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Sanatoria delle opere edilizie
(Legge 28 febbraio 1985, n. 47)
 Parti e argomenti della scheda: 
Capo I - Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia. 
Capo II - Snellimento delle procedure urbanistiche ed edilizie 
Capo III - Recupero urbanistico di insediamenti abusivi 
Capo IV - Opere sanabili. Soggetti legittimati. 
Capo V - Disposizioni finali 
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Legge  28 febbraio 1985, n. 47 
(Pubblicata in Suppl. ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 53,  del 2 marzo 1985) 
Norme in materia di controllo dell'attività 
urbanistico-edilizia,  sanzioni,  recupero  e  sanatoria  delle opere 
edilizie.

CFR DL       23.04.1985 n. 146 
CFR DM       19.07.1985 
CFR DM       12.09.1985 
MOD DL       28.03.1986 n. 76 
MOD DL       30.09.1986 n. 605 
MOD DL       09.12.1986 n. 823 
CFR DL       30.12.1986 n. 919 ART 7 
MOD DL       09.03.1987 n. 71 
CFR DL       24.03.1987 n. 111 ART 6 
MOD DL       08.05.1987 n. 178 
MOD DL       09.07.1987 n. 264 
MOD DL       04.09.1987 n. 367 
MOD DL       07.11.1987 n. 458 
CFR DL       20.11.1987 n. 474 ART 6 
MOD DL       12.01.1988 n. 2 
CFR DL       28.03.1989 n. 112 ART 9 
CFR DL       29.05.1989 n. 200 ART 9 
CFR DL       28.07.1989 n. 266 ART 9 
CFR DL       25.09.1989 n. 330 ART 9 
CFR DL       25.11.1989 n. 383 ART 8 
CFR DL       07.06.1993 n. 180 ART 5 
CFR DL       06.08.1993 n. 280 ART 4 
CFR DL       05.10.1993 n. 398 ART 4 
CFR L        24.12.1993 n. 537 ALL 2 
CFR DL       25.11.1994 n. 649 ART 1 
CFR L        23.12.1994 n. 724 ART 39 
CFR DL       27.03.1995 n. 88 ART 2 
CFR DL       12.05.1995 n. 163 ALL 1 
CFR DL       26.05.1995 n. 193 ART 2 
CFR DL       26.07.1995 n. 310 ART 2 
CFR DL       25.11.1995 n. 498 ART 2 
CFR DL       24.01.1996 n. 30 ART 10 
CFR DL       24.01.1996 n. 30 ART 11 
CFR DL       25.03.1996 n. 154 ART 10 
CFR DL       25.03.1996 n. 154 ART 11 
CFR DL       25.05.1996 n. 285 ART 11 
CFR DL       22.07.1996 n. 388 ART 2 
CFR DL       22.07.1996 n. 388 ART 10 
CFR DL       22.07.1996 n. 388 ART 11 
CFR DL       24.09.1996 n. 495 ART 2 
CFR DL       24.09.1996 n. 495 ART 6 
CFR DL       24.09.1996 n. 495 ART 10 
CFR DL       24.09.1996 n. 495 ART 11 
CFR L        15.03.1997 n. 59  ALL UNICO 
CFR L        27.12.1997 n. 449 ART 1 
CFR L        27.12.1997 n. 449 ART 49 
CFR L        30.03.1998 n. 61  ALL UNICO 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
promulga 
la seguente legge:

Capo I 
             NORME IN MATERIA DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' 
        URBANISTICO-EDILIZIA. SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI 
 

                               Art. 1. 
                          (Legge-quadro). 

  Fermo restando quanto previsto dal capo IV, le regioni emanano norme 
in  materia  di  controllo dell'attività urbanistica ed edilizia e di 
sanzioni  amministrative  in conformità ai principi definiti dai capi 
I, II e III della presente legge. 
  Fino  all'emanazione  delle  norme  regionali si applicano le norme 
della presente legge. 
  Sono in ogni caso fatte salve le competenze delle regioni a statuto 
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 
 

                               Art. 2. 
                      (Sostituzione di norme). 

  Le disposizioni di cui al capo I della presente legge sostituiscono 
quelle  di  cui  all'art.  32 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ed 
agli articoli 15 e 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. 

                               Art. 3. 
    (Ritardato od omesso versamento del contributo afferente alla 
                            concessione). 

  Le  regioni  determinano  le  sanzioni  per  il ritardato o mancato 
versamento  del  contributo  di concessione in misura non inferiore a 
quanto previsto nel presente articolo e non superiore al doppio. 
  Il  mancato  versamento,  nei  termini  di legge, del contributo di 
concessione  di cui agli articoli 3, 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 
1977, n. 10, comporta: 
    a)  l'aumento  del  contributo  in  misura  pari  al 20 per cento 
qualora  il  versamento  del contributo sia effettuato nei successivi 
centoventi giorni; 
    b)  l'aumento  del  contributo  in  misura  pari  al 50 per cento 
quando,  superato  il  termine  di cui alla lettera a), il ritardo si 
protrae non oltre i successivi sessanta giorni; 
    c)  l'aumento  del  contributo  in  misura  pari al 100 per cento 
quando,  superato  il  termine  di cui alla lettera b), il ritardo si 
protrae non oltre i successivi sessanta giorni. 
  Le misure di cui alle lettere precedenti non si cumulano. 
  Nel  caso  di pagamento rateizzato le norme di cui al secondo comma 
si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate. 
  Decorso  inutilmente  il termine di cui alla lettera c) del secondo 
comma  il  comune  provvede alla riscossione coattiva del complessivo 
credito nei modi previsti dall'art. 16 della presente legge. 
  Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali che determineranno 
la  misura delle sanzioni di cui al presente articolo, queste saranno 
applicate nelle misure indicate nel secondo comma. 
 

                               Art. 4. 
           (Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia). 

  Il sindaco esercita la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia 
nel  territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di 
legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici 
ed    alle   modalità   esecutive   fissate   nella   concessione   o 
nell'autorizzazione. 
  Il  sindaco, quando accerti l'inizio di opere eseguite senza titolo 
su  aree  assoggettate,  da leggi statali, regionali o da altre norme 
urbanistiche  vigenti  o  adottate,  a  vincolo di inedificabilità, o 
destinate  ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia 
residenziale  pubblica  di  cui  alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e 
successive modificazioni ed integrazioni, provvede alla demolizione e 
al  ripristino  dello  stato  dei  luoghi.  Qualora si tratti di aree 
assoggettate alla tutela di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 
3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, 
n. 1766, nonchè delle aree di cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 
e   29   giugno   1939,   n.  1497,  e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni,  il  sindaco provvede alla demolizione ed al ripristino 
dello  stato  dei  luoghi,  previa comunicazione alle amministrazioni 
competenti  le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della 
demolizione, anche di propria iniziativa. 
  Ferma  rimanendo  l'ipotesi  prevista dal precedente comma, qualora 
sia  constatata  dai competenti uffici comunali, l'inosservanza delle 
norme,  prescrizioni  e  modalità  di  cui al primo comma, il sindaco 
ordina  l'immediata  sospensione  dei  lavori,  che  ha  effetto fino 
all'adozione  dei  provvedimenti  definitivi  di  cui  ai  successivi 
articoli,  da  adottare  e  notificare  entro  quarantacinque  giorni 
dall'ordine di sospensione dei lavori. 
  Gli  ufficiali  ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in 
cui vengono realizzate le opere non sia esibita la concessione ovvero 
non  sia  stato  apposto  il prescritto cartello, ovvero in tutti gli 
altri  casi  di  presunta  violazione  urbanistico-edilizia, ne danno 
immediata comunicazione all'autorità giudiziaria, al presidente della 
giunta regionale ed al sindaco, il quale verifica entro trenta giorni 
la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti. 
 

                               Art. 5. 
                 (Opere di amministrazioni statali). 

  Per le opere eseguite da amministrazioni statali, qualora ricorrano 
le  ipotesi  di  cui  al  precedente  art.  4,  il  sindaco, ai sensi 
dell'art.  81  del  decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 
1977,  n.  616,  informa  immediatamente  il  presidente della giunta 
regionale  e  il  Ministro  dei  lavori  pubblici,  ai quali compete, 
d'intesa  con  il  presidente della giunta regionale, la adozione dei 
provvedimenti previsti dal suddetto art. 4. 
 

                               Art. 6. 
(Responsabilità del titolare della concessione, del committente, del 
              costruttore e del direttore dei lavori). 

  Il  titolare della concessione, il committente, il costruttore e il 
direttore  dei  lavori  sono  responsabili, ai fini e per gli effetti 
delle  norme contenute nel presente capo della conformità delle opere 
alla  normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonchè a quelle 
della  concessione  ad  edificare e alle modalità esecutive stabilite 
dalla  medesima. Essi sono altresì tenuti al pagamento delle sanzioni 
pecuniarie  e  solidalmente  alle spese per l'esecuzione in danno, in 
caso  di  demolizione  delle opere abusivamente realizzate, salvo che 
dimostrino di non essere responsabili dell'abuso. 
  Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato 
agli   altri   soggetti   la   violazione  delle  prescrizioni  della 
concessione  edilizia, con esclusione delle varianti in corso d'opera 
di  cui  all'art.  15,  fornendo  al sindaco contemporanea e motivata 
comunicazione  della violazione stessa. Nei casi di totale difformità 
o  di  variazione  essenziale rispetto alla concessione, il direttore 
dei  lavori deve inoltre rinunziare all'incarico contestualmente alla 
comunicazione  resa  al sindaco. In caso contrario il sindaco segnala 
al  consiglio dell'ordine professionale di appartenenza la violazione 
in  cui  è  incorso  il  direttore  dei  lavori,  che  è passibile di 
sospensione dall'albo professionale da tre mesi a due anni. 
 

                               Art. 7. 
(Opere eseguite in assenza di concessione, in totale difformità o con 
                       variazioni essenziali). 

  Sono  opere  eseguite in totale difformità dalla concessione quelle 
che   comportano   la   realizzazione   di   un   organismo  edilizio 
integralmente     diverso     per     caratteristiche    tipologiche, 
planovolumetriche   o   di  utilizzazione  da  quello  oggetto  della 
concessione  stessa,  ovvero  l'esecuzione  di volumi edilizi oltre i 
limiti  indicati  nel  progetto  e  tali  da  costruire  un organismo 
edilizio  o  parte  di  esso con specifica rilevanza ed autonomamente 
utilizzabile. 
  Il   sindaco,   accertata  l'esecuzione  di  opere  in  assenza  di 
concessione,   in   totale   difformità  dalla  medesima  ovvero  con 
variazioni  essenziali,  determinate  ai sensi del successivo art. 8, 
ingiunge la demolizione. 
  Se  il  responsabile  dell'abuso non provvede alla demolizione e al 
ripristino   dello   stato  dei  luoghi  nel  termine  di  90  giorni 
dall'ingiunzione,   il   bene  e  l'area  di  sedime,  nonchè  quella 
necessaria,   secondo  le  vigenti  prescrizioni  urbanistiche,  alla 
realizzazione  di  opere  analoghe a quelle abusive sono acquisiti di 
diritto  gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non 
può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie 
utile abusivamente costruita. 
  L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel 
termine  di cui al precedente comma, previa notifica all'interessato, 
costituisce   titolo   per   l'immissione   nel  possesso  e  per  la 
trascrizione  nei  registri  immobiliari,  che  deve  essere eseguita 
gratuitamente. 
  L'opera  acquisita deve essere demolita con ordinanza del sindaco a 
spese  dei  responsabili  dell'abuso,  salvo  che  con  deliberazione 
consiliare  non  si  dichiari  l'esistenza  di  prevalenti  interessi 
pubblici  e  sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi 
urbanistici o ambientali. 
  Per le opere abusivamente eseguite su terreni sottoposti, in base a 
leggi   statali   o   regionali,   a   vincolo   di  inedificabilità, 
l'acquisizione  gratuita,  nel caso di inottemperanza all'ingiunzione 
di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni 
cui   compete   la   vigilanza   sull'osservanza  del  vincolo.  Tali 
amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al 
ripristino   dello   stato   dei  luoghi  a  spese  dei  responsabili 
dell'abuso.  Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione si 
verifica a favore del patrimonio del comune. 
  Il  segretario  comunale  redige  e  pubblica mensilmente, mediante 
affissione nell'albo comunale, l'elenco dei rapporti comunicati dagli 
ufficiali  ed  agenti  di  polizia  giudiziaria  riguardanti  opere o 
lottizzazioni  realizzate  abusivamente e delle relative ordinanze di 
sospensione  e  lo  trasmette all'autorità giudiziaria competente, al 
presidente della giunta regionale e al Ministro dei lavori pubblici. 
  In  caso  d'inerzia,  protrattasi per quindici giorni dalla data di 
constatazione  della  inosservanza delle disposizioni di cui al primo 
comma  dell'art.  4 ovvero protrattasi oltre il termine stabilito dal 
terzo   comma  del  medesimo  art.  4,  il  presidente  della  giunta 
regionale,  nei  successivi  trenta  giorni,  adotta  i provvedimenti 
eventualmente   necessari   dandone  contestuale  comunicazione  alla 
competente  autorità  giudiziaria  ai fini dell'esercizio dell'azione 
penale. 
  Per  le  opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con 
la  sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 17, lettera b), 
della  legge  28  gennaio 1977, n. 10, come modificato dal successivo 
art.  20  della  presente  legge,  ordina  la demolizione delle opere 
stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita. 
 

                               Art. 8 
            (Determinazione delle variazioni essenziali). 

  Fermo  restando quanto disposto dal primo comma del precedente art. 
7,  le  regioni  stabiliscono quali siano le variazioni essenziali al 
progetto   approvato,   tenuto   conto   che  l'essenzialità  ricorre 
esclusivamente   quando   si   verifica  una  o  più  delle  seguenti 
condizioni: 
    a)  mutamento  della  destinazione  d'uso che implichi variazione 
degli  standards  previsti  dal  decreto  ministeriale 2 aprile 1968, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968; 
    b)  aumento  consistente  della  cubatura  o  della superficie di 
solaio da valutare in relazione al progetto approvato; 
    c)  modifiche  sostanziali  di  parametri urbanistico-edilizi del 
progetto   approvato   ovvero   della   localizzazione  dell'edificio 
sull'area di pertinenza; 
    d)   mutamento  delle  caratteristiche  dell'intervento  edilizio 
assentito  in relazione alla classificazione dell'art. 31 della legge 
5 agosto 1978, n. 457; 
    e)   violazione  delle  norme  vigenti  in  materia  di  edilizia 
antisismica, quando non attenga a fatti procedurali. 
  Non  possono  ritenersi  comunque  variazioni essenziali quelle che 
incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e 
sulla distribuzione interna delle singole unità abitative. 
  Gli  interventi  di  cui  al  precedente primo comma, effettuati su 
immobili  sottoposti  a  vincolo  storico, artistico, architettonico, 
archeologico,  paesistico  ed ambientale nonchè su immobili ricadenti 
sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati 
in  totale  difformità  dalla concessione, ai sensi e per gli effetti 
degli  articoli  7  e  20  della  presente  legge.  Tutti  gli  altri 
interventi sui medesimi immobili sono considerati valori essenziali. 
 

                               Art. 9. 
             (Interventi di ristrutturazione edilizia). 

  Fermo  restando quanto disposto dal successivo art. 26, le opere di 
ristrutturazione  edilizia,  come definite dalla lettera d) del primo 
comma  dell'art.  31  della  legge 5 agosto 1978, n. 457, eseguite in 
assenza  di concessione o in totale difformità da essa, sono demolite 
ovvero  rimosse  e  gli  edifici sono resi conformi alle prescrizioni 
degli  strumenti  urbanistico-edilizi  entro il termine stabilito dal 
sindaco  con propria ordinanza, decorso il quale l'ordinanza stessa è 
eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili dell'abuso. 
  Qualora,  sulla  base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico 
comunale,  il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il 
sindaco irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento di 
valore  dell'immobile,  conseguente  alla  realizzazione delle opere, 
determinato,  con riferimento alla data di ultimazione dei lavori, in 
base  ai  criteri previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, con la 
esclusione,  per  i  comuni  non  tenuti all'applicazione della legge 
medesima, del parametro relativo all'ubicazione e con l'equiparazione 
alla  categoria  A/1  delle categorie non comprese nell'art. 16 della 
medesima  legge.  Per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di 
abitazione  la  sanzione  è  pari  al  doppio dell'aumento del valore 
venale   dell'immobile,   determinato  a  cura  dell'ufficio  tecnico 
erariale. 
  Qualora  le  opere  siano  state  eseguite su immobili vincolati ai 
sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, 
l'amministrazione  competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, 
salva  l'applicazione  di  altre  misure e sanzioni previste da norme 
vigenti,  ordina  la  restituzione  in  pristino  a  cura e spese del 
responsabile  dell'abuso,  indicando  criteri  e  modalità  diretti a 
ricostituire  l'originario organismo edilizio, ed irroga una sanzione 
pecuniaria da lire un milione a lire 10 milioni. 
  Qualora  le  opere  siano  state  eseguite  su  immobili, anche non 
vincolati,  compresi  nelle zone indicate nella lettera A dell'art. 2 
del  decreto  ministeriale  2  aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale   n.   97   del   16   aprile  1968,  il  sindaco  richiede 
all'amministrazione  competente  alla  tutela  dei  beni culturali ed 
ambientali  apposito  parere  vincolante  circa  la  restituzione  in 
pristino  o  la  irrogazione  della  sanzione  pecuniaria  di  cui al 
precedente  comma. Qualora il parere non venga resto entro centoventi 
giorni dalla richiesta il sindaco provvede autonomamente. 
  Si applicano le disposizioni di cui al comma ottavo dell'art. 7. 
  é comunque dovuto il contributo di concessione di cui agli articolo 
3, 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. 
 

                              Art. 10. 
               (Opere eseguite senza autorizzazione.) 

  Fermo restando quanto disposto dal successivo art. 26, l'esecuzione 
di  opere  in  assenza  dell'autorizzazione  prevista dalla normativa 
vigente  o in difformità da essa comporta la sanzione pecuniaria pari 
al  doppio  dell'aumento  del valore venale dell'immobile conseguente 
alla  realizzazione  delle  opere  stesse  e  comunque  in misura non 
inferiore    a   lire   cinquecentomila.   In   caso   di   richiesta 
dell'autorizzazione  in sanatoria in corso di esecuzione delle opere, 
la  sanzione  è applicata nella misura minima. Qualora le opere siano 
eseguite  in  assenza  di  autorizzazione  in  dipendenza di calamità 
naturali   o   di  avversità  atmosferiche  dichiarate  di  carattere 
eccezionale la sanzione non è dovuta. 
  La  mancata richiesta di autorizzazione di cui al presente articolo 
non  comporta  l'applicazione delle norme previste dall'art. 17 della 
legge  28  gennaio  1977,  n.  10, come sostituito dall'art. 20 della 
presente legge. 
  Quando  le  opere  realizzate  senza  autorizzazione  consistono in 
interventi  di  restauro  e  di risanamento conservativo, di cui alla 
lettera c) del primo comma dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 
457,  eseguiti  su  immobili  comunque  vincolati  da leggi statali e 
regionali  nonchè  dalle altre norme urbanistiche vigenti, l'autorità 
competente    a   vigilare   sull'osservanza   del   vincolo,   salva 
l'applicazione  di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, 
può  ordinare  la  restituzione  in  pristino  a  cura  e  spese  del 
contravventore ed irroga una sanzione pecuniaria da lire un milione a 
lire venti milioni. 
  Qualora  gli interventi di cui al comma precedente vengano eseguiti 
su  immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone indicate nella 
lettera  A  dell'art.  2  del  decreto  ministeriale  2  aprile 1968, 
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  97 del 16 aprile 1968, il 
sindaco  richiede all'amministrazione competente alla tutela dei beni 
culturali   ed   ambientali   apposito  parere  vincolante  circa  la 
restituzione  in  pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria 
di  cui  al  primo  comma.  Qualora  il  parere  non venga reso entro 
centoventi giorni dalla richiesta, il sindaco provvede autonomamente. 
In tali casi non trova applicazione la sanzione pecuniaria da lire un 
milione a lire venti milioni di cui al comma precedente. 
 

                              Art. 11. 
                  (Annullamento della concessione). 

  In   caso  di  annullamento  della  concessione,  qualora  non  sia 
possibile  la  rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la 
restituzione  in pristino, il sindaco applica una sanzione pecuniaria 
pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, 
valutato  dall'ufficio  tecnico erariale. La valutazione dell'ufficio 
tecnico  è  notificata  alla  parte  dal  comune e diviene definitiva 
decorsi i termini di impugnativa. 
  L'integrale   corresponsione  della  sanzione  pecuniaria  irrogata 
produce i medesimi effetti della concessione di cui all'art. 13. 
 

                              Art. 12. 
     (Opere eseguite in parziale difformità dalla concessione). 

  Le  opere  eseguite  in  parziale difformità dalla concessione sono 
demolite  a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine 
congruo,  e  comunque  non  oltre  centoventi  giorni,  fissato dalla 
relativa  ordinanza  del  sindaco.  Dopo tale termine sono demolite a 
cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso. 
  Quando  la  demolizione  non  può  avvenire senza pregiudizio della 
parte eseguita in conformità, il sindaco applica una sanzione pari al 
doppio  del  costo  di  produzione,  stabilito  in base alla legge 27 
luglio  1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità 
dalla  concessione,  se  ad  uso  residenziale,  e pari al doppio del 
valore  venale, determinato a cura dell'ufficio tecnico erariale, per 
le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale. 
 

                              Art. 13. 
                    (Accertamento di conformità). 

  Fino  alla scadenza del termine di cui all'art. 7, terzo comma, per 
i  casi  di  opere  eseguite  in  assenza  di concessione o in totale 
difformità  o  con  variazioni  essenziali,  o  dei termini stabiliti 
nell'ordinanza del sindaco di cui al primo comma dell'art. 9, nonchè, 
nei  casi  di  parziale difformità, nel termine di cui al primo comma 
dell'art.  12,  ovvero  nel  caso  di  opere  eseguite  in assenza di 
autorizzazione  ai sensi dell'art. 10 e comunque fino all'irrogazione 
delle   sanzioni   amministrative,  il  responsabile  dell'abuso  può 
ottenere  la  concessione  o  l'autorizzazione  in  sanatoria  quando 
l'opera eseguita in assenza della concessione o dell'autorizzazione è 
conforme   agli   strumenti  urbanistici  generali  e  di  attuazione 
approvati e non in contrasto con quelli adottati sia al momento della 
realizzazione  dell'opera,  sia  al momento della presentazione della 
domanda. 
  Sulla  richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria il 
sindaco  si  pronuncia  entro  sessanta  giorni, trascorsi i quali la 
richiesta si intende respinta. 
  Il  rilascio  della  concessione  in  sanatoria  è  subordinato  al 
pagamento,  a  titolo  di oblazione, del contributo di concessione in 
misura  doppia, ovvero, nei soli casi di gratuità della concessione a 
norma di legge, in misura pari a quella prevista dagli articoli 3, 5, 
6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. 
  Per  i  casi  di  parziale  difformità  l'oblazione è calcolata con 
riferimento alla parte di opera difforme dalla concessione. 
  L'autorizzazione  in  sanatoria  è  subordinata al pagamento di una 
somma  determinata dal sindaco nella misura da lire cinquecentomila a 
lire due milioni. 
 

                              Art. 14. 
     (Opere eseguite su suoli di proprietà dello Stato o di enti 
                             pubblici). 

  Qualora  sia  accertata  l'esecuzione di opere da parte di soggetti 
diversi  da  quelli  di  cui  al  precedente  art.  5  in  assenza di 
concessione  ad  edificare,  ovvero  in  totale o parziale difformità 
dalla  medesima,  su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o 
di  enti  pubblici, il sindaco ordina, dandone comunicazione all'ente 
proprietario   del   suolo,   previa   diffida   non  rinnovabile  al 
responsabile  dell'abuso, la demolizione ed il ripristino dello stato 
dei luoghi. 
  La  demolizione  è  eseguita  a  cura  del  comune  ed  a spese dei 
responsabili dell'abuso. 
 

                              Art. 15. 
                    (Varianti in corso d'opera). 

  Non  si  procede  alla  demolizione  ovvero  all'applicazione delle 
sanzioni di cui agli articoli precedenti nel caso di realizzazione di 
varianti,  purchè esse siano conformi agli strumenti urbanistici e ai 
regolamenti  edilizi  vigenti e non in contrasto con quelli adottati, 
non  comportino modifiche della sagoma nè delle superfici utili e non 
modifichino  la  destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole 
unità  immobiliari,  nonchè  il numero di queste ultime, e sempre che 
non  si  tratti  di immobili vincolati ai sensi delle leggi 1° giugno 
1939,  n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni 
e integrazioni. 
  Le  varianti non devono comunque riguardare interventi di restauro, 
come definiti dall'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457. 
  L'approvazione  della variante deve comunque essere richiesta prima 
della dichiarazione di ultimazione dei lavori. 
  La  mancata  richiesta  di  approvazione  delle  varianti di cui al 
presente  articolo  non  comporta l'applicazione delle norme previste 
nell'art.  17  della  legge  28  gennaio 1977, n. 10, come modificato 
dall'art. 20 della presente legge. 
 

                              Art. 16. 
                           (Riscossione). 

  I  contributi,  le sanzioni e le spese di cui alla legge 28 gennaio 
1977,  n.  10, e alla presente legge vengono riscossi con ingiunzione 
emessa  dal  sindaco  a  norma  degli articoli 2 e seguenti del testo 
unico  delle  disposizioni  di  legge relative alla riscossione delle 
entrate  patrimoniali  dello  Stato,  approvato  con regio decreto 14 
aprile 1910, n. 639. 
 

                              Art. 17. 
         (Nullità degli atti giuridici relativi ad edifici). 

  Gli  atti  tra  vivi,  sia in forma pubblica, sia in forma privata, 
aventi  per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della 
comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui 
costruzione è iniziata dopo l'entrata in vigore della presente legge, 
sono  nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, 
per  dichiarazione  dell'alienante,  gli estremi della concessione ad 
edificare  o  della  concessione  in  sanatoria  rilasciata  ai sensi 
dell'art.   13.   Tali   disposizioni  non  si  applicano  agli  atti 
costitutivi,  modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o 
di servitù. 
  Nei casi in cui sia prevista l'irrogazione di una sanzione soltanto 
pecuniaria,  ma  non il rilascio della concessione in sanatoria, agli 
atti   di   cui   al  primo  comma  deve  essere  allegata  la  prova 
dell'integrale pagamento della sanzione medesima. 
  La sentenza che accerta la nullità degli atti di cui al primo comma 
non  pregiudica  i diritti di garanzia o di servitù acquisiti in base 
ad  un  atto  iscritto  o  trascritto anteriormente alla trascrizione 
della domanda diretta a far accertare la nullità degli atti. 
  Se  la  mancata  indicazione  in  atto degli estremi non sia dipesa 
dalla  insussistenza  della  concessione  al  tempo  in  cui gli atti 
medesimi  sono  stati stipulati, essi possono essere confermati anche 
da  una  sola  delle  parti  mediante  atto successivo, redatto nella 
stessa forma del precedente, che contenga la menzione omessa. 
 

                              Art. 18. 
                          (Lottizzazione). 

  Si  ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando 
vengono  iniziate  opere che comportino trasformazione urbanistica od 
edilizia  dei  terreni  stessi in violazione delle prescrizioni degli 
strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle 
leggi  statali  o  regionali  o  senza  la prescritta autorizzazione; 
nonchè  quando  tale  trasformazione  venga predisposta attraverso il 
frazionamento  e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti 
che,  per  le  loro  caratteristiche quali la dimensione in relazione 
alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti 
urbanistici,  il  numero,  l'ubicazione  o la eventuale previsione di 
opere  di  urbanizzazione  ed  in  rapporto ad elementi riferiti agli 
acquirenti,  denuncino  in  modo non equivoco la destinazione a scopo 
edificatorio. 
  Gli  atti  tra  vivi,  sia in forma pubblica, sia in forma privata, 
aventi  ad  oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della 
comunione  di  diritti  reali  relativi  a  terreni  sono nulli e non 
possono   essere   stipulati  nè  trascritti  nei  pubblici  registri 
immobiliari  ove  agli atti stessi non sia allegato il certificato di 
destinazione    urbanistica,   contenente   tutte   le   prescrizioni 
urbanistiche riguardanti l'area interessata. 
  Il  certificato  di destinazione urbanistica deve essere rilasciato 
dal  sindaco  entro  il  termine  perentorio  di  trenta giorni dalla 
presentazione  della  realtiva domanda. Esso conserva validità per un 
anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di 
uno  dei  condividenti,  non  siano  intervenute  modificazioni degli 
strumenti urbanistici. 
  In  caso  di  mancato rilascio del suddetto certificato nel termine 
previsto,   esso   può   essere   sostituito   da  una  dichiarazione 
dell'alienante  attestante  l'avvenuta  presentazione  della domanda, 
nonchè  la destinazione urbanistica dei terreni secondo gli strumenti 
urbanistici  vigenti  o  adottati,  ovvero  l'inesistenza  di questi, 
ovvero la prescrizione, da parte dello strumento urbanistico generale 
approvato, di strumenti attuativi. 
  I  frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati 
dall'ufficio  tecnico  erariale  se  non  è  allegata copia del tipo, 
notificata al sindaco del comune ove è sito il terreno. 

  I  pubblici  ufficiali  che  ricevono o autenticano atti aventi per 
oggetto  il  trasferimento,  anche  senza frazionamento catastale, di 
appezzamenti  di  terreno  di  superficie inferiore a diecimila metri 
quadrati  devono  trasmettere,  entro  trenta  giorni  dalla  data di 
registrazione,  copia  dell'atto  da  loro  ricevuto o autenticato al 
sindaco del comune ove è sito l'immobile. 
  Nel caso in cui il sindaco accerti l'effettuazione di lottizzazione 
di  terreni  a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione, 
con  ordinanza  da notificare ai proprietari delle aree ed agli altri 
soggetti  indicati  nel  primo  comma  dell'art.  6,  ne  dispone  la 
sospensione. Il provvedimento comporta l'immediata interruzione delle 
opere  in  corso  ed  il  divieto di disporre dei suoli e delle opere 
stesse  con  atti  tra  vivi, e deve essere trascritto a tal fine nei 
registri immobiliari. 
  Trascorsi   novanta  giorni,  ove  non  intervenga  la  revoca  del 
provvedimento  di  cui  al  comma precedente, le aree lottizzate sono 
acquisite  di  diritto  al  patrimonio  disponibile del comune il cui 
sindaco  deve  provvedere  alla  demolizione  delle opere. In caso di 
inerzia del sindaco si applicano le disposizioni concernenti i poteri 
sostitutivi di cui all'art. 7. 
  Gli atti aventi per oggetto lotti di terreno, per i quali sia stato 
emesso  il provvedimento previsto dal settimo comma, sono nulli e non 
possono  essere  stipulati, nè in forma pubblica nè in forma privata, 
dopo  la  trascrizione  di  cui  allo  stesso comma e prima della sua 
eventuale   cancellazione   o   della  sopravvenuta  inefficacia  del 
provvedimento del sindaco. 
  Il  quarto  comma dell'art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, 
modificato  dall'art.  10  della  legge  6  agosto  1967,  n.  765, è 
abrogato. 
  Le disposizioni di cui sopra si applicano agli atti stipulati ed ai 
frazionamenti  presentati  ai  competenti  uffici  del  catasto  dopo 
l'entrata in vigore della presente legge, e non si applicano comunque 
alle  divisioni  ereditarie, alle donazioni tra coniugi e tra parenti 
in linea retta ed ai testamenti. 
 

                              Art. 19. 
                       (Confisca dei terreni). 

  La  sentenza  definitiva  del  giudice  penale che accerta che vi è 
stata   lottizzazione   abusiva,  dispone  la  confisca  dei  terreni 
abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite. 
  Per  effetto  della  confisca i terreni sono acquisiti di diritto e 
gratuitamente  al patrimonio del comune nel cui territorio è avvenuta 
la lottizzazione abusiva. 
  La  sentenza  definitiva è titolo per la immediata trascrizione nei 
registri immobiliari. 
 

                              Art. 20. 
                         (Sanzioni penali). 

  Salvo  che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni 
amministrative, si applica: 

    a)  l'ammenda  fino  a  lire  20 milioni per l'inosservanza delle 
disposizioni  previste  dalla  presente  legge, dalla legge 17 agosto 
1942,  n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè dai 
regolamenti  edilizi  e  dagli  strumenti  urbanistici,  ovvero delle 
prescrizioni e modalità esecutive previste dalla concessione; 
    b)  l'arresto  fino  a  due anni e l'ammenda da lire 10 milioni a 
lire  100  milioni  nei  casi  di  esecuzione  dei  lavori  in totale 
difformità o assenza della concessione o di prosecuzione degli stessi 
nonostante l'ordine di sospensione; 
    c)  l'arresto  fino  a  due anni e l'ammenda da lire 30 milioni a 
lire 100 milioni nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo 
edilizio,  come previsto dal primo comma dell'art. 18. La stessa pena 
si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte 
a  vincolo  storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, 
in  variazione  essenziale,  in  totale difformità o in assenza della 
concessione. 
  Le  disposizioni di cui al comma precedente sostituiscono quelle di 
cui all'art. 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. 
 

                              Art. 21. 
                   (Sanzioni a carico dei notai). 

  Il  ricevimento e l'autenticazione da parte dei notai di atti nulli 
previsti  dagli  articoli  17  e  18  e non convalidabili costituisce 
violazione  dell'art.  28  della  legge  16  febbraio  1913, n. 89, e 
successive  modificazioni,  e  comporta l'applicazione delle sanzioni 
previste dalla legge medesima. 
  Tutti   i   pubblici  ufficiali,  ottemperando  a  quanto  disposto 
dall'art.  18,  sono  esonerati  da  ogni  responsabilità inerente al 
trasferimento  o  alla  divisione  dei  terreni;  l'osservanza  della 
formalità  prevista  dal sesto comma dello stesso art. 18 tiene anche 
luogo del rapporto di cui all'art. 2 del codice di procedura penale. 
 

                              Art. 22. 
                 (Norme relative all'azione penale). 

  L'azione  penale  relativa  alle violazioni edilizie rimane sospesa 
finchè  non  siano  stati  esauriti  i procedimenti amministrativi di 
sanatoria di cui al presente capo. 
  Nel  caso  di  ricorso  giurisdizionale  avverso  il  diniego della 
concessione  in sanatoria di cui all'art. 13, l'udienza viene fissata 
d'ufficio  dal  presidente del tribunale amministrativo regionale per 
una  data  compresa  entro  il  terzo  mese  dalla  presentazione del 
ricorso. 
  Il  rilascio  in  sanatoria  delle  concessioni  estingue  i  reati 
contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti. 
 

                              Art. 23. 
   (Controlli periodici mediante rilevamenti aerofotogrammetrici). 

  Le   regioni  stabiliscono,  con  proprie  leggi,  quali  aree  del 
territorio   debbano  essere  assoggettate  a  particolare  controllo 
periodico   dell'attività  urbanistica  ed  edilizia  anche  mediante 
rilevamenti  aerofotogrammetrici,  ed  il  conseguente  aggiornamento 
delle scritture catastali. 
  Le  leggi  regionali  agevolano altresì la costituzione di consorzi 
tra comuni per l'esecuzione dei rilevamenti e dei controlli di cui al 
presente articolo. 
  Lo  Stato  contribuisce  ad  integrare  i fabbisogni finanziari per 
l'applicazione  delle  disposizioni  del  presente articolo con quota 
parte degli introiti di competenza statale di cui al capo IV. 
  Con  la  legge  finanziaria  si  provvede alla determinazione della 
quota da destinare alla finalità suddetta. 
 
 

Capo II 
         SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE URBANISTICHE ED EDILIZIE 

                              Art. 24. 
    (Strumenti per cui non è richiesta l'approvazione regionale). 

  Salvo  che  per  le  aree e per gli ambiti territoriali individuati 
dalle   regioni   come  di  interesse  regionale  in  sede  di  piano 
territoriale   di   coordinamento   o,  in  mancanza,  con  specifica 
deliberazione,  non è soggetto ad approvazione regionale lo strumento 
attuativo  di  strumenti  urbanistici  generali, compresi i piani per 
l'edilizia  economica  e popolare nonchè i piani per gli insediamenti 
produttivi. 
  Le  regioni  emanano  norme  cui  i  comuni  debbono  attenersi per 
l'approvazione degli strumenti di cui al comma precedente, al fine di 
garantire  la  snellezza  del  procedimento  e le necessarie forme di 
pubblicità  e  di  partecipazione  dei soggetti pubblici e privati. I 
comuni  sono  comunque  tenuti  a  trasmettere  alla  regione,  entro 
sessanta  giorni,  copia degli strumenti attuativi di cui al presente 
articolo.  Sulle eventuali osservazioni della regione i comuni devono 
esprimersi con motivazioni puntuali. 
 

                              Art. 25. 
                 (Semplificazione delle procedure). 

  Le  regioni  entro  centottanta giorni dall'entrata in vigore della 
presente legge emanano norme che: 
    a)  prevedono  procedure  semplificate  per  l'approvazione degli 
strumenti attuativi in variante agli strumenti urbanistici generali; 
    b)  definiscono criteri ed indirizzi per garantire l'unificazione 
ed  il  coordinamento dei contenuti dei regolamenti edilizi comunali, 
nonchè  per  accelerare  l'esame  delle  domande  di concessione e di 
autorizzazione edilizia; 
    c)   prevedono   procedure  semplificate  per  l'approvazione  di 
varianti    agli    strumenti    urbanistici   generali   finalizzate 
all'adeguamento  degli  standards  urbanistici  posti da disposizioni 
statali o regionali. 
  Le  norme di cui al comma precedente devono garantire le necessarie 
forme  di  pubblicità  e  la  partecipazione  dei soggetti pubblici e 
privati, nonchè i termini, non superiori a centoventi giorni, entro i 
quali la regione deve comunicare al comune le proprie determinazioni. 
Trascorsi  tali termini i provvedimenti di cui al precedente comma si 
intendono approvati. 
  Le  varianti  agli  strumenti  urbanistici  non  sono soggette alla 
preventiva autorizzazione della regione. 
  La  legge  regionale  stabilisce,  altresì,  criteri e modalità cui 
dovranno  attenersi  i  comuni,  all'atto  della  predisposizione  di 
strumenti  urbanistici,  per  l'eventuale regolamentazione, in ambiti 
determinati  del  proprio  territorio, delle destinazioni d'uso degli 
immobili  nonchè  dei  casi  in  cui  per  la  variazione di essa sia 
richiesta  la  preventiva  autorizzazione del sindaco. La mancanza di 
tale  autorizzazione  comporta  l'applicazione  delle sanzioni di cui 
all'art. 10 ed il conguaglio del contributo di concessione se dovuto. 
 

                              Art. 26. 
                          (Opere interne). 

  Non  sono  soggette  a  concessione  nè  ad autorizzazione le opere 
interne alle costruzioni che non siano in contrasto con gli strumenti 
urbanistici adottati o approvati e con i regolamenti edilizi vigenti, 
non  comportino  modifiche  della  sagoma  nè aumento delle superfici 
utili  e  del  numero  delle  unità  immobiliari,  non modifichino la 
destinazione   d'uso   delle   costruzioni   e  delle  singole  unità 
immobiliari,  non  rechino  pregiudizio alla statica dell'immobile e, 
per  quanto  riguarda  gli immobili compresi nelle zone indicate alla 
lettera  A  dell'art.  2  del  decreto  ministeriale  2  aprile 1968, 
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  97  del  16  aprile 1968, 
rispettino le originarie caratteristiche costruttive. 
  Nei casi di cui al comma precedente, contestualmente all'inizio dei 
lavori,  il  proprietario  dell'unità  immobiliare deve presentare al 
sindaco  una  relazione,  a firma di un professionista abilitato alla 
progettazione, che asseveri le opere da compiersi e il rispetto delle 
norme di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie vigenti. 
  Le  disposizioni  di  cui  ai commi precedenti non si applicano nel 
caso  di  immobili  vincolati ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 
1089,  e  29  giugno  1939,  n.  1497,  e  successive modificazioni e 
integrazioni. 
  Gli  spazi  di  cui  all'art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, 
costituiscono  pertinenze  delle  costruzioni,  ai  sensi  e  per gli 
effetti degli articoli 817, 818 e 819 del codice civile. 
 

                              Art. 27. 
                       (Demolizione di opere). 

  In  tutti  i  casi  in  cui la demolizione deve avvenire a cura del 
comune,  essa è disposta dal sindaco su valutazione tecnico-economica 
approvata dalla giunta comunale. 
  I  relativi  lavori  sono  affidati, anche a trattativa privata, ad 
imprese  tecnicamente  e  finanziariamente  idonee  iscritte all'albo 
nazionale  dei  costruttori,  indicate in numero di almeno cinque dal 
provveditore regionale alle opere pubbliche. 
  Nel  caso di impossibilità di affidamento dei lavori, il sindaco ne 
dà  notizia  al  prefetto,  il  quale provvede alla demolizione con i 
mezzi  a  disposizione della pubblica amministrazione, ovvero tramite 
impresa  iscritta  all'albo nazionale dei costruttori se i lavori non 
siano eseguibili in gestione diretta. 
  Il  rifugio  ingiustificato  da  parte  dell'impresa  di eseguire i 
lavori comporta la sospensione dall'albo per un anno. 
 

                              Art. 28. 
                   (Valore venale dell'immobile). 

  L'ufficio tecnico erariale è tenuto a determinare, entro centoventi 
giorni dalla richiesta del comune, il valore venale degli immobili in 
relazione  alla  applicazione  delle sanzioni previste dalla presente 
legge. 
 
 

                              Art. 29. 
    (Varianti agli strumenti urbanistici e poteri normativi delle 
                              regioni). 

  Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le 
regioni  disciplinano  con  proprie  leggi  la formazione, adozione e 
approvazione  delle  varianti  agli  strumenti  urbanistici  generali 
finalizzati  al  recupero  urbanistico  degli  insediamenti  abusivi, 
esistenti  al  1°  ottobre  1983,  entro  un  quadro  di  convenienza 
economica  e  sociale.  Le  varianti  devono tener conto dei seguenti 
principi fondamentali: 
    a) realizzare un'adeguata urbanizzazione primaria e secondaria; 
    b)  rispettare  gli  interessi  di  carattere storico, artistico, 
archeologico, paesistico, ambientale, idrogeologico; 
    c)  realizzare  un  razionale  inserimento territoriale ed urbano 
dell'insediamento. 
  La legge regionale stabilisce altresì: 
    a)  i  criteri e i termini ai quali devono attenersi i comuni per 
la individuazione e la perimetrazione degli insediamenti abusivi; 
    b)  i  criteri  ai  quali  devono  attenersi i comuni qualora gli 
insediamenti abusivi ricadano in zona dichiarata sismica; 
    c) i casi in cui la formazione delle varianti è obbligatoria; 
    d)  le  procedure per l'approvazione delle varianti, precisando i 
casi nei quali non è richiesta l'approvazione regionale; 
    e)  i  criteri  per la formazione di consorzi, anche obbligatori, 
fra proprietari di immobili; 
    f)  il  programma  finanziario  per l'attuazione degli interventi 
previsti con carattere pluriennale; 
    g)  la definizione degli oneri di urbanizzazione e le modalità di 
pagamento  degli  stessi  in  relazione alla tipologia edilizia, alla 
destinazione  d'uso,  alla  ubicazione,  al  convenzionamento,  anche 
mediante  atto  unilaterale d'obbligo, da parte dei proprietari degli 
immobili. 
  Decorso il termine di novanta giorni, di cui al primo comma, e fino 
alla  emanazione  delle leggi regionali, gli insediamenti avvenuti in 
tutto  o  in  parte  abusivamente,  fermi  restando gli effetti della 
mancata  presentazione  dell'istanza  di sanatoria previsti dall'art. 
40,  possono  formare  oggetto  di  apposite  varianti agli strumenti 
urbanistici  al  fine  del  loro  recupero  urbanistico, nel rispetto 
comunque dei principi di cui al primo comma e delle previsioni di cui 
alle lettere e), f) e g) del precedente secondo comma. 
  L'attuazione  delle  varianti di cui ai commi precedenti può essere 
assegnata  in concessione ad imprese o ad associazioni di imprese o a 
loro   consorzi;   tale   concessione   è  accompagnata  da  apposita 
convenzione  nella  quale  sono  tra  l'altro  precisati  i contenuti 
economici e finanziari degli interventi di recupero urbanistico. 

Capo III 
             RECUPERO URBANISTICO DI INSEDIAMENTI ABUSIVI 

                              Art. 30. 
                  (Facoltà e obblighi dei comuni). 

  In  luogo  della  indennità di esproprio, i proprietari di lotti di 
terreno,  vincolati a destinazioni pubbliche a seguito delle varianti 
di  cui  all'art.  29,  possono  chiedere  che vengano loro assegnati 
equivalenti  lotti  disponibili  nell'ambito dei piani di zona di cui 
alla  legge  18  aprile 1962, n. 167, per costruirvi, singolarmente o 
riuniti  in  cooperativa,  la  propria  prima  abitazione. Per i fini 
previsti  dal presente comma e dal successivo secondo comma, i comuni 
che  procedono  all'adozione delle varianti di cui all'art. 29 devono 
comunque  provvedere,  anche  se  non  obbligati ai sensi delle norme 
vigenti,  alla  formazione  dei piani di zona previsti dalla legge 18 
aprile 1962, n. 167, senza tener conto del limite minimo del quaranta 
per  cento  di  cui  all'art.  2, terzo comma, della legge 28 gennaio 
1977,  n.  10,  ovvero procedere agli opportuni ampliamenti dei piani 
già  approvati.  I  proprietari  di  terreni,  coltivatori  diretti o 
imprenditori  agricoli  a  titolo  principale,  possono  chiedere  al 
comune,  in  luogo  dell'indennità  di  esproprio,  l'assegnazione in 
proprietà  di  equivalenti  terreni,  facenti  parte  del  patrimonio 
disponibile  delle  singole  amministrazioni comunali, per continuare 
l'esercizio dell'attività agricola. 
  I  proprietari  degli edifici per i quali è prevista la demolizione 
possono  chiedere l'assegnazione di un lotto nell'ambito dei piani di 
zona  di  cui  alla  legge  18 aprile 1962, n. 167, per costruirvi la 
propria prima abitazione. 
  I   soggetti  abitanti,  a  titolo  di  proprietà  o  di  locazione 
decorrente  da  data  certa,  anteriore  all'entrata  in vigore della 
presente  legge,  in  edifici,  ultimati  ai  sensi del secondo comma 
dell'art. 31 della presente legge, alla data del 1° ottobre 1983, dei 
quali  è  prevista  la demolizione, a seguito dell'approvazione degli 
strumenti  di  recupero  urbanistico,  sono preferiti, purchè abbiano 
versato  i  contributi  ex Gescal per almeno cinque anni, a parità di 
punteggio  nella  graduatoria di assegnazione in locazione di alloggi 
cui abbiano titolo a norma di legge. 

Capo IV 
OPERE  SANABILI.  SOGGETTI  LEGITTIMATI.  CONSERVAZIONE  DEI RAPPORTI 
          SORTI SULLA BASE DI DECRETI-LEGGE NON CONVERTITI. 

                              Art. 31. 
                  (Sanatoria delle opere abusive). 

  Possono,   su  loro  richiesta,  conseguire  la  concessione  o  la 
autorizzazione  in  sanatoria i proprietari di costruzioni e di altre 
opere  che  risultino  essere  state  ultimate  entro  la data del 1° 
ottobre 1983 ed eseguite: 
    a)  senza  licenza  o  concessione  edilizia  o  autorizzazione a 
costruire  prescritte  da  norme di legge o di regolamento, ovvero in 
difformità dalle stesse; 
    b)  in  base  a  licenza  o concessione edilizia o autorizzazione 
annullata,  decaduta  o  comunque divenuta inefficace, ovvero nei cui 
confronti sia in corso procedimento di annullamento o di declaratoria 
di decadenza in sede giudiziaria o amministrativa. 
  Ai  fini  delle  disposizioni  del  comma  precedente, si intendono 
ultimati  gli  edifici  nei  quali  sia  stato  eseguito il rustico e 
completata  la  copertura,  ovvero,  quanto  alle  opere interne agli 
edifici già esistenti e a quelle non destinate alla residenza, quando 
esse siano state completate funzionalmente. 
  Alla  richiesta  di  sanatoria ed agli adempimenti relativi possono 
altresì  provvedere  coloro che hanno titolo, ai sensi della legge 28 
gennaio   1977,  n.  10,  a  richiedere  la  concessione  edilizia  o 
l'autorizzazione    nonchè,   salvo   rivalsa   nei   confronti   del 
proprietario,  ogni altro soggetto interessato al conseguimento della 
sanatoria medesima. 
  Conservano  efficacia  gli  atti  e  i  provvedimenti  adottati  in 
applicazione  delle  disposizioni  dell'art.  6  del decreto-legge 31 
luglio 1982, n. 486, dell'art. 9 del decreto-legge 30 settembre 1982, 
n. 688, e del decreto-legge 5 ottobre 1983, n. 529, non convertiti in 
legge.  Restano  fermi  i  rapporti  giuridici sorti sulla base delle 
medesime  disposizioni  anche ai fini dei provvedimenti che i comuni, 
in ordine alle richieste di sanatoria già presentate, devono adottare 
per  la  definitiva  determinazione  dell'oblazione  ai  sensi  della 
presente legge. 
  Per  le  opere  ultimate  anteriormente al 1° settembre 1967 per le 
quali  era richiesto, ai sensi dell'art. 31, primo comma, della legge 
17  agosto  1942,  n.  1150,  e  dei regolamenti edilizi comunali, il 
rilascio  della  licenza  di  costruzione, i soggetti di cui ai commi 
primo  e  terzo  del  presente  articolo conseguono la concessione in 
sanatoria  previo  pagamento,  a  titolo  di  oblazione,  della somma 
determinata a norma dell'art. 34 della presente legge. 
 
 

                              Art. 32. 
           (Opere costruite su aree sottoposte a vincolo). 

  Fatte salve le fattispecie previste dall'art. 33, il rilascio della 
concessione o della autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su 
aree  sottoposte  a vincolo, ivi comprese quelle ricadenti nei parchi 
nazionali  e  regionali,  è  subordinato  al  parere favorevole delle 
amministrazioni preposte alla tutela dal vincolo stesso. Qualora tale 
parere non venga reso dalle suddette amministrazioni entro centoventi 
giorni dalla domanda, si intende reso in senso negativo. 
  Sono  suscettibili  di sanatoria, alle condizioni sottoindicate, le 
opere  insistenti  su  aree  vincolate  dopo la loro esecuzione e che 
risultino: 
    a) in difformità dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive 
modificazioni,  quando  possano essere collaudate secondo il disposto 
del quarto comma dell'art. 35; 
    b)  in  contrasto  con  le  norme  urbanistiche  che prevedono la 
destinazione  ad  edifici pubblici od a spazi pubblici, purchè non in 
contrasto con le previsioni delle varianti di recupero di cui al capo 
III, ove esistenti; 
    c)  in  contrasto con le norme del decreto ministeriale 1° aprile 
1968  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 96 del 13 aprile 1968, 
sempre  che le opere stesse non costituiscano minaccia alla sicurezza 
del traffico. 
  Qualora  non  si  verifichino  le condizioni di cui alle precedenti 
lettere, si applicano le disposizioni dell'art. 33. 
  Per  le  opere eseguite da terzi su aree di proprietà dello Stato o 
di enti pubblici territoriali, in assenza di un titolo che abiliti al 
godimento    del    suolo,    il   rilascio   della   concessione   o 
dell'autorizzazione   in   sanatoria   è   subordinato   anche   alla 
disponibilità  dell'ente  proprietario a concedere onerosamente, alle 
condizioni  previste  dalle  leggi statali o regionali vigenti, l'uso 
del suolo su cui insiste la costruzione. 
  Per  le  costruzioni  ricadenti  in aree comprese fra quelle di cui 
all'art.  21  della  legge 17 agosto 1942, n. 1150, il rilascio della 
concessione  o  della  autorizzazione in sanatoria è subordinato alla 
acquisizione  della  proprietà dell'area stessa previo versamento del 
prezzo,  che  è determinato dall'ufficio tecnico erariale in rapporto 
al vantaggio derivante dall'incorporamento dell'area. 
  Per  le  opere  non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente 
articolo si applicano le sanzioni previste dal capo I. 

                              Art. 33. 
               (Opere non suscettibili di sanatoria). 

  Le  opere  di  cui  all'art.  31 non sono suscettibili di sanatoria 
quando  siano  in  contrasto  con  i seguenti vincoli, qualora questi 
comportino   inedificabilità   e  siano  stati  imposti  prima  della 
esecuzione delle opere stesse: 
    a)  vincoli  imposti  da  leggi  statali e regionali nonchè dagli 
strumenti  urbanistici  a  tutela  di  interessi  storici, artistici, 
architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, idrogeologici; 
    b)  vincoli  imposti  da norme statali e regionali a difesa delle 
coste marine, lacuali e fluviali; 
    c)  vincoli imposti a tutela di interessi della difesa militare e 
della sicurezza interna; 
    d) ogni altro vincolo che comporti la inedificabilità delle aree. 
  Sono altresì escluse dalla sanatoria le opere realizzate su edifici 
ed  immobili  assoggettati alla tutela della legge 1° giugno 1939, n. 
1089, e che non siano compatibili con la tutela medesima. 
  Per  le  opere  non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente 
articolo si applicano le sanzioni previste dal capo I. 
 

                              Art. 34. 
           (Somma da corrispondere a titolo di oblazione). 

  I soggetti di cui al primo e terzo comma dell'art. 31 hanno titolo, 
fermo  il  disposto di cui all'art. 37, a conseguire la concessione o 
l'autorizzazione  in  sanatoria delle opere abusive previo versamento 
all'erario,  a  titolo  di  oblazione,  di una somma determinata, con 
riferimento   alla   parte   abusivamente   realizzata,   secondo  le 
prescrizioni  dell'allegata  tabella,  in  relazione al tipo di abuso 
commesso ed al tempo in cui l'opera abusiva è stata ultimata. 
  Salvo i casi di cui al quinto comma del presente articolo, la somma 
dovuta a titolo di oblazione di cui l'allegata tabella è moltiplicata 
per  1,2,  per  2 o per 3, a seconda che le opere abusive abbiano una 
superficie complessiva superiore, rispettivamente, a 400, 800 o 1.200 
metri quadrati. 
  Qualora  l'opera  abusiva  sia stata eseguita od acquistata al solo 
scopo  di  essere  destinata  a  prima  abitazione del richiedente la 
sanatoria  e  questi vi risieda all'atto dell'entrata in vigore della 
presente  legge la somma dovuta a titolo di oblazione è ridotta di un 
terzo.  Tale  riduzione  si  applica  anche ai casi in cui l'alloggio 
destinato  a prima abitazione, ancorchè ultimato ai sensi del secondo 
comma  dell'art.  31  della presente legge, non sia ancora abitabile. 
Sono  escluse da tale agevolazione le abitazioni qualificate di lusso 
ai  sensi  del  decreto  ministeriale 2 agosto 1969, pubblicato nella 
Gazzetta   Ufficiale  n.  218  del  27  agosto  1969,  nonchè  quelle 
classificate  catastalmente nella categoria A/1. Tale agevolazione si 
applica per i primi 150 metri quadrati di superficie complessiva. 
  Qualora  ricorrano  le condizioni e non sussistano le esclusioni di 
cui  al  comma  precedente, i soggetti che stipulino con il comune la 
convenzione  o  sottoscrivano  atto unilaterale d'obbligo di cui agli 
articoli  7  e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sono tenuti alla 
corresponsione dell'oblazione nella misura del 50 per cento di quella 
determinata ai sensi del secondo comma del presente articolo. 
  Nei  casi appresso indicati gli importi di cui all'allegata tabella 
sono ridotti del 50 per cento e l'oblazione è determinata come segue: 
    a)  è  ridotta  di  un  terzo qualora le opere abusive riguardino 
costruzioni   o   impianti   destinati   all'attività  industriale  o 
artigianale  con una superficie coperta complessiva inferiore a 3.000 
metri quadrati; è invece moltiplicata per 1,5 qualora tale superficie 
sia superiore a 6.000 metri quadrati; 
    b)  è  ridotta  di  un  terzo qualora le opere abusive riguardino 
costruzioni  destinate  ad  attività  di commercio con una superficie 
complessiva   inferiore   a  50  metri  quadrati  o  con  l'eventuale 
superficie  minima  prevista  a norma di legge; è invece moltiplicata 
per   1,5  o  per  2  qualora  tale  superficie  non  sia  superiore, 
rispettivamente, a 500 metri quadrati o a 1.500 metri quadrati; 
    c) è ridotta di un terzo qualora l'opera abusiva sia destinata ad 
attività  sportiva,  culturale  o sanitaria, o ad opere religiose o a 
servizio di culto; 
    d) è ridotta di un terzo qualora l'opera abusiva sia destinata ad 
attività turistico-ricettiva o agri-turistica ed abbia una superficie 
utile  complessiva  non  superiore  a  500  metri  quadrati; è invece 
moltiplicata  per  1,5  qualora  tale  superficie sia superiore a 800 
metri quadrati; 
    e)  è  ridotta  del  50  per  cento  qualora  l'opera abusiva sia 
realizzata nelle zone agricole in funzione della conduzione del fondo 
e   delle   esigenze  produttive  dei  coltivatori  diretti  o  degli 
imprenditori agricoli a titolo principale. 
 

                              Art. 35. 
                  (Procedimento per la sanatoria). 

  La  domanda  di  concessione  o di autorizzazione in sanatoria deve 
essere  presentata  al comune interessato entro il termine perentorio 
di centoventi giorni dalla entrata in vigore delle leggi regionali di 
cui  al  secondo  e  terzo  comma  dell'art.  37,  ovvero dal termine 
indicato  nel  quarto  comma  dello  stesso  articolo.  La  domanda è 
corredata  dalla prova dell'eseguito versamento dell'oblazione, nella 
misura dovuta secondo l'allegata tabella, ovvero di una somma pari ad 
un terzo dell'oblazione, quale prima rata. 
  Per  le  costruzioni  ed  altre opere, ultimate entro il 1° ottobre 
1983,  la cui licenza, concessione od autorizzazione venga annullata, 
ovvero  dichiarata  decaduta o inefficace successivamente all'entrata 
in  vigore della presente legge, il decorso del termine di centoventi 
giorni  inizia  dal  giorno  della notificazione o comunicazione alla 
parte interessata del relativo provvedimento. 
  Alla domanda devono essere allegati: 
    a)  una  descrizione  delle  opere  per  le  quali  si  chiede la 
concessione o l'autorizzazione in sanatoria; 
    b)   una  apposita  dichiarazione,  corredata  da  documentazione 
fotografica, dalla quale risulti lo stato dei lavori relativi; quando 
l'opera  abusiva  supera  i  450  metri  cubi,  devono altresì essere 
presentati,  entro il termine stabilito per il versamento della prima 
rata  della  oblazione,  una perizia giurata sulle dimensioni e sullo 
stato  delle  opere  e  una  certificazione  redatta  da  un  tecnico 
abilitato   all'esercizio  della  professione  attestante  l'idoneità 
statica delle opere eseguite; 
    c)  un certificato di residenza, di data non anteriore a tre mesi 
nell'ipotesi  di  cui al terzo comma dell'art. 34, nonchè copia della 
dichiarazione  dei  redditi  nell'ipotesi  di  cui al primo e secondo 
comma dell'art. 36; 
    d)  un  certificato  di  iscrizione  alla  camera  di  commercio, 
industria,  artigianato  e  agricoltura,  di data non anteriore a tre 
mesi,  da  cui  risulti che la sede dell'impresa è situata nei locali 
per  i  quali  si  chiede  la concessione in sanatoria, nelle ipotesi 
previste dal quinto comma dell'art. 34; 
    e)  la  prova  dell'avvenuta  presentazione  all'ufficio  tecnico 
erariale della documentazione necessaria ai fini dell'accatastamento. 
  Al  fine  della  certificazione  di  cui  alla lettera b) del comma 
precedente,  il  Ministro  dei  lavori pubblici, con proprio decreto, 
determina,   entro  sessanta  giorni  dall'entrata in  vigore  della 
presente  legge,  gli  accertamenti da eseguire, anche in deroga alle 
leggi  5  novembre 1971, n. 1086, 2 febbraio 1974, n. 64, e 14 maggio 
1981, n. 219, e relative normative tecniche. 
  Nei  casi  di  non idoneità statica dell'opera, deve altresì essere 
presentato  un  progetto  di adeguamento redatto da un professionista 
abilitato.  In  tal caso la certificazione di cui alla lettera b) del 
terzo comma deve essere presentata all'ultimazione dell'intervento di 
adeguamento. 
  Entro   centoventi   giorni   dalla  presentazione  della  domanda, 
l'interessato  integra,  ove  necessario,  la  domanda  a  suo  tempo 
presentata  e  provvede  a  versare  la  seconda  rata dell'oblazione 
dovuta, pari ad un terzo dell'intero, maggiorato del 10 per cento. La 
terza  e  ultima rata, maggiorata del 10 per cento, è versata entro i 
successivi sessanta giorni. 
  Per  le  costruzioni ed altre opere di cui al primo comma dell'art. 
31,  realizzate  in  comprensori  la cui lottizzazione sarebbe dovuta 
avvenire  a  norma  dell'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, il 
versamento  dovuto per l'oblazione di cui all'art. 31 non costituisce 
titolo  per  ottenere  il  rilascio  della  concessione  edilizia  in 
sanatoria, che resta subordinata anche all'impegno di partecipare pro 
quota  agli  oneri di urbanizzazione dell'intero comprensorio in sede 
di stipula della convenzione. 
  Decorsi  centoventi  giorni  dalla  presentazione  della domanda e, 
comunque,  dopo  il  versamento della seconda rata dell'oblazione, il 
presentatore   dell'istanza   di   concessione  o  autorizzazione  in 
sanatoria  può completare sotto la propria responsabilità le opere di 
cui  all'art. 31 non comprese tra quelle indicate dall'art. 33. A tal 
fine  l'interessato  notifica  al  comune  il  proprio  intendimento, 
allegando  perizia giurata ovvero documentazione avente data certa in 
ordine allo stato dei lavori abusivi, ed inizia i lavori non prima di 
trenta  giorni  dalla data della notificazione. L'avvenuto versamento 
della  prima  e  della seconda rata, seguito da garanzia fideiussoria 
per  il  residuo,  abilita  gli istituti di credito a concedere mutui 
fondiari ed edilizi. I lavori per il completamento delle opere di cui 
all'art.  32  possono  essere  eseguiti  solo  dopo  che  siano stati 
espressi  i  pareri delle competenti amministrazioni. I lavori per il 
completamento delle opere di cui al quarto comma dell'art. 32 possono 
essere  eseguiti  solo dopo che sia stata dichiarata la disponibilità 
dell'ente proprietario a concedere l'uso del suolo. 
  Il   sindaco,   esaminata   la   domanda   di   concessione   o  di 
autorizzazione,  previ  i  necessari  accertamenti,  invita,  ove  lo 
ritenga    necessario,    l'interessato    a   produrre   l'ulteriore 
documentazione;   quindi   determina   in  via  definitiva  l'importo 
dell'oblazione  e  rilascia, salvo in ogni caso il disposto dell'art. 
36,  la  concessione  o l'autorizzazione in sanatoria contestualmente 
alla   esibizione   da  parte  dell'interessato  della  ricevuta  del 
versamento all'erario delle somme a conguaglio. 
  Il diniego di sanatoria è notificato al richiedente. 
  Ogni controversia relativa all'oblazione è devoluta alla competenza 
dei  tribunali amministrativi regionali, i quali possono disporre dei 
mezzi  di prova previsti dall'art. 16 della legge 28 gennaio 1977, n. 
10. 
  Fermo  il  disposto del primo comma dell'art. 40 e con l'esclusione 
dei  casi  di  cui  all'art.  33,  decorso  il  termine perentorio di 
ventiquattro  mesi dalla presentazione della domanda, quest'ultima si 
intende  accolta  ove l'interessato provveda al pagamento di tutte le 
somme eventualmente dovute a conguaglio. 

  Nelle ipotesi previste nell'art. 32 il termine di cui al dodicesimo 
comma   del  presente  articolo  decorre  dall'emissione  del  parere 
previsto dal primo comma dello stesso art. 32. 
  A  seguito  della  concessione  o autorizzazione in sanatoria viene 
altresì rilasciato il certificato di abitabilità o agibilità anche in 
deroga  ai requisiti fissati da norme regolamentari, qualora le opere 
sanate  non  contrastino  con  le  disposizioni vigenti in materia di 
sicurezza statica e di prevenzione degli incendi e degli infortuni. 
  Le  modalità  di  versamento  dell'oblazione  sono  determinate con 
decreto  del  Ministro delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni 
dall'entrata in vigore della presente legge. 
 

                              Art. 36. 
                          (Rateizzazione). 

  Nella  ipotesi  di  cui  al  terzo  e  quarto  comma dell'art. 34 i 
soggetti  che  posseggono,  alla  data  di  entrata  in  vigore della 
presente  legge,  i  requisiti  di  reddito per essere assegnatari in 
locazione di un alloggio di edilizia pubblica sovvenzionata, possono, 
allegando  l'ultima  dichiarazione  dei redditi presentata da ciascun 
componente  il nucleo familiare, versare all'atto della presentazione 
della   domanda   prima   rata   in  misura  pari  ad  un  sedicesimo 
dell'oblazione  determinata secondo il disposto dei menzionati commi. 
La  restante  parte dell'oblazione, determinata in via provvisoria, è 
suddivisa  fino  ad un massimo di quindici rate trimestrali di eguale 
importo. 
  Nella  ipotesi  di  cui  al  terzo e al quarto comma dell'art. 34 i 
soggetti  che  posseggono,  alla  data  di  entrata  in  vigore della 
presente  legge,  i  requisiti  di  reddito  per  accedere  ai  mutui 
agevolati  dell'edilizia  residenziale  pubblica  possono  versare la 
prima  rata  in  misura  pari  ad  un ottavo di quella dell'oblazione 
determinata  secondo  il  disposto  dei menzionati commi. La restante 
parte  dell'oblazione  è  suddivisa  fino ad un massimo di sette rate 
trimestrali di eguale importo. 
  Per   coloro   che  godono  delle  agevolazioni  di  cui  ai  commi 
precedenti,   le  rate  corrisposte  dopo  il  30  giugno  1985  sono 
maggiorate  del  tasso  di  interesse  del dieci per cento in ragione 
d'anno. 
  Le  rate  di  cui  ai  commi precedenti non possono comunque essere 
inferiori a lire 150.000. 
  Il  nominativo  dei beneficiari è trasmesso dal comune al Ministero 
delle  finanze  per  l'inserimento  nelle categorie di cui ai decreti 
concernenti  i  criteri  per  l'effettuazione  dei  controlli fiscali 
globali. 
 

                              Art. 37. 
                    (Contributo di concessione). 

  Il  versamento  dell'oblazione non esime i soggetti di cui all'art. 
31,  primo e terzo comma, dalla corresponsione al comune, ai fini del 
rilascio della concessione, del contributo previsto dall'art. 3 della 
legge 28 gennaio 1977, n. 10, ove dovuto. 
  Le regioni possono modificare, ai fini della sanatoria, le norme di 
attuazione  degli  articoli 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 
10;  la  misura  del  contributo  di  concessione,  in relazione alla 
tipologia  delle  costruzioni,  alla  loro destinazione d'uso ed alla 
loro  localizzazione  in  riferimento  all'ampiezza  e  all'andamento 
demografico dei comuni, nonchè alle loro caratteristiche geografiche, 
non  può  risultare  inferiore  al 50 per cento di quello determinato 
secondo le disposizioni vigenti. 
  Le  regioni  possono  inoltre  prevedere  la  corresponsione  di un 
contributo  ai  fini  del rilascio della concessione in sanatoria per 
opere  realizzate  dopo  il  1° settembre 1967 e prima del 30 gennaio 
1977,  in  misura  non  superiore, comunque, a quello previsto per le 
opere  di  urbanizzazione;  semprechè  tali opere non siano già state 
eseguite  a  cura  e  spese  degli  interessati.  A scomputo totale o 
parziale  della  quota  dovuta  il  concessionario, o i concessionari 
eventualmente  riuniti  in consorzio, possono obbligarsi a realizzare 
direttamente  opere  di  urbanizzazione  indicate  dal comune, con le 
modalità e le garanzie da questo stabilite. 
  Il  potere  di  legiferare  ai  sensi  del  secondo e terzo comma è 
esercitato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente 
legge;  decorso  inutilmente  tale  termine  si  applicano  le  norme 
vigenti. 
 

                              Art. 38. 
     (Effetti della oblazione e della concessione in sanatoria). 

  La  presentazione  entro il termine perentorio della domanda di cui 
all'art.  31,  accompagnata  dalla  attestazione del versamento della 
somma  di  cui  al primo comma dell'art. 35, sospende il procedimento 
penale e quello per le sanzioni amministrative. 
  L'oblazione   interamente  corrisposta  estingue  i  reati  di  cui 
all'art.  41  della  legge  17  agosto  1942,  n.  1150, e successive 
modifiche,  e  all'art.  17  della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come 
modificato  dall'art.  20  della presente legge, nonchè quelli di cui 
all'art.  221  del  testo  unico delle leggi sanitarie, approvato con 
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. 
  Ove  nei  confronti  del  richiedente  la sanatoria sia intervenuta 
sentenza  definitiva  di  condanna  per  i  reati  previsti dal comma 
precedente,  viene  fatta  annotazione della oblazione nel casellario 
giudiziale.  In  tale  caso non si tiene conto della condanna ai fini 
dell'applicazione  della  recidiva  e del beneficio della sospensione 
condizionale della pena. 
  Concessa la sanatoria, non si applicano le sanzioni amministrative, 
ivi  comprese  le  pene  pecuniarie  e le sovrattasse previste per le 
violazioni  delle  disposizioni  in  materia  di  imposte sui redditi 
relativamente  ai  fabbricati  abusivamente  eseguiti,  sempre che le 
somme  dovute  a  titolo  di  oblazione  siano  state corrisposte per 
intero. 
  I  soggetti  indicati nell'art. 6 della presente legge, diversi dal 
proprietario,  che  intendano  fruire  dei  benefici penali di cui al 
presente  articolo  ovvero  di  quelli  di cui al successivo art. 39, 
devono  presentare  al  comune  autonoma domanda di oblazione, con le 
modalità di cui all'art. 35. 
  La  somma  dovuta  viene  determinata nella misura del 30 per cento 
rispetto a quella applicabile al proprietario ai sensi dell'art. 34. 
  Si applicano le procedure previste dagli articoli 35 e 36. 
 

                              Art. 39. 
                 (Effetti del diniego di sanatoria). 

  L'effettuazione   dell'oblazione,  qualora  le  opere  non  possano 
conseguire  la  sanatoria,  estingue  i  reati  contravvenzionali. Le 
sanzioni  amministrative  consistenti  nel  pagamento di una somma di 
denaro sono ridotte in misura corrispondente all'oblazione versata se 
l'interessato dichiari di rinunciare al rimborso. 
 

                              Art. 40. 
                (Mancata presentazione dell'istanza). 

  Se  nel  termine  prescritto non viene presentata la domanda di cui 
all'art.  31  per  opere abusive realizzate in totale difformità o in 
assenza della licenza o concessione, ovvero se la domanda presentata, 
per  la  rilevanza  delle  omissioni o delle inesattezze riscontrate, 
deve  ritenersi  dolosamente  infedele,  gli  autori  di  dette opere 
abusive  non  sanate sono soggetti alle sanzioni di cui al capo I. Le 
stesse  sanzioni  si  applicano  se, presentata la domanda, non viene 
effettuata  l'oblazione  dovuta.  In  ogni  altra  diversa ipotesi di 
abusivismo,  la  tardiva  presentazione  della  domanda di sanatoria, 
comunque  nel termine massimo di un anno dall'entrata in vigore della 
presente  legge,  comporta  il  pagamento di una somma pari al doppio 
della oblazione. 
  Gli  atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali, esclusi quelli 
di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia o 
di servitù, relativi ad edifici o loro parti sono nulli e non possono 
essere   rogati   se   da   essi  non  risultano,  per  dichiarazione 
dell'alienante,  gli  estremi  della concessione ad edificare o della 
licenza edilizia o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi 
dell'art.  31  ovvero  se  agli  atti stessi non viene allegata copia 
conforme  della  relativa domanda, corredata della prova dellavvenuto 
versamento  delle prime due rate dell'oblazione di cui al sesto comma 
dell'art.  35.  Per  le  opere  iniziate anteriormente al 2 settembre 
1967,  in  luogo  degli  estremi  della  licenza  edilizia può essere 
prodotta  una  dichiarazione  sostitutiva di atto notorio, rilasciata 
dal  proprietario  o  altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'opera 
risulti  iniziata  in  data  anteriore  al  2  settembre  1967.  Tale 
dichiarazione  può  essere  ricevuta  e  inserita  nello stesso atto, 
ovvero in documento separato da allegarsi all'atto medesimo. 
  Se la mancanza delle dichiarazioni o dei documenti, rispettivamente 
da  indicarsi o da allegarsi non sia dipesa dalla insussistenza della 
concessione  o  dalla  inesistenza  della  domanda  di concessione in 
sanatoria  al  tempo  in  cui gli atti medesimi sono stati stipulati, 
essi possono essere confermati anche da una sola delle parti mediante 
atto  successivo,  redatto  nella  stessa  forma  del precedente, che 
contenga   la   menzione   omessa   o  al  quale  siano  allegate  la 
dichiarazione  sostitutiva  di  atto notorio o la copia della domanda 
indicate nel comma precedente. 
  Si applica in ogni caso il disposto del terzo comma dell'art. 17. 
 

                              Art. 41. 
 (Esecuzione delle sanzioni ai fini della commerciabilità dei beni). 

  Ai  fini  della  commerciabilità dei beni, possono essere stipulati 
gli  atti aventi per oggetto diritti reali relativi ad immobili per i 
quali  sia  esibita  idonea  certificazione  rilasciata dall'autorità 
competente   che   attesti  l'avvenuto  integrale  adempimento  delle 
prescrizioni  dei  provvedimenti  sanzionatori  adottati ai sensi del 
secondo  comma  dell'art.  41  della  legge  17 agosto 1942, n. 1150, 
modificato dall'art. 13 della legge 6 agosto 1967, n. 765, e del nono 
e  dell'undicesimo comma dell'art. 15 delle legge 28 gennaio 1977, n. 
10. Degli estremi dei documenti esibiti dovrà farsi menzione in atto; 
si  applica  in  ogni caso il disposto dell'ultimo comma dell'art. 17 
della presente legge. 
  Il  pagamento  delle sanzioni pecuniarie produce gli effetti di cui 
al penultimo comma dell'art. 35. 
  La  certificazione  di  cui  al  primo  comma  è  rilasciata  dalla 
competente  autorità  entro  trenta  giorni dalla presentazione della 
domanda;   trascorso   inutilmente  tale  termine,  essa  può  essere 
sostituita  da una dichiarazione dell'alienante attestante l'avvenuto 
integrale  adempimento delle prescrizioni dei provvedimenti di cui al 
primo  comma,  accompagnata  dalla  copia  conforme  della domanda di 
rilascio della certificazione. 
 

                              Art. 42. 
                 (Prevalenza sulle leggi speciali). 

  Le   disposizioni   del  presente  capo  prevalgono  sulla  diversa 
disciplina  procedimentale  stabilita  dalla legge 16 aprile 1973, n. 
171, e dal decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1073, 
n. 791. 
 

                              Art. 43. 
                      (Procedimenti in corso). 

  L'esistenza  di  provvedimenti  sanzionatori  non  ancora eseguiti, 
ovvero  ancora  impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione, 
non impedisce il conseguimento della sanatoria. 
  Agli  effetti  delle  disposizioni  di  cui  al  presente  capo  si 
considerano  inoppugnabili  i provvedimenti per i quali è intervenuta 
sentenza  del Consiglio di Stato ancorchè sia pendente il termine per 
il  ricorso  alla  Corte  di  cassazione  per  motivi  attinenti alla 
giurisdizione. 
  In  ogni  caso  non sono ripetibili le somme già riscosse e restano 
ferme   le   altre  sanzioni  già  eseguite,  ancorchè  in  forza  di 
provvedimenti non ancora inoppugnabili. 
  Le somme versate si scomputano dal contributo di concessione. 
  Possono  ottenere la sanatoria le opere non ultimate per effetto di 
provvedimenti  amministrativi  o  giurisdizionali  limitatamente alle 
strutture  realizzate  e  ai  lavori che siano strettamente necessari 
alla  loro  funzionalità.  Il  tempo  di  commissione dell'abuso e di 
riferimento  per  la  determinazione  dell'oblazione sarà individuato 
nella  data del primo provvedimento amministrativo o giurisdizionale. 
La medesima disposizione per determinare l'oblazione è applicabile in 
ogni  caso  in  cui  i  suddetti  provvedimenti abbiano interrotto le 
attività edificatorie. 
 

                              Art. 44. 
                   (Sospensione dei procedimenti). 

  Dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge e fino alla 
scadenza   dei   termini   fissati   dall'art.  35,  sono  sospesi  i 
procedimenti  amministrativi  e  la  loro  esecuzione,  quelli penali 
nonchè  quelli  connessi  all'applicazione dell'art. 15 della legge 6 
agosto 1967, n. 765, attinenti al presente capo. 

Capo V 
                         DISPOSIZIONI FINALI 

                              Art. 45. 
              (Aziende erogatrici di servizi pubblici). 

  é  vietato  a  tutte  le  aziende  erogatrici  di  servizi pubblici 
somministrare  le  loro  forniture per l'esecuzione di opere prive di 
concessione, nonchè ad opere prive di concessione ad edificare per le 
quali   non  siano  stati  stipulati  contratti  di  somministrazione 
anteriormente all'entrata in vigore della presente legge. 
  Il  richiedente il servizio è tenuto ad allegare alla domanda copia 
del  titolo  che lo ha abilitato a costruire o, per le opere abusive, 
copia  della  domanda  di  concessione  in sanatoria, corredata della 
prova  del  pagamento  delle  somme  dovute a titolo di oblazione per 
intero nella ipotesi dell'art. 13 e limitatamente alle prime due rate 
nella ipotesi dell'art. 35. Il contratto stipulato in difetto di tali 
documenti  è  nullo e il funzionario dell'azienda erogatrice, cui sia 
imputabile la stipulazione del contratto stesso, è soggetto alle pene 
comminate  dall'art.  17, lettera b), della legge 28 gennaio 1977, n. 
10, come modificato dall'art. 20 della presente legge. 
 

                              Art. 46. 
                         (Benefici fiscali). 

  In  deroga  alle disposizioni di cui all'art. 41-ter della legge 17 
agosto  1942,  n.  1150, introdotto dall'art. 15 della legge 6 agosto 
1967,  n.  765,  le  agevolazioni  tributarie  in materia di tasse ed 
imposte  indirette sugli affari si applicano agli atti stipulati dopo 
l'entrata  in  vigore della presente legge, qualora ricorrano tutti i 
requisiti  previsti  dalle  vigenti  disposizioni  agevolative  ed  a 
condizione  che  copia  conforme del provvedimento di sanatoria venga 
presentata,      contestualmente      all'atto     da     registrare, 
all'amministrazione  cui  compete  la  registrazione. In mancanza del 
provvedimento   definitivo   di  sanatoria,  per  conseguire  in  via 
provvisoria  le  agevolazioni  deve essere prodotta, al momento della 
registrazione  dell'atto,  copia  della  domanda  di concessione o di 
autorizzazione  in  sanatoria  presentata  al comune, con la relativa 
ricevuta rilasciata dal comune stesso. Alla scadenza di ogni anno dal 
giorno  della  presentazione della domanda suddetta, l'interessato, a 
pena  di  decadenza  dai  benefici,  deve  presentare all'ufficio del 
registro  copia  del  provvedimento  definitivo  di  sanatoria  o, in 
mancanza  di  questo, una dichiarazione del comune che attesti che la 
domanda non ha ancora ottenuto definizione. 
  In  deroga  alle  disposizioni  di  cui al citato art. 41-ter della 
legge  17  agosto  1942,  n.  1150,  per i fabbricati costruiti senza 
licenza  o  in  contrasto  con la stessa ovvero sulla base di licenza 
successivamente  annullata si applica l'esenzione dall'imposta locale 
sui  redditi,  qualora  ricorrano  i requisiti tipologici di inizio e 
ultimazione  delle  opere in virtù dei quali sarebbe spettata, per il 
periodo  di  dieci  anni  a  decorrere  dall'entrata  in vigore della 
presente legge. L'esenzione si applica a condizione che l'interessato 
ne  faccia  richiesta  all'ufficio distrettuale delle imposte dirette 
del suo domicilio fiscale, allegando copia della domanda indicata nel 
comma precedente con la relativa ricevuta rilasciata dal comune. Alla 
scadenza  di  ogni  anno dal giorno della presentazione della domanda 
suddetta,  l'interessato,  a  pena  di  decadenza  dai benefici, deve 
presentare  all'ufficio  distrettuale delle imposte dirette copia del 
provvedimento  definitivo  di sanatoria o, in mancanza di questo, una 
dichiarazione  del  comune  che  attesti che la domanda non ha ancora 
ottenuto definizione. 
  La  omessa  o  tardiva presentazione del provvedimento di sanatoria 
comporta  il  pagamento dell'imposta locale sui redditi e delle altre 
imposte dovute nella misura ordinaria, nonchè degli interessi di mora 
stabiliti per i singoli tributi. 
  Il  rilascio, ai sensi delle disposizioni di cui al precedente capo 
IV,  della  concessione  e  della autorizzazione in sanatoria, per le 
opere   o   le   parti  di  opere  abusivamente  realizzate,  produce 
automaticamente,  qualora  ricorrano tutti i requisiti previsti dalle 
vigenti  disposizioni  agevolative,  la  cessazione degli effetti dei 
provvedimenti  di  revoca  o di decadenza previsti dall'art. 15 della 
legge 6 agosto 1967, n. 765. 
  In  attesa  del  provvedimento  definitivo  di  sanatoria,  per  il 
conseguimento  in  via  provvisoria  degli effetti previsti dal comma 
precedente,  deve  essere  prodotta  da  parte  dell'interessato alle 
amministrazioni   finanziarie   competenti  copia  autenticata  della 
domanda  di  concessione  o di autorizzazione in sanatoria, corredata 
della  prova  del  pagamento delle somme dovute fino al momento della 
presentazione della istanza di cui al presente comma. 
  Non  si  fa  comunque  luogo  al  rimborso  dell'imposta locale sui 
redditi e delle altre imposte eventualmente già pagate. 
 

                              Art. 47. 
                     (Diritti dell'acquirente). 

  L'acquirente di un immobile o di parte di esso, anche sulla base di 
contratto  preliminare  di vendita con sottoscrizioni autenticate, ha 
diritto  di  prendere visione presso gli uffici comunali di qualsiasi 
documento   relativo   all'immobile   stesso   e   di  ottenere  ogni 
certificazione relativa. 
  L'eventuale rifiuto da parte degli uffici comunali deve constare da 
atto scritto. 
 

                              Art. 48. 
                     (Disposizione transitoria). 

  Per  le  opere  interne  alle  costruzioni,  definite dall'art. 26, 
realizzate  prima  dell'entrata  in  vigore della presente legge o in 
corso di realizzazione alla medesima data, il proprietario dell'unità 
immobiliare  deve presentare al sindaco una relazione che asseveri le 
opere   compiute,   a  firma  di  un  professionista  abilitato  alla 
progettazione,  entro  il  termine  di  trenta giorni dall'entrata in 
vigore della presente legge. 
 

                              Art. 49. 
                       (Sanatorie regionali). 

  Coloro  che abbiano già conseguito sanatorie in base alla normativa 
regionale  vigente  hanno  diritto  a  detrarre l'importo delle somme 
versate  dal  contributo  di  cui  al  primo comma dell'art. 37 della 
presente legge. 
 

                              Art. 50. 
                      (Variazioni di bilancio). 

  Il  Ministro  del  tesoro  è  autorizzato  ad apportare, con propri 
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 

                              Art. 51. 
                  (Determinazione delle superfici). 

  I  riferimenti  alle  superfici  previsti dalla presente legge sono 
computati  in  conformità ai parametri di cui al decreto ministeriale 
10  maggio  1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 1977, 
n. 146. 
  Ai  fini  del  calcolo  dell'oblazione  non sono computati i volumi 
tecnici delle costruzioni nonchè quelli relativi a serbatoi, cabine o 
simili  realizzati  nell'ambito  di stabilimenti soggetti a regime di 
concessione   di   pubblica  utilità  o  servizio  pubblico,  la  cui 
realizzazione  sia  prevista dal decreto di concessione emesso previo 
consenso dell'amministrazione comunale. 
 

                              Art. 52. 
                      (Iscrizione al catasto). 

  Alla  domanda  per  il rilascio del certificato di abitabilità o di 
agibilità  deve  essere allegata copia della dichiarazione presentata 
per la iscrizione in catasto, redatta in conformità alle disposizioni 
dell'art.  6  del  regio  decreto-legge  13  aprile  1939,  n. 652, e 
successive modificazioni ed integrazioni. 
  Le opere ultimate entro la data di entrata in vigore della presente 
legge  che  non siano state iscritte al catasto, ovvero le variazioni 
non registrate, devono essere denunciate, ai sensi degli articoli 3 e 
20  del  regio  decreto-legge  13  aprile  1939, n. 652, e successive 
modificazioni  e  integrazioni,  entro novanta giorni dall'entrata in 
vigore della presente legge, previa corresponsione dei diritti dovuti 
nella misura vigente. 
  Per  le  dichiarazioni presentate successivamente al termine di cui 
al precedente comma è dovuto il diritto fisso di lire 250.000. 

                                                              Tabella 
=======================Ð========================= 
                               |       PERIODI IN CUI L'ABUSO é 
                               |           STATO COMMESSO 
                               +-----------+------------+------------ 
                               | Fino al 1°|    Dal 2   |   Dal 30 
                               | settembre |  settembre |   gennaio 
                               |   1967    | 1967 al 29 |  1977 al 1° 
      TIPOLOGIA DELL'ABUSO     |           |gennaio 1977|ottobre 1983 
                               +-----------+------------+------------ 
                               |  Misura   |   Misura   |   Misura 
                               |   della   |    della   |    della 
                               | oblazione |  oblazione |  oblazione 
                               |           |            | 
-------------------------------+-----------+------------+------------ 
1. Opere realizzate in assenza |           |            | 
 o difformità della licenza e- |           |            | 
 dilizia o concessione e non   |           |            | 
 conformi alle norme urbanisti-|           |            | 
 che ed alle prescrizioni degli|           |            | 
 strumenti urbanistici.        |L. 5.000 mq|L. 25.000 mq|L. 36.000 mq 
                               |           |            | 
2. Opere realizzate senza li-  |           |            | 
 cenza edilizia o concessione o|           |            | 
 in difformità da questa, ma   |           |            | 
 conformi alle norme urbanisti-|           |            | 
 che ed alle prescrizioni degli|           |            | 
 strumenti urbanistici alla    |           |            | 
 data di entrata in vigore del-|           |            | 
 la presente legge.            |L. 3.000 mq|L. 15.000 mq|L. 25.000 mq 
                               |           |            | 
3. Opere realizzate senza li-  |           |            | 
 cenza edilizia o concessione o|           |            | 
 in difformità da questa, ma   |           |            | 
 conformi alle norme urbanisti-|           |            | 
 che ed alle prescrizioni degli|           |            | 
 strumenti urbanistici al mo-  |           |            | 
 mento dell'inizio dei lavori. |L. 2.000 mq|L. 12.000 mq|L. 20.000 mq 
                               |           |            | 
4. Opere realizzate in diffor- |           |            | 
 mità dalla licenza edilizia o |           |            | 
 concessione che non comportino|           |            | 
 aumenti della superficie utile|           |            | 
 o del volume assentito; opere |           |            | 
 di ristrutturazione edilizia  |           |            | 
 come definite dall'art. 31,   |           |            | 
 lettera d), della legge n. 457|           |            | 
 del 1978, realizzate senza li-|           |            | 
 cenza edilizia o concessione o|           |            | 
 in difformità da essa; opere  |           |            | 
 che abbiano determinato muta- |           |            | 
 mento di destinazione d'uso.  |L. 1.500 mq|L.  4.000 mq|L.  8.000 mq 
                               |           |            | 
5. Opere di restauro e di risa-|           |            | 
 namento conservativo come de- |           |            | 
 finite dall'art. 31 lettera   |           |            | 
 c), della legge n. 457 del    |           |            | 
 1978, realizzate senza licenza|           |            | 
 edilizia o autorizzazione o in|           |            | 
 difformità da esse, nelle zone|           |            | 
 omogenee A di cui all'art 2   |           |            | 
 del decreto ministeriale 2    |           |            | 
 aprile 1968, qualora non trat-|           |            | 
 tisi di interventi finalizzati|           |            | 
 all'adeguamento igienico e    |           |            | 
 funzionale.                   |L. 1.500 mq|L.  4.000 mq|L.  8.000 mq 
                               |           |            | 
6. Opere di restauro e di risa-|           |            | 
 namento conservativo, come de-|           |            | 
 finite dall'art. 31, lettera  |           |            | 
 c), della legge n. 457 del    |           |            | 
 1978, realizzate senza licenza|           |            | 
 edilizia o autorizzazione o in|           |            | 
 difformità da essa.           |L. 1.000 mq|L.  2.500 mq|L.  5.000 mq 
                               |           |            | 
7. Opere di manutenzione       |           |            | 
 straordinaria, come definite  |           |            | 
 dall'art. 31, lettera b),     |           |            | 
 della legge n. 457 del 1978,  |           |            | 
 realizzate senza licenza edi- |           |            | 
 lizia o autorizzazione o in   |           |            | 
 difformità da essa.           |           |            | 
 Opere o modalità di esecuzione|           |            | 
 non valutabili in termini di  |           |            | 
 superficie o di volume e va-  |           |            | 
 rianti di cui all'art. 15 del-|           |            | 
 la presente legge.            |L. 100.000 |L. 200.000  |L. 450.000