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della scheda:
Si riporta la legge che ha modificato la precedente normativa sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. |
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Art. 1. 1. Nell’articolo 1 della legge 24 marzo 1958, n. 195, al primo comma, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «sedici» e la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «otto». Art. 2. 1. All’articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al primo comma, la parola: «nove» è sostituita dalla seguente: «sei» e la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «quattro»; b) al secondo comma, le parole:
«due componenti eletti dal Parlamento, di cui uno presiede la sezione
in sostituzione del Vicepresidente del Consiglio superiore» sono
sostituite dalle seguenti: «un componente eletto dal Parlamento,
che presiede la sezione in sostituzione del Vicepresidente del Consiglio
superiore» e le parole: «cinque magistrati con funzioni di
merito» sono sostituite dalle seguenti: «due magistrati che
esercitano le funzioni di cui all’articolo 23, comma 2, lettera c); un
magistrato che esercita le funzioni di cui all’articolo 23, comma 2, lettera
b)»;
Art. 3. 1. Nell’articolo 5 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, al primo comma, la parola: «quattordici» è sostituita dalla seguente: «dieci» e la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «cinque». Art. 4. 1. All’articolo 6 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al primo comma, primo periodo, sono soppresse le parole: «, che nell’elezione prevista dall’articolo 4 sia stato designato a tale funzione»; b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il componente effettivo eletto dal Parlamento
è sostituito dal supplente della stessa categoria»;
Art. 5. 1. L’articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente: «Art. 23. - (Componenti eletti dai magistrati). – 1. L’elezione da parte dei magistrati ordinari di sedici componenti del Consiglio superiore della magistratura avviene con voto personale, diretto e segreto. 2. L’elezione si effettua: a) in un collegio unico nazionale, per due magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte; b) in un collegio unico nazionale,
per quattro magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero
presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia,
ovvero che sono destinati alla Procura generale presso la Corte suprema
di cassazione ai sensi dell’articolo 116 dell’ordinamento giudiziario di
cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall’articolo
2 della legge 13 febbraio 2001, n. 48;
Art. 6. 1. L’articolo 24 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente: «Art. 24. - (Elettorato attivo e passivo). – 1. All’elezione dei magistrati componenti il Consiglio superiore della magistratura partecipano tutti i magistrati con la sola esclusione degli uditori giudiziari ai quali, al momento della convocazione delle elezioni, non siano state conferite le funzioni giudiziarie, e dei magistrati che, alla stessa data, siano sospesi dall’esercizio delle funzioni ai sensi degli articoli 30 e 31 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni. 2. Non sono eleggibili: a) i magistrati che al momento della convocazione delle elezioni non esercitino funzioni giudiziarie o siano sospesi dalle medesime ai sensi degli articoli 30 e 31 del citato regio decreto legislativo n. 511 del 1946, e successive modificazioni; b) gli uditori giudiziari
e i magistrati di tribunale che al momento della convocazione delle elezioni
non abbiano compiuto almeno tre anni di anzianità nella qualifica;
Art. 7. 1. L’articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente: «Art. 25. - (Convocazione delle elezioni, uffici elettorali e spoglio delle schede). – 1. La convocazione delle elezioni è fatta dal Consiglio superiore della magistratura almeno sessanta giorni prima della data stabilita per l’inizio della votazione. 2. Nei cinque giorni successivi al provvedimento
di convocazione delle elezioni, il Consiglio superiore della magistratura
nomina l’ufficio centrale elettorale presso la Corte suprema di cassazione
costituito da tre magistrati effettivi e da tre supplenti in servizio presso
la stessa Corte che non abbiano subìto sanzioni disciplinari più
gravi dell’ammonimento, e presieduto dal più elevato in grado o
da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più
anziano.
Art. 8. 1. L’articolo 26 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente: «Art. 26. - (Votazioni). – 1. Alle operazioni di voto è dedicato un tempo complessivo effettivo non inferiore alle diciotto ore. 2. Ogni elettore riceve tre schede, una per ciascuno
dei tre collegi unici nazionali di cui all’articolo 23, comma 2.
Art. 9. 1. L’articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente: «Art. 27. - (Scrutinio e assegnazione dei seggi). – 1. La commissione centrale elettorale provvede allo scrutinio, separatamente per ciascun collegio, aprendo le schede elettorali e dividendo quelle valide in gruppi secondo la preferenza espressa; determina il totale dei voti validi e il totale delle preferenze per ciascun candidato. 2. Vengono dichiarati eletti i candidati che abbiano
ottenuto il maggior numero di voti, in numero pari a quello dei seggi da
assegnare in ciascun collegio. In caso di parità di voti, prevale
il candidato più anziano nel ruolo. In caso di ulteriore parità,
prevale il candidato più anziano.
Art. 10. 1. L’articolo 28 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente: «Art. 28. - (Contestazioni). – 1. I seggi elettorali e l’ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte suprema di cassazione provvedono a maggioranza circa le contestazioni sorte durante le operazioni di voto. 2. La commissione centrale elettorale provvede a
maggioranza circa le contestazioni sulla validità delle schede.
Art. 11. 1. L’articolo 39 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente: «Art. 39. - (Sostituzione dei componenti eletti dai magistrati). – 1. Il componente eletto dai magistrati che cessa dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio superiore della magistratura è sostituito dal magistrato che lo segue per numero di preferenze nell’ambito dello stesso collegio. In mancanza, entro un mese vengono indette elezioni suppletive, con le modalità previste dall’articolo 27, comma 3, per l’assegnazione del seggio o dei seggi divenuti vacanti». Art. 12. 1. Gli articoli 23-bis, 24-bis e 24-ter della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono abrogati. Art. 13. 1. Il secondo comma dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «I magistrati componenti elettivi sono collocati
fuori del ruolo organico della magistratura. Alla cessazione della carica
il Consiglio superiore della magistratura dispone, eventualmente anche
in soprannumero, il rientro in ruolo dei magistrati nella sede di provenienza
e nelle funzioni precedentemente esercitate. Prima che siano trascorsi
due anni dal giorno in cui ha cessato di far parte del Consiglio superiore
della magistratura, il magistrato non può essere nominato ad ufficio
direttivo o semidirettivo diverso da quello eventualmente ricoperto prima
dell’elezione o nuovamente collocato fuori del ruolo organico per lo svolgimento
di funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie. La predetta disposizione
tuttavia non si applica quando il collocamento fuori del ruolo organico
è disposto per consentire lo svolgimento di funzioni elettive».
Art. 14. 1. Il Governo adotta, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, le disposizioni di attuazione e di coordinamento della presente legge eventualmente necessarie, entro sessanta giorni dalla data della sua entrata in vigore. 2. Qualora le prime elezioni del Consiglio superiore della magistratura successive alla data di entrata in vigore della presente legge debbano effettuarsi, ai sensi dell’articolo 21 della legge 24 marzo 1958, n. 195, prima della scadenza del termine di cui al comma 1, il termine di cui al predetto articolo 21 è prorogato di non oltre sessanta giorni. Art. 15. 1. Le disposizioni della presente legge non si applicano al Consiglio superiore della magistratura in carica alla data di entrata in vigore della medesima. Art. 16. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
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