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Misure urgenti per favorire la ristrutturazione e il rilancio di Alitalia
(Legge 3 agosto 2004, n. 203)
 Parti e argomenti della scheda: 
Si riporta la legge che stabilisce le misure urgenti per favorire la ristrutturazione industriale ed il rilancio dell'Alitalia. 
 
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Legge 3 agosto 2004, n. 203
(Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2004)
 
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 159, recante misure urgenti per favorire la ristrutturazione ed il rilancio dell'Alitalia"
 

Legge di conversione 
 

Art. 1. 

1. Il decreto-legge 24 giugno 2004, n. 159, recante misure urgenti per favorire la ristrutturazione ed il rilancio dell'Alitalia, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 


Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione 

Art. 1. 

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a concedere, con uno o piu' decreti dirigenziali adottati in conformità alla normativa comunitaria e nel rispetto dei principi contenuti nell'accordo tra Governo e parti sociali del 6 maggio 2004, la garanzia dello Stato per l'adempimento da parte di Alitalia - Linee aeree italiane S.p.a. delle obbligazioni principali ed accessorie dalla stessa assunte in relazione a finanziamenti, contratti da Alitalia, previo esperimento di procedura competitiva, entro il 31 ottobre 2004, il cui rimborso sarà effettuato entro dodici mesi dalla data dell'ultimo versamento all'impresa delle somme prestate e di importo in linea capitale complessivamente non superiore a euro 400 milioni. La garanzia dello Stato resterà in vigore fino alla scadenza del predetto termine di rimborso. Le modalità di concessione della garanzia, anche senza il beneficio di preventiva escussione, sono stabilite con i decreti di cui al presente comma. 

2. I crediti dello Stato nei confronti di Alitalia derivanti dall'eventuale escussione della garanzia concessa ai sensi del comma 1 sono subordinati e potranno essere soddisfatti soltanto al completo soddisfacimento degli altri creditori della società. 

3. Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione della garanzia concessa ai sensi del comma 1 si provvede ai sensi dell'art. 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni con imputazione all'unità previsionale di base 3.2.4.2 «garanzie dello Stato», iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 

Art. 2. 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.