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Legge 28 febbraio 1985, n. 47
(Pubblicata in Suppl. ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 53,
del 2 marzo 1985)
Norme in materia di
controllo dell'attività
urbanistico-edilizia,
sanzioni, recupero
e sanatoria delle opere
edilizie.
CFR
DL
23.04.1985 n. 146
CFR DM
19.07.1985
CFR DM
12.09.1985
MOD DL
28.03.1986 n. 76
MOD DL
30.09.1986 n. 605
MOD DL
09.12.1986 n. 823
CFR DL
30.12.1986 n. 919 ART 7
MOD DL
09.03.1987 n. 71
CFR DL
24.03.1987 n. 111 ART 6
MOD DL
08.05.1987 n. 178
MOD DL
09.07.1987 n. 264
MOD DL
04.09.1987 n. 367
MOD DL
07.11.1987 n. 458
CFR DL
20.11.1987 n. 474 ART 6
MOD DL
12.01.1988 n. 2
CFR DL
28.03.1989 n. 112 ART 9
CFR DL
29.05.1989 n. 200 ART 9
CFR DL
28.07.1989 n. 266 ART 9
CFR DL
25.09.1989 n. 330 ART 9
CFR DL
25.11.1989 n. 383 ART 8
CFR DL
07.06.1993 n. 180 ART 5
CFR DL
06.08.1993 n. 280 ART 4
CFR DL
05.10.1993 n. 398 ART 4
CFR
L
24.12.1993 n. 537 ALL
2
CFR DL
25.11.1994 n. 649 ART 1
CFR
L
23.12.1994 n. 724 ART
39
CFR DL
27.03.1995 n. 88 ART 2
CFR DL
12.05.1995 n. 163 ALL 1
CFR DL
26.05.1995 n. 193 ART 2
CFR DL
26.07.1995 n. 310 ART 2
CFR DL
25.11.1995 n. 498 ART 2
CFR DL
24.01.1996 n. 30 ART 10
CFR DL
24.01.1996 n. 30 ART 11
CFR DL
25.03.1996 n. 154 ART 10
CFR DL
25.03.1996 n. 154 ART 11
CFR DL
25.05.1996 n. 285 ART 11
CFR DL
22.07.1996 n. 388 ART 2
CFR DL
22.07.1996 n. 388 ART 10
CFR DL
22.07.1996 n. 388 ART 11
CFR DL
24.09.1996 n. 495 ART 2
CFR DL
24.09.1996 n. 495 ART 6
CFR DL
24.09.1996 n. 495 ART 10
CFR DL
24.09.1996 n. 495 ART 11
CFR
L
15.03.1997 n. 59
ALL UNICO
CFR
L
27.12.1997 n. 449 ART
1
CFR
L
27.12.1997 n. 449 ART
49
CFR
L
30.03.1998 n. 61
ALL UNICO
La Camera dei deputati ed il Senato della
Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:
Capo I
NORME IN MATERIA DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA'
URBANISTICO-EDILIZIA. SANZIONI
AMMINISTRATIVE E PENALI
Art. 1.
(Legge-quadro).
Fermo restando quanto previsto dal capo IV,
le regioni emanano
norme
in materia di controllo dell'attività
urbanistica
ed edilizia e di
sanzioni amministrative in conformità ai principi
definiti dai capi
I, II e III della presente legge.
Fino all'emanazione delle
norme regionali
si applicano le norme
della presente legge.
Sono in ogni caso fatte salve le competenze delle regioni a
statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 2.
(Sostituzione di norme).
Le disposizioni di cui al capo I della
presente legge sostituiscono
quelle di cui all'art. 32 della
legge 17 agosto
1942, n. 1150, ed
agli articoli 15 e 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
Art. 3.
(Ritardato od omesso versamento del
contributo afferente
alla
concessione).
Le regioni
determinano le sanzioni
per il ritardato o mancato
versamento del contributo di concessione
in misura
non inferiore a
quanto previsto nel presente articolo e non superiore al
doppio.
Il mancato versamento,
nei termini
di legge, del contributo di
concessione di cui agli articoli 3, 5, 6 e 10 della legge 28
gennaio
1977, n. 10, comporta:
a) l'aumento
del contributo
in misura pari al 20 per cento
qualora il versamento del contributo sia
effettuato
nei successivi
centoventi giorni;
b) l'aumento
del contributo
in misura pari al 50 per cento
quando, superato il termine di
cui alla lettera
a), il ritardo si
protrae non oltre i successivi sessanta giorni;
c) l'aumento
del contributo
in misura pari al 100 per cento
quando, superato il termine di
cui alla lettera
b), il ritardo si
protrae non oltre i successivi sessanta giorni.
Le misure di cui alle lettere precedenti non si
cumulano.
Nel caso di pagamento rateizzato le
norme di cui
al secondo comma
si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate.
Decorso inutilmente il termine di cui
alla lettera
c) del secondo
comma il comune provvede alla riscossione
coattiva
del complessivo
credito nei modi previsti dall'art. 16 della presente legge.
Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali che
determineranno
la misura delle sanzioni di cui al presente articolo, queste
saranno
applicate nelle misure indicate nel secondo comma.
Art. 4.
(Vigilanza
sull'attività urbanistico-edilizia).
Il sindaco esercita la vigilanza
sull'attività urbanistico-edilizia
nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle
norme
di
legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti
urbanistici
ed alle
modalità esecutive
fissate nella
concessione o
nell'autorizzazione.
Il sindaco, quando accerti l'inizio di opere
eseguite
senza titolo
su aree assoggettate, da leggi statali,
regionali
o da altre norme
urbanistiche vigenti o
adottate, a vincolo
di inedificabilità, o
destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di
edilizia
residenziale pubblica di cui
alla legge 18
aprile 1962, n. 167, e
successive modificazioni ed integrazioni, provvede alla demolizione
e
al ripristino dello stato
dei luoghi.
Qualora si tratti di aree
assoggettate alla tutela di cui al regio decreto 30 dicembre 1923,
n.
3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno
1927,
n. 1766, nonchè delle aree di cui alle leggi 1° giugno 1939,
n. 1089,
e 29 giugno
1939, n.
1497, e successive
modificazioni ed
integrazioni, il sindaco provvede alla demolizione
ed al
ripristino
dello stato dei luoghi, previa
comunicazione
alle amministrazioni
competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai
fini
della
demolizione, anche di propria iniziativa.
Ferma rimanendo l'ipotesi
prevista dal precedente
comma, qualora
sia constatata dai competenti uffici comunali,
l'inosservanza
delle
norme, prescrizioni e modalità
di
cui al primo comma, il sindaco
ordina l'immediata sospensione
dei lavori,
che ha effetto fino
all'adozione dei provvedimenti
definitivi di
cui ai successivi
articoli, da adottare e
notificare entro
quarantacinque giorni
dall'ordine di sospensione dei lavori.
Gli ufficiali ed agenti di polizia
giudiziaria,
ove nei luoghi in
cui vengono realizzate le opere non sia esibita la concessione
ovvero
non sia stato apposto il
prescritto cartello,
ovvero in tutti gli
altri casi di presunta
violazione urbanistico-edilizia,
ne danno
immediata comunicazione all'autorità giudiziaria, al presidente
della
giunta regionale ed al sindaco, il quale verifica entro trenta
giorni
la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti.
Art. 5.
(Opere di amministrazioni statali).
Per le opere eseguite da amministrazioni
statali, qualora ricorrano
le ipotesi di cui al
precedente
art. 4, il sindaco, ai sensi
dell'art. 81 del decreto del Presidente
della Repubblica
24 luglio
1977, n. 616, informa
immediatamente
il presidente della giunta
regionale e il Ministro
dei lavori
pubblici, ai quali compete,
d'intesa con il presidente della giunta
regionale,
la adozione dei
provvedimenti previsti dal suddetto art. 4.
Art. 6.
(Responsabilità del titolare della concessione, del committente,
del
costruttore e del direttore dei lavori).
Il titolare della concessione, il
committente, il costruttore
e il
direttore dei lavori sono
responsabili, ai
fini e per gli effetti
delle norme contenute nel presente capo della conformità
delle opere
alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonchè
a quelle
della concessione ad edificare e alle
modalità
esecutive stabilite
dalla medesima. Essi sono altresì tenuti al pagamento
delle sanzioni
pecuniarie e solidalmente alle spese per
l'esecuzione
in danno, in
caso di demolizione delle opere
abusivamente realizzate,
salvo che
dimostrino di non essere responsabili dell'abuso.
Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia
contestato
agli altri
soggetti la
violazione delle prescrizioni
della
concessione edilizia, con esclusione delle varianti in corso
d'opera
di cui all'art. 15,
fornendo al sindaco
contemporanea e motivata
comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale
difformità
o di variazione essenziale rispetto alla
concessione,
il direttore
dei lavori deve inoltre rinunziare all'incarico
contestualmente
alla
comunicazione resa al sindaco. In caso contrario il
sindaco
segnala
al consiglio dell'ordine professionale di appartenenza la
violazione
in cui è incorso il
direttore
dei lavori, che è passibile di
sospensione dall'albo professionale da tre mesi a due anni.
Art. 7.
(Opere eseguite in assenza di concessione, in totale difformità
o con
variazioni essenziali).
Sono opere eseguite in
totale difformità dalla
concessione quelle
che comportano
la realizzazione
di un organismo
edilizio
integralmente
diverso
per
caratteristiche tipologiche,
planovolumetriche o
di utilizzazione
da quello oggetto della
concessione stessa, ovvero
l'esecuzione di
volumi edilizi oltre i
limiti indicati nel progetto
e tali
da costruire un organismo
edilizio o parte di esso con
specifica rilevanza
ed autonomamente
utilizzabile.
Il sindaco,
accertata l'esecuzione
di opere in assenza
di
concessione, in
totale difformità
dalla medesima ovvero con
variazioni essenziali, determinate ai
sensi del successivo
art. 8,
ingiunge la demolizione.
Se il responsabile dell'abuso
non provvede
alla demolizione e al
ripristino dello
stato dei luoghi
nel termine di 90
giorni
dall'ingiunzione, il
bene e l'area
di sedime, nonchè quella
necessaria, secondo le
vigenti prescrizioni
urbanistiche, alla
realizzazione di opere analoghe a quelle
abusive
sono acquisiti di
diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area
acquisita
non
può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva
superficie
utile abusivamente costruita.
L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a
demolire,
nel
termine di cui al precedente comma, previa notifica
all'interessato,
costituisce titolo
per l'immissione
nel possesso e per la
trascrizione nei registri
immobiliari, che
deve essere eseguita
gratuitamente.
L'opera acquisita deve essere demolita con
ordinanza del
sindaco a
spese dei responsabili
dell'abuso, salvo
che con deliberazione
consiliare non si dichiari
l'esistenza
di prevalenti interessi
pubblici e sempre che l'opera non contrasti con
rilevanti
interessi
urbanistici o ambientali.
Per le opere abusivamente eseguite su terreni sottoposti, in
base a
leggi statali
o regionali,
a vincolo di
inedificabilità,
l'acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza
all'ingiunzione
di demolizione, si verifica di diritto a favore delle
amministrazioni
cui compete
la vigilanza
sull'osservanza del vincolo.
Tali
amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed
al
ripristino dello
stato dei
luoghi a spese dei
responsabili
dell'abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli,
l'acquisizione
si
verifica a favore del patrimonio del comune.
Il segretario comunale
redige e
pubblica mensilmente, mediante
affissione nell'albo comunale, l'elenco dei rapporti comunicati
dagli
ufficiali ed agenti di
polizia giudiziaria
riguardanti opere o
lottizzazioni realizzate abusivamente e delle
relative
ordinanze di
sospensione e lo trasmette all'autorità
giudiziaria
competente, al
presidente della giunta regionale e al Ministro dei lavori
pubblici.
In caso d'inerzia, protrattasi
per quindici
giorni dalla data di
constatazione della inosservanza delle disposizioni
di
cui al primo
comma dell'art. 4 ovvero protrattasi oltre il
termine stabilito
dal
terzo comma del
medesimo art. 4,
il presidente della giunta
regionale, nei successivi
trenta giorni,
adotta i provvedimenti
eventualmente necessari
dandone contestuale
comunicazione alla
competente autorità giudiziaria ai fini
dell'esercizio
dell'azione
penale.
Per le opere abusive di cui al presente
articolo,
il giudice, con
la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 17,
lettera
b),
della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come
modificato
dal successivo
art. 20 della presente
legge, ordina
la demolizione delle opere
stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita.
Art. 8
(Determinazione delle variazioni essenziali).
Fermo restando quanto disposto dal
primo comma del precedente
art.
7, le regioni stabiliscono quali siano le
variazioni
essenziali al
progetto approvato,
tenuto conto
che l'essenzialità ricorre
esclusivamente quando
si verifica
una o più delle
seguenti
condizioni:
a) mutamento
della destinazione
d'uso che implichi variazione
degli standards previsti dal
decreto
ministeriale 2 aprile 1968,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968;
b) aumento
consistente della
cubatura o della superficie di
solaio da valutare in relazione al progetto approvato;
c) modifiche
sostanziali di
parametri urbanistico-edilizi del
progetto approvato
ovvero della
localizzazione dell'edificio
sull'area di pertinenza;
d)
mutamento delle caratteristiche
dell'intervento edilizio
assentito in relazione alla classificazione dell'art. 31
della
legge
5 agosto 1978, n. 457;
e)
violazione delle norme
vigenti in materia di
edilizia
antisismica, quando non attenga a fatti procedurali.
Non possono ritenersi
comunque variazioni
essenziali quelle che
incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi
tecnici e
sulla distribuzione interna delle singole unità abitative.
Gli interventi di
cui al precedente
primo comma, effettuati su
immobili sottoposti a vincolo
storico, artistico,
architettonico,
archeologico, paesistico ed ambientale nonchè su
immobili ricadenti
sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono
considerati
in totale difformità dalla concessione,
ai
sensi e per gli effetti
degli articoli 7 e 20
della presente
legge. Tutti gli altri
interventi sui medesimi immobili sono considerati valori
essenziali.
Art. 9.
(Interventi di ristrutturazione edilizia).
Fermo restando quanto disposto dal
successivo art. 26,
le opere di
ristrutturazione edilizia, come definite dalla
lettera
d) del primo
comma dell'art. 31 della legge
5 agosto 1978,
n. 457, eseguite in
assenza di concessione o in totale difformità da essa,
sono demolite
ovvero rimosse e gli edifici
sono resi conformi
alle prescrizioni
degli strumenti urbanistico-edilizi entro
il termine
stabilito dal
sindaco con propria ordinanza, decorso il quale l'ordinanza
stessa
è
eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili
dell'abuso.
Qualora, sulla base di motivato
accertamento dell'ufficio
tecnico
comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia
possibile,
il
sindaco irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento
di
valore dell'immobile, conseguente
alla realizzazione
delle opere,
determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei
lavori,
in
base ai criteri previsti dalla legge 27 luglio
1978, n.
392, con la
esclusione, per i comuni
non tenuti all'applicazione
della legge
medesima, del parametro relativo all'ubicazione e con
l'equiparazione
alla categoria A/1 delle categorie non
comprese nell'art.
16 della
medesima legge. Per gli edifici adibiti ad uso
diverso
da quello di
abitazione la sanzione è
pari
al doppio dell'aumento del valore
venale dell'immobile,
determinato a
cura dell'ufficio tecnico
erariale.
Qualora le opere
siano state eseguite
su immobili vincolati ai
sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n.
1497,
l'amministrazione competente a vigilare sull'osservanza del
vincolo,
salva l'applicazione di altre
misure e sanzioni
previste da norme
vigenti, ordina la restituzione
in pristino
a cura e spese del
responsabile dell'abuso, indicando
criteri
e modalità diretti a
ricostituire l'originario organismo edilizio, ed irroga una
sanzione
pecuniaria da lire un milione a lire 10 milioni.
Qualora le opere
siano state eseguite
su immobili, anche non
vincolati, compresi nelle zone indicate nella
lettera A
dell'art. 2
del decreto ministeriale 2
aprile 1968, pubblicato
nella Gazzetta
Ufficiale n.
97 del
16 aprile 1968, il
sindaco richiede
all'amministrazione competente alla
tutela
dei beni culturali ed
ambientali apposito parere
vincolante circa
la restituzione in
pristino o la irrogazione
della sanzione
pecuniaria di cui al
precedente comma. Qualora il parere non venga resto entro
centoventi
giorni dalla richiesta il sindaco provvede autonomamente.
Si applicano le disposizioni di cui al comma ottavo
dell'art.
7.
é comunque dovuto il contributo di concessione di cui
agli articolo
3, 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
Art. 10.
(Opere eseguite senza autorizzazione.)
Fermo restando quanto disposto dal successivo
art. 26, l'esecuzione
di opere in assenza
dell'autorizzazione
prevista dalla normativa
vigente o in difformità da essa comporta la sanzione
pecuniaria
pari
al doppio dell'aumento del valore venale
dell'immobile
conseguente
alla realizzazione delle opere
stesse
e comunque in misura non
inferiore a
lire cinquecentomila.
In caso di
richiesta
dell'autorizzazione in sanatoria in corso di esecuzione delle
opere,
la sanzione è applicata nella misura minima.
Qualora
le opere siano
eseguite in assenza di
autorizzazione
in dipendenza di calamità
naturali o di
avversità
atmosferiche dichiarate di
carattere
eccezionale la sanzione non è dovuta.
La mancata richiesta di autorizzazione di cui al
presente
articolo
non comporta l'applicazione delle norme previste
dall'art.
17 della
legge 28 gennaio 1977,
n. 10, come sostituito
dall'art. 20 della
presente legge.
Quando le opere
realizzate senza
autorizzazione consistono in
interventi di restauro e di
risanamento conservativo,
di cui alla
lettera c) del primo comma dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978,
n.
457, eseguiti su immobili
comunque vincolati
da leggi statali e
regionali nonchè dalle altre norme urbanistiche
vigenti, l'autorità
competente a
vigilare sull'osservanza
del vincolo, salva
l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme
vigenti,
può ordinare la restituzione
in
pristino a cura e
spese del
contravventore ed irroga una sanzione pecuniaria da lire un milione
a
lire venti milioni.
Qualora gli interventi di cui al comma precedente
vengano
eseguiti
su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone
indicate
nella
lettera A dell'art. 2
del decreto
ministeriale 2 aprile 1968,
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.
97 del 16 aprile 1968, il
sindaco richiede all'amministrazione competente alla tutela
dei
beni
culturali ed
ambientali apposito
parere vincolante circa la
restituzione in pristino o la irrogazione della
sanzione
pecuniaria
di cui al primo
comma. Qualora
il parere non venga reso entro
centoventi giorni dalla richiesta, il sindaco provvede
autonomamente.
In tali casi non trova applicazione la sanzione pecuniaria da lire
un
milione a lire venti milioni di cui al comma precedente.
Art. 11.
(Annullamento della concessione).
In caso
di annullamento della
concessione, qualora non sia
possibile la rimozione dei vizi delle procedure
amministrative
o la
restituzione in pristino, il sindaco applica una sanzione
pecuniaria
pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente
eseguite,
valutato dall'ufficio tecnico erariale. La
valutazione
dell'ufficio
tecnico è notificata alla
parte
dal comune e diviene definitiva
decorsi i termini di impugnativa.
L'integrale corresponsione
della sanzione
pecuniaria irrogata
produce i medesimi effetti della concessione di cui all'art.
13.
Art. 12.
(Opere eseguite in parziale
difformità
dalla concessione).
Le opere
eseguite in parziale difformità
dalla concessione sono
demolite a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il
termine
congruo, e comunque non
oltre centoventi
giorni, fissato dalla
relativa ordinanza del sindaco.
Dopo tale termine
sono demolite a
cura del comune e a spese dei medesimi responsabili
dell'abuso.
Quando la demolizione
non può
avvenire senza pregiudizio della
parte eseguita in conformità, il sindaco applica una sanzione
pari al
doppio del costo di
produzione, stabilito
in base alla legge 27
luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in
difformità
dalla concessione, se ad
uso residenziale,
e pari al doppio del
valore venale, determinato a cura dell'ufficio tecnico
erariale,
per
le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.
Art. 13.
(Accertamento di conformità).
Fino alla scadenza del termine di
cui all'art. 7, terzo
comma, per
i casi di opere
eseguite in assenza
di concessione o in totale
difformità o con variazioni
essenziali,
o dei termini stabiliti
nell'ordinanza del sindaco di cui al primo comma dell'art. 9,
nonchè,
nei casi di parziale difformità, nel
termine
di cui al primo comma
dell'art. 12, ovvero nel
caso di
opere eseguite in assenza di
autorizzazione ai sensi dell'art. 10 e comunque fino
all'irrogazione
delle sanzioni
amministrative, il
responsabile dell'abuso può
ottenere la concessione o
l'autorizzazione
in sanatoria quando
l'opera eseguita in assenza della concessione o dell'autorizzazione
è
conforme agli
strumenti urbanistici
generali e di attuazione
approvati e non in contrasto con quelli adottati sia al momento
della
realizzazione dell'opera, sia al momento
della presentazione
della
domanda.
Sulla richiesta di concessione o di autorizzazione
in
sanatoria il
sindaco si pronuncia entro
sessanta giorni,
trascorsi i quali la
richiesta si intende respinta.
Il rilascio della
concessione in
sanatoria è subordinato al
pagamento, a titolo di oblazione, del
contributo
di concessione in
misura doppia, ovvero, nei soli casi di gratuità della
concessione a
norma di legge, in misura pari a quella prevista dagli articoli 3,
5,
6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
Per i casi di
parziale difformità
l'oblazione è calcolata con
riferimento alla parte di opera difforme dalla concessione.
L'autorizzazione in sanatoria
è
subordinata al pagamento di una
somma determinata dal sindaco nella misura da lire
cinquecentomila
a
lire due milioni.
Art. 14.
(Opere eseguite su suoli di
proprietà
dello Stato o di enti
pubblici).
Qualora sia
accertata l'esecuzione di opere
da parte di soggetti
diversi da quelli di
cui al precedente
art. 5 in assenza di
concessione ad edificare,
ovvero in totale
o parziale difformità
dalla medesima, su suoli del demanio o del
patrimonio dello
Stato o
di enti pubblici, il sindaco ordina, dandone
comunicazione
all'ente
proprietario del
suolo, previa
diffida non rinnovabile
al
responsabile dell'abuso, la demolizione ed il ripristino
dello
stato
dei luoghi.
La demolizione è
eseguita a
cura del comune ed a spese
dei
responsabili dell'abuso.
Art. 15.
(Varianti in corso d'opera).
Non si procede
alla demolizione
ovvero all'applicazione delle
sanzioni di cui agli articoli precedenti nel caso di realizzazione
di
varianti, purchè esse siano conformi agli strumenti
urbanistici
e ai
regolamenti edilizi vigenti e non in contrasto con
quelli
adottati,
non comportino modifiche della sagoma nè delle superfici
utili e non
modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni
e delle
singole
unità immobiliari, nonchè il numero
di queste ultime, e sempre che
non si tratti di immobili vincolati ai
sensi delle
leggi 1° giugno
1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive
modificazioni
e integrazioni.
Le varianti non devono comunque riguardare
interventi
di restauro,
come definiti dall'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
L'approvazione della variante deve comunque essere
richiesta
prima
della dichiarazione di ultimazione dei lavori.
La mancata richiesta
di approvazione
delle varianti di cui al
presente articolo non comporta
l'applicazione delle
norme previste
nell'art. 17 della legge
28 gennaio 1977,
n. 10, come modificato
dall'art. 20 della presente legge.
Art. 16.
(Riscossione).
I contributi, le sanzioni
e le spese di cui alla
legge 28 gennaio
1977, n. 10, e alla presente legge vengono riscossi
con
ingiunzione
emessa dal sindaco a
norma degli articoli
2 e seguenti del testo
unico delle disposizioni di
legge relative
alla riscossione delle
entrate patrimoniali dello
Stato, approvato
con regio decreto 14
aprile 1910, n. 639.
Art. 17.
(Nullità degli
atti giuridici relativi ad edifici).
Gli atti tra
vivi, sia in forma pubblica,
sia in forma privata,
aventi per oggetto trasferimento o costituzione o
scioglimento
della
comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la
cui
costruzione è iniziata dopo l'entrata in vigore della presente
legge,
sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non
risultino,
per dichiarazione dell'alienante, gli
estremi della
concessione ad
edificare o della concessione
in sanatoria
rilasciata ai sensi
dell'art. 13.
Tali disposizioni
non si applicano agli
atti
costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di
garanzia
o
di servitù.
Nei casi in cui sia prevista l'irrogazione di una sanzione
soltanto
pecuniaria, ma non il rilascio della concessione in
sanatoria,
agli
atti di cui
al primo
comma deve essere allegata
la prova
dell'integrale pagamento della sanzione medesima.
La sentenza che accerta la nullità degli atti di cui
al primo comma
non pregiudica i diritti di garanzia o di servitù
acquisiti in base
ad un atto iscritto o
trascritto anteriormente
alla trascrizione
della domanda diretta a far accertare la nullità degli atti.
Se la mancata
indicazione in atto
degli estremi non sia dipesa
dalla insussistenza della
concessione al
tempo in cui gli atti
medesimi sono stati stipulati, essi possono essere
confermati
anche
da una sola delle
parti mediante
atto successivo, redatto nella
stessa forma del precedente, che contenga la menzione omessa.
Art. 18.
(Lottizzazione).
Si ha lottizzazione abusiva di
terreni a scopo edificatorio
quando
vengono iniziate opere che comportino
trasformazione urbanistica
od
edilizia dei terreni stessi in violazione
delle prescrizioni
degli
strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite
dalle
leggi statali o regionali
o senza
la prescritta autorizzazione;
nonchè quando tale
trasformazione venga
predisposta attraverso il
frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno
in
lotti
che, per le loro
caratteristiche quali la dimensione
in relazione
alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli
strumenti
urbanistici, il numero,
l'ubicazione o la eventuale
previsione di
opere di urbanizzazione ed
in rapporto
ad elementi riferiti agli
acquirenti, denuncino in modo non
equivoco la destinazione
a scopo
edificatorio.
Gli atti tra vivi,
sia in forma pubblica,
sia in forma privata,
aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o
scioglimento
della
comunione di diritti reali
relativi a
terreni sono nulli e non
possono essere
stipulati nè
trascritti nei pubblici
registri
immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato
il certificato
di
destinazione
urbanistica, contenente
tutte le prescrizioni
urbanistiche riguardanti l'area interessata.
Il certificato di destinazione
urbanistica deve
essere rilasciato
dal sindaco entro il
termine perentorio
di trenta giorni dalla
presentazione della realtiva domanda. Esso conserva
validità
per un
anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o
di
uno dei condividenti, non
siano intervenute
modificazioni degli
strumenti urbanistici.
In caso di mancato rilascio
del suddetto certificato
nel termine
previsto, esso
può essere
sostituito da una
dichiarazione
dell'alienante attestante l'avvenuta
presentazione
della domanda,
nonchè la destinazione urbanistica dei terreni secondo
gli strumenti
urbanistici vigenti o adottati,
ovvero
l'inesistenza di questi,
ovvero la prescrizione, da parte dello strumento urbanistico
generale
approvato, di strumenti attuativi.
I frazionamenti catastali dei terreni non possono
essere
approvati
dall'ufficio tecnico erariale
se non
è allegata copia del tipo,
notificata al sindaco del comune ove è sito il terreno.
I pubblici
ufficiali che ricevono o autenticano
atti aventi per
oggetto il trasferimento, anche
senza frazionamento
catastale, di
appezzamenti di terreno di
superficie inferiore
a diecimila metri
quadrati devono trasmettere,
entro trenta
giorni dalla data di
registrazione, copia dell'atto
da loro
ricevuto o autenticato al
sindaco del comune ove è sito l'immobile.
Nel caso in cui il sindaco accerti l'effettuazione di
lottizzazione
di terreni a scopo edificatorio senza la prescritta
autorizzazione,
con ordinanza da notificare ai proprietari delle
aree ed
agli altri
soggetti indicati nel primo
comma dell'art.
6, ne dispone la
sospensione. Il provvedimento comporta l'immediata interruzione
delle
opere in corso ed il
divieto di disporre
dei suoli e delle opere
stesse con atti tra vivi, e
deve essere trascritto
a tal fine nei
registri immobiliari.
Trascorsi novanta
giorni, ove
non intervenga la revoca
del
provvedimento di cui al comma
precedente, le
aree lottizzate sono
acquisite di diritto al
patrimonio disponibile
del comune il cui
sindaco deve provvedere alla
demolizione
delle opere. In caso di
inerzia del sindaco si applicano le disposizioni concernenti i
poteri
sostitutivi di cui all'art. 7.
Gli atti aventi per oggetto lotti di terreno, per i quali
sia
stato
emesso il provvedimento previsto dal settimo comma, sono
nulli
e non
possono essere stipulati, nè in forma pubblica nè
in forma privata,
dopo la trascrizione di
cui allo
stesso comma e prima della sua
eventuale cancellazione
o della
sopravvenuta inefficacia del
provvedimento del sindaco.
Il quarto comma dell'art. 31 della legge
17 agosto
1942, n. 1150,
modificato dall'art. 10 della
legge 6
agosto 1967, n. 765, è
abrogato.
Le disposizioni di cui sopra si applicano agli atti
stipulati
ed ai
frazionamenti presentati ai
competenti uffici
del catasto dopo
l'entrata in vigore della presente legge, e non si applicano
comunque
alle divisioni ereditarie, alle donazioni tra
coniugi e
tra parenti
in linea retta ed ai testamenti.
Art. 19.
(Confisca dei terreni).
La sentenza
definitiva del giudice
penale che accerta che vi è
stata lottizzazione
abusiva, dispone
la confisca dei terreni
abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite.
Per effetto della confisca i
terreni sono
acquisiti di diritto e
gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio è
avvenuta
la lottizzazione abusiva.
La sentenza definitiva è titolo per la
immediata
trascrizione nei
registri immobiliari.
Art. 20.
(Sanzioni penali).
Salvo che il fatto costituisca più
grave reato e
ferme le sanzioni
amministrative, si applica:
a)
l'ammenda fino a lire
20 milioni per l'inosservanza delle
disposizioni previste dalla
presente legge,
dalla legge 17 agosto
1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni,
nonchè
dai
regolamenti edilizi e dagli
strumenti
urbanistici, ovvero delle
prescrizioni e modalità esecutive previste dalla concessione;
b) l'arresto
fino a due
anni e l'ammenda da lire 10 milioni a
lire 100 milioni nei
casi di esecuzione
dei lavori in totale
difformità o assenza della concessione o di prosecuzione degli
stessi
nonostante l'ordine di sospensione;
c) l'arresto
fino a due
anni e l'ammenda da lire 30 milioni a
lire 100 milioni nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a
scopo
edilizio, come previsto dal primo comma dell'art. 18. La
stessa
pena
si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone
sottoposte
a vincolo storico, artistico, archeologico,
paesistico,
ambientale,
in variazione essenziale, in
totale difformità
o in assenza della
concessione.
Le disposizioni di cui al comma precedente
sostituiscono
quelle di
cui all'art. 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
Art. 21.
(Sanzioni a carico dei notai).
Il ricevimento e l'autenticazione
da parte dei notai di
atti nulli
previsti dagli articoli 17
e 18
e non convalidabili costituisce
violazione dell'art. 28 della
legge 16
febbraio 1913, n. 89, e
successive modificazioni, e comporta
l'applicazione
delle sanzioni
previste dalla legge medesima.
Tutti i
pubblici ufficiali,
ottemperando a quanto disposto
dall'art. 18, sono esonerati
da ogni
responsabilità inerente al
trasferimento o alla divisione
dei terreni;
l'osservanza della
formalità prevista dal sesto comma dello stesso
art. 18 tiene anche
luogo del rapporto di cui all'art. 2 del codice di procedura
penale.
Art. 22.
(Norme relative all'azione penale).
L'azione penale
relativa alle violazioni edilizie
rimane sospesa
finchè non siano stati
esauriti
i procedimenti amministrativi di
sanatoria di cui al presente capo.
Nel caso di ricorso
giurisdizionale
avverso il diniego della
concessione in sanatoria di cui all'art. 13, l'udienza viene
fissata
d'ufficio dal presidente del tribunale
amministrativo regionale
per
una data compresa entro
il terzo
mese dalla presentazione del
ricorso.
Il rilascio in
sanatoria delle
concessioni estingue i reati
contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti.
Art. 23.
(Controlli periodici mediante rilevamenti
aerofotogrammetrici).
Le regioni
stabiliscono, con proprie
leggi, quali aree del
territorio debbano essere
assoggettate
a particolare controllo
periodico dell'attività
urbanistica
ed edilizia anche mediante
rilevamenti aerofotogrammetrici, ed
il conseguente
aggiornamento
delle scritture catastali.
Le leggi regionali agevolano
altresì
la costituzione di consorzi
tra comuni per l'esecuzione dei rilevamenti e dei controlli di cui
al
presente articolo.
Lo Stato contribuisce
ad integrare
i fabbisogni finanziari per
l'applicazione delle disposizioni
del presente
articolo con quota
parte degli introiti di competenza statale di cui al capo IV.
Con la legge
finanziaria si provvede
alla determinazione della
quota da destinare alla finalità suddetta.
Capo
II
SNELLIMENTO DELLE
PROCEDURE URBANISTICHE ED EDILIZIE
Art. 24.
(Strumenti per cui non è richiesta
l'approvazione
regionale).
Salvo che per
le aree e per gli ambiti
territoriali individuati
dalle regioni come
di interesse
regionale in sede di
piano
territoriale di
coordinamento o,
in mancanza, con specifica
deliberazione, non è soggetto ad approvazione regionale
lo strumento
attuativo di strumenti
urbanistici generali,
compresi i piani per
l'edilizia economica e popolare nonchè i piani per
gli insediamenti
produttivi.
Le regioni emanano
norme cui i
comuni debbono attenersi per
l'approvazione degli strumenti di cui al comma precedente, al fine
di
garantire la snellezza del
procedimento
e le necessarie forme di
pubblicità e di partecipazione
dei soggetti
pubblici e privati. I
comuni sono comunque tenuti
a trasmettere
alla regione, entro
sessanta giorni, copia degli strumenti attuativi di
cui
al presente
articolo. Sulle eventuali osservazioni della regione i comuni
devono
esprimersi con motivazioni puntuali.
Art. 25.
(Semplificazione delle procedure).
Le regioni
entro centottanta giorni dall'entrata
in vigore della
presente legge emanano norme che:
a) prevedono
procedure semplificate
per l'approvazione degli
strumenti attuativi in variante agli strumenti urbanistici
generali;
b) definiscono criteri ed
indirizzi per garantire
l'unificazione
ed il coordinamento dei contenuti dei regolamenti
edilizi
comunali,
nonchè per accelerare l'esame
delle
domande di concessione e di
autorizzazione edilizia;
c)
prevedono procedure
semplificate per l'approvazione
di
varianti
agli
strumenti
urbanistici generali
finalizzate
all'adeguamento degli standards
urbanistici
posti da disposizioni
statali o regionali.
Le norme di cui al comma precedente devono
garantire le
necessarie
forme di pubblicità e
la partecipazione
dei soggetti pubblici e
privati, nonchè i termini, non superiori a centoventi giorni,
entro i
quali la regione deve comunicare al comune le proprie
determinazioni.
Trascorsi tali termini i provvedimenti di cui al precedente
comma
si
intendono approvati.
Le varianti agli
strumenti urbanistici
non sono soggette alla
preventiva autorizzazione della regione.
La legge regionale
stabilisce, altresì,
criteri e modalità cui
dovranno attenersi i comuni,
all'atto
della predisposizione di
strumenti urbanistici, per l'eventuale
regolamentazione,
in ambiti
determinati del proprio territorio, delle
destinazioni
d'uso degli
immobili nonchè dei casi
in cui
per la variazione di essa sia
richiesta la preventiva autorizzazione
del sindaco.
La mancanza di
tale autorizzazione comporta
l'applicazione
delle sanzioni di cui
all'art. 10 ed il conguaglio del contributo di concessione se
dovuto.
Art. 26.
(Opere interne).
Non sono
soggette a concessione
nè ad autorizzazione le opere
interne alle costruzioni che non siano in contrasto con gli
strumenti
urbanistici adottati o approvati e con i regolamenti edilizi
vigenti,
non comportino modifiche della
sagoma
nè aumento delle superfici
utili e del numero
delle unità
immobiliari, non modifichino la
destinazione d'uso
delle costruzioni
e delle singole unità
immobiliari, non rechino pregiudizio alla
statica
dell'immobile e,
per quanto riguarda gli immobili compresi
nelle zone
indicate alla
lettera A dell'art. 2
del decreto
ministeriale 2 aprile 1968,
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.
97 del 16 aprile 1968,
rispettino le originarie caratteristiche costruttive.
Nei casi di cui al comma precedente, contestualmente
all'inizio
dei
lavori, il proprietario
dell'unità immobiliare
deve presentare al
sindaco una relazione, a firma di un
professionista
abilitato alla
progettazione, che asseveri le opere da compiersi e il rispetto
delle
norme di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie vigenti.
Le disposizioni di
cui ai commi precedenti
non si applicano nel
caso di immobili vincolati ai sensi delle
leggi 1°
giugno 1939, n.
1089, e 29 giugno
1939, n. 1497,
e successive modificazioni e
integrazioni.
Gli spazi di cui
all'art. 18 della legge
6 agosto 1967, n. 765,
costituiscono pertinenze delle
costruzioni,
ai sensi e per gli
effetti degli articoli 817, 818 e 819 del codice civile.
Art. 27.
(Demolizione di opere).
In tutti i
casi in cui la demolizione
deve avvenire a cura del
comune, essa è disposta dal sindaco su valutazione
tecnico-economica
approvata dalla giunta comunale.
I relativi lavori
sono affidati, anche
a trattativa privata, ad
imprese tecnicamente e
finanziariamente idonee
iscritte all'albo
nazionale dei costruttori, indicate in
numero di
almeno cinque dal
provveditore regionale alle opere pubbliche.
Nel caso di impossibilità di affidamento dei
lavori,
il sindaco ne
dà notizia al prefetto,
il quale
provvede alla demolizione con i
mezzi a disposizione della pubblica
amministrazione, ovvero
tramite
impresa iscritta all'albo nazionale dei costruttori
se
i lavori non
siano eseguibili in gestione diretta.
Il rifugio ingiustificato
da parte
dell'impresa di eseguire i
lavori comporta la sospensione dall'albo per un anno.
Art. 28.
(Valore venale dell'immobile).
L'ufficio tecnico erariale è tenuto a
determinare, entro
centoventi
giorni dalla richiesta del comune, il valore venale degli immobili
in
relazione alla applicazione delle
sanzioni previste
dalla presente
legge.
Art. 29.
(Varianti agli strumenti urbanistici e
poteri normativi
delle
regioni).
Entro novanta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge
le
regioni disciplinano con
proprie leggi
la formazione, adozione e
approvazione delle varianti
agli strumenti
urbanistici generali
finalizzati al recupero
urbanistico degli
insediamenti abusivi,
esistenti al 1° ottobre
1983, entro
un quadro di convenienza
economica e sociale. Le
varianti devono
tener conto dei seguenti
principi fondamentali:
a) realizzare un'adeguata urbanizzazione
primaria
e secondaria;
b) rispettare
gli interessi
di carattere storico, artistico,
archeologico, paesistico, ambientale, idrogeologico;
c) realizzare
un razionale
inserimento territoriale ed urbano
dell'insediamento.
La legge regionale stabilisce altresì:
a) i criteri e i
termini ai quali devono
attenersi i comuni per
la individuazione e la perimetrazione degli insediamenti
abusivi;
b) i
criteri ai quali
devono attenersi i comuni qualora gli
insediamenti abusivi ricadano in zona dichiarata sismica;
c) i casi in cui la formazione delle
varianti è
obbligatoria;
d) le procedure per
l'approvazione delle
varianti, precisando i
casi nei quali non è richiesta l'approvazione regionale;
e) i
criteri per la formazione
di consorzi, anche obbligatori,
fra proprietari di immobili;
f) il
programma finanziario
per l'attuazione degli interventi
previsti con carattere pluriennale;
g) la definizione degli oneri
di urbanizzazione
e le modalità di
pagamento degli stessi in
relazione alla tipologia
edilizia, alla
destinazione d'uso, alla
ubicazione, al
convenzionamento, anche
mediante atto unilaterale d'obbligo, da parte dei
proprietari
degli
immobili.
Decorso il termine di novanta giorni, di cui al primo comma,
e fino
alla emanazione delle leggi regionali, gli
insediamenti
avvenuti in
tutto o in parte
abusivamente, fermi
restando gli effetti della
mancata presentazione dell'istanza di
sanatoria previsti
dall'art.
40, possono formare oggetto
di apposite
varianti agli strumenti
urbanistici al fine del
loro recupero
urbanistico, nel rispetto
comunque dei principi di cui al primo comma e delle previsioni di
cui
alle lettere e), f) e g) del precedente secondo comma.
L'attuazione delle varianti di cui ai
commi precedenti
può essere
assegnata in concessione ad imprese o ad associazioni di
imprese
o a
loro consorzi;
tale concessione
è accompagnata da apposita
convenzione nella quale sono
tra l'altro
precisati i contenuti
economici e finanziari degli interventi di recupero
urbanistico.
Capo
III
RECUPERO URBANISTICO DI INSEDIAMENTI ABUSIVI
Art. 30.
(Facoltà e obblighi dei comuni).
In luogo della
indennità di esproprio,
i proprietari di lotti di
terreno, vincolati a destinazioni pubbliche a seguito delle
varianti
di cui all'art. 29,
possono chiedere
che vengano loro assegnati
equivalenti lotti disponibili nell'ambito
dei piani
di zona di cui
alla legge 18 aprile 1962, n. 167, per
costruirvi,
singolarmente o
riuniti in cooperativa, la
propria prima
abitazione. Per i fini
previsti dal presente comma e dal successivo secondo comma, i
comuni
che procedono all'adozione delle varianti di cui
all'art.
29 devono
comunque provvedere, anche se
non obbligati
ai sensi delle norme
vigenti, alla formazione dei piani di
zona previsti
dalla legge 18
aprile 1962, n. 167, senza tener conto del limite minimo del
quaranta
per cento di cui
all'art. 2, terzo comma,
della legge 28 gennaio
1977, n. 10, ovvero procedere agli
opportuni ampliamenti
dei piani
già approvati. I proprietari
di
terreni, coltivatori diretti o
imprenditori agricoli a titolo
principale,
possono chiedere al
comune, in luogo dell'indennità
di
esproprio, l'assegnazione in
proprietà di equivalenti
terreni, facenti
parte del patrimonio
disponibile delle singole amministrazioni
comunali,
per continuare
l'esercizio dell'attività agricola.
I proprietari degli edifici per i quali
è
prevista la demolizione
possono chiedere l'assegnazione di un lotto nell'ambito dei
piani
di
zona di cui alla
legge 18 aprile 1962,
n. 167, per costruirvi la
propria prima abitazione.
I soggetti abitanti,
a titolo
di proprietà o di
locazione
decorrente da data certa,
anteriore all'entrata
in vigore della
presente legge, in edifici,
ultimati
ai sensi del secondo comma
dell'art. 31 della presente legge, alla data del 1° ottobre 1983,
dei
quali è prevista la demolizione, a
seguito
dell'approvazione degli
strumenti di recupero
urbanistico, sono preferiti,
purchè abbiano
versato i contributi ex Gescal per almeno
cinque
anni, a parità di
punteggio nella graduatoria di assegnazione in
locazione
di alloggi
cui abbiano titolo a norma di legge.
Capo
IV
OPERE SANABILI. SOGGETTI
LEGITTIMATI. CONSERVAZIONE
DEI RAPPORTI
SORTI SULLA
BASE DI DECRETI-LEGGE NON CONVERTITI.
Art. 31.
(Sanatoria delle opere abusive).
Possono, su
loro richiesta, conseguire
la concessione o la
autorizzazione in sanatoria i proprietari di
costruzioni
e di altre
opere che risultino essere
state ultimate
entro la data del 1°
ottobre 1983 ed eseguite:
a) senza
licenza o concessione
edilizia o autorizzazione a
costruire prescritte da norme di legge o
di regolamento,
ovvero in
difformità dalle stesse;
b) in base
a licenza
o concessione edilizia o autorizzazione
annullata, decaduta o comunque divenuta
inefficace,
ovvero nei cui
confronti sia in corso procedimento di annullamento o di
declaratoria
di decadenza in sede giudiziaria o amministrativa.
Ai fini delle
disposizioni del
comma precedente, si intendono
ultimati gli edifici nei
quali sia
stato eseguito il rustico e
completata la copertura,
ovvero, quanto
alle opere interne agli
edifici già esistenti e a quelle non destinate alla residenza,
quando
esse siano state completate funzionalmente.
Alla richiesta di sanatoria ed
agli adempimenti
relativi possono
altresì provvedere coloro che hanno titolo, ai
sensi
della legge 28
gennaio 1977, n. 10,
a richiedere
la concessione edilizia o
l'autorizzazione
nonchè, salvo
rivalsa nei
confronti del
proprietario, ogni altro soggetto interessato al
conseguimento
della
sanatoria medesima.
Conservano efficacia gli
atti e
i provvedimenti adottati in
applicazione delle disposizioni
dell'art. 6
del decreto-legge 31
luglio 1982, n. 486, dell'art. 9 del decreto-legge 30 settembre
1982,
n. 688, e del decreto-legge 5 ottobre 1983, n. 529, non convertiti
in
legge. Restano fermi i
rapporti giuridici
sorti sulla base delle
medesime disposizioni anche ai fini dei
provvedimenti che
i comuni,
in ordine alle richieste di sanatoria già presentate, devono
adottare
per la definitiva
determinazione dell'oblazione
ai sensi della
presente legge.
Per le opere
ultimate anteriormente
al 1° settembre 1967 per le
quali era richiesto, ai sensi dell'art. 31, primo comma,
della
legge
17 agosto 1942, n.
1150, e dei
regolamenti edilizi comunali, il
rilascio della licenza di
costruzione, i soggetti
di cui ai commi
primo e terzo del
presente articolo conseguono
la concessione in
sanatoria previo pagamento, a
titolo
di oblazione, della somma
determinata a norma dell'art. 34 della presente legge.
Art. 32.
(Opere
costruite su aree sottoposte a vincolo).
Fatte salve le fattispecie previste dall'art.
33, il rilascio
della
concessione o della autorizzazione in sanatoria per opere eseguite
su
aree sottoposte a vincolo, ivi comprese quelle
ricadenti
nei parchi
nazionali e regionali, è
subordinato
al parere favorevole delle
amministrazioni preposte alla tutela dal vincolo stesso. Qualora
tale
parere non venga reso dalle suddette amministrazioni entro
centoventi
giorni dalla domanda, si intende reso in senso negativo.
Sono suscettibili di sanatoria, alle
condizioni
sottoindicate, le
opere insistenti su aree
vincolate dopo
la loro esecuzione e che
risultino:
a) in difformità dalla legge 2 febbraio
1974,
n. 64, e successive
modificazioni, quando possano essere collaudate
secondo
il disposto
del quarto comma dell'art. 35;
b) in
contrasto con le
norme urbanistiche che prevedono la
destinazione ad edifici pubblici od a spazi
pubblici, purchè
non in
contrasto con le previsioni delle varianti di recupero di cui al
capo
III, ove esistenti;
c) in contrasto con
le norme del decreto
ministeriale 1° aprile
1968 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 96 del
13 aprile 1968,
sempre che le opere stesse non costituiscano minaccia alla
sicurezza
del traffico.
Qualora non si
verifichino le condizioni
di cui alle precedenti
lettere, si applicano le disposizioni dell'art. 33.
Per le opere eseguite da terzi su aree
di proprietà
dello Stato o
di enti pubblici territoriali, in assenza di un titolo che abiliti
al
godimento
del suolo,
il rilascio
della concessione
o
dell'autorizzazione in
sanatoria
è subordinato
anche alla
disponibilità dell'ente proprietario a concedere
onerosamente, alle
condizioni previste dalle leggi statali o
regionali
vigenti, l'uso
del suolo su cui insiste la costruzione.
Per le costruzioni
ricadenti in aree
comprese fra quelle di cui
all'art. 21 della legge 17 agosto 1942,
n. 1150,
il rilascio della
concessione o della autorizzazione in
sanatoria è
subordinato alla
acquisizione della proprietà dell'area stessa
previo
versamento del
prezzo, che è determinato dall'ufficio tecnico
erariale
in rapporto
al vantaggio derivante dall'incorporamento dell'area.
Per le opere non suscettibili
di sanatoria
ai sensi del presente
articolo si applicano le sanzioni previste dal capo I.
Art. 33.
(Opere non suscettibili di sanatoria).
Le opere di
cui all'art. 31 non
sono suscettibili di sanatoria
quando siano in contrasto
con i seguenti
vincoli, qualora questi
comportino inedificabilità
e siano
stati imposti prima della
esecuzione delle opere stesse:
a) vincoli
imposti da leggi
statali e regionali nonchè dagli
strumenti urbanistici a tutela
di interessi
storici, artistici,
architettonici, archeologici, paesistici, ambientali,
idrogeologici;
b) vincoli
imposti da norme statali
e regionali a difesa delle
coste marine, lacuali e fluviali;
c) vincoli imposti a tutela di
interessi della
difesa militare e
della sicurezza interna;
d) ogni altro vincolo che comporti la
inedificabilità
delle aree.
Sono altresì escluse dalla sanatoria le opere realizzate
su edifici
ed immobili assoggettati alla tutela della legge 1°
giugno 1939, n.
1089, e che non siano compatibili con la tutela medesima.
Per le opere non suscettibili
di sanatoria
ai sensi del presente
articolo si applicano le sanzioni previste dal capo I.
Art. 34.
(Somma
da corrispondere a titolo di oblazione).
I soggetti di cui al primo e terzo comma
dell'art. 31 hanno titolo,
fermo il disposto di cui all'art. 37, a conseguire
la concessione
o
l'autorizzazione in sanatoria delle opere abusive
previo
versamento
all'erario, a titolo di
oblazione, di
una somma determinata, con
riferimento alla
parte abusivamente
realizzata, secondo le
prescrizioni dell'allegata tabella,
in relazione
al tipo di abuso
commesso ed al tempo in cui l'opera abusiva è stata ultimata.
Salvo i casi di cui al quinto comma del presente articolo,
la
somma
dovuta a titolo di oblazione di cui l'allegata tabella è
moltiplicata
per 1,2, per 2 o per 3, a seconda che le
opere abusive
abbiano una
superficie complessiva superiore, rispettivamente, a 400, 800 o
1.200
metri quadrati.
Qualora l'opera abusiva sia
stata eseguita
od acquistata al solo
scopo di essere destinata
a prima
abitazione del richiedente la
sanatoria e questi vi risieda all'atto dell'entrata
in
vigore della
presente legge la somma dovuta a titolo di oblazione è
ridotta di un
terzo. Tale riduzione si
applica anche
ai casi in cui l'alloggio
destinato a prima abitazione, ancorchè ultimato ai sensi
del secondo
comma dell'art. 31 della presente legge,
non sia
ancora abitabile.
Sono escluse da tale agevolazione le abitazioni qualificate
di
lusso
ai sensi del decreto
ministeriale 2 agosto
1969, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.
218 del 27
agosto 1969, nonchè quelle
classificate catastalmente nella categoria A/1. Tale
agevolazione
si
applica per i primi 150 metri quadrati di superficie
complessiva.
Qualora ricorrano le condizioni e non
sussistano
le esclusioni di
cui al comma precedente, i soggetti che
stipulino
con il comune la
convenzione o sottoscrivano atto
unilaterale d'obbligo
di cui agli
articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10,
sono
tenuti alla
corresponsione dell'oblazione nella misura del 50 per cento di
quella
determinata ai sensi del secondo comma del presente articolo.
Nei casi appresso indicati gli importi di cui
all'allegata
tabella
sono ridotti del 50 per cento e l'oblazione è determinata come
segue:
a) è
ridotta di un
terzo qualora le opere abusive riguardino
costruzioni o
impianti destinati
all'attività industriale o
artigianale con una superficie coperta complessiva inferiore
a 3.000
metri quadrati; è invece moltiplicata per 1,5 qualora tale
superficie
sia superiore a 6.000 metri quadrati;
b) è
ridotta di un
terzo qualora le opere abusive riguardino
costruzioni destinate ad
attività di
commercio con una superficie
complessiva inferiore
a 50 metri
quadrati o con l'eventuale
superficie minima prevista a norma di
legge; è
invece moltiplicata
per 1,5 o per
2 qualora tale
superficie non sia superiore,
rispettivamente, a 500 metri quadrati o a 1.500 metri
quadrati;
c) è ridotta di un terzo qualora l'opera
abusiva sia destinata ad
attività sportiva, culturale o sanitaria,
o ad opere religiose o a
servizio di culto;
d) è ridotta di un terzo qualora l'opera
abusiva sia destinata ad
attività turistico-ricettiva o agri-turistica ed abbia una
superficie
utile complessiva non superiore
a 500
metri quadrati; è invece
moltiplicata per 1,5 qualora
tale superficie
sia superiore a 800
metri quadrati;
e) è
ridotta del
50 per cento qualora l'opera
abusiva sia
realizzata nelle zone agricole in funzione della conduzione del
fondo
e delle esigenze
produttive dei
coltivatori diretti o degli
imprenditori agricoli a titolo principale.
Art. 35.
(Procedimento per la sanatoria).
La domanda di
concessione o di autorizzazione
in sanatoria deve
essere presentata al comune interessato entro il
termine
perentorio
di centoventi giorni dalla entrata in vigore delle leggi regionali
di
cui al secondo e
terzo comma dell'art.
37, ovvero dal termine
indicato nel quarto comma
dello stesso
articolo. La domanda è
corredata dalla prova dell'eseguito versamento
dell'oblazione,
nella
misura dovuta secondo l'allegata tabella, ovvero di una somma pari
ad
un terzo dell'oblazione, quale prima rata.
Per le costruzioni
ed altre opere, ultimate
entro il 1° ottobre
1983, la cui licenza, concessione od autorizzazione venga
annullata,
ovvero dichiarata decaduta o inefficace
successivamente
all'entrata
in vigore della presente legge, il decorso del termine di
centoventi
giorni inizia dal giorno della
notificazione
o comunicazione alla
parte interessata del relativo provvedimento.
Alla domanda devono essere allegati:
a) una
descrizione delle
opere per le quali si
chiede la
concessione o l'autorizzazione in sanatoria;
b) una
apposita dichiarazione,
corredata da documentazione
fotografica, dalla quale risulti lo stato dei lavori relativi;
quando
l'opera abusiva supera i
450 metri
cubi, devono altresì essere
presentati, entro il termine stabilito per il versamento
della
prima
rata della oblazione, una perizia giurata
sulle dimensioni
e sullo
stato delle opere e
una certificazione
redatta da un tecnico
abilitato all'esercizio della
professione
attestante l'idoneità
statica delle opere eseguite;
c) un certificato di
residenza, di data non
anteriore a tre mesi
nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 34,
nonchè
copia della
dichiarazione dei redditi
nell'ipotesi di
cui al primo e secondo
comma dell'art. 36;
d) un
certificato di iscrizione
alla camera di commercio,
industria, artigianato e
agricoltura, di data
non anteriore a tre
mesi, da cui risulti che la sede
dell'impresa è
situata nei locali
per i quali si chiede
la concessione
in sanatoria, nelle ipotesi
previste dal quinto comma dell'art. 34;
e) la
prova dell'avvenuta
presentazione all'ufficio tecnico
erariale della documentazione necessaria ai fini
dell'accatastamento.
Al fine della
certificazione di
cui alla lettera b) del comma
precedente, il Ministro dei
lavori pubblici,
con proprio decreto,
determina, entro sessanta
giorni dall'entrata
in vigore della
presente legge, gli accertamenti da
eseguire, anche
in deroga alle
leggi 5 novembre 1971, n. 1086, 2 febbraio 1974, n.
64,
e 14 maggio
1981, n. 219, e relative normative tecniche.
Nei casi di non idoneità
statica dell'opera,
deve altresì essere
presentato un progetto di adeguamento
redatto da
un professionista
abilitato. In tal caso la certificazione di cui
alla lettera
b) del
terzo comma deve essere presentata all'ultimazione dell'intervento
di
adeguamento.
Entro centoventi
giorni
dalla presentazione della
domanda,
l'interessato integra, ove
necessario, la
domanda a suo tempo
presentata e provvede a
versare la
seconda rata dell'oblazione
dovuta, pari ad un terzo dell'intero, maggiorato del 10 per cento.
La
terza e ultima rata, maggiorata del 10 per cento, è
versata entro i
successivi sessanta giorni.
Per le costruzioni ed altre opere di cui
al primo
comma dell'art.
31, realizzate in comprensori
la cui lottizzazione
sarebbe dovuta
avvenire a norma dell'art. 8 della legge
6 agosto
1967, n. 765, il
versamento dovuto per l'oblazione di cui all'art. 31 non
costituisce
titolo per ottenere il
rilascio della
concessione edilizia in
sanatoria, che resta subordinata anche all'impegno di partecipare
pro
quota agli oneri di urbanizzazione dell'intero
comprensorio
in sede
di stipula della convenzione.
Decorsi centoventi giorni
dalla presentazione
della domanda e,
comunque, dopo il versamento della
seconda rata dell'oblazione,
il
presentatore dell'istanza
di concessione
o autorizzazione in
sanatoria può completare sotto la propria responsabilità
le opere di
cui all'art. 31 non comprese tra quelle indicate dall'art.
33.
A tal
fine l'interessato notifica al
comune
il proprio intendimento,
allegando perizia giurata ovvero documentazione avente data
certa
in
ordine allo stato dei lavori abusivi, ed inizia i lavori non prima
di
trenta giorni dalla data della notificazione.
L'avvenuto
versamento
della prima e della seconda rata, seguito
da garanzia
fideiussoria
per il residuo, abilita gli
istituti di credito
a concedere mutui
fondiari ed edilizi. I lavori per il completamento delle opere di
cui
all'art. 32 possono essere
eseguiti solo
dopo che siano stati
espressi i pareri delle competenti amministrazioni.
I lavori
per il
completamento delle opere di cui al quarto comma dell'art. 32
possono
essere eseguiti solo dopo che sia stata dichiarata
la disponibilità
dell'ente proprietario a concedere l'uso del suolo.
Il sindaco,
esaminata la
domanda di
concessione o di
autorizzazione, previ i
necessari accertamenti,
invita, ove lo
ritenga
necessario,
l'interessato
a produrre
l'ulteriore
documentazione; quindi
determina
in via definitiva l'importo
dell'oblazione e rilascia, salvo in ogni caso il
disposto
dell'art.
36, la concessione o l'autorizzazione in
sanatoria
contestualmente
alla esibizione da
parte dell'interessato
della ricevuta del
versamento all'erario delle somme a conguaglio.
Il diniego di sanatoria è notificato al
richiedente.
Ogni controversia relativa all'oblazione è devoluta alla
competenza
dei tribunali amministrativi regionali, i quali possono
disporre
dei
mezzi di prova previsti dall'art. 16 della legge 28 gennaio
1977,
n.
10.
Fermo il disposto del primo comma
dell'art. 40 e
con l'esclusione
dei casi di cui
all'art. 33, decorso
il termine perentorio di
ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda,
quest'ultima
si
intende accolta ove l'interessato provveda al
pagamento
di tutte le
somme eventualmente dovute a conguaglio.
Nelle ipotesi previste nell'art. 32 il
termine di cui al dodicesimo
comma del presente
articolo decorre
dall'emissione del parere
previsto dal primo comma dello stesso art. 32.
A seguito della
concessione o autorizzazione
in sanatoria viene
altresì rilasciato il certificato di abitabilità o agibilità
anche in
deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari, qualora
le
opere
sanate non contrastino con
le disposizioni
vigenti in materia di
sicurezza statica e di prevenzione degli incendi e degli
infortuni.
Le modalità di
versamento dell'oblazione
sono determinate con
decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi
entro trenta
giorni
dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 36.
(Rateizzazione).
Nella ipotesi
di cui al terzo
e quarto comma dell'art. 34 i
soggetti che posseggono, alla
data di
entrata in vigore della
presente legge, i requisiti
di reddito
per essere assegnatari in
locazione di un alloggio di edilizia pubblica sovvenzionata,
possono,
allegando l'ultima dichiarazione dei
redditi presentata
da ciascun
componente il nucleo familiare, versare all'atto della
presentazione
della domanda
prima rata
in misura pari ad un
sedicesimo
dell'oblazione determinata secondo il disposto dei menzionati
commi.
La restante parte dell'oblazione, determinata in
via provvisoria,
è
suddivisa fino ad un massimo di quindici rate
trimestrali
di eguale
importo.
Nella ipotesi di cui
al terzo
e al quarto comma dell'art. 34 i
soggetti che posseggono, alla
data di
entrata in vigore della
presente legge, i requisiti
di reddito
per accedere ai mutui
agevolati dell'edilizia residenziale
pubblica
possono versare la
prima rata in misura
pari ad un
ottavo di quella dell'oblazione
determinata secondo il disposto
dei menzionati
commi. La restante
parte dell'oblazione è
suddivisa fino
ad un massimo di sette rate
trimestrali di eguale importo.
Per coloro
che godono delle
agevolazioni di cui ai
commi
precedenti, le rate
corrisposte dopo
il 30 giugno 1985
sono
maggiorate del tasso di
interesse del
dieci per cento in ragione
d'anno.
Le rate di cui
ai commi precedenti
non possono comunque essere
inferiori a lire 150.000.
Il nominativo dei beneficiari è
trasmesso
dal comune al Ministero
delle finanze per l'inserimento
nelle categorie
di cui ai decreti
concernenti i criteri per
l'effettuazione
dei controlli fiscali
globali.
Art. 37.
(Contributo di concessione).
Il versamento
dell'oblazione non esime i soggetti
di cui all'art.
31, primo e terzo comma, dalla corresponsione al comune, ai
fini
del
rilascio della concessione, del contributo previsto dall'art. 3
della
legge 28 gennaio 1977, n. 10, ove dovuto.
Le regioni possono modificare, ai fini della sanatoria, le
norme
di
attuazione degli articoli 5, 6 e 10 della legge 28
gennaio
1977, n.
10; la misura del
contributo di
concessione, in relazione alla
tipologia delle costruzioni,
alla loro destinazione
d'uso ed alla
loro localizzazione in
riferimento all'ampiezza
e all'andamento
demografico dei comuni, nonchè alle loro caratteristiche
geografiche,
non può risultare inferiore al
50 per
cento di quello determinato
secondo le disposizioni vigenti.
Le regioni possono
inoltre prevedere
la corresponsione di un
contributo ai fini del rilascio della
concessione
in sanatoria per
opere realizzate dopo il 1°
settembre 1967
e prima del 30 gennaio
1977, in misura non superiore,
comunque, a
quello previsto per le
opere di urbanizzazione;
semprechè tali
opere non siano già state
eseguite a cura e
spese degli interessati.
A scomputo totale o
parziale della quota dovuta
il concessionario,
o i concessionari
eventualmente riuniti in consorzio, possono
obbligarsi
a realizzare
direttamente opere di
urbanizzazione indicate
dal comune, con le
modalità e le garanzie da questo stabilite.
Il potere di
legiferare ai sensi
del secondo e terzo comma è
esercitato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della
presente
legge; decorso inutilmente tale
termine
si applicano le norme
vigenti.
Art. 38.
(Effetti della oblazione e
della concessione
in sanatoria).
La presentazione entro il
termine perentorio della
domanda di cui
all'art. 31, accompagnata dalla
attestazione
del versamento della
somma di cui al primo comma dell'art. 35,
sospende
il procedimento
penale e quello per le sanzioni amministrative.
L'oblazione interamente
corrisposta
estingue i reati di
cui
all'art. 41 della legge
17 agosto
1942, n. 1150, e successive
modifiche, e all'art. 17 della
legge 28 gennaio
1977, n. 10, come
modificato dall'art. 20 della presente
legge, nonchè
quelli di cui
all'art. 221 del testo unico
delle leggi sanitarie,
approvato con
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
Ove nei confronti
del richiedente
la sanatoria sia intervenuta
sentenza definitiva di condanna
per i
reati previsti dal comma
precedente, viene fatta annotazione della
oblazione
nel casellario
giudiziale. In tale caso non si tiene
conto della
condanna ai fini
dell'applicazione della recidiva e del
beneficio
della sospensione
condizionale della pena.
Concessa la sanatoria, non si applicano le sanzioni
amministrative,
ivi comprese le pene
pecuniarie e le
sovrattasse previste per le
violazioni delle disposizioni
in materia
di imposte sui redditi
relativamente ai fabbricati
abusivamente eseguiti,
sempre che le
somme dovute a titolo
di oblazione
siano state corrisposte per
intero.
I soggetti indicati nell'art. 6 della
presente legge,
diversi dal
proprietario, che intendano
fruire dei
benefici penali di cui al
presente articolo ovvero di
quelli di
cui al successivo art. 39,
devono presentare al comune
autonoma domanda
di oblazione, con le
modalità di cui all'art. 35.
La somma dovuta
viene determinata nella
misura del 30 per cento
rispetto a quella applicabile al proprietario ai sensi dell'art.
34.
Si applicano le procedure previste dagli articoli 35 e
36.
Art. 39.
(Effetti del diniego di sanatoria).
L'effettuazione
dell'oblazione, qualora
le opere non possano
conseguire la sanatoria,
estingue i reati
contravvenzionali. Le
sanzioni amministrative consistenti
nel pagamento
di una somma di
denaro sono ridotte in misura corrispondente all'oblazione versata
se
l'interessato dichiari di rinunciare al rimborso.
Art. 40.
(Mancata presentazione dell'istanza).
Se nel termine
prescritto non viene presentata
la domanda di cui
all'art. 31 per opere abusive realizzate
in totale
difformità o in
assenza della licenza o concessione, ovvero se la domanda
presentata,
per la rilevanza delle
omissioni o delle inesattezze
riscontrate,
deve ritenersi dolosamente
infedele, gli
autori di dette opere
abusive non sanate sono soggetti alle sanzioni di
cui al
capo I. Le
stesse sanzioni si applicano
se, presentata
la domanda, non viene
effettuata l'oblazione dovuta.
In ogni
altra diversa ipotesi di
abusivismo, la tardiva
presentazione della
domanda di sanatoria,
comunque nel termine massimo di un anno dall'entrata in
vigore
della
presente legge, comporta il
pagamento di una
somma pari al doppio
della oblazione.
Gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti
reali, esclusi
quelli
di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia
o
di servitù, relativi ad edifici o loro parti sono nulli e non
possono
essere rogati
se da
essi non risultano, per
dichiarazione
dell'alienante, gli estremi della
concessione ad
edificare o della
licenza edilizia o della concessione rilasciata in sanatoria ai
sensi
dell'art. 31 ovvero se
agli atti stessi
non viene allegata copia
conforme della relativa domanda, corredata della
prova
dellavvenuto
versamento delle prime due rate dell'oblazione di cui al
sesto
comma
dell'art. 35. Per le
opere iniziate anteriormente
al 2 settembre
1967, in luogo degli
estremi della
licenza edilizia può essere
prodotta una dichiarazione sostitutiva di
atto notorio,
rilasciata
dal proprietario o altro avente titolo,
ai sensi
e per gli effetti
dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che
l'opera
risulti iniziata in data
anteriore al
2 settembre 1967. Tale
dichiarazione può essere
ricevuta e
inserita nello stesso atto,
ovvero in documento separato da allegarsi all'atto medesimo.
Se la mancanza delle dichiarazioni o dei documenti,
rispettivamente
da indicarsi o da allegarsi non sia dipesa dalla
insussistenza
della
concessione o dalla inesistenza
della
domanda di concessione in
sanatoria al tempo in cui gli
atti medesimi
sono stati stipulati,
essi possono essere confermati anche da una sola delle parti
mediante
atto successivo, redatto nella
stessa
forma del precedente, che
contenga la
menzione omessa
o al quale siano
allegate la
dichiarazione sostitutiva di atto notorio
o la copia
della domanda
indicate nel comma precedente.
Si applica in ogni caso il disposto del terzo comma
dell'art.
17.
Art. 41.
(Esecuzione delle sanzioni ai fini della commerciabilità
dei beni).
Ai fini della
commerciabilità dei beni,
possono essere stipulati
gli atti aventi per oggetto diritti reali relativi ad
immobili
per i
quali sia esibita idonea
certificazione
rilasciata dall'autorità
competente che
attesti l'avvenuto
integrale adempimento delle
prescrizioni dei provvedimenti
sanzionatori
adottati ai sensi del
secondo comma dell'art. 41
della legge
17 agosto 1942, n. 1150,
modificato dall'art. 13 della legge 6 agosto 1967, n. 765, e del
nono
e dell'undicesimo comma dell'art. 15 delle legge 28 gennaio
1977,
n.
10. Degli estremi dei documenti esibiti dovrà farsi menzione
in atto;
si applica in ogni caso il disposto
dell'ultimo comma
dell'art. 17
della presente legge.
Il pagamento delle sanzioni pecuniarie
produce gli
effetti di cui
al penultimo comma dell'art. 35.
La certificazione di
cui al primo
comma è rilasciata dalla
competente autorità entro
trenta giorni
dalla presentazione della
domanda; trascorso
inutilmente tale
termine, essa può essere
sostituita da una dichiarazione dell'alienante attestante
l'avvenuto
integrale adempimento delle prescrizioni dei provvedimenti di
cui al
primo comma, accompagnata dalla
copia
conforme della domanda di
rilascio della certificazione.
Art. 42.
(Prevalenza sulle leggi speciali).
Le
disposizioni del presente
capo prevalgono sulla diversa
disciplina procedimentale stabilita dalla
legge 16
aprile 1973, n.
171, e dal decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre
1073,
n. 791.
Art. 43.
(Procedimenti in corso).
L'esistenza di
provvedimenti sanzionatori
non ancora eseguiti,
ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende
l'impugnazione,
non impedisce il conseguimento della sanatoria.
Agli effetti delle
disposizioni di
cui al presente capo
si
considerano inoppugnabili i provvedimenti per i
quali è
intervenuta
sentenza del Consiglio di Stato ancorchè sia pendente
il termine per
il ricorso alla Corte
di cassazione
per motivi attinenti alla
giurisdizione.
In ogni caso non sono
ripetibili le somme
già riscosse e restano
ferme le altre
sanzioni già
eseguite, ancorchè in forza
di
provvedimenti non ancora inoppugnabili.
Le somme versate si scomputano dal contributo di
concessione.
Possono ottenere la sanatoria le opere non
ultimate per
effetto di
provvedimenti amministrativi o
giurisdizionali
limitatamente alle
strutture realizzate e ai
lavori che siano
strettamente necessari
alla loro funzionalità. Il
tempo
di commissione dell'abuso e di
riferimento per la
determinazione dell'oblazione
sarà individuato
nella data del primo provvedimento amministrativo o
giurisdizionale.
La medesima disposizione per determinare l'oblazione è applicabile
in
ogni caso in cui i
suddetti provvedimenti
abbiano interrotto le
attività edificatorie.
Art. 44.
(Sospensione dei procedimenti).
Dalla data di
entrata in vigore della presente
legge e fino alla
scadenza dei
termini fissati
dall'art. 35, sono sospesi
i
procedimenti amministrativi e
la loro
esecuzione, quelli penali
nonchè quelli connessi all'applicazione
dell'art.
15 della legge 6
agosto 1967, n. 765, attinenti al presente capo.
Capo V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 45.
(Aziende erogatrici di servizi pubblici).
é vietato a
tutte le aziende
erogatrici di servizi pubblici
somministrare le loro forniture per
l'esecuzione
di opere prive di
concessione, nonchè ad opere prive di concessione ad edificare
per le
quali non siano stati
stipulati
contratti di somministrazione
anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.
Il richiedente il servizio è tenuto ad allegare
alla domanda copia
del titolo che lo ha abilitato a costruire o, per
le opere
abusive,
copia della domanda di
concessione in
sanatoria, corredata della
prova del pagamento delle
somme dovute
a titolo di oblazione per
intero nella ipotesi dell'art. 13 e limitatamente alle prime due
rate
nella ipotesi dell'art. 35. Il contratto stipulato in difetto di
tali
documenti è nullo e il funzionario dell'azienda
erogatrice, cui sia
imputabile la stipulazione del contratto stesso, è soggetto
alle pene
comminate dall'art. 17, lettera b), della legge 28
gennaio
1977, n.
10, come modificato dall'art. 20 della presente legge.
Art. 46.
(Benefici fiscali).
In deroga alle
disposizioni di cui all'art. 41-ter
della legge 17
agosto 1942, n. 1150, introdotto
dall'art. 15 della
legge 6 agosto
1967, n. 765, le
agevolazioni tributarie
in materia di tasse ed
imposte indirette sugli affari si applicano agli atti
stipulati
dopo
l'entrata in vigore della presente legge, qualora
ricorrano
tutti i
requisiti previsti dalle
vigenti disposizioni
agevolative ed a
condizione che copia conforme del
provvedimento di
sanatoria venga
presentata,
contestualmente
all'atto
da registrare,
all'amministrazione cui compete
la registrazione.
In mancanza del
provvedimento definitivo
di sanatoria,
per conseguire in via
provvisoria le agevolazioni deve essere
prodotta,
al momento della
registrazione dell'atto, copia
della domanda
di concessione o di
autorizzazione in sanatoria
presentata al comune,
con la relativa
ricevuta rilasciata dal comune stesso. Alla scadenza di ogni anno
dal
giorno della presentazione della domanda suddetta,
l'interessato,
a
pena di decadenza dai
benefici, deve
presentare all'ufficio del
registro copia del
provvedimento definitivo
di sanatoria o, in
mancanza di questo, una dichiarazione del comune
che attesti
che la
domanda non ha ancora ottenuto definizione.
In deroga alle
disposizioni di
cui al citato art. 41-ter della
legge 17 agosto 1942,
n. 1150,
per i fabbricati costruiti senza
licenza o in contrasto con la
stessa ovvero
sulla base di licenza
successivamente annullata si applica l'esenzione dall'imposta
locale
sui redditi, qualora ricorrano
i requisiti
tipologici di inizio e
ultimazione delle opere in virtù dei quali sarebbe
spettata, per il
periodo di dieci anni
a decorrere
dall'entrata in vigore della
presente legge. L'esenzione si applica a condizione che
l'interessato
ne faccia richiesta all'ufficio
distrettuale delle
imposte dirette
del suo domicilio fiscale, allegando copia della domanda indicata
nel
comma precedente con la relativa ricevuta rilasciata dal comune.
Alla
scadenza di ogni anno dal giorno della
presentazione
della domanda
suddetta, l'interessato, a pena
di decadenza
dai benefici, deve
presentare all'ufficio distrettuale delle imposte
dirette
copia del
provvedimento definitivo di sanatoria o, in
mancanza di
questo, una
dichiarazione del comune che
attesti che la
domanda non ha ancora
ottenuto definizione.
La omessa o tardiva
presentazione del provvedimento
di sanatoria
comporta il pagamento dell'imposta locale sui
redditi e
delle altre
imposte dovute nella misura ordinaria, nonchè degli interessi
di mora
stabiliti per i singoli tributi.
Il rilascio, ai sensi delle disposizioni di cui al
precedente
capo
IV, della concessione e della
autorizzazione
in sanatoria, per le
opere o le
parti di
opere abusivamente realizzate,
produce
automaticamente, qualora ricorrano tutti i
requisiti previsti
dalle
vigenti disposizioni agevolative,
la cessazione
degli effetti dei
provvedimenti di revoca o di decadenza
previsti dall'art.
15 della
legge 6 agosto 1967, n. 765.
In attesa del
provvedimento definitivo
di sanatoria, per il
conseguimento in via
provvisoria degli effetti
previsti dal comma
precedente, deve essere
prodotta da parte
dell'interessato alle
amministrazioni finanziarie
competenti
copia autenticata della
domanda di concessione o di
autorizzazione in sanatoria,
corredata
della prova del pagamento delle somme
dovute fino
al momento della
presentazione della istanza di cui al presente comma.
Non si fa comunque
luogo al
rimborso dell'imposta locale sui
redditi e delle altre imposte eventualmente già pagate.
Art. 47.
(Diritti dell'acquirente).
L'acquirente di un immobile o di parte di
esso, anche sulla base
di
contratto preliminare di vendita con sottoscrizioni
autenticate,
ha
diritto di prendere visione presso gli uffici
comunali
di qualsiasi
documento relativo
all'immobile
stesso e di
ottenere ogni
certificazione relativa.
L'eventuale rifiuto da parte degli uffici comunali deve
constare
da
atto scritto.
Art. 48.
(Disposizione transitoria).
Per le opere
interne alle costruzioni,
definite dall'art. 26,
realizzate prima dell'entrata
in vigore della
presente legge o in
corso di realizzazione alla medesima data, il proprietario
dell'unità
immobiliare deve presentare al sindaco una relazione che
asseveri
le
opere compiute, a
firma di
un professionista abilitato
alla
progettazione, entro il termine
di trenta
giorni dall'entrata in
vigore della presente legge.
Art. 49.
(Sanatorie regionali).
Coloro che abbiano già conseguito
sanatorie in base
alla normativa
regionale vigente hanno diritto
a detrarre
l'importo delle somme
versate dal contributo di
cui al
primo comma dell'art. 37 della
presente legge.
Art. 50.
(Variazioni di bilancio).
Il Ministro del
tesoro è
autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 51.
(Determinazione delle superfici).
I riferimenti
alle superfici previsti
dalla presente legge sono
computati in conformità ai parametri di cui al
decreto
ministeriale
10 maggio 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
31
maggio 1977,
n. 146.
Ai fini del calcolo
dell'oblazione
non sono computati i volumi
tecnici delle costruzioni nonchè quelli relativi a serbatoi,
cabine o
simili realizzati nell'ambito di
stabilimenti soggetti
a regime di
concessione di
pubblica utilità
o servizio pubblico, la
cui
realizzazione sia prevista dal decreto di
concessione emesso
previo
consenso dell'amministrazione comunale.
Art. 52.
(Iscrizione al catasto).
Alla domanda
per il rilascio del certificato
di abitabilità o di
agibilità deve essere allegata copia della
dichiarazione
presentata
per la iscrizione in catasto, redatta in conformità alle
disposizioni
dell'art. 6 del regio
decreto-legge 13
aprile 1939, n. 652, e
successive modificazioni ed integrazioni.
Le opere ultimate entro la data di entrata in vigore della
presente
legge che non siano state iscritte al catasto,
ovvero le
variazioni
non registrate, devono essere denunciate, ai sensi degli articoli 3
e
20 del regio decreto-legge
13 aprile
1939, n. 652, e successive
modificazioni e integrazioni, entro
novanta giorni
dall'entrata in
vigore della presente legge, previa corresponsione dei diritti
dovuti
nella misura vigente.
Per le dichiarazioni presentate
successivamente
al termine di cui
al precedente comma è dovuto il diritto fisso di lire
250.000.
Tabella
=======================Ð=========================
| PERIODI
IN CUI L'ABUSO é
|
STATO COMMESSO
+-----------+------------+------------
| Fino al 1°| Dal 2
| Dal
30
| settembre | settembre |
gennaio
| 1967 | 1967 al 29
| 1977 al 1°
TIPOLOGIA
DELL'ABUSO
|
|gennaio
1977|ottobre 1983
+-----------+------------+------------
| Misura |
Misura |
Misura
| della
| della
|
della
| oblazione | oblazione | oblazione
|
|
|
-------------------------------+-----------+------------+------------
1. Opere realizzate in assenza
|
|
|
o difformità della licenza e-
|
|
|
dilizia o concessione e non
|
|
|
conformi alle norme
urbanisti-|
|
|
che ed alle prescrizioni
degli|
|
|
strumenti
urbanistici.
|L. 5.000 mq|L. 25.000 mq|L. 36.000 mq
|
|
|
2. Opere realizzate senza li-
|
|
|
cenza edilizia o concessione
o|
|
|
in difformità da questa, ma
|
|
|
conformi alle norme
urbanisti-|
|
|
che ed alle prescrizioni
degli|
|
|
strumenti urbanistici alla
|
|
|
data di entrata in vigore
del-|
|
|
la presente
legge.
|L. 3.000 mq|L. 15.000 mq|L. 25.000 mq
|
|
|
3. Opere realizzate senza li-
|
|
|
cenza edilizia o concessione
o|
|
|
in difformità da questa, ma
|
|
|
conformi alle norme
urbanisti-|
|
|
che ed alle prescrizioni
degli|
|
|
strumenti urbanistici al mo-
|
|
|
mento dell'inizio dei lavori. |L. 2.000 mq|L. 12.000 mq|L.
20.000
mq
|
|
|
4. Opere realizzate in diffor-
|
|
|
mità dalla licenza edilizia o
|
|
|
concessione che non
comportino|
|
|
aumenti della superficie
utile|
|
|
o del volume assentito; opere
|
|
|
di ristrutturazione edilizia
|
|
|
come definite dall'art. 31,
|
|
|
lettera d), della legge n.
457|
|
|
del 1978, realizzate senza
li-|
|
|
cenza edilizia o concessione
o|
|
|
in difformità da essa; opere
|
|
|
che abbiano determinato muta-
|
|
|
mento di destinazione d'uso. |L. 1.500
mq|L. 4.000
mq|L. 8.000 mq
|
|
|
5. Opere di restauro e di
risa-|
|
|
namento conservativo come de-
|
|
|
finite dall'art. 31 lettera
|
|
|
c), della legge n. 457 del
|
|
|
1978, realizzate senza
licenza|
|
|
edilizia o autorizzazione o
in|
|
|
difformità da esse, nelle
zone|
|
|
omogenee A di cui all'art 2
|
|
|
del decreto ministeriale 2
|
|
|
aprile 1968, qualora non
trat-|
|
|
tisi di interventi
finalizzati|
|
|
all'adeguamento igienico e
|
|
|
funzionale.
|L. 1.500 mq|L. 4.000 mq|L. 8.000 mq
|
|
|
6. Opere di restauro e di
risa-|
|
|
namento conservativo, come
de-|
|
|
finite dall'art. 31, lettera
|
|
|
c), della legge n. 457 del
|
|
|
1978, realizzate senza
licenza|
|
|
edilizia o autorizzazione o
in|
|
|
difformità da
essa.
|L. 1.000 mq|L. 2.500 mq|L. 5.000 mq
|
|
|
7. Opere di
manutenzione
|
|
|
straordinaria, come definite
|
|
|
dall'art. 31, lettera
b),
|
|
|
della legge n. 457 del 1978,
|
|
|
realizzate senza licenza edi-
|
|
|
lizia o autorizzazione o in
|
|
|
difformità da
essa.
|
|
|
Opere o modalità di
esecuzione|
|
|
non valutabili in termini di
|
|
|
superficie o di volume e va-
|
|
|
rianti di cui all'art. 15
del-|
|
|
la presente
legge.
|L. 100.000 |L. 200.000 |L. 450.000
|
|