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Si riporta la legge che ha modificato alcuni articoli del Codice Penale e ne abrogato di altri relativi ai reati di opinione. |
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Art. 1. 1. L’articolo 241 del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 241. - (Attentati contro l’integrità, l’indipendenza e l’unità dello Stato). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti violenti diretti e idonei a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l’indipendenza o l’unità dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni. La pena è aggravata se il fatto è commesso con violazione dei doveri inerenti l’esercizio di funzioni pubbliche». Art. 2. 1. L’articolo 270 del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 270. - (Associazioni sovversive). – Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l’ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo
comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Art. 3. 1. L’articolo 283 del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 283. - (Attentato contro la Costituzione dello Stato). – Chiunque, con atti violenti, commette un fatto diretto e idoneo a mutare la Costituzione dello Stato o la forma di governo, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni». Art. 4. 1. L’articolo 289 del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 289. - (Attentato contro organi costituzionali
e contro le assemblee regionali). – È punito con la reclusione da
uno a cinque anni, qualora non si tratti di un più grave delitto,
chiunque commette atti violenti diretti ad impedire, in tutto o in parte,
anche temporaneamente:
2) alle assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte costituzionale o alle assemblee regionali l’esercizio delle loro funzioni». Art. 5. 1. L’articolo 292 del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 292. - (Vilipendio o danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema dello Stato). – Chiunque vilipende con espressioni ingiuriose la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. La pena è aumentata da euro 5.000 a euro 10.000 nel caso in cui il medesimo fatto sia commesso in occasione di una pubblica ricorrenza o di una cerimonia ufficiale. Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge,
disperde, deteriora, rende inservibile o imbratta la bandiera nazionale
o un altro emblema dello Stato è punito con la reclusione fino a
due anni.
Art. 6. 1. L’articolo 299 del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 299. - (Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero). – Chiunque nel territorio dello Stato vilipende, con espressioni ingiuriose, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, la bandiera ufficiale o un altro emblema di uno Stato estero, usati in conformità del diritto interno dello Stato italiano, è punito con l’ammenda da euro 100 a euro 1.000». Art. 7. 1. L’articolo 403 del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 403. - (Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone). – Chiunque pubblicamente offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di chi la professa, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. Si applica la multa da euro 2.000 a euro 6.000 a chi offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di un ministro del culto». Art. 8. 1. L’articolo 404 del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 404. - (Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose). – Chiunque, in luogo destinato al culto, o in luogo pubblico o aperto al pubblico, offendendo una confessione religiosa, vilipende con espressioni ingiuriose cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all’esercizio del culto, ovvero commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibili o imbratta cose che formino oggetto di culto o siano consacrate al culto o siano destinate necessariamente all’esercizio del culto è punito con la reclusione fino a due anni». Art. 9. 1. All’articolo 405 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: «del culto cattolico» sono sostituite dalle seguenti: «del culto di una confessione religiosa»; b) alla rubrica, le parole: «del culto cattolico» sono sostituite dalle seguenti: «del culto di una confessione religiosa». Art. 10. 1. L’articolo 406 del codice penale è abrogato. 2. Al libro secondo, titolo IV, capo I, del codice penale, la rubrica è sostituita dalla seguente: «DEI DELITTI CONTRO LE CONFESSIONI RELIGIOSE». Art. 11. 1. All’articolo 290, primo comma, del codice penale, le parole: «con la reclusione da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da euro 1.000 a euro 5.000». 2. All’articolo 291 del codice penale, le parole:
«con la reclusione da uno a tre anni» sono sostituite dalle
seguenti: «con la multa da euro 1.000 a euro 5.000».
a) al primo comma, le parole: «con la reclusione fino a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da euro 1.000 a euro 5.000»; b) al terzo comma, le parole: «è della reclusione da uno a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «è della multa da euro 2.000 a euro 6.000». Art. 12. 1. Gli articoli 269, 272, 279, 292-bis e 293 del codice penale sono abrogati. Art. 13. 1. All’articolo 3, comma 1, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;»; b) alla lettera b), la parola: «incita» è sostituita dalla seguente: «istiga». Art. 14. 1. All’articolo 2 del codice penale, dopo il secondo comma è inserito il seguente: «Se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell’articolo 135». Art. 15. 1. Alle violazioni depenalizzate dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 101 e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507. |
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