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Norme in materia di accessi ai corsi universitari, test d'ingresso
(Legge 2 agosto, n. 266)
 Parti e argomenti della scheda: 
Si riporta la legge che ha dato il via libera all'introduzione, in Italia, dei test d'ingresso per poter frequentare i corsi universitari.  Quattro articoli per cambiare radicalmente la possibilità di iscriversi a un corso di laurea qualsiasi. Fino ad allora varie sentenze del TAR avevano bocciato ogni tipo di test d'ingresso facendo riferimento all'art.34 della Costituzione, il diritto allo studio, senza un'apposita legge nazionale in proposito.
Questa legge fu approvata dopo le direttive europee sul livello di preparazione degli studenti laureati, soprattutto in Medicina. La norma, tuttavia, fa riferimento a situazioni di logistica e di organizzazione delle nostre università e non al lavoro post laurea o a criteri di programmazione sociale.
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Legge 2 agosto 1999, n. 264
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 1999)
  
Norme in materia di accessi ai corsi universitari
 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. Sono programmati a livello nazionale gli accessi:
a) ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, in architettura, nonché ai corsi di diploma universitario (professioni sanitarie; biotecnologie e tanti altri)

b) ai corsi di laurea in scienza della formazione primaria e alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondari
c) ai corsi di formazione specialistica dei medici
d) alle scuole di specializzazione per le professioni legali
e) ai corsi universitari di nuova istituzione o attivazione, su proposta delle università.

Art. 2.

1. Sono programmati dalle università gli accessi:
a) ai corsi di laurea per i quali l'ordinamento didattico preveda l'utilizzazione di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici o comunque di posti-studio personalizzati;
b) ai corsi di diploma universitario, diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), per i quali l'ordinamento didattico prevede l'obbligo di tirocinio come parte integrante del percorso formativo, da svolgere presso strutture diverse dall'ateneo;
c) ai corsi o alle scuole di specializzazione
2. Sono programmati dall'università di Trieste gli accessi al corso di laurea in scienze internazionali e diplomatiche con sede in Gorizia.

Art. 3.

1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica si conforma alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge e si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) determinazione annuale del numero di posti a livello nazionale con decreto del Ministro dell'università sentiti gli altri Ministri interessati, sulla base della valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario, tenendo anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo;
2. La valutazione dell'offerta potenziale, al fine di determinare i posti disponibili di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, è effettuata sulla base:
a) dei seguenti parametri:
1) posti nelle aule;
2) attrezzature e laboratori scientifici per la didattica;
3) personale docente;
4) personale tecnico;
5) servizi di assistenza e tutorato;
b) del numero dei tirocini attivabili e dei posti disponibili nei laboratori e nelle aule attrezzate per le attività pratiche, nel caso di corsi di studio per i quali gli ordinamenti didattici prevedono l'obbligo di tirocinio come parte integrante del percorso formativo, di attività tecnico-pratiche e di laboratorio;
c) delle modalità di partecipazione degli studenti alle attività formative obbligatorie, delle possibilità di organizzare, in più turni, le attività didattiche nei laboratori e nelle aule attrezzate, nonché dell'utilizzo di tecnologie e metodologie per la formazione a distanza.

Art. 4.

1. L'ammissione ai corsi di cui agli articoli 1 e 2 è disposta dagli atenei previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 agosto 1999

CIAMPI

D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri

ZECCHINO, Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica