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Commissione parlamentare d'inchiesta concernente il "dossier Mitrokhin" e l'attività d'intelligence italiana
(Legge 7 maggio 2002, n. 90)
 Parti e argomenti della scheda: 
Si riporta la legge che ha istituito la commissione d'inchiesta sul dossier Mitrokhin e sull'attività dei servizi segreti italiani. 
La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le medesime limitazioni dell'autorità giudiziaria. 
 
 

 

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Legge 7 maggio 2002, n. 90
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 109 dell'11 maggio 2002)
 
"Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta concernente il "dossier Mitrokhin" e l'attività d'intelligence italiana"
 

ART. 1. 
(Istituzione e compiti). 

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare d'inchiesta, con il compito di accertare la veridicità delle informazioni contenute nel cosiddetto dossier Mitrokhin sull'attività spionistica svolta dal KGB nel territorio nazionale e le eventuali implicazioni e responsabilità di natura politica o amministrativa. 

2. Compito principale della Commissione è di accertare: 
a) ogni aspetto relativo all'acquisizione e alla disponibilità del dossier Mitrokhin; 
b) se le informazioni sulle persone citate nel dossier Mitrokhin erano già note e se le persone erano conosciute da chi prese la decisione di non procedere; 
c) lo stato attuale delle persone citate nel dossier e, con riferimento ai dipendenti e ai collaboratori a qualunque titolo delle pubbliche amministrazioni, qualora la loro attività fosse nota, quali funzioni ad essi erano attribuite e quali iniziative da essi furono poste in essere, fatto salvo il divieto di indagare o sindacare circa opinioni politiche, azioni derivanti da opinioni politiche non costituenti reato o aspetti della vita privata di detti soggetti; 
d) le attività svolte dagli organi di intelligence italiani, ovvero i modi e le procedure di ricevimento, trasmissione interna, e quindi esterna, dei documenti del dossier. Se tali procedure furono quelle ordinarie ovvero, in caso di procedure diverse, se furono seguite le modalità adottate per altri casi precedenti; 
e) quando e con quali modalità il Governo fu informato del dossier e dei suoi contenuti e si decise di rendere pubblico il documento; 
f) se furono prese dagli organi di intelligence decisioni senza consultare il Governo; 
g) che le informazioni trasmesse non abbiano subíto modificazioni; 
h) le attività di finanziamento dirette ed indirette del KGB a partiti politici italiani, a correnti di partito e ad organi di informazione in Italia; 
i) le operazioni commerciali e finanziarie svolte fra l'Italia e i Paesi dell'Est europeo finalizzate al finanziamento illecito del Partito comunista italiano al di fuori di ogni controllo; 
l) le attività svolte dal KGB e in particolare dagli uffici di Roma; 
m) se vi furono complicità, protezione, coperture, di natura politica o da parte della pubblica amministrazione, sulle attività del KGB in Italia; 
n) i risultati raggiunti nella ricerca di materiale bellico e di depositi clandestini di armi e apparati di ricetrasmissione connessi alle attività del KGB relative all'Italia; 
o) se gli organi di intelligence stiano ancora svolgendo indagini in merito ai contenuti del dossier; 
p) se il dossier reso pubblico in Italia contenga le medesime informazioni trasmesse dalle istituzioni britanniche; 
q) se esistono documenti all'estero che si renda necessario acquisire. 

3. La Commissione conclude i propri lavori entro dodici mesi dalla sua costituzione presentando al Parlamento una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza. 

ART. 2. 
(Composizione della Commissione e funzionamento). 

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in modo da rispecchiare la consistenza proporzionale di ciascun gruppo parlamentare e comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento. 

2. L'Ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Nella elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età. 

3. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, si procede ai sensi del comma 2. 

4. La Commissione approva, prima dell'inizio dell'attività di inchiesta, un regolamento interno per il proprio funzionamento. 

5. Le spese di funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. 

ART. 3. 
(Attività di indagine). 

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le medesime limitazioni dell'autorità giudiziaria. Per le audizioni a testimonianza in Commissione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 366 e 372 del codice penale. 

2. Alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto di Stato né il segreto d'ufficio. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo del segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, detto segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge. La Commissione acquisisce tutta la documentazione raccolta o prodotta sul dossier Mitrokhin dal Comitato parlamentare di controllo sui servizi di informazione e di sicurezza, comunque nel rispetto dell'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801. 

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e delle collaborazioni che ritenga necessarie. Può richiedere informazioni e documenti al Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI), al Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE) e al Comitato esecutivo per i servizi di informazione e sicurezza (CESIS). 

4. La Commissione può ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. 

5. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta. 

6. La Commissione, a maggioranza assoluta dei propri membri, decide quali atti e documenti possono essere divulgati. Devono comunque essere coperti da segreto i nomi, gli atti, i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari. 

ART. 4. 
(Obbligo del segreto). 

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa e tutte le altre persone che collaborano con la Commissione o compiono o concorrono a compiere atti di inchiesta oppure di tali atti vengono a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, comma 6. 

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di cui al comma 1, con informazioni diffuse in qualsiasi forma, è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale. 

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonde, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento d'inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione. 

ART. 5. 
(Entrata in vigore). 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.