterazione dei dati;
c) salvaguardare
la conformità delle riproduzioni dei documenti agli originali ed
evitare ogni azione
diretta a manipolare,
dissimulare o deformare fatti, testimonianze, documenti e dati;
d) assicurare il
rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art. 15 della legge 31
dicembre 1996,
n. 675 e dal d.P.R.
28 luglio 1999, n. 318 e successive integrazioni e modificazioni, sviluppando
misure idonee
a prevenire l'eventuale distruzione, dispersione o accesso non autorizzato
ai
documenti, e adottando,
in presenza di specifici rischi, particolari cautele quali la consultazione
in
copia di alcuni
documenti e la conservazione degli originali in cassaforte o armadi blindati.
Art. 5. Comunicazione e fruizione
1. Gli archivi sono organizzati secondo
criteri tali da assicurare il principio della libera fruibilità
delle fonti.
2. L'archivista promuove il più largo
accesso agli archivi e, attenendosi al quadro della normativa vigente,
favorisce
l'attività di ricerca e di informazione
nonchè il reperimento delle fonti.
3. L'archivista informa il ricercatore sui
documenti estratti temporaneamentedaun fascicolo perchè esclusi
dalla
consultazione.
4. In caso di rilevazione sistematica dei
dati realizzata da un archivio in collaborazione con altri soggetti pubblici
o
privati, per costituire banche dati di
intere serie archivistiche, la struttura interessata sottoscrive una apposita
convenzione per concordare le modalità
di fruizione e le forme di tutela dei soggetti interessati, attenendosi
alle
disposizioni della legge, in particolare
per quanto riguarda il rapporto tra il titolare, il responsabile e gli
incaricati
del trattamento, nonchè i rapporti
con i soggetti esterni interessati ad accedere ai dati.
Art. 6. Impegno di riservatezza
1. Gli archivisti si impegnano a:
a) non fare alcun
uso delle informazioni non disponibili agli utenti o non rese pubbliche,
ottenute in
ragione della
propria attività anche in via confidenziale, per proprie ricerche
o per realizzare profitti e
interessi privati.
Nel caso in cui l'archivista svolga ricerche per fini personali o comunque
estranei alla
propria attività
professionale, è soggetto alle stesse regole e ai medesimi limiti
previsti per gli
utenti;
b) mantenere riservate
le notizie e le informazioni concernenti i dati personali apprese nell'esercizio
delle proprie
attività.
2. L'archivista osserva tali doveri di riserbo
anche dopo la cessazione dalla propria attività.
Art. 7. Aggiornamento dei dati
1. L'archivista favorisce l'esercizio del
diritto degli interessati all'aggiornamento, alla rettifica o all'integrazione
dei
dati, garantendone la conservazione secondo
modalità che assicurinola distinzione delle fonti originarie dalla
documentazione successivamente acquisita.
2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 13
della legge n. 675/1996, in presenza di eventuali richieste generalizzate
di
accesso ad un'ampia serie di dati o documenti,
l'archivista pone a disposizione gli strumenti di ricerca e le fonti
pertinenti fornendo al richiedente idonee
indicazioni per una loro agevole consultazione.
3. In caso di esercizio di un diritto, ai
sensi dell'art. 13, comma 3, della legge n. 675/1996, da parte di chi vi
abbia
interesse in relazione a dati personali
che riguardano persone decedute e documenti assai risalenti nel tempo,
la
sussistenza dell'interesse e valutata anche
in riferimento al tempo trascorso.
Art. 8. Fonti orali
1. In caso di trattamento di fonti orali,
è necessario che gli intervistati abbiano espresso il proprio consenso
in
modo esplicito, eventualmente in forma
verbale, anche sulla base di una informativa semplificata che renda nota
almeno l'identità e l'attività
svolta dall'intervistatore nonchè le finalità della raccolta
dei dati.
2. Gli archivi che acquisiscono fonti orali
richiedono all'autore dell'intervistaunadichiarazionescrittadell'avvenuta
comunicazione degli scopi perseguiti nell'intervista
stessa e del relativo consenso manifestato dagli intervistati.
Capo III - REGOLE DI CONDOTTA PER GLI UTENTI
E CONDIZIONI PER LA LICEITÁ DEI RELATIVI TRATTAMENTI
Art. 9. Regole generali di condotta
1. Nell'accedere alle fonti e nell'esercitare
l'attività di studio, ricerca e manifestazione del pensiero, gli
utenti,
quando trattino i dati di carattere personale,
secondo quanto previsto dalla legge e dai regolamenti, adottano le
modalità più opportune per
favorire il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della
dignità delle persone
interessate.
2. In applicazione del principio di cui
al comma 1, gli utenti utilizzano i documenti sotto la propria responsabilità
e
conformandosi agli scopi perseguiti e delineati
nel progetto di ricerca,nelrispetto dei principi di pertinenza ed
indispensabilità di cui all'art.
7, del d.lg. 30 luglio 1999, n. 281.
Art. 10. Accesso agli archivi pubblici
1. L'accesso agli archivi pubblici è
libero. Tutti gli utenti hanno diritto ad accedere agli archivi con eguali
diritti e
doveri.
2. Fanno eccezione, ai sensi delle leggi
vigenti, i documenti di carattere riservato relativi alla politica interna
ed
estera dello Stato che divengono consultabili
cinquanta anni dopo la loro data e quelli contenenti i dati di cui agli
art. 22 e 24 della legge n. 675/1996, che
divengono liberamente consultabili quaranta anni dopo la loro data. Il
termine è di settanta anni se i
dati sono idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale oppure
rapporti
riservati di tipo familiare.
3. L'autorizzazione alla consultazione dei
documenti di cui al comma 2 può essere rilasciata prima della scadenza
dei termini dal Ministro dell'Interno,
previo parere del direttore dell'Archivio di Stato o del sovrintendente
archivistico competenti e udita la Commissione
per le questioni inerenti alla consultabilità degli atti di archivio
riservati istituita presso il Ministero
dell'Interno, secondo la procedura dettata dagli artt. 8 e 9 del decreto
legislativo n. 281/1999.
4. In caso di richiesta di autorizzazione
a consultare i documenti di cui al comma 2 prima della scadenza dei
termini, l'utente presenta all'ente che
li conserva un progetto di ricerca che, in relazioneallefontiriservate
per le
quali chiede l'autorizzazione, illustri
le finalità della ricerca e le modalità di diffusione dei
dati. Il richiedente ha
facoltà di presentare ogni altra
documentazione utile.
5. L'autorizzazione di cui al comma 3 alla
consultazione è rilasciata a parità di condizioni ad ogni
altro richiedente.
La valutazione della parità di condizioni
avviene sulla base del progetto di ricerca di cui al comma 4.
6. L'autorizzazione alla consultazione dei
documenti, di cui al comma 3, prima dello scadere dei termini, può
contenere cautele volte a consentire la
comunicazione dei dati senza ledere i diritti, le libertà e la dignità
delle
persone interessate.
7. Le cautele possono consistere anche,
a seconda degli obiettivi della ricerca desumibili dal progetto, nell'obbligo
di non diffondere i nomi delle persone,
nell'uso delle sole iniziali dei nominativi degli interessati, nell'oscuramento
dei nomi in una banca dati, nella sottrazione
temporanea di singoli documenti dai fascicoli o nel divieto di
riproduzione dei documenti. Particolare
attenzione è prestata al principio della pertinenza e all'indicazione
di fatti o
circostanze che possono rendere facilmente
individuabili gli interessati.
8. L'autorizzazione di cui al comma 3 è
personale e il titolare dell'autorizzazione non può delegare altri
al
conseguente trattamento dei dati. I documenti
mantengono il loro carattere riservato e non possono essere
ulteriormente utilizzati da altri soggetti
senza la relativa autorizzazione.
Art. 11. Diffusione
1. L'interpretazione dell'utente, nel rispetto
del diritto alla riservatezza, del diritto all'identità personale
e della
dignità degli interessati, rientra
nella sfera della libertà di parola e di manifestazione del pensiero
costituzionalmente garantite.
2. Nel far riferimento allo stato di salute
delle persone l'utente si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse
strettamente clinico e dal descrivere abitudini
sessuali riferite ad una determinata persona identificata o
identificabile.
3. La sfera privata delle persone note o
che abbiano esercitato funzioni pubbliche deve essere rispettata nel caso
in cui le notizie o i dati non abbiano
alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica.
4. In applicazione di quanto previsto dall'art.
7, comma 2, del d.lg. n. 281/1999, al momento della diffusione dei
dati il principio della pertinenza è
valutato dall'utente con particolare riguardo ai singoli dati personali
contenuti nei
documenti, anzichè ai documenti
nel loro complesso. L'utente può diffondere i dati personali se
pertinenti e
indispensabili alla ricerca e se gli stessi
non ledono la dignità e la riservatezza delle persone.
5. L'utente non è tenuto a fornire
l'informativa di cui all'art. 10, comma 3, della legge n. 675/1996 nei
casi in cui
tale adempimentocomportil'impiegodi mezzi
manifestamente sproporzionati.
6. L'utente può utilizzare i dati
elaborati o le copie dei documenti contenenti dati personali, accessibili
su
autorizzazione, solo ai fini della propria
ricerca, e ne cura la riservatezza anche rispetto ai terzi.
Art. 12. Applicazione del codice
1. I soggetti pubblici e privati, comprese
le società scientifiche e le associazioni professionali, che siano
tenuti ad
applicare il presente codice si impegnano,
con i modi e nelle forme previste dai propri ordinamenti, a
promuoverne la massima diffusione e la
conoscenza, nonchè ad assicurarne il rispetto.
2. Nel caso degli archivi degli enti pubblici
e degli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico, le
sovrintendenze archivistiche promuovono
la diffusione e l'applicazione del codice.
Art. 13. Violazione delle regole di condotta
1. Nell'ambito degli archivi pubblici le
amministrazioni competenti applicano le sanzioni previste dai rispettivi
ordinamenti.
2. Le società e le associazioni tenute
ad applicare il presente codice adottano, sulla base dei propri ordinamenti
e
regolamenti, le opportune misure in caso
di violazione del codice stesso, ferme restando le sanzioni di legge.
3. La violazione delle prescrizioni del
presente codice da parte degli utenti è comunicata agli organi competenti
per
il rilascio delle autorizzazioni a consultare
documenti riservati prima del decorso dei termini di legge, ed è
considerata ai fini del rilascio dell'autorizzazione
medesima.L'Amministrazione competente, secondo il proprio
ordinamento, può altresì
escludere temporaneamente dalle sale di studio i soggetti responsabili
della violazione
delle regole del presente codice. Gli stessi
possono essere esclusi da ulteriori autorizzazioni alla consultazione di
documenti riservati.
4. Oltre a quanto previsto dalla legge per
la denuncia di reato cui sono tenuti i pubblici ufficiali, i soggetti di
cui ai
commi 1 e 2 possono segnalare al Garante
le violazioni delle regole di condotta per l'eventuale adozione dei
provvedimenti e delle sanzioni di competenza.
Art. 14. Entrata in vigore
1. Il presente codice si applica a decorrere
dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
(1) In conformità all’articolo 184,
comma 2, i riferimenti a disposizioni della legge n. 675/1996 o ad altre
disposizioni
abrogate devono intendersi riferiti alle
corrispondenti nuove disposizioni in vigore, secondo la tavola di corrispondenza.
ALLEGATO A. CODICE DI DEONTOLOGIA (1)
A.3.
TTRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI A SCOPI STATISTICI IN AMBITO SISTAN
(Provvedimento del Garante n. 13 del 31 luglio 2002, in G.U.
16 agosto 1999, n. 191)
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella seduta odierna, con la partecipazione del prof. Stefano
Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello,
vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan,
componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli,
segretario generale;
Visto l'art. 27 della direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 24 ottobre 1995, secondo cui
gli Stati membri e la Commissione incoraggiano l'elaborazione
di codici di condotta destinati a contribuire, in
funzione delle specificità settoriali, alla corretta applicazione
delle disposizioni nazionali di attuazione della
direttiva adottate dagli Stati membri;
Visto l'art. 31, comma 1, lettera h) della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, il quale attribuisce al Garante il compito
di promuovere nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza
del principio di rappresentatività, la
sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per
determinati settori, verificarne la conformità alle
leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni
di soggetti interessati e contribuire a garantirne la
diffusione e il rispetto;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, in materia
di trattamento dei dati personali per finalità storiche,
statistiche e di ricerca scientifica, e in particolare il relativo
art. 6, comma 1, il quale demanda al Garante il compito
di promuovere la sottoscrizione di uno o più codici di
deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e
privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni
professionali, interessati al trattamento dei dati per
scopi di statistica e di ricerca scientifica;
Visto l'articolo 10, comma 6, del medesimo decreto legislativo
n. 281/1999, relativo ad alcuni profili che devono
essere individuati dal codice per i trattamenti di dati per scopi
statistici e di ricerca scientifica;
Visto altresì l'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo
6 settembre 1989, n. 322, come modificato dall'articolo
12, comma 6, del decreto legislativo n. 281/1999, nel quale si
prevede che la Commissione per la garanzia
dell'informazione statistica debba essere sentita ai fini della
sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona
condotta relativi al trattamento dei dati personali nell'ambito
del Sistema statistico nazionale;
Visto il provvedimento 10 febbraio 2000 del Garante per la protezione
dei dati personali, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 2000, con il quale il Garante
ha promosso la sottoscrizione di uno o più codici di
deontologia e di buona condotta relativi del trattamento di dati
personali per scopi statistici e di ricerca scientifica
ed ha invitato tutti i soggetti aventi titolo a partecipare all'adozione
dei medesimi codici in base al principio di
rappresentatività a darne comunicazione al Garante entro
il 31 marzo 2000;
Viste le comunicazioni pervenute al Garante in risposta al provvedimento
del 10 febbraio 2000, con le quali diversi
soggetti pubblici e privati, società scientifiche ed associazioni
professionali hanno manifestato la volontà di
partecipare alla redazione dei codici e fra i quali è
stato conseguentemente costituito un apposito gruppo di
lavoro, composto, fra gli altri, da rappresentanti dei seguenti
soggetti pubblici: Istituto nazionale di statistica -
ISTAT, Istituto di studi e analisi economica - ISAE, Istituto
per lo sviluppo della formazione professionale dei
lavoratori - ISFOL, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica;
Considerato che il testo del codice è stato oggetto di
ampia consultazione nell'ambito dei soggetti interessati, che
hanno avuto modo di far pervenire osservazioni e proposte;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo
2000, n. 152 contenente le norme per la
definizione dei criteri e delle procedure per l'individuazione
dei soggetti privati partecipanti al Sistema statistico
nazionale (SISTAN) ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge
28 aprile 1998, n. 125;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 maggio
2001 in materia di circolazione dei dati
all'interno del Sistema statistico nazionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28
maggio 2002 sull'inserimento di altri uffici di statistica
nell'ambito del Sistan;
Vista la nota del 2 aprile 2001 con cui il Presidente dell'ISTAT,
sumandato del Comitato di indirizzo e
coordinamento dell'informazione statistica, ha trasmesso il testo
del Codice di deontologia e di buona condotta
per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e di
ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema
statistico nazionale, sottoscritto dallo stesso a nome dei soggetti
interessati;
Vista la deliberazione di questa Autorità n. 23 del 4 luglio
2001 sull'esame preliminare del codice;
Ritenuto opportuno procedere all'esame definitivo del codice di
deontologia e di buona condotta per i trattamenti
di dati personali per scopi statistici effettuati nell'ambito
del SISTAN, anche separatamente rispetto al codice che,
a norma degli articoli art. 6, comma 1, e 10, comma 6 , del d.lg.
n. 281/1999, deve disciplinare l'utilizzo dei dati
personali a fini statistici al di fuori del SISTAN;
Sentita la Commissione per la garanzia nell'informazione statistica
ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e sulla base degli approfondimenti
curati d'intesa con l'Istat;
Rilevato che il rispetto delle disposizioni contenute nel codice
costituisce condizione essenziale per la liceità del
trattamento dei dati personali;
Constatata la conformità del codice alle leggi e ai regolamenti
in materia di protezione delle persone rispetto al
trattamento dei dati personali, ed in particolare all'art. 31,
comma 1, lettera h) della legge n. 675/1996, nonchè
agli artt. 6 e 10, 11 e 12 del decreto legislativo n. 281/1999;
Considerato che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo
n. 281/1999, il codice deve essere
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
a cura del Garante; Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi
dell'art. 15 del regolamento del Garante n.
1/2000, adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;
Dispone:
la trasmissione del codice di deontologia
e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per
scopi statistici e di ricerca scientifica
effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale, che figura
in allegato, all'ufficio pubblicazione
leggi e decreti del Ministero della giustizia per la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
Roma, 31 luglio 2002
IL PRESIDENTE
IL RELATORE
IL SEGRETARIO GENERALE
CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA
PER I TRATTAMENTI
DI DATI PERSONALI A SCOPI STATISTICI E DI RICERCA SCIENTIFICA
EFFETTUATI NELL'AMBITO DEL SISTEMA STATISTICO NAZIONALE
Preambolo
Il presente codice è volto a garantire che l'utilizzazione
di dati di carattere personale per scopi di statistica,
considerati dallaleggedi rilevante interesse pubblico e fonte
dell'informazione statistica ufficiale intesa quale
patrimonio della collettività, si svolga nel rispetto
dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle
persone
interessate, in particolare del diritto alla riservatezza e del
diritto all'identità personale.
Il codice è sottoscritto in attuazione degli articoli 6
e 10, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281 e
si applica ai trattamenti per scopi statistici effettuati nell'ambito
del sistema statistico nazionale, per il
perseguimento delle finalità di cui al decreto legislativo
6 settembre 1989, n. 322.
La sua sottoscrizione è effettuata ispirandosi alle pertinenti
fonti e documenti internazionali in materia di attività
statistica e, in particolare:
a) alla Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
del 4 novembre 1950, ratificata dall'Italia
con legge 4 agosto 1955, n. 848;
b) alla Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione Europea del 18 dicembre 2000, con specifico
riferimento agli artt. 7 e 8;
c) alla Convenzione n. 108 adottata a
Strasburgo il 28 gennaio 1981, ratificata in Italia con legge 21
febbraio 1989, n. 98;
d) alla direttiva n. 95/46/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 24
ottobre 1995;
e) alla Raccomandazione del Consiglio
d'Europa n. R(97)18, adottata il 30 settembre 1997;
f) all'articolo 10 del Regolamento (CE)
n. 322/97 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 febbraio
1997.
Gli enti, gli uffici e i soggetti che applicano il seguente codice
sono chiamati ad osservare anche il principio di
imparzialità e di non discriminazione nei confronti di
altri utilizzatori, in particolare, nell'ambito della
comunicazione per scopi statistici di dati depositati in archivi
pubblici e trattati da enti pubblici o sulla base di
finanziamenti pubblici.
CAPO I - AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI
Art. 1. Ambito di applicazione
1. Il codice si applica ai trattamenti di dati personali per
scopi statistici effettuati da:
a) enti ed uffici di statistica che fanno
parte o partecipano al sistema statistico nazionale, per
l'attuazione del programma statistico
nazionale o per la produzione di informazione statistica, in
conformità ai rispettivi ambiti
istituzionali;
b) strutture diverse dagli uffici di
cui alla lettera a), ma appartenenti alla medesima
amministrazione o ente, qualora i relativi
trattamenti siano previsti dal programma statistico
nazionale e gli uffici di statistica
attestino le metodologie adottate, osservando le disposizioni
contenute nei decreti legislativi 6
settembre 1989, n. 322 e 30 luglio 1999, n. 281, e loro successive
modificazioni e integrazioni, nonchè
nel presente codice.
Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente codice si applicano le definizioni elencate
nell'art. 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675
(di seguito denominata "Legge"), nel decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 281, e loro successive modificazioni e
integrazioni. Ai fini medesimi, si intende inoltre per:
a) "trattamento per scopi statistici",
qualsiasi trattamento effettuato per finalità di indagine statistica
o di produzione, conservazione e diffusione
di risultati statistici in attuazione del programma
statistico nazionale o per effettuare
informazione statistica in conformità agli ambiti istituzionali
dei
soggetti di cui all'articolo 1;
b) "risultato statistico", l'informazione
ottenuta con il trattamento di dati personali per quantificare
aspetti di un fenomeno collettivo;
c) "variabile pubblica", il carattere
o la combinazione di caratteri, di tipo qualitativo o quantitativo,
oggetto di una rilevazione statistica
che faccia riferimento ad informazioni presenti in pubblici
registri, elenchi, atti, documenti o
fonti conoscibili da chiunque;
d) "unità statistica", l'entità
alla quale sono riferiti o riferibili i dati trattati.
Art. 3. Identificabilità dell'interessato
1. Agli effetti dell'applicazione del presente codice:
a) un interessato si ritiene identificabile
quando, con l'impiego di mezzi ragionevoli, è possibile
stabilire un'associazione significativamente
probabile tra la combinazione delle modalità delle
variabili relative ad una unità
statistica e i dati identificativi della medesima;
b) i mezzi ragionevolmente utilizzabili
per identificare un interessato afferiscono, in particolare, alle
seguenti categorie: risorse economiche;
risorse di tempo; archivi nominativi o altre fonti di
informazione contenenti dati identificativi
congiuntamente ad un sottoinsieme delle variabili oggetto
di comunicazione o diffusione; archivi,
anche non nominativi, che forniscano ulteriori informazioni
oltre a quelle oggetto di comunicazione
o diffusione; risorse hardware e software per effettuare le
elaborazioni necessarie per collegare
informazioni non nominative ad un soggetto identificato,
tenendo anche conto delle effettive
possibilità di pervenire in modo illecito alla sua identificazione
in
rapporto ai sistemi di sicurezza ed
al software di controllo adottati; conoscenza delle procedure di
estrazione campionaria, imputazione,
correzione e protezione statistica adottate per la produzione
dei dati;
c) in caso di comunicazione e di diffusione,
l'interessato può ritenersi non identificabile se il rischio
di identificazione, in termini di probabilità
di identificare l'interessato stesso tenendo conto dei dati
comunicati o diffusi, è tale
da far ritenere sproporzionati i mezzi eventualmente necessari per
procedere all'identificazione rispetto
alla lesione o al pericolo di lesione dei diritti degli interessati
che può derivarne, avuto altresì
riguardo al vantaggio che se ne può trarre.
A.3. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
A SCOPI STATISTICI IN AMBITO SISTAN (SISTEMA
STATISTICO NAZIONALE)
(Provvedimento del Garante n. 13 del
31 luglio 2002, in G.U. 16 agosto 1999, n. 191)
Art. 4. Criteri per la valutazione del rischio di identificazione
1. Ai fini della comunicazione e diffusione di risultati statistici,
la valutazione del rischio di identificazione tiene
conto dei seguenti criteri:
a) si considerano dati aggregati le combinazioni
di modalità alle quali è associata una frequenza
non inferiore a una soglia prestabilita,
ovvero un'intensità data dalla sintesi dei valori assunti da un
numero di unità statistiche pari
alla suddetta soglia. Il valore minimo attribuibile alla soglia è
pari a
tre;
b) nel valutare il valore della soglia
si deve tenere conto del livello di riservatezza delle
informazioni;
c) i risultati statistici relativi a
sole variabili pubbliche non sono soggetti alla regola della soglia;
d) la regola della soglia può
non essere osservata qualora il risultato statistico non consenta
ragionevolmente l'identificazione di
unità statistiche, avuto riguardo al tipo di rilevazione e alla
natura delle variabili associate;
e) i risultati statistici relativi a
una stessa popolazione possono essere diffusi in modo che non siano
possibili collegamenti tra loro o con
altre fonti note di informazione, che rendano possibili eventuali
identificazioni;
f) si presume che sia adeguatamente tutelata
la riservatezza nel caso in cui tutte le unità statistiche
di una popolazione presentino la medesima
modalità di una variabile.
2. Nel programma statistico nazionale sono individuate le variabili
che possono essere diffuse in forma
disaggregata, ove ciò risulti necessario per soddisfare
particolari esigenze conoscitive anche di carattere
internazionale o comunitario.
3. Nella comunicazione di collezioni campionarie di dati, il rischio
di identificazione deve essere per quanto
possibile contenuto. Tale limite e la metodologia per la stima
del rischio di identificazione sono individuati
dall'Istat che, attenendosi ai criteri di cui all'art. 3, comma
1, lett. d), definisce anche le modalità di rilascio dei
dati dandone comunicazione alla Commissione per la garanzia dell'informazione
statistica.
Art. 5. Trattamento di dati sensibili da parte di soggetti privati
1. I soggetti privati che partecipano al sistema statistico nazionale
ai sensi della legge 28 aprile 1998, n. 125,
raccolgono o trattano ulteriormente dati sensibili per scopi
statistici di regola in forma anonima, fermo restando
quanto previsto dall'art. 6-bis, comma 1, del decreto legislativo
6 settembre 1989, n. 322, come introdotto dal
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, e successive modificazioni
e integrazioni.
2. In casi particolari in cui scopi statistici, legittimi e specifici,
del trattamento di dati sensibili non possono essere
raggiuntisenza l'identificazione anche temporanea degli interessati,
per garantire la legittimità del trattamento
medesimo è necessario che concorrano i seguenti presupposti:
a) l'interessato abbia espresso liberamente
il proprio consenso sulla base degli elementi previsti per
l'informativa;
b) il titolare adotti specifiche misure
per mantenere separati i dati identificativi già al momento della
raccolta, salvo che ciò risulti
irragionevole o richieda uno sforzo manifestamente sproporzionato;
c) il trattamento risulti preventivamente
autorizzato dal Garante, anche sulla base di
un'autorizzazione relativa a categorie
di dati o tipologie di trattamenti, o sia compreso nel
programma statistico nazionale.
3. Il consenso è manifestato per iscritto. Qualora la raccolta
dei dati sensibili sia effettuata con particolari modalità
quali interviste telefoniche o assistite da elaboratore che rendano
particolarmente gravoso per l'indagine acquisirlo
per iscritto, il consenso, purchè espresso, può
essere documentato per iscritto. In tal caso, la documentazione
dell'informativa resa all'interessato e dell'acquisizione del
relativo consenso è conservata dal titolare del
trattamento per tre anni.
CAPO II - INFORMATIVA, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
Art. 6. Informativa
1. Oltre alle informazioni di cui all'art. 10 della Legge, all'interessato
o alle persone presso le quali i dati personali
dell'interessato sono raccolti per uno scopo statistico è
rappresentata l'eventualità che essi possono essere trattati
per altri scopi statistici, in conformità a quanto previsto
dai decreti legislativi 6 settembre 1989, n. 322 e 30 luglio
1999, n. 281, e loro successive modificazioni e integrazioni.
2. Quando il trattamento riguarda dati personali non raccolti
presso l'interessato e il conferimento dell'informativa
a quest'ultimo richieda uno sforzo sproporzionato rispetto al
diritto tutelato, in base a quanto previsto dall'art. 10,
comma 4 della Legge, l'informativa stessa si considera resa se
il trattamento è incluso nel programma statistico
nazionale o è oggetto di pubblicità con idonee
modalità da comunicare preventivamente al Garante il quale può
prescrivere eventuali misure ed accorgimenti.
3. Nella raccolta di dati per uno scopo statistico, l'informativa
alla persona presso la quale i dati sono raccolti può
essere differita per la parte riguardante le specifiche finalità,
le modalità del trattamento cui sono destinati i dati,
qualora ciò risultinecessarioper il raggiungimento dell'obiettivo
dell'indagine - in relazione all'argomento o alla
natura della stessa - e purchè il trattamento non riguardi
dati sensibili. In tali casi, il completamento
dell'informativa deve essere fornito all'interessato non appena
vengano a cessare i motivi che ne avevano
ritardato la comunicazione, a meno che ciò comporti un
impiego di mezzi palesemente sproporzionato. Il soggetto
responsabile della ricerca deve redigere un documento - successivamente
conservato per almeno due anni dalla
conclusione della ricerca e reso disponibile a tutti i soggetti
che esercitano i diritti di cui all'art. 13 della Legge - in
cui siano indicate le specifiche motivazioni per le quali si
è ritenuto di differire l'informativa, la parte di informativa
differita, nonchè le modalità seguite per informare
gli interessati quando sono venute meno le ragioni che
avevano giustificato il differimento.
4. Quando le circostanze della raccolta e gli obiettivi dell'indagine
sono tali da consentire ad un soggetto di
rispondere in nome e per conto di un altro, in quanto familiare
o convivente, l'informativa all'interessato può
essere data anche per il tramite del soggetto rispondente.
Art. 7. Comunicazione a soggetti non facenti parte del sistema
statistico nazionale
1. Ai soggetti che non fanno parte del sistema statistico nazionale
possono essere comunicati, sotto forma di
collezioni campionarie, dati individuali privi di ogni riferimento
che ne permetta il collegamento con gli interessati e
comunque secondo modalità che rendano questi ultimi non
identificabili.
2. La comunicazione di dati personali a ricercatori di università
o ad istituti o enti di ricerca o a soci di società
scientifiche a cui si applica il codice di deontologia e di buona
condotta per i trattamenti di dati personali per scopi
statistici e di ricerca scientifica effettuati fuori dal sistema
statistico nazionale, di cui all'articolo 10, comma 6, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281 e successive modificazioni
e integrazioni, è consentita nell'ambito di
specifici laboratori costituiti da soggetti del sistema statistico
nazionale, a condizione che:
a) i dati siano il risultato di trattamenti
di cui i medesimi soggetti del sistema statistico nazionale
siano titolari;
b) i dati comunicati siano privi di dati
identificativi;
c) le norme in materia di segreto statistico
e di protezione dei dati personali, contenute anche nel
presente codice, siano rispettate dai
ricercatori che accedono al laboratorio anche sulla base di una
preventiva dichiarazione di impegno;
d) l'accesso al laboratorio sia controllato
e vigilato;
e) non sia consentito l'accesso ad archivi
di dati diversi da quello oggetto della comunicazione;
f) siano adottate misure idonee affinchè
le operazioni di immissione e prelievo di dati siano inibite
ai ricercatori che utilizzano il laboratorio;
g) il rilascio dei risultati delle elaborazioni
effettuate dai ricercatori che utilizzano il laboratorio sia
autorizzato solo dopo una preventiva
verifica, da parte degli addetti al laboratorio stesso, del
rispetto delle norme di cui alla lettera
c).
3. Nell'ambito di progetti congiunti, finalizzati anche al perseguimento
di compiti istituzionali del titolare del
trattamento che ha originato i dati, i soggetti del sistema statistico
nazionale possono comunicare dati personali a
ricercatori operanti per conto di università, altre istituzioni
pubbliche e organismi aventi finalità di ricerca, purchè
sia garantito il rispetto delle condizioni seguenti:
a) i dati siano il risultato di trattamenti
di cui i medesimi soggetti del sistema statistico nazionale
sono titolari;
b) i dati comunicati siano privi di dati
identificativi;
c) la comunicazione avvenga sulla base
di appositi protocolli di ricerca sottoscritti da tutti i ricercatori
che partecipano al progetto;
d) nei medesimi protocolli siano esplicitamente
previste, come vincolanti per tutti i ricercatori che
partecipano al progetto, le norme in
materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali
contenute anche nel presente codice.
4. è vietato ai ricercatori ammessi alla comunicazione
dei dati di effettuare trattamenti per fini diversi da quelli
esplicitamente previsti dal protocollo di ricerca, di conservare
i dati comunicati oltre i termini di durata del progetto,
di comunicare ulteriormente i dati a terzi.
Art. 8. Comunicazione dei dati tra soggetti del Sistema statistico
nazionale
1. La comunicazione di dati personali, privi di dati identificativi,
tra i soggetti del sistema statistico nazionale è
consentita per i trattamenti statistici, strumentali al perseguimentodelle
finalità istituzionali del soggetto
richiedente, espressamente determinati all'atto della richiesta,
fermo restando il rispetto dei principi di pertinenza
e di non eccedenza.
2. La comunicazione anche dei dati identificativi di unità
statistiche tra i soggetti del sistema statistico nazionale è
consentita, previa motivata richiesta in cui siano esplicitate
le finalità perseguite ai sensi del decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322, ivi comprese le finalità di ricerca
scientifica per gli enti di cui all'art. 2 del decreto
legislativo medesimo, qualora il richiedente dichiari che non
sia possibile conseguire altrimenti il medesimo
risultato statistico e, comunque, nel rispetto dei principi di
pertinenza e di stretta necessità.
3. I dati comunicati ai sensi dei commi 1 e 2 possono essere trattati
dal soggetto richiedente, anche
successivamente, per le sole finalità perseguite ai sensi
del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ivi
comprese le finalità di ricerca scientifica per gli enti
di cui all'art. 2 del decreto legislativo medesimo, nei limiti
previsti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, e nel
rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art. 15
della Legge e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 9. Autorità di controllo
1. La Commissione per la garanzia dell'informazione statistica
di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322 contribuisce alla corretta applicazione
delle disposizioni del presente codice e, in
particolare, di quanto previsto al precedente art. 8, segnalando
al Garante i casi di inosservanza.
CAPO III - SICUREZZA E REGOLE DI CONDOTTA
Art. 10. Raccolta dei dati
1. I soggetti di cui all'art. 1 pongono specifica attenzione
nella selezione del personale incaricato della raccolta dei
dati e nella definizione dell'organizzazione e delle modalità
di rilevazione, in modo da garantire il rispetto del
presente codice e la tutela dei diritti degli interessati, procedendo
altresì alla designazione degli incaricati del
trattamento, secondo le modalità di legge.
2. In ogni caso, il personale incaricato della raccolta si attiene
alle disposizioni contenute nel presente codice e
alle istruzioni ricevute. In particolare:
a) rende nota la propria identità,
la propria funzione e le finalità della raccolta, anche attraverso
adeguata documentazione;
b) fornisce le informazioni di cui all'art.
10 della Legge e di cui all'art. 6 del presente codice, nonchè
ogni altro chiarimento che consenta
all'interessato di rispondere in modo adeguato e consapevole,
evitando comportamenti che possano configurarsi
come artifici o indebite pressioni;
c) non svolge contestualmente presso
gli stessi interessati attività di rilevazione di dati per conto
di
più titolari, salvo espressa
autorizzazione;
d) provvede tempestivamente alla correzione
degli errori e delle inesattezze delle informazioni
acquisite nel corso della raccolta;
e) assicura una particolare diligenza
nella raccolta di dati personali di cui agli articoli 22, 24 e 24 bis
della legge.
Art. 11. Conservazione dei dati
1. I dati personali possono essere conservati anche oltre il
periodo necessario per il raggiungimento degli scopi
per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati, in
conformità all'art. 9 della Legge e all'art. 6-bis del
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e successive modificazioni
e integrazioni, in tali casi, i dati
identificativi possono essere conservati fino a quando risultino
necessari per: indagini continue e longitudinali;
indagini di controllo, di qualità e di copertura; definizione
di disegni campionari e selezione di unità di rilevazione;
costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi
informativi; altri casi in cui ciò risulti essenziale e
adeguatamente documentato per le finalità perseguite.
2. Nei casi di cui al comma 1, i dati identificativi sono conservati
separatamente da ogni altro dato, in modo da
consentirne differenti livelli di accesso, salvo che ciò
risulti impossibile in ragione delle particolari caratteristiche del
trattamento o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionati
rispetto al diritto tutelato.
Art. 12. Misure di sicurezza
1. Nell'adottare le misure di sicurezza di cui all'art. 15, comma
1, della Legge e di cui al regolamento previsto dal
comma 2 del medesimo articolo, il titolare del trattamento determina
anche i differenti livelli di accesso ai dati
personali con riferimento alla natura dei dati stessi e alle
funzioni dei soggetti coinvolti nei trattamenti.
2. I soggetti di cui all'art. 1 adottano le cautele previste dagli
articoli 3 e 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999,
n. 135 in riferimento ai dati di cui agli articoli 22 e 24 della
Legge.
Art. 13. Esercizio dei diritti dell'interessato
1. In caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 13 della
Legge, l'interessato può accedere agli archivi statistici
contenenti i dati che lo riguardano per chiederne l'aggiornamento,
la rettifica o l'integrazione, sempre che tale
operazione non risulti impossibile per la natura o lo stato del
trattamento, o comporti un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionati.
2. In attuazione dell'art. 6-bis, comma 8, del decreto legislativo
6 settembre 1989, n. 322, il responsabile del
trattamento annota in appositi spazi o registri le modifiche
richieste dall'interessato, senza variare i dati
originariamente immessi nell'archivio, qualora tali operazioni
non producano effetti significativi sull'analisi
statistica o sui risultati statistici connessi al trattamento.
In particolare, non si procede alla variazione se le
modifiche richieste contrastano con le classificazioni e con
le metodologie statistiche adottate in conformità alle
norme internazionali comunitarie e nazionali.
Art. 14. Regole di condotta
1. I responsabili e gli incaricati del trattamento che, anche
per motivi di lavoro, studio e ricerca abbiano legittimo
accesso ai dati personali trattati per scopi statistici, conformano
il proprio comportamento anche alle seguenti
disposizioni:
a) i dati personali possono essere utilizzati
soltanto per gli scopi definiti all'atto della progettazione
del trattamento;
b) i dati personali devono essere conservati
in modo da evitarne la dispersione, la sottrazione e
ogni altro uso non conforme alla legge
e alle istruzioni ricevute;
c) i dati personali e le notizie non
disponibili al pubblico di cui si venga a conoscenza in occasione
dello svolgimento dell'attività
statistica o di attività ad essa strumentali non possono essere
diffusi,
nè altrimenti utilizzati per
interessi privati, propri o altrui;
d) il lavoro svolto deve essere oggetto
di adeguata documentazione;
e) le conoscenze professionali in materia
di protezione dei dati personali devono essere adeguate
costantemente all'evoluzione delle metodologie
e delle tecniche;
f) la comunicazione e la diffusione dei
risultati statistici devono essere favorite, in relazione alle
esigenze conoscitive degli utenti, purchè
nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.
2. I responsabili e gli incaricati del trattamento di cui al comma
1 sono tenuti a conformarsi alle disposizioni del
presente codice, anche quando non siano vincolati al rispetto
del segreto d'ufficio o del segreto professionale. I
titolari del trattamento adottano le misure opportune per garantire
la conoscenza di tali disposizioni da parte dei
responsabili e degli incaricati medesimi.
3. I comportamenti non conformi alle regole di condotta dettate
dal presente codice devono essere
immediatamente segnalati al responsabile o al titolare del trattamento.
(1) In conformità all’articolo 184, comma 2, i riferimenti
a disposizioni della legge n. 675/1996 o ad altre disposizioni
abrogate devono intendersi riferiti alle corrispondenti nuove
disposizioni in vigore, secondo la tavola di corrispondenza.
ALLEGATO B. DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA
(Artt. da 33 a 36 del codice)
Trattamenti con strumenti elettronici
Modalità
tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile ove designato
e dell'incaricato,
in caso di trattamento con strumenti elettronici:
Sistema di autenticazione informatica
1. Il trattamento di dati personali con
strumenti elettronici è consentito agli incaricati dotati di credenziali
di
autenticazione che consentano il superamento
di una procedura di autenticazione relativa a uno specifico
trattamento o a un insieme di trattamenti.
2. Le credenziali di autenticazione consistono
in un codice per l'identificazione dell'incaricato associato a una
parola chiave riservata conosciuta solamente
dal medesimo oppure in un dispositivo di autenticazione in possesso
e uso esclusivo dell'incaricato, eventualmente
associato a un codice identificativo o a una parola chiave, oppure in
una caratteristica biometrica dell'incaricato,
eventualmente associata a un codice identificativo o a una parola
chiave.
3. Ad ogni incaricato sono assegnate o associate
individualmente una o più credenziali per l'autenticazione.
4. Con le istruzioni impartite agli incaricati
è prescritto di adottare le necessarie cautele per assicurare la
segretezza della componente riservata della
credenziale e la diligente custodia dei dispositivi in possesso ed uso
esclusivo dell'incaricato.
5. La parola chiave, quando è prevista
dal sistema di autenticazione, è composta da almeno otto caratteri
oppure,
nel caso in cui lo strumento elettronico
non lo permetta, da un numero di caratteri pari al massimo consentito;
essa non contiene riferimenti agevolmente
riconducibili all'incaricato ed è modificata da quest'ultimo al
primo
utilizzo e, successivamente, almeno ogni
sei mesi. In caso di trattamento di dati sensibili e di dati giudiziari
la
parola chiave è modificata almeno
ogni tre mesi.
6. Il codice per l'identificazione, laddove
utilizzato, non può essere assegnato ad altri incaricati, neppure
in tempi
diversi.
7. Le credenziali di autenticazione non
utilizzate da almeno sei mesi sono disattivate, salvo quelle
preventivamente autorizzate per soli scopi
di gestione tecnica.
8. Le credenziali sono disattivate anche
in caso di perdita della qualità che consente all'incaricato l'accesso
ai dati
personali.
9. Sono impartite istruzioni agli incaricati
per non lasciare incustodito e accessibile lo strumento elettronico durante
una sessione di trattamento.
10. Quando l'accesso ai dati e agli strumenti
elettronici è consentito esclusivamente mediante uso della
componente riservata della credenziale
per l'autenticazione, sono impartite idonee e preventive disposizioni scritte
volte a individuare chiaramente le modalità
con le quali il titolare può assicurare la disponibilità
di dati o strumenti
elettronici in caso di prolungata assenza
o impedimento dell'incaricato che renda indispensabile e indifferibile
intervenire per esclusive necessità
di operatività e di sicurezza del sistema. In tal caso la custodia
delle copie delle
credenziali è organizzata garantendo
la relativa segretezza e individuando preventivamente per iscritto i soggetti
incaricati della loro custodia, i quali
devono informare tempestivamente l'incaricato dell'intervento effettuato.
11. Le disposizioni sul sistema di autenticazione
di cui ai precedenti punti e quelle sul sistema di autorizzazione
non si applicano ai trattamenti dei dati
personali destinati alla diffusione.
Sistema di autorizzazione
12. Quando per gli incaricati sono individuati
profili di autorizzazione di ambito diverso è utilizzato un sistema
di
autorizzazione.
13. I profili di autorizzazione, per ciascun
incaricato o per classi omogenee di incaricati, sono individuati e
configurati anteriormente all'inizio del
trattamento, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari per
effettuare le operazioni di trattamento.
14. Periodicamente, e comunque almeno annualmente,
è verificata la sussistenza delle condizioni per la
conservazione dei profili di autorizzazione.
Altre misure di sicurezza
15. Nell'ambito dell'aggiornamento periodico
con cadenza almeno annuale dell'individuazione dell'ambito del
trattamento consentito ai singoli incaricati
e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici,
la lista degli incaricati può essere
redatta anche per classi omogenee di incarico e dei relativi profili di
autorizzazione.
16. I dati personali sono protetti contro
il rischio di intrusione e dell'azione di programmi di cui all'art.
615-quinquies del codice penale, mediante
l'attivazione di idonei strumenti elettronici da aggiornare con cadenza
almeno semestrale.
17. Gli aggiornamenti periodici dei programmi
per elaboratore volti a prevenire la vulnerabilità di strumenti
elettronici e a correggerne difetti sono
effettuati almeno annualmente. In caso di trattamento di dati sensibili
o
giudiziari l'aggiornamento è almeno
semestrale.
18. Sono impartite istruzioni organizzative
e tecniche che prevedono il salvataggio dei dati con frequenza almeno
settimanale.
Documento programmatico sulla sicurezza
19. Entro il 31 marzo di ogni anno, il titolare
di un trattamento di dati sensibili o di dati giudiziari redige anche
attraverso il responsabile, se designato,
un documento programmatico sulla sicurezza contenente idonee
informazioni riguardo:
19.1. l'elenco
dei trattamenti di dati personali;
19.2. la distribuzione
dei compiti e delle responsabilità nell'ambito delle strutture preposte
al
trattamento dei
dati;
19.3. l'analisi
dei rischi che incombono sui dati;
19.4. le misure
da adottare per garantire l'integrità e la disponibilità
dei dati, nonchè la protezione
delle aree e dei
locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità;
19.5. la descrizione
dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità
dei dati in seguito a
distruzione o
danneggiamento di cui al successivo punto 23;
19.6. la previsione
di interventi formativi degli incaricati del trattamento, per renderli
edotti dei rischi
che incombono
sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili
della
disciplina sulla
protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative
attività, delle
responsabilità
che ne derivano e delle modalità per aggiornarsi sulle misure minime
adottate dal
titolare. La formazione
è programmata già al momento dell'ingresso in servizio, nonchè
in
occasione di cambiamenti
di mansioni, o di introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti
rispetto al trattamento
di dati personali;
19.7. la descrizione
dei criteri da adottare per garantire l'adozione delle misure minime di
sicurezza
in caso di trattamenti
di dati personali affidati, in conformità al codice, all'esterno
della struttura del
titolare;
19.8. per i dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale di cui
al punto 24,
l'individuazione
dei criteri da adottare per la cifratura o per la separazione di tali dati
dagli altri dati
personali dell'interessato.
Ulteriori misure in caso di trattamento
di dati sensibili o giudiziari
20. I dati sensibili o giudiziari sono protetti
contro l'accesso abusivo, di cui all'art. 615-ter del codice penale,
mediante l'utilizzo di idonei strumenti
elettronici.
21. Sono impartite istruzioni organizzative
e tecniche per la custodia e l'uso dei supporti rimovibili su cui sono
memorizzati i dati al fine di evitare accessi
non autorizzati e trattamenti non consentiti.
22. I supporti rimovibili contenenti dati
sensibili o giudiziari se non utilizzati sono distrutti o resi inutilizzabili,
ovvero possono essere riutilizzati da altri
incaricati, non autorizzati al trattamento degli stessi dati, se le
informazioni precedentemente in essi contenute
non sono intelligibili e tecnicamente in alcun modo ricostruibili.
23. Sono adottate idonee misure per garantire
il ripristino dell'accesso ai dati in caso di danneggiamento degli
stessi o degli strumenti elettronici, in
tempi certi compatibili con i diritti degli interessati e non superiori
a sette
giorni.
24. Gli organismi sanitari e gli esercenti
le professioni sanitarie effettuano il trattamento dei dati idonei a rivelare
lo stato di salute e la vita sessuale contenuti
in elenchi, registri o banche di dati con le modalità di cui all'articolo
22, comma 6, del codice, anche al fine
di consentire il trattamento disgiunto dei medesimi dati dagli altri dati
personali che permettono di identificare
direttamente gli interessati. I dati relativi
all'identità genetica sono trattati
esclusivamente all'interno di locali protetti accessibili ai soli incaricati
dei
trattamenti ed ai soggetti specificatamente
autorizzati ad accedervi; il trasporto dei dati all'esterno dei locali
riservati al loro trattamento deve avvenire
in contenitori muniti di serratura o dispositivi equipollenti; il
trasferimento dei dati in formato elettronico
è cifrato.
Misure di tutela e garanzia
25. Il titolare che adotta misure minime
di sicurezza avvalendosi di soggetti esterni alla propria struttura, per
provvedere alla esecuzione riceve dall'installatore
una descrizione scritta dell'intervento effettuato che ne attesta
la conformità alle disposizioni
del presente disciplinare tecnico.
26. Il titolare riferisce, nella relazione
accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta, dell'avvenuta redazione
o aggiornamento del documento programmatico
sulla sicurezza.
Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici
Modalità tecniche da adottare a cura
del titolare, del responsabile, ove designato, e dell'incaricato, in caso
di
trattamento con strumenti diversi da quelli
elettronici:
27. Agli incaricati sono impartite istruzioni
scritte finalizzate al controllo ed alla custodia, per l'intero ciclo
necessario allo svolgimento delle operazioni
di trattamento, degli atti e dei documenti contenenti dati personali.
Nell'ambito dell'aggiornamento periodico
con cadenza almeno annuale dell'individuazione dell'ambito del
trattamento consentito ai singoli incaricati,
la lista degli incaricati può essere redatta anche per classi omogenee
di
incarico e dei relativi profili di autorizzazione.
28. Quando gli atti e i documenti contenenti
dati personali sensibili o giudiziari sono affidati agli incaricati del
trattamento per lo svolgimento dei relativi
compiti, i medesimi atti e documenti sono controllati e custoditi dagli
incaricati fino alla restituzione in maniera
che ad essi non accedano persone prive di autorizzazione, e sono
restituiti al termine delle operazioni
affidate.
29. L'accesso agli archivi contenenti dati
sensibili o giudiziari è controllato. Le persone ammesse, a qualunque
titolo, dopo l'orario di chiusura, sono
identificate e registrate. Quando gli archivi non sono dotati di strumenti
elettronici per il controllo degli accessi
o di incaricati della vigilanza, le persone che vi accedono sono
preventivamente autorizzate. |