Parti e argomenti
della scheda:
Si riporta la legge che ha istituito la commissione d'inchiesta sul'affare Telekom-Serbia. Presunte tangenti a favore di personaggi politici e della finanza italiani.
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Art. 1. (Istituzione e funzioni della Commissione di inchiesta) 1. È istituita, ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata «Commissione», con il compito di indagare sulle vicende relative all’acquisto da parte di STET – Società finanziaria telefonica p.a. e di Telecom Italia del 29 per cento di Telekom Serbia e sugli atti presupposti, connessi e conseguenti all’acquisto, da chiunque compiuti. Art. 2. (Composizione e durata della Commissione) 1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. 2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il
Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei
suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell’Ufficio
di presidenza.
Art. 3. (Poteri e limiti della Commissione) 1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria. 2. La Commissione ha facoltà di acquisire
copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso
presso l’autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché
copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.
Art. 4. (Obbligo del segreto) 1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all’articolo 3, commi 3 e 7. 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell’obbligo di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, di atti o documenti funzionali al procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell’articolo 326 del codice penale. Art. 5. (Organizzazione dei lavori della Commissione) 1. La Commissione, prima dell’inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti. 2. Le sedute sono pubbliche; tuttavia, la Commissione
può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta.
Art. 6. (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
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