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Legge 24 marzo 1989, n. 122
(Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiele n.80 del 6 aprile 1989)
Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale
per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di
alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale
Art. 1 (omissis)
Art. 2
1. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per
i problemi delle aree urbane, sentita la commissione interregionale di
cui all' articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, entro 60 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge provvede a determinare
i criteri di valutazione del fabbisogno dei parcheggi, con particolare
riguardo alle diverse tipologie e funzioni, anche ai fini dell' aggiornamento
degli standards urbanistici relativamente alle quantità minime da
destinare a spazi per parcheggi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 del decreto
del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'interno,
2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 97 del 16 aprile 1968.
2. L'articolo 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, è
sostituito dal seguente: «Art. 41-sexies. - Nelle nuove costruzioni
ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere
riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro
quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione».
3. (omissis)
Artt. da 3 a 8 (omissis)
Art. 9
1. I proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli
stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi
da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche
in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti.
Tali parcheggi possono essere realizzati, ad uso esclusivo dei residenti,
anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato, purché‚
non in contrasto con i piani urbani del traffico, tenuto conto dell’uso
della superficie sovrastante e compatibilmente con la tutela dei corpi
idrici. Restano in ogni caso fermi i vincoli previsti dalla legislazione
in materia paesaggistica ed ambientale ed i poteri attribuiti dalla medesima
legislazione alle regioni e ai Ministeri dell’ambiente e per i beni culturali
ed ambientali da esercitare motivatamente nel termine di 90 giorni. I parcheggi
stessi ove i piani del traffico non siano stati redatti, potranno comunque
essere realizzati nel rispetto delle indicazioni di cui al periodo precedente.
(icomma così modificato dall’articolo
17, comma 90, legge n. 127 del 1997 poi dall'articolo 37, comma 1, legge
n. 472 del 1999)
2. L’esecuzione delle opere e degli interventi previsti dal comma 1
è soggetta ad autorizzazione gratuita. Qualora si tratti di interventi
conformi agli strumenti urbanistici vigenti, l’istanza per l’autorizzazione
del Sindaco ad eseguire i lavori si intende accolta qualora il Sindaco
stesso non si pronunci nel termine di 60 giorni dalla data della richiesta.
In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori dando comunicazione
al Sindaco del loro inizio.
(il regime autorizzativo deve intendersi sostituito
dalla denuncia di inizi attività o, facoltativamente, dal permesso
di costruire)
3. Le deliberazioni che hanno per oggetto le opere e gli interventi
di cui al comma 1 sono approvate salvo che si tratti di proprietà
non condominiale dalla assemblea del condominio, in prima o in seconda
convocazione, con la maggioranza prevista dall’articolo 1136, secondo comma,
del codice civile. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo
comma, e 1121, terzo comma, del codice civile.
(comma così modificato dall’articolo
17, comma 90, egge n. 127 del 1997)
4. I comuni, previa determinazione dei criteri di
cessione del diritto di superficie e su richiesta dei privati interessati
o di imprese di costruzione o di società anche cooperative, possono
prevedere, nell'ambito del programma urbano dei parcheggi, la realizzazione
di parcheggi da destinare a pertinenza di immobili privati su aree comunali
o nel sottosuolo delle stesse. Tale disposizione si applica anche agli
interventi in fase di avvio o già avviati. La costituzione del diritto
di superficie è subordinata alla stipula di una convenzione nella
quale siano previsti:
a) la durata della concessione del diritto di superficie per
un periodo non superiore a novanta anni;
b) il dimensionamento dell’opera ed il piano economico-finanziario
previsti per la sua realizzazione;
c) i tempi previsti per la progettazione esecutiva, la messa a disposizione
delle aree necessarie e la esecuzione dei lavori;
d) i tempi e le modalità per la verifica dello stato di attuazione
nonché le sanzioni previste per gli eventuali indadempimenti.
(comma così sostituito dall'articolo 10,
comma 2-ter, legge n. 30 del 1998)
5. I parcheggi realizzati ai sensi del presente articolo non possono
essere ceduti separatamente dall’unità immobiliare alla quale sono
legati da vincolo pertinenziale. I relativi atti di cessione sono nulli.
6. Le opere e gli interventi di cui ai precedenti commi 1 e 4, nonché
gli acquisti di immobili destinati a parcheggi, effettuati da enti o imprese
di assicurazione sono equiparati, ai fini della copertura delle riserve
tecniche, ad immobili ai sensi degli articoli 32 ed 86 della legge 22 ottobre
1986, n. 742.
Art. 10 (omissis)
Art. 11
1. Le opere e gli interventi previsti dalla presente legge costituiscono
opere di urbanizzazione anche ai sensi dell'articolo 9, primo comma, lettera
f), della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
2. Le prestazioni derivanti da contratti aventi per oggetto la realizzazione
delle opere e degli interventi previsti dalla presente legge sono soggette
all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 2 per cento. La stessa
aliquota si applica ai trasferimenti degli immobili o di porzioni degli
stessi anche in diritto di superficie.
(l'aliquota è ora del 4 per cento)
3. L'atto di cessione del diritto di superficie è soggetto all'imposta
di registro in misura fissa.
Articoli da 12 a 28 (omissis)
Art. 29
1. Le norme contenute nei titoli I, II, III e V della presente legge
entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della
legge stessa sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Le norme contenute nel titolo IV della presente legge entrano in
vigore dal 1° giugno 1989 e si applicano alle violazioni accertate
da tale data. |
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