Parti e argomenti
della scheda:
Si riporta la legge che ha modificato o sostituito alcuni articoli del Codice Penale in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione. |
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Art. 1. 1. L’articolo 62-bis del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 62-bis - (Circostanze attenuanti generiche). – Il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nell’articolo 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate in ogni caso, ai fini dell’applicazione di questo capo, come una sola circostanza, la quale può anche concorrere con una o più delle circostanze indicate nel predetto articolo 62. Ai fini dell’applicazione del primo comma non si tiene conto dei criteri di cui all’articolo 133, primo comma, numero 3), e secondo comma, nei casi previsti dall’articolo 99, quarto comma, in relazione ai delitti previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nel caso in cui siano puniti con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni». 2. All’articolo 416-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: «da tre a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da cinque a dieci anni»; b) al secondo comma, le parole: «quattro» e «nove» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «sette» e «dodici»; c) al quarto comma, le parole:
«quattro» e «dieci» sono sostituite, rispettivamente,
dalle seguenti: «sette» e «quindici» e le parole:
«cinque» e «quindici» sono sostituite, rispettivamente,
dalle seguenti: «dieci» e «ventiquattro».
Art. 2. 1. Al primo comma dell’articolo 644 del codice penale, le parole: «da uno a sei anni e con la multa da euro 3.098 a euro 15.493» sono sostituite dalle seguenti: «da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000». Art. 3. 1. Il quarto comma dell’articolo 69 del codice penale è sostituito dal seguente: «Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole, esclusi i casi previsti dall’articolo 99, quarto comma, nonchè dagli articoli 111 e 112, primo comma, numero 4), per cui vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti, ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato». Art. 4. 1. L’articolo 99 del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 99 - (Recidiva). – Chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro, può essere sottoposto ad un aumento di un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo. La pena può essere aumentata fino alla metà: 1) se il nuovo delitto non colposo è della stessa indole; 2) se il nuovo delitto non
colposo è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente;
Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate al secondo comma, l’aumento di pena è della metà. Se il recidivo commette un altro delitto non colposo,
l’aumento della pena, nel caso di cui al primo comma, è della metà
e, nei casi previsti dal secondo comma, è di due terzi.
Art. 5. 1. All’articolo 81 del codice penale, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: «Fermi restando i limiti indicati al terzo
comma, se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più
grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva
prevista dall’articolo 99, quarto comma, l’aumento della quantità
di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena
stabilita per il reato più grave».
Art. 6. 1. L’articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 157 - (Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere). – La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorchè puniti con la sola pena pecuniaria. Per determinare il tempo necessario a prescrivere
si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o
tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti
e dell’aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti
per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria
e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell’aumento
massimo di pena previsto per l’aggravante.
2. All’articolo 158, primo comma, del codice penale, le parole: «o continuato» e le parole: «o la continuazione» sono soppresse. 3. L’articolo 159 del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 159 - (Sospensione del corso della prescrizione).
– Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione
del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare
è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei
casi di:
2) deferimento della questione
ad altro giudizio;
4. All’articolo 160, terzo comma, del codice penale, le parole: «ma in nessun caso i termini stabiliti nell’articolo 157 possono essere prolungati oltre la metà» sono sostituite dalle seguenti: «ma in nessun caso i termini stabiliti nell’articolo 157 possono essere prolungati oltre i termini di cui all’articolo 161, secondo comma, fatta eccezione per i reati di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale». 5. All’articolo 161 del codice penale, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Salvo che si proceda per i reati di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in nessun caso l’interruzione della prescrizione può comportare l’aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della metà nei casi di cui all’articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all’articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105». Art. 7. 1. Dopo l’articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente: «Art. 30-quater - (Concessione dei permessi
premio ai recidivi). – 1. I permessi premio possono essere concessi ai
detenuti, ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall’articolo
99, quarto comma, del codice penale, nei seguenti casi previsti dal comma
4 dell’articolo 30-ter:
b) alla lettera b) dopo l’espiazione
della metà della pena;
2. Al comma 1 dell’articolo 47-ter della legge 26
luglio 1975, n. 354, è premesso il seguente:
b)
padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad
anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti
assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;
1. 1. Al condannato, al quale
sia stata applicata la recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma,
del codice penale, può essere concessa la detenzione domiciliare
se la pena detentiva inflitta, anche se costituente parte residua di maggior
pena, non supera tre anni».
Art. 8. 1. Dopo l’articolo 94 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è inserito seguente: «Art. 94-bis - (Concessione dei benefìci ai recidivi). – 1. La sospensione dell’esecuzione della pena detentiva e l’affidamento in prova in casi particolari nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente, cui sia stata applicata la recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma, del codice penale, possono essere concessi se la pena detentiva inflitta o ancora da scontare non supera i tre anni. La sospensione dell’esecuzione della pena detentiva e l’affidamento in prova in casi particolari nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente, cui sia stata applicata la recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma, del codice penale, possono essere concessi una sola volta». Art. 9. 1. All’articolo 656 del codice di procedura penale, il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. La sospensione
dell’esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta:
b)
nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire,
si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui
la sentenza diviene definitiva;
Art. 10. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 2. Ferme restando le disposizioni dell’articolo 2
del codice penale quanto alle altre norme della presente legge, le disposizioni
dell’articolo 6 non si applicano ai procedimenti e ai processi in corso
se i nuovi termini di prescrizione risultano più lunghi di quelli
previgenti.
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