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Si riporta la legge in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea. La norma è conosciuta come decreto-Kyoto. |
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Legge di conversione
Art. 1. 1. Il decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, recante disposizioni urgenti per l’applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione Art. 1.
1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, i gestori degli impianti rientranti nelle categorie di attivita' elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003 , in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presentano, entro il 5 dicembre 2004, all'autorita' nazionale competente di cui all'art. 3, comma 1, apposita domanda di autorizzazione. 2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, i gestori degli impianti rientranti nelle categorie di attivita' elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, posti in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, presentano apposita domanda di autorizzazione almeno trenta giorni prima della data di entrata in esercizio dell'impianto stesso o, nel caso di impianti termoelettrici ricompresi negli impianti di combustione con potenza calorifica di combustione superiore a 20 MW di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE, almeno trenta giorni prima della data di primo parallelo dell'impianto. 3. La domanda di autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 e' redatta conformemente a quanto stabilito all'articolo 5 della direttiva 2003/87/CE. Le specifiche relative al formato ed alle modalita' per la trasmissione delle domande di autorizzazione, nonche' le specificazioni relative alle informazioni da includere nella stessa, sono definite, entro sei giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro delle attivita' produttive. 4. L'autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 e' rilasciata mediante provvedimento del Direttore generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Direttore generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attivita' produttive e contiene gli elementi di cui all'articolo 6 della direttiva 2003/87/CE. Art. 2.
1. I gestori degli impianti rientranti nelle categorie di attivita'
elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, in esercizio alla
data di entrata in vigore del presente decreto, comunicano all'autorita'
nazionale competente, entro il 30 dicembre 2004, le informazioni necessarie
ai fini dell'assegnazione delle quote di emissione per il periodo 2005-2007,
con dichiarazione resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le specifiche
relative al formato ed alle modalita' per la trasmissione delle suddette
informazioni, nonche' le specificazioni sui dati richiesti, sono definite,
entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
mediante decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del Ministro delle attivita' produttive.
1. Il gestore che omette di presentare la domanda di autorizzazione di cui all'articolo 1 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 40 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in assenza di autorizzazione. 2. Il gestore che fornisce informazioni false relativamente a quanto richiesto dall'articolo 5 della direttiva 2003/87/CE, salvo che il fatto costituisca reato, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 40 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in eccesso alle quantita' cui avrebbe avuto diritto in caso di dichiarazione veritiera. 3. Il gestore che omette di comunicare all'autorita' nazionale competente le informazioni di cui all'articolo 2 o fornisce informazioni false, salvo che il fatto costituisca reato, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10 euro per ogni tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in difformita' alle prescrizioni del presente decreto. 4. In tutti i casi previsti dal presente articolo e' ordinata la chiusura dell'impianto fino al regolare adempimento degli obblighi previsti dal presente decreto. 5. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dal prefetto della provincia nel cui territorio e' stata commessa la violazione. Avverso il provvedimento che dispone le sanzioni amministrative pecuniarie e' esperibile il giudizio di opposizione previsto dalla normativa vigente. 6. Le sanzioni previste dal presente articolo si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, qualora, a tale data, continui a sussistere la violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3. 7. Le sanzioni previste dal presente articolo si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge di recepimento della direttiva 2003/87/CE . Art. 3.
1. Fino al recepimento della direttiva 2003/87/CE, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo svolge le funzioni di autorita' nazionale competente, avvalendosi a tale fine, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica , dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente. 2. Il Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissioni predisposto, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2003/87/CE, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dal Ministero delle attivita' produttive, inviato alla Commissione europea in data 15 luglio 2004, vale quale Piano nazionale di assegnazione per il periodo 2005-2007, fatte salve le modifiche e le integrazioni che la Commissione europea dovesse richiedere in sede di approvazione del Piano stesso, nonche' le eventuali modifiche e integrazioni concordate in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto l997, n. 281. 2-bis. Il Piano di cui al comma 2 e' in ogni caso aggiornato, a seguito della raccolta di informazioni di cui all'articolo 2 e comunque non oltre il 30 giugno 2005, anche al fine della stabilizzazione e riduzione delle concentrazioni aggregate di gas ad effetto serra. Il piano aggiornato ai sensi del presente comma e del comma 2, da cui non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e' trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. 2-ter. Il Governo inserisce annualmente nel Documento di programmazione economico-finanziaria un aggiornamento, predisposto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti gli altri Ministri interessati, sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, in coerenza con gli obblighi derivanti dall'attuazione del Protocollo di Kyoto e sui relativi indirizzi, indicando in particolare le proposte di modifica e di integrazione del Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissioni che si rendano necessarie . Art. 4.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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