Parti e argomenti
della scheda:
Si riporta la legge che emana disposizioni urgenti per gli enti locali, con modifiche varie a normative precedenti." |
Altre pagine inerenti
sul sito:
edifici in muratura strutture in c.a. parliamo di ristrutturazioni scheda scuole DM 26/8/1992 (norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica) legge n.23/1996 (norme per l'edilizia scolastica) DM 18/4/1996 (osservatorio per l'edilizia scolastica) DPR n.380/2001 (testo unico dell'edilizia) software MURATS (verifica edifici in muratura) software TRAV (calcoli e verifiche di travi, sbalzi, plinti) software VIDEOCALC (calcoli di travi, piastre, archi) software PUZZLE (giochi didattici compositivi) software MATRICE (giochi didattici) trova un libro sul tema chiedi una consulenza |
Art. 1. 1. Il decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione Art. 1.
1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2005 da parte degli enti locali e' differito al 31 maggio 2005. 2. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio sono confermate, per l'anno 2005, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26. Art. 1-bis.
1. Dopo il comma 26 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e' inserito il seguente:
Art. 1-ter.
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il comma
22, e' inserito il seguente:
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 111 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2004, n. 311. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 1-quater.
1. All'articolo 1, comma 24, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo
la lettera f), sono aggiunte le seguenti:
f-ter) spese per oneri derivanti da sentenze che originino debiti fuori
bilancio;
2. In conseguenza dalla disposizione introdotta dal comma 1, il livello di spesa per il 2003 delle regioni, assunto a base di calcolo per l'incremento del 4,8 per cento ai sensi del comma 23 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' ridotto in misura pari ai trasferimenti di cui alla stessa disposizione. Art. 1-quinquies.
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 4 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, limitatamente alle centrali elettriche, si interpreta nel senso che i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso. Pertanto, concorrono alla determinazione della rendita catastale, ai sensi dell'articolo 10 del citato regio decreto-legge, gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze dell'attivita' industriale di cui al periodo precedente anche se fisicamente non incorporati al suolo. I trasferimenti erariali agli enti locali interessati sono conseguentemente rideterminati per tutti gli anni di riferimento. Art. 1-sexies.
1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di seguito denominato:
«testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»,
sono apportate le seguenti modifiche:
2. L'utilizzo del ricavato dell'operazione e' sottoposto alla disciplina di cui all'articolo 204, comma 3. 3. I contratti di apertura di credito devono, a pena di nullita', essere
stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni:
4. Le aperture di credito sono soggette, al pari delle altre forme di
indebitamento, al monitoraggio di cui all'articolo 41 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, nei termini e nelle modalita' previsti dal relativo regolamento
di attuazione, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
1° dicembre 2003, n. 389»;
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 205-bis, comma 3, lettera f), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo, i criteri di determinazione della misura massima del tasso applicabile all'apertura di credito sono individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con il medesimo provvedimento sono approvati i modelli per la comunicazione delle caratteristiche finanziarie delle singole operazioni di apertura di credito. Art. 1-septies.
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 sono
apportate le seguenti modifiche:
2. Sono fatti salvi, per la ripartizione relativa all'anno 2002 del fondo di cui all'articolo 255 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, gli atti gia' acquisiti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Art. 1-octies.
1. In deroga alla normativa vigente, a favore dei comuni i cui organi consiliari sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e su richiesta della commissione straordinaria nominata ai sensi dell'articolo 144 del citato testo unico, il Ministero dell'interno provvede ad erogare in unica soluzione i trasferimenti erariali correnti e la quota di compartecipazione al gettito dell'IRPEF spettanti per l'anno 2005. Art. 1-novies.
1. Il quarto e il quinto comma dell'articolo 1 della legge 24 dicembre
1954, n. 1228, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
L'INA promuove la circolarita' delle informazioni anagrafiche essenziali al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche centrali e locali collegate la disponibilita', in tempo reale, dei dati relativi alle generalita' delle persone residenti in Italia, certificati dai comuni e, limitatamente al codice fiscale, dall'Agenzia delle entrate. Con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentiti il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), il Garante per la protezione dei dati personali e l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), e' adottato il regolamento dell'INA. Il regolamento disciplina le modalita' di aggiornamento dell'INA da parte dei comuni e le modalita' per l'accesso da parte delle amministrazioni pubbliche centrali e locali al medesimo INA, per assicurare la piena operativita». Art. 1-decies.
1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito, per l'anno 2005, il Fondo per la compensazione delle minori entrate derivanti agli enti locali dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2005. 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le disponibilita' del fondo di cui al comma 1 sono ripartite, a titolo di anticipazione, tra i comuni interessati dagli eventi sismici di cui al medesimo comma, in misura corrispondente ai minori introiti relativi ai tributi alla TARSU e all'ICI, registrati dagli stessi comuni negli anni 2003, 2004 e 2005. 3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 2.
1. Il recupero a valere sui trasferimenti erariali delle maggiori somme corrisposte in via presuntiva ai comuni dal Ministero dell'interno per gli anni 2004 e precedenti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e' effettuato, a decorrere dall'anno 2005, per cinque esercizi finanziari e per otto esercizi finanziari per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. Art. 3.
1. Le spese di funzionamento dell'Ufficio di piano per la salvaguardia
di Venezia e della sua laguna, di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 21 marzo 2001 e costituito con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 13 febbraio 2004, istituito fino al 31 dicembre
2018 sono determinate, anche in deroga ad ogni altra disposizione, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, nel limite massimo di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno
2005 fino all'anno 2018;
1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 3-bis.
1. All'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,
il comma 3 e' sostituito dal seguente:
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Art. 3-ter.
1. All'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 20 luglio 2004, n. 215, dopo le parole: «dal mandato parlamentare», sono inserite le seguenti: «, di amministratore di enti locali, come definito dall'articolo 77, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ». Art. 3-quater.
1. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, appartenenti a regioni diverse, posti in posizione di confine, che condividono analoghe condizioni territoriali, ricompresi in sezioni regionali diverse dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, per assicurare e garantire lo svolgimento delle mansioni delle segreterie comunali nel rispetto dei criteri di economicita', efficienza ed efficacia, possono, a condizione che non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito di piu' ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale o aderire a convenzioni gia' in atto. Art. 3-quinquies.
1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' attuative per la fruizione, da parte degli enti locali, dell'esclusione di cui alla lettera f-quater) del comma 24 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, introdotta dall'articolo 1-quater del presente decreto. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della citata lettera f-quater) del comma 24 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004 si provvede, per l'anno 2005, a valere sulle risorse di cui al comma 27 dell'articolo 1 della medesima legge, e, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i predetti anni dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Art. 4.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle camere per la conversione in legge. |
|