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Decreto Ministero
Infrastrutture-Trasporti 30 dicembre 2002
"Criteri
generali per la
realizzazione degli Accordi da definire in sede locale per la stipula
dei contratti di locazione agevolati ai sensi dell'articolo 2, comma 3,
della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonché dei contratti di locazione
transitori e dei contratti di locazione per studenti universitari ai
sensi dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3, della stessa legge."
Art. 1
(Criteri
per la determinazione dei canoni di locazione
agevolati nella contrattazione territoriale)
1. Gli Accordi territoriali,
in conformità delle finalità indicate all’articolo 2, comma 3, della
legge 9 dicembre 1998, n. 431, stabiliscono fasce di oscillazione del
canone di locazione all’interno delle quali, secondo le caratteristiche
dell’edificio e dell'unità immobiliare, è concordato, tra le parti, il
canone per i singoli contratti.
2. A seguito delle
convocazioni avviate dai comuni, singolarmente o in forma associata, le
organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente
rappresentative a livello locale, al fine della realizzazione
degli Accordi di cui al comma 1, dopo aver acquisito le informazioni
concernenti le delimitazioni – ove effettuate - delle microzone del
territorio comunale definite ai sensi del Dpr 23 marzo 1998, n. 138,
individuano, anche avvalendosi della banca dati dell’Osservatorio del
mercato immobiliare dell’Agenzia del territorio, insiemi di aree aventi
caratteristiche omogenee per:
- valori di mercato;
- dotazioni infrastrutturali
(trasporti pubblici, verde pubblico, servizi scolastici e sanitari,
attrezzature commerciali, ecc.);
- tipologie
edilizie, tenendo conto delle categorie e classi catastali.
All'interno delle aree
omogenee individuate ai sensi del presente comma, possono essere
evidenziate zone di particolare pregio o di particolare degrado.
3. Per ogni area od eventuale
zona, gli Accordi locali, con riferimento agli stessi criteri di
individuazione delle aree omogenee, prevedono un valore minimo ed un
valore massimo del canone.
4. Nella definizione del
canone effettivo, collocato tra il valore minimo ed il valore massimo
delle fasce di oscillazione, le parti contrattuali, assistite - a loro
richiesta - dalle rispettive organizzazioni sindacali, tengono conto
dei seguenti elementi:
- tipologia dell'alloggio;
- stato manutentivo
dell'alloggio e dell'intero stabile;
- pertinenze dell'alloggio
(posto auto, box, cantina, ecc.);
- presenza di spazi comuni
(cortili, aree a verde, impianti sportivi interni, ecc.);
- dotazione di servizi
tecnici (ascensore, riscaldamento autonomo o centralizzato,
condizionamento d'aria, ecc.);
- eventuale dotazione di
mobilio.
5. Per le compagnie
assicurative, gli enti privatizzati, i soggetti giuridici o fisici
detentori di grandi proprietà immobiliari (per tali sono da intendersi
le proprietà individuate negli Accordi territoriali e, comunque,
quelle caratterizzate dall’attribuzione, in capo ad un
medesimo soggetto, di più di cento unità immobiliari destinate ad uso
abitativo anche se ubicate in modo diffuso e frazionato sul territorio
nazionale) i canoni sono definiti, all’interno dei valori minimi e
massimi stabiliti dalle fasce di oscillazione per le aree
omogenee e le eventuali zone individuate dalle contrattazioni
territoriali, in base ad appositi Accordi integrativi fra la proprietà
interessata e organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e dei
conduttori partecipanti al tavolo di confronto per
il rinnovo della Convenzione nazionale o comunque firmatarie
degli Accordi territoriali relativi. Tali Accordi integrativi, da
stipularsi per zone territoriali da individuarsi dalle associazioni
sindacali predette, possono prevedere speciali condizioni per
far fronte ad esigenze di particolari categorie di conduttori nonché la
possibilità di derogare dalla tabella oneri accessori (allegato G).
6. Per gli enti previdenziali
pubblici, si procede, in analogia a quanto indicato al comma
5, tenuta presente la vigente normativa. I canoni relativi a
tale comparto sono determinati in base alle aree e/o zone
omogenee nonché agli elementi individuati negli Accordi
territoriali.
7. Alla sottoscrizione degli
Accordi integrativi di cui ai commi 5 e 6, possono partecipare imprese
o associazioni di imprese di datori di lavoro in relazione alla
locazione di alloggi destinati al soddisfacimento di esigenze abitative
di lavoratori non residenti e di immigrati comunitari o
extracomunitari. I contratti, da stipulare con i diretti fruitori, sono
regolati dall’articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre
1998, n. 431.
8. Gli Accordi territoriali
possono stabilire, per durate contrattuali superiori a quella minima
fissata dalla legge, misure di aumento dei valori (minimo e massimo)
delle fasce di oscillazione dei canoni definiti per aree omogenee
nonché particolari forme di garanzia.
9. Gli Accordi in sede locale
possono prevedere l’aggiornamento del canone in misura contrattata e
comunque non superiore al 75% della variazione Istat dell’indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi
nell’anno precedente.
10. E’ nella attribuzione
esclusiva del proprietario dell’immobile, la facoltà di concedere il
diritto di prelazione al conduttore in caso di vendita dell’immobile
con le modalità previste dagli articoli 38 e 39 della legge
27 luglio 1978, n. 392.
11. Sono approvati
i tipi di contratto, rispettivamente per le proprietà individuali
(allegato A) e per le proprietà di cui ai commi 5, 6 e 7 del
presente articolo (allegato B).
12. I contratti di locazione
di cui al presente articolo sono stipulati esclusivamente utilizzando i
tipi di contratto di cui al precedente comma.
13. Le disposizioni del
presente articolo si applicano sia agli Accordi territoriali
sottoscritti nei comuni di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito dalla legge 21
febbraio 1989, n. 61, che a quelli sottoscritti negli altri
comuni.
14. Le parti contrattuali
possono essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive
organizzazioni sindacali.
Art.
2
(Criteri
per definire i canoni dei
contratti di locazione di natura transitoria e durata degli stessi)
1. I contratti di locazione
di natura transitoria di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 9
dicembre 1998, n. 431, hanno durata non inferiore ad un mese e non
superiore a diciotto mesi. Tali contratti sono stipulati per soddisfare
particolari esigenze dei proprietari e/o dei conduttori per fattispecie
- con particolare riferimento a quelle derivanti da mobilità lavorativa
- da individuarsi nella contrattazione territoriale tra le
organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e dei conduttori
maggiormente rappresentative.
2. I canoni di
locazione dei contratti di natura transitoria relativi ad immobili
ricadenti nelle aree metropolitane di Roma, Milano, Venezia,
Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo e Catania, nei
comuni con esse confinanti e negli altri comuni capoluogo di provincia,
sono definiti dalle parti all'interno dei valori minimi e massimi
stabiliti per le fasce di oscillazione per le aree omogenee, come
individuate dall'articolo 1. Gli Accordi territoriali relativi a questo
tipo di contratti possono prevedere variazioni, fino ad un massimo del
20 per cento, dei valori minimi e massimi anzidetti per tenere conto,
anche per specifiche zone, di particolari esigenze locali. In
caso di inesistenza di accordo a livello locale, i valori di
riferimento sono quelli definiti dalle condizioni previste dal decreto
ministeriale di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 9 dicembre
1998, n. 431.
3. Per le proprietà di cui
all'articolo 1, commi 5 e 6, si procede - per i comuni di cui al comma
2 del presente articolo - mediante Accordi integrativi, stipulati fra i
soggetti e con le modalità indicate nell’articolo 1 medesimo.
4. I contratti di cui al
presente articolo devono prevedere una specifica clausola che
individui l’esigenza di transitorietà del locatore e/o del
conduttore - da provare quest’ultima con apposita
documentazione da allegare al contratto - i quali dovranno
confermare il permanere della stessa tramite
lettera raccomandata da inviarsi prima della scadenza del termine
stabilito nel contratto.
5. I contratti di cui al
presente articolo sono ricondotti alla durata prevista dall'articolo 2,
comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in caso di inadempimento
delle modalità di conferma delle esigenze transitorie stabilite nei
tipi di contratto di cui al comma 6, ovvero nel caso le esigenze di
transitorietà vengano meno.
6. Sono approvati i
tipi di contratto, rispettivamente per le proprietà individuali
(allegato C) e per le proprietà di cui all'articolo 1, commi 5 e
6 (allegato D).
7. I contratti di locazione
di cui al presente articolo sono stipulati utilizzando esclusivamente i
tipi di contratto di cui al precedente comma.
8. Le parti
contrattuali possono essere assistite, a loro richiesta, dalle
rispettive organizzazioni sindacali.
Art. 3
(Criteri
per definire i canoni dei
contratti di locazione per studenti universitari e durata degli stessi)
1. Nei comuni sede di
università o di corsi universitari distaccati e di specializzazione
nonché nei comuni limitrofi e qualora il conduttore sia iscritto ad un
corso di laurea o di perfezionamento ovvero di specializzazione in un
comune diverso da quello di residenza, possono essere stipulati
contratti per studenti universitari di durata - precisata negli
allegati tipi di contratto - da sei mesi a tre anni (rinnovabili alla
prima scadenza, salvo disdetta del conduttore). Tali contratti possono
essere sottoscritti o dal singolo studente o da gruppi di
studenti universitari o dalle aziende per il diritto allo studio.
2. I canoni di locazione sono
definiti in appositi Accordi locali sulla base dei valori per aree
omogenee ed eventuali zone stabiliti negli Accordi territoriali di cui
all'articolo 1.
3. Per le proprietà
di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, si procede mediante Accordi
integrativi, stipulati fra i soggetti e con le modalità indicate nel
medesimo articolo 1.
4. Sono approvati i tipi di
contratto, rispettivamente per le proprietà individuali (allegato E) e
per le proprietà di cui all'articolo 1, commi 5 e 6 (allegato
F).
5. I contratti di locazione
di cui al presente articolo sono stipulati utilizzando esclusivamente
i tipi di contratto di cui al precedente comma.
6. Le
parti contrattuali possono essere assistite, a loro richiesta, dalle
rispettive organizzazioni sindacali.
Art. 4
(Tabella
degli oneri accessori)
1. Per i
contratti di locazione di cui agli articoli 1, 2 e 3 è adottata la
Tabella degli oneri accessori allegata al presente decreto (allegato
G). Per le voci non considerate nella citata Tabella si rinvia alle
leggi vigenti e agli usi locali.
Art. 5
(Agevolazioni
fiscali)
1. Ai
contratti di locazione di immobili ad uso abitativo situati nel
territorio dei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30
dicembre 1988, n. 551, convertito dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61,
stipulati o rinnovati ai sensi delle disposizioni dell'articolo 2,
comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, a seguito di accordo
definito in sede locale e nel rispetto delle condizioni fissate dal
presente decreto, nonché ai contratti di cui agli articoli 1, comma 3,
e 5, comma 2, della medesima legge n. 431 del 1998, si applica la
disciplina fiscale di cui ai seguenti commi.
2.
Il
reddito imponibile dei fabbricati locati, determinato ai sensi
dell'articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è
ulteriormente ridotto del 30 per cento, a condizione che nella
dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui si intende usufruire
della agevolazione siano indicati gli estremi di registrazione del
contratto di locazione, l'anno di presentazione della denuncia
dell'immobile ai fini dell'imposta comunale sugli immobili e il comune
di ubicazione dello stesso fabbricato. Ai fini di quanto previsto
dall’articolo 4, comma 1, ultimo periodo, della citata legge n. 431/98,
i tipi di contratto di cui all’articolo 4-bis della stessa legge si
intendono utilizzati ove le pattuizioni negli stessi previste siano
state tutte integralmente accettate da entrambe le parti contraenti ed
integrate quando richiesto.
3.
In
sede di prima applicazione del presente decreto e fino all'eventuale
aggiornamento periodico eseguito ai sensi dell'articolo 8, comma 4,
della citata legge n. 431 del 1998, la base imponibile per la
determinazione dell'imposta di registro è assunta nella misura del 70
per cento del corrispettivo annuo pattuito.
4. In
relazione
a quanto stabilito dall'articolo 10 della citata legge n. 431 del 1998
e dall'articolo 13-ter del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, come modificato dall’articolo 2, comma 1,
lettera h) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai
soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari
adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o
rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4,
commi 2 e 3, della citata legge 9 dicembre 1998, n. 431,
spetta una detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il quale
sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:
a)
euro
495,80 se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
b)
euro 247,90 se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro
30.987,41.
Art.
6
(Commissioni
di conciliazione)
1.
Per ogni controversia che sorga in merito all'interpretazione ed
esecuzione dei contratti di cui al presente decreto nonché in ordine
all'esatta applicazione degli Accordi territoriali e/o
integrativi, ciascuna parte può richiedere, prima di adire l'Autorità
giudiziaria, che si pronunci una Commissione di conciliazione
stragiudiziale che deve decidere non oltre sessanta giorni dalla data
della richiesta.
2. E' altresì
nella facoltà di ciascuna parte ricorrere alla Commissione di
conciliazione affinché attesti la rispondenza del contenuto economico e
normativo del contratto agli Accordi di riferimento.
3. In caso di
variazione dell’imposizione fiscale gravante sull’unità immobiliare
locata, in più o in meno, rispetto a quella in atto al momento della
stipula del contratto, la parte interessata può adire la
Commissione di cui al presente articolo, la quale determina, nel
termine perentorio di novanta giorni, il nuovo canone da corrispondere.
4. La richiesta
di decisione della Commissione, costituita con le modalità
indicate negli allegati tipi di contratto, non comporta oneri a carico
della parte richiedente.
Art. 7
(Decorrenza
dell'obbligatorietà
dei tipi di contratto)
1. L'adozione dei tipi di contratto
allegati
diviene obbligatoria, negli ambiti territoriali interessati, a partire
dalla sottoscrizione, sulla base dei criteri indicati nel presente
decreto, degli Accordi territoriali da parte delle organizzazioni della
proprietà edilizia e dei conduttori.
2. In mancanza di sottoscrizione degli
Accordi in
sede locale, i contratti vengono stipulati sulla base degli Accordi
territoriali e integrativi previgenti, fino all’emanazione del decreto
ministeriale di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 9 dicembre
1998, n. 431.
Art.
8
1. Il presente decreto sarà pubblicato
sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma
30 dicembre 2002
p.
II Ministro delle
infrastrutture
e dei trasporti
MARTINAT |
Il
Ministro dell'economia
e delle finanze
TREMONTI |
Registrato
alla Corte dei conti il 12 marzo 2003
Ufficio di
controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture,
ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 151.
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