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della scheda:
Si riporta la legge che istituisce il «Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e stabilisce la concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati. |
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Art. 1. 1. La Repubblica riconosce il 10 febbraio quale «Giorno del ricordo» al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale. 2. Nella giornata di cui al comma 1 sono previste
iniziative per diffondere la conoscenza dei tragici eventi presso i giovani
delle scuole di ogni ordine e grado. È altresì favorita,
da parte di istituzioni ed enti, la realizzazione di studi, convegni, incontri
e dibattiti in modo da conservare la memoria di quelle vicende. Tali iniziative
sono, inoltre, volte a valorizzare il patrimonio culturale, storico, letterario
e artistico degli italiani dell’Istria, di Fiume e delle coste dalmate,
in particolare ponendo in rilievo il contributo degli stessi, negli anni
trascorsi e negli anni presenti, allo sviluppo sociale e culturale del
territorio della costa nord-orientale adriatica ed altresì a preservare
le tradizioni delle comunità istriano-dalmate residenti nel territorio
nazionale e all’estero.
Art. 2. 1. Sono riconosciuti il Museo della civiltà istriano-fiumano-dalmata, con sede a Trieste, e l’Archivio museo storico di Fiume, con sede a Roma. A tale fine, è concesso un finanziamento di 100.000 euro annui a decorrere dall’anno 2004 all’Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata (IRCI), e di 100.000 euro annui a decorrere dall’anno 2004 alla Società di studi fiumani. 2. All’onere derivante dall’attuazione del presente
articolo, pari a 200.000 euro annui a decorrere dall’anno 2004, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale
di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 3. 1. Al coniuge superstite, ai figli, ai nipoti e, in loro mancanza, ai congiunti fino al sesto grado di coloro che, dall’8 settembre 1943 al 10 febbraio 1947 in Istria, in Dalmazia o nelle province dell’attuale confine orientale, sono stati soppressi e infoibati, nonché ai soggetti di cui al comma 2, è concessa, a domanda e a titolo onorifico senza assegni, una apposita insegna metallica con relativo diploma nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 7, comma 1. 2. Agli infoibati sono assimilati, a tutti gli effetti,
gli scomparsi e quanti, nello stesso periodo e nelle stesse zone, sono
stati soppressi mediante annegamento, fucilazione, massacro, attentato,
in qualsiasi modo perpetrati. Il riconoscimento può essere concesso
anche ai congiunti dei cittadini italiani che persero la vita dopo il 10
febbraio 1947, ed entro l’anno 1950, qualora la morte sia sopravvenuta
in conseguenza di torture, deportazione e prigionia, escludendo quelli
che sono morti in combattimento.
Art. 4. 1. Le domande, su carta libera, dirette alla Presidenza del Consiglio dei ministri, devono essere corredate da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la descrizione del fatto, della località, della data in cui si sa o si ritiene sia avvenuta la soppressione o la scomparsa del congiunto, allegando ogni documento possibile, eventuali testimonianze, nonché riferimenti a studi, pubblicazioni e memorie sui fatti. 2. Le domande devono essere presentate entro il termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dopo il completamento dei lavori della commissione di cui all’articolo 5, tutta la documentazione raccolta viene devoluta all’Archivio centrale dello Stato. Art. 5. 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è costituita una commissione di dieci membri, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da persona da lui delegata, e composta dai capi servizio degli uffici storici degli stati maggiori dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica e dell’Arma dei Carabinieri, da due rappresentanti del comitato per le onoranze ai caduti delle foibe, da un esperto designato dall’Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata di Trieste, da un esperto designato dalla Federazione delle associazioni degli esuli dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia, nonché da un funzionario del Ministero dell’interno. La partecipazione ai lavori della commissione avviene a titolo gratuito. La commissione esclude dal riconoscimento i congiunti delle vittime perite ai sensi dell’articolo 3 per le quali sia accertato, con sentenza, il compimento di delitti efferati contro la persona. 2. La commissione, nell’esame delle domande, può avvalersi delle testimonianze, scritte e orali, dei superstiti e dell’opera e del parere consultivo di esperti e studiosi, anche segnalati dalle associazioni degli esuli istriani, giuliani e dalmati, o scelti anche tra autori di pubblicazioni scientifiche sull’argomento. Art. 6. 1. L’insegna metallica e il diploma a firma del Presidente della Repubblica sono consegnati annualmente con cerimonia collettiva. 2. La commissione di cui all’articolo 5 è
insediata entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge e procede immediatamente alla determinazione delle caratteristiche
dell’insegna metallica in acciaio brunito e smalto, con la scritta «La
Repubblica italiana ricorda», nonché del diploma.
Art. 7. 1. Per l’attuazione dell’articolo 3, comma 1, è autorizzata la spesa di 172.508 euro per l’anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. 2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
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