Studio tecnico online
sezione di
www.softwareparadiso.it
software, servizi, informazioni sull'edilizia e la casa
 
Mutui per l'acquisizione di aree per la legge 167/62
(Legge 29 settembre 1964, n.847)
 Parti e argomenti della scheda: 
La legge è stata modificata nel tempo (vedi parti in rosso). Si riportano gli articoli 1 e 4 della normativa.
Altre pagine inerenti sul sito: 
progetti di villini 
parliamo di ristrutturazioni 
urbanistica 
Programma di Fabbricazione 
legge n.1150/1942 (legge urbanistica) 
legge n.765/1967(modifiche e integrazioni alla legge urbanistica) 
legge n.865/1971 (edilizia residenziale pubblica) 
legge n.10/1977 (edificabilità dei suoli) 
DPR n.380/2001 (testo unico dell'edilizia) 
software MURATS (verifica edifici in muratura) 
software CONDOM (gestione di condomini + centinaia di sentenze) 
software AREEF (stima terreni e costi di edifici) 
software GRAVITAZ (elaborazioni urbanistiche) 
software MODASP (modelli logici aspaziali) 
chiedi una consulenza 
Google 
 
Web  www.softwareparadiso.it 
 

 
Legge 29 settembre 1964, n.847 
 
Autorizzazione ai Comuni e loro consorzi a contrarre mutui per l'acquisizione delle aree ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167

art. 1 

1. I Comuni ed i Consorzi di Comuni sono autorizzati a contrarre, in deroga agli articoli 300 e 333 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, mutui con la Cassa depositi e prestiti, con istituti di credito fondiario ed edilizio, colle sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità nonché con gli istituti di assicurazione e di previdenza, per l'attuazione dei piani delle zone per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e precisamente: 

a) per l'acquisizione delle aree comprese nei piani suddetti da cedere ad enti o privati che si impegnino a realizzare la costruzione di case economiche e popolari, nonché delle aree relative alle opere e servizi complementari, urbani e sociali; 
b) per le opere di urbanizzazione primaria indicate al successivo articolo 4; 
c) per le opere di urbanizzazione secondaria indicate al successivo articolo 4; 
d) per le opere di carattere generale necessarie per allacciare ai pubblici servizi le zone del piano.
articoli 2 e 3 (omissis) 

art. 4 

1. Le opere di cui all'articolo 1, lettera b) sono quelle di urbanizzazione primaria e cioè: 

a) strade residenziali; 
b) spazi di sosta o di parcheggio; 
c) fognature; 
d) rete idrica; 
e) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas; 
f) pubblica illuminazione; 
g) spazi di verde attrezzato. 
(Ai sensi dell’art. 26-bis decreto-legge n. 415 del 1989 convertito dalla legge n. 38 del 1990 gli impianti cimiteriali sono stati equiparati alle opere di urbanizzazione primaria) 
(Il Ministero dei lavori pubblici, con circolare 31 marzo 1972, n. 2015, ha ritenuto che anche le reti telefoniche rientrino tra le opere di urbanizzazione primaria)
2. Le opere di cui all'articolo 1, lettera c), sono le seguenti: 
a) asili nido e scuole materne; 
b) scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo; 
c) mercati di quartiere; 
d) delegazioni comunali; 
e) chiese ed altri edifici religiosi; 
f) impianti sportivi di quartiere; 
g) centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie; nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate; 
h) aree verdi di quartiere. 
(il secondo comma è stato aggiunto dall’art. 44 della legge n. 865 del 1971) 
(la lettera b) è stata sostituita dall’art. 7, comma 43, della legge n. 67 del 1988) 
(la lettera g), già integrata dall'articolo 7.bis della legge n. 441 del 1987 - legge ora abrogata dall'articolo 56, comma 1, del decreto legislativo n. 22 del 1997 - dev'essere intesa nel senso che nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate, ai sensi dell'articolo 58, comma 1, del decreto legislativo n. 22 del 1997)