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Norme di deontologia: geometri
 
Il codice di deontologia è la norma di riferimento per il professionista iscritto al rispettivo albo o collegio. Il rispetto di quanto riportato dal codice deontologico è obbligatorio e l'inottemperanza comporta per il tecnico la possibilità di ricevere sanzioni disciplinari che vanno, a seconda della gravità dall'avvertimento, alla censura, alla sospensione ed alla radiazione o cancellazione. 
A quest'ultima si arriva solo per reati gravissimi e quando non è possibile rimediare in alcun modo: per i reati per cui il geometra si rende indegno di appartenere al collegio. Nel caso di infrazioni di lieve entità, sempre a giudizio della commissione di disciplina che esiste in ogni collegio provinciale, la sanzione iniziale è l'avvertimento che consiste in un richiamo verbale. La censura è il secondo richiamo, un pò come avviene nelle partite di calcio, e che preannuncia la sospensione in caso di reiterazione del comportamento scorretto. 
Il codice di deontologia professionale è valido in tutta Italia ed è stato approvato dal Consiglio Nazionale dei Geometri.
 
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 Il Consiglio Nazionale Geometri con delibera del 22/11/2006 ha approvato il nuovo Codice di deontologia professionale contenente le modifiche apportate ai sensi del decreto Bersani (CU n. 18 del 23/01/07). 
Particolare attenzione si deve avere per L'ARTICOLO 20. 
-------------------- 
CONSIGLIO NAZIONALE 
GEOMETRI 
PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
CODICE DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE 
DEI GEOMETRI 
Codice di deontologia professionale dei Geometri 

SOMMARIO 
Introduzione Pagina 3 
Titolo I – Dei principi generali 
Sezione I - Ambito » 5 
Sezione II Della prestazione d’opera intellettuale » 6 
Titolo II – Della condotta 
Sezione I - Dei valori sociali » 7 
Sezione II - Della sleale concorrenza » 8 
Sezione III - Della pubblicità » 8 
Sezione IV - Rapporti con i colleghi » 9 
Sezione V - Rapporti con il consiglio » 10 
Sezione VI - Rapporti con i praticanti » 11 
Titolo III – Della prestazione 
Sezione I - Dell’incarico » 11 
Sezione II - Dello svolgimento e formazione continua » 13 
Sezione III - Della segretezza » 13 
Sezione IV - Dei rapporti esterni » 13 
Sezione V - Dei rapporti con i committenti » 14 
Titolo IV – Sanzioni disciplinari » 15 
Titolo V – Disposizioni finali » 15 
Codice di deontologia professionale dei Geometri 

INTRODUZIONE 
Il codice deontologico risponde alla finalità di individuare, 
seppure in modo non esaustivo, la condotta a cui i professionisti devono 
conformarsi allo scopo di rispettare i principi generali di etica 
professionale. 
Le norme deontologiche sono preordinate al fine di assicurare 
l’esercizio della professione secondo canoni di correttezza, decoro e 
dignità, garantendo altresì che il comportamento non pregiudichi gli 
interessi superiori della collettività, ma favorisca lo sviluppo della 
società. 
Il codice si compone di precetti particolari che integrano i 
principi generali desumibili dall’ordinamento professionale, il quale, 
fra l’altro, attribuisce ai Consigli dei Collegi il compito di assicurarne il 
pieno rispetto attraverso l’esercizio del potere disciplinare nei confronti 
degli iscritti all’Albo. 
L’obiettivo che si intende raggiungere, mediante la 
predisposizione del codice deontologico nazionale, è quello di fornire un 
quadro unitario di regole di riferimento per l’intera Categoria. 
Il presente articolato si compone di 28 articoli suddivisi nei 
seguenti cinque titoli: 
– Titolo I: Dei principi generali 
– Titolo II: Della condotta 
– Titolo III: Della prestazione 
– Titolo IV: Sanzioni disciplinari 
– Titolo V: Disposizioni finali. 
In particolare, il Titolo I si compone di due sezioni, la prima 
attiene al dovere di osservanza delle regole deontologiche da parte del 
professionista, mentre la seconda riguarda le modalità di svolgimento 
della prestazione intellettuale. 
Codice di deontologia professionale dei Geometri 

Il Titolo II si compone di sei sezioni dedicate alla condotta che il 
geometra deve osservare nell’esercizio della professione con riferimento 
specifico all’aggiornamento professionale, alla concorrenza ed alla 
pubblicità; particolare rilievo è inoltre attribuito ai rapporti 
professionali tra il geometra e gli altri soggetti appartenenti alla 
Categoria: i colleghi, il Consiglio del Collegio, i praticanti. 
Il Titolo III è dedicato agli aspetti della prestazione professionale 
che attengono ai rapporti con i soggetti terzi, estranei alla Categoria, 
sia con riferimento alla clientela, poiché la prestazione costituisce 
oggetto di un rapporto fiduciario, sia con riguardo ad uffici ed enti 
nonché ad altre categorie professionali, con i quali il geometra 
abitualmente si confronta. 
Il Titolo IV è riferito alle sanzioni disciplinari previste 
dall’ordinamento professionale, mentre il Titolo V sancisce le 
disposizioni interpretative e finali del presente codice deontologico. 
Codice di deontologia professionale dei Geometri 

TITOLO I 
Dei principi generali 
Sezione I 
Ambito 
1. Le regole di deontologia professionale costituiscono 
specificazione ed attuazione del regolamento di Categoria e delle leggi 
che disciplinano l’attività del Geometra iscritto all’Albo, individuando 
altresì gli abusi e le mancanze conseguenti al non corretto esercizio 
della professione. 
2. L’osservanza delle regole deontologiche non esime il geometra 
dal rispetto dei principi di etica professionale non espressamente 
codificati. Le violazioni delle norme che regolano l’esercizio della 
Professione possono determinare l’applicazione di sanzioni disciplinari, 
in proporzione alla gravità dei fatti, tenuto comunque conto della 
reiterazione dei comportamenti e delle circostanze che abbiano influito 
sulle infrazioni accertate. Nell’ambito di uno stesso procedimento 
disciplinare, anche quando siano mossi più addebiti, il giudizio sulla 
condotta dell’iscritto deve essere formulato sulla base della valutazione 
complessiva dei fatti contestati con conseguente applicazione di 
un’unica ed adeguata sanzione. 
3. Il comportamento del geometra è suscettibile di provvedimento 
disciplinare anche quando sia solo di pregiudizio per il decoro e la 
dignità della Categoria. La condotta è ritenuta ancor più 
pregiudizievole nel caso di attività irregolari svolte dal professionista 
in qualità di componente un Organo istituzionale. 
Codice di deontologia professionale dei Geometri 

Sezione II 
Prestazione d’opera intellettuale 
4. Il geometra libero professionista esercita un’attività che ha per 
oggetto la prestazione d’opera intellettuale, disciplinata dal Codice 
Civile e dal Regio Decreto 11 febbraio 1929 n. 274 e successive 
modificazioni ed integrazioni, e per la quale è necessaria l’iscrizione 
all’albo istituito presso ogni Collegio Provinciale o Circondariale. Il 
geometra è tenuto ad espletare il proprio incarico con la massima 
diligenza e con l’impiego rigoroso di conoscenze scientifiche appropriate 
per la preordinazione di elaborati ed atti adeguati a conseguire il 
risultato oggetto dell’incarico. Nessuna responsabilità può essere 
contestata o posta a carico del geometra qualora, nonostante l’idoneità 
dell’operato e la insussistenza di gravi cause di negligenza, 
inosservanza o imperizia allo stesso imputabili, il risultato della 
prestazione non sia conforme, in tutto o in parte, alla finalità oggetto 
dell’incarico salvo diversa pattuizione redatta in forma scritta. 
5. Il geometra deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei 
doveri di probità, dignità e decoro, ed esercita l’attività professionale 
secondo “scienza” ovvero preparazione, competenza e capacità 
professionale a servizio del committente, “coscienza” ovvero onestà, 
imparzialità e disinteresse nel consigliare ed assistere il committente, 
“diligenza” ovvero il comportamento secondo i principi di lealtà, 
correttezza, trasparenza e tutela dei legittimi interessi dei 
committenti. 
Codice di deontologia professionale dei Geometri 

TITOLO II 
Della condotta 
Sezione I 
Dei valori sociali 
6. Il geometra deve conformare la propria condotta professionale ai 
principi di indipendenza di giudizio, di autonomia professionale e di 
imparzialità, evitando ogni preconcetto di carattere personale sul suo 
operare ed ogni interferenza tra professione e affari. 
7. Il geometra deve curare l’aggiornamento della propria 
preparazione professionale, mediante l’apprendimento costante e 
programmato di nuove specifiche conoscenze in tutti gli ambiti 
riguardanti l’attività professionale. 
8. Il geometra deve astenersi dall’esercitare, anche 
temporaneamente, attività incompatibili con la professione di geometra 
libero professionista, qualora esse presentino finalità o modalità 
esplicative che possono recare pregiudizio al decoro e al prestigio della 
Categoria. 
9. Il geometra deve poter prestare un’adeguata garanzia per i 
danni che possa eventualmente cagionare nell’esercizio dell’attività 
professionale, mediante apposita polizza assicurativa o altre garanzie 
equivalenti. 
Codice di deontologia professionale dei Geometri 

Sezione II 
Della sleale concorrenza 
10. Il geometra deve astenersi dal compiere atti di concorrenza sleale. 
Configurano distinte fattispecie di sleale concorrenza: 
a) la riduzione sistematica dell’onorario o la sua incompleta o 
irregolare documentazione; 
b) qualunque attività volta a procacciare clienti, anche avvalendosi 
di intermediari. 
c) l’impiego di qualunque altro mezzo scorretto o illecito volto a 
procurarsi la clientela in spregio al decoro e al prestigio della 
Categoria. 
11. Il geometra pubblico dipendente, con rapporto di lavoro a tempo 
parziale, è tenuto al rispetto dei limiti disciplinati dal rapporto 
d’impiego, secondo le disposizioni di legge ed il ruolo che è chiamato a 
svolgere. In particolare deve astenersi dall’avvalersi della propria 
posizione per trarre vantaggi per se o per altri professionisti. 
A tale fine, il geometra deve comunicare al Presidente del Collegio di 
appartenenza le mansioni svolte presso l’amministrazione in cui è 
impiegato ed ogni eventuale variazione delle stesse. 
Sezione III 
Della pubblicità 
12. Nell’esercizio della professione è consentita al geometra la 
pubblicità informativa che risponda al solo interesse del pubblico. Il 
geometra è inoltre tenuto ad informare tempestivamente il collegio 
provinciale o circondariale della partecipazione o collaborazione, quale 
geometra professionista, a trasmissioni o rubriche radio-telefoniche o 
Codice di deontologia professionale dei Geometri 

giornalistiche anche in forma di intervista. E’ ammesso che il geometra 
utilizzi la rete internet per fornire esclusivamente le informazioni la 
cui conoscenza corrisponde all’interesse del pubblico. In tal caso deve 
comunicare l’indirizzo del relativo sito internet al Consiglio del Collegio 
il quale potrà effettuare gli opportuni controlli. 
Sezione IV 
Rapporti con i colleghi 
13. Nei rapporti con i colleghi, il geometra deve comportarsi secondo 
i principi di correttezza, collaborazione e solidarietà. A titolo 
puramente esemplificativo costituiscono ipotesi di violazione: 
- omettere di informare in via riservata il collega di possibili errori od 
irregolarità che si ritiene questi abbia commesso; 
- esprimere, alla presenza del cliente, valutazioni critiche sull’operato 
o sul comportamento in genere del collega non riconducibili ad 
osservazioni o controdeduzioni tecniche necessarie per la corretta 
esecuzione della propria prestazione; 
- proseguire l’esecuzione di prestazioni oggetto di incarico conferito 
ad un collega, senza preventivamente informarlo; 
- assumere le opportune iniziative volte ad una celere e completa 
definizione dei rapporti tra il committente ed il collega 
precedentemente incaricato; 
- disincentivare o ostacolare in qualunque altro modo la composizione 
di una controversia tra colleghi per il tramite del Presidente del 
Collegio o di persona da lui designata; 
- sottrarsi volontariamente ed in maniera sistematica a scambi di 
opinioni e di informazioni sull’attività professionale con i colleghi; 
14. Il geometra deve astenersi dall’assumere coinvolgimenti e 
partecipazioni emotive con gli interessi del committente. Qualora 
Codice di deontologia professionale dei Geometri 
10 
nell’esercizio della professione venga a trovarsi in stridente contrasto 
personale con un collega, egli deve darne immediata notizia al 
Presidente di Collegio affinché questi, personalmente o tramite un 
delegato scelto tra colleghi esperti in materia, possa esperire un 
tentativo di conciliazione. 
Sezione V 
Rapporti con il consiglio 
15. Il geometra è tenuto a prestare la più ampia collaborazione al 
Consiglio del Collegio di appartenenza affinché questo assolva in 
maniera efficiente ed efficace, alle funzioni di vigilanza e ad ogni altro 
compito ad esso demandato dalla legge, al fine di assicurare la 
massima tutela al prestigio e al decoro della Categoria. I geometri sono 
tenuti a partecipare alle assemblee istituzionali del proprio Collegio. 
Il geometra deve altresì: 
- comunicare al Presidente del Collegio tutte le variazioni dei dati 
necessari all’iscrizione ed all’aggiornamento dell’Albo; 
- informare il Presidente del Collegio in merito a problemi di generale 
rilevanza per la Categoria; 
- segnalare al Presidente del Collegio eventuali difficoltà nei rapporti 
con gli Uffici Pubblici, astenendosi dall’assumere iniziative 
personali che possano pregiudicare il più generale interesse della 
Categoria; 
- rispettare le direttive emanate dal Consiglio Nazionale e/o dal 
Collegio di appartenenza. 
16. Il geometra componente il Consiglio Direttivo di un Collegio 
provinciale o circondariale, o componente del Consiglio Nazionale deve 
adempiere ai doveri dell’ufficio impersonato con diligenza ed 
obiettività, cooperando per il continuo ed efficace funzionamento del 
Codice di deontologia professionale dei Geometri 
11 
Consiglio. Egli deve partecipare in modo effettivo alla vita e ai 
problemi della Categoria favorendo il rispetto e la collaborazione 
reciproca fra i geometri e stimolando la loro partecipazione alle 
iniziative programmate nell’interesse degli iscritti. 
Sezione VI 
Rapporti con i praticanti 
17. Nei rapporti con i praticanti il geometra è tenuto 
all’insegnamento delle proprie conoscenze ed esperienze in materia 
professionale ed a realizzare ogni attività finalizzata a favorire 
l’apprendimento da parte dello stesso, nell’ambito della pratica 
professionale, in conformità alle disposizioni legislative ed a quelle 
regolamentari. 
In particolare, il geometra deve favorire l’acquisizione da parte del 
praticante dei fondamenti teorici e pratici della Professione, nonché dei 
principi di deontologia professionale. 
TITOLO III 
Della prestazione 
Sezione I 
Dell’incarico 
18. Il geometra contrae con il committente un’obbligazione avente 
per oggetto la prestazione d’opera intellettuale attraverso un rapporto 
personale e fiduciario improntato ai principi di trasparenza ed onestà. 
19. L’attribuzione dell’incarico professionale è rimessa alla libera 
scelta del committente ed il geometra deve astenersi da qualsiasi 
comportamento volto a limitare o condizionare tale facoltà. 
Codice di deontologia professionale dei Geometri 
12 
20. Nel rispetto del principio di libera determinazione del compenso 
tra le parti, statuito dal Codice Civile la misura del compenso deve 
essere adeguata all’importanza dell’opera ed al decoro della 
Professione. 
21. L’espletamento della prestazione del geometra è caratterizzata 
dal rapporto fiduciario con il committente. La facoltà di avvalersi di 
collaboratori e/o dipendenti non può pregiudicare la complessiva 
connotazione personale che deve caratterizzare l’esecuzione 
dell’incarico professionale. 
In nessun caso il geometra può avvalersi della collaborazione di coloro 
che esercitino abusivamente la Professione. 
22. Al fine di evitare eventuali danni al committente, il geometra 
deve riconoscere i limiti delle proprie conoscenze e declinare incarichi 
per il cui espletamento ritenga di non avere sufficiente dimestichezza. 
Nell’ipotesi di sopravvenute difficoltà connesse con l’espletamento di 
una prestazione, egli ha il diritto ed il dovere di accrescere la 
formazione e/o di chiedere la supervisione agli organi di categoria. 
L’espletamento della prestazione non deve essere, in ogni caso, 
condizionato da indebite sollecitazioni o interessi personali, di imprese, 
associazioni, organismi tesi a ridurre o annullare il contenuto 
intellettuale a favore della anomala economicità della prestazione. 
Codice di deontologia professionale dei Geometri 
13 
Sezione II 
Dello svolgimento e formazione continua 
23. Il geometra deve: 
a) svolgere la prestazione professionale, per il cui espletamento è 
stato incaricato, nel pieno rispetto dello standard di qualità 
stabilito dal Consiglio Nazionale, sentiti i Consigli dei Collegi 
provinciali e circondariali; 
b) mantenere costantemente aggiornata la propria preparazione 
professionale attraverso lo svolgimento e la frequenza delle 
attività di informazione, di formazione e di aggiornamento 
secondo le modalità statuite dal Consiglio Nazionale sentiti i 
Collegi provinciali e circondariali. 
Sezione III 
Della segretezza 
24. Nell’esercizio della propria attività il geometra è tenuto a 
mantenere rigorosamente il segreto professionale in merito alle 
questioni conosciute per motivi d’ufficio e che, per loro natura o per 
specifica richiesta dei committenti, sono destinate a rimanere 
riservate, per tutta la durata della prestazione ed anche 
successivamente al suo compimento. A tal fine, il geometra adotta 
altresì ogni misura necessaria a garantire il rispetto dell’obbligo di 
riservatezza da parte dei suoi collaboratori, praticanti e dipendenti. 
Sezione IV 
Dei rapporti esterni 
25. Nei rapporti con gli Uffici Pubblici, le Istituzioni ed i 
professionisti appartenenti ad altre categorie professionali il geometra 
Codice di deontologia professionale dei Geometri 
14 
deve comportarsi secondo i principi di indipendenza e di rispetto delle 
rispettive funzioni ed attribuzioni. In particolare nei rapporti con gli 
Uffici pubblici e con le Istituzioni il geometra è tenuto: 
a) a rispettare le funzioni che le persone preposte all’ufficio sono 
chiamate ad esercitare; 
b) ad astenersi dall’utilizzare in qualunque forma la collaborazione, 
eccedente gli obblighi di ufficio, dei dipendenti degli Enti Pubblici 
e/o Istituzioni ed a non trarre vantaggi in alcun modo da eventuali 
rapporti personali con esse intercorrenti . 
Sezione V 
Dei rapporti con i committenti 
26. Nei rapporti con i committenti il geometra è tenuto a stabilire 
con precisione ogni dettaglio in merito all’attività da svolgere. In 
particolare è tenuto a: 
a) concordare e definire, preventivamente, l’adempimento costituente 
oggetto dell’incarico ed i limiti della prestazione; 
b) in caso di più parti interessate, ragguagliare i committenti in merito 
alla sopravvenuta sussistenza di interessi contrapposti o 
concomitanti che possano influire sul consenso al proseguimento 
dell’incarico; 
c) non eccedere nella gestione degli interessi rispetto ai limiti 
dell’incarico ricevuto; 
d) astenersi dall’espletare attività professionale in contrasto con le 
risultanze di una prestazione già eseguita e arrecando danno al 
precedente committente interessato. 
Codice di deontologia professionale dei Geometri 
15 
TITOLO IV 
Sanzioni disciplinari 
27. Ferme restando le sanzioni amministrative, civili e penali 
previste dalla normativa vigente, per la violazione delle prescrizioni 
contenute nel presente codice deontologico sono applicabili le sanzioni 
disciplinari previste dall’articolo 11 del Regio Decreto 11 febbraio 1929 
n. 274 e successive modificazioni ed integrazioni. Tali sanzioni, da 
applicare in misura proporzionale alla gravità della violazione 
commessa, sono: 
a) l’avvertimento; 
b) la censura; 
c) la sospensione; 
d) la cancellazione. 
TITOLO V 
Disposizione finale 
28. Le fattispecie regolate dalle precedenti disposizioni costituiscono 
esemplificazione dei comportamenti ricorrenti con maggiore frequenza 
nella prassi. Pertanto, l’ambito di applicazione delle sanzioni di cui 
sopra non è limitato esclusivamente a tali fattispecie ma si estende alla 
tutela di tutti principi generali di deontologia professionale.