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Si riporta la legge n. 285 del 1997 che detta le disposizioni per la promozione dei diritti e delle opportunità dell'infanzia e dell'adolescenza. |
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"Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza" Art. 1. (Fondo nazionale per l'infanzia
1. É istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza finalizzato alla realizzazione
di interventi a livello nazionale, regionale e locale per favorire la promozione
dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione
individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza, privilegiando
l'ambiente ad esse piú confacente ovvero la famiglia naturale, adottiva
o affidataria, in attuazione dei princípi della Convenzione sui
diritti del fanciullo resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991,
n. 176, e degli articoli 1 e 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
a) carenza di strutture per la prima infanzia secondo le indicazioni
del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia della
Presidenza del Consiglio dei ministri;
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto
emanato di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, di grazia
e giustizia e con il Ministro per le pari opportunità, sentite la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano nonché le Commissioni parlamentari
competenti, provvede alla ripartizione delle quote del Fondo tra le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano e di quelle riservate ai
comuni, ai sensi del comma 2.
Art. 2. (Ambiti territoriali di intervento) 1. Le regioni, nell'ambito della programmazione regionale, definiscono,
sentiti gli enti locali, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge
8 giugno 1990, n. 142, ogni tre anni, gli ambiti territoriali di intervento,
tenuto conto della presenza dei comuni commissariati ai sensi dell'articolo
15- bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, e
procedono al riparto economico delle risorse al fine di assicurare l'efficienza
e l'efficacia degli interventi e la partecipazione di tutti i soggetti
coinvolti. Possono essere individuati, quali ambiti ter ritoriali di intervento,
comuni, comuni associati ai sensi degli articoli 24, 25 e 26 della legge
8 giugno 1990, n. 142, comunità montane e province.
Art. 3. (Finalità dei progetti) 1. Sono ammessi al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 1 i progetti che perseguono le seguenti finalità: a) realizzazione di servizi di preparazione e di sostegno alla relazione
genito re-figli, di contrasto della povertà e della violenza, nonché
di misure alternative al ricovero dei minori in istituti educativo-assistenziali,
tenuto conto altresí della condizione dei minori stranieri;
Art. 4. (Servizi di sostegno alla relazione genitore-figli, di contrasto della povertà e della violenza, nonché misure alternative al ricovero dei minori in istituti educativo-assistenziali) 1. Le finalità dei progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) , possono essere perseguite, in particolare, attraverso: a) l'erogazione di un minimo vitale a favore di minori in stato di bisogno
inseriti in famiglie o affidati ad uno solo dei genitori, anche se separati;
2. La realizzazione delle finalità di cui al presente articolo avviene mediante progetti personalizzati integrati con le azioni previste nei piani socio-sanitari regionali. Art. 5. (Innovazione e sperimentazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia) 1. Le finalità dei progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), possono essere perseguite, in particolare, attraverso: a) servizi con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione
sociale per bambini da zero a tre anni, che prevedano la presenza di genitori,
familiari o adulti che quotidianamente si occupano della loro cura, organizzati
secondo criteri di flessibilità;
2. I servizi di cui al comma 1 non sono sostitutivi degli asili nido previsti dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e possono essere anche autorganizzati dalle famiglie, dalle associazioni e dai gruppi. Art. 6. (Servizi ricreativi ed educativi
1. Le finalità dei progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
c), possono essere perseguite, in particolare, attraverso il sostegno e
lo sviluppo di servizi volti a promuovere e a valorizzare la partecipazione
dei minori a livello propositivo, decisionale e gestionale in esperienze
aggregative, nonché occasioni di riflessione su temi rilevanti per
la convivenza civile e lo sviluppo delle capacità di socializzazione
e di inserimento nella scuola, nella vita aggregativa e familiare.
Art. 7. (Azioni positive per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza) 1. Le finalità dei progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), possono essere perseguite, in particolare, attraverso: a) interventi che facilitano l'uso del tempo e degli spazi urbani e
naturali, rimuovono ostacoli nella mobilità, ampliano la fruizione
di beni e servizi ambientali, culturali, sociali e sportivi;
Art. 8. (Servizio di informazione,
e supporto tecnico)
1. Il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio
dei ministri attiva un servizio di informazione, di promozione, di consulenza,
di monitoraggio e di supporto tecnico per la realizzazione delle finalità
della presente legge. A tali fini il Dipartimento si avvale del Centro
nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia.
a) provvede alla creazione di una banca dati dei progetti realizzati
a favore dell'infanzia e dell'adolescenza;
3. Il servizio, in caso di rilevata necessità, per le funzioni
di segreteria tecnica relative alle attività di promozione e di
monitoraggio e per le attività di consulenza e di assistenza tecnica,
puó avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di enti e strutture
da individuare nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sugli
appalti pubblici di servizi.
Art. 9. (Valutazione dell'efficacia della spesa) 1. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano presentano una relazione al Ministro per la solidarietà
sociale sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente
legge, sulla loro efficacia, sull'impatto sui minori e sulla società,
sugli obiettivi conseguiti e sulle misure da adottare per migliorare le
condizioni di vita dei minori nel rispettivo territorio. Qualora, entro
due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni
non abbiano provveduto all'impegno contabile delle quote di competenza
del Fondo di cui all'articolo 1 ed all'individuazione degli ambiti territoriali
di intervento di cui all'articolo 2, il Ministro per la solidarietà
sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede alla
ridestinazione dei fondi alle regioni ed alle province autonome di Trento
e di Bolzano.
Art. 10. (Relazione al Parlamento) 1. Entro il 30 settembre di ciascun anno il Ministro per la solidarietà sociale trasmette una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge, tenuto conto delle relazioni presentate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 9. Art. 11. (Conferenza nazionale sull'infanzia e sull'adolescenza e statistiche ufficiali sull'infanzia) 1. Il Ministro per la solidarietà sociale convoca periodicamente,
e comunque almeno ogni tre anni, la Conferenza nazionale sull'infanzia
e sull'adolescenza, organizzata dal Dipartimento per gli affari sociali
con il supporto tecnico ed organizzativo del Centro nazionale di documentazione
e di analisi per l'infanzia e della Conferenza dei presi denti delle regioni
e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Commissioni
parlamentari competenti. Gli oneri derivanti dalla organizzazione della
Conferenza sono a carico del Fondo di cui all'articolo 1.
Art. 12. (Rifinanziamento della legge
1. Per il rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 3 della legge
19 luglio 1991, n. 216, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge
27 maggio 1994, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio
1994, n. 465, é autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per ciascuno
degli anni 1997, 1998 e 1999.
Art. 13. (Copertura finanziaria) 1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1 e 8 della presente
legge, pari a lire 120 miliardi per l'anno 1997 e a lire 315 miliardi per
ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999,
al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1997, a tal fine riducendo di pari importo l'accantonamento relativo
alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
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