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Decreto Ministeriale del 2 agosto 1969
Caratteristiche delle
abitazioni di lusso
Ai sensi e per gli effetti della legge 2 luglio 1949, n.
408, e successive
modificazioni ed integrazioni, della legge 2 febbraio 1960, n. 35, e
successive
modificazioni ed integrazioni, del decreto-legge 11 dicembre 1967, n.
1150,
convertito nella legge 7 febbraio 1968, n. 26 sono considerate
abitazioni
di lusso:
1. Le abitazioni
realizzate su aree destinate dagli
strumenti urbanistici, adottati od approvati, a "ville", "parco
privato"
ovvero a costruzioni qualificate dai predetti strumenti come "di
lusso".
2. Le abitazioni realizzate su aree per le quali gli
strumenti urbanistici,
adottati od approvati, prevedono una destinazione con tipologia
edilizia
di case unifamiliari e con la specifica prescrizione di lotti non
inferiori
a 3000 mq., escluse le zone agricole, anche se in esse siano consentite
costruzioni residenziali.
3. Le abitazioni facenti parte di fabbricati che abbiano
cubatura superiore
a 2000 mc. e siano realizzati su lotti nei quali la cubatura edificata
risulti inferiore a 25 mc. v.p.p. per ogni 100 mq. di superficie
asservita
ai fabbricati.
4. Le abitazioni unifamiliari dotate di piscina di
almeno 80 mq. di
superficie o campi da tennis con sottofondo drenato di superficie non
inferiore
a 650 mq.
5. Le case composte di uno o più vani costituenti unico
alloggio
padronale avente superficie utile complessiva superiore a mq. 200
(esclusi
i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto
macchine)
ed aventi come pertinenza un'area scoperta della superficie di oltre
sei
volte l'area coperta.
6. Le singole unità immobiliari aventi superficie utile
complessiva
superiore a mq. 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le
soffitte,
le scale e posto macchine).
7. Le abitazioni facenti parte di fabbricati o
costituenti fabbricati
insistenti su aree comunque destinate all'edilizia residenziale, quando
il costo del terreno coperto e di pertinenza supera di una volta e
mezzo
il costo della sola costruzione.
8. Le case e le singole unità immobiliari che abbiano
oltre 4
caratteristiche tra quelle della tabella allegata al presente
decreto.
9. Le norme di cui al presente decreto entrano in vigore
il primo giorno
del mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
10. Alle abitazioni costruite in base a licenza di
costruzione rilasciata
in data anteriore a quella della entrata in vigore del presente decreto
si applicano le disposizioni di cui al decreto ministeriale 4 dicembre
1961.
11. I comuni debbono precisare nella licenza di
costruzione e sugli
elaborati di progetto la destinazione urbanistica della zona dove
sorgono
le abitazioni oggetto della licenza stessa e la relativa normativa
edilizia,
nonché i principali dati inerenti al progetto approvato.
Tabella
delle caratteristiche
Caratteristiche
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Specificazione delle caratteristiche
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a) Superficie dell'appartamento |
Superficie utile complessiva superiore a mq 160,
esclusi dal computo
terrazze e balconi, cantine, soffitte, scale e posto macchine. |
b) Terrazze a livello coperte e scoperte e
balconi. . . . . . . |
Quando la loro superficie utile complessiva
supera mq 65 a servizio
di una singola unità immobiliare urbana |
c) Ascensori. . . . . . |
Quando vi sia più di un ascensore per ogni scala,
ogni ascensore
in più conta per una caratteristica se la scala serve meno di 7
piani sopraelevati. |
d) Scala di servizio. . . |
Quando non sia prescritta da leggi, regolamenti o
imposta da necessità
di prevenzione di infortuni od incendi |
e) Montacarichi o ascensore di servizio . . |
Quando sono a servizio di meno di 4 piani. |
f) Scala principale . . . |
a) con pareti rivestite di materiali pregiati per
un'altezza superiore
a cm 170 di media;
b) con pareti rivestite di materiali lavorati in
modo pregiato.
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g) Altezza libera netta del piano. . . . . . . |
Superiore a m 3,30 salvo che regolamenti edilizi
prevedano altezze
minime superiori. |
h) Porte di ingresso agli appartamenti da scala
interna. . . . . .
. . |
a) in legno pregiato o massello e
lastronato;
b) di legno intagliato, scolpito o
intarsiato;
c) con decorazioni pregiate sovrapposte od imprese.
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i) Infissi interni. . . . |
Come alle lettere a), b), c) della caratteristica
h) anche se tamburati
qualora la loro superficie complessiva superi il 50% (cinquanta per
cento)
della superficie totale. |
l) Pavimenti. . . . . . . |
Eseguiti per una superficie complessiva superiore
al 50% (cinquanta
per cento) della superficie utile totale dell'appartamento:
a) in materiale pregiato;
b) con materiali lavorati in modo pregiato.
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m) Pareti . . . . . . . . |
Quando per oltre il 30% (trenta per cento) della
loro superficie complessiva
siano:
a) eseguite con materiali e lavori
pregiati;
b) rivestite di stoffe od altri materiali pregiati.
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n) Soffitti . . . . . . . |
Se a cassettoni decorati oppure decorati con
stucchi tirati sul posto
o dipinti a mano, escluse le piccole sagome di distacco fra pareti e
soffitti. |
o) Piscina. . . . . . . . |
Coperta o scoperta, in muratura, quando sia a
servizio di un edificio
o di un complesso di edifici comprendenti meno di 15 unità immobiliari. |
p) Campo da tennis. . . . |
Quando sia a servizio di un edificio o di un
complesso di edifici comprendenti
meno di 15 unità immobiliari. |
N.B. - Il computo delle caratteristiche agli effetti delle agevolazioni
fiscali va riferito ad ogni singola unità immobiliari (appartamento). |
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