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della scheda:
Si
riporta la legge che ha dato il via libera all'introduzione, in Italia,
dei test d'ingresso per poter frequentare i corsi
universitari. Quattro articoli per cambiare radicalmente la
possibilità di iscriversi a un corso di laurea qualsiasi. Fino ad
allora varie sentenze del TAR avevano bocciato ogni tipo di test
d'ingresso facendo riferimento all'art.34 della Costituzione, il
diritto allo studio, senza un'apposita legge nazionale in proposito.
Questa legge fu approvata dopo le direttive europee sul livello di preparazione degli studenti laureati, soprattutto in Medicina. La norma, tuttavia, fa riferimento a situazioni di logistica e di organizzazione delle nostre università e non al lavoro post laurea o a criteri di programmazione sociale. |
Altre pagine inerenti
sul sito:
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Norme in materia di accessi ai corsi universitari
La
Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA la
seguente legge: Art. 1. 1.
Sono programmati a livello nazionale gli accessi: Art.
2. 1.
Sono programmati dalle università gli accessi: Art.
3. 1.
Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
si
conforma alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente
legge e si
attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: Art. 4. 1.
L'ammissione ai corsi di cui agli articoli 1 e 2 è disposta dagli
atenei
previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base
dei
programmi della scuola secondaria superiore, e di accertamento della
predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi. Data
a Roma, addì 2 agosto 1999 CIAMPI D'ALEMA,
Presidente del Consiglio
dei Ministri ZECCHINO,
Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica |
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