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della scheda:
Si riporta la legge che regola la sospensione condizionale della pena, con modifiche al codice openale. Viene introdotta, per il condannato, la possibilità di effettuare una prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa. |
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Art. 1. 1. All’articolo 163 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia superiore a due anni, il giudice può ordinare che l’esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa»; b) al secondo comma è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di sentenza di condanna
a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a tre anni,
quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia
superiore a tre anni, il giudice può ordinare che l’esecuzione della
pena detentiva rimanga sospesa»;
«Qualora la pena inflitta non sia superiore ad un anno e sia stato riparato interamente il danno, prima che sia stata pronunciata la sentenza di primo grado, mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni, nonché qualora il colpevole, entro lo stesso termine e fuori del caso previsto nel quarto comma dell’articolo 56, si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato da lui eliminabili, il giudice può ordinare che l’esecuzione della pena, determinata nel caso di pena pecuniaria ragguagliandola a norma dell’articolo 135, rimanga sospesa per il termine di un anno». Art. 2. 1. All’articolo 165 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, dopo le parole: «conseguenze dannose o pericolose del reato» sono inserite le seguenti: «, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa»; b) al secondo comma, le parole:
«, salvo che ciò sia impossibile» sono soppresse;
«La disposizione del secondo comma non si applica qualora la sospensione condizionale della pena sia stata concessa ai sensi del quarto comma dell’articolo 163». Art. 3. 1. All’articolo 179 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «almeno tre anni»; b) al secondo comma, le parole:
«dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «almeno
otto anni»;
«Qualora sia stata concessa la sospensione
condizionale della pena ai sensi dell’articolo 163, primo, secondo e terzo
comma, il termine di cui al primo comma decorre dallo stesso momento dal
quale decorre il termine di sospensione della pena.
Art. 4. 1. All’articolo 180 del codice penale le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «sette anni» e le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni». Art. 5. 1. Dopo l’articolo 18 delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale è inserito il seguente: «Art. 18-bis. Nei casi di cui all’articolo 165 del codice penale il giudice dispone che il condannato svolga attività non retribuita a favore della collettività osservando, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 44, 54, commi 2, 3, 4 e 6, e 59 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274». Art. 6. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
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