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Si riporta la legge che detta le disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario. Esse riguardano le imposte dirette, l'imposta sul valore aggiunto ed altre imposte locali. |
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Capo I
Art. 1.
1. All'articolo 96-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, concernente i dividendi distribuiti da società
non residenti, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
Art. 2.
1. Qualora le attestazioni di cui all'articolo 40, quarto comma, del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1976, n. 730, siano state rilasciate in mancanza dei presupposti di cui allo stesso articolo, ferme restando le eventuali responsabilità penali, non si fa luogo all'applicazione di sanzioni e di interessi ma solo al recupero dell'imposta dovuta per le cessioni di beni e prestazioni di servizio oggetto dell'agevolazione. 2. I soggetti che hanno effettuato le cessioni di beni o le prestazioni di servizi relativi alle attestazioni di cui al comma 1 sono tenuti a corrispondere l'imposta solo all'atto del pagamento della stessa da parte del committente. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a tutte le controversie instaurate in periodo anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Non si fa luogo al rimborso di somme già versate a titolo definitivo per effetto di contenzioso relativo alla fattispecie di cui al presente articolo. Art. 3.
1. Relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993, la liquidazione e la rettifica delle dichiarazioni, l'accertamento, la riscossione anche coattiva, l'applicazione delle sanzioni e degli interessi sono effettuati dai comuni ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Relativamente ai termini di liquidazione e accertamento continuano ad applicarsi le disposizioni previste per le imposte erariali sui redditi. 2. Per l'anno 1993, gli adempimenti previsti dal terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativi ai fabbricati di cui al comma 4 dell'articolo 5 dello stesso decreto n. 504 del 1992, per i quali siano disponibili le informazioni utili alla loro identificazione catastale, sono effettuati dall'Amministrazione finanziaria. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, le modalità per la trasmissione ai comuni dei dati riguardanti i predetti fabbricati, nonchè di quelli concernenti le dichiarazioni presentate ed i relativi versamenti effettuati. 3. Le somme riscosse dai comuni per effetto del comma 1 sono di spettanza dei comuni stessi per la parte corrispondente all'aliquota eccedente il tre per mille. Ai rimborsi spettanti ai contribuenti provvedono i comuni medesimi, con diritto alla restituzione a carico dello Stato della parte corrispondente all'aliquota del quattro per mille. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. Art. 4.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge 18 febbraio 1997, n. 28, si applicano anche alle operazioni effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge. Resta fermo in ogni caso il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Art. 5.
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 6.
1. All'articolo 13 della tariffa annessa al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro
delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106
alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, recante l'indicazione
degli atti soggetti all'imposta di bollo, sono apportate le seguenti modificazioni:
2. Ai fini delle disposizioni dell'articolo 13, comma 2-bis, della tariffa di cui al comma 1 del presente articolo, introdotto dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, concernente gli estratti conto inviati dalle banche ai clienti, si considerano depositati presso le banche anche i titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e non materialmente detenuti dalle stesse. 3. Nell'articolo 7, primo comma, della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.642, e successive modificazioni, relativa agli atti esenti dall'imposta di bollo, dopo le parole: "libretti postali di risparmio, vaglia postali e relative quietanze;" sono inserite le seguenti: "ricevute ed altri documenti relativi a conti correnti postali non soggetti all'imposta di bollo sostitutiva di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della tariffa annessa al presente decreto; estratti di conti correnti postali intestati ad amministrazioni dello Stato;". Art. 7.
1. È abrogato il numero 4) dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, recante la disciplina delle agevolazioni tributarie per talune operazioni di credito, con effetto per i contratti stipulati dalla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 8.
1. Le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, si interpretano nel senso che l'imposta regionale sostitutiva dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano a carico delle utenze esenti non si applica ai consumi di gas metano impiegato negli usi di cantiere e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi, nonchè ai consumi di gas metano impiegato nella produzione diretta o indiretta di energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a 1 KW. Non si fa luogo a rimborso di quanto eventualmente già pagato. Art. 9.
1. Nell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e successive modificazioni,
dopoil trentaduesimo comma è inserito il seguente:
Capo II
Art. 10.
1. Gli accertamenti basati sugli studi di settore, di cui all'articolo 62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono effettuati nei confronti dei contribuenti con periodo d'imposta pari a dodici mesi e con le modalità di cui al presente articolo. 2. Nei confronti degli esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria per effetto di opzione e degli esercenti arti e professioni, la disposizione del comma 1 trova applicazione solo se in almeno due periodi d'imposta su tre consecutivi considerati, compreso quello da accertare, l'ammontare dei compensi o dei ricavi determinabili sulla base degli studi di settore risulta superiore all'ammontare dei compensi o ricavi dichiarati con riferimento agli stessi periodi d'imposta. 3. Indipendentemente da quanto previsto al comma 2, nei confronti dei contribuenti in regime di contabilità ordinaria, anche per effetto di opzione, l'ufficio procede ai sensi del comma 1 quando dal verbale di ispezione, redatto ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, risulta motivata l'inattendibilità della contabilità ordinaria in presenza di gravi contraddizioni o l'irregolarità delle scritture obbligatorie ovvero tra esse e i dati e gli elementi direttamente rilevati in base ai criteri stabiliti con il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 570. 4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c), o compensi di cui all'articolo 50, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Tale limite non può, comunque, essere superiore a 10 miliardi di lire. Le citate disposizioni non si applicano, altresì, ai contribuenti che hanno iniziato o cessato l'attività nel periodo d'imposta ovvero che non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività. 5. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, determinato sulla base dei predetti studi di settore, si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato. 6. La determinazione di maggiori ricavi, compensi e corrispettivi, conseguente esclusivamente all'applicazione degli accertamenti di cui al comma 1, non rileva ai fini dell'obbligo della trasmissione della notizia di reato ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale. 7. Con decreto del Ministro delle finanze è istituita una commissione di esperti, designati dallo stesso Ministro tenuto anche conto delle segnalazioni delle organizzazioni economiche di categoria e degli ordini professionali. La commissione, prima dell'approvazione e della pubblicazione dei singoli studi di settore, esprime un parere in merito alla idoneità degli studi stessi a rappresentare la realtà cui si riferiscono. Non è previsto alcun compenso per l'attività consultiva dei componenti della commissione. 8. Con i decreti di approvazione degli studi di settore possono essere stabiliti criteri e modalità di annotazione separata dei componenti negativi e positivi di reddito rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi nei confronti dei soggetti che esercitano più attività. 9. Le disposizioni dei commi da 1 a 6 si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta nel quale sono in vigore gli studi di settore e comunque non prima del 1° gennaio 1998. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di approvazione degli studi. 10. Per il periodo d'imposta 1998, gli accertamenti di cui al comma 1 non possono essere effettuati nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi o compensi di ammontare non inferiore a quello derivante dall'applicazione degli studi di settore; in tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ma non è dovuto il versamento della somma pari a un ventesimo dei ricavi o compensi non annotati, ivi previsto. Per il medesimo periodo di imposta, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'adeguamento al volume d'affari risultante dall'ap-plicazione degli studi di settore può essere operato, senza applicazione di sanzioni e interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi; i maggiori corrispettivi devono essere annotati, entro il suddetto termine, in un'apposita sezione dei registri di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. 11. Nell'articolo 62-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono soppresse le parole: ", con particolare riferimento agli acquisti di beni e servizi, ai prezzi medi praticati, ai consumi di materie prime e sussidiarie, al capitale investito, all'impiego di attività lavorativa, ai beni strumentali impiegati, alla localizzazione dell'attività e ad altri elementi significativi in relazione all'attività esercitata". 12. L'elaborazione degli studi di settore, nonchè ogni altra attività di studio e ricerca in materia tributaria possono essere affidate, in concessione, ad una società a partecipazione pubblica. Essa è costituita sotto forma di società per azioni di cui il Ministero delle finanze detiene una quota di capitale sociale non inferiore al 51 per cento. Dall'applicazione del presente comma non potranno derivare, per l'anno 1997, maggiori spese a carico del bilancio dello Stato; per ciascuno degli anni 1998 e 1999, le predette spese aggiuntive non potranno superare la somma di lire 2 miliardi alla quale si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla presente legge. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 11.
1. Nell'articolo 76, comma 7-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole da: "in misura inferiore" a "della stessa natura" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura determinata complessivamente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica". Art. 12.
1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, le prestazioni corrispondenti a quelle rese dai centri di assistenza fiscale si considerano rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, ancorchè rese da associazioni sindacali e di categoria e rientranti tra le finalità istituzionali delle stesse, in quanto richieste dall'associato per ottemperare agli obblighi di legge derivanti dall'esercizio dell'attività. Sono fatti salvi i comportamenti adottati in precedenza e non si fa luogo a rimborsi d'imposta, nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Art. 13.
1. Le disposizioni legislative concernenti l'Amministrazione finanziaria successive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, vanno intese nel senso che devono essere adottati dal Ministro delle finanze esclusivamente i provvedimenti che sono espressione del potere di indirizzo politico-amministrativo, di cui agli articoli 3, comma 1, e 14 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993. Art. 14.
1. Le disponibilità iscritte ai capitoli 1021, 1086, 1099, 3097, 3102, 3135, 3332, 3869, 7851, 7853 e 8205 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno 1997, ivi comprese quelle derivanti da quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera l), del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, possono essere impegnate nell'esercizio 1998. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro delle finanze, è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni ai capitoli di bilancio istituiti per effetto della suddivisione delle spese gravanti sui capitoli di cui al comma 1, tra i diversi centri di responsabilità. Art. 15.
1. Nell'articolo 1, comma 1, della legge 11 ottobre 1995, n. 423, le parole: "e consulenti del lavoro, iscritti negli appositi albi" sono sostituite dalle seguenti: ", consulenti del lavoro, avvocati, notai e altri professionisti, iscritti nei rispettivi albi". Art. 16.
1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dei costi per l'accertamento e la riscossione, sono stabiliti, per ciascun tributo erariale o locale, gli importi fino alla concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. I tributi sono comunque dovuti o sono rimborsabili per l'intero ammontare se i relativi importi superano i predetti limiti. 2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti gli importi dei crediti, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, accertati anche in via definitiva e non pagati per i quali non si fa luogo a iscrizione nei ruoli o, comunque, alla riscossione. Art. 17.
1. Le disposizioni dei commi 141, primo periodo, e 142 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, riguardanti, rispettivamente, la misura degli interessi dovuti per la riscossione e per il rimborso delle imposte erariali e il potere del Ministro delle finanze di variare la predetta misura, si applicano anche per i tributi dei comuni e delle province. 2. Per i tributi per i quali il saggio degli interessi è calcolato in relazione al semestre compiuto, la disposizione del comma 1, riguardante la misura degli interessi, ha effetto a decorrere dal primo giorno successivo al compimento del semestre in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 18.
1. Le disposizioni dell'articolo 32, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si interpretano nel senso che la definizione delle situazioni e pendenze tributarie, di cui al titolo VI della legge medesima, si intende legittimamente avvenuta, purchè i contribuenti che hanno presentato le dichiarazioni integrative di cui al comma 1 del citato articolo 32 e che non hanno corrisposto in tutto o in parte alle previste scadenze, anche ratealmente, le somme dovute, provvedano, alla scadenza della rata, al pagamento delle complessive somme iscritte nel ruolo speciale di cui all'articolo 39, comma 4, della predetta legge n. 413 del 1991; il pagamento è considerato valido se comunque eseguito prima dell'inizio della azione esecutiva. 2. Qualora il pagamento non sia eseguito ai sensi del comma 1, ovvero nelle ipotesi di dichiarazioni integrative tardive o nulle, la definizione delle situazioni e pendenze tributarie è priva di effetto e l'Amministrazione finanziaria, entro il secondo anno successivo a quello di scadenza del termine di cui all'articolo 39, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, per l'iscrizione nel ruolo speciale delle somme dovute, può esercitare l'azione di accertamento con riferimento a tutti i periodi d'imposta indicati nella dichiarazione integrativa. 3. Le disposizioni del comma 2 del presente articolo si applicano anche nelle ipotesi previste dagli articoli 45, comma 4, e 51, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, con riferimento all'imposta sul valore aggiunto. Art. 19.
1. All'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, concernente l'insediamento delle commissioni tributarie, le parole: "con l'esaurimento dei ricorsi pendenti e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 1998" sono sostituite dalle seguenti: ", tenuto conto dei ricorsi pendenti, entro la data stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze". Art. 20.
1. Nell'articolo 14, primo comma, primo periodo, della legge 20 novembre 1982, n. 890, concernente la notificazione degli atti dell'Amministrazione finanziaria a mezzo posta, dopo le parole: "al contribuente" sono inserite le seguenti: "deve avvenire con l'impiego di plico sigillato e", e dopo le parole: "a mezzo della posta" sono inserite le seguenti: "direttamente dagli uffici finanziari, nonchè, ove ciò risulti impossibile,". Art. 21.
1. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e nel regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, recante norme per l'alienazione, la permuta e l'amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato". 2. All'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e successive modificazioni, riguardante l'aumento dei canoni per l'utilizzazione di beni del demanio, nel secondo periodo, dopo le parole: "di irrigazione agricola," sono inserite le seguenti: "di attraversamenti demaniali con palorci o teleferiche non motorizzate o altri impianti a fune per uso agricolo". Art. 22.
1. All'articolo 49 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, è abrogato il comma 13. Art. 23.
1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, il rapporto di locazione avente ad oggetto gli immobili del demanio e del patrimonio dello Stato destinati ad uso abitativo dei dipendenti pubblici è disciplinato dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni. Art. 24.
1. Sono trasferite alle regioni le funzioni normative, esercitabili entro il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, relative ai beni immobili di riforma fondiaria di cui agli articoli 9, 10 e 11 della legge 30 aprile 1976, n. 386, acquisiti al patrimonio dagli enti gestori in forza dei citati articoli e delle rispettive leggi regionali istitutive degli enti stessi. 2. Le regioni provvederanno ad adeguare la normativa fissata dagli articoli 9, 10 e 11 della legge 30 aprile 1976, n. 386, alle realtà locali. Art. 25.
1. Nel caso in cui venga costituita una società con contestuale conferimento dell'azienda da parte dell'imprenditore individuale in applicazione del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, il conferimento stesso è soggetto alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa; l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili compresi nell'azienda è ridotta alla metà. Il soggetto passivo può richiedere l'applicazione, alternativamente alla predetta riduzione, di una imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili in misura pari allo 0,5 per cento del valore complessivo degli immobili al 12 dicembre 1992. In tal caso si applicano le disposizioni dell'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. Art. 26.
1. A decorrere dal 1° aprile 1996 al personale di segreteria delle commissioni tributarie nonchè al personale in servizio presso la segreteria della commissione tributaria centrale è attribuita l'indennità prevista dalla legge 22 giugno 1988, n. 221. A tale indennità si applica la disciplina di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge 10 ottobre 1996, n. 525. 2. All'onere complessivo derivante dalla disposizione di cui al comma 1, valutato in lire 10.675 milioni per l'anno 1996, in lire 14.230 milioni per l'anno 1997 e in lire 18.560 milioni per l'anno 1998 e a regime, si provvede con le maggiori entrate derivanti dagli importi dei diritti di cui all'articolo 3 della legge 10 ottobre 1996, n. 525, che sono riscossi anche dalle segreterie giudiziarie dei tribunali amministrativi regionali, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti. 3. Si applica la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 33 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545. Art. 27.
1. Nell'articolo 218 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, al primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto". Art. 28.
1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973,
n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:
Capo III
Art. 29.
1. I prezzi di vendita degli alloggi dello Stato destinati a fronteggiare le esigenze abitative delle famiglie colpite dagli eventi alluvionali verificatisi a Firenze nel 1966, di cui alla legge 6 gennaio 1983, n. 5, si intendono riferiti alla data di entrata in vigore della citata legge n. 5 del 1983, senza ulteriori rivalutazioni. Art. 30.
1. All'articolo 4 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, sono aggiunti i
seguenti commi:
Art. 31.
1. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono dettate le modalità per il conseguimento
della idoneità alle funzioni di ufficiale esattoriale in sostituzione
di quelle previste dalla legge 11 gennaio 1951, n. 56, con l'osservanza
dei seguenti criteri:
Art. 32.
1. Dopo l'articolo 44 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545,
è inserito il seguente:
2. Nell'articolo 72 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
Art. 33.
1. Il termine del 31 ottobre 1995 di cui all'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, per l'adozione delle modificazioni alla classificazione delle categorie tassabili ed alle tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo di cui all'articolo 65 del predetto decreto legislativo, è differito al 31 ottobre 1998. Art. 34.
1. È abrogato l'articolo 2 del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 403, convertito dalla legge 20 novembre 1995, n. 495. Art. 35.
1. In applicazione del comma 59 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la selezione del personale da assumere, per periodi di tre mesi, avviene mediante concorso pubblico, su base territoriale regionale, intendendosi per tale anche quella della provincia autonoma di Trento, o compartimentale e consistente in una prova attitudinale costituita da una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica. 2. Le assunzioni di personale, riferite esclusivamente a profili professionali appartenenti alla settima qualifica funzionale, avvengono nell'ambito di ogni circoscrizione territoriale, proporzionalmente ai risparmi ottenuti ai sensi del citato comma 59 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 3. La relativa graduatoria, dopo l'immissione in servizio del primo contingente, rimane aperta fino ad esaurimento e da essa, attraverso scorrimento, verranno attinti gli impiegati da assumere per i trimestri successivi, utilizzando anche gli ulteriori incrementi di risparmio verificatisi. Art. 36.
1. Nell'articolo 4, comma 15, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la parola: "inferiore" è sostituita dalla seguente: "superiore". Art. 37.
1. All'articolo 5-ter del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, concernente la proroga della convenzione con il consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi, le parole: "30 aprile 1998" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998". Art. 38.
1. Il termine del 15 marzo 1998 previsto dal comma 1 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, è prorogato al 30 giugno 1998. I soggetti di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 9-bis, che non abbiano effettuato il versamento della prima rata entro il 1° dicembre 1997, possono provvedere al versamento delle somme relative, maggiorate degli interessi legali su quanto dovuto al 1° dicembre 1997, in unica soluzione entro il 30 giugno 1998. I soggetti di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 9-bis, che abbiano effettuato il versamento della prima rata entro il 1° dicembre 1997 in misura inferiore a quanto dovuto, possono provvedere al conguaglio delle somme relative, maggiorate degli interessi legali su quanto dovuto al 1° dicembre 1997, entro il 30 giugno 1998. 2. I soggetti che regolarizzino redditi di pensione estera antecedenti al 1996, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, possono usufruire, per i redditi percepiti per il 1996, anche nel caso in cui non abbiano effettuato le dichiarazioni dei redditi, delle modalità di cui all'ottavo comma dell'articolo 9 e al quinto comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotti dal comma 1 dell'articolo 14 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, nonché delle modalità di cui al quarto comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dal comma 2 dell'articolo 14 della citata legge n. 408 del 1990. La soprattassa ivi prevista nella misura del 30 per cento è ridotta al 15 per cento. 3. Fino alla data di cui al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, la disposizione recata dalla lettera c) del comma 3 dell'articolo 3 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, va intesa nel senso che l'esclusione dalla base imponibile opera anche per i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato. I percettori dei suddetti redditi non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione sono comunque tenuti a dichiararli all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica. Art. 39.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
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