|
Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n.311
(pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1 febbraio 2007 - Supplemento ordinario
n. 26/L)
"Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE,
relativa al rendimento energetico nell'edilizia"
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione
della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia;
Vista la direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare l'articolo
1, comma 4, che prevede che entro un anno dalla data di entrata in vigore
di ciascuno dei decreti legislativi previsti, nel rispetto dei principi
e dei criteri direttivi fissati dalla legge medesima, il Governo può
emanare, con la procedura ivi indicata, disposizioni integrative e correttive
dei decreti emanati;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, ed in particolare il titolo II,
recante norme per il contenimento dei consumi di energia negli edifici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412, di attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 10;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista la legge 1° giugno 2002, n. 120;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239;
Ritenuto opportuno apportare le modifiche e le integrazioni necessarie,
al fine di meglio conformare le disposizioni contenute nel predetto decreto
legislativo alla direttiva 2002/91/CE;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 6 ottobre 2006;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 30
novembre 2006;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 22 dicembre 2006;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per gli affari regionali
e le autonomie locali, degli affari esteri, della giustizia, dell'economia
e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
e delle infrastrutture;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192
1. All'articolo 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, di
seguito denominato: «decreto legislativo n. 192 del 2005»,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito con il seguente:
«1. Salve le esclusioni
di cui al comma 3, il presente decreto si applica, ai fini del contenimento
dei consumi energetici:
a) alla progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e
degli impianti in essi installati, di nuovi impianti installati in edifici
esistenti, delle opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti
esistenti con le modalità e le eccezioni previste ai commi 2 e 3;
b) all'esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici
degli edifici, anche preesistenti, secondo quanto previsto agli articoli
7, 9 e 12;
c) alla certificazione energetica degli edifici, secondo quanto previsto
all'articolo 6.»;
b) alla lettera b) del comma 2, dopo la parola:
«applicazione» sono inserite le seguenti: «integrale,
ma»;
c) il numero 1) della lettera c) del comma 2 e'
sostituito con il seguente:
«1) ristrutturazioni
totali o parziali, manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio e
ampliamenti volumetrici all'infuori di quanto già previsto alle
lettere a) e b);»;
d) al comma 3, dopo la parola: «edifici»
sono inserite le seguenti: «e di impianti»;
e) al comma 3), lettera a), dopo le parole: «recante
il codice dei beni culturali e del paesaggio» sono aggiunte, in fine,
le seguenti: «nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe
una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare
riferimento ai caratteri storici o artistici»;
f) al comma 3, dopo la lettera c) e' aggiunta la
seguente:
«c-bis) gli impianti
installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio, anche
se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore
civile.».
Art. 2.
Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192
1. La rubrica dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005
e' sostituita dalla seguente: «Certificazione energetica degli edifici».
2. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005, dopo il comma
1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Le disposizioni del presente articolo
si applicano agli edifici che non ricadono nel campo di applicazione del
comma 1 con la seguente gradualità temporale e con onere a carico
del venditore o, con riferimento al comma 4, del locatore:
a) a decorrere dal 1°
luglio 2007, agli edifici di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati,
nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile;
b) a decorrere dal 1°
luglio 2008, agli edifici di superficie utile fino a 1000 metri quadrati,
nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile con l'esclusione
delle singole unità immobiliari;
c) a decorrere dal 1°
luglio 2009 alle singole unità immobiliari, nel caso di trasferimento
a titolo oneroso.
1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2007, l'attestato
di certificazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare
interessata, conforme a quanto specificato al comma 6, e' necessario per
accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, sia come
sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o della generalità
degli utenti, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche
dell'unità immobiliare, dell'edificio o degli impianti. Sono in
ogni caso fatti salvi i diritti acquisiti ed il legittimo affidamento in
relazione ad iniziative già formalmente avviate a realizzazione
o notificate all'amministrazione competente, per le quali non necessita
il preventivo assenso o concessione da parte della medesima.
1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2007, tutti
i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici
o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura comunque
come committente un soggetto pubblico, debbono prevedere la predisposizione
dell'attestato di certificazione energetica dell'edificio o dell'unità
immobiliare interessati entro i primi sei mesi di vigenza contrattuale,
con predisposizione ed esposizione al pubblico della targa energetica.».
3. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005, dopo il comma
2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo
8, comma 2, l'attestato di qualificazione energetica può essere
predisposto a cura dell'interessato, al fine di semplificare il rilascio
della certificazione energetica, come precisato al comma 2 dell'allegato
A.».
4. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005, i commi 3
e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Nel caso di trasferimento a titolo oneroso
di interi immobili o di singole unità immobiliari già dotati
di attestato di certificazione energetica in base ai commi 1, 1-bis, 1-ter
e 1-quater, detto attestato e' allegato all'atto di trasferimento a titolo
oneroso, in originale o copia autenticata.
4. Nel caso di locazione di interi immobili o di
singole unità immobiliari già dotati di attestato di certificazione
energetica in base ai commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, detto attestato
e' messo a disposizione del conduttore o ad esso consegnato in copia dichiarata
dal proprietario conforme all'originale in suo possesso.».
Art. 3.
Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192
1. All'articolo 8 del decreto legislativo n. 192 del 2005, i commi 2
e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. La conformità delle opere realizzate
rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti ed alla relazione tecnica
di cui al comma 1, nonche' l'attestato di qualificazione energetica dell'edificio
come realizzato, devono essere asseverati dal direttore dei lavori e presentati
al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori
senza alcun onere aggiuntivo per il committente. La dichiarazione di fine
lavori e' inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non e' accompagnata
da tale documentazione asseverata.
3. Una copia della documentazione di cui ai commi
1 e 2 e' conservata dal comune, anche ai fini degli accertamenti di cui
al comma 4. A tale scopo, il comune può richiedere la consegna della
documentazione anche in forma informatica.».
Art. 4.
Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192
1. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 192 del 2005, dopo il comma
3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in accordo con
gli enti locali, predispongono entro il 31 dicembre 2008 un programma di
sensibilizzazione e riqualificazione energetica del parco immobiliare territoriale,
sviluppando in particolare alcuni dei seguenti aspetti:
a) la realizzazione di campagne
di informazione e sensibilizzazione dei cittadini, anche in collaborazione
con le imprese distributrici di energia elettrica e gas, in attuazione
dei decreti del Ministro delle attività produttive 20 luglio 2004
concernenti l'efficienza energetica negli usi finali;
b) l'attivazione di accordi
con le parti sociali interessate alla materia;
c) l'applicazione di un
sistema di certificazione energetica coerente con i principi generali del
presente decreto legislativo;
d) la realizzazione di diagnosi
energetiche a partire dagli edifici presumibilmente a più bassa
efficienza;
e) la definizione di regole
coerenti con i principi generali del presente decreto legislativo per eventuali
sistemi di incentivazione locali;
f) la facoltà di
promuovere, con istituti di credito, di strumenti di finanziamento agevolato
destinati alla realizzazione degli interventi di miglioramento individuati
con le diagnosi energetiche nell'attestato di certificazione energetica,
o in occasione delle attività ispettive di cui all'allegato L, comma
16.
3-ter. Ai fini della predisposizione del programma
di cui al comma 3-bis, i comuni possono richiedere ai proprietari e agli
amministratori degli immobili nel territorio di competenza di fornire gli
elementi essenziali, complementari a quelli previsti per il catasto degli
impianti di climatizzazione di cui al comma 3, per la costituzione di un
sistema informativo relativo agli usi energetici degli edifici. A titolo
esemplificativo, tra detti elementi, si segnalano: il volume lordo climatizzato,
la superficie utile corrispondente e i relativi consumi di combustibile
e di energia elettrica.
3-quater. Su richiesta delle regioni e dei comuni,
le aziende di distribuzione dell'energia rendono disponibili i dati che
le predette amministrazioni ritengono utili per i riscontri e le elaborazioni
necessarie alla migliore costituzione del sistema informativo di cui al
comma 3-ter.
3-quinquies. I dati di cui ai commi 3, 3-ter e 3-quater
possono essere utilizzati dalla pubblica amministrazione esclusivamente
ai fini dell'applicazione del presente decreto legislativo.».
2. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 192 del 2005, dopo il comma
5 e' aggiunto il seguente:
«5-bis. Le regioni, le province autonome di
Trento e di Bolzano e gli enti locali considerano, nelle normative e negli
strumenti di pianificazione ed urbanistici di competenza, le norme contenute
nel presente decreto, ponendo particolare attenzione alle soluzioni tipologiche
e tecnologiche volte all'uso razionale dell'energia e all'uso di fonti
energetiche rinnovabili, con indicazioni anche in ordine all'orientamento
e alla conformazione degli edifici da realizzare per massimizzare lo sfruttamento
della radiazione solare e con particolare cura nel non penalizzare, in
termini di volume edificabile, le scelte conseguenti.».
Art. 5.
Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192
1. All'articolo 11 del decreto legislativo n. 192 del 2005, dopo il
comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«1-bis. Fino alla data di entrata in vigore
delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici,
di cui all'articolo 6, comma 9, l'attestato di certificazione energetica
degli edifici e' sostituito a tutti gli effetti dall'attestato di qualificazione
energetica rilasciato ai sensi dell'articolo 8, comma 2, o da una equivalente
procedura di certificazione energetica stabilita dal comune con proprio
regolamento antecedente alla data dell'8 ottobre 2005.
1-ter. Trascorsi dodici mesi dall'emanazione delle
Linee guida nazionali di cui all'articolo 6, comma 9, l'attestato di qualificazione
energetica e la equivalente procedura di certificazione energetica stabilita
dal comune perdono la loro efficacia ai fini di cui al comma 1-bis.».
Art. 6.
Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192
1. All'articolo 15 del decreto legislativo n. 192 del 2005, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 la parola: «progettista»
e' sostituita dalle seguenti: «professionista qualificato»
e dopo la parola: «certificazione» sono inserite le seguenti:
«o qualificazione»;
b) al comma 2 la parola: «progettista»
e' sostituita dalle seguenti: «professionista qualificato»
e dopo la parola: «certificazione» sono inserite le seguenti:
«o qualificazione»;
c) al comma 3, dopo le parole: «conformità
delle opere» sono inserite le seguenti: «e dell'attestato di
qualificazione energetica»;
d) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Salvo che il fatto
costituisca reato, il direttore dei lavori che presenta al comune la asseverazione
di cui all'articolo 8, comma 2, nella quale attesta falsamente la correttezza
dell'attestato di qualificazione energetica o la conformità delle
opere realizzate rispetto al progetto o alla relazione tecnica di cui all'articolo
28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e' punito con la sanzione
amministrativa di 5000 euro.»;
e) al comma 8 la parola: «compratore»
e' sostituita dalla seguente: «acquirente».
Art. 7.
Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192
1. Il comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 192 del 2005
e' sostituito dai seguenti:
«1. Sono abrogate le seguenti norme della
legge 9 gennaio 1991, n. 10:
a) l'articolo 4, commi 1,
2 e 4; l'articolo 28, commi 3 e 4; l'articolo 29; l'articolo 30; l'articolo
31, comma 2, l'articolo 33, commi 1 e 2; l'articolo 34, comma 3.
1-bis. Il comma 2 dell'articolo 26 della legge 9
gennaio 1991, n. 10, e' sostituito dal seguente:
"2. Per gli interventi sugli
edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico ed
all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'articolo 1, individuati
attraverso un attestato di certificazione energetica o una diagnosi energetica
realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni condominiali
sono valide se adottate con la maggioranza semplice delle quote millesimali."».
2. Il comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 192 del 2005,
e' sostituito dal seguente:
«2. Il decreto del Presidente della Repubblica
26 agosto 1993, n. 412, si applica, in quanto compatibile con il presente
decreto legislativo, e può essere modificato o abrogato con i decreti
di cui all'articolo 4. Di tale decreto sono abrogate le seguenti norme:
a) l'articolo 5, commi 1,
2, 3 e 4; l'articolo 7, comma 7; l'articolo 8; l'articolo 11, commi 4,
12, 14, 15, 16, 18, 19, 20.».
Art. 8.
Modifiche agli allegati tecnici del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192
1. Gli allegati A, C, E, F, G, H, I e L del decreto legislativo n. 192
del 2005 sono sostituiti con gli allegati A, C, E, F, G, H, I e L al presente
decreto.
2. L'allegato D del decreto legislativo n. 192 del 2005, e' abrogato.
Art. 9.
Copertura finanziaria
1. All'attuazione del presente decreto si dovrà provvedere con
le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 10.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Allegati in formato pdf
|
|