CAPO I DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Art. 1. (Delega al Governo per il riordino della carriera diplomatica). 1. Al fine di potenziare l'attivita' del Ministero degli affari esteri, sia in Italia che all'estero, e di incrementare la funzionalita' delle strutture dell'Amministrazione centrale, della rete diplomatica e consolare e degli Istituti italiani di cultura all'estero, il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo diretto a disciplinare l'ordinamento della carriera diplomatica ed il trattamento economico metropolitano del personale diplomatico, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere la disciplina di alcuni aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, sulla base di un procedimento negoziale tra una delegazione di parte pubblica presieduta dal Ministro per la funzione pubblica e rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale diplomatico, con cadenza quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per quelli economici, i cui contenuti sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica. Formano oggetto del procedimento negoziale il trattamento economico fondamentale e accessorio, che sara' strutturato sulla base dei criteri di cui alla lettera g), l'orario di lavoro, il congedo ordinario e straordinario, la reperibilita', l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia, i permessi brevi per esigenze personali, le aspettative e i permessi sindacali. L'accordo non potra' comportare, direttamente o indirettamente, impegni di spesa eccedenti quanto previsto nella legge finanziaria, nei provvedimenti ad essa collegati nonche' nel bilancio dello Stato. In fase di prima applicazione si provvedera' ad utilizzare le risorse disponibili in funzione del riequilibrio delle retribuzioni della carriera diplomatica rispetto a quelle della dirigenza ministeriale contrattualizzata, eliminando ogni eventuale sperequazione; b) conferma e rafforzamento della specificita' e unitarieta' di ruolo della carriera diplomatica; previsione dell'accesso alla suddetta carriera esclusivamente dal grado iniziale, attraverso una rinnovata procedura concorsuale che miri ad accertare, oltre alle conoscenze di carattere accademico, le attitudini professionali dei candidati; previsione di adeguati strumenti e periodi di formazione e aggiornamento professionale nel corso dell'intera carriera; c) revisione dei gradi mediante accorpamento; incremento dell'organico della carriera diplomatica, con esclusione degli attuali gradi di ambasciatore e di inviato straordinario e ministro plenipotenziario di I classe, in misura non superiore al 20 per cento dell'organico esistente alla data del 1^ luglio 1998, in diretta connessione con la riorganizzazione dell'Amministrazione centrale e con le mutate esigenze della rete estera derivanti dall'ampliamento e dall'intensificazione dei rapporti tra l'Italia e gli altri Paesi e le Organizzazioni internazionali; a tale scopo e' autorizzata la spesa massima di lire 7,581 miliardi per l'anno 1999, di lire 15,162 miliardi per l'anno 2000 e di lire 22,809 miliardi a decorrere dall'anno 2001; d) revisione del sistema di progressione in carriera mediante procedure obiettive che assicurino l'avanzamento ai gradi superiori e agli incarichi con maggiori responsabilita' ai funzionari piu' meritevoli che abbiano completato percorsi funzionali e formativi obbligatori nell'ambito dei programmi formativi e delle risorse finanziarie gia' stanziate. A tale fine, saranno applicati criteri di valutazione collegiale del servizio prestato, delle posizioni ricoperte, delle responsabilita' attribuite e dei risultati conseguiti. Si terra' conto, inoltre, dei periodi di formazione e di aggiornamento professionale; e) in coerenza con quanto previsto alle lettere b), c e d), revisione delle norme concernenti la attribuzione di compiti e responsabilita' presso gli uffici dell'Amministrazione centrale, nonche' l'assegnazione ai posti presso gli uffici all'estero e le funzioni da svolgere in corrispondenza dei predetti posti, assicurando comunque il rispetto del principio dell'invarianza della spesa globale; f) previsione di appropriate misure volte a ricondurre la dinamica delle retribuzioni del personale sopra indicato entro gli stessi vincoli e compatibilita' previsti per il personale contrattualizzato, con contestuale soppressione di ogni meccanismo di indicizzazione; g) definizione di un trattamento economico onnicomprensivo, con soppressione di ogni forma di automatismo stipendiale, articolato in una componente stipendiale di base, che assorbe l'eventuale indennita' di posizione in godimento, nonche' in altre due componenti correlate la prima alle posizioni funzionali ricoperte e agli incarichi e alle responsabilita' esercitati e la seconda ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati. A tale fine saranno definiti criteri per la determinazione e la valutazione delle posizioni funzionali e dei risultati conseguiti, nonche' per la costituzione di un apposito fondo di finanziamento; h) ove possibile, si terra' conto, in particolare per quanto riguarda gli interventi di cui alle lettere c) e d), della disciplina vigente in materia presso altri Paesi membri dell'Unione europea; i) esplicita indicazione delle norme legislative abrogate. 2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' emanato su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica. Lo schema di decreto legislativo e' trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario, che si pronunciano entro quaranta giorni dall'assegnazione, trascorsi i quali il decreto legislativo e' emanato anche in assenza del parere.
Art. 2. (Revisione degli organici delle qualifiche dirigenziali del Ministero degli affari esteri, incluse le qualifiche dirigenziali dell'area della promozione culturale). 1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, si provvede, nei limiti di una spesa annua complessiva non superiore a lire 3,019 miliardi per l'anno 1999, a lire 6,038 miliardi per l'anno 2000 e a lire 10,591 miliardi a decorrere dall'anno 2001: a) alla individuazione degli uffici di livello dirigenziale, generale e non, sulla base delle esigenze derivanti dalla normativa vigente e dal nuovo assetto strutturale dell'Amministrazione centrale degli affari esteri previsto dalla riforma; b) alla individuazione del numero dei posti-funzione all'estero ai quali destinare dirigenti amministrativi; c) alla individuazione del numero dei posti-funzione di direzione di Istituti italiani di cultura all'estero.
Art. 3. (Riqualificazione e riordino del personale delle qualifiche funzionali del Ministero degli affari esteri).
1. Al fine di soddisfare le esigenze funzionali derivanti dal processo di riordino dell'Amministrazione degli affari esteri, alla riqualificazione del personale delle qualifiche funzionali, ivi incluse quelle appartenenti all'area della promozione culturale, nonche' alla reintegrazione della dotazione organica del personale non diplomatico e non dirigenziale, si provvede ai sensi della vigente normativa. anche contrattuale, nei limiti di una spesa annua complessiva non superiore a lire 7,651 miliardi per l'anno 1999, a lire 19,807 miliardi per l'anno 2000, a lire 32,755 miliardi per l'anno 2001 e a lire 47,038 miliardi a decorrere dall'anno 2002. 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 7,651 miliardi per l'anno 1999, in lire 19,807 miliardi per l'anno 2000 e in lire 47,038 miliardi a decorrere dal 2001 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente " Fondo speciale " dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4. (Personale assunto localmente dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli Istituti italiani di cultura all'estero).
1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi in materia di personale assunto localmente dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, dagli Istituti italiani di cultura all'estero. Nell'esercizio della delega verranno osservati i seguenti principi e criteri direttivi, tenuto conto della contrattazione collettiva esistente in materia, senza determinare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato: a) revisione delle disposizioni di cui ai titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni; b) semplificazione e omogeneizzazione dei differenti regimi esistenti; c) fissazione delle retribuzioni e del relativo regime previdenziale ed assistenziale, in un quadro di riferimento generale, tenendo conto delle condizioni del mercato del lavoro locale e, principalmente, delle retribuzioni corrisposte nella stessa sede da rappresentanze diplomatiche e uffici consolari degli altri Stati europei, prevedendo emolumenti comunque sufficienti ad attrarre gli elementi piu' qualificati; d) stipulazione dei contratti sulla base degli ordinamenti degli Stati di accreditamento, assicurando comunque uno standard minimo di trattamento nei casi e per le materie in cui le previsioni della normativa locale si rivelino inesistenti o insufficienti, e in particolare per quanto riguarda la maternita', l'orario di lavoro, l'assistenza sanitaria e per infortuni sul lavoro, i carichi di famiglia; e) esplicita indicazione delle norme legislative abrogate. 2. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario.
Art. 5. (Proroga del termine per l'immissione nei ruoli di cinquanta impiegati a contratto).
1. E' prorogato al 31 dicembre 1999 il termine per l'immissione nei ruoli del Ministero degli affari esteri, ai sensi del comma 134 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dei cinquanta impiegati di cittadinanza italiana che, alla data del 23 dicembre 1996. erano in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari con contratto a tempo indeterminato, la cui assunzione era prevista, in base alla predetta norma, entro il 1998.
Art. 6. (Proroga del termine per l'integrazione dei contrattisti Schengen).
1. Il termine per l'integrazione di duecento unita' del contingente degli impiegati a contratto di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, disposta dall'articolo 7 del decreto legge 1^ luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, e' prorogato fino al 31 dicembre 2001. Nell'ambito del suddetto contingente, l'Amministrazione degli affari esteri, tenuto conto delle esigenze di servizio della rete diplomatico-consolare, puo' procedere a nuove assunzioni o, alternativamente, al rinnovo dei contratti gia' stipulati.
Art. 7. (Stipula di contratti di prestazione d'opera con traduttori ed interpreti).
1. Dopo il quarto comma dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' aggiunto il seguente: "L'Amministrazione degli affari esteri puo' altresi' stipulare annualmente con traduttori e interpreti esterni, entro i limiti dello stanziamento annuale del pertinente capitolo di bilancio, un numero non superiore a venti contratti di prestazione d'opera di cui all'articolo 2 della legge 23 giugno 1961. n. 520, con durata massima annuale".
Art. 8. (Utilizzo nel triennio 1999-2001 delle giacenze sul Fondo rotativo di cui all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49).
1. Le disponibilita' finanziarie non impegnate alla data del 1^ gennaio 1999 esistenti sul conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al Fondo rotativo di cui all'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227, ed all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono essere destinate fino ad un massimo del 20 per cento, nel corso dell'esercizio finanziario 1999, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro del commercio con l'estero, per: a) iniziative a dono di cooperazione bilaterale, multilaterale e di emergenza nonche' a sostegno dei programmi promossi dalle organizzazioni non governative, di competenza del Ministero degli affari esteri; b) interventi bilaterali e multilaterali di restauro, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale dei Paesi in via di sviluppo, per programmi di cooperazione scientifica e per iniziative di formazione in Italia ed in loco dei cittadini degli stessi Paesi in via di sviluppo, di competenza del Ministero degli affari esteri; c) sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese nei Paesi in via di sviluppo, comunque non di natura militare o ad essa collegata, nel quadro degli interventi di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, di competenza del Ministero del commercio con l'estero, nella misura massima di lire 20 miliardi annue; d) contribuire al finanziamento della partecipazione italiana ad iniziative bilaterali e multilaterali di riduzione o cancellazione del debito dei Paesi in via di sviluppo, di competenza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Tali disponibilita' sono successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alle pertinenti unita' previsionali di base delle singole Amministrazioni competenti. 2. Le risorse finanziarie che riaffluiscono negli anni 1999 e 2000 sul Fondo rotativo di cui al comma 1 per i rientri di capitale ed interessi di crediti d'aiuto concessi in passato possono essere destinate tra le unita' previsionali di base di cui al comma 1 e per le stesse finalita' negli esercizi finanziari 2000 e 2001 con le medesime procedure.
Art. 9. (Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera c), pari a lire 7,581 miliardi per l'anno 1999, a lire 15,162 miliardi per l'anno 2000 e a lire 22,809 miliardi a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, pari a lire 3,019 miliardi per l'anno 1999, a lire 6,038 miliardi per l'anno 2000 e a lire 10,591 miliardi a decorrere dall'anno 2001, e dell'articolo 6, pari a lire 6 miliardi per l'anno 1999, a lire 7 miliardi per l'anno 2000 e a lire 7,5 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" o dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
CAPO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAPPORTO DI IMPIEGO DEL PERSONALE DELLA CARRIERA PREFETTIZIA Art. 10. (Delega al Governo per la disciplina del rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia).
1. In attesa del riordino delle funzioni e degli uffici dell'Amministrazione civile dell'interno e delle prefetture, anche in ragione della specificita' dei compiti di rappresentanza generale del Governo, nonche' al fine di assicurare organicita' e funzionalita' alla disciplina del rapporto di impiego dei funzionari della carriera prefettizia, il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti a disciplinare l'ordinamento della carriera prefettizia ed il trattamento economico del personale di tale carriera, tenendo conto che le risorse annualmente destinate dal bilancio dello Stato e dalle leggi finanziarie ai miglioramenti retributivi sono determinate nell'ambito degli stessi vincoli e delle stesse compatibilita' economiche stabiliti per il personale contrattualizzato e comunque non inferiori a quelle del comparto sicurezza, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi: a) previsione di un procedimento negoziale tra una delegazione di parte pubblica presieduta dal Ministro per la funzione pubblica ed una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera prefettizia, con cadenza quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per quelli economici del rapporto di impiego del personale della carriera stessa, i cui contenuti sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica. Formano oggetto del procedimento negoziale il trattamento economico fondamentale ed accessorio, l'orario di lavoro, il congedo ordinario e straordinario, la reperibilita', l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia, i permessi brevi per esigenze personali, le aspettative ed i permessi sindacali; restano ferme le previsioni dell'articolo 5, terzo comma, e dell'articolo 43. ventesimo comma, della legge 1^ aprile 1981, n. 121; tale accordo non potra' comportare, direttamente o indirettamente, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto previsto nella legge finanziaria, nei provvedimenti ad essa collegati, nonche' nel bilancio dello Stato. In fase di prima applicazione si provvedera' ad utilizzare le risorse disponibili in funzione del riequilibro delle retribuzioni della carriera prefittizia rispetto a quelle della dirigenza ministeriale contrattualizzata, eliminando ogni eventuale sperequazione; b) rafforzamento della specificita' e della unitarieta' della carriera, attraverso la previsione di una rinnovata procedura concorsuale come unica modalita' di accesso alla qualifica iniziale e l'esclusione di ogni possibilita' di immissione dall'esterno, fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni per la nomina a prefetto; conseguente abrogazione dell'articolo 51 della legge 10 ottobre 1986, n. 668; revisione delle qualifiche mediante il massimo accorpamento possibile; c) possibilita' di ampliamento dei titoli di laurea, ivi compresi quelli ad indirizzo economico, per l'accesso alla qualifica iniziale a seguito di accurata selezione pubblica, nonche', per un periodo non inferiore a due anni, di percorsi di formazione presso la Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno o presso altre scuole di formazione dell'Amministrazione statale, nonche' presso altri soggetti pubblici e privati, e di tirocinio operativo; possibilita' di prevedere eventuali periodi di studio presso amministrazioni ed istituzioni dei Paesi dell'Unione europea, delle Organizzazioni internazionali e di altri Paesi con i quali sono state sottoscritte intese e convenzioni intergovernative; l'attuazione delle citate previsioni non deve comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato; d) avanzamento in carriera secondo criteri obiettivi di selezione per merito e valutazione collegiale dopo un congruo periodo di effettivo servizio nella qualifica iniziale e nelle qualifiche intermedie e adeguate esperienze in posizioni funzionali presso l'Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'interno e nell'ambito di strutture formative, secondo criteri obiettivi, escludendo riserve di quote e mobilita' esterna, fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni per la nomina a prefetto; e) individuazione, nell'organizzazione degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno, degli incarichi e delle funzioni da attribuire ai funzionari della carriera prefettizia in ragione delle esigenze di gestione unitaria dei compiti dell'Amministrazione, della specificita' della responsabilita' di rappresentanza generale del Governo e di amministrazione generale da definire ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, ferma restando l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; f) revisione dei criteri di attribuzione dei compiti e delle responsabilita' in relazione alle attitudini individuali, alle peculiarita' della qualifica rivestita ed alle esigenze di arricchimento della qualificazione professionale; g) definizione di un trattamento economico onnicomprensivo, articolato in una componente stipendiale di base, nonche' in altre due componenti correlate, la prima alle posizioni funzionali ricoperte e agli incarichi di responsabilita' esercitati, la seconda ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati. A tal fine saranno definiti appositi criteri per la determinazione e la valutazione delle posizioni funzionali e la verifica dei risultati conseguiti, nonche' per la costituzione di un apposito fondo di finanziamento; h) previsione di adeguate facilitazioni economiche e logistiche per la mobilita' dei funzionari qualora non siano assegnatari di alloggi da parte dell'Amministrazione e individuazione attraverso la procedura negoziale di altre misure idonee a favorire la mobilita' di sede; i) copertura assicurativa del rischio di responsabilita' civile; 1) estensione ai funzionari della carriera prefettizia incaricati della provvisoria amministrazione degli enti locali della difesa in giudizio ai sensi dell'articolo 44 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611; m) esplicita indicazione delle norme legislative abrogate. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica. Gli schemi di decreto legislativo sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quaranta giorni dall'assegnazione, trascorsi i quali i decreti legislativi sono emanati anche in assenza del parere.
Art. 11. (Disposizione transitoria).
1. Fino all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento dell'accordo previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera a), della presente legge, resta ferma l'applicazione dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, per il personale delle qualifiche direttive della carriera prefettizia, nonche' delle disposizioni in materia di adeguamento retributivo automatico del personale non contrattualizzato, per il personale delle qualifiche dirigenziali della medesima carriera prefettizia. 2. Gli incrementi corrisposti ai sensi del comma 1 sono riassorbiti dagli incrementi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a). 3. Con il decreto del Presidente della Repubblica, di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), si provvede all'abrogazione delle disposizioni incompatibili.
CAPO III DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA Art. 12. (Delega al Governo per la riorganizzazione del personale dell'Amministrazione penitenziaria).
1. Al fine di consentire il riconoscimento quali uffici di livello dirigenziale generale dei Provveditorati dell'Amministrazione penitenziaria, ad eccezione delle sedi di minore rilievo, e il riconoscimento quali uffici di livello dirigenziale degli istituti penitenziari e degli uffici di analogo livello professionale, ad eccezione di quelli di minore rilievo, nonche' al fine di realizzare un ampio decentramento delle funzioni e della responsabilita' nella conduzione delle sedi periferiche dell'Amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile, adeguando di conseguenza le strutture del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, il Governo e' delegato ad emanare, nel termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, sulla base dei criteri concernenti la riorganizzazione e la razionalizzazione degli uffici della Amministrazione dello Stato, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonche' dei seguenti principi e criteri direttivi: a) ampliamento delle dotazioni organiche dell'Amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile e adeguamento dei profili professionali del personale che vi opera in relazione all'esigenza di assicurare la piu' efficace realizzazione dei fini istituzionali; b) istituzione di un ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria con carriera analoga a quella del personale di pari qualifica del corrispondente ruolo della Polizia di Stato; c) armonizzazione delle norme contenute nella legge 15 dicembre 1990, n. 395, con i principi stabiliti alle lettere precedenti; d) riapertura dei termini previsti dall'articolo 25, comma 8, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, per gli ufficiali del ruolo ad esaurimento del disciolto Corpo degli agenti di custodia, ovvero loro ricollocazione professionale; e) integrazione dell'organico e adeguamento dei livelli di professionalita' del personale amministrativo delle aree educative, sanitarie, amministrativo -contabili, tecniche, della sicurezza e del personale, prevedendo l'effettiva realizzazione delle aree medesime in ogni istituto penitenziario e, compatibilmente, negli uffici di eguale rilevanza; f) esplicita indicazione delle norme legislative abrogate. 2. Il Governo e' delegato altresi' ad emanare, nel termine di cui al comma 1, un decreto legislativo che preveda l'istituzione di un ruolo direttivo speciale nel Corpo di polizia penitenziaria, al quale accede il personale appartenente al ruolo degli ispettori del medesimo Corpo in possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia. Ferme restando le dotazioni organiche complessive del personale del Corpo di polizia penitenziaria, nell'esercizio della delega saranno osservati i seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere requisiti e modalita' di accesso al ruolo mediante il superamento di un concorso per titoli ed esami e di uno speciale corso di formazione di durata non inferiore ad un anno; b) prevedere la dotazione organica comunque non superiore a duecento unita', l'articolazione in qualifiche, le relative denominazioni e, in relazione alle esigenze, le connesse funzioni, escluse quelle proprie dei profili professionali del direttore di istituto penitenziario; c) prevedere modalita' di progressione nel ruolo e di permanenza nelle qualifiche, anche con innalzamento dei limiti di eta' solo per esigenze di servizio; sono esclusi l'istituzione di ruoli dirigenziali e, comunque, l'accesso ad essi; d) prevedere eventuali disposizioni transitorie. 3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere a parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quaranta giorni dall'assegnazione, trascorsi i quali i decreti legislativi sono emanati anche in assenza del parere. 4. L'Amministrazione penitenziaria puo' avvalersi, fino ad integrale copertura dei posti, mediante le ordinarie procedure concorsuali di professionisti psicologi di particolare qualificazione, conferendo loro incarichi individuali ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, corrispondendo a tale personale la retribuzione da stabilire con decreto del Ministro di grazia e giustizia, comunque non superiore a quella lorda spettante al personale di pari grado dell'Amministrazione statale. 5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in lire 30 miliardi per l'anno 1999, in lire 80 miliardi per l'anno 2000 e in lire 116.988.295.000 a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia. 6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
CAPO IV DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA Art. 13. (Ruolo del Consiglio superiore della magistratura).
1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a realizzare una piu' razionale e stabile organizzazione del personale addetto al Consiglio superiore della magistratura, senza nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: a) procedere all'istituzione del ruolo del personale amministrativo della Segreteria e dell'Ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura avente la dotazione organica di duecentotrenta unita', in modo che la spesa non superi, comunque, quella prevista per le unita' di personale ridotte ai sensi della lettera b); b) prevedere la riduzione, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, di duecentotrenta posti nel ruolo del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie del Ministero di grazia e giustizia; c) prevedere che al Consiglio superiore della magistratura sia attribuito il potere di disciplinare, con proprio regolamento interno, entro i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore medesimo, e senza nuovi oneri a carico dello Stato, i seguenti aspetti: 1) la disciplina dei concorsi pubblici per il reclutamento del personale; 2) l'articolazione dell'organico in relazione alle classificazioni professionali vigenti; 3) l'ordinamento delle carriere e lo stato giuridico del personale, tenendo conto dei criteri fissati in sede di contrattazione collettiva nazionale di lavoro relativa al comparto "Ministeri" e avuto riguardo alle specifiche esigenze funzionali ed organizzative del Consiglio superiore della magistratura; 4) il trattamento economico fondamentale del personale del ruolo del Consiglio superiore della magistratura, in misura uguale a quello previsto per il personale dell'Amministrazione della giustizia di equivalente qualifica; 5) il servizio ed il trattamento economico accessorio del personale, nonche' il servizio e le indennita' attribuibili al personale non appartenente al ruolo del Consiglio superiore della magistratura che svolga la propria attivita' presso di esso, in relazione alle specifiche esigenze funzionali ed organizzative, e nei limiti dei fondi stanziati annualmente per il suo funzionamento; d) prevedere la possibilita' per il Consiglio superiore della magistratura di avvalersi, nei limiti dei fondi stanziati per il suo funzionamento, per esigenze che richiedano particolari professionalita' e specializzazioni, di collaboratori, nel limite massimo di dieci unita', con contratto di prestazione d'opera, non rinnovabile comunque dopo la cessazione della consiliatura, nel corso del quale saranno posti fuori ruolo, in aspettativa o comando; e) prevedere che la riduzione degli stanziamenti iscritti nelle unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia con trasferimento delle somme nell'unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica recante i fondi per il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura avvenga in corrispondenza e nei limiti dell'assunzione di personale gia' in servizio presso il Consiglio superiore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, nel ruolo del Consiglio superiore della magistratura. Con le stesse modalita', in corrispondenza con l'assunzione di personale non in servizio presso il Consiglio superiore della magistratura, si procedera' alla riduzione degli stanziamenti iscritti nelle unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia in funzione delle programmate assunzioni a norma dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ridotte a norma del comma 2 del presente titolo, con trasferimento delle somme nell'unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica recante i fondi per il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura; f) emanare la normativa di coordinamento con, la legislazione vigente nelle materie oggetto del decreto legislativo di cui al presente comma, nonche' la disciplina transitoria volta ad assicurare la funzionalita' del Consiglio superiore della magistratura, 2. In sede di prima applicazione del decreto legislativo di cui al comma 1, al personale in servizio presso il Consiglio superiore della magistratura alla data del 31 dicembre 1998 in posizione di fuori ruolo, comando o distacco, e' riservato il 50 per cento dei posti messi a concorso per ciascuna qualifica. Il personale in servizio di cui al primo periodo, che non risultasse vincitore dei concorsi pubblici di cui al comma 1, lettera c), e' restituito alle amministrazioni di provenienza e reinserito nel rispettivo ruolo. L'eventuale reinserimento nei ruoli viene disposto nel rispetto delle procedure di programmazione delle assunzioni di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, riducendo corrispondentemente l'entita' del contingente di personale da assumere da parte di ciascuna amministrazione interessata. 3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' emanato su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica. Lo schema di decreto legislativo e' trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quaranta giorni dall'assegnazione, trascorsi i quali il decreto legislativo e' emanato anche in assenza del parere.
CAPO V DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE MILITARE Art. 14. (Disposizioni relative al personale militare).
1. Al fine di perseguire gli obiettivi indicati dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e di ottimizzare l'impiego e la permanenza in servizio degli ufficiali dell'Esercito, i limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente dei colonnelli del ruolo normale dell'arma dei trasporti e materiali, del corpo sanitario e del corpo di amministrazione e commissariato sono elevati a 61 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. I sergenti e gradi corrispondenti in ferma volontaria raffermati ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, che al 1^ settembre 1995 abbiano ultimato la ferma triennale sono a tale data immessi in servizio permanente e conseguono ad anzianita', previo giudizio di idoneita', il grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti, dopo tre anni e sei mesi di reclutamento. I sergenti e gradi corrispondenti raffermati ai sensi dell'articolo 15 della legge 10 maggio 1983, n. 212, sono immessi in servizio permanente alla data di compimento del terzo anno di servizio e promossi al grado superiore dopo tre anni e sei mesi dal reclutamento. I sergenti maggiori e gradi corrispondenti di cui al presente comma sono promossi al grado di maresciallo e gradi corrispondenti, previo giudizio di idoneita', ed inquadrati nel ruolo dei marescialli il giorno successivo alla promozione a maresciallo e gradi corrispondenti dell'ultimo sottufficiale di cui al comma 8 dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196. Ilcomma 12 dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e' abrogato. 3. L'articolo 1 della legge 13 giugno 1952, n. 698, concernente il contributo per spese di vestiario agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica inviati all'estero in missione di lunga durata, e' abrogato. 4. A decorrere dal 1^ gennaio 2000 la composizione della razione viveri in natura per i militari che ne conservano il godimento e' annualmente determinata con decreto del Ministro della difesa, da adottare di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro il 30 settembre dell'anno precedente. Con lo stesso decreto sono altresi' determinate le quote di miglioramento vitto, le integrazioni vitto ed i generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di impiego. 5. Il personale delle Forze armate, incluso quello dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa e, per la Guardia di finanza, del personale civile del Ministero delle finanze, secondo modalita' e procedure analoghe a quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, da definire con decreto dei Ministri interessati, da emanare di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica. 6. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 6 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, dopo il numero 5) e' aggiunto il seguente: "5-bis) degli incrementi corrispondenti a titolo di perequazione automatica". 7. L'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 giugno 1996, n. 341, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1996, n. 427, si interpreta nel senso che l'autonoma maggiorazione stipendiale ivi prevista non assorbe gli scatti aggiuntivi attribuiti ai tenenti ed ai capitani e gradi corrispondenti delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza ed alle qualifiche equivalenti delle Forze di polizia rispettivamente ai sensi dell'articolo 138, quinto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150. A decorrere dal 1^ gennaio 1992 e fino al 31 agosto 1995, ai tenenti e capitani delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza ed alle qualifiche corrispondenti delle Forze di polizia sono attribuiti gli scatti aggiuntivi previsti dall'articolo 140, quinto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, in relazione ai diversi gradi comunque inseriti nel medesimo livello retributivo anche in deroga al presupposto dell'appartenenza alla stessa carriera. Tali scatti si intendono assorbiti nella autonoma maggiorazione stipendiale. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a lire 8.100 milioni annue a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. 8. Il comma 18 dell'articolo 16 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dal comma 35 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano a decorrere dal 1^ gennaio 1995 alle indennita' di trasferimento di cui alle leggi 2 aprile 1979, n. 97, e 10 marzo 1987, n. 100, e al decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402. 9. All'articolo 32, comma 1, della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni, le parole: "presidente: un ufficiale generale di divisione o grado corrispondente" sono sostituite dalle seguenti: "presidente: un ufficiale generale". 10. La disposizione di cui al secondo periodo del comma 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, va interpretata nel senso che le riduzioni annuali delle misure percentuali, ivi previste per la determinazione della corrispondente indennita' di ausiliaria, operano, a decorrere dal 1^ gennaio 1998, unicamente sui miglioramenti economici che da tale data sono annualmente conferiti al personale in servizio avente pari grado e anzianita' e non sulla misura dell'indennita' di ausiliaria concessa anteriormente al 1^ gennaio 1998 o in godimento al termine di ciascuno degli anni considerati.
Art. 15. (Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni correttive dei decreti legislativi n. 196 del 1995 e nn. 464 e 490 del 1997).
1. Il Governo, nell'ambito della riforma delle Forze armate, e' delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1999 e senza oneri a carico del bilancio dello Stato, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni correttive ai decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 196, 28 novembre 1997, n. 464, e 30 dicembre 1997, n. 490. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 devono attenersi ai principi e ai criteri direttivi contenuti, rispettivamente, nell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, nell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e nell'articolo 1, commi 96 e 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e sono adottati secondo le procedure previste dalle medesime leggi.
Art. 16. (Delega al Governo per agevolare la mobilita' del personale militare e delle Forze di polizia).
1. Al fine di assicurare la mobilita' del personale militare in coerenza con le esigenze derivanti dal nuovo modello organizzativo delle Forze armate, il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi recanti le norme necessarie a consentire la realizzazione di un programma pluriennale di ristrutturazione, costruzione, ammodernamento o acquisto di alloggi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) individuazione degli strumenti finanziari e gestionali, quali i fondi comuni di investimento immobiliare, il leasing immobiliare o altre tipologie contrattuali, in grado di mettere a disposizione del personale militare abitazioni alle migliori condizioni economiche; b) selezione, tramite procedure di gara secondo il diritto comunitario e le disposizioni nazionali di attuazione, delle offerte di soggetti che si propongono per la gestione degli strumenti di cui alla lettera a), finalizzata alla costruzione ed alla gestione degli alloggi; c) autofinanziamento del programma attraverso l'utilizzo delle somme corrisposte dagli utilizzatori degli alloggi, senza oneri per il bilancio dello Stato; d) individuazione dei criteri in base ai quali i soggetti gestori definiranno i contratti con gli utilizzatori degli alloggi ed i relativi corrispettivi anche tenendo conto di quanto previsto alla lettera g), garantendo agli stessi anche la possibilita' di ottenere titoli rappresentativi della proprieta' degli alloggi e prevedendo l'acquisizione dell'immobile al patrimonio dello Stato, con privilegio su ogni altro credito, nel caso in cui il soggetto gestore attribuisca agli alloggi una destinazione diversa da quella convenuta o la renda impossibile; e) definizione di standard costruttivi e urbanistici uniformi, sulla base di un'intesa da raggiungere in via generale con gli enti locali attraverso la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali; f) semplificazione e snellimento delle normative e delle procedure relative alla realizzazione di alloggi destinati al personale militare; g) possibilita' per l'Amministrazione della difesa di procedere al trasferimento a titolo gratuito di terreni, gia' appartenenti al demanio militare, in favore dei soggetti di cui alla lettera b), fermi restando i vincoli urbanistici previsti in sede locale a salvaguardia dell'ambiente e i vincoli posti da altre leggi speciali a salvaguardia del demanio storico, archeologico e artistico, nonche' dalle leggi regionali e statali, previa individuazione dei criteri di valutazione, da parte dei competenti uffici dell'Amministrazione delle finanze, delle aree con riferimento ai valori di mercato, al fine di consentire il contenimento dei corrispettivi dovuti per l'utilizzazione degli alloggi. Analoga facolta' potra' essere esercitata, con le medesime modalita' o criteri, dagli enti locali interessati in relazione a terreni rientranti nella propria disponibilita'; h) utilizzo da parte dell'Amministrazione della difesa della quota parte delle risorse ad essa complessivamente derivanti ai sensi dell'articolo 43, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, quale garanzia del pagamento dei corrispettivi relativi ad alloggi transitoriamente non occupati e delle relative spese di gestione; i) definizione della responsabilita' del soggetto gestore in ordine alla manutenzione degli alloggi; l) coordinamento della disciplina recata dalla legge 18 agosto 1978, n. 497, con le disposizioni recate dai decreti legislativi di cui al presente comma; m) estensione delle disposizioni dei decreti legislativi di cui al presente comma anche al programma di ristrutturazione, costruzione, ammodernamento e acquisto di immobili destinati ad alloggi di servizio del personale militare della Guardia di finanza; n) esplicita indicazione delle norme legislative abrogate. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 possono disciplinare le modalita' ed i criteri di estensione delle medesime disposizioni al personale delle Forze di polizia. 3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quaranta giorni dall'assegnazione, trascorsi i quali i decreti legislativi sono emanati anche in assenza di parere. 4. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di cui al comma 1 e con le stesse procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore. 5. Nell'ambito degli accordi di programma relativi alla dismissione dei beni immobili dell'Amministrazione della difesa ai sensi dell'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, puo' essere previsto il riconoscimento in favore degli enti locali di una quota non superiore al 20 per cento del maggior valore degli immobili determinato per effetto delle valorizzazioni assentite, utilizzabile a scomputo del prezzo di acquisto di altri immobili inclusi negli accordi stessi, ovvero per finalita' di manutenzione e riqualificazione urbana. 6. Alla dismissione dei beni immobili dell'Amministrazione della difesa ai sensi dell'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni,si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. 7. All'articolo 6 della legge 18 agosto 1978, n. 497, il numero 5) e' sostituito dal seguente: "5) alloggi collettivi di servizio nell'ambito delle infrastrutture militari per ufficiali, sottufficiali, e volontari in servizio permanente destinati nella sede (ASC)". 8. Il primo comma dell'articolo 12 della legge 18 agosto 1978, n. 497, e' sostituito dal seguente: "Gli ufficiali, i sottufficiali e i volontari in servizio permanente possono usufruire dei locali che, nell'ambito delle infrastrutture militari, sono destinati ad alloggiamenti collettivi di servizio". 9. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Ministro della difesa emana con proprio decreto un regolamento contenente norme per la classificazione e la ripartizione degli alloggi tra ufficiali, sottufficiali e volontari in servizio permanente; le modalita' di assegnazione degli alloggi stessi; le modalita' per il calcolo del canone e degli altri oneri; i tempi di adeguamento dei canoni per gli alloggi preesistenti; le modalita' per la formazione delle graduatorie con particolare riferimento al punteggio che e' determinato in base alla composizione ed al reddito nel nucleo familiare, nonche' ai benefici gia' goduti o alle condizioni di disagio di arrivo in una nuova sede; la composizione, d'intesa con gli organi della rappresentanza militare, di commissioni per l'assegnazione degli alloggi stessi. L'organo nazionale della rappresentanza militare e' chiamato preventivamente ad esprimere il parere sul regolamento. 10. Gli alloggi di cui alla legge 6 marzo 1976, n. 52, sono comunque alienati, agli assegnatari che ne facciano richiesta, indipendentemente dai limiti stabiliti al comma 4 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560. In tale caso si applicano le modalita' di cessione stabilite dalla stessa legge 24 dicembre 1993, n. 560.
Art. 17. (Disposizioni concernenti il trasferimento del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia).
1. Il coniuge convivente del personale in servizio permanente delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224, trasferiti d'autorita' da una ad altra sede di servizio, che sia impiegato in una delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ha diritto, all'atto del trasferimento o dell'elezione di domicilio nel territorio nazionale, ad essere impiegato presso l'amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede piu' vicina. Art. 18. (Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni correttive del decreto legislativo n. 195 del 1995).
1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 31 marzo 2000, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, al fine di adeguarne il contenuto ai principi desumibili dalle disposizioni di riforma della pubblica amministrazione successivamente intervenute, con l'osservanza dei principi e criteri direttivi di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. 2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' emanato con le procedure di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216.
CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI Art. 19. (Disposizioni finali).
1. Entro il 30 aprile 1999 il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica definisce, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica, il quadro delle esigenze ai fini della perequazione dei trattamenti del personale di cui all'articolo 24, commi 5 e 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni. 2. Nel Documento di programmazione economico-finanziaria per gli esercizi 2000-2002, nel quadro delle piu' generali compatibilita' della finanza pubblica e della complessiva politica per il personale pubblico, sono definiti gli indirizzi e le modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1. 3. La legge finanziaria per il triennio 2000-2002, in attuazione degli indirizzi del Documento di programmazione economico-finanziaria ed a norma dell'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, indica l'ammontare delle risorse disponibili per ciascuno degli esercizi del triennio considerato. 4. Previa definizione da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le amministrazioni interessate, dei criteri, dell'ammontare e delle decorrenze degli emolumenti determinati ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, con il provvedimento di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216, si provvede all'attribuzione dei predetti emolumenti ai colonnelli ed ai brigadieri generali delle Forze armate, nonche' ai gradi ed alle qualifiche corrispondenti dei corpi di polizia ad ordinamento militare e civile. 5. I procedimenti negoziali di cui agli articoli 1 e 10 della presente legge, in relazione agli obiettivi di conferma e rafforzamento della specificita' ed unitarieta' di ruolo delle carriere diplomatica e prefettizia ivi indicati, assicurano, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati, secondo appositi parametri, in tale sede definiti, rapportati alla figura apicale, del trattamento economico del personale delle predette carriere. |
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