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Legge 31 dicembre 1996, n.676
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
5 dell'8 gennaio 1997 - Supplemento Ordinario n. 3)
"Delega al Governo in materia di tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali"
Art. 1
(Delega per l'emanazione di disposizioni integrative della legislazione
in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali)
1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi recanti disposizioni integrative della legislazione in materia
di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) specificare le modalita' di trattamento dei dati personali utilizzati
a fini storici, di ricerca e di statistica, tenendo conto dei principi
contenuti nella raccomandazione n. R. (83) 10, adottata il 23 settembre
1983 dal Consiglio d'Europa, e successive modificazioni, con particolare
riferimento alla durata della loro conservazione ed alle garanzie adeguate
prescritte dalla normativa comunitaria riguardo ai dati raccolti per scopi
diversi da quelli statistici, storici o scientifici e successivamente conservati
per tali, diverse, finalita';
b) garantire la piena attuazione dei principi previsti dalla legislazione
in materia di dati personali nell'ambito dei diversi settori di attivita',
nel rispetto dei criteri direttivi e dei principi della normativa comunitaria
e delle seguenti raccomandazioni adottate dal Consiglio d'Europa:
1) n. R. (81)1, del 23 gennaio 1981, in materia di dati sanitari, e
successive modificazioni;
2) n. R. (85) 20, del 25 ottobre 1985, sui dati utilizzati per fini
di direct marketing;
3) n. R. (86) 1, del 23 gennaio 1986, sui dati impiegati per scopi
di sicurezza sociale;
4) n. R. (89) 2, del 18 gennaio 1989, sui dati utilizzati per finalita'
di lavoro;
5) n. R. (90) 19, del 13 settembre 1990, in materia di dati personali
utilizzati per finalita' di pagamento e di altre operazioni connesse;
6) n. R. (91) 10, del 9 settembre 1991, sulla comunicazione a terzi
dei dati personali detenuti da organi pubblici;
7) n. R. (95) 4, del 7 febbraio 1995, sulla protezione dei dati personali
nel settore dei servizi di telecomunicazione, con particolare riguardo
ai servizi telefonici;
c) razionalizzare il trattamento economico del personale del Garante
per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali in relazione a quello previsto dall'ordinamento per
ogni altra Autorita' di garanzia secondo il tendenziale criterio dell'uniformita'
a parita' di responsabilita' costituzionale;
d) individuare i presupposti per l'attribuzione di un numero di identificazione
personale, ivi compreso il codice fiscale, e per il trattamento del medesimo
e delle informazioni ad esso connesse, nonche' per il collegamento con
altri dati, sentita l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione,
prevedendo adeguate garanzie con riferimento ai numeri di identificazione
personale connessi a dati di carattere sensibile o idonei a rivelare i
provvedimenti di cui all'articolo 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3
del codice di procedura penale;
e) stabilire le modalita' e i termini per l'aggiornamento, per la rettificazione
e per le altre modificazioni dei dati effettuati in conseguenza dell'esercizio
dei diritti dell'interessato o di un provvedimento del Garante per la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali,
quando i dati personali sono riprodotti su disco ottico;
f) prevedere forme semplificate di notificazione del trattamento dei
dati personali e del loro trasferimento all'estero, con particolare riguardo
ai trattamenti non automatizzati di dati diversi da quelli sensibili e
da quellidi cui all'articolo 686 del codice di procedura penale, ed ulteriori
casi di esonero dal relativo obbligo per trattamenti da individuare preventivamente
che, in ragione delle relative modalita' o della natura dei dati personali,
non presentino rischi di un danno all'interessato, ferma restando l'applicabilita'
delle altre disposizioni di legge;
g) prevedere forme di semplificazione degli adempimenti a carico delle
piccole imprese e di coloro che esercitano imprese artigiane;
h) estendere l'applicazione delle disposizioni relative al trattamento
dei dati da parte di chi esercita la professione di giornalista, ad eccezione
delle disposizioni concernenti i dati sensibili, ai soggetti che esercitano
con carattere di continuita' l'attivita' di pubblicista o di praticante
giornalista iscritti, rispettivamente, negli elenchi di cui agli articoli
26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69;
i) adattare, ai trattamenti in ambito pubblico esclusi dall'applicazione
della legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali, i principi desumibili dalla
medesima legislazione, sulla base dei seguenti criteri:
1) pieno recepimento dei principi medesimi;
2) rispetto dei principi stabiliti dalla Convenzione n. 108 sulla protezione
delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere
personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con
legge 21 febbraio 1989, n. 98, nonche' della normativa comunitaria, tenendo
conto dei criteri di cui alla raccomandazione n. R. (87) 15, adottata il
17 settembre 1987 dal Consiglio d'Europa;
3) ricognizione puntuale dei soggetti pubblici titolari dei trattamenti
esclusi, nonche' dei medesimi trattamenti;
4) introduzione degli adattamenti resi indispensabili dalla specificita'
degli interessi perseguiti dai suddetti trattamenti in ambito pubblico;
5) particolare considerazione per trattamenti di dati che implichino
maggiori rischi di un danno all'interessato;
6) specificazione delle modalita' attraverso le quali si svolge il
controllo sul rispetto delle disposizioni di legge che presiedono ai suddetti
trattamenti in ambito pubblico;
l) prevedere norme che favoriscano lo sviluppo dell'informatica giuridica
e le modalita' di collegamento, per l'autorita' giudiziaria e per l'autorita'
di pubblica sicurezza, con le banche dati della pubblica amministrazione;
m) mantenere il raccordo tra le attivita' del Garante per la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
e quelle dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione,
anche modificando le disposizioni della legislazione in materia di tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
e del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni,
nonche' l'armonizzazione dello stato giuridico del relativo personale;
n) stabilire le modalita' applicative della legislazione in materia
di protezione dei dati personali ai servizi di comunicazione e di informazione
offerti per via telematica, individuando i titolari del trattamento di
dati inerenti i servizi accessibili al pubblico e la corrispondenza privata,
nonche' i compiti del gestore anche in rapporto alle connessioni con reti
sviluppate su base internazionale;
o) individuare i casi in cui, all'atto della comunicazione o della
diffusione di dati personali provenienti da archivi, registri, elenchi,
atti o documenti tenuti da pubbliche amministrazioni, debba essere indicata
la fonte di acquisizione dei dati.
Art. 2.
(Delega per l'emanazione di disposizioni correttive della legislazione
in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali).
1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi recanti disposizioni correttive della legislazione in materia
di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) rispetto dei principi e della impostazione sistematica della legislazione
in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali;
b) introduzione delle sole correzioni a tale legislazione che, dopo
il primo periodo di applicazione della medesima, sentiti il Garante per
la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali e nelle materie di sua competenza l'Autorita' per l'informatica
nella pubblica amministrazione, si dimostrino necessarie per realizzarne
pienamente i principi o per assicurarne la migliore attuazione o per adeguarla
all'evoluzione tecnica del settore.
Art. 3.
(Esercizio della delega).
I decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 2 sono adottati ai sensi
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400. |
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