Art. 1. (Compiti delle Forze armate) 1. Le Forze armate sono al servizio della Repubblica. 2. L’ordinamento e l’attività delle Forze
armate sono conformi agli articoli 11 e 52 della Costituzione e alla legge.
Art. 2. (Personale militare impegnato
1. Le finalità di cui all’articolo 1 sono assicurate da: a) ufficiali in servizio permanente, di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490; b) sottufficiali in servizio
permanente, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 196;
1) qualora sia deliberato lo stato di guerra ai sensi dell’articolo 78 della Costituzione; 2) qualora una grave crisi internazionale nella quale l’Italia sia coinvolta direttamente o in ragione della sua appartenenza ad una organizzazione internazionale giustifichi un aumento della consistenza numerica delle Forze armate. 2. Il servizio militare obbligatorio nei casi previsti dalla lettera f) del comma 1 ha la durata di dieci mesi, prolungabili unicamente in caso di deliberazione dello stato di guerra. Non possono essere richiamati in servizio gli appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento civile ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Art. 3. (Trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale) 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione del relativo schema, corredato dai pareri previsti dalla legge, un decreto legislativo per disciplinare la graduale sostituzione, entro sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, dei militari in servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa e con personale civile del Ministero della difesa. Il decreto legislativo sarà informato ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) disciplinare la progressiva riduzione a 190 mila unità dell’organico complessivo delle Forze armate, secondo un andamento della consistenza del personale in servizio coerente con l’evoluzione degli oneri di cui alla tabella A allegata alla presente legge, ad esclusione dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle capitanerie di porto, entro il periodo di sette anni di cui all’alinea del presente comma, in modo da: 1)
non pregiudicare l’assolvimento delle finalità di cui all’articolo
1;
b) prevedere il soddisfacimento delle esigenze delle Forze armate, nel periodo di sette anni di cui all’alinea del presente comma, ricorrendo ai giovani soggetti alla leva nati entro il 1985, rispettando la progressiva riduzione dell’organico complessivo delle Forze armate ai sensi della lettera a); c) disciplinare il progressivo
raggiungimento dell’entità dell’organico delle singole categorie
indicate alla lettera a), prevedendo anche il transito del personale in
esubero rispetto all’organico delle Forze armate nei ruoli di altre amministrazioni
in relazione alle esigenze, ai profili di impiego e alla programmazione
delle assunzioni da parte delle amministrazioni stesse o, in caso di mancato
reimpiego, il collocamento in ausiliaria se con meno di cinque anni dai
limiti di età previsti per ciascuna categoria di personale;
g) prevedere, al fine di salvaguardare prioritariamente l’impiego operativo dei volontari di truppa, il progressivo affidamento di incarichi amministrativi e logistici a personale civile del Ministero della difesa, nel rispetto delle vigenti procedure e garantendo il soddisfacimento delle esigenze organiche previste dal decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265, avvalendosi, nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, anche di imprese private per lo svolgimento di attività di natura logistica attualmente svolte da personale militare e non connesse al soddisfacimento di esigenze di sicurezza e di difesa delle strutture militari; h) adeguare la normativa
che regola il servizio militare obbligatorio, fermo restando quanto previsto
per le modalità di chiamata alla leva o alle armi, nonchè
per le dispense di cui agli articoli 1 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre
1997, n. 504, in modo da:
i) coordinare le norme vigenti in materia di reclutamento del personale militare femminile; l) prevedere che, ferme restando le disposizioni vigenti, soddisfatte le esigenze delle Forze armate, ivi comprese quelle delle Capitanerie di porto, a decorrere dal 1º gennaio 2003 e relativamente al periodo di sette anni di cui all’alinea del presente comma, il Ministro della difesa stabilisca, con proprio decreto adottato di concerto con i Ministri dell’interno, della giustizia e delle finanze, i contingenti autorizzati a prestare servizio di leva nell’Arma dei carabinieri, nella Polizia di Stato, nel Corpo della guardia di finanza, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco tenendo conto della progressiva contrazione del contingente di giovani da chiamare alle armi. 2. Al fine di incentivare i reclutamenti dei volontari di truppa in ferma prefissata e favorire l’iniziale sostituzione del personale di leva, il Ministero della difesa è autorizzato per l’anno 2000 a immettere in servizio permanente, a valere sul contingente aggiuntivo di cui alla lettera e) del comma 1 del presente articolo, 2531 volontari ad incremento della consistenza massima fissata dall’articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196. 3. Al fine di promuovere la formazione culturale e sociale e la qualità della vita del personale di truppa delle Forze armate, con particolare riferimento al personale di leva, il Ministro della difesa emana direttive volte a: a) assicurare che siano fornite informazioni sulle principali norme di legge e regolamentari afferenti al servizio militare con specifica indicazione dei relativi diritti e doveri, nonchè sui contenuti fondamentali della Costituzione, ricorrendo a tale scopo a lezioni di educazione civica; b) assicurare il miglioramento
degli standard di addestramento e di formazione tecnica e culturale del
personale delle Forze armate per adeguarli alle esigenze inerenti alla
partecipazione a missioni internazionali;
4. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive al medesimo decreto legislativo, nel rispetto delle modalità e dei princìpi e criteri direttivi indicati nel medesimo comma 1. Art. 4. (Facoltà di trasformazione del servizio di leva in ferma annuale volontaria) 1. In via transitoria, il servizio di leva previsto dalla legislazione vigente può essere trasformato in ferma annuale, a domanda dell’interessato, entro quaranta giorni dalla data di incorporazione. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica relativamente ad una quota delle unità di personale da reclutare in ferma annuale, definita con decreto del Ministro della difesa, e comunque nell’ambito dei limiti di spesa indicati, per ciascun anno, dalla tabella A allegata alla presente legge. Art. 5. (Misure per agevolare l’inserimento dei
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa individua, con proprio decreto, nell’ambito delle direzioni generali del Ministero della difesa, una struttura competente a svolgere attività informativa, promozionale e di coordinamento al fine di valutare l’andamento dell’attività di reclutamento di personale volontario e di agevolare l’inserimento nel mondo del lavoro dei militari volontari congedati senza demerito. Per il perseguimento delle predette finalità tale struttura si avvale anche degli uffici periferici della Difesa, acquisisce le opportune informazioni dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, cura i rapporti con i datori di lavoro pubblici e privati e stipula convenzioni, nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio a tale fine disponibili, con i predetti datori di lavoro, con gli uffici regionali competenti in materia di promozione dell’occupazione, individuati ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, con i soggetti abilitati all’attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del citato decreto legislativo n. 469 del 1997, e con i soggetti abilitati all’attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo ai sensi dell’articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196. 2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 17 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono determinati i crediti formativi per i cittadini che prestano servizio militare volontario, rilevanti, nell’ambito dell’istruzione e della formazione professionale, ai fini del compimento di periodi obbligatori di pratica professionale o di specializzazione, previsti per l’acquisizione dei titoli necessari all’esercizio di specifiche professioni o mestieri. Art. 6. (Relazione al Parlamento) 1. A decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all’articolo 3, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, presenta al Parlamento la relazione annuale sullo stato della disciplina militare e sullo stato dell’organizzazione delle Forze armate in relazione agli obiettivi di ristrutturazione, nella quale in particolare riferisce sul livello di operatività delle singole Forze armate, sul grado di integrazione del personale militare volontario femminile e sull’azione della struttura di cui al comma 1 dell’articolo 5. Tale relazione sostituisce quelle di cui all’articolo 48 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, ed all’articolo 24 della legge 11 luglio 1978, n. 382. Art. 7. (Adeguamenti organizzativi e strutturali) 1. Al fine di adeguare i procedimenti, la struttura ordinativo-funzionale e le infrastrutture delle Forze armate alle esigenze della progressiva trasformazione dello strumento militare in professionale, il Governo, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più regolamenti, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per aggiornare e semplificare con criteri di economicità, efficacia ed efficienza la disciplina dell’ordinamento dei servizi, dell’amministrazione e della contabilità delle Forze armate, al fine di pervenire ad una disciplina omogenea a livello interforze in aderenza ai princìpi di cui alla legge 18 febbraio 1997, n. 25, ed in conformità ai criteri e princìpi indicati al comma 5, lettere a), b), c), d), e) e g), dell’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, fatti salvi i necessari adattamenti alle peculiarità dei compiti e dell’ordinamento delle Forze armate. Con i regolamenti di cui al presente articolo sono individuate le disposizioni regolamentari che cessano di avere efficacia dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi. Salvo quanto previsto dall’articolo 4-quater del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al presente articolo sono inoltre abrogate o cessano di avere efficacia le disposizioni, incompatibili con quanto previsto dagli stessi regolamenti, contenute nei seguenti provvedimenti: a) regolamento per l’amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 10 febbraio 1927, n. 443; b) testo unico delle disposizioni
legislative concernenti l’amministrazione e la contabilità dei corpi,
istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2 febbraio
1928, n. 263;
Art. 8. (Copertura finanziaria) 1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato, per il triennio 2000-2002, rispettivamente, in lire 43 miliardi per l’anno 2000, lire 362 miliardi per l’anno 2001 e lire 618 miliardi per l’anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della difesa. 2. Gli oneri derivanti dall’attuazione della presente
legge per ciascuno degli anni a decorrere dal 2003 sono determinati nella
misura massima indicata dalla tabella A allegata alla presente legge. L’onere
a regime a decorrere dal 2020 è determinato nella misura massima
di lire 1.096 miliardi.
Art. 9. (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Tabella A [articolo 3, comma 1, lettera a)]
ONERI FINANZIARI NETTI COMPLESSIVI (in miliardi di lire) ANNO ONERE 2000 43 2001
362
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