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Si riporta la legge che detta le norme generali di partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari. Modifiche alla legge La Pergola. |
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Art. 1. (Finalità) 1. La presente legge disciplina il processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti comunitari e dell’Unione europea e garantisce l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, di proporzionalità, di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica. 2. Gli obblighi di cui al comma 1 conseguono: a) all’emanazione di ogni atto comunitario e dell’Unione europea che vincoli la Repubblica italiana ad adottare provvedimenti di attuazione;
b) all’accertamento giurisdizionale,
con sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, della
incompatibilità di norme legislative e regolamentari dell’ordinamento
giuridico nazionale con le disposizioni dell’ordinamento
comunitario;
Art. 2. (Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei) 1. Al fine di concordare le linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti comunitari e dell’Unione europea e di consentire il puntuale adempimento dei compiti di cui alla presente legge, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE), che è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie e al quale partecipano il Ministro degli affari esteri, il Ministro per gli affari regionali e gli altri Ministri aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche inseriti all’ordine del giorno. 2. Alle riunioni del
CIACE, quando si trattano questioni
che interessano anche le regioni e le province autonome, possono
chiedere
di partecipare il presidente della Conferenza dei presidenti delle
regioni
e delle province autonome di Trento e di Bolzano o un presidente di
regione
o di provincia autonoma da lui delegato e, per gli ambiti di competenza
degli enti locali, i presidenti delle associazioni rappresentative
degli
enti locali.
Art. 3. (Partecipazione del Parlamento al processo di formazione delle decisioni comunitarie e dell’Unione europea) 1. I progetti di atti comunitari e dell’Unione europea, nonché gli atti preordinati alla formulazione degli stessi, e le loro modificazioni, sono trasmessi alle Camere dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie, contestualmente alla loro ricezione, per l’assegnazione ai competenti organi parlamentari, con l’indicazione della data presunta per la loro discussione o adozione. 2. Tra i progetti e gli
atti di cui al comma 1 sono
compresi i documenti di consultazione, quali libri verdi, libri bianchi
e comunicazioni, predisposti dalla Commissione delle Comunità
europee.
Art. 4. (Riserva di esame parlamentare) 1. Qualora le Camere abbiano iniziato l’esame di progetti o di atti di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3, il Governo può procedere alle attività di propria competenza per la formazione dei relativi atti comunitari e dell’Unione europea soltanto a conclusione di tale esame, e comunque decorso il termine di cui al comma 3, apponendo in sede di Consiglio dei ministri dell’Unione europea la riserva di esame parlamentare. 2. In casi di particolare
importanza politica, economica
e sociale di progetti o di atti di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3,
il Governo può apporre, in sede di Consiglio dei ministri dell’Unione
europea, una riserva di esame parlamentare sul testo o su una o più
parti di esso. In tale caso, il Governo invia alle Camere il testo
sottoposto
alla decisione affinché su di esso si esprimano i competenti organi
parlamentari.
Art. 5. (Partecipazione delle regioni e delle province autonome alle decisioni relative alla formazione di atti normativi comunitari) 1. I progetti e gli atti di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3 sono trasmessi dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie, contestualmente alla loro ricezione, alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, ai fini dell’inoltro alle Giunte e ai Consigli regionali e delle province autonome, indicando la data presunta per la loro discussione o adozione. 2. Con le stesse modalità
di cui al comma
1, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le
politiche
comunitarie assicura alle regioni e alle province autonome
un’informazione
qualificata e tempestiva sui progetti e sugli atti trasmessi che
rientrano
nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome,
curandone
il costante aggiornamento.
Art. 6. (Partecipazione degli enti locali alle decisioni relative alla formazione di atti normativi comunitari) 1. Qualora i progetti e gli atti di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3 riguardino questioni di particolare rilevanza negli ambiti di competenza degli enti locali, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie li trasmette alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Tali progetti e atti sono altresì trasmessi, per il tramite della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, alle associazioni rappresentative degli enti locali. Su tutti i progetti e gli atti di loro interesse le associazioni rappresentative degli enti locali, per il tramite della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono trasmettere osservazioni al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per le politiche comunitarie e possono richiedere che gli stessi siano sottoposti all’esame della Conferenza stessa. 2. Nelle materie che
investono le competenze degli
enti locali, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento
per
le politiche comunitarie convoca alle riunioni di cui al comma 7
dell’articolo
5 esperti designati dagli enti locali secondo modalità da stabilire
in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Dall’attuazione
del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
Art. 7. (Partecipazione delle parti sociali e delle categorie produttive alle decisioni relative alla formazione di atti comunitari) 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie trasmette al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) i progetti e gli atti di cui al comma 1 dell’articolo 3 riguardanti materie di particolare interesse economico e sociale. Il CNEL può fare pervenire alle Camere e al Governo le valutazioni e i contributi che ritiene opportuni, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 936. A tale fine, il CNEL può istituire, secondo le norme del proprio ordinamento, uno o più comitati per l’esame degli atti comunitari. 2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie, al fine di assicurare un più ampio coinvolgimento delle categorie produttive e delle parti sociali, organizza, in collaborazione con il CNEL, apposite sessioni di studio ai cui lavori possono essere invitati anche le associazioni nazionali dei comuni, delle province e delle comunità montane e ogni altro soggetto interessato. Art. 8. (Legge comunitaria) 1. Lo Stato, le regioni e le province autonome, nelle materie di propria competenza legislativa, danno tempestiva attuazione alle direttive comunitarie. 2. Il Presidente del
Consiglio dei ministri o il
Ministro per le politiche comunitarie informa con tempestività le
Camere e, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni
e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei
presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle province
autonome,
le regioni e le province autonome, degli atti normativi e di indirizzo
emanati dagli organi dell’Unione europea e delle Comunità
europee.
a) riferisce sullo stato di conformità dell’ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee relativa alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana;
b) fornisce l’elenco delle
direttive attuate o da attuare in via amministrativa;
Art. 9. (Contenuti della legge comunitaria) 1. Il periodico adeguamento dell’ordinamento nazionale all’ordinamento comunitario è assicurato dalla legge comunitaria annuale, che reca: a) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi indicati all’articolo 1;
b) disposizioni modificative
o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure di
infrazione
avviate dalla Commissione delle Comunità europee nei confronti della
Repubblica italiana;
2. Gli oneri relativi a prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell’attuazione delle disposizioni comunitarie di cui alla legge comunitaria per l’anno di riferimento, sono posti a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche. Art. 10. (Misure urgenti per l’adeguamento agli obblighi derivanti dall’ordinamento comunitario) 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie può proporre al Consiglio dei ministri l’adozione dei provvedimenti, anche urgenti, necessari a fronte di atti normativi e di sentenze degli organi giurisdizionali delle Comunità europee e dell’Unione europea che comportano obblighi statali di adeguamento solo qualora la scadenza risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge comunitaria relativa all’anno in corso. 2. Il Presidente del
Consiglio dei ministri o il
Ministro per i rapporti con il Parlamento assume le iniziative
necessarie
per favorire un tempestivo esame parlamentare dei provvedimenti di cui
al comma 1.
Art. 11. (Attuazione in via regolamentare
1. Nelle materie di cui all’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, già disciplinate con legge, ma non coperte da riserva assoluta di legge, le direttive possono essere attuate mediante regolamento se così dispone la legge comunitaria. Il Governo presenta alle Camere, in allegato al disegno di legge comunitaria, un elenco delle direttive per l’attuazione delle quali chiede l’autorizzazione di cui all’articolo 9, comma 1, lettera d). 2. I regolamenti di cui
al comma 1 sono adottati
ai sensi dell’articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del
Consiglio
dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro
con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con
gli altri Ministri interessati. Sugli schemi di regolamento è acquisito
il parere del Consiglio di Stato, che deve esprimersi entro
quarantacinque
giorni dalla richiesta. Sugli schemi di regolamento è altresì
acquisito, se così dispone la legge comunitaria, il parere dei
competenti
organi parlamentari, ai quali gli schemi di regolamento sono trasmessi
con apposite relazioni cui è allegato il parere del Consiglio di
Stato e che si esprimono entro quaranta giorni dall’assegnazione.
Decorsi
i predetti termini, i regolamenti sono emanati anche in mancanza di
detti
pareri.
a) individuazione della responsabilità e delle funzioni attuative delle amministrazioni, nel rispetto del principio di sussidiarietà;
b) esercizio dei controlli
da parte degli organismi già operanti nel settore e secondo modalità
che assicurino efficacia, efficienza, sicurezza e celerità;
4. I regolamenti di cui al comma 1 tengono conto anche delle eventuali modificazioni della disciplina comunitaria intervenute sino al momento della loro adozione. 5. Nelle materie di cui
all’articolo 117, secondo
comma, della Costituzione, non disciplinate dalla legge o da
regolamento
emanato ai sensi dell’articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto
1988,
n. 400, e successive modificazioni, e non coperte da riserva di legge,
le direttive possono essere attuate con regolamento ministeriale o
interministeriale,
ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
o con atto amministrativo generale da parte del Ministro con competenza
prevalente per la materia, di concerto con gli altri Ministri
interessati.
Con le medesime modalità sono attuate le successive modifiche e
integrazioni delle direttive.
a) l’istituzione di nuovi organi o strutture amministrative; b) la previsione di nuove spese o minori entrate. 8. In relazione a quanto disposto dall’articolo 117, quinto comma, della Costituzione, gli atti normativi di cui al presente articolo possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all’eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In tale caso, gli atti normativi statali adottati si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l’attuazione della rispettiva normativa comunitaria, perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma e recano l’esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute. I predetti atti normativi sono sottoposti al preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Art. 12. (Attuazione delle modifiche alle direttive comunitarie recepite in via regolamentare) 1. Fermo quanto previsto dall’articolo 13, la legge comunitaria può disporre che, all’attuazione di ciascuna modifica delle direttive da attuare mediante regolamento ai sensi dell’articolo 11, si provveda con la procedura di cui al comma 2 del medesimo articolo 11. Art. 13. (Adeguamenti tecnici) 1. Alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell’ordinamento nazionale, è data attuazione, nelle materie di cui all’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne dà tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie. 2. In relazione a quanto disposto dall’articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i provvedimenti di cui al presente articolo possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all’eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l’attuazione della rispettiva normativa comunitaria e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. I provvedimenti recano l’esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute. Art. 14. (Decisioni delle Comunità europee) 1. A seguito della notificazione di decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione delle Comunità europee, destinate alla Repubblica italiana, che rivestono particolare importanza per gli interessi nazionali o comportano rilevanti oneri di esecuzione, il Ministro per le politiche comunitarie, consultati il Ministro degli affari esteri e i Ministri interessati e d’intesa con essi, ne riferisce al Consiglio dei ministri. 2. Il Consiglio dei
ministri, se non delibera l’eventuale
impugnazione della decisione, emana le direttive opportune per
l’esecuzione
della decisione a cura delle autorità competenti.
Art. 15. (Relazione annuale al Parlamento) 1. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione sui seguenti temi: a) gli sviluppi del processo di integrazione europea, con particolare riferimento alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio dei ministri dell’Unione europea, alle questioni istituzionali, alle relazioni esterne dell’Unione europea, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni e agli orientamenti generali delle politiche dell’Unione;
b) la partecipazione dell’Italia
al processo normativo comunitario con l’esposizione dei princìpi
e delle linee caratterizzanti della politica italiana nei lavori
preparatori
in vista dell’emanazione degli atti normativi comunitari e, in
particolare,
degli indirizzi del Governo su ciascuna politica comunitaria, sui
gruppi
di atti normativi riguardanti la stessa materia e su singoli atti
normativi
che rivestono rilievo di politica generale;
2. Nella relazione di cui al comma 1 sono chiaramente distinti i resoconti delle attività svolte e gli orientamenti che il Governo intende assumere per l’anno in corso. Art. 16. (Attuazione delle direttive comunitarie da parte delle regioni e delle province autonome) 1. Le regioni e le province autonome, nelle materie di propria competenza, possono dare immediata attuazione alle direttive comunitarie. Nelle materie di competenza concorrente la legge comunitaria indica i princìpi fondamentali non derogabili dalla legge regionale o provinciale sopravvenuta e prevalenti sulle contrarie disposizioni eventualmente già emanate dalle regioni e dalle province autonome. 2. I provvedimenti
adottati dalle regioni e dalle
province autonome per dare attuazione alle direttive comunitarie, nelle
materie di propria competenza legislativa, devono recare nel titolo il
numero identificativo della direttiva attuata e devono essere
immediatamente
trasmessi in copia conforme alla Presidenza del Consiglio dei ministri
– Dipartimento per le politiche comunitarie.
Art. 17. (Sessione comunitaria della Conferenza Stato-regioni) 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri convoca almeno ogni sei mesi, o anche su richiesta delle regioni e delle province autonome, una sessione speciale della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie di interesse regionale e provinciale. Il Governo informa tempestivamente le Camere sui risultati emersi da tale sessione. 2. La Conferenza, in particolare, esprime parere: a) sugli indirizzi generali relativi all’elaborazione e all’attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali;
b) sui criteri e le modalità
per conformare l’esercizio delle funzioni regionali all’osservanza e
all’adempimento
degli obblighi di cui all’articolo 1, comma 1;
3. Il Ministro per le politiche comunitarie riferisce al Comitato interministeriale per la programmazione economica per gli aspetti di competenza di cui all’articolo 2 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Art. 18. (Sessione comunitaria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali) 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie convoca almeno una volta l’anno, o anche su richiesta delle associazioni rappresentative degli enti locali ovvero degli enti locali interessati, una sessione speciale della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie di interesse degli enti locali. Il Governo informa tempestivamente le Camere e la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sui risultati emersi durante tale sessione. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in particolare, esprime parere sui criteri e le modalità per conformare l’esercizio delle funzioni di interesse degli enti locali all’osservanza e all’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 1, comma 1. Art. 19. (Utilizzo di strumenti informatici) 1. Per l’adempimento degli obblighi di trasmissione e di informazione di cui alla presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie può avvalersi di strumenti informatici. Art. 20. (Regioni a statuto speciale e province autonome) 1. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome resta fermo quanto previsto nei rispettivi statuti speciali e nelle relative norme di attuazione. Art. 21. (Modifica, deroga, sospensione o abrogazione della legge) 1. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 117, primo comma, della Costituzione, le disposizioni della presente legge possono essere modificate, derogate, sospese o abrogate da successive leggi solo attraverso l’esplicita indicazione delle disposizioni da modificare, derogare, sospendere o abrogare. Art. 22. (Abrogazioni) 1. Gli articoli 11 e 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono abrogati. 2. La legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni, è abrogata. |
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