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Norme decreto Bersani
(Legge 4 agosto 2006, n.248)
 Parti e argomenti della scheda: 
si riporta l'intero testo del decreto Bersani, coordinato con la legge di conversione 
(l'art.2 parla delle tariffe professionali)
Altre pagine inerenti sul sito: 
edifici in muratura 
strutture in c.a.
 
parliamo di ristrutturazioni 
scheda scuole 
DM 18/2/1975 (norme tecniche per l'edilizia scolastica) 
DM 26/8/1992 (norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica) 
DM 18/4/1996 (osservatorio per l'edilizia scolastica) 
legge n.431/1996 (interventi urgenti per l'edilizia scolastica) 
DPR n.380/2001 (testo unico dell'edilizia) 
software MURATS (verifica edifici in muratura) 
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Decreto-Legge 4 luglio 2006, n.223
coordinato con la 
Legge 4 agosto 2006, n.248
(Pubblicato in G.U. n. 153 - Serie generale - del 4 luglio 2006)
 «Disposizioni urgenti per il rilancio 
economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della 
spesa  pubblica,  nonche'  interventi  in  materia  di  entrate  e di 
contrasto all'evasione fiscale.».

Titolo I MISURE URGENTI PER LO SVILUPPO, LA CRESCITA E LA PROMOZIONE DELLA 
CONCORRENZA E DELLA COMPETITIVITA', PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI E 
PER LA LIBERALIZZAZIONE DI SETTORI PRODUTTIVI. 

Avvertenza: 

 Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero 
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle 
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei 
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  italiana,  approvato con 
D.P.R.  28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, 
del  medesimo  testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia 
delle  disposizioni  del  decreto-legge,  integrate  con le modifiche 
apportate  dalla  legge  di  conversione,  che di quelle modificate o 
richiamate  nel  decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il 
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. 
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate 
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sul terminale saranno riportate tra i segni (( ... 
)). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza 
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di 
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione. 
                               Art. 1. 
                  Finalita' e ambito di intervento 

  1.   Le   norme  del  presente  titolo,  adottate  ai  sensi  degli 
articoli 3,  11, 41 e 117, commi primo e secondo, della Costituzione, 
con  particolare riferimento alle materie di competenza statale della 
tutela   della   concorrenza,   dell'ordinamento   civile   e   della 
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i 
diritti  civili  e  sociali  che  devono essere garantiti su tutto il 
territorio   nazionale,  recano  misure  necessarie  ed  urgenti  per 
garantire il rispetto degli articoli 43, 49, 81, 82 e 86 del Trattato 
istitutivo  della  Comunita' europea ed assicurare l'osservanza delle 
raccomandazioni    e    dei   pareri   della   Commissione   europea, 
dell'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del  mercato  e delle 
Autorita'  di  regolazione  e  vigilanza  di  settore,  in  relazione 
all'improcrastinabile  esigenza  di  rafforzare la liberta' di scelta 
del  cittadino  consumatore  e  la  promozione  di assetti di mercato 
maggiormente  concorrenziali,  anche  al fine di favorire il rilancio 
dell'economia  e  dell'occupazione, attraverso la liberalizzazione di 
attivita' imprenditoriali e la creazione di nuovi posti di lavoro. 
((  1-bis.  Le  disposizioni  di cui al presente decreto si applicano 
alle  regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e 
di Bolzano in conformita' agli statuti speciali e alle relative norme 
di attuazione. )) 

 

                               Art. 2. 
Disposizioni  urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei 
                        servizi professionali 

  1. In conformita' al principio comunitario di libera concorrenza ed 
a  quello  di  liberta'  di circolazione delle persone e dei servizi, 
nonche'  al  fine  di assicurare agli utenti un'effettiva facolta' di 
scelta  nell'esercizio  dei  propri  diritti  e di comparazione delle 
prestazioni  offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del 
presente   decreto   sono  abrogate  le  disposizioni  legislative  e 
regolamentari  che  prevedono  con  riferimento alle attivita' libero 
professionali e intellettuali: 
((    a) l'obbligatorieta'  di  tariffe  ))  fisse o minime ovvero il 
divieto  di  pattuire  compensi  parametrati  al raggiungimento degli 
obiettivi perseguiti; 
((    b)   il   divieto,  anche  parziale,  di  svolgere  pubblicita' 
informativa  circa  i  titoli e le specializzazioni professionali, le 
caratteristiche  del  servizio  offerto,  nonche' il prezzo e i costi 
complessivi  delle  prestazioni  secondo  criteri  di  trasparenza  e 
veridicita' del messaggio il cui rispetto e' verificato dall'ordine; 
    c) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo 
interdisciplinare  da parte di societa' di persone o associazioni tra 
professionisti,   fermo   restando  che  l'oggetto  sociale  relativo 
all'attivita'  libero-professionale  deve  essere  esclusivo,  che il 
medesimo professionista non puo' partecipare a piu' di una societa' e 
che  la  specifica  prestazione  deve  essere resa da uno o piu' soci 
professionisti  previamente  indicati,  sotto  la  propria  personale 
responsabilita'. )) 
  2.  Sono  fatte salve le disposizioni riguardanti l'esercizio delle 
professioni  reso  nell'ambito  del Servizio sanitario nazionale o in 
rapporto  convenzionale  con  lo stesso, nonche' le eventuali tariffe 
massime  prefissate  in  via  generale  a  tutela degli utenti. (( Il 
giudice  provvede  alla  liquidazione  delle  spese di giudizio e dei 
compensi  professionali,  in  caso  di  liquidazione  giudiziale e di 
gratuito  patrocinio,  sulla  base della tariffa professionale. Nelle 
procedure  ad  evidenza  pubblica,  le  stazioni  appaltanti  possono 
utilizzare  le  tariffe,  ove  motivatamente ritenute adeguate, quale 
criterio o base di riferimento per la determinazione dei compensi per 
attivita' professionali. 
   2-bis.  All'articolo 2233  del  codice  civile,  il terzo comma e' 
sostituito dal seguente: 
  «Sono  nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra 
gli  avvocati  ed  i  praticanti  abilitati  con  i  loro clienti che 
stabiliscono i compensi professionali».)) 
  3.   Le  disposizioni  deontologiche  e  pattizie  e  i  codici  di 
autodisciplina  che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono 
adeguate,  anche  con  l'adozione di misure a garanzia della qualita' 
delle prestazioni professionali, entro il 1o gennaio 2007. In caso di 
mancato  adeguamento,  a  decorrere  dalla  medesima data le norme in 
contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle. 

 

                               Art. 3. 
Regole  di  tutela  della concorrenza nel settore della distribuzione 
                             commerciale 

  1.  Ai  sensi  delle  disposizioni  dell'ordinamento comunitario in 
materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci 
e  dei  servizi  ed  al  fine di garantire la liberta' di concorrenza 
secondo  condizioni  di  pari opportunita' ed il corretto ed uniforme 
funzionamento  del  mercato,  nonche'  di  assicurare  ai consumatori 
finali  un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilita' 
all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi 
dell'articolo 117,    comma secondo,    lettere e)    ed m),    della 
Costituzione,  ((  le  attivita'  commerciali,  come  individuate dal 
decreto  legislativo  31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di 
alimenti  e  bevande  ))  sono  svolte  senza  i  seguenti  limiti  e 
prescrizioni: 
    a)   l'iscrizione   a  registri  abilitanti  ovvero  possesso  di 
requisiti  professionali  soggettivi  per  l'esercizio  di  attivita' 
commerciali,  (( fatti salvi quelli riguardanti il settore alimentare 
e della somministrazione degli alimenti e delle bevande; )) 
    b) il  rispetto  di  distanze  minime  obbligatorie tra attivita' 
commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio; 
    c) le   limitazioni  quantitative  all'assortimento  merceologico 
offerto negli esercizi commerciali, (( fatta salva la distinzione tra 
settore alimentare e non alimentare;)) 
    d)  il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite 
o  calcolate  sul  volume  delle  vendite  a livello territoriale sub 
regionale; 
    e) la fissazione di divieti ad effettuare vendite promozionali, a 
meno che non siano prescritti dal diritto comunitario; 
    f) l'ottenimento di autorizzazioni preventive e le limitazioni di 
ordine  temporale  o  ((  quantitativo )) allo svolgimento di vendite 
promozionali  di  prodotti,  effettuate  all'interno  degli  esercizi 
commerciali,  ((  tranne  che nei periodi immediatamente precedenti i 
saldi di fine stagione per i medesimi prodotti; 
   f-bis) il divieto o l'ottenimento di autorizzazioni preventive per 
il  consumo  immediato dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio 
di  vicinato,  utilizzando  i  locali  e  gli arredi dell'azienda con 
l'esclusione   del  servizio  assistito  di  somministrazione  e  con 
l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.)) 
  2.  Sono  fatte  salve  le disposizioni che disciplinano le vendite 
sottocosto e i saldi di fine stagione. 
  3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto 
sono  abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali di 
disciplina  del settore della distribuzione commerciale incompatibili 
con le disposizioni di cui al comma 1. 
  4.  Le  regioni  e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni 
legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni di cui al 
comma 1 entro il 1o gennaio 2007. 

 

                               Art. 4. 
Disposizioni   urgenti  per  la  liberalizzazione  dell'attivita'  di 
                         produzione di pane 

  1.  Al  fine  di  favorire la promozione di un assetto maggiormente 
concorrenziale nel settore della panificazione ed assicurare una piu' 
ampia   accessibilita'   dei  consumatori  ai  relativi  prodotti,  a 
decorrere  dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono 
abrogate  la  legge  31 luglio  1956,  n.  1002, e la lettera b), del 
comma 2  dell'articolo 22  del  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 
112. 
  2.  L'impianto  di  un  nuovo  panificio  ed  il trasferimento o la 
trasformazione di panifici esistenti sono soggetti a dichiarazione di 
inizio attivita' da presentare al comune competente per territorio ai 
sensi   dell'articolo 19  della  legge  7 agosto  1990,  n.  241.  La 
dichiarazione   deve   essere   corredata  dall'autorizzazione  della 
competente   Azienda   sanitaria   locale   in  merito  ai  requisiti  
igienico-sanitari  e dall'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, 
dal  titolo  abilitativo  edilizio  e  dal permesso di agibilita' dei 
locali,  ((  nonche' dall'indicazione del nominativo del responsabile 
dell'attivita'  produttiva,  che assicura l'utilizzo di materie prime 
in   conformita'   alle   norme  vigenti,  l'osservanza  delle  norme 
igienico-sanitarie  e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualita' 
del prodotto finito. 
  2-bis.  E'  comunque  consentita  ai titolari di impianti di cui al 
comma 2 l'attivita' di vendita dei prodotti di propria produzione per 
il  consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda 
con  l'esclusione  del  servizio  assistito di somministrazione e con 
l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie. 
  2-ter.  Entro  dodici  mesi  dalla  data di entrata in vigore della 
legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo 
economico,  di  concerto  con  il  Ministro  delle politiche agricole 
alimentari  e forestali e con il Ministro della salute, previa intesa 
con  la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni 
e  le  province  autonome di Trento e di Bolzano, emana un decreto ai 
sensi  dell'articolo 17  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a 
disciplinare, in conformita' al diritto comunitario: 
    a) la  denominazione di «panificio» da riservare alle imprese che 
svolgono  l'intero  ciclo  di  produzione del pane, dalla lavorazione 
delle materie prime alla cottura finale; 
    b) la  denominazione  di  «pane  fresco»  da  riservare  al  pane 
prodotto  secondo  un  processo  di  produzione  continuo,  privo  di 
interruzioni  finalizzate  al  congelamento, alla surgelazione o alla 
conservazione  prolungata delle materie prime, dei prodotti intermedi 
della  panificazione  e  degli  impasti,  fatto  salvo  l'impiego  di 
tecniche   di  lavorazione  finalizzate  al  solo  rallentamento  del 
processo  di  lievitazione,  da porre in vendita entro un termine che 
tenga conto delle tipologie panarie esistenti a livello territoriale; 
    c)  l'adozione della dicitura «pane conservato» con l'indicazione 
dello   stato   o  del  metodo  di  conservazione  utilizzato,  delle 
specifiche  modalita'  di confezionamento e di vendita, nonche' delle 
eventuali modalita' di conservazione e di consumo. )) 
  3. I comuni e le autorita' competenti in materia igienico-sanitaria 
esercitano le rispettive funzioni di vigilanza 
  4.   Le   violazioni   delle   prescrizioni   di  cui  al  presente 
articolo sono  punite  ai  sensi  dell'articolo 22,  commi 1,  2,  5, 
lettera c), e 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. 

 

                               Art. 5. 
     Interventi urgenti nel campo della distribuzione di farmaci 

  1.   Gli  esercizi  commerciali  di  cui  all'articolo 4,  comma 1, 
lettere d), e)  e  f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, 
possono  effettuare  attivita'  di vendita al pubblico dei farmaci da 
banco   o   di   automedicazione,   di   cui  all'articolo 9-bis  del 
decreto-legge    18 settembre   2001,   n.   347,   convertito,   con 
modificazioni,  dalla  legge  16 novembre  2001, n. 405, e di tutti i 
farmaci  o  prodotti  non  soggetti  a prescrizione medica, (( previa 
comunicazione al Ministero della salute e alla regione in cui ha sede 
l'esercizio )) e secondo le modalita' previste dal presente articolo. 
E' abrogata ogni norma incompatibile. 
  2.  La  vendita di cui al comma 1 e' consentita durante l'orario di 
apertura   dell'esercizio   commerciale   e  deve  essere  effettuata 
nell'ambito   di   un  apposito  reparto,  ((  alla  presenza  e  con 
l'assistenza  personale  e  diretta  al  cliente  ))  di  uno  o piu' 
farmacisti  abilitati  all'esercizio della professione ed iscritti al 
relativo  ordine. Sono, comunque, vietati i concorsi, le operazioni a 
premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci. 
  3.  Ciascun  distributore al dettaglio puo' determinare liberamente 
lo sconto sul prezzo indicato dal produttore o dal distributore sulla 
confezione  del  farmaco  ((  rientrante  nelle  categorie  di cui al 
comma 1,  )) purche' lo sconto sia esposto in modo leggibile e chiaro 
al  consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti. Ogni clausola 
contrattuale contraria e' nulla. Sono abrogati l'articolo 1, comma 4, 
del   decreto-legge   27 maggio   2005,   n.   87,   convertito,  con 
modificazioni,  dalla  legge  26 luglio  2005,  n. 149, ed ogni altra 
norma incompatibile. 
((  3-bis.  Nella  provincia  di  Bolzano  e'  fatta salva la vigente 
normativa  in materia di bilinguismo e di uso della lingua italiana e 
tedesca   per   le   etichette  e  gli  stampati  illustrativi  delle 
specialita'  medicinali  e  dei  preparati galenici come previsto dal 
decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574. )) 
  4.  Alla  lettera b)  del  comma 1  dell'articolo 105  del  decreto 
legislativo  24 aprile 2006, n. 219, e' aggiunto, infine, il seguente 
periodo: «L'obbligo di chi commercia all'ingrosso farmaci di detenere 
almeno  il 90 per cento delle specialita' in commercio non si applica 
ai  medicinali non ammessi a rimborso da parte del Servizio sanitario 
nazionale,  fatta  salva la possibilita' del rivenditore al dettaglio 
di rifornirsi presso altro grossista.». 
  5.  Al comma 1 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, 
sono   soppresse   le   seguenti  parole:  «che  gestiscano  farmacie 
anteriormente  alla  data di entrata in vigore della presente legge»; 
al  comma 2  del medesimo articolo sono soppresse le seguenti parole: 
«della  provincia in cui ha sede la societa»; al comma 1, lettera a), 
dell'articolo 8   della   medesima  legge  e'  soppressa  la  parola: 
«distribuzione,». 
((  6.  Sono  abrogati  i  commi 5, 6 e 7 dell'articolo 7 della legge 
8 novembre 1991, n. 362. 
  6-bis.  I commi 9 e 10 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, 
n. 362, sono sostituiti dai seguenti: 
  «9.   A  seguito  di  acquisto  a  titolo  di  successione  di  una 
partecipazione  in  una  societa'  di cui al comma 1, qualora vengano 
meno  i  requisiti  di  cui  al secondo periodo del comma 2, l'avente 
causa  cede  la  quota  di  partecipazione  nel  termine  di due anni 
dall'acquisto medesimo. 
  10.  Il  termine  di  cui  al comma 9 si applica anche alla vendita 
della  farmacia  privata  da  parte  degli  aventi causa ai sensi del 
dodicesimo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475». 
  6-ter. Dopo il comma 4 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, 
n. 362, e' inserito il seguente: 
  «4-bis.  Ciascuna  delle  societa'  di  cui  al comma 1 puo' essere 
titolare dell'esercizio di non piu' di quattro farmacie ubicate nella 
provincia dove ha sede legale.». 
  7.  Il  comma 2 dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile 
2006, n. 219, e' abrogato. )) 

 

                               Art. 6. 
        Interventi per il potenziamento del servizio di taxi 

((  1.  Al  fine  di assicurare per il servizio di taxi il tempestivo 
adeguamento  dei  livelli  essenziali  di  offerta  del servizio taxi 
necessari  all'esercizio  del diritto degli utenti alla mobilita', in 
conformita'  al  principio  comunitario  di  libera  concorrenza ed a 
quello  di  liberta'  di  circolazione  delle  persone e dei servizi, 
nonche'   la  funzionalita'  e  l'efficienza  del  medesimo  servizio 
adeguati  ai  fini della mobilita' urbana ai sensi degli articoli 43, 
49,  81,  82  e  86 del Trattato istitutivo della Comunita' europea e 
degli  articoli 3,  11,  16,  32, 41 e 117, comma secondo, lettere e) 
e m), della Costituzione, i comuni, sentite le commissioni consultive 
di  cui  all'articolo 4, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, 
ove funzionanti, o analogo organo partecipativo, possono: 
    a) disporre   turnazioni   integrative   in   aggiunta  a  quelle 
ordinarie,  individuando  idonee forme di controllo sistematico circa 
l'effettivo  svolgimento  del  servizio  nei  turni  dichiarati.  Per 
l'espletamento del servizio integrativo di cui alla presente lettera, 
i  titolari di licenza si avvalgono, in deroga alla disciplina di cui 
all'articolo 10 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, di sostituti alla 
guida  in  possesso  dei  requisiti  stabiliti  all'articolo 6  della 
medesima  legge.  I sostituti alla guida devono espletare l'attivita' 
in  conformita'  alla  vigente  normativa ed il titolo di lavoro deve 
essere  trasmesso al comune almeno il giorno precedente all'avvio del 
servizio; 
    b) bandire  concorsi  straordinari  in  conformita'  alla vigente 
programmazione  numerica,  ovvero  in  deroga  ove  la programmazione 
numerica manchi o non sia ritenuta idonea dal comune ad assicurare un 
livello  di  offerta adeguato, per il rilascio, a titolo gratuito o a 
titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso 
dei  requisiti stabiliti dall'articolo 6 della citata legge n. 21 del 
1992,  fissando,  in  caso  di titolo oneroso, il relativo importo ed 
individuando,  in caso di eccedenza delle domande, uno o piu' criteri 
selettivi  di  valutazione  automatica o immediata, che assicurino la 
conclusione  della  procedura  in  tempi celeri. I proventi derivanti 
sono  ripartiti  in  misura  non  inferiore  all'80  per  cento tra i 
titolari  di  licenza  di taxi del medesimo comune; la restante parte 
degli introiti puo' essere utilizzata dal comune per il finanziamento 
di  iniziative  volte  al controllo e al miglioramento della qualita' 
degli  autoservizi  pubblici  non  di  linea  e  alla  sicurezza  dei 
conducenti  e  dei passeggeri, anche mediante l'impiego di tecnologie 
satellitari; 
    c) prevedere  il  rilascio  ai soggetti in possesso dei requisiti 
stabiliti  dall'articolo 6  della  citata  legge n. 21 del 1992, e in 
prevalenza  ai  soggetti  di  cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) 
e c),  della  medesima  legge,  di  titoli autorizzatori temporanei o 
stagionali,   non   cedibili,  per  fronteggiare  particolari  eventi 
straordinari  o  periodi di prevedibile incremento della domanda e in 
numero proporzionato alle esigenze dell'utenza; 
    d) prevedere  in via sperimentale l'attribuzione, prevalentemente 
a favore di soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), 
della  citata  legge n. 21 del 1992, della possibilita' di utilizzare 
veicoli  sostitutivi  ed  aggiuntivi  per  l'espletamento  di servizi 
diretti  a  specifiche  categorie di utenti. In tal caso, l'attivita' 
dei sostituti alla guida deve svolgersi secondo quanto previsto dalla 
lettera a); 
    e) prevedere  in  via  sperimentale  forme innovative di servizio 
all'utenza,   con  obblighi  di  servizio  e  tariffe  differenziati, 
rilasciando a tal fine apposite autorizzazioni ai titolari di licenza 
del  servizio  di  taxi o ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, 
lettere b) e c), della citata legge n. 21 del 1992; 
    f) prevedere la possibilita' degli utenti di avvalersi di tariffe 
predeterminate dal comune per percorsi prestabiliti; 
    g)  istituire un comitato permanente di monitoraggio del servizio 
di   taxi   al   fine  di  favorire  la  regolarita'  e  l'efficienza 
dell'espletamento  del  servizio  e  di  orientare  costantemente  le 
modalita'  di svolgimento del servizio stesso alla domanda effettiva, 
composto  da funzionari comunali competenti in materia di mobilita' e 
di  trasporto  pubblico  e  da rappresentanti delle organizzazioni di 
categoria  maggiormente rappresentative, degli operatori di radiotaxi 
e delle associazioni degli utenti. 
  2.  Sono  fatti  salvi  il conferimento di nuove licenze secondo la 
vigente  programmazione  numerica  e  il  divieto  di  cumulo di piu' 
licenze  al  medesimo  intestatario,  ai sensi della legge 15 gennaio 
1992, n. 21, e della disciplina adottata dalle regioni. )) 

 

                               Art. 7. 
Misure  urgenti  in  materia di passaggi di proprieta' di beni mobili 
                             registrati 

  1.   L'autenticazione  della  sottoscrizione  degli  atti  e  delle 
dichiarazioni   aventi   ad  oggetto  l'alienazione  di  beni  mobili 
registrati  e  rimorchi  o la costituzione di diritti di garanzia sui 
medesimi  puo'  essere  richiesta  anche  agli  uffici comunali ed ai 
titolari   degli   sportelli  telematici  dell'automobilista  di  cui 
all'articolo 2 (( del regolamento di cui )) al decreto del Presidente 
della  Repubblica  19 settembre  2000,  n.  358,  che  sono  tenuti a 
rilasciarla  gratuitamente,  tranne i previsti diritti di segreteria, 
nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego. 
  2.  I commi 390 e 391 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, 
n. 266, sono abrogati. 

 

                               Art. 8. 
 Clausole anticoncorrenziali in tema di responsabilita' civile auto 

  1. In conformita' al principio comunitario della concorrenza e alle 
regole  sancite  dagli  articoli 81,  82 e 86 del Trattato istitutivo 
della Comunita' europea, dalla data di entrata in vigore del presente 
decreto e' fatto divieto alle compagnie assicurative e ai loro agenti 
di  vendita di stipulare nuove clausole contrattuali di distribuzione 
esclusiva  e  di imposizione di prezzi minimi o di sconti massimi per 
l'offerta  (( ai consumatori )) di polizze relative all'assicurazione 
obbligatoria per la responsabilita' civile auto. 
  2. Le clausole contrattuali che impegnano, in esclusiva, uno o piu' 
agenti  assicurativi  o  altro  distributore  di servizi assicurativi 
relativi  al ramo responsabilita' civile auto ad una o piu' compagnie 
assicurative  individuate,  o  che  impongono ai medesimi soggetti il 
prezzo  minimo o lo sconto massimo praticabili ai consumatori per gli 
stessi servizi, sono nulle secondo quanto previsto dall'articolo 1418 
del  codice  civile.  Le  clausole  sottoscritte  prima della data di 
entrata  in  vigore  del  presente decreto sono fatte salve fino alla 
loro naturale scadenza e comunque non oltre il 1o gennaio 2008. 
  3.  Fatto  salvo  quanto disposto dal comma 2, costituiscono intesa 
restrittiva  ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 
287,  l'imposizione  di  un  mandato di distribuzione esclusiva o del 
rispetto  di  prezzi minimi o di sconti massimi al consumatore finale 
nell'adempimento dei contratti che regolano il rapporto di agenzia di 
assicurazione   relativamente   all'assicurazione   obbligatoria  per 
responsabilita' civile auto. 
((  3-bis.  All'articolo 131  del codice delle assicurazioni private, 
di  cui  al  decreto  legislativo  7 settembre  2005, n. 209, dopo il 
comma 2 sono inseriti i seguenti: 
  «2-bis.  Per l'offerta di contratti relativi all'assicurazione r.c. 
auto, l'intermediario rilascia preventiva informazione al consumatore 
sulle  provvigioni  riconosciutegli  dall'impresa  o,  distintamente, 
dalle  imprese  per conto di cui opera. L'informazione e' affissa nei 
locali  in  cui  l'intermediario opera e risulta nella documentazione 
rilasciata al contraente. 
  2-ter.  I preventivi e le polizze indicano, in modo evidenziato, il 
premio  di  tariffa,  la  provvigione  dell'intermediario, nonche' lo 
sconto    complessivamente   riconosciuto   al   sottoscrittore   del 
contratto».)) 

 

                               Art. 9. 
Prime  misure  per  il  sistema  informativo  sui prezzi dei prodotti 
                           agro-alimentari 

  1.  All'articolo 23  del  decreto-legge  30 settembre 2003, n. 269, 
convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, 
dopo il comma 2-ter, sono aggiunti i seguenti: 
    «2-quater.  Al  fine  di garantire l'informazione al consumatore, 
potenziando  il  sistema della rilevazione dei prezzi all'ingrosso ed 
al   dettaglio   dei   prodotti   agro-alimentari   e   migliorandone 
l'efficienza ed efficacia, il Ministero dello sviluppo economico e il 
Ministero  delle  politiche agricole alimentari e forestali mettono a 
disposizione   delle   regioni,   delle  province  e  dei  comuni  il 
collegamento   ai   sistemi   informativi  delle  strutture  ad  essi 
afferenti,  secondo  le  modalita'  prefissate  d'intesa dai medesimi 
Ministeri. 
  2-quinquies.  I  dati  aggregati  raccolti sono resi pubblici anche 
mediante   la  pubblicazione  sul  sito  internet  e  la  stipula  di 
convenzioni  gratuite  con  testate giornalistiche ed emittenti radio 
televisive (( e gestori del servizio di telefonia.». )) 
  2.  All'articolo 2,  comma 1,  del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 
321,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 8 agosto 1996, n. 
421, dopo la lettera c), e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
  «c-bis)  effettuare,  a  richiesta  delle amministrazioni pubbliche 
interessate,   rilevazioni  dei  prezzi  al  dettaglio  dei  prodotti 
agro-alimentari.». 

 

                              Art. 10. 
         Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali 

((  1. L'articolo 118 del testo unico delle leggi in materia bancaria 
e  creditizia,  di  cui  al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 
385, e' sostituito dal seguente: 
    «Art.    118.    -   (Modifica   unilaterale   delle   condizioni 
contrattuali).  - 1. Nei contratti di durata puo' essere convenuta la 
facolta'  di  modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre 
condizioni  di  contratto qualora sussista un giustificato motivo nel 
rispetto  di  quanto  previsto dall'articolo 1341, secondo comma, del 
codice civile. 
  2.  Qualunque  modifica  unilaterale  delle condizioni contrattuali 
deve  essere  comunicata  espressamente  al cliente secondo modalita' 
contenenti  in  modo  evidenziato  la  formula: «Proposta di modifica 
unilaterale del contratto», con preavviso minimo di trenta giorni, in 
forma  scritta  o  mediante  altro  supporto durevole preventivamente 
accettato  dal  cliente.  La  modifica  si  intende  approvata ove il 
cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni. 
In  tal  caso,  in  sede  di liquidazione del rapporto, il cliente ha 
diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. 
  3.  Le  variazioni  contrattuali  per  le  quali  non  siano  state 
osservate  le  prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se 
sfavorevoli per il cliente. 
  4.  Le variazioni dei tassi di interesse conseguenti a decisioni di 
politica  monetaria  riguardano  contestualmente sia i tassi debitori 
che  quelli creditori e si applicano con modalita' tali da non recare 
pregiudizio al cliente». 
  2.  In  ogni caso, nei contratti di durata, il cliente ha sempre la 
facolta'  di  recedere dal contratto senza penalita' e senza spese di 
chiusura. )) 

 

                              Art. 11. 
   Disposizioni urgenti in materia di soppressione di commissioni 

  1.  Sono  soppresse  le commissioni istituite dall'articolo 6 della 
legge  25 agosto 1991, n. 287. Le relative funzioni sono svolte dalle 
amministrazioni titolari dei relativi procedimenti amministrativi. 
  2.  Sono  soppresse  le  commissioni istituite dagli articoli 4 e 7 
della  legge 3 febbraio 1989, n. 39. Le relative funzioni sono svolte 
rispettivamente  dal  Ministero  dello  sviluppo economico e dalle (( 
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.)) 
  3.  Della  commissione giudicatrice prevista dall'articolo 1 del (( 
regolamento  di  cui  ))  al decreto del Ministro dell'industria, del 
commercio   e   dell'artigianato  ((  21 febbraio  1990,  n.  300,  e 
successive  modificazioni,  ))  non possono far parte gli iscritti al 
ruolo degli agenti d'affari in mediazione. 
   4.  Sono  soppresse  le commissioni istituite dagli articoli 4 e 8 
della  legge  3 maggio 1985, n. 204. Le relative funzioni sono svolte 
rispettivamente  dalle (( camere di commercio, industria, artigianato 
e agricoltura )) e dal Ministero dello sviluppo economico. 
  5. Dei Comitati tecnici istituiti presso le (( camere di commercio, 
industria,  artigianato e agricoltura )) per la rilevazione degli usi 
commerciali  non  possono  far  parte  i  rappresentanti di categorie 
aventi   interesse   diretto   nella  specifica  materia  oggetto  di 
rilevazione. 

 

                              Art. 12. 
Disposizioni  in  materia  di circolazione dei veicoli e di trasporto 
                      comunale e intercomunale 

  1.  Fermi  restando  i principi di universalita', accessibilita' ed 
adeguatezza  dei  servizi  pubblici di trasporto locale ed al fine di 
assicurare  un  assetto  maggiormente  concorrenziale  delle connesse 
attivita' economiche e di favorire il pieno esercizio del diritto dei 
cittadini alla mobilita', i comuni possono prevedere che il trasporto 
di  linea di passeggeri accessibile al pubblico, in ambito comunale e 
intercomunale,  sia  svolto, in tutto il territorio o in tratte e per 
tempi  predeterminati,  anche  dai soggetti in possesso dei necessari 
requisiti  tecnico-professionali, fermi restando la disciplina di cui 
al comma 2 ed il divieto di disporre finanziamenti in qualsiasi forma 
a  favore dei predetti soggetti. Il comune sede di scalo ferroviario, 
portuale  o  aeroportuale  e'  comunque tenuto a consentire l'accesso 
allo scalo da parte degli operatori autorizzati ai sensi del presente 
comma da comuni del bacino servito. 
  2.  A tutela del diritto alla salute, alla salubrita' ambientale ed 
alla sicurezza degli utenti della strada e dell'interesse pubblico ad 
una  adeguata  mobilita' urbana, gli enti locali disciplinano secondo 
modalita'  non  discriminatorie  tra  gli  operatori  economici ed in 
conformita'  ai  principi di sussidiarieta', proporzionalita' e leale 
cooperazione,  l'accesso, il transito e la fermata nelle diverse aree 
dei  centri  abitati  di  ciascuna  categoria  di  veicolo,  anche in 
relazione  alle  specifiche  modalita'  di  utilizzo  in  particolari 
contesti  urbani  e  di  traffico.  Per  ragioni  di  sicurezza della 
circolazione,  possono  altresi'  essere  previste zone di divieto di 
fermata,  anche limitato a fasce orarie. Le infrazioni possono essere 
rilevate  senza  contestazione immediata, anche mediante l'impiego di 
mezzi  di  rilevazione fotografica o telematica (( nel rispetto della 
normativa  vigente  in  tema di riservatezza del trattamento dei dati 
personali. )) 

 

                              Art. 13. 
Norme  per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e 
                 locali e a tutela della concorrenza 

  1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e 
del  mercato e di assicurare la parita' degli operatori, le societa', 
a  capitale interamente pubblico o misto, costituite (( o partecipate 
))   dalle  amministrazioni  pubbliche  regionali  e  locali  per  la 
produzione  di beni e servizi strumentali all'attivita' di tali enti, 
((  in  funzione  della  loro  attivita',  con esclusione dei servizi 
pubblici  locali, )) nonche', nei casi consentiti dalla legge, per lo 
svolgimento   esternalizzato   di  funzioni  amministrative  di  loro 
competenza, devono operare esclusivamente con gli enti costituenti (( 
o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore 
di  altri soggetti pubblici o privati, ne' in affidamento diretto ne' 
con  gara,  e  non  possono  partecipare ad altre societa' o enti. Le 
societa'  che  svolgono  l'attivita'  di  intermediazione finanziaria 
prevista  dal  testo  unico di cui al decreto legislativo 1°settembre 
1993,  n.  385,  sono  escluse dal divieto di partecipazione ad altre 
societa' od enti. )) 
  2.  Le  societa'  ((  di  cui al comma 1 )) sono ad oggetto sociale 
esclusivo  e  non  possono agire in violazione delle regole di cui al 
comma 1. 
  3.   Al   fine   di   assicurare  l'effettivita'  delle  precedenti 
disposizioni, le societa' di cui al comma 1 cessano entro dodici mesi 
dalla data di entrata in vigore del presente decreto le attivita' non 
consentite.  A  tale  fine  possono  cedere,  ((  nel  rispetto delle 
procedure  ad  evidenza  pubblica,  ))  le attivita' non consentite a 
terzi  ovvero scorporarle, anche costituendo una separata societa' da 
collocare   sul  mercato,  secondo  le  procedure  del  decreto-legge 
31 maggio  1994,  n.  332, convertito, con modificazioni, dalla legge 
30 luglio  1994,  n.  474,  entro ulteriori (( diciotto )) mesi. (( I 
contratti  relativi  alle  attivita' non cedute o scorporate ai sensi 
del  periodo  precedente  perdono efficacia alla scadenza del termine 
indicato nel primo periodo del presente comma. )) 
  4.  I  contratti conclusi, (( dopo la data di entrata in vigore del 
presente decreto, )) in violazione delle prescrizioni dei commi 1 e 2 
sono  nulli. (( Restano validi, fatte salve le prescrizioni di cui al 
comma 3,  i  contratti conclusi dopo la data di entrata in vigore del 
presente   decreto,   ma  in  esito  a  procedure  di  aggiudicazione 
perfezionate prima della predetta data. )) 

 

                              Art. 14. 
Integrazione  dei  poteri  dell'Autorita' garante della concorrenza e 
                             del mercato 

  1.  Al  capo  II del titolo II della legge 10 ottobre 1990, n. 287, 
dopo l'articolo 14 sono inseriti i seguenti: 
    «Art.  14-bis.  -  (Misure  cautelari). -- 1. Nei casi di urgenza 
dovuta   al   rischio  di  un  danno  grave  e  irreparabile  per  la 
concorrenza, l'Autorita' puo', d'ufficio, ove constati ad un sommario 
esame  la  sussistenza  di  un'infrazione,  deliberare  l'adozione di 
misure cautelari. 
  2. Le decisioni adottate ai sensi del comma 1 (( non possono essere 
in ogni caso rinnovate o prorogate. )) 
  3. L'Autorita', quando le imprese non adempiano a una decisione che 
dispone  misure  cautelari,  puo'  infliggere sanzioni amministrative 
pecuniarie fino al 3 per cento del fatturato. 
((  Art.  14-ter.  -  (Impegni).  -  1. Entro tre mesi dalla notifica 
dell'apertura  di  un'istruttoria per l'accertamento della violazione 
degli  articoli 2  o  3 della presente legge o degli articoli 81 o 82 
del  Trattato  CE,  le imprese possono presentare impegni tali da far 
venire  meno  i  profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria. 
L'Autorita',  valutata  l'idoneita' di tali impegni, puo', nei limiti 
previsti  dall'ordinamento  comunitario,  renderli obbligatori per le 
imprese e chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione. )) 
  2.  L'Autorita'  in  caso  di  mancato  rispetto degli impegni resi 
obbligatori  ai  sensi  del  comma 1 puo' irrogare (( una sanzione )) 
amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato. 
  3. L'Autorita' puo' d'ufficio riaprire il procedimento se: 
    a) si  modifica la situazione di fatto rispetto ad un elemento su 
cui si fonda la decisione; 
    b) le imprese interessate contravvengono agli impegni assunti; 
    c) la  decisione  si  fonda su informazioni trasmesse dalle parti 
che sono incomplete inesatte o fuorvianti». 
  2.  All'articolo 15  della  legge  10 ottobre 1990, n. 287, dopo il 
comma 2, e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis.  L'Autorita',  in  conformita' all'ordinamento comunitario, 
definisce con proprio provvedimento generale i casi in cui, in virtu' 
della    qualificata    collaborazione    prestata    dalle   imprese 
nell'accertamento  di  infrazioni  alle  regole  di  concorrenza,  la 
sanzione  amministrativa  pecuniaria  ((  puo'  essere  non applicata 
ovvero    ridotta    nelle    fattispecie    previste   dal   diritto 
comunitario.».)) 

 

                            Art. 14-bis. 
Integrazione   dei   poteri  dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle 
                            comunicazioni 

((  1.   Ferme  restando  le  competenze  assegnate  dalla  normativa 
comunitaria  e  dalla  legge  10 ottobre  1990, n. 287, all'Autorita' 
garante  della concorrenza e del mercato, la presentazione di impegni 
da   parte   delle  imprese  interessate  e'  parimenti  ammessa  nei 
procedimenti  di  competenza  dell'Autorita'  per  le  garanzie nelle 
comunicazioni   in   cui  occorra  promuovere  la  concorrenza  nella 
fornitura  delle  reti e servizi di comunicazione elettronica e delle 
risorse  e servizi correlati, ai sensi del codice delle comunicazioni 
elettroniche  di  cui  al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, 
salva  la disciplina recata dagli articoli 17 e seguenti del medesimo 
codice  per  i  mercati individuati nelle raccomandazioni comunitarie 
relative ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle 
comunicazioni elettroniche. 
  2. Nei casi previsti dal comma 1, l'Autorita' per le garanzie nelle 
comunicazioni,  qualora  ritenga  gli impegni proposti idonei ai fini 
rispettivamente  indicati,  puo' approvarli con l'effetto di renderli 
obbligatori  per  l'impresa proponente. In caso di mancata attuazione 
degli impegni resi obbligatori dall'Autorita' trovano applicazione le 
sanzioni previste dalle discipline di settore. Qualora la proposta di 
impegno provenga da un'impresa incorsa in illecito non ancora punito, 
l'Autorita'   tiene   conto   dell'attuazione  dell'impegno  da  essa 
approvato  ai fini della decisione circa il trattamento sanzionatorio 
applicabile al caso concreto. )) 

 

                                   Art. 15. 
           Disposizione sulla gestione del servizio idrico integrato 

            1.  All'articolo 113, commi 15-bis e 15-ter, del (( testo 
          unico  di  cui al )) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
          267,  le  parole:  «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle 
          seguenti:   ((  31 dicembre  2006,  relativamente  al  solo 
          servizio idrico integrato al 31 dicembre 2007. )) 

 

Titolo II MISURE PER LA RIPRESA DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI, INTERVENTI 
PER IL SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E MISURE DI CONTENIMENTO E 
RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA. 

Capo I 
Misure per la ripresa degli interventi infrastrutturali 

                              Art. 16. 
      Contratto collettivo 2004-2005 trasporto pubblico locale 

  1. A parziale modifica di quanto stabilito dall'articolo 1, commi 2 
e  3,  del  decreto-legge  21 febbraio  2005,  n. 16, convertito, con 
modificazioni,  dalla  legge  22 aprile  2005,  n.  58,  a  decorrere 
dall'anno  2006  l'importo di 60 milioni di euro annui e' corrisposto 
ai  servizi  di  trasporto pubblico locale direttamente dalle regioni 
individuate  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture e dei 
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 
del  1° marzo  2006,  emanato d'intesa con la Conferenza unificata di 
cui  all'articolo 8  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 
senza  dover  procedere preliminarmente alla corrispondente riduzione 
dei trasferimenti erariali nei confronti delle predette regioni. 
  2. All'articolo 1, comma 147, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, 
e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Le  spese in conto 
capitale relative agli interventi per il trasporto su ferro ricadenti 
nel territorio della Capitale della Repubblica sono escluse dal patto 
di stabilita' interno.». 

 

                              Art. 17. 
                       ANAS e Ferrovie S.p.A. 

  1.  Per  la prosecuzione degli interventi relativi al «Sistema alta 
velocita/alta  capacita»,  per l'anno 2006, e' concesso un contributo 
in  conto  impianti  nel  limite  massimo  di 1.800 milioni di euro a 
favore di Ferrovie dello Stato S.p.A. o a societa' del gruppo. 
  2.  All'articolo 1, comma 32, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, 
come  modificato  dall'articolo 3  del decreto-legge 6 marzo 2006, n. 
68, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2006, n. 127, 
le  parole:  «1.913  milioni»  sono sostituite dalle seguenti: «2.913 
milioni».  ((  Le risorse integrative di cui al presente comma devono 
essere utilizzate esclusivamente per i cantieri aperti. )) 

 

                            Art. 17-bis. 
     Modifiche a disposizioni concernenti le Autorita' portuali 

((  1.  All'articolo 34-septies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 
4,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, 
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1, le parole: «nei limiti di 30 milioni di euro annui 
per  ciascuno degli anni 2006 e 2007» sono sostituite dalle seguenti: 
«nei  limiti di 60 milioni di euro per l'anno 2006 e di 90 milioni di 
euro per l'anno 2007»; 
    b) al  comma 3, le parole: «30 milioni di euro per ciascuno degli 
anni 2006 e 2007» sono sostituite dalle seguenti: «60 milioni di euro 
per l'anno 2006 e 90 milioni di euro per l'anno 2007».)) 

 

                              Art. 18. 
Integrazione  del  Fondo  nazionale per il servizio civile, del Fondo 
nazionale  per  le  politiche  sociali  e  del  Fondo  unico  per  lo 
                             spettacolo. 

  1.  La  dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile di cui 
all'articolo 19  della  legge 8 luglio 1998, n. 230, come determinata 
dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' integrata di 
30 milioni di euro per l'anno 2006. 
  2.  La dotazione del Fondo (( nazionale )) per le politiche sociali 
di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, 
come  determinata  dalla  tabella  C della legge 23 dicembre 2005, n. 
266,  e'  integrata  di  300  milioni  di  euro annui per il triennio 
2006-2008. 
  3. La dotazione del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 
30 aprile  1985, n. 163, come determinata dalla tabella C della legge 
23 dicembre  2005,  n.  266, e' integrata di 50 milioni di euro annui 
per il triennio 2006-2008. 

 

                            Art. 18-bis. 
        Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi 

((  1.  Per  le  esigenze  operative  del Corpo forestale dello Stato 
connesse   alle  attivita'  antincendi  boschivi  di  competenza,  e' 
autorizzata  la  spesa  di  4 milioni di euro per l'anno 2006 e di 10 
milioni di euro annui a decorrere dal 2007. 
  2. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente 
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 
2006-2008,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte 
corrente  «Fondo  speciale»  dello  stato di previsione del Ministero 
dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2006,  allo  scopo 
parzialmente  utilizzando i seguenti accantonamenti: per l'anno 2006, 
quanto  a  3.550.000  euro l'accantonamento relativo al Ministero del 
lavoro  e  delle politiche sociali, a 250.000 euro quello relativo al 
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e a 200.000 euro 
quello relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali; per 
l'anno  2007,  quanto  a  3.100.000 euro l'accantonamento relativo al 
Ministero  del  lavoro e delle politiche sociali, a 5.000.000 di euro 
quello  relativo  al  Ministero  degli  affari esteri, a 500.000 euro 
quello relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e a 
1.400.000  euro quello relativo al Ministero delle politiche agricole 
e   forestali;   per   l'anno   2008,   quanto   a   5.650.000   euro 
l'accantonamento   relativo  al  Ministero  degli  affari  esteri,  a 
1.550.000   euro   quello   relativo  al  Ministero  dell'istruzione, 
dell'universita' e della ricerca, a 1.900.000 euro quello relativo al 
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, a 500.000 euro 
quello relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e a 
400.000  euro quello relativo al Ministero delle politiche agricole e 
forestali. 
  3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad 
apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
)) 

 

Capo II Interventi per le politiche della famiglia, per le politiche 
giovanili e per le politiche relative ai diritti e alle pari 
opportunita' 

                              Art. 19. 
Fondi  per  le politiche della famiglia, per le politiche giovanili e 
   per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'. 

  1.  Al  fine  di  promuovere  e realizzare interventi per la tutela 
della  famiglia,  in  tutte  le sue componenti e le sue problematiche 
generazionali,  nonche' per supportare l'Osservatorio nazionale sulla 
famiglia,   presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e' 
istituito   un   fondo  denominato  «Fondo  per  le  politiche  della 
famiglia»,  al  quale  e' assegnata la somma di 3 milioni di euro per 
l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. 
  2.  Al  fine  di  promuovere il diritto dei giovani alla formazione 
culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche 
attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto 
dei giovani all'abitazione, nonche' a facilitare l'accesso al credito 
per  l'acquisto  e l'utilizzo di beni e servizi, presso la Presidenza 
del  Consiglio  dei  Ministri e' istituito un fondo denominato «Fondo 
per  le  politiche  giovanili»,  al  quale e' assegnata la somma di 3 
milioni  di  euro  per  l'anno  2006  e  di  dieci  milioni di euro a 
decorrere dall'anno 2007. 
  3.  Al  fine  di promuovere le politiche relative ai diritti e alle 
pari opportunita', presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' 
istituito  un  fondo  denominato  «Fondo per le politiche relative ai 
diritti e alle pari opportunita», al quale e' assegnata la somma di 3 
milioni  di  euro  per  l'anno  2006  e  di  dieci  milioni di euro a 
decorrere dall'anno 2007. 

 

Capo III Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica 

                              Art. 20. 
                Presidenza del Consiglio dei Ministri 

  1. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 
67, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 
266,  e' ridotta di 1 milione di euro per l'anno 2006 e di 50 milioni 
di euro a decorrere dall'anno 2007. 
  2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, con apposito decreto 
del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  sono  rideterminati i 
contributi e le provvidenze per l'editoria di cui alla legge 7 agosto 
1990, n. 250. 
  3.  La  dotazione  relativa  all'autorizzazione  di  spesa  di  cui 
all'articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinata 
dalla  tabella  C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' ridotta di 
39 milioni di euro per l'anno 2006. 
((  3-bis.  All'articolo 3, comma 2-ter, secondo periodo, della legge 
7 agosto  1990,  n.  250, e successive modificazioni, le parole: «Gli 
stessi  contributi»  sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 
1° gennaio 2002 i contributi di cui ai commi 8 e 11». 
  3-ter.  Il  requisito  della  rappresentanza  parlamentare indicato 
nell'alinea  dell'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 
250,  e  successive  modificazioni,  non  e' richiesto per le imprese 
editrici  di  quotidiani  o periodici che risultano essere giornali o 
organi  di partiti o movimenti politici che alla data del 31 dicembre 
2005  abbiano  gia'  maturato  il  diritto  ai  contributi  di cui al 
medesimo comma 10. )) 

 

                              Art. 21. 
                         Spese di giustizia 

((  1.  Per  il  pagamento delle spese di giustizia non e' ammesso il 
ricorso  all'anticipazione  da parte degli uffici postali, tranne che 
per  gli  atti di notifiche nei procedimenti penali e per gli atti di 
notifiche  e di espropriazione forzata nei procedimenti civili quando 
i relativi oneri sono a carico dell'erario. )) 
  2.  Al  pagamento  delle  spese di giustizia si provvede secondo le 
ordinarie procedure stabilite dalla vigente normativa di contabilita' 
generale dello Stato. 
  3.  Lo stanziamento previsto in bilancio per le spese di giustizia, 
come  integrato  ai  sensi  dell'articolo 1,  comma 607,  della legge 
23 dicembre  2005,  n. 266, iscritto nell'unita' previsionale di base 
2.1.2.1  capitolo 1360) dello stato di previsione del Ministero della 
giustizia,  e'  ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2006, di 100 
milioni  di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro a decorrere 
dal 2008. 
  4. All'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari  in  materia  di  ((  spese  ))  di giustizia di cui al 
decreto  del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono 
aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
  «6-bis.  Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi 
regionali  e  al  Consiglio  di Stato il contributo dovuto e' di euro 
500;   per   i  ricorsi  previsti  dall'articolo 21-bis  della  legge 
6 dicembre  1971,  n.  1034,  per  quelli  previsti dall'articolo 25, 
comma 5,  della  legge 7 agosto 1990, n. 241, (( per i ricorsi aventi 
ad  oggetto  il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e 
di  ingresso  nel  territorio  dello  Stato  )) e per i ricorsi (( di 
esecuzione della sentenza o di )) ottemperanza (( del giudicato )) il 
contributo  dovuto  e'  di euro 250. (( L'onere relativo al pagamento 
dei   suddetti   contributi  e'  dovuto  in  ogni  caso  dalla  parte 
soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e 
anche  se essa non si e' costituita in giudizio. Ai fini predetti, la 
soccombenza   si  determina  con  il  passaggio  in  giudicato  della 
sentenza.  Non  e'  dovuto  alcun  contributo  per i ricorsi previsti 
dall'articolo 25  della  citata  legge  n.  241  del  1990 avverso il 
diniego  di  accesso  alle informazioni di cui al decreto legislativo 
19 agosto  2005,  n.  195,  di  attuazione  della direttiva 2003/4/CE 
sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. )) 
  6-ter.   Il   maggior  gettito  derivante  dall'applicazione  delle 
disposizioni  di  cui  al  comma 6-bis  e'  versato al bilancio dello 
Stato,  per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero 
dell'economia   e   delle   finanze,  per  le  spese  riguardanti  il 
funzionamento  del  Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi 
regionali.». 
((  4-bis.  All'onere  derivante dall'attuazione del capoverso 6-bis, 
introdotto  dal  comma 4,  valutato  per il 2006 in 200.000 euro e in 
500.000  euro  a  decorrere  dall'anno  2007, si provvede, per l'anno 
2006,  mediante  utilizzo  di parte delle maggiori entrate recate dal 
presente  decreto,  e per gli anni successivi mediante corrispondente 
utilizzo delle proiezioni, per gli anni 2006-2008, dello stanziamento 
iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2006-2008, nell'ambito 
dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente «Fondo speciale» 
dello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle 
finanze,   allo   scopo   parzialmente  utilizzando  l'accantonamento 
relativo al Ministero degli affari esteri. )) 
  5.  All'articolo 16  del  citato  testo unico di cui al decreto del 
Presidente  della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1, 
e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis.  In  caso  di  omesso  o  parziale pagamento del contributo 
unificato,  si  applica  la sanzione di cui all'articolo 71 del testo 
unico  delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al 
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26 aprile  1986, n. 131, 
esclusa la detrazione ivi prevista.». 
  6. All'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, 
dopo le parole: «degli uffici giudiziari», sono inserite le seguenti: 
«e  allo  stato  di  previsione  del  Ministero dell'economia e delle 
finanze  per  le  spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di 
Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.». 

 

                              Art. 22. 
Riduzione delle spese di funzionamento per enti ed organismi pubblici 
                          non territoriali 

  1.  Gli  stanziamenti  per l'anno 2006 relativi a spese per consumi 
intermedi dei bilanci di enti ed organismi pubblici non territoriali, 
che  adottano  contabilita'  anche  finanziaria, individuati ai sensi 
dell'articolo 1,  commi 5  e 6, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, 
con esclusione delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, degli Istituti 
di  ricovero  e cura a carattere scientifico, dell'Istituto superiore 
di sanita', dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza 
del   lavoro,  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,  degli  Istituti 
zooprofilattici sperimentali, (( degli enti e degli organismi gestori 
delle aree naturali protette )) e delle istituzioni scolastiche, sono 
ridotti  nella  misura  del  10  per cento, comunque nei limiti delle 
disponibilita'  non  impegnate  alla  data  di  entrata in vigore del 
presente decreto. Per gli enti ed organismi pubblici che adottano una 
contabilita'  esclusivamente  civilistica,  i costi della produzione, 
individuati all'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 6), 7) 
e  8),  del  codice  civile,  previsti  nei  rispettivi  budget 2006, 
concernenti  i  beni  di consumo e servizi ed il godimento di beni di 
terzi,  sono  ridotti  del  10  per cento. Le somme provenienti dalle 
riduzioni  di  cui  al  presente  comma sono versate da ciascun ente, 
entro  il mese di ottobre 2006, all'entrata del bilancio dello Stato, 
con imputazione al capo X, capitolo 2961. 
  2.  Per  le  medesime voci di spesa e di costo indicate al comma 1, 
per  il  triennio  2007-2009,  le  previsioni  non  potranno superare 
l'ottanta per cento di quelle iniziali dell'anno 2006, fermo restando 
quanto  previsto dal comma 57 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 
2004,  n.  311.  Le  somme  corrispondenti alla riduzione dei costi e 
delle   spese  per  effetto  del  presente  comma sono  appositamente 
accantonate per essere versate da ciascun ente, entro il 30 giugno di 
ciascun  anno,  all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione 
al  capo  X,  capitolo  2961.  E'  fatto divieto alle Amministrazioni 
vigilanti di approvare i bilanci di enti ed organismi pubblici in cui 
gli   amministratori   non  abbiano  espressamente  dichiarato  nella 
relazione  sulla  gestione di avere ottemperato alle disposizioni del 
presente articolo. 

 

                            Art. 22-bis. 
Riduzione   della  spesa  per  incarichi  di  funzione  dirigenziale. 
Disposizioni    in    materia   di   attivita'   libero-professionale 
                            intramuraria. 

((  1.  La  spesa  complessiva  derivante dagli incarichi di funzione 
dirigenziale di livello generale e' soggetta ad una riduzione globale 
non inferiore al 10 per cento. 
  2.  Al  comma 10 dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 
30 dicembre  1992,  n.  502,  e  successive modificazioni, le parole: 
«fino  al  31 luglio 2006» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla 
data,  certificata  dalla  regione  o  dalla  provincia autonoma, del 
completamento  da  parte dell'azienda sanitaria di appartenenza degli 
interventi    strutturali   necessari   ad   assicurare   l'esercizio 
dell'attivita'  libero-professionale intramuraria e comunque entro il 
31 luglio 2007». 
  3.  L'esercizio  straordinario  dell'attivita' libero-professionale 
intramuraria in studi professionali, previa autorizzazione aziendale, 
e'  informato  ai  principi  organizzativi  fissati  da  ogni singola 
azienda sanitaria, nell'ambito della rispettiva autonomia, secondo le 
modalita' stabilite dalle regioni e dalle province autonome di Trento 
e  di  Bolzano  e  sulla  base  dei  principi  previsti  nell'atto di 
indirizzo  e  coordinamento  di  cui  al  decreto  del Presidente del 
Consiglio  dei  Ministri  27 marzo  2000,  pubblicato  nella Gazzetta 
Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2000. 
  4.  Al  fine  di  garantire  il  corretto  equilibrio tra attivita' 
istituzionale e attivita' libero-professionale intramuraria, anche in 
riferimento  all'obiettivo  di  ridurre  le  liste  di  attesa,  sono 
affidati  alle  regioni  i  controlli  sulle modalita' di svolgimento 
dell'attivita'  libero-professionale  della  dirigenza  del  Servizio 
sanitario  nazionale  e  l'adozione  di  misure  dirette ad attivare, 
previo   congruo  termine  per  provvedere  da  parte  delle  aziende 
risultate  inadempienti,  interventi  sostitutivi  anche  sotto forma 
della  nomina  di  un  commissario  ad acta. In ogni caso l'attivita' 
libero-professionale   non  puo'  superare,  sul  piano  quantitativo 
nell'arco  dell'anno, l'attivita' istituzionale dell'anno precedente. 
)) 

 

                              Art. 23. 
            Parere del Consiglio Universitario Nazionale 

  1.  Al  fine di evitare aggravi di spesa derivanti dall'espressione 
di  parere da parte del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) sulle 
procedure  preordinate  al  reclutamento  di  professori universitari 
ordinari,  associati e dei ricercatori, nonche' alla loro conferma in 
ruolo, l'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 6 aprile 2006, 
n.  164,  e'  abrogato  ((  e  nell'articolo 2,  comma 4, della legge 
16 gennaio  2006,  n.  18,  sono soppresse le parole: «, nonche' alla 
loro conferma in ruolo». )) 

 

                              Art. 24. 
       Contenimento spesa per compensi spettanti agli arbitri 

  1.  Per  qualsivoglia  arbitrato,  anche  se  disciplinato da leggi 
speciali,  la  misura  del compenso spettante agli arbitri, di cui al 
punto  9  della  tabella  D  allegata  al (( regolamento di cui al )) 
decreto  del  Ministro  della  giustizia  8 aprile  2004,  n. 127, si 
applica  inderogabilmente  a tutti i componenti dei collegi arbitrali 
rituali,  anche  se  non composti in tutto o in parte da avvocati. La 
misura  del  compenso  spettante  all'arbitro unico di cui al punto 8 
della medesima tabella D si applica anche all'arbitro non avvocato. 

 

                              Art. 25. 
Misure di contenimento con responsabilizzazione delle amministrazioni 

  1.  Negli  stati  di  previsione  della spesa delle Amministrazioni 
centrali,  approvati  con  la  legge  23 dicembre  2005, n. 267, sono 
accantonate   e   rese   indisponibili  alla  gestione  le  quote  di 
stanziamento delle unita' previsionali di base indicate nell'elenco 1 
allegato  al  presente  decreto. Nello stesso elenco sono indicate le 
riduzioni  da  apportare  alle  previsioni di bilancio a legislazione 
vigente per il triennio 2007-2009. 
  2. Gli accantonamenti effettuati, ai sensi del comma 1, nell'ambito 
delle  scritture  contabili  registrate nel Sistema informativo della 
Ragioneria generale dello Stato sono versati all'entrata del bilancio 
dello Stato entro il 30 novembre 2006. 
  3.  Nel corso della gestione 2006, e fino alla data prevista per il 
versamento  di  cui al comma 2, per effettive, motivate e documentate 
esigenze gestionali, il Ministro competente, d'intesa con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, con propri decreti, da comunicare alle 
competenti  Commissioni  parlamentari, alla Corte dei conti, ed al (( 
rispettivo  ))  Ufficio  centrale  di  bilancio,  puo' modificare gli 
accantonamenti  di  cui  al  comma 2,  fermo restando il mantenimento 
dell'effetto complessivo sul fabbisogno e sull'indebitamento netto. 
  4.  Su  richiesta  delle Amministrazioni puo' essere effettuata una 
diversa distribuzione delle riduzioni relative al triennio 2007-2009, 
indicate  nell'elenco  di  cui  al  comma 1,  in  sede di (( legge )) 
finanziaria per il triennio medesimo. 

 

                              Art. 26. 
Controlli  e  sanzioni  per  il  mancato  rispetto  della  regola sul 
contenimento  delle  spese  da  parte  degli  enti inseriti nel conto 
       economico consolidato delle pubbliche amministrazioni. 

  1.  In  caso di mancato rispetto del limite di spesa annuale di cui 
all'articolo 1,  comma 57,  della  legge 30 dicembre 2004, n. 311, da 
parte  degli  enti  individuati ai sensi dei commi 5 e 6 del medesimo 
articolo, fatte salve le esclusioni previste dal predetto comma 57, i 
trasferimenti  statali  a  qualsiasi titolo operati a favore di detti 
enti  sono  ridotti in misura pari alle eccedenze di spesa risultanti 
dai  conti  consuntivi  relativi agli esercizi 2005, 2006 e 2007. Gli 
enti  interessati  che  non ricevono contributi a carico del bilancio 
dello  Stato  sono  tenuti  a  versare all'entrata del bilancio dello 
Stato,   con   imputazione   al  capo  X,  capitolo  2961,  entro  il 
30 settembre rispettivamente degli anni 2006, 2007 e 2008, un importo 
pari  alle  eccedenze  risultanti  dai  predetti conti consuntivi. Le 
amministrazioni  vigilanti sono tenute a dare, rispettivamente, entro 
il  31 luglio  degli  anni  2006,  2007  e  2008, comunicazione delle 
predette  eccedenze  di  spesa  al  Ministero  dell'economia  e delle 
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 

 

                              Art. 27. 
Riduzione  del  limite  di  spesa  annua  per  studi  e  incarichi di 
consulenza,  per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicita' e 
                         di rappresentanza. 

  1. Ai commi 9 e 10 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 
266,  le  parole:  «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 
per cento». 

 

                              Art. 28. 
                   Diarie per missioni all'estero 

  1.  Le  diarie  per  le  missioni  all'estero di cui alla tabella B 
allegata  al  decreto  del  Ministro del tesoro, del bilancio e della 
programmazione   economica  in  data  27 agosto  1998,  e  successive 
modificazioni,   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  202  del 
31 agosto  1998, sono ridotte del 20 per cento a decorrere dalla data 
di entrata in vigore del presente decreto. La riduzione si applica al 
personale  appartenente  alle  amministrazioni di cui all'articolo 1, 
comma 2,  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 
modificazioni. 
  2.  L'articolo  3  del  regio  decreto  3 giugno  1926,  n.  941, e 
successive modificazioni e' abrogato. 
  3.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi 1  e 2 non si applicano al 
personale  civile  e militare impegnato nelle missioni internazionali 
di  pace, finanziate per l'anno 2006 dall'articolo 1, comma 97, della 
legge 23 dicembre 2005, n. 266. 

 

                              Art. 29. 

   Contenimento spesa per commissioni comitati ed altri organismi 

  1.  Fermo  restando  il divieto previsto dall'articolo 18, comma 1, 
della  legge 28 dicembre 2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta 
dalle  amministrazioni  pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del 
decreto   legislativo   30 marzo   2001,   n.   165,   e   successive 
modificazioni,   per  organi  collegiali  e  altri  organismi,  anche 
monocratici,    comunque    denominati,   operanti   nelle   predette 
amministrazioni,  e'  ridotta  del trenta per cento rispetto a quella 
sostenuta   nell'anno  2005.  Ai  suddetti  fini  le  amministrazioni 
adottano  con  immediatezza, e comunque entro 30 giorni dalla data di 
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  le necessarie misure di 
adeguamento  ai  nuovi  limiti di spesa. Tale riduzione si aggiunge a 
quella  prevista  dall'articolo 1,  comma 58, della legge 23 dicembre 
2005, n. 266. 
  2.  Per  realizzare le finalita' di contenimento delle spese di cui 
al   comma 1,  per  le  amministrazioni  statali  si  procede,  entro 
centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente 
decreto,  al  riordino degli organismi, anche mediante soppressione o 
accorpamento  delle  strutture,  con  regolamenti da emanare ai sensi 
dell'articolo 17,  comma 2,  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, per 
gli  organismi  previsti  dalla  legge  o  da  regolamento  e,  per i 
restanti,  con  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di 
concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta 
del  Ministro  competente. I provvedimenti tengono conto dei seguenti 
criteri: 
    a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali; 
    b) razionalizzazione   delle   competenze   delle  strutture  che 
svolgono funzioni omogenee; 
    c) limitazione  del  numero  delle strutture di supporto a quelle 
strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi; 
    d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi; 
    e) riduzione   dei   compensi   spettanti   ai  componenti  degli 
organismi. 
((    e-bis) indicazione di un termine di durata, non superiore a tre 
anni,   con  la  previsione  che  alla  scadenza  l'organismo  e'  da 
intendersi automaticamente soppresso; 
    e-ter)   previsione  di  una  relazione  di  fine  mandato  sugli 
obiettivi     realizzati     dagli     organismi,    da    presentare 
all'amministrazione  competente  e  alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri. 
  2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta, prima della 
scadenza  del  termine  di  durata  degli  organismi  individuati dai 
provvedimenti   previsti   dai   commi 2   e   3,   di  concerto  con 
l'amministrazione  di  settore  competente,  la  perdurante  utilita' 
dell'organismo  proponendo  le conseguenti iniziative per l'eventuale 
proroga della durata dello stesso. )) 
  3.  Le  amministrazioni non statali sono tenute a provvedere, entro 
lo  stesso  termine  e  sulla  base  degli  stessi  criteri di cui al 
comma 2,  con  atti  di  natura regolamentare previsti dai rispettivi 
ordinamenti,  da  sottoporre  alla  verifica  degli organi interni di 
controllo  e  all'approvazione  dell'amministrazione  vigilante,  ove 
prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti le stesse 
amministrazioni  assicurano il rispetto del limite di spesa di cui al 
comma 1 entro il termine ivi previsto. 
((  4.  Gli  organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai 
commi 2  e  3 entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore 
del presente decreto sono soppressi. )) 
  5.  Scaduti  i  termini  di  cui ai commi 1, 2 e 3 senza che si sia 
provveduto  agli  adempimenti  ivi  previsti  e'  fatto  divieto alle 
amministrazioni   di   corrispondere  compensi  ai  componenti  degli 
organismi di cui al comma 1. 
  6.  Le  disposizioni  del  presente  articolo non  trovano  diretta 
applicazione alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e 
agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono 
disposizioni  di  principio  ai  fini del coordinamento della finanza 
pubblica. 
  7.  Le  disposizioni  del  presente  articolo non si applicano agli 
organi di direzione, amministrazione e controllo. 

 

                              Art. 30. 

Verifica  delle  economie in materia di personale per regioni ed enti 
                               locali 

  1.  Il  comma 204  dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 
266, e' sostituito dai seguenti: 
  «204.  Per le amministrazioni regionali e gli enti locali di cui al 
comma 198,  in  caso  di  mancato  conseguimento  degli  obiettivi di 
risparmio  di  spesa  ivi  previsti, e' fatto divieto di procedere ad 
assunzioni  di personale a qualsiasi titolo. Ai fini del monitoraggio 
e  della  verifica  degli adempimenti di cui al citato comma 198, con 
decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare previo 
accordo  tra  Governo,  regioni  ed autonomie locali da concludere in 
sede  di  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo 8  del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30 settembre 2006, viene 
costituito  un  tavolo  tecnico  con rappresentanti del sistema delle 
autonomie  designati  dai  relativi  enti esponenziali, del Ministero 
dell'economia  e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale 
dello Stato, della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento 
della   funzione   pubblica,   della  Presidenza  del  Consiglio  dei 
Ministri-Dipartimento  degli  affari  regionali  ((  e  del Ministero 
dell'interno, )) con l'obiettivo di: 
    a) acquisire,  per il tramite del Ministero dell'economia e delle 
finanze,  la  documentazione  da  parte  degli enti destinatari della 
norma,  certificata  dall'organo di revisione contabile, delle misure 
adottate e dei risultati conseguiti; 
    b) fissare   specifici   criteri  e  modalita'  operative,  anche 
campionarie  per i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti 
e  per  le  comunita'  montane  con  popolazione  inferiore  a 50.000 
abitanti,   per   il   monitoraggio   e  la  verifica  dell'effettivo 
conseguimento, da parte degli enti, dei previsti risparmi di spesa; 
    c) verificare, sulla base dei criteri e delle modalita' operative 
di  cui  alla lettera b) e della documentazione ricevuta, la puntuale 
applicazione della disposizione ed i casi di mancato adempimento; 
    d) elaborare analisi e proposte operative dirette al contenimento 
strutturale  della  spesa  di  personale per gli enti destinatari del 
comma 198. 
  204-bis.  Le  risultanze  delle  operazioni  di verifica del tavolo 
tecnico  di cui al comma 204 sono trasmesse con cadenza annuale, alla 
Corte  dei  conti,  anche  ai  fini  del referto sul costo del lavoro 
pubblico di cui al titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165. Il mancato invio della documentazione di cui alla lettera a) del 
comma 204  da  parte degli enti comporta, in ogni caso, il divieto di 
assunzione a qualsiasi titolo.». 
((  204-ter.  Ai  fini  dell'attuazione dei commi 198, 204 e 204-bis, 
limitatamente  agli  enti  locali in condizione di avanzo di bilancio 
negli  ultimi  tre  esercizi,  sono  escluse  dal computo le spese di 
personale  riferite  a contratti di lavoro a tempo determinato, anche 
in  forma  di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati nel 
corso dell'anno 2005». )) 

 

                              Art. 31. 
         Riorganizzazione del servizio di controllo interno 

  1. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, 
n.  286,  le  parole: «anche ad un organo collegiale» sono sostituite 
dalle   seguenti:  «ad  un  organo  monocratico  o  composto  da  tre 
componenti.  In  caso  di  previsione di un organo con tre componenti 
viene nominato un presidente.». 
  2.  Il  contingente  di  personale  addetto  agli  uffici  preposti 
all'attivita'   di  valutazione  e  controllo  strategico,  ai  sensi 
dell'articolo 14,  comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165,  non  puo'  superare  il numero massimo di unita' pari al 10 per 
cento  di  quello  complessivamente  assegnato agli uffici di diretta 
collaborazione degli organi di indirizzo politico. 

 

                              Art. 32. 

                     Contratti di collaborazione 

  1.  Ai  fini del contenimento della spesa e del coordinamento della 
finanza  pubblica,  all'articolo 7  del  decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, (( il comma 6 e' sostituito )) dai seguenti: 
  «6.  Per  esigenze  cui  non  possono  far  fronte con personale in 
servizio,  le  amministrazioni  pubbliche possono conferire incarichi 
individuali,  con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale 
o  coordinata  e  continuativa,  ad esperti di provata competenza, in 
presenza dei seguenti presupposti: 
    a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze 
attribuite   dall'ordinamento  all'amministrazione  conferente  e  ad 
obiettivi e progetti specifici e determinati; 
    b) l'amministrazione   deve   avere   preliminarmente   accertato 
l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili 
al suo interno; 
    c) la  prestazione  deve  essere di natura temporanea e altamente 
qualificata; 
    d) devono   essere  preventivamente  determinati  durata,  luogo, 
oggetto e compenso della collaborazione. 
  6-bis.   Le   amministrazioni   pubbliche  disciplinano  e  rendono 
pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il 
conferimento degli incarichi di collaborazione. 
  6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del (( testo 
unico  di  cui  al  )) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si 
adeguano ai princpi di cui al comma 6.». 

 

                              Art. 33. 

          Trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici 

  1.  Il  secondo,  terzo,  quarto e quinto periodo dell'articolo 16, 
comma 1,  del  decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n. 503, sono 
soppressi. 
  2.   I   dipendenti   delle   amministrazioni   pubbliche   di  cui 
all'articolo 1,  comma 2,  del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165,  con  esclusione  degli appartenenti alla carriera diplomatica e 
prefettizia,  del  personale  delle  forze  armate  e  delle forze di 
polizia   ad  ordinamento  militare  e  ad  ordinamento  civile,  del 
personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nei confronti dei 
quali  alla  data di entrata in vigore del presente decreto sia stata 
accolta  e autorizzata la richiesta di trattenimento in servizio sino 
al  settantesimo  anno  di  eta',  possono permanere in servizio alle 
stesse  condizioni  giuridiche  ed  economiche,  anche  ai  fini  del 
trattamento   pensionistico,  previste  dalla  normativa  vigente  al 
momento dell'accoglimento della richiesta. 
  3.  I  limiti  di  eta' per il collocamento a riposo dei dipendenti 
pubblici   risultanti   anche   dall'applicazione   dell'articolo 16, 
comma 1,  del  decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n.  503,  si 
applicano   anche   ai   fini   dell'attribuzione   degli   incarichi 
dirigenziali  di  cui  all'articolo 19,  comma 6,  del citato decreto 
legislativo n. 165 del 2001. 

 

                              Art. 34. 

Criteri  per  i  trattamenti  accessori  massimi  e pubblicita' degli 
                       incarichi di consulenza 

  1. All'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n.  165,  e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del 
Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, di concerto con il Ministro 
dell'economia   e   delle   finanze  sono  stabiliti  i  criteri  per 
l'individuazione  dei trattamenti accessori massimi, secondo principi 
di contenimento della spesa e di uniformita' e perequazione.». 
  2.  All'articolo 53,  comma 14,  del  decreto  legislativo 30 marzo 
2001,  n.  165,  dopo  l'ultimo  periodo e' aggiunto il seguente: «Le 
amministrazioni  rendono  noti,  mediante  inserimento  nelle proprie 
banche  dati  accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi 
dei  propri  consulenti  indicando l'oggetto, la durata e il compenso 
dell'incarico.». 
  3.  All'articolo 53,  comma 16,  del  decreto  legislativo 30 marzo 
2001,  n.  165,  dopo  le  parole:  «dati  raccolti» sono inserite le 
seguenti: «, adotta le relative misure di pubblicita' e trasparenza». 

 

                            Art. 34-bis. 

Autofinanziamento dei servizi anagrafici informatizzati del Ministero 
                            dell'interno 

((  1.   All'articolo 7-vicies  quater,  comma 2,  del  decreto-legge 
31 gennaio  2005,  n.  7,  convertito, con modificazioni, dalla legge 
31 marzo  2005,  n.  43,  sono  aggiunti  i  seguenti periodi: «Con i 
decreti  indicati nel comma 1 e' determinata, altresi', annualmente e 
con  le  modalita'  stabilite  dal  presente comma, la quota parte da 
riassegnare, anche per le esigenze dei comuni, alle competenti unita' 
previsionali   di  base  dello  stato  di  previsione  del  Ministero 
dell'interno  quali  proventi specificamente destinati alla copertura 
dei  costi  del  servizio.  Alle riassegnazioni previste dal presente 
comma non si applica il limite di cui all'articolo 1, comma 46, della 
legge 23 dicembre 2005, n. 266». )) 

 

                            Art. 34-ter. 

           Deroghe ai limiti all'acquisizione di immobili 

((  1.  All'articolo 1,  comma 23,  della  legge 23 dicembre 2005, n. 
266,  dopo  le parole: «enti territoriali» sono inserite le seguenti: 
«e   degli   enti   previdenziali  destinatari  delle  operazioni  di 
dismissione disciplinate dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, 
convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, 
fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 57, della legge 
30 dicembre 2004, n. 311».)) 

 

                           Art. 34-quater. 

                   Controllo del costo del lavoro 

((  1. All'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
al   comma 2   e'   aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Le 
comunicazioni  previste dal presente comma sono trasmesse, a cura del 
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  anche  all'Unione delle 
province   d'Italia  (UPI),  all'Associazione  nazionale  dei  comuni 
italiani  (ANCI)  e  all'Unione  nazionale  comuni,  comunita',  enti 
montani (UNCEM), per via telematica». )) 

 

                         Art. 34-quinquies. 

Proroga  dei  trasferimenti ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 
                            1998, n. 112 

((  1.  All'articolo  6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 
2000, n. 56, e successive modificazioni, le parole: «1° gennaio 2006» 
sono   sostituite  dalle  seguenti:  «1°  gennaio  del  secondo  anno 
successivo    all'adozione    dei    provvedimenti    di   attuazione 
dell'articolo 119 della Costituzione». Per l'anno 2006 non si applica 
quanto  previsto al primo periodo del comma 323 dell'articolo 1 della 
legge 23 dicembre 2005, n. 266. )) 

 

Titolo III 
MISURE IN MATERIA DI CONTRASTO ALL'EVASIONE ED ELUSIONE FISCALE, DI 
RECUPERO DELLA BASE IMPONIBILE, DI POTENZIAMENTO DEI POTERI DI 
CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, DI SEMPLIFICAZIONE DEGLI 
ADEMPIMENTI TRIBUTARI E IN MATERIA DI GIOCHI 

                              Art. 35. 
      Misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale 

  1.   All'articolo 74-quater   del   decreto  del  Presidente  della 
Repubblica  26 ottobre  1972, n. 633, dopo il comma 6 e' aggiunto, in 
fine,  il  seguente:  «6-bis. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota 
IVA, le consumazioni obbligatorie nelle discoteche e sale da ballo si 
considerano   accessorie  alle  attivita'  di  intrattenimento  o  di 
spettacolo ivi svolte.». 
  2.  Nel  terzo  comma dell'articolo 54  del  decreto del Presidente 
della  Repubblica  26 ottobre  1972, n. 633, dopo l'ultimo periodo e' 
aggiunto  il  seguente:  «Per  le  cessioni  aventi  ad  oggetto beni 
immobili e relative pertinenze, la prova di cui al precedente periodo 
s'intende  integrata anche se l'esistenza delle operazioni imponibili 
o  l'inesattezza delle indicazioni di cui al (( secondo comma )) sono 
desunte  sulla base del valore normale dei predetti beni, determinato 
ai sensi dell'articolo 14 del presente decreto.». 
  3.   Nel  ((  primo  comma  ))  dell'articolo 39  del  decreto  del 
Presidente   della   Repubblica   29 settembre  1973,  n.  600,  alla 
lettera d),  dopo  l'ultimo  periodo e' aggiunto il seguente: «Per le 
cessioni  aventi ad oggetto beni immobili ovvero la costituzione o il 
trasferimento  di  diritti  reali  di godimento sui medesimi beni, la 
prova  di  cui  al  precedente  periodo  s'intende integrata anche se 
l'infedelta'  dei relativi ricavi viene desunta sulla base del valore 
normale  dei  predetti  beni,  determinato  ai sensi dell'articolo 9, 
comma 3,  del  testo  unico  delle  imposte sui redditi, (( di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917». )) 
  4.  L'articolo  15  del  decreto-legge  23 febbraio  1995,  n.  41, 
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e' 
abrogato. 
  5.  All'articolo 17  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 
26 ottobre 1972, n. 633, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «Le  disposizioni  di  cui al (( quinto comma )) si applicano anche 
alle  prestazioni  di servizi, compresa la prestazione di manodopera, 
rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle 
imprese che svolgono l'attivita' di costruzione o ristrutturazione di 
immobili  ovvero  nei  confronti  dell'appaltatore principale o di un 
altro subappaltatore.». 
  6.  ((  Le  disposizioni  di  cui  al  comma 5 si applicano )) alle 
prestazioni  effettuate  successivamente  alla data di autorizzazione 
della  misura ai sensi dell'articolo 27 della (( direttiva 77/388/CEE 
del Consiglio, )) del 17 maggio 1977. 
((  6-bis.  All'articolo 30,  secondo  comma, lettera a), del decreto 
del  Presidente  della  Repubblica  26 ottobre  1972, n. 633, dopo la 
parola: 
    «quinto» sono inserite le seguenti: «e sesto». 
  6-ter.   Per   i   soggetti  subappaltatori  ai  quali  si  applica 
l'articolo 17,   sesto   comma,  del  decreto  del  Presidente  della 
Repubblica  26 ottobre  1972,  n. 633, resta ferma la possibilita' di 
effettuare  la  compensazione  infrannuale  ai sensi dell'articolo 8, 
comma 3,  del  regolamento  di  cui  al  decreto del Presidente della 
Repubblica  14 ottobre  1999,  n.  542,  e  successive modificazioni. 
Qualora   il  volume  di  affari  registrato  dai  predetti  soggetti 
nell'anno  precedente  sia  costituito  per  almeno l'80 per cento da 
prestazioni  rese in esecuzione di contratti di subappalto, il limite 
di  cui  all'articolo 34,  comma 1,  della legge 23 dicembre 2000, n. 
388, e' elevato a 1.000.000 di euro. )) 
  7.   Al   decreto   legislativo   10 marzo   2000,   n.   74,  dopo 
l'articolo 10-bis sono inseriti i seguenti: 
  «Art.  10-ter.  (Omesso versamento di IVA). - 1. La disposizione di 
cui  all'articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche a 
chiunque non versa l'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla 
dichiarazione   annuale,   entro   il   termine   per  il  versamento 
dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo. 
  Art.  10-quater.  (Indebita compensazione). - 1. La disposizione di 
cui  all'articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche a 
chiunque  non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai 
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, 
crediti non spettanti o inesistenti.». 
  8.  Al  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 
633, sono apportate le seguenti modificazioni: 
((    a) all'articolo 10, primo comma: 
      1) i numeri 8) e 8-bis) sono sostituiti dai seguenti: 
        «8)   le   locazioni   e   gli  affitti,  relative  cessioni, 
risoluzioni  e  proroghe,  di  terreni  e  aziende  agricole, di aree 
diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli 
strumenti  urbanistici  non prevedono la destinazione edificatoria, e 
di  fabbricati,  comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni 
mobili  destinati  durevolmente  al  servizio degli immobili locati e 
affittati,  escluse le locazioni di fabbricati strumentali che per le 
loro  caratteristiche  non sono suscettibili di diversa utilizzazione 
senza  radicali  trasformazioni effettuate nei confronti dei soggetti 
indicati  alle  lettere b) e c) del numero 8-ter) ovvero per le quali 
nel   relativo  atto  il  locatore  abbia  espressamente  manifestato 
l'opzione per l'imposizione; 
        8-bis)  le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato 
diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate, 
entro  quattro  anni  dalla  data  di ultimazione della costruzione o 
dell'intervento,  dalle  imprese  costruttrici  degli  stessi o dalle 
imprese  che  vi  hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, 
gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed 
e), della legge 5 agosto 1978, n. 457; 
        8-ter)  le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato 
strumentali  che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di 
diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, escluse: 
          a)  quelle  effettuate,  entro  quattro  anni dalla data di 
ultimazione   della  costruzione  o  dell'intervento,  dalle  imprese 
costruttrici  degli  stessi  o  dalle  imprese che vi hanno eseguito, 
anche   tramite   imprese   appaltatrici,   gli   interventi  di  cui 
all'articolo 31,  primo  comma,  lettere c),  d)  ed  e), della legge 
5 agosto 1978, n. 457; 
          b)  quelle  effettuate nei confronti di cessionari soggetti 
passivi   d'imposta  che  svolgono  in  via  esclusiva  o  prevalente 
attivita'  che  conferiscono  il diritto alla detrazione d'imposta in 
percentuale pari o inferiore al 25 per cento; 
          c)  quelle  effettuate  nei confronti di cessionari che non 
agiscono nell'esercizio di impresa, arti o professioni; 
        d)  quelle  per  le  quali nel relativo atto il cedente abbia 
espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione»; )) 
    b)  all'articolo 19-bis1,  comma 1, lettera i), primo periodo, le 
parole: «o la rivendita» sono soppresse; 
    c) (( (soppressa); )) 
    d) nell'allegata Tabella A, parte III, ((la voce di cui al numero 
127-ter e' soppressa.». 
  9.  In  sede  di  prima  applicazione  delle disposizioni di cui al 
comma 8,  in  relazione  al  mutato regime disposto dall'articolo 10, 
primo  comma,  numeri  8)  e 8-bis), del decreto del Presidente della 
Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633,  non si effettua la rettifica 
della  detrazione  dell'imposta  prevista  dall'articolo 19-bis2  del 
citato  decreto  n. 633 del 1972, limitatamente ai fabbricati diversi 
da  quelli  strumentali  che  per  le  loro  caratteristiche non sono 
suscettibili  di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, 
posseduti alla data del 4 luglio 2006, e, per le imprese costruttrici 
degli  stessi  e  per le imprese che vi hanno eseguito, anche tramite 
imprese  appaltatrici,  gli  interventi di cui all'articolo 31, primo 
comma,  lettere  c),  d)  ed  e),  della legge 5 agosto 1978, n. 457, 
limitatamente  ai  fabbricati o porzioni di fabbricato per i quali il 
termine  dei quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione 
o  dell'intervento  scade entro la predetta data. Per i beni immobili 
strumentali  che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di 
diversa  utilizzazione  senza  radicali  trasformazioni,  la predetta 
rettifica della detrazione dell'imposta si effettua esclusivamente se 
nel  primo  atto  stipulato  successivamente  alla data di entrata in 
vigore  della  legge  di  conversione  del presente decreto non viene 
esercitata  l'opzione  per  la imposizione prevista dall'articolo 10, 
primo  comma,  numeri  8)  e 8-ter), del decreto del Presidente della 
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
  10.  Al  testo  unico  delle  disposizioni concernenti l'imposta di 
registro  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 
1986, n. 131, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a)  all'articolo  5,  comma 2,  le  parole: «operazioni esenti ai 
sensi  dell'articolo 10,  numeri  8),  8-bis)», sono sostituite dalle 
seguenti:  «operazioni esenti e imponibili ai sensi dell'articolo 10, 
numeri 8), 8-bis), 8-ter),»; 
    b) all'articolo 40, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis.  Sono soggette all'imposta proporzionale di registro le 
locazioni di immobili strumentali, ancorche' assoggettate all'imposta 
sul  valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), 
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»; 
    c)  nella  Tariffa, parte prima, all'articolo 5, comma 1, dopo la 
lettera a) e' inserita la seguente: 
      «a-bis) quando hanno per oggetto immobili strumentali ancorche' 
assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, 
primo  comma,  numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 
26 ottobre 1972, n. 633: 1 per cento». 
  10-bis.  Al  testo  unico delle disposizioni concernenti le imposte 
ipotecaria  e  catastale,  di  cui  al decreto legislativo 31 ottobre 
1990,  n. 347, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti 
modifiche: 
    a) all'articolo 10,   comma 1,   dopo   le   parole:   «a   norma 
dell'articolo 2»  sono  aggiunte  le seguenti: «, anche se relative a 
immobili  strumentali,  ancorche' assoggettati all'imposta sul valore 
aggiunto,  di  cui  all'articolo 10,  primo comma, numero 8-ter), del 
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»; 
    b) dopo l'articolo 1 della Tariffa e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Trascrizioni di atti e sentenze che importano trasferimento 
di  proprieta'  di beni immobili strumentali, di cui all'articolo 10, 
primo   comma,  numero  8-ter),  del  decreto  del  Presidente  della 
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche se assoggettati all'imposta 
sul  valore  aggiunto,  o  costituzione  o  trasferimenti  di diritti 
immobiliari sugli stessi: 3 per cento». 
  10-ter.  Per  le  volture  catastali  e  le trascrizioni relative a 
cessioni  di  beni immobili strumentali di cui all'articolo 10, primo 
comma,  numero  8-ter),  del  decreto del Presidente della Repubblica 
26 ottobre 1972, n. 633, anche se assoggettati all'imposta sul valore 
aggiunto,  di  cui  siano parte fondi immobiliari chiusi disciplinati 
dall'articolo 37  del  testo  unico  delle disposizioni in materia di 
intermediazione   finanziaria,   di   cui   al   decreto  legislativo 
24 febbraio    1998,   n.   58,   e   successive   modificazioni,   e 
dall'articolo 14-bis  della  legge  25 gennaio  1994,  n.  86, ovvero 
imprese  di  locazione  finanziaria,  ovvero  banche  e  intermediari 
finanziari  di  cui agli articoli 106 e 107 del testo unico di cui al 
decreto   legislativo   1° settembre   1993,  n.  385,  limitatamente 
all'acquisto  ed  al  riscatto  dei  beni  da concedere o concessi in 
locazione   finanziaria,  le  aliquote  delle  imposte  ipotecaria  e 
catastale,  come  modificate dal comma 10-bis, del presente articolo, 
sono   ridotte  della  meta'.  La  disposizione  di  cui  al  periodo 
precedente decorre dal 1° ottobre 2006. 
  10-quater. Le disposizioni in materia di imposte indirette previste 
per  la  locazione  di  fabbricati  si applicano, se meno favorevoli, 
anche  per  l'affitto  di  aziende  il  cui  valore  complessivo  sia 
costituito,  per  piu'  del  50  per  cento,  dal  valore  normale di 
fabbricati,  determinato  ai  sensi  dell'articolo 14 del decreto del 
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
  10-quinquies. Ai fini dell'applicazione delle imposte proporzionali 
di  cui  all'articolo 5  della  Tariffa, parte prima, del testo unico 
delle  disposizioni  concernenti  l'imposta  di  registro  di  cui al 
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e 
successive  modificazioni,  per i contratti di locazione o di affitto 
assoggettati  ad  imposta  sul  valore  aggiunto,  sulla  base  delle 
disposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente 
decreto ed in corso di esecuzione alla medesima data, le parti devono 
presentare  per  la  registrazione  una apposita dichiarazione, nella 
quale  puo' essere esercitata, ove la locazione abbia ad oggetto beni 
immobili  strumentali  di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a-bis) 
della  Tariffa,  parte  prima,  del predetto decreto n. 131 del 1986, 
l'opzione  per la imposizione prevista dall'articolo 10, primo comma, 
numero  8),  del  decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 
1972,  n.  633,  con effetto dal 4 luglio 2006. Con provvedimento del 
direttore   dell'Agenzia   delle   entrate,   da   emanare  entro  il 
15 settembre  2006,  sono  stabiliti  le  modalita' e i termini degli 
adempimenti e del versamento dell'imposta. 
  10-sexies.  Le  somme corrisposte a titolo di imposte proporzionali 
di  cui  all'articolo 5  della  Tariffa, parte prima, del testo unico 
delle  disposizioni  concernenti  l'imposta  di  registro  di  cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, per i 
contratti  di locazione finanziaria, anche se assoggettati ad imposta 
sul  valore  aggiunto, aventi ad oggetto beni immobili strumentali di 
cui  all'articolo 5  comma 1,  lettera  a-bis),  della Tariffa, parte 
prima,  del predetto decreto n. 131 del 1986, possono essere portate, 
nel  caso di riscatto della proprieta' del bene, a scomputo di quanto 
dovuto a titolo di imposte ipotecaria e catastale. )) 
  11.  Al  fine  di  contrastare gli abusi delle disposizioni fiscali 
disciplinanti il settore dei veicoli, con provvedimento del Direttore 
dell'Agenzia  delle  entrate, sentito il Dipartimento per i trasporti 
terrestri  del  Ministero  dei  trasporti, sono individuati i veicoli 
che,  a  prescindere  dalla  categoria  di omologazione, risultano da 
adattamenti  che  non  ne  impediscono  l'utilizzo  per  il trasporto 
privato  di persone. I suddetti veicoli devono essere assoggettati al 
regime  proprio  degli  autoveicoli  di  cui  al comma 1, lettera b), 
dell'articolo 164  del  testo  unico delle imposte sui redditi, (( di 
cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 
917,  ))  ai  fini  delle  imposte dirette, e al comma 1, lettera c), 
dell'articolo 19-bis1  del decreto del Presidente della Repubblica n. 
633 del 1972, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. 
  12.  All'articolo 19  del  decreto  del Presidente della Repubblica 
29 settembre  1973, n. 600, dopo il secondo comma sono (( inseriti )) 
i seguenti: «I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere 
uno  o  piu'  conti  correnti bancari o postali ai quali affluiscono, 
obbligatoriamente,  le somme riscosse nell'esercizio dell'attivita' e 
dai  quali  sono  effettuati  i  prelevamenti  per il pagamento delle 
spese. 
  I  compensi  in  denaro  per l'esercizio di arti e professioni sono 
riscossi  esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici 
ovvero  altre  modalita'  di  pagamento  bancario  o  postale nonche' 
mediante  sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari 
inferiori a 100 euro.». 
((  12-bis.    Il   limite   di   100   euro   di   cui   al   quarto 
comma dell'articolo 19  del  decreto  del Presidente della Repubblica 
29 settembre  1973,  n.  600,  introdotto  dal  comma 12 del presente 
articolo,  si  applica  a decorrere dal 1° luglio 2008. Dalla data di 
entrata  in  vigore della legge di conversione del presente decreto e 
sino  al  30 giugno  2007  il  limite e' stabilito in 1.000 euro. Dal 
1° luglio  2007 al 30 giugno 2008 il limite e' stabilito in 500 euro. 
)) 
  13.  Dopo il comma 5 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte 
sui  redditi, (( di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 
22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti: 
    «5-bis.   Salvo  prova  contraria,  si  considera  esistente  nel 
territorio  dello  Stato  la sede dell'amministrazione di societa' ed 
enti,   che   detengono   partecipazioni   di   controllo,  ai  sensi 
dell'articolo 2359,  ((  primo  comma,  ))  del  codice  civile,  nei 
soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa: 
    a) sono   ((  controllati,  ))  anche  indirettamente,  ai  sensi 
dell'articolo 2359, (( primo )) comma, del codice civile, da soggetti 
residenti nel territorio dello Stato; 
    b) sono  (( amministrati )) da un consiglio di amministrazione, o 
altro  organo  equivalente  di  gestione,  composto  in prevalenza di 
consiglieri residenti nel territorio dello Stato. 
    5-ter.  Ai fini della verifica della sussistenza del controllo di 
cui  al  comma 5-bis,  rileva  la  situazione  esistente alla data di 
chiusura  dell'esercizio  o  periodo  di gestione del soggetto estero 
controllato.  Ai medesimi fini, per le persone fisiche si tiene conto 
anche   dei  voti  spettanti  ai  familiari  di  cui  all'articolo 5, 
comma 5.». 
  14. La disposizione di cui al (( comma 13 )) ha effetto a decorrere 
dal  periodo  d'imposta  in  corso alla data di entrata in vigore del 
presente decreto. 
  15.  All'articolo 30  della  legge  23 dicembre  1994, n. 724, sono 
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    «1. Agli effetti del presente articolo le societa' per azioni, in 
accomandita   per   azioni,   a  responsabilita'  limitata,  in  nome 
collettivo  e in accomandita semplice, nonche' le societa' e gli enti 
di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio 
dello  Stato, si considerano, salvo prova contraria, non operativi se 
l'ammontare  complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze 
e  dei  proventi,  esclusi  quelli straordinari, risultanti dal conto 
economico,  ove prescritto, e' inferiore alla somma degli importi che 
risultano applicando (( le seguenti percentuali: )) a) il 2 per cento 
al  valore  dei  beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettera c), 
del  testo  unico  delle imposte sui redditi, (( di cui al )) decreto 
del  Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se 
costituiscono  immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei 
crediti; b)   il   6  per  cento  al  valore  delle  immobilizzazioni 
costituite  da  beni  immobili  e  da  beni indicati nell'articolo (( 
8-bis,  primo  comma, )) lettera a), del decreto del Presidente della 
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche 
in  locazione  finanziaria; c)  il 15 per cento al valore delle altre 
immobilizzazioni,  anche in locazione finanziaria. Le disposizioni (( 
del  primo  periodo )) non si applicano: 1) ai soggetti ai quali, per 
la  particolare  attivita'  svolta,  e'  fatto obbligo di costituirsi 
sotto  forma  di  societa' di capitali; 2) ai soggetti che si trovano 
nel  primo  periodo  di  imposta; 3) alle societa' in amministrazione 
controllata  o  straordinaria;  4) alle societa' ed enti i cui titoli 
sono  negoziati  in  mercati regolamentati italiani; 5) alle societa' 
esercenti  pubblici  servizi  di  trasporto;  6) alle societa' con un 
numero di soci non inferiore a 100.»; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    «3.   Fermo   l'ordinario   potere   di   accertamento,  ai  fini 
dell'imposta personale sul reddito per le societa' e per gli enti non 
operativi  indicati nel comma 1 si presume che il reddito del periodo 
di  imposta non sia inferiore all'ammontare della somma degli importi 
derivanti   dall'applicazione,   ai   valori   dei   beni   posseduti 
nell'esercizio,  delle  seguenti percentuali: a) l'1,50 per cento sul 
valore dei beni indicati nella lettera a) del comma 1; b) il 4,75 per 
cento sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e 
da  beni indicati (( nell'articolo 8-bis, primo comma, )) lettera a), 
del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, 
e  successive modificazioni, anche in locazione finanziaria; c) il 12 
per  cento  sul valore complessivo delle altre immobilizzazioni anche 
in  locazione  finanziaria. Le perdite di esercizi precedenti possono 
essere  computate  soltanto  in  diminuzione  della  parte di reddito 
eccedente quello minimo di cui al presente comma.»; 
    c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
    «4.  Per  le  societa'  e  gli enti non operativi, l'eccedenza di 
credito   risultante   dalla   dichiarazione   presentata   ai   fini 
dell'imposta  sul valore aggiunto non e' ammessa al rimborso ne' puo' 
costituire  oggetto  di  compensazione  ai sensi dell'articolo 17 del 
decreto  legislativo  9 luglio  1997,  n. 241, o di cessione ai sensi 
dell'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, 
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 13 maggio 1988, n. 154. 
Qualora  per  tre periodi di imposta consecutivi la societa' o l'ente 
non  operativo non effettui operazioni rilevanti ai fini dell'imposta 
sul  valore  aggiunto  non  inferiore  all'importo  che risulta dalla 
applicazione  delle  percentuali  di  cui  al comma 1, l'eccedenza di 
credito non e' ulteriormente riportabile a scomputo dell'IVA a debito 
relativa ai periodi di imposta successivi.»; 
    d) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
    «4-bis.   In   presenza  di  oggettive  situazioni  di  carattere 
straordinario che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, 
degli  incrementi  di  rimanenze  e  dei proventi nonche' del reddito 
determinati   ai  sensi  del  presente  articolo,  ovvero  non  hanno 
consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta 
sul  valore  aggiunto di cui al comma 4, la societa' interessata puo' 
richiedere la disapplicazione delle relative disposizioni antielusive 
ai  sensi  dell'articolo 37-bis,  comma 8, del decreto del Presidente 
della Repubblica (( 29 settembre 1973, n. 600.».)) 
  16. Le disposizioni del (( comma 15 )) si applicano a decorrere dal 
periodo  di  imposta  in  corso  alla  data  di entrata in vigore del 
presente decreto. 
  17.  All'articolo 172,  comma 7,  del testo unico delle imposte sui 
redditi,   di   cui   al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 
22 dicembre  1986, n. 917, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: 
«In  caso  di  retrodatazione  degli effetti fiscali della fusione ai 
sensi  del  comma 9,  le  limitazioni del presente comma si applicano 
anche  al  risultato  negativo,  determinabile  applicando  le regole 
ordinarie,  che  si  sarebbe  generato  in  modo  autonomo in capo ai 
soggetti  che  partecipano  alla  fusione in relazione al periodo che 
intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta e la data antecedente a 
quella di efficacia giuridica della fusione.». 
  18.  Le  disposizioni  del comma 17 si applicano alle operazioni di 
scissione   e  fusione  deliberate  dalle  assemblee  delle  societa' 
partecipanti   dalla   data   di   entrata  in  vigore  del  presente 
decreto-legge.   Per  le  operazioni  deliberate  anteriormente  alla 
predetta  data  resta  ferma l'applicazione delle disposizioni di cui 
all'articolo  37-bis  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 
29 settembre 1973, n. 600. 
  19.  Nell'articolo 1  della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il 
(( comma 121 )) e' inserito il seguente: «121-bis. Le agevolazioni di 
cui  al  comma 121  spettano a condizione che il costo della relativa 
manodopera sia evidenziato in fattura.». 
  20. La disposizione del (( comma 19 )) si applica in relazione alle 
spese  sostenute  a  decorrere  dalla  data  di entrata in vigore del 
presente decreto. 
  21.  All'articolo 1  della  legge  23 dicembre  2005,  n. 266, sono 
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 497: 
      1)  dopo  il  primo periodo, e' inserito il seguente: «Le parti 
hanno  comunque  l'obbligo  di  indicare  nell'atto  il corrispettivo 
pattuito»; 
      2)  nel  secondo  periodo,  le  parole: «del 20 per cento» sono 
sostituite dalle seguenti: «del 30 per cento»; 
    b) al  comma 498,  in  fine, e' aggiunto il seguente periodo: «Se 
viene  occultato,  anche  in  parte,  il  corrispettivo  pattuito, le 
imposte  sono dovute sull'intero importo di quest'ultimo e si applica 
la  sanzione  amministrativa  dal  cinquanta al cento per cento della 
differenza  tra  l'imposta  dovuta e quella gia' applicata in base al 
corrispettivo   dichiarato,   detratto   l'importo   della   sanzione 
eventualmente irrogata ai sensi dell'articolo 71 del medesimo decreto 
del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986.». 
  22. All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad 
IVA,  le  parti  hanno  l'obbligo  di  rendere apposita dichiarazione 
sostitutiva  di  atto  di  notorieta' recante l'indicazione analitica 
delle  modalita'  di  pagamento  del  corrispettivo.  Con le medesime 
modalita'  ciascuna  delle  parti ha l'obbligo di dichiarare se si e' 
avvalsa  di  un  mediatore; nell'ipotesi affermativa, ha l'obbligo di 
dichiarare  l'ammontare  della  spesa sostenuta per la mediazione, le 
analitiche modalita' di pagamento della stessa, con l'indicazione del 
numero  di  partita IVA o del codice fiscale dell'agente immobiliare. 
In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei predetti dati 
si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 10.000 e, ai 
fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati ad 
accertamento  di valore ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del testo 
unico  delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. 
((  22-bis. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 15 del testo 
unico  di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 
1986, n. 917, e successive modificazioni, e' aggiunta la seguente: 
  «b-bis) dal 1° gennaio 2007 i compensi comunque denominati pagati a 
soggetti  di  intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto 
dell'unita'  immobiliare  da  adibire ad abitazione principale per un 
importo non superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualita». )) 
  23. I commi 21 e 22 si applicano agli atti pubblici formati ed alle 
scritture   private   autenticate  a  decorrere  dal  secondo  giorno 
successivo  alla  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente 
decreto. 
((  23-bis.   Per   i   trasferimenti  immobiliari  soggetti  ad  IVA 
finanziati  mediante  mutui fondiari o finanziamenti bancari, ai fini 
delle  disposizioni di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente 
della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633,  terzo  comma,  ultimo 
periodo,  il  valore  normale non puo' essere inferiore all'ammontare 
del mutuo o finanziamento erogato. 
  23-ter.   All'articolo 52   del   testo  unico  delle  disposizioni 
concernenti  l'imposta  di  registro di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo il comma 5, e' aggiunto 
il seguente: 
    «5-bis.  Le  disposizioni  dei  commi 4  e  5  non  si  applicano 
relativamente alle cessioni di immobili e relative pertinenze diverse 
da   quelle  disciplinate  dall'articolo 1,  comma 497,  della  legge 
23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni». )) 
  24.  Al  testo  unico  delle  disposizioni concernenti l'imposta di 
registro  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 
1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo  l'articolo 53  e'  inserito  il  seguente:  Art.  53-bis 
(Attribuzioni e poteri degli uffici). - 1. Le attribuzioni e i poteri 
di  cui  agli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della 
Repubblica  29 settembre  1973,  n.  600, e successive modificazioni, 
possono  essere  esercitati  anche  ai fini dell'imposta di registro, 
nonche'  delle  imposte  ipotecaria (( e catastale previste dal testo 
unico di cui al )) decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.»; 
    b) all'articolo 74,   dopo  il  comma 1  e'  ((  aggiunto  ))  il 
seguente: «1-bis. Per le violazioni conseguenti alle richieste di cui 
all'articolo 53-bis,  si  applicano le disposizioni di cui al decreto 
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.». 
  25.  I  dipendenti  della Riscossione s.p.a. o delle societa' dalla 
stessa   partecipate   ai   sensi   dell'articolo 3,   comma 7,   del 
decreto-legge    30 settembre   2005,   n.   203,   convertito,   con 
modificazioni,  dalla  legge  2 dicembre  2005,  n.  248,  di seguito 
denominate «agenti della riscossione», ai soli fini della riscossione 
mediante  ruolo  e  previa autorizzazione rilasciata (( dai direttori 
generali )) degli agenti della riscossione, possono utilizzare i dati 
di  cui  l'Agenzia  delle  entrate  dispone ai sensi dell'articolo 7, 
comma 6,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre 
1973, n. 605. 
  26.  Ai medesimi fini previsti dal (( comma 25, )) gli agenti della 
riscossione  possono  altresi'  accedere  a  tutti  i  restanti  dati 
rilevanti,  presentando  apposita richiesta, anche in via telematica, 
ai  soggetti  pubblici  o  privati  che li detengono, con facolta' di 
prendere  visione  e  di  estrarre  copia  degli  atti  riguardanti i 
predetti  dati,  nonche'  di  ottenere,  in carta libera, le relative 
certificazioni. 
((  26-bis. Ai fini dell'attuazione dei commi 25 e 26 l'Agenzia delle 
entrate  individua  in modo selettivo i dipendenti degli agenti della 
riscossione che possono utilizzare ed accedere ai dati. 
  26-ter.  Ai  fini di cui all'articolo 1, commi 426 e 426-bis, della 
legge   30 dicembre   2004,  n.  311,  sono  considerati  efficaci  i 
versamenti  effettuati,  a  titolo  di prima e seconda rata, entro il 
10 luglio  2006,  se  comprensivi  degli  interessi legali, calcolati 
dalla data di scadenza della rata a quella del pagamento. 
  26-quater.  Le  disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 426 e 
426-bis,  della  legge  30 dicembre 2004, n. 311, si interpretano nel 
senso  che  la  sanatoria  ivi  prevista  non  produce  effetti sulle 
responsabilita'  amministrative  delle  societa'  concessionarie  del 
servizio  nazionale  della  riscossione  o dei commissari governativi 
provvisoriamente delegati alla riscossione relative: 
    a) ai  provvedimenti  sanzionatori  e  di  diniego del diritto al 
rimborso o al discarico per inesigibilita' per i quali, alla data del 
30 giugno   2005,  non  era  pendente  un  ricorso  amministrativo  o 
giurisdizionale; 
    b) alle irregolarita' consistenti in falsita' di atti redatti dai 
dipendenti,  se definitivamente dichiarata in sede penale prima della 
data di entrata in vigore della stessa legge n. 311 del 2004. 
  26-quinquies.  All'articolo 19,  comma 1,  del  decreto legislativo 
31 dicembre  1992,  n.  546,  dopo  la  lettera e),  sono inserite le 
seguenti: 
    «e-bis)   l'iscrizione   di   ipoteca   sugli   immobili  di  cui 
all'articolo 77   del   decreto   del   Presidente  della  Repubblica 
29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni; 
    e-ter)  il fermo di beni mobili registrati di cui all'articolo 86 
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 
602, e successive modificazioni». )) 
  27.  All'articolo 7  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 
29 settembre 1973, n. 605, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
    «Le  imprese,  gli  intermediari  e tutti gli altri operatori del 
settore  delle assicurazioni che erogano, in ragione dei contratti di 
assicurazione  di  qualsiasi ramo, somme di denaro a qualsiasi titolo 
nei   confronti   dei   danneggiati,  comunicano  in  via  telematica 
all'anagrafe  tributaria,  anche  in  deroga a contrarie disposizioni 
legislative,  l'ammontare  delle somme liquidate, il codice fiscale o 
la  partita  IVA  del  beneficiario e dei soggetti le cui prestazioni 
sono  state  valutate  ai  fini  della  quantificazione  della  somma 
liquidata.  La  presente disposizione si applica con riferimento alle 
somme erogate a decorrere dal 1° ottobre 2006. (( I dati acquisiti ai 
sensi    del    presente   comma sono   utilizzati   prioritariamente 
nell'attivita'  di accertamento effettuata nei confronti dei soggetti 
le  cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione 
della  somma  liquidata.  ))  Il contenuto, le modalita' ed i termini 
delle  trasmissioni  ((  mediante  posta  elettronica certificata, )) 
nonche'  le  specifiche  tecniche  del  formato,  sono  definite  con 
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.». 
  28.  L'appaltatore  risponde  in solido con il subappaltatore della 
effettuazione  e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di 
lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei 
contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le 
malattie   professionali   dei   dipendenti   a   cui  e'  tenuto  il 
subappaltatore. 
  29.   La  responsabilita'  solidale  viene  meno  se  l'appaltatore 
verifica,  acquisendo  la relativa documentazione prima del pagamento 
del  corrispettivo,  che  gli adempimenti di cui al comma 28 connessi 
con  le  prestazioni  di  lavoro  dipendente  concernenti l'opera, la 
fornitura  o  il  servizio affidati sono stati correttamente eseguiti 
dal  subappaltatore.  L'appaltatore  puo' sospendere il pagamento del 
corrispettivo  fino  all'esibizione da parte del subappaltatore della 
predetta documentazione. 
  30.  Gli  importi  dovuti per la responsabilita' solidale di cui al 
comma 28   non  possono  eccedere  complessivamente  l'ammontare  del 
corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore. 
  31.  Gli  atti  che  devono  essere  notificati entro un termine di 
decadenza  al  subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine 
anche  al  responsabile  in  solido. La competenza degli uffici degli 
enti  impositori  e previdenziali e' comunque determinata in rapporto 
alla sede del subappaltatore. 
  32.  Il  committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto 
all'appaltatore  previa  esibizione  da  parte  di quest'ultimo della 
documentazione  attestante  che  gli  adempimenti  di cui al comma 28 
connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, 
la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti 
dall'appaltatore. 
  33.  L'inosservanza  delle  modalita'  di  pagamento previste al (( 
comma 32  )) e' punita con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a 
euro  200.000  se  gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le 
prestazioni  di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o 
il   servizio   affidati   non   sono  stati  correttamente  eseguiti 
dall'appaltatore  e  dagli  eventuali  subappaltatori.  Ai fini della 
presente  sanzione  si  applicano  le  disposizioni  previste  per la 
violazione  commessa dall'appaltatore. La competenza dell'ufficio che 
irroga  la presente sanzione e' comunque determinata in rapporto alla 
sede dell'appaltatore. 
((  34.  Le  disposizioni  di  cui  ai commi da 28 a 33 si applicano, 
successivamente all'adozione di un decreto del Ministro dell'economia 
e  delle  finanze,  di  concerto  con  il Ministro del lavoro e della 
previdenza  sociale,  da  emanare  entro novanta giorni dalla data di 
entrata  in  vigore  della legge di conversione del presente decreto, 
che  stabilisca  la  documentazione  attestante  l'assolvimento degli 
adempimenti  di cui al comma 28, in relazione ai contratti di appalto 
e  subappalto  di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che 
stipulano  i predetti contratti nell'ambito di attivita' rilevanti ai 
fini   dell'imposta  sul  valore  aggiunto  di  cui  al  decreto  del 
Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con esclusione 
dei committenti non esercenti attivita' commerciale, e, in ogni caso, 
dai  soggetti  di  cui  agli  articoli 73  e 74 del testo unico delle 
imposte   sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della 
Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917.  Resta fermo quanto previsto 
dall'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, 
n.  276, e successive modificazioni, che deve intendersi esteso anche 
per  la responsabilita' solidale per l'effettuazione ed il versamento 
delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente. )) 
  35.  L'Agenzia  delle  dogane,  nelle  attivita'  di  prevenzione e 
contrasto  delle  violazioni  tributarie  connesse alla dichiarazione 
fraudolenta   del  valore  in  dogana  e  degli  altri  elementi  che 
determinano  l'accertamento doganale ai sensi del decreto legislativo 
8 novembre  1990,  n. 374, ha facolta' di procedere, con le modalita' 
previste dall'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 
26 ottobre  1972,  n.  633, all'acquisizione dei dati e dei documenti 
relativi  ai  costi di trasporto, assicurazione, nolo e di ogni altro 
elemento  di costo che forma il valore dichiarato per l'importazione, 
l'esportazione,  l'introduzione  in  deposito  doganale  o  IVA ed il 
transito.  Per le finalita' di cui al presente comma, la richiesta di 
informazioni  e  di  documenti puo' essere rivolta dall'Agenzia delle 
dogane,  agli importatori, agli esportatori, alle societa' di servizi 
aeroportuali,  alle  compagnie  di  navigazione, alle societa' e alle 
persone  fisiche  esercenti le attivita' di movimentazione, deposito, 
trasporto  e  rappresentanza  in  dogana  delle  merci. La raccolta e 
l'elaborazione  dei dati per le finalita' di cui al presente comma e' 
considerata di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 53 
del  (( codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al 
))   decreto   legislativo   30 giugno  2003,  n.  196.  In  caso  di 
inottemperanza   agli   inviti  a  comparire  ed  alle  richieste  di 
informazioni di cui al presente comma, l'Agenzia delle dogane procede 
all'applicazione  della  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  un 
minimo  di 5.000 euro ad un massimo di 10.000 euro, oltre alle misure 
di  sospensione  e  revoca  delle  autorizzazioni  e  delle  facolta' 
concesse agli operatori inadempienti. 
((  35-bis.  Al  fine di contrastare l'evasione e l'elusione fiscale, 
le  societa' di calcio professionistiche sono obbligate a inviare per 
via  telematica  all'Agenzia  delle  entrate  copia  dei contratti di 
acquisizione    delle    prestazioni   professionali   degli   atleti 
professionisti, nonche' dei contratti riguardanti i compensi per tali 
prestazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' delegato ad 
acquisire  analoghe informazioni dalle Federazioni calcistiche estere 
per  le  operazioni effettuate da societa' sportive professionistiche 
residenti  in  Italia  anche  indirettamente  con  analoghe  societa' 
estere. 
  35-ter.   E'  prorogata  per  l'anno  2006,  nella  misura  e  alle 
condizioni  ivi  previste,  l'agevolazione  tributaria  in materia di 
recupero  del  patrimonio  edilizio  relativa alle prestazioni di cui 
all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 
488, fatturate dal 1° ottobre 2006. 
  35-quater.  All'articolo 1  della  legge  23 dicembre 2005, n. 266, 
dopo  il  comma 121-bis  e'  inserito  il  seguente: «121-ter. Per il 
periodo  dal  1° ottobre  2006 al 31 dicembre 2006 la quota di cui al 
comma 121  e'  pari  al  36  per  cento nei limiti di 48.000 euro per 
abitazione». )) 

 

                              Art. 36. 

                     Recupero di base imponibile 

  1.  Nella  Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente 
della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633,  concernente  i beni e 
servizi  soggetti  all'aliquota  del 10 per cento, e' (( soppressa la 
voce di cui al numero 123-bis. )) 
  2.  Ai  fini  dell'applicazione  del  decreto  del Presidente della 
Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633,  del  ((  testo  unico  delle 
disposizioni  concernenti l'imposta di registro, di cui al )) decreto 
del  Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, del (( testo 
unico  delle imposte sui redditi, di cui al )) decreto del Presidente 
della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e del decreto legislativo 
30 dicembre  1992,  n. 504, un'area e' da considerare fabbricabile se 
utilizzabile  a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico 
generale  adottato  dal  comune,  indipendentemente dall'approvazione 
della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. 
  3.  All'articolo 47,  comma 4,  del  testo  unico delle imposte sui 
redditi,((  di  cui  al  ))  decreto  del Presidente della Repubblica 
22 dicembre  1986,  n.  917,  le  parole:  «gli  utili  relativi alla 
partecipazione  al  capitale  o  al  patrimonio,  ai  titoli  e  agli 
strumenti  finanziari  di  cui  all'articolo 44, comma 2, lettera a), 
corrisposti» sono sostituite dalle seguenti: «gli utili provenienti». 
  4.  Le  disposizioni del (( comma 3 )) si applicano a decorrere dal 
periodo  di  imposta  in  corso  alla  data  di entrata in vigore del 
presente decreto. 
((  4-bis.  All'articolo 89,  comma 3,  del testo unico delle imposte 
sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 
22 dicembre  1986,  n.  917,  e  successive modificazioni, le parole: 
«utili  relativi  alla partecipazione al capitale o al patrimonio, ai 
titoli  e  agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, 
lettera a),  corrisposti»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «utili 
provenienti». )) 
  5.  All'articolo 102,  comma 3,  del  testo unico delle imposte sui 
redditi,  ((  di  cui  al  )) decreto del Presidente della Repubblica 
22 dicembre  1986,  n.  917, le parole: «La misura stessa puo' essere 
elevata  fino a due volte, per ammortamento anticipato nell'esercizio 
in  cui  i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due 
successivi;»  sono  sostituite dalle seguenti: «Fatta eccezione per i 
beni  di  cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la misura stessa 
puo'  essere  elevata  fino  a  due volte per ammortamento anticipato 
nell'esercizio  in  cui  i  beni  sono  entrati in funzione e nei due 
successivi;». 
  6.  Le  disposizioni di cui al comma 5 si applicano a decorrere dal 
periodo  di  imposta  in  corso  alla  data  di entrata in vigore del 
presente  decreto  anche per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, 
lettera b),  del  citato  testo  unico  ((  di  cui  al  decreto  del 
Presidente  della Repubblica n. 917 del 1986, )) acquistati nel corso 
di precedenti periodi di imposta. 
((  6-bis.  Nell'articolo 102, comma 7, del testo unico delle imposte 
sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 
22 dicembre  1986,  n.  917,  dopo  il  primo  periodo e' inserito il 
seguente:  «Per  i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), 
la  deducibilita'  dei  canoni  di locazione finanziaria e' ammessa a 
condizione  che  la durata del contratto non sia inferiore al periodo 
di  ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del 
comma 2». 
  6-ter.  La  disposizione del comma 6-bis si applica con riferimento 
ai  canoni  relativi a contratti di locazione finanziaria stipulati a 
decorrere  dalla data di entrata in vigore della legge di conversione 
del presente decreto. )) 
  7.  Ai  fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili, il 
costo  dei  fabbricati  strumentali  deve essere assunto al netto del 
costo  delle  aree  occupate  dalla  costruzione  e  di quelle che ne 
costituiscono   pertinenza.  ((  Il  costo  delle  predette  aree  e' 
quantificato  in misura pari al valore risultante da apposita perizia 
di  stima,  redatta  da  soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, 
degli  architetti,  dei  geometri  e  dei  periti industriali edili e 
comunque   non  inferiore  al  20  per  cento  e,  per  i  fabbricati 
industriali, al 30 per cento del costo complessivo. )) 
  8. Le disposizioni del comma 7 si applicano a decorrere dal periodo 
d'imposta  in  corso  alla  data  di  entrata  in vigore del presente 
decreto  anche  per  le  quote di ammortamento relative ai fabbricati 
costruiti o acquistati nel corso di periodi di imposta precedenti. 
  9.  All'articolo 115,  comma 3,  del  testo unico delle imposte sui 
redditi,  ((  di  cui  al  )) decreto del Presidente della Repubblica 
22 dicembre  1986, n. 917, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: 
«Le  perdite  fiscali  dei  soci  relative  agli  esercizi  anteriori 
all'inizio  della  tassazione  per  trasparenza  non  possono  essere 
utilizzate   per   compensare   i  redditi  imputati  dalle  societa' 
partecipate.». 
  10.  All'articolo 116, comma 2, del (( citato testo unico di cui al 
decreto  n.  917  del  1986,  ))  dopo le parole: «del terzo» sono (( 
inserite )) le seguenti: «e del quarto». 
  11.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi 9  e 10 hanno effetto dal 
periodo  d'imposta  dei  soci in corso alla data di entrata in vigore 
del  presente  decreto  e  con  riferimento ai redditi delle societa' 
partecipate  relativi  a  periodi  di  imposta chiusi a partire dalla 
predetta data. 
  12.  All'articolo 84  del testo unico delle imposte sui redditi, (( 
di  cui  al  ))  decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2: 
      1)  dopo  le  parole  «primi  tre  periodi  d'imposta»  sono (( 
inserite )) le seguenti «dalla data di costituzione»; 
      2) in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «a condizione che 
si riferiscano ad una nuova attivita' produttiva»; 
    b) al comma 3, la lettera a) e' abrogata. 
  13. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta prive dei 
requisiti  di cui all'articolo 84, comma 2, del (( citato testo unico 
di cui al decreto n. 917 del 1986, )) come modificato dal comma 12 (( 
del  presente  articolo, )) formatesi in esercizi precedenti a quello 
in  corso  alla  data di entrata in vigore del presente decreto e non 
ancora  utilizzate  alla  medesima  data, possono essere computate in 
diminuzione  del reddito dei periodi d'imposta successivi a quello di 
formazione,  con  le  modalita'  previste  al  comma 1  del  medesimo 
articolo 84, ma non oltre l'ottavo. 
  14.  Le  disposizioni della lettera b) del comma 12 si applicano ai 
soggetti  le  cui  partecipazioni sono acquisite da terzi a decorrere 
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
((  15. L'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, 
e'  abrogato,  ad  eccezione  che  per i trasferimenti di immobili in 
piani   urbanistici  particolareggiati,  diretti  all'attuazione  dei 
programmi  prevalentemente  di  edilizia  residenziale  convenzionata 
pubblica,   comunque   denominati,   realizzati  in  accordo  con  le 
amministrazioni  comunali per la definizione dei prezzi di cessione e 
dei  canoni  di  locazione.  Il periodo precedente ha effetto per gli 
atti  pubblici formati e le scritture private autenticate a decorrere 
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. )) 
  16.  All'articolo 116 del testo unico delle imposte sui redditi, (( 
di  cui  al  ))  decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il secondo periodo del comma 1 e' soppresso; 
    b) al comma 2 e' aggiunto il seguente periodo: «Le plusvalenze di 
cui  all'articolo 87 e gli utili di cui all'articolo 89, commi 2 e 3, 
concorrono  a  formare  il  reddito imponibile nella misura indicata, 
rispettivamente, nell'articolo 58, comma 2, e nell'articolo 59». 
  17.  Le  disposizioni  del  comma 16  si  applicano a decorrere dal 
periodo  di  imposta  in  corso  alla  data  di entrata in vigore del 
presente decreto. 
  18.  All'articolo 101,  comma 1,  del testo unico delle imposte sui 
redditi,  ((  di  cui  al  )) decreto del Presidente della Repubblica 
22 dicembre  1986,  n.  917,  le  parole: «lettere a), b) e c),» sono 
sostituite dalle seguenti: «lettere a) e b),». 
  19.  Le  disposizioni  del  comma 18  si  applicano a decorrere dal 
periodo  di  imposta  in  corso  alla  data  di entrata in vigore del 
presente decreto. 
  20. All'articolo 93 del testo unico delle imposte sui redditi (( di 
cui  al  )) decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 
n. 917, il comma 3 e' (( abrogato. )) 
  21. Le disposizioni del (( comma 20 )) si applicano a decorrere dal 
periodo  di  imposta  in  corso  alla  data  di entrata in vigore del 
presente decreto. 
  22.  Nel  testo  unico  delle  imposte sui redditi, (( di cui al )) 
decreto  del  Presidente  della Repubblica (( 22 dicembre )) 1986, n. 
917, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 3,  il  comma 1  e'  sostituito dal seguente: «1. 
L'imposta  si  applica  sul reddito complessivo del soggetto, formato 
per  i  residenti  da  tutti i redditi posseduti al netto degli oneri 
deducibili   indicati   nell'articolo 10,   nonche'  delle  deduzioni 
effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12, e per i non 
residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato»; 
    b) nell'articolo 24, comma 3, e' soppresso l'ultimo periodo. 
  23.  Nell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, (( 
di  cui  al )) decreto del Presidente della Repubblica 22 (( dicembre 
))  1986, n. 917, il comma 4-bis e' (( abrogato. La disciplina di cui 
al  predetto  comma 4-bis continua ad applicarsi con riferimento alle 
somme  corrisposte  in  relazione  a rapporti di lavoro cessati prima 
della  data  di  entrata  in vigore del presente decreto, nonche' con 
riferimento  alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro 
cessati in attuazione di atti o accordi, aventi data certa, anteriori 
alla data di entrata in vigore del presente decreto. )) 
  24.  All'articolo 25, (( primo comma, )) primo periodo, del decreto 
del  Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le 
parole:  «o nell'interesse di terzi» sono (( inserite )) le seguenti: 
«o per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere». 
((  25.  All'articolo 51,  comma 2-bis  del testo unico delle imposte 
sui  redditi  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 
22 dicembre  1986,  n.  917,  sono  aggiunti  i seguenti periodi: «La 
disposizione  di  cui  alla  lettera  g-bis)  del  comma 2  si  rende 
applicabile  a  condizione  che  le azioni offerte non siano comunque 
cedute  ne'  costituite  in garanzia prima che siano trascorsi cinque 
anni  dalla  data  dell'assegnazione  e  che  il  valore delle azioni 
assegnate  non  sia  superiore complessivamente nel periodo d'imposta 
alla  retribuzione  lorda  annua  del  dipendente relativa al periodo 
d'imposta  precedente.  Qualora  le  azioni  siano  cedute  o date in 
garanzia  prima del predetto termine, l'importo che non ha concorso a 
formare il reddito al momento dell'assegnazione concorre a formare il 
reddito  ed e' assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui 
avviene  la  cessione  ovvero  la  costituzione della garanzia. Se il 
valore  delle  azioni  assegnate  e' superiore al predetto limite, la 
differenza  tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e 
l'ammontare   corrisposto   dal  dipendente  concorre  a  formare  il 
reddito.». 
  25-bis.  Il reddito derivante dall'applicazione del comma 25 rileva 
anche   ai   fini   contributivi   con   esclusivo  riferimento  alle 
assegnazioni   effettuate   in  virtu'  di  piani  di  incentivazione 
deliberati  successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del 
presente  decreto  e  con  esclusivo riferimento, ai fini del calcolo 
delle  prestazioni,  alle anzianita' maturate in data successiva alla 
data di entrata in vigore del presente decreto. )) 
  26.  La  disposizione  di cui al comma 25 si applica alle azioni la 
cui  assegnazione ai dipendenti si effettua successivamente alla data 
di entrata in vigore del presente decreto. 
  27.  L'articolo  8 del testo unico delle imposte sui redditi, (( di 
cui  al  )) decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 
n. 917, e' sostituito dal seguente: 
    «Art.  8.  (Determinazione  del  reddito  complessivo).  -  1. Il 
reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria 
che  concorrono  a  formarlo.  Non  concorrono  a  formare il reddito 
complessivo  dei  percipienti  i compensi non ammessi in deduzione ai 
sensi dell'articolo 60. 
  2.  Le  perdite delle societa' in nome collettivo ed in accomandita 
semplice   di  cui  all'articolo 5,  nonche'  quelle  delle  societa' 
semplici  e  delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti 
dall'esercizio  di  arti e professioni, si imputano a ciascun socio o 
associato nella proporzione stabilita dall'articolo 5. Per le perdite 
della  societa'  in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del 
capitale  sociale  la  presente  disposizione  si  applica  nei  soli 
confronti dei soci accomandatari. 
  3.  Le  perdite  derivanti  dall'esercizio di imprese commerciali e 
quelle  derivanti dalla partecipazione in societa' in nome collettivo 
e  in accomandita semplice nonche' quelle derivanti dall'esercizio di 
arti  e  professioni, anche esercitate attraverso societa' semplici e 
associazioni di cui all'articolo 5, sono computate in diminuzione dai 
relativi   redditi  conseguiti  nei  periodi  di  imposta  e  per  la 
differenza  nei  successivi,  ma  non  oltre  il quinto, per l'intero 
importo  che trova capienza in essi. Si applicano le disposizioni del 
comma 2  dell'articolo 84  e,  limitatamente  alle  societa'  in nome 
collettivo  ed  in accomandita semplice, quelle di cui al comma 3 del 
citato articolo 84». 
  28.  Le  disposizioni  del  comma 27 si applicano ai redditi e alle 
perdite  realizzati  dal  periodo  di  imposta  in corso alla data di 
entrata in vigore del presente decreto. 
  29.  Nel  testo  unico  delle  imposte sui redditi, (( di cui al )) 
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, 
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nell'articolo 54: 
      1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
        «1-bis.  Concorrono  a formare il reddito le plusvalenze e le 
minusvalenze dei beni strumentali, esclusi gli immobili e gli oggetti 
d'arte, di antiquariato o da collezione, se: 
          a) sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso; 
          b) sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma 
assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni; 
          c) i   beni   vengono  destinati  al  consumo  personale  o 
familiare  dell'esercente  l'arte  o  la  professione  o  a finalita' 
estranee all'arte o professione. 
  1-ter.  Si  considerano  plusvalenza  o minusvalenza la differenza, 
positiva  o negativa, tra il corrispettivo o l'indennita' percepiti e 
il  costo  non  ammortizzato  ovvero, in assenza di corrispettivo, la 
differenza   tra   il   valore  normale  del  bene  e  il  costo  non 
ammortizzato. 
  1-quater. Concorrono a formare il reddito i corrispettivi percepiti 
a  seguito  di  cessione  della  clientela  o di elementi immateriali 
comunque riferibili all'attivita' artistica o professionale»; 
      2)  nel  comma 5,  dopo  il primo periodo, e' (( inserito )) il 
seguente:   «Le  predette  spese  sono  integralmente  deducibili  se 
sostenute  dal  committente  per conto del professionista e da questi 
addebitate nella fattura»; 
        b) nell'articolo 17,  comma 1,  dopo  la lettera g-bis) e' (( 
inserita )) la seguente: 
  «g-ter)  corrispettivi  di  cui all'articolo 54, comma 1-quater, se 
percepiti in unica soluzione;». 
  30. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le 
disposizioni  di  cui  al  comma 10 dell'articolo 165 del testo unico 
delle  imposte  sui  redditi  ((  di cui al )) decreto del Presidente 
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi riferite 
anche  ai crediti d'imposta relativi ai redditi di cui al comma 8-bis 
dell'articolo 51 del medesimo testo unico. 
  31. L'articolo 188 del testo unico delle imposte sui redditi, (( di 
cui  al  )) decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 
n. 917, e' abrogato. 
  32.  Nei  periodi  di  imposta  in  cui  i termini di versamento di 
contributi  deducibili  dal  reddito  o che non concorrono a formarlo 
sono  sospesi  in  conseguenza di calamita' pubbliche, resta ferma la 
deducibilita'  degli  stessi,  se  prevista da disposizioni di legge; 
detti contributi non sono ulteriormente dedotti o esclusi dal reddito 
nel  periodo di imposta in cui sono versati. In via transitoria detti 
contributi  sono dedotti o esclusi dal reddito nei periodi di imposta 
in cui sono versati solo se la deduzione o esclusione dal reddito non 
e' stata gia' effettuata nei periodi di imposta, antecedenti a quello 
di entrata in vigore della presente norma, in cui il versamento degli 
stessi e' stato sospeso in conseguenza di calamita' pubbliche. 
  33.  Sono abrogati: l'articolo 13, comma 1, della legge 27 dicembre 
1997,  n.  449;  l'articolo 11  della  legge 18 febbraio 1999, n. 28; 
l'articolo 28  della  legge  13 maggio  1999,  n.  133; l'articolo 3, 
comma 2-bis,  del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46. 
  34.  In  deroga  all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, 
nella  determinazione  dell'acconto  dovuto  ((  dai  soggetti di cui 
all'articolo 73  del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al 
decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 
successive  modificazioni,  ai  fini  dell'imposta  sul reddito delle 
societa'  e  dell'imposta regionale sulle attivita' produttive )) per 
il  periodo  di  imposta  in corso alla data di entrata in vigore del 
presente  decreto,  si  assume, quale imposta del periodo precedente, 
quella  che  si  sarebbe  determinata  applicando le disposizioni del 
presente  decreto;  eventuali  conguagli  sono  versati  insieme alla 
seconda ovvero unica rata dell'acconto. 
((  34-bis.  In  deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 
212,  la  disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 14 della legge 
24 dicembre  1993,  n.  537,  si  interpreta nel senso che i proventi 
illeciti   ivi  indicati,  qualora  non  siano  classificabili  nelle 
categorie  di reddito di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico 
delle  imposte  sui  redditi,  di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica  22 dicembre  1986, n. 917, sono comunque considerati come 
redditi diversi. )) 

 

                            Art. 36-bis. 
Misure  urgenti  per il contrasto del lavoro nero e per la promozione 
                della sicurezza nei luoghi di lavoro 

((  1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei 
lavoratori  nel settore dell'edilizia, nonche' al fine di contrastare 
il   fenomeno   del  lavoro  sommerso  ed  irregolare  ed  in  attesa 
dell'adozione  di un testo unico in materia di sicurezza e salute dei 
lavoratori,  ferme  restando  le  attribuzioni  del  coordinatore per 
l'esecuzione  dei  lavori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), 
del   decreto  legislativo  14 agosto  1996,  n.  494,  e  successive 
modificazioni,  nonche' le competenze in tema di vigilanza attribuite 
dalla  legislazione  vigente  in  materia  di  salute e sicurezza, il 
personale  ispettivo  del  Ministero  del  lavoro  e della previdenza 
sociale,   anche   su   segnalazione  dell'Istituto  nazionale  della 
previdenza    sociale    (INPS)   e   dell'Istituto   nazionale   per 
l'assicurazione   contro  gli  infortuni  sul  lavoro  (INAIL),  puo' 
adottare  il  provvedimento di sospensione dei lavori nell'ambito dei 
cantieri   edili   qualora   riscontri  l'impiego  di  personale  non 
risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in 
misura  pari  o  superiore  al 20 per cento del totale dei lavoratori 
regolarmente  occupati  nel  cantiere  ovvero  in  caso  di reiterate 
violazioni  della  disciplina  in materia di superamento dei tempi di 
lavoro,  di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 
7  e  9  del  decreto  legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive 
modificazioni.  I  competenti uffici del Ministero del lavoro e della 
previdenza  sociale informano tempestivamente i competenti uffici del 
Ministero  delle  infrastrutture  dell'adozione  del provvedimento di 
sospensione  al  fine dell'emanazione da parte di questi ultimi di un 
provvedimento  interdittivo  alla  contrattazione  con  le  pubbliche 
amministrazioni  ed  alla  partecipazione  a gare pubbliche di durata 
pari  alla  citata  sospensione  nonche'  per  un eventuale ulteriore 
periodo   di  tempo  non  inferiore  al  doppio  della  durata  della 
sospensione,  e  comunque non superiore a due anni. A tal fine, entro 
tre  mesi  dalla data di entrata in vigore della legge di conversione 
del   presente  decreto,  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  il 
Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza sociale predispongono le 
attivita'   necessarie  per  l'integrazione  dei  rispettivi  archivi 
informativi  e  per  il coordinamento delle attivita' di vigilanza ed 
ispettive  in  materia  di prevenzione e sicurezza dei lavoratori nel 
settore dell'edilizia. 
  2.  E'  condizione  per  la  revoca  del provvedimento da parte del 
personale  ispettivo  del  Ministero  del  lavoro  e della previdenza 
sociale di cui al comma 1: 
    a) la   regolarizzazione  dei  lavoratori  non  risultanti  dalle 
scritture o da altra documentazione obbligatoria; 
    b) l'accertamento  del  ripristino  delle  regolari condizioni di 
lavoro  nelle  ipotesi  di  reiterate  violazioni  alla disciplina in 
materia  di  superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e 
settimanale,  di  cui  al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e 
successive  modificazioni.  E'  comunque  fatta  salva l'applicazione 
delle sanzioni penali e amministrative vigenti. 
  3.  Nell'ambito  dei  cantieri  edili  i  datori  di lavoro debbono 
munire,  a  decorrere  dal  1° ottobre 2006, il personale occupato di 
apposita   tessera   di   riconoscimento   corredata  di  fotografia, 
contenente  le  generalita' del lavoratore e l'indicazione del datore 
di  lavoro.  I  lavoratori  sono  tenuti  ad esporre detta tessera di 
riconoscimento.  Tale  obbligo  grava  anche  in  capo  ai lavoratori 
autonomi   che  esercitano  direttamente  la  propria  attivita'  nei 
cantieri,  i  quali  sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Nei 
casi  in  cui  siano  presenti  contemporaneamente  nel cantiere piu' 
datori  di  lavoro  o  lavoratori  autonomi, dell'obbligo risponde in 
solido il committente dell'opera. 
  4.  I  datori  di  lavoro  con  meno  di  dieci  dipendenti possono 
assolvere  all'obbligo  di  cui  al  comma 3 mediante annotazione, su 
apposito  registro  di  cantiere vidimato dalla Direzione provinciale 
del  lavoro  territorialmente  competente  da  tenersi  sul  luogo di 
lavoro,  degli  estremi  del  personale  giornalmente  impiegato  nei 
lavori.  Ai  fini  del  presente  comma,  nel  computo  delle  unita' 
lavorative   si  tiene  conto  di  tutti  i  lavoratori  impiegati  a 
prescindere  dalla  tipologia  dei rapporti di lavoro instaurati, ivi 
compresi  quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di 
cui al comma 3. 
  5.  La  violazione  delle previsioni di cui ai commi 3 e 4 comporta 
l'applicazione,   in   capo  al  datore  di  lavoro,  della  sanzione 
amministrativa  da  euro  100  ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il 
lavoratore  munito  della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 
che  non provvede ad esporla e' punito con la sanzione amministrativa 
da  euro  50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non e' 
ammessa  la  procedura  di diffida di cui all'articolo 13 del decreto 
legislativo 23 aprile 2004, n. 124. 
  6.   L'articolo   86,   comma 10-bis,   del   decreto   legislativo 
10 settembre 2003, n. 276, e' sostituito dal seguente: 
  «10-bis.  Nei  casi  di  instaurazione  di  rapporti  di lavoro nel 
settore edile, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione 
di  cui  all'articolo 9-bis,  comma 2,  del  decreto-legge 1° ottobre 
1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 
1996,  n.  608,  e  successive modificazioni, il giorno antecedente a 
quello    di    instaurazione   dei   relativi   rapporti,   mediante 
documentazione avente data certa». 
  7.  All'articolo 3  del  decreto-legge  22 febbraio  2002,  n.  12, 
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 23 aprile 2002, n. 73, 
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3.  Ferma restando l'applicazione delle sanzioni gia' previste 
dalla  normativa  in  vigore,  l'impiego di lavoratori non risultanti 
dalle  scritture  o  da altra documentazione obbligatoria e' altresi' 
punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per 
ciascun  lavoratore,  maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di 
lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso 
versamento  dei  contributi  e premi riferiti a ciascun lavoratore di 
cui  al  periodo  precedente  non puo' essere inferiore a euro 3.000, 
indipendentemente   dalla   durata   della   prestazione   lavorativa 
accertata.»; 
      b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
        «5.  Alla irrogazione della sanzione amministrativa di cui al 
comma 3 provvede la Direzione provinciale del lavoro territorialmente 
competente.  Nei confronti della sanzione non e' ammessa la procedura 
di  diffida  di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 
2004, n. 124». 
  8.   Le  agevolazioni  di  cui  all'articolo 29  del  decreto-legge 
23 giugno  1995,  n.  244, convertito, con modificazioni, dalla legge 
8 agosto  1995,  n.  341,  trovano  applicazione  esclusivamente  nei 
confronti  dei  datori  di  lavoro  del settore edile in possesso dei 
requisiti   per  il  rilascio  della  certificazione  di  regolarita' 
contributiva   anche   da   parte  delle  Casse  edili.  Le  predette 
agevolazioni  non  trovano  applicazione  nei confronti dei datori di 
lavoro  che  abbiano  riportato  condanne passate in giudicato per la 
violazione  della  normativa  in  materia  di  sicurezza e salute nei 
luoghi  di  lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della 
sentenza. 
  9.  Al  comma 213-bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, 
n.  266,  e'  aggiunto,  in  fine,  il seguente periodo: «Le predette 
disposizioni  non  si  applicano, inoltre, al personale ispettivo del 
lavoro   del   Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale, 
dell'Istituto   nazionale   della   previdenza   sociale   (INPS)   e 
dell'Istituto  nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul 
lavoro (INAIL)». 
  10.  All'articolo 10,  comma 1,  del  decreto legislativo 23 aprile 
2004,  n.  124,  dopo  le parole: «Centro nazionale per l'informatica 
nella  pubblica amministrazione» sono inserite le seguenti: «, previa 
intesa  con  la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,». 
  11.  Il  termine  di  prescrizione  di cui all'articolo 3, comma 9, 
lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335, relativo ai periodi di 
contribuzione  per  l'anno  1996, di pertinenza della gestione di cui 
all'articolo 2,  comma 26,  della  predetta legge n. 335 del 1995, e' 
prorogato fino al 31 dicembre 2007. 
  12.  Nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, 
comma 7,  del  decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con 
modificazioni,  dalla  legge  19 luglio  1993,  n.  236,  le  risorse 
destinate  alla  finalita'  di  cui  all'articolo 1, comma 410, della 
legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono ridotte da 480 milioni di euro a 
456  milioni  di  euro  e  sono  corrispondentemente  aumentate da 63 
milioni  di  euro  a  87  milioni  di  euro le risorse destinate alla 
finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 
2004,  n.  249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 
2004, n. 291, e successive modificazioni. )) 

 

                              Art. 37. 

Disposizioni  in tema di accertamento, semplificazione e altre misure 
                      di carattere finanziario 

  1.  All'articolo 23,  comma 1,  del  decreto  del  Presidente della 
Repubblica  29 settembre  1973,  n.  600, dopo le parole: «le persone 
fisiche   che  esercitano  arti  o  professioni,»  sono  inserite  le 
seguenti: «il curatore fallimentare, il commissario liquidatore». 
  2.  Con  effetto  dal  periodo d'imposta per il quale il termine di 
presentazione  della dichiarazione scade successivamente alla data di 
entrata  in  vigore del presente decreto, all'articolo 10 della legge 
8 maggio 1998, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) i commi 2 e 3 sono abrogati; 
    b) nel  comma 3-bis  le  parole  «ai commi 2 e 3» sono sostituite 
dalle seguenti: «al comma 1»; 
    c) al  comma 4  le  parole  «dei  commi 1, 2 e 3» sono sostituite 
dalle seguenti: «del comma 1». 
  3. Relativamente al primo periodo d'imposta per il quale il termine 
di  presentazione della dichiarazione scade successivamente alla data 
di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  l'adeguamento  alle 
risultanze  degli  studi  di settore, (( ai sensi dell'articolo 2 del 
regolamento  di  cui  ))  al  decreto del Presidente della Repubblica 
31 maggio  1999,  n.  195,  puo'  essere effettuato entro il predetto 
termine, alle condizioni e con le modalita' ivi previste. 
  4.  All'articolo 7  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 
29 settembre 1973, n. 605, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al  sesto comma, dopo le parole: «1.500 euro» sono aggiunte le 
seguenti: «; l'esistenza dei rapporti, nonche' la natura degli stessi 
sono  ((  comunicate  ))  all'anagrafe  tributaria,  ed archiviate in 
apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari, 
compreso il codice fiscale»; 
    b) all'undicesimo  comma,  terzo  periodo,  dopo  le  parole: «Le 
rilevazioni  e le evidenziazioni» sono (( inserite )) le seguenti: «, 
nonche'  le  comunicazioni»  ed  e'  aggiunto,  in  fine, il seguente 
periodo:  «Le  informazioni comunicate sono altresi' utilizzabili per 
le attivita' connesse alla riscossione mediante ruolo, (( nonche' dai 
soggetti  di  cui  all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c) ed e), 
del  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Ministro del tesoro, del 
bilancio  e  della programmazione economica 4 agosto 2000, n. 269, ai 
fini  dell'espletamento degli accertamenti finalizzati alla ricerca e 
all'acquisizione  della  prova e delle fonti di prova nel corso di un 
procedimento  penale,  sia in fase di indagini preliminari, sia nelle 
fasi  processuali  successive, ovvero degli accertamenti di carattere 
patrimoniale  per  le finalita' di prevenzione previste da specifiche 
disposizioni   di   legge   e  per  l'applicazione  delle  misure  di 
prevenzione». )) 
  5.  Con  provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da 
emanare  ai  sensi dell'articolo 7, undicesimo comma, del decreto del 
Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono definite 
le   specifiche   tecniche,   le   modalita'  ed  i  termini  per  la 
comunicazione delle informazioni di cui al (( comma 4, )) relative ai 
rapporti  posti  in  essere  a  decorrere  dal (( 1° gennaio 2005, )) 
ancorche'   cessati,  nonche'  per  l'aggiornamento  periodico  delle 
medesime informazioni. 
  6.  All'articolo 10  del  decreto  legislativo 18 dicembre 1997, n. 
471, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1: 
      1. dopo  le  parole:  «Se viene omessa la trasmissione» (( sono 
inserite le seguenti: )) (dei dati, delle notizie e); 
      2. le parole: «alle banche» sono sostituite dalle seguenti: «ai 
sensi  dell'articolo 32,  primo  comma,  numero  7,  del  decreto del 
Presidente   della   Repubblica  29 settembre  1973,  n.  600,  e  (( 
dell'articolo  ))  51,  secondo  comma,  numero  7,  del  decreto del 
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»; 
    b) dopo il comma 1 e' (( inserito )) il seguente: 
  «1-bis.  La  sanzione  prevista  al  comma 1 si applica nel caso di 
violazione  degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 7, 
sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 
1973, n. 605.». 
  7.  All'articolo 8,  primo  comma, del decreto del Presidente della 
Repubblica  29 settembre 1973, n. 605, dopo le parole «individuazione 
del soggetto» e' (( inserita )) la seguente: «ovvero». 
  8.  In  attesa dell'introduzione della normativa sulla fatturazione 
informatica,  all'articolo 8-bis  del  ((  regolamento  di  cui al )) 
decreto  del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono 
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  «4-bis.   Entro   sessanta  giorni  dal  termine  previsto  per  la 
presentazione  della  comunicazione  di  cui  ai precedenti commi, il 
contribuente  presenta  l'elenco  dei soggetti nei cui confronti sono 
state  emesse  fatture  nell'anno  cui  si riferisce la comunicazione 
nonche',  in  relazione  al  medesimo  periodo, l'elenco dei soggetti 
titolari  di partita IVA da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai 
fini  dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Per ciascun 
soggetto  sono  indicati  il  codice  fiscale e l'importo complessivo 
delle   operazioni  effettuate,  al  netto  delle  relative  note  di 
variazione,  con  la  evidenziazione  dell'imponibile,  dell'imposta, 
nonche'  dell'importo  delle  operazioni  non  imponibili e di quelle 
esenti.  Con  provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, 
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale: 
      a) sono  individuati gli elementi informativi da indicare negli 
elenchi  previsti  dal  presente  comma,  nonche' le modalita' per la 
presentazione, esclusivamente in via telematica, degli stessi; 
      b) il  termine  di cui al primo periodo del presente comma puo' 
essere  differito  per  esigenze  di  natura  esclusivamente tecnica, 
ovvero  relativamente  a particolari tipologie di contribuenti, anche 
in considerazione della dimensione dei dati da trasmettere»; 
    b) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
    «6.  Per  l'omissione  della  comunicazione ovvero degli elenchi, 
nonche' per l'invio degli stessi con dati incompleti o non veritieri, 
si  applicano  le  disposizioni previste dall'articolo 11 del decreto 
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471». 
  9. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore 
del  presente  decreto  l'elenco  dei soggetti nei cui confronti sono 
state emesse fatture comprende i soli titolari di partita IVA. 
  10.  Al  ((  regolamento  di cui al )) decreto del Presidente della 
Repubblica  22 luglio  1998,  n.  322,  sono  apportate  le  seguenti 
modificazioni: 
    a) all'articolo   1,  comma 1,  primo  periodo,  le  parole:  «15 
febbraio»  sono sostituite dalle seguenti: «1 gennaio»; inoltre, dopo 
le  parole  «non  coincidente  con  l'anno  solare,» sono inserite le 
seguenti:   «relativamente   ai   soggetti   di  cui  all'articolo 2, 
comma 2,»; 
    b) all'articolo 2: 
      1. al  comma 1  le  parole:  «tra  il 1° maggio ed il 31 luglio 
ovvero  in  via telematica entro il 31 ottobre» sono sostituite dalle 
seguenti:  «tra il 1° maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica 
entro il 31 luglio»; 
    2. al comma 2 le parole: «di cui all'articolo 3:» sono sostituite 
dalle  seguenti:  «di  cui  all'articolo 3  in  via telematica, entro 
l'ultimo  giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del 
periodo d'imposta»; inoltre sono abrogate le lettere a) e b); 
    c) all'articolo 3: 
      1. al comma 1 il terzo periodo e' soppresso; 
      2.  al  comma  2, primo periodo, sono soppresse le parole: «con 
esclusione  delle  persone  fisiche che hanno realizzato nel medesimo 
periodo un volume (( di affari )) inferiore o uguale ad euro 10.000»; 
in  fine al medesimo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e dei 
parametri»; 
      3. al   comma 7   le   parole:  «entro  cinque  mesi»,  ovunque 
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «entro quattro mesi»; 
    d) all'articolo 4: 
      1. al  comma 3-bis  le  parole:  «entro  il  30 settembre» sono 
sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo»; 
      2. al  comma 4-bis  le  parole:  «entro  il  31  ottobre»  sono 
sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo»; 
      3. al  comma 6-quater  le  parole:  «entro  il  15  marzo» sono 
sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio»; 
    e) all'articolo 5: 
      1. al  comma 1  le  parole: «, per il tramite di una banca o un 
ufficio  postale,  ovvero  entro  l'ultimo  giorno  del  decimo  mese 
successivo», ovunque ricorrano, sono soppresse; 
      2. al  comma 4  le  parole:  «del decimo» sono sostituite dalle 
seguenti: «del settimo»; 
    f) all'articolo 5-bis  «per  il tramite di una banca o un ufficio 
postale,  ovvero  entro  l'ultimo  giorno  del decimo mese », ovunque 
ricorrano, sono soppresse; 
    g) all'articolo 8,  comma 1,  le  parole:  «ovvero,  in  caso  di 
presentazione in via telematica, entro il 31 ottobre di ciascun anno» 
sono sostituite dalle seguenti: «, in via telematica». 
  11.  All'articolo 17,  comma 1,  del  ((  regolamento  di cui al )) 
decreto  del  Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, il 
numero «20», ovunque ricorra, e' sostituito dal seguente: «16». 
  12.  Al  ((  regolamento  di  cui  al )) decreto del Ministro delle 
finanze   31 maggio   1999,   n.  164,  sono  apportate  le  seguenti 
modificazioni: 
    a) all'articolo 13,  comma 1,  lettera b)  le parole: «15 giugno» 
sono sostituite dalle seguenti: «mese di maggio»; 
    b) all'articolo 16,  comma 1, lettera c), le parole: «entro il 20 
ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio»; 
    c) all'articolo 17,  comma 1, lettera c), le parole: «entro il 20 
ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio». 
  13.  All'articolo 10,  comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 
1992,  n. 504, le parole: «30 giugno», (( ovunque ricorrano, )) e «20 
dicembre»  sono  sostituite,  rispettivamente,  dalle  seguenti:  «16 
giugno» e «16 dicembre». 
  14.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi da  10 a 13 decorrono dal 
1° maggio 2007. 
  15.  Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 
633, dopo l'articolo 32 e' inserito il seguente: 
  «Art.   32-bis.   (Contribuenti   minimi  in  franchigia).  -  1. I 
contribuenti   persone   fisiche   esercenti  attivita'  commerciali, 
agricole  e  professionali  che,  nell'anno  solare precedente, hanno 
realizzato o, in caso di inizio di attivita', prevedono di realizzare 
un  volume  di  affari  non  superiore  a  7.000  euro,  e  non hanno 
effettuato  o  prevedono di non effettuare cessioni all'esportazione, 
sono  esonerati  dal  versamento  dell'imposta  e  da tutti gli altri 
obblighi  previsti  dal presente decreto, ad eccezione degli obblighi 
di  numerazione  e di conservazione delle fatture di acquisto e delle 
bollette  doganali e di certificazione e comunicazione telematica dei 
corrispettivi. 
  2.  I soggetti di cui al comma 1 non possono addebitare l'imposta a 
titolo  di  rivalsa  e non hanno diritto alla detrazione dell'imposta 
assolta sugli acquisti, anche intracomunitari, e sulle importazioni. 
  3.  Sono esclusi dal regime della franchigia i soggetti passivi che 
si  avvalgono  di  regimi speciali di determinazione dell'imposta e i 
soggetti non residenti. 
  4.  Le  disposizioni  del  presente  articolo non  si  applicano ai 
soggetti  che  in  via  esclusiva o prevalente effettuano cessioni di 
fabbricati  o  porzioni  di fabbricato, di terreni edificabili di cui 
all'articolo 10,  n.  8),  ((  del  presente decreto )) e di mezzi di 
trasporto  nuovi  di  cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 
30 agosto  1993,  n.  331, convertito, (( con modificazioni, )) dalla 
legge 29 ottobre 1993, n. 427. 
  5.  A  seguito  della  prima  comunicazione  dei dati, prevista dal 
decreto  direttoriale  di  cui  al comma 15, l'ufficio attribuisce un 
numero speciale di partita IVA. 
  6.  I soggetti che, nell'intraprendere l'esercizio di imprese, arti 
o  professioni,  ritengono di versare nelle condizioni del comma 1 ne 
fanno comunicazione all'Agenzia delle entrate con la dichiarazione di 
inizio attivita' di cui all'articolo 35. 
  7.  I  soggetti  che  rientrano  nel  regime  di  cui  al  presente 
articolo possono  optare  per  l'applicazione  dell'imposta  nei modi 
ordinari. L'opzione, valida per almeno un triennio, e' comunicata con 
la  prima  dichiarazione  annuale  da presentare successivamente alla 
scelta  operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime 
normale,  l'opzione  resta valida per ciascun anno successivo, fino a 
quando  permane  la  concreta  applicazione  della scelta operata. La 
revoca  e'  comunicata  con  le  stesse  modalita' dell'opzione ed ha 
effetto dall'anno in corso. 
  8.  L'applicazione  del  regime di franchigia comporta la rettifica 
della  detrazione ai sensi dell'articolo 19-bis2. La stessa rettifica 
si  applica se il contribuente transita, anche per opzione, al regime 
ordinario  dell'imposta.  In relazione al mutato regime fiscale delle 
stesse,   l'imposta   dovuta  per  effetto  della  rettifica  di  cui 
all'articolo 19-bis2  e' versata in tre rate annuali da corrispondere 
entro  il  termine  previsto  per il versamento del saldo a decorrere 
dall'anno  nel  quale  e'  intervenuta  la modifica. La prima rata e' 
versata  entro  il  27 dicembre  2006.  Il debito puo' essere estinto 
anche  mediante  compensazione  ai sensi dell'articolo 17 del decreto 
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero con l'utilizzo di eventuali 
crediti   risultanti   dalle   liquidazioni  periodiche.  Il  mancato 
versamento    di    ogni   singola   rata   comporta   l'applicazione 
dell'articolo 13  del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e 
costituisce titolo per la riscossione coattiva. 
  9.  Nell'ultima dichiarazione annuale in cui l'imposta e' applicata 
nei  modi  ordinari si tiene conto anche dell'imposta dovuta relativa 
alle  operazioni  indicate  nell'ultimo  comma dell'articolo 6 per le 
quali non si e' ancora verificata l'esigibilita'. 
  10.    Ferme    restando    le   ipotesi   di   rimborso   previste 
dall'articolo 30,   l'eccedenza   detraibile   emergente  dall'ultima 
dichiarazione  annuale  IVA presentata dai soggetti di cui al comma 1 
e'  utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto 
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. 
  11.  I soggetti di cui al comma 1, per gli acquisti intracomunitari 
e   per   le   altre  operazioni  per  le  quali  risultano  debitori 
dell'imposta,  integrano la fattura con l'indicazione dell'aliquota e 
della  relativa  imposta,  che  versano  entro  il giorno 16 del mese 
successivo a quello di effettuazione delle operazioni. 
  12.  I  soggetti  ai  quali  si applica il regime fiscale di cui al 
presente   articolo trasmettono   telematicamente  all'Agenzia  delle 
entrate l'ammontare complessivo delle operazioni effettuate. 
  13.  I contribuenti in regime di franchigia possono farsi assistere 
negli  adempimenti  tributari  dall'ufficio locale dell'Agenzia delle 
entrate  competente  in  ragione  del  domicilio fiscale. In tal caso 
devono  munirsi  di  una  apparecchiatura  informatica,  corredata di 
accessori  idonei,  da  utilizzare  per la connessione con il sistema 
informativo dell'Agenzia delle entrate. 
  14.  Il regime di cui al presente articolo cessa di avere efficacia 
ed  il contribuente e' assoggettato alla disciplina di determinazione 
dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari: 
      a) a  decorrere  dall'anno  solare  successivo  a quello in cui 
risulta superato uno dei limiti di cui al comma 1; 
      b) a  decorrere  dallo  stesso  anno  solare  in  cui il volume 
d'affari  dichiarato  dal  contribuente  o  rettificato  dall'ufficio 
supera il limite di cui al comma 1 del cinquanta per cento del limite 
stesso;  in tal caso sara' dovuta l'imposta relativa ai corrispettivi 
delle operazioni imponibili effettuate nell'intero anno solare, salvo 
il  diritto  alla  detrazione dell'imposta sugli acquisti relativi al 
medesimo periodo. 
  15. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono 
stabilite  le modalita' da osservare in occasione dell'opzione per il 
regime  ordinario,  i  termini  e  le procedure di applicazione delle 
disposizioni del presente articolo». 
  16. All'articolo 41, comma 2-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, 
n.  331,  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, 
n.  427,  dopo  le  parole  «Stato membro», sono aggiunte le seguenti 
«nonche' le cessioni di beni effettuate dai soggetti che applicano il 
regime  di  franchigia  di  cui  all'articolo 32-bis  del decreto del 
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633». 
  17.  Le disposizioni di cui ai commi 15 e 16 si applicano a partire 
dal  periodo  di  imposta  successivo  a quello in corso alla data di 
entrata in vigore del presente decreto. 
  18.  All'articolo 35  del  decreto  del Presidente della Repubblica 
26 ottobre  1972,  n. 633, dopo il comma 15 sono aggiunti, in fine, i 
seguenti commi: 
  «15-bis.  L'attribuzione  del numero di partita IVA (( determina la 
))  esecuzione  di  riscontri  automatizzati per la individuazione di 
elementi  di  rischio  connessi  al  rilascio dello stesso (( nonche' 
l'eventuale  ))  effettuazione  di  accessi  nel  luogo  di esercizio 
dell'attivita', avvalendosi dei poteri previsti dal presente decreto. 
  15-ter.  Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 
sono individuate: 
      a) specifiche   informazioni   da   richiedere  all'atto  della 
dichiarazione di inizio di attivita'; 
    b) tipologie  di  contribuenti  per  i  quali  l'attribuzione del 
numero  di partita IVA (( determina la possibilita' di effettuare gli 
acquisti  di cui all'articolo 38 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 
331,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 
427,  e  successive  modificazioni,  a  condizione che sia rilasciata 
polizza  fideiussoria  o  fideiussione  bancaria per la durata di tre 
anni  dalla  data  del rilascio e per un importo rapportato al volume 
d'affari presunto e comunque non inferiore a 50.000 euro.». )) 
    c)(( (Soppressa). )) 
  19.  Le disposizioni di cui al comma 18 si applicano alle richieste 
di  attribuzione  del numero di partita IVA effettuate a decorrere (( 
dal 1° novembre 2006. )) 
  20.  L'Agenzia  delle  entrate  e la Guardia di finanza programmano 
specifici  controlli  mirati,  relativi  ai  contribuenti ai quali e' 
attribuito  il  numero  di  partita  IVA, anche in data antecedente a 
quella di decorrenza della disposizione di cui al comma 18. 
  21.  In  attuazione  delle  disposizioni di cui all'articolo 50 del 
decreto  legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal decreto 
legislativo  4 aprile  2006,  n.  159,  ed  al  fine  di  ridurre gli 
adempimenti  dei  contribuenti,  le  camere  di commercio, industria, 
artigianato  ed agricoltura comunicano all'anagrafe tributaria, senza 
oneri  per  lo Stato, in formato elettronico elaborabile, i dati e le 
notizie   contenuti   nelle   domande  di  iscrizione,  variazione  e 
cancellazione,   di  cui  alla  ((  lettera f)  del  primo  comma  )) 
dell'articolo 6   del   decreto   del   Presidente  della  Repubblica 
29 settembre 1973, n. 605, anche se relative a singole unita' locali, 
nonche' i dati dei bilanci di esercizio depositati. 
((  21-bis.  Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da 
emanare,  ai  sensi  dell'articolo 71 del codice dell'amministrazione 
digitale,  di  cui  al  decreto  legislativo  7 marzo  2005, n. 82, e 
successive  modificazioni, di concerto con il Ministro dello sviluppo 
economico,  sentita  l'Agenzia  delle  entrate,  entro il 31 dicembre 
2006,  sono  stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico 
elaborabile  per  la  presentazione  dei bilanci di esercizio e degli 
altri  atti al registro delle imprese ed e' fissata la data, comunque 
non  successiva  al  31 marzo  2007,  a decorrere dalla quale diventa 
obbligatoria l'adozione di tale modalita' di presentazione. )) 
  22.  Fino  alla  realizzazione delle modalita' tecniche di deposito 
degli   atti   in  formato  elettronico  elaborabile,  le  camere  di 
commercio,   industria,  artigianato  ed  agricoltura  forniranno  le 
informazioni  di cui al (( comma 21, )) senza oneri per lo Stato, nel 
formato elettronico disponibile. 
  23.  Con decreto interdirigenziale dell'Agenzia delle entrate e del 
Ministero  dello  sviluppo  economico  sono  stabiliti i termini e le 
modalita'  delle  trasmissioni  nonche'  le  specifiche  tecniche del 
formato  dei  dati.  La  prima  trasmissione  e'  effettuata entro il 
31 ottobre 2006. 
  24.  All'articolo 43  del  decreto  del Presidente della Repubblica 
29 settembre  1973,  n.  600,  dopo  il  secondo comma e' inserito il 
seguente:  «In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai 
sensi  dell'articolo 331  del  codice di procedura penale per uno dei 
reati  previsti  dal  decreto  legislativo  10 marzo  2000,  n. 74, i 
termini  di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al 
periodo di imposta in cui e' stata commessa la violazione». 
  25.  All'articolo 57  del  decreto  del Presidente della Repubblica 
26 ottobre  1972,  n.  633,  dopo  il  secondo  comma e'  inserito il 
seguente:  «In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai 
sensi  dell'articolo 331  del  codice di procedura penale per uno dei 
reati  previsti  dal  decreto  legislativo  10 marzo  2000,  n. 74, i 
termini  di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al 
periodo di imposta in cui e' stata commessa la violazione». 
  26.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi 24  e  25  si applicano a 
decorrere  dal periodo d'imposta per il quale alla data di entrata in 
vigore  del presente decreto sono ancora pendenti i termini di cui al 
primo  e  secondo  comma dell'articolo 43  del decreto del Presidente 
della  Repubblica  29 settembre  1973,  n. 600 e dell'articolo 57 del 
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
  27.  All'articolo 60  del  decreto  del Presidente della Repubblica 
29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo  la  lettera  b)  del  primo  comma e'  (( inserita )) la 
seguente:   «b-bis)  se  il  consegnatario  non  e'  il  destinatario 
dell'atto  o  dell'avviso,  il  messo  consegna  o  deposita la copia 
dell'atto  da  notificare  in busta che provvede a sigillare e su cui 
trascrive  il  numero  cronologico  della notificazione, dandone atto 
nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. 
Sulla  busta  non  sono  apposti  segni o indicazioni dai quali possa 
desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere 
una  ricevuta  e  il  messo  da'  notizia dell'avvenuta notificazione 
dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata; 
    b) nella  lettera  e)  del primo comma, dopo le parole: «l'avviso 
del  deposito  prescritto  dall'articolo 140  del codice di procedura 
civile»  sono  ((  inserite  ))  le  seguenti:  «,  in busta chiusa e 
sigillata,»; 
    c) dopo la lettera e) del primo comma e' inserita la seguente: 
    «e-bis)  e'  facolta'  del  contribuente  che non ha la residenza 
nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi della lettera d), o 
che  non  abbia  costituito  un rappresentante fiscale, comunicare al 
competente  ufficio  locale,  con  le  modalita'  di  cui alla stessa 
lettera d),  l'indirizzo  estero  per la notificazione degli avvisi e 
degli  altri  atti  che  lo  riguardano;  salvo  il  caso di consegna 
dell'atto  o  dell'avviso  in  mani  proprie,  la notificazione degli 
avvisi  o  degli  atti  e'  eseguita  mediante  spedizione a mezzo di 
lettera raccomandata con avviso di ricevimento;»; 
    d) il  secondo  comma e'  sostituito dal seguente: «L'elezione di 
domicilio  non  risultante dalla dichiarazione annuale ha effetto dal 
trentesimo giorno successivo a quello della data di ricevimento delle 
comunicazioni  previste  alla  lettera  d) ed alla lettera e-bis) del 
comma precedente»; 
    e) al  terzo comma le parole: «dal sessantesimo giorno successivo 
a  quello  dell'avvenuta variazione anagrafica» sono sostituite dalle 
seguenti:  «dal  trentesimo  giorno successivo a quello dell'avvenuta 
variazione anagrafica»; 
    f) dopo  il  terzo  comma e'  aggiunto  il  seguente:  «Qualunque 
notificazione  a  mezzo del servizio postale si considera fatta nella 
data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione 
decorrono dalla data in cui l'atto e' ricevuto». 
  28.  Nell'articolo 16  del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 
546, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al  comma 1,  dopo le parole: «con avviso di ricevimento» sono 
inserite  le  seguenti:  «,  sul (( quale )) non sono apposti segni o 
indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'avviso»; 
    b) al  comma 3,  dopo le parole: «con avviso di ricevimento» sono 
inserite  le  seguenti:  «,  sul (( quale )) non sono apposti segni o 
indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto,». 
  29.  Fuori dai casi previsti all'articolo 11, comma 1, lettere a) e 
b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono punite con 
la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  258 euro a 2065 euro la 
mancata  restituzione  dei  questionari  inviati  nell'esercizio  dei 
poteri  di  cui  all'articolo 2,  comma 4,  del  decreto  legislativo 
19 marzo  2001, n. 68, o la loro restituzione con risposte incomplete 
o  non  veritiere,  nonche'  l'inottemperanza  all'invito a comparire 
fatto sulla base dei medesimi poteri. 
  30.  Per  la constatazione e l'irrogazione della sanzione di cui al 
((  comma  29  ))  si  applicano  le  disposizioni  di cui alla legge 
24 novembre 1981, n. 689. 
  31.  All'articolo 36  del  decreto  del Presidente della Repubblica 
29 settembre   1973,   n.   600,   le   parole  «nonche'  gli  organi 
giurisdizionali   civili  e  amministrativi»  sono  sostituite  dalle 
seguenti:   «nonche'   gli   organi   giurisdizionali,  requirenti  e 
giudicanti, penali, civili e amministrativi e, previa autorizzazione, 
gli organi di polizia giudiziaria». 
  32.  All'articolo 32, primo comma, del decreto del Presidente della 
Repubblica  29 settembre  1973,  n.  600,  sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
    a) al  numero  4),  dopo  le parole: «nei loro confronti» sono (( 
inserite )) le seguenti: «nonche' nei confronti di altri contribuenti 
con i quali abbiano intrattenuto rapporti»; 
    b) al  numero 8), le parole: «nei confronti di clienti, fornitori 
e  prestatori  di  lavoro  autonomo,  nominativamente  indicati» sono 
sostituite  dalle  seguenti:  «, rilevanti ai fini dell'accertamento, 
nei  confronti  di  loro  clienti,  fornitori  e prestatori di lavoro 
autonomo». 
  33.  I  soggetti  di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente 
della  Repubblica  26 ottobre  1972, n. 633, compresi quelli indicati 
all'articolo 1,  comma 429,  della  legge  30 dicembre  2004, n. 311, 
trasmettono  telematicamente all'Agenzia delle entrate, distintamente 
per  ciascun punto vendita, l'ammontare complessivo dei corrispettivi 
giornalieri  delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di 
cui agli articoli 2 e 3 del predetto decreto n. 633 del 1972. 
  34. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono 
definite  le  modalita'  tecniche  e  i  termini  per la trasmissione 
telematica  delle  informazioni,  nel quadro delle regole tecniche di 
cui    agli    articoli 12,    comma 5,    ((   e   71   del   codice 
dell'amministrazione  digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 
2005, n. 82, )) comprese quelle previste dall'articolo 24 del decreto 
del  Presidente  della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633, i cui 
obblighi  sono  sostituiti dalla trasmissione telematica di cui al (( 
comma  33.  ))  Resta  comunque  fermo  l'obbligo  di emissione della 
fattura su richiesta del cliente. 
((  35.  Ai  contribuenti  che optano per l'adattamento tecnico degli 
apparecchi  misuratori  di  cui all'articolo 1 della legge 26 gennaio 
1983,  n.  18,  finalizzato alla trasmissione telematica prevista dal 
comma 34 con il misuratore medesimo, e' concesso un credito d'imposta 
di  100 euro, utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 
del  decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito compete, a 
seguito dell'esecuzione dell'intervento tecnico e del pagamento della 
relativa  prestazione,  indipendentemente  dal  numero dai misuratori 
adattati. )) 
  36.   Salva   l'applicazione   delle  disposizioni  concernenti  le 
violazioni degli obblighi di registrazione e (( di )) quelli relativi 
alla  contabilita', il mancato adempimento degli obblighi previsti (( 
dai  commi 33  e  34  ))  e' punito con la sanzione amministrativa da 
1.000 a 4.000 euro. 
  37. Le disposizioni (( di cui )) ai commi 33, 34 e 35 decorrono dal 
1° gennaio  2007.  ((  La  prima trasmissione e' effettuata, entro il 
mese di luglio 2007, anche per i mesi precedenti. )) 
  38.  All'articolo 67,  comma 1,  lettera b),  del testo unico delle 
imposte   sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della 
Repubblica  29 dicembre  1986,  n.  917,  sono  apportate le seguenti 
modificazioni: 
    a) le parole «o donazione» sono soppresse; 
    b) in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «In caso di cessione 
a  titolo  oneroso  di  immobili  ricevuti per donazione, il predetto 
periodo  di  cinque  anni decorre dalla data di acquisto da parte del 
donante». 
  39.  Nell'articolo 68,  comma 1,  del testo unico delle imposte sui 
redditi,  ((  di  cui  ))  al decreto del Presidente della Repubblica 
29 dicembre  1986,  n.  917,  dopo  il  primo periodo, e' aggiunto il 
seguente:  «Per gli immobili di cui alla lettera b) (( del comma 1 )) 
dell'articolo 67  acquisiti  per  donazione  si assume come prezzo di 
acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante.». 
  40.  La  lettera a)  dell'articolo 25,  comma 1,  del  decreto  del 
Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' sostituita 
dalla   seguente:   «a)   del  terzo  anno  successivo  a  quello  di 
presentazione  della  dichiarazione,  ovvero a quello di scadenza del 
versamento  dell'unica  o ultima rata se il termine per il versamento 
delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre 
dell'anno  in  cui  la  dichiarazione e' presentata, per le somme che 
risultano  dovute  a  seguito dell'attivita' di liquidazione prevista 
dall'articolo 36-bis  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 
29 settembre  1973,  n.  600,  nonche'  del  quarto anno successivo a 
quello  di  presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta 
per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del 
((  testo  unico di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 
22 dicembre 1986, n. 917;». 
  41.  Nel  comma 1  degli  articoli 19  e  20  del testo unico delle 
imposte  sui  redditi,  ((  di cui al )) decreto del Presidente della 
Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, le parole «iscrivendo a ruolo o 
rimborsando  le maggiori o le minori imposte entro il 31 dicembre del 
terzo  anno  successivo a quello di presentazione della dichiarazione 
del sostituto d'imposta» sono sostituite dalle seguenti «iscrivendo a 
ruolo   le   maggiori   imposte   dovute  ovvero  rimborsando  quelle 
spettanti». 
  42.  All'articolo 2  del  decreto  legislativo 18 dicembre 1997, n. 
462: 
    a) al  comma 1 le parole «, entro il 31 dicembre del secondo anno 
successivo  a  quello  di  presentazione  della  dichiarazione»  sono 
soppresse; 
    b) e' abrogato il comma 1-bis. 
  43.  Per  le indennita' di fine rapporto di cui all'articolo 19 del 
testo  unico  delle  imposte sui redditi, (( di cui al )) decreto del 
Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' per le 
altre  indennita'  e  somme  e  per  le  indennita'  equipollenti ivi 
indicate,  e per le prestazioni pensionistiche di cui all'articolo 20 
del  medesimo  decreto, corrisposte a decorrere dal 1° gennaio 2003 e 
fino  al  31 dicembre  2005, non si procede all'iscrizione a ruolo ed 
alla  comunicazione  di  cui  all'articolo 1,  comma 412, della legge 
30 dicembre  2004,  n.  311,  ne'  all'effettuazione  di rimborsi, se 
l'imposta  rispettivamente  a debito o a credito e' inferiore a cento 
euro. 
  44.  La  notifica  delle  cartelle  di  pagamento  conseguenti alle 
iscrizioni a ruolo previste dagli articoli 7, 8, 9, 14, 15 e 16 della 
legge  27 dicembre  2002,  n.  289,  e  successive  modificazioni, e' 
eseguita,  a  pena  di decadenza, entro il 31 dicembre 2008. Entro il 
medesimo  termine e' eseguita la notifica delle cartelle di pagamento 
relativa   alle   dichiarazioni   di  cui  all'articolo 36,  comma 2, 
lettere a)  e b) del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, nei 
confronti  dei  contribuenti  che  hanno  presentato  dichiarazioni o 
effettuato versamenti ai sensi dell'articolo 9-bis della citata legge 
n. 289 del 2002. 
  45.  All'articolo 103,  comma 1,  del testo unico delle imposte sui 
redditi,  ((  di  cui  al  )) decreto del Presidente della Repubblica 
22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nel  primo  periodo,  le  parole  «a  un terzo del costo» sono 
sostituite dalle parole «al 50 per cento del costo»; 
    b) nel  secondo  periodo,  le  parole  «un decimo del costo» sono 
sostituite dalle seguenti: «un diciottesimo del costo». 
  46. Le disposizioni del (( comma 45 )) si applicano a decorrere dal 
periodo  d'imposta  in  corso  alla  data  di  entrata  in vigore del 
presente decreto anche per le quote di ammortamento relative ai costi 
sostenuti nel corso dei periodi di imposta precedenti. In riferimento 
ai brevetti industriali, la disposizione del comma 45, lettera a), si 
applica limitatamente ai brevetti registrati dalla data di entrata in 
vigore del presente decreto ovvero nei cinque anni precedenti. 
  47.  All'articolo 109,  comma 4,  del testo unico delle imposte sui 
redditi,  ((  di  cui  ))  al decreto del Presidente della Repubblica 
22 dicembre  1986,  n.  917,  il  secondo periodo della lettera b) e' 
sostituito  dal  seguente:  «Gli  ammortamenti  dei  beni materiali e 
immateriali,  le  altre  rettifiche di valore, gli accantonamenti, le 
spese  relative  a studi e ricerche di sviluppo e le differenze tra i 
canoni  di  locazione finanziaria di cui all'articolo 102, comma 7, e 
la   somma   degli  ammortamenti  dei  beni  acquisiti  in  locazione 
finanziaria  e  degli  interessi  passivi  che  derivano dai relativi 
contratti  imputati  a  conto  economico  sono  deducibili  se  in un 
apposito  prospetto  della  dichiarazione  dei redditi e' indicato il 
loro  importo  complessivo, i valori civili e fiscali dei beni, delle 
spese di cui all'articolo 108, comma 1, e dei fondi.». 
  48. Le disposizioni del comma 47 si applicano alle spese relative a 
studi  e  ricerche  di  sviluppo sostenute a decorrere dal periodo di 
imposta  successivo  alla  data  di  entrata  in  vigore del presente 
decreto. 
  49.  A  partire dal 1° ottobre 2006, i soggetti titolari di partita 
IVA  sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari, modalita' 
di pagamento telematiche delle imposte, dei contributi e dei premi di 
cui  all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, 
n.   241,   e  delle  entrate  spettanti  agli  enti  ed  alle  casse 
previdenziali  di  cui all'articolo 28, comma 1, dello stesso decreto 
legislativo n. 241 del 1997. 
  50. Gli interessi previsti per il rimborso di tributi non producono 
in  nessun  caso  interessi  ai  sensi  dell'articolo 1283 del codice 
civile. 
  51.  Sono  abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 
499  (( a 518, )) nonche' del comma 519, secondo periodo, della legge 
23 dicembre 2005, n. 266. 
  52.  Alla  lettera b)  del  comma 1  dell'articolo 67  del  decreto 
legislativo  30 luglio 1999, n. 300, le parole «un numero massimo di» 
sono soppresse. 
  53.   A   decorrere  dall'anno  2007,  e'  soppresso  l'obbligo  di 
presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli 
immobili   (ICI),   di  cui  all'articolo 10,  comma 4,  del  decreto 
legislativo  30 dicembre  1992,  n.  504,  ovvero della comunicazione 
prevista  dall'articolo 59,  comma 1,  lettera l), n. 1), del decreto 
legislativo  15 dicembre  1997, n. 446. Restano fermi gli adempimenti 
attualmente  previsti  in  materia di riduzione dell'imposta. (( Fino 
alla  data  di  effettiva  operativita' del sistema di circolazione e 
fruizione  dei  dati  catastali,  da  accertare con provvedimento del 
direttore  dell'Agenzia del territorio, rimane in vigore l'obbligo di 
presentazione   della   dichiarazione   ai   fini  dell'ICI,  di  cui 
all'articolo 10,  comma 4,  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 
n.   504,   ovvero  della  comunicazione  prevista  dall'articolo 59, 
comma 1,  lettera l), n. 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, 
n. 446. )) 
  54.  In  attuazione  delle  disposizioni  di  cui  all'articolo 59, 
comma 7-bis,  del  decreto  legislativo  7 marzo  2005,  n.  82, come 
modificato   dal  decreto  legislativo  4 aprile  2006,  n.  159,  la 
circolazione  e  la  fruizione  della base dei dati catastali gestita 
dall'Agenzia   del   territorio   deve  essere  assicurata  entro  il 
31 dicembre  2006.  Relativamente  alle  regioni,  alle province e ai 
comuni  i  costi  a loro carico per la circolazione e fruizione della 
base dei dati catastali sono unicamente quelli di connessione. 
  55. L'imposta comunale sugli immobili puo' essere liquidata in sede 
di  dichiarazione  ai fini delle imposte sui redditi (( e puo' essere 
versata  ))  con  le  modalita'  del Capo III del decreto legislativo 
9 luglio  1997,  n. 241. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia 
delle  entrate,  da  emanare  entro  centoventi  giorni dalla data di 
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sentita  la  conferenza 
Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  sono  definiti  i  termini e le 
modalita'  per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente 
comma. 
  56.  Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2004, 
n.  41, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2004, n. 
104,  sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora le offerte 
in opzione siano inviate dagli enti gestori agli aventi diritto, dopo 
un intervallo di tempo superiore a sei mesi rispetto alla valutazione 
dell'Agenzia  del  territorio,  i  coefficienti  di  abbattimento  da 
applicare  dovranno  essere quelli pubblicati in epoca immediatamente 
successiva  alla  data della valutazione stessa, al fine di garantire 
che  il  prezzo  delle  unita'  immobiliari  offerte  in  opzione sia 
effettivamente  corrispondente  in termini reali ai valori di mercato 
del  mese  di ottobre  2001.  I  coefficienti  di  abbattimento  sono 
calcolati  e  pubblicati  fino  a quelli relativi al secondo semestre 
2005.». 
  57. Per la copertura delle minori entrate derivanti dall'emanazione 
dei  decreti  legislativi  di recepimento della direttiva 2003/123/CE 
del  Consiglio  del 22 dicembre 2003, recante modifica alla direttiva 
90/435/CEE,  concernente  il  regime  fiscale comune applicabile alle 
societa' madri e figlie di Stati membri diversi, pari a 16 milioni di 
euro  per  ciascuno  degli anni 2006 e 2007, a 13 milioni di euro per 
l'anno  2008,  ed a 23 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si 
provvede,  per  l'anno 2006, mediante utilizzo delle risorse relative 
all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, 
che,  a  tal  fine,  sono  versate  nell'anno  stesso all'entrata del 
bilancio   dello   Stato,   per   gli  anni  2007  e  2008,  mediante 
corrispondente  riduzione  della  predetta autorizzazione di spesa di 
cui  alla  legge  16 aprile  1987,  n. 183, e per gli anni successivi 
mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente 
decreto. 
          Riferimenti normativi: 

              - Si  riporta  il testo degli articoli 23, 32, 36, 43 e 
          60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 
          1973,  n.  600,  recante  disposizioni comuni in materia di 
          accertamento  delle  imposte  sui  redditi, come modificati 
          dalla  presente  legge,  nonche' il testo vigente dell'art. 
          36-bis del medesimo decreto: 
              «Art. 23 (Ritenute sui redditi di lavoro dipendente). - 
          1.  Gli  enti e le societa' indicati nell'art. 87, comma 1, 
          del  testo  unico  delle imposte sui redditi, approvato con 
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 
          n. 917, le societa' e associazioni indicate nell'articolo 5 
          del   predetto   testo  unico  e  le  persone  fisiche  che 
          esercitano  imprese  commerciali, ai sensi dell'art. 51 del 
          citato  testo unico, o imprese agricole, le persone fisiche 
          che    esercitano   arti   e   professioni,   il   curatore 
          fallimentare,   il   commissario   liquidatore  nonche'  il 
          condominio    quale   sostituto   di   imposta,   i   quali 
          corrispondono  somme  e  valori  di  cui  all'art. 48 dello 
          stesso  testo  unico, devono operare all'atto del pagamento 
          una  ritenuta  a titolo di acconto dell'imposta sul reddito 
          delle  persone  fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo 
          di  rivalsa.  Nel  caso  in  cui la ritenuta da operare sui 
          predetti  valori  non  trovi capienza, in tutto o in parte, 
          sui  contestuali  pagamenti  in  denaro,  il  sostituito e' 
          tenuto  a  versare  al  sostituto  l'importo corrispondente 
          all'ammontare della ritenuta. 
              1-bis - 4. (Omissis)». 
              «Art.  32  (Poteri degli uffici). Per l'adempimento dei 
          loro  compiti  gli  uffici  delle imposte possono - 1) - 3) 
          Omissis. 
              4)  inviare ai contribuenti questionari relativi a dati 
          e   notizie   di  carattere  specifico  rilevanti  ai  fini 
          dell'accertamento  nei loro confronti nonche' nei confronti 
          di  altri  contribuenti  con  i  quali abbiano intrattenuto 
          rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati; 
              5) - 6) (omissis); 
              7)  richiedere,  previa  autorizzazione  del  direttore 
          centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del 
          direttore  regionale  della  stessa,  ovvero,  per il Corpo 
          della  guardia  di  finanza, del comandante regionale, alle 
          banche,  alla societa' Poste italiane Spa, per le attivita' 
          finanziarie  e  creditizie,  agli  intermediari finanziari, 
          alle   imprese   di   investimento,   agli   organismi   di 
          investimento  collettivo  del  risparmio,  alle societa' di 
          gestione  del  risparmio  e alle societa' fiduciarie, dati, 
          notizie   e   documenti   relativi   a  qualsiasi  rapporto 
          intrattenuto  od  operazione  effettuata,  ivi  compresi  i 
          servizi prestati, con i loro clienti, nonche' alle garanzie 
          prestate  da  terzi.  Alle  societa' fiduciarie di cui alla 
          legge  23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella 
          sezione  speciale  dell'albo  di  cui all'art. 20 del testo 
          unico  delle  disposizioni  in  materia  di intermediazione 
          finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo 24 febbraio 
          1998,   n.   58,   puo'   essere  richiesto,  tra  l'altro, 
          specificando   i   periodi   temporali   di  interesse,  di 
          comunicare  le generalita' dei soggetti per conto dei quali 
          esse   hanno   detenuto  o  amministrato  o  gestito  beni, 
          strumenti   finanziari   e   partecipazioni   in   imprese, 
          inequivocamente   individuati.  La  richiesta  deve  essere 
          indirizzata  al  responsabile  della  struttura accentrata, 
          ovvero   al   responsabile   della   sede   o  dell'ufficio 
          destinatario  che  ne  da'  notizia  immediata  al soggetto 
          interessato;  la  relativa  risposta deve essere inviata al 
          titolare dell'ufficio procedente; 
              8)  richiedere  ai soggetti indicati nell'art. 13 dati, 
          notizie  e  documenti  relativi  ad  attivita' svolte in un 
          determinato    periodo   d'imposta,   rilevanti   ai   fini 
          dell'accertamento, nei confronti di loro clienti, fornitori 
          e prestatori di lavoro autonomo; 
              8-bis) - 8-ter) (Omissis). 
              Gli  inviti  e  le  richieste  di  cui al presente art. 
          devono  essere notificati ai sensi dell'art. 60. Dalla data 
          di  notifica  decorre  il  termine fissato dall'ufficio per 
          l'adempimento,  che  non  puo'  essere inferiore a quindici 
          giorni, ovvero per il caso di cui al n. 7) a trenta giorni. 
          Il  termine  puo'  essere prorogato per un periodo di venti 
          giorni   su   istanza   dell'operatore   finanziario,   per 
          giustificati  motivi,  dal  competente direttore centrale o 
          direttore  regionale  per  l'Agenzia delle entrate, ovvero, 
          per  il  Corpo  della  guardia  di  finanza, dal comandante 
          regionale. 
              Le  richieste di cui al primo comma, numero 7), nonche' 
          le  relative  risposte,  anche  se  negative, devono essere 
          effettuate    esclusivamente   in   via   telematica.   Con 
          provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono 
          stabilite  le  disposizioni  attuative  e  le  modalita' di 
          trasmissione  delle  richieste, delle risposte, nonche' dei 
          dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni 
          indicati nel citato numero 7). 
              Le  notizie  ed  i  dati  non  addotti  e  gli  atti, i 
          documenti,  i  libri  ed  i  registri  non  esibiti  o  non 
          trasmessi  in risposta agli inviti dell'ufficio non possono 
          essere  presi  in considerazione a favore del contribuente, 
          ai   fini   dell'accertamento   in  sede  amministrativa  e 
          contenziosa.   Di   cio'   l'ufficio   deve   informare  il 
          contribuente contestualmente alla richiesta. 
              Le   cause  di  inutilizzabilita'  previste  dal  terzo 
          comma non   operano  nei  confronti  del  contribuente  che 
          depositi  in allegato all'atto introduttivo del giudizio di 
          primo  grado  in  sede  contenziosa  le  notizie, i dati, i 
          documenti,  i  libri  e  i  registri,  dichiarando comunque 
          contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste 
          degli uffici per causa a lui non imputabile.». 
              «Art.  36 (Comunicazione di violazioni tributarie). - I 
          soggetti  pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere 
          attivita'  ispettive  o  di  vigilanza  nonche'  gli organi 
          giurisdizionali,  requirenti e giudicanti, penali, civili e 
          amministrativi  e,  previa  autorizzazione,  gli  organi di 
          polizia  giudiziaria  che,  a  causa o nell'esercizio delle 
          loro  funzioni,  vengono  a conoscenza di fatti che possono 
          configurarsi  come violazioni tributarie devono comunicarli 
          direttamente  ovvero,  ove  previste,secondo  le  modalita' 
          stabilite  da  leggi  o  norme  regolamentari per l'inoltro 
          della  denuncia penale, al comando della Guardia di finanza 
          competente  in  relazione  al  luogo  di  rilevazione degli 
          stessi,   fornendo   l'eventuale   documentazione   atta  a 
          comprovarli.». 
              «Art.    36-bis. (Liquidazioni   delle   imposte,   dei 
          contributi,  dei  premi  e dei rimborsi dovuti in base alle 
          dichiarazioni).    -    1.    Avvalendosi    di   procedure 
          automatizzate, l'amministrazione finanziaria procede, entro 
          l'inizio  del  periodo di presentazione delle dichiarazioni 
          relative   all'anno  successivo,  alla  liquidazione  delle 
          imposte,  dei  contributi  e  dei premi dovuti, nonche' dei 
          rimborsi  spettanti  in  base alle dichiarazioni presentate 
          dai contribuenti e dai sostituti d'imposta. 
              2.  Sulla  base  dei dati e degli elementi direttamente 
          desumibili  dalle  dichiarazioni  presentate e di quelli in 
          possesso    dell'anagrafe   tributaria,   l'Amministrazione 
          finanziaria provvede a: 
                a) correggere  gli  errori  materiali  e  di  calcolo 
          commessi   dai   contribuenti  nella  determinazione  degli 
          imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi; 
                b) correggere   gli  errori  materiali  commessi  dai 
          contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei 
          contributi   e   dei   premi  risultanti  dalle  precedenti 
          dichiarazioni; 
                c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura 
          superiore   a   quella  prevista  dalla  legge  ovvero  non 
          spettanti    sulla   base   dei   dati   risultanti   dalle 
          dichiarazioni; 
                d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura 
          superiore a quella prevista dalla legge; 
                e) ridurre  i  crediti  d'imposta  esposti  in misura 
          superiore   a   quella  prevista  dalla  legge  ovvero  non 
          spettanti    sulla   base   dei   dati   risultanti   dalla 
          dichiarazione; 
                f) controllare  la rispondenza con la dichiarazione e 
          la   tempestivita'   dei   versamenti  delle  imposte,  dei 
          contributi  e  dei  premi  dovuti  a titolo di acconto e di 
          saldo  e  delle  ritenute alla fonte operate in qualita' di 
          sostituto d'imposta. 
              2-bis.  Se vi e' pericolo per la riscossione, l'ufficio 
          puo'  provvedere,  anche  prima  della  presentazione della 
          dichiarazione   annuale,   a   controllare   la  tempestiva 
          effettuazione  dei versamenti delle imposte, dei contributi 
          e  dei  premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle 
          ritenute  alla  fonte  operate  in  qualita'  di  sostituto 
          d'imposta. 
              3.  Quando  dai controlli automatici eseguiti emerge un 
          risultato   diverso   rispetto   a  quello  indicato  nella 
          dichiarazione,  ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio, 
          ai  sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore 
          imposta,   l'esito  della  liquidazione  e'  comunicato  al 
          contribuente  o  al  sostituto  d'imposta  per  evitare  la 
          reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione 
          degli    aspetti   formali.   Qualora   a   seguito   della 
          comunicazione  il  contribuente  o  il sostituto di imposta 
          rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati 
          erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo' 
          fornire   i   chiarimenti   necessari   all'amministrazione 
          finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento 
          della comunicazione. 
              4.  I  dati  contabili  risultanti  dalla  liquidazione 
          prevista  nel presente articolo si considerano, a tutti gli 
          effetti,  come  dichiarati dal contribuente e dal sostituto 
          d'imposta.» 
              «Art.  43 (Termine per l'accertamento). - Gli avvisi di 
          accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, 
          entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in 
          cui e' stata presentata la dichiarazione. 
              Nei  casi di omessa presentazione della dichiarazione o 
          di  presentazione  di  dichiarazione  nulla  ai sensi delle 
          disposizioni  del  titolo  I  l'avviso di accertamento puo' 
          essere  notificato  fino  al  31 dicembre  del  quinto anno 
          successivo  a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto 
          essere presentata. 
              In  caso di violazione che comporta obbligo di denuncia 
          ai  sensi  dell'art. 331 del codice di procedura penale per 
          uno  dei  reati  previsti  dal decreto legislativo 10 marzo 
          2000,  n.  74,  i  termini  di cui ai commi precedenti sono 
          raddoppiati  relativamente  al periodo di imposta in cui e' 
          stata commessa la violazione. 
              Fino   alla   scadenza   del   termine   stabilito  nei 
          commi precedenti  l'accertamento  puo'  essere  integrato o 
          modificato  in  aumento  mediante la notificazione di nuovi 
          avvisi,  in  base  alla  sopravvenuta  conoscenza  di nuovi 
          elementi.   Nell'avviso   devono   essere  specificatamente 
          indicati, a pena di nullita', i nuovi elementi e gli atti o 
          fatti   attraverso   i   quali  sono  venuti  a  conoscenza 
          dell'ufficio delle imposte.». 
              «Art.  60 (Notificazioni).  -  La  notificazione  degli 
          avvisi  e  degli  altri  atti  che  per legge devono essere 
          notificati  al  contribuente  e'  eseguita secondo le norme 
          stabilite  dagli  articoli 137  e  seguenti  del  codice di 
          procedura civile, con le seguenti modifiche: 
                a) la  notificazione  e'  eseguita dai messi comunali 
          ovvero  dai  messi  speciali autorizzati dall'ufficio delle 
          imposte; 
                b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario 
          l'atto  o  l'avviso ovvero indicare i motivi per i quali il 
          consegnatario non ha sottoscritto; 
                b-bis)  se  il  consegnatario  non e' il destinatario 
          dell'atto  o  dell'avviso,  il messo consegna o deposita la 
          copia  dell'atto  da  notificare  in  busta  che provvede a 
          sigillare  e  su  cui trascrive il numero cronologico della 
          notificazione,   dandone  atto  nella  relazione  in  calce 
          all'originale  e  alla  copia dell'atto stesso. Sulla busta 
          non  sono  apposti  segni  o  indicazioni  dai  quali possa 
          desumersi  il  contenuto  dell'atto.  Il consegnatario deve 
          sottoscrivere   una   ricevuta   e  il  messo  da'  notizia 
          dell'avvenuta  notificazione  dell'atto  o  dell'avviso,  a 
          mezzo di lettera raccomandata; 
                c) salvo  il caso di consegna dell'atto o dell'avviso 
          in  mani  proprie,  la  notificazione deve essere fatta nel 
          domicilio fiscale del destinatario; 
                d) e'   in  facolta'  del  contribuente  di  eleggere 
          domicilio  presso  una  persona o un ufficio nel comune del 
          proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o 
          degli  avvisi  che lo riguardano. In tal caso l'elezione di 
          domicilio  deve risultare espressamente dalla dichiarazione 
          annuale  ovvero da altro atto comunicato successivamente al 
          competente  ufficio imposte a mezzo di lettera raccomandata 
          con avviso di ricevimento; 
                e) quando  nel  comune  nel  quale  deve eseguirsi la 
          notificazione  non  vi e' abitazione, ufficio o azienda del 
          contribuente,  l'avviso  del  deposito prescritto dall'art. 
          140  del  c.p.c.,  in  busta chiusa e sigillata, si affigge 
          nell'albo  del  comune  e  la  notificazione, ai fini della 
          decorrenza  del  termine  per  ricorrere si ha per eseguita 
          nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione; 
                e-bis)  e'  facolta'  del  contribuente che non ha la 
          residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi 
          della   lettera d),   o   che   non   abbia  costituito  un 
          rappresentante  fiscale,  comunicare  al competente ufficio 
          locale,  con  le  modalita'  di cui alla stessa lettera d), 
          l'indirizzo  estero  per  la  notificazione  degli avvisi e 
          degli  altri  atti  che  lo  riguardano;  salvo  il caso di 
          consegna  dell'atto  o  dell'avviso  in  mani  proprie,  la 
          notificazione   degli  avvisi  o  degli  atti  e'  eseguita 
          mediante  spedizione  a  mezzo  di lettera raccomandata con 
          avviso di ricevimento; 
                f) le disposizioni contenute negli articoli 142, 143, 
          146,  150  e  151  del  codice  di  procedura civile non si 
          applicano. 
              L'elezione    di   domicilio   non   risultante   dalla 
          dichiarazione  annuale  ha  effetto  dal  trentesimo giorno 
          successivo   a  quello  della  data  di  ricevimento  delle 
          comunicazioni  previste  alla  lettera d)  ed  alla lettera 
          e-bis) del comma precedente. 
              Le  variazioni  e  le  modificazioni dell'indirizzo non 
          risultanti  dalla  dichiarazione  annuale hanno effetto, ai 
          fini  delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo 
          a  quello  dell'avvenuta  variazione  anagrafica, o, per le 
          persone   giuridiche   e  le  societa'  ed  enti  privi  di 
          personalita'  giuridica, dal trentesimo giorno successivo a 
          quello   della   ricezione   da  parte  dell'ufficio  della 
          comunicazione prescritta nel secondo comma dell'art. 36. Se 
          la  comunicazione  e'  stata  omessa  la  notificazione  e' 
          eseguita   validamente  nel  comune  di  domicilio  fiscale 
          risultante dall'ultima dichiarazione annuale. 
              Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si 
          considera  fatta nella data della spedizione; i termini che 
          hanno  inizio  dalla  notificazione decorrono dalla data in 
          cui l'atto e' ricevuto.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 10 della legge 8 maggio 
          1998,  n. 146, recante «Disposizioni per la semplificazione 
          e  la  razionalizzazione  del  sistema  tributario e per il 
          funzionamento   dell'Amministrazione  finanziaria,  nonche' 
          disposizioni   varie   di   carattere   finanziario»,  come 
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.  10 (Modalita'  di  utilizzazione  degli studi di 
          settore  in  sede  di  accertamento). - 1. Gli accertamenti 
          basati  sugli  studi  di settore, di cui all'art. 62-sexies 
          del  decreto-legge  30 agosto 1993, n. 331, convertito, con 
          modificazioni,  dalla  legge  29 ottobre 1993, n. 427, sono 
          effettuati  nei  confronti  dei  contribuenti  con  periodo 
          d'imposta  pari  a dodici mesi e con le modalita' di cui al 
          presente articolo. 
              2. (Abrogato). 
              3. (Abrogato). 
              3-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1 l'ufficio, prima 
          della  notifica  dell'avviso  di  accertamento,  invita  il 
          contribuente  a comparire, ai sensi dell'art. 5 del decreto 
          legislativo 19 giugno 1997, n. 218. 
              3-ter.  In  caso  di  mancato  adeguamento  ai ricavi o 
          compensi  determinati  sulla  base  degli studi di settore, 
          possono  essere  attestate le cause che giustificano la non 
          congruita'  dei  ricavi  o  compensi  dichiarati rispetto a 
          quelli  derivanti  dall'applicazione  degli studi medesimi. 
          Possono   essere   attestate,   altresi',   le   cause  che 
          giustificano  un'incoerenza  rispetto agli indici economici 
          individuati   dai  predetti  studi.  Tale  attestazione  e' 
          rilasciata,  su  richiesta  dei  contribuenti, dai soggetti 
          indicati  alle  lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 3 del 
          regolamento   di   cui  al  decreto  del  Presidente  della 
          Repubblica   22 luglio   1998,   n.   322,  abilitati  alla 
          trasmissione    telematica    delle    dichiarazioni,   dai 
          responsabili  dell'assistenza fiscale dei centri costituiti 
          dai  soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 32, 
          comma 1,  del  decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e 
          dai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria 
          abilitati   all'assistenza  tecnica  di  cui  all'art.  12, 
          comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 
              4.  Le  disposizioni  del comma 1 del presente articolo 
          non  si  applicano nei confronti dei contribuenti che hanno 
          dichiarato  ricavi  di  cui  all'art.  53, comma 1, esclusi 
          quelli  di  cui alla lettera c), o compensi di cui all'art. 
          50,  comma 1,  del  testo  unico delle imposte sui redditi, 
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 
          22 dicembre  1986,  n.  917, e successive modificazioni, di 
          ammontare superiore al limite stabilito per ciascuno studio 
          di   settore  dal  relativo  decreto  di  approvazione  del 
          Ministro   delle  finanze,  da  pubblicare  nella  Gazzetta 
          Ufficiale. Tale limite non puo', comunque, essere superiore 
          a  10  miliardi  di  lire.  Le  citate  disposizioni non si 
          applicano,  altresi',  ai contribuenti che hanno iniziato o 
          cessato l'attivita' nel periodo d'imposta ovvero che non si 
          trovano    in    un    periodo   di   normale   svolgimento 
          dell'attivita'. 
              5 - 12. Omissis.». 
              - Si   riporta   il   testo  vigente  dell'art.  2  del 
          regolamento   di   cui  al  decreto  del  Presidente  della 
          Repubblica  31 maggio  1999,  n.  195, recante disposizioni 
          concernenti  i  tempi  e le modalita' di applicazione degli 
          studi di settore: 
              «Art.  2  (Adeguamento  alle  risultanze degli studi di 
          settore).  -  1.  Per  i  periodi  d'imposta  in  cui trova 
          applicazione  lo  studio  di  settore,  ovvero le modifiche 
          conseguenti  alla  revisione del medesimo, non si applicano 
          sanzioni  e  interessi  nei  confronti dei contribuenti che 
          indicano   nelle   dichiarazioni  di  cui  all'art.  1  del 
          regolamento   di   cui  al  decreto  del  Presidente  della 
          Repubblica   22 luglio   1998,   n.   322,   e   successive 
          modificazioni,   ricavi   o  compensi  non  annotati  nelle 
          scritture  contabili per adeguare gli stessi, anche ai fini 
          dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, a quelli 
          derivanti dall'applicazione dei predetti studi di settore. 
              2.  Per i medesimi periodi d'imposta di cui al comma 1, 
          l'adeguamento   al   volume   di  affari  risultante  dalla 
          applicazione  degli  studi  di  settore e' operato, ai fini 
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  senza applicazione di 
          sanzioni  e  interessi,  effettuando  il  versamento  della 
          relativa  imposta  entro  il termine del versamento a saldo 
          dell'imposta  sul  reddito; i maggiori corrispettivi devono 
          essere  annotati, entro il suddetto termine, in un'apposita 
          sezione  dei  registri  di  cui  agli  articoli 23 e 24 del 
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 
          633,   e   successive   modificazioni,  e  riportati  nella 
          dichiarazione annuale. 
              2-bis.   L'adeguamento   di  cui  ai  commi 1  e  2  e' 
          effettuato,  per  i  periodi d'imposta diversi da quello in 
          cui trova applicazione per la prima volta lo studio, ovvero 
          le  modifiche  conseguenti  alla  revisione del medesimo, a 
          condizione  che  sia  versata,  entro  il  termine  per  il 
          versamento   a   saldo   dell'imposta   sul   reddito,  una 
          maggiorazione  del  3 per cento, calcolata sulla differenza 
          tra  ricavi  o  compensi  derivanti dall'applicazione degli 
          studi  e  quelli  annotati  nelle  scritture  contabili. La 
          maggiorazione  non  e' dovuta se la predetta differenza non 
          e' superiore al 10 per cento dei ricavi o compensi annotati 
          nelle scritture contabili.». 
              Per  il  testo  dell'art.  7 del decreto del Presidente 
          della  Repubblica  29 settembre  1973,  n. 605, si vedano i 
          riferimenti  normativi  all'art. 35. Si riporta, di seguito 
          il  testo dell'art. 6, nonche' dell'art. 8, come modificato 
          dalla presente legge: 
              «Art.  6 (Atti nei quali deve essere indicato il numero 
          di  codice  fiscale).  -  Il  numero di codice fiscale deve 
          essere indicato nei seguenti atti: 
                a) - e) omissis 
                f) domande  di iscrizione, variazione e cancellazione 
          nei  registri  delle  ditte  e  negli  albi degli artigiani 
          tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato ed 
          agricoltura,   relativamente  ai  soggetti  che  esercitano 
          l'attivita';    domande   di   iscrizione,   variazione   e 
          cancellazione negli albi, registri ed elenchi istituiti per 
          l'esercizio di attivita' professionali e di altre attivita' 
          di   lavoro   autonomo,   relativamente   ai  soggetti  che 
          esercitano  l'attivita';  domande  di  iscrizione e note di 
          trascrizione  di atti costitutivi, traslativi, od estintivi 
          della  proprieta'  o  di  altri diritti reali di godimento, 
          nonche'   dichiarazioni   di  armatore,  concernenti  navi, 
          galleggianti  ed  unita'  da  diporto,  o  quote  di  essi, 
          soggette  ad  iscrizione  nei  registri tenuti dagli uffici 
          marittimi  o  dagli  uffici  della  motorizzazione civile - 
          sezione  nautica;  domande  di iscrizione di aeromobili nel 
          Registro  aeronautico  nazionale,  note  di trascrizione di 
          atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprieta' o 
          di  altri  diritti  reali  di  godimento sugli aeromobili o 
          quote   di   essi,  soggetti  ad  iscrizione  nel  Registro 
          aeronautico  nazionale,  nonche' dichiarazioni di esercente 
          di  aeromobili  soggette a trascrizione nei registri tenuti 
          dal direttore della circoscrizione di aeroporto competente; 
                g) g-quater) (omissis)». 
              «Art. 8 (Poteri dell'anagrafe tributaria). - L'anagrafe 
          tributaria  puo'  inviare questionari a qualsiasi soggetto, 
          mediante  raccomandata  con  avviso  di ricevimento, e puo' 
          richiedere  la presentazione di allegati alle dichiarazioni 
          dei  redditi  e  dell'IVA,  da  redigersi  in conformita' a 
          modelli  stabiliti  con decreto del Ministro per le finanze 
          allo  scopo  di  acquisire  o  verificare  gli  elementi di 
          identificazione  necessari per l'attribuzione del numero di 
          codice  fiscale  e tutti gli altri elementi contenuti nelle 
          domande  di  attribuzione  di  cui  al  precedente  art. 4, 
          nonche'   gli   altri   dati   utili   per   una   completa 
          individuazione     del     soggetto    ovvero    ai    fini 
          dell'accertamento di tributi o contributi. 
              Il  questionario, debitamente compilato e firmato, deve 
          essere  restituito  entro  quindici  giorni  dalla  data di 
          ricevimento. 
              L'anagrafe   tributaria  vigila  sull'osservanza  degli 
          obblighi  di  comunicazione previsti dal presente decreto e 
          puo'  richiedere integrazioni e chiarimenti ai soggetti che 
          hanno eseguito le comunicazioni stesse.». 
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  10  del  decreto 
          legislativo  18 dicembre  1997,  n.  471,  recante «Riforma 
          delle  sanzioni tributarie non penali in materia di imposte 
          dirette,  di  imposta  sul valore aggiunto e di riscossione 
          dei  tributi,  a  norma dell'art. 3, comma 133, lettera q), 
          della  legge  23 dicembre  1996,  n.  662», come modificato 
          dalla  presente  legge,  nonche'  il  testo  vigente  degli 
          articoli 11 e 13 del medesimo decreto legislativo: 
              «Art.  10  (Violazione  degli  obblighi degli operatori 
          finanziari). - 1. Se viene omessa la trasmissione dei dati, 
          delle  notizie e dei documenti richiesti ai sensi dell'art. 
          32, primo comma, numero 7, del decreto del Presidente della 
          Repubblica  29 settembre  1973, n. 600, e dell'articolo 51, 
          secondo  comma,  numero 7, del decreto del Presidente della 
          Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633,  nell'esercizio dei 
          poteri  inerenti  all'accertamento  delle imposte dirette o 
          dell'imposta   sul   valore  aggiunto  ovvero  i  documenti 
          trasmessi  non  rispondono  al  vero  o sono incompleti, si 
          applica  la sanzione amministrativa da lire quattro milioni 
          a   lire   quaranta   milioni.   Si   considera  omessa  la 
          trasmissione   non  eseguita  nel  termine  prescritto.  La 
          sanzione  e'  ridotta alla meta' se il ritardo non eccede i 
          quindici giorni. 
              1-bis.  La  sanzione prevista al comma 1 si applica nel 
          caso di violazione degli obblighi di comunicazione previsti 
          dall'art.  7, sesto comma, del decreto del Presidente della 
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. 
              2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica nel caso 
          di   violazione  degli  obblighi  inerenti  alle  richieste 
          rivolte  alle  societa'  ed  enti  di  assicurazione e alle 
          societa'   ed   enti   che   effettuano   istituzionalmente 
          riscossioni e pagamenti per conto di terzi ovvero attivita' 
          di  gestione ed intermediazione finanziaria, anche in forma 
          fiduciaria, nonche' all'Ente poste italiane. 
              3.  Fino a prova contraria, si presume che autori della 
          violazione  siano coloro che hanno sottoscritto le risposte 
          e,  in  mancanza di risposta, i legali rappresentanti della 
          banca, societa' o ente. 
              4.  All'irrogazione  delle  sanzioni provvede l'ufficio 
          nella  cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del 
          contribuente al quale si riferisce la richiesta.». 
              «Art.   11 (Altre  violazioni  in  materia  di  imposte 
          dirette e di imposta sul valore aggiunto). - 1. Sono punite 
          con  la  sanzione  amministrativa da lire cinquecentomila a 
          lire quattro milioni le seguenti violazioni: 
                a) omissione  di  ogni comunicazione prescritta dalla 
          legge  tributaria  anche  se  non  richiesta dagli uffici o 
          dalla   Guardia  di  finanza  al  contribuente  o  a  terzi 
          nell'esercizio  dei  poteri  di verifica ed accertamento in 
          materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto 
          o  invio  di  tali  comunicazioni con dati incompleti o non 
          veritieri; 
                b) mancata  restituzione  dei  questionari inviati al 
          contribuente  o  a  terzi  nell'esercizio dei poteri di cui 
          alla precedente lettera a) o loro restituzione con risposte 
          incomplete o non veritiere; 
                c) inottemperanza   all'invito   a   comparire   e  a 
          qualsiasi  altra  richiesta  fatta  dagli  uffici  o  dalla 
          Guardia   di   finanza   nell'esercizio   dei  poteri  loro 
          conferiti. 
              2.  La  sanzione prevista nel comma 1 si applica, salvo 
          che  il  fatto  non  costituisca infrazione piu' gravemente 
          punita, per il compenso di partite effettuato in violazione 
          alle previsioni del codice civile ovvero in caso di mancata 
          evidenziazione   nell'apposito   prospetto  indicato  negli 
          articoli 3  e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 
          29 settembre 1973, n. 600 . 
              3. (Abrogato). 
              4. L'omessa presentazione degli elenchi di cui all'art. 
          50,  comma 6,  del  decreto-legge  30 agosto  1993, n. 331, 
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, 
          n.  427,  ovvero  la loro incompleta, inesatta o irregolare 
          compilazione sono punite con la sanzione da lire un milione 
          a lire due milioni per ciascuno di essi, ridotta alla meta' 
          in caso di presentazione nel termine di trenta giorni dalla 
          richiesta  inviata  dagli  uffici  abilitati  a riceverla o 
          incaricati  del  loro controllo. La sanzione non si applica 
          se  i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti 
          anche a seguito di richiesta. 
              5.   L'omessa   installazione   degli   apparecchi  per 
          l'emissione  dello  scontrino  fiscale previsti dall'art. 1 
          della  legge  26 gennaio  1983,  n.  18,  e'  punita con la 
          sanzione  amministrativa  da  lire  due milioni a lire otto 
          milioni. 
              6. (Abrogato). 
              7.  In  caso  di  violazione  delle prescrizioni di cui 
          all'art.  53, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 
          331,  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 
          1993,   n.   427,   si   applica   la   sanzione   da  lire 
          cinquecentomila a lire quattro milioni.». 
              «Art. 13 (Ritardati od omessi versamenti diretti). - 1. 
          Chi  non  esegue,  in  tutto  o  in  parte, alle prescritte 
          scadenze,  i versamenti in acconto, i versamenti periodici, 
          il   versamento   di  conguaglio  o  a  saldo  dell'imposta 
          risultante  dalla  dichiarazione,  detratto  in questi casi 
          l'ammontare   dei   versamenti   periodici  e  in  acconto, 
          ancorche'   non   effettuati,   e'   soggetto   a  sanzione 
          amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non 
          versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori 
          materiali  o di calcolo rilevati in sede di controllo della 
          dichiarazione  annuale,  risulti una maggiore imposta o una 
          minore  eccedenza  detraibile. Per i versamenti riguardanti 
          crediti  assistiti integralmente da forme di garanzia reale 
          o   personale   previste   dalla   legge   o   riconosciute 
          dall'amministrazione finanziaria, effettuati con un ritardo 
          non  superiore  a  quindici  giorni,  la sanzione di cui al 
          primo periodo, oltre a quanto previsto dalla lettera a) del 
          comma 1  dell'art.  13  del decreto legislativo 18 dicembre 
          1997,  n.  472, e' ulteriormente ridotta ad un importo pari 
          ad  un  quindicesimo  per  ciascun  giorno di ritardo (24). 
          Identica sanzione si applica nei casi di liquidazione della 
          maggior imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del 
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 
          n.  600,  e  ai  sensi  dell'art.  54-bis  del  decreto del 
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
              2.  Fuori  dei  casi  di  tributi  iscritti a ruolo, la 
          sanzione  prevista  al  comma 1 si applica altresi' in ogni 
          ipotesi  di  mancato  pagamento  di un tributo o di una sua 
          frazione nel termine previsto. 
              3.  Le  sanzioni  previste nel presente articolo non si 
          applicano  quando  i  versamenti sono stati tempestivamente 
          eseguiti  ad  ufficio  o  concessionario  diverso da quello 
          competente.». 
              - Si  riporta il testo vigente degli articoli 2, 3, 22, 
          24  e  51  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 
          26 ottobre  1972, n. 633, recante «Istituzioni e disciplina 
          dell'imposta  sul  valore aggiunto», nonche' il testo degli 
          articoli 35  e  57  del  medesimo  decreto, come modificati 
          dalla presente legge: 
              «Art. 2 (Cessioni di beni). - Costituiscono cessioni di 
          beni  gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento 
          della  proprieta'  ovvero  costituzione  o trasferimento di 
          diritti reali di godimento su beni di ogni genere. 
              Costituiscono inoltre cessioni di beni: 
                1) le vendite con riserva di proprieta'; 
                2)  le  locazioni con clausola di trasferimento della 
          proprieta' vincolante per ambedue le parti; 
                3) i passaggi dal committente al commissionario o dal 
          commissionario  al committente di beni venduti o acquistati 
          in esecuzione di contratti di commissione; 
                4)  le  cessioni  gratuite  di  beni ad esclusione di 
          quelli  la  cui  produzione  o il cui commercio non rientra 
          nell'attivita'  propria  dell'impresa  se di costo unitario 
          non  superiore a lire cinquantamila e di quelli per i quali 
          non   sia   stata   operata,   all'atto   dell'acquisto   o 
          dell'importazione,   la  detrazione  dell'imposta  a  norma 
          dell'art.  19,  anche  se  per  effetto dell'opzione di cui 
          all'art. 36-bis; 
                5)  la  destinazione  di  beni  all'uso  o al consumo 
          personale o familiare dell'imprenditore o di coloro i quali 
          esercitano  un'arte  o una professione o ad altre finalita' 
          estranee  alla  impresa  o  all'esercizio dell'arte o della 
          professione,    anche    se   determinata   da   cessazione 
          dell'attivita', con esclusione di quei beni per i quali non 
          e'  stata  operata,  all'atto  dell'acquisto, la detrazione 
          dell'imposta di cui all'art. 19; 
                6)  le  assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo 
          da  societa' di ogni tipo e oggetto nonche' le assegnazioni 
          o  le  analoghe  operazioni  fatte  da altri enti privati o 
          pubblici,  compresi  i  consorzi  e le associazioni o altre 
          organizzazioni senza personalita' giuridica. 
              Non sono considerate cessioni di beni: 
                a) le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti 
          in denaro; 
                b) le  cessioni  e i conferimenti in societa' o altri 
          enti,  compresi  i  consorzi  e  le  associazioni  o  altre 
          organizzazioni,  che  hanno  per  oggetto aziende o rami di 
          azienda; 
                c) le  cessioni  che  hanno  per  oggetto terreni non 
          suscettibili  di  utilizzazione  edificatoria a norma delle 
          vigenti   disposizioni.   Non   costituisce   utilizzazione 
          edificatoria  la costruzione delle opere indicate nell'art. 
          9, lettera a), della legge 28 gennaio 1977, n. 10; 
                d) le  cessioni di campioni gratuiti di modico valore 
          appositamente contrassegnati; 
                e) soppressa; 
                f) i  passaggi  di  beni  in  dipendenza  di fusioni, 
          scissioni  o  trasformazioni  di  societa'  e  di  analoghe 
          operazioni poste in essere da altri enti; 
                g) soppressa; 
                h) soppressa; 
                i) le  cessioni  di  valori bollati e postali, marche 
          assicurative e similari; 
                l) le  cessioni  di paste alimentari (v.d. 19.03); le 
          cessioni  di  pane,  biscotto  di mare, e di altri prodotti 
          della  panetteria  ordinaria,  senza  aggiunta di zuccheri, 
          miele,  uova,  materie  grasse,  formaggio  o  frutta (v.d. 
          19.07);  le  cessioni  di latte fresco, non concentrato ne' 
          zuccherato,  destinato  al consumo alimentare, confezionato 
          per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad 
          altri trattamenti previsti da leggi sanitarie; 
                m) le  cessioni  di beni soggette alla disciplina dei 
          concorsi  e  delle  operazioni  a  premio  di  cui al regio 
          decreto-legge  19 ottobre  1938,  n. 1933, convertito nella 
          legge  5 giugno 1939, n. 937, e successive modificazioni ed 
          integrazioni.». 
              «Art.   3 (Prestazioni  di  servizi).  -  Costituiscono 
          prestazioni  di  servizi le prestazioni verso corrispettivo 
          dipendenti   da   contratti  d'opera,  appalto,  trasporto, 
          mandato,  spedizione,  agenzia,  mediazione,  deposito e in 
          genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere 
          quale ne sia la fonte. 
              Costituiscono   inoltre   prestazioni  di  servizi,  se 
          effettuate verso corrispettivo: 
                1)  le  concessioni  di  beni  in locazione, affitto, 
          noleggio e simili; 
                2)   le   cessioni,  concessioni,  licenze  e  simili 
          relative  a diritti d'autore, quelle relative ad invenzioni 
          industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e 
          quelle  relative  a  marchi  e insegne nonche' le cessioni, 
          concessioni,  licenze  e  simili  relative a diritti o beni 
          similari ai precedenti; 
                3)   i   prestiti   di   denaro   e   di  titoli  non 
          rappresentativi    di   merci,   comprese   le   operazioni 
          finanziarie  mediante  la  negoziazione,  anche a titolo di 
          cessione  pro-soluto,  di  crediti, cambiali o assegni. Non 
          sono  considerati  prestiti  i  depositi  di  denaro presso 
          aziende  e  istituti  di  credito  o presso amministrazioni 
          statali, anche se regolati in conto corrente; 
                4) le somministrazioni di alimenti e bevande; 
                5) le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto. 
              Le  prestazioni  indicate  nei  commi primo  e  secondo 
          sempreche'  l'imposta  afferente  agli  acquisti  di beni e 
          servizi  relativi  alla  loro  esecuzione  sia  detraibile, 
          costituiscono  per  ogni  operazione  di valore superiore a 
          lire   cinquantamila   prestazioni   di  servizi  anche  se 
          effettuate     per     l'uso    personale    o    familiare 
          dell'imprenditore,  ovvero  a  titolo  gratuito  per  altre 
          finalita'    estranee    all'esercizio   dell'impresa,   ad 
          esclusione  delle  somministrazioni nelle mense aziendali e 
          delle  prestazioni  di  trasporto,  didattiche, educative e 
          ricreative, di assistenza sociale e sanitaria, a favore del 
          personale   dipendente,   nonche'   delle   operazioni   di 
          divulgazione   pubblicitaria   svolte   a  beneficio  delle 
          attivita'  istituzionali  di  enti e associazioni che senza 
          scopo  di  lucro perseguono finalita' educative, culturali, 
          sportive, religiose e di assistenza e solidarieta' sociale, 
          nonche'  delle  organizzazioni  non  lucrative  di utilita' 
          sociale   (ONLUS)   e   delle   diffusioni   di   messaggi, 
          rappresentazioni,  immagini  o  comunicazioni  di  pubblico 
          interesse  richieste  o  patrocinate  dallo Stato o da enti 
          pubblici.  Le  assegnazioni  indicate  al n. 6) dell'art. 2 
          sono  considerate  prestazioni  di servizi quando hanno per 
          oggetto  cessioni,  concessioni  o licenze di cui ai numeri 
          1), 2) e 5) del comma precedente. Le prestazioni di servizi 
          rese  o  ricevute  dai  mandatari senza rappresentanza sono 
          considerate  prestazioni  di servizi anche nei rapporti tra 
          il mandante e il mandatario. 
              Non sono considerate prestazioni di servizi: 
                a) le   cessioni,   concessioni,   licenze  e  simili 
          relative  a diritti d'autore effettuate dagli autori e loro 
          eredi  o legatari, tranne quelle relative alle opere di cui 
          ai  numeri 5) e 6) dell'art. 2, della legge 22 aprile 1941, 
          n. 633, e alle opere di ogni genere utilizzate da imprese a 
          fini di pubblicita' commerciale; 
                b) i prestiti obbligazionari; 
                c) le    cessioni   dei   contratti   di   cui   alle 
          lettere a), b) e c) del terzo comma dell'art. 2; 
                d) i conferimenti e i passaggi di cui alle lettere e) 
          ed f) del terzo comma dell'art. 2; 
                e) le prestazioni di mandato e di mediazione relative 
          ai diritti d'autore, tranne quelli concernenti opere di cui 
          alla  lettera a), e le prestazioni relative alla protezione 
          dei  diritti  d'autore  di  ogni genere, comprese quelle di 
          intermediazione nella riscossione dei proventi; 
                f) le prestazioni di mandato e di mediazione relative 
          ai prestiti obbligazionari; 
                g) (soppressa); 
                h) le   prestazioni  dei  commissionari  relative  ai 
          passaggi  di  cui  al n. 3) del secondo comma dell'art. 2 e 
          quelle  dei  mandatari  di  cui al terzo comma del presente 
          articolo. 
              Non  costituiscono  inoltre  prestazioni  di servizi le 
          prestazioni   relative   agli   spettacoli  ed  alle  altre 
          attivita'  elencati  nella  tabella  C allegata al presente 
          decreto,   rese   ai   possessori  di  titoli  di  accesso, 
          rilasciati    per    l'ingresso    gratuito   di   persone, 
          limitatamente al contingente e nel rispetto delle modalita' 
          di  rilascio  e di controllo stabiliti ogni quadriennio con 
          decreto del Ministro delle finanze: 
                a) dagli  organizzatori  di  spettacoli,  nel  limite 
          massimo  del  5 per cento dei posti del settore, secondo la 
          capienza  del locale o del complesso sportivo ufficialmente 
          riconosciuta dalle competenti autorita'; 
                b) dal   Comitato   olimpico   nazionale  italiano  e 
          federazioni sportive che di esso fanno parte; 
                c) dall'Unione nazionale incremento razze equine; 
                d) dall'Automobile  club  d'Italia  e da altri enti e 
          associazioni a carattere nazionale.». 
              «Art.  22 (Commercio al minuto e attivita' assimilate). 
          -  L'emissione della fattura non e' obbligatoria, se non e' 
          richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione 
          dell'operazione: 
                1) per le cessioni di beni effettuate da commercianti 
          al  minuto  autorizzati  in  locali  aperti al pubblico, in 
          spacci   interni,   mediante  apparecchi  di  distribuzione 
          automatica,  per  corrispondenza,  a  domicilio  o in forma 
          ambulante; 
                2)    per    le    prestazioni   alberghiere   e   le 
          somministrazioni  di  alimenti  e  bevande  effettuate  dai 
          pubblici   esercizi,   nelle  mense  aziendali  o  mediante 
          apparecchi di distribuzione automatica; 
                3) per le prestazioni di trasporto di persone nonche' 
          di veicoli e bagagli al seguito; 
                4)  per le prestazioni di servizi rese nell'esercizio 
          di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante 
          o nell'abitazione dei clienti; 
                5)  per  le prestazioni di custodia e amministrazione 
          di  titoli  e  per  gli  altri  servizi  resi  da aziende o 
          istituti di credito e da societa' finanziarie o fiduciarie; 
                6)  per le operazioni esenti indicate ai numeri da 1) 
          a 5) e ai numeri 7), 8), 9), 16) e 22) dell'art. 10. 
              La   disposizione   del  comma precedente  puo'  essere 
          dichiarata  applicabile,  con  decreto  del  Ministro delle 
          finanze,  ad  altre  categorie di contribuenti che prestino 
          servizi al pubblico con caratteri di uniformita', frequenza 

          e  importo limitato tali da rendere particolarmente onerosa 
          l'osservanza   dell'obbligo   di   fatturazione   e   degli 
          adempimenti connessi. 
              Gli   imprenditori  che  acquistano  beni  che  formano 
          oggetto dell'attivita' propria dell'impresa da commercianti 
          al  minuto ai quali e' consentita l'emissione della fattura 
          sono obbligati a richiederla.». 
              «Art.   24 (Registrazione   dei   corrispettivi).  -  I 
          commercianti  al  minuto  e  gli  altri contribuenti di cui 
          all'art.  22,  in  luogo  di quanto stabilito nell'articolo 
          precedente,   possono   annotare   in   apposito  registro, 
          relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, 
          l'ammontare  globale  dei  corrispettivi  delle  operazioni 
          imponibili  e  delle  relative  imposte,  distinto  secondo 
          l'aliquota  applicabile,  nonche'  l'ammontare  globale dei 
          corrispettivi   delle  operazioni  non  imponibili  di  cui 
          all'art.   21,  sesto  comma,  e,  distintamente,  all'art. 
          38-quater  e  quello  delle operazioni esenti ivi indicate. 
          L'annotazione  deve  essere  eseguita,  con  riferimento al 
          giorno  in  cui  le  operazioni  sono  effettuate, entro il 
          giorno non festivo successivo. 
              Nella  determinazione  dell'ammontare  giornaliero  dei 
          corrispettivi devono essere computati anche i corrispettivi 
          delle  operazioni  effettuate  con  emissione  di  fattura, 
          comprese  quelle  relative ad immobili e beni strumentali e 
          quelle  indicate  nel  terzo comma dell'art. 17, includendo 
          nel corrispettivo anche l'imposta. 
              Per  determinate  categorie  di commercianti al minuto, 
          che  effettuano  promiscuamente la vendita di beni soggetti 
          ad  aliquote  d'imposta  diverse, il Ministro delle finanze 
          puo'  consentire, stabilendo le modalita' da osservare, che 
          la   registrazione   dei   corrispettivi  delle  operazioni 
          imponibili  sia  fatta senza distinzione per aliquote e che 
          la  ripartizione  dell'ammontare  dei corrispettivi ai fini 
          dell'applicazione  delle  diverse  aliquote  sia  fatta  in 
          proporzione degli acquisti. 
              I commercianti al minuto che tengono il registro di cui 
          al  primo  comma in luogo diverso da quello in cui svolgono 
          l'attivita'  di  vendita  devono  eseguire  le  annotazioni 

          prescritte nel primo comma, nei termini ivi indicati, anche 
          in  un registro di prima nota tenuto e conservato nel luogo 
          o  in  ciascuno  dei  luoghi in cui svolgono l'attivita' di 
          vendita.  Le  relative modalita' sono stabilite con decreto 
          del Ministro delle finanze.». 
              «Art.  35 (Disposizione  regolamentare  concernente  le 
          dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attivita). 
          -   1.   I   soggetti   che  intraprendono  l'esercizio  di 
          un'impresa,  arte o professione nel territorio dello Stato, 
          o  vi istituiscono una stabile organizzazione, devono farne 
          dichiarazione  entro  trenta  giorni  ad  uno  degli uffici 
          locali  dell'Agenzia  delle  entrate  ovvero  ad un ufficio 
          provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima 
          Agenzia;  la  dichiarazione e' redatta, a pena di nullita', 
          su  modelli  conformi  a quelli approvati con provvedimento 
          del   direttore   dell'Agenzia   delle  entrate.  L'ufficio 
          attribuisce al contribuente un numero di partita I.V.A. che 
          restera'  invariato  anche  nelle  ipotesi di variazioni di 
          domicilio   fiscale   fino   al  momento  della  cessazione 
          dell'attivita'   e   che   deve   essere   indicato   nelle 
          dichiarazioni, nella home-page dell'eventuale sito web e in 
          ogni altro documento ove richiesto. 
              2.  Dalla  dichiarazione  di  inizio  attivita'  devono 
          risultare: 
                a) per  le  persone  fisiche,  il  cognome e nome, il 
          luogo   e  la  data  di  nascita,  il  codice  fiscale,  la 
          residenza, il domicilio fiscale e l'eventuale ditta; 
                b) per  i  soggetti diversi dalle persone fisiche, la 
          natura  giuridica,  la  denominazione,  ragione  sociale  o 
          ditta, la sede legale, o in mancanza quella amministrativa, 
          e  il  domicilio  fiscale e deve essere inoltre indicato il 
          codice fiscale per almeno una delle persone che ne hanno la 
          rappresentanza; 
                c) per   i   soggetti   residenti  all'estero,  anche 
          l'ubicazione della stabile organizzazione; 
                d) il  tipo e l'oggetto dell'attivita' e il luogo o i 
          luoghi  in  cui  viene  esercitata  anche  a  mezzo di sedi 
          secondarie,   filiali,  stabilimenti,  succursali,  negozi, 
          depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e 
          conservati  i libri, i registri, le scritture e i documenti 
          prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni; 
                e) per i soggetti che svolgono attivita' di commercio 
          elettronico,   l'indirizzo   del   sito   web   ed  i  dati 
          identificativi dell'internet service provider; 
                f) ogni  altro  elemento  richiesto  dal  modello  ad 
          esclusione dei dati che l'Agenzia delle entrate e' in grado 
          di acquisire autonomamente. 
              3.  In  caso  di variazione di alcuno degli elementi di 
          cui   al   comma 2   o  di  cessazione  dell'attivita',  il 
          contribuente  deve  entro trenta giorni farne dichiarazione 
          ad  uno  degli  uffici  indicati  dal  comma 1, utilizzando 
          modelli  conformi  a quelli approvati con provvedimento del 
          direttore  dell'Agenzia  delle  entrate.  Se  la variazione 
          comporta  il  trasferimento  del  domicilio fiscale essa ha 
          effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data in cui 
          si   e'   verificata.   In   caso  di  fusione,  scissione, 
          conferimenti   di   aziende   o   di  altre  trasformazioni 
          sostanziali   che   comportano  l'estinzione  del  soggetto 
          d'imposta,  la  dichiarazione  e' presentata unicamente dal 
          soggetto risultante dalla trasformazione. 
              4.  In caso di cessazione dell'attivita' il termine per 
          la  presentazione  della  dichiarazione  di  cui al comma 3 
          decorre dalla data di ultimazione delle operazioni relative 
          alla  liquidazione  dell'azienda,  per  le  quali rimangono 
          ferme  le disposizioni relative al versamento dell'imposta, 
          alla    fatturazione,    registrazione,    liquidazione   e 
          dichiarazione.   Nell'ultima   dichiarazione  annuale  deve 
          tenersi  conto anche dell'imposta dovuta ai sensi del n. 5) 
          dell'art.  2, da determinare computando anche le operazioni 
          indicate nell'ultimo comma dell'art. 6, per le quali non si 
          e' ancora verificata l'esigibilita' dell'imposta. 
              5.   I   soggetti   che  intraprendono  l'esercizio  di 
          un'impresa,  arte o professione, se ritengono di realizzare 
          un   volume   d'affari   che   comporti  l'applicazione  di 
          disposizioni   speciali   ad   esso   connesse  concernenti 
          l'osservanza  di  adempimenti  o  di  criteri  speciali  di 
          determinazione   dell'imposta,   devono   indicarlo   nella 
          dichiarazione di inizio attivita' da presentare a norma del 
          presente   articolo   e   devono  osservare  la  disciplina 
          stabilita in relazione al volume d'affari dichiarato. 
              6. Le dichiarazioni previste dal presente articolo sono 
          presentate in via telematica secondo le disposizioni di cui 
          ai  commi 10  e  seguenti  ovvero,  in  duplice  esemplare, 
          direttamente  ad  uno  degli  uffici  di cui al comma 1. Le 
          dichiarazioni  medesime  possono,  in  alternativa,  essere 
          inoltrate  in  unico  esemplare  a  mezzo  servizio postale 
          mediante   raccomandata,   con   l'obbligo   di   garantire 
          l'identita'  del  soggetto dichiarante mediante allegazione 
          di  idonea  documentazione;  in  tal  caso  si  considerano 
          presentate nel giorno in cui risultano spedite. 
              7.   L'ufficio   rilascia   o   invia  al  contribuente 
          certificato   di   attribuzione   della   partita   IVA   o 
          dell'avvenuta  variazione o cessazione dell'attivita' e nel 
          caso  di  presentazione  diretta  consegna  la  copia della 
          dichiarazione al contribuente debitamente timbrata. 
              8.  I soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle 
          imprese  ovvero  alla  denuncia al repertorio delle notizie 
          economiche     e    amministrative    (REA)    ai    sensi, 
          rispettivamente,  degli  articoli 7  e  9  del  decreto del 
          Presidente   della  Repubblica  7 dicembre  1995,  n.  581, 
          concernente il regolamento di attuazione dell'art. 8, della 
          legge  29 dicembre  1993, n. 580, in materia di istituzione 
          del  registro delle imprese, possono assolvere gli obblighi 
          di  presentazione  delle  dichiarazioni  di cui al presente 
          articolo  presentando  le  dichiarazioni stesse all'ufficio 
          del  registro  delle  imprese, il quale trasmette i dati in 
          via   telematica   all'Agenzia  delle  entrate  e  rilascia 
          apposita  certificazione dell'avvenuta operazione. Nel caso 
          di  inizio  dell'attivita'  l'ufficio  del  registro  delle 
          imprese  comunica  al contribuente il numero di partita IVA 
          attribuito in via telematica dall'Agenzia delle entrate. 
              9.  Con  provvedimento del direttore dell'Agenzia delle 
          entrate  puo'  essere  stabilita  la data a decorrere dalla 
          quale  le  dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione 
          attivita'  sono  presentate  esclusivamente all'ufficio del 
          registro  delle imprese ovvero in via telematica secondo le 
          disposizioni di cui ai commi successivi. 
              10.  Le  dichiarazioni  previste  dal presente articolo 
          possono  essere  presentate  in via telematica direttamente 
          dai  contribuenti  o  tramite i soggetti di cui all'art. 3, 
          commi 2-bis   e   3,   del  decreto  del  Presidente  della 
          Repubblica  n.  322  del  1998;  in tal caso si considerano 
          presentate  nel  giorno  in  cui sono trasmesse all'Agenzia 
          delle  entrate  in  via  telematica  e  il  procedimento di 
          trasmissione  si  considera  concluso  nel giorno in cui e' 
          completata   la   ricezione  da  parte  dell'Agenzia  delle 
          entrate.  La  prova della presentazione delle dichiarazioni 
          e'  data  dalla  comunicazione  dell'Agenzia  delle entrate 
          attestante   l'avvenuto   ricevimento  delle  dichiarazioni 
          stesse. 
              11.   I   soggetti   incaricati   di  cui  all'art.  3, 
          commi 2-bis   e   3,   del  decreto  del  Presidente  della 
          Repubblica  n.  322 del 1998, restituiscono al contribuente 
          una   copia  della  dichiarazione  attestante  la  data  di 
          consegna  con l'impegno alla trasmissione in via telematica 
          e  rilasciano  la  certificazione  restituita  dall'Agenzia 
          delle    entrate   attestante   l'avvenuta   operazione   e 
          contenente,  in  caso  di  inizio  attivita',  il numero di 
          partita IVA attribuito al contribuente. 
              12. In caso di presentazione delle dichiarazioni in via 
          telematica  si  applicano  ai  fini della sottoscrizione le 
          disposizioni  di  cui  all'art. 1, comma 6, del decreto del 
          Presidente della Repubblica n. 322 del 1998. 
              13.  I  soggetti  di  cui  al  comma 3  dell'art. 3 del 
          decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 322 del 1998, 
          incaricati   della   predisposizione   delle  dichiarazioni 
          previste   dal   presente  articolo,  sono  obbligati  alla 
          trasmissione in via telematica delle stesse. 
              14.  Ai fini della conservazione delle dichiarazioni si 
          applicano  le  disposizioni  previste  per la conservazione 
          delle  dichiarazioni  annuali  dal  decreto  del Presidente 
          della Repubblica n. 322 del 1998. 
              15.  Le  modalita'  tecniche  di  trasmissione  in  via 
          telematica   delle   dichiarazioni  previste  dal  presente 
          articolo ed   i   tempi  di  attivazione  del  servizio  di 
          trasmissione  telematica  sono  stabiliti con provvedimento 
          del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  da pubblicare 
          nella Gazzetta Ufficiale. 
              15-bis.   L'attribuzione  del  numero  di  partita  IVA 
          determina  la  esecuzione di riscontri automatizzati per la 
          individuazione  di elementi di rischio connessi al rilascio 
          dello  stesso  nonche' l'eventuale effettuazione di accessi 
          nel  luogo  di  esercizio  dell'attivita',  avvalendosi dei 
          poteri previsti dal presente decreto. 
              15-ter.  Con  provvedimento  del Direttore dell'Agenzia 
          delle entrate sono individuate: 
                a) specifiche  informazioni  da  richiedere  all'atto 
          della dichiarazione di inizio di attivita'; 
                b) tipologie    di    contribuenti    per   i   quali 
          l'attribuzione  del  numero  di  partita  IVA  determina la 
          possibilita'  di effettuare gli acquisti di cui all'art. 38 
          del  decreto-legge  30 agosto 1993, n. 331, convertito, con 
          modificazioni,  dalla  legge  29 ottobre  1993,  n.  427, e 
          successive  modificazioni,  a condizione che sia rilasciata 
          polizza  fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata 
          di  tre  anni  dalla  data  del  rilascio  e per un importo 
          rapportato  al  volume  d'affari  presunto  e  comunque non 
          inferiore a 50.000 euro.». 
                c) (soppressa).». 
              «Art.    51 (Attribuzioni   e   poteri   degli   uffici 
          dell'imposta   sul   valore   aggiunto).   -   Gli   uffici 
          dell'imposta    sul    valore   aggiunto   controllano   le 
          dichiarazioni   presentate  e  i  versamenti  eseguiti  dai 
          contribuenti,   ne   rilevano   l'eventuale   omissione   e 
          provvedono   all'accertamento   e  alla  riscossione  delle 
          imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull'osservanza 
          degli  obblighi  relativi alla fatturazione e registrazione 
          delle  operazioni  e alla tenuta della contabilita' e degli 
          altri  obblighi  stabiliti dal presente decreto; provvedono 
          alla  irrogazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse 
          e alla presentazione del rapporto all'autorita' giudiziaria 
          per le violazioni sanzionate penalmente. Il controllo delle 
          dichiarazioni  presentate  e  l'individuazione dei soggetti 
          che  ne hanno omesso la presentazione sono effettuati sulla 
          base  di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro 
          delle  finanze  che  tengano  anche  conto  della capacita' 
          operativa degli uffici stessi (299). 
              Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici possono: 
                1) 6-bis) Omissis 
                7)  richiedere,  previa  autorizzazione del direttore 
          centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del 
          direttore  regionale  della  stessa,  ovvero,  per il Corpo 
          della  guardia  di  finanza, del comandante regionale, alle 
          banche,  alla societa' Poste italiane Spa, per le attivita' 
          finanziarie  e  creditizie,  agli  intermediari finanziari, 
          alle   imprese   di   investimento,   agli   organismi   di 
          investimento  collettivo  del  risparmio,  alle societa' di 
          gestione  del  risparmio  e alle societa' fiduciarie, dati, 
          notizie   e   documenti   relativi   a  qualsiasi  rapporto 
          intrattenuto  od  operazione  effettuata,  ivi  compresi  i 
          servizi prestati, con i loro clienti, nonche' alle garanzie 
          prestate  da  terzi.  Alle  societa' fiduciarie di cui alla 
          legge  23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella 
          sezione  speciale  dell'albo  di  cui all'art. 20 del testo 
          unico  delle  disposizioni  in  materia  di intermediazione 
          finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo 24 febbraio 
          1998,   n.   58,   puo'   essere  richiesto,  tra  l'altro, 
          specificando   i   periodi   temporali   di  interesse,  di 
          comunicare  le generalita' dei soggetti per conto dei quali 
          esse   hanno   detenuto  o  amministrato  o  gestito  beni, 
          strumenti   finanziari   e   partecipazioni   in   imprese, 
          inequivocamente   individuati.  La  richiesta  deve  essere 
          indirizzata  al  responsabile  della  struttura accentrata, 
          ovvero   al   responsabile   della   sede   o  dell'ufficio 
          destinatario  che  ne  da'  notizia  immediata  al soggetto 
          interessato;  la  relativa  risposta deve essere inviata al 
          titolare dell'ufficio procedente. 
              Gli   inviti  e  le  richieste  di  cui  al  precedente 
          comma devono  essere  fatti  a  mezzo  di  raccomandata con 
          avviso di ricevimento fissando per l'adempimento un termine 
          non  inferiore a quindici giorni ovvero, per il caso di cui 
          al  n.  7),  non inferiore a trenta giorni. Il termine puo' 
          essere  prorogato per un periodo di venti giorni su istanza 
          dell'operatore  finanziario,  per  giustificati motivi, dal 
          competente  direttore  centrale  o  direttore regionale per 
          l'Agenzia delle entrate, ovvero, per il Corpo della guardia 
          di  finanza,  dal  comandante  regionale.  Si  applicano le 
          disposizioni  dell'art. 52 del decreto del Presidente della 
          Repubblica   29 settembre   1973,   n.  600,  e  successive 
          modificazioni. 
              Le  richieste  di  cui  al  secondo  comma,  numero 7), 
          nonche'  le  relative  risposte,  anche  se  negative, sono 
          effettuate    esclusivamente   in   via   telematica.   Con 
          provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono 
          stabilite  le  disposizioni  attuative  e  le  modalita' di 
          trasmissione  delle  richieste, delle risposte, nonche' dei 
          dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni 
          indicati nel citato numero 7). 
              Per  l'inottemperanza  agli  inviti  di  cui al secondo 
          comma,  numeri 3) e 4), si applicano le disposizioni di cui 
          ai  commi terzo  e  quarto  dell'art.  32  del  decreto del 
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, e 
          successive modificazioni.». 
              «Art.  57 (Termine  per gli accertamenti). - Gli avvisi 
          relativi  alle  rettifiche  e  agli  accertamenti  previsti 
          nell'art. 54 e nel secondo comma dell'art. 55 devono essere 
          notificati,  a  pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 
          quarto  anno successivo a quello in cui e' stata presentata 
          la   dichiarazione.  Nel  caso  di  richiesta  di  rimborso 
          dell'eccedenza   d'imposta   detraibile   risultante  dalla 
          dichiarazione  annuale,  se  tra  la data di notifica della 
          richiesta  di  documenti  da  parte  dell'ufficio e la data 
          della  loro  consegna  intercorre  un  periodo  superiore a 
          quindici  giorni,  il  termine  di decadenza, relativo agli 
          anni  in cui si e' formata l'eccedenza detraibile chiesta a 
          rimborso, e' differito di un periodo di tempo pari a quello 
          compreso tra il sedicesimo giorno e la data di consegna. 
              In  caso  di  omessa presentazione della dichiarazione, 
          l'avviso  di  accertamento  dell'imposta  a norma del primo 
          comma dell'art.   55   puo'   essere   notificato  fino  al 
          31 dicembre  del  quinto anno successivo a quello in cui la 
          dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. 
              In  caso di violazione che comporta obbligo di denuncia 
          ai  sensi  dell'art. 331 del codice di procedura penale per 
          uno  dei  reati  previsti  dal decreto legislativo 10 marzo 
          2000,  n.  74,  i  termini  di cui ai commi precedenti sono 
          raddoppiati  relativamente  al periodo di imposta in cui e' 
          stata commessa la violazione. 
              Fino   alla   scadenza   del   termine   stabilito  nei 
          commi precedenti  le  rettifiche e gli accertamenti possono 
          essere integrati o modificati, mediante la notificazione di 
          nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi 
          elementi.    Nell'avviso   devono   essere   specificamente 
          indicati, a pena di nullita', i nuovi elementi e gli atti o 
          fatti   attraverso   i   quali  sono  venuti  a  conoscenza 
          dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto.». 
              - Si  riportano  i  testi  vigenti  dei commi 412 e 429 
          dell'art.  1,  della  legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge 
          finanziaria 2005): 
              «412.  In  esecuzione dell'art. 6, comma 5, della legge 
          27 luglio  2000,  n.  212, l'Agenzia delle entrate comunica 
          mediante   raccomandata   con   avviso  di  ricevimento  ai 
          contribuenti   l'esito   dell'attivita'   di  liquidazione, 
          effettuata  ai  sensi  dell'art.  36-bis  del  decreto  del 
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, e 
          successive modificazioni, relativamente ai redditi soggetti 
          a  tassazione  separata.  La relativa imposta o la maggiore 
          imposta  dovuta, a decorrere dal periodo d'imposta 2001, e' 
          versata  mediante  modello di pagamento, di cui all'art. 19 
          del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, precompilato 
          dall'Agenzia. In caso di mancato pagamento entro il termine 
          di    trenta    giorni    dal   ricevimento   dell'apposita 
          comunicazione si procede all'iscrizione a ruolo, secondo le 
          disposizioni   di  cui  al  decreto  del  Presidente  della 
          Repubblica   29 settembre   1973,   n.  602,  e  successive 
          modificazioni,  con  l'applicazione  della  sanzione di cui 
          all'art.  13,  comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 
          1997,  n.  471,  e  degli  interessi di cui all'art. 20 del 
          predetto  decreto  n.  602  del 1973, a decorrere dal primo 
          giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione 
          della predetta comunicazione.». 
              «429.  Le  imprese che operano nel settore della grande 
          distribuzione     possono    trasmettere    telematicamente 
          all'Agenzia  delle entrate, distintamente per ciascun punto 
          vendita,    l'ammontare   complessivo   dei   corrispettivi 
          giornalieri  delle  cessioni di beni e delle prestazioni di 
          servizi  di  cui  agli  articoli 2  e  3  del  decreto  del 
          Presidente  della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n. 633, e 
          successive modificazioni.». 
              - Si  riportano i testi vigenti degli articoli 7, 8, 9, 
          14,  15  e  16  della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge 
          finanziaria 2003): 
              «Art. 7 (Definizione automatica di redditi di impresa e 
          di   lavoro   autonomo  per  gli  anni  pregressi  mediante 
          autoliquidazione).  -  1. I soggetti titolari di reddito di 
          impresa  e  gli  esercenti  arti  e  professioni, nonche' i 
          soggetti  di  cui  all'art. 5 del testo unico delle imposte 
          sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della 
          Repubblica   22 dicembre   1986,   n.   917,  e  successive 
          modificazioni, possono effettuare la definizione automatica 
          dei  redditi  di  impresa,  di  lavoro autonomo e di quelli 
          imputati   ai  sensi  del  predetto  art.  5,  relativi  ad 
          annualita'   per  le  quali  le  dichiarazioni  sono  state 
          presentate   entro   il   31 ottobre   2002,   secondo   le 
          disposizioni   del   presente   articolo.   La  definizione 
          automatica,  relativamente  a uno o piu' periodi d'imposta, 
          ha  effetto  ai  fini  delle imposte sui redditi e relative 
          addizionali,    dell'imposta    sul   valore   aggiunto   e 
          dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive  e si 
          perfeziona  con  il  versamento, mediante autoliquidazione, 
          dei  tributi  derivanti  dai  maggiori  ricavi  o  compensi 
          determinati  sulla  base  dei  criteri  e delle metodologie 
          stabiliti con il decreto di cui al comma 14, tenendo conto, 
          in alternativa: 
                a) dell'ammontare dei ricavi o compensi determinabili 
          sulla  base  degli  studi di settore di cui all'art. 62-bis 
          del  decreto-legge  30 agosto 1993, n. 331, convertito, con 
          modificazioni,  dalla  legge  29 ottobre  1993,  n.  427, e 
          successive   modificazioni,   per  i  contribuenti  cui  si 
          applicano in ciascun periodo d'imposta i predetti studi; 
                b) dell'ammontare dei ricavi o compensi determinabili 
          sulla  base dei parametri di cui all'art. 3, commi da 181 a 
          189,  della  legge  28 dicembre  1995, n. 549, e successive 
          modificazioni,  per  i  contribuenti  cui  si  applicano in 
          ciascun periodo d'imposta i predetti parametri; 
                c) della   distribuzione,  per  categorie  economiche 
          raggruppate  in  classi  omogenee  sulla  base dei processi 
          produttivi,  dei  contribuenti  per  fasce  di  ricavi o di 
          compensi  di importo non superiore a 5.164.569 euro annui e 
          di redditivita' risultanti dalle dichiarazioni, qualora non 
          siano determinabili i ricavi o compensi con le modalita' di 
          cui alle lettere a) e b). 
              2.  La  definizione  automatica  puo'  altresi'  essere 
          effettuata, con riferimento alle medesime annualita' di cui 
          al    comma 1,   dagli   imprenditori   agricoli   titolari 
          esclusivamente di reddito agrario ai sensi dell'art. 29 del 
          testo  unico  delle  imposte  sui redditi, di cui al citato 
          decreto  del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e 
          successive   modificazioni,   nonche'   dalle   imprese  di 
          allevamento  di cui all'art. 78 del medesimo testo unico, e 
          successive   modificazioni,   ed   ha   effetto   ai   fini 
          dell'imposta  sul  valore aggiunto e dell'imposta regionale 
          sulle  attivita'  produttive.  La definizione automatica da 
          parte  dei  soggetti  di  cui al periodo precedente avviene 
          mediante  pagamento degli importi determinati, per ciascuna 
          annualita',  sulla  base  di  una  specifica metodologia di 
          calcolo,  approvata  con il decreto di cui al comma 14, che 
          tiene  conto  del  volume  di  affari  dichiarato  ai  fini 
          dell'imposta sul valore aggiunto. 
              3.  La  definizione automatica di cui ai commi 1 e 2 e' 
          esclusa per i soggetti: 
                a) che  hanno  omesso di presentare la dichiarazione, 
          ovvero non hanno indicato nella medesima reddito di impresa 
          o  di  lavoro  autonomo,  ovvero  il reddito agrario di cui 
          all'art.  29  del  citato  testo  unico  delle  imposte sui 
          redditi,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
          n. 917 del 1986; 
                b) che  hanno dichiarato ricavi o compensi di importo 
          annuo superiore a 5.164.569 euro; 
                c) ai  quali,  alla  data  di entrata in vigore della 
          presente  legge,  e'  stato  notificato processo verbale di 
          constatazione   con   esito   positivo,  ovvero  avviso  di 
          accertamento   ai   fini   delle   imposte   sui   redditi, 
          dell'imposta   sul   valore  aggiunto  ovvero  dell'imposta 
          regionale  sulle  attivita'  produttive,  nonche' invito al 
          contraddittorio  di  cui all'art. 5 del decreto legislativo 
          19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non e' stata 
          perfezionata  la  definizione  ai sensi degli articoli 15 e 
          16; 
                d) nei  cui  riguardi  e'  stata  esercitata l'azione 
          penale   per  i  reati  previsti  dal  decreto  legislativo 
          10 marzo  2000, n. 74, della quale il contribuente ha avuto 
          formale conoscenza entro la data di definizione automatica. 
              4.  In  caso  di avvisi di accertamento parziale di cui 
          all'art. 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 
          29 settembre  1973,  n.  600,  e  successive modificazioni, 
          relativi  a  redditi  oggetto della definizione automatica, 
          ovvero di avvisi di accertamento di cui all'art. 54, quinto 
          e  sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 
          26 ottobre   1972,  n.  633,  e  successive  modificazioni, 
          divenuti  definitivi  alla  data di entrata in vigore della 
          presente  legge, la definizione e' ammessa a condizione che 
          il  contribuente  versi,  entro  la prima data di pagamento 
          degli  importi  per  la  definizione,  le  somme  derivanti 
          dall'accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e 
          degli  interessi. Non si fa luogo a rimborso di quanto gia' 
          pagato.  Per i periodi di imposta per i quali sono divenuti 
          definitivi  avvisi di accertamento diversi da quelli di cui 
          ai  citati articoli 41-bis del decreto del Presidente della 
          Repubblica  n. 600 del 1973 e 54, quinto comma, del decreto 
          del  Presidente  della  Repubblica  n.  633  del  1972,  il 
          contribuente  ha  comunque  la  facolta' di avvalersi delle 
          disposizioni  del  presente  articolo,  fermi  restando gli 
          effetti dei suddetti atti. 
              5. Per il periodo di imposta 1997, i soggetti di cui al 
          comma 1 possono effettuare la definizione automatica con il 
          versamento  entro  il  20 giugno 2003 esclusivamente di una 
          somma pari a 300 euro. Per i periodi di imposta successivi, 
          la  definizione  automatica si perfeziona con il versamento 
          entro  il 20 giugno 2003 delle somme determinate secondo la 
          metodologia  di  calcolo  di  cui al comma 1 applicabile al 
          contribuente.  Gli  importi  calcolati a titolo di maggiore 
          ricavo  o  compenso non possono essere inferiori a 600 euro 
          per  le  persone  fisiche  e  a  1.500  euro  per gli altri 
          soggetti.  Sulle  relative maggiori imposte non sono dovuti 
          gli   interessi   e   le   sanzioni.  Le  maggiori  imposte 
          complessivamente  dovute a titolo di definizione automatica 
          sono  ridotte  nella  misura  del 50 per cento per la parte 
          eccedente  l'importo di 5.000 euro per le persone fisiche e 
          l'importo  di  10.000  euro  per  gli  altri  soggetti. Gli 
          importi  dovuti a titolo di maggiore imposta sono aumentati 
          di  una  somma  pari  a  300  euro  per ciascuna annualita' 
          oggetto  di definizione aumentati a 600 euro per i soggetti 
          cui  si  applicano  gli  studi  di  settore di cui all'art. 
          62-bis   del   decreto-legge   30 agosto   1993,   n.  331, 
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, 
          n.  427,  e  successive  modificazioni, e nei confronti dei 
          quali  sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza 
          economica,  escluso  il  1997.  La  somma di cui al periodo 
          precedente  non  e'  dovuta dai soggetti di cui al comma 2. 
          Qualora  gli  importi  da  versare  complessivamente per la 
          definizione automatica eccedano, per le persone fisiche, la 
          somma  di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 
          6.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in 
          due  rate,  di  pari  importo, entro il 30 novembre 2003 ed 
          entro  il 20 giugno 2004, maggiorati degli interessi legali 
          a  decorrere  dal  21 giugno  2003. L'omesso versamento nei 
          termini  indicati  nel  periodo  precedente  non  determina 
          l'inefficacia della definizione automatica; per il recupero 
          delle  somme  non  corrisposte  alle  predette  scadenze si 
          applicano  le  disposizioni  dell'art.  14  del decreto del 
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 602, e 
          successive   modificazioni,  e  sono  altresi'  dovuti  una 
          sanzione  amministrativa  pari  al 30 per cento delle somme 
          non  versate,  ridotta  alla  meta'  in  caso di versamento 
          eseguito  entro  i trenta giorni successivi alle rispettive 
          scadenze, e gli interessi legali. 
              6. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di 
          ammontare  non  inferiore a quelli determinabili sulla base 
          degli   studi   di  settore  di  cui  all'art.  62-bis  del 
          decreto-legge  30 agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con 
          modificazioni,  dalla  legge  29 ottobre  1993,  n.  427, e 
          successive  modificazioni,  e  nei  confronti dei quali non 
          sono   riscontrabili  anomalie  negli  indici  di  coerenza 
          economica, nonche' i soggetti che hanno dichiarato ricavi e 
          compensi  di ammontare non inferiore a quelli determinabili 
          sulla  base dei parametri di cui all'art. 3, commi da 181 a 
          189,  della  legge  28 dicembre  1995, n. 549, e successive 
          modificazioni, possono effettuare la definizione automatica 
          di cui al comma 1 con il versamento di una somma pari a 300 
          euro   per   ciascuna  annualita'.  I  soggetti  che  hanno 
          dichiarato  ricavi  e compensi di ammontare non inferiore a 
          quelli  determinabili  sulla base degli studi di settore di 
          cui  all'art.  62-bis  del  citato decreto-legge n. 331 del 
          1993, e nei confronti dei quali sono riscontrabili anomalie 
          negli  indici  di coerenza economica, possono effettuare la 
          definizione  automatica con il versamento di una somma pari 
          a 600 euro per ciascuna annualita'. 
              7.  La definizione automatica non si perfeziona se essa 
          si  fonda  su  dati  non  corrispondenti a quelli contenuti 
          nella  dichiarazione  originariamente presentata, ovvero se 
          la  stessa  viene effettuata dai soggetti che versano nelle 
          ipotesi  di cui al comma 3 del presente articolo; non si fa 
          luogo  al rimborso degli importi versati che, in ogni caso, 
          valgono   quali  acconti  sugli  importi  che  risulteranno 
          eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi. 
              8. La definizione automatica dei redditi d'impresa o di 
          lavoro  autonomo  esclude  la rilevanza a qualsiasi effetto 
          delle  eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. E' 
          pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo 
          delle  predette  perdite.  Se  il  riporto delle perdite di 
          impresa   riguarda   periodi   d'imposta  per  i  quali  la 
          definizione  automatica  non  e'  intervenuta,  il recupero 
          della  differenza di imposta dovuta comporta l'applicazione 
          delle  sanzioni nella misura di un ottavo del minimo, senza 
          applicazione di interessi. 
              9.  La  definizione  automatica ai fini del calcolo dei 
          contributi  previdenziali,  rileva  nella misura del 60 per 
          cento  per la parte eccedente il minimale reddituale ovvero 
          per  la  parte  eccedente  il  dichiarato  se  superiore al 
          minimale stesso, e non sono dovuti interessi e sanzioni. 
              10.  Le  societa'  o associazioni di cui all'art. 5 del 
          testo  unico  delle  imposte  sui redditi, di cui al citato 
          decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 917 del 1986, 
          nonche'  i  titolari  dell'azienda coniugale non gestita in 
          forma   societaria  o  dell'impresa  familiare,  che  hanno 
          effettuato  la  definizione automatica secondo le modalita' 
          del  presente  articolo,  comunicano  alle  persone fisiche 
          titolari dei redditi prodotti in forma associata l'avvenuta 
          definizione,   entro  il  20 luglio  2003.  La  definizione 
          automatica  da  parte  delle  persone  fisiche titolari dei 
          redditi  prodotti  in  forma associata si perfeziona con il 
          versamento  delle  somme dovute entro il 16 settembre 2003, 
          secondo  le  disposizioni del presente articolo, esclusa la 
          somma  di 300 euro prevista dal comma 5, sesto periodo; gli 
          interessi  di cui al comma 5, ottavo periodo, decorrono dal 
          17 settembre  2003.  La definizione effettuata dai soggetti 
          indicati  dal  primo periodo del presente comma costituisce 
          titolo  per  l'accertamento  ai  sensi dell'art. 41-bis del 
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 
          n.  600,  e  successive  modificazioni, nei confronti delle 
          persone  fisiche  che non hanno definito i redditi prodotti 
          in  forma  associata.  Per  il  periodo di imposta 1997, la 
          definizione   automatica   effettuata   dalle   societa'  o 
          associazioni  nonche'  dai  titolari dell'azienda coniugale 
          non  gestita  in  forma societaria o dell'impresa familiare 
          rende   definitivi   anche  i  redditi  prodotti  in  forma 
          associata.  La disposizione di cui al periodo precedente si 
          applica, altresi', per gli altri periodi d'imposta definiti 
          a  norma  del  comma 6  dai  predetti  soggetti che abbiano 
          dichiarato  ricavi  e compensi di ammontare non inferiore a 
          quelli  determinabili  sulla base degli studi di settore di 
          cui  all'art.  62-bis  del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 
          331,  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 
          1993,  n.  427, e successive modificazioni, nonche' qualora 
          abbiano  dichiarato  ricavi  e  compensi  di  ammontare non 
          inferiore  a  quelli determinabili sulla base dei parametri 
          di  cui  all'art.  3,  commi da  181  a  189,  della  legge 
          28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni. 
              11.  La  definizione  automatica  inibisce, a decorrere 
          dalla  data  del  primo  versamento  e  con  riferimento  a 
          qualsiasi  organo  inquirente,  salve  le  disposizioni del 
          codice   penale   e   del   codice   di  procedura  penale, 
          limitatamente   all'attivita'   di   impresa  e  di  lavoro 
          autonomo,  l'esercizio dei poteri di cui agli artt. 32, 33, 
          38,  39  e  40  del decreto del Presidente della Repubblica 
          29 settembre  1973,  n.  600, e successive modificazioni, e 
          agli artt. 51, 52, 54 e 55 del decreto del Presidente della 
          Repubblica   26 ottobre   1972,   n.   633,   e  successive 
          modificazioni,    ed    esclude    l'applicabilita'   delle 
          presunzioni   di  cessioni  e  di  acquisto,  previste  dal 
          regolamento   di   cui  al  decreto  del  Presidente  della 
          Repubblica   10 novembre   1997,   n.   441.   L'inibizione 
          dell'esercizio      dei      poteri      e     l'esclusione 
          dell'applicabilita'  delle presunzioni previsti dal periodo 
          precedente   sono   opponibili  dal  contribuente  mediante 
          esibizione  degli  attestati  di  versamento e dell'atto di 
          definizione in suo possesso. 
              12.  La  definizione  automatica  non e' revocabile ne' 
          soggetta a impugnazione e non e' integrabile o modificabile 
          da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, 
          e  non rileva ai fini penali ed extratributari, fatto salvo 
          quanto previsto dal comma 9. 
              13. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna 
          annualita',  rende definitiva la liquidazione delle imposte 
          risultanti   dalla   dichiarazione   con  riferimento  alla 
          spettanza   di   deduzioni   e  agevolazioni  indicate  dal 
          contribuente o all'applicabilita' di esclusioni. Sono fatti 
          salvi  gli  effetti  della liquidazione delle imposte e del 
          controllo  formale  in base rispettivamente all'art. 36-bis 
          ed   all'art.  36-ter  del  decreto  del  Presidente  della 
          Repubblica   29 settembre   1973,   n.  600,  e  successive 
          modificazioni,  nonche' gli effetti derivanti dal controllo 
          delle  dichiarazioni  IVA  ai  sensi  dell'art.  54-bis del 
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 
          633; le variazioni dei dati dichiarati non rilevano ai fini 
          del  calcolo  delle  maggiori  imposte  dovute ai sensi del 
          presente  articolo.  La definizione automatica non modifica 
          l'importo  degli  eventuali  rimborsi  e  crediti derivanti 
          dalle  dichiarazioni  presentate  ai fini delle imposte sui 
          redditi  e  delle  relative  addizionali,  dell'imposta sul 
          valore   aggiunto,  nonche'  dell'imposta  regionale  sulle 
          attivita' produttive. 
              14.   Con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del 
          Ministro  dell'economia e delle finanze, tenuto anche conto 
          delle  informazioni dell'Anagrafe tributaria, sono definite 
          le   classi   omogenee   delle   categorie  economiche,  le 
          metodologie  di calcolo per la individuazione degli importi 
          previsti   al   comma 1,   nonche'   i   criteri   per   la 
          determinazione  delle  relative  maggiori imposte, mediante 
          l'applicazione  delle ordinarie aliquote vigenti in ciascun 
          periodo di imposta. 
              15.  Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle 
          entrate  sono definite le modalita' tecniche per l'utilizzo 
          esclusivo del sistema telematico per la presentazione delle 
          comunicazioni  delle definizioni da parte dei contribuenti, 
          da  effettuare  comunque  entro  il  31 luglio 2003, ovvero 
          entro il 31 ottobre 2003 per i soggetti di cui al comma 10, 
          secondo  periodo,  e  le  modalita'  di versamento, secondo 
          quanto   previsto  dall'art.  17  del  decreto  legislativo 
          9 luglio  1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa 
          in ogni caso la compensazione ivi prevista. 
              15-bis.  All'art.  12, comma 1, del decreto legislativo 
          23 gennaio  2002, n. 10, sono premesse le parole: «Ferma la 
          disciplina  riguardante le trasmissioni telematiche gestite 
          dal  Ministero dell'economia e delle finanze,» e le parole: 
          «entro il 30 novembre 2002», sono soppresse. 
              16. I contribuenti che hanno presentato successivamente 
          al 30 settembre 2002 una dichiarazione integrativa ai sensi 
          dell'art. 2, comma 8-bis, del regolamento di cui al decreto 
          del  Presidente  della  Repubblica  22 luglio 1998, n. 322, 
          possono  avvalersi  delle  disposizioni  di cui al presente 
          articolo   sulla   base   delle   dichiarazioni  originarie 
          presentate.  L'esercizio  della  facolta' di cui al periodo 
          precedente  costituisce  rinuncia  agli  effetti favorevoli 
          delle dichiarazioni integrative presentate.» 
              «Art.  8  (Integrazione  degli  imponibili per gli anni 
          pregressi).  -  1.  Le  dichiarazioni  relative  ai periodi 
          d'imposta  per  i quali i termini per la loro presentazione 
          sono  scaduti  entro  il  31 ottobre  2002,  possono essere 
          integrate  secondo  le  disposizioni del presente articolo. 
          L'integrazione puo' avere effetto ai fini delle imposte sui 
          redditi  e relative addizionali, delle imposte sostitutive, 
          dell'imposta    sul   patrimonio   netto   delle   imprese, 
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto, dell'imposta regionale 
          sulle  attivita'  produttive,  del contributo straordinario 
          per  l'Europa,  di  cui  all'art.  3, commi 194 e seguenti, 
          della  legge  23 dicembre  1996,  n.  662,  dei  contributi 
          previdenziali  e di quelli al Servizio sanitario nazionale. 
          I   soggetti  indicati  nel  titolo  III  del  decreto  del 
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre  1973,  n. 600, 
          obbligati   ad   operare   ritenute   alla  fonte,  possono 
          integrare,  secondo  le disposizioni del presente articolo, 
          le  ritenute  relative  ai  periodi  di  imposta  di cui al 
          presente comma. 
              2. (abrogato). 
              3.  L'integrazione  si  perfeziona con il pagamento dei 
          maggiori  importi  dovuti entro il 16 aprile 2003, mediante 
          l'applicazione   delle   disposizioni  vigenti  in  ciascun 
          periodo   di  imposta  relative  ai  tributi  indicati  nel 
          comma 1,  nonche'  dell'intero  ammontare  delle ritenute e 
          contributi,  sulla base di una dichiarazione integrativa da 
          presentare,  entro  la  medesima  data,  in luogo di quella 
          omessa  ovvero  per rettificare in aumento la dichiarazione 
          gia'  presentata.  Agli  effetti  dell'imposta  sul  valore 
          aggiunto,  per  l'omessa  osservanza  degli obblighi di cui 
          agli  artt. 17,  terzo e quinto comma, e 34, comma 6, primo 
          periodo,   del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 
          26 ottobre  1972,  n.  633,  e  all'art.  47,  comma 1, del 
          decreto-legge  30 agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con 
          modificazioni,   dalla   legge  29 ottobre  1993,  n.  427, 
          l'integrazione deve operarsi esclusivamente con riferimento 
          all'imposta  che  non  avrebbe  potuto  essere computata in 
          detrazione;  la  disposizione  opera  a  condizione  che il 
          contribuente  si  avvalga della definizione di cui all'art. 
          9-bis.   Nella   dichiarazione  integrativa  devono  essere 
          indicati,  a  pena  di  nullita',  maggiori  importi dovuti 
          almeno  pari  a 300 euro per ciascun periodo di imposta. La 
          predetta  dichiarazione  integrativa  e'  presentata in via 
          telematica    direttamente    ovvero    avvalendosi   degli 
          intermediari abilitati indicati dall'art. 3 del regolamento 
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 
          1998,  n.  322,  e  successive  modificazioni.  Qualora gli 
          importi  da  versare  eccedano,  per le persone fisiche, la 
          somma  di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 
          6.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in 
          due  rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2003 ed il 
          20 giugno   2004,   maggiorati  degli  interessi  legali  a 
          decorrere  dal  17 aprile  2003.  L'omesso versamento delle 
          predette  eccedenze  entro  le  date indicate non determina 
          l'inefficacia  della  integrazione;  per  il recupero delle 
          somme  non  corrisposte  a  tali  scadenze  si applicano le 
          disposizioni  dell'art. 14 del decreto del Presidente della 
          Repubblica   29 settembre   1973,   n.  602,  e  successive 
          modificazioni,   e   sono   altresi'  dovuti  una  sanzione 
          amministrativa  di  ammontare  pari  al  30 per cento delle 
          somme non versate, ridotta alla meta' in caso di versamento 
          eseguito  entro  i  trenta  giorni successivi alla scadenza 
          medesima,   e   gli   interessi  legali.  La  dichiarazione 
          integrativa  non  costituisce  titolo  per  il  rimborso di 
          ritenute,  acconti  e crediti d'imposta precedentemente non 
          dichiarati,  ne'  per  il  riconoscimento  di  esenzioni  o 
          agevolazioni   non   richieste  in  precedenza,  ovvero  di 
          detrazioni  d'imposta  diverse  da  quelle  originariamente 
          dichiarate;  la  differenza  tra  l'importo  dell'eventuale 
          maggior credito risultante dalla dichiarazione originaria e 
          quello   del   minor   credito   spettante   in  base  alla 
          dichiarazione  integrativa, e' versata secondo le modalita' 
          previste dal presente articolo. E' in ogni caso preclusa la 
          deducibilita'  delle maggiori imposte e contributi versati. 
          Per  le  ritenute  indicate nelle dichiarazioni integrative 
          non  puo' essere esercitata la rivalsa sui percettori delle 
          somme   o   dei  valori  non  assoggettati  a  ritenuta.  I 
          versamenti  delle  somme dovute ai sensi del presente comma 
          sono  effettuati secondo le modalita' previste dall'art. 17 
          del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive 
          modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista. 
              4.  In  alternativa  alle  modalita' di dichiarazione e 
          versamento di cui al comma 3, i soggetti di cui al comma 1, 
          ad  eccezione  di  quelli che hanno omesso la presentazione 
          delle dichiarazioni relative a tutti i periodi d'imposta di 
          cui  al medesimo comma, possono presentare la dichiarazione 
          integrativa in forma riservata ai soggetti convenzionati di 
          cui  all'art.  19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 
          241.  Questi ultimi rilasciano agli interessati copia della 
          dichiarazione  integrativa  riservata,  versano,  entro  il 
          24 aprile   2003,  le  maggiori  somme  dovute  secondo  le 
          disposizioni  contenute  nel  capo III del predetto decreto 
          legislativo  n.  241  del 1997, esclusa la compensazione di 
          cui   all'art.  17  dello  stesso  decreto  legislativo,  e 
          comunicano    all'Agenzia    delle    entrate   l'ammontare 
          complessivo  delle  medesime  somme  senza  indicazione dei 
          nominativi   dei   soggetti   che   hanno   presentato   la 
          dichiarazione   integrativa   riservata.   E'   esclusa  la 
          rateazione  di  cui  al comma 3. Gli istituti previdenziali 
          non   comunicano  all'amministrazione  finanziaria  i  dati 
          indicati  nella  dichiarazione  riservata  di cui vengono a 
          conoscenza. 
              5. Per i redditi e gli imponibili conseguiti all'estero 
          con   qualunque   modalita',  anche  tramite  soggetti  non 
          residenti o loro strutture interposte, e' dovuta un'imposta 
          sostitutiva  di  quelle  indicate al comma 1, pari al 6 per 
          cento.  Per la dichiarazione e il versamento della predetta 
          imposta   sostitutiva  si  applicano  le  disposizioni  dei 
          commi 3 e 4. 
              6.    Salvo    quanto    stabilito   al   comma 7,   il 
          perfezionamento  della procedura prevista dal presente art. 
          comporta per ciascuna annualita' oggetto di integrazione ai 
          sensi   dei   commi 3  e  4  e  limitatamente  ai  maggiori 
          imponibili  o  alla  maggiore  imposta  sul valore aggiunto 
          risultanti  dalle  dichiarazioni  integrative aumentati del 
          100  per cento, ovvero alle maggiori ritenute aumentate del 
          50 per cento: 
                a) la  preclusione,  nei  confronti del dichiarante e 
          dei soggetti coobbligati, di ogni accertamento tributario e 
          contributivo; 
                b) l'estinzione    delle    sanzioni   amministrative 
          tributarie e previdenziali, ivi comprese quelle accessorie, 
          nonche',  ove  siano  stati  integrati  i redditi di cui al 
          comma 5,  e  ove  ricorra  la  ipotesi  di cui all'art. 14, 
          comma 4,  delle  sanzioni  previste  dalle disposizioni sul 
          monitoraggio  fiscale  di  cui  al  decreto-legge 28 giugno 
          1990,  n.  167,  convertito, con modificazioni, dalla legge 
          4 agosto 1990, n. 227; 
                c) l'esclusione ad ogni effetto della punibilita' per 
          i  reati  tributari  di  cui agli artt. 2, 3, 4, 5 e 10 del 
          decreto  legislativo  10 marzo  2000,  n. 74, nonche' per i 
          reati  previsti  dagli  artt. 482, 483, 484, 485, 489, 490, 
          491-bis  e 492 del codice penale, nonche' dagli artt. 2621, 
          2622  e  2623  del  codice  civile, quando tali reati siano 
          stati  commessi  per eseguire od occultare i predetti reati 
          tributari,  ovvero  per  conseguirne  il  profitto  e siano 
          riferiti  alla  stessa  pendenza  o  situazione tributaria. 
          L'esclusione di cui alla presente lettera non si applica in 
          caso   di  esercizio  dell'azione  penale  della  quale  il 
          contribuente  ha  avuto formale conoscenza entro la data di 
          presentazione della dichiarazione integrativa; 
                d) (abrogata). 
              6-bis.  In  caso di accertamento relativo ad annualita' 
          oggetto  di integrazione, le maggiori imposte e le maggiori 
          ritenute   dovute   sono  comunque  limitate  all'eccedenza 
          rispetto   alle   maggiori   imposte   corrispondenti  agli 
          imponibili  integrati,  all'eccedenza  rispetto all'imposta 
          sul valore aggiunto e all'eccedenza rispetto alle ritenute, 
          aumentate ai sensi del comma 6. 
              7.  Per i redditi di cui al comma 5 non opera l'aumento 
          del 100 per cento previsto dal comma 6 e gli effetti di cui 
          alla  lettera c)  del  medesimo comma  operano a condizione 
          che,  ricorrendo la ipotesi di cui all'art. 14, comma 4, si 
          provveda  alla  regolarizzazione  contabile delle attivita' 
          detenute all'estero secondo le modalita' ivi previste. 
              8. Gli effetti di cui ai commi 6 e 7 si estendono anche 
          nei  confronti  dei  soggetti  diversi  dal  dichiarante se 
          considerati possessori effettivi dei maggiori imponibili. 
              9.  In caso di accesso, ispezione o verifica, ovvero di 
          altra  attivita'  di  controllo fiscale, il soggetto che ha 
          presentato  la  dichiarazione  riservata  di cui al comma 4 
          puo' opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi, 
          estintivi  e  di  esclusione  della  punibilita'  di cui ai 
          commi 6  e  7  con invito a controllare la congruita' delle 
          somme di cui ai commi 3 e 5, in relazione all'ammontare dei 
          maggiori  redditi e imponibili nonche' delle ritenute e dei 
          contributi indicati nella dichiarazione integrativa. 
              10.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si 

          applicano qualora: 
                a) alla  data  di  entrata  in  vigore della presente 
          legge,   sia   stato   notificato   processo   verbale   di 
          constatazione   con   esito   positivo,  ovvero  avviso  di 
          accertamento   ai   fini   delle   imposte   sui   redditi, 
          dell'imposta   sul   valore  aggiunto  ovvero  dell'imposta 
          regionale  sulle  attivita'  produttive,  nonche' invito al 
          contraddittorio  di  cui all'art. 5 del decreto legislativo 
          19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non e' stata 
          perfezionata la definizione ai sensi degli art. 15 e 16; in 
          caso  di  avvisi di accertamento di cui all'art. 41-bis del 
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 
          n.   600,  e  successive  modificazioni,  relativamente  ai 
          redditi oggetto di integrazione, ovvero di cui all'art. 54, 
          quinto  comma,  del decreto del Presidente della Repubblica 
          26 ottobre   1972,  n.  633,  e  successive  modificazioni, 
          divenuti  definitivi  alla  data di entrata in vigore della 
          presente  legge, la definizione e' ammessa a condizione che 
          il  contribuente  versi,  entro  la prima data di pagamento 
          degli   importi  per  l'integrazione,  le  somme  derivanti 
          dall'accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e 
          degli  interessi. Non si fa luogo a rimborso di quanto gia' 
          pagato.  Per i periodi di imposta per i quali sono divenuti 
          definitivi  avvisi di accertamento diversi da quelli di cui 
          ai  citati  artt. 41-bis  del  decreto del Presidente della 
          Repubblica  n. 600 del 1973 e 54, quinto comma, del decreto 
          del  Presidente  della  Repubblica  n.  633  del  1972,  il 
          contribuente  ha  comunque  la  facolta' di avvalersi delle 
          disposizioni  del  presente  articolo,  fermi  restando gli 
          effetti dei suddetti atti; 
                b) e'   stata  esercitata  l'azione  penale  per  gli 
          illeciti di cui alla lettera c) del comma 6, della quale il 
          contribuente  ha  avuto formale conoscenza entro la data di 
          presentazione della dichiarazione integrativa. 
              11.  Le  societa'  o associazioni di cui all'art. 5 del 
          testo  unico  delle  imposte sui redditi, di cui al decreto 
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 
          successive  modificazioni,  nonche' i titolari dell'azienda 
          coniugale  non  gestita  in forma societaria e dell'impresa 
          familiare,    che   hanno   presentato   la   dichiarazione 
          integrativa  secondo  le  modalita'  del presente articolo, 
          comunicano,  entro  il 16 maggio 2003, alle persone fisiche 
          titolari dei redditi prodotti in forma associata l'avvenuta 
          presentazione della relativa dichiarazione. La integrazione 
          da   parte  delle  persone  fisiche  titolari  dei  redditi 
          prodotti  in  forma  associata  si  perfeziona presentando, 
          entro il 16 settembre 2003, la dichiarazione integrativa di 
          cui  al  comma 3  e versando contestualmente le imposte e i 
          relativi contributi secondo le modalita' di cui al medesimo 
          comma 3.  La  presentazione della dichiarazione integrativa 
          da  parte dei soggetti di cui al primo periodo del presente 
          comma  costituisce  titolo  per  l'accertamento,  ai  sensi 
          dell'art.   41-bis   del   decreto   del  Presidente  della 
          Repubblica   29 settembre   1973,   n.  600,  e  successive 
          modificazioni,  nei  confronti  dei  soggetti che non hanno 
          integrato i redditi prodotti in forma associata. 
              12.  La  conoscenza  dell'intervenuta  integrazione dei 
          redditi  e degli imponibili ai sensi del presente articolo, 
          non  genera  obbligo  o  facolta' della segnalazione di cui 
          all'art. 331 del codice di procedura penale. L'integrazione 
          effettuata  ai  sensi del presente articolo non costituisce 
          notizia di reato. 
              13.  Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle 
          entrate,  da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale,  sono 
          definite le modalita' applicative del presente articolo.» 
              «Art.   9   -  (Definizione  automatica  per  gli  anni 
          pregressi).  -  1.  I  contribuenti, al fine di beneficiare 
          delle  disposizioni di cui al presente articolo, presentano 
          una dichiarazione con le modalita' previste dai commi 3 e 4 
          dell'art.  8,  concernente,  a  pena  di  nullita', tutti i 
          periodi   d'imposta   per   i   quali   i  termini  per  la 
          presentazione  delle  relative  dichiarazioni  sono scaduti 
          entro   il   31 ottobre   2002,  chiedendo  la  definizione 
          automatica   per  tutte  le  imposte  di  cui  al  comma 2, 
          lettera a), nonche', anche separatamente, per l'imposta sul 
          valore  aggiunto. Non possono essere oggetto di definizione 
          automatica   i  redditi  soggetti  a  tassazione  separata, 
          nonche'  i  redditi  di  cui  al comma 5 dell'art. 8, ferma 
          restando,  per  i  predetti  redditi,  la  possibilita'  di 
          avvalersi   della   dichiarazione  integrativa  di  cui  al 
          medesimo art. 8, secondo le modalita' ivi indicate. 
              2.  La  definizione  automatica  si  perfeziona  con il 
          versamento per ciascun periodo d'imposta: 
                a) ai  fini  delle  imposte  sui  redditi  e relative 
          addizionali,   delle   imposte   sostitutive,  dell'imposta 
          regionale   sulle   attivita'  produttive,  del  contributo 
          straordinario  per  l'Europa di cui all'art. 3, commi 194 e 
          seguenti,  della  legge  23 dicembre  1996, n. 662, nonche' 
          dell'imposta  sul  patrimonio  netto  delle  imprese, fermi 
          restando  i  versamenti minimi di cui ai commi 3 e 4, di un 
          importo  pari  all'8  per cento delle imposte lorde e delle 
          imposte    sostitutive   risultanti   dalla   dichiarazione 
          originariamente  presentata;  se  ciascuna  imposta lorda o 
          sostitutiva  e'  risultata  di ammontare superiore a 10.000 
          euro, la percentuale applicabile all'eccedenza e' pari al 6 
          per  cento, mentre se e' risultata di ammontare superiore a 
          20.000  euro,  la  percentuale  applicabile  a quest'ultima 
          eccedenza e' pari al 4 per cento; 
                b) ai  fini  dell'imposta  sul valore aggiunto, fermi 
          restando  i  versamenti  minimi  di  cui  al comma 6, di un 
          importo  pari  alla  somma  del  2  per  cento dell'imposta 
          relativa  alle  cessioni  di  beni  e  alle  prestazioni di 
          servizi effettuate dal contribuente, per le quali l'imposta 
          e'  divenuta  esigibile  nel periodo d'imposta, e del 2 per 
          cento   dell'imposta  detratta  nel  medesimo  periodo;  se 
          l'imposta  esigibile ovvero l'imposta detratta superano gli 
          importi  di  200.000  euro,  le  percentuali  applicabili a 
          ciascuna  eccedenza  sono  pari  all'1,5  per cento, e se i 
          predetti  importi  di  imposta  superano  300.000  euro  le 
          percentuali  applicabili  a  ciascuna  eccedenza  sono pari 
          all'1  per  cento;  le somme da versare complessivamente ai 
          sensi  della  presente  lettera  sono  ridotte nella misura 
          dell'80  per  cento  per  la  parte  eccedente l'importo di 
          11.600.000 euro. 
              3.  Il  versamento  delle maggiori imposte calcolate in 
          base  al  comma 2,  lettera a),  deve  comunque essere, per 
          ciascun periodo d'imposta, almeno pari: 
                a) a  100  euro, per le persone fisiche e le societa' 
          semplici titolari di redditi diversi da quelli di impresa e 
          da quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni; 
                b) ai  seguenti  importi,  per le persone titolari di 
          reddito  d'impresa,  per  gli esercenti arti e professioni, 
          per  le  societa'  e  le associazioni di cui all'art. 5 del 
          testo  unico  delle  imposte sui redditi, di cui al decreto 
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 
          successive  modificazioni,  nonche'  per  i soggetti di cui 
          all'art. 87 del medesimo testo unico: 
                  1)  400  euro,  se  l'ammontare  dei  ricavi  e dei 
          compensi non e' superiore a 50.000 euro; 
                  2)  500  euro,  se  l'ammontare  dei  ricavi  e dei 
          compensi non e' superiore a 180.000 euro; 
                  3)  600  euro,  se  l'ammontare  dei  ricavi  e dei 
          compensi e' superiore a 180.000 euro. 
              3-bis.   I  soggetti  che  hanno  dichiarato  ricavi  e 
          compensi  di ammontare non inferiore a quelli determinabili 
          sulla  base  degli  studi di settore di cui all'art. 62-bis 
          del  decreto-legge  30 agosto 1993, n. 331, convertito, con 
          modificazioni,  dalla  legge  29 ottobre  1993,  n.  427, e 
          successive  modificazioni,  e  nei  confronti dei quali non 
          sono   riscontrabili  anomalie  negli  indici  di  coerenza 
          economica, nonche' i soggetti che hanno dichiarato ricavi e 
          compensi  di ammontare non inferiore a quelli determinabili 
          sulla  base dei parametri di cui all'art. 3, commi da 181 a 
          189,  della  legge  28 dicembre  1995, n. 549, e successive 
          modificazioni, possono effettuare la definizione automatica 
          ai  fini di tutte le imposte di cui al comma 2 del presente 
          articolo con il versamento di una somma pari a 500 euro per 
          ciascuna annualita'. I soggetti che hanno dichiarato ricavi 
          e   compensi   di   ammontare   non   inferiore   a  quelli 
          determinabili  sulla  base degli studi di settore di cui al 
          citato art. 62-bis del decreto-legge n. 331 del 1993, e nei 
          confronti  dei  quali  sono  riscontrabili  anomalie  negli 
          indici   di   coerenza  economica,  possono  effettuare  la 
          definizione  automatica con il versamento di una somma pari 
          a 700 euro per ciascuna annualita'. 
              4.  Ai  fini  della  definizione automatica, le persone 
          fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata ai 
          sensi  dell'art.  5  del  testo  unico  delle  imposte  sui 
          redditi,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
          22 dicembre  1986,  n.  917, e successive modificazioni, il 
          titolare  e  i collaboratori dell'impresa familiare nonche' 
          il titolare e il coniuge dell'azienda coniugale non gestita 
          in   forma   societaria,   indicano   nella   dichiarazione 
          integrativa,  per  ciascun  periodo  d'imposta, l'ammontare 
          dell'importo   minimo   da   versare  determinato,  con  le 
          modalita'  indicate  nel  comma 3,  lettera b),  in ragione 
          della  propria quota di partecipazione. In nessun caso tale 
          importo puo' risultare di ammontare inferiore a 200 euro. 
              5.  In presenza di importi minimi di cui ai commi 3 e 4 
          deve essere versato quello di ammontare maggiore. 
              6.  Il  versamento  delle maggiori imposte calcolate in 
          base  al  comma 2,  lettera b),  deve  comunque  essere, in 
          ciascun periodo d'imposta, almeno pari a: 
                a) 500  euro,  se l'ammontare del volume d'affari non 
          e' superiore a 50.000 euro; 
                b) 600  euro,  se l'ammontare del volume d'affari non 
          e' superiore a 180.000 euro; 
                c) 700  euro,  se  l'ammontare del volume d'affari e' 
          superiore a 180.000 euro. 
              7.  Ai  fini della definizione automatica e' esclusa la 
          rilevanza  a  qualsiasi  effetto  delle  eventuali  perdite 
          risultanti  dalle dichiarazioni originarie, fatta eccezione 
          di  quelle determinate dall'applicazione delle disposizioni 
          di  cui  all'art. 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383. Il 
          riporto a nuovo delle predette perdite e' consentito con il 
          versamento  di una somma pari al 10 per cento delle perdite 
          stesse  fino  ad un importo di 250.000.000 di euro, nonche' 
          di una somma pari al 5 per cento delle perdite eccedenti il 
          predetto importo. Per la definizione automatica dei periodi 
          d'imposta  chiusi  in  perdita  o in pareggio e' versato un 
          importo  almeno  pari  a  quello  minimo di cui al comma 3, 
          lettera b), per ciascuno dei periodi stessi. 
              8. Nel caso di omessa presentazione delle dichiarazioni 
          relative  ai  tributi  di  cui  al  comma 1, e' dovuto, per 
          ciascuna di esse e per ciascuna annualita', un importo pari 
          a  1.500  euro per le persone fisiche, elevato a 3.000 euro 
          per  le  societa'  e  le associazioni di cui all'art. 5 del 
          testo  unico  delle  imposte sui redditi, di cui al decreto 
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 
          successive  modificazioni, e per i soggetti di cui all'art. 
          87 del medesimo testo unico. 
              9.  La definizione automatica, limitatamente a ciascuna 
          annualita',  rende definitiva la liquidazione delle imposte 
          risultanti   dalla   dichiarazione   con  riferimento  alla 
          spettanza   di   deduzioni   e  agevolazioni  indicate  dal 
          contribuente o all'applicabilita' di esclusioni. Sono fatti 
          salvi  gli  effetti  della liquidazione delle imposte e del 
          controllo  formale  in base rispettivamente all'art. 36-bis 
          ed   all'art.  36-ter  del  decreto  del  Presidente  della 
          Repubblica   29 settembre   1973,   n.  600,  e  successive 
          modificazioni,  nonche' gli effetti derivanti dal controllo 
          delle  dichiarazioni  IVA  ai  sensi  dell'art.  54-bis del 
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 
          633,  e  successive  modificazioni;  le variazioni dei dati 
          dichiarati  non rilevano ai fini del calcolo delle maggiori 
          imposte   dovute   ai   sensi  del  presente  articolo.  La 
          definizione   automatica   non   modifica  l'importo  degli 
          eventuali  rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni 
          presentate  ai  fini  delle  imposte sui redditi e relative 
          addizionali,  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  nonche' 
          dell'imposta   regionale  sulle  attivita'  produttive.  La 
          dichiarazione  integrativa  non  costituisce  titolo per il 
          rimborso   di   ritenute,   acconti   e  crediti  d'imposta 
          precedentemente  non  dichiarati, ne' per il riconoscimento 
          di  esenzioni  o  agevolazioni non richieste in precedenza, 
          ovvero   di   detrazioni   d'imposta   diverse   da  quelle 
          originariamente dichiarate. 
              10.  Il  perfezionamento  della  procedura prevista dal 
          presente art. comporta: 
                a) la  preclusione,  nei  confronti del dichiarante e 
          dei soggetti coobbligati, di ogni accertamento tributario; 
                b) l'estinzione    delle    sanzioni   amministrative 
          tributarie, ivi comprese quelle accessorie; 
                c) l'esclusione   della   punibilita'   per  i  reati 
          tributari  di  cui  agli  artt. 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto 
          legislativo  10 marzo  2000,  n.  74,  nonche'  per i reati 
          previsti  dagli artt. 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis 
          e  492  del codice penale, nonche' dagli artt. 2621, 2622 e 
          2623  del  codice  civile,  quando  tali  reati siano stati 
          commessi   per  eseguire  od  occultare  i  predetti  reati 
          tributari,  ovvero  per  conseguirne  il  profitto  e siano 
          riferiti  alla  stessa  pendenza o situazione tributaria; i 
          predetti  effetti,  limitatamente  ai  reati  previsti  dal 
          codice  penale  e  dal  codice civile, operano a condizione 
          che,  ricorrendo  le  ipotesi  di cui all'art. 14, comma 5, 
          della  presente  legge  si  provveda  alla regolarizzazione 
          contabile   delle  attivita',  anche  detenute  all'estero, 
          secondo le modalita' ivi previste. L'esclusione di cui alla 
          presente  lettera  non  si  applica  in  caso  di esercizio 
          dell'azione  penale  della  quale  il contribuente ha avuto 
          formale  conoscenza  entro  la  data di presentazione della 
          dichiarazione per la definizione automatica. 
              11. Restano ferme, ad ogni effetto, le disposizioni sul 
          monitoraggio  fiscale  di  cui  al  decreto-legge 28 giugno 
          1990,  n.  167,  convertito, con modificazioni, dalla legge 
          4 agosto  1990, n. 227, salvo che, ricorrendo le ipotesi di 
          cui  all'art. 14, comma 5, della presente legge si provveda 
          alla  regolarizzazione  contabile  di  tutte  le  attivita' 
          detenute  all'estero  secondo  le  modalita'  ivi previste, 
          ferma  restando  la  decadenza  dal  beneficio  in  caso di 
          parziale regolarizzazione delle attivita' medesime. 
              12.  Qualora  gli  importi  da  versare  ai  sensi  del 
          presente   articolo,   eccedano  complessivamente,  per  le 
          persone  fisiche,  la  somma di 3.000 euro e, per gli altri 
          soggetti,  la  somma  di  6.000 euro, gli importi eccedenti 
          possono  essere versati in due rate, di pari importo, entro 
          il  30 novembre 2003 ed il 20 giugno 2004, maggiorati degli 
          interessi  legali  a decorrere dal 17 aprile 2003. L'omesso 
          versamento  delle predette eccedenze entro le date indicate 
          non  determina  l'inefficacia  della  integrazione;  per il 
          recupero  delle  somme  non  corrisposte a tali scadenze si 
          applicano  le  disposizioni  dell'art.  14  del decreto del 
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 602, e 
          successive   modificazioni,  e  sono  altresi'  dovuti  una 
          sanzione  amministrativa  pari  al 30 per cento delle somme 
          non  versate,  ridotta  alla  meta'  in  caso di versamento 
          eseguito  entro  i  trenta  giorni successivi alla scadenza 
          medesima, e gli interessi legali. 
              13. In caso di accesso, ispezione o verifica, ovvero di 
          altra  attivita'  di  controllo fiscale, il soggetto che ha 
          presentato  la  dichiarazione  riservata  puo' opporre agli 
          organi  competenti  gli  effetti preclusivi, estintivi e di 
          esclusione della punibilita' di cui al comma 10, con invito 
          a  controllare  la  congruita'  delle somme versate ai fini 
          della definizione e indicate nella medesima dichiarazione. 
              14.  Le disposizioni del presente art. non si applicano 
          qualora: 
                a) alla  data  di  entrata  in  vigore della presente 
          legge,   sia   stato   notificato   processo   verbale   di 
          constatazione   con   esito   positivo,  ovvero  avviso  di 
          accertamento   ai   fini   delle   imposte   sui   redditi, 
          dell'imposta   sul   valore  aggiunto  ovvero  dell'imposta 
          regionale  sulle  attivita'  produttive,  nonche' invito al 
          contraddittorio  di  cui all'art. 5 del decreto legislativo 
          19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non e' stata 
          perfezionata  la  definizione  ai sensi degli artt. 15 e 16 
          della  presente  legge;  in  caso di avvisi di accertamento 
          parziale  di cui all'art. 41-bis del decreto del Presidente 
          della  Repubblica  29 settembre  1973, n. 600, e successive 
          modificazioni,  ovvero  di  avvisi  di  accertamento di cui 
          all'art. 54, quinto comma, del decreto del Presidente della 
          Repubblica   26 ottobre   1972,   n.   633,   e  successive 
          modificazioni,  divenuti definitivi alla data di entrata in 
          vigore  della  presente  legge, la definizione e' ammessa a 
          condizione  che  il contribuente versi, entro la prima data 
          di  pagamento  degli  importi  per la definizione, le somme 
          derivanti  dall'accertamento parziale, con esclusione delle 
          sanzioni  e degli interessi. Non si fa luogo al rimborso di 
          quanto  gia'  pagato.  Per  i periodi d'imposta per i quali 
          sono  divenuti definitivi avvisi di accertamento diversi da 
          quelli  di  cui  ai  citati  artt. 41-bis  del  decreto del 
          Presidente  della  Repubblica n. 600 del 1973, e 54, quinto 
          comma,  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 633 
          del  1972,  il  contribuente  ha  comunque  la  facolta' di 
          avvalersi  delle  disposizioni del presente articolo, fermi 
          restando gli effetti dei suddetti atti; 
                b) e'   stata  esercitata  l'azione  penale  per  gli 
          illeciti  di  cui alla lettera c) del comma 10, della quale 
          il  contribuente  ha avuto formale conoscenza entro la data 
          di  presentazione  della  dichiarazione  per la definizione 
          automatica; 
                c) il  contribuente  abbia omesso la presentazione di 
          tutte le dichiarazioni relative a tutti i tributi di cui al 
          comma 2 e per tutti i periodi d'imposta di cui al comma 1. 
              15.  Le  preclusioni  di  cui  alle lettere a) e b) del 
          comma 14  si applicano con esclusivo riferimento ai periodi 
          d'imposta ai quali si riferiscono gli atti e i procedimenti 
          ivi  indicati.  La definizione automatica non si perfeziona 
          se  essa  si  fonda  su  dati  non  corrispondenti a quelli 
          contenuti  nella  dichiarazione originariamente presentata, 
          ovvero  se  la  stessa  viene  effettuata  dai soggetti che 
          versano  nelle  ipotesi  di  cui  al  comma 14 del presente 
          articolo; non si fa luogo al rimborso degli importi versati 
          che,  in ogni caso, valgono quali acconti sugli importi che 
          risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti 
          definitivi. 
              16. I contribuenti che hanno presentato successivamente 
          al 30 settembre 2002 una dichiarazione integrativa ai sensi 
          dell'art. 2, comma 8-bis, del regolamento di cui al decreto 
          del  Presidente  della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e 
          successive    modificazioni,    possono   avvalersi   delle 
          disposizioni  di  cui al presente articolo sulla base delle 
          dichiarazioni   originarie  presentate.  L'esercizio  della 
          facolta'  di cui al periodo precedente costituisce rinuncia 
          agli  effetti  favorevoli  delle  dichiarazioni integrative 
          presentate. 
              17.  I  soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 
          1990,  che  ha interessato le province di Catania, Ragusa e 
          Siracusa,   individuati  ai  sensi  dell'art.  3  dell'O.M. 
          21 dicembre  1990  del  Ministro per il coordinamento della 
          protezione  civile,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 
          299  del  24 dicembre  1990,  destinatari dei provvedimenti 
          agevolativi  in  materia di versamento delle somme dovute a 
          titolo di tributi e contributi, possono definire in maniera 
          automatica  la  propria  posizione relativa agli anni 1990, 
          1991  e  1992. La definizione si perfeziona versando, entro 
          il  16 aprile  2003,  l'intero ammontare dovuto per ciascun 
          tributo  a titolo di capitale, al netto dei versamenti gia' 
          eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10 
          per  cento;  il  perfezionamento della definizione comporta 
          gli  effetti  di  cui  al  comma 10. Qualora gli importi da 
          versare   complessivamente  ai  sensi  del  presente  comma 
          eccedano  la  somma  di  5.000  euro, gli importi eccedenti 
          possono   essere   versati  in  un  massimo  di  otto  rate 
          semestrali  con  l'applicazione  degli  interessi  legali a 
          decorrere  dal  17 aprile  2003.  L'omesso versamento delle 
          predette  eccedenze entro le scadenze delle rate semestrali 
          non  determina  l'inefficacia della definizione automatica; 
          per il recupero delle somme non corrisposte si applicano le 
          disposizioni  dell'art. 14 del decreto del Presidente della 
          Repubblica   29 settembre   1973,   n.  602,  e  successive 
          modificazioni,   e   sono   altresi'  dovuti  una  sanzione 
          amministrativa  pari  al  30  per  cento  delle  somme  non 
          versate,  ridotta alla meta' in caso di versamento eseguito 
          entro  i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e 
          gli interessi legali. 
              18.  Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle 
          entrate,  da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale,  sono 
          definite le modalita' applicative del presente articolo.» 
              «Art.  9-bis - 1. Le sanzioni previste dall'art. 13 del 
          decreto  legislativo  18 dicembre  1997,  n.  471,  non  si 
          applicano ai contribuenti e ai sostituti d'imposta che alla 
          data  del  16 aprile  2003  provvedono  ai  pagamenti delle 
          imposte  o  delle  ritenute  risultanti dalle dichiarazioni 
          annuali  presentate  entro il 31 ottobre 2002, per le quali 
          il  termine  di  versamento e' scaduto anteriormente a tale 
          data.  Se  gli  importi  da  versare per ciascun periodo di 
          imposta eccedono, per le persone fisiche, la somma di 3.000 
          euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli 
          importi  eccedenti,  maggiorati  degli  interessi  legali a 
          decorrere dal 17 aprile 2003, possono essere versati in tre 
          rate,  di  pari  importo,  entro  il  30 novembre  2003, il 
          30 giugno 2004 e il 30 novembre 2004. 
              2.  Se  le  imposte  e  le  ritenute  non  versate e le 
          relative sanzioni sono state iscritte in ruoli gia' emessi, 
          le   sanzioni   di   cui   al   comma 1,  non  sono  dovute 
          limitatamente  alle  rate  non ancora scadute alla data del 
          16 aprile  2003,  a condizione che le imposte e le ritenute 
          non  versate  iscritte a ruolo siano state pagate o vengano 
          pagate alle relative scadenze del ruolo; le sanzioni di cui 
          al  comma 1  non  sono dovute anche relativamente alle rate 
          scadute  alla  predetta  data  se  i  soggetti  interessati 
          dimostrano  che  il  versamento  non  e' stato eseguito per 
          fatto  doloso  di terzi denunciato, anteriormente alla data 
          del 31 dicembre 2002, all'autorita' giudiziaria. 
              3.  Per  avvalersi delle disposizioni dei commi 1 e 2 i 
          soggetti   interessati   sono   tenuti   a  presentare  una 
          dichiarazione  integrativa, in via telematica, direttamente 
          ovvero  avvalendosi  degli  intermediari abilitati indicati 
          dall'art.   3   del  regolamento  di  cui  al  decreto  del 
          Presidente   della   Repubblica  22 luglio  1998,  n.  322, 
          indicando  in  apposito  prospetto le imposte o le ritenute 
          dovute  per  ciascun  periodo  di  imposta  e  i  dati  del 
          versamento  effettuato,  nonche' gli estremi della cartella 
          di pagamento nei casi di cui al comma 2. 
              4.  Sulla  base  della dichiarazione di cui al comma 3, 
          gli  uffici provvedono allo sgravio delle sanzioni indicate 
          al  comma 1  iscritte a ruolo, o al loro annullamento se ne 
          e'  stato intimato il pagamento con ingiunzione, non ancora 
          versate alla data del 16 aprile 2003, sempre che il mancato 
          pagamento  non  dipenda da morosita', ovvero al rimborso di 
          quelle  pagate  a  partire dalla data medesima; il rimborso 
          compete   altresi'  per  le  somme  a  tale  titolo  pagate 
          anteriormente,  se i soggetti interessati dimostrano che il 
          versamento  non e' stato eseguito tempestivamente per fatto 
          doloso  di  terzi  denunciato,  anteriormente alla data del 
          31 dicembre  2002, all'autorita' giudiziaria. Restano fermi 
          gli  interessi  iscritti  a  ruolo;  le  somme  da versare, 
          diverse   da   quelle   iscritte  a  ruolo,  devono  essere 
          maggiorate, a titolo di interessi, del 3 per cento annuo.». 
              «Art.    14   -   (Regolarizzazione   delle   scritture 
          contabili).  -  1.  Le  societa'  di  capitali  e  gli enti 
          equiparati, le societa' in nome collettivo e in accomandita 
          semplice  e  quelle  ad esse equiparate, nonche' le persone 
          fisiche  e  gli  enti  non  commerciali,  relativamente  ai 
          redditi   d'impresa   posseduti,  che  si  avvalgono  delle 
          disposizioni  di  cui  all'art.  8,  possono specificare in 
          apposito  prospetto  i nuovi elementi attivi e passivi o le 
          variazioni  di  elementi  attivi e passivi, da cui derivano 
          gli  imponibili,  i maggiori imponibili o le minori perdite 
          indicati   nelle  dichiarazioni  stesse;  con  riguardo  ai 
          predetti  imponibili,  maggiori imponibili o minori perdite 
          non  si  applicano le disposizioni del comma 4 dell'art. 75 
          del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  di cui al 
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 
          n.  917,  e  successive  modificazioni,  e  del terzo comma 
          dell'art.  61  del  decreto del Presidente della Repubblica 
          29 settembre  1973,  n. 600, e successive modificazioni. Il 
          predetto  prospetto  e'  conservato per il periodo previsto 
          dall'art. 43, primo comma, del decreto del Presidente della 
          Repubblica   29 settembre   1973,   n.  600,  e  successive 
          modificazioni,   e  deve  essere  esibito  o  trasmesso  su 
          richiesta dell'ufficio competente. 
              2.  Sulla  base delle quantita' e valori evidenziati ai 
          sensi   del   comma 1,  i  soggetti  ivi  indicati  possono 
          procedere  ad  ogni  effetto  alla  regolarizzazione  delle 
          scritture  contabili  apportando  le conseguenti variazioni 
          nell'inventario,  nel rendiconto ovvero nel bilancio chiuso 
          al  31 dicembre  2002,  ovvero  in  quelli  del  periodo di 
          imposta  in  corso  a tale data nonche' negli altri libri e 
          registri   relativi  ai  medesimi  periodi  previsti  dalle 
          vigenti   disposizioni.  Le  quantita'  e  i  valori  cosi' 
          evidenziati  si  considerano  riconosciuti  ai  fini  delle 
          imposte   sui   redditi   e  dell'imposta  regionale  sulle 
          attivita'   produttive   relative  ai  periodi  di  imposta 
          successivi,  con  esclusione  dei  periodi  d'imposta per i 
          quali  non e' stata presentata la dichiarazione integrativa 
          ai  sensi  dell'art.  8,  salvo  che  non  siano oggetto di 
          accertamento o rettifica d'ufficio. 
              3.  I  soggetti  indicati  nel comma 1 possono altresi' 
          procedere,  nei  medesimi documenti di cui al comma 2, alla 
          eliminazione  delle  attivita' o delle passivita' fittizie, 
          inesistenti  o  indicate  per  valori  superiori  a  quelli 
          effettivi.  Dette  variazioni  non  comportano emergenza di 
          componenti positivi o negativi ai fini della determinazione 
          del  reddito  d'impresa  ne'  la  deducibilita' di quote di 
          ammortamento o accantonamento corrispondenti alla riduzione 
          dei relativi Fondi. 
              4.  I soggetti indicati al comma 1, che si sono avvalsi 
          delle  disposizioni  di cui al comma 5 dell'art. 8, possono 
          procedere,   nel   rispetto  dei  principi  civilistici  di 
          redazione del bilancio, alla regolarizzazione contabile, ai 
          sensi   dei  commi da  1  a  3,  delle  attivita'  detenute 
          all'estero alla data del 31 dicembre 2001, con le modalita' 
          anche  dichiarative di cui ai commi 3 e 4 del medesimo art. 
          8.  Dette  attivita'  si  considerano  riconosciute ai fini 
          delle  imposte  sui  redditi e dell'imposta regionale sulle 
          attivita'  produttive  a  decorrere  dal  terzo  periodo di 
          imposta   successivo   a   quello  chiuso  o  in  corso  al 
          31 dicembre 2002. 
              5.  I  soggetti  di  cui al comma 1 che si sono avvalsi 
          delle disposizioni di cui all'art. 9 possono procedere alla 
          regolarizzazione   delle  scritture  contabili  di  cui  al 
          comma 3 con gli effetti ivi previsti, nonche', nel rispetto 
          dei  principi  civilistici  di redazione del bilancio, alle 
          iscrizioni  nell'inventario,  nel rendiconto o nel bilancio 
          chiuso al 31 dicembre 2002, ovvero in quelli del periodo di 
          imposta  in  corso  a tale data nonche' negli altri libri e 
          registri   relativi  ai  medesimi  periodi  previsti  dalle 
          vigenti  disposizioni,  di attivita' in precedenza omesse o 
          parzialmente  omesse;  in  tal  caso, sui valori o maggiori 
          valori  dei  beni  iscritti  e'  dovuta, entro il 16 aprile 
          2003,  un'imposta  sostitutiva del 6 per cento dei predetti 
          valori.  L'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente 
          e'  dovuta  anche  con  riferimento alle attivita' detenute 
          all'estero alla data del 31 dicembre 2001 che siano oggetto 
          di   regolarizzazione   contabile   ai  sensi  del  periodo 
          precedente.   In   tale  ultima  ipotesi  si  applicano  le 
          modalita'  dichiarative  di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 8. 
          L'imposta  sostitutiva  del 6 per cento, non e' dovuta se i 
          soggetti  si sono avvalsi anche della facolta' prevista dal 
          comma 5  dell'art.  8.  I maggiori valori iscritti ai sensi 
          del  presente  comma si  considerano  riconosciuti  ai fini 
          delle  imposte  sui  redditi e dell'imposta regionale sulle 
          attivita'  produttive  a  decorrere  dal  terzo  periodo di 
          imposta   successivo   a   quello  chiuso  o  in  corso  al 
          31 dicembre  2002,  a  condizione  che  i soggetti si siano 
          avvalsi  delle disposizioni di cui all'art. 9 relativamente 
          alle   imposte   sui   redditi.  L'imposta  sostitutiva  e' 
          indeducibile   ai   fini   delle   imposte  sui  redditi  e 
          dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. 
              6.   Nel   caso   di  cessione  a  titolo  oneroso,  di 
          assegnazione ai soci o di destinazione a finalita' estranee 
          all'esercizio  dell'impresa  ovvero  al consumo personale e 
          familiare dell'imprenditore delle attivita' regolarizzate e 
          assoggettate  ad imposta sostitutiva nella misura del 6 per 
          cento,  in  data  anteriore  a  quella  di inizio del terzo 
          periodo di imposta successivo a quello chiuso o in corso al 
          31 dicembre   2002,   al  soggetto  che  ha  effettuato  la 
          regolarizzazione,  e'  attribuito  un credito d'imposta, ai 
          fini  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche o 
          dell'imposta  sul  reddito  delle  persone giuridiche, pari 
          all'ammontare dell'imposta sostitutiva pagata.» 
              «Art.  15 - (Definizione degli accertamenti, degli atti 
          di   contestazione,   degli  avvisi  di  irrogazione  delle 
          sanzioni,  degli  inviti  al contraddittorio e dei processi 
          verbali  di constatazione). - 1. Gli avvisi di accertamento 
          per  i  quali alla data di entrata in vigore della presente 
          legge non sono ancora spirati i termini per la proposizione 
          del  ricorso,  gli  inviti  al  contraddittorio di cui agli 
          artt. 5  e  11  del  decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 
          218,  per  i  quali,  alla  data di entrata in vigore della 
          presente  legge,  non e' ancora intervenuta la definizione, 
          nonche'  i  processi verbali di constatazione relativamente 
          ai  quali,  alla  data  di entrata in vigore della presente 
          legge,  non  e'  stato  notificato  avviso  di accertamento 
          ovvero  ricevuto  invito al contraddittorio, possono essere 
          definiti   secondo   le  modalita'  previste  dal  presente 
          articolo,  senza  applicazione  di interessi, indennita' di 
          mora  e sanzioni salvo quanto previsto dal comma 4, lettera 
          b-bis).  La  definizione  non e' ammessa per i soggetti nei 
          cui  confronti  e'  stata  esercitata l'azione penale per i 
          reati  previsti  dal  decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 
          74,  di  cui  il  contribuente  ha avuto formale conoscenza 
          entro la data di perfezionamento della definizione. 
              2.  La definizione degli avvisi di accertamento e degli 
          inviti  al contraddittorio di cui al comma 1, si perfeziona 
          mediante  il  pagamento,  entro  il  16 aprile  2003, degli 
          importi  che risultano dovuti per effetto dell'applicazione 
          delle  percentuali  di  seguito indicate, con riferimento a 
          ciascuno scaglione: 
                a) 30  per  cento  delle maggiori imposte, ritenute e 
          contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli 
          inviti al contraddittorio, non superiori a 15.000 euro; 
                b) 32  per  cento  delle maggiori imposte, ritenute e 
          contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli 
          inviti  al  contraddittorio, superiori a 15.000 euro ma non 
          superiori a 50.000 euro; 
                c) 35  per  cento  delle maggiori imposte, ritenute e 
          contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli 
          inviti al contraddittorio, superiori a 50.000 euro. 
              3. La definizione di cui al comma 2 e' altresi' ammessa 
          nelle  ipotesi di rettifiche relative a perdite dichiarate, 
          qualora  dagli  atti  di  cui  al medesimo comma 2 emergano 
          imposte  o  contributi  dovuti. In tal caso la sola perdita 
          risultante    dall'atto   e'   riportabile   nell'esercizio 
          successivo nei limiti previsti dalla legge. 
              3-bis.  Gli  atti  di  contestazione  e  gli  avvisi di 
          irrogazione delle sanzioni per i quali alla data di entrata 
          in  vigore  della  presente legge non sono ancora spirati i 
          termini  per  la  proposizione  del  ricorso possono essere 
          definiti   mediante   il   pagamento   del   10  per  cento 
          dell'importo contestato o irrogato a titolo di sanzione. 
              4. La definizione dei processi verbali di constatazione 
          di  cui  al  comma 1  si  perfeziona mediante il pagamento, 
          entro il 16 aprile 2003, di un importo calcolato: 
                a) per  le  imposte sui redditi, relative addizionali 
          ed  imposte  sostitutive,  applicando l'aliquota del 18 per 
          cento  alla somma dei maggiori componenti positivi e minori 
          componenti negativi complessivamente risultanti dal verbale 
          medesimo; 
                b) per    l'imposta    regionale    sulle   attivita' 
          produttive,  l'imposta  sul  valore  aggiunto  e  le  altre 
          imposte  indirette,  riducendo del 50 per cento la maggiore 
          imposta dovuta sulla base dei rilievi formulati nel verbale 
          stesso; 
                b-bis)  per  le  violazioni  per le quali non risulta 
          applicabile  la procedura di irrogazione immediata prevista 
          dall'art.  17  del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 
          472, e successive modificazioni, riducendo del 90 per cento 
          le sanzioni minime applicabili; 
                b-ter)   per   le   violazioni  concernenti  l'omessa 
          effettuazione   di   ritenute   e   il  conseguente  omesso 
          versamento  da parte del sostituto d'imposta, riducendo del 
          65  per  cento  l'ammontare  delle maggiori ritenute omesse 
          risultante dal verbale stesso. 
              4-bis.  Non  sono definibili, in base alle disposizioni 
          del  presente  articolo,  le  violazioni di cui all'art. 3, 
          comma 3,   del   decreto-legge  22 febbraio  2002,  n.  12, 
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, 
          n. 73. 
              4-ter.  Restano  comunque  dovute  per  intero le somme 
          relative  ai  dazi  costituenti risorse proprie dell'Unione 
          europea. 
              5. I pagamenti delle somme dovute ai sensi del presente 
          articolo  sono  effettuati entro 16 aprile 2003, secondo le 
          ordinarie  modalita' previste per il versamento diretto dei 
          relativi  tributi,  esclusa  in  ogni caso la compensazione 
          prevista  dall'art.  17  del  decreto  legislativo 9 luglio 
          1997,  n.  241,  e  successive  modificazioni.  Qualora gli 
          importi  da  versare  complessivamente  per  la definizione 
          eccedano, per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, 
          per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi 
          eccedenti  possono  essere  versati  in  due  rate, di pari 
          importo,  entro  il  30 novembre 2003 ed il 20 giugno 2004, 
          maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 aprile 
          2003. L'omesso versamento delle predette eccedenze entro le 
          date    indicate    non   determina   l'inefficacia   della 
          definizione;  per il recupero delle somme non corrisposte a 
          tali scadenze si applicano le disposizioni dell'art. 14 del 
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 
          n.  602, e successive modificazioni, e sono altresi' dovuti 
          una  sanzione  amministrativa  pari  al  30 per cento delle 
          somme non versate, ridotta alla meta' in caso di versamento 
          eseguito  entro  i  trenta  giorni successivi alla scadenza 
          medesima,  e  gli  interessi legali. Entro dieci giorni dal 
          versamento dell'intero importo o di quello della prima rata 
          il  contribuente  fa  pervenire  all'ufficio  competente la 
          quietanza   dell'avvenuto   pagamento   unitamente   ad  un 
          prospetto esplicativo delle modalita' di calcolo seguite. 
              6. La definizione non si perfeziona se essa si fonda su 
          dati  non  corrispondenti  a  quelli  contenuti  negli atti 
          indicati  al  comma 1, ovvero se la stessa viene effettuata 
          dai  soggetti  che  versano nelle ipotesi di cui all'ultimo 
          periodo  del  medesimo  comma;  non si fa luogo al rimborso 
          degli  importi  versati  che,  in  ogni caso, valgono quali 
          acconti sugli importi che risulteranno eventualmente dovuti 
          in base agli accertamenti definitivi. 
              7.   Il   perfezionamento  della  definizione  comporta 
          l'esclusione,  ad  ogni  effetto,  della  punibilita' per i 
          reati  tributari  di  cui  agli  artt. 2,  3, 4, 5 e 10 del 
          decreto  legislativo  10 marzo  2000,  n. 74, nonche' per i 
          reati  previsti  dagli  artt. 482, 483, 484, 485, 489, 490, 
          491-bis  e 492 del codice penale, nonche' dagli artt. 2621, 
          2622  e  2623  del  codice  civile, quando tali reati siano 
          stati  commessi  per  eseguire  od occultare i citati reati 
          tributari,  ovvero  per  conseguirne  il  profitto  e siano 
          riferiti  alla  stessa pendenza o situazione tributaria. E' 
          altresi'   esclusa,   per   le   definizioni  perfezionate, 
          l'applicazione delle sanzioni accessorie di cui all'art. 12 
          del   decreto  legislativo  18 dicembre  1997,  n.  471,  e 
          all'art.  21  del  decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 
          472.  L'esclusione  di cui al presente comma non si applica 
          in  caso  di  esercizio  dell'azione  penale della quale il 
          contribuente  ha  avuto formale conoscenza entro la data di 
          perfezionamento della definizione. 
              8. Dalla data di entrata in vigore della presente legge 
          e  fino  al 18 aprile 2003 restano sospesi i termini per la 
          proposizione del ricorso avverso gli avvisi di accertamento 
          di  cui al comma 1, gli atti di cui al comma 3-bis, nonche' 
          quelli  per  il perfezionamento della definizione di cui al 
          citato  decreto  legislativo n. 218 del 1997, relativamente 
          agli   inviti   al   contraddittorio  di  cui  al  medesimo 
          comma 1.». 
              «Art.  16. (Chiusura delle liti fiscali pendenti). - 1. 
          Le  liti  fiscali  pendenti,  ai sensi del comma 3, dinanzi 
          alle  commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni 
          grado  del  giudizio  e  anche  a seguito di rinvio possono 
          essere  definite,  a  domanda  del soggetto che ha proposto 
          l'atto  introduttivo  del  giudizio, con il pagamento delle 
          seguenti somme: 
                a) se il valore della lite e' di importo fino a 2.000 
          euro: 150 euro; 
                b) se  il valore della lite e' di importo superiore a 
          2.000 euro: 
                  1) il 10 per cento del valore della lite in caso di 
          soccombenza  dell'Amministrazione  finanziaria  dello Stato 
          nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare 
          resa,   sul  merito  ovvero  sull'ammissibilita'  dell'atto 
          introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della 
          domanda di definizione della lite; 
                  2)  il  50 per cento del valore della lite, in caso 
          di   soccombenza   del  contribuente  nell'ultima  o  unica 
          pronuncia  giurisdizionale  non  cautelare resa, sul merito 
          ovvero   sull'ammissibilita'   dell'atto  introduttivo  del 
          giudizio, alla predetta data; 
                  3)  il  30 per cento del valore della lite nel caso 
          in  cui, alla medesima data, la lite penda ancora nel primo 
          grado  di  giudizio  e  non  sia  stata  gia'  resa  alcuna 
          pronuncia  giurisdizionale  non cautelare sul merito ovvero 
          sull'ammissibilita' dell'atto introduttivo del giudizio. 
              2.  Le  somme  dovute ai sensi del comma 1 sono versate 
          entro  il  16 aprile  2003,  secondo le ordinarie modalita' 
          previste  per il versamento diretto dei tributi cui la lite 
          si   riferisce,  esclusa  in  ogni  caso  la  compensazione 
          prevista  dall'art.  17  del  decreto  legislativo 9 luglio 
          1997,  n.  241,  e  successive  modificazioni.  Dette somme 
          possono  essere  versate anche ratealmente in un massimo di 
          sei  rate  trimestrali  di  pari importo o in un massimo di 
          dodici  rate trimestrali se le somme dovute superano 50.000 
          euro.  L'importo  della  prima  rata  e'  versato  entro il 
          termine  indicato  nel  primo periodo. Gli interessi legali 
          sono  calcolati  dal 17 aprile 2003 sull'importo delle rate 
          successive.  L'omesso versamento delle rate successive alla 
          prima  entro  le  date indicate non determina l'inefficacia 
          della   definizione;   per  il  recupero  delle  somme  non 
          corrisposte  a  tali  scadenze si applicano le disposizioni 
          dell'art.  14  del  decreto del Presidente della Repubblica 
          29 settembre  1973,  n.  602, e successive modificazioni, e 
          sono altresi' dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 
          per  cento  delle  somme non versate, ridotta alla meta' in 
          caso   di   versamento   eseguito  entro  i  trenta  giorni 
          successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali. 
              3. Ai fini del presente articolo si intende: 
                a) per   lite   pendente,  quella  in  cui  e'  parte 
          l'Amministrazione finanziaria dello Stato avente ad oggetto 
          avvisi  di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle 
          sanzioni e ogni altro atto di imposizione, per i quali alla 
          data  di  entrata  in vigore della presente legge, e' stato 
          proposto  l'atto  introduttivo del giudizio, nonche' quella 
          per  la  quale  l'atto  introduttivo  sia  stato dichiarato 
          inammissibile  con  pronuncia  non passata in giudicato. Si 
          intende, comunque, pendente la lite per la quale, alla data 
          del 29 settembre 2002, non sia intervenuta sentenza passata 
          in giudicato; 
                b) per  lite  autonoma,  quella  relativa  a ciascuno 
          degli  atti  indicati  alla  lettera a)  e  comunque quella 
          relativa   all'imposta  sull'incremento  del  valore  degli 
          immobili; 
                c) per  valore  della  lite,  da  assumere a base del 
          calcolo  per  la definizione, l'importo dell'imposta che ha 
          formato  oggetto  di contestazione in primo grado, al netto 
          degli interessi, delle indennita' di mora e delle eventuali 
          sanzioni  collegate  al  tributo,  anche  se  irrogate  con 
          separato  provvedimento;  in  caso  di  liti  relative alla 
          irrogazione  di  sanzioni  non  collegate al tributo, delle 
          stesse  si  tiene  conto  ai fini del valore della lite; il 
          valore  della lite e' determinato con riferimento a ciascun 
          atto   introduttivo  del  giudizio,  indipendentemente  dal 
          numero  di  soggetti  interessati  e  dai  tributi  in esso 
          indicati. 
              4.  Per  ciascuna lite pendente e' effettuato, entro il 
          termine  di  cui  al  comma 2,  un  separato versamento, se 
          dovuto  ai  sensi  del  presente articolo ed e' presentata, 
          entro   il   21 aprile   2003,   una  distinta  domanda  di 
          definizione in carta libera, secondo le modalita' stabilite 
          con  provvedimento  del  direttore  del  competente ufficio 
          dell'Amministrazione  finanziaria  dello  Stato  parte  nel 
          giudizio. 
              5.  Dalle  somme  dovute  ai sensi del presente art. si 
          scomputano  quelle  gia'  versate prima della presentazione 
          della   domanda   di   definizione,   per   effetto   delle 
          disposizioni  vigenti in materia di riscossione in pendenza 
          di lite. Fuori dai casi di soccombenza dell'Amministrazione 
          finanziaria dello Stato previsti al comma 1, lettera b), la 
          definizione  non da' comunque luogo alla restituzione delle 
          somme  gia'  versate  ancorche' eccedenti rispetto a quanto 
          dovuto  per  il  perfezionamento  della definizione stessa. 
          Restano  comunque  dovute  per  intero le somme relative ai 
          dazi costituenti risorse proprie dell'Unione europea. 
              6. Le liti fiscali che possono essere definite ai sensi 
          del presente articolo, sono sospese fino al 1° giugno 2004, 
          salvo   che   il   contribuente  non  presenti  istanza  di 
          trattazione;  qualora sia stata gia' fissata la trattazione 
          della  lite  nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi a 
          richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere 
          delle  disposizioni  del  presente  articolo.  Per  le liti 
          fiscali  che  possono essere definite ai sensi del presente 
          articolo,  sono  altresi'  sospesi, sino al 1° giugno 2004, 
          salvo   che   il   contribuente  non  presenti  istanza  di 
          trattazione,  i  termini  per  la  proposizione di ricorsi, 
          appelli,    controdeduzioni,    ricorsi   per   cassazione, 
          controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini 
          per la costituzione in giudizio. 
              7. (abrogato). 

                 LE NOTE CONTINUANO NEL DOCUMENTO SUCCESSIVO 

 

                    LE NOTE SEGUONO DAL DOCUMENTO PRECEDENTE 

          8.  Gli  uffici competenti trasmettono alle commissioni 
          tributarie,  ai  tribunali  e alle corti di appello nonche' 
          alla  Corte  di  cassazione,  entro  il  15 giugno 2004, un 
          elenco delle liti pendenti per le quali e' stata presentata 
          domanda  di  definizione.  Tali  liti  sono sospese fino al 
          31 dicembre  2004  ovvero  al  30 aprile  2006  per le liti 
          definite  con  il  pagamento  in  un massimo di dodici rate 
          trimestrali.  L'estinzione  del giudizio viene dichiarata a 
          seguito  di  comunicazione  degli  uffici di cui al comma 1 
          attestante  la  regolarita' della domanda di definizione ed 
          il  pagamento  integrale  di  quanto  dovuto.  La  predetta 
          comunicazione deve essere depositata nella segreteria della 
          commissione  o  nella  cancelleria  degli uffici giudiziari 
          entro  il  31 dicembre 2004 ovvero il 30 aprile 2006 per le 
          liti definite con il pagamento in un massimo di dodici rate 
          trimestrali. Entro la stessa data l'eventuale diniego della 
          definizione,  oltre  ad  essere  comunicato alla segreteria 
          della   commissione   o   alla   cancelleria  degli  uffici 
          giudiziari,  viene  notificato,  con  le  modalita'  di cui 
          all'art.  60  del  decreto  del Presidente della Repubblica 
          29 settembre  1973, n. 600, all'interessato, il quale entro 
          sessanta   giorni  lo  puo'  impugnare  dinanzi  all'organo 
          giurisdizionale  presso il quale pende la lite. Nel caso in 
          cui  la definizione della lite e' richiesta in pendenza del 
          termine  per  impugnare,  la sentenza puo' essere impugnata 
          unitamente  al  diniego  della  definizione  entro sessanta 
          giorni dalla sua notifica. 
              9.  In  caso  di pagamento in misura inferiore a quella 
          dovuta,    qualora   sia   riconosciuta   la   scusabilita' 
          dell'errore,   e'   consentita   la   regolarizzazione  del 
          pagamento  medesimo  entro  trenta  giorni  dalla  data  di 
          ricevimento della relativa comunicazione dell'ufficio. 
              9-bis.  Per  l'estinzione  dei giudizi pendenti innanzi 
          alla   Commissione   tributaria  centrale  all'esito  della 
          definizione  della lite trova applicazione l'art. 27, primo 
          comma,  secondo e terzo periodo, del decreto del Presidente 
          della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n. 636; il Presidente 
          della  Commissione o il Presidente della sezione alla quale 
          e' stato assegnato il ricorso puo' delegare un membro della 
          Commissione a dichiarare cessata la materia del contendere, 
          mediante  emissione  di ordinanze di estinzione; il termine 
          per  comunicare  la  data  dell'udienza alle parti e per il 
          reclamo avverso tali ordinanze e' di trenta giorni. 
              10.  La  definizione  di  cui  al comma 1 effettuata da 
          parte  di  uno  dei  coobbligati esplica efficacia a favore 
          degli  altri,  inclusi  quelli  per i quali la lite non sia 
          piu' pendente, fatte salve le disposizioni del comma 5.». 
              - Si  riporta il testo vigente dell'art. 36 del decreto 
          legislativo  26 febbraio  1999,  n.  46,  recante «Riordino 
          della  disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma 
          dell'art. 1 della L. 28 settembre 1998, n. 337»: 
              «Art.   36   (Disposizioni   transitorie).  -  1.  Fino 
          all'entrata  in  vigore  del regolamento previsto nell'art. 
          12-bis   del   decreto   del  Presidente  della  Repubblica 
          29 settembre  1973,  n.  602,  introdotto  dall'art.  4 del 
          presente  decreto,  per le entrate tributarie dello Stato e 
          degli  enti  locali  non si fa luogo all'iscrizione a ruolo 
          per  gli  importi  individuati  con il regolamento previsto 
          nell'art. 16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146. 
              2.  In  deroga  all'art.  25,  comma 1, lettera a), del 
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 
          n.  602,  per  le  somme  che  risultano  dovute  a seguito 
          dell'attivita'  di  liquidazione  delle  dichiarazioni,  la 
          cartella  di  pagamento e' notificata, a pena di decadenza, 
          entro il 31 dicembre: 
                a) del   quarto   anno   successivo   a   quello   di 
          presentazione   della   dichiarazione,  relativamente  alle 
          dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003; 
                b) del   quinto   anno   successivo   a   quello   di 
          presentazione   della   dichiarazione,  relativamente  alle 
          dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001. 
              2-bis. Fino al 30 settembre 1999 i ruoli possono essere 
          formati  e resi esecutivi secondo le disposizioni in vigore 
          al  30 giugno  1999. A tali ruoli e a quelli resi esecutivi 
          antecedentemente   al   1° luglio  1999  si  applicano  gli 
          artt. 24,  25,  26,  27,  28,  29,  30 e 46 del decreto del 
          Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nel 
          testo  vigente  prima  di tale data; in deroga all'art. 68, 
          comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, su 
          tali   ruoli   sono  dovuti  i  compensi  e  gli  interessi 
          semestrali di mora di cui all'art. 61, comma 6, del decreto 
          del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. 
              3.  Per  le entrate amministrate dal dipartimento delle 
          entrate  del  Ministero delle finanze, fino all'attivazione 
          degli   uffici   delle   entrate  la  sospensione  prevista 
          dall'art.  39  del  decreto del Presidente della Repubblica 
          29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'art. 15 del 
          presente  decreto, e' disposta dalla sezione staccata della 
          direzione regionale delle entrate, sentito l'ufficio che ha 
          provveduto all'iscrizione a ruolo. 
              4.  Il  divieto  stabilito nell'art. 55 del decreto del 
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come 
          sostituito  dall'art.  16  del  presente  decreto,  non  si 
          applica  se  il  concessionario  e'  una  banca che procede 
          all'espropriazione  di beni immobili anche per la tutela di 
          crediti propri, non portati dal ruolo, e che ha ottenuto il 
          nulla osta del servizio di vigilanza. 
              5.  In  via  transitoria,  e fino all'attivazione degli 
          uffici  del  territorio,  i  compiti  agli  stessi affidati 
          dall'art.  79,  comma 2,  del  decreto del Presidente della 
          Repubblica  29 settembre  1973,  n.  602,  come  sostituito 
          dall'art. 16 del presente decreto, sono svolti dagli uffici 
          tecnici erariali. 
              6.  Le disposizioni contenute nell'art. 25 si applicano 
          ai  contributi  e  premi  non  versati  e agli accertamenti 
          notificati successivamente alla data del 1° gennaio 2004. 
              7.  I  privilegi dei crediti dello Stato per le imposte 
          sui  redditi  portati  da  ruoli  resi  esecutivi  in  data 
          precedente  a  quella  di  entrata  in  vigore del presente 
          decreto  continuano  ad  essere regolati dagli artt. 2752 e 
          2771 del codice civile, nel testo anteriormente vigente. 
              8.  In  via  transitoria, e fino alla data di efficacia 
          delle  disposizioni  del  decreto  legislativo  19 febbraio 
          1998,  n.  51, le funzioni di giudice dell'esecuzione nelle 
          procedure  di espropriazione promosse a norma del titolo II 
          del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre 
          1973,  n.  602,  come modificato dal presente decreto, sono 
          svolte dal pretore. 
              9. Le procedure esecutive in corso alla data di entrata 
          in   vigore  del  presente  decreto  continuano  ad  essere 
          regolate dalle norme vigenti anteriormente a tale data. 
              10.  Resta  fermo quanto disposto in tema di cessione e 
          cartolarizzazione dei crediti dell'istituto nazionale della 
          previdenza  ed assistenza sociale; ai crediti oggetto della 
          cessione si applicano le disposizioni del presente decreto, 
          a partire dalla data della sua entrata in vigore. 
              10-bis.  Entro  il  31 dicembre  2002, l'ente creditore 
          procede  automaticamente  all'annullamento  dei  ruoli resi 
          esecutivi  prima  del  31 dicembre  1994  e non riscossi, a 
          condizione che, alla data del 31 dicembre 2001: 
                a) le  somme iscritte in tali ruoli non siano oggetto 
          di provvedimenti di sospensione; 
                b) non siano scaduti i termini di cui all'art. 77 del 
          decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 
          43,  per  la  presentazione,  da  parte del concessionario, 
          delle  domande  di  rimborso  o  di  discarico  delle quote 
          iscritte nei predetti ruoli. 
              10-ter. A seguito dell'annullamento dei ruoli di cui al 
          comma 10-bis,  l'ente  creditore rimborsa al concessionario 
          le   somme   dallo   stesso   anticipate   in   adempimento 
          dell'obbligo del non riscosso come riscosso. 
              10-quater.  Le  disposizioni  di  cui ai commi 10-bis e 
          10-ter  non  devono  comportare oneri a carico del bilancio 
          dello Stato.» 
              - Si  riporta il testo vigente degli artt. 12, 50, 59 e 
          71  del  codice  dell'amministrazione  digitale  di  cui al 
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: 
              «Art.  12  (Norme  generali  per l'uso delle tecnologie 
          dell'informazione   e   delle   comunicazioni   nell'azione 
          amministrativa).   -   1.   Le   pubbliche  amministrazioni 
          nell'organizzare   autonomamente   la   propria   attivita' 
          utilizzano   le   tecnologie   dell'informazione   e  della 
          comunicazione  per  la  realizzazione  degli  obiettivi  di 
          efficienza,    efficacia,    economicita',   imparzialita', 
          trasparenza, semplificazione e partecipazione. 
              1-bis.  Gli  organi  di  governo  nell'esercizio  delle 
          funzioni   di   indirizzo   politico   ed   in  particolare 
          nell'emanazione  delle  direttive  generali per l'attivita' 
          amministrativa  e  per  la  gestione  ai  sensi del comma 1 
          dell'art.  14  del  decreto  legislativo  n.  165 del 2001, 
          promuovono  l'attuazione  delle  disposizioni  del presente 
          decreto. 
              1-ter.   I   dirigenti  rispondono  dell'osservanza  ed 
          attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto ai 
          sensi  e  nei  limiti  degli  artt. 21  e  55  del  decreto 
          legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ferme  restando  le 
          eventuali   responsabilita'   penali,  civili  e  contabili 
          previste dalle norme vigenti. 
              2.  Le pubbliche amministrazioni adottano le tecnologie 
          dell'informazione   e   della  comunicazione  nei  rapporti 
          interni,  tra  le  diverse amministrazioni e tra queste e i 
          privati,   con   misure   informatiche,   tecnologiche,   e 
          procedurali di sicurezza, secondo le regole tecniche di cui 
          all'art. 71. 
              3.  Le pubbliche amministrazioni operano per assicurare 
          l'uniformita' e la graduale integrazione delle modalita' di 
          interazione  degli utenti con i servizi informatici da esse 
          erogati,   qualunque  sia  il  canale  di  erogazione,  nel 
          rispetto  della  autonomia  e della specificita' di ciascun 
          erogatore di servizi. 
              4.  Lo  Stato promuove la realizzazione e l'utilizzo di 
          reti  telematiche  come  strumento  di  interazione  tra le 
          pubbliche amministrazioni ed i privati. 
              5.   Le   pubbliche   amministrazioni   utilizzano   le 
          tecnologie   dell'informazione   e   della   comunicazione, 
          garantendo, nel rispetto delle vigenti normative, l'accesso 
          alla  consultazione, la circolazione e lo scambio di dati e 
          informazioni,  nonche'  l'interoperabilita'  dei  sistemi e 
          l'integrazione  dei  processi  di  servizio  fra le diverse 
          amministrazioni   nel   rispetto   delle   regole  tecniche 
          stabilite ai sensi dell'art. 71. 
              5-bis.  Le  pubbliche  amministrazioni  implementano  e 
          consolidano  i  processi  di informatizzazione in atto, ivi 
          compresi  quelli riguardanti l'erogazione in via telematica 
          di servizi a cittadini ed imprese anche con l'intervento di 
          privati.» 
              «Art.  50  (Disponibilita'  dei  dati  delle  pubbliche 
          amministrazioni).    -    1.   I   dati   delle   pubbliche 
          amministrazioni  sono  formati,  raccolti, conservati, resi 
          disponibili   e  accessibili  con  l'uso  delle  tecnologie 
          dell'informazione  e  della comunicazione che ne consentano 
          la  fruizione  e  riutilizzazione,  alle condizioni fissate 
          dall'ordinamento,    da   parte   delle   altre   pubbliche 
          amministrazioni  e dai privati; restano salvi i limiti alla 
          conoscibilita'   dei   dati  previsti  dalle  leggi  e  dai 
          regolamenti,  le  norme  in  materia di protezione dei dati 
          personali  ed  il  rispetto  della normativa comunitaria in 
          materia   di  riutilizzo  delle  informazioni  del  settore 
          pubblico. 
              2.    Qualunque   dato   trattato   da   una   pubblica 
          amministrazione,  con  le  esclusioni  di  cui  all'art. 2, 
          comma 6,  salvi  i  casi  previsti dall'art. 24 della legge 
          7 agosto  1990,  n.  241, e nel rispetto della normativa in 
          materia   di   protezione   dei  dati  personali,  e'  reso 
          accessibile  e  fruibile  alle altre amministrazioni quando 
          l'utilizzazione  del dato sia necessaria per lo svolgimento 
          dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, 
          senza   oneri   a   carico   di   quest'ultima,   salvo  il 
          riconoscimento  di  eventuali  costi  eccezionali sostenuti 
          dall'amministrazione  cedente;  e'  fatto comunque salvo il 
          disposto  dell'art. 43, comma 4, del decreto del Presidente 
          della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
              3.  Al  fine  di  rendere  possibile  l'utilizzo in via 

          telematica  dei  dati  di  una  pubblica amministrazione da 
          parte  dei  sistemi  informatici  di  altre amministrazioni 
          l'amministrazione titolare dei dati predispone, gestisce ed 
          eroga  i  servizi informatici allo scopo necessari, secondo 
          le regole tecniche del sistema pubblico di connettivita' di 
          cui al presente decreto.». 
              «Art.   59   (Dati   territoriali).   -   1.  Per  dato 
          territoriale     si    intende    qualunque    informazione 
          geograficamente localizzata. 
              2.  E' istituito il Comitato per le regole tecniche sui 
          dati  territoriali  delle pubbliche amministrazioni, con il 
          compito di definire le regole tecniche per la realizzazione 
          delle  basi  dei  dati  territoriali, la documentazione, la 
          fruibilita'  e  lo scambio dei dati stessi tra le pubbliche 
          amministrazioni  centrali  e  locali  in  coerenza  con  le 
          disposizioni  del  presente  decreto  che  disciplinano  il 
          sistema pubblico di connettivita'. 
              3.  Per  agevolare la pubblicita' dei dati di interesse 
          generale, disponibili presso le pubbliche amministrazioni a 
          livello  nazionale,  regionale e locale, presso il CNIPA e' 
          istituito il Repertorio nazionale dei dati territoriali. 
              4.   Ai   sensi  dell'art.  17,  comma 3,  della  legge 
          23 agosto  1988,  n.  400,  con  uno  o  piu' decreti sulla 
          proposta  del  Presidente del Consiglio dei Ministri o, per 
          sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, 
          previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 
          decreto  legislativo  28 agosto 1997, n. 281, sono definite 
          la  composizione  e  le  modalita' per il funzionamento del 
          Comitato di cui al comma 2. 
              5.   Ai   sensi  dell'art.  17,  comma 3,  della  legge 
          23 agosto  1988,  n.  400,  con  uno  o  piu' decreti sulla 
          proposta  del  Presidente del Consiglio dei Ministri o, per 
          sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, 
          sentito  il  Comitato  per  le  regole  tecniche  sui  dati 
          territoriali  delle pubbliche amministrazioni, e sentita la 
          Conferenza   unificata   di  cui  all'art.  8  del  decreto 
          legislativo 28 luglio 1998, n. 281, sono definite le regole 
          tecniche  per  la  definizione del contenuto del repertorio 
          nazionale dei dati territoriali, nonche' delle modalita' di 
          prima  costituzione  e  di  successivo  aggiornamento dello 
          stesso,  per  la formazione, la documentazione e lo scambio 
          dei    dati    territoriali    detenuti    dalle    singole 
          amministrazioni  competenti,  nonche'  le regole ed i costi 
          per   l'utilizzo   dei   dati   stessi   tra  le  pubbliche 
          amministrazioni centrali e locali e da parte dei privati. 
              6. La partecipazione al Comitato non comporta oneri ne' 
          alcun  tipo  di  spese  ivi  compresi compensi o gettoni di 
          presenza.  Gli eventuali rimborsi per spese di viaggio sono 
          a carico delle amministrazioni direttamente interessate che 
          vi  provvedono  nell'ambito  degli ordinari stanziamenti di 
          bilancio. 
              7.  Agli oneri finanziari di cui al comma 3 si provvede 
          con il fondo di finanziamento per i progetti strategici del 
          settore  informatico  di  cui  all'art.  27, comma 2, della 
          legge 16 gennaio 2003, n. 3. 
              7-bis.  Nell'ambito  dei dati territoriali di interesse 
          nazionale  rientra  la  base  dei  dati  catastali  gestita 
          dall'Agenzia  del territorio. Per garantire la circolazione 
          e  la  fruizione  dei  dati  catastali  conformemente  alle 
          finalita'  ed  alle  condizioni  stabilite dall'art. 50, il 
          direttore  dell'Agenzia  del territorio, di concerto con il 
          Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle 
          pubbliche amministrazioni e previa intesa con la Conferenza 
          unificata,  definisce con proprio decreto entro la data del 
          30 giugno   2006,  in  coerenza  con  le  disposizioni  che 
          disciplinano  il  sistema  pubblico  di  connettivita',  le 
          regole tecnico economiche per l'utilizzo dei dati catastali 
          per  via  telematica  da  parte  dei sistemi informatici di 
          altre amministrazioni.». 
              «Art.  71  (Regole  tecniche).  - 1. Le regole tecniche 
          previste  nel presente codice sono dettate, con decreti del 
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  del  Ministro 
          delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con 
          il   Ministro   per   la   funzione   pubblica   e  con  le 
          amministrazioni  di  volta  in  volta indicate nel presente 
          codice,  sentita  la Conferenza unificata di cui all'art. 8 
          del  decreto  legislativo  28 agosto  1997,  n.  281, ed il 
          Garante  per la protezione dei dati personali nelle materie 
          di  competenza, previa acquisizione obbligatoria del parere 
          tecnico  del CNIPA in modo da garantire la coerenza tecnica 
          con   le   regole   tecniche   sul   sistema   pubblico  di 
          connettivita'  e  con  le  regole  di  cui  al disciplinare 
          pubblicato  in  allegato B al decreto legislativo 30 giugno 
          2003, n. 196. 
              1-bis.  Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore 
          del presente decreto, con uno o piu' decreti del Presidente 
          del Consiglio dei Ministri emanati su proposta del Ministro 
          delegato  per  l'innovazione  e  le  tecnologie, sentito il 
          Ministro   per   la  funzione  pubblica,  d'intesa  con  la 
          Conferenza   unificata   di  cui  all'art.  8  del  decreto 
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le regole 
          tecniche  e  di  sicurezza per il funzionamento del sistema 
          pubblico di connettivita'. 
              1-ter.  Le  regole  tecniche  di cui al presente codice 
          sono  dettate in conformita' alle discipline risultanti dal 
          processo   di   standardizzazione   tecnologica  a  livello 
          internazionale ed alle normative dell'Unione europea (57). 
              2.   Le  regole  tecniche  vigenti  nelle  materie  del 
          presente  codice  restano in vigore fino all'adozione delle 
          regole tecniche adottate ai sensi del presente articolo.». 
              - Si  riporta  il testo vigente dell'art. 1 della legge 
          26 gennaio  1983,  n.  18,  recante  «Obbligo  da  parte di 
          determinate  categorie  di  contribuenti  dell'imposta  sul 
          valore   aggiunto   di  rilasciare  uno  scontrino  fiscale 
          mediante l'uso di speciali registratori di cassa»: 
              «Art.  1.  Per le cessioni di beni effettuate in locali 
          aperti al pubblico o in spacci interni, per le quali non e' 
          obbligatoria   l'emissione   della   fattura,   e   per  le 
          somministrazioni in pubblici esercizi di alimenti e bevande 
          non   soggette  all'obbligo  del  rilascio  della  ricevuta 
          fiscale,  e'  stabilito  l'obbligo  di  rilasciare apposito 
          scontrino  fiscale  mediante  l'uso  esclusivo  di speciali 
          registratori  di cassa o terminali elettronici, o di idonee 
          bilance elettroniche munite di stampante. 
              La  disposizione  di  cui al primo comma non si applica 
          per   le   cessioni   di   tabacchi   e   di   altri   beni 
          commercializzati     esclusivamente    dall'Amministrazione 
          autonoma dei monopoli di Stato, di beni mobili iscritti nei 
          pubblici   registri,   di  carburanti  e  lubrificanti  per 
          autotrazione,  di  combustibili liquidi sfusi e di giornali 
          quotidiani,  libri e periodici, per le cessioni di prodotti 
          agricoli  effettuate  dai soggetti di cui all'art. 2, legge 
          9 febbraio  1963,  n.  59,  nonche' per le cessioni di beni 
          risultanti   da  fatture  accompagnatorie  o  da  bolle  di 
          accompagnamento. 
              Con decreti del Ministro delle finanze l'obbligo di cui 
          al  primo  comma puo'  essere  esteso ad altre categorie di 
          contribuenti  di cui all'art. 22 del decreto del Presidente 
          della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633, e successive 
          modificazioni.  Con tali decreti il Ministro delle finanze, 
          tenuto   conto   delle  particolari  caratteristiche  delle 
          singole  categorie, puo' stabilire che lo scontrino fiscale 
          venga  emesso  anche  con  strumenti  diversi,  compresa la 
          compilazione  manuale.  L'obbligo  di  rilasciare  apposito 
          scontrino  fiscale  mediante l'uso di speciali registratori 
          di   cassa   o   di  terminali  elettronici  o  di  bilance 
          elettroniche   munite   di   stampante  sostituisce  quello 
          eventualmente imposto, del rilascio della ricevuta fiscale. 
              Nei  confronti  dei  contribuenti  di cui ai precedenti 
          commi  puo'  esser altresi' stabilito l'obbligo di allegare 
          uno  scontrino riepilogativo delle operazioni effettuate in 
          ciascun  giorno  nonche' scontrini riepilogativi periodici, 
          rispettivamente,  al  registro  previsto  dall'art.  24 del 
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 
          633,  e  successive  modificazioni,  e  alla  dichiarazione 
          annuale dell'imposta sul valore aggiunto. 
              Con decreti del Ministro delle finanze sono determinate 
          le caratteristiche dei registratori di cassa, dei terminali 
          elettronici, delle bilance elettroniche munite di stampante 
          e  degli scontrini di cui al primo comma; le modalita' ed i 
          termini del loro rilascio, anche in caso di emissione della 
          fattura,   nonche'  i  dati  da  indicare  negli  scontrini 
          medesimi e negli altri supporti cartacei dei registratori e 
          le  modalita'  di  trascrizione e contabilizzazione di tali 
          dati    negli    stessi   documenti;   le   modalita'   per 
          l'acquisizione, i controlli e le operazioni di manutenzione 
          dei   registratori,  dei  terminali  elettronici,  e  delle 
          bilance  elettroniche  munite  di stampante e quelle per la 
          allegazione,  esibizione e conservazione dei documenti; gli 
          adempimenti  manuali sostitutivi indispensabili per il caso 
          di  mancato  funzionamento  dei registratori, dei terminali 
          elettronici  e delle bilance e tutti gli altri adempimenti, 
          anche a carico del fornitore degli stessi e dell'incaricato 
          della  loro  manutenzione,  atti ad assicurare l'osservanza 
          dell'obbligo  indicato  nei  precedenti  commi; le macchine 
          fornite  agli  utenti dalle ditte autorizzate alla vendita, 
          alla locazione o comunque alla dazione in uso devono essere 
          identiche,  anche  nei  congegni  particolari,  al  modello 
          approvato  e depositato presso il Ministero delle finanze e 
          devono  comunque  offrire  assoluta  garanzia  di  perfetto 
          funzionamento.». 
              - Si  riporta  il testo degli artt. 17 e 28 del decreto 
          legislativo  9 luglio  1997,  n.  241,  recante  «Norme  di 
          semplificazione  degli adempimenti dei contribuenti in sede 
          di  dichiarazione  dei  redditi  e  dell'imposta sul valore 
          aggiunto,   nonche'   di  modernizzazione  del  sistema  di 
          gestione delle dichiarazioni»: 
              «Art.  17  (Oggetto).  -  1.  I  contribuenti  eseguono 
          versamenti  unitari  delle  imposte,  dei contributi dovuti 
          all'I.N.P.S.  e  delle  altre  somme  a favore dello Stato, 
          delle  regioni  e  degli  enti previdenziali, con eventuale 
          compensazione   dei  crediti,  dello  stesso  periodo,  nei 
          confronti   dei   medesimi   soggetti,   risultanti   dalle 
          dichiarazioni   e   dalle   denunce  periodiche  presentate 
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente 
          decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la 
          data di presentazione della dichiarazione successiva. 
              2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano 
          i crediti e i debiti relativi: 
                a) alle    imposte   sui   redditi,   alle   relative 
          addizionali  e  alle  ritenute alla fonte riscosse mediante 
          versamento  diretto  ai  sensi  dell'art. 3 del decreto del 
          Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per 
          le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta 
          ferma  la  facolta'  di  eseguire  il  versamento presso la 
          competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in 
          tal caso non e' ammessa la compensazione; 
                b) all'imposta  sul  valore  aggiunto dovuta ai sensi 
          degli  artt. 27  e  33  del  decreto  del  Presidente della 
          Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633, e quella dovuta dai 
          soggetti di cui all'art. 74; 
                c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi 
          e dell'imposta sul valore aggiunto; 
                d) all'imposta   prevista   dall'art.  3,  comma 143, 
          lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
                d-bis) soppressa; 
                e) ai  contributi previdenziali dovuti da titolari di 
          posizione  assicurativa  in una delle gestioni amministrate 
          da enti previdenziali, comprese le quote associative; 
                f) ai   contributi   previdenziali  ed  assistenziali 
          dovuti   dai   datori   di  lavoro  e  dai  committenti  di 
          prestazioni  di collaborazione coordinata e continuativa di 
          cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle 
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente 
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
                g) ai  premi per l'assicurazione contro gli infortuni 
          sul  lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del 
          testo  unico  approvato  con  decreto  del Presidente della 
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; 
                h) agli  interessi  previsti  in  caso  di  pagamento 
          rateale ai sensi dell'art. 20; 
                h-bis)   al   saldo  per  il  1997  dell'imposta  sul 
          patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 
          30 settembre  1992,  n. 394, convertito, con modificazioni, 
          dalla  legge  26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al 
          Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 
          28 febbraio   1986,   n.  41,  come  da  ultimo  modificato 
          dall'art.  4  del  decreto-legge  23 febbraio  1995, n. 41, 
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, 
          n. 85; 
                h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del 
          Ministro  delle  finanze,  di  concerto con il Ministro del 
          tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica, e 
          con i Ministri competenti per settore; 
                h-quater)   al   credito   d'imposta  spettante  agli 
          esercenti sale cinematografiche. 
              2-bis. (Abrogato).». 
              «Art. 28. (Versamenti in favore di enti previdenziali). 
          -  1.  I versamenti unitari e la compensazione previsti dal 
          presente  capo  si  applicano  a  decorrere  dal 1999 anche 
          all'INAIL,   all'Ente   nazionale   per   la  previdenza  e 
          l'assistenza  per  i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) e 
          all'Istituto nazionale per la previdenza per i dirigenti di 
          aziende    industriali   (INPDAI)   agli   enti   e   casse 
          previdenziali  individuati  con  decreto del Ministro delle 
          finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro 
          e della previdenza sociale. 
              2.   Con   decreto   emanato   dalle  stesse  autorita' 
          ministeriali,  la  decorrenza di cui al comma 1 puo' essere 
          modificata, tenendo conto di esigenze organizzative.» 
              Il  Capo  III del citato decreto legislativo n. 241 del 
          1997, reca: 
              «Capo III - Disposizioni in materia di riscossione». 
              - Si riporta il testo degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 5-bis, 
          8  e  8-bis,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 
          22 luglio   1998,   n.   322,   recante  modalita'  per  la 
          presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui 
          redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e 
          all'imposta  sul  valore  aggiunto,  ai  sensi dell'art. 3, 
          comma 136,  della  legge  23 dicembre  1996,  n.  662, come 
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.    1.    (Redazione    e   sottoscrizione   delle 
          dichiarazioni  in  materia  di  imposte  sui  redditi  e di 
          I.R.A.P.).  -  1.  Ai  fini  delle  imposte  sui  redditi e 
          dell'imposta   regionale   sulle  attivita'  produttive  le 
          dichiarazioni  sono redatte, a pena di nullita', su modelli 
          conformi   a  quelli  approvati  entro  il  1° gennaio  con 
          provvedimento  amministrativo, da pubblicare nella Gazzetta 
          Ufficiale  e da utilizzare per le dichiarazioni dei redditi 
          e  del valore della produzione relative all'anno precedente 
          ovvero,  in  caso di periodo di imposta non coincidente con 
          l'anno solare, relativamente ai soggetti di cui all'art. 2, 
          comma 2,  per  le  dichiarazioni  relative  al  periodo  di 
          imposta  in  corso  alla  data  del  31 dicembre  dell'anno 
          precedente  a  quello  di  approvazione. I provvedimenti di 
          approvazione  dei  modelli  di  dichiarazione dei sostituti 
          d'imposta  di  cui  all'art.  4,  comma 1,  e  i modelli di 
          dichiarazione  di  cui  agli  artt. 34,  comma 4, e 37, del 
          decreto  legislativo  9 luglio  1997,  n. 241, e successive 
          modificazioni,   recante  norme  di  semplificazione  degli 
          adempimenti  dei  contribuenti in sede di dichiarazione dei 
          redditi  e  dell'imposta  sul  valore  aggiunto, nonche' di 
          modernizzazione    del    sistema    di    gestione   delle 
          dichiarazioni,  sono  emanati entro il 15 gennaio dell'anno 
          in  cui  i  modelli  stessi devono essere utilizzati e sono 
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 
              2. - 6. Omissis». 
              «Art.   2   (Termine   per   la   presentazione   della 
          dichiarazione  in  materia  di  imposte  sui  redditi  e di 
          I.R.A.P.).  -  1.  Le  persone  fisiche  e le societa' o le 
          associazioni  di  cui all'art. 6 del decreto del Presidente 
          della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, presentano la 
          dichiarazione  secondo  le  disposizioni di cui all'art. 3, 
          per  il  tramite  di  una banca o di un ufficio della Poste 
          italiane  S.p.a. tra il 1° maggio ed il 30 giugno ovvero in 
          via  telematica  entro  il 31 luglio dell'anno successivo a 
          quello di chiusura del periodo di imposta. 
              2.  I  soggetti  all'imposta  sul reddito delle persone 
          giuridiche,   presentano   la   dichiarazione   secondo  le 
          disposizioni  di  cui  all'art.  3 in via telematica, entro 
          l'ultimo  giorno  del  settimo  mese successivo a quello di 
          chiusura del periodo d'imposta. 
                a) (abrogata); 
                b) (abrogata). 
              3. - 9. Omissis.». 
              «Art.  3  (Modalita'  di  presentazione  ed obblighi di 
          conservazione  delle  dichiarazioni). - 1. Le dichiarazioni 
          sono presentate all'Agenzia delle entrate in via telematica 
          ovvero  per  il  tramite di una banca convenzionata o di un 
          ufficio della Poste italiane S.p.a. secondo le disposizioni 
          di  cui  ai commi successivi. I contribuenti con periodo di 
          imposta   coincidente  con  l'anno  solare  obbligati  alla 
          presentazione della dichiarazione dei redditi, dell'imposta 
          regionale  sulle attivita' produttive e della dichiarazione 
          annuale   ai   fini   dell'imposta   sul  valore  aggiunto, 
          presentano  la  dichiarazione unificata annuale. E' esclusa 
          dalla  dichiarazione  unificata la dichiarazione annuale ai 
          fini  dell'imposta  sul  valore aggiunto degli enti e delle 
          societa'   che   si   sono   avvalsi   della  procedura  di 
          liquidazione  dell'imposta sul valore aggiunto di gruppo di 
          cui  all'art.  73, ultimo comma, del decreto del Presidente 
          della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633, e successive 
          modificazioni. 
              2.  Le  dichiarazioni  previste  dal  presente decreto, 
          compresa   quella   unificata,   sono   presentate  in  via 
          telematica   all'Agenzia   delle  entrate,  direttamente  o 
          tramite  gli  incaricati  di  cui  ai  commi 2-bis e 3, dai 
          soggetti tenuti per il periodo d'imposta cui si riferiscono 
          le   predette   dichiarazioni   alla   presentazione  della 
          dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto, dai 
          soggetti  tenuti alla presentazione della dichiarazione dei 
          sostituti  di  imposta  di cui all'art. 4 e dai soggetti di 
          cui  all'art. 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico 
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del 
          Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dai 
          soggetti  tenuti  alla  presentazione  del  modello  per la 
          comunicazione  dei  dati  relativi  alla applicazione degli 
          studi di settore e dei parametri. Le predette dichiarazioni 
          sono   trasmesse   avvalendosi   del   servizio  telematico 
          Entratel;  il  collegamento  telematico con l'Agenzia delle 
          entrate  e'  gratuito  per gli utenti. I soggetti di cui al 
          primo    periodo   obbligati   alla   presentazione   della 
          dichiarazione  dei  sostituti  d'imposta,  anche  in  forma 
          unificata,  in  relazione  ad  un  numero  di  soggetti non 
          superiore a venti, si avvalgono per la presentazione in via 
          telematica  del  servizio  telematico Internet ovvero di un 
          incaricato di cui al comma 3. 
              2-bis.   Nell'ambito  dei  gruppi  in  cui  almeno  una 
          societa'  o  ente  rientra  tra  i soggetti di cui al comma 
          precedente,   la  presentazione  in  via  telematica  delle 
          dichiarazioni  di  soggetti  appartenenti  al  gruppo  puo' 
          essere  effettuata  da  uno  o  piu'  soggetti dello stesso 
          gruppo  avvalendosi  del  servizio  telematico Entratel. Si 
          considerano  appartenenti  al  gruppo  l'ente o la societa' 
          controllante  e  le  societa'  da  questi  controllate come 
          definite  dall'art.  43-ter,  quarto comma, del decreto del 
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
              2-ter.  I  soggetti  diversi  da  quelli  indicati  nei 
          commi 2  e  2-bis,  non  obbligati alla presentazione delle 
          dichiarazioni  in  via  telematica,  possono  presentare le 
          dichiarazioni  in  via telematica, direttamente avvalendosi 
          del   servizio   telematico   Internet  ovvero  tramite  un 
          incaricato di cui al comma 3. 
              3. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni 
          in  via telematica mediante il servizio telematico Entratel 
          si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle 
          stesse: 
                a) gli    iscritti    negli    albi    dei    dottori 
          commercialisti,  dei  ragionieri e dei periti commerciali e 
          dei consulenti del lavoro; 
                b) i  soggetti  iscritti  alla  data del 30 settembre 
          1993  nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di 
          commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  per la 
          sub-categoria  tributi, in possesso di diploma di laurea in 
          giurisprudenza  o  in economia e commercio o equipollenti o 
          diploma di ragioneria; 
                c) le   associazioni   sindacali   di  categoria  tra 
          imprenditori indicate nell'art. 32, comma 1, lettere a), b) 
          e c),  del  decreto  legislativo  9 luglio  1997,  n.  241, 
          nonche'   quelle  che  associano  soggetti  appartenenti  a 
          minoranze etnico-linguistiche; 
                d) i  centri  di  assistenza fiscale per le imprese e 
          per i lavoratori dipendenti e pensionati; 
                e) gli  altri  incaricati individuati con decreto del 
          Ministro dell'economia e delle finanze. 
              3-bis.  I  soggetti di cui al comma 3, incaricati della 
          predisposizione  delle  dichiarazioni previste dal presente 
          decreto, sono obbligati alla trasmissione in via telematica 
          delle stesse. 
              3-ter.  Ai  soggetti di cui al comma 3 incaricati della 
          trasmissione   telematica  delle  dichiarazioni  spetta  un 
          compenso,  a  carico del bilancio dello Stato, di euro 0,51 
          per  ciascuna  dichiarazione elaborata e trasmessa mediante 
          il   servizio   telematico   Entratel.   Il   compenso  non 
          costituisce  corrispettivo  agli  effetti  dell'imposta sul 
          valore   aggiunto.   Le  modalita'  di  corresponsione  dei 
          compensi   sono   stabilite   con   decreto  del  Ministero 
          dell'economia  e  delle  finanze. La misura del compenso e' 
          adeguata  ogni anno, con decreto del Ministro dell'economia 
          e  delle finanze con l'applicazione di una percentuale pari 
          alla  variazione  dell'indice  dei prezzi al consumo per le 
          famiglie   di   operai   e  impiegati  rilevata  dall'ISTAT 
          nell'anno precedente. 
              4.  I  soggetti  di  cui  ai  commi 2,  2-bis  e 3 sono 
          abilitati  dall'Agenzia delle entrate alla trasmissione dei 
          dati   contenuti  nelle  dichiarazioni.  L'abilitazione  e' 
          revocata   quando   nello   svolgimento  dell'attivita'  di 
          trasmissione  delle  dichiarazioni vengono commesse gravi o 
          ripetute irregolarita', ovvero in presenza di provvedimenti 
          di  sospensione  irrogati  dall'ordine  di appartenenza del 
          professionista  o  in  caso  di  revoca dell'autorizzazione 
          all'esercizio   dell'attivita'   da  parte  dei  centri  di 
          assistenza fiscale. 
              5.  Salvo  quanto  previsto  dal comma 2 per i soggetti 
          obbligati   alla   presentazione   in  via  telematica,  la 
          dichiarazione  puo'  essere  presentata  all'Agenzia  delle 
          entrate  anche  mediante spedizione effettuata dall'estero, 
          utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente 
          dal quale risulti con certezza la data di spedizione ovvero 
          avvalendosi del servizio telematico Internet. 
              6.  Le banche e gli uffici postali rilasciano, anche se 
          non    richiesta,    ricevuta    di   presentazione   della 
          dichiarazione.  I  soggetti  di  cui  ai  commi 2-bis  e  3 
          rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta, anche 
          se non richiesto, l'impegno a trasmettere in via telematica 
          all'Agenzia   delle   entrate   i   dati   contenuti  nella 
          dichiarazione,  contestualmente alla ricezione della stessa 
          o  dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione 
          nonche',  entro  trenta  giorni dal termine previsto per la 
          presentazione   in   via   telematica,   la   dichiarazione 
          trasmessa,  redatta  su modello conforme a quello approvato 
          con  il  provvedimento  di  cui all'art. 1, comma 1 e copia 
          della comunicazione dell'Agenzia delle entrate di ricezione 
          della dichiarazione. 
              7.  Le banche e la Poste italiane S.p.a. trasmettono in 
          via  telematica  le dichiarazioni all'Agenzia delle entrate 
          entro  quattro  mesi  dalla data di scadenza del termine di 
          presentazione ovvero, per le dichiarazioni presentate oltre 
          tale   termine,   entro   quattro   mesi   dalla   data  di 
          presentazione   delle   dichiarazioni   stesse,   ove   non 
          diversamente previsto dalle convenzioni di cui al comma 11. 
              7-bis.  I soggetti di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, 
          presentano  in via telematica le dichiarazioni per le quali 
          non  e'  previsto  un  apposito termine entro un mese dalla 
          scadenza  del  termine  previsto  per la presentazione alle 
          banche e agli uffici postali. 
              7-ter.   Le   dichiarazioni   consegnate   ai  soggetti 
          incaricati  di  cui  ai commi 2-bis e 3, successivamente al 
          termine  previsto  per  la  presentazione in via telematica 
          delle  stesse,  sono  trasmesse  entro  un  mese dalla data 
          contenuta  nell'impegno  alla  trasmissione  rilasciato dai 
          medesimi soggetti al contribuente ai sensi del comma 6. 
              8. - 13. Omissis.». 
              «Art.  4  (Dichiarazione e certificazioni dei sostituti 
          d'imposta). - 1. Salvo quanto previsto per la dichiarazione 
          unificata  dall'art.  3,  comma 1,  i soggetti indicati nel 
          titolo  III  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 
          29 settembre  1973,  n.  600, obbligati ad operare ritenute 
          alla  fonte,  che  corrispondono  compensi, sotto qualsiasi 
          forma,   soggetti   a   ritenute   alla  fonte  secondo  le 
          disposizioni  dello stesso titolo, nonche' gli intermediari 
          e   gli  altri  soggetti  che  intervengono  in  operazioni 
          fiscalmente  rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai 
          sensi  di  specifiche  disposizioni  normative,  presentano 
          annualmente  una  dichiarazione  unica,  anche  ai fini dei 
          contributi  dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza 
          sociale   (I.N.P.S.)   e   dei  premi  dovuti  all'Istituto 
          nazionale  per  le  assicurazioni  contro gli infortuni sul 
          lavoro   (I.N.A.I.L.),  relativa  a  tutti  i  percipienti, 
          redatta   in   conformita'   ai  modelli  approvati  con  i 
          provvedimenti di cui all'art. 1, comma 1. 
              2.  La  dichiarazione  indica  i  dati  e  gli elementi 
          necessari  per  l'individuazione  del  sostituto d'imposta, 
          dell'intermediario   e  degli  altri  soggetti  di  cui  al 
          precedente  comma, per la determinazione dell'ammontare dei 
          compensi  e  proventi,  sotto  qualsiasi forma corrisposti, 
          delle  ritenute,  dei  contributi  e dei premi, nonche' per 
          l'effettuazione   dei   controlli   e  gli  altri  elementi 
          richiesti  nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che 
          l'Agenzia  delle entrate, l'I.N.P.S. e l'I.N.A.I.L. sono in 
          grado   di   acquisire   direttamente   e   sostituisce  le 
          dichiarazioni previste ai fini contributivi e assicurativi. 
              3.  Con  decreto del Ministro delle finanze, emanato di 
          concerto  con  i  Ministri del tesoro, del bilancio e della 
          programmazione  economica  e  del lavoro e della previdenza 
          sociale,  la  dichiarazione  unica  di  cui al comma 1 puo' 
          essere  estesa anche ai contributi dovuti agli altri enti e 
          casse. 
              3-bis.    I    sostituti    d'imposta,    comprese   le 
          Amministrazioni   dello   Stato,   anche   con  ordinamento 
          autonomo,  di  cui  al primo comma dell'art. 29 del decreto 
          del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, 
          che  effettuano  le  ritenute  sui  redditi  a  norma degli 
          artt. 23, 24, 25, 25-bis e 29 del citato decreto n. 600 del 
          1973,  tenuti  al  rilascio  della  certificazione  di  cui 
          all'art.  7-bis  del  medesimo  decreto, trasmettono in via 
          telematica,  direttamente  o  tramite gli incaricati di cui 
          all'art.  3,  commi 2-bis  e 3, all'Agenzia delle entrate i 
          dati   fiscali  e  contributivi  contenuti  nella  predetta 
          certificazione,  nonche'  gli  ulteriori dati necessari per 
          l'attivita'      di      liquidazione      e      controllo 
          dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali 
          e  assicurativi,  entro  il 31 marzo dell'anno successivo a 
          quello  di erogazione. Entro la stessa data sono, altresi', 
          trasmessi   in   via  telematica  i  dati  contenuti  nelle 
          certificazioni  rilasciate  ai  soli  fini  contributivi  e 
          assicurativi  nonche'  quelli  relativi  alle operazioni di 
          conguaglio  effettuate  a  seguito  dell'assistenza fiscale 
          prestata ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 
          241,  e  successive  modificazioni.  Le trasmissioni in via 
          telematica  effettuate  ai  sensi  del  presente comma sono 
          equiparate,  a  tutti  gli  effetti,  alla  esposizione dei 
          medesimi dati nella dichiarazione di cui al comma 1. 
              4.  Le  attestazioni  comprovanti  il  versamento delle 
          ritenute e ogni altro documento previsto dal decreto di cui 
          all'art.   1   sono  conservati  per  il  periodo  previsto 
          dall'art.  43,  del decreto del Presidente della Repubblica 
          29 settembre  1973,  n. 600, e sono esibiti o trasmessi, su 
          richiesta,  all'ufficio  competente. La conservazione delle 
          attestazioni   relative   ai   versamenti   contributivi  e 
          assicurativi resta disciplinata dalle leggi speciali. 
              4-bis.   Salvo   quanto  previsto  dal  comma 3-bis,  i 
          sostituti  di  imposta,  comprese  le Amministrazioni dello 
          Stato,  anche  con ordinamento autonomo, gli intermediari e 
          gli  altri  soggetti  di  cui  al comma 1 presentano in via 
          telematica,  secondo  le  disposizioni  di  cui all'art. 3, 
          commi 2,  2-bis,  2-ter  e  3,  la  dichiarazione di cui al 
          comma 1,  relativa  all'anno  solare  precedente,  entro il 
          31 marzo di ciascun anno. 
              5. (Abrogato). 
              6. (Abrogato). 
              6-bis.  I  soggetti indicati nell'art. 29, terzo comma, 
          del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre 
          1973,  n.  600, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi 
          forma,   soggetti   a   ritenuta   alla   fonte  comunicano 
          all'Agenzia  delle entrate mediante appositi elenchi i dati 
          fiscali  dei  percipienti.  Con provvedimento del direttore 
          dell'Agenzia  delle  entrate sono stabiliti il contenuto, i 
          termini  e  le modalita' delle comunicazioni, previa intesa 
          con  le  rispettive  Presidenze  delle Camere e della Corte 
          costituzionale, con il segretario generale della Presidenza 
          della  Repubblica,  e,  nel  caso  delle  regioni a statuto 
          speciale,   con   i   Presidenti   dei   rispettivi  organi 
          legislativi.   Nel   medesimo   provvedimento  puo'  essere 
          previsto  anche  l'obbligo  di  indicare i dati relativi ai 
          contributi dovuti agli enti e casse previdenziali. 
              6-ter.  I  soggetti  indicati  nel  comma 1  rilasciano 
          un'apposita   certificazione   unica   anche  ai  fini  dei 
          contributi  dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza 
          sociale (I.N.P.S.) attestante l'ammontare complessivo delle 
          dette  somme  e valori, l'ammontare delle ritenute operate, 
          delle  detrazioni  di  imposta  effettuate e dei contributi 
          previdenziali  e  assistenziali,  nonche'  gli  altri  dati 
          stabiliti    con   il   provvedimento   amministrativo   di 
          approvazione  dello  schema  di  certificazione  unica.  La 
          certificazione e' unica anche ai fini dei contributi dovuti 
          agli  altri  enti  e  casse  previdenziali. Con decreto del 
          Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto 
          con  il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono 
          stabilite   le   relative   modalita'   di  attuazione.  La 
          certificazione  unica  sostituisce  quelle previste ai fini 
          contributivi. 
              6-quater.  Le  certificazioni  di  cui  al comma 6-ter, 
          sottoscritte   anche   mediante   sistemi  di  elaborazione 
          automatica,  sono  consegnate  agli  interessati  entro  il 
          28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui le somme e 
          i  valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni 
          dalla  richiesta  degli  stessi in caso di interruzione del 
          rapporto  di  lavoro.  Nelle ipotesi di cui all'art. 27 del 
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 
          n.  600,  la  certificazione  puo'  essere sostituita dalla 
          copia della comunicazione prevista dagli artt. 7, 8, 9 e 11 
          della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.». 
              «Art.  5 (Dichiarazione nei casi di liquidazione). - 1. 
          In  caso  di  liquidazione  di  societa'  o  enti  soggetti 
          all'imposta   sul  reddito  delle  persone  giuridiche,  di 
          societa'  o  associazioni di cui all'art. 5 del testo unico 
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del 
          Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e di 
          imprese  individuali,  il  liquidatore  o,  in mancanza, il 
          rappresentante legale, presenta, secondo le disposizioni di 
          cui  all'art.  3,  la  dichiarazione  relativa  al  periodo 
          compreso  tra  l'inizio  del periodo d'imposta e la data in 
          cui  ha  effetto  la deliberazione di messa in liquidazione 
          entro  l'ultimo  giorno  del settimo mese successivo a tale 
          data  in  via telematica. Lo stesso liquidatore presenta la 
          dichiarazione relativa al risultato finale delle operazioni 
          di  liquidazione  entro sette mesi successivi alla chiusura 
          della  liquidazione  stessa  o  al  deposito  del  bilancio 
          finale, se prescritto in via telematica. 
              2. (Abrogato). 
              3.  Se  la  liquidazione  si  prolunga oltre il periodo 
          d'imposta  in  corso  alla  data  indicata nel comma 1 sono 
          presentate,   nei   termini   stabiliti   dall'art.  2,  la 
          dichiarazione  relativa  alla  residua  frazione  del detto 
          periodo  e  quelle  relative  ad  ogni  successivo  periodo 
          d'imposta. 
              4.  Nei  casi  di  fallimento  o di liquidazione coatta 
          amministrativa,  le  dichiarazioni  di  cui al comma 1 sono 
          presentate,  anche se si tratta di imprese individuali, dal 
          curatore  o dal commissario liquidatore, in via telematica, 
          avvalendosi  del servizio telematico Entratel, direttamente 
          o tramite i soggetti incaricati di cui all'art. 3, comma 3, 
          entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello, 
          rispettivamente,   della   nomina   del   curatore   e  del 
          commissario  liquidatore, e della chiusura del fallimento e 
          della liquidazione; le dichiarazioni di cui al comma 3 sono 
          presentate,  con  le  medesime modalita', esclusivamente ai 
          fini  dell'imposta  regionale  sulle attivita' produttive e 
          soltanto  se  vi e' stato esercizio provvisorio. Il reddito 
          d'impresa,  di cui al comma 1 dell'art. 183 del testo unico 
          delle  imposte  sui  redditi e quello di cui ai commi 2 e 3 
          del   medesimo   articolo,  risultano  dalle  dichiarazioni 
          iniziale e finale che devono essere presentate dal curatore 
          o dal commissario liquidatore. Il curatore o il commissario 
          liquidatore,  prima  di presentare la dichiarazione finale, 
          deve  provvedere  al  versamento,  se la societa' fallita o 
          liquidata  vi  e'  soggetta, dell'imposta sul reddito delle 
          societa'.  In  caso di fallimento o di liquidazione coatta, 
          di  imprese  individuali o di societa' in nome collettivo o 
          in  accomandita  semplice,  il  curatore  o  il commissario 
          liquidatore,  contemporaneamente  alla  presentazione delle 
          dichiarazioni  iniziale e finale di cui al secondo periodo, 
          deve   consegnarne   o   spedirne  copia  per  raccomandata 
          all'imprenditore  e  a  ciascuno dei familiari partecipanti 
          all'impresa,   ovvero   a   ciascuno   dei  soci,  ai  fini 
          dell'inclusione  del reddito o della perdita che ne risulta 
          nelle  rispettive  dichiarazioni  dei  redditi  relative al 
          periodo d'imposta in cui ha avuto inizio e in quello in cui 
          si  e'  chiuso  il  procedimento  concorsuale. Per ciascuno 
          degli  immobili  di  cui  all'art.  183,  comma 4,  secondo 
          periodo,  del  testo  unico  il  curatore  o il commissario 
          liquidatore,  nel  termine  di  un mese dalla vendita, deve 
          presentare  all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate apposita 
          dichiarazione  ai  fini  dell'imposta  locale  sui redditi, 
          previo  versamento  nei modi ordinari del relativo importo, 
          determinato a norma dell'art. 25 del testo unico. 
              5.   Resta   fermo,   anche  durante  la  liquidazione, 
          l'obbligo  di  presentare  le  dichiarazioni  dei sostituti 
          d'imposta.». 
              «Art.  5-bis (Dichiarazione nei casi di trasformazione, 
          di  fusione e di scissione). - 1. In caso di trasformazione 
          di  una societa' non soggetta all'imposta sul reddito delle 
          persone  giuridiche  in societa' soggetta a tale imposta, o 
          viceversa, deliberata nel corso del periodo d'imposta, deve 
          essere  presentata, secondo le disposizioni di cui all'art. 
          3,  la  dichiarazione  relativa  alla frazione di esercizio 
          compresa  tra  l'inizio  del periodo d'imposta e la data in 
          cui ha effetto la trasformazione, entro l'ultimo giorno del 
          settimo mese successivo a tale data in via telematica. 
              2.  In  caso  di  fusione  di piu' societa' deve essere 
          presentata   dalla  societa'  risultante  dalla  fusione  o 
          incorporante,  la  dichiarazione  relativa alla frazione di 
          esercizio  delle  societa'  fuse o incorporate compresa tra 
          l'inizio  del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto 
          la   fusione   entro   l'ultimo  giorno  del  settimo  mese 
          successivo a tale data in via telematica. 
              3.  In caso di scissione totale la societa' designata a 
          norma  del comma 14 dell'art. 123-bis del testo unico delle 
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente 
          della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve presentare 
          la  dichiarazione  relativa  alla frazione di periodo della 
          societa'  scissa,  con  le  modalita' e i termini di cui al 
          comma 1  decorrenti  dalla  data  in  cui e' stata eseguita 
          l'ultima  delle  iscrizioni  prescritte  dall'art. 2504 del 
          codice   civile,  indipendentemente  da  eventuali  effetti 
          retroattivi. 
              4.  Le  disposizioni  del  presente articolo, in quanto 
          applicabili,  valgono anche nei casi di trasformazione e di 
          fusione di enti diversi dalle societa'.». 
              «Art.  8  (Dichiarazione  annuale in materia di imposta 
          sul  valore  aggiunto  e  di versamenti unitari da parte di 
          determinati  contribuenti).  -  1.  Salvo  quanto  previsto 
          relativamente alla dichiarazione unificata, il contribuente 
          presenta, secondo le disposizioni di cui all'art. 3, tra il 
          1° febbraio   e   il   31 luglio   in   via  telematica  la 
          dichiarazione  relativa  all'imposta  sul  valore  aggiunto 
          dovuta per l'anno solare precedente, redatta in conformita' 
          al  modello  approvato entro il 15 gennaio dell'anno in cui 
          e'   utilizzato   con   provvedimento   amministrativo   da 
          pubblicare  nella Gazzetta Ufficiale. La trasmissione della 
          dichiarazione in via telematica e' effettuata entro il mese 
          di novembre da parte dei soggetti indicati nel comma 11 del 
          medesimo  art.  3.  La  dichiarazione annuale e' presentata 
          anche  dai contribuenti che non hanno effettuato operazioni 
          imponibili.  Sono  esonerati  dall'obbligo di presentazione 
          della  dichiarazione  i  contribuenti  che nell'anno solare 
          precedente   hanno   registrato  esclusivamente  operazioni 
          esenti  dall'imposta  di  cui  all'art.  10 del decreto del 
          Presidente  della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n. 633, e 
          successive  modificazioni,  salvo  che  siano  tenuti  alle 
          rettifiche  delle  detrazioni  di cui all'art. 19-bis 2 del 
          medesimo  decreto,  ovvero  abbiano  registrato  operazioni 
          intracomunitarie, nonche' i contribuenti esonerati ai sensi 
          di specifiche disposizioni normative. 
              2. - 7. Omissis.». 
              «Art.  8-bis.  (Comunicazione  dati I.V.A.). - 1. Fermi 
          restando  gli  obblighi  previsti dall'art. 3 relativamente 
          alla  dichiarazione  unificata  e dall'art. 8 relativamente 
          alla  dichiarazione  I.V.A.  annuale  e  ferma  restando la 
          rilevanza  attribuita  alle suddette dichiarazioni anche ai 
          fini   sanzionatori,   il   contribuente  presenta  in  via 
          telematica,  direttamente  o  tramite gli incaricati di cui 
          all'art.  3,  commi 2-bis e 3, entro il mese di febbraio di 
          ciascun   anno,   una   comunicazione   dei  dati  relativi 
          all'imposta  sul  valore  aggiunto riferita all'anno solare 
          precedente, redatta in conformita' al modello approvato con 
          provvedimento  amministrativo  da pubblicare nella Gazzetta 
          Ufficiale.   La   comunicazione  e'  presentata  anche  dai 
          contribuenti che non hanno effettuato operazioni imponibili 
          (52). 
              2.  Sono  esonerati  dall'obbligo  di  comunicazione  i 
          contribuenti   che   per  l'anno  solare  precedente  hanno 
          registrato esclusivamente operazioni esenti dall'imposta di 
          cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 
          26 ottobre  1972, n. 633, e successive modificazioni, salvo 
          che   abbiano  registrato  operazioni  intracomunitarie,  i 
          contribuenti  esonerati ai sensi di specifiche disposizioni 
          normative dall'obbligo di presentazione della dichiarazione 
          annuale  di  cui  all'art. 8, i soggetti di cui all'art. 88 
          del  testo  unico  delle imposte sui redditi, approvato con 
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 
          n.  917,  i  soggetti  sottoposti  a procedure concorsuali, 
          nonche' le persone fisiche che hanno realizzato nel periodo 
          di riferimento un volume d'affari inferiore o uguale a lire 
          50 milioni. 
              3.  Gli  enti  o  le  societa' partecipanti che si sono 
          avvalsi  per  l'anno  di  riferimento  della  procedura  di 
          liquidazione   dell'I.V.A.  di  gruppo  di  cui  all'ultimo 
          comma dell'art.   73   del  decreto  del  Presidente  della 
          Repubblica  26 ottobre  1972, n. 633, inviano singolarmente 
          la   comunicazione  dei  dati  relativamente  alla  propria 
          attivita'. 
              4.  Nella comunicazione sono indicati l'ammontare delle 
          operazioni   attive   e   passive   al  netto  dell'I.V.A., 
          l'ammontare  delle operazioni intracomunitarie, l'ammontare 
          delle  operazioni  esenti  e non imponibili, l'imponibile e 
          l'imposta  relativa  alle  importazioni  di  oro  e argento 
          effettuate senza pagamento dell'I.V.A. in dogana, l'imposta 
          esigibile    e   l'imposta   detratta,   risultanti   dalle 
          liquidazioni  periodiche senza tener conto delle operazioni 
          di rettifica e di conguaglio. 
              4-bis.  Entro  sessanta giorni dal termine previsto per 
          la  presentazione  della comunicazione di cui ai precedenti 
          commi,  il  contribuente presenta l'elenco dei soggetti nei 
          cui  confronti  sono  state emesse fatture nell'anno cui si 
          riferisce   la   comunicazione  nonche',  in  relazione  al 
          medesimo periodo, l'elenco dei soggetti titolari di partita 
          IVA  da  cui  sono  effettuati  acquisti  rilevanti ai fini 
          dell'applicazione  dell'imposta  sul  valore  aggiunto. Per 
          ciascun   soggetto   sono  indicati  il  codice  fiscale  e 
          l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto 
          delle  relative  note  di variazione, con la evidenziazione 
          dell'imponibile,  dell'imposta,  nonche' dell'importo delle 
          operazioni   non   imponibili   e  di  quelle  esenti.  Con 
          provvedimento  del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da 
          pubblicare nella Gazzetta Ufficiale: 
                a) sono   individuati  gli  elementi  informativi  da 
          indicare negli elenchi previsti dal presente comma, nonche' 
          le  modalita'  per  la presentazione, esclusivamente in via 
          telematica, degli stessi; 
                b) il  termine  di  cui al primo periodo del presente 
          comma puo'   essere   differito   per  esigenze  di  natura 
          esclusivamente  tecnica, ovvero relativamente a particolari 
          tipologie  di  contribuenti,  anche in considerazione della 
          dimensione dei dati da trasmettere. 
              5.  I  termini di presentazione della comunicazione che 
          scadono  di sabato sono prorogati d'ufficio al primo giorno 
          feriale successivo. 
              6.  Per  l'omissione  della  comunicazione ovvero degli 
          elenchi,   nonche'   per  l'invio  degli  stessi  con  dati 
          incompleti  o  non  veritieri, si applicano le disposizioni 
          previste  dall'art.  11 del decreto legislativo 18 dicembre 
          1997, n. 471.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1283 del codice civile: 
              «Art. 1283 (Anatocismo). - In mancanza di usi contrari, 
          gli  interessi  scaduti possono produrre interessi solo dal 
          giorno   della   domanda   giudiziale   o  per  effetto  di 
          convenzione  posteriore alla loro scadenza, e sempre che si 
          tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17 del decreto del 
          Presidente   della  Repubblica  7 dicembre  2001,  n.  435, 
          recante   modifiche   al   decreto   del  Presidente  della 
          Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonche' disposizioni per 
          la   semplificazione  e  razionalizzazione  di  adempimenti 
          tributari, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 17 (Razionalizzazione dei termini di versamento). 
          -  1.  Il  versamento del saldo dovuto con riferimento alla 
          dichiarazione   dei   redditi   ed  a  quella  dell'imposta 
          regionale sulle attivita' produttive da parte delle persone 
          fisiche  e  delle societa' o associazioni di cui all'art. 5 
          del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  di cui al 
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 
          n.  917,  compresa quella unificata, e' effettuato entro il 
          16 giugno  dell'anno  di  presentazione della dichiarazione 
          stessa.  Il  versamento  del  saldo  dovuto  in  base  alla 
          dichiarazione   relativa   all'imposta  sul  reddito  delle 
          persone giuridiche ed a quella dell'imposta regionale sulle 
          attivita'   produttive,   compresa   quella  unificata,  e' 
          effettuato  entro  il giorno 16 del sesto mese successivo a 
          quello di chiusura del periodo d'imposta. I soggetti che in 
          base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il 
          termine  di  quattro  mesi  dalla  chiusura dell'esercizio, 
          versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa 
          all'imposta  sul  reddito  delle  persone  giuridiche  ed a 
          quella  dell'imposta  regionale sulle attivita' produttive, 
          compresa  quella  unificata,  entro  il  giorno 16 del mese 
          successivo  a  quello  di  approvazione del bilancio. Se il 
          bilancio  non  e'  approvato nel termine stabilito, in base 
          alle disposizioni di legge di cui al precedente periodo, il 
          versamento  e'  comunque  effettuato entro il giorno 16 del 
          mese successivo a quello di scadenza del termine stesso. 
              2. - 3. Omissis.». 
              - Si  riporta  il  testo  degli  artt. 13,  16 e 17 del 
          decreto  del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, 
          recante  norme  per l'assistenza fiscale resa dai Centri di 
          assistenza  fiscale  per le imprese e per i dipendenti, dai 
          sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 
          40  del  decreto  legislativo  9 luglio  1997, n. 241, come 
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.  13  (Modalita'  e termini di presentazione della 
          dichiarazione  dei  redditi). - 1. I possessori dei redditi 
          indicati  al comma 1, dell'art. 37, del decreto legislativo 
          9 luglio   1997,   n.  241,  come  modificato  dal  decreto 
          legislativo  28 dicembre  1998,  n.  490, possono adempiere 
          all'obbligo   di   dichiarazione  dei  redditi  presentando 
          l'apposita   dichiarazione   e  le  schede  ai  fini  della 
          destinazione del 4 e dell'8 per mille dell'IRPEF: 
                a) entro  il  mese  di aprile  dell'anno successivo a 
          quello  cui  si  riferisce  la  dichiarazione,  al  proprio 
          sostituto  d'imposta,  che  intende  prestare  l'assistenza 
          fiscale; 
                b) entro  il  mese  di maggio  dell'anno successivo a 
          quello  cui  si  riferisce  la  dichiarazione,  ad  un CAF- 
          dipendenti,   unitamente   alla  documentazione  necessaria 
          all'effettuazione delle operazioni di controllo. 
              2. - 6. Omissis.». 
              «Art.    16.    (Assistenza    fiscale   prestata   dai 
          CAF-dipendenti).  -  1. I CAF-dipendenti, nell'ambito delle 
          attivita'   di  assistenza  fiscale  di  cui  all'art.  34, 
          comma 4,  del  decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e 
          successive modificazioni, provvedono a: 
                a) comunicare  ai  sostituti  d'imposta, anche in via 
          telematica,   entro   il  30 giugno  di  ciascun  anno,  il 
          risultato finale delle dichiarazioni; 
                b) consegnare  al contribuente, entro il 30 giugno di 
          ciascun   anno,   copia  della  dichiarazione  dei  redditi 
          elaborata e il relativo prospetto di liquidazione; 
                c) trasmettere  in  via  telematica all'Agenzia delle 
          entrate,   entro   il   31 luglio   di   ciascun  anno,  le 
          dichiarazioni   predisposte   e,   entro   il   31 dicembre 
          successivo,  le  dichiarazioni  integrative di cui all'art. 
          14; 
                d) conservare   copia   delle   dichiarazioni  e  dei 
          relativi   prospetti  di  liquidazione  nonche'  le  schede 
          relative  alle  scelte per la destinazione dell'8 per mille 
          dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche fino al 
          31 dicembre   del  secondo  anno  successivo  a  quello  di 
          presentazione. 
              2. - 4. Omissis.». 
              «Art.17  (Assistenza  fiscale  prestata  dal  sostituto 
          d'imposta).  -  1.  I sostituti d'imposta che comunicano ai 
          propri  sostituiti,  entro  il  15 gennaio di ogni anno, di 
          voler prestare assistenza fiscale provvedono a: 
                a) controllare,  sulla  base  dei  dati  ed  elementi 
          direttamente  desumibili dalla dichiarazione presentata dal 
          sostituito,  la  regolarita'  formale della stessa anche in 
          relazione  alle  disposizioni  che stabiliscono limiti alla 
          deducibilita' degli oneri, alle detrazioni ed ai crediti di 
          imposta; 
                b) consegnare  al  sostituito,  entro il 15 giugno di 
          ciascun  anno,  copia  della  dichiarazione elaborata ed il 
          relativo prospetto di liquidazione; 
                c) trasmettere  in  via  telematica all'Agenzia delle 
          entrate,   entro   il   31 luglio   di   ciascun  anno,  le 
          dichiarazioni   elaborate   e   i   relativi  prospetti  di 
          liquidazione   nonche'  consegnare,  secondo  le  modalita' 
          stabilite  con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia 
          delle  entrate, le buste contenenti le schede relative alle 
          scelte per la destinazione dell'otto per mille dell'imposta 
          sul reddito delle persone fisiche; 
                d) conservare   copia   delle   dichiarazioni  e  dei 
          relativi  prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre del 
          secondo anno successivo a quello di presentazione. 
              2.  Il  sostituto  d'imposta socio di un CAF-dipendenti 
          puo'  prestare  assistenza  fiscale  ai  propri  sostituiti 
          tramite il CAF stesso, che opera con le modalita' stabilite 
          all'art. 16.». 
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  10  del  decreto 
          legislativo  30 dicembre  1992,  n.  504, recante «Riordino 
          della  finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 
          della  L.  23 ottobre  1992, n. 421», come modificato dalla 
          presente legge: 
              «Art. 10 - (Versamenti e dichiarazioni). 
              1.  L'imposta e' dovuta dai soggetti indicati nell'art. 
          3  per  anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi 
          dell'anno nei quali si e' protratto il possesso; a tal fine 
          il  mese  durante  il quale il possesso si e' protratto per 
          almeno  quindici giorni e' computato per intero. A ciascuno 
          degli  anni  solari  corrisponde  una autonoma obbligazione 
          tributaria. 
              2. I soggetti indicati nell'art. 3 devono effettuare il 
          versamento  dell'imposta  complessivamente dovuta al comune 
          per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro 
          il  16  giugno,  pari  al  50 per cento dell'imposta dovuta 
          calcolata  sulla  base dell'aliquota e delle detrazioni dei 
          dodici  mesi  dell'anno  precedente.  La  seconda rata deve 
          essere  versata  dal 1 al 16 dicembre, a saldo dell'imposta 
          dovuta  per  l'intero  anno, con eventuale conguaglio sulla 
          prima  rata versata. Il versamento dell'imposta puo' essere 
          effettuato  anche  tramite  versamenti  su  conto  corrente 
          postale  con  bollettini  conformi  al modello indicato con 
          circolare  del  Ministero delle finanze. Resta in ogni caso 
          nella  facolta'  del  contribuente provvedere al versamento 
          dell'imposta  complessivamente  dovuta  in  unica soluzione 
          annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. 
              3.  L'imposta  dovuta  ai sensi del comma 2 deve essere 
          corrisposta  mediante  versamento diretto al concessionario 
          della  riscossione  nella cui circoscrizione e' compreso il 
          comune  di cui all'art. 4 ovvero su apposito conto corrente 
          postale   intestato   al   predetto   concessionario,   con 
          arrotondamento  a mille lire per difetto se la frazione non 
          e'  superiore  a 500 lire o per eccesso se e' superiore; al 
          fine  di  agevolare  il pagamento, il concessionario invia, 
          per  gli  anni  successivi  al 1993, ai contribuenti moduli 
          prestampati  per il versamento. La commissione spettante al 
          concessionario  e'  a  carico  del  comune impositore ed e' 
          stabilita  nella  misura  dell'uno  per  cento  delle somme 
          riscosse, con un minimo di lire 3.500 ed un massimo di lire 
          100.000 per ogni versamento effettuato dal contribuente. 
              4.  I  soggetti  passivi devono dichiarare gli immobili 
          posseduti  nel  territorio  dello  Stato, con esclusione di 
          quelli   esenti  dall'imposta  ai  sensi  dell'art.  7,  su 
          apposito  modulo,  entro  il termine di presentazione della 
          dichiarazione  dei  redditi  relativa  all'anno  in  cui il 
          possesso  ha  avuto  inizio;  tutti  gli  immobili  il  cui 
          possesso  e'  iniziato  antecedentemente al 1° gennaio 1993 
          devono  essere dichiarati entro il termine di presentazione 
          della  dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1992. La 
          dichiarazione  ha  effetto  anche  per  gli anni successivi 
          sempreche'  non  si  verifichino  modificazioni dei dati ed 
          elementi  dichiarati  cui  consegua  un  diverso  ammontare 
          dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato e' 
          tenuto   a   denunciare   nelle  forme  sopra  indicate  le 
          modificazioni    intervenute,    entro    il   termine   di 
          presentazione  della  dichiarazione  dei  redditi  relativa 
          all'anno  in  cui  le modificazioni si sono verificate. Nel 
          caso   di   piu'   soggetti  passivi  tenuti  al  pagamento 
          dell'imposta su un medesimo immobile puo' essere presentata 
          dichiarazione   congiunta;   per   gli   immobili  indicati 
          nell'art.   1117,  n.  2)  del  codice  civile  oggetto  di 
          proprieta'  comune,  cui  e'  attribuita o attribuibile una 
          autonoma  rendita  catastale,  la dichiarazione deve essere 
          presentata dall'amministratore del condominio per conto dei 
          condomini. 
              5. 6. Omissis.». 
              - Si  riporta il testo vigente dell'art. 59 del decreto 
          legislativo  15 dicembre 1997, n. 446, recante «Istituzione 
          dell'imposta    regionale   sulle   attivita'   produttive, 
          revisione   degli   scaglioni,   delle   aliquote  e  delle 
          detrazioni  dell'Irpef  e  istituzione  di  una addizionale 
          regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina 
          dei tributi locali»: 
              «Art.  59  -  (Potesta'  regolamentare  in  materia  di 
          imposta comunale sugli immobili). 
              Con regolamento adottato a norma dell'art. 52, i comuni 
          possono: 
                a) stabilire    ulteriori    condizioni    ai    fini 
          dell'applicazione  delle  disposizioni  del secondo periodo 
          della  lettera b)  del  comma 1  dell'art.  2  del  decreto 
          legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante i terreni 
          considerati  non  fabbricabili,  anche con riferimento alla 
          quantita'  e  qualita'  di  lavoro  effettivamente dedicato 
          all'attivita'  agricola  da  parte  dei  soggetti di cui al 
          comma 2 dell'art. 58 e del proprio nucleo familiare; 
                b) disporre  l'esenzione  per  gli immobili posseduti 
          dallo  Stato,  dalle  regioni,  dalle province, dagli altri 
          comuni,  dalle  comunita'  montane,  dai consorzi fra detti 
          enti,  dalle aziende unita' sanitarie locali, non destinati 
          esclusivamente ai compiti istituzionali; 
                c) stabilire  che  l'esenzione  di  cui  all'art.  7, 
          comma 1,  lettera i),  del  decreto legislativo 30 dicembre 
          1992,  n.  504, concernente gli immobili utilizzati da enti 
          non  commerciali,  si  applica  soltanto ai fabbricati ed a 
          condizione  che  gli  stessi,  oltre  che utilizzati, siano 
          anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore; 
                d) considerare   parti   integranti   dell'abitazione 
          principale   le  sue  pertinenze,  ancorche'  distintamente 
          iscritte in catasto; 
                e) considerare abitazioni principali, con conseguente 
          applicazione   dell'aliquota   ridotta   od   anche   della 
          detrazione  per  queste  previste,  quelle  concesse in uso 
          gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo 
          il grado di parentela; 
                f) prevedere  il  diritto  al  rimborso  dell'imposta 
          pagata  per le aree successivamente divenute inedificabili, 
          stabilendone  termini, limiti temporali e condizioni, avuto 
          anche  riguardo  alle  modalita'  ed  alla  frequenza delle 
          varianti apportate agli strumenti urbanistici; 
                g) determinare  periodicamente  e per zone omogenee i 
          valori  venali in comune commercio delle aree fabbricabili, 
          al  fine  della  limitazione del potere di accertamento del 
          comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un 
          valore  non  inferiore  a  quello  predeterminato,  secondo 
          criteri  improntati al perseguimento dello scopo di ridurre 
          al massimo l'insorgenza di contenzioso; 
                h) disciplinare   le  caratteristiche  di  fatiscenza 
          sopravvenuta  del fabbricato, non superabile con interventi 
          di   manutenzione,  agli  effetti  dell'applicazione  della 
          riduzione  alla  meta'  dell'imposta  prevista nell'art. 8, 
          comma 1,  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, 
          come   sostituito   dall'art.   3,  comma 55,  della  legge 
          23 dicembre 1996, n. 662 ; 
                i) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti 
          i  versamenti  effettuati da un contitolare anche per conto 
          degli altri; 
                l) semplificare  e  razionalizzare il procedimento di 
          accertamento  anche  al fine di ridurre gli adempimenti dei 
          contribuenti   e   potenziare   l'attivita'   di  controllo 
          sostanziale, secondo i seguenti criteri direttivi: 
                  1)   eliminazione  delle  operazioni  di  controllo 
          formale  sulla  base  dei  dati ed elementi dichiarati, con 
          conseguente   soppressione  dell'obbligo  di  presentazione 
          della    dichiarazione    o   denuncia,   ed   introduzione 
          dell'obbligo della comunicazione, da parte del contribuente 
          al  comune  competente,  entro  un termine prestabilito dal 
          comune  stesso,  degli acquisti, cessazioni o modificazioni 
          di   soggettivita'  passiva,  con  la  sola  individuazione 
          dell'unita' immobiliare interessata; 
                  2) attribuzione alla giunta comunale del compito di 
          decidere le azioni di controllo; 
                  3)  determinazione  di  un  termine  di  decadenza, 
          comunque   non   oltre   il  31 dicembre  del  quinto  anno 
          successivo  a  quello cui si riferisce l'imposizione, entro 
          il  quale  deve  essere notificato al contribuente, anche a 
          mezzo   posta   mediante   raccomandata   con   avviso   di 
          ricevimento, il motivato avviso di accertamento per omesso, 
          parziale   o   tardivo   versamento   con  la  liquidazione 
          dell'imposta  o  maggiore  imposta dovuta, delle sanzioni e 
          degli interessi; 
                  4)   previsione   di  una  sanzione,  comunque  non 
          inferiore a lire 200.000 ne' superiore a lire 1.000.000 per 
          ciascuna unita' immobiliare, per la omessa comunicazione di 
          cui al numero 1); 
                  5)   potenziamento   dell'attivita'   di  controllo 
          mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari 
          del  Ministero  delle  finanze  e  con  altre  banche  dati 
          rilevanti per la lotta all'evasione; 
                m) introdurre    l'istituto   dell'accertamento   con 
          adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti 
          dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 ; 
                n) razionalizzare  le  modalita'  di  esecuzione  dei 
          versamenti,   sia   in  autotassazione  che  a  seguito  di 
          accertamenti, prevedendo, in aggiunta o in sostituzione del 
          pagamento  tramite  il concessionario della riscossione, il 
          versamento   sul  conto  corrente  postale  intestato  alla 
          tesoreria  del  comune  e  quello  direttamente  presso  la 
          tesoreria  medesima,  nonche'  il pagamento tramite sistema 
          bancario; 
                o) stabilire    differimenti   di   termini   per   i 
          versamenti, per situazioni particolari; 
                p) prevedere  che  ai  fini  del  potenziamento degli 
          uffici   tributari   del  comune,  ai  sensi  dell'art.  3, 
          comma 57,  della  legge  23 dicembre  1996, n. 662, possono 
          essere   attribuiti   compensi  incentivanti  al  personale 
          addetto. 
              2.  Se  sono adottate norme regolamentari nella materia 
          di  cui  alla  lettera l)  del  comma 1, nel territorio del 
          comune   non   operano,   per   gli  anni  di  vigenza  del 
          regolamento,  le  disposizioni  di  cui  agli  articoli 10, 
          commi 4 e 5, primo periodo, 11, commi 1 e 2, 14, comma 2, e 
          16,  comma 1,  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 
          504 . 
              3.   Nelle   disposizioni  regolamentari  di  cui  alla 
          lettera l)  del  comma 1  puo'  essere  stabilita  per anni 
          pregressi  la eliminazione delle operazioni di liquidazione 
          sulla base delle dichiarazioni ovvero la loro effettuazione 
          secondo criteri selettivi.». 
              - Si  riporta  il  testo vigente degli articoli 38 e 53 
          del  decreto-legge n. 331 del 1993, recante «Armonizzazione 
          delle   disposizioni   in  materia  di  imposte  sugli  oli 
          minerali,   sull'alcole,   sulle   bevande  alcoliche,  sui 
          tabacchi  lavorati e in materia di IVA con quelle recate da 
          direttive   CEE   e   modificazioni   conseguenti  a  detta 
          armonizzazione,   nonche'   disposizioni   concernenti   la 
          disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le 
          procedure  dei  rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR 
          dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al 
          contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di 
          un'imposta  erariale  straordinaria su taluni beni ed altre 
          disposizioni tributarie», nonche' il testo dell'art. 41 del 
          medesimo decreto, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 38 - (Acquisti intracomunitari). 
              1.  L'imposta  sul  valore  aggiunto  si  applica sugli 
          acquisti  intracomunitari di beni effettuati nel territorio 
          dello Stato nell'esercizio di imprese, arti e professioni o 
          comunque  da  enti,  associazioni o altre organizzazioni di 
          cui  all'art.  4,  quarto comma, del decreto del Presidente 
          della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, soggetti passivi 
          d'imposta nel territorio dello Stato. 
              2.    Costituiscono    acquisti    intracomunitari   le 
          acquisizioni,  derivanti  da  atti  a titolo oneroso, della 
          proprieta'  di  beni  o di altro diritto reale di godimento 
          sugli  stessi,  spediti  o trasportati nel territorio dello 
          Stato  da altro Stato membro dal cedente, nella qualita' di 
          soggetto  passivo  d'imposta,  ovvero  dall'acquirente o da 
          terzi per loro conto. 
              3. Costituiscono inoltre acquisti intracomunitari: 
                a) abrogata; 
                b) la  introduzione  nel  territorio  dello  Stato da 
          parte  o per conto di un soggetto passivo d'imposta di beni 
          provenienti  da  altro  Stato  membro.  La  disposizione si 
          applica anche nel caso di destinazione nel territorio dello 
          Stato,     per    finalita'    rientranti    nell'esercizio 
          dell'impresa,   di   beni   provenienti  da  altra  impresa 
          esercitata dallo stesso soggetto in altro Stato membro; 
                c) gli  acquisti  di cui al comma 2 da parte di enti, 
          associazioni  ed  altre  organizzazioni  di cui all'art. 4, 
          quarto  comma,  del decreto del Presidente della Repubblica 
          26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta; 
                d) l'introduzione nel territorio dello Stato da parte 
          o  per conto dei soggetti indicati nella lettera c) di beni 
          dagli stessi in precedenza importati in altro Stato membro; 
                e) gli   acquisti   a  titolo  oneroso  di  mezzi  di 
          trasporto  nuovi  trasportati  o  spediti  da  altro  Stato 
          membro,  anche  se  il cedente non e' soggetto d'imposta ed 
          anche  se  non effettuati nell'esercizio di imprese, arti e 
          professioni. 
              4.  Agli effetti del comma 3, lettera e), costituiscono 
          mezzi di trasporto le imbarcazioni di lunghezza superiore a 
          7,5  metri,  gli  aeromobili  con  peso  totale  al decollo 
          superiore  a 1.550 kg, e i veicoli con motore di cilindrata 
          superiore  a 48 cc. o potenza superiore a 7,2 kW, destinati 
          al  trasporto  di  persone  o cose, esclusi le imbarcazioni 
          destinate  all'esercizio  di  attivita' commerciali o della 
          pesca  o  ad  operazioni  di salvataggio o di assistenza in 
          mare  e  gli aeromobili di cui all'art. 8-bis, primo comma, 
          lettera c),  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 
          26 ottobre  1972,  n.  633;  i  mezzi  di  trasporto non si 
          considerano  nuovi  alla  duplice  condizione  che  abbiano 
          percorso   oltre  seimila  chilometri  e  la  cessione  sia 
          effettuata  decorso  il  termine di sei mesi dalla data del 
          provvedimento  di prima immatricolazione o di iscrizione in 
          pubblici  registri  o  di altri provvedimenti equipollenti, 
          ovvero  navigato  per  oltre  cento  ore, ovvero volato per 
          oltre  quaranta ore e la cessione sia effettuata decorso il 
          termine  di  tre mesi dalla data del provvedimento di prima 
          immatricolazione  o di iscrizione in pubblici registri o di 
          altri provvedimenti equipollenti. 
              5. Non costituiscono acquisti intracomunitari: 
                a) l'introduzione  nel territorio dello Stato di beni 
          oggetto di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni 
          usuali  ai  sensi,  rispettivamente,  dell'art. 1, comma 3, 
          lettera h),  del  Regolamento del Consiglio delle Comunita' 
          europee  16 luglio  1985,  n.  1999,  e  dell'art.  18  del 
          Regolamento dello stesso Consiglio 25 luglio 1988, n. 2503, 
          se  i  beni  sono  successivamente trasportati o spediti al 
          committente, soggetto passivo d'imposta, nello Stato membro 
          di provenienza o per suo conto in altro Stato membro ovvero 
          fuori  del  territorio  della Comunita'; l'introduzione nel 
          territorio  dello  Stato di beni temporaneamente utilizzati 
          per  l'esecuzione  di  prestazioni  o  che,  se  importati, 
          beneficierebbero  della  ammissione temporanea in esenzione 
          totale dai dazi doganali; 
                b) l'introduzione  nel  territorio  dello  Stato,  in 
          esecuzione di una cessione, di beni destinati ad essere ivi 
          installati,  montati  o  assiemati  dal fornitore o per suo 
          conto; 
                c) gli   acquisti  di  beni,  diversi  dai  mezzi  di 
          trasporto  nuovi e da quelli soggetti ad accisa, effettuati 
          dai soggetti indicati nel comma 3, lettera c), dai soggetti 
          passivi  per i quali l'imposta e' totalmente indetraibile a 
          norma dell'art. 19, terzo comma, del decreto del Presidente 
          della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dai produttori 
          agricoli  di  cui  all'art. 34 dello stesso decreto che non 
          abbiano  optato  per  l'applicazione  dell'imposta nei modi 
          ordinari   se   l'ammontare   complessivo   degli  acquisti 
          intracomunitari  e  degli  acquisti  di  cui  all'art.  40, 
          comma 3,  del presente decreto, effettuati nell'anno solare 
          precedente  non  ha  superato  16  milioni di lire e fino a 
          quando,  nell'anno  in  corso, tale limite non e' superato. 
          L'ammontare  complessivo degli acquisti e' assunto al netto 
          dell'imposta  sul valore aggiunto e al netto degli acquisti 
          di  mezzi  di  trasporto  nuovi  di  cui al comma 4 e degli 
          acquisti di prodotti soggetti ad accisa; 
                c-bis)  l'introduzione  nel territorio dello Stato di 
          gas   mediante   sistemi  di  gas  naturale  e  di  energia 
          elettrica, di cui all'art. 7, secondo comma, terzo periodo, 
          del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 
          1972, n. 633; 
                d) gli  acquisti  di beni se il cedente beneficia nel 
          proprio  Stato  membro dell'esonero disposto per le piccole 
          imprese. 
              6.  La  disposizione di cui al comma 5, lettera c), non 
          si   applica  ai  soggetti  ivi  indicati  che  optino  per 
          l'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari, 
          dandone  comunicazione  all'ufficio nella dichiarazione, ai 
          fini  dell'imposta  sul  valore aggiunto, relativa all'anno 
          precedente    ovvero    nella   dichiarazione   di   inizio 
          dell'attivita'  o  comunque anteriormente all'effettuazione 
          dell'acquisto.  L'opzione  ha  effetto, se esercitata nella 
          dichiarazione  relativa all'anno precedente, dal 1° gennaio 
          dell'anno  in corso e, negli altri casi, dal momento in cui 
          e'  esercitata,  fino  a quando non sia revocata e, in ogni 
          caso,  fino  al  compimento del biennio successivo all'anno 
          nel corso del quale e' esercitata, sempreche' ne permangano 
          i presupposti; la revoca deve essere comunicata all'ufficio 
          nella  dichiarazione  annuale  ed  ha  effetto dall'anno in 
          corso.  Per i soggetti di cui all'art. 4, quarto comma, del 
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 
          633,  non soggetti passivi d'imposta, la revoca deve essere 

          comunicata  mediante  lettera raccomandata entro il termine 
          di  presentazione della dichiarazione annuale. La revoca ha 
          effetto dall'anno in corso. 
              7.    L'imposta    non   e'   dovuta   per   l'acquisto 
          intracomunitario  nel  territorio  dello Stato, da parte di 
          soggetto  passivo  d'imposta in altro Stato membro, di beni 
          dallo  stesso  acquistati in altro Stato membro e spediti o 
          trasportati nel territorio dello Stato a propri cessionari, 
          soggetti passivi d'imposta o enti di cui all'art. 4, quarto 
          comma,   del   decreto   del  Presidente  della  Repubblica 
          26 ottobre  1972,  n. 633, assoggettati all'imposta per gli 
          acquisti   intracomunitari  effettuati,  designati  per  il 
          pagamento dell'imposta relativa alla cessione. 
              8.  Si  considerano  effettuati in proprio gli acquisti 
          intracomunitari    da    parte   di   commissionari   senza 
          rappresentanza.». 
              «Art. 41 - (Cessioni intracomunitarie non imponibili). 
              1. Costituiscono cessioni non imponibili: 
                a) le  cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati 
          o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente 
          o dall'acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti 
          di  cessionari  soggetti di imposta o di enti, associazioni 
          ed altre organizzazioni indicate nell'art. 4, quarto comma, 
          del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 
          1972,  n.  633,  non  soggetti  passivi  d'imposta;  i beni 
          possono  essere  sottoposti  per  conto del cessionario, ad 
          opera  del  cedente  stesso  o  di  terzi,  a  lavorazione, 
          trasformazione, assiemaggio o adattamento ad altri beni. La 
          disposizione  non  si  applica  per  le  cessioni  di beni, 
          diversi  dai prodotti soggetti ad accisa, nei confronti dei 
          soggetti  indicati  nell'art.  38, comma 5, lettera c), del 
          presente  decreto,  i  quali,  esonerati  dall'applicazione 
          dell'imposta  sugli acquisti intracomunitari effettuati nel 
          proprio Stato membro, non abbiano optato per l'applicazione 
          della  stessa;  le cessioni dei prodotti soggetti ad accisa 
          sono  non  imponibili  se  il  trasporto o spedizione degli 
          stessi  sono  eseguiti  in conformita' degli articoli 6 e 8 
          del presente decreto; 
                b) le    cessioni    in   base   a   cataloghi,   per 
          corrispondenza e simili, di beni diversi da quelli soggetti 
          ad  accisa,  spediti  o  trasportati  dal cedente o per suo 
          conto nel territorio di altro Stato membro nei confronti di 
          cessionari  ivi  non  tenuti  ad  applicare l'imposta sugli 
          acquisti   intracomunitari  e  che  non  hanno  optato  per 
          l'applicazione della stessa. La disposizione non si applica 
          per  le  cessioni  di mezzi di trasporto nuovi e di beni da 
          installare,  montare  o assiemare ai sensi della successiva 
          lettera c).  La  disposizione  non  si  applica altresi' se 
          l'ammontare delle cessioni effettuate in altro Stato membro 
          non ha superato nell'anno solare precedente e non supera in 
          quello in corso lire 154 milioni, ovvero l'eventuale minore 
          ammontare  al  riguardo  stabilito  da questo Stato a norma 
          dell'art. 28-ter, B, comma 2, della direttiva del Consiglio 
          n.  388/CEE  del  17 maggio  1977,  come  modificata  dalla 
          direttiva  n.  680/CEE del 16 dicembre 1991. In tal caso e' 
          ammessa    l'opzione    per   l'applicazione   dell'imposta 
          nell'altro  Stato  membro dandone comunicazione all'ufficio 
          nella   dichiarazione,  ai  fini  dell'imposta  sul  valore 
          aggiunto,   relativa   all'anno   precedente  ovvero  nella 
          dichiarazione   di   inizio   dell'attivita'   o   comunque 
          anteriormente  all'effettuazione della prima operazione non 
          imponibile.  L'opzione  ha  effetto,  se  esercitata  nella 
          dichiarazione  relativa all'anno precedente, dal 1° gennaio 
          dell'anno  in corso e, negli altri casi, dal momento in cui 
          e'  esercitata,  fino  a quando non sia revocata e, in ogni 
          caso,  fino  al  compimento del biennio successivo all'anno 
          solare  nel  corso  del quale e' esercitata; la revoca deve 
          essere  comunicata  all'ufficio nella dichiarazione annuale 
          ed ha effetto dall'anno in corso; 
                c) le   cessioni,  con  spedizione  o  trasporto  dal 
          territorio  dello  Stato,  nel  territorio  di  altro Stato 
          membro  di beni destinati ad essere ivi installati, montati 
          o assiemati da parte del fornitore o per suo conto. 
              2.  Sono  assimilate  alle  cessioni di cui al comma 1, 
          lettera a): 
                a) abrogata; 
                b) le cessioni a titolo oneroso di mezzi di trasporto 
          nuovi di cui all'art. 38, comma 4, trasportati o spediti in 
          altro  Stato  membro dai cedenti o dagli acquirenti, ovvero 
          per  loro  conto, anche se non effettuate nell'esercizio di 
          imprese,  arti e professioni e anche se l'acquirente non e' 
          soggetto passivo d'imposta; 
                c) l'invio  di  beni  nel  territorio  di altro Stato 
          membro, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto 
          passivo  nel  territorio  dello  Stato,  o da terzi per suo 
          conto,  in base ad un titolo diverso da quelli indicati nel 
          successivo comma 3 di beni ivi esistenti. 
              2-bis.  Non  costituiscono cessioni intracomunitarie le 
          cessioni  di  gas  mediante sistemi di distribuzione di gas 
          naturale  e  le  cessioni  di  energia  elettrica, rese nei 
          confronti  di  soggetti  di  altro  Stato membro nonche' le 
          cessioni  di  beni effettuate dai soggetti che applicano il 
          regime di franchigia di cui all'art. 32-bis del decreto del 
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
              3. 4. Omissis.». 
              «Art. 53 - (Disposizioni relative ai mezzi di trasporto 
          nuovi). 
              1.  Per  le  cessioni  a  titolo oneroso, effettuate da 
          soggetti  non operanti nell'esercizio di imprese, di arti e 
          professioni,  nei  confronti di soggetti residenti in altri 
          Stati   membri,  di  mezzi  di  trasporto  nuovi  ai  sensi 
          dell'art.  38,  comma 4, spediti o trasportati nei suddetti 
          Stati  dallo  stesso  cedente,  dall'acquirente  o per loro 
          conto,  compete  il  rimborso,  al  momento della cessione, 
          dell'imposta  compresa  nel  prezzo di acquisto o assolta o 
          pagata per la loro acquisizione o importazione. Il rimborso 
          non  puo'  essere  superiore all'ammontare dell'imposta che 
          sarebbe applicata se la cessione fosse soggetta all'imposta 
          nel territorio dello Stato. 
              1. 4. Omissis.». 
              - Si  riporta il testo degli articoli 67, 68, 103 e 109 
          del  TUIR di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
          29 dicembre  1986,  n.  917, come modificati dalla presente 
          legge, nonche' il testo vigente degli articoli 20 e 108 del 
          medesimo  Testo unico. Per il testo degli articoli 19 e 102 
          sempre  del TUIR si vedano i riferimenti normativi all'art. 
          36: 
              «Art. 20 - (Prestazioni pensionistiche). 
              1.  Le  prestazioni  di  cui  alla  lettera  a-bis) del 
          comma 1  dell'art.  17  sono  soggette  ad imposta mediante 
          l'applicazione  dell'aliquota  determinata  con  i  criteri 
          previsti al comma 1 dell'art. 19, assumendo il numero degli 
          anni  e  frazione  di  anno  di  effettiva  contribuzione e 
          l'importo  imponibile  della prestazione maturata, al netto 
          dei  redditi  gia'  assoggettati  ad  imposta.  Gli  uffici 
          finanziari  provvedono  a  riliquidare  l'imposta  in  base 
          all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti 
          a  quello  in  cui  e' maturato il diritto alla percezione, 
          iscrivendo  a  ruolo  le  maggiori  imposte  dovute  ovvero 
          rimborsando  quelle spettanti. Si applicano le disposizioni 
          previste dall'art. 19, comma 1-bis. 
              2.  Se  la  prestazione  e'  non  superiore  a un terzo 
          dell'importo complessivamente maturato alla data di accesso 
          alla  prestazione stessa, l'imposta si applica sull'importo 
          al  netto  dei  redditi  gia' assoggettati ad imposta. Tale 
          disposizione   si   applica   altresi'  nei  casi  previsti 
          dall'art.   10,   commi 3-ter   e   3-quater,  del  decreto 
          legislativo  21 aprile  1993,  n.  124,  nonche' in caso di 
          riscatto della posizione individuale ai sensi dell'art. 10, 
          comma 1,  lettera c),  del  medesimo  decreto  legislativo, 
          esercitato  a  seguito di pensionamento o di cessazione del 
          rapporto  di  lavoro  per  mobilita'  o per altre cause non 
          dipendenti  dalla  volonta'  delle parti, e comunque quando 
          l'importo  annuo  della prestazione pensionistica spettante 
          in   forma   periodica   e'   inferiore  al  50  per  cento 
          dell'assegno  sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della 
          legge 8 agosto 1995, n. 335. 
              3.   Salvo   conguaglio   all'atto  della  liquidazione 
          definitiva della prestazione, le prestazioni pensionistiche 
          erogate  in  caso  di riscatto parziale di cui all'art. 10, 
          comma 1-bis,  del  decreto  legislativo  21 aprile 1993, n. 
          124,  o a titolo di anticipazione, sono soggette ad imposta 
          con  l'aliquota  determinata  ai  sensi  del comma 1, primo 
          periodo, per il loro intero importo.». 
              «Art. 67 - (Redditi diversi). 
              1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di 
          capitale  ovvero  se  non sono conseguiti nell'esercizio di 
          arti  e  professioni o di imprese commerciali o da societa' 
          in  nome  collettivo  e  in  accomandita  semplice,  ne' in 
          relazione alla qualita' di lavoratore dipendente: 
                a) Omissis; 
                b) le  plusvalenze  realizzate  mediante  cessione  a 
          titolo  oneroso  di beni immobili acquistati o costruiti da 
          non  piu'  di  cinque  anni,  esclusi  quelli acquisiti per 
          successione  e  le  unita'  immobiliari  urbane  che per la 
          maggior  parte  del  periodo intercorso tra l'acquisto o la 
          costruzione  e la cessione sono state adibite ad abitazione 
          principale  del  cedente  o dei suoi familiari, nonche', in 
          ogni  caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni 
          a  titolo  oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione 
          edificatoria  secondo  gli strumenti urbanistici vigenti al 
          momento  della  cessione.  In  caso  di  cessione  a titolo 
          oneroso  di  immobili  ricevuti  per donazione, il predetto 
          periodo  di  cinque  anni decorre dalla data di acquisto da 
          parte del donante; 
                c) n) Omissis. 
              1-bis. Agli effetti dell'applicazione delle lettere c), 
          c-bis)  e  c-ter)  del  comma 1,  si considerano cedute per 
          prime   le   partecipazioni,   i   titoli,   gli  strumenti 
          finanziari,  i  contratti, i certificati e diritti, nonche' 
          le  valute  ed  i  metalli  preziosi acquisiti in data piu' 
          recente;  in caso di chiusura o di cessione dei rapporti di 
          cui  alla  lettera c-quater) si considerano chiusi o ceduti 
          per primi i rapporti sottoscritti od acquisiti in data piu' 
          recente. 
              1-ter. Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo 
          oneroso  di  valute  estere  rivenienti da depositi e conti 
          correnti  concorrono  a formare il reddito a condizione che 
          nel  periodo  d'imposta  la  giacenza  dei depositi e conti 
          correnti  complessivamente  intrattenuti  dal contribuente, 
          calcolata  secondo il cambio vigente all'inizio del periodo 
          di  riferimento  sia  superiore a cento milioni di lire per 
          almeno sette giorni lavorativi continui. 
              1-quater.  Fra  le  plusvalenze e i redditi di cui alle 
          lettere  c-ter),  c-quater)  e  c-quinquies) si comprendono 
          anche  quelli realizzati mediante rimborso o chiusura delle 
          attivita'   finanziarie   o   dei  rapporti  ivi  indicati, 
          sottoscritti  all'emissione  o  comunque  non acquistati da 
          terzi per effetto di cessione a titolo oneroso.». 
              «Art. 68 - (Plusvalenze). 
              1.  Le  plusvalenze  di  cui  alle  lettere a) e b) del 
          comma 1 dell'art. 67 sono costituite dalla differenza tra i 
          corrispettivi  percepiti nel periodo di imposta e il prezzo 
          di  acquisto  o  il  costo  di costruzione del bene ceduto, 
          aumentato  di  ogni  altro costo inerente al bene medesimo. 
          Per  gli  immobili  di  cui  alla  lettera b)  dell'art. 67 
          acquisiti per donazione si assume come prezzo di acquisto o 
          costo di costruzione quello sostenuto dal donante. 
              2. 9. Omissis.». 
              «Art. 103 - (Ammortamento dei beni immateriali). 
              1.  Le  quote  di ammortamento del costo dei diritti di 
          utilizzazione   di   opere   dell'ingegno,   dei   brevetti 
          industriali,  dei processi, formule e informazioni relativi 
          ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o 
          scientifico  sono  deducibili in misura non superiore al 50 
          per  cento  del  costo; quelle relative al costo dei marchi 
          d'impresa  sono  deducibili  in  misura non superiore ad un 
          diciottesimo del costo. 
              2.  Le  quote  di ammortamento del costo dei diritti di 
          concessione  e degli altri diritti iscritti nell'attivo del 
          bilancio  sono  deducibili  in  misura  corrispondente alla 
          durata  di  utilizzazione  prevista  dal  contratto o dalla 
          legge. 
              3.  Le  quote  di ammortamento del valore di avviamento 
          iscritto nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura 
          non superiore a un diciottesimo del valore stesso. 
              4.  Si  applica  la  disposizione del comma 8 dell'art. 
          102.». 
              «Art. 108 - (Spese relative a piu' esercizi). 
              1. Le spese relative a studi e ricerche sono deducibili 
          nell'esercizio  in cui sono state sostenute ovvero in quote 
          costanti  nell'esercizio  stesso  e  nei  successivi ma non 
          oltre   il  quarto.  Le  quote  di  ammortamento  dei  beni 
          acquisiti   in  esito  agli  studi  e  alle  ricerche  sono 
          calcolate  sul  costo  degli  stessi diminuito dell'importo 
          gia' dedotto. Per i contributi corrisposti a norma di legge 
          dallo Stato o da altri enti pubblici a fronte di tali costi 
          si applica l'art. 88, comma 3. 
              2. 4. Omissis.». 
              «Art.  109 - (Norme generali sui componenti del reddito 
          d'impresa). 
              1. 3-quater. Omissis. 
              4.  Le  spese  e gli altri componenti negativi non sono 
          ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano 
          imputati  al  conto  economico  relativo  all'esercizio  di 
          competenza.  Si  considerano  imputati  a conto economico i 
          componenti  imputati  direttamente a patrimonio per effetto 
          dei   principi   contabili  internazionali.  Sono  tuttavia 
          deducibili: 
                a) quelli imputati al conto economico di un esercizio 
          precedente,   se   la   deduzione   e'  stata  rinviata  in 
          conformita'  alle  precedenti  norme della presente sezione 
          che dispongono o consentono il rinvio; 
                b) quelli  che  pur  non  essendo imputabili al conto 
          economico,  sono  deducibili per disposizione di legge. Gli 
          ammortamenti  dei  beni  materiali  e immateriali, le altre 
          rettifiche di valore, gli accantonamenti, le spese relative 
          a studi e ricerche di sviluppo e le differenze tra i canoni 
          di locazione finanziaria di cui all'art. 102, comma 7, e la 
          somma  degli  ammortamenti  dei beni acquisiti in locazione 
          finanziaria  e  degli  interessi  passivi  che derivano dai 
          relativi   contratti   imputati   a  conto  economico  sono 
          deducibili  se in un apposito prospetto della dichiarazione 
          dei  redditi  e'  indicato  il  loro importo complessivo, i 
          valori  civili  e  fiscali  dei  beni,  delle  spese di cui 
          all'art.   108,   comma 1,   e   dei   fondi.  In  caso  di 
          distribuzione,  le  riserve di patrimonio netto e gli utili 
          d'esercizio, anche se conseguiti successivamente al periodo 
          d'imposta  cui  si  riferisce  la  deduzione,  concorrono a 
          formare  il  reddito  se  e nella misura in cui l'ammontare 
          delle  restanti  riserve di patrimonio netto e dei restanti 
          utili portati a nuovo risulti inferiore all'eccedenza degli 
          ammortamenti,   delle   rettifiche   di   valore   e  degli 
          accantonamenti  dedotti  rispetto a quelli imputati a conto 
          economico,  al  netto del fondo imposte differite correlato 
          agli  importi dedotti. La parte delle riserve e degli utili 
          di  esercizio distribuiti che concorre a formare il reddito 
          ai  sensi del precedente periodo e' aumentata delle imposte 
          differite     ad     essa    corrispondenti.    L'ammontare 
          dell'eccedenza   e'   ridotto   degli  ammortamenti,  delle 
          plusvalenze  o  minusvalenze,  delle  rettifiche  di valore 
          relativi  agli  stessi beni e degli accantonamenti, nonche' 
          delle riserve di patrimonio netto e degli utili d'esercizio 
          distribuiti,   che   hanno  concorso  alla  formazione  del 
          reddito.  Le  spese  e gli oneri specificamente afferenti i 
          ricavi  e  gli  altri  proventi,  che  pur  non  risultando 
          imputati   al  conto  economico  concorrono  a  formare  il 
          reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui 
          risultano da elementi certi e precisi. 
              5. 9. Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 10 della legge 8 maggio 
          1998,  n. 146, recante «Disposizioni per la semplificazione 
          e  la  razionalizzazione  del  sistema  tributario e per il 
          funzionamento   dell'Amministrazione  finanziaria,  nonche' 
          disposizioni   varie   di   carattere   finanziario»,  come 
          modificato dal presente articolo: 
              «Art.  10  - (Modalita' di utilizzazione degli studi di 
          settore in sede di accertamento). 
              1.  Gli  accertamenti basati sugli studi di settore, di 
          cui all'art. 62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 
          331,  convertito,  con  modificazioni,  dalla L. 29 ottobre 
          1993,   n.   427,   sono   effettuati   nei  confronti  dei 
          contribuenti con periodo d'imposta pari a dodici mesi e con 
          le modalita' di cui al presente articolo. 
              2. 3. (abrogato). 
              3-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1 l'ufficio, prima 
          della  notifica  dell'avviso  di  accertamento,  invita  il 
          contribuente  a comparire, ai sensi dell'art. 5 del decreto 
          legislativo 19 giugno 1997, n. 218. 
              3-ter.  In  caso  di  mancato  adeguamento  ai ricavi o 
          compensi  determinati  sulla  base  degli studi di settore, 
          possono  essere  attestate le cause che giustificano la non 
          congruita'  dei  ricavi  o  compensi  dichiarati rispetto a 
          quelli  derivanti  dall'applicazione  degli studi medesimi. 
          Possono   essere   attestate,   altresi',   le   cause  che 
          giustificano  un'incoerenza  rispetto agli indici economici 
          individuati   dai  predetti  studi.  Tale  attestazione  e' 
          rilasciata,  su  richiesta  dei  contribuenti, dai soggetti 
          indicati  alle  lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 3 del 
          regolamento   di   cui  al  decreto  del  Presidente  della 
          Repubblica   22 luglio   1998,   n.   322,  abilitati  alla 
          trasmissione    telematica    delle    dichiarazioni,   dai 
          responsabili  dell'assistenza fiscale dei centri costituiti 
          dai  soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 32, 
          comma 1,  del  decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e 
          dai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria 
          abilitati   all'assistenza  tecnica  di  cui  all'art.  12, 
          comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 
              4.  Le  disposizioni  del comma 1 del presente articolo 
          non  si  applicano nei confronti dei contribuenti che hanno 
          dichiarato  ricavi  di  cui  all'art.  53, comma 1, esclusi 
          quelli  di  cui alla lettera c), o compensi di cui all'art. 
          50,  comma 1,  del  testo  unico delle imposte sui redditi, 
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 
          22 dicembre  1986,  n.  917, e successive modificazioni, di 
          ammontare superiore al limite stabilito per ciascuno studio 
          di   settore  dal  relativo  decreto  di  approvazione  del 
          Ministro   delle  finanze,  da  pubblicare  nella  Gazzetta 
          Ufficiale. Tale limite non puo', comunque, essere superiore 
          a  10  miliardi  di  lire.  Le  citate  disposizioni non si 
          applicano,  altresi',  ai contribuenti che hanno iniziato o 
          cessato l'attivita' nel periodo d'imposta ovvero che non si 
          trovano    in    un    periodo   di   normale   svolgimento 
          dell'attivita'. 
              5.   Ai   fini   dell'imposta   sul   valore  aggiunto, 
          all'ammontare  dei  maggiori ricavi o compensi, determinato 
          sulla  base  dei  predetti  studi  di  settore, si applica, 
          tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad 
          imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media 
          risultante   dal   rapporto  tra  l'imposta  relativa  alle 
          operazioni  imponibili,  diminuita  di quella relativa alle 
          cessioni  di  beni  ammortizzabili,  e  il  volume d'affari 
          dichiarato. 
              6.   I   maggiori  ricavi,  compensi  e  corrispettivi, 
          conseguenti  all'applicazione  degli accertamenti di cui al 
          comma 1,  ovvero dichiarati per effetto dell'adeguamento di 
          cui   all'art.   2  del  regolamento  recante  disposizioni  
          concernenti  i  tempi  e le modalita' di applicazione degli 
          studi  di  settore,  di cui al decreto del Presidente della 
          Repubblica  31 maggio  1999,  n.  195, non rilevano ai fini 
          dell'obbligo  della  trasmissione della notizia di reato ai 
          sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale. 
              7.  Con decreto del Ministro delle finanze e' istituita 
          una commissione di esperti, designati dallo stesso Ministro 
          tenuto  anche conto delle segnalazioni delle organizzazioni 
          economiche  di  categoria  e degli ordini professionali. La 
          commissione,  prima dell'approvazione e della pubblicazione 
          dei  singoli  studi di settore, esprime un parere in merito 
          alla  idoneita'  degli  studi  stessi  a  rappresentare  la 
          realta'  cui si riferiscono. Non e' previsto alcun compenso 
          per    l'attivita'    consultiva   dei   componenti   della 
          commissione. 
              8. Con i decreti di approvazione degli studi di settore 
          possono essere stabiliti criteri e modalita' di annotazione 
          separata  dei  componenti  negativi  e  positivi di reddito 
          rilevanti  ai fini dell'applicazione degli studi stessi nei 
          confronti dei soggetti che esercitano piu' attivita'. 
              9.  Con  i regolamenti previsti dall'art. 3, comma 136, 
          L. 23 dicembre 1996, n. 662, sono disciplinati i tempi e le 
          modalita'  di applicazione degli studi di settore, anche in 
          deroga  al  comma 10  del  presente  art.  ed  al comma 125 
          dell'art. 3 della citata legge n. 662 del 1996. 
              10.  Per il periodo d'imposta 1998, gli accertamenti di 
          cui  al comma 1 non possono essere effettuati nei confronti 
          dei  contribuenti  che  indicano  nella  dichiarazione  dei 
          redditi  ricavi  o  compensi  di  ammontare non inferiore a 
          quello  derivante dall'applicazione degli studi di settore; 
          in  tal  caso, si applicano le disposizioni di cui all'art. 
          55,   quarto   comma,  del  decreto  del  Presidente  della 
          Repubblica   29 settembre   1973,   n.  600,  e  successive 
          modificazioni,  ma  non e' dovuto il versamento della somma 
          pari a un ventesimo dei ricavi o compensi non annotati, ivi 
          previsto.  Per  il  medesimo  periodo  di  imposta, ai fini 
          dell'imposta  sul  valore aggiunto, l'adeguamento al volume 
          d'affari   risultante   dall'applicazione  degli  studi  di 
          settore puo' essere operato, senza applicazione di sanzioni 
          e  interessi,  effettuando  il  versamento  della  relativa 
          imposta   entro   il   termine   di   presentazione   della 
          dichiarazione  dei redditi; i maggiori corrispettivi devono 
          essere  annotati, entro il suddetto termine, in un'apposita 
          sezione  dei  registri  di  cui  agli  articoli 23 e 24 del 
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 
          633, e successive modificazioni. 
              11.  Nell'art.  62-bis,  comma 1,  secondo periodo, del 
          decreto-legge  30 agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con 
          modificazioni,  dalla  legge  29 ottobre 1993, n. 427, sono 
          soppresse  le  parole:  «, con particolare riferimento agli 
          acquisti  di  beni  e servizi, ai prezzi medi praticati, ai 
          consumi   di  materie  prime  e  sussidiarie,  al  capitale 
          investito,  all'impiego  di  attivita'  lavorativa, ai beni 
          strumentali impiegati, alla localizzazione dell'attivita' e 
          ad  altri elementi significativi in relazione all'attivita' 
          esercitata». 
              12. L'elaborazione degli studi di settore, nonche' ogni 
          altra  attivita'  di studio e ricerca in materia tributaria 
          possono  essere affidate, in concessione, ad una societa' a 
          partecipazione  pubblica. Essa e' costituita sotto forma di 
          societa'  per  azioni  di  cui  il  Ministero delle finanze 
          detiene  una  quota di capitale sociale non inferiore al 51 
          per   cento.   Dall'applicazione   del  presente  comma non 
          potranno derivare, per l'anno 1997, maggiori spese a carico 
          del  bilancio  dello  Stato; per ciascuno degli anni 1998 e 
          1999, le predette spese aggiuntive non potranno superare la 
          somma di lire 2 miliardi alla quale si provvede mediante le 
          maggiori   entrate   derivanti  dalla  presente  legge.  Il 
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione 
          economica  e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, 
          le occorrenti variazioni di bilancio.». 
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  16  del  decreto 
          legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante «Disposizioni 
          sul  processo  tributario  in  attuazione  della  delega al 
          Governo  contenuta  nell'art. 30 della L. 30 dicembre 1991, 
          n. 413», come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 16 - (Comunicazioni e notificazioni). 
              1.  Le  comunicazioni  sono fatte mediante avviso della 
          segreteria  della  commissione  tributaria  consegnato alle 
          parti, che ne rilasciano immediatamente ricevuta, o spedito 
          a   mezzo   del  servizio  postale  in  plico  senza  busta 
          raccomandato  con avviso di ricevimento, sul quale non sono 
          apposti  segni  o  indicazioni dai quali possa desumersi il 
          contenuto  dell'avviso.  Le  comunicazioni  all'ufficio del 
          Ministero  delle  finanze ed all'ente locale possono essere 
          fatte mediante trasmissione di elenco in duplice esemplare, 
          uno  dei  quali,  immediatamente  datato e sottoscritto per 
          ricevuta,  e'  restituito alla segreteria della commissione 
          tributaria.   La   segreteria   puo'  anche  richiedere  la 
          notificazione dell'avviso da parte dell'ufficio giudiziario 
          o del messo comunale nelle forme di cui al comma seguente. 
              2.  Le  notificazioni sono fatte secondo le norme degli 
          articoli 137  e  seguenti  del  codice di procedura civile, 
          salvo quanto disposto dall'art. 17. 
              3.   Le   notificazioni   possono  essere  fatte  anche 
          direttamente   a   mezzo   del  servizio  postale  mediante 
          spedizione  dell'atto in plico senza busta raccomandato con 
          avviso  di  ricevimento, sul quale non sono apposti segni o 
          indicazioni   dai   quali   possa  desumersi  il  contenuto 
          dell'atto,  ovvero  all'ufficio del Ministero delle finanze 
          ed    all'ente    locale    mediante   consegna   dell'atto 
          all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia. 
              4.  L'ufficio  del  Ministero  delle  finanze  e l'ente 
          locale  provvedono  alle  notificazioni  anche  a mezzo del 
          messo  comunale o di messo autorizzato dall'amministrazione 
          finanziaria,  con l'osservanza delle disposizioni di cui al 
          comma 2. 
              5.  Qualunque comunicazione o notificazione a mezzo del 
          servizio  postale  si  considera  fatta  nella  data  della 
          spedizione;  i termini che hanno inizio dalla notificazione 
          o dalla comunicazione decorrono dalla data in cui l'atto e' 
          ricevuto.». 
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  2  del  decreto 
          legislativo  19 marzo 2001, n. 68, recante «Adeguamento dei 
          compiti  del  Corpo  della  Guardia  di  finanza,  a  norma 
          dell'art. 4 della L. 31 marzo 2000, n. 78»: 
              «Art.  2  (Tutela  del bilancio). - 1. Fermi restando i 
          compiti previsti dall'art. 1 della legge 23 aprile 1959, n. 
          189,  e  dalle  altre leggi e regolamenti vigenti, il Corpo 
          della  Guardia  di  finanza  assolve le funzioni di polizia 
          economica  e  finanziaria  a  tutela del bilancio pubblico, 
          delle regioni, degli enti locali e dell'Unione europea. 
              2.  A  tal fine, al Corpo della Guardia di finanza sono 
          demandati  compiti  di  prevenzione,  ricerca e repressione 
          delle violazioni in materia di: 
                a) imposte  dirette  e  indirette, tasse, contributi, 
          monopoli  fiscali  e ogni altro tributo, di tipo erariale o 
          locale; 
                b) diritti  doganali,  di  confine  e  altre  risorse 
          proprie nonche' uscite del bilancio dell'Unione europea; 
                c) ogni  altra  entrata tributaria, anche a carattere 
          sanzionatorio  o di diversa natura, di spettanza erariale o 
          locale; 
                d) attivita'  di  gestione svolte da soggetti privati 
          in   regime   concessorio,   ad  espletamento  di  funzioni 
          pubbliche     inerenti     la    potesta'    amministrativa 
          d'imposizione; 
                e) risorse  e  mezzi  finanziari pubblici impiegati a 
          fronte di uscite del bilancio pubblico nonche' di programmi 
          pubblici di spesa; 
                f) entrate  ed uscite relative alle gestioni separate 
          nel  comparto  della  previdenza,  assistenza e altre forme 
          obbligatorie di sicurezza sociale pubblica; 
                g) demanio  e patrimonio dello Stato, ivi compreso il 
          valore  aziendale  netto  di  unita'  produttive  in via di 
          privatizzazione o di dismissione; 
                h) valute,   titoli,  valori  e  mezzi  di  pagamento 
          nazionali,   europei   ed  esteri,  nonche'  movimentazioni 
          finanziarie e di capitali; 
                i) mercati   finanziari  e  mobiliari,  ivi  compreso 
          l'esercizio  del  credito  e la sollecitazione del pubblico 
          risparmio; 
                l) diritti  d'autore,  know-how,  brevetti, marchi ed 
          altri  diritti  di  privativa industriale, relativamente al 
          loro esercizio e sfruttamento economico; 
                m) ogni    altro    interesse   economico-finanziario 
          nazionale o dell'Unione europea. 
              3. Il Corpo della Guardia di finanza, avvalendosi anche 
          del proprio dispositivo aeronavale, esercita in mare, fatto 
          salvo quanto previsto dall'art. 2, primo comma, lettera c), 
          della  legge  31 dicembre 1982, n. 979, dagli articoli 200, 
          201  e  202  del  codice  della navigazione e dagli accordi 
          internazionali,  e  i compiti istituzionali conferiti dalle 
          leggi vigenti al Corpo delle Capitanerie di porto, funzioni 
          di  polizia  economica  e  finanziaria  in  via  esclusiva, 
          richiedendo   la  collaborazione  di  altri  organismi  per 
          l'esercizio  dei  propri  compiti,  nonche', fermo restando 
          quanto  previsto  dalla  legge  1° aprile 1981, n. 121, per 
          quanto  concerne il coordinamento delle forze di polizia in 
          materia  di  ordine  e  di sicurezza pubblica, attivita' di 
          contrasto dei traffici illeciti. 
              4.  Ferme  restando  le  norme  del codice di procedura 

          penale  e  delle altre leggi vigenti, i militari del Corpo, 
          nell'espletamento   dei  compiti  di  cui  al  comma 2,  si 
          avvalgono  delle  facolta'  e  dei  poteri  previsti  dagli 
          articoli 32   e   33   del  decreto  del  Presidente  della 
          Repubblica   29 settembre   1973,   n.  600,  e  successive 
          modificazioni,  51  e  52  del decreto del Presidente della 
          Repubblica   26 ottobre   1972,   n.   633,   e  successive 
          modificazioni. 
              5.  Ai  fini  dell'assolvimento  dei  compiti di cui al 
          presente  art.  continuano  ad  applicarsi, per i fatti che 
          possono    configurarsi   come   violazioni   fiscali,   le 
          disposizioni  di  cui  agli  articoli 36, ultimo comma, del 
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 
          n.  600,  aggiunto  dall'art. 19, comma 1, lettera d) della 
          legge  30 dicembre 1991, n. 413, e 32 della legge 7 gennaio 
          1929, n. 4.». 
              - La  legge  24 novembre 1981, n. 689, reca: «Modifiche 
          al sistema penale». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  25 del decreto del 
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre  1973,  n. 602, 
          recante  «Disposizioni  sulla riscossione delle imposte sul 
          reddito.», come modificato dalla presente legge: 
              «Art.   25   (Cartella   di   pagamento).   -   1.   Il 
          concessionario   notifica  la  cartella  di  pagamento,  al 
          debitore  iscritto  a  ruolo o al coobbligato nei confronti 
          dei  quali  procede,  a  pena  di  decadenza,  entro  il 31 
          dicembre: 
                a) del    terzo   anno   successivo   a   quello   di 
          presentazione  della  dichiarazione,  ovvero  a  quello  di 
          scadenza  del  versamento  dell'unica  o  ultima rata se il 
          termine  per  il  versamento  delle  somme risultanti dalla 
          dichiarazione  scade  oltre il 31 dicembre dell'anno in cui 
          la  dichiarazione e' presentata, per le somme che risultano 
          dovute  a  seguito  dell'attivita' di liquidazione prevista 
          dall'art.   36-bis   del   decreto   del  Presidente  della 
          Repubblica  29 settembre  1973,  n. 600, nonche' del quarto 
          anno   successivo   a   quello   di   presentazione   della 
          dichiarazione  del  sostituto  d'imposta  per  le somme che 
          risultano  dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo 
          unico  di  cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 
          22 dicembre 1986, n. 917; 
                b) del   quarto   anno   successivo   a   quello   di 
          presentazione   della   dichiarazione,  per  le  somme  che 
          risultano  dovute  a  seguito  dell'attivita'  di controllo 
          formale  prevista  dall'art.  36-ter del citato decreto del 
          Presidente della Repubblica n. 600 del 1973; 
                c) del  secondo  anno  successivo  a  quello  in  cui 
          l'accertamento  e' divenuto definitivo, per le somme dovute 
          in base agli accertamenti dell'ufficio. 
              2.  La cartella di pagamento, redatta in conformita' al 
          modello  approvato con decreto del Ministero delle finanze, 
          contiene  l'intimazione  ad  adempiere l'obbligo risultante 
          dal  ruolo  entro  il  termine  di  sessanta  giorni  dalla 
          notificazione,  con  l'avvertimento  che,  in  mancanza, si 
          procedera' ad esecuzione forzata. 
              2-bis.   La   cartella   di  pagamento  contiene  anche 
          l'indicazione  della  data  in  cui  il ruolo e' stato reso 
          esecutivo. 
              3.  Ai  fini della scadenza del termine di pagamento il 
          sabato e' considerato giorno festivo.». 
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  2  del  decreto 
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, recante «Unificazione 
          ai   fini   fiscali   e  contributivi  delle  procedure  di 
          liquidazione, riscossione e accertamento, a norma dell'art. 
          3,  comma 134,  lettera b),  della  L. 23 dicembre 1996, n. 
          662.», come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  2  (Riscossione delle somme dovute a seguito dei 
          controlli  automatici).  -  1.  Le somme che, a seguito dei 
          controlli  automatici,  ovvero dei controlli eseguiti dagli 
          uffici,  effettuati  ai  sensi  degli  articoli 36-bis  del 
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 
          n.   600,   e  54-bis  del  decreto  del  Presidente  della 
          Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633,  risultano dovute a 
          titolo  d'imposta, ritenute, contributi e premi o di minori 
          crediti gia' utilizzati, nonche' di interessi e di sanzioni 
          per   ritardato   o   omesso   versamento,   sono  iscritte 
          direttamente nei ruoli a titolo definitivo. 
              1-bis. (Abrogato) 
              2.  L'iscrizione a ruolo non e' eseguita, in tutto o in 
          parte, se il contribuente o il sostituto d'imposta provvede 
          a   pagare  le  somme  dovute  con  le  modalita'  indicate 
          nell'art. 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, 
          concernente  le  modalita'  di  versamento mediante delega, 
          entro  trenta  giorni  dal ricevimento della comunicazione, 
          prevista dai commi 3 dei predetti articoli 36-bis e 54-bis, 
          ovvero   della   comunicazione   definitiva  contenente  la 
          rideterminazione  in sede di autotutela delle somme dovute, 
          a  seguito  dei  chiarimenti forniti dal contribuente o dal 
          sostituto   d'imposta.   In  tal  caso,  l'ammontare  delle 
          sanzioni amministrative dovute e' ridotto ad un terzo e gli 
          interessi  sono  dovuti  fino  all'ultimo  giorno  del mese 
          antecedente     a     quello     dell'elaborazione    della 
          comunicazione.» 
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  67  del  decreto 
          legislativo   30 luglio   1999,  n.  300  recante  «Riforma 
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della 
          L.  15 marzo  1997, n. 59.», come modificato dalla presente 
          legge: 
              «Art.  67   (Organi).  -  1.  Sono organi delle agenzie 
          fiscali: 
                a) il   direttore  dell'agenzia,  scelto  in  base  a 
          criteri  di alta professionalita', di capacita' manageriale 
          e  di  qualificata  esperienza  nell'esercizio  di funzioni 
          attinenti al settore operativo dell'agenzia; 
                b) il  comitato di gestione, composto di sei membri e 
          dal direttore dell'agenzia, che lo presiede; 
                c) il collegio dei revisori dei conti. 
              2.  Il direttore e' nominato con decreto del Presidente 
          della  Repubblica  previa  deliberazione  del consiglio dei 
          ministri,  su  proposta del ministro delle finanze, sentita 
          la  conferenza  unificata  Stato-regioni-autonomie  locali. 
          L'incarico ha la durata massima di tre anni, e' rinnovabile 
          ed   e'   incompatibile   con   altri  rapporti  di  lavoro 
          subordinato  e  con qualsiasi altra attivita' professionale 
          privata. 
              3. Il comitato di gestione e' nominato per la durata di 
          tre  anni  con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei 
          Ministri,  su  proposta  del Ministro dell'economia e delle 
          finanze. Quattro componenti sono scelti fra i dirigenti dei 
          principali  settori  dell'agenzia  designati  dal direttore 
          dell'agenzia stessa; due componenti sono scelti tra esperti 
          della  materia  anche  estranei  all'amministrazione. I sei 
          componenti   del  comitato  di  gestione  dell'Agenzia  del 
          demanio   sono  scelti  tra  esperti  della  materia  anche 
          estranei all'amministrazione. 
              4.  Il  collegio dei revisori dei conti e' composto dal 
          presidente,   da  due  membri  effettivi  e  due  supplenti 
          iscritti  al  registro dei revisori contabili, nominati con 
          decreto  del  ministro  delle  finanze  di  concerto con il 
          ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione 
          economica.  I  revisori durano in carica tre anni e possono 
          essere  confermati una sola volta. Il collegio dei revisori 
          dei  conti  esercita  le  funzioni di cui all'art. 2403 del 
          codice civile, in quanto applicabile. 
              5.  I  componenti  del comitato di gestione non possono 
          svolgere attivita' professionale, ne' essere amministratori 
          o   dipendenti  di  societa'  o  imprese,  nei  settori  di 
          intervento dell'agenzia. 
              6.  I  compensi  dei componenti degli organi collegiali 
          sono  stabiliti  con decreto del ministro delle finanze, di 
          concerto  con  il ministro del tesoro, del bilancio e della 
          programmazione economica e sono posti a carico del bilancio 
          dell'agenzia.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 1 del decreto legge 
          23 febbraio 2004, n. 41 recante «Disposizioni in materia di 
          determinazione  del  prezzo di vendita di immobili pubblici 
          oggetto   di  cartolarizzazione.»,  come  modificato  dalla 
          presente legge: 
              «Art.  1  -  (Modalita' di determinazione del prezzo di 
          immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione). 
              1. Il prezzo di vendita delle unita' immobiliari ad uso 
          residenziale,  ai conduttori che abbiano manifestato, nelle 
          ipotesi e con le modalita' previste dal secondo periodo del 
          comma 20  dell'art.  3 del decreto-legge 25 settembre 2001, 
          n.   351,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge 
          23 novembre  2001,  n.  410, e successive modificazioni, la 
          volonta'   di   acquisto   entro  il  31 ottobre  2001,  e' 
          determinato,  al  momento  dell'offerta in opzione e con le 
          modalita'  di  cui  al  comma 2,  sulla  base dei valori di 
          mercato del mese di ottobre 2001. 
              2.  Ai fini dell'applicazione del comma 1, il prezzo di 
          vendita  e'  fissato  applicando,  al prezzo determinato ai 
          sensi  del  comma 7 dell'art. 3 del citato decreto-legge n. 
          351   del  2001,  coefficienti  aggregati  di  abbattimento 
          calcolati   dall'Agenzia   del  territorio  sulla  base  di 
          eventuali  aumenti  di  valore  degli  immobili tra la data 
          della  suddetta  offerta  in  opzione  ed  i valori medi di 
          mercato   del   mese   di ottobre  2001,  quali  pubblicati 
          dall'Osservatorio  del mercato immobiliare (OMI) e di altri 
          parametri  di  mercato. Qualora le offerte in opzione siano 
          inviate  dagli  enti  gestori  agli aventi diritto, dopo un 
          intervallo  di  tempo  superiore  a  sei mesi rispetto alla 
          valutazione  dell'Agenzia del territorio, i coefficienti di 
          abbattimento da applicare dovranno essere quelli pubblicati 
          in   epoca   immediatamente   successiva  alla  data  della 
          valutazione  stessa,  al  fine  di  garantire che il prezzo 
          delle   unita'   immobiliari   offerte   in   opzione   sia 
          effettivamente corrispondente in termini reali ai valori di 
          mercato   del  mese  di ottobre  2001.  I  coefficienti  di 
          abbattimento  sono  calcolati  e  pubblicati  fino a quelli 
          relativi al secondo semestre 2005. 
              3. Omissis. 
              4. Omissis. 
              4-bis. Omissis. 
              4-ter. Omissis.». 
              La  legge  16 aprile  1987, n. 183, reca «Coordinamento 
          delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle 
          Comunita'  europee  ed adeguamento dell'ordinamento interno 
          agli atti normativi comunitari». 
              I  commi da 499 a 518 dell'art. 1 della citata legge n. 
          266 del 2005, abrogati dalla presente legge recavano: 
              «Comma  499. (Programmazione fiscale per imprenditori e 
          lavoratori autonomi» 
              «Comma 500. (Esclusione dalla programmazione fiscale)» 
              «Comma 501. (Proposta di programmazione)» 
              «Comma   502.   (Perfezionamento  della  programmazione 
          fiscale)» 
              «Comma  503. (Accettazione della programmazione fiscale 
          da parte del contribuente)» 
              «Comma  504.  (Effetti  della programmazione fiscale ai 
          fini  dell'accertamento  delle imposte dirette, dell'irap e 
          dei contributi previdenziali)» 
              «Comma  505.  (Effetti  della programmazione fiscale ai 
          fini Iva)» 
              «Comma    506.   (Esclusione   da   inibizione   poteri 
          accertativi: accertamento parziale)» 
              «Comma    507.   (Esclusione   da   inibizione   poteri 
          accertativi: accertamento induttivo)» 
              «Comma    508.   (Esclusione   da   inibizione   poteri 
          accertativi)» 
              «Comma  509.  (Cessazione  effetti della Programmazione 
          fiscale in caso di variazione reddito nel triennio)» 
              «Comma   510.   (Proposta   di   adeguamento  per  anni 
          pregressi)» 
              «Comma 511. (Imposta sostitutiva per anni pregressi)» 
              «Comma 512. (Iva per anni pregressi)» 
              «Comma 513. (Versamenti per anni pregressi)» 
              «Comma 514. (Rateizzazione, versamento e riscossione)» 
              «Comma    515.    (Ulteriore    azione    accertatrice: 
          accertamento con adesione)» 
              «Comma 516. (Esclusione rilevanza perdite)» 
              «Comma 517. (Applicabilita' accertamento con adesione)» 
              «Comma    518.    (Esclusione   da   adeguamento   anni 
          pregressi).» 
              - Si  riporta il testo del comma 519 della citata legge 
          n. 266 del 2005, come modificato dalla presente legge: 
              «519.  Sono abrogate le disposizioni di cui all'art. 1, 
          commi da 387 a 398, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.» 
              La  direttiva 2003/123/CE del Consiglio del 22 dicembre 
          2003 e' pubblicata in GUCE n. L 7 del 13 gennaio 2004. 
              La  direttiva 90/435/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 225 
          del 20 agosto 1990. 
 

 

                              Art. 38. 
               Misure di contrasto del gioco illegale 

  1.  Al  fine  di  contrastare la diffusione del gioco irregolare ed 
illegale,  l'evasione  e  l'elusione  fiscale  nel settore del gioco, 
nonche'  di  assicurare  la  tutela  del  giocatore,  con regolamenti 
emanati  ai  sensi  dell'articolo 16,  comma 1, della legge 13 maggio 
1999, n. 133, sono disciplinati, entro il 31 dicembre 2006: 
    a) le  scommesse  a  distanza  a  quota  fissa  con  modalita' di 
interazione diretta tra i singoli giocatori; 
    b) i  giochi  di  abilita'  a distanza con vincita in denaro, nei 
quali   il   risultato   dipende,   in   misura  prevalente  rispetto 
all'elemento   aleatorio,  dall'abilita'  dei  giocatori.  L'aliquota 
d'imposta  unica  e'  stabilita  in  misura pari al 3 per cento della 
somma giocata; 
    c) le  caratteristiche dei punti di vendita aventi come attivita' 
principale  la  commercializzazione  dei  prodotti di gioco pubblici. 
Sono   punti   di   vendita   aventi  come  attivita'  principale  la 
commercializzazione  dei  prodotti  di  gioco  pubblici le agenzie di 
scommessa,  le sale pubbliche da gioco, le sale destinate al gioco (( 
disciplinato  dal regolamento )) di cui al decreto del Ministro delle 
finanze  31 gennaio  2000,  n.  29,  nonche'  gli  ulteriori punti di 
vendita  aventi  come attivita' principale la commercializzazione dei 
prodotti di gioco pubblici di cui ai commi 2 e 4. 
  2.  L'articolo  1, comma 287, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, 
e' sostituito dal seguente: 
    «287.  Con  provvedimenti  del  Ministero  dell'economia  e delle 
finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite 
le nuove modalita' di distribuzione del gioco su eventi diversi dalle 
corse dei cavalli, nel rispetto dei seguenti criteri: 
    a) inclusione,  tra  i  giochi  su eventi diversi dalle corse dei 
cavalli,  delle  scommesse  a totalizzatore e a quota fissa su eventi 
diversi  dalle  corse  dei  cavalli,  dei concorsi pronostici su base 
sportiva,  del  concorso pronostici denominato totip, delle scommesse 
ippiche  di  cui  al (( comma 498, )) nonche' di ogni ulteriore gioco 
pubblico, basato su eventi diversi dalle corse dei cavalli; 
    b) possibilita'  di  raccolta  del  gioco su eventi diversi dalle 
corse dei cavalli da parte degli operatori che esercitano la raccolta 
di gioco presso uno Stato membro dell'Unione europea, degli operatori 
di  Stati  membri  dell'Associazione  europea per il libero scambio e 
anche  degli  operatori  di  altri  Stati,  solo  se  in possesso dei 
requisiti di affidabilita' definiti dall'Amministrazione autonoma dei 
monopoli di Stato; 
    c) esercizio  della raccolta tramite punti di vendita aventi come 
attivita'  principale  la  commercializzazione  dei prodotti di gioco 
pubblici  e  punti  di  vendita  aventi  come attivita' accessoria la 
commercializzazione  dei  prodotti  di  gioco  pubblici;  ai punti di 
vendita  aventi  come attivita' principale la commercializzazione dei 
prodotti  di  gioco  pubblici  puo'  essere  riservata  in  esclusiva 
l'offerta di alcune tipologie di scommessa; 
    d) previsione  dell'attivazione  di  un  numero di nuovi punti di 
vendita  non  inferiore a 7.000, di cui almeno il 30 per cento aventi 
come  attivita'  principale  la  commercializzazione  dei prodotti di 
gioco pubblici; 
    e) determinazione  del  numero  massimo  dei punti di vendita per 
comune  in proporzione agli abitanti e in considerazione dei punti di 
vendita gia' assegnati; 
    f) localizzazione  dei  punti  di  vendita  aventi come attivita' 
principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei 
comuni  con  piu' di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore ad 
800  metri  dai punti di vendita gia' assegnati e nei comuni con meno 
di  200.000  abitanti  a una distanza non inferiore a 1.600 metri dai 
punti di vendita gia' assegnati; 
    g) localizzazione  dei  punti  di  vendita  aventi come attivita' 
accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei 
comuni  con  piu'  di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore a 
400  metri  dai punti di vendita gia' assegnati e nei comuni con meno 
di  200.000  abitanti  a  una distanza non inferiore ad 800 metri dai 
punti  di  vendita  gia'  assegnati,  senza  pregiudizio dei punti di 
vendita in cui, alla data del 30 giugno 2006, si effettui la raccolta 
dei concorsi pronostici su base sportiva; 
    h) aggiudicazione  dei  punti  di vendita previa effettuazione di 
una o piu' procedure aperte a tutti gli operatori, la cui base d'asta 
non  puo'  essere inferiore ad euro venticinquemila per ogni punto di 
vendita  avente  come attivita' principale la commercializzazione dei 
prodotti  di  gioco  pubblici e ad euro settemilacinquecento per ogni 
punto    di    vendita    avente   come   attivita'   accessoria   la 
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; 
    i) acquisizione  della  possibilita'  di  raccogliere  il gioco a 
distanza,  ivi  inclusi  i  giochi di abilita' con vincita in denaro, 
previo   versamento   di   un  corrispettivo  non  inferiore  a  euro 
duecentomila; 
    l) definizione  delle modalita' di salvaguardia dei concessionari 
della  raccolta  di  scommesse  a quota fissa su eventi diversi dalle 
corse  dei  cavalli  disciplinate  dal  ((  regolamento  di cui al )) 
decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 
111.». 
  3.  All'articolo 4,  comma 1,  del  decreto legislativo 23 dicembre 
1998,  n.  504,  e successive modificazioni, (( il numero 3) )) della 
lettera b),  con  effetti  dal  1o gennaio  2007,  e'  sostituito dal 
seguente: 
    «3)  per le scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse 
dei  cavalli  e per le scommesse con modalita' di interazione diretta 
tra i singoli giocatori: 
      3.1)  nel  caso  in  cui  il  movimento  netto  dei dodici mesi 
precedenti  derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi 
dalle  corse dei cavalli sia superiore a 1.850 milioni di euro, nella 
misura  del  3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette 
eventi  e per le scommesse con modalita' di interazione diretta tra i 
singoli  giocatori;  nella  misura  dell'8  per  cento  per  ciascuna 
scommessa composta da piu' di sette eventi; 
      3.2)  nel  caso  in  cui  il  movimento  netto  dei dodici mesi 
precedenti  derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi 
dalle  corse dei cavalli sia superiore a 2.150 milioni di euro, nella 
misura  del  3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette 
eventi  e per le scommesse con modalita' di interazione diretta tra i 
singoli  giocatori;  nella  misura  del  6,8  per  cento per ciascuna 
scommessa composta da piu' di sette eventi; 
      3.3)  nel  caso  in  cui  il  movimento  netto  dei dodici mesi 
precedenti  derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi 
dalle  corse dei cavalli sia superiore a 2.500 milioni di euro, nella 
misura  del  3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette 
eventi  e per le scommesse con modalita' di interazione diretta tra i 
singoli  giocatori;  nella  misura  del  6  per  cento  per  ciascuna 
scommessa composta da piu' di sette eventi; 
      3.4)  nel  caso  in  cui  il  movimento  netto  dei dodici mesi 
precedenti  derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi 
dalle  corse dei cavalli sia superiore a 3.000 milioni di euro, nella 
misura del 2,5 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette 
eventi  e per le scommesse con modalita' di interazione diretta tra i 
singoli  giocatori;  nella  misura  del  5,5  per  cento per ciascuna 
scommessa composta da piu' di sette eventi; 
      3.5)  nel  caso  in  cui  il  movimento  netto  dei dodici mesi 
precedenti  derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi 
dalle  corse dei cavalli sia superiore a 3.500 milioni di euro, nella 
misura  del  2 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette 
eventi  e  per  quelle  con  modalita'  di  interazione diretta tra i 
singoli  giocatori;  nella  misura  del  5  per  cento  per  ciascuna 
scommessa composta da piu' di sette eventi;». 
  4.  Al  fine  di  contrastare la diffusione del gioco irregolare ed 
illegale,  l'evasione  e  l'elusione  fiscale  nel settore del gioco, 
nonche'  di assicurare la tutela del giocatore, con provvedimenti del 
Ministero  dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei 
monopoli di Stato, sono stabilite le nuove modalita' di distribuzione 
del gioco su base ippica, nel rispetto dei seguenti criteri: 
    a) inclusione,  tra  i  giochi  su base ippica, delle scommesse a 
totalizzatore  ed a quota fissa sulle corse dei cavalli, dei concorsi 
pronostici  su  base  sportiva,  del  concorso  pronostici denominato 
totip,  delle  scommesse  ippiche  di  cui all'articolo 1, comma 498, 
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonche' di ogni ulteriore gioco 
pubblico; 
    b) possibilita'  di  raccolta  del  gioco su base ippica da parte 
degli  operatori che esercitano la raccolta di gioco presso uno Stato 
membro   dell'Unione   europea,   degli  operatori  di  Stati  membri 
dell'Associazione  europea  per  il  libero  scambio,  e  anche degli 
operatori  di  altri  Stati,  solo  se  in  possesso dei requisiti di 
affidabilita'  definiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di 
Stato; 
    c) esercizio  della raccolta tramite punti di vendita aventi come 
attivita'  principale  la  commercializzazione  dei prodotti di gioco 
pubblici  e  punti  di  vendita  aventi  come attivita' accessoria la 
commercializzazione  dei  prodotti  di  gioco  pubblici;  ai punti di 
vendita  aventi  come attivita' principale la commercializzazione dei 
prodotti  di  gioco  pubblici  puo'  essere  riservata  in  esclusiva 
l'offerta di alcune tipologie di scommessa; 
    d) previsione  dell'attivazione  di  un  numero di nuovi punti di 
vendita  non  inferiore a 10.000, di cui almeno il 5 per cento aventi 
come  attivita'  principale  la  commercializzazione  dei prodotti di 
gioco pubblici; 
    e) determinazione  del  numero  massimo  dei punti di vendita per 
provincia aventi come attivita' principale la commercializzazione dei 
prodotti  di  gioco  pubblici  in considerazione dei punti di vendita 
gia' assegnati; 
    f) localizzazione  dei  punti  di  vendita  aventi come attivita' 
principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei 
comuni  con  piu'  di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore a 
2.000 metri dai punti di vendita gia' assegnati e nei comuni con meno 
di  200.000  abitanti, a una distanza non inferiore a 3.000 metri dai 
punti di vendita gia' assegnati; 
    g) localizzazione  dei  punti  di  vendita  aventi come attivita' 
accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei 
comuni  con  piu' di 200.000 abitanti, a una distanza non inferiore a 
400  metri  dai punti di vendita gia' assegnati e nei comuni con meno 
di  200.000  abitanti,  a  una distanza non inferiore a 800 metri dai 
punti  di  vendita  gia'  assegnati,  senza  pregiudizio dei punti di 
vendita in cui, alla data del 30 giugno 2006, si effettui la raccolta 
del  concorso  pronostici  denominato  totip,  ovvero delle scommesse 
ippiche  di  cui  all'articolo 1,  comma 498, della legge 30 dicembre 
2004, n. 311; 
    h) aggiudicazione  dei  punti di vendita, previa effettuazione di 
una o piu' procedure aperte a tutti gli operatori, la cui base d'asta 
non  puo'  essere  inferiore  ad  euro  trentamila  per ogni punto di 
vendita  avente  come attivita' principale la commercializzazione dei 
prodotti  di  gioco  pubblici e ad euro settemilacinquecento per ogni 
punto    di    vendita    avente   come   attivita'   accessoria   la 
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; 
    i) acquisizione  della  possibilita'  di  raccogliere  il gioco a 
distanza,  ivi  inclusi  i  giochi di abilita' con vincita in denaro, 
previo  il  versamento  di  un  corrispettivo  non  inferiore  a euro 
duecentomila; 
    l) definizione  delle modalita' di salvaguardia dei concessionari 
della  raccolta  di scommesse ippiche (( disciplinate dal regolamento 
))  di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, 
n. 169. 
  5. L'articolo 22, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' 
sostituito dal seguente: 
    «6.  Il  numero  massimo  di apparecchi da intrattenimento di cui 
all'articolo 110,  commi 6  e  7,  del  testo  unico  delle  leggi di 
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e 
successive   modificazioni,  che  possono  essere  installati  presso 
pubblici  esercizi  o  punti  di raccolta di altri giochi autorizzati 
nonche'  le prescrizioni da osservare ai fini dell'installazione sono 
definiti con decreti direttoriali del Ministero dell'economia e delle 
finanze  Amministrazione  autonoma dei monopoli di Stato. Per i punti 
di  vendita  aventi  come attivita' accessoria la commercializzazione 
dei  prodotti  di  gioco  pubblici,  i  decreti  sono  predisposti di 
concerto   con  il  Ministero  dell'interno,  sentita  la  Conferenza 
Stato-citta' ed autonomie locali. Costituiscono criteri direttivi per 
la  determinazione  del  numero massimo di apparecchi installabili la 
natura  dell'attivita'  prevalente  svolta  presso  l'esercizio  o il 
locale e la superficie degli stessi.». 
  6.  Nei  casi di reiterazione previsti dall'articolo 110, comma 10, 
del  testo  unico  delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio 
decreto  18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, decadono 
le  autorizzazioni  alla  raccolta  di  giochi,  concorsi o scommesse 
rilasciate    dal    Ministero    dell'economia   e   delle   finanze 
Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato,  dalla  data  di 
notifica   del   provvedimento   di   sospensione  delle  licenze  od 
autorizzazioni  stesse. Negli stessi casi si interrompono gli effetti 
dei  contratti  in  ragione  dei quali i soggetti raccolgono gioco su 
incarico  di  concessionari  affidatari  della  raccolta  di  giochi, 
concorsi o scommesse. 
  7.  All'articolo 110,  comma 6,  lettera a),  del testo unico delle 
leggi  di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, 
n.  773, e successive modificazioni, le parole «in monete metalliche» 
sono soppresse. 
  8.  All'articolo 1  della  legge  23 dicembre  2005,  n.  266, sono 
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 530: 
      1. alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 
«a decorrere dal 1o gennaio 2007»; 
      2. alla lettera c), dopo le parole: «l'Amministrazione autonoma 
dei monopoli di Stato » sono aggiunte le seguenti: «, a decorrere dal 
1o gennaio 2007,»; 
    b) al  comma 531,  le  parole:  «1o luglio  2006» sono sostituite 
dalle seguenti: «1o gennaio 2007». 

 

Titolo IV DISPOSIZIONI FINALI 

                              Art. 39. 
           Modifica della disciplina di esenzione dall'ICI 

  1.  All'articolo 7  del  decreto-legge  30 settembre  2005, n. 203, 
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, 
il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: 
    «2-bis.    L'esenzione    disposta    dall'articolo 7,   comma 1, 
lettera i),  del  decreto  legislativo  30 dicembre  1992, n. 504, si 
intende  applicabile  alle  attivita' indicate nella medesima lettera 
che non abbiano esclusivamente natura commerciale». 

 

                            Art. 39-bis. 
           Disposizioni in materia di rimborsi elettorali 

((  1.  All'articolo 1  della  legge  3 giugno  1999,  n.  157,  sono 
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis.  Specifiche  disposizioni sono previste dal comma 5-bis 
per  il  rimborso  da  attribuire  ai movimenti o partiti politici in 
relazione  alle  spese  sostenute  per  le  campagne elettorali nella 
circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, per 
l'elezione delle Camere»; 
    b) al  comma 4,  le  parole:  «lire  mille» sono sostituite dalle 
seguenti:  «un  euro»  e  le  parole:  «lire  5  miliardi annue» sono 
sostituite dalle seguenti: «euro 2.582.285 annui»; 
    c) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
      «5-bis.  Per il rimborso previsto dal comma 1-bis, in relazione 
alle  spese  sostenute per le elezioni nella circoscrizione Estero, i 
fondi  di  cui  al comma 5 relativi, rispettivamente, al Senato della 
Repubblica e alla Camera dei deputati, sono incrementati nella misura 
dell'1,5  per  cento  del  loro  ammontare.  Ciascuno dei due importi 
aggiuntivi   di  cui  al  precedente  periodo  e'  suddiviso  tra  le 
ripartizionidella   circoscrizione   Estero   in   proporzione   alla 
rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna ripartizione e' 
suddivisa tra le liste di candidati in proporzione ai voti conseguiti 
nell'ambito  della  ripartizione. Partecipano alla ripartizione della 
quota  le liste che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella 
ripartizione  o che abbiano conseguito almeno il 4 per cento dei voti 
validamente   espressi  nell'ambito  della  ripartizione  stessa.  Si 
applicano  le  disposizioni di cui al comma 13 dell'articolo 15 della 
legge 10 dicembre 1993, n. 515.»; 
    d) al  comma 6,  le  parole:  «commi 1 e 4» sono sostituite dalle 
seguenti:  «commi 1 e 1-bis» e dopo le parole: «entro il 31 luglio di 
ciascun  anno»  sono  inserite  le  seguenti:  «I  rimborsi di cui al 
comma 4  sono  corrisposti  in un'unica soluzione, entro il 31 luglio 
dell'anno in cui si e' svolta la consultazione referendaria». 
  2. All'articolo 2, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157, dopo 
le  parole:  «fondi  medesimi»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  ad 
eccezione   degli   importi   di  cui  al  comma 5-bis  dello  stesso 
articolo 1,». 
  3.  All'articolo 9  della  legge  10 dicembre  1993,  n.  515, sono 
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' abrogato; 
    b)  al  comma 3,  le  parole:  «per l'attribuzione della quota di 
seggi da assegnare in ragione proporzionale» sono soppresse. 
  4.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente articolo si applicano a 
partire  dai rimborsi delle spese elettorali sostenute per il rinnovo 
del  Senato  della  Repubblica  e  della  Camera  dei  deputati nelle 
elezioni dell'aprile 2006. 
  5.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo, 
valutato  in  1,5  milioni  di  euro  a  decorrere dall'anno 2006, si 
provvede,   per   l'anno   2006,  mediante  corrispondente  riduzione 
dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui all'articolo 10, comma 5, del 
decreto-legge    29 novembre    2004,   n.   282,   convertito,   con 
modificazioni,  dalla  legge 27 dicembre 2004, n. 307, e per gli anni 
successivi   mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento 
iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2006-2008, nell'ambito 
dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente «Fondo speciale» 
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze 
per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento 
relativo  al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia 
e  delle  finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le 
occorrenti variazioni di bilancio. )) 

 

                              Art. 40. 
                        Copertura finanziaria 

((  1. Agli oneri recati dal presente decreto, ad eccezione di quelli 
relativi  agli  articoli 18-bis,  21  e  39-bis,  pari  a complessivi 
4.384,4,  milioni  di euro per l'anno 2006, a 2.066,6 milioni di euro 
per  l'anno  2007  e  a  3.013,7  milioni di euro per l'anno 2008, si 
provvede  mediante  utilizzo delle maggiori entrate e delle riduzioni 
di spesa recate dal medesimo decreto. 
  2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad 
apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
)) 

 

                            Art. 40-bis. 
                          Norma transitoria 

((  1.  Gli  atti  ed  i  contratti,  pubblici  e  privati,  emanati, 
stipulati  o  comunque  posti  in  essere  nello  stesso giorno della 
pubblicazione  del  presente  decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  in 
applicazione  ed osservanza della disciplina normativa previgente non 
costituiscono  in  nessun caso ipotesi di violazione della disciplina 
recata  dal decreto stesso. In tali casi, le disposizioni del decreto 
si  considerano  entrate  in  vigore il giorno successivo a quello di 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. )) 

 

                              Art. 41. 
                          Entrata in vigore 

  1.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua 
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e 
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.