Legge 7 dicembre 1984, n. 818
Nulla-osta provvisorio per le attività soggette
ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della
legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco
art. 1
(abrogato dal decreto legislativo n. 139 del
2006, resta in vigore fino all'emanazione delle direttive del Ministro
dell'interno previste dall'articolo 7 del d.P.R. n. 37 del 1998)
I titolari delle attività indicate nel decreto del Ministro dell'interno
16 febbraio 1982 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1982,
n. 98, sono tenuti a richiedere il certificato di prevenzione incendi secondo
le procedure di cui alla legge 26 luglio 1965, n. 966, ed al decreto del
Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.
(comma dichiarato incostituzionale con sentenza
della Corte costituzionale 11-14 giugno 1990, n. 282)
Ai fini dell'approvazione di un progetto o del rilascio del certificato
di prevenzione incendi, i comandi provinciali dei vigili del fuoco, oltre
agli accertamenti ed alle valutazioni direttamente eseguite, possono richiedere
certificazioni rilasciate da enti, laboratori o professionisti iscritti
in albi professionali, che, a domanda, siano stati autorizzati ed iscritti
in appositi elenchi del Ministero dell'interno.
Il rilascio delle autorizzazioni e l'iscrizione negli appositi elenchi
sono subordinati al possesso dei requisiti che saranno stabiliti dal Ministro
dell'interno con proprio decreto.
Fino alla pubblicazione degli elenchi di cui ai commi precedenti, può
essere provvisoriamente autorizzato, con decreto del Ministro dell'interno,
il ricorso ad enti e laboratori ritenuti idonei o a professionisti iscritti
in albi professionali.
Nell'attesa del rilascio del certificato di cui ai precedenti commi,
i titolari delle attività esistenti alla data di entrata in vigore
della presente legge debbono presentare, entro il 31 dicembre 1985, istanza
per il rilascio del nullaosta provvisorio di cui al successivo articolo
2.
art. 2
(abrogato dal decreto legislativo n. 139 del
2006, resta in vigore fino all'emanazione delle direttive del Ministro
dell'interno previste dall'articolo 7 del d.P.R. n. 37 del 1998)
I comandi provinciali dei vigili del fuoco, in deroga a quanto previsto
al terzo comma dell'articolo 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966, a richiesta
dei titolari, rilasciano un nullaosta provvisorio che consenta l'esercizio
delle attività di cui all'articolo precedente, previo accertamento
della rispondenza alle prescrizioni e condizioni imposte dai comandi stessi,
sulla base di direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di
prevenzione incendi da emanarsi con decreto del Ministro dell'interno,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Per le attività alberghiere esistenti alla data di entrata in
vigore della presente legge, il nullaosta provvisorio sarà rilasciato
dai comandi provinciali dei vigili del fuoco previo accertamento della
rispondenza delle attività stesse alle prescrizioni tecniche contenute
nell'allegato A annesso alla legge 18 luglio 1980, n. 406.
I comandi effettuano l'accertamento mediante l'esame della documentazione
e delle certificazioni prodotte dai titolari delle attività conformemente
alle prescrizioni degli articoli 15 e 18 del d.P.R. 29 luglio 1982, n.
577. Se tali certificazioni non sono ritenute esaurienti dai comandi stessi,
esse devono essere effettuate in forma di perizia giurata, redatta da professionista
iscritto negli elenchi di cui all'articolo 1, che attesti la rispondenza
delle caratteristiche delle attività e dello stato dei luoghi alle
prescrizioni e condizioni di cui ai precedenti commi.
I comandi provinciali dei vigili del fuoco, prima del rilascio del nullaosta
provvisorio, possono effettuare, a campione, visite-sopralluogo per il
controllo del l'osservanza delle prescrizioni e delle condizioni suindicate.
(commi quinto, sesto, settimo e ottavo, abrogati
dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 37 del 1998)
art. 3
Per le attività soggette alle visite di prevenzione incendi,
indicate nel decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, svolte
nell'ambito degli edifici di interesse artistico e storico, il nullaosta
provvisorio è rilasciato dai comandi provinciali dei vigili del
fuoco previo accertamento della rispondenza alle misure più urgenti
ed essenziali di prevenzione incendi previste, per le attività medesime,
dal decreto del Ministro dell'interno 8 marzo 1985. I comandi provinciali
dei vigili del fuoco effettuano tale accertamento secondo le procedure
previste dal l'articolo 2.
L'adeguamento delle predette attività alle misure più
urgenti ed essenziali di prevenzione incendi è realizzato in armonia
con le vigenti disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale.
Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto
con il Ministro dell'interno, sarà dettata, entro il 31 dicembre
1987, la normativa tecnica per il rilascio del certificato di prevenzione
incendi, compatibile con la legislazione di tutela degli edifici di interesse
artistico e storico e di quelli destinati a contenere biblioteche, archivi,
musei, gallerie, collezioni di oggetti di interesse culturale o manifestazioni
culturali.
art. 4 (abrogato dall'articolo 9 del
decreto legislativo n. 37 del 1998)
articoli da 5 a 15 (abrogati dall'articolo
35 del decreto legislativo n. 139 del 2006)
art. 16
Ai membri delle commissioni mediche previste
per i concorsi di ammissione nelle varie carriere del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco è corrisposto, per ogni seduta, un compenso stabilito
con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro,
e comunque non inferiore al compenso che ordinariamente compete ai componenti
delle commissioni giudicatrici dei pubblici concorsi.
Le funzioni di segretario delle commissioni mediche di cui al comma
precedente sono espletate da un funzionario amministrativo del corpo, di
livello non inferiore al settimo.
All'attività di dette commissioni mediche non si applica il disposto
di cui al primo comma dell'articolo 3 del d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 5.
art. 17
Per le esigenze connesse al funzionamento delle istituzioni dipendenti
dall'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco può essere utilizzato il personale del Corpo
stesso che esplica servizio d'istituto nelle località ove hanno
sede le istituzioni predette, o in quelle viciniori.
art. 18 (omissis) |