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Decreto-Legge 4 luglio 2006, n.223
coordinato con la
Legge 4 agosto 2006, n.248
(Pubblicato in G.U. n. 153 - Serie
generale - del 4 luglio 2006)
«Disposizioni
urgenti per il rilancio
economico e sociale,
per il contenimento e la razionalizzazione
della
spesa
pubblica, nonche' interventi
in materia di entrate e di
contrasto all'evasione
fiscale.».
Titolo I MISURE URGENTI PER LO SVILUPPO, LA CRESCITA E
LA PROMOZIONE
DELLA
CONCORRENZA E DELLA COMPETITIVITA', PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI
E
PER LA LIBERALIZZAZIONE DI SETTORI PRODUTTIVI.
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato
redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle
disposizioni sulla promulgazione
delle leggi,
sull'emanazione dei
decreti del Presidente della
Repubblica
italiana, approvato con
D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi
2 e 3,
del medesimo testo unico, al solo fine di
facilitare la
lettura sia
delle disposizioni del
decreto-legge, integrate
con le modifiche
apportate dalla legge di
conversione,
che di quelle modificate o
richiamate nel decreto, trascritte nelle note.
Restano
invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche
apportate dalla legge di
conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale saranno
riportate tra
i segni (( ...
)).
A norma dell'art. 15, comma 5, della
legge 23 agosto
1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche
apportate
dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello
della
sua
pubblicazione.
Art. 1.
Finalita' e ambito di intervento
1. Le
norme del presente
titolo, adottate ai sensi
degli
articoli 3, 11, 41 e 117, commi primo e secondo, della
Costituzione,
con particolare riferimento alle materie di competenza
statale
della
tutela della
concorrenza, dell'ordinamento
civile e della
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti
i
diritti civili e sociali
che devono essere
garantiti su tutto il
territorio nazionale, recano
misure necessarie
ed urgenti per
garantire il rispetto degli articoli 43, 49, 81, 82 e 86 del
Trattato
istitutivo della Comunita' europea ed assicurare
l'osservanza
delle
raccomandazioni
e dei
pareri della
Commissione europea,
dell'Autorita' garante della
concorrenza e
del mercato e delle
Autorita' di regolazione e
vigilanza
di settore, in relazione
all'improcrastinabile esigenza di
rafforzare la liberta'
di scelta
del cittadino consumatore e
la promozione
di assetti di mercato
maggiormente concorrenziali, anche al
fine di favorire
il rilancio
dell'economia e dell'occupazione, attraverso la
liberalizzazione
di
attivita' imprenditoriali e la creazione di nuovi posti di
lavoro.
(( 1-bis. Le disposizioni di
cui al presente
decreto si applicano
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento
e
di Bolzano in conformita' agli statuti speciali e alle relative
norme
di attuazione. ))
Art. 2.
Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel
settore
dei
servizi professionali
1. In conformita' al principio comunitario di
libera concorrenza
ed
a quello di liberta' di
circolazione delle
persone e dei servizi,
nonche' al fine di assicurare agli utenti
un'effettiva
facolta' di
scelta nell'esercizio dei
propri diritti
e di comparazione delle
prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in
vigore
del
presente decreto sono
abrogate
le disposizioni legislative e
regolamentari che prevedono con
riferimento
alle attivita' libero
professionali e intellettuali:
(( a) l'obbligatorieta'
di tariffe
)) fisse o minime ovvero il
divieto di pattuire compensi
parametrati
al raggiungimento degli
obiettivi perseguiti;
(( b)
il divieto, anche
parziale, di svolgere
pubblicita'
informativa circa i titoli e le
specializzazioni
professionali, le
caratteristiche del servizio
offerto, nonche'
il prezzo e i costi
complessivi delle prestazioni
secondo criteri
di trasparenza e
veridicita' del messaggio il cui rispetto e' verificato
dall'ordine;
c) il divieto di fornire all'utenza
servizi professionali
di tipo
interdisciplinare da parte di societa' di persone o
associazioni
tra
professionisti, fermo
restando che
l'oggetto sociale relativo
all'attivita' libero-professionale deve
essere
esclusivo, che il
medesimo professionista non puo' partecipare a piu' di una societa'
e
che la specifica prestazione
deve essere
resa da uno o piu' soci
professionisti previamente indicati,
sotto
la propria personale
responsabilita'. ))
2. Sono fatte salve le disposizioni
riguardanti
l'esercizio delle
professioni reso nell'ambito del Servizio
sanitario
nazionale o in
rapporto convenzionale con lo stesso,
nonche' le
eventuali tariffe
massime prefissate in via
generale a
tutela degli utenti. (( Il
giudice provvede alla
liquidazione delle
spese di giudizio e dei
compensi professionali, in caso
di liquidazione
giudiziale e di
gratuito patrocinio, sulla base della
tariffa professionale.
Nelle
procedure ad evidenza pubblica,
le stazioni
appaltanti possono
utilizzare le tariffe, ove
motivatamente ritenute
adeguate, quale
criterio o base di riferimento per la determinazione dei compensi
per
attivita' professionali.
2-bis. All'articolo 2233
del codice
civile, il terzo comma e'
sostituito dal seguente:
«Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i
patti conclusi tra
gli avvocati ed i
praticanti abilitati
con i loro clienti che
stabiliscono i compensi professionali».))
3. Le disposizioni
deontologiche
e pattizie e i codici
di
autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma
1 sono
adeguate, anche con l'adozione di misure
a garanzia
della qualita'
delle prestazioni professionali, entro il 1o gennaio 2007. In caso
di
mancato adeguamento, a
decorrere dalla
medesima data le norme in
contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso
nulle.
Art. 3.
Regole di tutela della concorrenza nel
settore della
distribuzione
commerciale
1. Ai sensi
delle disposizioni
dell'ordinamento comunitario in
materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle
merci
e dei servizi ed al
fine di garantire
la liberta' di concorrenza
secondo condizioni di pari opportunita'
ed il corretto
ed uniforme
funzionamento del mercato,
nonche' di
assicurare ai consumatori
finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di
accessibilita'
all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai
sensi
dell'articolo 117, comma
secondo,
lettere e) ed
m), della
Costituzione, (( le attivita'
commerciali,
come individuate dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di
somministrazione
di
alimenti e bevande ))
sono svolte
senza i seguenti limiti
e
prescrizioni:
a)
l'iscrizione a
registri abilitanti ovvero
possesso di
requisiti professionali soggettivi
per l'esercizio
di attivita'
commerciali, (( fatti salvi quelli riguardanti il settore
alimentare
e della somministrazione degli alimenti e delle bevande; ))
b) il rispetto
di distanze
minime obbligatorie tra attivita'
commerciali appartenenti alla medesima tipologia di
esercizio;
c) le
limitazioni quantitative
all'assortimento merceologico
offerto negli esercizi commerciali, (( fatta salva la distinzione
tra
settore alimentare e non alimentare;))
d) il rispetto di limiti
riferiti a quote
di mercato predefinite
o calcolate sul volume
delle vendite
a livello territoriale sub
regionale;
e) la fissazione di divieti ad
effettuare vendite
promozionali, a
meno che non siano prescritti dal diritto comunitario;
f) l'ottenimento di autorizzazioni
preventive e
le limitazioni di
ordine temporale o ((
quantitativo )) allo
svolgimento di vendite
promozionali di prodotti,
effettuate all'interno
degli esercizi
commerciali, (( tranne che nei periodi
immediatamente
precedenti i
saldi di fine stagione per i medesimi prodotti;
f-bis) il divieto o l'ottenimento di
autorizzazioni preventive
per
il consumo immediato dei prodotti di gastronomia
presso
l'esercizio
di vicinato, utilizzando i
locali e
gli arredi dell'azienda con
l'esclusione del servizio
assistito di
somministrazione e con
l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.))
2. Sono fatte salve
le disposizioni
che disciplinano le vendite
sottocosto e i saldi di fine stagione.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto
sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari
statali
di
disciplina del settore della distribuzione commerciale
incompatibili
con le disposizioni di cui al comma 1.
4. Le regioni e gli enti
locali adeguano le
proprie disposizioni
legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni di cui
al
comma 1 entro il 1o gennaio 2007.
Art. 4.
Disposizioni urgenti per
la liberalizzazione
dell'attivita' di
produzione di pane
1. Al fine
di favorire la promozione
di un assetto maggiormente
concorrenziale nel settore della panificazione ed assicurare una
piu'
ampia accessibilita'
dei consumatori
ai relativi prodotti, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,
sono
abrogate la legge 31 luglio
1956, n.
1002, e la lettera b), del
comma 2 dell'articolo 22 del decreto
legislativo
31 marzo 1998, n.
112.
2. L'impianto di un
nuovo panificio
ed il trasferimento o la
trasformazione di panifici esistenti sono soggetti a dichiarazione
di
inizio attivita' da presentare al comune competente per territorio
ai
sensi dell'articolo 19 della
legge 7
agosto 1990, n. 241.
La
dichiarazione deve
essere corredata
dall'autorizzazione della
competente Azienda
sanitaria locale
in merito ai
requisiti
igienico-sanitari e dall'autorizzazione alle emissioni in
atmosfera,
dal titolo abilitativo edilizio
e dal
permesso di agibilita' dei
locali, (( nonche' dall'indicazione del nominativo
del
responsabile
dell'attivita' produttiva, che assicura l'utilizzo
di materie
prime
in conformita'
alle norme
vigenti, l'osservanza delle
norme
igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la
qualita'
del prodotto finito.
2-bis. E' comunque
consentita ai titolari
di impianti di cui al
comma 2 l'attivita' di vendita dei prodotti di propria produzione
per
il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi
dell'azienda
con l'esclusione del servizio
assistito di
somministrazione e con
l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.
2-ter. Entro dodici
mesi dalla
data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello
sviluppo
economico, di concerto con
il Ministro
delle politiche agricole
alimentari e forestali e con il Ministro della salute, previa
intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le
regioni
e le province autonome di Trento e di
Bolzano, emana
un decreto ai
sensi dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988,
n. 400, volto a
disciplinare, in conformita' al diritto comunitario:
a) la denominazione di
«panificio»
da riservare alle imprese che
svolgono l'intero ciclo di
produzione del pane,
dalla lavorazione
delle materie prime alla cottura finale;
b) la denominazione
di «pane
fresco» da riservare al
pane
prodotto secondo un processo
di produzione
continuo, privo di
interruzioni finalizzate al congelamento,
alla surgelazione
o alla
conservazione prolungata delle materie prime, dei prodotti
intermedi
della panificazione e degli
impasti,
fatto salvo l'impiego di
tecniche di lavorazione
finalizzate al
solo rallentamento del
processo di lievitazione, da porre in
vendita entro
un termine che
tenga conto delle tipologie panarie esistenti a livello
territoriale;
c) l'adozione della dicitura
«pane conservato»
con l'indicazione
dello stato o
del metodo
di conservazione utilizzato,
delle
specifiche modalita' di confezionamento e di
vendita, nonche'
delle
eventuali modalita' di conservazione e di consumo. ))
3. I comuni e le autorita' competenti in materia
igienico-sanitaria
esercitano le rispettive funzioni di vigilanza
4. Le
violazioni delle
prescrizioni di cui
al presente
articolo sono punite ai sensi
dell'articolo
22, commi 1, 2, 5,
lettera c), e 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114.
Art. 5.
Interventi urgenti nel campo
della distribuzione
di farmaci
1. Gli
esercizi commerciali di
cui all'articolo 4, comma 1,
lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31
marzo 1998,
n. 114,
possono effettuare attivita' di vendita
al pubblico
dei farmaci da
banco o di
automedicazione,
di cui all'articolo 9-bis
del
decreto-legge 18
settembre 2001,
n. 347,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 16
novembre 2001,
n. 405, e di tutti i
farmaci o prodotti non
soggetti a prescrizione
medica, (( previa
comunicazione al Ministero della salute e alla regione in cui ha
sede
l'esercizio )) e secondo le modalita' previste dal presente
articolo.
E' abrogata ogni norma incompatibile.
2. La vendita di cui al comma 1 e'
consentita durante
l'orario di
apertura dell'esercizio
commerciale
e deve essere effettuata
nell'ambito di un
apposito reparto,
(( alla presenza e
con
l'assistenza personale e
diretta al cliente
)) di uno o piu'
farmacisti abilitati all'esercizio della
professione ed
iscritti al
relativo ordine. Sono, comunque, vietati i concorsi, le
operazioni
a
premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci.
3. Ciascun distributore al dettaglio
puo' determinare
liberamente
lo sconto sul prezzo indicato dal produttore o dal distributore
sulla
confezione del farmaco ((
rientrante
nelle categorie di cui al
comma 1, )) purche' lo sconto sia esposto in modo leggibile e
chiaro
al consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti. Ogni
clausola
contrattuale contraria e' nulla. Sono abrogati l'articolo 1, comma
4,
del decreto-legge 27
maggio 2005,
n. 87, convertito,
con
modificazioni, dalla legge 26
luglio 2005,
n. 149, ed ogni altra
norma incompatibile.
(( 3-bis. Nella provincia
di Bolzano
e' fatta salva la vigente
normativa in materia di bilinguismo e di uso della lingua
italiana
e
tedesca per
le etichette
e gli stampati illustrativi
delle
specialita' medicinali e dei
preparati galenici
come previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.
))
4. Alla lettera b)
del comma 1
dell'articolo 105 del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e' aggiunto, infine, il
seguente
periodo: «L'obbligo di chi commercia all'ingrosso farmaci di
detenere
almeno il 90 per cento delle specialita' in commercio non si
applica
ai medicinali non ammessi a rimborso da parte del Servizio
sanitario
nazionale, fatta salva la possibilita' del
rivenditore
al dettaglio
di rifornirsi presso altro grossista.».
5. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge 8
novembre 1991,
n. 362,
sono soppresse
le seguenti
parole: «che gestiscano
farmacie
anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente
legge»;
al comma 2 del medesimo articolo sono soppresse le
seguenti
parole:
«della provincia in cui ha sede la societa»; al comma
1, lettera a),
dell'articolo 8 della
medesima legge
e' soppressa la parola:
«distribuzione,».
(( 6. Sono abrogati i
commi 5, 6 e 7
dell'articolo 7 della legge
8 novembre 1991, n. 362.
6-bis. I commi 9 e 10 dell'articolo 7 della legge
8 novembre
1991,
n. 362, sono sostituiti dai seguenti:
«9. A seguito
di acquisto
a titolo di successione
di una
partecipazione in una societa'
di cui al comma
1, qualora vengano
meno i requisiti di
cui al secondo periodo
del comma 2, l'avente
causa cede la quota
di partecipazione
nel termine di due anni
dall'acquisto medesimo.
10. Il termine di
cui al comma
9 si applica anche alla vendita
della farmacia privata da
parte degli
aventi causa ai sensi del
dodicesimo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n.
475».
6-ter. Dopo il comma 4 dell'articolo 7 della legge 8
novembre
1991,
n. 362, e' inserito il seguente:
«4-bis. Ciascuna delle
societa'
di cui al comma 1 puo' essere
titolare dell'esercizio di non piu' di quattro farmacie ubicate
nella
provincia dove ha sede legale.».
7. Il comma 2 dell'articolo 100 del
decreto legislativo
24 aprile
2006, n. 219, e' abrogato. ))
Art. 6.
Interventi per il potenziamento
del servizio di taxi
(( 1. Al fine di
assicurare per il servizio
di taxi il tempestivo
adeguamento dei livelli
essenziali di
offerta del servizio taxi
necessari all'esercizio del diritto degli utenti
alla mobilita',
in
conformita' al principio
comunitario di
libera concorrenza ed a
quello di liberta' di
circolazione delle
persone e dei servizi,
nonche' la funzionalita'
e l'efficienza
del medesimo servizio
adeguati ai fini della mobilita' urbana ai sensi
degli
articoli 43,
49, 81, 82 e 86 del Trattato
istitutivo della
Comunita' europea e
degli articoli 3, 11, 16, 32,
41 e 117, comma
secondo, lettere e)
e m), della Costituzione, i comuni, sentite le commissioni
consultive
di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 15
gennaio
1992, n. 21,
ove funzionanti, o analogo organo partecipativo, possono:
a) disporre
turnazioni integrative
in aggiunta a quelle
ordinarie, individuando idonee forme di controllo
sistematico
circa
l'effettivo svolgimento del
servizio nei
turni dichiarati. Per
l'espletamento del servizio integrativo di cui alla presente
lettera,
i titolari di licenza si avvalgono, in deroga alla disciplina
di cui
all'articolo 10 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, di sostituti
alla
guida in possesso dei
requisiti stabiliti
all'articolo 6 della
medesima legge. I sostituti alla guida devono
espletare
l'attivita'
in conformita' alla vigente
normativa ed il
titolo di lavoro deve
essere trasmesso al comune almeno il giorno precedente
all'avvio
del
servizio;
b) bandire concorsi
straordinari
in conformita' alla vigente
programmazione numerica, ovvero
in deroga
ove la programmazione
numerica manchi o non sia ritenuta idonea dal comune ad assicurare
un
livello di offerta adeguato, per il rilascio, a
titolo
gratuito o a
titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in
possesso
dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della citata legge n.
21 del
1992, fissando, in caso di
titolo oneroso,
il relativo importo ed
individuando, in caso di eccedenza delle domande, uno o piu'
criteri
selettivi di valutazione automatica o
immediata,
che assicurino la
conclusione della procedura in
tempi celeri.
I proventi derivanti
sono ripartiti in misura
non inferiore
all'80 per cento tra i
titolari di licenza di taxi del medesimo
comune;
la restante parte
degli introiti puo' essere utilizzata dal comune per il
finanziamento
di iniziative volte al controllo e al
miglioramento
della qualita'
degli autoservizi pubblici non
di linea
e alla sicurezza dei
conducenti e dei passeggeri, anche mediante
l'impiego di
tecnologie
satellitari;
c) prevedere il
rilascio ai soggetti
in possesso dei requisiti
stabiliti dall'articolo 6 della
citata legge
n. 21 del 1992, e in
prevalenza ai soggetti di cui
all'articolo
7, comma 1, lettere b)
e c), della medesima legge,
di titoli
autorizzatori temporanei o
stagionali, non
cedibili, per fronteggiare
particolari eventi
straordinari o periodi di prevedibile incremento
della
domanda e in
numero proporzionato alle esigenze dell'utenza;
d) prevedere in via
sperimentale l'attribuzione,
prevalentemente
a favore di soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e
c),
della citata legge n. 21 del 1992, della
possibilita' di
utilizzare
veicoli sostitutivi ed
aggiuntivi per
l'espletamento di servizi
diretti a specifiche categorie di utenti.
In tal
caso, l'attivita'
dei sostituti alla guida deve svolgersi secondo quanto previsto
dalla
lettera a);
e) prevedere in
via sperimentale
forme innovative di servizio
all'utenza, con obblighi
di servizio
e tariffe differenziati,
rilasciando a tal fine apposite autorizzazioni ai titolari di
licenza
del servizio di taxi o ai soggetti di cui
all'articolo
7, comma 1,
lettere b) e c), della citata legge n. 21 del 1992;
f) prevedere la possibilita' degli
utenti di avvalersi
di tariffe
predeterminate dal comune per percorsi prestabiliti;
g) istituire un comitato
permanente di monitoraggio
del servizio
di taxi al
fine di
favorire la regolarita' e
l'efficienza
dell'espletamento del servizio
e di orientare
costantemente le
modalita' di svolgimento del servizio stesso alla domanda
effettiva,
composto da funzionari comunali competenti in materia di
mobilita'
e
di trasporto pubblico e da
rappresentanti delle
organizzazioni di
categoria maggiormente rappresentative, degli operatori di
radiotaxi
e delle associazioni degli utenti.
2. Sono fatti salvi
il conferimento
di nuove licenze secondo la
vigente programmazione numerica
e il
divieto di cumulo di piu'
licenze al medesimo
intestatario, ai sensi
della legge 15 gennaio
1992, n. 21, e della disciplina adottata dalle regioni. ))
Art. 7.
Misure urgenti in materia di passaggi di
proprieta'
di beni mobili
registrati
1.
L'autenticazione della sottoscrizione
degli atti e delle
dichiarazioni aventi
ad oggetto
l'alienazione di beni mobili
registrati e rimorchi o la costituzione
di diritti
di garanzia sui
medesimi puo' essere richiesta
anche
agli uffici comunali ed ai
titolari degli
sportelli telematici
dell'automobilista di cui
all'articolo 2 (( del regolamento di cui )) al decreto del
Presidente
della Repubblica 19 settembre
2000, n.
358, che sono tenuti a
rilasciarla gratuitamente, tranne i previsti
diritti di
segreteria,
nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego.
2. I commi 390 e 391 dell'articolo 1 della legge
23 dicembre
2005,
n. 266, sono abrogati.
Art. 8.
Clausole anticoncorrenziali in tema di responsabilita' civile
auto
1. In conformita' al principio comunitario
della concorrenza
e alle
regole sancite dagli articoli
81, 82 e 86 del
Trattato istitutivo
della Comunita' europea, dalla data di entrata in vigore del
presente
decreto e' fatto divieto alle compagnie assicurative e ai loro
agenti
di vendita di stipulare nuove clausole contrattuali di
distribuzione
esclusiva e di imposizione di prezzi minimi o di
sconti
massimi per
l'offerta (( ai consumatori )) di polizze relative
all'assicurazione
obbligatoria per la responsabilita' civile auto.
2. Le clausole contrattuali che impegnano, in esclusiva, uno
o piu'
agenti assicurativi o altro
distributore
di servizi assicurativi
relativi al ramo responsabilita' civile auto ad una o piu'
compagnie
assicurative individuate, o che
impongono ai
medesimi soggetti il
prezzo minimo o lo sconto massimo praticabili ai consumatori
per gli
stessi servizi, sono nulle secondo quanto previsto dall'articolo
1418
del codice civile. Le
clausole sottoscritte
prima della data di
entrata in vigore del presente
decreto sono
fatte salve fino alla
loro naturale scadenza e comunque non oltre il 1o gennaio
2008.
3. Fatto salvo quanto disposto
dal comma 2,
costituiscono intesa
restrittiva ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 ottobre
1990,
n.
287, l'imposizione di un
mandato di distribuzione
esclusiva o del
rispetto di prezzi minimi o di sconti massimi al
consumatore
finale
nell'adempimento dei contratti che regolano il rapporto di agenzia
di
assicurazione relativamente
all'assicurazione
obbligatoria per
responsabilita' civile auto.
(( 3-bis. All'articolo 131 del codice
delle assicurazioni
private,
di cui al decreto
legislativo 7 settembre
2005, n. 209, dopo il
comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Per l'offerta di contratti relativi
all'assicurazione
r.c.
auto, l'intermediario rilascia preventiva informazione al
consumatore
sulle provvigioni riconosciutegli
dall'impresa
o, distintamente,
dalle imprese per conto di cui opera.
L'informazione e'
affissa nei
locali in cui l'intermediario opera e
risulta nella
documentazione
rilasciata al contraente.
2-ter. I preventivi e le polizze indicano, in modo
evidenziato,
il
premio di tariffa, la
provvigione dell'intermediario,
nonche' lo
sconto
complessivamente riconosciuto
al sottoscrittore del
contratto».))
Art. 9.
Prime misure per il
sistema informativo
sui prezzi dei prodotti
agro-alimentari
1. All'articolo 23
del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326,
dopo il comma 2-ter, sono aggiunti i seguenti:
«2-quater. Al
fine di garantire
l'informazione al consumatore,
potenziando il sistema della rilevazione dei prezzi
all'ingrosso
ed
al dettaglio
dei prodotti
agro-alimentari e
migliorandone
l'efficienza ed efficacia, il Ministero dello sviluppo economico e
il
Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali
mettono a
disposizione delle
regioni, delle
province e dei comuni
il
collegamento ai
sistemi informativi
delle strutture ad essi
afferenti, secondo le modalita'
prefissate
d'intesa dai medesimi
Ministeri.
2-quinquies. I dati
aggregati raccolti
sono resi pubblici anche
mediante la pubblicazione
sul sito
internet e la stipula
di
convenzioni gratuite con testate
giornalistiche ed
emittenti radio
televisive (( e gestori del servizio di telefonia.». ))
2. All'articolo 2, comma 1,
del decreto-legge
17 giugno 1996, n.
321, convertito, con
modificazioni, dalla legge
8 agosto 1996, n.
421, dopo la lettera c), e' aggiunta, in fine, la seguente
lettera:
«c-bis) effettuare, a
richiesta
delle amministrazioni pubbliche
interessate, rilevazioni dei
prezzi al
dettaglio dei prodotti
agro-alimentari.».
Art. 10.
Modifica unilaterale
delle condizioni contrattuali
(( 1. L'articolo 118 del testo unico delle
leggi in materia bancaria
e creditizia, di cui al decreto
legislativo
1o settembre 1993, n.
385, e' sostituito dal seguente:
«Art.
118.
- (Modifica
unilaterale delle
condizioni
contrattuali). - 1. Nei contratti di durata puo' essere
convenuta
la
facolta' di modificare unilateralmente i tassi, i
prezzi
e le altre
condizioni di contratto qualora sussista un
giustificato
motivo nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo
1341, secondo
comma, del
codice civile.
2. Qualunque modifica
unilaterale delle
condizioni contrattuali
deve essere comunicata
espressamente al cliente
secondo modalita'
contenenti in modo evidenziato
la formula:
«Proposta di modifica
unilaterale del contratto», con preavviso minimo di trenta giorni,
in
forma scritta o mediante
altro supporto
durevole preventivamente
accettato dal cliente. La
modifica si
intende approvata ove il
cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta
giorni.
In tal caso, in sede
di liquidazione
del rapporto, il cliente ha
diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente
praticate.
3. Le variazioni
contrattuali per
le quali non siano
state
osservate le prescrizioni del presente articolo
sono inefficaci,
se
sfavorevoli per il cliente.
4. Le variazioni dei tassi di interesse
conseguenti a
decisioni di
politica monetaria riguardano
contestualmente sia
i tassi debitori
che quelli creditori e si applicano con modalita' tali da non
recare
pregiudizio al cliente».
2. In ogni caso, nei contratti di
durata, il cliente
ha sempre la
facolta' di recedere dal contratto senza penalita'
e senza
spese di
chiusura. ))
Art. 11.
Disposizioni urgenti in materia di soppressione di
commissioni
1. Sono
soppresse le commissioni istituite
dall'articolo 6 della
legge 25 agosto 1991, n. 287. Le relative funzioni sono
svolte
dalle
amministrazioni titolari dei relativi procedimenti
amministrativi.
2. Sono soppresse le
commissioni istituite
dagli articoli 4 e 7
della legge 3 febbraio 1989, n. 39. Le relative funzioni sono
svolte
rispettivamente dal Ministero
dello sviluppo
economico e dalle ((
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.))
3. Della commissione giudicatrice
prevista dall'articolo
1 del ((
regolamento di cui )) al
decreto del Ministro
dell'industria, del
commercio e
dell'artigianato ((
21 febbraio 1990, n. 300,
e
successive modificazioni, )) non possono
far parte
gli iscritti al
ruolo degli agenti d'affari in mediazione.
4. Sono soppresse le
commissioni istituite
dagli articoli 4 e 8
della legge 3 maggio 1985, n. 204. Le relative
funzioni
sono svolte
rispettivamente dalle (( camere di commercio, industria,
artigianato
e agricoltura )) e dal Ministero dello sviluppo economico.
5. Dei Comitati tecnici istituiti presso le (( camere di
commercio,
industria, artigianato e agricoltura )) per la rilevazione
degli
usi
commerciali non possono far
parte i
rappresentanti di categorie
aventi interesse
diretto nella
specifica materia oggetto di
rilevazione.
Art. 12.
Disposizioni in materia di circolazione
dei veicoli
e di trasporto
comunale e intercomunale
1. Fermi
restando i principi di universalita',
accessibilita' ed
adeguatezza dei servizi pubblici di
trasporto locale
ed al fine di
assicurare un assetto
maggiormente concorrenziale
delle connesse
attivita' economiche e di favorire il pieno esercizio del diritto
dei
cittadini alla mobilita', i comuni possono prevedere che il
trasporto
di linea di passeggeri accessibile al pubblico, in ambito
comunale
e
intercomunale, sia svolto, in tutto il territorio o
in
tratte e per
tempi predeterminati, anche dai soggetti
in possesso
dei necessari
requisiti tecnico-professionali, fermi restando la disciplina
di cui
al comma 2 ed il divieto di disporre finanziamenti in qualsiasi
forma
a favore dei predetti soggetti. Il comune sede di scalo
ferroviario,
portuale o aeroportuale e'
comunque tenuto
a consentire l'accesso
allo scalo da parte degli operatori autorizzati ai sensi del
presente
comma da comuni del bacino servito.
2. A tutela del diritto alla salute, alla
salubrita' ambientale
ed
alla sicurezza degli utenti della strada e dell'interesse pubblico
ad
una adeguata mobilita' urbana, gli enti locali
disciplinano
secondo
modalita' non discriminatorie
tra gli
operatori economici ed in
conformita' ai principi di sussidiarieta',
proporzionalita'
e leale
cooperazione, l'accesso, il transito e la fermata nelle
diverse
aree
dei centri abitati di
ciascuna categoria
di veicolo, anche in
relazione alle specifiche
modalita' di
utilizzo in particolari
contesti urbani e di
traffico. Per
ragioni di sicurezza della
circolazione, possono altresi'
essere previste
zone di divieto di
fermata, anche limitato a fasce orarie. Le infrazioni possono
essere
rilevate senza contestazione immediata, anche
mediante
l'impiego di
mezzi di rilevazione fotografica o telematica ((
nel rispetto
della
normativa vigente in tema di riservatezza
del trattamento
dei dati
personali. ))
Art. 13.
Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici
regionali
e
locali e a tutela della concorrenza
1. Al fine di evitare alterazioni o
distorsioni della concorrenza
e
del mercato e di assicurare la parita' degli operatori, le
societa',
a capitale interamente pubblico o misto, costituite (( o
partecipate
)) dalle amministrazioni
pubbliche regionali
e locali per la
produzione di beni e servizi strumentali all'attivita' di
tali
enti,
(( in funzione della
loro attivita',
con esclusione dei servizi
pubblici locali, )) nonche', nei casi consentiti dalla legge,
per lo
svolgimento esternalizzato
di funzioni
amministrative di loro
competenza, devono operare esclusivamente con gli enti costituenti
((
o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a
favore
di altri soggetti pubblici o privati, ne' in affidamento
diretto
ne'
con gara, e non
possono partecipare ad
altre societa' o enti. Le
societa' che svolgono
l'attivita' di
intermediazione finanziaria
prevista dal testo unico di cui al
decreto legislativo
1°settembre
1993, n. 385, sono escluse dal
divieto di partecipazione
ad altre
societa' od enti. ))
2. Le societa' ((
di cui al comma
1 )) sono ad oggetto sociale
esclusivo e non possono agire in
violazione delle
regole di cui al
comma 1.
3. Al
fine di
assicurare l'effettivita' delle
precedenti
disposizioni, le societa' di cui al comma 1 cessano entro dodici
mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto le attivita'
non
consentite. A tale fine
possono cedere,
(( nel rispetto delle
procedure ad evidenza pubblica,
)) le
attivita' non consentite a
terzi ovvero scorporarle, anche costituendo una separata
societa'
da
collocare sul mercato,
secondo le
procedure del decreto-legge
31 maggio 1994, n. 332, convertito, con
modificazioni,
dalla legge
30 luglio 1994, n. 474, entro
ulteriori ((
diciotto )) mesi. (( I
contratti relativi alle attivita' non
cedute o scorporate
ai sensi
del periodo precedente perdono efficacia
alla scadenza
del termine
indicato nel primo periodo del presente comma. ))
4. I contratti conclusi, (( dopo la data
di entrata
in vigore del
presente decreto, )) in violazione delle prescrizioni dei commi 1 e
2
sono nulli. (( Restano validi, fatte salve le prescrizioni di
cui al
comma 3, i contratti conclusi dopo la data di
entrata in
vigore del
presente decreto, ma
in esito
a procedure di aggiudicazione
perfezionate prima della predetta data. ))
Art. 14.
Integrazione dei poteri dell'Autorita'
garante della
concorrenza e
del mercato
1. Al capo II
del titolo II della legge 10
ottobre 1990, n. 287,
dopo l'articolo 14 sono inseriti i seguenti:
«Art. 14-bis.
- (Misure
cautelari). -- 1. Nei casi di urgenza
dovuta al rischio
di un danno
grave e irreparabile per
la
concorrenza, l'Autorita' puo', d'ufficio, ove constati ad un
sommario
esame la sussistenza di
un'infrazione,
deliberare l'adozione di
misure cautelari.
2. Le decisioni adottate ai sensi del comma 1 (( non possono
essere
in ogni caso rinnovate o prorogate. ))
3. L'Autorita', quando le imprese non adempiano a una
decisione
che
dispone misure cautelari, puo'
infliggere sanzioni
amministrative
pecuniarie fino al 3 per cento del fatturato.
(( Art. 14-ter. -
(Impegni). -
1. Entro tre mesi dalla notifica
dell'apertura di un'istruttoria per l'accertamento
della
violazione
degli articoli 2 o 3 della presente legge
o degli
articoli 81 o 82
del Trattato CE, le imprese possono
presentare impegni
tali da far
venire meno i profili anticoncorrenziali
oggetto
dell'istruttoria.
L'Autorita', valutata l'idoneita' di tali impegni,
puo',
nei limiti
previsti dall'ordinamento comunitario,
renderli obbligatori
per le
imprese e chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione.
))
2. L'Autorita' in
caso di mancato
rispetto degli impegni resi
obbligatori ai sensi del comma
1 puo' irrogare
(( una sanzione ))
amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato.
3. L'Autorita' puo' d'ufficio riaprire il procedimento
se:
a) si modifica la situazione
di fatto rispetto
ad un elemento su
cui si fonda la decisione;
b) le imprese interessate contravvengono
agli impegni
assunti;
c) la decisione
si fonda su informazioni
trasmesse dalle parti
che sono incomplete inesatte o fuorvianti».
2. All'articolo 15 della
legge 10 ottobre
1990, n. 287, dopo il
comma 2, e' aggiunto il seguente:
«2-bis. L'Autorita', in
conformita'
all'ordinamento comunitario,
definisce con proprio provvedimento generale i casi in cui, in
virtu'
della
qualificata
collaborazione
prestata dalle
imprese
nell'accertamento di infrazioni
alle regole
di concorrenza, la
sanzione amministrativa pecuniaria
(( puo'
essere non applicata
ovvero
ridotta
nelle
fattispecie previste
dal diritto
comunitario.».))
Art. 14-bis.
Integrazione dei
poteri dell'Autorita'
per le garanzie nelle
comunicazioni
(( 1. Ferme
restando le competenze
assegnate dalla normativa
comunitaria e dalla legge 10
ottobre
1990, n. 287, all'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato, la presentazione di
impegni
da parte delle
imprese interessate
e' parimenti ammessa nei
procedimenti di competenza
dell'Autorita' per
le garanzie nelle
comunicazioni in cui
occorra promuovere
la concorrenza nella
fornitura delle reti e servizi di comunicazione
elettronica
e delle
risorse e servizi correlati, ai sensi del codice delle
comunicazioni
elettroniche di cui al decreto
legislativo 1o agosto
2003, n. 259,
salva la disciplina recata dagli articoli 17 e seguenti del
medesimo
codice per i mercati individuati nelle
raccomandazioni
comunitarie
relative ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore
delle
comunicazioni elettroniche.
2. Nei casi previsti dal comma 1, l'Autorita' per le
garanzie
nelle
comunicazioni, qualora ritenga gli
impegni proposti
idonei ai fini
rispettivamente indicati, puo' approvarli con
l'effetto
di renderli
obbligatori per l'impresa proponente. In caso di
mancata
attuazione
degli impegni resi obbligatori dall'Autorita' trovano applicazione
le
sanzioni previste dalle discipline di settore. Qualora la proposta
di
impegno provenga da un'impresa incorsa in illecito non ancora
punito,
l'Autorita' tiene
conto dell'attuazione
dell'impegno da essa
approvato ai fini della decisione circa il trattamento
sanzionatorio
applicabile al caso concreto. ))
Art. 15.
Disposizione
sulla gestione del servizio idrico integrato
1.
All'articolo 113, commi 15-bis e 15-ter, del (( testo
unico
di cui al )) decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, le
parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle
seguenti:
(( 31 dicembre 2006,
relativamente al solo
servizio idrico
integrato al 31 dicembre 2007. ))
Titolo II MISURE PER LA RIPRESA DEGLI INTERVENTI
INFRASTRUTTURALI, INTERVENTI
PER IL SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E MISURE DI CONTENIMENTO E
RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA.
Capo I
Misure per la ripresa degli interventi infrastrutturali
Art. 16.
Contratto collettivo
2004-2005 trasporto
pubblico locale
1. A parziale modifica di quanto stabilito
dall'articolo 1, commi
2
e 3, del decreto-legge 21
febbraio 2005,
n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22
aprile 2005,
n. 58, a decorrere
dall'anno 2006 l'importo di 60 milioni di euro
annui e'
corrisposto
ai servizi di trasporto pubblico locale
direttamente
dalle regioni
individuate con decreto del
Ministro
delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze,
del 1° marzo 2006, emanato d'intesa con
la Conferenza
unificata di
cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto
1997, n. 281,
senza dover procedere preliminarmente alla
corrispondente
riduzione
dei trasferimenti erariali nei confronti delle predette
regioni.
2. All'articolo 1, comma 147, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266,
e' aggiunto, in fine,
il seguente
periodo: «Le spese in conto
capitale relative agli interventi per il trasporto su ferro
ricadenti
nel territorio della Capitale della Repubblica sono escluse dal
patto
di stabilita' interno.».
Art. 17.
ANAS e Ferrovie S.p.A.
1. Per la prosecuzione
degli interventi relativi
al «Sistema alta
velocita/alta capacita», per l'anno 2006, e'
concesso
un contributo
in conto impianti nel
limite massimo
di 1.800 milioni di euro a
favore di Ferrovie dello Stato S.p.A. o a societa' del
gruppo.
2. All'articolo 1, comma 32, della legge 23
dicembre 2005,
n. 266,
come modificato dall'articolo 3 del
decreto-legge
6 marzo 2006, n.
68, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2006, n.
127,
le parole: «1.913 milioni» sono
sostituite dalle seguenti: «2.913
milioni». (( Le risorse integrative di cui al
presente
comma devono
essere utilizzate esclusivamente per i cantieri aperti. ))
Art. 17-bis.
Modifiche a disposizioni
concernenti le Autorita'
portuali
(( 1. All'articolo 34-septies del
decreto-legge 10 gennaio
2006, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 marzo
2006, n. 80,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: «nei limiti di
30
milioni di euro annui
per ciascuno degli anni 2006 e 2007» sono sostituite dalle
seguenti:
«nei limiti di 60 milioni di euro per l'anno 2006 e di
90 milioni di
euro per l'anno 2007»;
b) al comma 3, le parole: «30
milioni
di euro per ciascuno degli
anni 2006 e 2007» sono sostituite dalle seguenti: «60 milioni
di euro
per l'anno 2006 e 90 milioni di euro per l'anno 2007».))
Art. 18.
Integrazione del Fondo nazionale per il
servizio
civile, del Fondo
nazionale per le politiche
sociali e
del Fondo unico per
lo
spettacolo.
1. La dotazione del Fondo
nazionale per il servizio
civile di cui
all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230,
come
determinata
dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' integrata
di
30 milioni di euro per l'anno 2006.
2. La dotazione del Fondo (( nazionale )) per le
politiche
sociali
di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n.
328,
come determinata dalla tabella
C della legge
23 dicembre 2005, n.
266, e' integrata di
300 milioni
di euro annui per il triennio
2006-2008.
3. La dotazione del Fondo unico per lo spettacolo di cui
alla
legge
30 aprile 1985, n. 163, come determinata dalla tabella C
della
legge
23 dicembre 2005, n. 266, e' integrata di
50 milioni
di euro annui
per il triennio 2006-2008.
Art. 18-bis.
Disposizioni per il contrasto
degli incendi boschivi
(( 1. Per le
esigenze operative
del Corpo forestale dello Stato
connesse alle attivita'
antincendi boschivi
di competenza, e'
autorizzata la spesa di 4
milioni di euro per
l'anno 2006 e di 10
milioni di euro annui a decorrere dal 2007.
2. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante
corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale
2006-2008, nell'ambito dell'unita'
previsionale
di base di parte
corrente «Fondo speciale» dello
stato di previsione del Ministero
dell'economia e
delle finanze
per l'anno 2006, allo
scopo
parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti: per
l'anno
2006,
quanto a 3.550.000 euro l'accantonamento
relativo
al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, a 250.000 euro
quello
relativo al
Ministero delle infrastrutture
e dei
trasporti e a 200.000 euro
quello relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali;
per
l'anno 2007, quanto a 3.100.000
euro l'accantonamento
relativo al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a
5.000.000
di euro
quello relativo al Ministero
degli affari
esteri, a 500.000 euro
quello relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
a
1.400.000 euro quello relativo al Ministero delle politiche
agricole
e forestali;
per l'anno
2008, quanto
a 5.650.000
euro
l'accantonamento relativo al
Ministero
degli affari esteri, a
1.550.000 euro
quello relativo
al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, a 1.900.000 euro quello relativo
al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, a 500.000
euro
quello relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
a
400.000 euro quello relativo al Ministero delle politiche
agricole
e
forestali.
3. Il Ministro
dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
))
Capo II Interventi per le politiche della famiglia, per
le politiche
giovanili e per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunita'
Art. 19.
Fondi per le politiche della famiglia, per le
politiche
giovanili e
per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunita'.
1. Al fine
di promuovere e realizzare
interventi per la tutela
della famiglia, in tutte le sue
componenti
e le sue problematiche
generazionali, nonche' per supportare l'Osservatorio
nazionale
sulla
famiglia, presso la
Presidenza del
Consiglio dei Ministri e'
istituito un fondo
denominato «Fondo
per le politiche della
famiglia», al quale e' assegnata la somma
di
3 milioni di euro per
l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno
2007.
2. Al fine di
promuovere il diritto
dei giovani alla formazione
culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale,
anche
attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del
diritto
dei giovani all'abitazione, nonche' a facilitare l'accesso al
credito
per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi,
presso la
Presidenza
del Consiglio dei Ministri e' istituito
un fondo
denominato «Fondo
per le politiche giovanili»,
al
quale e' assegnata la somma di 3
milioni di euro per
l'anno 2006
e di dieci milioni di euro a
decorrere dall'anno 2007.
3. Al fine di promuovere le
politiche relative
ai diritti e alle
pari opportunita', presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
e'
istituito un fondo denominato
«Fondo
per le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunita», al quale e' assegnata la somma
di 3
milioni di euro per
l'anno 2006
e di dieci milioni di euro a
decorrere dall'anno 2007.
Capo III Misure di contenimento e razionalizzazione
della spesa pubblica
Art. 20.
Presidenza del Consiglio dei Ministri
1. L'autorizzazione di spesa di cui alla
legge 25 febbraio 1987,
n.
67, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005,
n.
266, e' ridotta di 1 milione di euro per l'anno 2006 e di 50
milioni
di euro a decorrere dall'anno 2007.
2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, con apposito
decreto
del Presidente del Consiglio
dei Ministri
sono rideterminati i
contributi e le provvidenze per l'editoria di cui alla legge 7
agosto
1990, n. 250.
3. La dotazione
relativa all'autorizzazione
di spesa di cui
all'articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come
determinata
dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n.
266, e'
ridotta di
39 milioni di euro per l'anno 2006.
(( 3-bis. All'articolo 3, comma 2-ter, secondo
periodo,
della legge
7 agosto 1990, n. 250, e successive
modificazioni,
le parole: «Gli
stessi contributi» sono sostituite dalle seguenti:
«A decorrere dal
1° gennaio 2002 i contributi di cui ai commi 8 e 11».
3-ter. Il requisito
della rappresentanza
parlamentare indicato
nell'alinea dell'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto
1990,
n.
250, e successive
modificazioni, non
e' richiesto per le imprese
editrici di quotidiani o periodici che
risultano
essere giornali o
organi di partiti o movimenti politici che alla data del 31
dicembre
2005 abbiano gia' maturato
il diritto
ai contributi di cui al
medesimo comma 10. ))
Art. 21.
Spese di giustizia
(( 1. Per il
pagamento delle spese di giustizia
non e' ammesso il
ricorso all'anticipazione da parte degli uffici
postali,
tranne che
per gli atti di notifiche nei procedimenti penali e
per
gli atti di
notifiche e di espropriazione forzata nei procedimenti civili
quando
i relativi oneri sono a carico dell'erario. ))
2. Al pagamento
delle spese di giustizia
si provvede secondo le
ordinarie procedure stabilite dalla vigente normativa di
contabilita'
generale dello Stato.
3. Lo stanziamento previsto in bilancio per le
spese di
giustizia,
come integrato ai sensi
dell'articolo 1,
comma 607, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, iscritto nell'unita'
previsionale
di base
2.1.2.1 capitolo 1360) dello stato di previsione del
Ministero
della
giustizia, e' ridotto di 50 milioni di euro per
l'anno
2006, di 100
milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro a
decorrere
dal 2008.
4. All'articolo 13 del testo unico delle disposizioni
legislative
e
regolamentari in materia di
(( spese
)) di giustizia di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115,
sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«6-bis. Per i ricorsi proposti davanti ai
Tribunali
amministrativi
regionali e al Consiglio di
Stato il contributo
dovuto e' di euro
500; per i
ricorsi previsti
dall'articolo 21-bis della legge
6 dicembre 1971, n. 1034,
per quelli
previsti dall'articolo 25,
comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, (( per
i ricorsi
aventi
ad oggetto il diritto di cittadinanza, di
residenza, di
soggiorno e
di ingresso nel territorio
dello Stato
)) e per i ricorsi (( di
esecuzione della sentenza o di )) ottemperanza (( del giudicato ))
il
contributo dovuto e' di euro 250. ((
L'onere relativo
al pagamento
dei suddetti
contributi e' dovuto
in ogni caso dalla
parte
soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese
e
anche se essa non si e' costituita in giudizio. Ai fini
predetti,
la
soccombenza si determina
con il
passaggio in giudicato della
sentenza. Non e' dovuto
alcun contributo
per i ricorsi previsti
dall'articolo 25 della citata
legge n.
241 del 1990 avverso il
diniego di accesso alle informazioni di
cui al decreto
legislativo
19 agosto 2005, n. 195,
di attuazione
della direttiva 2003/4/CE
sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. ))
6-ter. Il
maggior gettito
derivante dall'applicazione delle
disposizioni di cui al comma
6-bis e'
versato al bilancio dello
Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del
Ministero
dell'economia e
delle finanze,
per le spese riguardanti
il
funzionamento del Consiglio di Stato e dei
Tribunali amministrativi
regionali.».
(( 4-bis. All'onere derivante
dall'attuazione del
capoverso 6-bis,
introdotto dal comma 4,
valutato per il 2006
in 200.000 euro e in
500.000 euro a decorrere
dall'anno 2007,
si provvede, per l'anno
2006, mediante utilizzo di parte delle
maggiori entrate
recate dal
presente decreto, e per gli anni successivi
mediante corrispondente
utilizzo delle proiezioni, per gli anni 2006-2008, dello
stanziamento
iscritto, ai fini del
bilancio triennale
2006-2008, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente
«Fondo
speciale»
dello stato di previsione
del Ministero
dell'economia e delle
finanze, allo
scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri. ))
5. All'articolo 16 del
citato testo
unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il
comma
1,
e' aggiunto il seguente:
«1-bis. In caso di
omesso
o parziale pagamento del contributo
unificato, si applica la sanzione di cui
all'articolo
71 del testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di
cui al
decreto del Presidente della
Repubblica
26 aprile 1986, n. 131,
esclusa la detrazione ivi prevista.».
6. All'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311,
dopo le parole: «degli uffici giudiziari», sono inserite
le seguenti:
«e allo stato di
previsione del
Ministero dell'economia e delle
finanze per le spese riguardanti il
funzionamento
del Consiglio di
Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.».
Art. 22.
Riduzione delle spese di funzionamento per enti ed organismi
pubblici
non territoriali
1. Gli
stanziamenti per l'anno 2006 relativi
a spese per consumi
intermedi dei bilanci di enti ed organismi pubblici non
territoriali,
che adottano contabilita' anche
finanziaria,
individuati ai sensi
dell'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 30
dicembre 2004,
n. 311,
con esclusione delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, degli
Istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico,
dell'Istituto
superiore
di sanita', dell'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza
del lavoro, dell'Agenzia
italiana del
farmaco, degli Istituti
zooprofilattici sperimentali, (( degli enti e degli organismi
gestori
delle aree naturali protette )) e delle istituzioni scolastiche,
sono
ridotti nella misura del
10 per cento,
comunque nei limiti delle
disponibilita' non impegnate
alla data
di entrata in vigore del
presente decreto. Per gli enti ed organismi pubblici che adottano
una
contabilita' esclusivamente civilistica,
i costi
della produzione,
individuati all'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 6),
7)
e 8), del codice
civile, previsti
nei rispettivi budget 2006,
concernenti i beni di consumo e servizi
ed il godimento
di beni di
terzi, sono ridotti del
10 per cento.
Le somme provenienti dalle
riduzioni di cui al
presente comma sono
versate da ciascun ente,
entro il mese di ottobre 2006, all'entrata del bilancio dello
Stato,
con imputazione al capo X, capitolo 2961.
2. Per le medesime voci di
spesa e di costo
indicate al comma 1,
per il triennio 2007-2009,
le previsioni
non potranno superare
l'ottanta per cento di quelle iniziali dell'anno 2006, fermo
restando
quanto previsto dal comma 57 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre
2004, n. 311. Le
somme corrispondenti
alla riduzione dei costi e
delle spese per
effetto del presente
comma sono appositamente
accantonate per essere versate da ciascun ente, entro il 30 giugno
di
ciascun anno, all'entrata del bilancio dello Stato,
con
imputazione
al capo X, capitolo
2961. E' fatto
divieto alle Amministrazioni
vigilanti di approvare i bilanci di enti ed organismi pubblici in
cui
gli amministratori
non abbiano
espressamente dichiarato nella
relazione sulla gestione di avere ottemperato alle
disposizioni
del
presente articolo.
Art. 22-bis.
Riduzione della spesa
per incarichi
di funzione dirigenziale.
Disposizioni
in materia
di attivita'
libero-professionale
intramuraria.
(( 1. La spesa
complessiva derivante dagli
incarichi di funzione
dirigenziale di livello generale e' soggetta ad una riduzione
globale
non inferiore al 10 per cento.
2. Al comma 10 dell'articolo
15-quinquies del decreto
legislativo
30 dicembre 1992, n. 502,
e successive
modificazioni, le parole:
«fino al 31 luglio 2006» sono sostituite dalle
seguenti: «fino alla
data, certificata dalla regione
o dalla
provincia autonoma, del
completamento da parte dell'azienda sanitaria di
appartenenza
degli
interventi
strutturali necessari
ad assicurare
l'esercizio
dell'attivita' libero-professionale intramuraria e comunque
entro
il
31 luglio 2007».
3. L'esercizio straordinario
dell'attivita'
libero-professionale
intramuraria in studi professionali, previa autorizzazione
aziendale,
e' informato ai principi
organizzativi
fissati da ogni singola
azienda sanitaria, nell'ambito della rispettiva autonomia, secondo
le
modalita' stabilite dalle regioni e dalle province autonome di
Trento
e di Bolzano e sulla
base dei
principi previsti nell'atto di
indirizzo e coordinamento di
cui al
decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 27 marzo
2000,
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2000.
4. Al fine di
garantire il
corretto equilibrio tra attivita'
istituzionale e attivita' libero-professionale intramuraria, anche
in
riferimento all'obiettivo di
ridurre le
liste di attesa, sono
affidati alle regioni i
controlli sulle
modalita' di svolgimento
dell'attivita' libero-professionale della
dirigenza
del Servizio
sanitario nazionale e
l'adozione di misure
dirette ad attivare,
previo congruo termine
per provvedere
da parte delle aziende
risultate inadempienti, interventi
sostitutivi
anche sotto forma
della nomina di un
commissario ad acta.
In ogni caso l'attivita'
libero-professionale non puo'
superare,
sul piano quantitativo
nell'arco dell'anno, l'attivita' istituzionale dell'anno
precedente.
))
Art. 23.
Parere del Consiglio Universitario Nazionale
1. Al fine di evitare
aggravi di spesa derivanti
dall'espressione
di parere da parte del Consiglio Universitario Nazionale
(CUN)
sulle
procedure preordinate al
reclutamento di
professori universitari
ordinari, associati e dei ricercatori, nonche' alla loro
conferma
in
ruolo, l'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 6 aprile
2006,
n. 164, e' abrogato
(( e nell'articolo
2, comma 4, della legge
16 gennaio 2006, n. 18, sono
soppresse le parole:
«, nonche' alla
loro conferma in ruolo». ))
Art. 24.
Contenimento spesa per compensi
spettanti agli arbitri
1. Per
qualsivoglia arbitrato, anche
se disciplinato da leggi
speciali, la misura del compenso
spettante agli arbitri,
di cui al
punto 9 della tabella
D allegata
al (( regolamento di cui al ))
decreto del Ministro della
giustizia
8 aprile 2004, n. 127, si
applica inderogabilmente a tutti i componenti dei
collegi
arbitrali
rituali, anche se non composti in tutto o
in parte
da avvocati. La
misura del compenso spettante
all'arbitro unico
di cui al punto 8
della medesima tabella D si applica anche all'arbitro non
avvocato.
Art. 25.
Misure di contenimento con responsabilizzazione delle
amministrazioni
1. Negli stati
di previsione della
spesa delle Amministrazioni
centrali, approvati con la
legge 23 dicembre
2005, n. 267, sono
accantonate e
rese indisponibili
alla gestione le quote
di
stanziamento delle unita' previsionali di base indicate nell'elenco
1
allegato al presente decreto. Nello
stesso elenco
sono indicate le
riduzioni da apportare alle
previsioni di bilancio
a legislazione
vigente per il triennio 2007-2009.
2. Gli accantonamenti effettuati, ai sensi del comma 1,
nell'ambito
delle scritture contabili registrate nel
Sistema
informativo della
Ragioneria generale dello Stato sono versati all'entrata del
bilancio
dello Stato entro il 30 novembre 2006.
3. Nel corso della gestione 2006, e fino alla data
prevista
per il
versamento di cui al comma 2, per effettive,
motivate e
documentate
esigenze gestionali, il Ministro competente, d'intesa con il
Ministro
dell'economia e delle finanze, con propri decreti, da comunicare
alle
competenti Commissioni parlamentari, alla Corte dei
conti,
ed al ((
rispettivo )) Ufficio centrale
di bilancio,
puo' modificare gli
accantonamenti di cui al comma
2, fermo
restando il mantenimento
dell'effetto complessivo sul fabbisogno e sull'indebitamento
netto.
4. Su richiesta delle
Amministrazioni puo'
essere effettuata una
diversa distribuzione delle riduzioni relative al triennio
2007-2009,
indicate nell'elenco di cui
al comma
1, in sede di (( legge ))
finanziaria per il triennio medesimo.
Art. 26.
Controlli e sanzioni per
il mancato
rispetto della regola sul
contenimento delle spese da
parte degli
enti inseriti nel conto
economico
consolidato delle pubbliche
amministrazioni.
1. In caso di mancato
rispetto del limite di spesa
annuale di cui
all'articolo 1, comma 57, della legge 30
dicembre
2004, n. 311, da
parte degli enti individuati ai sensi dei
commi 5
e 6 del medesimo
articolo, fatte salve le esclusioni previste dal predetto comma 57,
i
trasferimenti statali a qualsiasi titolo
operati
a favore di detti
enti sono ridotti in misura pari alle eccedenze di
spesa
risultanti
dai conti consuntivi relativi agli
esercizi 2005,
2006 e 2007. Gli
enti interessati che non ricevono
contributi a carico
del bilancio
dello Stato sono tenuti
a versare all'entrata
del bilancio dello
Stato, con
imputazione al
capo X, capitolo 2961,
entro il
30 settembre rispettivamente degli anni 2006, 2007 e 2008, un
importo
pari alle eccedenze risultanti
dai predetti
conti consuntivi. Le
amministrazioni vigilanti sono tenute a dare,
rispettivamente,
entro
il 31 luglio degli anni
2006, 2007
e 2008, comunicazione delle
predette eccedenze di spesa
al Ministero
dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Art. 27.
Riduzione del limite di
spesa annua
per studi e incarichi di
consulenza, per relazioni pubbliche, convegni, mostre,
pubblicita'
e
di rappresentanza.
1. Ai commi 9 e 10 dell'articolo 1 della
legge 23 dicembre 2005,
n.
266, le parole: «50 per cento» sono
sostituite
dalle seguenti: «40
per cento».
Art. 28.
Diarie per missioni all'estero
1. Le diarie
per le missioni
all'estero di cui alla tabella B
allegata al decreto del
Ministro del tesoro,
del bilancio e della
programmazione economica in
data 27 agosto
1998, e successive
modificazioni, pubblicato nella
Gazzetta
Ufficiale n. 202 del
31 agosto 1998, sono ridotte del 20 per cento a decorrere
dalla
data
di entrata in vigore del presente decreto. La riduzione si applica
al
personale appartenente alle
amministrazioni di cui
all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive
modificazioni.
2. L'articolo 3 del
regio decreto
3 giugno 1926, n. 941, e
successive modificazioni e' abrogato.
3. Le disposizioni
di cui ai
commi 1 e 2 non si applicano al
personale civile e militare impegnato nelle
missioni internazionali
di pace, finanziate per l'anno 2006 dall'articolo 1, comma
97,
della
legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Art. 29.
Contenimento spesa per commissioni
comitati ed altri organismi
1. Fermo
restando il divieto previsto dall'articolo
18, comma 1,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la spesa complessiva
sostenuta
dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1,
comma 2, del
decreto legislativo 30
marzo 2001,
n. 165, e
successive
modificazioni, per organi
collegiali
e altri organismi, anche
monocratici,
comunque denominati,
operanti nelle
predette
amministrazioni, e' ridotta del trenta
per cento
rispetto a quella
sostenuta nell'anno 2005.
Ai suddetti
fini le amministrazioni
adottano con immediatezza, e comunque entro 30
giorni dalla
data di
entrata in vigore del
presente decreto,
le necessarie misure di
adeguamento ai nuovi limiti di spesa.
Tale riduzione
si aggiunge a
quella prevista dall'articolo 1, comma
58, della
legge 23 dicembre
2005, n. 266.
2. Per realizzare le finalita' di
contenimento delle
spese di cui
al comma 1, per le
amministrazioni
statali si procede, entro
centoventi giorni dalla data
di entrata
in vigore del presente
decreto, al riordino degli organismi, anche
mediante soppressione
o
accorpamento delle strutture,
con regolamenti
da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto
1988, n. 400, per
gli organismi previsti dalla
legge o
da regolamento e, per i
restanti, con decreto del Presidente del Consiglio
dei
Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze,
su proposta
del Ministro competente. I provvedimenti tengono
conto
dei seguenti
criteri:
a) eliminazione delle duplicazioni
organizzative
e funzionali;
b) razionalizzazione
delle
competenze delle strutture
che
svolgono funzioni omogenee;
c) limitazione del
numero delle
strutture di supporto a quelle
strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi;
d) diminuzione del numero dei componenti
degli organismi;
e) riduzione
dei compensi
spettanti ai componenti
degli
organismi.
(( e-bis) indicazione di un termine di
durata, non
superiore a tre
anni, con la
previsione che alla
scadenza l'organismo e' da
intendersi automaticamente soppresso;
e-ter)
previsione di una
relazione di fine mandato
sugli
obiettivi
realizzati
dagli
organismi,
da
presentare
all'amministrazione competente e alla
Presidenza
del Consiglio dei
Ministri.
2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta,
prima
della
scadenza del termine di
durata degli
organismi individuati dai
provvedimenti previsti
dai commi
2 e 3,
di concerto con
l'amministrazione di settore
competente, la
perdurante utilita'
dell'organismo proponendo le conseguenti iniziative
per
l'eventuale
proroga della durata dello stesso. ))
3. Le amministrazioni non statali sono
tenute a
provvedere, entro
lo stesso termine e
sulla base
degli stessi criteri di cui al
comma 2, con atti di natura
regolamentare previsti
dai rispettivi
ordinamenti, da sottoporre alla
verifica
degli organi interni di
controllo e all'approvazione
dell'amministrazione
vigilante, ove
prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti le
stesse
amministrazioni assicurano il rispetto del limite di spesa di
cui al
comma 1 entro il termine ivi previsto.
(( 4. Gli organismi non individuati dai
provvedimenti
previsti dai
commi 2 e 3 entro centoventi giorni dalla data di
entrata
in vigore
del presente decreto sono soppressi. ))
5. Scaduti i termini
di cui ai
commi 1, 2 e 3 senza che si sia
provveduto agli adempimenti ivi
previsti
e' fatto divieto alle
amministrazioni di
corrispondere compensi
ai componenti degli
organismi di cui al comma 1.
6. Le disposizioni
del presente
articolo non trovano diretta
applicazione alle regioni, alle province autonome, agli enti locali
e
agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali
costituiscono
disposizioni di principio ai
fini del coordinamento
della finanza
pubblica.
7. Le disposizioni
del presente
articolo non si applicano agli
organi di direzione, amministrazione e controllo.
Art. 30.
Verifica delle economie in materia
di personale per regioni
ed enti
locali
1. Il comma 204
dell'articolo 1 della legge
23 dicembre 2005, n.
266, e' sostituito dai seguenti:
«204. Per le amministrazioni regionali e gli enti
locali di cui al
comma 198, in caso di
mancato conseguimento
degli obiettivi di
risparmio di spesa ivi
previsti, e' fatto divieto
di procedere ad
assunzioni di personale a qualsiasi titolo. Ai fini del
monitoraggio
e della verifica degli adempimenti di cui
al citato
comma 198, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
da emanare
previo
accordo tra Governo, regioni ed
autonomie locali
da concludere in
sede di Conferenza unificata
di cui
all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30 settembre 2006,
viene
costituito un tavolo tecnico
con rappresentanti
del sistema delle
autonomie designati dai
relativi enti esponenziali,
del Ministero
dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria
generale
dello Stato, della Presidenza del Consiglio dei
Ministri-Dipartimento
della funzione
pubblica, della
Presidenza del Consiglio dei
Ministri-Dipartimento degli affari
regionali
(( e del Ministero
dell'interno, )) con l'obiettivo di:
a) acquisire, per il tramite
del Ministero
dell'economia e delle
finanze, la documentazione da
parte degli
enti destinatari della
norma, certificata dall'organo di revisione
contabile,
delle misure
adottate e dei risultati conseguiti;
b) fissare
specifici criteri
e modalita' operative, anche
campionarie per i comuni con popolazione inferiore a 30.000
abitanti
e per le comunita'
montane con
popolazione inferiore a 50.000
abitanti, per
il monitoraggio
e la verifica dell'effettivo
conseguimento, da parte degli enti, dei previsti risparmi di
spesa;
c) verificare, sulla base dei criteri e
delle modalita'
operative
di cui alla lettera b) e della documentazione
ricevuta,
la puntuale
applicazione della disposizione ed i casi di mancato
adempimento;
d) elaborare analisi e proposte
operative dirette
al contenimento
strutturale della spesa di
personale per gli
enti destinatari del
comma 198.
204-bis. Le risultanze
delle operazioni
di verifica del tavolo
tecnico di cui al comma 204 sono trasmesse con cadenza
annuale,
alla
Corte dei conti, anche
ai fini
del referto sul costo del lavoro
pubblico di cui al titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n.
165. Il mancato invio della documentazione di cui alla lettera a)
del
comma 204 da parte degli enti comporta, in ogni
caso, il
divieto di
assunzione a qualsiasi titolo.».
(( 204-ter. Ai fini
dell'attuazione dei commi
198, 204 e 204-bis,
limitatamente agli enti locali in
condizione di avanzo
di bilancio
negli ultimi tre esercizi,
sono escluse
dal computo le spese di
personale riferite a contratti di lavoro a tempo
determinato,
anche
in forma di collaborazione coordinata e
continuativa, stipulati
nel
corso dell'anno 2005». ))
Art. 31.
Riorganizzazione del
servizio di controllo interno
1. All'articolo 6, comma 3, del decreto
legislativo 30 luglio
1999,
n. 286, le parole: «anche ad un organo
collegiale»
sono sostituite
dalle seguenti: «ad
un organo
monocratico o composto da
tre
componenti. In caso di
previsione di un organo
con tre componenti
viene nominato un presidente.».
2. Il contingente di
personale
addetto agli uffici preposti
all'attivita' di valutazione
e controllo
strategico, ai sensi
dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001,
n.
165, non puo' superare il
numero massimo di
unita' pari al 10 per
cento di quello
complessivamente assegnato
agli uffici di diretta
collaborazione degli organi di indirizzo politico.
Art. 32.
Contratti di collaborazione
1. Ai fini del
contenimento della spesa e del coordinamento
della
finanza pubblica, all'articolo 7
del decreto
legislativo 30 marzo
2001, n. 165, (( il comma 6 e' sostituito )) dai seguenti:
«6. Per esigenze cui
non
possono far fronte con personale in
servizio, le amministrazioni pubbliche
possono conferire
incarichi
individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura
occasionale
o coordinata e continuativa, ad
esperti di
provata competenza, in
presenza dei seguenti presupposti:
a) l'oggetto della prestazione deve
corrispondere
alle competenze
attribuite dall'ordinamento
all'amministrazione
conferente e ad
obiettivi e progetti specifici e determinati;
b) l'amministrazione
deve
avere preliminarmente
accertato
l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le risorse umane
disponibili
al suo interno;
c) la prestazione
deve essere
di natura temporanea e altamente
qualificata;
d) devono
essere preventivamente
determinati durata, luogo,
oggetto e compenso della collaborazione.
6-bis. Le
amministrazioni
pubbliche disciplinano e
rendono
pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per
il
conferimento degli incarichi di collaborazione.
6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del
((
testo
unico di cui al )) decreto
legislativo 18 agosto
2000, n. 267, si
adeguano ai princpi di cui al comma 6.».
Art. 33.
Trattenimento
in servizio dei dipendenti pubblici
1. Il secondo,
terzo, quarto e quinto
periodo dell'articolo 16,
comma 1, del decreto
legislativo 30 dicembre
1992, n. 503, sono
soppressi.
2. I
dipendenti delle
amministrazioni pubbliche
di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo
30 marzo 2001, n.
165, con esclusione degli appartenenti
alla carriera
diplomatica e
prefettizia, del personale
delle forze
armate e delle forze di
polizia ad ordinamento
militare e
ad ordinamento civile, del
personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nei confronti
dei
quali alla data di entrata in vigore del presente
decreto
sia stata
accolta e autorizzata la richiesta di trattenimento in
servizio
sino
al settantesimo anno di
eta', possono
permanere in servizio alle
stesse condizioni giuridiche ed
economiche,
anche ai fini del
trattamento pensionistico,
previste dalla
normativa vigente al
momento dell'accoglimento della richiesta.
3. I limiti di eta'
per il collocamento
a riposo dei dipendenti
pubblici risultanti
anche dall'applicazione
dell'articolo 16,
comma 1, del decreto
legislativo 30 dicembre
1992, n. 503, si
applicano anche
ai fini
dell'attribuzione degli
incarichi
dirigenziali di cui all'articolo
19, comma
6, del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001.
Art. 34.
Criteri per i
trattamenti accessori massimi
e pubblicita' degli
incarichi di consulenza
1. All'articolo 24, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo
2001,
n. 165, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Con
decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto
con il Ministro
dell'economia e
delle finanze
sono stabiliti i criteri
per
l'individuazione dei trattamenti accessori massimi, secondo
principi
di contenimento della spesa e di uniformita' e
perequazione.».
2. All'articolo 53, comma 14,
del decreto
legislativo 30 marzo
2001, n. 165, dopo
l'ultimo periodo e'
aggiunto il seguente: «Le
amministrazioni rendono noti,
mediante inserimento
nelle proprie
banche dati accessibili al pubblico per via
telematica,
gli elenchi
dei propri consulenti indicando
l'oggetto, la durata
e il compenso
dell'incarico.».
3. All'articolo 53, comma 16,
del decreto
legislativo 30 marzo
2001, n. 165, dopo le
parole: «dati
raccolti» sono inserite le
seguenti: «, adotta le relative misure di pubblicita' e
trasparenza».
Art. 34-bis.
Autofinanziamento dei servizi anagrafici informatizzati
del Ministero
dell'interno
(( 1. All'articolo
7-vicies quater, comma
2, del decreto-legge
31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni,
dalla legge
31 marzo 2005, n. 43,
sono aggiunti
i seguenti periodi: «Con i
decreti indicati nel comma 1 e' determinata, altresi',
annualmente
e
con le modalita' stabilite
dal presente
comma, la quota parte da
riassegnare, anche per le esigenze dei comuni, alle competenti
unita'
previsionali di base
dello stato
di previsione del Ministero
dell'interno quali proventi specificamente
destinati alla
copertura
dei costi del servizio. Alle
riassegnazioni
previste dal presente
comma non si applica il limite di cui all'articolo 1, comma 46,
della
legge 23 dicembre 2005, n. 266». ))
Art. 34-ter.
Deroghe
ai limiti all'acquisizione di immobili
(( 1. All'articolo 1,
comma 23, della
legge 23 dicembre 2005, n.
266, dopo le parole: «enti territoriali» sono
inserite le seguenti:
«e degli
enti previdenziali
destinatari delle operazioni di
dismissione disciplinate dal decreto-legge 25 settembre 2001, n.
351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n. 410,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 57, della
legge
30 dicembre 2004, n. 311».))
Art. 34-quater.
Controllo del costo del lavoro
(( 1. All'articolo 60 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n.
165,
al comma 2
e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo:
«Le
comunicazioni previste dal presente comma sono trasmesse, a
cura
del
Ministero dell'economia e delle
finanze,
anche all'Unione delle
province d'Italia (UPI),
all'Associazione
nazionale dei comuni
italiani (ANCI) e all'Unione
nazionale
comuni, comunita', enti
montani (UNCEM), per via telematica». ))
Art. 34-quinquies.
Proroga dei trasferimenti ai sensi
del decreto legislativo
31 marzo
1998, n. 112
(( 1. All'articolo 6,
comma 1, del decreto legislativo
18 febbraio
2000, n. 56, e successive modificazioni, le parole: «1° gennaio
2006»
sono sostituite dalle
seguenti: «1°
gennaio del secondo anno
successivo
all'adozione
dei
provvedimenti di
attuazione
dell'articolo 119 della Costituzione». Per l'anno 2006 non si
applica
quanto previsto al primo periodo del comma 323 dell'articolo
1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266. ))
Titolo III
MISURE IN MATERIA DI CONTRASTO ALL'EVASIONE ED ELUSIONE FISCALE,
DI
RECUPERO DELLA BASE IMPONIBILE, DI POTENZIAMENTO DEI POTERI
DI
CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, DI SEMPLIFICAZIONE
DEGLI
ADEMPIMENTI TRIBUTARI E IN MATERIA DI GIOCHI
Art. 35.
Misure di contrasto
dell'evasione e
dell'elusione fiscale
1. All'articolo
74-quater del
decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 6
e'
aggiunto, in
fine, il seguente: «6-bis. Ai fini
dell'applicazione
dell'aliquota
IVA, le consumazioni obbligatorie nelle discoteche e sale da ballo
si
considerano accessorie alle
attivita'
di intrattenimento o di
spettacolo ivi svolte.».
2. Nel terzo comma
dell'articolo 54
del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
dopo l'ultimo
periodo e'
aggiunto il seguente: «Per
le cessioni
aventi ad oggetto beni
immobili e relative pertinenze, la prova di cui al precedente
periodo
s'intende integrata anche se l'esistenza delle operazioni
imponibili
o l'inesattezza delle indicazioni di cui al (( secondo comma
)) sono
desunte sulla base del valore normale dei predetti beni,
determinato
ai sensi dell'articolo 14 del presente decreto.».
3. Nel ((
primo comma ))
dell'articolo 39 del decreto
del
Presidente della
Repubblica 29
settembre 1973, n. 600,
alla
lettera d), dopo l'ultimo periodo e'
aggiunto il
seguente: «Per le
cessioni aventi ad oggetto beni immobili ovvero la
costituzione
o il
trasferimento di diritti reali
di godimento
sui medesimi beni, la
prova di cui al
precedente periodo
s'intende integrata anche se
l'infedelta' dei relativi ricavi viene desunta sulla base del
valore
normale dei predetti beni,
determinato
ai sensi dell'articolo 9,
comma 3, del testo unico
delle imposte
sui redditi, (( di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
))
4. L'articolo 15 del
decreto-legge
23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo
1995,
n. 85, e'
abrogato.
5. All'articolo 17 del
decreto del
Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e' aggiunto, in fine, il seguente
comma:
«Le disposizioni di cui al ((
quinto
comma )) si applicano anche
alle prestazioni di servizi, compresa la
prestazione di
manodopera,
rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti
delle
imprese che svolgono l'attivita' di costruzione o ristrutturazione
di
immobili ovvero nei confronti
dell'appaltatore
principale o di un
altro subappaltatore.».
6. (( Le
disposizioni di cui
al comma 5 si applicano )) alle
prestazioni effettuate successivamente
alla data
di autorizzazione
della misura ai sensi dell'articolo 27 della (( direttiva
77/388/CEE
del Consiglio, )) del 17 maggio 1977.
(( 6-bis. All'articolo 30,
secondo comma, lettera
a), del decreto
del Presidente della Repubblica
26 ottobre
1972, n. 633, dopo la
parola:
«quinto» sono inserite le seguenti:
«e sesto».
6-ter. Per
i soggetti
subappaltatori ai quali si
applica
l'articolo 17, sesto
comma, del
decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, resta
ferma la
possibilita' di
effettuare la compensazione
infrannuale ai
sensi dell'articolo 8,
comma 3, del regolamento di
cui al
decreto del Presidente della
Repubblica 14 ottobre 1999, n.
542, e
successive modificazioni.
Qualora il volume di
affari registrato
dai predetti soggetti
nell'anno precedente sia
costituito per
almeno l'80 per cento da
prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto, il
limite
di cui all'articolo 34, comma
1, della legge
23 dicembre 2000, n.
388, e' elevato a 1.000.000 di euro. ))
7. Al
decreto legislativo
10 marzo 2000,
n. 74, dopo
l'articolo 10-bis sono inseriti i seguenti:
«Art. 10-ter. (Omesso versamento di
IVA).
- 1. La disposizione di
cui all'articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi previsti,
anche a
chiunque non versa l'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base
alla
dichiarazione annuale,
entro il
termine per il
versamento
dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo.
Art. 10-quater. (Indebita
compensazione). - 1. La
disposizione di
cui all'articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi previsti,
anche a
chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in
compensazione,
ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241,
crediti non spettanti o inesistenti.».
8. Al decreto del Presidente della
Repubblica 26
ottobre 1972, n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni:
(( a) all'articolo 10, primo
comma:
1) i numeri 8) e
8-bis) sono sostituiti
dai seguenti:
«8) le
locazioni e gli
affitti, relative
cessioni,
risoluzioni e proroghe, di
terreni e
aziende agricole, di aree
diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali
gli
strumenti urbanistici non prevedono la destinazione
edificatoria,
e
di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e
in genere
i beni
mobili destinati durevolmente
al servizio degli
immobili locati e
affittati, escluse le locazioni di fabbricati strumentali che
per le
loro caratteristiche non sono suscettibili di
diversa utilizzazione
senza radicali trasformazioni effettuate nei
confronti
dei soggetti
indicati alle lettere b) e c) del numero 8-ter)
ovvero
per le quali
nel relativo atto il
locatore abbia
espressamente manifestato
l'opzione per l'imposizione;
8-bis) le cessioni
di fabbricati o di porzioni di fabbricato
diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle
effettuate,
entro quattro anni dalla
data di ultimazione
della costruzione o
dell'intervento, dalle imprese
costruttrici
degli stessi o dalle
imprese che vi hanno eseguito, anche
tramite imprese
appaltatrici,
gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d)
ed
e), della legge 5 agosto 1978, n. 457;
8-ter) le cessioni
di fabbricati o di porzioni di fabbricato
strumentali che per le loro caratteristiche non sono
suscettibili
di
diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, escluse:
a) quelle
effettuate, entro quattro anni dalla data
di
ultimazione della costruzione
o dell'intervento,
dalle imprese
costruttrici degli stessi o
dalle imprese
che vi hanno eseguito,
anche tramite
imprese appaltatrici,
gli interventi di cui
all'articolo 31, primo comma, lettere
c), d)
ed e), della legge
5 agosto 1978, n. 457;
b) quelle
effettuate nei confronti di cessionari soggetti
passivi d'imposta che
svolgono in
via esclusiva o prevalente
attivita' che conferiscono il diritto
alla detrazione
d'imposta in
percentuale pari o inferiore al 25 per cento;
c) quelle
effettuate nei confronti di cessionari che non
agiscono nell'esercizio di impresa, arti o professioni;
d) quelle per
le quali nel relativo atto il cedente abbia
espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione»; ))
b) all'articolo
19-bis1, comma 1, lettera
i), primo periodo, le
parole: «o la rivendita» sono soppresse;
c) (( (soppressa); ))
d) nell'allegata Tabella A, parte III,
((la voce
di cui al numero
127-ter e' soppressa.».
9. In sede di
prima applicazione
delle disposizioni di cui al
comma 8, in relazione al mutato
regime disposto
dall'articolo 10,
primo comma, numeri 8) e
8-bis), del decreto
del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, non
si effettua la rettifica
della detrazione dell'imposta
prevista dall'articolo
19-bis2 del
citato decreto n. 633 del 1972, limitatamente ai
fabbricati
diversi
da quelli strumentali che
per le
loro caratteristiche non sono
suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali
trasformazioni,
posseduti alla data del 4 luglio 2006, e, per le imprese
costruttrici
degli stessi e per le imprese che vi
hanno eseguito,
anche tramite
imprese appaltatrici, gli interventi di
cui all'articolo
31, primo
comma, lettere c), d)
ed e), della
legge 5 agosto 1978, n. 457,
limitatamente ai fabbricati o porzioni di
fabbricato per
i quali il
termine dei quattro anni dalla data di ultimazione della
costruzione
o dell'intervento scade entro la predetta data. Per
i beni
immobili
strumentali che per le loro caratteristiche non sono
suscettibili
di
diversa utilizzazione senza
radicali trasformazioni,
la predetta
rettifica della detrazione dell'imposta si effettua esclusivamente
se
nel primo atto stipulato
successivamente
alla data di entrata in
vigore della legge di
conversione del
presente decreto non viene
esercitata l'opzione per la imposizione
prevista
dall'articolo 10,
primo comma, numeri 8) e
8-ter), del decreto
del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
10. Al testo unico
delle disposizioni
concernenti l'imposta di
registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile
1986, n. 131, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo
5, comma 2,
le parole: «operazioni esenti ai
sensi dell'articolo 10, numeri
8), 8-bis)»,
sono sostituite dalle
seguenti: «operazioni esenti e imponibili ai sensi
dell'articolo
10,
numeri 8), 8-bis), 8-ter),»;
b) all'articolo 40, dopo il comma 1 e'
inserito
il seguente:
«1-bis.
Sono soggette all'imposta
proporzionale di registro le
locazioni di immobili strumentali, ancorche' assoggettate
all'imposta
sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma,
numero
8),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633»;
c) nella Tariffa,
parte prima, all'articolo
5, comma 1, dopo la
lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) quando hanno
per oggetto
immobili strumentali ancorche'
assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo
10,
primo comma, numero 8), del decreto del Presidente
della
Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633: 1 per cento».
10-bis. Al testo unico delle
disposizioni
concernenti le imposte
ipotecaria e catastale, di
cui al decreto
legislativo 31 ottobre
1990, n. 347, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti
modifiche:
a) all'articolo 10,
comma 1,
dopo le
parole: «a
norma
dell'articolo 2» sono aggiunte le
seguenti:
«, anche se relative a
immobili strumentali, ancorche' assoggettati
all'imposta
sul valore
aggiunto, di cui all'articolo
10, primo comma,
numero 8-ter), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633»;
b) dopo l'articolo 1 della Tariffa e'
inserito il
seguente:
«1-bis. Trascrizioni di atti e sentenze che importano
trasferimento
di proprieta' di beni immobili strumentali, di cui
all'articolo
10,
primo comma, numero
8-ter), del
decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche se assoggettati
all'imposta
sul valore aggiunto, o
costituzione o
trasferimenti di diritti
immobiliari sugli stessi: 3 per cento».
10-ter. Per le
volture catastali
e le trascrizioni relative a
cessioni di beni immobili strumentali di cui
all'articolo
10, primo
comma, numero 8-ter), del
decreto del Presidente
della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, anche se assoggettati all'imposta sul
valore
aggiunto, di cui siano parte fondi
immobiliari chiusi
disciplinati
dall'articolo 37 del testo
unico delle disposizioni
in materia di
intermediazione finanziaria,
di
cui al decreto
legislativo
24 febbraio 1998,
n. 58,
e successive
modificazioni, e
dall'articolo 14-bis della legge 25
gennaio
1994, n. 86, ovvero
imprese di locazione
finanziaria, ovvero
banche e intermediari
finanziari di cui agli articoli 106 e 107 del testo
unico
di cui al
decreto legislativo 1°
settembre
1993, n. 385, limitatamente
all'acquisto ed al riscatto
dei beni
da concedere o concessi in
locazione finanziaria, le
aliquote delle
imposte ipotecaria e
catastale, come modificate dal comma 10-bis, del
presente
articolo,
sono ridotte della
meta'. La disposizione
di cui al periodo
precedente decorre dal 1° ottobre 2006.
10-quater. Le disposizioni in materia di imposte indirette
previste
per la locazione di
fabbricati si applicano,
se meno favorevoli,
anche per l'affitto di
aziende il
cui valore complessivo sia
costituito, per piu' del
50 per
cento, dal valore normale di
fabbricati, determinato ai
sensi dell'articolo
14 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
10-quinquies. Ai fini dell'applicazione delle imposte
proporzionali
di cui all'articolo 5 della
Tariffa, parte
prima, del testo unico
delle disposizioni concernenti
l'imposta di
registro di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica 26
aprile 1986, n. 131, e
successive modificazioni, per i contratti di
locazione
o di affitto
assoggettati ad imposta sul
valore aggiunto,
sulla base delle
disposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore del
presente
decreto ed in corso di esecuzione alla medesima data, le parti
devono
presentare per la registrazione
una apposita
dichiarazione, nella
quale puo' essere esercitata, ove la locazione abbia ad
oggetto
beni
immobili strumentali di cui all'articolo 5, comma
1, lettera
a-bis)
della Tariffa, parte prima, del
predetto decreto
n. 131 del 1986,
l'opzione per la imposizione prevista dall'articolo 10, primo
comma,
numero 8), del decreto del
Presidente della
Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, con effetto dal 4 luglio
2006. Con
provvedimento del
direttore dell'Agenzia
delle entrate,
da emanare entro il
15 settembre 2006, sono
stabiliti le
modalita' e i termini degli
adempimenti e del versamento dell'imposta.
10-sexies. Le somme corrisposte a titolo
di imposte
proporzionali
di cui all'articolo 5 della
Tariffa, parte
prima, del testo unico
delle disposizioni concernenti
l'imposta di
registro di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, per
i
contratti di locazione finanziaria, anche se assoggettati ad
imposta
sul valore aggiunto, aventi ad oggetto beni
immobili strumentali
di
cui all'articolo 5 comma 1,
lettera a-bis),
della Tariffa, parte
prima, del predetto decreto n. 131 del 1986, possono essere
portate,
nel caso di riscatto della proprieta' del bene, a scomputo di
quanto
dovuto a titolo di imposte ipotecaria e catastale. ))
11. Al fine di
contrastare gli abusi
delle disposizioni fiscali
disciplinanti il settore dei veicoli, con provvedimento del
Direttore
dell'Agenzia delle entrate, sentito il Dipartimento
per
i trasporti
terrestri del Ministero dei
trasporti, sono
individuati i veicoli
che, a prescindere dalla
categoria di
omologazione, risultano da
adattamenti che non ne
impediscono l'utilizzo
per il trasporto
privato di persone. I suddetti veicoli devono essere
assoggettati
al
regime proprio degli
autoveicoli di cui
al comma 1, lettera b),
dell'articolo 164 del testo unico delle
imposte sui
redditi, (( di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre
1986, n.
917, )) ai fini delle
imposte dirette,
e al comma 1, lettera c),
dell'articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della
Repubblica
n.
633 del 1972, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
12. All'articolo 19 del
decreto del
Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono ((
inseriti
))
i seguenti: «I soggetti di cui al primo comma sono obbligati
a tenere
uno o piu' conti correnti
bancari o postali
ai quali affluiscono,
obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio
dell'attivita'
e
dai quali sono effettuati
i prelevamenti
per il pagamento delle
spese.
I compensi in denaro
per l'esercizio
di arti e professioni sono
riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o
bonifici
ovvero altre modalita' di
pagamento bancario
o postale nonche'
mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi
unitari
inferiori a 100 euro.».
(( 12-bis.
Il limite
di 100 euro
di cui
al quarto
comma dell'articolo 19 del decreto del
Presidente
della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600,
introdotto
dal comma 12 del presente
articolo, si applica a decorrere dal 1°
luglio
2008. Dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del
presente
decreto e
sino al 30 giugno 2007
il limite e' stabilito
in 1.000 euro. Dal
1° luglio 2007 al 30 giugno 2008 il limite e' stabilito in
500 euro.
))
13. Dopo il comma 5 dell'articolo 73 del testo
unico delle
imposte
sui redditi, (( di cui al )) decreto del Presidente della
Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti:
«5-bis.
Salvo prova
contraria, si considera
esistente nel
territorio dello Stato la sede
dell'amministrazione
di societa' ed
enti, che
detengono partecipazioni
di controllo, ai
sensi
dell'articolo 2359, (( primo
comma, ))
del codice civile, nei
soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in
alternativa:
a) sono ((
controllati,
)) anche indirettamente, ai
sensi
dell'articolo 2359, (( primo )) comma, del codice civile, da
soggetti
residenti nel territorio dello Stato;
b) sono (( amministrati )) da
un consiglio
di amministrazione, o
altro organo equivalente di
gestione,
composto in prevalenza di
consiglieri residenti nel territorio dello Stato.
5-ter. Ai fini della verifica
della sussistenza
del controllo di
cui al comma 5-bis, rileva
la situazione
esistente alla data di
chiusura dell'esercizio o
periodo di gestione
del soggetto estero
controllato. Ai medesimi fini, per le persone fisiche si
tiene
conto
anche dei voti
spettanti ai familiari
di cui all'articolo 5,
comma 5.».
14. La disposizione di cui al (( comma 13 )) ha effetto a
decorrere
dal periodo d'imposta in corso
alla data di
entrata in vigore del
presente decreto.
15. All'articolo 30 della
legge 23 dicembre
1994, n. 724, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal
seguente:
«1. Agli effetti del presente articolo
le
societa' per azioni, in
accomandita per
azioni, a
responsabilita' limitata, in
nome
collettivo e in accomandita semplice, nonche' le societa' e
gli
enti
di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel
territorio
dello Stato, si considerano, salvo prova contraria, non
operativi
se
l'ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle
rimanenze
e dei proventi, esclusi quelli
straordinari,
risultanti dal conto
economico, ove prescritto, e' inferiore alla somma degli
importi
che
risultano applicando (( le seguenti percentuali: )) a) il 2 per
cento
al valore dei beni indicati nell'articolo
85, comma
1, lettera c),
del testo unico delle imposte sui
redditi, (( di
cui al )) decreto
del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986,
n. 917, anche se
costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del
valore
dei
crediti; b) il 6
per cento
al valore delle
immobilizzazioni
costituite da beni immobili
e da
beni indicati nell'articolo ((
8-bis, primo comma, )) lettera a), del decreto del
Presidente
della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
anche
in locazione finanziaria; c) il 15 per
cento al valore
delle altre
immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria. Le
disposizioni
((
del primo periodo )) non si applicano: 1) ai
soggetti ai
quali, per
la particolare attivita'
svolta, e' fatto
obbligo di costituirsi
sotto forma di societa' di capitali; 2)
ai soggetti
che si trovano
nel primo periodo di imposta;
3) alle societa'
in amministrazione
controllata o straordinaria; 4) alle
societa' ed
enti i cui titoli
sono negoziati in mercati regolamentati
italiani;
5) alle societa'
esercenti pubblici servizi di
trasporto;
6) alle societa' con un
numero di soci non inferiore a 100.»;
b) il comma 3 e' sostituito dal
seguente:
«3.
Fermo l'ordinario
potere di
accertamento, ai fini
dell'imposta personale sul reddito per le societa' e per gli enti
non
operativi indicati nel comma 1 si presume che il reddito del
periodo
di imposta non sia inferiore all'ammontare della somma degli
importi
derivanti dall'applicazione,
ai
valori dei
beni posseduti
nell'esercizio, delle seguenti percentuali: a)
l'1,50 per
cento sul
valore dei beni indicati nella lettera a) del comma 1; b) il 4,75
per
cento sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili
e
da beni indicati (( nell'articolo 8-bis, primo comma, ))
lettera
a),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633,
e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria;
c)
il 12
per cento sul valore complessivo delle altre
immobilizzazioni
anche
in locazione finanziaria. Le perdite di esercizi
precedenti
possono
essere computate soltanto in
diminuzione
della parte di reddito
eccedente quello minimo di cui al presente comma.»;
c) il comma 4 e' sostituito dal
seguente:
«4. Per le
societa'
e gli enti non operativi, l'eccedenza di
credito risultante
dalla dichiarazione
presentata ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto non e' ammessa al rimborso
ne'
puo'
costituire oggetto di
compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241,
o di cessione ai sensi
dell'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n.
70,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 maggio
1988, n. 154.
Qualora per tre periodi di imposta consecutivi la
societa'
o l'ente
non operativo non effettui operazioni rilevanti ai fini
dell'imposta
sul valore aggiunto non
inferiore all'importo
che risulta dalla
applicazione delle percentuali
di cui
al comma 1, l'eccedenza di
credito non e' ulteriormente riportabile a scomputo dell'IVA a
debito
relativa ai periodi di imposta successivi.»;
d) dopo il comma 4 e' inserito il
seguente:
«4-bis.
In presenza
di oggettive situazioni di
carattere
straordinario che hanno reso impossibile il conseguimento dei
ricavi,
degli incrementi di rimanenze
e dei proventi
nonche' del reddito
determinati ai sensi
del presente
articolo, ovvero non hanno
consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini
dell'imposta
sul valore aggiunto di cui al comma 4, la societa'
interessata
puo'
richiedere la disapplicazione delle relative disposizioni
antielusive
ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 8,
del decreto
del Presidente
della Repubblica (( 29 settembre 1973, n. 600.».))
16. Le disposizioni del (( comma 15 )) si applicano a
decorrere
dal
periodo di imposta in
corso alla
data di entrata in vigore del
presente decreto.
17. All'articolo 172, comma 7,
del testo unico
delle imposte sui
redditi, di
cui al decreto
del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:
«In caso di retrodatazione
degli effetti
fiscali della fusione ai
sensi del comma 9, le
limitazioni del presente
comma si applicano
anche al risultato negativo,
determinabile
applicando le regole
ordinarie, che si sarebbe
generato in
modo autonomo in capo ai
soggetti che partecipano alla
fusione in relazione
al periodo che
intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta e la data antecedente
a
quella di efficacia giuridica della fusione.».
18. Le disposizioni del comma
17 si applicano
alle operazioni di
scissione e fusione
deliberate dalle
assemblee delle societa'
partecipanti dalla
data di
entrata in vigore del
presente
decreto-legge. Per le
operazioni deliberate
anteriormente alla
predetta data resta ferma l'applicazione
delle disposizioni
di cui
all'articolo 37-bis del decreto
del Presidente
della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600.
19. Nell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2005,
n. 266, dopo il
(( comma 121 )) e' inserito il seguente: «121-bis. Le agevolazioni
di
cui al comma 121 spettano a condizione
che il costo
della relativa
manodopera sia evidenziato in fattura.».
20. La disposizione del (( comma 19 )) si applica in
relazione
alle
spese sostenute a decorrere
dalla data
di entrata in vigore del
presente decreto.
21. All'articolo 1 della
legge 23 dicembre
2005, n. 266, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 497:
1)
dopo il primo periodo,
e' inserito il seguente: «Le parti
hanno comunque l'obbligo di
indicare
nell'atto il corrispettivo
pattuito»;
2)
nel secondo periodo,
le parole: «del 20 per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «del 30 per cento»;
b) al comma 498,
in fine, e' aggiunto
il seguente periodo: «Se
viene occultato, anche in
parte, il
corrispettivo pattuito, le
imposte sono dovute sull'intero importo di quest'ultimo e si
applica
la sanzione amministrativa dal
cinquanta al
cento per cento della
differenza tra l'imposta dovuta e quella
gia' applicata
in base al
corrispettivo dichiarato,
detratto
l'importo della
sanzione
eventualmente irrogata ai sensi dell'articolo 71 del medesimo
decreto
del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986.».
22. All'atto della cessione dell'immobile, anche se
assoggettata
ad
IVA, le parti hanno
l'obbligo di
rendere apposita dichiarazione
sostitutiva di atto di
notorieta' recante l'indicazione
analitica
delle modalita' di pagamento
del corrispettivo.
Con le medesime
modalita' ciascuna delle parti ha
l'obbligo di dichiarare
se si e'
avvalsa di un mediatore; nell'ipotesi
affermativa,
ha l'obbligo di
dichiarare l'ammontare della spesa
sostenuta per
la mediazione, le
analitiche modalita' di pagamento della stessa, con l'indicazione
del
numero di partita IVA o del codice fiscale
dell'agente
immobiliare.
In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei predetti
dati
si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 10.000 e,
ai
fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati
ad
accertamento di valore ai sensi dell'articolo 52, comma 1,
del
testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di
cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131.
(( 22-bis. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 15
del
testo
unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica
22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, e' aggiunta la
seguente:
«b-bis) dal 1° gennaio 2007 i compensi comunque denominati
pagati a
soggetti di intermediazione immobiliare in
dipendenza dell'acquisto
dell'unita' immobiliare da adibire ad
abitazione
principale per un
importo non superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualita».
))
23. I commi 21 e 22 si applicano agli atti pubblici formati
ed alle
scritture private
autenticate a
decorrere dal secondo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale
del presente
decreto.
(( 23-bis. Per
i trasferimenti
immobiliari soggetti ad IVA
finanziati mediante mutui fondiari o finanziamenti
bancari,
ai fini
delle disposizioni di cui all'articolo 54 del decreto del
Presidente
della Repubblica 26 ottobre
1972, n.
633, terzo comma, ultimo
periodo, il valore normale non puo'
essere inferiore
all'ammontare
del mutuo o finanziamento erogato.
23-ter. All'articolo
52 del
testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro di cui
al decreto
del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo il comma 5, e'
aggiunto
il seguente:
«5-bis. Le
disposizioni
dei commi 4 e 5 non
si applicano
relativamente alle cessioni di immobili e relative pertinenze
diverse
da quelle disciplinate
dall'articolo 1,
comma 497, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni». ))
24. Al testo unico
delle disposizioni
concernenti l'imposta di
registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile
1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo
53 e' inserito
il seguente: Art. 53-bis
(Attribuzioni e poteri degli uffici). - 1. Le attribuzioni e i
poteri
di cui agli articoli 31 e seguenti del decreto del
Presidente
della
Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive
modificazioni,
possono essere esercitati anche
ai fini dell'imposta
di registro,
nonche' delle imposte ipotecaria (( e
catastale previste
dal testo
unico di cui al )) decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.
347.»;
b) all'articolo 74,
dopo il
comma 1 e' (( aggiunto
)) il
seguente: «1-bis. Per le violazioni conseguenti alle richieste
di cui
all'articolo 53-bis, si applicano le disposizioni
di cui
al decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.».
25. I dipendenti della
Riscossione s.p.a.
o delle societa' dalla
stessa partecipate
ai sensi
dell'articolo 3, comma 7,
del
decreto-legge 30
settembre 2005,
n. 203,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005,
n. 248, di seguito
denominate «agenti della riscossione», ai soli fini della
riscossione
mediante ruolo e previa autorizzazione
rilasciata
(( dai direttori
generali )) degli agenti della riscossione, possono utilizzare i
dati
di cui l'Agenzia delle
entrate dispone
ai sensi dell'articolo 7,
comma 6, del decreto del
Presidente della Repubblica
29 settembre
1973, n. 605.
26. Ai medesimi fini previsti dal (( comma 25, ))
gli
agenti della
riscossione possono altresi'
accedere a
tutti i restanti dati
rilevanti, presentando apposita richiesta, anche in
via
telematica,
ai soggetti pubblici o
privati che li
detengono, con facolta' di
prendere visione e di
estrarre copia
degli atti riguardanti i
predetti dati, nonche' di
ottenere, in
carta libera, le relative
certificazioni.
(( 26-bis. Ai fini dell'attuazione dei commi 25 e 26
l'Agenzia
delle
entrate individua in modo selettivo i dipendenti
degli
agenti della
riscossione che possono utilizzare ed accedere ai dati.
26-ter. Ai fini di cui all'articolo 1,
commi 426
e 426-bis, della
legge 30 dicembre
2004, n. 311,
sono considerati efficaci i
versamenti effettuati, a titolo
di prima e
seconda rata, entro il
10 luglio 2006, se comprensivi
degli
interessi legali, calcolati
dalla data di scadenza della rata a quella del pagamento.
26-quater. Le disposizioni contenute
nell'articolo
1, commi 426 e
426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, si
interpretano nel
senso che la sanatoria
ivi prevista
non produce effetti sulle
responsabilita' amministrative delle
societa'
concessionarie del
servizio nazionale della
riscossione o dei
commissari governativi
provvisoriamente delegati alla riscossione relative:
a) ai provvedimenti
sanzionatori
e di diniego del diritto al
rimborso o al discarico per inesigibilita' per i quali, alla data
del
30 giugno 2005, non
era pendente
un ricorso amministrativo o
giurisdizionale;
b) alle irregolarita' consistenti in
falsita' di
atti redatti dai
dipendenti, se definitivamente dichiarata in sede penale
prima
della
data di entrata in vigore della stessa legge n. 311 del 2004.
26-quinquies. All'articolo 19, comma
1, del
decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 546,
dopo la
lettera e), sono inserite le
seguenti:
«e-bis)
l'iscrizione
di ipoteca
sugli immobili di
cui
all'articolo 77 del
decreto del
Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;
e-ter) il fermo di beni mobili
registrati
di cui all'articolo 86
del decreto del Presidente
della Repubblica
29 settembre 1973, n.
602, e successive modificazioni». ))
27. All'articolo 7 del
decreto del
Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 605, sono aggiunti, in fine, i seguenti
commi:
«Le imprese,
gli intermediari
e tutti gli altri operatori del
settore delle assicurazioni che erogano, in ragione dei
contratti
di
assicurazione di qualsiasi ramo, somme di denaro a
qualsiasi
titolo
nei confronti
dei danneggiati,
comunicano in via telematica
all'anagrafe tributaria, anche
in deroga a
contrarie disposizioni
legislative, l'ammontare delle somme liquidate, il
codice
fiscale o
la partita IVA del beneficiario
e dei soggetti
le cui prestazioni
sono state valutate ai
fini della
quantificazione della somma
liquidata. La presente disposizione si applica con
riferimento
alle
somme erogate a decorrere dal 1° ottobre 2006. (( I dati acquisiti
ai
sensi del
presente
comma sono utilizzati
prioritariamente
nell'attivita' di accertamento effettuata nei confronti dei
soggetti
le cui prestazioni sono state valutate ai fini della
quantificazione
della somma liquidata. )) Il
contenuto, le
modalita' ed i termini
delle trasmissioni (( mediante
posta
elettronica certificata, ))
nonche' le specifiche tecniche
del formato,
sono definite con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.».
28. L'appaltatore risponde in
solido con il
subappaltatore della
effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui
redditi
di
lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e
dei
contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e
le
malattie professionali
dei dipendenti
a cui e' tenuto
il
subappaltatore.
29. La
responsabilita' solidale
viene meno se l'appaltatore
verifica, acquisendo la relativa documentazione
prima del
pagamento
del corrispettivo, che gli adempimenti di
cui al
comma 28 connessi
con le prestazioni di
lavoro dipendente
concernenti l'opera, la
fornitura o il servizio affidati sono
stati correttamente
eseguiti
dal subappaltatore. L'appaltatore puo'
sospendere
il pagamento del
corrispettivo fino all'esibizione da parte del
subappaltatore
della
predetta documentazione.
30. Gli importi dovuti per la
responsabilita'
solidale di cui al
comma 28 non possono
eccedere complessivamente
l'ammontare del
corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.
31. Gli atti che
devono essere
notificati entro un termine di
decadenza al subappaltatore sono notificati entro
lo stesso
termine
anche al responsabile in
solido. La competenza
degli uffici degli
enti impositori e previdenziali e' comunque
determinata
in rapporto
alla sede del subappaltatore.
32. Il committente provvede al pagamento
del corrispettivo
dovuto
all'appaltatore previa esibizione
da parte
di quest'ultimo della
documentazione attestante che
gli adempimenti
di cui al comma 28
connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti
l'opera,
la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente
eseguiti
dall'appaltatore.
33. L'inosservanza delle
modalita' di
pagamento previste al ((
comma 32 )) e' punita con la sanzione amministrativa da euro
5.000 a
euro 200.000 se gli adempimenti di cui al
comma 28
connessi con le
prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la
fornitura
o
il servizio
affidati non
sono stati correttamente
eseguiti
dall'appaltatore e dagli
eventuali subappaltatori.
Ai fini della
presente sanzione si applicano
le disposizioni
previste per la
violazione commessa dall'appaltatore. La competenza
dell'ufficio
che
irroga la presente sanzione e' comunque determinata in
rapporto
alla
sede dell'appaltatore.
(( 34. Le disposizioni
di cui ai
commi da 28 a 33 si applicano,
successivamente all'adozione di un decreto del Ministro
dell'economia
e delle finanze, di
concerto con
il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, da emanare
entro novanta
giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di
conversione del
presente decreto,
che stabilisca la
documentazione attestante
l'assolvimento degli
adempimenti di cui al comma 28, in relazione ai contratti di
appalto
e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi
da
soggetti che
stipulano i predetti contratti nell'ambito di attivita'
rilevanti
ai
fini dell'imposta sul
valore aggiunto
di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, con
esclusione
dei committenti non esercenti attivita' commerciale, e, in ogni
caso,
dai soggetti di cui
agli articoli 73
e 74 del testo unico delle
imposte sui redditi,
di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917.
Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre
2003,
n. 276, e successive modificazioni, che deve intendersi
esteso
anche
per la responsabilita' solidale per l'effettuazione ed il
versamento
delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente. ))
35. L'Agenzia delle
dogane, nelle
attivita' di prevenzione e
contrasto delle violazioni
tributarie connesse
alla dichiarazione
fraudolenta del valore
in dogana
e degli altri elementi
che
determinano l'accertamento doganale ai sensi del decreto
legislativo
8 novembre 1990, n. 374, ha facolta' di procedere,
con
le modalita'
previste dall'articolo 51 del decreto del Presidente della
Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, all'acquisizione
dei dati
e dei documenti
relativi ai costi di trasporto, assicurazione, nolo
e di
ogni altro
elemento di costo che forma il valore dichiarato per
l'importazione,
l'esportazione, l'introduzione in
deposito
doganale o IVA ed il
transito. Per le finalita' di cui al presente comma, la
richiesta
di
informazioni e di documenti puo' essere
rivolta dall'Agenzia
delle
dogane, agli importatori, agli esportatori, alle societa' di
servizi
aeroportuali, alle compagnie di
navigazione,
alle societa' e alle
persone fisiche esercenti le attivita' di
movimentazione,
deposito,
trasporto e rappresentanza in
dogana
delle merci. La raccolta e
l'elaborazione dei dati per le finalita' di cui al presente
comma
e'
considerata di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo
53
del (( codice in materia di protezione dei dati personali, di
cui al
)) decreto
legislativo 30 giugno
2003, n. 196. In caso
di
inottemperanza agli
inviti a comparire
ed alle richieste di
informazioni di cui al presente comma, l'Agenzia delle dogane
procede
all'applicazione della sanzione
amministrativa
pecuniaria da un
minimo di 5.000 euro ad un massimo di 10.000 euro, oltre alle
misure
di sospensione e revoca
delle autorizzazioni
e delle facolta'
concesse agli operatori inadempienti.
(( 35-bis. Al fine di contrastare
l'evasione e l'elusione
fiscale,
le societa' di calcio professionistiche sono obbligate a
inviare
per
via telematica all'Agenzia
delle entrate
copia dei contratti di
acquisizione
delle prestazioni
professionali degli
atleti
professionisti, nonche' dei contratti riguardanti i compensi per
tali
prestazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' delegato
ad
acquisire analoghe informazioni dalle Federazioni calcistiche
estere
per le operazioni effettuate da societa' sportive
professionistiche
residenti in Italia anche
indirettamente
con analoghe societa'
estere.
35-ter. E' prorogata
per l'anno
2006, nella misura e
alle
condizioni ivi previste,
l'agevolazione tributaria
in materia di
recupero del patrimonio
edilizio relativa alle
prestazioni di cui
all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999,
n.
488, fatturate dal 1° ottobre 2006.
35-quater. All'articolo 1
della legge
23 dicembre 2005, n. 266,
dopo il comma 121-bis e'
inserito il
seguente: «121-ter. Per il
periodo dal 1° ottobre 2006 al 31
dicembre 2006
la quota di cui al
comma 121 e' pari al
36 per cento
nei limiti di 48.000 euro per
abitazione». ))
Art. 36.
Recupero di base imponibile
1. Nella Tabella A, Parte
III, allegata al decreto
del Presidente
della Repubblica 26 ottobre
1972, n.
633, concernente i beni e
servizi soggetti all'aliquota del 10 per
cento, e'
(( soppressa la
voce di cui al numero 123-bis. ))
2. Ai fini
dell'applicazione del
decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, del
(( testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al ))
decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, del
((
testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al )) decreto del
Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e del decreto
legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, un'area e' da considerare
fabbricabile
se
utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento
urbanistico
generale adottato dal comune,
indipendentemente
dall'approvazione
della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del
medesimo.
3. All'articolo 47, comma 4,
del testo
unico delle imposte sui
redditi,(( di cui al
)) decreto
del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917,
le parole:
«gli utili relativi alla
partecipazione al capitale o
al patrimonio,
ai titoli e agli
strumenti finanziari di cui
all'articolo 44,
comma 2, lettera a),
corrisposti» sono sostituite dalle seguenti: «gli utili
provenienti».
4. Le disposizioni del (( comma 3 )) si
applicano
a decorrere dal
periodo di imposta in
corso alla
data di entrata in vigore del
presente decreto.
(( 4-bis. All'articolo 89, comma
3, del testo
unico delle imposte
sui redditi, di cui
al decreto
del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917,
e successive
modificazioni, le parole:
«utili relativi alla partecipazione al capitale o
al patrimonio, ai
titoli e agli strumenti finanziari di cui
all'articolo
44, comma 2,
lettera a), corrisposti» sono
sostituite
dalle seguenti: «utili
provenienti». ))
5. All'articolo 102, comma 3,
del testo
unico delle imposte sui
redditi, (( di cui al
)) decreto del
Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «La
misura
stessa puo' essere
elevata fino a due volte, per ammortamento anticipato
nell'esercizio
in cui i beni sono entrati in funzione per la prima
volta
e nei due
successivi;» sono sostituite dalle seguenti: «Fatta
eccezione per i
beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b),
la misura
stessa
puo' essere elevata fino
a due volte
per ammortamento anticipato
nell'esercizio in cui i
beni sono
entrati in funzione e nei due
successivi;».
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si
applicano
a decorrere dal
periodo di imposta in
corso alla
data di entrata in vigore del
presente decreto anche per i beni di cui
all'articolo 164,
comma 1,
lettera b), del citato testo
unico ((
di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, )) acquistati
nel
corso
di precedenti periodi di imposta.
(( 6-bis. Nell'articolo 102, comma 7, del testo
unico delle
imposte
sui redditi, di cui
al decreto
del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917,
dopo il
primo periodo e' inserito il
seguente: «Per i beni di cui all'articolo 164,
comma
1, lettera b),
la deducibilita' dei canoni di
locazione finanziaria
e' ammessa a
condizione che la durata del contratto non sia
inferiore
al periodo
di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a
norma
del
comma 2».
6-ter. La disposizione del comma 6-bis
si applica
con riferimento
ai canoni relativi a contratti di locazione
finanziaria
stipulati a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione
del presente decreto. ))
7. Ai fini del calcolo delle quote di
ammortamento
deducibili, il
costo dei fabbricati
strumentali deve essere
assunto al netto del
costo delle aree occupate
dalla costruzione
e di quelle che ne
costituiscono pertinenza. ((
Il costo
delle predette aree e'
quantificato in misura pari al valore risultante da apposita
perizia
di stima, redatta da soggetti
iscritti agli
albi degli ingegneri,
degli architetti, dei geometri
e dei
periti industriali edili e
comunque non inferiore
al 20 per
cento e, per i
fabbricati
industriali, al 30 per cento del costo complessivo. ))
8. Le disposizioni del comma 7 si applicano a decorrere dal
periodo
d'imposta in corso alla
data di
entrata in vigore del presente
decreto anche per le quote di
ammortamento
relative ai fabbricati
costruiti o acquistati nel corso di periodi di imposta
precedenti.
9. All'articolo 115, comma 3,
del testo
unico delle imposte sui
redditi, (( di cui al
)) decreto del
Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:
«Le perdite fiscali dei
soci relative
agli esercizi anteriori
all'inizio della tassazione per
trasparenza
non possono essere
utilizzate per
compensare i
redditi imputati dalle societa'
partecipate.».
10. All'articolo 116, comma 2, del (( citato testo
unico
di cui al
decreto n. 917 del
1986, )) dopo
le parole: «del terzo» sono ((
inserite )) le seguenti: «e del quarto».
11. Le disposizioni
di cui ai
commi 9 e 10 hanno effetto dal
periodo d'imposta dei soci in corso alla
data di
entrata in vigore
del presente decreto e
con riferimento
ai redditi delle societa'
partecipate relativi a periodi
di imposta
chiusi a partire dalla
predetta data.
12. All'articolo 84 del testo unico
delle imposte
sui redditi, ((
di cui al )) decreto
del Presidente della
Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1)
dopo le parole
«primi tre periodi d'imposta»
sono
((
inserite )) le seguenti «dalla data di costituzione»;
2) in fine, sono
aggiunte le seguenti
parole: «a condizione che
si riferiscano ad una nuova attivita' produttiva»;
b) al comma 3, la lettera a) e'
abrogata.
13. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta
prive
dei
requisiti di cui all'articolo 84, comma 2, del (( citato
testo
unico
di cui al decreto n. 917 del 1986, )) come modificato dal comma 12
((
del presente articolo, )) formatesi in esercizi
precedenti
a quello
in corso alla data di entrata in vigore
del presente
decreto e non
ancora utilizzate alla medesima
data, possono
essere computate in
diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi a
quello
di
formazione, con le modalita'
previste
al comma 1 del medesimo
articolo 84, ma non oltre l'ottavo.
14. Le disposizioni della lettera b) del
comma 12
si applicano ai
soggetti le cui partecipazioni sono
acquisite da
terzi a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
(( 15. L'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388,
e' abrogato, ad eccezione
che per i trasferimenti
di immobili in
piani urbanistici
particolareggiati, diretti
all'attuazione dei
programmi prevalentemente di
edilizia residenziale
convenzionata
pubblica, comunque
denominati,
realizzati in accordo con
le
amministrazioni comunali per la definizione dei prezzi di
cessione
e
dei canoni di locazione. Il
periodo precedente
ha effetto per gli
atti pubblici formati e le scritture private autenticate a
decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. ))
16. All'articolo 116 del testo unico delle imposte
sui
redditi, ((
di cui al )) decreto
del Presidente della
Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo del comma 1 e'
soppresso;
b) al comma 2 e' aggiunto il seguente
periodo: «Le
plusvalenze di
cui all'articolo 87 e gli utili di cui all'articolo 89, commi
2 e 3,
concorrono a formare il reddito
imponibile
nella misura indicata,
rispettivamente, nell'articolo 58, comma 2, e nell'articolo
59».
17. Le disposizioni
del comma 16
si applicano a decorrere dal
periodo di imposta in
corso alla
data di entrata in vigore del
presente decreto.
18. All'articolo 101, comma 1,
del testo unico
delle imposte sui
redditi, (( di cui al
)) decreto del
Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917,
le parole:
«lettere a), b) e c),» sono
sostituite dalle seguenti: «lettere a) e b),».
19. Le disposizioni
del comma 18
si applicano a decorrere dal
periodo di imposta in
corso alla
data di entrata in vigore del
presente decreto.
20. All'articolo 93 del testo unico delle imposte sui
redditi
(( di
cui al )) decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre
1986,
n. 917, il comma 3 e' (( abrogato. ))
21. Le disposizioni del (( comma 20 )) si applicano a
decorrere
dal
periodo di imposta in
corso alla
data di entrata in vigore del
presente decreto.
22. Nel testo unico
delle imposte
sui redditi, (( di cui al ))
decreto del Presidente della Repubblica
(( 22 dicembre
)) 1986, n.
917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3,
il comma 1
e' sostituito dal seguente: «1.
L'imposta si applica sul reddito
complessivo del
soggetto, formato
per i residenti da tutti i
redditi posseduti
al netto degli oneri
deducibili indicati
nell'articolo 10,
nonche' delle deduzioni
effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12, e per i
non
residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello
Stato»;
b) nell'articolo 24, comma 3, e'
soppresso l'ultimo
periodo.
23. Nell'articolo 19 del testo unico delle imposte
sui
redditi, ((
di cui al )) decreto del Presidente della
Repubblica 22
(( dicembre
)) 1986, n. 917, il comma 4-bis e' (( abrogato. La disciplina
di cui
al predetto comma 4-bis continua ad applicarsi con
riferimento
alle
somme corrisposte in relazione
a rapporti di
lavoro cessati prima
della data di entrata in vigore
del presente
decreto, nonche' con
riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di
lavoro
cessati in attuazione di atti o accordi, aventi data certa,
anteriori
alla data di entrata in vigore del presente decreto. ))
24. All'articolo 25, (( primo comma, )) primo
periodo,
del decreto
del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973,
n. 600, dopo le
parole: «o nell'interesse di terzi» sono (( inserite
)) le seguenti:
«o per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o
permettere».
(( 25. All'articolo 51, comma
2-bis del testo
unico delle imposte
sui redditi di cui al
decreto del
Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917,
sono aggiunti
i seguenti periodi: «La
disposizione di cui alla
lettera g-bis)
del comma 2 si rende
applicabile a condizione che le
azioni offerte
non siano comunque
cedute ne' costituite in garanzia prima
che siano
trascorsi cinque
anni dalla data
dell'assegnazione e che
il valore delle azioni
assegnate non sia superiore
complessivamente nel
periodo d'imposta
alla retribuzione lorda annua
del dipendente
relativa al periodo
d'imposta precedente. Qualora
le azioni
siano cedute o date in
garanzia prima del predetto termine, l'importo che non ha
concorso
a
formare il reddito al momento dell'assegnazione concorre a formare
il
reddito ed e' assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta
in cui
avviene la cessione ovvero
la costituzione
della garanzia. Se il
valore delle azioni assegnate
e' superiore
al predetto limite, la
differenza tra il valore delle azioni al momento
dell'assegnazione
e
l'ammontare corrisposto
dal dipendente
concorre a formare il
reddito.».
25-bis. Il reddito derivante dall'applicazione del
comma
25 rileva
anche ai
fini contributivi
con esclusivo riferimento
alle
assegnazioni effettuate
in virtu'
di piani di incentivazione
deliberati successivamente alla
data di
entrata in vigore del
presente decreto e con
esclusivo riferimento,
ai fini del calcolo
delle prestazioni, alle anzianita' maturate in data
successiva
alla
data di entrata in vigore del presente decreto. ))
26. La disposizione di cui al
comma 25 si
applica alle azioni la
cui assegnazione ai dipendenti si effettua successivamente
alla
data
di entrata in vigore del presente decreto.
27. L'articolo 8 del testo unico delle
imposte sui
redditi, (( di
cui al )) decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre
1986,
n. 917, e' sostituito dal seguente:
«Art. 8.
(Determinazione
del reddito complessivo). - 1.
Il
reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni
categoria
che concorrono a formarlo.
Non concorrono
a formare il reddito
complessivo dei percipienti i compensi
non ammessi
in deduzione ai
sensi dell'articolo 60.
2. Le perdite delle societa' in nome
collettivo
ed in accomandita
semplice di cui all'articolo
5, nonche'
quelle delle societa'
semplici e delle associazioni di cui allo stesso
articolo
derivanti
dall'esercizio di arti e professioni, si imputano a
ciascun
socio o
associato nella proporzione stabilita dall'articolo 5. Per le
perdite
della societa' in accomandita semplice che eccedono
l'ammontare
del
capitale sociale la presente
disposizione
si applica nei soli
confronti dei soci accomandatari.
3. Le perdite
derivanti dall'esercizio
di imprese commerciali e
quelle derivanti dalla partecipazione in societa' in nome
collettivo
e in accomandita semplice nonche' quelle derivanti
dall'esercizio
di
arti e professioni, anche esercitate attraverso
societa'
semplici e
associazioni di cui all'articolo 5, sono computate in diminuzione
dai
relativi redditi conseguiti
nei periodi
di imposta e per la
differenza nei successivi, ma
non oltre
il quinto, per l'intero
importo che trova capienza in essi. Si applicano le
disposizioni
del
comma 2 dell'articolo 84 e,
limitatamente alle
societa' in nome
collettivo ed in accomandita semplice, quelle di
cui al
comma 3 del
citato articolo 84».
28. Le disposizioni
del comma 27 si
applicano ai redditi e alle
perdite realizzati dal periodo
di imposta
in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
29. Nel testo unico
delle imposte
sui redditi, (( di cui al ))
decreto del Presidente della
Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 54:
1) dopo il comma 1
sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Concorrono
a formare il reddito le plusvalenze e le
minusvalenze dei beni strumentali, esclusi gli immobili e gli
oggetti
d'arte, di antiquariato o da collezione, se:
a) sono realizzate
mediante cessione a titolo oneroso;
b) sono realizzate
mediante il risarcimento, anche in forma
assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
c) i
beni vengono destinati
al consumo personale
o
familiare dell'esercente l'arte
o la
professione o a finalita'
estranee all'arte o professione.
1-ter. Si considerano
plusvalenza o
minusvalenza la differenza,
positiva o negativa, tra il corrispettivo o l'indennita'
percepiti
e
il costo non ammortizzato
ovvero, in assenza
di corrispettivo, la
differenza tra
il valore
normale del bene e il
costo non
ammortizzato.
1-quater. Concorrono a formare il reddito i corrispettivi
percepiti
a seguito di cessione
della clientela
o di elementi immateriali
comunque riferibili all'attivita' artistica o professionale»;
2)
nel comma 5, dopo
il primo periodo, e' (( inserito )) il
seguente: «Le predette
spese sono
integralmente deducibili se
sostenute dal committente per conto del
professionista
e da questi
addebitate nella fattura»;
b) nell'articolo 17,
comma 1, dopo la lettera g-bis) e' ((
inserita )) la seguente:
«g-ter) corrispettivi di cui
all'articolo
54, comma 1-quater, se
percepiti in unica soluzione;».
30. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.
212, le
disposizioni di cui al comma 10
dell'articolo
165 del testo unico
delle imposte sui redditi
(( di cui al
)) decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi
riferite
anche ai crediti d'imposta relativi ai redditi di cui al
comma
8-bis
dell'articolo 51 del medesimo testo unico.
31. L'articolo 188 del testo unico delle imposte sui
redditi,
(( di
cui al )) decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre
1986,
n. 917, e' abrogato.
32. Nei periodi di
imposta in
cui i termini di versamento di
contributi deducibili dal
reddito o che non
concorrono a formarlo
sono sospesi in conseguenza di calamita'
pubbliche,
resta ferma la
deducibilita' degli stessi, se
prevista da
disposizioni di legge;
detti contributi non sono ulteriormente dedotti o esclusi dal
reddito
nel periodo di imposta in cui sono versati. In via
transitoria
detti
contributi sono dedotti o esclusi dal reddito nei periodi di
imposta
in cui sono versati solo se la deduzione o esclusione dal reddito
non
e' stata gia' effettuata nei periodi di imposta, antecedenti a
quello
di entrata in vigore della presente norma, in cui il versamento
degli
stessi e' stato sospeso in conseguenza di calamita'
pubbliche.
33. Sono abrogati: l'articolo 13, comma 1, della
legge
27 dicembre
1997, n. 449; l'articolo 11
della legge
18 febbraio 1999, n. 28;
l'articolo 28 della legge 13
maggio 1999,
n. 133; l'articolo 3,
comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46.
34. In deroga all'articolo 3
della legge 27
luglio 2000, n. 212,
nella determinazione dell'acconto
dovuto ((
dai soggetti di cui
all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986,
n. 917, e
successive modificazioni, ai
fini dell'imposta
sul reddito delle
societa' e dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive
)) per
il periodo di imposta in corso
alla data di
entrata in vigore del
presente decreto, si assume, quale
imposta del periodo
precedente,
quella che si sarebbe
determinata applicando
le disposizioni del
presente decreto; eventuali
conguagli sono
versati insieme alla
seconda ovvero unica rata dell'acconto.
(( 34-bis. In deroga all'articolo 3 della
legge 27
luglio 2000, n.
212, la disposizione di cui al comma 4
dell'articolo 14
della legge
24 dicembre 1993, n. 537,
si interpreta
nel senso che i proventi
illeciti ivi indicati,
qualora non
siano classificabili nelle
categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1, del
testo
unico
delle imposte sui redditi, di
cui al decreto
del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono comunque
considerati
come
redditi diversi. ))
Art. 36-bis.
Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e
per la
promozione
della sicurezza nei luoghi di lavoro
(( 1. Al fine di garantire la tutela della
salute e la sicurezza
dei
lavoratori nel settore dell'edilizia, nonche' al fine di
contrastare
il fenomeno del
lavoro sommerso
ed irregolare ed in
attesa
dell'adozione di un testo unico in materia di sicurezza e
salute
dei
lavoratori, ferme restando le
attribuzioni
del coordinatore per
l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 5,
comma 1,
lettera e),
del decreto legislativo 14
agosto 1996,
n. 494, e successive
modificazioni, nonche' le competenze in tema di vigilanza
attribuite
dalla legislazione vigente in
materia
di salute e sicurezza, il
personale ispettivo del
Ministero del
lavoro e della previdenza
sociale, anche
su segnalazione
dell'Istituto nazionale della
previdenza
sociale (INPS)
e dell'Istituto
nazionale per
l'assicurazione contro gli
infortuni
sul lavoro (INAIL), puo'
adottare il provvedimento di sospensione dei lavori
nell'ambito
dei
cantieri edili
qualora riscontri
l'impiego di personale non
risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria,
in
misura pari o superiore al 20
per cento del
totale dei lavoratori
regolarmente occupati nel
cantiere ovvero
in caso di reiterate
violazioni della disciplina in materia di
superamento
dei tempi di
lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli
articoli
4,
7 e 9 del decreto
legislativo 8 aprile
2003, n. 66, e successive
modificazioni. I competenti uffici del Ministero
del lavoro
e della
previdenza sociale informano tempestivamente i competenti
uffici
del
Ministero delle infrastrutture
dell'adozione
del provvedimento di
sospensione al fine dell'emanazione da parte di
questi
ultimi di un
provvedimento interdittivo alla
contrattazione
con le pubbliche
amministrazioni ed alla
partecipazione a gare
pubbliche di durata
pari alla citata sospensione
nonche'
per un eventuale ulteriore
periodo di tempo non
inferiore
al doppio della durata
della
sospensione, e comunque non superiore a due anni. A
tal
fine, entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di
conversione
del presente decreto,
il Ministero
delle infrastrutture e il
Ministero del lavoro e
della previdenza
sociale predispongono le
attivita' necessarie per
l'integrazione
dei rispettivi archivi
informativi e per il coordinamento delle
attivita'
di vigilanza ed
ispettive in materia di prevenzione e
sicurezza dei
lavoratori nel
settore dell'edilizia.
2. E' condizione per
la revoca
del provvedimento da parte del
personale ispettivo del
Ministero del
lavoro e della previdenza
sociale di cui al comma 1:
a) la
regolarizzazione dei
lavoratori non risultanti dalle
scritture o da altra documentazione obbligatoria;
b) l'accertamento
del ripristino
delle regolari condizioni di
lavoro nelle ipotesi di
reiterate violazioni
alla disciplina in
materia di superamento dei tempi di lavoro, di
riposo giornaliero
e
settimanale, di cui al decreto
legislativo 8 aprile
2003, n. 66, e
successive modificazioni. E'
comunque fatta
salva l'applicazione
delle sanzioni penali e amministrative vigenti.
3. Nell'ambito dei
cantieri edili
i datori di lavoro debbono
munire, a decorrere dal 1°
ottobre 2006,
il personale occupato di
apposita tessera
di riconoscimento
corredata di fotografia,
contenente le generalita' del lavoratore e
l'indicazione
del datore
di lavoro. I lavoratori
sono tenuti
ad esporre detta tessera di
riconoscimento. Tale obbligo
grava anche
in capo ai lavoratori
autonomi che esercitano
direttamente
la propria attivita' nei
cantieri, i quali sono tenuti a
provvedervi per proprio
conto. Nei
casi in cui siano
presenti contemporaneamente
nel cantiere piu'
datori di lavoro o
lavoratori autonomi,
dell'obbligo risponde in
solido il committente dell'opera.
4. I datori di
lavoro con
meno di dieci dipendenti
possono
assolvere all'obbligo di cui
al comma
3 mediante annotazione, su
apposito registro di cantiere vidimato
dalla Direzione
provinciale
del lavoro territorialmente
competente da
tenersi sul luogo di
lavoro, degli estremi del
personale giornalmente
impiegato nei
lavori. Ai fini del
presente comma,
nel computo delle unita'
lavorative si tiene
conto di tutti
i lavoratori impiegati a
prescindere dalla tipologia dei rapporti
di lavoro
instaurati, ivi
compresi quelli autonomi per i quali si applicano le
disposizioni
di
cui al comma 3.
5. La violazione delle
previsioni di cui ai
commi 3 e 4 comporta
l'applicazione, in
capo al datore
di lavoro, della sanzione
amministrativa da euro 100 ad
euro 500 per
ciascun lavoratore. Il
lavoratore munito della tessera di riconoscimento
di cui
al comma 3
che non provvede ad esporla e' punito con la sanzione
amministrativa
da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette
sanzioni
non e'
ammessa la procedura di diffida di cui
all'articolo
13 del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
6. L'articolo
86, comma
10-bis, del
decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, e' sostituito dal seguente:
«10-bis. Nei casi di
instaurazione
di rapporti di lavoro nel
settore edile, i datori di lavoro sono tenuti a dare la
comunicazione
di cui all'articolo 9-bis, comma
2, del
decreto-legge 1° ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre
1996, n. 608, e successive
modificazioni, il
giorno antecedente a
quello di
instaurazione
dei relativi
rapporti, mediante
documentazione avente data certa».
7. All'articolo 3 del
decreto-legge
22 febbraio 2002, n. 12,
convertito, con modificazioni,
dalla legge
23 aprile 2002, n. 73,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal
seguente:
«3. Ferma
restando l'applicazione
delle sanzioni gia' previste
dalla normativa in vigore,
l'impiego di lavoratori
non risultanti
dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria
e' altresi'
punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000
per
ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per
ciascuna
giornata di
lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse
all'omesso
versamento dei contributi e premi
riferiti a ciascun
lavoratore di
cui al periodo precedente non
puo' essere inferiore
a euro 3.000,
indipendentemente dalla
durata
della prestazione
lavorativa
accertata.»;
b) il comma 5 e'
sostituito dal seguente:
«5. Alla irrogazione
della sanzione amministrativa di cui al
comma 3 provvede la Direzione provinciale del lavoro
territorialmente
competente. Nei confronti della sanzione non e' ammessa la
procedura
di diffida di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo
23 aprile
2004, n. 124».
8. Le agevolazioni
di cui
all'articolo 29 del decreto-legge
23 giugno 1995, n. 244, convertito, con
modificazioni,
dalla legge
8 agosto 1995, n. 341,
trovano applicazione
esclusivamente nei
confronti dei datori di
lavoro del settore
edile in possesso dei
requisiti per il
rilascio della
certificazione di regolarita'
contributiva anche
da parte
delle Casse edili. Le
predette
agevolazioni non trovano
applicazione nei confronti
dei datori di
lavoro che abbiano riportato
condanne passate
in giudicato per la
violazione della normativa in
materia
di sicurezza e salute nei
luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla
pronuncia
della
sentenza.
9. Al comma 213-bis dell'articolo 1
della legge
23 dicembre 2005,
n. 266, e' aggiunto,
in fine, il
seguente periodo: «Le predette
disposizioni non si applicano, inoltre,
al personale
ispettivo del
lavoro del Ministero
del lavoro
e della previdenza sociale,
dell'Istituto nazionale
della previdenza
sociale (INPS) e
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni
sul
lavoro (INAIL)».
10. All'articolo 10, comma 1,
del decreto
legislativo 23 aprile
2004, n. 124, dopo le parole:
«Centro
nazionale per l'informatica
nella pubblica amministrazione» sono inserite le seguenti:
«, previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra
lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,».
11. Il termine di
prescrizione
di cui all'articolo 3, comma 9,
lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335, relativo ai periodi
di
contribuzione per l'anno 1996, di
pertinenza della
gestione di cui
all'articolo 2, comma 26, della predetta
legge n.
335 del 1995, e'
prorogato fino al 31 dicembre 2007.
12. Nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo
1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993,
n. 236, le risorse
destinate alla finalita' di
cui all'articolo
1, comma 410, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono ridotte da 480 milioni di euro
a
456 milioni di euro e
sono corrispondentemente
aumentate da 63
milioni di euro a 87
milioni di
euro le risorse destinate alla
finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5
ottobre
2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla
legge
3 dicembre
2004, n. 291, e successive modificazioni. ))
Art. 37.
Disposizioni in tema di accertamento,
semplificazione e altre
misure
di carattere finanziario
1. All'articolo 23, comma
1, del decreto
del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, dopo
le parole: «le persone
fisiche che esercitano
arti o professioni,»
sono inserite le
seguenti: «il curatore fallimentare, il commissario
liquidatore».
2. Con effetto dal
periodo d'imposta
per il quale il termine di
presentazione della dichiarazione scade successivamente alla
data di
entrata in vigore del presente decreto,
all'articolo 10
della legge
8 maggio 1998, n. 146, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) i commi 2 e 3 sono
abrogati;
b) nel comma 3-bis
le parole
«ai commi 2 e 3» sono sostituite
dalle seguenti: «al comma 1»;
c) al comma 4
le parole
«dei commi 1, 2 e 3» sono sostituite
dalle seguenti: «del comma 1».
3. Relativamente al primo periodo d'imposta per il quale il
termine
di presentazione della dichiarazione scade successivamente
alla
data
di entrata in vigore
del presente
decreto, l'adeguamento alle
risultanze degli studi di settore, (( ai
sensi dell'articolo
2 del
regolamento di cui ))
al decreto del
Presidente della Repubblica
31 maggio 1999, n. 195,
puo' essere effettuato
entro il predetto
termine, alle condizioni e con le modalita' ivi previste.
4. All'articolo 7 del
decreto del
Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 605, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al sesto comma, dopo le
parole: «1.500
euro» sono aggiunte le
seguenti: «; l'esistenza dei rapporti, nonche' la natura degli
stessi
sono (( comunicate ))
all'anagrafe tributaria,
ed archiviate in
apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei
titolari,
compreso il codice fiscale»;
b) all'undicesimo
comma, terzo
periodo, dopo le parole: «Le
rilevazioni e le evidenziazioni» sono (( inserite )) le
seguenti: «,
nonche' le comunicazioni» ed
e'
aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Le informazioni comunicate sono altresi'
utilizzabili per
le attivita' connesse alla riscossione mediante ruolo, (( nonche'
dai
soggetti di cui all'articolo 4, comma 2,
lettere
a), b), c) ed e),
del regolamento di cui
al decreto
del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica 4 agosto
2000,
n. 269, ai
fini dell'espletamento degli accertamenti finalizzati alla
ricerca
e
all'acquisizione della prova e delle fonti di prova
nel
corso di un
procedimento penale, sia in fase di indagini
preliminari,
sia nelle
fasi processuali successive, ovvero degli
accertamenti
di carattere
patrimoniale per le finalita' di prevenzione
previste da
specifiche
disposizioni di
legge e per
l'applicazione delle misure di
prevenzione». ))
5. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia
delle entrate, da
emanare ai sensi dell'articolo 7, undicesimo comma,
del
decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono
definite
le specifiche
tecniche, le
modalita' ed i termini
per la
comunicazione delle informazioni di cui al (( comma 4, )) relative
ai
rapporti posti in essere
a decorrere
dal (( 1° gennaio 2005, ))
ancorche' cessati, nonche'
per l'aggiornamento
periodico delle
medesime informazioni.
6. All'articolo 10 del
decreto legislativo
18 dicembre 1997, n.
471, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1:
1. dopo
le parole:
«Se viene omessa la trasmissione» (( sono
inserite le seguenti: )) (dei dati, delle notizie e);
2. le parole: «alle
banche»
sono sostituite dalle seguenti: «ai
sensi dell'articolo 32, primo
comma, numero
7, del decreto del
Presidente della
Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e ((
dell'articolo )) 51, secondo
comma, numero
7, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»;
b) dopo il comma 1 e' (( inserito )) il
seguente:
«1-bis. La sanzione
prevista al
comma 1 si applica nel caso di
violazione degli obblighi di comunicazione previsti
dall'articolo
7,
sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre
1973, n. 605.».
7. All'articolo 8, primo
comma, del decreto
del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, dopo le parole
«individuazione
del soggetto» e' (( inserita )) la seguente: «ovvero».
8. In attesa dell'introduzione della
normativa sulla
fatturazione
informatica, all'articolo 8-bis del
(( regolamento
di cui al ))
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322,
sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 4 e' inserito il
seguente:
«4-bis. Entro
sessanta giorni
dal termine previsto per
la
presentazione della comunicazione
di cui
ai precedenti commi, il
contribuente presenta l'elenco dei
soggetti nei cui
confronti sono
state emesse fatture nell'anno
cui si
riferisce la comunicazione
nonche', in relazione al
medesimo periodo,
l'elenco dei soggetti
titolari di partita IVA da cui sono effettuati acquisti
rilevanti
ai
fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Per
ciascun
soggetto sono indicati il
codice fiscale
e l'importo complessivo
delle operazioni effettuate,
al netto
delle relative note di
variazione, con la
evidenziazione dell'imponibile,
dell'imposta,
nonche' dell'importo delle
operazioni non
imponibili e di quelle
esenti. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle
entrate,
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale:
a) sono
individuati gli elementi
informativi da indicare negli
elenchi previsti dal presente
comma,
nonche' le modalita' per la
presentazione, esclusivamente in via telematica, degli
stessi;
b) il
termine di cui al
primo periodo del presente comma puo'
essere differito per esigenze
di natura
esclusivamente tecnica,
ovvero relativamente a particolari tipologie di
contribuenti,
anche
in considerazione della dimensione dei dati da trasmettere»;
b) il comma 6 e' sostituito dal
seguente:
«6. Per
l'omissione della
comunicazione ovvero degli elenchi,
nonche' per l'invio degli stessi con dati incompleti o non
veritieri,
si applicano le disposizioni previste
dall'articolo
11 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».
9. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in
vigore
del presente decreto l'elenco
dei soggetti
nei cui confronti sono
state emesse fatture comprende i soli titolari di partita
IVA.
10. Al ((
regolamento di cui al )) decreto
del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, sono
apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo
1, comma 1,
primo periodo, le parole:
«15
febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «1 gennaio»;
inoltre, dopo
le parole «non coincidente
con
l'anno solare,» sono inserite le
seguenti: «relativamente
ai
soggetti di cui all'articolo
2,
comma 2,»;
b) all'articolo 2:
1. al
comma 1 le parole:
«tra il 1° maggio ed il 31 luglio
ovvero in via telematica entro il 31 ottobre» sono
sostituite dalle
seguenti: «tra il 1° maggio ed il 30 giugno ovvero
in via telematica
entro il 31 luglio»;
2. al comma 2 le parole: «di cui
all'articolo
3:» sono sostituite
dalle seguenti: «di cui
all'articolo
3 in via telematica, entro
l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di
chiusura
del
periodo d'imposta»; inoltre sono abrogate le lettere a) e b);
c) all'articolo 3:
1. al comma 1 il
terzo periodo e' soppresso;
2.
al comma 2, primo
periodo, sono soppresse le parole: «con
esclusione delle persone fisiche che
hanno realizzato
nel medesimo
periodo un volume (( di affari )) inferiore o uguale ad euro
10.000»;
in fine al medesimo periodo sono aggiunte le seguenti parole:
«e dei
parametri»;
3.
al comma 7
le parole: «entro
cinque mesi»,
ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «entro quattro
mesi»;
d) all'articolo 4:
1. al
comma 3-bis le
parole: «entro il 30 settembre»
sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo»;
2. al
comma 4-bis le
parole: «entro il 31
ottobre»
sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo»;
3. al
comma 6-quater le
parole: «entro il 15 marzo»
sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio»;
e) all'articolo 5:
1. al
comma 1 le parole:
«, per il tramite di una banca o un
ufficio postale, ovvero entro
l'ultimo
giorno del decimo mese
successivo», ovunque ricorrano, sono soppresse;
2. al
comma 4 le parole:
«del decimo» sono sostituite dalle
seguenti: «del settimo»;
f) all'articolo 5-bis
«per il
tramite di una banca o un ufficio
postale, ovvero entro l'ultimo
giorno
del decimo mese », ovunque
ricorrano, sono soppresse;
g) all'articolo 8, comma
1, le
parole: «ovvero, in caso
di
presentazione in via telematica, entro il 31 ottobre di ciascun
anno»
sono sostituite dalle seguenti: «, in via telematica».
11. All'articolo 17, comma 1,
del ((
regolamento di cui al ))
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre
2001,
n. 435, il
numero «20», ovunque ricorra, e' sostituito dal seguente:
«16».
12. Al ((
regolamento di cui
al )) decreto del Ministro delle
finanze 31 maggio
1999, n.
164, sono apportate le
seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 13, comma
1, lettera
b) le parole: «15 giugno»
sono sostituite dalle seguenti: «mese di maggio»;
b) all'articolo 16, comma 1,
lettera c), le
parole: «entro il 20
ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31
luglio»;
c) all'articolo 17, comma 1,
lettera c), le
parole: «entro il 20
ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31
luglio».
13. All'articolo 10, comma 2, del
decreto legislativo
30 dicembre
1992, n. 504, le parole: «30 giugno», (( ovunque
ricorrano, )) e «20
dicembre» sono sostituite,
rispettivamente,
dalle seguenti: «16
giugno» e «16 dicembre».
14. Le disposizioni
di cui ai
commi da 10 a 13 decorrono dal
1° maggio 2007.
15. Al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre
1972, n.
633, dopo l'articolo 32 e' inserito il seguente:
«Art. 32-bis.
(Contribuenti
minimi in franchigia). - 1.
I
contribuenti persone
fisiche esercenti
attivita' commerciali,
agricole e professionali che,
nell'anno
solare precedente, hanno
realizzato o, in caso di inizio di attivita', prevedono di
realizzare
un volume di affari
non superiore
a 7.000 euro, e non
hanno
effettuato o prevedono di non effettuare cessioni
all'esportazione,
sono esonerati dal versamento
dell'imposta
e da tutti gli altri
obblighi previsti dal presente decreto, ad
eccezione degli
obblighi
di numerazione e di conservazione delle fatture di
acquisto
e delle
bollette doganali e di certificazione e comunicazione
telematica
dei
corrispettivi.
2. I soggetti di cui al comma 1 non possono
addebitare
l'imposta a
titolo di rivalsa e non hanno diritto
alla detrazione
dell'imposta
assolta sugli acquisti, anche intracomunitari, e sulle
importazioni.
3. Sono esclusi dal regime della franchigia i
soggetti
passivi che
si avvalgono di regimi speciali di
determinazione
dell'imposta e i
soggetti non residenti.
4. Le disposizioni
del presente
articolo non si applicano ai
soggetti che in via esclusiva o
prevalente
effettuano cessioni di
fabbricati o porzioni di fabbricato, di
terreni edificabili
di cui
all'articolo 10, n. 8), ((
del presente
decreto )) e di mezzi di
trasporto nuovi di cui all'articolo 53,
comma 1,
del decreto-legge
30 agosto 1993, n. 331, convertito, ((
con modificazioni,
)) dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427.
5. A seguito della
prima comunicazione
dei dati, prevista dal
decreto direttoriale di cui al
comma 15, l'ufficio
attribuisce un
numero speciale di partita IVA.
6. I soggetti che, nell'intraprendere l'esercizio
di imprese,
arti
o professioni, ritengono di versare nelle
condizioni del
comma 1 ne
fanno comunicazione all'Agenzia delle entrate con la dichiarazione
di
inizio attivita' di cui all'articolo 35.
7. I soggetti che
rientrano nel
regime di cui al
presente
articolo possono optare per
l'applicazione
dell'imposta nei modi
ordinari. L'opzione, valida per almeno un triennio, e' comunicata
con
la prima dichiarazione annuale
da presentare
successivamente alla
scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel
regime
normale, l'opzione resta valida per ciascun anno
successivo,
fino a
quando permane la concreta
applicazione
della scelta operata. La
revoca e' comunicata con
le stesse
modalita' dell'opzione ed ha
effetto dall'anno in corso.
8. L'applicazione del regime
di franchigia
comporta la rettifica
della detrazione ai sensi dell'articolo 19-bis2. La stessa
rettifica
si applica se il contribuente transita, anche per opzione, al
regime
ordinario dell'imposta. In relazione al mutato
regime fiscale
delle
stesse, l'imposta
dovuta per effetto
della rettifica di cui
all'articolo 19-bis2 e' versata in tre rate annuali da
corrispondere
entro il termine previsto per
il versamento
del saldo a decorrere
dall'anno nel quale e'
intervenuta la
modifica. La prima rata e'
versata entro il 27 dicembre
2006. Il
debito puo' essere estinto
anche mediante compensazione ai sensi
dell'articolo
17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero con l'utilizzo di
eventuali
crediti risultanti
dalle liquidazioni
periodiche. Il mancato
versamento
di ogni
singola rata
comporta l'applicazione
dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, e
costituisce titolo per la riscossione coattiva.
9. Nell'ultima dichiarazione annuale in cui
l'imposta
e' applicata
nei modi ordinari si tiene conto anche dell'imposta
dovuta
relativa
alle operazioni indicate
nell'ultimo comma
dell'articolo 6 per le
quali non si e' ancora verificata l'esigibilita'.
10.
Ferme
restando
le ipotesi
di rimborso
previste
dall'articolo 30, l'eccedenza
detraibile
emergente dall'ultima
dichiarazione annuale IVA presentata dai soggetti
di cui
al comma 1
e' utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni.
11. I soggetti di cui al comma 1, per gli acquisti
intracomunitari
e per le
altre operazioni
per le quali risultano
debitori
dell'imposta, integrano la fattura con l'indicazione
dell'aliquota
e
della relativa imposta, che
versano entro
il giorno 16 del mese
successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
12. I soggetti ai
quali si applica
il regime fiscale di cui al
presente articolo trasmettono
telematicamente
all'Agenzia delle
entrate l'ammontare complessivo delle operazioni effettuate.
13. I contribuenti in regime di franchigia possono
farsi
assistere
negli adempimenti tributari dall'ufficio
locale dell'Agenzia
delle
entrate competente in ragione
del domicilio
fiscale. In tal caso
devono munirsi di una
apparecchiatura
informatica, corredata di
accessori idonei, da utilizzare
per la connessione
con il sistema
informativo dell'Agenzia delle entrate.
14. Il regime di cui al presente articolo cessa di
avere
efficacia
ed il contribuente e' assoggettato alla disciplina di
determinazione
dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari:
a) a
decorrere dall'anno
solare successivo a quello in cui
risulta superato uno dei limiti di cui al comma 1;
b) a
decorrere dallo
stesso anno solare in cui il
volume
d'affari dichiarato dal
contribuente o
rettificato dall'ufficio
supera il limite di cui al comma 1 del cinquanta per cento del
limite
stesso; in tal caso sara' dovuta l'imposta relativa ai
corrispettivi
delle operazioni imponibili effettuate nell'intero anno solare,
salvo
il diritto alla detrazione dell'imposta
sugli acquisti
relativi al
medesimo periodo.
15. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate
sono
stabilite le modalita' da osservare in occasione dell'opzione
per il
regime ordinario, i termini
e le procedure
di applicazione delle
disposizioni del presente articolo».
16. All'articolo 41, comma 2-bis, del decreto-legge 30
agosto
1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 ottobre
1993,
n. 427, dopo le
parole «Stato membro»,
sono aggiunte le seguenti
«nonche' le cessioni di beni effettuate dai soggetti che applicano
il
regime di franchigia di
cui all'articolo
32-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».
17. Le disposizioni di cui ai commi 15 e 16 si
applicano
a partire
dal periodo di imposta
successivo a quello
in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
18. All'articolo 35 del
decreto del
Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 15 sono
aggiunti,
in fine, i
seguenti commi:
«15-bis. L'attribuzione del numero di
partita
IVA (( determina la
)) esecuzione di riscontri
automatizzati per
la individuazione di
elementi di rischio connessi
al rilascio
dello stesso (( nonche'
l'eventuale )) effettuazione di
accessi
nel luogo di esercizio
dell'attivita', avvalendosi dei poteri previsti dal presente
decreto.
15-ter. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle
entrate
sono individuate:
a)
specifiche informazioni
da richiedere all'atto
della
dichiarazione di inizio di attivita';
b) tipologie di
contribuenti per
i quali l'attribuzione del
numero di partita IVA (( determina la possibilita' di
effettuare
gli
acquisti di cui all'articolo 38 del decreto-legge 30 agosto
1993,
n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre
1993, n.
427, e successive
modificazioni, a condizione
che sia rilasciata
polizza fideiussoria o
fideiussione bancaria
per la durata di tre
anni dalla data del rilascio e per un
importo rapportato
al volume
d'affari presunto e comunque non inferiore a 50.000 euro.».
))
c)(( (Soppressa). ))
19. Le disposizioni di cui al comma 18 si
applicano alle
richieste
di attribuzione del numero di partita IVA
effettuate a
decorrere ((
dal 1° novembre 2006. ))
20. L'Agenzia delle
entrate e la Guardia
di finanza programmano
specifici controlli mirati,
relativi ai
contribuenti ai quali e'
attribuito il numero di
partita IVA,
anche in data antecedente a
quella di decorrenza della disposizione di cui al comma 18.
21. In attuazione
delle disposizioni
di cui all'articolo 50 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal
decreto
legislativo 4 aprile 2006, n.
159, ed
al fine di ridurre gli
adempimenti dei contribuenti,
le camere
di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura comunicano all'anagrafe
tributaria,
senza
oneri per lo Stato, in formato elettronico
elaborabile,
i dati e le
notizie contenuti
nelle domande
di iscrizione, variazione e
cancellazione, di cui
alla (( lettera
f) del primo comma ))
dell'articolo 6 del
decreto del
Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 605, anche se relative a singole unita'
locali,
nonche' i dati dei bilanci di esercizio depositati.
(( 21-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei
Ministri da
emanare, ai sensi dell'articolo 71 del
codice dell'amministrazione
digitale, di cui al
decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni, di concerto con il Ministro dello
sviluppo
economico, sentita l'Agenzia
delle entrate,
entro il 31 dicembre
2006, sono stabilite le specifiche tecniche del
formato
elettronico
elaborabile per la
presentazione dei bilanci
di esercizio e degli
altri atti al registro delle imprese ed e' fissata la data,
comunque
non successiva al 31 marzo
2007, a decorrere
dalla quale diventa
obbligatoria l'adozione di tale modalita' di presentazione.
))
22. Fino alla realizzazione
delle modalita'
tecniche di deposito
degli atti in
formato elettronico
elaborabile, le camere di
commercio, industria,
artigianato ed
agricoltura forniranno le
informazioni di cui al (( comma 21, )) senza oneri per lo
Stato,
nel
formato elettronico disponibile.
23. Con decreto interdirigenziale dell'Agenzia
delle entrate
e del
Ministero dello sviluppo
economico sono
stabiliti i termini e le
modalita' delle trasmissioni
nonche' le
specifiche tecniche del
formato dei dati. La
prima trasmissione
e' effettuata entro il
31 ottobre 2006.
24. All'articolo 43 del
decreto del
Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600,
dopo il
secondo comma e' inserito il
seguente: «In caso di violazione che comporta obbligo di
denuncia ai
sensi dell'articolo 331 del codice di
procedura penale
per uno dei
reati previsti dal decreto
legislativo
10 marzo 2000, n. 74, i
termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati
relativamente
al
periodo di imposta in cui e' stata commessa la violazione».
25. All'articolo 57 del
decreto del
Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633,
dopo il
secondo comma e' inserito il
seguente: «In caso di violazione che comporta obbligo di
denuncia ai
sensi dell'articolo 331 del codice di
procedura penale
per uno dei
reati previsti dal decreto
legislativo
10 marzo 2000, n. 74, i
termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati
relativamente
al
periodo di imposta in cui e' stata commessa la violazione».
26. Le disposizioni
di cui ai
commi 24 e 25 si applicano a
decorrere dal periodo d'imposta per il quale alla data di
entrata
in
vigore del presente decreto sono ancora pendenti i termini di
cui al
primo e secondo comma dell'articolo
43 del
decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600
e dell'articolo 57 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633.
27. All'articolo 60 del
decreto del
Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo la
lettera b) del
primo comma e' (( inserita )) la
seguente: «b-bis) se
il consegnatario
non e' il destinatario
dell'atto o dell'avviso, il
messo consegna
o deposita la copia
dell'atto da notificare in busta che
provvede a sigillare
e su cui
trascrive il numero cronologico
della notificazione,
dandone atto
nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto
stesso.
Sulla busta non sono
apposti segni o
indicazioni dai quali possa
desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve
sottoscrivere
una ricevuta e il
messo da' notizia
dell'avvenuta notificazione
dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata;
b) nella lettera
e) del primo
comma, dopo le parole: «l'avviso
del deposito prescritto dall'articolo
140 del
codice di procedura
civile» sono (( inserite
)) le
seguenti: «, in busta chiusa e
sigillata,»;
c) dopo la lettera e) del primo comma e'
inserita
la seguente:
«e-bis) e'
facolta' del
contribuente che non ha la residenza
nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi della lettera d),
o
che non abbia costituito un
rappresentante
fiscale, comunicare al
competente ufficio locale, con
le modalita'
di cui alla stessa
lettera d), l'indirizzo estero per la
notificazione
degli avvisi e
degli altri atti che
lo riguardano;
salvo il caso di consegna
dell'atto o dell'avviso in
mani proprie,
la notificazione degli
avvisi o degli atti
e' eseguita
mediante spedizione a mezzo di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento;»;
d) il secondo comma
e' sostituito
dal seguente: «L'elezione di
domicilio non risultante dalla dichiarazione
annuale ha
effetto dal
trentesimo giorno successivo a quello della data di ricevimento
delle
comunicazioni previste alla
lettera d) ed alla
lettera e-bis) del
comma precedente»;
e) al terzo comma le parole:
«dal sessantesimo
giorno successivo
a quello dell'avvenuta variazione anagrafica» sono
sostituite dalle
seguenti: «dal trentesimo giorno
successivo
a quello dell'avvenuta
variazione anagrafica»;
f) dopo il
terzo comma e'
aggiunto il seguente:
«Qualunque
notificazione a mezzo del servizio postale si
considera
fatta nella
data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla
notificazione
decorrono dalla data in cui l'atto e' ricevuto».
28. Nell'articolo 16 del decreto
legislativo 31
dicembre 1992, n.
546, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo
le parole: «con
avviso di ricevimento» sono
inserite le seguenti: «, sul ((
quale
)) non sono apposti segni o
indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto
dell'avviso»;
b) al comma 3, dopo
le parole: «con
avviso di ricevimento» sono
inserite le seguenti: «, sul ((
quale
)) non sono apposti segni o
indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto
dell'atto,».
29. Fuori dai casi previsti all'articolo 11, comma
1,
lettere a) e
b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono punite
con
la sanzione amministrativa
pecuniaria da
258 euro a 2065 euro la
mancata restituzione dei
questionari inviati
nell'esercizio dei
poteri di cui all'articolo 2,
comma 4,
del decreto legislativo
19 marzo 2001, n. 68, o la loro restituzione con risposte
incomplete
o non veritiere, nonche'
l'inottemperanza
all'invito a comparire
fatto sulla base dei medesimi poteri.
30. Per la constatazione e l'irrogazione
della sanzione
di cui al
(( comma 29 )) si
applicano le
disposizioni di cui alla legge
24 novembre 1981, n. 689.
31. All'articolo 36 del
decreto del
Presidente della Repubblica
29 settembre 1973,
n. 600,
le parole «nonche'
gli organi
giurisdizionali civili e
amministrativi»
sono sostituite dalle
seguenti: «nonche'
gli organi
giurisdizionali, requirenti e
giudicanti, penali, civili e amministrativi e, previa
autorizzazione,
gli organi di polizia giudiziaria».
32. All'articolo 32, primo comma, del decreto del
Presidente
della
Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600,
sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al numero
4), dopo le
parole: «nei loro confronti» sono ((
inserite )) le seguenti: «nonche' nei confronti di altri
contribuenti
con i quali abbiano intrattenuto rapporti»;
b) al numero 8), le parole:
«nei confronti
di clienti, fornitori
e prestatori di lavoro
autonomo, nominativamente
indicati» sono
sostituite dalle seguenti: «, rilevanti
ai
fini dell'accertamento,
nei confronti di loro
clienti, fornitori
e prestatori di lavoro
autonomo».
33. I soggetti di cui
all'articolo 22 del
decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
compresi
quelli indicati
all'articolo 1, comma 429, della
legge 30 dicembre
2004, n. 311,
trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate,
distintamente
per ciascun punto vendita, l'ammontare complessivo dei
corrispettivi
giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di
servizi
di
cui agli articoli 2 e 3 del predetto decreto n. 633 del 1972.
34. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate
sono
definite le modalita' tecniche
e i
termini per la trasmissione
telematica delle informazioni, nel quadro
delle regole
tecniche di
cui agli
articoli 12,
comma 5, ((
e 71
del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo
7 marzo
2005, n. 82, )) comprese quelle previste dall'articolo 24 del
decreto
del Presidente della Repubblica
26 ottobre
1972, n. 633, i cui
obblighi sono sostituiti dalla trasmissione
telematica
di cui al ((
comma 33. )) Resta
comunque fermo
l'obbligo di emissione della
fattura su richiesta del cliente.
(( 35. Ai contribuenti che
optano per l'adattamento
tecnico degli
apparecchi misuratori di cui all'articolo
1 della
legge 26 gennaio
1983, n. 18, finalizzato alla
trasmissione telematica
prevista dal
comma 34 con il misuratore medesimo, e' concesso un credito
d'imposta
di 100 euro, utilizzabile in compensazione ai sensi
dell'articolo
17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito
compete,
a
seguito dell'esecuzione dell'intervento tecnico e del pagamento
della
relativa prestazione, indipendentemente
dal
numero dai misuratori
adattati. ))
36. Salva
l'applicazione
delle disposizioni concernenti
le
violazioni degli obblighi di registrazione e (( di )) quelli
relativi
alla contabilita', il mancato adempimento degli obblighi
previsti
((
dai commi 33 e 34 ))
e' punito con la
sanzione amministrativa da
1.000 a 4.000 euro.
37. Le disposizioni (( di cui )) ai commi 33, 34 e 35
decorrono
dal
1° gennaio 2007. (( La prima
trasmissione
e' effettuata, entro il
mese di luglio 2007, anche per i mesi precedenti. ))
38. All'articolo 67, comma 1,
lettera b),
del testo unico delle
imposte sui redditi,
di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1986, n.
917,
sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole «o donazione» sono
soppresse;
b) in fine, e' aggiunto il seguente
periodo: «In
caso di cessione
a titolo oneroso di
immobili ricevuti
per donazione, il predetto
periodo di cinque anni decorre dalla data
di acquisto
da parte del
donante».
39. Nell'articolo 68, comma 1,
del testo unico
delle imposte sui
redditi, (( di cui ))
al decreto del
Presidente della Repubblica
29 dicembre 1986, n. 917,
dopo il
primo periodo, e' aggiunto il
seguente: «Per gli immobili di cui alla lettera b) (( del
comma 1 ))
dell'articolo 67 acquisiti per
donazione si
assume come prezzo di
acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal
donante.».
40. La lettera a)
dell'articolo 25,
comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e'
sostituita
dalla seguente:
«a) del
terzo anno successivo a
quello di
presentazione della dichiarazione, ovvero
a quello
di scadenza del
versamento dell'unica o ultima rata se il termine
per il
versamento
delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31
dicembre
dell'anno in cui la
dichiarazione e' presentata,
per le somme che
risultano dovute a seguito dell'attivita'
di liquidazione
prevista
dall'articolo 36-bis del decreto
del Presidente
della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600,
nonche' del
quarto anno successivo a
quello di presentazione della dichiarazione del
sostituto
d'imposta
per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20
del
(( testo unico di cui al )) decreto del Presidente
della
Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917;».
41. Nel comma 1
degli articoli 19
e 20 del testo unico delle
imposte sui redditi, (( di cui
al )) decreto
del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «iscrivendo
a ruolo o
rimborsando le maggiori o le minori imposte entro il 31
dicembre
del
terzo anno successivo a quello di presentazione
della dichiarazione
del sostituto d'imposta» sono sostituite dalle seguenti «iscrivendo
a
ruolo le
maggiori imposte
dovute ovvero rimborsando
quelle
spettanti».
42. All'articolo 2 del
decreto legislativo
18 dicembre 1997, n.
462:
a) al comma 1 le parole «,
entro il
31 dicembre del secondo anno
successivo a quello di
presentazione
della dichiarazione» sono
soppresse;
b) e' abrogato il comma 1-bis.
43. Per le indennita' di fine rapporto
di cui all'articolo
19 del
testo unico delle imposte sui redditi, ((
di cui
al )) decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche'
per le
altre indennita' e somme
e per
le indennita' equipollenti ivi
indicate, e per le prestazioni pensionistiche di cui
all'articolo
20
del medesimo decreto, corrisposte a decorrere dal
1°
gennaio 2003 e
fino al 31 dicembre 2005, non si procede
all'iscrizione
a ruolo ed
alla comunicazione di cui
all'articolo 1,
comma 412, della legge
30 dicembre 2004, n. 311,
ne' all'effettuazione
di rimborsi, se
l'imposta rispettivamente a debito o a credito e'
inferiore
a cento
euro.
44. La notifica
delle cartelle
di pagamento conseguenti alle
iscrizioni a ruolo previste dagli articoli 7, 8, 9, 14, 15 e 16
della
legge 27 dicembre 2002, n.
289, e
successive modificazioni, e'
eseguita, a pena di decadenza, entro il
31 dicembre
2008. Entro il
medesimo termine e' eseguita la notifica delle cartelle di
pagamento
relativa alle
dichiarazioni di
cui all'articolo 36, comma 2,
lettere a) e b) del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.
46, nei
confronti dei contribuenti che
hanno
presentato dichiarazioni o
effettuato versamenti ai sensi dell'articolo 9-bis della citata
legge
n. 289 del 2002.
45. All'articolo 103, comma 1,
del testo unico
delle imposte sui
redditi, (( di cui al
)) decreto del
Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel primo
periodo, le
parole «a un terzo del costo» sono
sostituite dalle parole «al 50 per cento del costo»;
b) nel secondo
periodo, le
parole «un decimo del costo» sono
sostituite dalle seguenti: «un diciottesimo del costo».
46. Le disposizioni del (( comma 45 )) si applicano a
decorrere
dal
periodo d'imposta in corso
alla data
di entrata in vigore del
presente decreto anche per le quote di ammortamento relative ai
costi
sostenuti nel corso dei periodi di imposta precedenti. In
riferimento
ai brevetti industriali, la disposizione del comma 45, lettera a),
si
applica limitatamente ai brevetti registrati dalla data di entrata
in
vigore del presente decreto ovvero nei cinque anni
precedenti.
47. All'articolo 109, comma 4,
del testo unico
delle imposte sui
redditi, (( di cui ))
al decreto del
Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917,
il secondo
periodo della lettera b) e'
sostituito dal seguente: «Gli
ammortamenti
dei beni materiali e
immateriali, le altre rettifiche di
valore, gli accantonamenti,
le
spese relative a studi e ricerche di sviluppo e le
differenze
tra i
canoni di locazione finanziaria di cui all'articolo
102,
comma 7, e
la somma degli
ammortamenti dei
beni acquisiti in locazione
finanziaria e degli interessi
passivi
che derivano dai relativi
contratti imputati a conto
economico
sono deducibili se in un
apposito prospetto della
dichiarazione dei
redditi e' indicato il
loro importo complessivo, i valori civili e fiscali
dei
beni, delle
spese di cui all'articolo 108, comma 1, e dei fondi.».
48. Le disposizioni del comma 47 si applicano alle spese
relative
a
studi e ricerche di sviluppo
sostenute a decorrere
dal periodo di
imposta successivo alla data
di entrata
in vigore del presente
decreto.
49. A partire dal 1° ottobre 2006, i
soggetti
titolari di partita
IVA sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari,
modalita'
di pagamento telematiche delle imposte, dei contributi e dei premi
di
cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9
luglio
1997,
n. 241, e
delle entrate spettanti
agli enti ed alle
casse
previdenziali di cui all'articolo 28, comma 1,
dello stesso
decreto
legislativo n. 241 del 1997.
50. Gli interessi previsti per il rimborso di tributi non
producono
in nessun caso interessi
ai sensi
dell'articolo 1283 del codice
civile.
51. Sono abrogate le disposizioni di cui
all'articolo
1, commi da
499 (( a 518, )) nonche' del comma 519, secondo periodo,
della
legge
23 dicembre 2005, n. 266.
52. Alla lettera b)
del comma 1
dell'articolo 67 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole «un numero
massimo di»
sono soppresse.
53. A
decorrere dall'anno
2007, e' soppresso l'obbligo
di
presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta comunale
sugli
immobili (ICI), di
cui all'articolo
10, comma 4, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504,
ovvero della comunicazione
prevista dall'articolo 59, comma 1,
lettera l), n.
1), del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Restano fermi
gli
adempimenti
attualmente previsti in materia di
riduzione dell'imposta.
(( Fino
alla data di effettiva
operativita' del sistema
di circolazione e
fruizione dei dati catastali,
da accertare
con provvedimento del
direttore dell'Agenzia del territorio, rimane in vigore
l'obbligo
di
presentazione della
dichiarazione
ai fini dell'ICI, di
cui
all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo
30 dicembre
1992,
n. 504, ovvero
della comunicazione
prevista dall'articolo 59,
comma 1, lettera l), n. 1, del decreto legislativo 15
dicembre
1997,
n. 446. ))
54. In attuazione
delle disposizioni
di cui all'articolo 59,
comma 7-bis, del decreto
legislativo 7 marzo
2005, n. 82, come
modificato dal decreto
legislativo 4
aprile 2006, n. 159,
la
circolazione e la fruizione
della base dei
dati catastali gestita
dall'Agenzia del
territorio deve
essere assicurata entro il
31 dicembre 2006. Relativamente
alle regioni,
alle province e ai
comuni i costi a loro carico per la
circolazione
e fruizione della
base dei dati catastali sono unicamente quelli di
connessione.
55. L'imposta comunale sugli immobili puo' essere liquidata
in sede
di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi
(( e
puo' essere
versata )) con le
modalita' del Capo
III del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241. Con provvedimento del
Direttore
dell'Agenzia
delle entrate, da emanare
entro centoventi
giorni dalla data di
entrata in vigore del
presente decreto,
sentita la conferenza
Stato-citta' ed autonomie
locali, sono
definiti i termini e le
modalita' per l'attuazione delle disposizioni contenute nel
presente
comma.
56. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge
23 febbraio
2004,
n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile
2004,
n.
104, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora
le offerte
in opzione siano inviate dagli enti gestori agli aventi diritto,
dopo
un intervallo di tempo superiore a sei mesi rispetto alla
valutazione
dell'Agenzia del territorio, i
coefficienti
di abbattimento da
applicare dovranno essere quelli pubblicati in
epoca immediatamente
successiva alla data della valutazione stessa, al
fine
di garantire
che il prezzo delle
unita' immobiliari
offerte in opzione sia
effettivamente corrispondente in termini reali ai
valori
di mercato
del mese di ottobre 2001.
I coefficienti
di abbattimento sono
calcolati e pubblicati fino a
quelli relativi
al secondo semestre
2005.».
57. Per la copertura delle minori entrate derivanti
dall'emanazione
dei decreti legislativi di recepimento
della direttiva
2003/123/CE
del Consiglio del 22 dicembre 2003, recante
modifica alla
direttiva
90/435/CEE, concernente il
regime fiscale comune
applicabile alle
societa' madri e figlie di Stati membri diversi, pari a 16 milioni
di
euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007,
a 13 milioni
di euro per
l'anno 2008, ed a 23 milioni di euro a decorrere
dall'anno
2009, si
provvede, per l'anno 2006, mediante utilizzo delle
risorse
relative
all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 16 aprile 1987, n.
183,
che, a tal fine, sono
versate nell'anno
stesso all'entrata del
bilancio dello
Stato, per
gli anni 2007 e 2008,
mediante
corrispondente riduzione della predetta
autorizzazione
di spesa di
cui alla legge 16 aprile
1987, n. 183,
e per gli anni successivi
mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal
presente
decreto.
Riferimenti
normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 23, 32, 36, 43
e
60 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973,
n. 600, recante disposizioni comuni in
materia di
accertamento
delle imposte sui redditi, come
modificati
dalla
presente legge, nonche' il testo vigente
dell'art.
36-bis del medesimo
decreto:
«Art. 23 (Ritenute sui redditi di lavoro dipendente). -
1. Gli
enti e le societa' indicati nell'art. 87, comma 1,
del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, le societa'
e associazioni indicate nell'articolo 5
del
predetto testo unico
e le persone
fisiche che
esercitano
imprese commerciali, ai sensi dell'art. 51 del
citato
testo unico, o imprese agricole, le persone fisiche
che
esercitano arti
e professioni,
il curatore
fallimentare,
il commissario
liquidatore nonche'
il
condominio
quale sostituto
di imposta,
i quali
corrispondono
somme e valori di cui
all'art. 48 dello
stesso
testo unico, devono operare all'atto del pagamento
una ritenuta
a titolo di acconto dell'imposta sul reddito
delle
persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo
di rivalsa.
Nel caso in cui la ritenuta da operare
sui
predetti
valori non trovi capienza, in tutto o in
parte,
sui contestuali
pagamenti in denaro, il
sostituito e'
tenuto
a versare al sostituto
l'importo corrispondente
all'ammontare
della ritenuta.
1-bis - 4. (Omissis)».
«Art. 32 (Poteri degli uffici). Per l'adempimento
dei
loro compiti
gli uffici delle imposte possono - 1) -
3)
Omissis.
4) inviare ai contribuenti questionari relativi a
dati
e
notizie di carattere
specifico rilevanti
ai fini
dell'accertamento
nei loro confronti nonche' nei confronti
di altri
contribuenti con i quali abbiano
intrattenuto
rapporti, con
invito a restituirli compilati e firmati;
5) - 6) (omissis);
7) richiedere, previa
autorizzazione del
direttore
centrale dell'accertamento
dell'Agenzia delle entrate o del
direttore
regionale della stessa, ovvero,
per il Corpo
della
guardia di finanza, del comandante regionale,
alle
banche,
alla societa' Poste italiane Spa, per le attivita'
finanziarie
e creditizie, agli intermediari
finanziari,
alle
imprese di
investimento, agli
organismi di
investimento
collettivo del risparmio, alle societa'
di
gestione
del risparmio e alle societa' fiduciarie,
dati,
notizie
e documenti
relativi a qualsiasi
rapporto
intrattenuto
od operazione effettuata, ivi
compresi i
servizi prestati,
con i loro clienti, nonche' alle garanzie
prestate
da terzi. Alle societa' fiduciarie di cui
alla
legge
23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella
sezione
speciale dell'albo di cui all'art. 20 del
testo
unico
delle disposizioni in materia
di intermediazione
finanziaria,
di cui al decreto legislativo
24 febbraio
1998,
n. 58, puo'
essere richiesto,
tra l'altro,
specificando
i periodi
temporali di interesse,
di
comunicare
le generalita' dei soggetti per conto dei quali
esse
hanno detenuto o
amministrato o gestito
beni,
strumenti
finanziari e
partecipazioni in
imprese,
inequivocamente
individuati. La richiesta deve
essere
indirizzata
al responsabile della struttura
accentrata,
ovvero
al responsabile
della sede
o dell'ufficio
destinatario
che ne da' notizia
immediata al soggetto
interessato;
la relativa risposta deve essere inviata
al
titolare dell'ufficio
procedente;
8) richiedere ai soggetti indicati nell'art. 13
dati,
notizie
e documenti relativi ad
attivita' svolte in un
determinato
periodo d'imposta,
rilevanti ai
fini
dell'accertamento,
nei confronti di loro clienti, fornitori
e prestatori
di lavoro autonomo;
8-bis) - 8-ter) (Omissis).
Gli inviti e le
richieste di cui al
presente art.
devono
essere notificati ai sensi dell'art. 60. Dalla data
di notifica
decorre il termine fissato dall'ufficio
per
l'adempimento,
che non puo' essere inferiore a
quindici
giorni, ovvero
per il caso di cui al n. 7) a trenta giorni.
Il termine
puo' essere prorogato per un periodo di venti
giorni
su istanza
dell'operatore finanziario,
per
giustificati
motivi, dal competente direttore centrale
o
direttore
regionale per l'Agenzia delle entrate,
ovvero,
per il
Corpo della guardia di finanza,
dal comandante
regionale.
Le richieste di cui al primo comma, numero 7),
nonche'
le relative
risposte, anche se negative, devono
essere
effettuate
esclusivamente in
via telematica.
Con
provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabilite
le disposizioni attuative e
le modalita'
di
trasmissione
delle richieste, delle risposte, nonche' dei
dati e delle
notizie riguardanti i rapporti e le operazioni
indicati nel
citato numero 7).
Le notizie ed i dati
non addotti
e gli atti, i
documenti,
i libri ed i registri
non esibiti
o non
trasmessi
in risposta agli inviti dell'ufficio non possono
essere
presi in considerazione a favore del contribuente,
ai
fini dell'accertamento
in sede amministrativa
e
contenziosa.
Di cio'
l'ufficio deve
informare il
contribuente
contestualmente alla richiesta.
Le cause di
inutilizzabilita' previste
dal terzo
comma non
operano nei confronti del
contribuente che
depositi
in allegato all'atto introduttivo del giudizio di
primo
grado in sede contenziosa
le notizie, i dati,
i
documenti,
i libri e i registri,
dichiarando comunque
contestualmente
di non aver potuto adempiere alle richieste
degli uffici
per causa a lui non imputabile.».
«Art. 36 (Comunicazione di violazioni tributarie). -
I
soggetti
pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere
attivita'
ispettive o di vigilanza
nonche' gli organi
giurisdizionali,
requirenti e giudicanti, penali, civili e
amministrativi
e, previa autorizzazione, gli
organi di
polizia
giudiziaria che, a causa o nell'esercizio
delle
loro funzioni,
vengono a conoscenza di fatti che possono
configurarsi
come violazioni tributarie devono comunicarli
direttamente
ovvero, ove previste,secondo le
modalita'
stabilite
da leggi o norme regolamentari
per l'inoltro
della
denuncia penale, al comando della Guardia di finanza
competente
in relazione al luogo
di rilevazione degli
stessi,
fornendo l'eventuale
documentazione
atta a
comprovarli.».
«Art. 36-bis.
(Liquidazioni delle
imposte, dei
contributi,
dei premi e dei rimborsi dovuti in base
alle
dichiarazioni).
- 1.
Avvalendosi
di procedure
automatizzate,
l'amministrazione finanziaria procede, entro
l'inizio
del periodo di presentazione delle dichiarazioni
relative
all'anno successivo, alla
liquidazione delle
imposte,
dei contributi e dei premi dovuti,
nonche' dei
rimborsi
spettanti in base alle dichiarazioni
presentate
dai contribuenti
e dai sostituti d'imposta.
2. Sulla base dei dati e degli elementi
direttamente
desumibili
dalle dichiarazioni presentate e di quelli
in
possesso
dell'anagrafe tributaria,
l'Amministrazione
finanziaria
provvede a:
a) correggere gli errori
materiali e di
calcolo
commessi
dai contribuenti nella
determinazione degli
imponibili,
delle imposte, dei contributi e dei premi;
b) correggere gli errori
materiali commessi
dai
contribuenti
nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei
contributi
e dei premi
risultanti dalle
precedenti
dichiarazioni;
c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura
superiore
a quella prevista
dalla legge ovvero
non
spettanti
sulla base
dei dati
risultanti
dalle
dichiarazioni;
d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura
superiore a
quella prevista dalla legge;
e) ridurre i crediti d'imposta
esposti in
misura
superiore
a quella prevista
dalla legge ovvero
non
spettanti
sulla base
dei dati
risultanti
dalla
dichiarazione;
f) controllare la rispondenza con la dichiarazione
e
la
tempestivita' dei
versamenti delle
imposte, dei
contributi
e dei premi dovuti a titolo di
acconto e di
saldo
e delle ritenute alla fonte operate in qualita'
di
sostituto d'imposta.
2-bis. Se vi e' pericolo per la riscossione,
l'ufficio
puo' provvedere,
anche prima della presentazione
della
dichiarazione
annuale, a
controllare la tempestiva
effettuazione
dei versamenti delle imposte, dei contributi
e dei
premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle
ritenute
alla fonte operate in
qualita' di sostituto
d'imposta.
3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge
un
risultato
diverso rispetto a
quello indicato
nella
dichiarazione,
ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio,
ai sensi
del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore
imposta,
l'esito della liquidazione e'
comunicato
al
contribuente
o al sostituto d'imposta
per evitare
la
reiterazione
di errori e per consentire la regolarizzazione
degli
aspetti formali.
Qualora a
seguito della
comunicazione
il contribuente o il sostituto di
imposta
rilevi eventuali
dati o elementi non considerati o valutati
erroneamente
nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo'
fornire
i chiarimenti
necessari all'amministrazione
finanziaria
entro i trenta giorni successivi al ricevimento
della comunicazione.
4. I dati contabili
risultanti dalla
liquidazione
prevista
nel presente articolo si considerano, a tutti gli
effetti,
come dichiarati dal contribuente e dal sostituto
d'imposta.»
«Art. 43 (Termine per l'accertamento). - Gli avvisi
di
accertamento
devono essere notificati, a pena di decadenza,
entro il 31
dicembre del quarto anno successivo a quello in
cui e' stata
presentata la dichiarazione.
Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione
o
di presentazione
di dichiarazione nulla ai sensi
delle
disposizioni
del titolo I l'avviso di accertamento
puo'
essere
notificato fino al 31 dicembre
del quinto
anno
successivo
a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto
essere presentata.
In caso di violazione che comporta obbligo di
denuncia
ai sensi
dell'art. 331 del codice di procedura penale per
uno dei
reati previsti dal decreto legislativo 10
marzo
2000,
n. 74, i termini di cui ai
commi precedenti sono
raddoppiati
relativamente al periodo di imposta in cui e'
stata commessa
la violazione.
Fino alla
scadenza del
termine stabilito nei
commi precedenti
l'accertamento puo' essere integrato
o
modificato
in aumento mediante la notificazione di
nuovi
avvisi,
in base alla sopravvenuta
conoscenza di nuovi
elementi.
Nell'avviso devono
essere specificatamente
indicati, a
pena di nullita', i nuovi elementi e gli atti o
fatti
attraverso i quali
sono venuti
a conoscenza
dell'ufficio
delle imposte.».
«Art. 60 (Notificazioni). - La
notificazione
degli
avvisi
e degli altri atti
che per legge devono essere
notificati
al contribuente e' eseguita secondo le
norme
stabilite
dagli articoli 137 e seguenti
del codice
di
procedura civile,
con le seguenti modifiche:
a) la notificazione e' eseguita dai messi
comunali
ovvero
dai messi speciali autorizzati dall'ufficio
delle
imposte;
b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario
l'atto
o l'avviso ovvero indicare i motivi per i quali il
consegnatario
non ha sottoscritto;
b-bis) se il consegnatario non
e' il destinatario
dell'atto
o dell'avviso, il messo consegna o deposita
la
copia
dell'atto da notificare in
busta che provvede
a
sigillare
e su cui trascrive il numero cronologico
della
notificazione,
dandone atto nella relazione
in calce
all'originale
e alla copia dell'atto stesso. Sulla
busta
non sono
apposti segni o indicazioni
dai quali possa
desumersi
il contenuto dell'atto. Il consegnatario
deve
sottoscrivere
una ricevuta e
il messo da'
notizia
dell'avvenuta
notificazione dell'atto o
dell'avviso, a
mezzo di lettera
raccomandata;
c) salvo il caso di consegna dell'atto o
dell'avviso
in mani
proprie, la notificazione deve essere fatta
nel
domicilio fiscale
del destinatario;
d) e' in facolta' del
contribuente
di eleggere
domicilio
presso una persona o un ufficio nel comune
del
proprio domicilio
fiscale per la notificazione degli atti o
degli
avvisi che lo riguardano. In tal caso l'elezione di
domicilio
deve risultare espressamente dalla dichiarazione
annuale
ovvero da altro atto comunicato successivamente al
competente
ufficio imposte a mezzo di lettera raccomandata
con avviso di
ricevimento;
e) quando nel comune nel
quale deve eseguirsi
la
notificazione
non vi e' abitazione, ufficio o azienda del
contribuente,
l'avviso del deposito prescritto
dall'art.
140 del
c.p.c., in busta chiusa e sigillata, si
affigge
nell'albo
del comune e la notificazione,
ai fini della
decorrenza
del termine per ricorrere si ha per
eseguita
nell'ottavo
giorno successivo a quello di affissione;
e-bis) e' facolta' del
contribuente che non ha
la
residenza nello
Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi
della
lettera d), o
che non abbia
costituito un
rappresentante
fiscale, comunicare al competente ufficio
locale,
con le modalita' di cui alla stessa
lettera d),
l'indirizzo
estero per la notificazione
degli avvisi e
degli
altri atti che lo
riguardano; salvo
il caso di
consegna
dell'atto o dell'avviso in
mani proprie,
la
notificazione
degli avvisi o degli
atti e' eseguita
mediante
spedizione a mezzo di lettera
raccomandata con
avviso di ricevimento;
f) le disposizioni contenute negli articoli 142, 143,
146, 150
e 151 del codice di
procedura civile non
si
applicano.
L'elezione di
domicilio non
risultante dalla
dichiarazione
annuale ha effetto dal
trentesimo giorno
successivo
a quello della data
di ricevimento
delle
comunicazioni
previste alla lettera d) ed
alla lettera
e-bis) del comma
precedente.
Le variazioni e le
modificazioni dell'indirizzo
non
risultanti
dalla dichiarazione annuale hanno effetto,
ai
fini delle
notificazioni, dal trentesimo giorno successivo
a quello
dell'avvenuta variazione anagrafica, o, per
le
persone
giuridiche e le
societa' ed enti
privi di
personalita'
giuridica, dal trentesimo giorno successivo a
quello
della ricezione da
parte dell'ufficio
della
comunicazione
prescritta nel secondo comma dell'art. 36. Se
la comunicazione
e' stata omessa la
notificazione e'
eseguita
validamente nel comune di
domicilio fiscale
risultante dall'ultima
dichiarazione annuale.
Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si
considera
fatta nella data della spedizione; i termini che
hanno
inizio dalla notificazione decorrono dalla data
in
cui l'atto e'
ricevuto.».
- Si riporta il testo dell'art. 10 della legge 8 maggio
1998,
n. 146, recante «Disposizioni per la semplificazione
e la
razionalizzazione del sistema tributario
e per il
funzionamento
dell'Amministrazione finanziaria, nonche'
disposizioni
varie di
carattere finanziario»,
come
modificato dalla
presente legge:
«Art. 10 (Modalita' di
utilizzazione degli
studi di
settore
in sede di accertamento). - 1. Gli
accertamenti
basati
sugli studi di settore, di cui all'art.
62-sexies
del decreto-legge
30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono
effettuati
nei confronti dei contribuenti
con periodo
d'imposta
pari a dodici mesi e con le modalita' di cui al
presente articolo.
2. (Abrogato).
3. (Abrogato).
3-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1 l'ufficio, prima
della
notifica dell'avviso di
accertamento, invita
il
contribuente
a comparire, ai sensi dell'art. 5 del decreto
legislativo
19 giugno 1997, n. 218.
3-ter. In caso di
mancato adeguamento
ai ricavi o
compensi
determinati sulla base degli studi di
settore,
possono
essere attestate le cause che giustificano la non
congruita'
dei ricavi o compensi
dichiarati rispetto a
quelli
derivanti dall'applicazione degli studi
medesimi.
Possono
essere attestate,
altresi', le
cause che
giustificano
un'incoerenza rispetto agli indici economici
individuati
dai predetti studi. Tale
attestazione e'
rilasciata,
su richiesta dei contribuenti, dai
soggetti
indicati
alle lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 3 del
regolamento
di cui al decreto
del Presidente
della
Repubblica
22 luglio 1998,
n. 322, abilitati
alla
trasmissione
telematica
delle dichiarazioni,
dai
responsabili
dell'assistenza fiscale dei centri costituiti
dai soggetti
di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 32,
comma 1,
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
dai dipendenti
e funzionari delle associazioni di categoria
abilitati
all'assistenza tecnica di cui
all'art. 12,
comma 2, del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
4. Le disposizioni del comma 1 del
presente articolo
non si
applicano nei confronti dei contribuenti che hanno
dichiarato
ricavi di cui all'art. 53,
comma 1, esclusi
quelli
di cui alla lettera c), o compensi di cui all'art.
50, comma
1, del testo unico delle imposte sui
redditi,
approvato
con decreto del Presidente
della Repubblica
22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni,
di
ammontare superiore
al limite stabilito per ciascuno studio
di
settore dal relativo decreto
di approvazione
del
Ministro
delle finanze, da pubblicare
nella Gazzetta
Ufficiale. Tale
limite non puo', comunque, essere superiore
a 10
miliardi di lire. Le
citate disposizioni
non si
applicano,
altresi', ai contribuenti che hanno iniziato o
cessato l'attivita'
nel periodo d'imposta ovvero che non si
trovano
in un
periodo di
normale svolgimento
dell'attivita'.
5 - 12. Omissis.».
- Si riporta
il testo vigente
dell'art. 2 del
regolamento
di cui al decreto
del Presidente
della
Repubblica
31 maggio 1999, n. 195, recante
disposizioni
concernenti
i tempi e le modalita' di applicazione
degli
studi di settore:
«Art. 2 (Adeguamento alle
risultanze degli
studi di
settore).
- 1. Per i periodi
d'imposta in
cui trova
applicazione
lo studio di settore, ovvero le
modifiche
conseguenti
alla revisione del medesimo, non si applicano
sanzioni
e interessi nei confronti dei
contribuenti che
indicano
nelle dichiarazioni di
cui all'art.
1 del
regolamento
di cui al decreto
del Presidente
della
Repubblica
22 luglio 1998,
n. 322,
e successive
modificazioni,
ricavi o compensi non
annotati nelle
scritture
contabili per adeguare gli stessi, anche ai fini
dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, a quelli
derivanti dall'applicazione
dei predetti studi di settore.
2. Per i medesimi periodi d'imposta di cui al comma
1,
l'adeguamento
al volume di
affari risultante
dalla
applicazione
degli studi di settore e' operato, ai
fini
dell'imposta
sul valore aggiunto, senza applicazione
di
sanzioni
e interessi, effettuando il
versamento della
relativa
imposta entro il termine del versamento a
saldo
dell'imposta
sul reddito; i maggiori corrispettivi devono
essere
annotati, entro il suddetto termine, in un'apposita
sezione
dei registri di cui
agli articoli 23 e 24
del
decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633,
e successive
modificazioni, e riportati
nella
dichiarazione
annuale.
2-bis. L'adeguamento
di cui ai
commi 1 e 2 e'
effettuato,
per i periodi d'imposta diversi da quello
in
cui trova applicazione
per la prima volta lo studio, ovvero
le modifiche
conseguenti alla revisione del medesimo,
a
condizione
che sia versata, entro
il termine per
il
versamento
a saldo
dell'imposta sul
reddito, una
maggiorazione
del 3 per cento, calcolata sulla differenza
tra ricavi
o compensi derivanti dall'applicazione
degli
studi
e quelli annotati nelle
scritture contabili.
La
maggiorazione
non e' dovuta se la predetta differenza non
e' superiore
al 10 per cento dei ricavi o compensi annotati
nelle scritture
contabili.».
Per il testo dell'art. 7 del
decreto del Presidente
della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, si
vedano i
riferimenti
normativi all'art. 35. Si riporta, di seguito
il testo
dell'art. 6, nonche' dell'art. 8, come modificato
dalla presente
legge:
«Art. 6 (Atti nei quali deve essere indicato il
numero
di codice
fiscale). - Il numero di codice fiscale
deve
essere indicato
nei seguenti atti:
a) - e) omissis
f) domande di iscrizione, variazione e
cancellazione
nei registri
delle ditte e negli albi degli
artigiani
tenuti dalle
camere di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura,
relativamente ai soggetti che
esercitano
l'attivita';
domande di
iscrizione, variazione
e
cancellazione
negli albi, registri ed elenchi istituiti per
l'esercizio
di attivita' professionali e di altre attivita'
di
lavoro autonomo,
relativamente ai
soggetti che
esercitano
l'attivita'; domande di iscrizione e note
di
trascrizione
di atti costitutivi, traslativi, od estintivi
della
proprieta' o di altri diritti reali di
godimento,
nonche'
dichiarazioni di armatore,
concernenti navi,
galleggianti
ed unita' da diporto,
o quote di
essi,
soggette
ad iscrizione nei registri tenuti dagli
uffici
marittimi
o dagli uffici della
motorizzazione civile -
sezione
nautica; domande di iscrizione di aeromobili
nel
Registro
aeronautico nazionale, note di
trascrizione di
atti costitutivi,
traslativi o estintivi della proprieta' o
di altri
diritti reali di godimento sugli
aeromobili o
quote
di essi, soggetti ad
iscrizione nel
Registro
aeronautico
nazionale, nonche' dichiarazioni di esercente
di aeromobili
soggette a trascrizione nei registri tenuti
dal direttore
della circoscrizione di aeroporto competente;
g) g-quater) (omissis)».
«Art. 8 (Poteri dell'anagrafe tributaria). - L'anagrafe
tributaria
puo' inviare questionari a qualsiasi soggetto,
mediante
raccomandata con avviso di ricevimento, e
puo'
richiedere
la presentazione di allegati alle dichiarazioni
dei redditi
e dell'IVA, da redigersi in
conformita' a
modelli
stabiliti con decreto del Ministro per le finanze
allo scopo
di acquisire o verificare
gli elementi di
identificazione
necessari per l'attribuzione del numero di
codice
fiscale e tutti gli altri elementi contenuti nelle
domande
di attribuzione di cui
al precedente
art. 4,
nonche'
gli altri
dati utili
per
una completa
individuazione
del
soggetto
ovvero
ai fini
dell'accertamento
di tributi o contributi.
Il questionario, debitamente compilato e firmato,
deve
essere
restituito entro quindici
giorni dalla data
di
ricevimento.
L'anagrafe tributaria vigila
sull'osservanza
degli
obblighi
di comunicazione previsti dal presente decreto e
puo' richiedere
integrazioni e chiarimenti ai soggetti che
hanno eseguito
le comunicazioni stesse.».
- Si riporta il
testo dell'art.
10 del decreto
legislativo
18 dicembre 1997, n. 471,
recante «Riforma
delle
sanzioni tributarie non penali in materia di imposte
dirette,
di imposta sul valore aggiunto e di
riscossione
dei tributi,
a norma dell'art. 3, comma 133, lettera q),
della
legge 23 dicembre 1996, n.
662», come modificato
dalla
presente legge, nonche' il
testo vigente
degli
articoli 11
e 13 del medesimo decreto legislativo:
«Art. 10 (Violazione degli
obblighi degli
operatori
finanziari).
- 1. Se viene omessa la trasmissione dei dati,
delle
notizie e dei documenti richiesti ai sensi dell'art.
32, primo comma,
numero 7, del decreto del Presidente della
Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 51,
secondo
comma, numero 7, del decreto del Presidente della
Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633,
nell'esercizio dei
poteri
inerenti all'accertamento delle imposte dirette
o
dell'imposta
sul valore aggiunto
ovvero i documenti
trasmessi
non rispondono al vero o sono
incompleti, si
applica
la sanzione amministrativa da lire quattro milioni
a
lire quaranta
milioni. Si
considera omessa la
trasmissione
non eseguita nel termine
prescritto. La
sanzione
e' ridotta alla meta' se il ritardo non eccede i
quindici giorni.
1-bis. La sanzione prevista al comma 1 si applica
nel
caso di violazione
degli obblighi di comunicazione previsti
dall'art.
7, sesto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29
settembre 1973, n. 605.
2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica nel caso
di
violazione degli obblighi
inerenti alle richieste
rivolte
alle societa' ed enti
di assicurazione e
alle
societa'
ed enti che
effettuano
istituzionalmente
riscossioni
e pagamenti per conto di terzi ovvero attivita'
di gestione
ed intermediazione finanziaria, anche in forma
fiduciaria,
nonche' all'Ente poste italiane.
3. Fino a prova contraria, si presume che autori
della
violazione
siano coloro che hanno sottoscritto le risposte
e, in
mancanza di risposta, i legali rappresentanti della
banca, societa'
o ente.
4. All'irrogazione delle sanzioni
provvede l'ufficio
nella
cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del
contribuente
al quale si riferisce la richiesta.».
«Art. 11 (Altre violazioni
in materia
di imposte
dirette e di
imposta sul valore aggiunto). - 1. Sono punite
con la
sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a
lire quattro
milioni le seguenti violazioni:
a) omissione di ogni comunicazione prescritta
dalla
legge
tributaria anche se non
richiesta dagli uffici
o
dalla
Guardia di finanza al
contribuente o
a terzi
nell'esercizio
dei poteri di verifica ed accertamento in
materia di imposte
dirette e di imposta sul valore aggiunto
o invio
di tali comunicazioni con dati incompleti o
non
veritieri;
b) mancata restituzione dei questionari
inviati al
contribuente
o a terzi nell'esercizio dei poteri di
cui
alla precedente
lettera a) o loro restituzione con risposte
incomplete o
non veritiere;
c) inottemperanza all'invito
a comparire
e a
qualsiasi
altra richiesta fatta dagli
uffici o
dalla
Guardia
di finanza
nell'esercizio dei
poteri loro
conferiti.
2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica,
salvo
che il
fatto non costituisca infrazione piu'
gravemente
punita, per
il compenso di partite effettuato in violazione
alle previsioni
del codice civile ovvero in caso di mancata
evidenziazione
nell'apposito prospetto
indicato negli
articoli 3
e 5 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre
1973, n. 600 .
3. (Abrogato).
4. L'omessa presentazione degli elenchi di cui all'art.
50, comma
6, del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427,
ovvero la loro incompleta, inesatta o irregolare
compilazione
sono punite con la sanzione da lire un milione
a lire due milioni
per ciascuno di essi, ridotta alla meta'
in caso di presentazione
nel termine di trenta giorni dalla
richiesta
inviata dagli uffici abilitati
a riceverla o
incaricati
del loro controllo. La sanzione non si applica
se i dati
mancanti o inesatti vengono integrati o corretti
anche a seguito
di richiesta.
5. L'omessa
installazione degli
apparecchi per
l'emissione
dello scontrino fiscale previsti dall'art.
1
della
legge 26 gennaio 1983, n.
18, e' punita
con la
sanzione
amministrativa da lire due milioni a lire
otto
milioni.
6. (Abrogato).
7. In caso di
violazione delle prescrizioni
di cui
all'art.
53, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993,
n. 427, si
applica la
sanzione da lire
cinquecentomila
a lire quattro milioni.».
«Art. 13 (Ritardati od omessi versamenti diretti). - 1.
Chi non
esegue, in tutto o in
parte, alle prescritte
scadenze,
i versamenti in acconto, i versamenti periodici,
il
versamento di conguaglio
o a saldo
dell'imposta
risultante
dalla dichiarazione, detratto in questi
casi
l'ammontare
dei versamenti
periodici e in
acconto,
ancorche'
non effettuati,
e' soggetto
a sanzione
amministrativa
pari al trenta per cento di ogni importo non
versato, anche
quando, in seguito alla correzione di errori
materiali
o di calcolo rilevati in sede di controllo della
dichiarazione
annuale, risulti una maggiore imposta o una
minore
eccedenza detraibile. Per i versamenti riguardanti
crediti
assistiti integralmente da forme di garanzia reale
o
personale previste
dalla legge
o riconosciute
dall'amministrazione
finanziaria, effettuati con un ritardo
non superiore
a quindici giorni, la sanzione di cui
al
primo periodo,
oltre a quanto previsto dalla lettera a) del
comma 1
dell'art. 13 del decreto legislativo 18
dicembre
1997,
n. 472, e' ulteriormente ridotta ad un importo pari
ad un
quindicesimo per ciascun giorno di
ritardo (24).
Identica sanzione
si applica nei casi di liquidazione della
maggior imposta
ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del
decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600,
e ai sensi dell'art.
54-bis del decreto
del
Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. Fuori dei casi di
tributi iscritti
a ruolo, la
sanzione
prevista al comma 1 si applica altresi' in
ogni
ipotesi
di mancato pagamento di un tributo o di
una sua
frazione nel
termine previsto.
3. Le sanzioni previste nel presente
articolo non si
applicano
quando i versamenti sono stati
tempestivamente
eseguiti
ad ufficio o concessionario
diverso da quello
competente.».
- Si riporta il testo vigente degli articoli 2, 3,
22,
24 e
51 del decreto del
Presidente della
Repubblica
26 ottobre
1972, n. 633, recante «Istituzioni e disciplina
dell'imposta
sul valore aggiunto», nonche' il testo degli
articoli 35
e 57 del medesimo decreto, come
modificati
dalla presente
legge:
«Art. 2 (Cessioni di beni). - Costituiscono cessioni di
beni gli
atti a titolo oneroso che importano trasferimento
della
proprieta' ovvero costituzione o
trasferimento di
diritti reali
di godimento su beni di ogni genere.
Costituiscono inoltre cessioni di beni:
1) le vendite con riserva di proprieta';
2) le locazioni con clausola di trasferimento
della
proprieta' vincolante
per ambedue le parti;
3) i passaggi dal committente al commissionario o dal
commissionario
al committente di beni venduti o acquistati
in esecuzione
di contratti di commissione;
4) le cessioni gratuite
di beni ad esclusione
di
quelli
la cui produzione o il cui commercio non
rientra
nell'attivita'
propria dell'impresa se di costo unitario
non superiore
a lire cinquantamila e di quelli per i quali
non
sia stata
operata, all'atto
dell'acquisto o
dell'importazione,
la detrazione dell'imposta a
norma
dell'art.
19, anche se per effetto
dell'opzione di cui
all'art. 36-bis;
5) la destinazione di
beni all'uso
o al consumo
personale o
familiare dell'imprenditore o di coloro i quali
esercitano
un'arte o una professione o ad altre finalita'
estranee
alla impresa o all'esercizio dell'arte o
della
professione,
anche se
determinata da
cessazione
dell'attivita',
con esclusione di quei beni per i quali non
e' stata
operata, all'atto dell'acquisto, la
detrazione
dell'imposta
di cui all'art. 19;
6) le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi
titolo
da societa'
di ogni tipo e oggetto nonche' le assegnazioni
o le
analoghe operazioni fatte da altri enti
privati o
pubblici,
compresi i consorzi e le associazioni o
altre
organizzazioni
senza personalita' giuridica.
Non sono considerate cessioni di beni:
a) le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti
in denaro;
b) le cessioni e i conferimenti in societa' o
altri
enti,
compresi i consorzi e
le associazioni
o altre
organizzazioni,
che hanno per oggetto aziende o rami
di
azienda;
c) le cessioni che hanno
per oggetto terreni
non
suscettibili
di utilizzazione edificatoria a norma
delle
vigenti
disposizioni. Non
costituisce utilizzazione
edificatoria
la costruzione delle opere indicate nell'art.
9, lettera a),
della legge 28 gennaio 1977, n. 10;
d) le cessioni di campioni gratuiti di modico
valore
appositamente
contrassegnati;
e) soppressa;
f) i passaggi di beni
in dipendenza
di fusioni,
scissioni
o trasformazioni di societa'
e di analoghe
operazioni poste
in essere da altri enti;
g) soppressa;
h) soppressa;
i) le cessioni di valori bollati e
postali, marche
assicurative
e similari;
l) le cessioni di paste alimentari (v.d. 19.03);
le
cessioni
di pane, biscotto di mare, e di altri
prodotti
della
panetteria ordinaria, senza aggiunta di
zuccheri,
miele,
uova, materie grasse, formaggio
o frutta
(v.d.
19.07);
le cessioni di latte fresco, non concentrato
ne'
zuccherato,
destinato al consumo alimentare, confezionato
per la vendita
al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad
altri trattamenti
previsti da leggi sanitarie;
m) le cessioni di beni soggette alla disciplina
dei
concorsi
e delle operazioni a
premio di cui
al regio
decreto-legge
19 ottobre 1938, n. 1933, convertito
nella
legge
5 giugno 1939, n. 937, e successive modificazioni ed
integrazioni.».
«Art. 3 (Prestazioni di
servizi). -
Costituiscono
prestazioni
di servizi le prestazioni verso corrispettivo
dipendenti
da contratti d'opera,
appalto, trasporto,
mandato,
spedizione, agenzia, mediazione, deposito
e in
genere da obbligazioni
di fare, di non fare e di permettere
quale ne sia
la fonte.
Costituiscono inoltre
prestazioni di
servizi, se
effettuate verso
corrispettivo:
1) le concessioni di
beni in locazione, affitto,
noleggio e simili;
2) le cessioni,
concessioni, licenze
e simili
relative
a diritti d'autore, quelle relative ad invenzioni
industriali,
modelli, disegni, processi, formule e simili e
quelle
relative a marchi e insegne nonche' le
cessioni,
concessioni,
licenze e simili relative a diritti o
beni
similari ai
precedenti;
3) i
prestiti di
denaro
e di titoli non
rappresentativi
di merci,
comprese le
operazioni
finanziarie
mediante la negoziazione, anche a titolo
di
cessione
pro-soluto, di crediti, cambiali o assegni.
Non
sono considerati
prestiti i depositi di denaro
presso
aziende
e istituti di credito o presso
amministrazioni
statali, anche
se regolati in conto corrente;
4) le somministrazioni di alimenti e bevande;
5) le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto.
Le prestazioni indicate nei
commi primo e
secondo
sempreche'
l'imposta afferente agli
acquisti di beni e
servizi
relativi alla loro esecuzione
sia detraibile,
costituiscono
per ogni operazione di valore superiore
a
lire
cinquantamila prestazioni
di servizi
anche se
effettuate
per
l'uso
personale
o familiare
dell'imprenditore,
ovvero a titolo gratuito
per altre
finalita'
estranee
all'esercizio dell'impresa,
ad
esclusione
delle somministrazioni nelle mense aziendali e
delle
prestazioni di trasporto, didattiche,
educative e
ricreative,
di assistenza sociale e sanitaria, a favore del
personale
dipendente, nonche'
delle operazioni
di
divulgazione
pubblicitaria svolte
a beneficio delle
attivita'
istituzionali di enti e associazioni che
senza
scopo
di lucro perseguono finalita' educative, culturali,
sportive, religiose
e di assistenza e solidarieta' sociale,
nonche'
delle organizzazioni non
lucrative di utilita'
sociale
(ONLUS) e
delle diffusioni
di messaggi,
rappresentazioni,
immagini o comunicazioni di
pubblico
interesse
richieste o patrocinate dallo Stato o da
enti
pubblici.
Le assegnazioni indicate al n. 6)
dell'art. 2
sono considerate
prestazioni di servizi quando hanno per
oggetto
cessioni, concessioni o licenze di cui ai
numeri
1), 2) e 5)
del comma precedente. Le prestazioni di servizi
rese o
ricevute dai mandatari senza rappresentanza
sono
considerate
prestazioni di servizi anche nei rapporti tra
il mandante
e il mandatario.
Non sono considerate prestazioni di servizi:
a) le cessioni,
concessioni, licenze
e simili
relative
a diritti d'autore effettuate dagli autori e loro
eredi
o legatari, tranne quelle relative alle opere di cui
ai numeri
5) e 6) dell'art. 2, della legge 22 aprile 1941,
n. 633, e alle
opere di ogni genere utilizzate da imprese a
fini di pubblicita'
commerciale;
b) i prestiti obbligazionari;
c) le cessioni
dei contratti
di cui alle
lettere a),
b) e c) del terzo comma dell'art. 2;
d) i conferimenti e i passaggi di cui alle lettere e)
ed f) del terzo
comma dell'art. 2;
e) le prestazioni di mandato e di mediazione relative
ai diritti d'autore,
tranne quelli concernenti opere di cui
alla lettera
a), e le prestazioni relative alla protezione
dei diritti
d'autore di ogni genere, comprese quelle
di
intermediazione
nella riscossione dei proventi;
f) le prestazioni di mandato e di mediazione relative
ai prestiti
obbligazionari;
g) (soppressa);
h) le prestazioni dei
commissionari relative
ai
passaggi
di cui al n. 3) del secondo comma dell'art. 2
e
quelle
dei mandatari di cui al terzo comma del
presente
articolo.
Non costituiscono inoltre
prestazioni di servizi
le
prestazioni
relative agli
spettacoli ed alle
altre
attivita'
elencati nella tabella C allegata al
presente
decreto,
rese ai possessori
di titoli
di accesso,
rilasciati
per
l'ingresso gratuito
di persone,
limitatamente
al contingente e nel rispetto delle modalita'
di rilascio
e di controllo stabiliti ogni quadriennio con
decreto del
Ministro delle finanze:
a) dagli organizzatori di
spettacoli, nel
limite
massimo
del 5 per cento dei posti del settore, secondo la
capienza
del locale o del complesso sportivo ufficialmente
riconosciuta
dalle competenti autorita';
b) dal Comitato
olimpico nazionale
italiano e
federazioni
sportive che di esso fanno parte;
c) dall'Unione nazionale incremento razze equine;
d) dall'Automobile club d'Italia e da
altri enti e
associazioni
a carattere nazionale.».
«Art. 22 (Commercio al minuto e attivita'
assimilate).
- L'emissione
della fattura non e' obbligatoria, se non e'
richiesta dal
cliente non oltre il momento di effettuazione
dell'operazione:
1) per le cessioni di beni effettuate da commercianti
al minuto
autorizzati in locali aperti al pubblico,
in
spacci
interni, mediante apparecchi
di distribuzione
automatica,
per corrispondenza, a domicilio
o in forma
ambulante;
2) per
le prestazioni
alberghiere e le
somministrazioni
di alimenti e bevande
effettuate dai
pubblici
esercizi, nelle mense
aziendali o mediante
apparecchi di
distribuzione automatica;
3) per le prestazioni di trasporto di persone nonche'
di veicoli e
bagagli al seguito;
4) per le prestazioni di servizi rese
nell'esercizio
di imprese in
locali aperti al pubblico, in forma ambulante
o nell'abitazione
dei clienti;
5) per le prestazioni di custodia e
amministrazione
di titoli
e per gli altri
servizi resi da aziende
o
istituti di
credito e da societa' finanziarie o fiduciarie;
6) per le operazioni esenti indicate ai numeri da
1)
a 5) e ai numeri
7), 8), 9), 16) e 22) dell'art. 10.
La disposizione del
comma precedente
puo' essere
dichiarata
applicabile, con decreto del
Ministro delle
finanze,
ad altre categorie di contribuenti che
prestino
servizi al pubblico
con caratteri di uniformita', frequenza
e importo
limitato tali da rendere particolarmente onerosa
l'osservanza
dell'obbligo di
fatturazione e
degli
adempimenti
connessi.
Gli imprenditori che
acquistano beni
che formano
oggetto dell'attivita'
propria dell'impresa da commercianti
al minuto
ai quali e' consentita l'emissione della fattura
sono obbligati
a richiederla.».
«Art. 24 (Registrazione
dei corrispettivi).
- I
commercianti
al minuto e gli altri
contribuenti di cui
all'art.
22, in luogo di quanto stabilito
nell'articolo
precedente,
possono annotare
in apposito
registro,
relativamente
alle operazioni effettuate in ciascun giorno,
l'ammontare
globale dei corrispettivi delle
operazioni
imponibili
e delle relative imposte,
distinto secondo
l'aliquota
applicabile, nonche' l'ammontare globale
dei
corrispettivi
delle operazioni non imponibili
di cui
all'art.
21, sesto comma, e,
distintamente, all'art.
38-quater
e quello delle operazioni esenti ivi
indicate.
L'annotazione
deve essere eseguita, con
riferimento al
giorno
in cui le operazioni
sono effettuate, entro
il
giorno non festivo
successivo.
Nella determinazione dell'ammontare
giornaliero
dei
corrispettivi
devono essere computati anche i corrispettivi
delle
operazioni effettuate con
emissione di fattura,
comprese
quelle relative ad immobili e beni strumentali e
quelle
indicate nel terzo comma dell'art. 17,
includendo
nel corrispettivo
anche l'imposta.
Per determinate categorie di commercianti
al minuto,
che effettuano
promiscuamente la vendita di beni soggetti
ad aliquote
d'imposta diverse, il Ministro delle finanze
puo' consentire,
stabilendo le modalita' da osservare, che
la
registrazione dei
corrispettivi delle
operazioni
imponibili
sia fatta senza distinzione per aliquote e che
la ripartizione
dell'ammontare dei corrispettivi ai fini
dell'applicazione
delle diverse aliquote sia
fatta in
proporzione
degli acquisti.
I commercianti al minuto che tengono il registro di cui
al primo
comma in luogo diverso da quello in cui svolgono
l'attivita'
di vendita devono eseguire
le annotazioni
prescritte nel
primo comma, nei termini ivi indicati, anche
in un
registro di prima nota tenuto e conservato nel luogo
o in
ciascuno dei luoghi in cui svolgono l'attivita'
di
vendita.
Le relative modalita' sono stabilite con decreto
del Ministro
delle finanze.».
«Art. 35 (Disposizione regolamentare
concernente
le
dichiarazioni
di inizio, variazione e cessazione attivita).
-
1. I
soggetti che intraprendono
l'esercizio di
un'impresa,
arte o professione nel territorio dello Stato,
o vi istituiscono
una stabile organizzazione, devono farne
dichiarazione
entro trenta giorni ad
uno degli uffici
locali
dell'Agenzia delle entrate
ovvero ad un ufficio
provinciale
dell'imposta sul valore aggiunto della medesima
Agenzia;
la dichiarazione e' redatta, a pena di nullita',
su modelli
conformi a quelli approvati con provvedimento
del
direttore dell'Agenzia
delle entrate.
L'ufficio
attribuisce
al contribuente un numero di partita I.V.A. che
restera'
invariato anche nelle ipotesi di
variazioni di
domicilio
fiscale fino al
momento della
cessazione
dell'attivita'
e che deve
essere indicato
nelle
dichiarazioni,
nella home-page dell'eventuale sito web e in
ogni altro documento
ove richiesto.
2. Dalla dichiarazione di
inizio attivita'
devono
risultare:
a) per le persone fisiche,
il cognome e nome,
il
luogo
e la data di nascita,
il codice
fiscale, la
residenza, il
domicilio fiscale e l'eventuale ditta;
b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche,
la
natura
giuridica, la denominazione,
ragione sociale
o
ditta, la sede
legale, o in mancanza quella amministrativa,
e il
domicilio fiscale e deve essere inoltre indicato il
codice fiscale
per almeno una delle persone che ne hanno la
rappresentanza;
c) per i
soggetti residenti all'estero,
anche
l'ubicazione
della stabile organizzazione;
d) il tipo e l'oggetto dell'attivita' e il luogo o
i
luoghi
in cui viene esercitata
anche a mezzo
di sedi
secondarie,
filiali, stabilimenti, succursali,
negozi,
depositi e simili,
il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e
conservati
i libri, i registri, le scritture e i documenti
prescritti dal
presente decreto e da altre disposizioni;
e) per i soggetti che svolgono attivita' di commercio
elettronico,
l'indirizzo del
sito web
ed i dati
identificativi
dell'internet service provider;
f) ogni altro elemento
richiesto dal modello
ad
esclusione dei
dati che l'Agenzia delle entrate e' in grado
di acquisire
autonomamente.
3. In caso di variazione di alcuno degli
elementi di
cui
al comma 2 o
di cessazione dell'attivita',
il
contribuente
deve entro trenta giorni farne dichiarazione
ad uno
degli uffici indicati dal comma
1, utilizzando
modelli
conformi a quelli approvati con provvedimento del
direttore
dell'Agenzia delle entrate. Se
la variazione
comporta
il trasferimento del domicilio fiscale
essa ha
effetto dal
sessantesimo giorno successivo alla data in cui
si
e' verificata.
In caso di
fusione, scissione,
conferimenti
di aziende
o di altre
trasformazioni
sostanziali
che comportano l'estinzione
del soggetto
d'imposta,
la dichiarazione e' presentata unicamente
dal
soggetto risultante
dalla trasformazione.
4. In caso di cessazione dell'attivita' il termine
per
la presentazione
della dichiarazione di cui al comma
3
decorre dalla
data di ultimazione delle operazioni relative
alla liquidazione
dell'azienda, per le quali
rimangono
ferme
le disposizioni relative al versamento dell'imposta,
alla
fatturazione,
registrazione,
liquidazione
e
dichiarazione.
Nell'ultima dichiarazione
annuale deve
tenersi
conto anche dell'imposta dovuta ai sensi del n. 5)
dell'art.
2, da determinare computando anche le operazioni
indicate nell'ultimo
comma dell'art. 6, per le quali non si
e' ancora verificata
l'esigibilita' dell'imposta.
5. I
soggetti che intraprendono
l'esercizio di
un'impresa,
arte o professione, se ritengono di realizzare
un
volume d'affari
che comporti
l'applicazione di
disposizioni
speciali ad
esso connesse concernenti
l'osservanza
di adempimenti o di
criteri speciali
di
determinazione
dell'imposta, devono
indicarlo nella
dichiarazione
di inizio attivita' da presentare a norma del
presente
articolo e devono
osservare la
disciplina
stabilita in
relazione al volume d'affari dichiarato.
6. Le dichiarazioni previste dal presente articolo sono
presentate in
via telematica secondo le disposizioni di cui
ai commi
10 e seguenti ovvero,
in duplice esemplare,
direttamente
ad uno degli uffici di cui al
comma 1. Le
dichiarazioni
medesime possono, in
alternativa, essere
inoltrate
in unico esemplare a
mezzo servizio postale
mediante
raccomandata, con
l'obbligo di
garantire
l'identita'
del soggetto dichiarante mediante allegazione
di idonea
documentazione; in tal caso
si considerano
presentate nel
giorno in cui risultano spedite.
7. L'ufficio
rilascia o
invia al contribuente
certificato
di attribuzione
della partita
IVA o
dell'avvenuta
variazione o cessazione dell'attivita' e nel
caso di
presentazione diretta consegna
la copia della
dichiarazione
al contribuente debitamente timbrata.
8. I soggetti tenuti all'iscrizione nel registro
delle
imprese
ovvero alla denuncia al repertorio delle
notizie
economiche
e
amministrative
(REA)
ai sensi,
rispettivamente,
degli articoli 7 e 9
del decreto del
Presidente
della Repubblica 7 dicembre
1995, n. 581,
concernente
il regolamento di attuazione dell'art. 8, della
legge
29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione
del registro
delle imprese, possono assolvere gli obblighi
di presentazione
delle dichiarazioni di cui al presente
articolo
presentando le dichiarazioni stesse
all'ufficio
del registro
delle imprese, il quale trasmette i dati in
via
telematica all'Agenzia delle
entrate e
rilascia
apposita
certificazione dell'avvenuta operazione. Nel caso
di inizio
dell'attivita' l'ufficio del
registro delle
imprese
comunica al contribuente il numero di partita IVA
attribuito in
via telematica dall'Agenzia delle entrate.
9. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle
entrate
puo' essere stabilita la data a decorrere
dalla
quale
le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione
attivita'
sono presentate esclusivamente all'ufficio
del
registro
delle imprese ovvero in via telematica secondo le
disposizioni
di cui ai commi successivi.
10. Le dichiarazioni previste
dal presente articolo
possono
essere presentate in via telematica
direttamente
dai contribuenti
o tramite i soggetti di cui all'art. 3,
commi 2-bis
e 3, del
decreto del Presidente
della
Repubblica
n. 322 del 1998; in tal caso si
considerano
presentate
nel giorno in cui sono trasmesse
all'Agenzia
delle
entrate in via telematica
e il procedimento
di
trasmissione
si considera concluso nel giorno in cui
e'
completata
la ricezione da parte
dell'Agenzia
delle
entrate.
La prova della presentazione delle dichiarazioni
e' data
dalla comunicazione dell'Agenzia delle
entrate
attestante
l'avvenuto ricevimento delle
dichiarazioni
stesse.
11. I
soggetti incaricati
di cui all'art. 3,
commi 2-bis
e 3, del
decreto del Presidente
della
Repubblica
n. 322 del 1998, restituiscono al contribuente
una
copia della dichiarazione
attestante la data
di
consegna
con l'impegno alla trasmissione in via telematica
e rilasciano
la certificazione restituita
dall'Agenzia
delle
entrate attestante
l'avvenuta operazione
e
contenente,
in caso di inizio
attivita', il numero di
partita IVA
attribuito al contribuente.
12. In caso di presentazione delle dichiarazioni in via
telematica
si applicano ai fini della sottoscrizione
le
disposizioni
di cui all'art. 1, comma 6, del decreto
del
Presidente della
Repubblica n. 322 del 1998.
13. I soggetti di cui
al comma 3
dell'art. 3 del
decreto
del Presidente della Repubblica n. 322 del
1998,
incaricati
della predisposizione
delle dichiarazioni
previste
dal presente articolo,
sono obbligati
alla
trasmissione
in via telematica delle stesse.
14. Ai fini della conservazione delle dichiarazioni
si
applicano
le disposizioni previste per la
conservazione
delle
dichiarazioni annuali dal
decreto del Presidente
della Repubblica
n. 322 del 1998.
15. Le modalita' tecniche
di trasmissione
in via
telematica
delle dichiarazioni previste
dal presente
articolo ed
i tempi di
attivazione del servizio
di
trasmissione
telematica sono stabiliti con
provvedimento
del direttore
dell'Agenzia delle entrate da
pubblicare
nella Gazzetta
Ufficiale.
15-bis. L'attribuzione del
numero di
partita IVA
determina
la esecuzione di riscontri automatizzati per la
individuazione
di elementi di rischio connessi al rilascio
dello
stesso nonche' l'eventuale effettuazione di accessi
nel luogo
di esercizio dell'attivita', avvalendosi
dei
poteri previsti
dal presente decreto.
15-ter. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia
delle entrate
sono individuate:
a) specifiche informazioni da
richiedere all'atto
della dichiarazione
di inizio di attivita';
b) tipologie
di
contribuenti
per i quali
l'attribuzione
del numero di partita
IVA determina la
possibilita'
di effettuare gli acquisti di cui all'art. 38
del decreto-legge
30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427, e
successive
modificazioni, a condizione che sia rilasciata
polizza
fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata
di tre
anni dalla data del
rilascio e per un importo
rapportato
al volume d'affari presunto
e comunque non
inferiore a
50.000 euro.».
c) (soppressa).».
«Art. 51
(Attribuzioni e
poteri degli uffici
dell'imposta
sul valore
aggiunto). -
Gli uffici
dell'imposta
sul valore
aggiunto controllano
le
dichiarazioni
presentate e i versamenti
eseguiti dai
contribuenti,
ne rilevano
l'eventuale omissione
e
provvedono
all'accertamento e alla
riscossione delle
imposte o maggiori
imposte dovute; vigilano sull'osservanza
degli
obblighi relativi alla fatturazione e registrazione
delle
operazioni e alla tenuta della contabilita' e degli
altri
obblighi stabiliti dal presente decreto; provvedono
alla irrogazione
delle pene pecuniarie e delle soprattasse
e alla presentazione
del rapporto all'autorita' giudiziaria
per le violazioni
sanzionate penalmente. Il controllo delle
dichiarazioni
presentate e l'individuazione dei
soggetti
che ne
hanno omesso la presentazione sono effettuati sulla
base di
criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro
delle
finanze che tengano anche
conto della capacita'
operativa degli
uffici stessi (299).
Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici possono:
1) 6-bis) Omissis
7) richiedere, previa autorizzazione del
direttore
centrale dell'accertamento
dell'Agenzia delle entrate o del
direttore
regionale della stessa, ovvero,
per il Corpo
della
guardia di finanza, del comandante regionale,
alle
banche,
alla societa' Poste italiane Spa, per le attivita'
finanziarie
e creditizie, agli intermediari
finanziari,
alle
imprese di
investimento, agli
organismi di
investimento
collettivo del risparmio, alle societa'
di
gestione
del risparmio e alle societa' fiduciarie,
dati,
notizie
e documenti
relativi a qualsiasi
rapporto
intrattenuto
od operazione effettuata, ivi
compresi i
servizi prestati,
con i loro clienti, nonche' alle garanzie
prestate
da terzi. Alle societa' fiduciarie di cui
alla
legge
23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella
sezione
speciale dell'albo di cui all'art. 20 del
testo
unico
delle disposizioni in materia
di intermediazione
finanziaria,
di cui al decreto legislativo
24 febbraio
1998,
n. 58, puo'
essere richiesto,
tra l'altro,
specificando
i periodi
temporali di interesse,
di
comunicare
le generalita' dei soggetti per conto dei quali
esse
hanno detenuto o
amministrato o gestito
beni,
strumenti
finanziari e
partecipazioni in
imprese,
inequivocamente
individuati. La richiesta deve
essere
indirizzata
al responsabile della struttura
accentrata,
ovvero
al responsabile
della sede
o dell'ufficio
destinatario
che ne da' notizia
immediata al soggetto
interessato;
la relativa risposta deve essere inviata
al
titolare dell'ufficio
procedente.
Gli inviti e le
richieste di
cui al precedente
comma devono
essere fatti a mezzo
di raccomandata con
avviso di ricevimento
fissando per l'adempimento un termine
non inferiore
a quindici giorni ovvero, per il caso di cui
al n.
7), non inferiore a trenta giorni. Il termine puo'
essere
prorogato per un periodo di venti giorni su istanza
dell'operatore
finanziario, per giustificati motivi, dal
competente
direttore centrale o direttore regionale
per
l'Agenzia delle
entrate, ovvero, per il Corpo della guardia
di finanza,
dal comandante regionale. Si
applicano le
disposizioni
dell'art. 52 del decreto del Presidente della
Repubblica
29 settembre 1973, n.
600, e
successive
modificazioni.
Le richieste di cui
al secondo comma,
numero 7),
nonche'
le relative risposte, anche
se negative,
sono
effettuate
esclusivamente in
via telematica.
Con
provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabilite
le disposizioni attuative e
le modalita'
di
trasmissione
delle richieste, delle risposte, nonche' dei
dati e delle
notizie riguardanti i rapporti e le operazioni
indicati nel
citato numero 7).
Per l'inottemperanza agli
inviti di cui al
secondo
comma,
numeri 3) e 4), si applicano le disposizioni di cui
ai commi
terzo e quarto dell'art.
32 del decreto
del
Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e
successive modificazioni.».
«Art. 57 (Termine per gli accertamenti). - Gli
avvisi
relativi
alle rettifiche e agli
accertamenti previsti
nell'art. 54
e nel secondo comma dell'art. 55 devono essere
notificati,
a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del
quarto
anno successivo a quello in cui e' stata presentata
la
dichiarazione. Nel caso di
richiesta di
rimborso
dell'eccedenza
d'imposta detraibile
risultante dalla
dichiarazione
annuale, se tra la data di notifica
della
richiesta
di documenti da parte
dell'ufficio e la data
della
loro consegna intercorre un
periodo superiore
a
quindici
giorni, il termine di decadenza, relativo
agli
anni in
cui si e' formata l'eccedenza detraibile chiesta a
rimborso, e'
differito di un periodo di tempo pari a quello
compreso tra
il sedicesimo giorno e la data di consegna.
In caso di omessa presentazione della
dichiarazione,
l'avviso
di accertamento dell'imposta a norma del
primo
comma dell'art.
55 puo'
essere notificato fino
al
31 dicembre
del quinto anno successivo a quello in cui la
dichiarazione
avrebbe dovuto essere presentata.
In caso di violazione che comporta obbligo di
denuncia
ai sensi
dell'art. 331 del codice di procedura penale per
uno dei
reati previsti dal decreto legislativo 10
marzo
2000,
n. 74, i termini di cui ai
commi precedenti sono
raddoppiati
relativamente al periodo di imposta in cui e'
stata commessa
la violazione.
Fino alla
scadenza del
termine stabilito nei
commi precedenti
le rettifiche e gli accertamenti possono
essere integrati
o modificati, mediante la notificazione di
nuovi avvisi,
in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi
elementi.
Nell'avviso devono
essere specificamente
indicati, a
pena di nullita', i nuovi elementi e gli atti o
fatti
attraverso i quali
sono venuti
a conoscenza
dell'ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto.».
- Si riportano i testi
vigenti dei commi
412 e 429
dell'art.
1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311
(legge
finanziaria
2005):
«412. In esecuzione dell'art. 6, comma 5, della
legge
27 luglio
2000, n. 212, l'Agenzia delle entrate
comunica
mediante
raccomandata con
avviso di ricevimento
ai
contribuenti
l'esito dell'attivita'
di liquidazione,
effettuata
ai sensi dell'art. 36-bis
del decreto
del
Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e
successive modificazioni,
relativamente ai redditi soggetti
a tassazione
separata. La relativa imposta o la maggiore
imposta
dovuta, a decorrere dal periodo d'imposta 2001, e'
versata
mediante modello di pagamento, di cui all'art. 19
del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, precompilato
dall'Agenzia.
In caso di mancato pagamento entro il termine
di
trenta
giorni dal
ricevimento
dell'apposita
comunicazione
si procede all'iscrizione a ruolo, secondo le
disposizioni
di cui al decreto del
Presidente della
Repubblica
29 settembre 1973, n.
602, e
successive
modificazioni,
con l'applicazione della sanzione di
cui
all'art.
13, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre
1997,
n. 471, e degli interessi di
cui all'art. 20 del
predetto
decreto n. 602 del 1973, a decorrere dal
primo
giorno del secondo
mese successivo a quello di elaborazione
della predetta
comunicazione.».
«429. Le imprese che operano nel settore della
grande
distribuzione
possono
trasmettere telematicamente
all'Agenzia
delle entrate, distintamente per ciascun punto
vendita,
l'ammontare complessivo
dei corrispettivi
giornalieri
delle cessioni di beni e delle prestazioni di
servizi
di cui agli articoli 2
e 3 del
decreto del
Presidente
della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e
successive modificazioni.».
- Si riportano i testi vigenti degli articoli 7, 8,
9,
14, 15
e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289
(legge
finanziaria
2003):
«Art. 7 (Definizione automatica di redditi di impresa e
di
lavoro autonomo per
gli anni pregressi
mediante
autoliquidazione).
- 1. I soggetti titolari di reddito di
impresa
e gli esercenti arti
e professioni, nonche'
i
soggetti
di cui all'art. 5 del testo unico delle
imposte
sui redditi,
di cui al decreto del
Presidente della
Repubblica
22 dicembre 1986,
n. 917, e
successive
modificazioni,
possono effettuare la definizione automatica
dei redditi
di impresa, di lavoro autonomo e di
quelli
imputati
ai sensi del predetto
art. 5, relativi
ad
annualita'
per le quali le
dichiarazioni sono
state
presentate
entro il 31
ottobre 2002,
secondo le
disposizioni
del presente
articolo. La definizione
automatica,
relativamente a uno o piu' periodi d'imposta,
ha effetto
ai fini delle imposte sui redditi e
relative
addizionali,
dell'imposta sul
valore aggiunto
e
dell'imposta
regionale sulle attivita'
produttive e si
perfeziona
con il versamento, mediante
autoliquidazione,
dei tributi
derivanti dai maggiori ricavi
o compensi
determinati
sulla base dei criteri e delle
metodologie
stabiliti con
il decreto di cui al comma 14, tenendo conto,
in alternativa:
a) dell'ammontare dei ricavi o compensi determinabili
sulla
base degli studi di settore di cui all'art.
62-bis
del decreto-legge
30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427, e
successive
modificazioni, per i
contribuenti cui
si
applicano in
ciascun periodo d'imposta i predetti studi;
b) dell'ammontare dei ricavi o compensi determinabili
sulla
base dei parametri di cui all'art. 3, commi da 181 a
189, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, e
successive
modificazioni,
per i contribuenti cui
si applicano in
ciascun periodo
d'imposta i predetti parametri;
c) della distribuzione, per
categorie economiche
raggruppate
in classi omogenee sulla base
dei processi
produttivi,
dei contribuenti per fasce
di ricavi o di
compensi
di importo non superiore a 5.164.569 euro annui e
di redditivita'
risultanti dalle dichiarazioni, qualora non
siano determinabili
i ricavi o compensi con le modalita' di
cui alle lettere
a) e b).
2. La definizione automatica
puo' altresi'
essere
effettuata,
con riferimento alle medesime annualita' di cui
al
comma 1, dagli
imprenditori agricoli
titolari
esclusivamente
di reddito agrario ai sensi dell'art. 29 del
testo
unico delle imposte sui redditi, di cui
al citato
decreto
del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e
successive
modificazioni, nonche'
dalle imprese
di
allevamento
di cui all'art. 78 del medesimo testo unico, e
successive
modificazioni, ed
ha effetto
ai fini
dell'imposta
sul valore aggiunto e dell'imposta regionale
sulle
attivita' produttive. La definizione automatica
da
parte
dei soggetti di cui al periodo precedente
avviene
mediante
pagamento degli importi determinati, per ciascuna
annualita',
sulla base di una specifica
metodologia di
calcolo,
approvata con il decreto di cui al comma 14, che
tiene
conto del volume di
affari dichiarato
ai fini
dell'imposta
sul valore aggiunto.
3. La definizione automatica di cui ai commi 1 e 2
e'
esclusa per
i soggetti:
a) che hanno omesso di presentare la
dichiarazione,
ovvero non hanno
indicato nella medesima reddito di impresa
o di
lavoro autonomo, ovvero il reddito
agrario di cui
all'art.
29 del citato testo
unico delle imposte
sui
redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 917 del 1986;
b) che hanno dichiarato ricavi o compensi di
importo
annuo superiore
a 5.164.569 euro;
c) ai quali, alla data di
entrata in vigore della
presente
legge, e' stato notificato processo
verbale di
constatazione
con esito positivo,
ovvero avviso
di
accertamento
ai fini
delle imposte
sui
redditi,
dell'imposta
sul valore aggiunto
ovvero dell'imposta
regionale
sulle attivita' produttive, nonche'
invito al
contraddittorio
di cui all'art. 5 del decreto legislativo
19 giugno 1997,
n. 218, relativamente ai quali non e' stata
perfezionata
la definizione ai sensi degli articoli 15
e
16;
d) nei cui riguardi e'
stata esercitata l'azione
penale
per i reati previsti
dal decreto legislativo
10 marzo
2000, n. 74, della quale il contribuente ha avuto
formale conoscenza
entro la data di definizione automatica.
4. In caso di avvisi di accertamento
parziale di cui
all'art. 41-bis
del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre
1973, n. 600, e successive
modificazioni,
relativi
a redditi oggetto della definizione
automatica,
ovvero di avvisi
di accertamento di cui all'art. 54, quinto
e sesto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre
1972, n. 633, e
successive modificazioni,
divenuti
definitivi alla data di entrata in vigore
della
presente
legge, la definizione e' ammessa a condizione che
il contribuente
versi, entro la prima data di pagamento
degli
importi per la definizione,
le somme
derivanti
dall'accertamento
parziale, con esclusione delle sanzioni e
degli
interessi. Non si fa luogo a rimborso di quanto gia'
pagato.
Per i periodi di imposta per i quali sono divenuti
definitivi
avvisi di accertamento diversi da quelli di cui
ai citati
articoli 41-bis del decreto del Presidente della
Repubblica
n. 600 del 1973 e 54, quinto comma, del decreto
del Presidente
della Repubblica n. 633
del 1972, il
contribuente
ha comunque la facolta' di avvalersi
delle
disposizioni
del presente articolo, fermi
restando gli
effetti dei
suddetti atti.
5. Per il periodo di imposta 1997, i soggetti di cui al
comma 1 possono
effettuare la definizione automatica con il
versamento
entro il 20 giugno 2003 esclusivamente di
una
somma pari a
300 euro. Per i periodi di imposta successivi,
la definizione
automatica si perfeziona con il versamento
entro
il 20 giugno 2003 delle somme determinate secondo la
metodologia
di calcolo di cui al comma 1 applicabile
al
contribuente.
Gli importi calcolati a titolo di
maggiore
ricavo
o compenso non possono essere inferiori a 600 euro
per le
persone fisiche e a
1.500 euro per
gli altri
soggetti.
Sulle relative maggiori imposte non sono dovuti
gli
interessi e
le sanzioni. Le
maggiori imposte
complessivamente
dovute a titolo di definizione automatica
sono ridotte
nella misura del 50 per cento per la
parte
eccedente
l'importo di 5.000 euro per le persone fisiche e
l'importo
di 10.000 euro per
gli altri soggetti.
Gli
importi
dovuti a titolo di maggiore imposta sono aumentati
di una
somma pari a 300 euro
per ciascuna annualita'
oggetto
di definizione aumentati a 600 euro per i soggetti
cui si
applicano gli studi di settore
di cui all'art.
62-bis
del decreto-legge 30
agosto 1993,
n. 331,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427,
e successive modificazioni, e nei confronti
dei
quali
sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza
economica,
escluso il 1997. La somma di
cui al periodo
precedente
non e' dovuta dai soggetti di cui al comma
2.
Qualora
gli importi da versare
complessivamente per la
definizione
automatica eccedano, per le persone fisiche, la
somma
di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di
6.000 euro,
gli importi eccedenti possono essere versati in
due rate,
di pari importo, entro il 30 novembre 2003
ed
entro
il 20 giugno 2004, maggiorati degli interessi legali
a decorrere
dal 21 giugno 2003. L'omesso versamento
nei
termini
indicati nel periodo precedente
non determina
l'inefficacia
della definizione automatica; per il recupero
delle
somme non corrisposte alle
predette scadenze
si
applicano
le disposizioni dell'art. 14
del decreto del
Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
e
successive
modificazioni, e sono altresi'
dovuti una
sanzione
amministrativa pari al 30 per cento delle
somme
non versate,
ridotta alla meta' in caso di
versamento
eseguito
entro i trenta giorni successivi alle rispettive
scadenze, e
gli interessi legali.
6. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di
ammontare
non inferiore a quelli determinabili sulla base
degli
studi di settore di
cui all'art.
62-bis del
decreto-legge
30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con
modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427, e
successive
modificazioni, e nei confronti dei quali
non
sono
riscontrabili anomalie negli
indici di coerenza
economica, nonche'
i soggetti che hanno dichiarato ricavi e
compensi
di ammontare non inferiore a quelli determinabili
sulla
base dei parametri di cui all'art. 3, commi da 181 a
189, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, e
successive
modificazioni,
possono effettuare la definizione automatica
di cui al comma
1 con il versamento di una somma pari a 300
euro
per ciascuna annualita'.
I soggetti
che hanno
dichiarato
ricavi e compensi di ammontare non inferiore a
quelli
determinabili sulla base degli studi di settore di
cui all'art.
62-bis del citato decreto-legge n. 331
del
1993, e nei
confronti dei quali sono riscontrabili anomalie
negli
indici di coerenza economica, possono effettuare la
definizione
automatica con il versamento di una somma pari
a 600 euro per
ciascuna annualita'.
7. La definizione automatica non si perfeziona se
essa
si fonda
su dati non corrispondenti a quelli
contenuti
nella
dichiarazione originariamente presentata, ovvero se
la stessa
viene effettuata dai soggetti che versano nelle
ipotesi
di cui al comma 3 del presente articolo; non si fa
luogo
al rimborso degli importi versati che, in ogni caso,
valgono
quali acconti sugli importi
che risulteranno
eventualmente
dovuti in base agli accertamenti definitivi.
8. La definizione automatica dei redditi d'impresa o di
lavoro
autonomo esclude la rilevanza a qualsiasi
effetto
delle
eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. E'
pertanto escluso
e, comunque, inefficace il riporto a nuovo
delle
predette perdite. Se il riporto
delle perdite di
impresa
riguarda periodi
d'imposta per i
quali la
definizione
automatica non e' intervenuta,
il recupero
della
differenza di imposta dovuta comporta l'applicazione
delle
sanzioni nella misura di un ottavo del minimo, senza
applicazione
di interessi.
9. La definizione automatica ai fini del
calcolo dei
contributi
previdenziali, rileva nella misura del 60
per
cento
per la parte eccedente il minimale reddituale ovvero
per la
parte eccedente il dichiarato
se superiore
al
minimale stesso,
e non sono dovuti interessi e sanzioni.
10. Le societa' o associazioni di cui
all'art. 5 del
testo
unico delle imposte sui redditi, di cui
al citato
decreto
del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986,
nonche'
i titolari dell'azienda coniugale non gestita
in
forma
societaria o dell'impresa
familiare, che
hanno
effettuato
la definizione automatica secondo le modalita'
del presente
articolo, comunicano alle persone
fisiche
titolari dei
redditi prodotti in forma associata l'avvenuta
definizione,
entro il 20 luglio 2003.
La definizione
automatica
da parte delle persone fisiche
titolari dei
redditi
prodotti in forma associata si perfeziona con
il
versamento
delle somme dovute entro il 16 settembre 2003,
secondo
le disposizioni del presente articolo, esclusa la
somma
di 300 euro prevista dal comma 5, sesto periodo; gli
interessi
di cui al comma 5, ottavo periodo, decorrono dal
17 settembre
2003. La definizione effettuata dai soggetti
indicati
dal primo periodo del presente comma costituisce
titolo
per l'accertamento ai sensi dell'art.
41-bis del
decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600,
e successive modificazioni, nei confronti
delle
persone
fisiche che non hanno definito i redditi prodotti
in forma
associata. Per il periodo di imposta
1997, la
definizione
automatica effettuata
dalle societa'
o
associazioni
nonche' dai titolari dell'azienda
coniugale
non gestita
in forma societaria o dell'impresa familiare
rende
definitivi anche i
redditi prodotti
in forma
associata.
La disposizione di cui al periodo precedente si
applica, altresi',
per gli altri periodi d'imposta definiti
a norma
del comma 6 dai predetti
soggetti che abbiano
dichiarato
ricavi e compensi di ammontare non inferiore a
quelli
determinabili sulla base degli studi di settore di
cui all'art.
62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993,
n. 427, e successive modificazioni, nonche' qualora
abbiano
dichiarato ricavi e compensi
di ammontare
non
inferiore
a quelli determinabili sulla base dei parametri
di cui
all'art. 3, commi da 181
a 189, della
legge
28 dicembre
1995, n. 549, e successive modificazioni.
11. La definizione automatica
inibisce, a decorrere
dalla
data del primo versamento
e con riferimento
a
qualsiasi
organo inquirente, salve le
disposizioni del
codice
penale e
del codice di
procedura penale,
limitatamente
all'attivita' di
impresa e di
lavoro
autonomo,
l'esercizio dei poteri di cui agli artt. 32, 33,
38, 39
e 40 del decreto del Presidente della
Repubblica
29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni,
e
agli artt. 51,
52, 54 e 55 del decreto del Presidente della
Repubblica
26 ottobre 1972,
n. 633,
e successive
modificazioni,
ed esclude
l'applicabilita'
delle
presunzioni
di cessioni e di
acquisto, previste
dal
regolamento
di cui al decreto
del Presidente
della
Repubblica
10 novembre 1997,
n. 441.
L'inibizione
dell'esercizio
dei
poteri
e l'esclusione
dell'applicabilita'
delle presunzioni previsti dal periodo
precedente
sono opponibili dal
contribuente mediante
esibizione
degli attestati di versamento e dell'atto
di
definizione
in suo possesso.
12. La definizione automatica
non e' revocabile
ne'
soggetta a impugnazione
e non e' integrabile o modificabile
da parte del
competente ufficio dell'Agenzia delle entrate,
e non
rileva ai fini penali ed extratributari, fatto salvo
quanto previsto
dal comma 9.
13. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna
annualita',
rende definitiva la liquidazione delle imposte
risultanti
dalla dichiarazione
con riferimento
alla
spettanza
di deduzioni e
agevolazioni indicate
dal
contribuente
o all'applicabilita' di esclusioni. Sono fatti
salvi
gli effetti della liquidazione delle imposte e
del
controllo
formale in base rispettivamente all'art. 36-bis
ed
all'art. 36-ter del decreto
del Presidente
della
Repubblica
29 settembre 1973, n.
600, e
successive
modificazioni,
nonche' gli effetti derivanti dal controllo
delle
dichiarazioni IVA ai sensi
dell'art. 54-bis
del
decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633; le variazioni
dei dati dichiarati non rilevano ai fini
del calcolo
delle maggiori imposte dovute ai sensi
del
presente
articolo. La definizione automatica non modifica
l'importo
degli eventuali rimborsi e
crediti derivanti
dalle
dichiarazioni presentate ai fini delle imposte
sui
redditi
e delle relative addizionali,
dell'imposta sul
valore
aggiunto, nonche' dell'imposta
regionale sulle
attivita' produttive.
14. Con decreto di
natura non
regolamentare del
Ministro
dell'economia e delle finanze, tenuto anche conto
delle
informazioni dell'Anagrafe tributaria, sono definite
le
classi omogenee
delle categorie
economiche, le
metodologie
di calcolo per la individuazione degli importi
previsti
al comma 1,
nonche' i
criteri
per la
determinazione
delle relative maggiori imposte, mediante
l'applicazione
delle ordinarie aliquote vigenti in ciascun
periodo di imposta.
15. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle
entrate
sono definite le modalita' tecniche per l'utilizzo
esclusivo del
sistema telematico per la presentazione delle
comunicazioni
delle definizioni da parte dei contribuenti,
da effettuare
comunque entro il 31 luglio 2003,
ovvero
entro il 31
ottobre 2003 per i soggetti di cui al comma 10,
secondo
periodo, e le modalita' di
versamento, secondo
quanto
previsto dall'art. 17 del
decreto legislativo
9 luglio
1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa
in ogni caso
la compensazione ivi prevista.
15-bis. All'art. 12, comma 1, del decreto
legislativo
23 gennaio
2002, n. 10, sono premesse le parole: «Ferma la
disciplina
riguardante le trasmissioni telematiche gestite
dal Ministero
dell'economia e delle finanze,» e le parole:
«entro
il 30 novembre 2002», sono soppresse.
16. I contribuenti che hanno presentato successivamente
al 30 settembre
2002 una dichiarazione integrativa ai sensi
dell'art. 2,
comma 8-bis, del regolamento di cui al decreto
del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
possono
avvalersi delle disposizioni di cui al
presente
articolo
sulla base
delle dichiarazioni
originarie
presentate.
L'esercizio della facolta' di cui al
periodo
precedente
costituisce rinuncia agli effetti
favorevoli
delle dichiarazioni
integrative presentate.»
«Art. 8 (Integrazione degli
imponibili per
gli anni
pregressi).
- 1. Le dichiarazioni
relative ai periodi
d'imposta
per i quali i termini per la loro presentazione
sono scaduti
entro il 31 ottobre 2002,
possono essere
integrate
secondo le disposizioni del presente
articolo.
L'integrazione
puo' avere effetto ai fini delle imposte sui
redditi
e relative addizionali, delle imposte sostitutive,
dell'imposta
sul patrimonio
netto delle
imprese,
dell'imposta
sul valore aggiunto, dell'imposta
regionale
sulle
attivita' produttive, del contributo
straordinario
per l'Europa,
di cui all'art. 3, commi 194 e
seguenti,
della
legge 23 dicembre 1996, n.
662, dei
contributi
previdenziali
e di quelli al Servizio sanitario nazionale.
I
soggetti indicati nel titolo
III del
decreto del
Presidente
della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600,
obbligati
ad operare
ritenute alla fonte,
possono
integrare,
secondo le disposizioni del presente articolo,
le ritenute
relative ai periodi di
imposta di cui al
presente comma.
2. (abrogato).
3. L'integrazione si perfeziona con il
pagamento dei
maggiori
importi dovuti entro il 16 aprile 2003, mediante
l'applicazione
delle disposizioni vigenti
in ciascun
periodo
di imposta relative ai
tributi indicati
nel
comma 1,
nonche' dell'intero ammontare delle
ritenute e
contributi,
sulla base di una dichiarazione integrativa da
presentare,
entro la medesima data, in
luogo di quella
omessa
ovvero per rettificare in aumento la dichiarazione
gia' presentata.
Agli effetti dell'imposta sul
valore
aggiunto,
per l'omessa osservanza degli obblighi di
cui
agli artt.
17, terzo e quinto comma, e 34, comma 6, primo
periodo,
del decreto del Presidente
della Repubblica
26 ottobre
1972, n. 633, e
all'art. 47, comma
1, del
decreto-legge
30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con
modificazioni,
dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427,
l'integrazione
deve operarsi esclusivamente con riferimento
all'imposta
che non avrebbe potuto essere
computata in
detrazione;
la disposizione opera a
condizione che il
contribuente
si avvalga della definizione di cui all'art.
9-bis.
Nella dichiarazione integrativa
devono essere
indicati,
a pena di nullita',
maggiori importi dovuti
almeno
pari a 300 euro per ciascun periodo di imposta. La
predetta
dichiarazione integrativa e' presentata
in via
telematica
direttamente
ovvero avvalendosi
degli
intermediari
abilitati indicati dall'art. 3 del regolamento
di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998,
n. 322, e successive
modificazioni. Qualora
gli
importi
da versare eccedano, per le persone
fisiche, la
somma
di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di
6.000 euro,
gli importi eccedenti possono essere versati in
due rate,
di pari importo, entro il 30 novembre 2003 ed il
20 giugno
2004, maggiorati degli
interessi legali
a
decorrere
dal 17 aprile 2003. L'omesso versamento
delle
predette
eccedenze entro le date indicate non
determina
l'inefficacia
della integrazione; per il recupero
delle
somme
non corrisposte a tali
scadenze si applicano
le
disposizioni
dell'art. 14 del decreto del Presidente della
Repubblica
29 settembre 1973, n.
602, e
successive
modificazioni,
e sono altresi'
dovuti una sanzione
amministrativa
di ammontare pari al 30 per
cento delle
somme non versate,
ridotta alla meta' in caso di versamento
eseguito
entro i trenta giorni successivi alla
scadenza
medesima,
e gli interessi
legali. La dichiarazione
integrativa
non costituisce titolo per
il rimborso di
ritenute,
acconti e crediti d'imposta precedentemente non
dichiarati,
ne' per il riconoscimento
di esenzioni
o
agevolazioni
non richieste in
precedenza, ovvero
di
detrazioni
d'imposta diverse da quelle
originariamente
dichiarate;
la differenza tra l'importo
dell'eventuale
maggior credito
risultante dalla dichiarazione originaria e
quello
del minor
credito spettante
in base alla
dichiarazione
integrativa, e' versata secondo le modalita'
previste dal
presente articolo. E' in ogni caso preclusa la
deducibilita'
delle maggiori imposte e contributi versati.
Per le
ritenute indicate nelle dichiarazioni integrative
non puo'
essere esercitata la rivalsa sui percettori delle
somme
o dei valori non
assoggettati a
ritenuta. I
versamenti
delle somme dovute ai sensi del presente comma
sono effettuati
secondo le modalita' previste dall'art. 17
del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni,
esclusa la compensazione ivi prevista.
4. In alternativa alle
modalita' di dichiarazione
e
versamento di
cui al comma 3, i soggetti di cui al comma 1,
ad eccezione
di quelli che hanno omesso la presentazione
delle dichiarazioni
relative a tutti i periodi d'imposta di
cui al
medesimo comma, possono presentare la dichiarazione
integrativa
in forma riservata ai soggetti convenzionati di
cui all'art.
19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241. Questi
ultimi rilasciano agli interessati copia della
dichiarazione
integrativa riservata, versano,
entro il
24 aprile
2003, le maggiori somme
dovute secondo
le
disposizioni
contenute nel capo III del predetto
decreto
legislativo
n. 241 del 1997, esclusa la compensazione
di
cui
all'art. 17 dello stesso
decreto legislativo,
e
comunicano
all'Agenzia
delle entrate
l'ammontare
complessivo
delle medesime somme senza
indicazione dei
nominativi
dei soggetti
che hanno
presentato la
dichiarazione
integrativa riservata.
E' esclusa
la
rateazione
di cui al comma 3. Gli istituti
previdenziali
non
comunicano all'amministrazione
finanziaria i dati
indicati
nella dichiarazione riservata di cui
vengono a
conoscenza.
5. Per i redditi e gli imponibili conseguiti all'estero
con
qualunque modalita', anche
tramite soggetti
non
residenti o
loro strutture interposte, e' dovuta un'imposta
sostitutiva
di quelle indicate al comma 1, pari al 6
per
cento.
Per la dichiarazione e il versamento della predetta
imposta
sostitutiva si applicano le
disposizioni
dei
commi 3 e 4.
6. Salvo
quanto stabilito
al comma 7, il
perfezionamento
della procedura prevista dal presente art.
comporta per
ciascuna annualita' oggetto di integrazione ai
sensi
dei commi 3 e 4
e limitatamente
ai maggiori
imponibili
o alla maggiore imposta sul
valore aggiunto
risultanti
dalle dichiarazioni integrative aumentati
del
100 per
cento, ovvero alle maggiori ritenute aumentate del
50 per cento:
a) la preclusione, nei confronti del
dichiarante e
dei soggetti
coobbligati, di ogni accertamento tributario e
contributivo;
b) l'estinzione
delle sanzioni
amministrative
tributarie e
previdenziali, ivi comprese quelle accessorie,
nonche',
ove siano stati integrati i
redditi di cui al
comma 5,
e ove ricorra la
ipotesi di cui all'art.
14,
comma 4,
delle sanzioni previste dalle
disposizioni sul
monitoraggio
fiscale di cui al decreto-legge
28 giugno
1990,
n. 167, convertito, con modificazioni, dalla
legge
4 agosto 1990,
n. 227;
c) l'esclusione ad ogni effetto della punibilita' per
i reati
tributari di cui agli artt. 2, 3, 4, 5 e 10
del
decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonche'
per i
reati
previsti dagli artt. 482, 483, 484, 485, 489,
490,
491-bis
e 492 del codice penale, nonche' dagli artt. 2621,
2622 e
2623 del codice civile, quando tali reati
siano
stati
commessi per eseguire od occultare i predetti reati
tributari,
ovvero per conseguirne il
profitto e siano
riferiti
alla stessa pendenza o
situazione tributaria.
L'esclusione
di cui alla presente lettera non si applica in
caso
di esercizio dell'azione penale
della quale
il
contribuente
ha avuto formale conoscenza entro la data di
presentazione
della dichiarazione integrativa;
d) (abrogata).
6-bis. In caso di accertamento relativo ad
annualita'
oggetto
di integrazione, le maggiori imposte e le maggiori
ritenute
dovute sono comunque
limitate all'eccedenza
rispetto
alle maggiori
imposte corrispondenti
agli
imponibili
integrati, all'eccedenza rispetto
all'imposta
sul valore aggiunto
e all'eccedenza rispetto alle ritenute,
aumentate ai
sensi del comma 6.
7. Per i redditi di cui al comma 5 non opera
l'aumento
del 100 per
cento previsto dal comma 6 e gli effetti di cui
alla lettera
c) del medesimo comma operano a
condizione
che, ricorrendo
la ipotesi di cui all'art. 14, comma 4, si
provveda
alla regolarizzazione contabile delle
attivita'
detenute all'estero
secondo le modalita' ivi previste.
8. Gli effetti di cui ai commi 6 e 7 si estendono anche
nei confronti
dei soggetti diversi dal
dichiarante se
considerati
possessori effettivi dei maggiori imponibili.
9. In caso di accesso, ispezione o verifica, ovvero
di
altra
attivita' di controllo fiscale, il soggetto che
ha
presentato
la dichiarazione riservata di cui al
comma 4
puo' opporre
agli organi competenti gli effetti preclusivi,
estintivi
e di esclusione della
punibilita' di cui
ai
commi 6
e 7 con invito a controllare la congruita'
delle
somme di cui
ai commi 3 e 5, in relazione all'ammontare dei
maggiori
redditi e imponibili nonche' delle ritenute e dei
contributi indicati
nella dichiarazione integrativa.
10. Le disposizioni del
presente articolo
non si
applicano qualora:
a) alla data di entrata
in vigore della presente
legge,
sia stato
notificato processo
verbale di
constatazione
con esito positivo,
ovvero avviso
di
accertamento
ai fini
delle imposte
sui
redditi,
dell'imposta
sul valore aggiunto
ovvero dell'imposta
regionale
sulle attivita' produttive, nonche'
invito al
contraddittorio
di cui all'art. 5 del decreto legislativo
19 giugno 1997,
n. 218, relativamente ai quali non e' stata
perfezionata
la definizione ai sensi degli art. 15 e 16; in
caso di
avvisi di accertamento di cui all'art. 41-bis del
decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.
600, e successive
modificazioni, relativamente
ai
redditi oggetto
di integrazione, ovvero di cui all'art. 54,
quinto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre
1972, n. 633, e
successive modificazioni,
divenuti
definitivi alla data di entrata in vigore
della
presente
legge, la definizione e' ammessa a condizione che
il contribuente
versi, entro la prima data di pagamento
degli
importi per l'integrazione, le
somme derivanti
dall'accertamento
parziale, con esclusione delle sanzioni e
degli
interessi. Non si fa luogo a rimborso di quanto gia'
pagato.
Per i periodi di imposta per i quali sono divenuti
definitivi
avvisi di accertamento diversi da quelli di cui
ai citati
artt. 41-bis del decreto del Presidente
della
Repubblica
n. 600 del 1973 e 54, quinto comma, del decreto
del Presidente
della Repubblica n. 633
del 1972, il
contribuente
ha comunque la facolta' di avvalersi
delle
disposizioni
del presente articolo, fermi
restando gli
effetti dei
suddetti atti;
b) e' stata esercitata
l'azione penale
per gli
illeciti di
cui alla lettera c) del comma 6, della quale il
contribuente
ha avuto formale conoscenza entro la data di
presentazione
della dichiarazione integrativa.
11. Le societa' o associazioni di cui
all'art. 5 del
testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto
del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive
modificazioni, nonche' i titolari dell'azienda
coniugale
non gestita in forma societaria e
dell'impresa
familiare,
che hanno
presentato la
dichiarazione
integrativa
secondo le modalita' del presente
articolo,
comunicano,
entro il 16 maggio 2003, alle persone fisiche
titolari dei
redditi prodotti in forma associata l'avvenuta
presentazione
della relativa dichiarazione. La integrazione
da
parte delle persone fisiche
titolari dei
redditi
prodotti
in forma associata si
perfeziona presentando,
entro il 16
settembre 2003, la dichiarazione integrativa di
cui al
comma 3 e versando contestualmente le imposte e i
relativi contributi
secondo le modalita' di cui al medesimo
comma 3.
La presentazione della dichiarazione integrativa
da parte
dei soggetti di cui al primo periodo del presente
comma
costituisce titolo per
l'accertamento, ai
sensi
dell'art.
41-bis del
decreto del Presidente
della
Repubblica
29 settembre 1973, n.
600, e
successive
modificazioni,
nei confronti dei soggetti che non
hanno
integrato i
redditi prodotti in forma associata.
12. La conoscenza
dell'intervenuta integrazione
dei
redditi
e degli imponibili ai sensi del presente articolo,
non genera
obbligo o facolta' della segnalazione di
cui
all'art. 331
del codice di procedura penale. L'integrazione
effettuata
ai sensi del presente articolo non costituisce
notizia di reato.
13. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle
entrate,
da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale, sono
definite le
modalita' applicative del presente articolo.»
«Art. 9 -
(Definizione automatica
per gli anni
pregressi).
- 1. I contribuenti, al fine di
beneficiare
delle
disposizioni di cui al presente articolo, presentano
una dichiarazione
con le modalita' previste dai commi 3 e 4
dell'art.
8, concernente, a pena
di nullita', tutti
i
periodi
d'imposta per
i quali i
termini per la
presentazione
delle relative dichiarazioni sono
scaduti
entro
il 31 ottobre 2002,
chiedendo la
definizione
automatica
per tutte le imposte
di cui al
comma 2,
lettera a),
nonche', anche separatamente, per l'imposta sul
valore
aggiunto. Non possono essere oggetto di definizione
automatica
i redditi soggetti a
tassazione separata,
nonche'
i redditi di cui al comma 5
dell'art. 8, ferma
restando,
per i predetti redditi,
la possibilita'
di
avvalersi
della dichiarazione integrativa
di cui
al
medesimo art.
8, secondo le modalita' ivi indicate.
2. La definizione automatica
si perfeziona
con il
versamento per
ciascun periodo d'imposta:
a) ai fini delle imposte
sui redditi
e relative
addizionali,
delle imposte
sostitutive, dell'imposta
regionale
sulle attivita' produttive,
del contributo
straordinario
per l'Europa di cui all'art. 3, commi 194 e
seguenti,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
nonche'
dell'imposta
sul patrimonio netto delle
imprese, fermi
restando
i versamenti minimi di cui ai commi 3 e 4, di un
importo
pari all'8 per cento delle imposte lorde e
delle
imposte
sostitutive risultanti
dalla dichiarazione
originariamente
presentata; se ciascuna imposta lorda
o
sostitutiva
e' risultata di ammontare superiore a
10.000
euro, la percentuale
applicabile all'eccedenza e' pari al 6
per cento,
mentre se e' risultata di ammontare superiore a
20.000
euro, la percentuale
applicabile a quest'ultima
eccedenza e'
pari al 4 per cento;
b) ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto, fermi
restando
i versamenti minimi di
cui al comma 6, di
un
importo
pari alla somma del 2
per cento dell'imposta
relativa
alle cessioni di beni
e alle prestazioni
di
servizi effettuate
dal contribuente, per le quali l'imposta
e' divenuta
esigibile nel periodo d'imposta, e del 2 per
cento
dell'imposta detratta nel
medesimo periodo;
se
l'imposta
esigibile ovvero l'imposta detratta superano gli
importi
di 200.000 euro, le
percentuali applicabili
a
ciascuna
eccedenza sono pari all'1,5 per
cento, e se i
predetti
importi di imposta superano
300.000 euro
le
percentuali
applicabili a ciascuna
eccedenza sono pari
all'1
per cento; le somme da versare complessivamente
ai
sensi
della presente lettera sono
ridotte nella misura
dell'80
per cento per la
parte eccedente l'importo
di
11.600.000 euro.
3. Il versamento delle maggiori imposte
calcolate in
base al
comma 2, lettera a), deve comunque
essere, per
ciascun periodo
d'imposta, almeno pari:
a) a 100 euro, per le persone fisiche e le
societa'
semplici titolari
di redditi diversi da quelli di impresa e
da quelli derivanti
dall'esercizio di arti e professioni;
b) ai seguenti importi, per le persone
titolari di
reddito
d'impresa, per gli esercenti arti e
professioni,
per le
societa' e le associazioni di cui all'art. 5
del
testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto
del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive
modificazioni, nonche' per i soggetti di
cui
all'art. 87
del medesimo testo unico:
1) 400 euro, se
l'ammontare dei ricavi
e dei
compensi non
e' superiore a 50.000 euro;
2) 500 euro, se
l'ammontare dei ricavi
e dei
compensi non
e' superiore a 180.000 euro;
3) 600 euro, se
l'ammontare dei ricavi
e dei
compensi e'
superiore a 180.000 euro.
3-bis. I soggetti che
hanno dichiarato
ricavi e
compensi
di ammontare non inferiore a quelli determinabili
sulla
base degli studi di settore di cui all'art.
62-bis
del decreto-legge
30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427, e
successive
modificazioni, e nei confronti dei quali
non
sono
riscontrabili anomalie negli
indici di coerenza
economica, nonche'
i soggetti che hanno dichiarato ricavi e
compensi
di ammontare non inferiore a quelli determinabili
sulla
base dei parametri di cui all'art. 3, commi da 181 a
189, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, e
successive
modificazioni,
possono effettuare la definizione automatica
ai fini
di tutte le imposte di cui al comma 2 del presente
articolo con
il versamento di una somma pari a 500 euro per
ciascuna annualita'.
I soggetti che hanno dichiarato ricavi
e
compensi di
ammontare non
inferiore a quelli
determinabili
sulla base degli studi di settore di cui al
citato art.
62-bis del decreto-legge n. 331 del 1993, e nei
confronti
dei quali sono riscontrabili
anomalie negli
indici
di coerenza economica,
possono effettuare
la
definizione
automatica con il versamento di una somma pari
a 700 euro per
ciascuna annualita'.
4. Ai fini della definizione
automatica, le persone
fisiche titolari
dei redditi prodotti in forma associata ai
sensi
dell'art. 5 del testo
unico delle imposte
sui
redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni,
il
titolare
e i collaboratori dell'impresa familiare nonche'
il titolare
e il coniuge dell'azienda coniugale non gestita
in
forma societaria,
indicano nella
dichiarazione
integrativa,
per ciascun periodo d'imposta,
l'ammontare
dell'importo
minimo da versare
determinato, con
le
modalita'
indicate nel comma 3, lettera
b), in ragione
della
propria quota di partecipazione. In nessun caso tale
importo puo'
risultare di ammontare inferiore a 200 euro.
5. In presenza di importi minimi di cui ai commi 3 e
4
deve essere
versato quello di ammontare maggiore.
6. Il versamento delle maggiori imposte
calcolate in
base al
comma 2, lettera b), deve
comunque essere, in
ciascun periodo
d'imposta, almeno pari a:
a) 500 euro, se l'ammontare del volume d'affari
non
e' superiore
a 50.000 euro;
b) 600 euro, se l'ammontare del volume d'affari
non
e' superiore
a 180.000 euro;
c) 700 euro, se l'ammontare del volume
d'affari e'
superiore a
180.000 euro.
7. Ai fini della definizione automatica e' esclusa
la
rilevanza
a qualsiasi effetto delle
eventuali perdite
risultanti
dalle dichiarazioni originarie, fatta eccezione
di quelle
determinate dall'applicazione delle disposizioni
di cui
all'art. 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383. Il
riporto a nuovo
delle predette perdite e' consentito con il
versamento
di una somma pari al 10 per cento delle perdite
stesse
fino ad un importo di 250.000.000 di euro, nonche'
di una somma
pari al 5 per cento delle perdite eccedenti il
predetto importo.
Per la definizione automatica dei periodi
d'imposta
chiusi in perdita o in pareggio e'
versato un
importo
almeno pari a quello minimo di
cui al comma 3,
lettera b),
per ciascuno dei periodi stessi.
8. Nel caso di omessa presentazione delle dichiarazioni
relative
ai tributi di cui al
comma 1, e' dovuto,
per
ciascuna di
esse e per ciascuna annualita', un importo pari
a 1.500
euro per le persone fisiche, elevato a 3.000 euro
per le
societa' e le associazioni di cui all'art. 5
del
testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto
del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive
modificazioni, e per i soggetti di cui all'art.
87 del medesimo
testo unico.
9. La definizione automatica, limitatamente a
ciascuna
annualita',
rende definitiva la liquidazione delle imposte
risultanti
dalla dichiarazione
con riferimento
alla
spettanza
di deduzioni e
agevolazioni indicate
dal
contribuente
o all'applicabilita' di esclusioni. Sono fatti
salvi
gli effetti della liquidazione delle imposte e
del
controllo
formale in base rispettivamente all'art. 36-bis
ed
all'art. 36-ter del decreto
del Presidente
della
Repubblica
29 settembre 1973, n.
600, e
successive
modificazioni,
nonche' gli effetti derivanti dal controllo
delle
dichiarazioni IVA ai sensi
dell'art. 54-bis
del
decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e
successive modificazioni; le variazioni dei
dati
dichiarati
non rilevano ai fini del calcolo delle maggiori
imposte
dovute ai sensi
del presente
articolo. La
definizione
automatica non
modifica l'importo degli
eventuali
rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni
presentate
ai fini delle imposte sui redditi e
relative
addizionali,
dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche'
dell'imposta
regionale sulle attivita'
produttive. La
dichiarazione
integrativa non costituisce titolo per
il
rimborso
di ritenute,
acconti e crediti
d'imposta
precedentemente
non dichiarati, ne' per il riconoscimento
di esenzioni
o agevolazioni non richieste in precedenza,
ovvero
di detrazioni
d'imposta diverse
da quelle
originariamente
dichiarate.
10. Il perfezionamento della
procedura prevista
dal
presente art.
comporta:
a) la preclusione, nei confronti del
dichiarante e
dei soggetti
coobbligati, di ogni accertamento tributario;
b) l'estinzione
delle sanzioni
amministrative
tributarie,
ivi comprese quelle accessorie;
c) l'esclusione della
punibilita' per
i reati
tributari
di cui agli artt. 2, 3, 4, 5 e 10 del
decreto
legislativo
10 marzo 2000, n. 74,
nonche' per i reati
previsti
dagli artt. 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis
e 492
del codice penale, nonche' dagli artt. 2621, 2622 e
2623 del
codice civile, quando tali
reati siano stati
commessi
per eseguire od occultare
i predetti
reati
tributari,
ovvero per conseguirne il
profitto e siano
riferiti
alla stessa pendenza o situazione tributaria;
i
predetti
effetti, limitatamente ai reati
previsti
dal
codice
penale e dal codice civile, operano a
condizione
che, ricorrendo
le ipotesi di cui all'art. 14, comma 5,
della
presente legge si provveda alla
regolarizzazione
contabile
delle attivita', anche detenute
all'estero,
secondo le modalita'
ivi previste. L'esclusione di cui alla
presente
lettera non si applica
in caso di esercizio
dell'azione
penale della quale il contribuente ha
avuto
formale
conoscenza entro la data di presentazione
della
dichiarazione
per la definizione automatica.
11. Restano ferme, ad ogni effetto, le disposizioni sul
monitoraggio
fiscale di cui al decreto-legge
28 giugno
1990,
n. 167, convertito, con modificazioni, dalla
legge
4 agosto
1990, n. 227, salvo che, ricorrendo le ipotesi di
cui all'art.
14, comma 5, della presente legge si provveda
alla regolarizzazione
contabile di tutte le
attivita'
detenute
all'estero secondo le modalita'
ivi previste,
ferma
restando la decadenza dal
beneficio in
caso di
parziale regolarizzazione
delle attivita' medesime.
12. Qualora gli importi
da versare
ai sensi del
presente
articolo, eccedano
complessivamente, per
le
persone
fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli
altri
soggetti,
la somma di 6.000 euro, gli importi
eccedenti
possono
essere versati in due rate, di pari importo, entro
il 30
novembre 2003 ed il 20 giugno 2004, maggiorati degli
interessi
legali a decorrere dal 17 aprile 2003. L'omesso
versamento
delle predette eccedenze entro le date indicate
non determina
l'inefficacia della integrazione; per
il
recupero
delle somme non corrisposte a tali
scadenze si
applicano
le disposizioni dell'art. 14
del decreto del
Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
e
successive
modificazioni, e sono altresi'
dovuti una
sanzione
amministrativa pari al 30 per cento delle
somme
non versate,
ridotta alla meta' in caso di
versamento
eseguito
entro i trenta giorni successivi alla
scadenza
medesima, e
gli interessi legali.
13. In caso di accesso, ispezione o verifica, ovvero di
altra
attivita' di controllo fiscale, il soggetto che
ha
presentato
la dichiarazione riservata puo' opporre
agli
organi
competenti gli effetti preclusivi, estintivi e
di
esclusione della
punibilita' di cui al comma 10, con invito
a controllare
la congruita' delle somme versate ai fini
della definizione
e indicate nella medesima dichiarazione.
14. Le disposizioni del presente art. non si
applicano
qualora:
a) alla data di entrata
in vigore della presente
legge,
sia stato
notificato processo
verbale di
constatazione
con esito positivo,
ovvero avviso
di
accertamento
ai fini
delle imposte
sui
redditi,
dell'imposta
sul valore aggiunto
ovvero dell'imposta
regionale
sulle attivita' produttive, nonche'
invito al
contraddittorio
di cui all'art. 5 del decreto legislativo
19 giugno 1997,
n. 218, relativamente ai quali non e' stata
perfezionata
la definizione ai sensi degli artt. 15 e
16
della
presente legge; in caso di avvisi di
accertamento
parziale
di cui all'art. 41-bis del decreto del Presidente
della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive
modificazioni,
ovvero di avvisi di
accertamento di cui
all'art. 54,
quinto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica
26 ottobre 1972,
n. 633,
e successive
modificazioni,
divenuti definitivi alla data di entrata in
vigore
della presente legge, la definizione e' ammessa
a
condizione
che il contribuente versi, entro la prima data
di pagamento
degli importi per la definizione, le
somme
derivanti
dall'accertamento parziale, con esclusione delle
sanzioni
e degli interessi. Non si fa luogo al rimborso di
quanto
gia' pagato. Per i periodi d'imposta per
i quali
sono divenuti
definitivi avvisi di accertamento diversi da
quelli
di cui ai citati artt.
41-bis del decreto
del
Presidente
della Repubblica n. 600 del 1973, e 54, quinto
comma,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 633
del 1972,
il contribuente ha comunque
la facolta' di
avvalersi
delle disposizioni del presente articolo, fermi
restando gli
effetti dei suddetti atti;
b) e' stata esercitata
l'azione penale
per gli
illeciti
di cui alla lettera c) del comma 10, della quale
il contribuente
ha avuto formale conoscenza entro la data
di presentazione
della dichiarazione per la definizione
automatica;
c) il contribuente abbia omesso la presentazione
di
tutte le dichiarazioni
relative a tutti i tributi di cui al
comma 2 e per
tutti i periodi d'imposta di cui al comma 1.
15. Le preclusioni di
cui alle lettere a)
e b) del
comma 14
si applicano con esclusivo riferimento ai periodi
d'imposta ai
quali si riferiscono gli atti e i procedimenti
ivi indicati.
La definizione automatica non si perfeziona
se essa
si fonda su dati non
corrispondenti a quelli
contenuti
nella dichiarazione originariamente presentata,
ovvero
se la stessa viene
effettuata dai soggetti
che
versano
nelle ipotesi di cui
al comma 14 del presente
articolo; non
si fa luogo al rimborso degli importi versati
che, in
ogni caso, valgono quali acconti sugli importi che
risulteranno
eventualmente dovuti in base agli accertamenti
definitivi.
16. I contribuenti che hanno presentato successivamente
al 30 settembre
2002 una dichiarazione integrativa ai sensi
dell'art. 2,
comma 8-bis, del regolamento di cui al decreto
del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive
modificazioni,
possono avvalersi
delle
disposizioni
di cui al presente articolo sulla base delle
dichiarazioni
originarie presentate. L'esercizio
della
facolta'
di cui al periodo precedente costituisce rinuncia
agli effetti
favorevoli delle dichiarazioni
integrative
presentate.
17. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16
dicembre
1990,
che ha interessato le province di Catania, Ragusa e
Siracusa,
individuati ai sensi dell'art.
3 dell'O.M.
21 dicembre
1990 del Ministro per il coordinamento
della
protezione
civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
299 del
24 dicembre 1990, destinatari dei
provvedimenti
agevolativi
in materia di versamento delle somme dovute a
titolo di tributi
e contributi, possono definire in maniera
automatica
la propria posizione relativa agli anni
1990,
1991 e
1992. La definizione si perfeziona versando, entro
il 16
aprile 2003, l'intero ammontare dovuto per
ciascun
tributo
a titolo di capitale, al netto dei versamenti gia'
eseguiti a titolo
di capitale ed interessi, diminuito al 10
per cento;
il perfezionamento della definizione comporta
gli effetti
di cui al comma 10. Qualora gli importi
da
versare
complessivamente ai sensi del
presente comma
eccedano
la somma di 5.000 euro, gli
importi eccedenti
possono
essere versati in un
massimo di
otto rate
semestrali
con l'applicazione degli
interessi legali a
decorrere
dal 17 aprile 2003. L'omesso versamento
delle
predette
eccedenze entro le scadenze delle rate semestrali
non determina
l'inefficacia della definizione automatica;
per il recupero
delle somme non corrisposte si applicano le
disposizioni
dell'art. 14 del decreto del Presidente della
Repubblica
29 settembre 1973, n.
602, e
successive
modificazioni,
e sono altresi'
dovuti una sanzione
amministrativa
pari al 30 per cento
delle somme
non
versate,
ridotta alla meta' in caso di versamento eseguito
entro
i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e
gli interessi
legali.
18. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle
entrate,
da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale, sono
definite le
modalita' applicative del presente articolo.»
«Art. 9-bis - 1. Le sanzioni previste dall'art. 13
del
decreto
legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471, non
si
applicano ai
contribuenti e ai sostituti d'imposta che alla
data del
16 aprile 2003 provvedono ai
pagamenti delle
imposte
o delle ritenute risultanti dalle
dichiarazioni
annuali
presentate entro il 31 ottobre 2002, per le quali
il termine
di versamento e' scaduto anteriormente a tale
data.
Se gli importi da versare per
ciascun periodo di
imposta eccedono,
per le persone fisiche, la somma di 3.000
euro e, per
gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli
importi
eccedenti, maggiorati degli
interessi legali a
decorrere dal
17 aprile 2003, possono essere versati in tre
rate,
di pari importo, entro
il 30 novembre
2003, il
30 giugno 2004
e il 30 novembre 2004.
2. Se le imposte e
le ritenute
non versate e le
relative sanzioni
sono state iscritte in ruoli gia' emessi,
le
sanzioni di
cui al comma
1, non sono dovute
limitatamente
alle rate non ancora scadute alla data
del
16 aprile
2003, a condizione che le imposte e le ritenute
non versate
iscritte a ruolo siano state pagate o vengano
pagate alle
relative scadenze del ruolo; le sanzioni di cui
al comma
1 non sono dovute anche relativamente alle
rate
scadute
alla predetta data se
i soggetti interessati
dimostrano
che il versamento non e' stato
eseguito per
fatto
doloso di terzi denunciato, anteriormente alla data
del 31 dicembre
2002, all'autorita' giudiziaria.
3. Per avvalersi delle disposizioni dei commi 1 e 2
i
soggetti
interessati sono
tenuti a presentare
una
dichiarazione
integrativa, in via telematica, direttamente
ovvero
avvalendosi degli intermediari abilitati
indicati
dall'art.
3 del regolamento di
cui al decreto
del
Presidente
della Repubblica 22 luglio
1998, n.
322,
indicando
in apposito prospetto le imposte o le
ritenute
dovute
per ciascun periodo di
imposta e i
dati del
versamento
effettuato, nonche' gli estremi della cartella
di pagamento
nei casi di cui al comma 2.
4. Sulla base della dichiarazione di cui
al comma 3,
gli uffici
provvedono allo sgravio delle sanzioni indicate
al comma
1 iscritte a ruolo, o al loro annullamento se ne
e' stato
intimato il pagamento con ingiunzione, non ancora
versate alla
data del 16 aprile 2003, sempre che il mancato
pagamento
non dipenda da morosita', ovvero al rimborso di
quelle
pagate a partire dalla data medesima; il
rimborso
compete
altresi' per le somme
a tale titolo
pagate
anteriormente,
se i soggetti interessati dimostrano che il
versamento
non e' stato eseguito tempestivamente per fatto
doloso
di terzi denunciato, anteriormente alla
data del
31 dicembre
2002, all'autorita' giudiziaria. Restano fermi
gli interessi
iscritti a ruolo; le
somme da versare,
diverse
da quelle iscritte
a ruolo, devono
essere
maggiorate,
a titolo di interessi, del 3 per cento annuo.».
«Art. 14
- (Regolarizzazione
delle scritture
contabili).
- 1. Le societa' di
capitali e
gli enti
equiparati,
le societa' in nome collettivo e in accomandita
semplice
e quelle ad esse equiparate, nonche' le
persone
fisiche
e gli enti non
commerciali, relativamente
ai
redditi
d'impresa posseduti, che
si avvalgono
delle
disposizioni
di cui all'art. 8, possono
specificare in
apposito
prospetto i nuovi elementi attivi e passivi o le
variazioni
di elementi attivi e passivi, da cui
derivano
gli imponibili,
i maggiori imponibili o le minori perdite
indicati
nelle dichiarazioni stesse; con
riguardo
ai
predetti
imponibili, maggiori imponibili o minori perdite
non si
applicano le disposizioni del comma 4 dell'art. 75
del testo
unico delle imposte sui
redditi, di cui al
decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917,
e successive modificazioni, e
del terzo comma
dell'art.
61 del decreto del Presidente della
Repubblica
29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni. Il
predetto
prospetto e' conservato per il periodo
previsto
dall'art. 43,
primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica
29 settembre 1973, n.
600, e
successive
modificazioni,
e deve essere esibito
o trasmesso su
richiesta dell'ufficio
competente.
2. Sulla base delle quantita' e valori evidenziati
ai
sensi
del comma 1, i
soggetti ivi indicati
possono
procedere
ad ogni effetto alla
regolarizzazione delle
scritture
contabili apportando le conseguenti
variazioni
nell'inventario,
nel rendiconto ovvero nel bilancio chiuso
al 31
dicembre 2002, ovvero in
quelli del
periodo di
imposta
in corso a tale data nonche' negli altri libri
e
registri
relativi ai medesimi periodi
previsti dalle
vigenti
disposizioni. Le quantita' e
i valori
cosi'
evidenziati
si considerano riconosciuti ai
fini delle
imposte
sui redditi e
dell'imposta regionale
sulle
attivita'
produttive relative ai
periodi di imposta
successivi,
con esclusione dei periodi
d'imposta per i
quali
non e' stata presentata la dichiarazione integrativa
ai sensi
dell'art. 8, salvo che
non siano oggetto
di
accertamento
o rettifica d'ufficio.
3. I soggetti indicati nel
comma 1 possono altresi'
procedere,
nei medesimi documenti di cui al comma 2, alla
eliminazione
delle attivita' o delle passivita' fittizie,
inesistenti
o indicate per valori
superiori a quelli
effettivi.
Dette variazioni non comportano emergenza
di
componenti positivi
o negativi ai fini della determinazione
del reddito
d'impresa ne' la deducibilita' di quote
di
ammortamento
o accantonamento corrispondenti alla riduzione
dei relativi
Fondi.
4. I soggetti indicati al comma 1, che si sono
avvalsi
delle
disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 8, possono
procedere,
nel rispetto dei
principi civilistici
di
redazione del
bilancio, alla regolarizzazione contabile, ai
sensi
dei commi da 1 a 3,
delle attivita'
detenute
all'estero alla
data del 31 dicembre 2001, con le modalita'
anche
dichiarative di cui ai commi 3 e 4 del medesimo art.
8. Dette
attivita' si considerano riconosciute ai
fini
delle
imposte sui redditi e dell'imposta regionale
sulle
attivita'
produttive a decorrere dal
terzo periodo
di
imposta
successivo a quello
chiuso o
in corso al
31 dicembre
2002.
5. I soggetti di cui al comma 1
che si sono avvalsi
delle disposizioni
di cui all'art. 9 possono procedere alla
regolarizzazione
delle scritture contabili di
cui al
comma 3 con
gli effetti ivi previsti, nonche', nel rispetto
dei principi
civilistici di redazione del bilancio, alle
iscrizioni
nell'inventario, nel rendiconto o nel bilancio
chiuso al 31
dicembre 2002, ovvero in quelli del periodo di
imposta
in corso a tale data nonche' negli altri libri
e
registri
relativi ai medesimi periodi
previsti dalle
vigenti
disposizioni, di attivita' in precedenza omesse o
parzialmente
omesse; in tal caso, sui valori o
maggiori
valori
dei beni iscritti e' dovuta,
entro il 16 aprile
2003,
un'imposta sostitutiva del 6 per cento dei predetti
valori.
L'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente
e' dovuta
anche con riferimento alle attivita'
detenute
all'estero alla
data del 31 dicembre 2001 che siano oggetto
di
regolarizzazione contabile
ai sensi
del periodo
precedente.
In tale ultima
ipotesi si applicano
le
modalita'
dichiarative di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 8.
L'imposta
sostitutiva del 6 per cento, non e' dovuta se i
soggetti
si sono avvalsi anche della facolta' prevista dal
comma 5
dell'art. 8. I maggiori valori iscritti ai
sensi
del presente
comma si considerano riconosciuti ai
fini
delle
imposte sui redditi e dell'imposta regionale
sulle
attivita'
produttive a decorrere dal
terzo periodo
di
imposta
successivo a quello
chiuso o
in corso al
31 dicembre
2002, a condizione che i
soggetti si siano
avvalsi
delle disposizioni di cui all'art. 9 relativamente
alle
imposte sui redditi.
L'imposta sostitutiva
e'
indeducibile
ai fini
delle imposte sui
redditi e
dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive.
6. Nel caso
di cessione
a titolo oneroso, di
assegnazione
ai soci o di destinazione a finalita' estranee
all'esercizio
dell'impresa ovvero al consumo personale
e
familiare dell'imprenditore
delle attivita' regolarizzate e
assoggettate
ad imposta sostitutiva nella misura del 6 per
cento,
in data anteriore a
quella di inizio del
terzo
periodo di imposta
successivo a quello chiuso o in corso al
31 dicembre
2002, al soggetto che
ha effettuato
la
regolarizzazione,
e' attribuito un credito d'imposta, ai
fini dell'imposta
sul reddito delle persone
fisiche o
dell'imposta
sul reddito delle persone giuridiche,
pari
all'ammontare
dell'imposta sostitutiva pagata.»
«Art. 15 - (Definizione degli accertamenti, degli
atti
di
contestazione, degli avvisi
di irrogazione
delle
sanzioni,
degli inviti al contraddittorio e dei
processi
verbali
di constatazione). - 1. Gli avvisi di accertamento
per i
quali alla data di entrata in vigore della presente
legge non sono
ancora spirati i termini per la proposizione
del ricorso,
gli inviti al contraddittorio di cui
agli
artt. 5
e 11 del decreto legislativo 19 giugno
1997, n.
218, per
i quali, alla data di entrata in vigore
della
presente
legge, non e' ancora intervenuta la definizione,
nonche'
i processi verbali di constatazione relativamente
ai quali,
alla data di entrata in vigore della
presente
legge,
non e' stato notificato
avviso di accertamento
ovvero
ricevuto invito al contraddittorio, possono essere
definiti
secondo le modalita'
previste dal presente
articolo,
senza applicazione di interessi, indennita'
di
mora e
sanzioni salvo quanto previsto dal comma 4, lettera
b-bis).
La definizione non e' ammessa per i soggetti
nei
cui confronti
e' stata esercitata l'azione penale per i
reati
previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000,
n.
74, di
cui il contribuente ha avuto formale
conoscenza
entro la data
di perfezionamento della definizione.
2. La definizione degli avvisi di accertamento e
degli
inviti
al contraddittorio di cui al comma 1, si perfeziona
mediante
il pagamento, entro il 16
aprile 2003, degli
importi
che risultano dovuti per effetto dell'applicazione
delle
percentuali di seguito indicate, con riferimento
a
ciascuno scaglione:
a) 30 per cento delle maggiori imposte,
ritenute e
contributi complessivamente
accertati ovvero indicati negli
inviti al contraddittorio,
non superiori a 15.000 euro;
b) 32 per cento delle maggiori imposte,
ritenute e
contributi complessivamente
accertati ovvero indicati negli
inviti
al contraddittorio, superiori a 15.000 euro ma non
superiori a
50.000 euro;
c) 35 per cento delle maggiori imposte,
ritenute e
contributi complessivamente
accertati ovvero indicati negli
inviti al contraddittorio,
superiori a 50.000 euro.
3. La definizione di cui al comma 2 e' altresi' ammessa
nelle
ipotesi di rettifiche relative a perdite dichiarate,
qualora
dagli atti di cui al medesimo
comma 2 emergano
imposte
o contributi dovuti. In tal caso la sola
perdita
risultante
dall'atto e'
riportabile nell'esercizio
successivo nei
limiti previsti dalla legge.
3-bis. Gli atti di
contestazione e
gli avvisi di
irrogazione
delle sanzioni per i quali alla data di entrata
in vigore
della presente legge non sono ancora spirati i
termini
per la proposizione del ricorso
possono essere
definiti
mediante il
pagamento del
10 per cento
dell'importo
contestato o irrogato a titolo di sanzione.
4. La definizione dei processi verbali di constatazione
di cui
al comma 1 si perfeziona mediante il
pagamento,
entro il 16
aprile 2003, di un importo calcolato:
a) per le imposte sui redditi, relative
addizionali
ed imposte
sostitutive, applicando l'aliquota del 18 per
cento
alla somma dei maggiori componenti positivi e minori
componenti negativi
complessivamente risultanti dal verbale
medesimo;
b) per
l'imposta
regionale
sulle attivita'
produttive,
l'imposta sul valore aggiunto
e le
altre
imposte
indirette, riducendo del 50 per cento la maggiore
imposta dovuta
sulla base dei rilievi formulati nel verbale
stesso;
b-bis) per le violazioni per le
quali non risulta
applicabile
la procedura di irrogazione immediata prevista
dall'art.
17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, e successive
modificazioni, riducendo del 90 per cento
le sanzioni
minime applicabili;
b-ter) per
le violazioni concernenti
l'omessa
effettuazione
di ritenute
e il conseguente
omesso
versamento
da parte del sostituto d'imposta, riducendo del
65 per
cento l'ammontare delle maggiori ritenute
omesse
risultante dal
verbale stesso.
4-bis. Non sono definibili, in base alle
disposizioni
del presente
articolo, le violazioni di cui all'art.
3,
comma 3,
del decreto-legge 22 febbraio
2002, n.
12,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002,
n. 73.
4-ter. Restano comunque dovute
per intero
le somme
relative
ai dazi costituenti risorse proprie
dell'Unione
europea.
5. I pagamenti delle somme dovute ai sensi del presente
articolo
sono effettuati entro 16 aprile 2003, secondo le
ordinarie
modalita' previste per il versamento diretto dei
relativi
tributi, esclusa in ogni caso la
compensazione
prevista
dall'art. 17 del decreto
legislativo 9 luglio
1997,
n. 241, e successive
modificazioni. Qualora
gli
importi
da versare complessivamente per
la definizione
eccedano, per
le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e,
per gli altri
soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi
eccedenti
possono essere versati in
due rate, di pari
importo,
entro il 30 novembre 2003 ed il 20 giugno
2004,
maggiorati degli
interessi legali a decorrere dal 17 aprile
2003. L'omesso
versamento delle predette eccedenze entro le
date
indicate non
determina l'inefficacia
della
definizione;
per il recupero delle somme non corrisposte a
tali scadenze
si applicano le disposizioni dell'art. 14 del
decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602,
e successive modificazioni, e sono altresi' dovuti
una sanzione
amministrativa pari al 30 per cento
delle
somme non versate,
ridotta alla meta' in caso di versamento
eseguito
entro i trenta giorni successivi alla
scadenza
medesima,
e gli interessi legali. Entro dieci giorni
dal
versamento dell'intero
importo o di quello della prima rata
il contribuente
fa pervenire all'ufficio competente
la
quietanza
dell'avvenuto pagamento
unitamente
ad un
prospetto esplicativo
delle modalita' di calcolo seguite.
6. La definizione non si perfeziona se essa si fonda su
dati non
corrispondenti a quelli
contenuti negli atti
indicati
al comma 1, ovvero se la stessa viene effettuata
dai soggetti
che versano nelle ipotesi di cui all'ultimo
periodo
del medesimo comma; non si fa luogo al
rimborso
degli
importi versati che, in ogni
caso, valgono quali
acconti sugli
importi che risulteranno eventualmente dovuti
in base agli
accertamenti definitivi.
7. Il perfezionamento
della definizione
comporta
l'esclusione,
ad ogni effetto, della
punibilita' per i
reati
tributari di cui agli artt.
2, 3, 4, 5 e
10 del
decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonche'
per i
reati
previsti dagli artt. 482, 483, 484, 485, 489,
490,
491-bis
e 492 del codice penale, nonche' dagli artt. 2621,
2622 e
2623 del codice civile, quando tali reati
siano
stati
commessi per eseguire od occultare i
citati reati
tributari,
ovvero per conseguirne il
profitto e siano
riferiti
alla stessa pendenza o situazione tributaria. E'
altresi'
esclusa, per
le definizioni perfezionate,
l'applicazione
delle sanzioni accessorie di cui all'art. 12
del
decreto legislativo 18 dicembre
1997, n.
471, e
all'art.
21 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n.
472. L'esclusione
di cui al presente comma non si applica
in caso
di esercizio dell'azione penale della
quale il
contribuente
ha avuto formale conoscenza entro la data di
perfezionamento
della definizione.
8. Dalla data di entrata in vigore della presente legge
e fino
al 18 aprile 2003 restano sospesi i termini per la
proposizione
del ricorso avverso gli avvisi di accertamento
di cui
al comma 1, gli atti di cui al comma 3-bis, nonche'
quelli
per il perfezionamento della definizione di cui al
citato
decreto legislativo n. 218 del 1997, relativamente
agli
inviti al
contraddittorio di cui
al medesimo
comma 1.».
«Art. 16. (Chiusura delle liti fiscali pendenti). -
1.
Le liti
fiscali pendenti, ai sensi del comma 3,
dinanzi
alle commissioni
tributarie o al giudice ordinario in ogni
grado
del giudizio e anche a seguito
di rinvio possono
essere
definite, a domanda del soggetto che ha
proposto
l'atto
introduttivo del giudizio, con il pagamento
delle
seguenti somme:
a) se il valore della lite e' di importo fino a 2.000
euro: 150 euro;
b) se il valore della lite e' di importo superiore
a
2.000 euro:
1) il 10 per cento del valore della lite in caso di
soccombenza
dell'Amministrazione finanziaria dello
Stato
nell'ultima
o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare
resa,
sul merito ovvero
sull'ammissibilita' dell'atto
introduttivo
del giudizio, alla data di presentazione della
domanda di definizione
della lite;
2) il 50 per cento del valore della lite, in
caso
di
soccombenza del contribuente
nell'ultima
o unica
pronuncia
giurisdizionale non cautelare resa, sul
merito
ovvero
sull'ammissibilita' dell'atto
introduttivo del
giudizio, alla
predetta data;
3) il 30 per cento del valore della lite nel
caso
in cui,
alla medesima data, la lite penda ancora nel primo
grado
di giudizio e non sia
stata gia'
resa alcuna
pronuncia
giurisdizionale non cautelare sul merito ovvero
sull'ammissibilita'
dell'atto introduttivo del giudizio.
2. Le somme dovute ai sensi del comma 1
sono versate
entro
il 16 aprile 2003, secondo le ordinarie
modalita'
previste
per il versamento diretto dei tributi cui la lite
si
riferisce, esclusa in ogni
caso la
compensazione
prevista
dall'art. 17 del decreto
legislativo 9 luglio
1997,
n. 241, e successive
modificazioni. Dette
somme
possono
essere versate anche ratealmente in un massimo di
sei rate
trimestrali di pari importo o in un massimo
di
dodici
rate trimestrali se le somme dovute superano 50.000
euro.
L'importo della prima rata
e' versato
entro il
termine
indicato nel primo periodo. Gli interessi
legali
sono calcolati
dal 17 aprile 2003 sull'importo delle rate
successive.
L'omesso versamento delle rate successive alla
prima
entro le date indicate non determina
l'inefficacia
della
definizione; per il
recupero delle
somme non
corrisposte
a tali scadenze si applicano le
disposizioni
dell'art.
14 del decreto del Presidente della
Repubblica
29 settembre
1973, n. 602, e successive modificazioni,
e
sono altresi'
dovuti una sanzione amministrativa pari al 30
per cento
delle somme non versate, ridotta alla meta' in
caso
di versamento
eseguito entro i
trenta giorni
successivi alla
scadenza medesima, e gli interessi legali.
3. Ai fini del presente articolo si intende:
a) per lite pendente,
quella in
cui e' parte
l'Amministrazione
finanziaria dello Stato avente ad oggetto
avvisi
di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle
sanzioni e ogni
altro atto di imposizione, per i quali alla
data di
entrata in vigore della presente legge, e' stato
proposto
l'atto introduttivo del giudizio, nonche' quella
per la
quale l'atto introduttivo sia
stato dichiarato
inammissibile
con pronuncia non passata in giudicato.
Si
intende, comunque,
pendente la lite per la quale, alla data
del 29 settembre
2002, non sia intervenuta sentenza passata
in giudicato;
b) per lite autonoma, quella
relativa a ciascuno
degli
atti indicati alla lettera a)
e comunque
quella
relativa
all'imposta sull'incremento del
valore degli
immobili;
c) per valore della lite,
da assumere a base
del
calcolo
per la definizione, l'importo dell'imposta che ha
formato
oggetto di contestazione in primo grado, al netto
degli interessi,
delle indennita' di mora e delle eventuali
sanzioni
collegate al tributo, anche
se irrogate
con
separato
provvedimento; in caso di
liti relative alla
irrogazione
di sanzioni non collegate al tributo,
delle
stesse
si tiene conto ai fini del valore della
lite; il
valore
della lite e' determinato con riferimento a ciascun
atto
introduttivo del giudizio,
indipendentemente dal
numero
di soggetti interessati e
dai tributi
in esso
indicati.
4. Per ciascuna lite pendente e' effettuato, entro
il
termine
di cui al comma 2, un
separato versamento,
se
dovuto
ai sensi del presente articolo ed e'
presentata,
entro
il 21 aprile
2003, una distinta
domanda di
definizione
in carta libera, secondo le modalita' stabilite
con provvedimento
del direttore del competente
ufficio
dell'Amministrazione
finanziaria dello Stato parte
nel
giudizio.
5. Dalle somme dovute ai sensi
del presente art.
si
scomputano
quelle gia' versate prima della
presentazione
della
domanda di
definizione, per
effetto delle
disposizioni
vigenti in materia di riscossione in pendenza
di lite. Fuori
dai casi di soccombenza dell'Amministrazione
finanziaria
dello Stato previsti al comma 1, lettera b), la
definizione
non da' comunque luogo alla restituzione delle
somme
gia' versate ancorche' eccedenti rispetto a
quanto
dovuto
per il perfezionamento della definizione
stessa.
Restano
comunque dovute per intero le somme
relative ai
dazi costituenti
risorse proprie dell'Unione europea.
6. Le liti fiscali che possono essere definite ai sensi
del presente
articolo, sono sospese fino al 1° giugno 2004,
salvo
che il contribuente
non presenti
istanza di
trattazione;
qualora sia stata gia' fissata la trattazione
della
lite nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi a
richiesta del
contribuente che dichiari di volersi avvalere
delle
disposizioni del presente
articolo. Per le
liti
fiscali
che possono essere definite ai sensi del presente
articolo,
sono altresi' sospesi, sino al 1° giugno
2004,
salvo
che il contribuente
non presenti
istanza di
trattazione,
i termini per la proposizione
di ricorsi,
appelli,
controdeduzioni,
ricorsi per
cassazione,
controricorsi
e ricorsi in riassunzione, compresi i termini
per la costituzione
in giudizio.
7. (abrogato).
LE NOTE CONTINUANO NEL DOCUMENTO SUCCESSIVO
LE NOTE SEGUONO DAL DOCUMENTO PRECEDENTE
8. Gli
uffici competenti trasmettono alle commissioni
tributarie,
ai tribunali e alle corti di appello
nonche'
alla Corte
di cassazione, entro il 15
giugno 2004, un
elenco delle
liti pendenti per le quali e' stata presentata
domanda
di definizione. Tali liti sono
sospese fino al
31 dicembre
2004 ovvero al 30 aprile
2006 per le liti
definite
con il pagamento in un massimo
di dodici rate
trimestrali.
L'estinzione del giudizio viene dichiarata a
seguito
di comunicazione degli uffici di cui al
comma 1
attestante
la regolarita' della domanda di definizione ed
il pagamento
integrale di quanto dovuto.
La predetta
comunicazione
deve essere depositata nella segreteria della
commissione
o nella cancelleria degli uffici
giudiziari
entro
il 31 dicembre 2004 ovvero il 30 aprile 2006 per le
liti definite
con il pagamento in un massimo di dodici rate
trimestrali.
Entro la stessa data l'eventuale diniego della
definizione,
oltre ad essere comunicato alla
segreteria
della
commissione o
alla cancelleria
degli uffici
giudiziari,
viene notificato, con le
modalita' di cui
all'art.
60 del decreto del Presidente della
Repubblica
29 settembre
1973, n. 600, all'interessato, il quale entro
sessanta
giorni lo puo' impugnare
dinanzi all'organo
giurisdizionale
presso il quale pende la lite. Nel caso in
cui la
definizione della lite e' richiesta in pendenza del
termine
per impugnare, la sentenza puo' essere
impugnata
unitamente
al diniego della definizione
entro sessanta
giorni dalla
sua notifica.
9. In caso di pagamento in misura
inferiore a quella
dovuta,
qualora sia
riconosciuta la
scusabilita'
dell'errore,
e' consentita
la regolarizzazione
del
pagamento
medesimo entro trenta giorni
dalla data
di
ricevimento
della relativa comunicazione dell'ufficio.
9-bis. Per l'estinzione dei giudizi
pendenti innanzi
alla
Commissione tributaria centrale
all'esito
della
definizione
della lite trova applicazione l'art. 27, primo
comma,
secondo e terzo periodo, del decreto del Presidente
della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636; il
Presidente
della
Commissione o il Presidente della sezione alla quale
e' stato assegnato
il ricorso puo' delegare un membro della
Commissione
a dichiarare cessata la materia del contendere,
mediante
emissione di ordinanze di estinzione; il termine
per comunicare
la data dell'udienza alle parti e per il
reclamo avverso
tali ordinanze e' di trenta giorni.
10. La definizione di
cui al comma 1 effettuata
da
parte
di uno dei coobbligati esplica efficacia
a favore
degli
altri, inclusi quelli per i quali la lite
non sia
piu' pendente,
fatte salve le disposizioni del comma 5.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 36 del
decreto
legislativo
26 febbraio 1999, n. 46,
recante «Riordino
della
disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma
dell'art. 1
della L. 28 settembre 1998, n. 337»:
«Art. 36
(Disposizioni transitorie).
- 1. Fino
all'entrata
in vigore del regolamento previsto
nell'art.
12-bis
del decreto del
Presidente della
Repubblica
29 settembre
1973, n. 602, introdotto
dall'art. 4 del
presente
decreto, per le entrate tributarie dello Stato e
degli
enti locali non si fa luogo all'iscrizione a
ruolo
per gli
importi individuati con il regolamento
previsto
nell'art. 16,
comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146.
2. In deroga all'art.
25, comma 1, lettera
a), del
decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602,
per le somme che
risultano dovute a
seguito
dell'attivita'
di liquidazione delle
dichiarazioni, la
cartella
di pagamento e' notificata, a pena di decadenza,
entro il 31
dicembre:
a) del quarto
anno successivo
a quello di
presentazione
della dichiarazione,
relativamente alle
dichiarazioni
presentate negli anni 2002 e 2003;
b) del quinto
anno successivo
a quello di
presentazione
della dichiarazione,
relativamente alle
dichiarazioni
presentate entro il 31 dicembre 2001.
2-bis. Fino al 30 settembre 1999 i ruoli possono essere
formati
e resi esecutivi secondo le disposizioni in vigore
al 30
giugno 1999. A tali ruoli e a quelli resi esecutivi
antecedentemente
al 1° luglio 1999 si
applicano
gli
artt. 24,
25, 26, 27, 28, 29,
30 e 46 del decreto del
Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nel
testo
vigente prima di tale data; in deroga all'art.
68,
comma 1, del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, su
tali
ruoli sono dovuti i
compensi e
gli interessi
semestrali di
mora di cui all'art. 61, comma 6, del decreto
del Presidente
della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
3. Per le entrate amministrate dal dipartimento
delle
entrate
del Ministero delle finanze, fino all'attivazione
degli
uffici delle entrate
la sospensione
prevista
dall'art.
39 del decreto del Presidente della
Repubblica
29 settembre
1973, n. 602, come sostituito dall'art. 15 del
presente
decreto, e' disposta dalla sezione staccata della
direzione regionale
delle entrate, sentito l'ufficio che ha
provveduto all'iscrizione
a ruolo.
4. Il divieto stabilito nell'art. 55 del
decreto del
Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come
sostituito
dall'art. 16 del presente
decreto, non
si
applica
se il concessionario e'
una banca che procede
all'espropriazione
di beni immobili anche per la tutela di
crediti propri,
non portati dal ruolo, e che ha ottenuto il
nulla osta del
servizio di vigilanza.
5. In via transitoria, e fino
all'attivazione degli
uffici
del territorio, i compiti
agli stessi affidati
dall'art.
79, comma 2, del decreto del Presidente
della
Repubblica
29 settembre 1973, n. 602,
come sostituito
dall'art. 16
del presente decreto, sono svolti dagli uffici
tecnici erariali.
6. Le disposizioni contenute nell'art. 25 si
applicano
ai contributi
e premi non versati e agli
accertamenti
notificati successivamente
alla data del 1° gennaio 2004.
7. I privilegi dei crediti dello Stato per le
imposte
sui redditi
portati da ruoli resi
esecutivi in
data
precedente
a quella di entrata
in vigore del presente
decreto
continuano ad essere regolati dagli artt. 2752
e
2771 del codice
civile, nel testo anteriormente vigente.
8. In via transitoria, e fino alla data
di efficacia
delle
disposizioni del decreto
legislativo 19 febbraio
1998,
n. 51, le funzioni di giudice dell'esecuzione nelle
procedure
di espropriazione promosse a norma del titolo II
del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973,
n. 602, come modificato dal presente decreto,
sono
svolte dal pretore.
9. Le procedure esecutive in corso alla data di entrata
in
vigore del presente decreto
continuano ad
essere
regolate dalle
norme vigenti anteriormente a tale data.
10. Resta fermo quanto disposto in tema di cessione
e
cartolarizzazione
dei crediti dell'istituto nazionale della
previdenza
ed assistenza sociale; ai crediti oggetto della
cessione si
applicano le disposizioni del presente decreto,
a partire dalla
data della sua entrata in vigore.
10-bis. Entro il 31 dicembre
2002, l'ente creditore
procede
automaticamente all'annullamento dei
ruoli resi
esecutivi
prima del 31 dicembre 1994 e
non riscossi, a
condizione che,
alla data del 31 dicembre 2001:
a) le somme iscritte in tali ruoli non siano
oggetto
di provvedimenti
di sospensione;
b) non siano scaduti i termini di cui all'art. 77 del
decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.
43, per
la presentazione, da parte del
concessionario,
delle
domande di rimborso o
di discarico
delle quote
iscritte nei
predetti ruoli.
10-ter. A seguito dell'annullamento dei ruoli di cui al
comma 10-bis,
l'ente creditore rimborsa al concessionario
le
somme dallo
stesso anticipate
in adempimento
dell'obbligo
del non riscosso come riscosso.
10-quater. Le disposizioni di
cui ai commi 10-bis
e
10-ter
non devono comportare oneri a carico del
bilancio
dello Stato.»
- Si riporta il testo vigente degli artt. 12, 50, 59
e
71 del
codice dell'amministrazione digitale
di cui al
decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82:
«Art. 12 (Norme generali per
l'uso delle
tecnologie
dell'informazione
e delle
comunicazioni nell'azione
amministrativa).
- 1. Le
pubbliche amministrazioni
nell'organizzare
autonomamente la
propria attivita'
utilizzano
le tecnologie
dell'informazione e
della
comunicazione
per la realizzazione degli
obiettivi di
efficienza,
efficacia,
economicita', imparzialita',
trasparenza,
semplificazione e partecipazione.
1-bis. Gli organi di
governo nell'esercizio
delle
funzioni
di indirizzo
politico ed
in particolare
nell'emanazione
delle direttive generali per l'attivita'
amministrativa
e per la gestione ai
sensi del comma 1
dell'art.
14 del decreto legislativo
n. 165 del 2001,
promuovono
l'attuazione delle disposizioni del
presente
decreto.
1-ter. I dirigenti
rispondono dell'osservanza
ed
attuazione delle
disposizioni di cui al presente decreto ai
sensi
e nei limiti degli artt.
21 e 55
del decreto
legislativo
30 marzo 2001, n. 165,
ferme restando
le
eventuali
responsabilita' penali, civili
e contabili
previste dalle
norme vigenti.
2. Le pubbliche amministrazioni adottano le
tecnologie
dell'informazione
e della comunicazione
nei rapporti
interni,
tra le diverse amministrazioni e tra queste e
i
privati,
con misure
informatiche, tecnologiche,
e
procedurali
di sicurezza, secondo le regole tecniche di cui
all'art. 71.
3. Le pubbliche amministrazioni operano per
assicurare
l'uniformita'
e la graduale integrazione delle modalita' di
interazione
degli utenti con i servizi informatici da esse
erogati,
qualunque sia il canale
di erogazione,
nel
rispetto
della autonomia e della specificita' di
ciascun
erogatore di
servizi.
4. Lo Stato promuove la realizzazione e l'utilizzo
di
reti telematiche
come strumento di interazione
tra le
pubbliche amministrazioni
ed i privati.
5. Le
pubbliche amministrazioni
utilizzano le
tecnologie
dell'informazione e
della comunicazione,
garantendo,
nel rispetto delle vigenti normative, l'accesso
alla consultazione,
la circolazione e lo scambio di dati e
informazioni,
nonche' l'interoperabilita' dei sistemi
e
l'integrazione
dei processi di servizio fra le
diverse
amministrazioni
nel rispetto
delle regole tecniche
stabilite ai
sensi dell'art. 71.
5-bis. Le pubbliche
amministrazioni implementano
e
consolidano
i processi di informatizzazione in atto,
ivi
compresi
quelli riguardanti l'erogazione in via telematica
di servizi a
cittadini ed imprese anche con l'intervento di
privati.»
«Art. 50 (Disponibilita' dei
dati delle
pubbliche
amministrazioni).
- 1.
I dati
delle
pubbliche
amministrazioni
sono formati, raccolti, conservati, resi
disponibili
e accessibili con l'uso
delle tecnologie
dell'informazione
e della comunicazione che ne consentano
la fruizione
e riutilizzazione, alle condizioni
fissate
dall'ordinamento,
da parte
delle altre pubbliche
amministrazioni
e dai privati; restano salvi i limiti alla
conoscibilita'
dei dati previsti
dalle leggi e
dai
regolamenti,
le norme in materia di protezione dei
dati
personali
ed il rispetto della normativa
comunitaria in
materia
di riutilizzo delle
informazioni del settore
pubblico.
2. Qualunque
dato trattato
da una pubblica
amministrazione,
con le esclusioni di
cui all'art. 2,
comma 6,
salvi i casi previsti dall'art. 24 della
legge
7 agosto
1990, n. 241, e nel rispetto della normativa
in
materia
di protezione dei
dati personali,
e' reso
accessibile
e fruibile alle altre amministrazioni
quando
l'utilizzazione
del dato sia necessaria per lo svolgimento
dei compiti
istituzionali dell'amministrazione richiedente,
senza
oneri a
carico di
quest'ultima,
salvo il
riconoscimento
di eventuali costi eccezionali
sostenuti
dall'amministrazione
cedente; e' fatto comunque salvo il
disposto
dell'art. 43, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
3. Al fine di rendere
possibile l'utilizzo
in via
telematica
dei dati di una pubblica
amministrazione da
parte
dei sistemi informatici di
altre amministrazioni
l'amministrazione
titolare dei dati predispone, gestisce ed
eroga
i servizi informatici allo scopo necessari, secondo
le regole tecniche
del sistema pubblico di connettivita' di
cui al presente
decreto.».
«Art. 59
(Dati territoriali).
- 1. Per dato
territoriale
si intende
qualunque
informazione
geograficamente
localizzata.
2. E' istituito il Comitato per le regole tecniche
sui
dati territoriali
delle pubbliche amministrazioni, con il
compito di definire
le regole tecniche per la realizzazione
delle
basi dei dati territoriali, la
documentazione, la
fruibilita'
e lo scambio dei dati stessi tra le pubbliche
amministrazioni
centrali e locali in
coerenza con le
disposizioni
del presente decreto che
disciplinano il
sistema pubblico
di connettivita'.
3. Per agevolare la pubblicita' dei dati di
interesse
generale, disponibili
presso le pubbliche amministrazioni a
livello
nazionale, regionale e locale, presso il CNIPA e'
istituito il
Repertorio nazionale dei dati territoriali.
4. Ai sensi
dell'art. 17, comma
3, della legge
23 agosto
1988, n. 400, con uno
o piu' decreti
sulla
proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega,
del Ministro per l'innovazione e le tecnologie,
previa intesa
con la Conferenza unificata di cui all'art. 8
decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite
la composizione
e le modalita' per il funzionamento del
Comitato di
cui al comma 2.
5. Ai sensi
dell'art. 17, comma
3, della legge
23 agosto
1988, n. 400, con uno
o piu' decreti
sulla
proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega,
del Ministro per l'innovazione e le tecnologie,
sentito
il Comitato per le
regole tecniche
sui dati
territoriali
delle pubbliche amministrazioni, e sentita la
Conferenza
unificata di cui
all'art. 8 del
decreto
legislativo
28 luglio 1998, n. 281, sono definite le regole
tecniche
per la definizione del contenuto del
repertorio
nazionale dei
dati territoriali, nonche' delle modalita' di
prima
costituzione e di successivo
aggiornamento dello
stesso,
per la formazione, la documentazione e lo scambio
dei
dati
territoriali
detenuti
dalle singole
amministrazioni
competenti, nonche' le regole ed i costi
per
l'utilizzo dei
dati stessi
tra le pubbliche
amministrazioni
centrali e locali e da parte dei privati.
6. La partecipazione al Comitato non comporta oneri ne'
alcun
tipo di spese ivi compresi
compensi o gettoni di
presenza.
Gli eventuali rimborsi per spese di viaggio sono
a carico delle
amministrazioni direttamente interessate che
vi provvedono
nell'ambito degli ordinari stanziamenti di
bilancio.
7. Agli oneri finanziari di cui al comma 3 si
provvede
con il fondo
di finanziamento per i progetti strategici del
settore
informatico di cui all'art. 27,
comma 2, della
legge 16 gennaio
2003, n. 3.
7-bis. Nell'ambito dei dati territoriali di
interesse
nazionale
rientra la base dei
dati catastali
gestita
dall'Agenzia
del territorio. Per garantire la circolazione
e la
fruizione dei dati catastali
conformemente
alle
finalita'
ed alle condizioni stabilite dall'art.
50, il
direttore
dell'Agenzia del territorio, di concerto con il
Comitato per
le regole tecniche sui dati territoriali delle
pubbliche amministrazioni
e previa intesa con la Conferenza
unificata,
definisce con proprio decreto entro la data del
30 giugno
2006, in coerenza con
le disposizioni
che
disciplinano
il sistema pubblico di
connettivita', le
regole tecnico
economiche per l'utilizzo dei dati catastali
per via
telematica da parte dei sistemi
informatici di
altre amministrazioni.».
«Art. 71 (Regole tecniche). -
1. Le regole
tecniche
previste
nel presente codice sono dettate, con decreti del
Presidente
del Consiglio dei Ministri
o del Ministro
delegato per
l'innovazione e le tecnologie, di concerto con
il
Ministro per
la funzione
pubblica e con le
amministrazioni
di volta in volta indicate nel
presente
codice,
sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8
del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n.
281, ed il
Garante
per la protezione dei dati personali nelle materie
di competenza,
previa acquisizione obbligatoria del parere
tecnico
del CNIPA in modo da garantire la coerenza tecnica
con
le regole
tecniche sul
sistema pubblico di
connettivita'
e con le regole di
cui al disciplinare
pubblicato
in allegato B al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196.
1-bis. Entro nove mesi dalla data di entrata in
vigore
del presente
decreto, con uno o piu' decreti del Presidente
del Consiglio
dei Ministri emanati su proposta del Ministro
delegato
per l'innovazione e le
tecnologie, sentito il
Ministro
per la funzione
pubblica, d'intesa
con la
Conferenza
unificata di cui
all'art. 8 del
decreto
legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le regole
tecniche
e di sicurezza per il funzionamento del
sistema
pubblico di
connettivita'.
1-ter. Le regole tecniche di
cui al presente codice
sono dettate
in conformita' alle discipline risultanti dal
processo
di standardizzazione
tecnologica a
livello
internazionale
ed alle normative dell'Unione europea (57).
2. Le regole tecniche
vigenti nelle
materie del
presente
codice restano in vigore fino all'adozione delle
regole tecniche
adottate ai sensi del presente articolo.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1 della
legge
26 gennaio
1983, n. 18, recante
«Obbligo da
parte di
determinate
categorie di contribuenti
dell'imposta sul
valore
aggiunto di rilasciare
uno scontrino
fiscale
mediante l'uso
di speciali registratori di cassa»:
«Art. 1. Per le cessioni di beni effettuate in
locali
aperti al pubblico
o in spacci interni, per le quali non e'
obbligatoria
l'emissione della
fattura, e
per le
somministrazioni
in pubblici esercizi di alimenti e bevande
non
soggette all'obbligo del
rilascio della ricevuta
fiscale,
e' stabilito l'obbligo di
rilasciare apposito
scontrino
fiscale mediante l'uso
esclusivo di speciali
registratori
di cassa o terminali elettronici, o di idonee
bilance elettroniche
munite di stampante.
La disposizione di cui al primo comma non
si applica
per
le cessioni
di tabacchi
e di altri
beni
commercializzati
esclusivamente
dall'Amministrazione
autonoma dei
monopoli di Stato, di beni mobili iscritti nei
pubblici
registri, di carburanti
e lubrificanti
per
autotrazione,
di combustibili liquidi sfusi e di giornali
quotidiani,
libri e periodici, per le cessioni di prodotti
agricoli
effettuate dai soggetti di cui all'art. 2, legge
9 febbraio
1963, n. 59, nonche' per le cessioni di
beni
risultanti
da fatture accompagnatorie o
da bolle
di
accompagnamento.
Con decreti del Ministro delle finanze l'obbligo di cui
al primo
comma puo' essere esteso ad altre categorie
di
contribuenti
di cui all'art. 22 del decreto del Presidente
della
Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive
modificazioni.
Con tali decreti il Ministro delle finanze,
tenuto
conto delle particolari
caratteristiche delle
singole
categorie, puo' stabilire che lo scontrino fiscale
venga
emesso anche con strumenti
diversi, compresa
la
compilazione
manuale. L'obbligo di
rilasciare apposito
scontrino
fiscale mediante l'uso di speciali registratori
di
cassa o di
terminali elettronici
o di bilance
elettroniche
munite di stampante
sostituisce quello
eventualmente
imposto, del rilascio della ricevuta fiscale.
Nei confronti dei contribuenti
di cui ai precedenti
commi
puo' esser altresi' stabilito l'obbligo di allegare
uno scontrino
riepilogativo delle operazioni effettuate in
ciascun
giorno nonche' scontrini riepilogativi periodici,
rispettivamente,
al registro previsto dall'art.
24 del
decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e
successive modificazioni, e
alla dichiarazione
annuale dell'imposta
sul valore aggiunto.
Con decreti del Ministro delle finanze sono determinate
le caratteristiche
dei registratori di cassa, dei terminali
elettronici,
delle bilance elettroniche munite di stampante
e degli
scontrini di cui al primo comma; le modalita' ed i
termini del
loro rilascio, anche in caso di emissione della
fattura,
nonche' i dati da
indicare negli scontrini
medesimi e negli
altri supporti cartacei dei registratori e
le modalita'
di trascrizione e contabilizzazione di tali
dati
negli stessi
documenti; le
modalita' per
l'acquisizione,
i controlli e le operazioni di manutenzione
dei
registratori, dei terminali
elettronici, e
delle
bilance
elettroniche munite di stampante e quelle per
la
allegazione,
esibizione e conservazione dei documenti; gli
adempimenti
manuali sostitutivi indispensabili per il caso
di mancato
funzionamento dei registratori, dei terminali
elettronici
e delle bilance e tutti gli altri adempimenti,
anche a carico
del fornitore degli stessi e dell'incaricato
della
loro manutenzione, atti ad assicurare
l'osservanza
dell'obbligo
indicato nei precedenti commi; le
macchine
fornite
agli utenti dalle ditte autorizzate alla vendita,
alla locazione
o comunque alla dazione in uso devono essere
identiche,
anche nei congegni particolari,
al modello
approvato
e depositato presso il Ministero delle finanze e
devono
comunque offrire assoluta
garanzia di perfetto
funzionamento.».
- Si riporta il testo degli artt. 17 e 28 del
decreto
legislativo
9 luglio 1997, n. 241,
recante «Norme
di
semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti in sede
di dichiarazione
dei redditi e dell'imposta sul
valore
aggiunto,
nonche' di modernizzazione
del sistema
di
gestione delle
dichiarazioni»:
«Art. 17 (Oggetto). -
1. I contribuenti
eseguono
versamenti
unitari delle imposte, dei contributi
dovuti
all'I.N.P.S.
e delle altre somme a favore
dello Stato,
delle
regioni e degli enti previdenziali, con
eventuale
compensazione
dei crediti, dello stesso
periodo, nei
confronti
dei medesimi
soggetti, risultanti
dalle
dichiarazioni
e dalle denunce
periodiche presentate
successivamente
alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale
compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione
della dichiarazione successiva.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e
i debiti relativi:
a) alle imposte
sui redditi,
alle relative
addizionali
e alle ritenute alla fonte riscosse
mediante
versamento
diretto ai sensi dell'art. 3 del decreto
del
Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
le ritenute
di cui al secondo comma del citato art. 3 resta
ferma
la facolta' di eseguire
il versamento presso
la
competente sezione
di tesoreria provinciale dello Stato; in
tal caso non
e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta
ai sensi
degli
artt. 27 e 33 del
decreto del Presidente
della
Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta
dai
soggetti di
cui all'art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
e dell'imposta
sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista
dall'art. 3,
comma 143,
lettera a),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis) soppressa;
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari
di
posizione
assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali,
comprese le quote associative;
f) ai contributi
previdenziali ed assistenziali
dovuti
dai datori di
lavoro e dai
committenti di
prestazioni
di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'art.
49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli
infortuni
sul lavoro
e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo
unico approvato con decreto del
Presidente della
Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in
caso di
pagamento
rateale ai sensi
dell'art. 20;
h-bis) al saldo
per il 1997
dell'imposta sul
patrimonio netto
delle imprese, istituita con decreto-legge
30 settembre
1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla
legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario
nazionale di cui all'art. 31 della legge
28 febbraio
1986, n. 41, come
da ultimo modificato
dall'art.
4 del decreto-legge 23 febbraio
1995, n. 41,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro
delle finanze, di concerto con il
Ministro del
tesoro,
del bilancio e della programmazione economica,
e
con i Ministri
competenti per settore;
h-quater) al
credito d'imposta
spettante agli
esercenti sale
cinematografiche.
2-bis. (Abrogato).».
«Art. 28. (Versamenti in favore di enti previdenziali).
- 1.
I versamenti unitari e la compensazione previsti dal
presente
capo si applicano a
decorrere dal 1999 anche
all'INAIL,
all'Ente nazionale
per la previdenza
e
l'assistenza
per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) e
all'Istituto
nazionale per la previdenza per i dirigenti di
aziende
industriali (INPDAI)
agli enti
e casse
previdenziali
individuati con decreto del Ministro
delle
finanze, di
concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro
e della previdenza
sociale.
2. Con
decreto emanato
dalle stesse autorita'
ministeriali,
la decorrenza di cui al comma 1 puo' essere
modificata,
tenendo conto di esigenze organizzative.»
Il Capo III del citato decreto legislativo n. 241
del
1997, reca:
«Capo III - Disposizioni in materia di riscossione».
- Si riporta il testo degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 5-bis,
8 e
8-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica
22 luglio
1998, n.
322, recante modalita'
per la
presentazione
delle dichiarazioni relative alle imposte sui
redditi, all'imposta
regionale sulle attivita' produttive e
all'imposta
sul valore aggiunto, ai sensi
dell'art. 3,
comma 136,
della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, come
modificato dalla
presente legge:
«Art. 1.
(Redazione
e sottoscrizione
delle
dichiarazioni
in materia di imposte
sui redditi e
di
I.R.A.P.).
- 1. Ai fini delle
imposte sui
redditi e
dell'imposta
regionale sulle attivita'
produttive le
dichiarazioni
sono redatte, a pena di nullita', su modelli
conformi
a quelli approvati entro
il 1° gennaio
con
provvedimento
amministrativo, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale
e da utilizzare per le dichiarazioni dei redditi
e del
valore della produzione relative all'anno precedente
ovvero,
in caso di periodo di imposta non coincidente con
l'anno solare,
relativamente ai soggetti di cui all'art. 2,
comma 2,
per le dichiarazioni relative
al periodo
di
imposta
in corso alla data
del 31 dicembre
dell'anno
precedente
a quello di approvazione. I provvedimenti
di
approvazione
dei modelli di dichiarazione dei
sostituti
d'imposta
di cui all'art. 4, comma
1, e i modelli
di
dichiarazione
di cui agli artt. 34, comma 4,
e 37, del
decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive
modificazioni,
recante norme di
semplificazione degli
adempimenti
dei contribuenti in sede di dichiarazione dei
redditi
e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di
modernizzazione
del sistema
di gestione
delle
dichiarazioni,
sono emanati entro il 15 gennaio dell'anno
in cui
i modelli stessi devono essere utilizzati e
sono
pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
2. - 6. Omissis».
«Art. 2
(Termine per
la presentazione
della
dichiarazione
in materia di imposte
sui redditi e
di
I.R.A.P.).
- 1. Le persone
fisiche e le societa' o le
associazioni
di cui all'art. 6 del decreto del Presidente
della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, presentano la
dichiarazione
secondo le disposizioni di cui all'art.
3,
per il
tramite di una banca o di un ufficio della
Poste
italiane
S.p.a. tra il 1° maggio ed il 30 giugno ovvero in
via telematica
entro il 31 luglio dell'anno successivo a
quello di chiusura
del periodo di imposta.
2. I soggetti all'imposta sul
reddito delle persone
giuridiche,
presentano la
dichiarazione secondo
le
disposizioni
di cui all'art. 3 in via telematica,
entro
l'ultimo
giorno del settimo mese successivo a
quello di
chiusura del
periodo d'imposta.
a) (abrogata);
b) (abrogata).
3. - 9. Omissis.».
«Art. 3 (Modalita' di
presentazione
ed obblighi di
conservazione
delle dichiarazioni). - 1. Le dichiarazioni
sono presentate
all'Agenzia delle entrate in via telematica
ovvero
per il tramite di una banca convenzionata o di
un
ufficio della
Poste italiane S.p.a. secondo le disposizioni
di cui
ai commi successivi. I contribuenti con periodo di
imposta
coincidente con l'anno solare
obbligati alla
presentazione
della dichiarazione dei redditi, dell'imposta
regionale
sulle attivita' produttive e della dichiarazione
annuale
ai fini
dell'imposta sul valore
aggiunto,
presentano
la dichiarazione unificata annuale. E' esclusa
dalla
dichiarazione unificata la dichiarazione annuale ai
fini dell'imposta
sul valore aggiunto degli enti e delle
societa'
che si sono
avvalsi della
procedura di
liquidazione
dell'imposta sul valore aggiunto di gruppo di
cui all'art.
73, ultimo comma, del decreto del Presidente
della
Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive
modificazioni.
2. Le dichiarazioni previste
dal presente
decreto,
compresa
quella unificata,
sono presentate
in via
telematica
all'Agenzia delle entrate,
direttamente o
tramite
gli incaricati di cui
ai commi 2-bis e 3,
dai
soggetti tenuti
per il periodo d'imposta cui si riferiscono
le
predette dichiarazioni
alla presentazione
della
dichiarazione
relativa all'imposta sul valore aggiunto, dai
soggetti
tenuti alla presentazione della dichiarazione dei
sostituti
di imposta di cui all'art. 4 e dai soggetti
di
cui all'art.
87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico
delle
imposte sui redditi, approvato
con decreto
del
Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dai
soggetti
tenuti alla presentazione del
modello per
la
comunicazione
dei dati relativi alla applicazione
degli
studi di settore
e dei parametri. Le predette dichiarazioni
sono
trasmesse avvalendosi
del servizio
telematico
Entratel;
il collegamento telematico con l'Agenzia
delle
entrate
e' gratuito per gli utenti. I soggetti di cui
al
primo
periodo obbligati
alla presentazione
della
dichiarazione
dei sostituti d'imposta, anche
in forma
unificata,
in relazione ad un
numero di soggetti
non
superiore a
venti, si avvalgono per la presentazione in via
telematica
del servizio telematico Internet ovvero di
un
incaricato di
cui al comma 3.
2-bis. Nell'ambito dei
gruppi in cui
almeno una
societa'
o ente rientra tra i soggetti
di cui al comma
precedente,
la presentazione in via
telematica delle
dichiarazioni
di soggetti appartenenti al
gruppo puo'
essere
effettuata da uno o
piu' soggetti dello stesso
gruppo
avvalendosi del servizio telematico
Entratel. Si
considerano
appartenenti al gruppo l'ente o la
societa'
controllante
e le societa' da
questi controllate come
definite
dall'art. 43-ter, quarto comma, del decreto
del
Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
2-ter. I soggetti diversi
da quelli
indicati nei
commi 2
e 2-bis, non obbligati alla presentazione
delle
dichiarazioni
in via telematica, possono
presentare le
dichiarazioni
in via telematica, direttamente avvalendosi
del
servizio telematico
Internet ovvero
tramite un
incaricato di
cui al comma 3.
3. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni
in via
telematica mediante il servizio telematico Entratel
si considerano
soggetti incaricati della trasmissione delle
stesse:
a) gli
iscritti
negli
albi dei
dottori
commercialisti,
dei ragionieri e dei periti commerciali e
dei consulenti
del lavoro;
b) i soggetti iscritti alla
data del 30 settembre
1993 nei
ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di
commercio,
industria, artigianato e
agricoltura per la
sub-categoria
tributi, in possesso di diploma di laurea in
giurisprudenza
o in economia e commercio o equipollenti o
diploma di ragioneria;
c) le associazioni
sindacali di
categoria tra
imprenditori
indicate nell'art. 32, comma 1, lettere a), b)
e c),
del decreto legislativo 9
luglio 1997, n.
241,
nonche'
quelle che associano soggetti
appartenenti
a
minoranze etnico-linguistiche;
d) i centri di assistenza fiscale per le
imprese e
per i lavoratori
dipendenti e pensionati;
e) gli altri incaricati individuati con decreto
del
Ministro dell'economia
e delle finanze.
3-bis. I soggetti di cui al comma 3, incaricati
della
predisposizione
delle dichiarazioni previste dal presente
decreto, sono
obbligati alla trasmissione in via telematica
delle stesse.
3-ter. Ai soggetti di cui al comma 3 incaricati
della
trasmissione
telematica delle dichiarazioni
spetta un
compenso,
a carico del bilancio dello Stato, di euro 0,51
per ciascuna
dichiarazione elaborata e trasmessa mediante
il
servizio telematico
Entratel. Il
compenso non
costituisce
corrispettivo agli effetti dell'imposta
sul
valore
aggiunto. Le modalita'
di corresponsione
dei
compensi
sono stabilite
con decreto del
Ministero
dell'economia
e delle finanze. La misura del compenso
e'
adeguata
ogni anno, con decreto del Ministro dell'economia
e delle
finanze con l'applicazione di una percentuale pari
alla variazione
dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie
di operai e
impiegati rilevata
dall'ISTAT
nell'anno precedente.
4. I soggetti di cui
ai commi 2,
2-bis e 3 sono
abilitati
dall'Agenzia delle entrate alla trasmissione dei
dati
contenuti nelle dichiarazioni.
L'abilitazione e'
revocata
quando nello
svolgimento dell'attivita'
di
trasmissione
delle dichiarazioni vengono commesse gravi o
ripetute irregolarita',
ovvero in presenza di provvedimenti
di sospensione
irrogati dall'ordine di appartenenza del
professionista
o in caso di revoca
dell'autorizzazione
all'esercizio
dell'attivita' da parte
dei centri
di
assistenza fiscale.
5. Salvo quanto previsto dal
comma 2 per i soggetti
obbligati
alla presentazione in
via telematica,
la
dichiarazione
puo' essere presentata
all'Agenzia delle
entrate
anche mediante spedizione effettuata dall'estero,
utilizzando
il mezzo della raccomandata o altro equivalente
dal quale risulti
con certezza la data di spedizione ovvero
avvalendosi
del servizio telematico Internet.
6. Le banche e gli uffici postali rilasciano, anche
se
non
richiesta,
ricevuta di
presentazione della
dichiarazione.
I soggetti di cui ai
commi 2-bis e
3
rilasciano al
contribuente o al sostituto di imposta, anche
se non richiesto,
l'impegno a trasmettere in via telematica
all'Agenzia
delle entrate
i dati contenuti
nella
dichiarazione,
contestualmente alla ricezione della stessa
o dell'assunzione
dell'incarico per la sua predisposizione
nonche',
entro trenta giorni dal termine previsto per
la
presentazione
in via
telematica, la
dichiarazione
trasmessa,
redatta su modello conforme a quello approvato
con il
provvedimento di cui all'art. 1, comma 1 e
copia
della comunicazione
dell'Agenzia delle entrate di ricezione
della dichiarazione.
7. Le banche e la Poste italiane S.p.a. trasmettono
in
via telematica
le dichiarazioni all'Agenzia delle entrate
entro
quattro mesi dalla data di scadenza del termine
di
presentazione
ovvero, per le dichiarazioni presentate oltre
tale
termine, entro
quattro mesi
dalla data di
presentazione
delle dichiarazioni
stesse, ove
non
diversamente
previsto dalle convenzioni di cui al comma 11.
7-bis. I soggetti di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter e
3,
presentano
in via telematica le dichiarazioni per le quali
non e'
previsto un apposito termine entro un mese
dalla
scadenza
del termine previsto per la presentazione
alle
banche e agli
uffici postali.
7-ter. Le
dichiarazioni consegnate
ai soggetti
incaricati
di cui ai commi 2-bis e 3, successivamente
al
termine
previsto per la presentazione in via
telematica
delle
stesse, sono trasmesse entro
un mese dalla
data
contenuta
nell'impegno alla trasmissione rilasciato
dai
medesimi soggetti
al contribuente ai sensi del comma 6.
8. - 13. Omissis.».
«Art. 4 (Dichiarazione e certificazioni dei
sostituti
d'imposta).
- 1. Salvo quanto previsto per la dichiarazione
unificata
dall'art. 3, comma 1, i soggetti indicati
nel
titolo
III del decreto del Presidente
della Repubblica
29 settembre
1973, n. 600, obbligati ad operare
ritenute
alla fonte,
che corrispondono compensi, sotto
qualsiasi
forma,
soggetti a
ritenute alla fonte
secondo le
disposizioni
dello stesso titolo, nonche' gli intermediari
e
gli altri soggetti che
intervengono in
operazioni
fiscalmente
rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai
sensi
di specifiche disposizioni
normative, presentano
annualmente
una dichiarazione unica, anche
ai fini dei
contributi
dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza
sociale
(I.N.P.S.) e dei
premi dovuti
all'Istituto
nazionale
per le assicurazioni contro gli infortuni
sul
lavoro
(I.N.A.I.L.), relativa a tutti
i percipienti,
redatta
in conformita' ai
modelli approvati
con i
provvedimenti
di cui all'art. 1, comma 1.
2. La dichiarazione indica
i dati e
gli elementi
necessari
per l'individuazione del sostituto
d'imposta,
dell'intermediario
e degli altri soggetti
di cui al
precedente
comma, per la determinazione dell'ammontare dei
compensi
e proventi, sotto qualsiasi forma
corrisposti,
delle
ritenute, dei contributi e dei premi,
nonche' per
l'effettuazione
dei controlli e
gli altri elementi
richiesti
nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che
l'Agenzia
delle entrate, l'I.N.P.S. e l'I.N.A.I.L. sono in
grado
di acquisire
direttamente e
sostituisce le
dichiarazioni
previste ai fini contributivi e assicurativi.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, emanato
di
concerto
con i Ministri del tesoro, del bilancio e
della
programmazione
economica e del lavoro e della previdenza
sociale,
la dichiarazione unica di cui
al comma 1 puo'
essere
estesa anche ai contributi dovuti agli altri enti e
casse.
3-bis. I
sostituti
d'imposta, comprese
le
Amministrazioni
dello Stato,
anche con ordinamento
autonomo,
di cui al primo comma dell'art. 29 del
decreto
del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
che effettuano
le ritenute sui redditi
a norma degli
artt. 23, 24,
25, 25-bis e 29 del citato decreto n. 600 del
1973,
tenuti al rilascio della
certificazione di
cui
all'art.
7-bis del medesimo decreto, trasmettono
in via
telematica,
direttamente o tramite gli incaricati di
cui
all'art.
3, commi 2-bis e 3, all'Agenzia delle entrate
i
dati
fiscali e contributivi
contenuti nella predetta
certificazione,
nonche' gli ulteriori dati necessari per
l'attivita'
di
liquidazione
e controllo
dell'Amministrazione
finanziaria e degli enti previdenziali
e assicurativi,
entro il 31 marzo dell'anno successivo a
quello
di erogazione. Entro la stessa data sono, altresi',
trasmessi
in via telematica i
dati contenuti
nelle
certificazioni
rilasciate ai soli fini
contributivi e
assicurativi
nonche' quelli relativi alle operazioni
di
conguaglio
effettuate a seguito dell'assistenza
fiscale
prestata ai
sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, e
successive modificazioni. Le trasmissioni in
via
telematica
effettuate ai sensi del
presente comma sono
equiparate,
a tutti gli effetti,
alla esposizione dei
medesimi dati
nella dichiarazione di cui al comma 1.
4. Le attestazioni comprovanti
il versamento
delle
ritenute e ogni
altro documento previsto dal decreto di cui
all'art.
1 sono conservati per
il periodo
previsto
dall'art.
43, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre
1973, n. 600, e sono esibiti o trasmessi, su
richiesta,
all'ufficio competente. La conservazione delle
attestazioni
relative ai
versamenti contributivi
e
assicurativi
resta disciplinata dalle leggi speciali.
4-bis. Salvo quanto
previsto dal
comma 3-bis, i
sostituti
di imposta, comprese le Amministrazioni
dello
Stato,
anche con ordinamento autonomo, gli intermediari e
gli altri
soggetti di cui al comma 1 presentano in
via
telematica,
secondo le disposizioni di cui
all'art. 3,
commi 2,
2-bis, 2-ter e 3, la
dichiarazione di cui
al
comma 1,
relativa all'anno solare
precedente, entro il
31 marzo di
ciascun anno.
5. (Abrogato).
6. (Abrogato).
6-bis. I soggetti indicati nell'art. 29, terzo
comma,
del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973,
n. 600, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi
forma,
soggetti a
ritenuta alla
fonte comunicano
all'Agenzia
delle entrate mediante appositi elenchi i dati
fiscali
dei percipienti. Con provvedimento del
direttore
dell'Agenzia
delle entrate sono stabiliti il contenuto, i
termini
e le modalita' delle comunicazioni, previa intesa
con le
rispettive Presidenze delle Camere e della
Corte
costituzionale,
con il segretario generale della Presidenza
della
Repubblica, e, nel caso
delle regioni a statuto
speciale,
con i
Presidenti dei
rispettivi
organi
legislativi.
Nel medesimo
provvedimento puo' essere
previsto
anche l'obbligo di indicare i dati
relativi ai
contributi dovuti
agli enti e casse previdenziali.
6-ter. I soggetti indicati
nel comma 1
rilasciano
un'apposita
certificazione unica
anche ai fini
dei
contributi
dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza
sociale (I.N.P.S.)
attestante l'ammontare complessivo delle
dette
somme e valori, l'ammontare delle ritenute operate,
delle
detrazioni di imposta effettuate e dei
contributi
previdenziali
e assistenziali, nonche' gli
altri dati
stabiliti
con il
provvedimento amministrativo
di
approvazione
dello schema di certificazione
unica. La
certificazione
e' unica anche ai fini dei contributi dovuti
agli altri
enti e casse previdenziali. Con decreto
del
Ministro dell'economia
e delle finanze, emanato di concerto
con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono
stabilite
le relative
modalita' di attuazione.
La
certificazione
unica sostituisce quelle previste ai fini
contributivi.
6-quater. Le certificazioni di
cui al comma
6-ter,
sottoscritte
anche mediante
sistemi di elaborazione
automatica,
sono consegnate agli
interessati entro il
28 febbraio
dell'anno successivo a quello in cui le somme e
i valori
sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni
dalla
richiesta degli stessi in caso di interruzione
del
rapporto
di lavoro. Nelle ipotesi di cui all'art. 27
del
decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600,
la certificazione puo' essere sostituita
dalla
copia della
comunicazione prevista dagli artt. 7, 8, 9 e 11
della legge
29 dicembre 1962, n. 1745.».
«Art. 5 (Dichiarazione nei casi di liquidazione). -
1.
In caso
di liquidazione di societa'
o enti
soggetti
all'imposta
sul reddito delle persone
giuridiche, di
societa'
o associazioni di cui all'art. 5 del testo unico
delle
imposte sui redditi, approvato
con decreto
del
Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e di
imprese
individuali, il liquidatore o,
in mancanza, il
rappresentante
legale, presenta, secondo le disposizioni di
cui all'art.
3, la dichiarazione relativa
al periodo
compreso
tra l'inizio del periodo d'imposta e la data
in
cui ha
effetto la deliberazione di messa in liquidazione
entro
l'ultimo giorno del settimo mese successivo a
tale
data in
via telematica. Lo stesso liquidatore presenta la
dichiarazione
relativa al risultato finale delle operazioni
di liquidazione
entro sette mesi successivi alla chiusura
della
liquidazione stessa o al
deposito del
bilancio
finale, se prescritto
in via telematica.
2. (Abrogato).
3. Se la liquidazione
si prolunga oltre il
periodo
d'imposta
in corso alla data indicata nel
comma 1 sono
presentate,
nei termini
stabiliti dall'art.
2, la
dichiarazione
relativa alla residua frazione
del detto
periodo
e quelle relative ad
ogni successivo
periodo
d'imposta.
4. Nei casi di
fallimento o di liquidazione
coatta
amministrativa,
le dichiarazioni di cui al comma 1
sono
presentate,
anche se si tratta di imprese individuali, dal
curatore
o dal commissario liquidatore, in via telematica,
avvalendosi
del servizio telematico Entratel, direttamente
o tramite i
soggetti incaricati di cui all'art. 3, comma 3,
entro l'ultimo
giorno del settimo mese successivo a quello,
rispettivamente,
della nomina
del curatore
e del
commissario
liquidatore, e della chiusura del fallimento e
della liquidazione;
le dichiarazioni di cui al comma 3 sono
presentate,
con le medesime modalita', esclusivamente
ai
fini dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e
soltanto
se vi e' stato esercizio provvisorio. Il reddito
d'impresa,
di cui al comma 1 dell'art. 183 del testo unico
delle
imposte sui redditi e quello di cui ai commi 2 e
3
del
medesimo articolo, risultano
dalle dichiarazioni
iniziale e finale
che devono essere presentate dal curatore
o dal commissario
liquidatore. Il curatore o il commissario
liquidatore,
prima di presentare la dichiarazione finale,
deve provvedere
al versamento, se la societa' fallita o
liquidata
vi e' soggetta, dell'imposta sul reddito
delle
societa'.
In caso di fallimento o di liquidazione coatta,
di imprese
individuali o di societa' in nome collettivo o
in accomandita
semplice, il curatore o il
commissario
liquidatore,
contemporaneamente alla presentazione
delle
dichiarazioni
iniziale e finale di cui al secondo periodo,
deve
consegnarne o
spedirne copia per
raccomandata
all'imprenditore
e a ciascuno dei familiari partecipanti
all'impresa,
ovvero a
ciascuno dei soci,
ai fini
dell'inclusione
del reddito o della perdita che ne risulta
nelle
rispettive dichiarazioni dei
redditi relative al
periodo d'imposta
in cui ha avuto inizio e in quello in cui
si e'
chiuso il procedimento concorsuale. Per
ciascuno
degli
immobili di cui all'art.
183, comma 4,
secondo
periodo,
del testo unico il
curatore o il commissario
liquidatore,
nel termine di un mese dalla vendita,
deve
presentare
all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate apposita
dichiarazione
ai fini dell'imposta locale sui
redditi,
previo
versamento nei modi ordinari del relativo importo,
determinato
a norma dell'art. 25 del testo unico.
5. Resta
fermo, anche durante
la liquidazione,
l'obbligo
di presentare le dichiarazioni
dei sostituti
d'imposta.».
«Art. 5-bis (Dichiarazione nei casi di
trasformazione,
di fusione
e di scissione). - 1. In caso di trasformazione
di una
societa' non soggetta all'imposta sul reddito delle
persone
giuridiche in societa' soggetta a tale imposta, o
viceversa, deliberata
nel corso del periodo d'imposta, deve
essere
presentata, secondo le disposizioni di cui all'art.
3, la
dichiarazione relativa alla frazione di
esercizio
compresa
tra l'inizio del periodo d'imposta e la data
in
cui ha effetto
la trasformazione, entro l'ultimo giorno del
settimo mese
successivo a tale data in via telematica.
2. In caso di fusione
di piu' societa' deve
essere
presentata
dalla societa' risultante dalla
fusione o
incorporante,
la dichiarazione relativa alla frazione
di
esercizio
delle societa' fuse o incorporate compresa
tra
l'inizio
del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto
la
fusione entro
l'ultimo giorno del
settimo mese
successivo a
tale data in via telematica.
3. In caso di scissione totale la societa' designata
a
norma
del comma 14 dell'art. 123-bis del testo unico delle
imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve presentare
la dichiarazione
relativa alla frazione di periodo della
societa'
scissa, con le modalita' e i termini di
cui al
comma 1
decorrenti dalla data in cui e'
stata eseguita
l'ultima
delle iscrizioni prescritte dall'art.
2504 del
codice
civile, indipendentemente da
eventuali effetti
retroattivi.
4. Le disposizioni del presente
articolo, in quanto
applicabili,
valgono anche nei casi di trasformazione e di
fusione di enti
diversi dalle societa'.».
«Art. 8 (Dichiarazione annuale in materia
di imposta
sul valore
aggiunto e di versamenti unitari da parte
di
determinati
contribuenti). - 1. Salvo
quanto previsto
relativamente
alla dichiarazione unificata, il contribuente
presenta, secondo
le disposizioni di cui all'art. 3, tra il
1° febbraio
e il 31
luglio in via
telematica la
dichiarazione
relativa all'imposta sul valore
aggiunto
dovuta per l'anno
solare precedente, redatta in conformita'
al modello
approvato entro il 15 gennaio dell'anno in cui
e'
utilizzato con
provvedimento amministrativo
da
pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale. La trasmissione della
dichiarazione
in via telematica e' effettuata entro il mese
di novembre
da parte dei soggetti indicati nel comma 11 del
medesimo
art. 3. La dichiarazione annuale e'
presentata
anche
dai contribuenti che non hanno effettuato operazioni
imponibili.
Sono esonerati dall'obbligo di
presentazione
della
dichiarazione i contribuenti che
nell'anno solare
precedente
hanno registrato esclusivamente
operazioni
esenti
dall'imposta di cui all'art. 10
del decreto del
Presidente
della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e
successive
modificazioni, salvo che siano
tenuti alle
rettifiche
delle detrazioni di cui all'art. 19-bis 2
del
medesimo
decreto, ovvero abbiano
registrato operazioni
intracomunitarie,
nonche' i contribuenti esonerati ai sensi
di specifiche
disposizioni normative.
2. - 7. Omissis.».
«Art. 8-bis. (Comunicazione dati I.V.A.).
- 1.
Fermi
restando
gli obblighi previsti dall'art. 3
relativamente
alla dichiarazione
unificata e dall'art. 8 relativamente
alla dichiarazione
I.V.A. annuale e ferma restando
la
rilevanza
attribuita alle suddette dichiarazioni anche ai
fini
sanzionatori, il
contribuente presenta
in via
telematica,
direttamente o tramite gli incaricati di
cui
all'art.
3, commi 2-bis e 3, entro il mese di febbraio di
ciascun
anno, una
comunicazione dei dati
relativi
all'imposta
sul valore aggiunto riferita all'anno
solare
precedente,
redatta in conformita' al modello approvato con
provvedimento
amministrativo da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale.
La comunicazione e'
presentata anche
dai
contribuenti
che non hanno effettuato operazioni imponibili
(52).
2. Sono esonerati dall'obbligo
di comunicazione
i
contribuenti
che per l'anno solare
precedente hanno
registrato esclusivamente
operazioni esenti dall'imposta di
cui all'art.
10 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, salvo
che
abbiano registrato operazioni
intracomunitarie,
i
contribuenti
esonerati ai sensi di specifiche disposizioni
normative dall'obbligo
di presentazione della dichiarazione
annuale
di cui all'art. 8, i soggetti di cui all'art.
88
del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917,
i soggetti sottoposti a procedure
concorsuali,
nonche' le persone
fisiche che hanno realizzato nel periodo
di riferimento
un volume d'affari inferiore o uguale a lire
50 milioni.
3. Gli enti o le
societa' partecipanti che
si sono
avvalsi
per l'anno di riferimento
della procedura
di
liquidazione
dell'I.V.A. di gruppo di
cui all'ultimo
comma dell'art.
73 del decreto del
Presidente della
Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, inviano singolarmente
la
comunicazione dei dati
relativamente alla
propria
attivita'.
4. Nella comunicazione sono indicati l'ammontare
delle
operazioni
attive e
passive al netto
dell'I.V.A.,
l'ammontare
delle operazioni intracomunitarie, l'ammontare
delle
operazioni esenti e non imponibili, l'imponibile
e
l'imposta
relativa alle importazioni di
oro e argento
effettuate senza
pagamento dell'I.V.A. in dogana, l'imposta
esigibile
e l'imposta
detratta, risultanti
dalle
liquidazioni
periodiche senza tener conto delle operazioni
di rettifica
e di conguaglio.
4-bis. Entro sessanta giorni dal termine previsto
per
la presentazione
della comunicazione di cui ai precedenti
commi,
il contribuente presenta l'elenco dei soggetti nei
cui confronti
sono state emesse fatture nell'anno cui si
riferisce
la comunicazione nonche',
in relazione
al
medesimo periodo,
l'elenco dei soggetti titolari di partita
IVA da
cui sono effettuati acquisti
rilevanti ai fini
dell'applicazione
dell'imposta sul valore aggiunto.
Per
ciascun
soggetto sono indicati
il codice fiscale
e
l'importo complessivo
delle operazioni effettuate, al netto
delle
relative note di variazione, con la
evidenziazione
dell'imponibile,
dell'imposta, nonche' dell'importo delle
operazioni
non imponibili e
di quelle esenti.
Con
provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da
pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale:
a) sono individuati gli
elementi informativi
da
indicare negli
elenchi previsti dal presente comma, nonche'
le modalita'
per la presentazione, esclusivamente in via
telematica,
degli stessi;
b) il termine di cui al primo periodo del
presente
comma puo'
essere differito per
esigenze di
natura
esclusivamente
tecnica, ovvero relativamente a particolari
tipologie
di contribuenti, anche in considerazione
della
dimensione dei
dati da trasmettere.
5. I termini di presentazione della comunicazione
che
scadono
di sabato sono prorogati d'ufficio al primo giorno
feriale successivo.
6. Per l'omissione della
comunicazione ovvero degli
elenchi,
nonche' per l'invio
degli stessi con
dati
incompleti
o non veritieri, si applicano le
disposizioni
previste
dall'art. 11 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471.».
- Si riporta il testo dell'art. 1283 del codice civile:
«Art. 1283 (Anatocismo). - In mancanza di usi contrari,
gli interessi
scaduti possono produrre interessi solo dal
giorno
della domanda
giudiziale o per
effetto di
convenzione
posteriore alla loro scadenza, e sempre che si
tratti di interessi
dovuti almeno per sei mesi.».
- Si riporta il testo
dell'art. 17 del decreto
del
Presidente
della Repubblica 7 dicembre
2001, n. 435,
recante
modifiche al
decreto del Presidente
della
Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, nonche' disposizioni per
la
semplificazione e razionalizzazione
di adempimenti
tributari, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 17 (Razionalizzazione dei termini di versamento).
- 1.
Il versamento del saldo dovuto con riferimento alla
dichiarazione
dei redditi ed
a quella dell'imposta
regionale sulle
attivita' produttive da parte delle persone
fisiche
e delle societa' o associazioni di cui all'art. 5
del testo
unico delle imposte sui
redditi, di cui al
decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917,
compresa quella unificata, e' effettuato entro il
16 giugno
dell'anno di presentazione della
dichiarazione
stessa.
Il versamento del saldo
dovuto in base
alla
dichiarazione
relativa all'imposta sul
reddito delle
persone giuridiche
ed a quella dell'imposta regionale sulle
attivita'
produttive, compresa
quella unificata,
e'
effettuato
entro il giorno 16 del sesto mese successivo a
quello di chiusura
del periodo d'imposta. I soggetti che in
base a disposizioni
di legge approvano il bilancio oltre il
termine
di quattro mesi dalla chiusura
dell'esercizio,
versano il saldo
dovuto in base alla dichiarazione relativa
all'imposta
sul reddito delle persone
giuridiche ed a
quella
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
compresa
quella unificata, entro il
giorno 16 del mese
successivo
a quello di approvazione del bilancio. Se
il
bilancio
non e' approvato nel termine stabilito, in
base
alle disposizioni
di legge di cui al precedente periodo, il
versamento
e' comunque effettuato entro il giorno 16
del
mese successivo
a quello di scadenza del termine stesso.
2. - 3. Omissis.».
- Si riporta il testo
degli artt. 13,
16 e 17 del
decreto
del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164,
recante
norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di
assistenza
fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai
sostituti d'imposta
e dai professionisti ai sensi dell'art.
40 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, come
modificato dalla
presente legge:
«Art. 13 (Modalita' e termini di
presentazione
della
dichiarazione
dei redditi). - 1. I possessori dei redditi
indicati
al comma 1, dell'art. 37, del decreto legislativo
9 luglio
1997, n. 241, come
modificato dal
decreto
legislativo
28 dicembre 1998, n. 490, possono
adempiere
all'obbligo
di dichiarazione dei
redditi presentando
l'apposita
dichiarazione e le
schede ai fini
della
destinazione
del 4 e dell'8 per mille dell'IRPEF:
a) entro il mese di aprile
dell'anno successivo
a
quello
cui si riferisce la
dichiarazione, al
proprio
sostituto
d'imposta, che intende prestare
l'assistenza
fiscale;
b) entro il mese di maggio
dell'anno successivo
a
quello
cui si riferisce la
dichiarazione, ad
un CAF-
dipendenti,
unitamente alla documentazione
necessaria
all'effettuazione
delle operazioni di controllo.
2. - 6. Omissis.».
«Art. 16.
(Assistenza
fiscale prestata dai
CAF-dipendenti).
- 1. I CAF-dipendenti, nell'ambito delle
attivita'
di assistenza fiscale di
cui all'art.
34,
comma 4,
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni,
provvedono a:
a) comunicare ai sostituti d'imposta,
anche in via
telematica,
entro il 30 giugno di
ciascun anno,
il
risultato finale
delle dichiarazioni;
b) consegnare al contribuente, entro il 30 giugno
di
ciascun
anno, copia della
dichiarazione dei
redditi
elaborata e
il relativo prospetto di liquidazione;
c) trasmettere in via telematica
all'Agenzia delle
entrate,
entro il 31
luglio di ciascun
anno, le
dichiarazioni
predisposte e,
entro il
31 dicembre
successivo,
le dichiarazioni integrative di cui
all'art.
14;
d) conservare copia
delle dichiarazioni
e dei
relativi
prospetti di liquidazione
nonche' le schede
relative
alle scelte per la destinazione dell'8 per mille
dell'imposta
sul reddito delle persone
fisiche fino al
31 dicembre
del secondo anno successivo
a quello
di
presentazione.
2. - 4. Omissis.».
«Art.17 (Assistenza fiscale
prestata dal
sostituto
d'imposta).
- 1. I sostituti d'imposta che comunicano
ai
propri
sostituiti, entro il 15 gennaio di ogni
anno, di
voler prestare
assistenza fiscale provvedono a:
a) controllare, sulla base dei
dati ed
elementi
direttamente
desumibili dalla dichiarazione presentata dal
sostituito,
la regolarita' formale della stessa anche
in
relazione
alle disposizioni che stabiliscono limiti
alla
deducibilita'
degli oneri, alle detrazioni ed ai crediti di
imposta;
b) consegnare al sostituito, entro il 15
giugno di
ciascun
anno, copia della dichiarazione elaborata
ed il
relativo prospetto
di liquidazione;
c) trasmettere in via telematica
all'Agenzia delle
entrate,
entro il 31
luglio di ciascun
anno, le
dichiarazioni
elaborate e
i relativi prospetti
di
liquidazione
nonche' consegnare, secondo le
modalita'
stabilite
con provvedimento del direttore
dell'Agenzia
delle
entrate, le buste contenenti le schede relative alle
scelte per la
destinazione dell'otto per mille dell'imposta
sul reddito
delle persone fisiche;
d) conservare copia
delle dichiarazioni
e dei
relativi
prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre del
secondo anno
successivo a quello di presentazione.
2. Il sostituto d'imposta socio di un
CAF-dipendenti
puo' prestare
assistenza fiscale ai propri
sostituiti
tramite il CAF
stesso, che opera con le modalita' stabilite
all'art. 16.».
- Si riporta il
testo dell'art.
10 del decreto
legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, recante
«Riordino
della
finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4
della
L. 23 ottobre 1992, n. 421», come modificato
dalla
presente legge:
«Art. 10 - (Versamenti e dichiarazioni).
1. L'imposta e' dovuta dai soggetti indicati
nell'art.
3 per
anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi
dell'anno nei
quali si e' protratto il possesso; a tal fine
il mese
durante il quale il possesso si e' protratto per
almeno
quindici giorni e' computato per intero. A ciascuno
degli
anni solari corrisponde una autonoma
obbligazione
tributaria.
2. I soggetti indicati nell'art. 3 devono effettuare il
versamento
dell'imposta complessivamente dovuta al comune
per l'anno in
corso in due rate delle quali la prima, entro
il 16
giugno, pari al 50 per cento dell'imposta
dovuta
calcolata
sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei
dodici
mesi dell'anno precedente. La
seconda rata deve
essere
versata dal 1 al 16 dicembre, a saldo dell'imposta
dovuta
per l'intero anno, con eventuale conguaglio
sulla
prima
rata versata. Il versamento dell'imposta puo' essere
effettuato
anche tramite versamenti su
conto corrente
postale
con bollettini conformi al modello
indicato con
circolare
del Ministero delle finanze. Resta in ogni caso
nella
facolta' del contribuente provvedere al
versamento
dell'imposta
complessivamente dovuta in unica
soluzione
annuale, da
corrispondere entro il 16 giugno.
3. L'imposta dovuta ai sensi del comma 2
deve essere
corrisposta
mediante versamento diretto al concessionario
della
riscossione nella cui circoscrizione e' compreso il
comune
di cui all'art. 4 ovvero su apposito conto corrente
postale
intestato al
predetto concessionario,
con
arrotondamento
a mille lire per difetto se la frazione non
e' superiore
a 500 lire o per eccesso se e' superiore; al
fine di
agevolare il pagamento, il concessionario invia,
per gli
anni successivi al 1993, ai contribuenti
moduli
prestampati
per il versamento. La commissione spettante al
concessionario
e' a carico del comune
impositore ed e'
stabilita
nella misura dell'uno per
cento delle somme
riscosse, con
un minimo di lire 3.500 ed un massimo di lire
100.000 per
ogni versamento effettuato dal contribuente.
4. I soggetti passivi devono dichiarare
gli immobili
posseduti
nel territorio dello Stato, con
esclusione di
quelli
esenti dall'imposta ai sensi
dell'art. 7,
su
apposito
modulo, entro il termine di presentazione
della
dichiarazione
dei redditi relativa all'anno
in cui il
possesso
ha avuto inizio; tutti
gli immobili
il cui
possesso
e' iniziato antecedentemente al 1° gennaio
1993
devono
essere dichiarati entro il termine di presentazione
della
dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1992. La
dichiarazione
ha effetto anche per gli anni
successivi
sempreche'
non si verifichino modificazioni dei dati
ed
elementi
dichiarati cui consegua un
diverso ammontare
dell'imposta
dovuta; in tal caso il soggetto interessato e'
tenuto
a denunciare nelle
forme sopra
indicate le
modificazioni
intervenute,
entro il
termine
di
presentazione
della dichiarazione dei redditi
relativa
all'anno
in cui le modificazioni si sono verificate.
Nel
caso
di piu' soggetti
passivi tenuti
al pagamento
dell'imposta
su un medesimo immobile puo' essere presentata
dichiarazione
congiunta; per
gli immobili indicati
nell'art.
1117, n. 2) del
codice civile oggetto
di
proprieta'
comune, cui e' attribuita o attribuibile
una
autonoma
rendita catastale, la dichiarazione deve
essere
presentata dall'amministratore
del condominio per conto dei
condomini.
5. 6. Omissis.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 59 del
decreto
legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, recante «Istituzione
dell'imposta
regionale sulle
attivita' produttive,
revisione
degli scaglioni,
delle aliquote
e delle
detrazioni
dell'Irpef e istituzione di una
addizionale
regionale a
tale imposta, nonche' riordino della disciplina
dei tributi
locali»:
«Art. 59 - (Potesta'
regolamentare
in materia di
imposta comunale
sugli immobili).
Con regolamento adottato a norma dell'art. 52, i comuni
possono:
a) stabilire
ulteriori
condizioni
ai fini
dell'applicazione
delle disposizioni del secondo periodo
della
lettera b) del comma 1
dell'art. 2 del
decreto
legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, riguardante i terreni
considerati
non fabbricabili, anche con riferimento
alla
quantita'
e qualita' di lavoro
effettivamente dedicato
all'attivita'
agricola da parte dei soggetti
di cui al
comma 2 dell'art.
58 e del proprio nucleo familiare;
b) disporre l'esenzione per gli immobili
posseduti
dallo
Stato, dalle regioni, dalle province,
dagli altri
comuni,
dalle comunita' montane, dai consorzi fra
detti
enti,
dalle aziende unita' sanitarie locali, non destinati
esclusivamente
ai compiti istituzionali;
c) stabilire che l'esenzione di
cui all'art.
7,
comma 1,
lettera i), del decreto legislativo 30
dicembre
1992,
n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti
non commerciali,
si applica soltanto ai fabbricati ed a
condizione
che gli stessi, oltre che
utilizzati, siano
anche posseduti
dall'ente non commerciale utilizzatore;
d) considerare parti
integranti dell'abitazione
principale
le sue pertinenze, ancorche'
distintamente
iscritte in
catasto;
e) considerare abitazioni principali, con conseguente
applicazione
dell'aliquota ridotta
od anche
della
detrazione
per queste previste, quelle
concesse in uso
gratuito a parenti
in linea retta o collaterale, stabilendo
il grado di
parentela;
f) prevedere il diritto al
rimborso dell'imposta
pagata
per le aree successivamente divenute inedificabili,
stabilendone
termini, limiti temporali e condizioni, avuto
anche
riguardo alle modalita' ed
alla frequenza
delle
varianti apportate
agli strumenti urbanistici;
g) determinare periodicamente e per zone omogenee
i
valori
venali in comune commercio delle aree fabbricabili,
al fine
della limitazione del potere di accertamento del
comune qualora
l'imposta sia stata versata sulla base di un
valore
non inferiore a quello
predeterminato, secondo
criteri
improntati al perseguimento dello scopo di ridurre
al massimo l'insorgenza
di contenzioso;
h) disciplinare le
caratteristiche di fatiscenza
sopravvenuta
del fabbricato, non superabile con interventi
di
manutenzione, agli effetti
dell'applicazione della
riduzione
alla meta' dell'imposta prevista
nell'art. 8,
comma 1,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
come
sostituito dall'art.
3, comma 55, della
legge
23 dicembre
1996, n. 662 ;
i) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti
i versamenti
effettuati da un contitolare anche per conto
degli altri;
l) semplificare e razionalizzare il procedimento
di
accertamento
anche al fine di ridurre gli adempimenti dei
contribuenti
e potenziare
l'attivita' di controllo
sostanziale,
secondo i seguenti criteri direttivi:
1) eliminazione delle
operazioni di
controllo
formale
sulla base dei dati ed elementi
dichiarati, con
conseguente
soppressione dell'obbligo di
presentazione
della
dichiarazione o
denuncia, ed
introduzione
dell'obbligo
della comunicazione, da parte del contribuente
al comune
competente, entro un termine prestabilito
dal
comune
stesso, degli acquisti, cessazioni o modificazioni
di
soggettivita' passiva, con la
sola individuazione
dell'unita'
immobiliare interessata;
2) attribuzione alla giunta comunale del compito di
decidere le
azioni di controllo;
3) determinazione di un
termine di
decadenza,
comunque
non oltre il 31
dicembre del
quinto anno
successivo
a quello cui si riferisce l'imposizione, entro
il quale
deve essere notificato al contribuente, anche a
mezzo
posta mediante
raccomandata con
avviso di
ricevimento,
il motivato avviso di accertamento per omesso,
parziale
o tardivo
versamento con la
liquidazione
dell'imposta
o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni
e
degli interessi;
4) previsione di
una sanzione,
comunque non
inferiore a
lire 200.000 ne' superiore a lire 1.000.000 per
ciascuna unita'
immobiliare, per la omessa comunicazione di
cui al numero
1);
5) potenziamento
dell'attivita' di
controllo
mediante collegamenti
con i sistemi informativi immobiliari
del Ministero
delle finanze e con
altre banche dati
rilevanti per
la lotta all'evasione;
m) introdurre
l'istituto dell'accertamento
con
adesione del
contribuente, sulla base dei criteri stabiliti
dal decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218 ;
n) razionalizzare le modalita'
di esecuzione
dei
versamenti,
sia in autotassazione
che a seguito
di
accertamenti,
prevedendo, in aggiunta o in sostituzione del
pagamento
tramite il concessionario della riscossione, il
versamento
sul conto corrente postale
intestato alla
tesoreria
del comune e quello
direttamente presso
la
tesoreria
medesima, nonche' il pagamento tramite
sistema
bancario;
o) stabilire
differimenti di
termini per i
versamenti,
per situazioni particolari;
p) prevedere che ai fini
del potenziamento
degli
uffici
tributari del comune,
ai sensi dell'art.
3,
comma 57,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
possono
essere
attribuiti compensi
incentivanti al personale
addetto.
2. Se sono adottate norme regolamentari nella
materia
di cui
alla lettera l) del comma 1, nel
territorio del
comune
non operano,
per gli anni
di vigenza del
regolamento,
le disposizioni di cui
agli articoli 10,
commi 4 e 5,
primo periodo, 11, commi 1 e 2, 14, comma 2, e
16, comma
1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504 .
3. Nelle disposizioni
regolamentari
di cui alla
lettera l)
del comma 1 puo' essere
stabilita per anni
pregressi
la eliminazione delle operazioni di liquidazione
sulla base delle
dichiarazioni ovvero la loro effettuazione
secondo criteri
selettivi.».
- Si riporta il testo vigente degli
articoli 38 e 53
del decreto-legge
n. 331 del 1993, recante «Armonizzazione
delle
disposizioni in materia
di imposte
sugli oli
minerali,
sull'alcole, sulle
bevande alcoliche,
sui
tabacchi
lavorati e in materia di IVA con quelle recate da
direttive
CEE e
modificazioni conseguenti
a detta
armonizzazione,
nonche' disposizioni
concernenti la
disciplina dei
centri autorizzati di assistenza fiscale, le
procedure
dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR
dei redditi
di impresa fino all'ammontare corrispondente al
contributo diretto
lavorativo, l'istituzione per il 1993 di
un'imposta
erariale straordinaria su taluni beni ed altre
disposizioni
tributarie», nonche' il testo dell'art. 41 del
medesimo decreto,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 38 - (Acquisti intracomunitari).
1. L'imposta sul valore
aggiunto si
applica sugli
acquisti
intracomunitari di beni effettuati nel territorio
dello Stato
nell'esercizio di imprese, arti e professioni o
comunque
da enti, associazioni o altre organizzazioni
di
cui all'art.
4, quarto comma, del decreto del Presidente
della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, soggetti passivi
d'imposta nel
territorio dello Stato.
2.
Costituiscono
acquisti
intracomunitari le
acquisizioni,
derivanti da atti a titolo oneroso,
della
proprieta'
di beni o di altro diritto reale di
godimento
sugli
stessi, spediti o trasportati nel territorio
dello
Stato
da altro Stato membro dal cedente, nella qualita' di
soggetto
passivo d'imposta, ovvero dall'acquirente
o da
terzi per loro
conto.
3. Costituiscono inoltre acquisti intracomunitari:
a) abrogata;
b) la introduzione nel
territorio dello Stato
da
parte
o per conto di un soggetto passivo d'imposta di beni
provenienti
da altro Stato membro.
La disposizione si
applica anche
nel caso di destinazione nel territorio dello
Stato,
per
finalita'
rientranti
nell'esercizio
dell'impresa,
di beni provenienti
da altra
impresa
esercitata dallo
stesso soggetto in altro Stato membro;
c) gli acquisti di cui al comma 2 da parte di
enti,
associazioni
ed altre organizzazioni di cui all'art.
4,
quarto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972,
n. 633, non soggetti passivi d'imposta;
d) l'introduzione nel territorio dello Stato da parte
o per
conto dei soggetti indicati nella lettera c) di beni
dagli stessi
in precedenza importati in altro Stato membro;
e) gli acquisti a
titolo oneroso
di mezzi di
trasporto
nuovi trasportati o spediti
da altro
Stato
membro,
anche se il cedente non e' soggetto d'imposta
ed
anche
se non effettuati nell'esercizio di imprese, arti e
professioni.
4. Agli effetti del comma 3, lettera e),
costituiscono
mezzi di trasporto
le imbarcazioni di lunghezza superiore a
7,5 metri,
gli aeromobili con peso
totale al decollo
superiore
a 1.550 kg, e i veicoli con motore di cilindrata
superiore
a 48 cc. o potenza superiore a 7,2 kW, destinati
al trasporto
di persone o cose, esclusi le
imbarcazioni
destinate
all'esercizio di attivita' commerciali o
della
pesca
o ad operazioni di salvataggio o di
assistenza in
mare e
gli aeromobili di cui all'art. 8-bis, primo comma,
lettera c),
del decreto del Presidente della
Repubblica
26 ottobre
1972, n. 633; i mezzi
di trasporto
non si
considerano
nuovi alla duplice condizione
che abbiano
percorso
oltre seimila chilometri e
la cessione
sia
effettuata
decorso il termine di sei mesi dalla data
del
provvedimento
di prima immatricolazione o di iscrizione in
pubblici
registri o di altri provvedimenti
equipollenti,
ovvero
navigato per oltre cento ore,
ovvero volato per
oltre
quaranta ore e la cessione sia effettuata decorso il
termine
di tre mesi dalla data del provvedimento di prima
immatricolazione
o di iscrizione in pubblici registri o di
altri provvedimenti
equipollenti.
5. Non costituiscono acquisti intracomunitari:
a) l'introduzione nel territorio dello Stato di
beni
oggetto di operazioni
di perfezionamento o di manipolazioni
usuali
ai sensi, rispettivamente, dell'art. 1,
comma 3,
lettera h),
del Regolamento del Consiglio delle Comunita'
europee
16 luglio 1985, n. 1999,
e dell'art.
18 del
Regolamento
dello stesso Consiglio 25 luglio 1988, n. 2503,
se i
beni sono successivamente trasportati o spediti
al
committente,
soggetto passivo d'imposta, nello Stato membro
di provenienza
o per suo conto in altro Stato membro ovvero
fuori
del territorio della Comunita'; l'introduzione
nel
territorio
dello Stato di beni temporaneamente utilizzati
per l'esecuzione
di prestazioni o che,
se importati,
beneficierebbero
della ammissione temporanea in esenzione
totale dai dazi
doganali;
b) l'introduzione nel territorio
dello Stato,
in
esecuzione di
una cessione, di beni destinati ad essere ivi
installati,
montati o assiemati dal fornitore o per
suo
conto;
c) gli acquisti di
beni, diversi dai
mezzi di
trasporto
nuovi e da quelli soggetti ad accisa, effettuati
dai soggetti
indicati nel comma 3, lettera c), dai soggetti
passivi
per i quali l'imposta e' totalmente indetraibile a
norma dell'art.
19, terzo comma, del decreto del Presidente
della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dai produttori
agricoli
di cui all'art. 34 dello stesso decreto che
non
abbiano
optato per l'applicazione dell'imposta
nei modi
ordinari
se l'ammontare
complessivo degli
acquisti
intracomunitari
e degli acquisti di
cui all'art. 40,
comma 3,
del presente decreto, effettuati nell'anno solare
precedente
non ha superato 16 milioni di
lire e fino a
quando,
nell'anno in corso, tale limite non e'
superato.
L'ammontare
complessivo degli acquisti e' assunto al netto
dell'imposta
sul valore aggiunto e al netto degli acquisti
di mezzi
di trasporto nuovi di cui al
comma 4 e degli
acquisti di
prodotti soggetti ad accisa;
c-bis) l'introduzione nel territorio dello Stato
di
gas
mediante sistemi di
gas naturale e
di energia
elettrica, di
cui all'art. 7, secondo comma, terzo periodo,
del decreto
del Presidente della Repubblica 26
ottobre
1972, n. 633;
d) gli acquisti di beni se il cedente beneficia
nel
proprio
Stato membro dell'esonero disposto per le piccole
imprese.
6. La disposizione di cui al comma 5, lettera c),
non
si
applica ai soggetti ivi
indicati che
optino per
l'applicazione
dell'imposta sugli acquisti intracomunitari,
dandone
comunicazione all'ufficio nella dichiarazione, ai
fini dell'imposta
sul valore aggiunto, relativa all'anno
precedente
ovvero nella
dichiarazione di
inizio
dell'attivita'
o comunque anteriormente all'effettuazione
dell'acquisto.
L'opzione ha effetto, se esercitata nella
dichiarazione
relativa all'anno precedente, dal 1° gennaio
dell'anno
in corso e, negli altri casi, dal momento in cui
e' esercitata,
fino a quando non sia revocata e, in ogni
caso,
fino al compimento del biennio successivo
all'anno
nel corso del
quale e' esercitata, sempreche' ne permangano
i presupposti;
la revoca deve essere comunicata all'ufficio
nella
dichiarazione annuale ed ha
effetto dall'anno in
corso.
Per i soggetti di cui all'art. 4, quarto comma, del
decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, non
soggetti passivi d'imposta, la revoca deve essere
comunicata
mediante lettera raccomandata entro il termine
di presentazione
della dichiarazione annuale. La revoca ha
effetto dall'anno
in corso.
7.
L'imposta non
e'
dovuta per l'acquisto
intracomunitario
nel territorio dello Stato, da parte di
soggetto
passivo d'imposta in altro Stato membro, di beni
dallo
stesso acquistati in altro Stato membro e spediti o
trasportati
nel territorio dello Stato a propri cessionari,
soggetti passivi
d'imposta o enti di cui all'art. 4, quarto
comma,
del decreto del
Presidente della
Repubblica
26 ottobre
1972, n. 633, assoggettati all'imposta per gli
acquisti
intracomunitari effettuati, designati
per il
pagamento dell'imposta
relativa alla cessione.
8. Si considerano effettuati in proprio
gli acquisti
intracomunitari
da parte
di commissionari
senza
rappresentanza.».
«Art. 41 - (Cessioni intracomunitarie non imponibili).
1. Costituiscono cessioni non imponibili:
a) le cessioni a titolo oneroso di beni,
trasportati
o spediti nel
territorio di altro Stato membro, dal cedente
o dall'acquirente,
o da terzi per loro conto, nei confronti
di cessionari
soggetti di imposta o di enti, associazioni
ed altre organizzazioni
indicate nell'art. 4, quarto comma,
del decreto
del Presidente della Repubblica 26
ottobre
1972,
n. 633, non soggetti
passivi d'imposta;
i beni
possono
essere sottoposti per conto del
cessionario, ad
opera
del cedente stesso o
di terzi, a
lavorazione,
trasformazione,
assiemaggio o adattamento ad altri beni. La
disposizione
non si applica per le
cessioni di beni,
diversi
dai prodotti soggetti ad accisa, nei confronti dei
soggetti
indicati nell'art. 38, comma 5, lettera c),
del
presente
decreto, i quali, esonerati
dall'applicazione
dell'imposta
sugli acquisti intracomunitari effettuati nel
proprio Stato
membro, non abbiano optato per l'applicazione
della
stessa; le cessioni dei prodotti soggetti ad accisa
sono non
imponibili se il trasporto o spedizione
degli
stessi
sono eseguiti in conformita' degli articoli 6 e
8
del presente
decreto;
b) le
cessioni in
base
a cataloghi, per
corrispondenza
e simili, di beni diversi da quelli soggetti
ad accisa,
spediti o trasportati dal cedente o per
suo
conto nel territorio
di altro Stato membro nei confronti di
cessionari
ivi non tenuti ad applicare
l'imposta sugli
acquisti
intracomunitari e che non
hanno optato
per
l'applicazione
della stessa. La disposizione non si applica
per le
cessioni di mezzi di trasporto nuovi e di beni da
installare,
montare o assiemare ai sensi della successiva
lettera c).
La disposizione non si applica
altresi' se
l'ammontare
delle cessioni effettuate in altro Stato membro
non ha superato
nell'anno solare precedente e non supera in
quello in corso
lire 154 milioni, ovvero l'eventuale minore
ammontare
al riguardo stabilito da questo Stato a
norma
dell'art. 28-ter,
B, comma 2, della direttiva del Consiglio
n. 388/CEE
del 17 maggio 1977, come
modificata dalla
direttiva
n. 680/CEE del 16 dicembre 1991. In tal caso e'
ammessa
l'opzione per
l'applicazione
dell'imposta
nell'altro
Stato membro dandone comunicazione all'ufficio
nella
dichiarazione, ai fini
dell'imposta sul valore
aggiunto,
relativa all'anno
precedente ovvero
nella
dichiarazione
di inizio
dell'attivita' o
comunque
anteriormente
all'effettuazione della prima operazione non
imponibile.
L'opzione ha effetto, se
esercitata nella
dichiarazione
relativa all'anno precedente, dal 1° gennaio
dell'anno
in corso e, negli altri casi, dal momento in cui
e' esercitata,
fino a quando non sia revocata e, in ogni
caso,
fino al compimento del biennio successivo
all'anno
solare
nel corso del quale e' esercitata; la revoca
deve
essere
comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale
ed ha effetto
dall'anno in corso;
c) le cessioni, con
spedizione o trasporto
dal
territorio
dello Stato, nel territorio
di altro Stato
membro
di beni destinati ad essere ivi installati, montati
o assiemati
da parte del fornitore o per suo conto.
2. Sono assimilate alle
cessioni di cui al comma
1,
lettera a):
a) abrogata;
b) le cessioni a titolo oneroso di mezzi di trasporto
nuovi di cui
all'art. 38, comma 4, trasportati o spediti in
altro
Stato membro dai cedenti o dagli acquirenti, ovvero
per loro
conto, anche se non effettuate nell'esercizio di
imprese,
arti e professioni e anche se l'acquirente non e'
soggetto passivo
d'imposta;
c) l'invio di beni nel
territorio di altro
Stato
membro, mediante
trasporto o spedizione a cura del soggetto
passivo
nel territorio dello Stato, o
da terzi per suo
conto,
in base ad un titolo diverso da quelli indicati nel
successivo comma
3 di beni ivi esistenti.
2-bis. Non costituiscono cessioni intracomunitarie
le
cessioni
di gas mediante sistemi di distribuzione di
gas
naturale
e le cessioni di
energia elettrica, rese
nei
confronti
di soggetti di altro Stato
membro nonche' le
cessioni
di beni effettuate dai soggetti che applicano il
regime di franchigia
di cui all'art. 32-bis del decreto del
Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
3. 4. Omissis.».
«Art. 53 - (Disposizioni relative ai mezzi di trasporto
nuovi).
1. Per le cessioni a
titolo oneroso, effettuate
da
soggetti
non operanti nell'esercizio di imprese, di arti e
professioni,
nei confronti di soggetti residenti in altri
Stati
membri, di mezzi di
trasporto nuovi
ai sensi
dell'art.
38, comma 4, spediti o trasportati nei suddetti
Stati
dallo stesso cedente,
dall'acquirente o per loro
conto,
compete il rimborso, al momento
della cessione,
dell'imposta
compresa nel prezzo di acquisto o assolta
o
pagata per la
loro acquisizione o importazione. Il rimborso
non puo'
essere superiore all'ammontare dell'imposta che
sarebbe applicata
se la cessione fosse soggetta all'imposta
nel territorio
dello Stato.
1. 4. Omissis.».
- Si riporta il testo degli articoli 67, 68, 103 e
109
del TUIR
di cui al decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre
1986, n. 917, come modificati dalla
presente
legge, nonche'
il testo vigente degli articoli 20 e 108 del
medesimo
Testo unico. Per il testo degli articoli 19 e 102
sempre
del TUIR si vedano i riferimenti normativi all'art.
36:
«Art. 20 - (Prestazioni pensionistiche).
1. Le prestazioni di
cui alla lettera
a-bis) del
comma 1
dell'art. 17 sono soggette ad
imposta mediante
l'applicazione
dell'aliquota determinata con i
criteri
previsti al
comma 1 dell'art. 19, assumendo il numero degli
anni e
frazione di anno di
effettiva contribuzione
e
l'importo
imponibile della prestazione maturata, al netto
dei redditi
gia' assoggettati ad imposta.
Gli uffici
finanziari
provvedono a riliquidare
l'imposta in base
all'aliquota
media di tassazione dei cinque anni precedenti
a quello
in cui e' maturato il diritto alla
percezione,
iscrivendo
a ruolo le maggiori
imposte dovute
ovvero
rimborsando
quelle spettanti. Si applicano le disposizioni
previste dall'art.
19, comma 1-bis.
2. Se la prestazione
e' non superiore
a un terzo
dell'importo
complessivamente maturato alla data di accesso
alla prestazione
stessa, l'imposta si applica sull'importo
al netto
dei redditi gia' assoggettati ad imposta.
Tale
disposizione
si applica altresi'
nei casi
previsti
dall'art.
10, commi 3-ter
e 3-quater, del
decreto
legislativo
21 aprile 1993, n. 124, nonche'
in caso di
riscatto della
posizione individuale ai sensi dell'art. 10,
comma 1,
lettera c), del medesimo
decreto legislativo,
esercitato
a seguito di pensionamento o di cessazione del
rapporto
di lavoro per mobilita' o per
altre cause non
dipendenti
dalla volonta' delle parti, e comunque
quando
l'importo
annuo della prestazione pensionistica spettante
in
forma periodica
e' inferiore
al 50 per cento
dell'assegno
sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della
legge 8 agosto
1995, n. 335.
3. Salvo
conguaglio all'atto
della liquidazione
definitiva della
prestazione, le prestazioni pensionistiche
erogate
in caso di riscatto parziale di cui all'art.
10,
comma 1-bis,
del decreto legislativo 21 aprile 1993,
n.
124, o
a titolo di anticipazione, sono soggette ad imposta
con l'aliquota
determinata ai sensi del comma 1,
primo
periodo, per
il loro intero importo.».
«Art. 67 - (Redditi diversi).
1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di
capitale
ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio
di
arti e
professioni o di imprese commerciali o da societa'
in nome
collettivo e in accomandita
semplice, ne'
in
relazione alla
qualita' di lavoratore dipendente:
a) Omissis;
b) le plusvalenze realizzate
mediante cessione
a
titolo
oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da
non piu'
di cinque anni, esclusi quelli
acquisiti per
successione
e le unita' immobiliari
urbane che per la
maggior
parte del periodo intercorso tra l'acquisto o
la
costruzione
e la cessione sono state adibite ad abitazione
principale
del cedente o dei suoi familiari, nonche',
in
ogni caso,
le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni
a titolo
oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione
edificatoria
secondo gli strumenti urbanistici vigenti al
momento
della cessione. In caso
di cessione
a titolo
oneroso
di immobili ricevuti per donazione, il
predetto
periodo
di cinque anni decorre dalla data di acquisto
da
parte del donante;
c) n) Omissis.
1-bis. Agli effetti dell'applicazione delle lettere c),
c-bis)
e c-ter) del comma 1, si
considerano cedute per
prime
le partecipazioni,
i titoli,
gli strumenti
finanziari,
i contratti, i certificati e diritti, nonche'
le valute
ed i metalli preziosi acquisiti in data
piu'
recente;
in caso di chiusura o di cessione dei rapporti di
cui alla
lettera c-quater) si considerano chiusi o ceduti
per primi i
rapporti sottoscritti od acquisiti in data piu'
recente.
1-ter. Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo
oneroso
di valute estere rivenienti da depositi e
conti
correnti
concorrono a formare il reddito a condizione che
nel periodo
d'imposta la giacenza dei depositi e
conti
correnti
complessivamente intrattenuti dal
contribuente,
calcolata
secondo il cambio vigente all'inizio del periodo
di riferimento
sia superiore a cento milioni di lire per
almeno sette
giorni lavorativi continui.
1-quater. Fra le plusvalenze e i redditi
di cui alle
lettere
c-ter), c-quater) e c-quinquies) si
comprendono
anche
quelli realizzati mediante rimborso o chiusura delle
attivita'
finanziarie o dei
rapporti ivi
indicati,
sottoscritti
all'emissione o comunque non acquistati
da
terzi per effetto
di cessione a titolo oneroso.».
«Art. 68 - (Plusvalenze).
1. Le plusvalenze di
cui alle lettere
a) e b) del
comma 1 dell'art.
67 sono costituite dalla differenza tra i
corrispettivi
percepiti nel periodo di imposta e il prezzo
di acquisto
o il costo di costruzione del bene
ceduto,
aumentato
di ogni altro costo inerente al bene
medesimo.
Per gli
immobili di cui alla lettera
b) dell'art.
67
acquisiti per
donazione si assume come prezzo di acquisto o
costo di costruzione
quello sostenuto dal donante.
2. 9. Omissis.».
«Art. 103 - (Ammortamento dei beni immateriali).
1. Le quote di ammortamento del costo dei
diritti di
utilizzazione
di opere
dell'ingegno, dei
brevetti
industriali,
dei processi, formule e informazioni relativi
ad esperienze
acquisite in campo industriale, commerciale o
scientifico
sono deducibili in misura non superiore al 50
per cento
del costo; quelle relative al costo dei marchi
d'impresa
sono deducibili in misura non superiore
ad un
diciottesimo
del costo.
2. Le quote di ammortamento del costo dei
diritti di
concessione
e degli altri diritti iscritti nell'attivo del
bilancio
sono deducibili in misura
corrispondente alla
durata
di utilizzazione prevista dal
contratto o dalla
legge.
3. Le quote di ammortamento del valore di
avviamento
iscritto nell'attivo
del bilancio sono deducibili in misura
non superiore
a un diciottesimo del valore stesso.
4. Si applica la disposizione
del comma 8 dell'art.
102.».
«Art. 108 - (Spese relative a piu' esercizi).
1. Le spese relative a studi e ricerche sono deducibili
nell'esercizio
in cui sono state sostenute ovvero in quote
costanti
nell'esercizio stesso e nei
successivi ma non
oltre
il quarto. Le quote
di ammortamento
dei beni
acquisiti
in esito agli studi e
alle ricerche
sono
calcolate
sul costo degli stessi diminuito
dell'importo
gia' dedotto.
Per i contributi corrisposti a norma di legge
dallo Stato
o da altri enti pubblici a fronte di tali costi
si applica l'art.
88, comma 3.
2. 4. Omissis.».
«Art. 109 - (Norme generali sui componenti del
reddito
d'impresa).
1. 3-quater. Omissis.
4. Le spese e gli altri componenti
negativi non sono
ammessi in deduzione
se e nella misura in cui non risultano
imputati
al conto economico relativo
all'esercizio
di
competenza.
Si considerano imputati a conto economico
i
componenti
imputati direttamente a patrimonio per effetto
dei
principi contabili
internazionali. Sono tuttavia
deducibili:
a) quelli imputati al conto economico di un esercizio
precedente,
se la
deduzione e' stata
rinviata in
conformita'
alle precedenti norme della presente
sezione
che dispongono
o consentono il rinvio;
b) quelli che pur non essendo
imputabili al conto
economico,
sono deducibili per disposizione di legge. Gli
ammortamenti
dei beni materiali e immateriali, le
altre
rettifiche di
valore, gli accantonamenti, le spese relative
a studi e ricerche
di sviluppo e le differenze tra i canoni
di locazione
finanziaria di cui all'art. 102, comma 7, e la
somma
degli ammortamenti dei beni acquisiti in
locazione
finanziaria
e degli interessi passivi che
derivano dai
relativi
contratti imputati a
conto economico
sono
deducibili
se in un apposito prospetto della dichiarazione
dei redditi
e' indicato il loro importo complessivo,
i
valori
civili e fiscali dei
beni, delle spese
di cui
all'art.
108, comma 1,
e dei fondi.
In caso di
distribuzione,
le riserve di patrimonio netto e gli utili
d'esercizio,
anche se conseguiti successivamente al periodo
d'imposta
cui si riferisce la
deduzione, concorrono
a
formare
il reddito se e nella misura in cui
l'ammontare
delle
restanti riserve di patrimonio netto e dei restanti
utili portati
a nuovo risulti inferiore all'eccedenza degli
ammortamenti,
delle rettifiche
di valore
e degli
accantonamenti
dedotti rispetto a quelli imputati a conto
economico,
al netto del fondo imposte differite correlato
agli importi
dedotti. La parte delle riserve e degli utili
di esercizio
distribuiti che concorre a formare il reddito
ai sensi
del precedente periodo e' aumentata delle imposte
differite
ad
essa
corrispondenti.
L'ammontare
dell'eccedenza
e' ridotto degli
ammortamenti, delle
plusvalenze
o minusvalenze, delle
rettifiche di valore
relativi
agli stessi beni e degli accantonamenti, nonche'
delle riserve
di patrimonio netto e degli utili d'esercizio
distribuiti,
che hanno concorso
alla formazione
del
reddito.
Le spese e gli oneri specificamente afferenti
i
ricavi
e gli altri proventi,
che pur non
risultando
imputati
al conto economico concorrono
a formare
il
reddito, sono
ammessi in deduzione se e nella misura in cui
risultano da
elementi certi e precisi.
5. 9. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'art. 10 della legge 8 maggio
1998,
n. 146, recante «Disposizioni per la semplificazione
e la
razionalizzazione del sistema tributario
e per il
funzionamento
dell'Amministrazione finanziaria, nonche'
disposizioni
varie di
carattere finanziario»,
come
modificato dal
presente articolo:
«Art. 10 - (Modalita' di utilizzazione degli studi
di
settore in sede
di accertamento).
1. Gli accertamenti basati sugli studi di settore,
di
cui all'art.
62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito,
con modificazioni, dalla L. 29 ottobre
1993,
n. 427,
sono effettuati
nei confronti dei
contribuenti
con periodo d'imposta pari a dodici mesi e con
le modalita'
di cui al presente articolo.
2. 3. (abrogato).
3-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1 l'ufficio, prima
della
notifica dell'avviso di
accertamento, invita
il
contribuente
a comparire, ai sensi dell'art. 5 del decreto
legislativo
19 giugno 1997, n. 218.
3-ter. In caso di
mancato adeguamento
ai ricavi o
compensi
determinati sulla base degli studi di
settore,
possono
essere attestate le cause che giustificano la non
congruita'
dei ricavi o compensi
dichiarati rispetto a
quelli
derivanti dall'applicazione degli studi
medesimi.
Possono
essere attestate,
altresi', le
cause che
giustificano
un'incoerenza rispetto agli indici economici
individuati
dai predetti studi. Tale
attestazione e'
rilasciata,
su richiesta dei contribuenti, dai
soggetti
indicati
alle lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 3 del
regolamento
di cui al decreto
del Presidente
della
Repubblica
22 luglio 1998,
n. 322, abilitati
alla
trasmissione
telematica
delle dichiarazioni,
dai
responsabili
dell'assistenza fiscale dei centri costituiti
dai soggetti
di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 32,
comma 1,
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
dai dipendenti
e funzionari delle associazioni di categoria
abilitati
all'assistenza tecnica di cui
all'art. 12,
comma 2, del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
4. Le disposizioni del comma 1 del
presente articolo
non si
applicano nei confronti dei contribuenti che hanno
dichiarato
ricavi di cui all'art. 53,
comma 1, esclusi
quelli
di cui alla lettera c), o compensi di cui all'art.
50, comma
1, del testo unico delle imposte sui
redditi,
approvato
con decreto del Presidente
della Repubblica
22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni,
di
ammontare superiore
al limite stabilito per ciascuno studio
di
settore dal relativo decreto
di approvazione
del
Ministro
delle finanze, da pubblicare
nella Gazzetta
Ufficiale. Tale
limite non puo', comunque, essere superiore
a 10
miliardi di lire. Le
citate disposizioni
non si
applicano,
altresi', ai contribuenti che hanno iniziato o
cessato l'attivita'
nel periodo d'imposta ovvero che non si
trovano
in un
periodo di
normale svolgimento
dell'attivita'.
5. Ai fini
dell'imposta
sul valore aggiunto,
all'ammontare
dei maggiori ricavi o compensi, determinato
sulla
base dei predetti studi
di settore, si applica,
tenendo conto
della esistenza di operazioni non soggette ad
imposta ovvero
soggette a regimi speciali, l'aliquota media
risultante
dal rapporto tra
l'imposta relativa
alle
operazioni
imponibili, diminuita di quella relativa
alle
cessioni
di beni ammortizzabili, e
il volume d'affari
dichiarato.
6. I maggiori
ricavi, compensi
e corrispettivi,
conseguenti
all'applicazione degli accertamenti di cui al
comma 1,
ovvero dichiarati per effetto dell'adeguamento di
cui
all'art. 2 del
regolamento recante
disposizioni
concernenti
i tempi e le modalita' di applicazione
degli
studi
di settore, di cui al decreto del Presidente
della
Repubblica
31 maggio 1999, n. 195, non rilevano ai
fini
dell'obbligo
della trasmissione della notizia di reato ai
sensi dell'art.
331 del codice di procedura penale.
7. Con decreto del Ministro delle finanze e'
istituita
una commissione
di esperti, designati dallo stesso Ministro
tenuto
anche conto delle segnalazioni delle organizzazioni
economiche
di categoria e degli ordini professionali.
La
commissione,
prima dell'approvazione e della pubblicazione
dei singoli
studi di settore, esprime un parere in merito
alla idoneita'
degli studi stessi a
rappresentare la
realta'
cui si riferiscono. Non e' previsto alcun compenso
per
l'attivita'
consultiva dei
componenti
della
commissione.
8. Con i decreti di approvazione degli studi di settore
possono essere
stabiliti criteri e modalita' di annotazione
separata
dei componenti negativi e
positivi di reddito
rilevanti
ai fini dell'applicazione degli studi stessi nei
confronti dei
soggetti che esercitano piu' attivita'.
9. Con i regolamenti previsti dall'art. 3, comma
136,
L. 23 dicembre
1996, n. 662, sono disciplinati i tempi e le
modalita'
di applicazione degli studi di settore, anche in
deroga
al comma 10 del presente
art. ed al
comma 125
dell'art. 3
della citata legge n. 662 del 1996.
10. Per il periodo d'imposta 1998, gli accertamenti
di
cui al
comma 1 non possono essere effettuati nei confronti
dei contribuenti
che indicano nella
dichiarazione dei
redditi
ricavi o compensi di ammontare
non inferiore a
quello
derivante dall'applicazione degli studi di settore;
in tal
caso, si applicano le disposizioni di cui all'art.
55,
quarto comma, del
decreto del Presidente
della
Repubblica
29 settembre 1973, n.
600, e
successive
modificazioni,
ma non e' dovuto il versamento della somma
pari a un ventesimo
dei ricavi o compensi non annotati, ivi
previsto.
Per il medesimo periodo
di imposta, ai fini
dell'imposta
sul valore aggiunto, l'adeguamento al volume
d'affari
risultante dall'applicazione
degli studi
di
settore puo'
essere operato, senza applicazione di sanzioni
e interessi,
effettuando il versamento della
relativa
imposta
entro il
termine di
presentazione
della
dichiarazione
dei redditi; i maggiori corrispettivi devono
essere
annotati, entro il suddetto termine, in un'apposita
sezione
dei registri di cui
agli articoli 23 e 24
del
decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive
modificazioni.
11. Nell'art. 62-bis, comma 1,
secondo periodo,
del
decreto-legge
30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con
modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono
soppresse
le parole: «, con particolare riferimento
agli
acquisti
di beni e servizi, ai prezzi medi praticati,
ai
consumi
di materie prime e
sussidiarie, al
capitale
investito,
all'impiego di attivita' lavorativa, ai
beni
strumentali
impiegati, alla localizzazione dell'attivita' e
ad altri
elementi significativi in relazione all'attivita'
esercitata».
12. L'elaborazione degli studi di settore, nonche' ogni
altra
attivita' di studio e ricerca in materia tributaria
possono
essere affidate, in concessione, ad una societa' a
partecipazione
pubblica. Essa e' costituita sotto forma di
societa'
per azioni di cui il
Ministero delle finanze
detiene
una quota di capitale sociale non inferiore al 51
per
cento. Dall'applicazione
del presente
comma non
potranno derivare,
per l'anno 1997, maggiori spese a carico
del bilancio
dello Stato; per ciascuno degli anni 1998 e
1999, le predette
spese aggiuntive non potranno superare la
somma di lire
2 miliardi alla quale si provvede mediante le
maggiori
entrate derivanti dalla
presente legge.
Il
Ministro
del tesoro, del bilancio e della
programmazione
economica
e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- Si riporta il
testo dell'art.
16 del decreto
legislativo
31 dicembre 1992, n. 546, recante «Disposizioni
sul processo
tributario in attuazione della
delega al
Governo
contenuta nell'art. 30 della L. 30 dicembre 1991,
n. 413»,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 16 - (Comunicazioni e notificazioni).
1. Le comunicazioni sono fatte mediante
avviso della
segreteria
della commissione tributaria consegnato
alle
parti, che ne
rilasciano immediatamente ricevuta, o spedito
a
mezzo del servizio
postale in plico
senza busta
raccomandato
con avviso di ricevimento, sul quale non sono
apposti
segni o indicazioni dai quali possa desumersi
il
contenuto
dell'avviso. Le comunicazioni all'ufficio
del
Ministero
delle finanze ed all'ente locale possono essere
fatte mediante
trasmissione di elenco in duplice esemplare,
uno dei
quali, immediatamente datato e sottoscritto
per
ricevuta,
e' restituito alla segreteria della commissione
tributaria.
La segreteria puo'
anche richiedere
la
notificazione
dell'avviso da parte dell'ufficio giudiziario
o del messo
comunale nelle forme di cui al comma seguente.
2. Le notificazioni sono fatte secondo le norme
degli
articoli 137
e seguenti del codice di procedura
civile,
salvo quanto
disposto dall'art. 17.
3. Le
notificazioni possono essere
fatte anche
direttamente
a mezzo del
servizio postale
mediante
spedizione
dell'atto in plico senza busta raccomandato con
avviso
di ricevimento, sul quale non sono apposti segni o
indicazioni
dai quali possa
desumersi il
contenuto
dell'atto,
ovvero all'ufficio del Ministero delle finanze
ed
all'ente
locale mediante
consegna dell'atto
all'impiegato
addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia.
4. L'ufficio del Ministero
delle finanze
e l'ente
locale
provvedono alle notificazioni
anche a mezzo del
messo
comunale o di messo autorizzato dall'amministrazione
finanziaria,
con l'osservanza delle disposizioni di cui al
comma 2.
5. Qualunque comunicazione o notificazione a mezzo
del
servizio
postale si considera fatta
nella data
della
spedizione;
i termini che hanno inizio dalla notificazione
o dalla comunicazione
decorrono dalla data in cui l'atto e'
ricevuto.».
- Si riporta
il testo dell'art.
2 del decreto
legislativo
19 marzo 2001, n. 68, recante «Adeguamento dei
compiti
del Corpo della Guardia
di finanza,
a norma
dell'art. 4
della L. 31 marzo 2000, n. 78»:
«Art. 2 (Tutela del bilancio). - 1. Fermi
restando
i
compiti previsti
dall'art. 1 della legge 23 aprile 1959, n.
189, e
dalle altre leggi e regolamenti vigenti, il Corpo
della
Guardia di finanza assolve le funzioni di
polizia
economica
e finanziaria a tutela del bilancio
pubblico,
delle regioni,
degli enti locali e dell'Unione europea.
2. A tal fine, al Corpo della Guardia di finanza
sono
demandati
compiti di prevenzione, ricerca e
repressione
delle violazioni
in materia di:
a) imposte dirette e indirette, tasse,
contributi,
monopoli
fiscali e ogni altro tributo, di tipo erariale o
locale;
b) diritti doganali, di confine
e altre
risorse
proprie nonche'
uscite del bilancio dell'Unione europea;
c) ogni altra entrata tributaria, anche a
carattere
sanzionatorio
o di diversa natura, di spettanza erariale o
locale;
d) attivita' di gestione svolte da soggetti
privati
in
regime concessorio,
ad espletamento
di funzioni
pubbliche
inerenti
la potesta'
amministrativa
d'imposizione;
e) risorse e mezzi finanziari pubblici
impiegati a
fronte di uscite
del bilancio pubblico nonche' di programmi
pubblici di
spesa;
f) entrate ed uscite relative alle gestioni
separate
nel comparto
della previdenza, assistenza e altre
forme
obbligatorie
di sicurezza sociale pubblica;
g) demanio e patrimonio dello Stato, ivi compreso
il
valore
aziendale netto di unita'
produttive in via
di
privatizzazione
o di dismissione;
h) valute, titoli, valori
e mezzi di
pagamento
nazionali,
europei ed esteri,
nonche' movimentazioni
finanziarie
e di capitali;
i) mercati finanziari e
mobiliari, ivi
compreso
l'esercizio
del credito e la sollecitazione del
pubblico
risparmio;
l) diritti d'autore, know-how, brevetti,
marchi ed
altri
diritti di privativa industriale, relativamente
al
loro esercizio
e sfruttamento economico;
m) ogni
altro interesse
economico-finanziario
nazionale o
dell'Unione europea.
3. Il Corpo della Guardia di finanza, avvalendosi anche
del proprio
dispositivo aeronavale, esercita in mare, fatto
salvo quanto
previsto dall'art. 2, primo comma, lettera c),
della
legge 31 dicembre 1982, n. 979, dagli articoli 200,
201 e
202 del codice della navigazione e dagli
accordi
internazionali,
e i compiti istituzionali conferiti dalle
leggi vigenti
al Corpo delle Capitanerie di porto, funzioni
di polizia
economica e finanziaria in
via esclusiva,
richiedendo
la collaborazione di altri
organismi per
l'esercizio
dei propri compiti, nonche', fermo
restando
quanto
previsto dalla legge 1° aprile 1981, n.
121, per
quanto
concerne il coordinamento delle forze di polizia in
materia
di ordine e di sicurezza pubblica,
attivita' di
contrasto dei
traffici illeciti.
4. Ferme restando le
norme del codice di
procedura
penale
e delle altre leggi vigenti, i militari del Corpo,
nell'espletamento
dei compiti di cui al
comma 2, si
avvalgono
delle facolta' e dei
poteri previsti
dagli
articoli 32
e 33 del
decreto del Presidente
della
Repubblica
29 settembre 1973, n.
600, e
successive
modificazioni,
51 e 52 del decreto del Presidente
della
Repubblica
26 ottobre 1972,
n. 633,
e successive
modificazioni.
5. Ai fini dell'assolvimento
dei compiti
di cui al
presente
art. continuano ad applicarsi, per i
fatti che
possono
configurarsi come
violazioni fiscali,
le
disposizioni
di cui agli articoli 36, ultimo comma,
del
decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600,
aggiunto dall'art. 19, comma 1, lettera d) della
legge
30 dicembre 1991, n. 413, e 32 della legge 7 gennaio
1929, n. 4.».
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca:
«Modifiche
al sistema penale».
- Si riporta il testo
dell'art. 25 del decreto
del
Presidente
della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602,
recante
«Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul
reddito.»,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 25
(Cartella di
pagamento). -
1. Il
concessionario
notifica la cartella di
pagamento, al
debitore
iscritto a ruolo o al coobbligato nei
confronti
dei quali
procede, a pena di
decadenza, entro
il 31
dicembre:
a) del terzo
anno successivo
a quello di
presentazione
della dichiarazione, ovvero a
quello di
scadenza
del versamento dell'unica o
ultima rata se il
termine
per il versamento delle somme
risultanti dalla
dichiarazione
scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui
la dichiarazione
e' presentata, per le somme che risultano
dovute
a seguito dell'attivita' di liquidazione
prevista
dall'art.
36-bis del
decreto del Presidente
della
Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, nonche' del
quarto
anno
successivo a
quello di
presentazione della
dichiarazione
del sostituto d'imposta per le
somme che
risultano
dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo
unico
di cui al decreto del Presidente della
Repubblica
22 dicembre
1986, n. 917;
b) del quarto
anno successivo
a quello di
presentazione
della dichiarazione, per
le somme che
risultano
dovute a seguito dell'attivita'
di controllo
formale
prevista dall'art. 36-ter del citato decreto
del
Presidente della
Repubblica n. 600 del 1973;
c) del secondo anno successivo
a quello
in cui
l'accertamento
e' divenuto definitivo, per le somme dovute
in base agli
accertamenti dell'ufficio.
2. La cartella di pagamento, redatta in conformita'
al
modello
approvato con decreto del Ministero delle finanze,
contiene
l'intimazione ad adempiere l'obbligo
risultante
dal ruolo
entro il termine di
sessanta giorni
dalla
notificazione,
con l'avvertimento che, in
mancanza, si
procedera' ad
esecuzione forzata.
2-bis. La
cartella di pagamento
contiene anche
l'indicazione
della data in cui il ruolo e'
stato reso
esecutivo.
3. Ai fini della scadenza del termine di pagamento
il
sabato e' considerato
giorno festivo.».
- Si riporta
il testo dell'art.
2 del decreto
legislativo
18 dicembre 1997, n. 462, recante «Unificazione
ai
fini fiscali e
contributivi delle
procedure di
liquidazione,
riscossione e accertamento, a norma dell'art.
3, comma
134, lettera b), della L. 23 dicembre
1996, n.
662.»,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Riscossione delle somme dovute a seguito
dei
controlli
automatici). - 1. Le somme che, a seguito
dei
controlli
automatici, ovvero dei controlli eseguiti dagli
uffici,
effettuati ai sensi degli
articoli 36-bis
del
decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.
600, e 54-bis del
decreto del
Presidente della
Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633,
risultano dovute a
titolo
d'imposta, ritenute, contributi e premi o di minori
crediti gia'
utilizzati, nonche' di interessi e di sanzioni
per
ritardato o
omesso versamento,
sono iscritte
direttamente
nei ruoli a titolo definitivo.
1-bis. (Abrogato)
2. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita, in tutto o
in
parte, se il
contribuente o il sostituto d'imposta provvede
a
pagare le somme dovute
con le modalita'
indicate
nell'art. 19
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
concernente
le modalita' di versamento mediante
delega,
entro
trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione,
prevista dai
commi 3 dei predetti articoli 36-bis e 54-bis,
ovvero
della comunicazione
definitiva contenente
la
rideterminazione
in sede di autotutela delle somme dovute,
a seguito
dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal
sostituto
d'imposta. In tal
caso, l'ammontare
delle
sanzioni amministrative
dovute e' ridotto ad un terzo e gli
interessi
sono dovuti fino all'ultimo
giorno del mese
antecedente
a
quello
dell'elaborazione
della
comunicazione.»
- Si riporta il
testo dell'art.
67 del decreto
legislativo
30 luglio 1999, n.
300 recante «Riforma
dell'organizzazione
del Governo, a norma dell'art. 11 della
L. 15
marzo 1997, n. 59.», come modificato dalla presente
legge:
«Art. 67 (Organi). -
1. Sono
organi delle agenzie
fiscali:
a) il direttore dell'agenzia,
scelto in
base a
criteri
di alta professionalita', di capacita' manageriale
e di
qualificata esperienza nell'esercizio di
funzioni
attinenti al
settore operativo dell'agenzia;
b) il comitato di gestione, composto di sei membri
e
dal direttore
dell'agenzia, che lo presiede;
c) il collegio dei revisori dei conti.
2. Il direttore e' nominato con decreto del
Presidente
della
Repubblica previa deliberazione del
consiglio dei
ministri,
su proposta del ministro delle finanze, sentita
la conferenza
unificata Stato-regioni-autonomie locali.
L'incarico ha
la durata massima di tre anni, e' rinnovabile
ed
e' incompatibile
con altri rapporti
di lavoro
subordinato
e con qualsiasi altra attivita' professionale
privata.
3. Il comitato di gestione e' nominato per la durata di
tre anni
con decreto del Presidente del
Consiglio dei
Ministri,
su proposta del Ministro dell'economia e
delle
finanze. Quattro
componenti sono scelti fra i dirigenti dei
principali
settori dell'agenzia designati dal
direttore
dell'agenzia
stessa; due componenti sono scelti tra esperti
della
materia anche estranei
all'amministrazione. I sei
componenti
del comitato di gestione
dell'Agenzia del
demanio
sono scelti tra esperti
della materia
anche
estranei all'amministrazione.
4. Il collegio dei revisori dei conti e' composto
dal
presidente,
da due membri effettivi
e due supplenti
iscritti
al registro dei revisori contabili, nominati con
decreto
del ministro delle finanze
di concerto con
il
ministro
del tesoro, del bilancio e della
programmazione
economica.
I revisori durano in carica tre anni e possono
essere
confermati una sola volta. Il collegio dei revisori
dei conti
esercita le funzioni di cui all'art. 2403
del
codice civile,
in quanto applicabile.
5. I componenti del comitato di gestione
non possono
svolgere attivita'
professionale, ne' essere amministratori
o
dipendenti di societa' o
imprese, nei
settori di
intervento dell'agenzia.
6. I compensi dei componenti degli organi
collegiali
sono stabiliti
con decreto del ministro delle finanze, di
concerto
con il ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione
economica e sono posti a carico del bilancio
dell'agenzia.».
- Si riporta il testo dell'art.
1 del decreto legge
23 febbraio
2004, n. 41 recante «Disposizioni in materia di
determinazione
del prezzo di vendita di immobili pubblici
oggetto
di cartolarizzazione.», come
modificato dalla
presente legge:
«Art. 1 - (Modalita' di determinazione
del prezzo
di
immobili pubblici
oggetto di cartolarizzazione).
1. Il prezzo di vendita delle unita' immobiliari ad uso
residenziale,
ai conduttori che abbiano manifestato, nelle
ipotesi e con
le modalita' previste dal secondo periodo del
comma 20
dell'art. 3 del decreto-legge 25 settembre 2001,
n.
351, convertito, con
modificazioni,
dalla legge
23 novembre
2001, n. 410, e successive modificazioni,
la
volonta'
di acquisto entro
il 31 ottobre
2001, e'
determinato,
al momento dell'offerta in opzione e con
le
modalita'
di cui al comma 2,
sulla base dei valori
di
mercato del
mese di ottobre 2001.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il prezzo
di
vendita
e' fissato applicando, al prezzo
determinato ai
sensi
del comma 7 dell'art. 3 del citato decreto-legge n.
351
del 2001, coefficienti
aggregati di abbattimento
calcolati
dall'Agenzia del territorio
sulla base
di
eventuali
aumenti di valore degli
immobili tra la data
della
suddetta offerta in opzione
ed i valori medi
di
mercato
del mese di ottobre
2001, quali
pubblicati
dall'Osservatorio
del mercato immobiliare (OMI) e di altri
parametri
di mercato. Qualora le offerte in opzione siano
inviate
dagli enti gestori agli aventi diritto,
dopo un
intervallo
di tempo superiore a sei mesi
rispetto alla
valutazione
dell'Agenzia del territorio, i coefficienti di
abbattimento
da applicare dovranno essere quelli pubblicati
in
epoca immediatamente
successiva alla
data della
valutazione
stessa, al fine di garantire
che il prezzo
delle
unita' immobiliari
offerte in
opzione sia
effettivamente
corrispondente in termini reali ai valori di
mercato
del mese di ottobre 2001.
I coefficienti
di
abbattimento
sono calcolati e pubblicati
fino a quelli
relativi al
secondo semestre 2005.
3. Omissis.
4. Omissis.
4-bis. Omissis.
4-ter. Omissis.».
La legge 16 aprile 1987, n. 183, reca
«Coordinamento
delle politiche
riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle
Comunita'
europee ed adeguamento dell'ordinamento interno
agli atti normativi
comunitari».
I commi da 499 a 518 dell'art. 1 della citata legge
n.
266 del 2005,
abrogati dalla presente legge recavano:
«Comma 499. (Programmazione fiscale per imprenditori
e
lavoratori autonomi»
«Comma 500. (Esclusione dalla programmazione fiscale)»
«Comma 501. (Proposta di programmazione)»
«Comma 502.
(Perfezionamento della
programmazione
fiscale)»
«Comma 503. (Accettazione della programmazione
fiscale
da parte del
contribuente)»
«Comma 504. (Effetti della programmazione
fiscale
ai
fini dell'accertamento
delle imposte dirette, dell'irap e
dei contributi
previdenziali)»
«Comma 505. (Effetti della programmazione
fiscale
ai
fini Iva)»
«Comma 506.
(Esclusione
da inibizione poteri
accertativi:
accertamento parziale)»
«Comma 507.
(Esclusione
da inibizione poteri
accertativi:
accertamento induttivo)»
«Comma 508.
(Esclusione
da inibizione poteri
accertativi)»
«Comma 509. (Cessazione effetti della
Programmazione
fiscale in caso
di variazione reddito nel triennio)»
«Comma 510.
(Proposta di
adeguamento per anni
pregressi)»
«Comma 511. (Imposta sostitutiva per anni pregressi)»
«Comma 512. (Iva per anni pregressi)»
«Comma 513. (Versamenti per anni pregressi)»
«Comma 514. (Rateizzazione, versamento e riscossione)»
«Comma 515.
(Ulteriore
azione accertatrice:
accertamento
con adesione)»
«Comma 516. (Esclusione rilevanza perdite)»
«Comma 517. (Applicabilita' accertamento con adesione)»
«Comma 518.
(Esclusione
da adeguamento anni
pregressi).»
- Si riporta il testo del comma 519 della citata
legge
n. 266 del 2005,
come modificato dalla presente legge:
«519. Sono abrogate le disposizioni di cui all'art.
1,
commi da 387
a 398, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.»
La direttiva 2003/123/CE del Consiglio del 22
dicembre
2003 e' pubblicata
in GUCE n. L 7 del 13 gennaio 2004.
La direttiva 90/435/CEE e' pubblicata in GUCE n. L
225
del 20 agosto
1990.
Art. 38.
Misure di contrasto del gioco illegale
1. Al fine
di contrastare la diffusione
del gioco irregolare ed
illegale, l'evasione e
l'elusione fiscale
nel settore del gioco,
nonche' di assicurare la
tutela del
giocatore, con regolamenti
emanati ai sensi dell'articolo
16, comma 1,
della legge 13 maggio
1999, n. 133, sono disciplinati, entro il 31 dicembre 2006:
a) le scommesse
a distanza
a quota fissa con modalita'
di
interazione diretta tra i singoli giocatori;
b) i giochi
di abilita'
a distanza con vincita in denaro, nei
quali il
risultato dipende,
in misura prevalente
rispetto
all'elemento aleatorio,
dall'abilita' dei
giocatori. L'aliquota
d'imposta unica e' stabilita
in misura
pari al 3 per cento della
somma giocata;
c) le caratteristiche dei
punti di vendita
aventi come attivita'
principale la commercializzazione
dei prodotti
di gioco pubblici.
Sono punti
di vendita
aventi come attivita'
principale la
commercializzazione dei prodotti
di gioco
pubblici le agenzie di
scommessa, le sale pubbliche da gioco, le sale destinate al
gioco
((
disciplinato dal regolamento )) di cui al decreto del
Ministro
delle
finanze 31 gennaio 2000, n.
29, nonche'
gli ulteriori punti di
vendita aventi come attivita' principale la
commercializzazione
dei
prodotti di gioco pubblici di cui ai commi 2 e 4.
2. L'articolo 1, comma 287, della legge
30 dicembre
2004, n. 311,
e' sostituito dal seguente:
«287. Con
provvedimenti
del Ministero dell'economia e
delle
finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono
stabilite
le nuove modalita' di distribuzione del gioco su eventi diversi
dalle
corse dei cavalli, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) inclusione, tra
i giochi
su eventi diversi dalle corse dei
cavalli, delle scommesse a totalizzatore
e a quota
fissa su eventi
diversi dalle corse dei
cavalli, dei
concorsi pronostici su base
sportiva, del concorso pronostici denominato totip,
delle
scommesse
ippiche di cui al (( comma 498, ))
nonche' di ogni
ulteriore gioco
pubblico, basato su eventi diversi dalle corse dei cavalli;
b) possibilita' di
raccolta del
gioco su eventi diversi dalle
corse dei cavalli da parte degli operatori che esercitano la
raccolta
di gioco presso uno Stato membro dell'Unione europea, degli
operatori
di Stati membri
dell'Associazione europea per
il libero scambio e
anche degli operatori di
altri Stati,
solo se in possesso dei
requisiti di affidabilita' definiti dall'Amministrazione autonoma
dei
monopoli di Stato;
c) esercizio della raccolta
tramite punti
di vendita aventi come
attivita' principale la
commercializzazione
dei prodotti di gioco
pubblici e punti di
vendita aventi
come attivita' accessoria la
commercializzazione dei prodotti
di gioco
pubblici; ai punti di
vendita aventi come attivita' principale la
commercializzazione
dei
prodotti di gioco pubblici
puo' essere
riservata in esclusiva
l'offerta di alcune tipologie di scommessa;
d) previsione
dell'attivazione di
un numero di nuovi punti di
vendita non inferiore a 7.000, di cui almeno il 30
per
cento aventi
come attivita' principale la
commercializzazione
dei prodotti di
gioco pubblici;
e) determinazione
del numero massimo
dei punti di vendita per
comune in proporzione agli abitanti e in considerazione dei
punti
di
vendita gia' assegnati;
f) localizzazione
dei punti di
vendita aventi come attivita'
principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici,
nei
comuni con piu' di 200.000 abitanti a una distanza
non
inferiore ad
800 metri dai punti di vendita gia' assegnati e nei
comuni
con meno
di 200.000 abitanti a una distanza non
inferiore
a 1.600 metri dai
punti di vendita gia' assegnati;
g) localizzazione
dei punti di
vendita aventi come attivita'
accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici,
nei
comuni con piu' di 200.000 abitanti a una
distanza
non inferiore a
400 metri dai punti di vendita gia' assegnati e nei
comuni
con meno
di 200.000 abitanti a una
distanza non inferiore
ad 800 metri dai
punti di vendita gia'
assegnati, senza
pregiudizio dei punti di
vendita in cui, alla data del 30 giugno 2006, si effettui la
raccolta
dei concorsi pronostici su base sportiva;
h) aggiudicazione
dei punti di
vendita previa effettuazione di
una o piu' procedure aperte a tutti gli operatori, la cui base
d'asta
non puo' essere inferiore ad euro venticinquemila
per ogni
punto di
vendita avente come attivita' principale la
commercializzazione
dei
prodotti di gioco pubblici e ad euro
settemilacinquecento
per ogni
punto di
vendita
avente come
attivita' accessoria
la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
i) acquisizione
della possibilita'
di raccogliere il gioco a
distanza, ivi inclusi i giochi
di abilita'
con vincita in denaro,
previo versamento
di un corrispettivo
non inferiore a euro
duecentomila;
l) definizione delle modalita'
di salvaguardia
dei concessionari
della raccolta di scommesse a
quota fissa su
eventi diversi dalle
corse dei cavalli disciplinate
dal ((
regolamento di cui al ))
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo
2006, n.
111.».
3. All'articolo 4, comma 1,
del decreto
legislativo 23 dicembre
1998, n. 504, e successive modificazioni,
(( il numero
3) )) della
lettera b), con effetti dal 1o
gennaio
2007, e' sostituito dal
seguente:
«3) per le scommesse a quota
fissa su
eventi diversi dalle corse
dei cavalli e per le scommesse con modalita' di
interazione
diretta
tra i singoli giocatori:
3.1)
nel caso in
cui il movimento netto dei
dodici mesi
precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi
diversi
dalle corse dei cavalli sia superiore a 1.850 milioni di
euro,
nella
misura del 3 per cento per ciascuna scommessa
composta
fino a sette
eventi e per le scommesse con modalita' di interazione
diretta
tra i
singoli giocatori; nella misura
dell'8
per cento per ciascuna
scommessa composta da piu' di sette eventi;
3.2)
nel caso in
cui il movimento netto dei
dodici mesi
precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi
diversi
dalle corse dei cavalli sia superiore a 2.150 milioni di
euro,
nella
misura del 3 per cento per ciascuna scommessa
composta
fino a sette
eventi e per le scommesse con modalita' di interazione
diretta
tra i
singoli giocatori; nella misura
del 6,8
per cento per ciascuna
scommessa composta da piu' di sette eventi;
3.3)
nel caso in
cui il movimento netto dei
dodici mesi
precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi
diversi
dalle corse dei cavalli sia superiore a 2.500 milioni di
euro,
nella
misura del 3 per cento per ciascuna scommessa
composta
fino a sette
eventi e per le scommesse con modalita' di interazione
diretta
tra i
singoli giocatori; nella misura
del 6
per cento per ciascuna
scommessa composta da piu' di sette eventi;
3.4)
nel caso in
cui il movimento netto dei
dodici mesi
precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi
diversi
dalle corse dei cavalli sia superiore a 3.000 milioni di
euro,
nella
misura del 2,5 per cento per ciascuna scommessa composta fino a
sette
eventi e per le scommesse con modalita' di interazione
diretta
tra i
singoli giocatori; nella misura
del 5,5
per cento per ciascuna
scommessa composta da piu' di sette eventi;
3.5)
nel caso in
cui il movimento netto dei
dodici mesi
precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi
diversi
dalle corse dei cavalli sia superiore a 3.500 milioni di
euro,
nella
misura del 2 per cento per ciascuna scommessa
composta
fino a sette
eventi e per quelle
con modalita'
di interazione diretta tra i
singoli giocatori; nella misura
del 5
per cento per ciascuna
scommessa composta da piu' di sette eventi;».
4. Al fine di
contrastare la diffusione
del gioco irregolare ed
illegale, l'evasione e
l'elusione fiscale
nel settore del gioco,
nonche' di assicurare la tutela del giocatore, con
provvedimenti
del
Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione
autonoma
dei
monopoli di Stato, sono stabilite le nuove modalita' di
distribuzione
del gioco su base ippica, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) inclusione, tra
i giochi
su base ippica, delle scommesse a
totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei cavalli, dei
concorsi
pronostici su base sportiva,
del concorso
pronostici denominato
totip, delle scommesse ippiche
di cui
all'articolo 1, comma 498,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonche' di ogni ulteriore
gioco
pubblico;
b) possibilita' di
raccolta del
gioco su base ippica da parte
degli operatori che esercitano la raccolta di gioco presso
uno
Stato
membro dell'Unione
europea, degli
operatori di Stati membri
dell'Associazione europea per
il libero
scambio, e anche degli
operatori di altri Stati,
solo se
in possesso dei requisiti di
affidabilita' definiti dall'Amministrazione autonoma dei
monopoli
di
Stato;
c) esercizio della raccolta
tramite punti
di vendita aventi come
attivita' principale la
commercializzazione
dei prodotti di gioco
pubblici e punti di
vendita aventi
come attivita' accessoria la
commercializzazione dei prodotti
di gioco
pubblici; ai punti di
vendita aventi come attivita' principale la
commercializzazione
dei
prodotti di gioco pubblici
puo' essere
riservata in esclusiva
l'offerta di alcune tipologie di scommessa;
d) previsione
dell'attivazione di
un numero di nuovi punti di
vendita non inferiore a 10.000, di cui almeno il 5
per
cento aventi
come attivita' principale la
commercializzazione
dei prodotti di
gioco pubblici;
e) determinazione
del numero massimo
dei punti di vendita per
provincia aventi come attivita' principale la commercializzazione
dei
prodotti di gioco pubblici in
considerazione
dei punti di vendita
gia' assegnati;
f) localizzazione
dei punti di
vendita aventi come attivita'
principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici,
nei
comuni con piu' di 200.000 abitanti a una
distanza
non inferiore a
2.000 metri dai punti di vendita gia' assegnati e nei comuni con
meno
di 200.000 abitanti, a una distanza non inferiore a
3.000
metri dai
punti di vendita gia' assegnati;
g) localizzazione
dei punti di
vendita aventi come attivita'
accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici,
nei
comuni con piu' di 200.000 abitanti, a una distanza
non
inferiore a
400 metri dai punti di vendita gia' assegnati e nei
comuni
con meno
di 200.000 abitanti, a una
distanza non inferiore
a 800 metri dai
punti di vendita gia'
assegnati, senza
pregiudizio dei punti di
vendita in cui, alla data del 30 giugno 2006, si effettui la
raccolta
del concorso pronostici
denominato totip,
ovvero delle scommesse
ippiche di cui all'articolo 1,
comma 498, della
legge 30 dicembre
2004, n. 311;
h) aggiudicazione
dei punti di vendita,
previa effettuazione di
una o piu' procedure aperte a tutti gli operatori, la cui base
d'asta
non puo' essere inferiore
ad euro
trentamila per ogni punto di
vendita avente come attivita' principale la
commercializzazione
dei
prodotti di gioco pubblici e ad euro
settemilacinquecento
per ogni
punto di
vendita
avente come
attivita' accessoria
la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
i) acquisizione
della possibilita'
di raccogliere il gioco a
distanza, ivi inclusi i giochi
di abilita'
con vincita in denaro,
previo il versamento di
un corrispettivo
non inferiore a euro
duecentomila;
l) definizione delle modalita'
di salvaguardia
dei concessionari
della raccolta di scommesse ippiche (( disciplinate
dal
regolamento
)) di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8
aprile 1998,
n. 169.
5. L'articolo 22, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, e'
sostituito dal seguente:
«6. Il
numero massimo
di apparecchi da intrattenimento di cui
all'articolo 110, commi 6 e 7,
del testo
unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
e
successive modificazioni, che
possono
essere installati presso
pubblici esercizi o punti di
raccolta di altri
giochi autorizzati
nonche' le prescrizioni da osservare ai fini
dell'installazione
sono
definiti con decreti direttoriali del Ministero dell'economia e
delle
finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato.
Per i punti
di vendita aventi come attivita'
accessoria la commercializzazione
dei prodotti di gioco
pubblici, i
decreti sono predisposti di
concerto con il
Ministero dell'interno,
sentita la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali. Costituiscono criteri direttivi
per
la determinazione del numero massimo di
apparecchi
installabili la
natura dell'attivita' prevalente
svolta presso
l'esercizio o il
locale e la superficie degli stessi.».
6. Nei casi di reiterazione previsti
dall'articolo
110, comma 10,
del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza,
di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,
decadono
le autorizzazioni alla raccolta
di giochi,
concorsi o scommesse
rilasciate
dal
Ministero
dell'economia e
delle finanze
Amministrazione autonoma dei
monopoli di
Stato, dalla data di
notifica del
provvedimento di
sospensione delle licenze od
autorizzazioni stesse. Negli stessi casi si interrompono gli
effetti
dei contratti in ragione dei
quali i soggetti
raccolgono gioco su
incarico di concessionari
affidatari della
raccolta di giochi,
concorsi o scommesse.
7. All'articolo 110, comma 6,
lettera a),
del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18
giugno
1931,
n. 773, e successive modificazioni, le parole «in monete
metalliche»
sono soppresse.
8. All'articolo 1 della
legge 23 dicembre
2005, n. 266, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 530:
1. alla lettera b),
sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole:
«a decorrere dal 1o gennaio 2007»;
2. alla lettera c),
dopo le parole:
«l'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato » sono aggiunte le seguenti: «, a
decorrere dal
1o gennaio 2007,»;
b) al comma 531,
le parole:
«1o luglio 2006» sono sostituite
dalle seguenti: «1o gennaio 2007».
Titolo IV DISPOSIZIONI FINALI
Art. 39.
Modifica
della disciplina di esenzione dall'ICI
1. All'articolo 7
del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005,
n. 248,
il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
«2-bis.
L'esenzione
disposta dall'articolo
7, comma 1,
lettera i), del decreto
legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, si
intende applicabile alle attivita'
indicate nella
medesima lettera
che non abbiano esclusivamente natura commerciale».
Art. 39-bis.
Disposizioni
in materia di rimborsi elettorali
(( 1. All'articolo 1
della legge 3 giugno
1999, n. 157, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il
seguente:
«1-bis.
Specifiche
disposizioni sono previste dal comma 5-bis
per il rimborso da
attribuire ai movimenti
o partiti politici in
relazione alle spese sostenute
per le
campagne elettorali nella
circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione,
per
l'elezione delle Camere»;
b) al comma 4,
le parole:
«lire mille» sono sostituite dalle
seguenti: «un euro» e
le
parole: «lire 5 miliardi annue»
sono
sostituite dalle seguenti: «euro 2.582.285 annui»;
c) dopo il comma 5 e' inserito il
seguente:
«5-bis.
Per il rimborso
previsto dal comma 1-bis, in relazione
alle spese sostenute per le elezioni nella
circoscrizione
Estero, i
fondi di cui al comma 5 relativi,
rispettivamente,
al Senato della
Repubblica e alla Camera dei deputati, sono incrementati nella
misura
dell'1,5 per cento del
loro ammontare.
Ciascuno dei due importi
aggiuntivi di cui al
precedente
periodo e' suddiviso tra
le
ripartizionidella
circoscrizione Estero
in proporzione alla
rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna ripartizione
e'
suddivisa tra le liste di candidati in proporzione ai voti
conseguiti
nell'ambito della ripartizione. Partecipano alla
ripartizione
della
quota le liste che abbiano ottenuto almeno un candidato
eletto
nella
ripartizione o che abbiano conseguito almeno il 4 per cento
dei
voti
validamente espressi
nell'ambito della
ripartizione stessa. Si
applicano le disposizioni di cui al comma 13
dell'articolo
15 della
legge 10 dicembre 1993, n. 515.»;
d) al comma 6,
le parole:
«commi 1 e 4» sono sostituite dalle
seguenti: «commi 1 e 1-bis» e dopo le parole: «entro
il 31 luglio di
ciascun anno» sono inserite
le
seguenti: «I rimborsi di cui al
comma 4 sono corrisposti in un'unica
soluzione, entro
il 31 luglio
dell'anno in cui si e' svolta la consultazione referendaria».
2. All'articolo 2, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n.
157,
dopo
le parole: «fondi medesimi»
sono
inserite le seguenti: «,
ad
eccezione degli
importi di
cui al comma 5-bis dello
stesso
articolo 1,».
3. All'articolo 9 della
legge 10 dicembre
1993, n. 515, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' abrogato;
b) al comma
3, le parole:
«per l'attribuzione della quota di
seggi da assegnare in ragione proporzionale» sono soppresse.
4. Le disposizioni
di cui al
presente articolo si applicano a
partire dai rimborsi delle spese elettorali sostenute per il
rinnovo
del Senato della Repubblica
e della
Camera dei deputati nelle
elezioni dell'aprile 2006.
5. All'onere derivante
dall'attuazione
del presente articolo,
valutato in 1,5 milioni
di euro
a decorrere dall'anno 2006, si
provvede, per
l'anno 2006,
mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo
10, comma 5, del
decreto-legge 29
novembre 2004,
n. 282,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307, e
per gli anni
successivi mediante
corrispondente riduzione
dello stanziamento
iscritto, ai fini del
bilancio triennale
2006-2008, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente
«Fondo
speciale»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze
per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro
dell'economia
e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri
decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio. ))
Art. 40.
Copertura finanziaria
(( 1. Agli oneri recati dal presente decreto,
ad eccezione di
quelli
relativi agli articoli 18-bis,
21 e 39-bis,
pari a complessivi
4.384,4, milioni di euro per l'anno 2006, a 2.066,6
milioni
di euro
per l'anno 2007 e a
3.013,7 milioni
di euro per l'anno 2008, si
provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate e
delle
riduzioni
di spesa recate dal medesimo decreto.
2. Il Ministro
dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
))
Art. 40-bis.
Norma transitoria
(( 1. Gli atti
ed i contratti,
pubblici e privati, emanati,
stipulati o comunque posti
in essere
nello stesso giorno della
pubblicazione del presente
decreto nella
Gazzetta Ufficiale in
applicazione ed osservanza della disciplina normativa
previgente
non
costituiscono in nessun caso ipotesi di violazione
della
disciplina
recata dal decreto stesso. In tali casi, le disposizioni del
decreto
si considerano entrate in
vigore il giorno
successivo a quello di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. ))
Art. 41.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto
entra in vigore il giorno
stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica
italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
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