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Si riporta la legge che regola la prevenzione ed il divieto delle mutilazioni femminili. In tale normativa vengono introdotte modifiche ed integrazioni al codice penale. |
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Art. 1. (Finalità) 1. In attuazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione e di quanto sancito dalla Dichiarazione e dal Programma di azione adottati a Pechino il 15 settembre 1995 nella quarta Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne, la presente legge detta le misure necessarie per prevenire, contrastare e reprimere le pratiche di mutilazione genitale femminile quali violazioni dei diritti fondamentali all’integrità della persona e alla salute delle donne e delle bambine. Art. 2. (Attività di promozione e coordinamento) 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le pari opportunità promuove e sostiene, nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, il coordinamento delle attività svolte dai Ministeri competenti dirette alla prevenzione, all’assistenza alle vittime e all’eliminazione delle pratiche di mutilazione genitale femminile. 2. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le pari opportunità acquisisce dati e informazioni, a livello nazionale e internazionale, sull’attività svolta per la prevenzione e la repressione e sulle strategie di contrasto programmate o realizzate da altri Stati. Art. 3. (Campagne informative) 1. Allo scopo di prevenire e contrastare le pratiche di cui all’articolo 583-bis del codice penale, il Ministro per le pari opportunità, d’intesa con i Ministri della salute, dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri e dell’interno e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispone appositi programmi diretti a: a) predisporre campagne informative rivolte agli immigrati dai Paesi in cui sono effettuate le pratiche di cui all’articolo 583-bis del codice penale, al momento della concessione del visto presso i consolati italiani e del loro arrivo alle frontiere italiane, dirette a diffondere la conoscenza dei diritti fondamentali della persona, in particolare delle donne e delle bambine, e del divieto vigente in Italia delle pratiche di mutilazione genitale femminile;
b) promuovere iniziative
di sensibilizzazione, con la partecipazione delle organizzazioni di
volontariato,
delle organizzazioni no profit, delle strutture sanitarie, in
particolare
dei centri riconosciuti di eccellenza dall’Organizzazione mondiale
della
sanità, e con le comunità di immigrati provenienti dai Paesi
dove sono praticate le mutilazioni genitali femminili per sviluppare
l’integrazione
socio-culturale nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, in
particolare delle donne e delle bambine;
2. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2005. Art. 4. (Formazione del personale sanitario) 1. Il Ministro della salute, sentiti i Ministri dell’istruzione, dell’università e della ricerca e per le pari opportunità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida destinate alle figure professionali sanitarie nonchè ad altre figure professionali che operano con le comunità di immigrati provenienti da Paesi dove sono effettuate le pratiche di cui all’articolo 583-bis del codice penale per realizzare un’attività di prevenzione, assistenza e riabilitazione delle donne e delle bambine già sottoposte a tali pratiche. 2. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2005. Art. 5. (Istituzione di un numero verde) 1. È istituito, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero dell’interno, un numero verde finalizzato a ricevere segnalazioni da parte di chiunque venga a conoscenza della effettuazione, sul territorio italiano, delle pratiche di cui all’articolo 583-bis del codice penale, nonchè a fornire informazioni sulle organizzazioni di volontariato e sulle strutture sanitarie che operano presso le comunità di immigrati provenienti da Paesi dove sono effettuate tali pratiche. 2. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2005. Art. 6. (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili) 1. Dopo l’articolo 583 del codice penale sono inseriti i seguenti: «Art. 583-bis. - (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili). – Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l’escissione e l’infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di
esigenze terapeutiche, provoca,
al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali
femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una
malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da
tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione
è di lieve entità.
Art. 583-ter. – (Pena accessoria). – La condanna contro l’esercente una professione sanitaria per taluno dei delitti previsti dall’articolo 583-bis importa la pena accessoria dell’interdizione dalla professione da tre a dieci anni. Della sentenza di condanna è data comunicazione all’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri». 2. All’articolo 604 del codice penale, al primo periodo, le parole: «da cittadino straniero» sono sostituite dalle seguenti: «dallo straniero» e, al secondo periodo, le parole: «il cittadino straniero» sono sostituite dalle seguenti: «lo straniero». Art. 7. (Programmi di cooperazione internazionale) 1. Nell’ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo condotti dal Ministero degli affari esteri e in particolare nei programmi finalizzati alla promozione dei diritti delle donne, in Paesi dove, anche in presenza di norme nazionali di divieto, continuano ad essere praticate mutilazioni genitali femminili, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato, sono previsti, in accordo con i Governi interessati, presso le popolazioni locali, progetti di formazione e informazione diretti a scoraggiare tali pratiche nonchè a creare centri antiviolenza che possano eventualmente dare accoglienza alle giovani che intendano sottrarsi a tali pratiche ovvero alle donne che intendano sottrarvi le proprie figlie o le proprie parenti in età minore. Art. 8. (Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231) 1. Dopo l’articolo 25-quater del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente: «Art. 25-quater. 1. – (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili). – 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all’articolo 583-bis del codice penale si applicano all’ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l’accreditamento. 2. Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3». Art. 9. (Copertura finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, comma 2, 4, comma 2, e 5, comma 2, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 5.000.000 per l’anno 2005, a euro 769.000 per l’anno 2006 e a euro 1.769.000 a decorrere dall’anno 2007, l’accantonamento relativo al Ministero della salute, quanto a euro 4.231.000 per l’anno 2006, l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e quanto a euro 3.231.000 a decorrere dall’anno 2007, l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. 2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
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