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Si riporta la legge che detta le norme per la tutela delle minoranze linguistiche. |
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Art. 1. 1. La lingua ufficiale della Repubblica é l'italiano.
Art. 2. 1. In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i princípi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo. Art. 3. 1. La delimitazione dell'ambito territoriale e subcomunale in cui si
applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche
previste dalla presente legge é adottata dal consiglio provinciale,
sentiti i comuni interessati, su richiesta di almeno il quindici per cento
dei cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti nei comuni stessi,
ovvero di un terzo dei consiglieri comunali dei medesimi comuni.
Art. 4. 1. Nelle scuole materne dei comuni di cui all'articolo 3, l'educazione
linguistica prevede, accanto all'uso della lingua italiana, anche l'uso
della lingua della minoranza per lo svolgimento delle attività educative.
Nelle scuole elementari e nelle scuole secondarie di primo grado é
previsto l'uso anche della lingua della minoranza come strumento di insegnamento.
Art. 5. 1. Il Ministro della pubblica istruzione, con propri decreti, indica
i criteri generali per l'attuazione delle misure contenute nell'articolo
4 e puó promuovere e realizzare progetti nazionali e locali nel
campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti
ad una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi degli articoli 2 e 3
della presente legge. Per la realizzazione dei progetti é autorizzata
la spesa di lire 2 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999.
Art. 6. 1. Ai sensi degli articoli 6 e 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università delle regioni interessate, nell'ambito della loro autonomia e degli ordinari stanziamenti di bilancio, assumono ogni iniziativa, ivi compresa l'istituzione di corsi di lingua e cultura delle lingue di cui all'articolo 2, finalizzata ad agevolare la ricerca scientifica e le attività culturali e formative a sostegno delle finalità della presente legge. Art. 7. 1. Nei comuni di cui all'articolo 3, i membri dei consigli comunali
e degli altri organi a struttura collegiale dell'amministrazione possono
usare, nell'attività degli organismi medesimi, la lingua ammessa
a tutela.
Art. 8. 1. Nei comuni di cui all'articolo 3, il consiglio comunale puó provvedere, con oneri a carico del bilancio del comune stesso, in mancanza di altre risorse disponibili a questo fine, alla pubblicazione nella lingua ammessa a tutela di atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali nonché di enti pubblici non territoriali, fermo restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo redatto in lingua italiana. Art. 9. 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, nei comuni di cui all'articolo
3 é consentito, negli uffici delle amministrazioni pubbliche, l'uso
orale e scritto della lingua ammessa a tutela. Dall'applicazione del presente
comma sono escluse le forze armate e le forze di polizia dello Stato.
Art. 10. 1. Nei comuni di cui all'articolo 3, in aggiunta ai toponimi ufficiali, i consigli comunali possono deliberare l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali. Art. 11. 1. I cittadini che fanno parte di una minoranza linguistica riconosciuta
ai sensi degli articoli 2 e 3 e residenti nei comuni di cui al medesimo
articolo 3, i cognomi o i nomi dei quali siano stati modificati prima della
data di entrata in vigore della presente legge o ai quali sia stato impedito
in passato di apporre il nome di battesimo nella lingua della minoranza,
hanno diritto di ottenere, sulla base di adeguata documentazione, il ripristino
degli stessi in forma originaria. Il ripristino del cognome ha effetto
anche per i discendenti degli interessati che non siano maggiorenni o che,
se maggiorenni, abbiano prestato il loro consenso.
Art. 12. 1. Nella convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la società
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e nel conseguente
contratto di servizio sono assicurate condizioni per la tutela delle minoranze
linguistiche nelle zone di appartenenza.
Art. 13. 1. Le regioni a statuto ordinario, nelle materie di loro competenza, adeguano la propria legislazione ai princípi stabiliti dalla presente legge, fatte salve le disposizioni legislative regionali vigenti che prevedano condizioni piú favorevoli per le minoranze linguistiche. Art. 14. 1. Nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio le regioni e le province in cui siano presenti i gruppi linguistici di cui all'articolo 2 nonché i comuni ricompresi nelle suddette province possono determinare, in base a criteri oggettivi, provvidenze per l'editoria, per gli organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzino una delle lingue ammesse a tutela, nonché per le associazioni riconosciute e radicate nel territorio che abbiano come finalità la salvaguardia delle minoranze linguistiche. Art. 15. 1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 5, comma 1, e 9, comma 2,
le spese sostenute dagli enti locali per l'assolvimento degli obblighi
derivanti dalla presente legge sono poste a carico del bilancio statale
entro il limite massimo complessivo annuo di lire 8.700.000.000 a decorrere
dal 1999.
Art. 16. 1. Le regioni e le province possono provvedere, a carico delle proprie disponibilità di bilancio, alla creazione di appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni considerate dalla presente legge, ovvero favoriscono la costituzione di sezioni autonome delle istituzioni culturali locali già esistenti. Art. 17. 1. Le norme regolamentari di attuazione della presente legge sono adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, sentite le regioni interessate. Art. 18. 1. Nelle regioni a statuto speciale l'applicazione delle disposizioni
piú favorevoli previste dalla presente legge é disciplinata
con norme di attuazione dei rispettivi statuti. Restano ferme le norme
di tutela esistenti nelle medesime regioni a statuto speciale e nelle province
autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 19. 1. La Repubblica promuove, nei modi e nelle forme che saranno di caso
in caso previsti in apposite convenzioni e perseguendo condizioni di reciprocità
con gli Stati esteri, lo sviluppo delle lingue e delle culture di cui all'articolo
2 diffuse all'estero, nei casi in cui i cittadini delle relative comunità
abbiano mantenuto e sviluppato l'identità socio-culturale e linguistica
d'origine.
Art. 20. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato
in lire 20.500.000.000 a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base
di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998,
allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 18.500.000.000, l'accantonamento
relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a lire 2.000.000.000,
l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.
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