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Università e ricerca, beni e attività culturali, completamento di grandi opere strategiche
(Legge 31 marzo 2005, n. 43)
 Parti e argomenti della scheda: 
Si riporta la legge di conversione del decreto legge n.7 del 31 gennaio 2005 recante disposizioni urgenti per l’università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione. Sanatoria degli effetti dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280. 
 
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Legge 31 marzo 2005, n. 43
(Pubblicata in G.U. n. 75 del 1° aprile 2005)
 
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l’università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione. Sanatoria degli effetti dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280"

        Legge di conversione 

Art. 1. 

    1. Il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l’università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 

    2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi, i diritti maturati ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280. 
    3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 


Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione 

Art. 1. 
Disposizioni per l'universita' 

1. Per l'anno 2005, i programmi di cui all'articolo 1, comma 105 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono formulati dalle universita' ed inviati per la valutazione di compatibilita' finanziaria al Ministero per l'istruzione, l'universita' e la ricerca entro il 31 marzo 2005. 

2. Dopo il primo anno di effettivo servizio e fino al giudizio di conferma, il trattamento economico dei ricercatori universitari e' pari al 70 per cento di quello previsto per il professore universitario di seconda fascia a tempo pieno di pari anzianita'. 

2-bis. In attesa del riordino delle procedure di reclutamento dei professori universitari, per le procedure di valutazione comparativa relative alla copertura di posti di professore ordinario e associato, di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, bandite successivamente alla data del 15 maggio 2005, la proposta della commissione giudicatrice e' limitata ad un solo idoneo per ogni posto bandito, individuato nel candidato giudicato piu' meritevole. 

Art. 1-bis. 
Contributi per le universita' e gli istituti superiori non statali 

1. L'autorizzazione di spesa per la concessione dei contributi in favore delle universita' e degli istituti superiori non statali di cui all'articolo 5 della legge 29 luglio 1991, n. 243, come determinata dalla Tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' incrementata di euro 8.709.610 per l'anno 2005, di euro 8.646.470 per l'anno 2006 e di euro 8.675.520 per l'anno 2007. 

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come determinata dalla tabella C della citata legge n. 311 del 2004. 

Art. 1-ter. 
Programmazione e valutazione delle Universita' 

1. A decorrere dall'anno 2006 le universita', anche al fine di perseguire obiettivi di efficacia e qualita' dei servizi offerti, entro il 30 giugno di ogni anno, adottano programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentiti la Conferenza dei rettori delle universita' italiane, il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio nazionale degli studenti universitari, tenuto altresi' conto delle risorse acquisibili autonomamente. I predetti programmi delle universita' individuano in particolare: 
a) i corsi di studio da istituire e attivare nel rispetto dei requisiti minimi essenziali in termini di risorse strutturali ed umane, nonche' quelli da sopprimere; 
b) il programma di sviluppo della ricerca scientifica; 
c) le azioni per il sostegno ed il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti; 
d) i programmi di internazionalizzazione; 
e) il fabbisogno di personale docente e non docente a tempo sia determinato che indeterminato, ivi compreso il ricorso alla mobilita'. 

2. I programmi delle universita' di cui al comma 1, fatta salva l'autonoma determinazione degli atenei per quanto riguarda il fabbisogno di personale in ordine ai settori scientifico-disciplinari, sono valutati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e periodicamente monitorati sulla base di parametri e criteri individuati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, avvalendosi del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, sentita la Conferenza dei rettori delle universita' italiane. Sui risultati della valutazione il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca riferisce al termine di ciascun triennio, con apposita relazione, al Parlamento. Dei programmi delle universita' si tiene conto nella ripartizione del fondo di finanziamento ordinario delle universita'. 

3. Sono abrogate le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, ad eccezione dell'articolo 2, commi 5, lettere a), b), c), e d), 6 e 7, nonche' dell'articolo 3 e dell'articolo 4. 

Art. 1-quater. 
Contributi in favore delle accademie di belle arti non statali 

1. Al fine di favorire l'adeguamento ai nuovi ordinamenti didattici definiti in base alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, senza pregiudicare la qualita' dei corsi e l'apprendimento degli studenti, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' autorizzato ad erogare alle Accademie di belle arti non statali, finanziate in misura prevalente dagli enti locali, la somma di euro 1.500.000 per l'anno 2007. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante utilizzo della proiezione per l'anno 2007 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 

Art. 1-quinquies. 
Istituto musicale di Ceglie Messapico 

1. A decorrere dall'anno accademico 2005-2006 l'Istituto musicale di Ceglie Messapico viene accorpato al Conservatorio statale di musica di Lecce in qualita' di sezione staccata. Con apposita convenzione da stipulare tra il Ministero dell'istruzione, l'universita' e la ricerca ed il comune di Ceglie Messapico saranno stabilite modalita' e termini del passaggio anche con riferimento allo stabile e all'attuale personale. 

2. Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa di 141.000 euro annui a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 

Art. 1-sexies. 
Incarichi di presidenza 

1. A decorrere dall'anno scolastico 2006-2007 non sono piu' conferiti nuovi incarichi di presidenza, fatta salva la conferma degli incarichi gia' conferiti. I posti vacanti di dirigente scolastico sono conferiti con incarico di reggenza. I posti vacanti all'inizio del predetto anno scolastico, ferma restando la disciplina autorizzatoria in vigore in materia di programmazione del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonche' i vincoli di assunzione del personale delle Pubbliche amministrazioni previsti dalla normativa vigente, sono riservati in via prioritaria ad un apposito corso-concorso per coloro che abbiano maturato, entro l'anno scolastico 2005-2006, almeno un anno di incarico di presidenza. 

Art. 1-septies. 
Organi di ordini professionali 

1. Nel procedere al riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi degli ordini professionali, come previsto dall'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, al fine di uniformare e semplificare le procedure, va assicurata la rappresentanza unitaria degli iscritti agli albi professionali nei consigli nazionali e territoriali con un numero di componenti dei consigli territoriali da sette a quindici in ragione del numero degli iscritti, un numero di quindici componenti per i consigli nazionali, e con una durata di quattro anni per i consigli territoriali e di cinque per i consigli nazionali. La durata e' estesa a tutte le professioni regolate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328. Per l'ordine degli psicologi si provvede con distinto regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, come modificato dall'articolo 6, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per la definizione del numero dei componenti e del sistema di composizione dei Consigli nazionali e territoriali. 

Art. 1-octies. 
Concorso riservato per dirigente scolastico 

1. Gli aspiranti, incaricati di presidenza da almeno un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ma privi del requisito prescritto del triennio di incarico, ammessi con riserva e che abbiano superato il colloquio di ammissione, frequentato il corso di formazione e superato l'esame finale di cui al decreto direttoriale del 17 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 100 del 20 dicembre 2002, sono inseriti a domanda nelle graduatorie, con il punteggio conseguito nel predetto esame finale, in coda alle graduatorie stesse. 

2. I posti messi a concorso nelle singole regioni e non coperti per assenza di idonei nelle stesse regioni, compresi gli idonei di cui al comma 1, sono ripartiti, con decreto del competente direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, tra le regioni nel cui ambito sono risultati idonei nelle graduatorie. 

Art. 1-novies. 
Valutazione dei titoli per graduatorie permanenti 

1. Nella Tabella allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, il punto C.11) e' sostituito dai seguenti: "C.11 Per ogni diploma di specializzazione o master universitario di durata almeno annuale con esame finale, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, sono attribuiti punti 3; C.11)-bis. Per ogni corso di perfezionamento universitario, di durata almeno annuale con esame finale, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, sono attribuiti punti 2; C.11-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti punti C.11) e C.11-bis, ai fini della valutazioni del punteggio per l'inserimento nelle graduatorie permanenti, e' possibile valutare ogni anno uno solo dei titoli precedentemente indicati. 

2. Le disposizioni di cui al comma 1 decorrono dall'anno scolastico 2005/2006". 

Art. 2. 
Disposizioni per la ricerca 

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a concedere la garanzia per il rimborso del capitale e degli interessi maturati su una o piu' linee di credito attivate, nel limite di 60 milioni di euro, dalla Societa' Sincrotrone di Trieste S.p.a. con la Banca europea degli investimenti per la realizzazione del progetto di laser a elettroni liberi. Agli eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione nella apposita unita' previsionale 3.2.4.2., iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005 e corrispondenti unita' previsionali per gli esercizi successivi. 

2. Per assicurare lo sviluppo della competitivita' internazionale della infrastruttura complessiva, il contributo ordinario per il funzionamento viene integrato con un importo annuo pari a 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, a valere sul fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, come rideterminato dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con erogazione diretta alla Societa' Sincrotrone di Trieste S.p.a. 

3. Il comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, e' sostituito dal seguente: "4. Il Consiglio direttivo dell'Istituto e' composto dal Presidente e da quattro componenti di alta qualificazione tecnico-scientifica nello specifico settore di attivita', di cui due scelti dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, uno designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano". 

3-bis. All'articolo 3, comma 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: "(INFN)" sono inserite le seguenti: "il Consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste nonche' l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. 

3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis trovano applicazione con riferimento all'anno 2004. 

Art. 2-bis. 
Interventi per la tutela dell'ambiente e dei beni culturali, nonche' per lo sviluppo economico e sociale del territorio 

1. E' autorizzata la spesa di euro 65.000.000 per l'anno 2004, di euro 10.230.000 per l'anno 2005, di euro 23.755.000 per l'anno 2006 e di euro 2.600.000 per l'anno 2007 per la concessione di ulteriori contributi statali al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. All'erogazione degli ulteriori contributi disposti dal presente comma, si provvede ai sensi del comma 29 dell'articolo 1 della medesima legge n. 311 del 2004. 

2. All'onere derivante dell'attuazione del comma 1, pari a euro 65.000.000 per l'anno 2004, a euro 10.230.000 per l'anno 2005, a euro 23.755.000 per l'anno 2006 e a euro 2.600.000 per l'anno 2007, si provvede: per l'anno 2004, quanto a 45 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, e, quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni; per gli anni 2005, 2006 e 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 3.230.000 per il 2005 e a euro 2.600.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e quanto a euro 7.000.000 per il 2005 e a euro 21.155.000 per il 2006 l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali. 

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 

Art. 3. 
Interventi per i beni e le attivita' culturali 

1. Per l'utilizzazione delle risorse da assegnare alla Societa' per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.a., ai sensi del comma 4 dell'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per l'anno 2005, continuano ad applicarsi, fino alla data di entrata in vigore del regolamento ivi previsto, le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128. 

2. Fermo restando quanto disposto dalle norme richiamate nel comma 1, per gli esercizi finanziari 2005 e 2006, un ulteriore due per cento, a valere sugli stanziamenti previsti per le finalita' di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e' destinato a progetti di intervento rivolti ad agevolare o promuovere la conservazione o fruizione dei beni culturali e a favore delle attivita' culturali e dello spettacolo. 

2-bis. All'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
a) al primo periodo, le parole: "dal Capo del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport o" e "appositamente delegato" sono soppresse; 
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il trattamento economico spettante ai componenti delle sottocommissioni e' stabilito annualmente con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, a valere sulla quota del settore cinema del Fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.". 

3. All'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
"3-bis. Alle risorse finanziarie del Fondo di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni."; 
b) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: "al comma 2" sono inserite le seguenti: ", previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato"; 
c) al comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le risorse del medesimo Fondo sono versate su apposita contabilita' speciale, intestata all'organismo affidatario del servizio, per il funzionamento della quale si applicano le modalita' previste dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.". 

3-bis. Alle attivita' dello spettacolo e' esteso, in via di opzione, il regime previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69, in attesa che il sistema possa raggiungere la completa funzionalita' sotto l'aspetto tecnico e commerciale e, comunque, per i due anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Ministero dell'economia e delle finanze vigilera' sull'attuazione delle relative disposizioni di legge, sentite la SIAE e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale. 

3-ter. All'articolo 171, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
"a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;". 

3-quater. All'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente: 
"Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), e' ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla meta' del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato". 

3-quinquies. All'articolo 171-ter, comma 1, alinea, e comma 2, lettera a-bis), della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole: "per trarne profitto" sono sostituite dalle seguenti: "a fini di lucro"". 

3-sexies. All'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, il comma 1 e' abrogato. Al fine di utilizzare la rete quale strumento per la diffusione della cultura e per la creazione di valore nel rispetto del diritto d'autore, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri per i beni e le attivita' culturali e delle comunicazioni, promuove, nel rispetto delle normative internazionalmente riconosciute, forme di collaborazione tra i rappresentanti delle categorie operanti nel settore, anche con riferimento alle modalita' tecniche per l'informazione degli utenti circa il regime di fruibilita' delle opere stesse. Nell'ambito delle forme di collaborazione di cui al presente comma, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri per i beni e le attivita' culturali e delle comunicazioni, promuove anche la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, ne verifica la conformita' alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a garantirne la diffusione e il rispetto. I codici sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri unitamente ad ogni informazione utile alla loro applicazione. I Codici sono resi accessibili per via telematica sui siti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, dei Ministeri delle comunicazioni e per i beni e le attivita' culturali, nonche' su quelli dei soggetti sottoscrittori. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica. 

3-septies. All'articolo 39 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, al comma 1, le lettere d) e h-bis) sono abrogate. 

Art. 3-bis. 
Ulteriori interventi per i beni e le attivita' culturali 

1. All'articolo 27 della legge 14 agosto 1967, n. 800, il primo comma e' sostituito dal seguente: 
"Le manifestazioni liriche da attuare con il concorso finanziario dello Stato sono promosse da regioni, enti locali, enti provinciali per il turismo, istituzioni musicali ed enti con personalita' giuridica pubblica o privata, non aventi scopo di lucro ovvero che reimpiegano gli eventuali utili derivanti dalle manifestazioni sovvenzionate nell'organizzazione di attivita' analoghe". 

2. All'articolo 11, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, la parola: "sette" e' sostituita dalla seguente: "dieci", e dopo le parole: "presso il Gabinetto del Ministero per i beni e le attivita' culturali" sono inserite le seguenti: "e le direzioni generali competenti". 

3. Al comma 61 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) nel primo periodo, le parole: "Capo del Dipartimento dello spettacolo" sono sostituite dalle seguenti: "direttore generale competente"; 
b) il quinto periodo e' sostituito dal seguente: "Il direttore generale competente puo' delegare, di volta in volta, un dirigente della medesima Direzione generale a presiedere le singole sedute delle commissioni". 

4. Al comma 68 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Del comitato fanno parte il Capo del dipartimento per lo spettacolo e lo sport ed i direttori generali competenti". 

5. All'articolo 19 del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 1, le parole: "il Ministro per i beni e le attivita' culturali" sono sostituite dalla seguente: "si". 

6. L'intervento previsto al n. 50 della Tabella A allegata alla legge 16 ottobre 2003, n. 291, e' cosi' finalizzato: 
a) quanto a euro 500.000, corrispondenti all'annualita' 2003, al restauro della Rocca di Montevarmine; 
b) quanto a euro 500.000, corrispondenti all'annualita' 2004, al restauro del borgo medioevale del comune di Carassai. 

7. L'intervento previsto al n. 94 della Tabella A allegata alla legge 16 ottobre 2003, n. 291, e' cosi' ripartito: 
a) quanto a 250.000 euro, corrispondenti all'annualita' 2003, i fondi sono assegnati al Ministero per i beni e le attivita' culturali per l'intervento di realizzazione della Cappella delle Ginestre nel comune di Piana degli Albanesi; 
b) quanto a 500.000 euro, corrispondenti alla somma delle annualita' 2004 e 2005, i fondi sono assegnati al comune di Piana degli Albanesi per l'esecuzione di interventi di restauro del complesso Manzone e Vicari. 

8. Al decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) all'articolo 6, comma 3, terzo periodo, le parole: ", possono essere individuati ed organizzati quelli di cui all'articolo 8" sono soppresse; 
b) all'articolo 8, comma 1, le parole: "Con i provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 1," sono sostituite dalle seguenti: "Con decreti ministeriali, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400,". 

9. Al fine di consentire la piena attivazione delle competenze del Nucleo per la valutazione e la verifica degli investimenti del Ministero per i beni e le attivita' culturali di cui all'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 17 dicembre 1986, n. 878, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 145, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e comunque senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. 

10. All'articolo 2, comma 1, della legge 11 novembre 2003, n. 310 sono apportate le seguenti modifiche: 
a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
a) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
"5. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali sono individuati i soggetti ammessi a fruire, nei limiti dello stanziamento di cui al successivo comma 5-bis del contributo per le spese inerenti ai servizi di prevenzione e vigilanza antincendi prestati dal personale del Corpo Nazionale di Vigili del Fuoco in occasione di pubblici spettacoli, nonche' le modalita' applicative del beneficio, salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173"; 
b) alla lettera b) del comma 5-bis, le parole da: "il predetto importo" sino alla fine del comma sono soppresse. 

Art. 3-ter. 
Disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche 

1. Le fondazioni lirico-sinfoniche operano nel rispetto dei criteri di gestione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, coordinano periodicamente le proprie attivita' allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse e di raggiungere piu' larghe fasce di pubblico. 

2. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali, con proprio decreto non avente natura regolamentare, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, disciplina il pieno ed efficace coordinamento delle attivita' delle fondazioni lirico-sinfoniche al fine di assicurare economie di gestione ed in particolare il contenimento o la riduzione delle spese di allestimento, dei costi delle scritture artistico-professionali, anche mediante lo scambio di materiali scenici, corpi artistici e spettacoli e dei costi per le collaborazioni a qualsiasi titolo. 

3. Il Contratto collettivo nazionale di lavoro delle fondazioni lirico-sinfoniche assicura l'ottimale utilizzazione del personale dipendente in ragione delle professionalita' e delle esigenze produttive delle fondazioni, con particolare riferimento al personale dipendente che svolge le attivita' di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni o che svolge attivita' di lavoro autonomo o professionale. 

4. I contratti integrativi aziendali delle fondazioni lirico-sinfoniche sono sottoscritti esclusivamente nelle materie e nei limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro, non possono disciplinare istituti non esplicitamente loro demandati dal medesimo contratto collettivo e non possono derogare a quanto previsto in materia di vincoli di bilancio. 

5. Ai fini della stipulazione dei contratti integrativi aziendali non possono essere utilizzate da ciascuna fondazione risorse finanziarie superiori al venti per cento delle risorse finanziarie occorrenti per il contratto collettivo nazionale di lavoro, fermo restando il reperimento delle risorse occorrenti nel rispetto del principio di pareggio del bilancio. I contratti integrativi aziendali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono essere rinnovati solo successivamente alla stipulazione del nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro. A decorrere dall'entrata in vigore del nuovo contratto collettivo nazionale, le clausole e gli istituti dei contratti integrativi aziendali stipulati in contrasto con i principi di cui al comma 4 e con il medesimo contratto collettivo nazionale non possono essere applicati e vengono ricontrattati tra le parti. Sono comunque nulli e non possono essere applicati preaccordi od intese, stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2004 non formalmente qualificabili come contratti integrativi aziendali. I preaccordi o le intese stipulati anteriormente alla data dal 1° gennaio 2004 sono validi esclusivamente fino all'entrata in vigore del nuovo contratto collettivo nazionale del lavoro. 

6. Per l'anno 2005, alle fondazioni lirico-sinfoniche e' fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato. Fino al medesimo termine, il personale a tempo determinato non puo' superare il quindici per cento dell'organico funzionale approvato. Hanno comunque facolta' di assumere personale a tempo indeterminato, nei limiti delle rispettive piante organiche e senza nuovi oneri o maggiori oneri per la finanza pubblica, le fondazioni con bilancio verificato dell'anno precedente almeno in pareggio. 

7. Al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
a) all'articolo 10, comma 3, secondo periodo, la parola: "pubblici" e' sostituita dalla seguente: "statali"; 
b) all'articolo 13, comma 1, lettera d), le parole da "o musicale" sino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: ", i cui requisiti professionali sono individuati dallo statuto"; 
c) all'articolo 13, comma 2, dopo la parola "collaboratori" sono inserite le seguenti: ", tra cui il direttore musicale, ferme restando le competenze del direttore artistico, "; 
c-bis) all'articolo 14, comma 1, secondo periodo, le parole: "e gli altri scelti" sono sostituite dalle seguenti: ", un membro effettivo designato dall'autorita' di governo competente in materia di spettacolo, e l'altro scelto"; 
d) all'articolo 21, a decorrere dal 1° gennaio 2006 il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
"1. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali, anche su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze: 
a) puo' disporre lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della fondazione quando risultino gravi irregolarita' nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attivita' della fondazione o venga presentato il bilancio preventivo in perdita; 
b) dispone in ogni caso lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della fondazione quando i conti economici di due esercizi consecutivi chiudono con una perdita del periodo complessivamente superiore al trenta per cento del patrimonio, ovvero sono previste perdite del patrimonio di analoga gravita'.". 

8. Il comma 3-sexies dell'articolo 2 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, e' abrogato. 

Art. 4. 
Attivita' per la conservazione, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale 

1. Per la prosecuzione delle attivita' relative a modelli di gestione, esposizione e fruizione per la valorizzazione del sistema museale archivistico e bibliografico nazionale, nonche' per l'incremento e la valorizzazione del patrimonio culturale e per le misure di prevenzione incendi, installazione di sistemi antifurto e di ogni altra misura di prevenzione nei locali adibiti a sedi di musei, gallerie, biblioteche e archivi dello Stato, presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali, e' autorizzata la spesa pari a 12 milioni di euro per l'anno 2005. 

2. Fino al completamento delle procedure di evidenza pubblica laddove necessarie per l'affidamento delle attivita' di cui al comma 1, con salvaguardia degli aspetti occupazionali, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, sono prorogate, nel rispetto del limite massimo di spesa di cui al comma 1, le convenzioni stipulate dal Ministero per i beni e le attivita' culturali ai sensi dell'articolo 20 della legge 24 giugno 1997, n. 196, dell'articolo 10 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dell'art. 1 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. 

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede, quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come da ultimo rideterminata dalla Tabella D della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Al residuo onere di 7 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, cosi' come determinata dalla Tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 

Art. 5. 
Interventi per la mobilita' dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni 

1. Il comma 7 dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "7. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalita' di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione temporanea presso imprese private i predetti protocolli possono prevedere l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime.". 

1-bis. All'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dopo le parole: "decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250", sono inserite le seguenti: ", decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,". 

1-ter. I contratti collettivi di lavoro relativi al personale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione non possono, in alcun caso, determinare la stabilizzazione di rapporti di lavoro a termine e di personale in posizione di comando, distacco o collocamento fuori ruolo. 

1-quater. Al fine di agevolare la mobilita' dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, per consentire un piu' efficace e razionale utilizzo delle risorse umane esistenti, all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti: 
"2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilita' di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento e' disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza. 

2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis, limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero degli affari esteri, in ragione della specifica professionalita' richiesta ai propri dipendenti, avviene previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente disponibili. 

2-quater. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, per fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione della specifica professionalita' richiesta ai propri dipendenti puo' procedere alla riserva di posti da destinare al personale assunto con ordinanza per le esigenze della Protezione civile e del servizio civile, nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311". 

1-quinquies. Il comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' sostituito dal seguente: 
"1. Il personale in disponibilita' e' iscritto in appositi elenchi secondo l'ordine cronologico di sospensione del relativo rapporto di lavoro". 

1-sexies. Il comma 2 dell'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' sostituito dal seguente: 
"2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e le strutture regionali e provinciali di cui all'articolo 34, comma 3, provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad assegnare secondo l'anzianita' di iscrizione nel relativo elenco il personale collocato in disponibilita' ai sensi degli articoli 33 e 34. Le predette strutture regionali e provinciali, accertata l'assenza negli appositi elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica le informazioni inviate dalle stesse amministrazioni. Entro quindici giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso il personale inserito nell'elenco previsto dall'articolo 34, comma 2. A seguito dell'assegnazione, l'amministrazione destinataria iscrive il dipendente in disponibilita' nel proprio ruolo e il rapporto di lavoro prosegue con l'amministrazione che ha comunicato l'intenzione di bandire il concorso". 

1-septies. All'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel comma 4, le parole: "decorsi due mesi dalla comunicazione di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "decorsi due mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 da parte del Dipartimento della funzione pubblica direttamente per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici non economici nazionali, comprese le universita', e per conoscenza per le altre amministrazioni". 

1-octies. All'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
"5-bis. Ove se ne ravvisi l'esigenza per una piu' tempestiva ricollocazione del personale in disponibilita' iscritto nell'elenco di cui all'articolo 34, comma 2, il Dipartimento della funzione pubblica effettua ricognizioni presso le amministrazioni pubbliche per verificare l'interesse all'acquisizione in mobilita' dei medesimi dipendenti. Si applica l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273". 

1-novies. L'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si interpreta nel senso che il personale dipendente dell'Agenzia del demanio che ha esercitato l'opzione ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, nonche' dell'articolo 30, comma 2-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, puo' essere destinato a pubbliche amministrazioni con modalita' e criteri definiti con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa consultazione delle confederazioni sindacali rappresentative". 

Art. 5-bis. 
Norma transitoria relativa al Comitato di garanti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 

1. Al fine di garantire il funzionamento del Comitato di garanti, previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sino alla proclamazione del dirigente di prima fascia eletto secondo le modalita' stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 114, il Comitato di garanti e' composto da un dirigente della prima fascia, estratto a sorte dall'elenco dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

Art. 5-ter. 
Modalita' di espletamento di procedure concorsuali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri 

1. La procedura di reclutamento dei dirigenti tramite corso-concorso selettivo di formazione espletato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, prevista dal secondo periodo del comma 5 dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e' disciplinata dal bando di concorso indetto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che puo' stabilire, in considerazione delle specificita' del ruolo del personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri nonche' delle funzioni e dei compiti ad essa attribuiti, il possesso di diversi o ulteriori requisiti culturali o professionali rispetto a quelli previsti dall'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compreso il possesso di abilitazioni professionali o pregresse esperienze di studio o di lavoro, nonche' particolari modalita' relative allo svolgimento e alla durata, comunque non superiore a nove mesi, del corso-concorso, il quale si articola in un periodo di formazione presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione ed in un periodo di tirocinio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Art. 5-quater. 
Modifica alla legge 6 luglio 2002, n. 137 

1. All'articolo 11, comma 3, terzo periodo, della legge 6 luglio 2002, n. 137, le parole: "sono collocati obbligatoriamente" sono sostituite dalle seguenti: "possono essere collocati". 

Art. 5-quinquies. 
Composizione della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive. 

1. All'articolo 3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, sono apportate le seguenti modifiche: 
a) al comma 3, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
"a) due rappresentanti del Ministero della salute, individuati nella persona del direttore generale della ricerca scientifica e tecnologica e del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, il primo con funzione di presidente"; 
b) al comma 5, dopo le parole: "non rinnovabile" sono inserite le seguenti: "ad eccezione dei componenti previsti dal comma 3, lettere a) e b), del presente articolo". 

Art. 5-sexies. 
Entrata in vigore del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, per le case da gioco soggette a controllo pubblico 

1. L'entrata in vigore del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, per le case da gioco soggette a controllo pubblico e' prorogata al 15 gennaio 2008. Fino a tale data le case da gioco a controllo pubblico rispetteranno il disposto dell'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, e successive modificazioni". 

Art. 6. 
Commissari straordinari per le opere strategiche 

1. All'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
"1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le opere ed i lavori, ai quali lo Stato contribuisce, anche indirettamente o con apporto di capitale, in tutto o in parte ovvero cofinanziati con risorse dell'Unione europea, di rilevante interesse nazionale per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali, gia' appaltati o affidati a general contractor in concessione o comunque ricompresi in una convenzione quadro oggetto di precedente gara e la cui esecuzione, pur potendo iniziare o proseguire, non sia iniziata o, se iniziata, risulti anche in parte temporaneamente comunque sospesa. Con i medesimi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono nominati uno o piu' commissari straordinari"; 
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
"4. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2, il commissario straordinario di cui al comma 1 provvede in sostituzione degli organi ordinari o straordinari, avvalendosi delle relative strutture. In caso di competenza regionale, provinciale o comunale, i provvedimenti necessari ad assicurare la tempestiva esecuzione sono comunicati dal commissario straordinario al presidente della regione o della provincia, al sindaco della citta' metropolitana o del comune, nel cui ambito territoriale e' prevista, od in corso, anche se in parte temporaneamente sospesa, la realizzazione delle opere e dei lavori, i quali, entro quindici giorni dalla ricezione, possono disporne la sospensione, anche provvedendo diversamente; trascorso tale termine e in assenza di sospensione, i provvedimenti del commissario sono esecutivi"; 
c) il comma 4-quater e' sostituito dal seguente: 
"4-quater. Il commissario straordinario, al fine di consentire il pronto avvio o la pronta ripresa dell'esecuzione dell'opera commissariata, puo' essere abilitato ad assumere direttamente determinate funzioni di stazione appaltante, previste dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, laddove ravvisi specifici impedimenti all'avvio o alla ripresa dei lavori. Nei casi di risoluzione del contratto d'appalto pronunciata dal commissario straordinario, l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri che fossero gia' allestiti ed allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tal fine assegnato dallo stesso commissario straordinario; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, il commissario straordinario provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. Ai fini di cui al secondo periodo non sono opponibili eccezioni od azioni cautelari, anche possessorie, o di urgenza o comunque denominate che impediscano o ritardino lo sgombero e ripiegamento anzidetti". 

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 

Art. 6-bis. 
Disposizioni concernenti Trenitalia S.p.a. 

1. Nelle more della stipula del contratto di servizio pubblico 2002-2003 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Trenitalia S.p.a., l'ammontare delle somme da corrispondere per l'anno 2003 in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, previsti dalla vigente normativa comunitaria, e' accertato, in via definitiva e senza dare luogo a conguagli, in misura pari a quella complessivamente prevista per lo stesso anno e per lo stesso contratto dal bilancio di previsione dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a corrispondere alla societa' Trenitalia S.p.a., alle singole scadenze, le somme spettanti. 

Art. 6-ter. 
Disposizioni a favore dell'Autorita' portuale di Genova 

1. Al fine di far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 53 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' autorizzato un limite di impegno di tredici anni di 2.940.000 euro per l'anno 2005 quale concorso dello Stato a favore dell'Autorita' portuale di Genova. 

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo determinato in 2.940.000 euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 36, comma 2, della legge 10 agosto 2002, n. 166, utilizzando: 
a) quanto a 1.020.000 euro il limite di impegno per l'anno 2003; 
b) quanto a 1.920.000 euro il limite di impegno per l'anno 2004. 

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 

Art. 6-quater. 
Disposizioni in materia di diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili 

1. All'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, che istituisce l'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) alla lettera a), le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "40 per cento"; 
b) alla lettera b), le parole: "80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "60 per cento". 

2. L'addizionale comunale sui diritti di imbarco e' altresi' incrementata di un euro a passeggero. L'incremento dell'addizionale di cui al presente comma e' destinato ad alimentare il Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale del settore del trasporto aereo, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n 291. 

3. Le maggiori entrate derivanti dall'incremento dell'addizionale, disposto dal comma 2, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini del loro trasferimento al Fondo speciale di cui al medesimo comma 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 

Art. 6-quinquies. 
Norme in materia di servizio civile nazionale 

1. Alla legge 6 marzo 2001, n. 64, sono apportate le seguenti modifiche: 
a) dopo l'articolo 3, e' inserito il seguente: 
"Art. 3-bis (Sanzioni amministrative). - 1. Gli enti di cui all'articolo 3 sono tenuti a cooperare per l'efficiente gestione del servizio civile e la corretta realizzazione dei progetti. 

2. Agli enti che violino il dovere di cui al comma 1, in particolare non osservando le procedure e le norme previste per la selezione dei volontari, ovvero violando quelle per le modalita' di impiego dei volontari, o non realizzando in tutto o in parte i progetti ovvero ledendo la dignita' del volontario si applicano una o piu' delle seguenti sanzioni amministrative: 
a) diffida per iscritto, consistente in un formale invito a uniformarsi; 
b) revoca del provvedimento di approvazione del progetto, con diffida a proseguirne le attivita'; 
c) interdizione temporanea a presentare altri progetti di servizio civile della durata di un anno; 
d) cancellazione dall'albo degli enti di servizio civile. 

3. Le sanzioni di cui al comma 2 sono applicate, previa contestazione degli addebiti e fissazione di un termine per controdedurre non inferiore a trenta giorni e non superiore a quarantacinque, dall'Ufficio nazionale per il servizio civile o dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, in ordine proporzionale e crescente, secondo la gravita' del fatto, la sua reiterazione, il grado di volontarieta' o di colpa, gli effetti prodottisi. La sanzione della cancellazione dall'albo degli enti di servizio civile e' disposta solo in caso di particolare gravita' delle condotte contestate ed impedisce la reiscrizione dell'ente nell'albo per cinque anni"; 
b) il comma 3 dell'articolo 11 e' abrogato. 

2. Al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche: 
a) al comma 4 dell'articolo 3, le parole: "compreso tra un minimo di trenta ed un massimo di trentasei ore" sono sostituite dalle seguenti: "di trenta ore, ovvero di un monte ore annuo minimo corrispondente a millequattrocento ore. I criteri per l'articolazione dell'orario di svolgimento del servizio sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri"; 
b) il comma 6 dell'articolo 3 e' abrogato; 
c) al comma 5 dell'articolo 6, le parole: "31 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre"; 
d) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente: 
"Art. 8(Rapporto di servizio civile). - 1. I giovani selezionati dagli enti e dalle organizzazioni per la realizzazione dei progetti approvati sono avviati al servizio civile sulla base del contratto di servizio civile sottoscritto dall'Ufficio nazionale per il servizio civile e successivamante inviato al volontario per la sottoscrizione. 

2. Il contratto, recante la data di inizio del servizio attestata dal responsabile dell'ente, prevede il trattamento economico e giuridico, in conformita' all'articolo 9, comma 2, nonche' le norme di comportamento alle quali deve attenersi il volontario e le relative sanzioni"; 
e) il comna 2 dell'articolo 9 e' sostituito dal seguente: 
"2. Agli ammessi a prestare attivita' in un progetto di servizio civile compete un assegno per il servizio civile, non superiore al trattamento economico previsto per il personale militare volontario in ferma annuale, nonche' le eventuali indennita' da corrispondere in caso di servizio civile all'estero. In ogni caso non sono dovuti i benefici volti a compensare la condizione militare. La misura del compenso dovuto ai volontari del servizio civile nazionale e' determinata con decreto del Presidente dcl Consiglio dei Ministri tenendo conto delle disponibilita' finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile"; 
f) il comma 8 dell'articolo 9 e' sostituito dal seguente: 
"8. Al termine del periodo di servizio civile, compiuto senza demerito, l'Ufficio nazionale per il servizio civile o le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di rispettiva competenza, rilasciano ai volontari un apposito attestato da cui risulta l'effettuazione del servizio civile. I titolari di tale attestato sono equiparati al personale militare volontario in ferma annuale"; 
g) l'articolo 10 sostituito dal seguente: 
"Art. 10 (Doveri e incompatibilita). - 1. I soggetti impiegati in progetti di servizio civile sono tenuti ad assolvere con diligenza le mansioni affidate, secondo quanto previsto dal contratto di cui all'articolo 8, e non possono svolgere attivita' di lavoro subordinato o autonomo, se incompatibile con il corretto espletamento del servizio. 

2. I soggetti che hanno prestato il servizio civile nazionale non possono presentare ulteriore domanda"; 
h) al comma 1 dell'articolo 11 le parole: "non inferiore ad un mese" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a 80 ore". 

Art. 7. 
Disposizioni in materia di imposte di bollo e tasse di concessione e altre disposizioni in materia di finanza locale 

1. Al fine di assicurare la massima semplificazione, anche alleviando l'onere dei contribuenti che assolvono i loro obblighi tributari, riferiti ad alcune delle fattispecie ricomprese nell'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, mediante la materiale applicazione di marche, nella citata legge n. 311 del 2004 sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) all'articolo 1, comma 300: 
1) dopo le parole: "concessione governativa," sono inserite le seguenti: "esclusi quelli di cui alla lettera b) dell'articolo 17, nonche' alle lettere a) e b) dell'articolo 21, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni,"; 
2) le parole: "con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2005," sono soppresse; 
3) le parole: "in misura tale da assicurare" sono sostituite dalle seguenti: "secondo quanto stabilito negli allegati da 2-bis a 2-sexies alla presente legge. Ferma l'esclusione di cui al precedente periodo e nel rispetto delle condizioni in esso stabilite, gli importi in misura fissa della imposta di bollo e della tassa di concessione governativa, diversi da quelli contenuti nei predetti allegati, sono aggiornati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze i cui effetti decorrono dal 1° giugno 2005. Le disposizioni degli stessi allegati hanno effetto dal 1° febbraio 2005 e, in particolare, hanno effetto per gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per le scritture private autenticate a partire da tale data, per le scritture private non autenticate e per le denunce presentate per la registrazione dalla medesima data, nonche' per le formalita' di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data. Le disposizioni di cui al presente comma assicurano, complessivamente,"; 
b) dopo l'allegato 2, sono inseriti gli allegati da 2-bis a 2-sexies allegati al presente decreto. 

2. Dal 1° giugno 2005 la tassa di concessione governativa e l'imposta di bollo, nei casi in cui ne e' previsto il pagamento mediante marche, sono pagate con le modalita' telematiche di cui all'articolo 3, primo comma, numero 3-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, e successive modificazioni. 

2-bis. I concessionari del servizio nazionale della riscossione di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono tenuti a dichiarare l'importo delle somme riscosse a titolo di imposta comunale sugli immobili che, a decorrere dall'anno 1993, non e' stato possibile attribuire ai comuni. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabiliti i termini e le modalita' di presentazione delle dichiarazioni, nonche' il sistema di versamento e di impiego delle somme in questione che saranno destinate in via prioritaria ad attivita' di formazione nel campo della gestione del tributo ed alle politiche di informazione al contribuente. 

2-ter. All'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le parole da: "Al fine di" fino a: "suddette anagrafi" sono sostituite dalle seguenti: "Allo scopo di consentire la prosecuzione dei servizi finalizzati a fornire adeguati strumenti conoscitivi per una efficace azione accertativa dei comuni, nonche' per agevolare i processi telematici di integrazione nella pubblica amministrazione ed assicurare il miglioramento dell'attivita' di informazione ai contribuenti, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) organizza le relative attivita' strumentali. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze vengono disciplinate le modalita' per l'effettuazione dei suddetti servizi". 

Art. 7-bis. 
Assistenza sanitaria per i cittadini di Campione d'Italia 

1. I maggiori costi dell'assistenza sanitaria ai cittadini di Campione d'Italia, rispetto alla disponibilita' del Servizio sanitario regionale, calcolati sulla base della quota capitaria, gravano sul bilancio comunale. A tal fine, al comune di Campione d'Italia viene assegnata annualmente a decorrere dall'anno 2005 la somma di due milioni di euro. 

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a due milioni di euro a decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 

Art. 7-ter. 
Fondo per il personale delle Ferrovie dello Stato 

1. E' istituito, a decorrere dall'anno 2005, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il Fondo per il personale delle Ferrovie dello Stato, la cui dotazione, per ciascuno degli anni del triennio 2005-2007, e' pari a 8 milioni di euro. 

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo utilizzando: 
a) quanto a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 

b) per ciascuno degli anni 2006 e 2007, quanto a 4 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e quanto a 4 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 

Art. 7-quater. 
Controversie relative alla soppressa azienda universitaria Policlinico Umberto I 

1. I decreti di ingiunzione di cui all'articolo 641 del codice di procedura civile e le sentenze divenuti esecutivi dopo la data di entrata in vigore del decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453, sono inefficaci nei confronti dell'azienda ospedaliera Policlinico Umberto I, qualora gli stessi siano relativi a crediti vantati nei confronti della soppressa omonima azienda universitaria per obbligazioni contrattuali anteriori alla data di istituzione della predetta azienda ospedaliera Policlinico Umberto I, secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 341 del 1999, come interpretato dall'articolo 8-sexies del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186. 

2. I pignoramenti eventualmente intrapresi in forza dei titoli di cui al comma 1 perdono efficacia e i giudizi di ottemperanza in base al medesimo titolo pendenti sono dichiarati estinti anche d'ufficio. 

3. Nelle azioni esecutive iniziate sui medesimi titoli di cui al comma 1, alla soppressa azienda universitaria Policlinico Umberto I subentra il commissario di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453. 

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

Art. 7-quinquies. 
Tenuta delle liste elettorali 

1. All'articolo 32 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modifiche: 
a) il quinto comma e' sostituito dal seguente: 
"Le deliberazioni relative alle cancellazioni di cui ai numeri 2) e 3) devono essere notificate agli interessati entro dieci giorni"; 
b) al sesto comma, le parole: "Le deliberazioni della commissione elettorale comunale relative alle variazioni di cui al n. 5)" sono sostituite dalle seguenti: "Le deliberazioni relative alle variazioni di cui ai numeri 4) e 5)". 

Art. 7-sexies. 
Aggiornamento degli schedari consolari 

1. E' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 2.800.000 per l'aggiornamento degli schedari consolari al fine di pervenire all'unificazione dei dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e degli schedari consolari, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104. 

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 2.800.000 per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 

Art. 7-septies. 
Interventi urgenti per i Giochi olimpici invernali "Torino 2006" 

1. E' assegnato un contributo di 80 milioni di euro per l'anno 2005 ad una societa' a capitale interamente pubblico controllata da Sviluppo Italia S.p.a., al cui capitale sociale possono partecipare la regione Piemonte, la provincia di Torino ed il comune di Torino, direttamente o tramite societa' di cui detengono la totalita' del capitale sociale. 

2. La societa' di cui al comma 1 assume e coordina le iniziative finalizzate ad un piu' efficace inserimento nel contesto territoriale dei compiti e delle attivita' svolte dal Comitato organizzatore dei Giochi olimpici di cui all'articolo 1-bis della legge 9 ottobre 2000, n. 285, in adempimento degli impegni contrattuali assunti nei confronti del Comitato internazionale olimpico con il contratto sottoscritto a Seul in data 19 giugno 1999. 

3. Per le iniziative di cui al comma 2, la societa' di cui al comma 1 si avvale in via prioritaria degli enti pubblici di cui al comma 1 nonche' degli enti e societa' strumentali della regione Piemonte, della provincia di Torino e del comune di Torino. Limitatamente alla realizzazione delle infrastrutture temporanee e degli allestimenti degli impianti e delle infrastrutture di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni, funzionali allo svolgimento dei Giochi olimpici, la societa' di cui al comma 1 puo' altresi' avvalersi, previa deliberazione del Comitato di regia di cui all'articolo 1, comma 1-bis, della medesima legge n. 285 del 2000, e successive modificazioni, dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici di cui all'articolo 2 della medesima legge. Sono a carico della societa' di cui al comma 1 tutti gli oneri economici, compresi quelli relativi alle spese aggiuntive di funzionamento dei soggetti operanti ed al contenzioso, inerenti agli interventi per i quali venga esercitata la facolta' di avvalimento nonche' alle occupazioni temporanee di cui al comma 4. La societa' di cui al comma 1, limitatamente alla realizzazione di interventi temporanei correlati a quelli di cui all'articolo 3 della citata legge n. 285 del 2000, e successive modificazioni, puo' avvalersi della citata Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici. 

4. All'articolo 3, comma 2-ter, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'Agenzia esercita tale facolta' anche nel caso in cui l'occupazione sia necessaria per la realizzazione, anche da parte del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici ovvero di enti pubblici e loro societa' strumentali, delle infrastrutture temporanee e degli allestimenti degli impianti e delle infrastrutture di cui all'articolo 1 funzionali allo svolgimento dei Giochi olimpici". 

5. All'articolo 3 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni, il comma 2- quater e' sostituito dal seguente: 
"2-quater. La facolta' di cui al comma 2-ter puo' essere esercitata, mediante ordinanza che determina altresi' in via provvisoria le indennita' di occupazione, a seguito dell'approvazione da parte dell'Agenzia del progetto definitivo o della variante avente per oggetto l'opera cui l'occupazione e' preordinata. Le indennita' definitive di occupazione spettanti ai proprietari sono determinate ai sensi dell'articolo 50 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni. Al proprietario del fondo secondo le risultanze catastali e' notificato almeno dieci giorni prima un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui e' prevista l'esecuzione dell'ordinanza che impone l'occupazione temporanea; entro lo stesso termine e' pubblicato, per almeno dieci giorni, il suddetto avviso nell'albo del comune o dei comuni in cui e' sito il fondo. In caso di irreperibilita' del proprietario del fondo la pubblicazione ha valore di avvenuta notifica". 

6. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, relativi agli interventi di cui alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria si applicano i termini minimi previsti dalla normativa comunitaria e, per gli appalti di importo inferiore a tale soglia, tutti i termini sono ridotti fino ad un terzo. Per gli appalti pubblici di lavori di qualunque importo, l'affidamento a trattativa privata e' consentito anche nei casi previsti dall'articolo 7 della direttiva n. 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993. Le varianti possono essere approvate anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, ed in assenza delle autorizzazioni e dei pareri obbligatori non vincolanti richiesti dalla stessa legge. 

7. Restano fermi la natura privata, i compiti e le modalita' di funzionamento del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici. A tali fini il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici assume le necessarie iniziative per coordinare il proprio operato con quello della societa' di cui al comma 1. 

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse disponibili sul Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 

Art. 7-octies. 
Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari 

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e con effetto per l'esercizio 2005, i comuni con proprie deliberazioni rideterminano, ove occorra, la misura del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari secondo le disposizioni di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, secondo la base di calcolo e le modalita' stabilite dalla lettera d) del comma 2 dell'articolo 62 medesimo. A decorrere dall'esercizio di bilancio 2006 la determinazione terra' conto della rivalutazione annuale sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT. 

2. Le disposizioni di cui al comma 470 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si intendono applicabili anche all'imposta sugli intrattenimenti e all'imposta sulla pubblicita'. 

Art. 7-novies. 
Attivita' di formazione ai dipendenti della pubblica amministrazione 

1. All'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: 
"f-bis) da attivita' di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione". 

Art. 7-decies. 
Monopoli di Stato 

1. All'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alla lettera f), dopo le parole: "Ministero dell'economia e delle finanze" la parola: "e" e' soppressa, e dopo le parole: "agenzie fiscali" sono inserite le seguenti: ", ivi inclusa l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato,". 

Art. 7-undecies. 
Reddito minimo di inserimento 

1. All'articolo 80, comma 1, alinea, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2006". 

2. Le somme non spese da parte dei comuni entro il 30 aprile 2006 devono essere versate dai medesimi all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 

Art. 7-duodecies. 
Proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria 

1. All'articolo 3, comma 137, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, le parole: "30 aprile 2005" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2005". 

Art. 7-terdecies. 
Italia Lavoro Spa 

1. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, ed all'articolo 30 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia di politiche del lavoro, dell'occupazione, della tutela dei lavoratori, e delle competenze in materia di politiche sociali e previdenziali, si avvale di Italia Lavoro Spa, previa stipula di apposita convenzione. 

2. Per la promozione e la gestione di attivita' riconducibili agli ambiti di cui al comma 1, le altre amministrazioni centrali dello Stato possono avvalersi di Italia Lavoro Spa d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto della convenzione di cui al comma 1. 

3. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali assegna a Italia Lavoro Spa 10 milioni di euro quale contributo agli oneri di funzionamento ed ai costi generali di struttura. A tale onere si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. 

Art. 7-quaterdecies. 
Norma di interpretazione autentica 

1. L'articolo 1, comma 19, della legge 23 agosto 2004, n. 243, si interpreta nel senso che l'attivita' di monitoraggio effettuata dall'INPS, volta a verificare il raggiungimento del numero massimo di 10.000 lavoratori aventi diritto a fruire dei benefici di cui al comma 18 del predetto articolo, e' riferita al momento di cessazione del rapporto di lavoro secondo le fattispecie indicate rispettivamente alle lettere a) e b) del comma 18 suddetto. 

Art. 7-quinquiesdecies. 
Modifiche alla disciplina del collegio dei sindaci dell'ENPALS 

1. Il collegio dei sindaci dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) e' composto da cinque membri di qualifica non inferiore a dirigente, di cui tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e due in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze. Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di presidente. Per ciascuno dei componenti e' nominato un membro supplente. 

Art. 7-sexiesdecies. 
Norme per accelerare l'erogazione dei contributi nelle aree depresse 

1. Fermo restando il tetto dei pagamenti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, al fine di garantire il massimo utilizzo delle risorse comunitarie che assistono i contributi concessi a valere sui bandi di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni - limitatamente ai bandi ottavo, le cui graduatorie sono state approvate con decreto ministeriale in data 9 aprile 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 129 alla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2001, undicesimo, le cui graduatorie sono state approvate con decreto ministeriale in data 12 febbraio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 47 alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2002, e quattordicesimo, le cui graduatorie sono state approvate con decreto ministeriale in data 27 maggio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 105 alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2003 - alle imprese i cui programmi possiedono i requisiti di ammissibilita' al cofinanziamento dell'Unione europea e che ne abbiano fatto richiesta entro il 10 dicembre 2004, fatti salvi i vigenti criteri e modalita' di calcolo, nonche' le modalita' e le procedure di erogazione dei predetti contributi, puo' essere effettuata l'erogazione parziale delle quote di contributo delle quali sono maturate le disponibilita', in proporzione alla parte di investimenti effettivamente realizzati. L'erogazione parziale dell'ultima quota di contributo e' decurtata di una somma pari al dieci per cento del contributo concesso. 

2. Per i programmi di cui al comma 1, per i quali l'impresa abbia ultimato gli investimenti, l'erogazione dell'ultima quota del contributo avviene indipendentemente dalla presentazione della documentazione finale di spesa, fermo restando l'obbligo di presentare detta documentazione nei tempi prescritti dall'articolo 9, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni. Per i programmi di investimento di cui al medesimo articolo 9, comma 6, il periodo di nove mesi di cui all'articolo 10, comma 6, dello stesso decreto e' ridotto a sei mesi. 

Art. 7-septiesdecies. 
Modifica al decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191 

1. All'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ferma restando l'invarianza della spesa complessiva come rideterminata dal primo periodo del presente comma gravante sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per i centri di responsabilita' amministrativa afferenti ai Ministri senza portafoglio il limite di spesa stabilito dal presente comma puo' essere superato in casi eccezionali previa adozione di un motivato provvedimento da parte del Ministro competente". 

Art. 7-duodevicies. 
Termini per lo smaltimento delle scorte dei preparati pericolosi 

1. Il termine di dodici mesi, previsto dal comma 3 dell'articolo 20 del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, per lo smaltimento delle scorte dei preparati pericolosi gia' immessi sul mercato, purche' conformi alla previgente normativa, e' prorogato di diciotto mesi. 

2. Il termine di sei mesi, previsto dal comma 3 dell'articolo 20 del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, per lo smaltimento delle scorte dei preparati pericolosi presenti nel magazzino del produttore, purche' conformi alla previgente normativa, e' differito di dodici mesi. 

Art. 7-undevicies. 
Disposizioni in materia di tessera sanitaria 

1. All'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Ministero dell'economia e delle finanze puo' prevedere periodi transitori, durante i quali, in caso di riscontro della mancata corrispondenza del codice fiscale del titolare della tessera sanitaria con quello dell'assistito riportato sulla ricetta, tale difformita' non costituisce impedimento per l'erogazione della prestazione e l'utilizzazione della relativa ricetta medica ma costituisce anomalia da segnalare tra i dati di cui al comma 8". 

Art. 7-vicies. 
Celebrazioni per il sessantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazione 

1. Le associazioni combattentistiche e partigiane erette in enti morali, costituitesi in confederazione nel 1979, preparano ed organizzano, d'intesa con il Ministero della difesa, nel triennio 2005-2007, manifestazioni celebrative ed iniziative storico-culturali, sul piano nazionale ed internazionale, per il sessantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazione. 

2. Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa di euro 3.100.000 per l'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. 

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 

Art. 7-vicies semel. 
Prevenzione contro la encefalopatia spongiforme bovina 

1. All'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3, e successive modificazioni, la parola: "ventiquattro" e' sostituita dalla seguente: "trenta". 

Art. 7-vicies bis. 
Disposizioni in materia di acque potabili 

1. Alle acque potabili trattate, ottenute mediante apparecchiature con sistema a raggi ultravioletti, purche' specificatamente approvate dal Ministero della salute in conformita' al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanita' 21 dicembre 1990, n. 443, si applicano gli stessi parametri chimici e batteriologici previsti per le acque minerali, limitatamente ai criteri di valutazione della carica microbica totale ed al Ph, qualora venga addizionato CO2. 

Art. 7-vicies ter. 
Rilascio documentazione in formato elettronico 

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006: 
a) il visto su supporto cartaceo e' sostituito, all'atto della richiesta, dal visto elettronico, di cui al regolamento (CE) n. 334/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002; 
b) il permesso di soggiorno su supporto cartaceo e' sostituito, all'atto della richiesta del primo rilascio o del rinnovo dello stesso, dal permesso di soggiorno elettronico, di cui al regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002; 
c) il passaporto su supporto cartaceo e' sostituito dal passaporto elettronico di cui al regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004. 

2. Dalla stessa data di cui al comma 1, la carta d'identita' su supporto cartaceo e' sostituita, all'atto della richiesta del primo rilascio o del rinnovo del documento, dalla carta d'identita' elettronica, classificata carta valori, prevista dall'articolo 36 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. A tal fine i comuni che non vi abbiano ancora ottemperato provvedono entro il 31 ottobre 2005 alla predisposizione dei necessari collegamenti all'Indice nazionale delle anagrafi (INA) presso il Centro nazionale per i servizi demografici (CNSD) ed alla redazione del piano di sicurezza per la gestione delle postazioni di emissione secondo le regole tecniche fornite dal Ministero dell'interno. 

Art. 7-vicies quater. 
Disposizioni in materia di carte valori 

1. All'atto del rilascio delle carte valori di cui all'articolo 7-vicies ter da parte delle competenti amministrazioni pubbliche, i soggetti richiedenti sono tenuti a corrispondere un importo pari almeno alle spese necessarie per la loro produzione e spedizione, nonche' per la manutenzione necessaria all'espletamento dei servizi ad esse connessi. L'importo e le modalita' di riscossione sono determinati annualmente con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare, in sede di prima attuazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 

2. Le somme percepite dalle amministrazioni pubbliche in applicazione del comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, anche in aggiunta alle somme gia' stanziate, nell'ambito dell'unita' previsionale di base 3.1.5.17 - servizi del Poligrafico dello Stato - dello stato di previsione del medesimo Ministero. 

3. Al fine di contenere i prezzi di cessione delle carte valori ed i costi di attivazione, di produzione, emissione e manutenzione dei centri gestione delle stesse e' in facolta' dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa di stipulare accordi o indire gare con pubbliche amministrazioni ed anche con soggetti privati, anche allo scopo di estendere l'operativita' delle carte valori alla fruizione di servizi, ivi compresi quelli di natura privatistica. Gli accordi sono soggetti a ratifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno. 

4. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa puo' continuare ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi del titolo I del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e con applicazione dell'articolo 417-bis, commi primo e secondo, del codice di procedura civile. 

5. E' abrogato il regio decreto 7 marzo 1926, n. 401. 

6. Dall'attuazione dell'articolo 7-vicies ter e del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

Art. 7-vicies quinquies. 
Disposizioni in materia di collocamento fuori ruolo di dipendenti pubblici 

1. Le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, si applicano anche in caso di elezione o nomina a giudice costituzionale e a presidente o componente delle autorita' amministrative indipendenti. 

Art. 8. 
Copertura finanziaria 

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 2, pari ad euro 29.248.636 per l'anno 2005, euro 44.366.700 per l'anno 2006, euro 45.436.965 per l'anno 2007, euro 28.333.439 per l'anno 2008 ed euro 18.783.436 a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come determinata dalla Tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 

Art. 9. 
Entrata in vigore 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.