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Decreto
Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44
(in SO n. 49 alla GU 9
marzo 2001, n. 57) Regolamento
concernente le
"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche"
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
VISTO l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e,
in particolare, i commi 1, 5 e 14;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18
giugno 1998, n.233;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n.275, concernente il regolamento in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche;
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
come integrato dal decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59;
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
VISTO il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e
successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e
successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la legge 25 giugno 1999, n. 208, in particolare
l'articolo 1, comma 3;
VISTA la legge 3 aprile 1997, n.94;
VISTA la legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive
modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286;
UDITO il parere del Consiglio Nazionale della Pubblica
Istruzione reso in data 5 ottobre 2000;
UDITO il parere del Consiglio di Stato, reso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 ottobre
2000;
VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei
Ministri, inviata a norma del comma 3 dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n.400, con nota n. 9746 del 2 novembre 2000;
ADOTTA
il seguente regolamento
REGOLAMENTO CONCERNENTE LE ISTRUZIONI
GENERALI SULLA GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DELLE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE
TITOLO I
GESTIONE FINANZIARIA
CAPO I
PRINCIPI E PROGRAMMA ANNUALE
Art. 1
(Finalità e principi)
1. Il presente decreto detta le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche
cui è stata attribuita personalità giuridica ed autonomia a norma
dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233.
2. Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione
finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma dell'articolo 21,
comma 5, della legge n. 59 del 1997 e dell'articolo 6, comma 3 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, senza altro
vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle
attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie
dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano
dell'offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze
attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa
vigente. Le istituzioni scolastiche provvedono altresì all'autonoma
allocazione delle risorse finanziarie derivanti da entrate proprie o da
altri finanziamenti dello Stato, delle regioni, di enti locali o di
altri enti, pubblici e privati, sempre che tali finanziamenti non siano
vincolati a specifiche destinazioni.
Art. 2
(Anno finanziario e programma annuale)
1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e
termina il 31 dicembre; dopo tale termine non possono essere effettuati
accertamenti di entrate ed impegni di spesa in conto dell'esercizio
scaduto.
2. La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in
termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia,
efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza,
annualità, universalità, integrità, unità, veridicità. E' vietata la
gestione di fondi al di fuori del programma annuale fatte salve le
previsioni di cui all'articolo 20 e all'articolo 21.
3. L'attività finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge sulla
base di un unico documento contabile annuale - di seguito denominato
“programma” - predisposto dal dirigente scolastico - di seguito
denominato “dirigente” - e proposto dalla Giunta esecutiva con apposita
relazione e con il parere di regolarità contabile del Collegio dei
revisori, entro il 31 ottobre, al Consiglio d'istituto o di circolo, di
seguito denominati “Consiglio di istituto”. La relativa delibera è
adottata dal Consiglio d'istituto entro il 15 dicembre dell'anno
precedente quello di riferimento, anche nel caso di mancata
acquisizione del predetto parere del collegio dei revisori dei conti
entro i cinque giorni antecedenti la data fissata per la deliberazione
stessa.
4. Nella relazione sono illustrati gli obiettivi da realizzare e la
destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del piano
dell'offerta formativa (P.O.F.) e sono sinteticamente illustrati i
risultati della gestione in corso alla data di presentazione del
programma, rilevati dalle schede di cui al comma 6, e quelli del
precedente esercizio finanziario.
5. Nel programma sono indicate tutte le entrate, aggregate secondo la
loro provenienza nonché gli stanziamenti di spesa aggregati per le
esigenze del funzionamento amministrativo e didattico generale, per i
compensi spettanti al personale dipendente per effetto di norme
contrattuali e/o di disposizioni di legge, per le spese di investimento
e per i singoli progetti da realizzare. Le spese non possono superare,
nel loro complessivo importo, le entrate. Nel caso in cui in istituti
di istruzioni secondaria superiore funzionino, unitamente ad altri
corsi di studio di istruzione secondaria superiore, corsi di studio che
richiedano beni strumentali, laboratori ed officine d'alto valore
artistico o tecnologico, le maggiori risorse per il raggiungimento
degli obiettivi di tali corsi, purché coerenti con il piano
dell'offerta formativa (P.O.F.), confluiscono in uno specifico progetto.
6. Ad ogni singolo progetto compreso nel programma e predisposto dal
dirigente per l'attuazione del piano dell'offerta formativa (P.O.F.), è
allegata una scheda illustrativa finanziaria, redatta dal direttore dei
servizi generali e amministrativi, di seguito denominato “direttore”,
nella quale sono riportati l'arco temporale in cui l'iniziativa deve
essere realizzata, nonché i beni e i servizi da acquistare. Per ogni
progetto, annuale o pluriennale, deve essere indicata la fonte di
finanziamento, la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione e
le quote di spesa attribuite a ciascun anno finanziario, fatta salva la
possibilità di rimodulare queste ultime in relazione all'andamento
attuativo del progetto, mediante il riporto nella competenza
dell'esercizio successivo delle somme non impegnate al 31 dicembre
dell'esercizio di riferimento, anche prima dell'approvazione del conto
consuntivo.
7. Ai fini della tempestiva elaborazione del programma l'ufficio
scolastico regionale provvede a comunicare alle istituzioni
scolastiche, anche sulla base dei finanziamenti assegnati per i
precedenti esercizi, una dotazione certa di risorse finanziarie, fatte
salve le eventuali integrazioni conseguenti all'approvazione della
legge di bilancio dello Stato.
8. L'approvazione del programma comporta autorizzazione
all'accertamento delle entrate ed all'assunzione degli impegni delle
spese ivi previste. Le entrate accertate ma non riscosse durante
l'esercizio e le spese impegnate e non pagate entro la fine
dell'esercizio costituiscono, rispettivamente, residui attivi e passivi.
9. Il programma è affisso all'albo dell'istituzione scolastica entro
quindici giorni dall'approvazione ed inserito, ove possibile,
nell'apposito sito WEB dell'istituzione medesima.
Art. 3
(Avanzo di amministrazione)
1. Nel programma, è iscritto, come prima posta di
entrata, l'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre
dell'esercizio che precede quello di riferimento.
2. Al programma è allegata una tabella dimostrativa del predetto avanzo
di amministrazione.
3. In apposito prospetto sono indicati i singoli stanziamenti di spesa
correlati all'utilizzazione del presunto avanzo di amministrazione.
Detti stanziamenti possono essere impegnati solo dopo la realizzazione
dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo
effettivamente realizzato.
Art. 4
(Fondo di riserva)
1. Nel programma deve essere iscritto, tra le spese, un
fondo di riserva, da determinarsi in misura non superiore al 5 per
cento della dotazione finanziaria ordinaria.
2. Il fondo di riserva può essere utilizzato esclusivamente per
aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per
spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto
previsto dall'articolo 7, comma 3.
3. Non è consentita l'emissione di mandati di pagamento a valere sul
fondo di riserva.
4. I prelievi dal fondo di riserva sono disposti con provvedimento del
dirigente, salva ratifica del Consiglio d'istituto per la conseguente
modifica del programma, da adottare entro i successivi 30 giorni.
Art. 5
(Partite di giro)
1. Le partite di giro comprendono sia le entrate che le
spese che si effettuano per conto di terzi le quali, costituendo al
tempo stesso un debito ed un credito per l'istituzione scolastica, non
incidono sulle risultanze economiche del bilancio, sia la dotazione del
fondo di cui all'articolo 17.
Art. 6
(Verifiche e modifiche al programma)
1. Il consiglio d'istituto verifica, entro il 30 giugno,
le disponibilità finanziarie dell'istituto nonché lo stato di
attuazione del programma, al fine delle modifiche che si rendano
necessarie, sulla base di apposito documento predisposto dal dirigente.
2.Il Consiglio, altresì, con deliberazione motivata, su proposta della
giunta esecutiva o del dirigente, può apportare modifiche parziali al
programma in relazione anche all'andamento del funzionamento
amministrativo e didattico generale ed a quello attuativo dei singoli
progetti.
3. Sono vietati gli storni nella gestione dei residui nonché tra
gestione dei residui e quella di competenza e viceversa.
4. Le variazioni del programma, di entrata e di spesa, conseguenti ad
entrate finalizzate, e gli storni, conseguenti a delibere del Consiglio
di istituto, possono essere disposte con decreto del dirigente, da
trasmettere per conoscenza al Consiglio di istituto.
5. Durante l'ultimo mese dell'esercizio finanziario non possono essere
apportate variazioni al programma, salvo casi eccezionali da motivare.
6. Il direttore, al fine di rendere possibili le verifiche di cui al
comma 1, predispone apposita relazione sulle entrate accertate e sulla
consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti.
CAPO II
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE
Art. 7
(Attività gestionale)
1. Spetta al dirigente la realizzazione del programma
nell'esercizio dei compiti e della responsabilità di gestione di cui
all'articolo 25-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
come integrato dal decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, secondo le
modalità ivi indicate.
2. Il dirigente, sulla base delle codifiche stabilite nella modulistica
di cui all'articolo 30, imputa le spese al funzionamento amministrativo
e didattico generale, ai compensi spettanti al personale dipendente per
effetto di norme contrattuali e/o di disposizioni di legge, alle spese
di investimento ed ai progetti, nei limiti della rispettiva dotazione
finanziaria stabilita nel programma annuale e delle disponibilità
riferite ai singoli progetti. A tal fine, le schede di cui all'articolo
2, comma 6, sono costantemente aggiornate a cura del direttore, con
riferimento alle spese sostenute.
3. Nel caso in cui la realizzazione di un progetto richieda l'impiego
di risorse eccedenti la relativa dotazione finanziaria, il dirigente
può ordinare la spesa eccedente, nel limite massimo del 10% della
dotazione originaria del progetto, mediante l'utilizzo del fondo di
riserva, ai sensi dell'articolo 4.
Art. 8
(Esercizio provvisorio)
1. Nei casi in cui il programma annuale non sia stato
approvato dal Consiglio di istituto prima dell'inizio dell'esercizio
cui lo stesso si riferisce, il dirigente provvede alla gestione
provvisoria nel limite di un dodicesimo, per ciascun mese, degli
stanziamenti di spesa definitivi del programma relativo al precedente
esercizio, per la prosecuzione dei progetti già approvati e per il
funzionamento didattico e amministrativo generale. Qualora il programma
non sia stato approvato entro 45 giorni dall'inizio dell'esercizio, il
dirigente ne dà immediata comunicazione all'Ufficio scolastico
regionale, cui è demandato il compito di nominare, entro i successivi
15 giorni, un commissario ad acta che provvede al predetto adempimento
entro il termine prestabilito nell'atto di nomina.
Art. 9
(Riscossione delle entrate)
1. Le entrate sono riscosse dall'istituto che gestisce
il servizio di cassa a norma dell'articolo 16, previa emissione di
reversali d'incasso da parte dell'istituzione scolastica.
2. L'istituto cassiere, conformemente a quanto previsto nella
convenzione di cui all'articolo 16, non può rifiutare la riscossione di
somme destinate all'istituzione scolastica, ancorché non siano state
emesse le relative reversali, salvo a richiedere, subito dopo la
riscossione, la regolarizzazione contabile all'istituzione scolastica.
3. La riscossione delle rette, delle tasse, dei contributi e dei
depositi di qualsiasi natura poste a carico degli alunni è effettuata
anche mediante il servizio dei conti correnti postali.
4. Le somme versate sul conto corrente postale sono trasferite, con
frequenza non superiore al trimestre, sul conto corrente bancario
presso l'istituto cassiere. Sul predetto conto corrente postale non
possono essere ordinati pagamenti.
Art. 10
(Reversali di incasso)
1. Le reversali sono firmate dal dirigente e dal
direttore. Il loro contenuto è il seguente:
a) l'ordine rivolto all'istituto cassiere di incassare una certa somma
di denaro;
b) il numero progressivo, l'esercizio finanziario e la data di
emissione; l'importo in cifre e lettere della somma da riscuotere e la
sua provenienza contraddistinta da apposito codice; la causale della
riscossione; il nome ed il cognome o la denominazione del debitore.
Art. 11
(Impegni, liquidazione delle spese ed ordinazione dei pagamenti)
1. Formano impegni sugli stanziamenti di competenza le
sole somme dovute dall'istituzione scolastica a seguito di obbligazioni
giuridicamente perfezionate. Gli impegni assunti possono riferirsi
soltanto all'esercizio in corso; essi non possono eccedere lo
stanziamento dello specifico aggregato.
2. Per le spese correnti e per quelle connesse ai progetti di cui
all'articolo 2, comma 6, possono essere assunti impegni a carico
dell'esercizio successivo ove ciò sia indispensabile per assicurare la
continuità dei servizi e dell'esecuzione dei progetti.
3. L'impegno delle spese è assunto dal dirigente.
4. La liquidazione della spesa, consistente nella determinazione
dell'esatto importo dovuto e del soggetto creditore, è effettuata dal
direttore, previo accertamento, nel caso di acquisto di beni e servizi
o di esecuzione di lavori, della regolarità della relativa fornitura o
esecuzione, sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi
comprovanti il diritto dei creditori.
5. I pagamenti sono ordinati mediante mandati tratti sull'istituto
cassiere o effettuati a mezzo della carta di credito, con immediata
contabilizzazione.
Art. 12
(Mandati di pagamento)
1. I mandati sono firmati dal dirigente e dal direttore.
Il loro contenuto è il seguente:
a) l'ordine rivolto all'istituto cassiere di pagare una determinata
somma di denaro ad una persona o ente;
b) il numero progressivo e data di emissione, l'importo in cifre e in
lettere della somma da pagare, la causale del pagamento, i dati
anagrafici o identificativi e i dati fiscali del creditore o della
persona abilitata a rilasciare quietanza, il progetto al quale la spesa
si riferisce, la codifica della spesa come prevista nella modulistica
di cui all'articolo 30;
c) nel caso in cui riguardi il pagamento delle retribuzioni
fondamentali e accessorie, l'indicazione delle ritenute che su di esse
gravano.
2. Ogni mandato di pagamento è sempre corredato dei documenti
giustificativi relativi alla causale. In caso di lavori, forniture e
servizi, il mandato è corredato, altresì, dei documenti comprovanti la
regolare esecuzione degli stessi e delle relative fatture.
3. Sulle fatture riguardanti l'acquisto di beni soggetti ad inventario
è annotata l'avvenuta presa in carico con il numero d'ordine sotto il
quale i beni sono registrati. Ad esse, è, inoltre, allegato il verbale
di collaudo redatto a norma dell'articolo 36.
Art. 13
(Modalità di estinzione dei mandati)
1. I mandati sono estinti mediante:
a) accreditamento in conto corrente bancario, intestato al creditore;
b) accreditamento o versamento su conto corrente postale, intestato al
creditore;
c) vaglia postale: in tal caso deve essere allegata al titolo la
ricevuta di versamento rilasciata dall'agenzia postale;
d) su richiesta del creditore, mediante pagamento in contanti da parte
dell'istituto cassiere, ovvero con assegno circolare.
2. Le dichiarazioni di accreditamento, che sostituiscono la quietanza
del creditore, devono risultare sul mandato di pagamento da annotazione
recante gli estremi relativi alle operazioni ed il timbro e la firma
dell'istituto cassiere.
Art. 14
(Pagamento con carta di credito)
1. L'utilizzazione della carta di credito, nel limite
dell'assegnazione allo scopo disposta nel programma annuale e con
l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di autorizzazione
alla spesa, è consentita, qualora non sia possibile o conveniente
ricorrere alle procedure ordinarie, per l'esecuzione delle spese
relative:
- all'organizzazione di viaggi di istruzione;
- alla rappresentanza dell'istituto scolastico in Italia e all'estero;
- all'organizzazione e partecipazione a seminari e convegni.
2. Titolare della carta di credito è il dirigente, il quale ne può
altresì autorizzare l'uso da parte del direttore o di docenti in
servizio presso l'istituzione scolastica.
3. Per i pagamenti così effettuati, il direttore provvede al riscontro
contabile entro 5 giorni dal ricevimento dei relativi estratti conto.
4. I rapporti con gli istituti di credito o con altri enti emittenti le
carte di credito sono disciplinati con apposita convenzione, da
inserirsi eventualmente nell'atto di affidamento di cui all'articolo 16.
Art.15
(Conservazione dei mandati e delle reversali)
1. Gli originali delle reversali e dei mandati,
corredati dei documenti giustificativi, sono conservati e ordinati per
progetti e per il funzionamento amministrativo-didattico generale
presso l'ufficio di segreteria delle singole istituzioni e conservati
agli atti per non meno di dieci anni.
CAPO III
SERVIZI DI CASSA
Art. 16
(Affidamento del servizio)
1. Il servizio di cassa e quello di custodia e
amministrazione di titoli pubblici, anche esteri e privati, di
proprietà dell'istituzione scolastica, è affidato ad un unico istituto
di credito ovvero ad altri soggetti abilitati per legge, in essi
compresa la “Poste italiane S.p.a”, mediante apposita convenzione,
stipulata dal dirigente alle migliori condizioni del mercato per quanto
concerne i tassi attivi e passivi e le spese di tenuta conto,
comparate, in caso di sostanziale parità, con altri benefici concessi
dal predetto istituto, sulla base di uno schema tipo predisposto dal
Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad
evidenza pubblica con modalità che rispettino i principi della
concorrenza.
3. Resta salva la possibilità di stipulare contratti di gestione
finalizzata delle risorse finanziarie a norma dell'articolo 48.
Art. 17
(Fondo per le minute spese)
1. Alle minute spese si provvede col fondo che, a tal
fine, viene anticipato, con apposito mandato in conto di partite di
giro, dal dirigente al direttore, nel limite stabilito dal Consiglio di
istituto in sede di approvazione del programma annuale.
2. Ogni volta che la somma anticipata sia prossima ad esaurirsi, il
direttore presenta le note documentate delle spese sostenute, che sono
a lui rimborsate con mandati emessi a suo favore, imputati al
funzionamento amministrativo e didattico generale e ai progetti. Il
rimborso deve comunque essere chiesto e disposto prima della chiusura
dell'esercizio finanziario.
3. Il direttore contabilizza cronologicamente tutte le operazioni di
cassa da lui eseguite nell'apposito registro di cui all'articolo 29,
comma, 1, lettera f).
CAPO IV
CONTO CONSUNTIVO
Art. 18
(Conto consuntivo)
1. Il conto consuntivo si compone del conto finanziario
e del conto del patrimonio; allo stesso sono allegati:
a) l'elenco dei residui attivi e passivi, con l'indicazione del nome
del debitore o del creditore, della causale del credito o del debito e
del loro ammontare;
b) la situazione amministrativa che dimostri: il fondo di cassa
all'inizio dell'esercizio; le somme riscosse e quelle pagate, tanto in
conto competenza quanto in conto residui; il fondo di cassa alla
chiusura dell'esercizio, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione;
c) il prospetto delle spese per il personale e per i contratti d'opera;
d) il rendiconto dei singoli progetti;
e) il rendiconto dell'eventuale azienda agraria o speciale;
f) il rendiconto dell'eventuale convitto annesso.
2. Il conto finanziario, in relazione all'aggregazione
delle entrate e delle spese contenute nel programma di cui all'articolo
2, comma 3, comprende: le entrate di competenza dell'anno accertate,
riscosse o rimaste da riscuotere, e le spese di competenza dell'anno,
impegnate, pagate o rimaste da pagare.
3. Il conto del patrimonio indica la consistenza degli elementi
patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio,
e le relative variazioni, nonché il totale complessivo dei crediti e
dei debiti risultanti alla fine dell'esercizio.
4. Il prospetto delle spese per il personale e per i contratti d'opera,
conseguenti allo svolgimento ed alla realizzazione dei progetti,
evidenzia la consistenza numerica del personale e dei contratti
d'opera, l'entità complessiva della spesa e la sua articolazione, in
relazione agli istituti retributivi vigenti ed ai corrispettivi dovuti.
5. Il conto consuntivo, è predisposto dal direttore entro il 15 marzo
ed è sottoposto dal dirigente all'esame del Collegio dei revisori dei
conti, unitamente ad una dettagliata relazione che illustra l'andamento
della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in
relazione agli obiettivi programmati. Esso, corredato della relazione
del collegio dei revisori dei conti, è sottoposto, entro il 30 aprile,
all'approvazione del Consiglio di istituto.
6. Il conto consuntivo approvato dal Consiglio di istituto in
difformità dal parere espresso dal Collegio dei revisori dei conti, è
trasmesso, entro il 15 maggio, all'Ufficio scolastico regionale,
corredato di tutti gli allegati, del programma annuale, con relative
variazioni e delibere, nonché di una dettagliata e motivata relazione,
ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.
7. Nel caso in cui il Consiglio di istituto non deliberi sul conto
consuntivo entro 45 giorni dalla sua presentazione, il dirigente ne dà
comunicazione al Collegio dei revisori dei conti e al dirigente
dell'Ufficio scolastico regionale, che nomina un commissario ad acta
per il relativo adempimento.
8. Il conto consuntivo, corredato degli allegati e della delibera di
approvazione, è conservato agli atti dell'istituzione scolastica.
9. Tale conto è affisso all'albo dell'istituzione scolastica entro
quindici giorni dall'approvazione ed inserito, ove possibile,
nell'apposito sito WEB dell'istituzione medesima.
Art. 19
(Armonizzazione dei flussi informativi)
1. Le istituzioni scolastiche adottano le misure
organizzative necessarie per la rilevazione e l'analisi dei costi e dei
rendimenti dell'attività amministrativa, collegando le risorse umane,
finanziarie e strumentali impiegate con i risultati conseguiti e le
connesse responsabilità dirigenziali.
2. Le rilevazioni e le risultanze delle attività sopra indicate sono
utilizzate dall'istituzione scolastica interessata e dall'Ufficio
scolastico regionale.
CAPO V
GESTIONI ECONOMICHE SEPARATE
Art. 20
(Aziende agrarie e aziende speciali)
1. La gestione dell'azienda agraria o speciale annessa
all'istituzione scolastica costituisce una specifica attività del
programma annuale, della quale il programma stesso indica
riassuntivamente le entrate, le spese, comprensive dei costi di cui al
comma 3, e le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo.
2. La predetta gestione deve essere condotta secondo criteri di
rendimento economico, di efficacia, efficienza e di economicità, pur
soddisfacendo alle esigenze pratiche e dimostrative con particolare
riferimento all'insegnamento di tecniche della gestione aziendale e
della contabilità agraria.
3. La relazione di cui all'articolo 2, comma 3, deve indicare in
particolare: l'indirizzo economico produttivo; gli obiettivi che si
intendono perseguire; le attività didattiche che possono svolgersi con
l'utilizzazione delle superfici e delle risorse umane e strumentali
dell'azienda, con i relativi costi; le entrate e le spese complessive
che l'azienda prevede rispettivamente di riscuotere e sostenere e,
qualora non sia possibile prevedere il pareggio, le risorse finanziarie
tratte dagli appositi accantonamenti dell'azienda o dall'eventuale
avanzo di amministrazione, secondo quanto previsto dal comma 8,
dell'istituzione scolastica necessarie per conseguirlo. La
dimostrazione delle entrate e delle spese è resa nella scheda
illustrativa finanziaria da predisporre a norma dell'articolo 2, comma
6.
4. La direzione dell'azienda agraria spetta di norma al dirigente
scolastico. Qualora ricorrano speciali circostanze la direzione
dell'azienda può essere affidata, dal dirigente, ad un docente
particolarmente competente, che sottopone all'approvazione del
dirigente stesso le proposte riguardanti l'indirizzo produttivo e la
gestione economica.
5. Al fine di non compromettere il perseguimento dei criteri di
gestione di cui al comma 2 l'attività didattica, che può riferirsi a
tutte le attività produttive dell'azienda, si svolge, di norma, su una
superficie limitata dell'azienda stessa, predeterminata dal dirigente.
Gli eventuali utili rinvenienti dalla predetta attività sono destinati,
nell'ordine, alla copertura dei relativi costi ed al miglioramento ed
incremento delle attrezzature didattiche. Qualora le stesse attività
non producano utili, i relativi costi sono posti a carico del programma
dell'istituzione scolastica.
6. Le scritture contabili dell'azienda sono distinte da quelle
dell'istituzione scolastica e sono tenute con il metodo della partita
doppia e con i registri e libri ausiliari che si rendono necessari. In
relazione alle dimensioni ed alle capacità produttive dell'azienda può
essere aperto, presso l'istituto di credito che gestisce il servizio di
cassa dell'istituzione scolastica a norma dell'articolo 16, un distinto
conto corrente per il servizio di cassa dell'azienda.
7. L'utile prodotto dall'azienda, accantonato in un apposito fondo
dello stato patrimoniale, è destinato, prioritariamente, alla copertura
di eventuali perdite di gestione.
8. Ove non sia possibile provvedere a norma del comma 7, la perdita di
gestione può essere coperta, previa delibera del consiglio di istituto,
mediante prelevamento dall'avanzo di amministrazione. Qualora la
perdita di gestione sia dovuta a cause permanenti o non rimuovibili e
non sia possibile un ridimensionamento strutturale dell'azienda, il
consiglio di istituto ne dispone la chiusura, con la destinazione delle
necessarie attrezzature alle attività didattiche.
9. Il rendiconto dell'azienda deve dare la dimostrazione della gestione
finanziaria, nonché dei risultati economici conseguiti nell'anno. Il
rendiconto si compone dello stato patrimoniale e del conto economico.
Al rendiconto dell'azienda agraria sono allegati: a) un prospetto del
movimento nella consistenza del bestiame; b) un prospetto riassuntivo
del movimento delle derrate e scorte di magazzino; c) una relazione
illustrativa del responsabile dell'azienda sui risultati conseguiti. Al
rendiconto dell'azienda speciale sono allegati la relazione
illustrativa di cui alla lettera c) del precedente periodo ed un
prospetto sulla consistenza dei prodotti finiti ed in corso di
lavorazione.
10. Alle aziende agrarie si applica il regime fiscale previsto per i
produttori agricoli che svolgono le attività di cui all'articolo 2135
del Codice civile, salvo che non sia diversamente disposto.
Art. 21
(Proventi derivanti dalla vendita di beni e da servizi a favore di
terzi)
1. Le istituzioni scolastiche, organizzate per la
vendita di beni o servizi a favore di terzi, di cui all'articolo 33,
comma 2, lettera e), prevedono espressamente, nel programma annuale,
uno specifico progetto la cui scheda finanziaria indica le voci che
compongono le entrate e le spese, per il quale la relazione di cui
all'articolo 2, comma 4, deve indicare i criteri di amministrazione e
le modalità della gestione, che deve essere improntata al rispetto del
principio di cui all'articolo 2, comma 5, secondo periodo.
2. Le predette attività e servizi sono oggetto di contabilità separata
da quella dell'istituzione scolastica. Nella scheda finanziaria deve
essere prevista, a favore dell'istituzione scolastica, una quota di
spese generali, di ammortamento e deperimento delle attrezzature,
nonché l'eventuale eccedenza di entrate, rispetto alle spese, che
costituisce incremento dell'avanzo di amministrazione dell'istituzione
scolastica. I relativi movimenti finanziari sono rilevati, nella
contabilità della medesima istituzione, in specifiche voci di entrata e
di spesa classificate “attività per conto terzi”.
3. Qualora i proventi non coprano tutti i costi previsti il consiglio
di istituto dispone l'immediata cessazione della vendita di beni e
delle attività a favore di terzi.
4. Per le attività previste dal presente articolo, sono dovuti i
tributi nella misura e con le modalità previste dall'ordinamento
tributario.
Art. 22
(Gestione dei convitti annessi alle istituzioni scolastiche)
1. La gestione delle attività convittuali costituisce
specifico progetto del programma annuale da realizzare, di norma, con
le entrate ad esso finalizzate. Il programma annuale è corredato da una
scheda finanziaria illustrativa delle varie entrate e spese relative al
funzionamento delle attività.
2. La gestione delle attività convittuali è improntata al principio
della economicità e dell'utilizzo ottimale delle strutture, al fine di
ridurre i costi a carico dei convittori.
3. In caso di squilibri finanziari della gestione dell'attività
convittuale che persistano per più di tre esercizi finanziari,
l'istituzione scolastica, previa consultazione con l'ente locale di
riferimento e con delibera del consiglio d'istituto, dispone la
cessazione dell'attività, destinando le strutture ad un utilizzo
economico produttivo.
4. Al fine della gestione ottimale delle strutture e di una maggiore
valorizzazione delle risorse professionali, fatto salvo il normale
funzionamento delle attività istituzionali, l'istituzione può svolgere
attività e servizi a favore di terzi con le modalità ed i limiti
previsti dall'articolo 21. Gli utili di gestione sono destinati a
ridurre la retta dei convittori nonché a coprire la quota di spese
generali imputabile a dette attività e servizi, comprensiva della quota
di ammortamento delle attrezzature.
TITOLO II
GESTIONE PATRIMONIALE - BENI E INVENTARI
Art. 23
(Beni)
1. I beni che costituiscono il patrimonio delle
istituzioni scolastiche si distinguono in immobili e mobili secondo le
norme del Codice civile. I beni sono descritti negli inventari in
conformità alle disposizioni contenute nei successivi articoli.
2. Per i beni appartenenti al patrimonio dello Stato e degli Enti
locali che sono concessi in uso alle istituzioni scolastiche e iscritti
in distinti inventari, si osservano le disposizioni impartite dagli
enti medesimi.
Art. 24
(Inventari)
1. I beni mobili si iscrivono, nel relativo inventario,
in ordine cronologico, con numerazione progressiva ed ininterrotta e
con l'indicazione di tutti gli elementi che valgano a stabilirne la
provenienza, il luogo in cui si trovano, la quantità o il numero, lo
stato di conservazione , il valore e la eventuale rendita.
2. Ogni oggetto è contrassegnato col numero progressivo col quale è
stato iscritto in inventario.
3. Sono descritti in distinti inventari i beni immobili, i beni di
valore storico-artistico, i libri ed il materiale bibliografico, i
valori mobiliari.
4. Non si iscrivono in inventario gli oggetti fragili e di facile
consumo, cioè tutti quei materiali che, per l'uso continuo, sono
destinati a deteriorarsi rapidamente ed i beni di modico valore.
5. Non si inventariano altresì, pur dovendo essere conservati nei modi
di uso o con le modalità previste dal regolamento dell'istituzione, i
bollettini ufficiali, le riviste ed altre pubblicazioni periodiche di
qualsiasi genere, i libri destinati alle biblioteche di classe.
6. Qualsiasi variazione, in aumento o in diminuzione, dei beni soggetti
ad inventario è annotata, in ordine cronologico, nell'inventario di
riferimento.
7. L'inventario è tenuto e curato dal direttore, che assume le
responsabilità del consegnatario, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 27.
8. Quando il direttore cessa dal suo ufficio, il passaggio di consegne
avviene mediante ricognizione materiale dei beni in contraddittorio con
il consegnatario subentrante, in presenza del dirigente e del
presidente del Consiglio di istituto. L'operazione deve risultare da
apposito verbale.
9. Almeno ogni cinque anni si provvede alla ricognizione dei beni ed
almeno ogni dieci anni al rinnovo degli inventari e alla rivalutazione
dei beni.
Art. 25
(Valore di beni inventariati)
1. Ad ogni bene iscritto in inventario è attribuito un
valore che corrisponde: al prezzo di fattura, per i beni acquistati,
ivi compresi quelli acquisiti dall'istituzione scolastica al termine di
eventuali operazioni di locazione finanziaria o di noleggio con
riscatto; al prezzo di costo, per quelli prodotti nell'istituto; al
prezzo di stima, per quelli ricevuti in dono.
2. I titoli del debito pubblico, quelli garantiti dallo Stato e gli
altri valori mobiliari pubblici e privati, si iscrivono al prezzo di
borsa del giorno precedente quello della compilazione o revisione
dell'inventario - se il prezzo è inferiore al valore nominale - o al
loro valore nominale - qualora il prezzo sia superiore -, con
l'indicazione, in ogni caso, della rendita e della relativa scadenza.
Art. 26
(Eliminazione dei beni dell'inventario)
1. Il materiale mancante per furto o per causa di forza
maggiore, o reso inservibile all'uso, è eliminato dall'inventario con
provvedimento del dirigente, nel quale deve essere indicato l'obbligo
di reintegro a carico degli eventuali responsabili.
2. Al suddetto provvedimento è allegata copia della denuncia presentata
alla locale autorità di pubblica sicurezza, qualora trattasi di
materiale mancante per furto, o il verbale redatto dalla commissione di
cui all'articolo 52, comma 1, nel caso di materiale reso inservibile
all'uso.
Art. 27
(Custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico, dei
laboratori e delle officine)
1. La custodia del materiale didattico, tecnico e
scientifico dei gabinetti, dei laboratori e delle officine è affidata,
dal direttore, su indicazione vincolante del dirigente, ai rispettivi
docenti, mediante elenchi descrittivi compilati in doppio esemplare,
sottoscritti dal direttore e dal docente interessato, che risponde
della conservazione del materiale affidatogli. L'operazione dovrà
risultare da apposito verbale.
2. Qualora più docenti debbano valersi delle stesse collezioni o dei
vari laboratori, la direzione è attribuita ad un docente indicato dal
dirigente. Il predetto docente, quando cessa dall'incarico, provvede
alla riconsegna, al direttore, del materiale didattico, tecnico e
scientifico avuto in custodia.
Art. 28
(Le opere dell'ingegno)
1. Spetta all'istituto scolastico il diritto d'autore
sulle opere dell'ingegno prodotte nello svolgimento delle attività
scolastiche rientranti nelle finalità formative istituzionali.
2. E' sempre riconosciuto agli autori il diritto morale alla paternità
dell'opera, nei limiti della sezione seconda del Capo terzo del Titolo
primo della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.
3. Lo sfruttamento delle opere dell'ingegno prodotte nel corso delle
attività curriculari è deliberato dal consiglio di istituto.
4. Lo sfruttamento delle opere dell'ingegno prodotte nel corso delle
attività non curriculari è egualmente deliberato dal consiglio di
istituto. Tuttavia, i coautori possono autonomamente intraprendere le
iniziative dirette allo sfruttamento economico, qualora il consiglio di
istituto non abbia intrapreso le iniziative in tal senso nel termine di
novanta giorni dall'invito rivolto dagli autori dell'opera.
5. E' riconosciuto ai coautori e alle istituzioni scolastiche la
partecipazione paritaria ai proventi dello sfruttamento economico
dell'opera.
6. Il dirigente dell'istituzione scolastica provvede agli adempimenti
prescritti dalla legge per il riconoscimento del diritto dell'istituto,
nonché per il suo esercizio, osservate, quando occorre, le norme di cui
all'articolo 33.
7. Nel caso della redazione di programmi per elaboratore che si
distinguano per originalità, il dirigente dell'istituzione scolastica
sottopone all'esame del consiglio di istituto proposte per l'eventuale
utilizzazione economica della creazione, anche attraverso la
distribuzione in rete del programma.
TITOLO III
SCRITTURE CONTABILI E CONTABILITA'INFORMATIZZATA
Art. 29
(Scritture contabili)
1. I documenti contabili obbligatori sono:
a) il programma annuale;
b) il giornale di cassa;
c) i registri dei partitari delle entrate e delle spese;
d) il registro del conto corrente postale;
e) gli inventari;
f) il registro delle minute spese;
g) il registro dei contratti stipulati a norma dell'articolo 31, comma
3;
h) il conto consuntivo.
2. Nel giornale di cassa si trascrivono tutte le operazioni di
pagamento e di riscossione, nel giorno in cui sono emessi i relativi
mandati e reversali.
3. Nei registri partitari si aprono tanti conti quante sono le
aggregazioni individuate sulla base di quanto previsto dall'articolo 2,
comma 5, e si annotano le operazioni di accertamento o di impegno e
quelle di incasso o di pagamento.
4. I documenti di cui al comma 1, anche se tenuti con sistemi
automatizzati od a fogli mobili, devono essere composti da pagine
numerate, munite del timbro dell'istituzione e siglate dal direttore. A
chiusura dell'esercizio il direttore attesta il numero delle pagine di
cui i documenti sono composti.
5. Della tenuta della contabilità, delle necessarie registrazioni e
degli adempimenti fiscali è responsabile il direttore.
Art. 30
(Modulistica e contabilità informatizzata)
1. Il Ministero della pubblica istruzione stabilisce i
modelli necessari per assicurare l'omogeneità dei documenti contabili
di cui all'articolo 29, nonché dei sistemi di gestione
amministrativo-contabile, finanziaria e patrimoniale, di
rendicontazione e di riscontro, di monitoraggio dei dati relativi alla
gestione e all'andamento dei flussi finanziari e di rilevazione dei
costi. Relativamente ai documenti di cui alle lettere a) e h) del comma
1 del medesimo articolo 29, la suddetta predisposizione è compiuta
d'intesa con il Ministero del Tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
2. Il Ministero della pubblica istruzione predispone, nell'ambito del
proprio sistema informativo, un pacchetto applicativo, coerente con la
modulistica di cui al comma 1, per la tenuta con tecnologie
informatiche, della contabilità delle istituzioni scolastiche, in
collegamento con l'amministrazione scolastica.
3. Il pacchetto può essere utilizzato anche per ottenere l'elenco dei
fornitori di beni e servizi, con l'indicazione dei relativi crediti e
debiti; i flussi di cassa distinti per tipologia di entrata e di spesa;
l'analisi delle spese distinte per tipologia. Esso contiene meccanismi
di segnalazione automatica di anomalie e disfunzioni che consentono
anche interrogazioni mirate dall'esterno da parte dei revisori.
4. Il pacchetto, che è costantemente aggiornato, è accompagnato da un
manuale per la sua utilizzazione guidata, eventualmente compreso nel
pacchetto stesso, con illustrazione di tutte le procedure e dei
prodotti che possono essere ottenuti.
5. La contabilità in partita doppia, utilizzata dalle aziende agrarie e
dalle aziende speciali, è tenuta secondo programmi forniti dal
Ministero della pubblica istruzione.
TITOLO IV
ATTIVITA' NEGOZIALE
CAPO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 31
(Capacità negoziale)
1. Le istituzioni scolastiche, anche attraverso gli
accordi di rete di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 1999, n.275, per il raggiungimento e nell'ambito dei
propri fini istituzionali, hanno piena autonomia negoziale, fatte salve
le limitazioni specifiche poste da leggi e regolamenti, nonché dalle
presenti disposizioni.
2. Nell'ambito dell'autonomia negoziale di cui al comma 1, le
istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni e contratti, con
esclusione dei contratti aleatori e, in genere delle operazioni
finanziarie speculative, nonché della partecipazione a società di
persone e società di capitali, fatta salva la costituzione e la
partecipazione a consorzi, anche costituiti nella forma di società a
responsabilità limitata.
3. I contratti sono stipulati nelle forme previste dalle relative
disposizioni di legge e, nel caso vi sia libertà di forma, mediante
scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio. Il presente
comma non si applica alle spese di cui all'articolo 17.
4. E' fatto divieto alle istituzioni scolastiche di acquistare servizi
per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o
mansioni proprie del personale in servizio nella scuola, fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, lettera g) e dall'articolo
40.
Art. 32
(Funzioni e poteri del dirigente nella attività negoziale)
1. Il dirigente, quale rappresentante legale
dell'istituto, svolge l'attività negoziale necessaria all'attuazione
del programma annuale, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio
d'istituto assunte ai sensi dell'articolo 33.
2. Il dirigente può delegare lo svolgimento di singole attività
negoziali al direttore o ad uno dei collaboratori individuati a norma
dell'articolo 25-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29 e successive modificazioni e integrazioni. Al direttore compete,
comunque, l'attività negoziale connessa alle minute spese di cui
all'articolo 17.
3. Il dirigente, nello svolgimento dell'attività negoziale, si avvale
della attività istruttoria del direttore.
4. Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'istituto
specifiche competenze professionali indispensabili al concreto
svolgimento di particolari attività negoziali, il dirigente, nei limiti
di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri di cui
all'articolo 33, comma 2, lettera g), può avvalersi dell'opera di
esperti esterni.
Art. 33
(Interventi del Consiglio di istituto nell'attività negoziale)
1. Il Consiglio di istituto delibera in ordine:
a) alla accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;
b) alla costituzione o compartecipazione a fondazioni; all'istituzione
o compartecipazione a borse di studio;
c) all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata
pluriennale;
d) ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione,
modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla
istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni
pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni,
della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che ostino
alla dismissione del bene;
e) all'adesione a reti di scuole e consorzi;
f) all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno;
g) alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il
coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o
privati;
h) all'eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui
all'articolo 34, comma 1;
i) all'acquisto di immobili.
2. Al Consiglio di istituto spettano le deliberazioni relative alla
determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte
del dirigente, delle seguenti attività negoziali:
a) contratti di sponsorizzazione;
b) contratti di locazione di immobili;
c) utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla
istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi;
d) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e
degli alunni per conto terzi;
e) alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività
didattiche o programmate a favore di terzi;
f) acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
g) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari
attività ed insegnamenti;
h) partecipazione a progetti internazionali.
3. Nei casi specificamente individuati dal comma 1, l'attività
negoziale è subordinata alla previa deliberazione del Consiglio di
istituto. In tali casi, il dirigente non può inoltre recedere,
rinunciare o transigere se non previamente autorizzato dal Consiglio di
istituto. In tutti gli altri casi, il dirigente ha il potere di
recedere, rinunciare e transigere, qualora lo richieda l'interesse
dell'istituzione scolastica.
Art. 34
(Procedura ordinaria di contrattazione)
1. Per la attività di contrattazione riguardanti
acquisti, appalti e forniture il cui valore complessivo ecceda il
limite di spesa di EURO 2000 oppure il limite preventivamente fissato
dal Consiglio d'istituto, quando non risulti altrimenti disposto dalle
norme di cui al capo secondo del presente titolo, il dirigente procede
alla scelta del contraente, previa comparazione delle offerte di almeno
tre ditte direttamente interpellate. Resta salvo, comunque, quanto
previsto dal comma 5.
2. L'invito a presentare un'offerta deve contenere, oltre ai criteri di
aggiudicazione, l'esatta indicazione delle prestazioni contrattuali,
nonché i termini e le modalità di esecuzione e di pagamento.
3. L'osservanza dell'obbligo di cui al presente articolo è esclusa
quando non sia possibile acquisire da altri operatori il medesimo bene
sul mercato di riferimento dell'Istituto.
4. E' sempre possibile il ricorso alle procedure di gara disciplinate
dalle norme generali di contabilità dello Stato.
5. Le istituzioni scolastiche sono tenute ad osservare le norme
dell'Unione Europea in materia di appalti e/o forniture di beni e
servizi.
6. Le funzioni di ufficiale rogante, per la stipula degli atti che
richiedono la forma pubblica, sono esercitate dal direttore o da
funzionario appositamente da lui delegato.
Art. 35
(Pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività
contrattuale)
1. Copia dei contratti e delle convenzioni conclusi con
l'ordinaria contrattazione è messa a disposizione del Consiglio di
istituto nella prima riunione utile ed affissa all'albo della scuola.
2. Una relazione sull'attività negoziale svolta dal dirigente
dell'istituzione scolastica è presentata alla prima riunione successiva
del Consiglio di istituto. Il dirigente riferisce, nella stessa sede,
sull'attuazione dei contratti e delle convenzioni.
3. E' assicurato l'esercizio del diritto di accesso degli interessati
alla documentazione inerente l'attività contrattuale svolta o
programmata, ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto
1990, n. 241.
4. Il direttore provvede alla tenuta della predetta documentazione.
5. Il rilascio delle copie della documentazione in favore dei membri
del Consiglio di istituto e degli altri organi dell'istituto è gratuito
ed è subordinato ad una richiesta nominativa e motivata.
Art. 36
(Collaudo)
1. I lavori, le forniture e i servizi sono soggetti a
collaudo finale, da eseguirsi, entro 60 giorni dalla loro ultimazione,
consegna o esecuzione, ad opera del personale della scuola munito di
adeguata competenza tecnica. A tal fine, il dirigente nomina un
collaudatore singolo o apposite commissioni interne. Del collaudo è
redatto apposito verbale.
2. Per le forniture di valore inferiore a EURO 2000, l'atto formale di
collaudo è sostituito da un certificato che attesta la regolarità della
fornitura, rilasciato dal dirigente o, su sua delega, dal direttore, o
da un verificatore all'uopo nominato.
3. Per i contratti inerenti alla fornitura di servizi periodici, è
redatto dal direttore apposito certificato di regolare prestazione.
4. Il saldo del pagamento dei lavori può essere disposto solo dopo
l'emissione del certificato di collaudo o del certificato di cui al
comma 2. Alla stessa data il dirigente può procedere allo svincolo
delle garanzie eventualmente prestate.
5. Per il collaudo di opere pubbliche, si procede secondo quanto
previsto, al riguardo, dalla normativa sui lavori pubblici, salvo
quanto previsto dal comma 1.
CAPO II
SINGOLE FIGURE CONTRATTUALI
Art. 37
(Disposizione generale)
1. Le istituzioni scolastiche applicano le norme del
presente capo nei casi espressamente contemplati, nonché in quelli che,
pur non rientrando nelle singole previsioni, sono assimilabili al caso
regolato.
Art. 38
(Alienazione di beni e fornitura di servizi prodotti dall'istituzione
scolastica)
1. Le istituzioni scolastiche, nell'esercizio dei
compiti di formazione ed educativi, hanno facoltà di svolgere attività
di servizi per conto terzi, nonché di alienare i beni prodotti
nell'esercizio di attività didattiche o di attività programmate.
2. La vendita avviene con le modalità stabilite dal Consiglio di
istituto, che provvede a determinare le condizioni contrattuali di
fornitura e le garanzie richieste ai terzi per l'adempimento delle
obbligazioni assunte verso l'istituto.
Art. 39
(Concessione di beni in uso gratuito)
1. La istituzione scolastica, per assicurare il diritto
allo studio, su richiesta degli esercenti la potestà genitoriale e
degli alunni maggiorenni, può concedere, in uso gratuito, beni mobili e
libri, nonché programmi software, di cui sia licenziataria, con
autorizzazione alla cessione d'uso.
2. La istituzione scolastica provvede a pubblicizzare, mediante
affissione all'albo, l'elenco dei beni che possono essere concessi in
uso gratuito ed i criteri di assegnazione e preferenza deliberati dal
Consiglio di istituto.
3. La concessione in uso non può determinare, per l'istituzione
scolastica, l'assunzione di oneri eccedenti il valore di mercato del
bene ed è subordinata alla assunzione di responsabilità per la
utilizzazione del bene da parte del beneficiario ovvero, se minore o
interdetto, degli esercenti la rappresentanza legale.
4. La concessione è sempre revocabile e non può mai estendersi oltre i
periodi di tempo predeterminati.
Art. 40
(Contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta
formativa)
1. La istituzione scolastica può stipulare contratti di
prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed
insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta
formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e
di sperimentazione.
2. Il Consiglio di istituto, sentito il collegio dei docenti,
disciplina nel regolamento di istituto le procedure e i criteri di
scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della
prestazione, nonché il limite massimo dei compensi attribuibili in
relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto.
Art. 41
(Contratti di sponsorizzazione)
1. Le istituzioni scolastiche possono concludere accordi
di sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati.
2. E' accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie,
per le attività svolte, ovvero per altre circostanze abbiano in
concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti
dei problemi dell'infanzia e della adolescenza.
3. E' fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con
soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di
fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola.
Art. 42
(Contratti di fornitura di siti informatici)
1. Nella stipulazione di accordi diretti a garantire la
fruizione, da parte dell'istituzione scolastica, di un proprio sito,
raggiungibile attraverso l'accesso a reti informatiche, deve essere
garantita la identificazione del fruitore responsabile di ogni accesso.
All'uopo è fornita, a cura dell'istituzione scolastica, una chiave di
accesso individuale ai responsabili nei singoli casi dell'accesso alla
rete.
2. La stipulazione dei contratti di fornitura dei siti deve tenere
conto, ai fini della valutazione di convenienza, anche del costo della
fornitura del servizio di utenza telefonica.
3. Possono essere stipulate convenzioni con operatori che assicurino la
fruizione di accessi individuali agli studenti. In tal caso, la
valutazione di convenienza è operata tenendo conto di tale possibilità.
Art. 43
(Contratti di concessione in uso dei siti informatici)
1. E' in facoltà della istituzione scolastica ospitare
sul proprio sito informatico istituzioni di volontariato, associazioni
tra studenti, collegamenti verso altre istituzioni scolastiche, o enti
di interesse culturale.
2. E' sempre assicurata la parità di accesso e la libertà di
espressione.
3. Nella domanda di ammissione deve essere individuato un soggetto
responsabile della attività e dei contenuti immessi sul sito gestito
dalla istituzione scolastica.
4. Possono essere stipulati contratti di sponsorizzazione del sito,
subordinatamente al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 41.
5. Nella stipulazione dei contratti, delle convenzioni e dei patti di
cui al presente articolo, deve essere sempre riservata al dirigente la
facoltà di disattivare il collegamento quando le attività siano in
contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della
scuola.
Art. 44
(Contratti di comodato)
1. L'istituzione scolastica può ricevere in comodato da
enti ed istituzioni, soggetti pubblici o privati, beni da utilizzare
nello svolgimento della attività educativa e formativa.
2. Qualora il bene non sia immediatamente fruibile per gli scopi di cui
al comma 1, e necessiti di lavori di adeguamento o di particolari
condizioni od impieghi di personale, la durata del comodato deve essere
tale da rendere economicamente conveniente l'impiego delle risorse
dell'istituzione scolastica.
Art. 45
(Contratti di mutuo)
1. L'impegno complessivo annuale per il rimborso dei
mutui non può eccedere, sommato all'impegno per canoni di contratti di
locazione finanziaria, il quinto della media dei trasferimenti ordinari
dello Stato nell'ultimo triennio.
2. La durata massima dei mutui è quinquennale.
3. In relazione agli assegnati finanziamenti di progetti comunitari e
di formazione integrata superiore, dei quali sia pervenuta formale
comunicazione, le istituzioni scolastiche possono chiedere, in attesa
della materiale erogazione dei fondi, anticipazioni bancarie alle
condizioni stabilite da apposita convenzione, stipulata dal Ministero
della pubblica istruzione con le associazioni bancarie o a condizioni
migliori.
Art. 46
(Manutenzione degli edifici scolastici)
1. Nei casi in cui la manutenzione ordinaria degli
edifici scolastici e delle loro pertinenze è delegata alle istituzioni
scolastiche dall'ente locale, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della
legge 11 gennaio 1996, n. 23, per l'affidamento dei relativi lavori, si
applicano le norme del presente regolamento. L'istituzione scolastica
fornisce all'ente locale competente la conseguente rendicontazione.
2. L'istituzione scolastica può anticipare i fondi necessari
all'esecuzione di lavori urgenti e indifferibili dandone immediata
comunicazione all'ente locale competente, ai fini del rimborso.
Art. 47
(Contratti di locazione finanziaria)
1. Le istituzioni scolastiche, previa valutazione di
convenienza da operarsi a cura del dirigente hanno facoltà di stipulare
contratti di locazione finanziaria per la realizzazione di finalità
istituzionali, con esclusione dell'acquisizione della disponibilità di
beni immobili.
2. E' sempre vietata la stipulazione di contratti di locazione
finanziaria su beni precedentemente alienati al concedente
dall'istituto scolastico o da terzi.
3. Quando l'istituzione scolastica non abbia interesse ad esercitare il
potere di riscatto del bene, può determinarsi ad esercitarlo allorché,
a seguito di richieste provenienti dal personale dell'istituzione
stessa o da studenti, vi sia la possibilità di trasferirlo ai predetti
soggetti, previa applicazione delle procedure di cui all'articolo 52 ad
un prezzo non inferiore a quello di riscatto. In tal caso le procedure
di cui al predetto articolo sono espletate prima dell'esercizio del
potere di riscatto.
Art. 48
(Contratti di gestione finalizzata delle risorse finanziarie)
1. La istituzione scolastica, nell'ambito delle risorse
finanziarie disponibili, e con esclusione di quelle trasferite dallo
Stato, dagli enti locali e dall'Unione europea, compatibilmente con la
continuità dell'erogazione del servizio educativo e formativo, può
stipulare contratti di gestione finanziaria finalizzata.
2. Tali contratti possono essere stipulati unicamente con istituzioni
professionali di settore, abilitate all'esercizio delle attività
bancarie e finanziarie.
3. La attività contrattuale di cui al comma 1 deve essere finalizzata
alla conservazione e all'incremento di risorse finanziarie non
immediatamente impiegabili, da destinarsi ad una specifica opera di
interesse dell'istituzione scolastica.
4. I contratti di gestione devono sempre assicurare la conservazione
del capitale impegnato ed un rendimento non inferiore a quello dei
titoli di Stato con scadenza semestrale, al netto delle commissioni
medie praticate dagli istituti bancari.
5. I contratti di gestione devono prevedere forme di riscatto
anticipato, a condizione che sia sempre garantita la conservazione del
capitale e degli interessi medio-tempore maturati, decurtati degli
importi dovuti a titolo di commissione.
Art. 49
(Compravendita di beni immobili)
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 33, l'alienazione
di beni immobili di proprietà dell'istituto è sempre disposta con le
procedure di gara disciplinate dalle norme generali di contabilità
dello Stato.
2. L'aggiudicazione definitiva è subordinata al mancato esercizio del
diritto di prelazione da parte di coloro che ne hanno diritto.
3. Le istituzioni scolastiche possono acquistare beni immobili
esclusivamente con fondi derivanti da attività proprie, da legati,
eredità e donazioni.
Art. 50
(Uso temporaneo e precario dell'edificio scolastico)
1. La utilizzazione temporanea dei locali dell'istituto
forniti dall'ente locale competente può essere concessa a terzi, con
l'osservanza dell'articolo 33, comma 2, lettera c), a condizione che
ciò sia compatibile con la destinazione dell'istituto stesso ai compiti
educativi e formativi.
2. Con la attribuzione in uso, l'utilizzatore assume la custodia del
bene e risponde, a tutti gli effetti di legge, delle attività e delle
destinazioni del bene stesso, tenendo nel contempo esente la scuola e
l'ente proprietario dalle spese connesse all'utilizzo.
3. L'edificio scolastico può essere concesso solo per utilizzazioni
precarie e previa stipulazione da parte del concessionario, di una
polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo.
Art. 51
(Appalti per lo smaltimento di rifiuti speciali)
1. Qualora nell'esplicazione delle attività scolastiche
vengano prodotti rifiuti che per legge devono essere assoggettati a
trattamento speciale, il dirigente provvede a concludere gli opportuni
accordi con enti, aziende pubbliche e concessionari idonei al
trattamento di rifiuti.
2. E' consentito il ricorso a ditte operanti sul libero mercato solo
ove non sia possibile fruire del servizio di smaltimento pubblico.
Art. 52
(Vendita di materiali fuori uso e di beni non più utilizzabili)
1. I materiali di risulta, i beni fuori uso, quelli
obsoleti e quelli non più utilizzati sono ceduti dall'istituzione
previa determinazione del loro valore, calcolato sulla base del valore
di inventario, dedotti gli ammortamenti, ovvero sulla base del valore
dell'usato per beni simili, individuato da apposita commissione interna.
2. La vendita avviene previo avviso da pubblicarsi nell'albo della
scuola e comunicato agli alunni, sulla base delle offerte pervenute
entro il termine assegnato. L'aggiudicazione è fatta al migliore
offerente.
3. Nel caso in cui la gara sia andata deserta i materiali fuori uso
possono essere ceduti a trattativa privata o a titolo gratuito e, in
mancanza, essere distrutti.
4. I soli beni non più utilizzati possono essere ceduti direttamente a
trattativa privata ad altre istituzioni scolastiche o ad altri enti
pubblici.
CAPO III
ALTRE ATTIVITA' NEGOZIALI
Art. 53
(Fondazioni)
1. Possono essere istituite fondazioni mediante
conferimento di beni di valore storico non più utilizzati per finalità
di insegnamento, ivi compresi i beni librari, le opere prodotte nel
corso delle attività didattiche, i beni provenienti da successioni,
donazioni, legati.
2. Le finalità delle fondazioni sono di conservazione e valorizzazione
dei beni conferiti, nonché di promozione della conoscenza del
patrimonio artistico e culturale, anche mediante la creazione e
gestione di spazi espositivi e biblioteche, nonché mediante lo
sfruttamento dei diritti di riproduzione.
3. Nell'atto di fondazione devono essere previste norme che assicurino
l'unità di indirizzo gestionale tra l'istituzione scolastica e la
fondazione.
Art. 54
(Borse di studio)
1. Le istituzioni scolastiche, ferma la competenza degli
enti locali in materia di diritto allo studio, possono integrare con
proprie risorse, gestite anche mediante i contratti di cui all'articolo
48, i trasferimenti degli enti locali, ovvero assegnare borse di studio
annuali o infrannuali agli studenti, sulla base di preventivi criteri
deliberati dal Consiglio di istituto, su proposta, per i profili
didattici, del collegio dei docenti.
Art. 55
(Donazioni, eredità, legati)
1. Le istituzioni scolastiche possono accettare
donazioni, legati ed eredità anche assoggettate a disposizioni modali,
a condizione che le finalità indicate dal donante, dal legatario o dal
de cujus non contrastino con le finalità istituzionali.
2. Nel caso di donazioni, legati ed eredità finalizzati alla
ristrutturazione di edifici di proprietà dell'ente locale,
l'istituzione concorda con l'ente stesso le modalità di utilizzazione
delle risorse.
3. Nel caso di legati, eredità e donazioni finalizzate alla concessione
di borse di studio, le istituzioni scolastiche ricorrono ove possibile
ai contratti di gestione finalizzata delle risorse finanziarie di cui
all'articolo 48, al fine di mantenere il valore del capitale.
4. L'istituzione scolastica può motivatamente rinunciare
all'accettazione di legati.
5. La durata della locazione dei beni immobili pervenuti
all'istituzione scolastica per effetto di successioni a causa di morte
e donazioni non può mai eccedere i nove anni.
6. Il contratto deve contenere una clausola di recesso contrattuale che
assicuri la disponibilità del bene per le mutate esigenze
dell'istituzione scolastica riconosciute nel programma annuale,
garantendo un periodo di permanenza minimo del conduttore.
Art. 56
(Progetti integrati di istruzione e formazione)
1. Al fine di realizzare progetti integrati di
istruzione e formazione, che richiedono la collaborazione con altre
agenzie formative pubbliche e private, anche partecipando a programmi
regionali, nazionali o comunitari, le istituzioni scolastiche,
singolarmente o nella forma dell'accordo di rete di cui all'articolo 7
del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275,
possono:
a) stipulare convenzioni con università, regioni ed enti pubblici;
b) stipulare intese contrattuali con associazioni e privati;
c) partecipare ad associazioni temporanee con agenzie pubbliche e
private che realizzino collaborazioni sinergiche per l'attuazione di
particolari progetti di formazione.
2. Le intese di collaborazione con soggetti pubblici, per la gestione
di percorsi formativi integrati sono regolate con convenzioni. Queste
devono stabilire, tra loro, i rapporti finanziari ed i reciproci
obblighi e garanzie. Qualora siano trasferite ad altri soggetti risorse
finanziarie per assicurare la gestione unitaria delle attività, la
rendicontazione delle spese avviene all'interno del sistema contabile
del soggetto gerente, il quale, entro 15 giorni dal termine di detta
rendicontazione, invia agli altri soggetti finanziatori copia della
medesima.
3. Le intese di collaborazione con agenzie formative private, devono
risultare da atto scritto, nel quale, ai fini della più ampia
integrazione dei soggetti e delle risorse, sono delineati gli aspetti
organizzativi del progetto da realizzare, sono definite le competenze
di ciascun soggetto, nonché le attività amministrate da ciascuno e
l'ammontare delle risorse da impiegare allo scopo.
4. Le intese di cui al precedente comma possono prevedere la gestione
unitaria delle risorse finanziarie, affidate ad uno dei soggetti
partecipanti all'intesa, da attuarsi mediante un organo paritetico
responsabile, del quale deve far parte il dirigente od un suo delegato.
Entro 15 giorni dalla chiusura dell'anno e/o delle attività di cui
trattasi, deve essere rimessa all'istituzione scolastica copia della
rendicontazione circa l'utilizzo delle risorse comuni, se queste sono
state affidate ad altro soggetto, da allegare al conto consuntivo. Le
intese dovranno stabilire anche a quale dei soggetti partecipanti, al
termine della collaborazione, passerà la proprietà degli eventuali beni
durevoli acquistati.
TITOLO V
CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Art. 57
(Esercizio della funzione)
1. Ai controlli di regolarità amministrativa e contabile
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286
provvede un Collegio dei revisori dei conti, nominato dall'ufficio
scolastico regionale. Il collegio è composto da tre membri, dotati di
adeguata professionalità, di cui uno designato dal Ministero della
pubblica istruzione, uno dal Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato - con funzioni anche di Presidente, ed uno designato d'intesa tra
i competenti enti locali. In caso di mancata designazione, la nomina è
predisposta dall'ufficio scolastico regionale, attingendo al registro
dei revisori contabili. I componenti durano in carica 3 anni, salvo
conferma, che nello stesso ambito territoriale può avvenire per una
sola volta. In caso di rinuncia o di cessazione di un membro, il nuovo
nominato scade con quelli in carica.
2. Ad uno stesso Collegio è affidato il riscontro di più istituti,
anche di diverso ordine e grado, aventi sede in un medesimo ambito
territoriale. L'aggregazione è operata dall'Ufficio scolastico
regionale tenuto conto:
a) della dimensione complessiva dei flussi finanziari amministrati;
b) della vicinanza e/o del facile collegamento tra le diverse sedi;
c) della situazione geografica e ambientale in cui gli istituti operano.
3. Ai revisori dei conti spetta un compenso determinato con decreto del
Ministero della pubblica istruzione di concerto con il Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Agli stessi sono
corrisposti, in quanto dovuti, l'indennità di missione ed il rimborso
spese secondo le disposizioni vigenti in materia.
4. Il compenso, l'indennità ed il rimborso spese ai membri del collegio
sono corrisposti da un istituto scolastico individuato nell'ambito
territoriale dell'Ufficio scolastico regionale con il provvedimento di
nomina del Collegio.
5. Per le designazioni di propria competenza, il Ministero della
pubblica istruzione provvede alla tenuta di un apposito elenco nel
quale sono iscritti, a domanda, i dipendenti appartenenti a qualifica
non inferiore a quelle ricomprese nell'area funzionale C del contratto
collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto dei ministeri per
il quadriennio 1998-2001, nonché i dipendenti, di qualifica
immediatamente inferiore che siano iscritti nel registro dei revisori
contabili. L'elenco comprende una apposita sezione nella quale possono
chiedere di essere iscritti revisori contabili esterni
all'amministrazione per l'attribuzione degli incarichi eccedenti.
Art. 58
(Compiti dei revisori dei conti)
1. Il Collegio dei revisori dei conti vigila sulla
legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.
2. Il Collegio esprime il parere di regolarità contabile sul programma
annuale proposto dalla Giunta esecutiva ai sensi dell'articolo 2, comma
3.
3. Il Collegio procede, con visite periodiche - anche individuali - da
compiersi almeno due volte nell'anno presso ciascuna istituzione
scolastica compresa nell'ambito territoriale di competenza, alla
verifica della legittimità e regolarità delle scritture contabili e
della coerenza dell'impiego delle risorse con gli obiettivi individuati
nel programma e nelle successive variazioni di quest'ultimo, nonché
alle verifiche di cassa.
4. Il Collegio esamina il conto consuntivo della gestione annuale in
merito al quale:
a) riferisce sulla regolarità della gestione finanziaria e
patrimoniale, secondo gli elementi tratti dagli atti esaminati e dalle
verifiche periodiche effettuate nel corso dell'esercizio;
b) rileva il livello percentuale di utilizzo della dotazione
finanziaria e delle dotazioni annuali di ciascun progetto d'istituto;
c) evidenzia i risultati della gestione finanziaria e patrimoniale;
d) esprime parere sul conto, con particolare riguardo alla concordanza
dei risultati esposti con le scritture contabili;
e) correda la relazione con tabelle di rilevazione dei costi
(personale, strumenti, servizi esterni, ecc.) inerenti alle attività e
ai progetti realizzati nell'istituto, finalizzate all'analisi
costi/benefici da parte dell'amministrazione scolastica, nonché con
altre notizie e dati richiesti dall'amministrazione vigilante.
Art. 59
(Funzionamento del Collegio dei revisori dei conti)
1. Le riunioni del Collegio, ai fini degli adempimenti
di cui all'articolo 58, commi 2 e 4, si svolgono su iniziativa del
presidente, cui compete la convocazione, ovvero quando ne facciano
richiesta congiuntamente gli altri due membri. Esse possono tenersi in
una qualsiasi delle sedi scolastiche comprese nell'ambito territoriale
di competenza.
2. Per le deliberazioni assunte dal Collegio, il membro dissenziente
deve indicare nel verbale i motivi del proprio dissenso. Non è
consentita l'astensione.
3. Le verifiche periodiche di cui all'articolo 58, comma 3, avvengono
sulla base di una programmazione annuale concordata collegialmente.
4. Per l'esercizio delle funzioni dei revisori, le istituzioni
scolastiche sono tenute a mettere a disposizione di tutti gli atti e i
documenti necessari per l'esercizio delle funzioni di controllo.
5. L'ufficio scolastico regionale promuove gli opportuni interventi, al
fine di assicurare l'omogeneità dell'esercizio della funzione del
Collegio dei revisori.
Art. 60
(Verbali)
1. L'attività dei revisori dei conti deve essere
verbalizzata. I verbali, per ciascuna istituzione scolastica, sono
raccolti in apposito registro a pagine numerate progressivamente, che è
custodito dal direttore o da un suo delegato.
2. Copia del verbale relativo all'esame del conto consuntivo, corredato
della documentazione indicata all'articolo 18, deve essere inviata
all'ufficio scolastico regionale ed alla competente
ragioneria provinciale dello Stato. Ai predetti uffici devono essere
inviati altresì copia dei verbali relativi ad eventuali anomalie
riscontrate nel corso della gestione per l'adozione dei provvedimenti
di competenza.
TITOLO VI
ATTIVITA' DI CONSULENZA CONTABILE
Art. 61
(Ufficio scolastico regionale)
1. L'ufficio scolastico regionale fornisce alle
istituzioni scolastiche assistenza e supporto in materia
amministrativo-contabile, anche sulla base delle indicazioni generali
predisposte e diramate dal Servizio per gli affari economico-finanziari
del Ministero della pubblica istruzione.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 62
(Applicazione delle nuove istruzioni contabili)
1. Le istruzioni generali contenute nel presente
regolamento si applicano con le modalità e nei termini di cui
all'articolo 12, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8
marzo 1999, n.275.
Il presente decreto, munito di sigillo dello
Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Roma,
1° febbraio 2001
Il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione economica
Visco
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Il Ministro della pubblica istruzione
De Mauro
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Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio
2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri
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