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Si riporta la legge che stabilisce l'incompatibilità di parlamentare europeo con l'ufficio di deputato, senatore o componente del governo. |
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ART. 1.
1. La presente legge dà attuazione alla decisione 2002/772/CE, Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002, che modifica l'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom. ART. 2.
1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al titolo, le parole: "rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo" sono sostituite dalle seguenti: "membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia"; b) all'articolo 1, primo comma, le parole: "I rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo" sono sostituite dalle seguenti: "I membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia"; c) all'articolo 2, quarto comma, la parola: "rappresentanti" è sostituita dalla seguente: "membri"; d) all'articolo 4, primo comma, le parole: "rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo" sono sostituite dalle seguenti: "membro del Parlamento europeo spettante all'Italia"; e) all'articolo 6:
f) all'articolo 7, primo comma, le parole: "rappresentanti italiani al Parlamento europeo" sono sostituite dalle seguenti: "membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia"; g) all'articolo 12, ottavo comma, le parole: "dei rappresentanti" sono sostituite dalle seguenti: "dei membri"; h) all'articolo 22, quarto comma, le parole: "ai rappresentanti" sono sostituite dalle seguenti: "ai candidati"; i) all'articolo 40, primo comma, le parole: "dei rappresentanti al Parlamento europeo" sono sostituite dalle seguenti: "dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia"; l) all'articolo 41, primo comma, le parole: "Il rappresentante" sono sostituite dalle seguenti: "Il candidato"; m) all'articolo 44, primo comma, le parole: "di rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo," sono sostituite dalle seguenti: "di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia,"; n) all'articolo 49, primo comma, le parole: "dei rappresentanti al Parlamento europeo, partecipa al voto per l'elezione dei rappresentanti italiani e per l'elezione dei rappresentanti di" sono sostituite dalle seguenti: "dei membri del Parlamento europeo, partecipa al voto per l'elezione dei membri spettanti all'Italia e per l'elezione dei membri spettanti ad"; o) all'articolo 51, primo comma, le parole: "rappresentanti italiani al Parlamento europeo," sono sostituite dalle seguenti: "membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia,"; p) all'articolo 52:
q) all'articolo 55, primo comma, le parole: "rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo" sono sostituite dalle seguenti: "membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia". 2. Alla legge 13 agosto 1979, n. 384, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il titolo è sostituito dal seguente: "Trattamento dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia"; b) all'articolo 1, primo comma, le parole: "Ai rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo" sono sostituite dalle seguenti: "Ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia"; c) all'articolo 2, primo comma, le parole: "Ai rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo" sono sostituite dalle seguenti: "Ai membri del Parlamento europeo"; d) all'articolo 3, primo comma:
e) all'articolo 4, primo comma, le parole: "Per i rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo," sono sostituite dalle seguenti: "Per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia,"; f) all'articolo 5, primo comma, le parole: "Ai rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo," sono sostituite dalle seguenti: "Ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia,". 3. Il riferimento ai "rappresentanti italiani al Parlamento europeo", contenuto in disposizioni legislative vigenti diverse da quelle di cui ai commi 1 e 2, si intende sostituito dalle parole: "membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia", ove compatibili. ART. 3.
1. L'articolo 5 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "ART. 5. - 1. La carica di membro del Parlamento europeo è incompatibile con quella di: a) membro della Commissione delle Comunità europee; b) giudice, avvocato generale o cancelliere della Corte di giustizia delle Comunità europee o del Tribunale di primo grado delle Comunità europee; c) membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea; d) membro della Corte dei conti delle Comunità europee; e) mediatore delle Comunità europee; f) membro del Comitato economico e sociale della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica; g) membro del Comitato delle Regioni; h) membro dei comitati od organismi istituiti in virtù o in applicazione dei trattati che istituiscono la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica, per provvedere all'amministrazione di fondi delle Comunità o all'espletamento di un compito permanente e diretto di gestione amministrativa; i) membro del consiglio d'amministrazione, del comitato direttivo ovvero impiegato della Banca europea per gli investimenti; l) funzionario o agente, in attività di servizio, delle istituzioni delle Comunità europee o degli organismi specializzati che vi si ricollegano o della Banca centrale europea". 2. Dopo l'articolo 5 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è inserito il seguente: "ART. 5-bis. - 1. La carica di membro del Parlamento europeo è incompatibile: a) con l'ufficio di deputato o di senatore; b) con la carica di componente del governo di uno Stato membro". 3. All'articolo 44 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, al primo comma sono premesse le seguenti parole: "Fermo restando quanto disposto dall'articolo 66 della Costituzione,". ART. 4.
1. L'incompatibilità di cui all'articolo 5-bis, comma 1, lettera a), della legge 24 gennaio 1979, n. 18, introdotto dall'articolo 3, comma 2, della presente legge ha efficacia a decorrere dalle elezioni del Parlamento europeo del 2004. ART. 5.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
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