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Legge 5 marzo 2001, n. 57
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2001)
"Disposizioni in materia di apertura e regolazione
dei mercati"
Titolo I
REGOLAZIONE DEI MERCATI
Capo I
INTERVENTI NEL SETTORE ASSICURATIVO
Art. 1
(Norme per la trasparenza dei servizi assicurativi per i veicoli a
motore)
1. Dopo l'articolo 12 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 è
inserito il seguente:
"Art. 12-bis - 1. Al fine di garantire la trasparenza e la concorrenzialità
delle offerte dei servizi assicurativi, nonché un'adeguata informazione
agli utenti, è fatto obbligo alle imprese di assicurazione esercenti
il ramo dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore di rendere pubblici i
premi annuali di riferimento di cui al comma 4, indicando altresì
il periodo al quale gli stessi si riferiscono, mediante appositi opuscoli,
materiale promozionale ovvero annunci pubblicitari.
2. E' fatto obbligo alle imprese di assicurazione di rendere visibili
agli utenti, nei punti di vendita e nell'ambito dei sistemi informativi
telematici, le tariffe e le condizioni concernenti le polizze assicurative
relative ad autoveicoli, motocicli, ciclomotori, autocarri e natanti soggetti
alla disciplina della presente legge e di evidenziare, anche nei preventivi,
eventuali rivalse o esclusioni di garanzia previste contrattualmente nei
confronti del proprietario o del conducente, per sinistri occorsi o causati
in occasione di guida del veicolo assicurato da parte di persona diversa
dal proprietario o da persona designata contrattualmente alla guida, dalla
tariffa di riferimento usata.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge
28 marzo 2000, n. 70, convertito con modificazioni, dalla legge 26 maggio
2000, n. 137, la disdetta dei contratti ai sensi della presente legge deve
essere inviata a mezzo fax o raccomandata almeno trenta giorni prima della
data di scadenza indicata in polizza.
4. Sono definiti "premi annuali di riferimento" quelli relativi a polizze
di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore, comprensivi degli oneri fiscali
e parafiscali, riguardanti:
a) persona fisica di sesso maschile di 18 anni di età, che si
assicura per la prima volta con la formula tariffaria bonus-malus, con
un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per un'automobile
di 1.300 centimetri cubici di cilindrata, con alimentazione a benzina;
b) persona fisica di sesso maschile di 28 anni di età, con 8
anni di guida senza sinistri, che si assicura con la formula tariffaria
bonus-malus, con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge
vigente per un'automobile di 1.300 centimetri cubici di cilindrata, con
alimentazione a benzina;
c) persona fisica di sesso maschile di 35 anni di età, con 10
anni di guida senza sinistri, che si assicura con la formula tariffaria
bonus-malus, con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge
vigente per un'automobile di 1.300 centimetri cubici di cilindrata, con
alimentazione a benzina;
d) persona fisica di sesso maschile di 40 anni di età che si
assicura con la formula tariffaria bonus-malus, con un massimale pari a
quello minimo previsto dalla legge vigente nella classe cui corrisponde
il massimo sconto per un'automobile di 1.300 centimetri cubici di cilindrata,
con alimentazione a benzina;
e) persona fisica di sesso maschile di 21 anni di età, con 2
anni di guida con un sinistro, che si assicura con la formula tariffaria
bonus-malus, con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge
vigente per un'automobile di 1.300 centimetri cubici di cilindrata, con
alimentazione a benzina;
f) persona fisica di sesso maschile di 45 anni di età che si
assicura con la formula tariffaria bonus-malus, con un massimale pari a
quello minimo previsto dalla legge vigente nella classe cui corrisponde
il massimo del malus per un'automobile di 1.300 centimetri cubici di cilindrata,
con alimentazione a benzina;
g) persona fisica di sesso maschile di 18 anni di età che si
assicura per la prima volta con la formula tariffaria bonus-malus e con
un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per un ciclomotore
di 50 centimetri cubici di cilindrata;
h) imprese esercenti l'autotrasporto di cose in conto terzi che si
assicurano per la prima volta con la formula tariffaria pejus, con un massimale
pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per un veicolo con massa
totale a pieno carico di 18 tonnellate;
i) imprese esercenti l'autotrasporto di cose in conto terzi che si
assicurano per la prima volta con la formula tariffaria pejus, con un massimale
pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per un veicolo con massa
totale a pieno carico di 44 tonnellate.
5. Le imprese di assicurazione sono tenute a comunicare all'ISVAP,
al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU) istituito
dalla legge 30 luglio1998, n. 281, e alle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura competenti per territorio, i premi annuali di
riferimento offerti agli utenti all'inizio di ogni semestre.
6. Le comunicazioni di cui al comma 5 devono essere effettuate entro
il 31 ottobre, per il semestre gennaio-giugno dell'anno successivo, ed
entro il 30 aprile, per il semestre luglio-dicembre dell'anno in corso.
7. Le eventuali variazioni dei premi di riferimento sono comunicate
dalle imprese di assicurazione almeno sessanta giorni prima della loro
applicazione.
8. I premi da comunicare sono quelli di cui al comma 4, applicati dall'impresa
in ogni singola provincia".
2. Le imprese di assicurazione danno attuazione alle disposizioni di
cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 12-bis della legge 24 dicembre 1969, n.
990, introdotto dal comma 1 del presente articolo, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Nel primo anno di vigenza della presente legge, le comunicazioni
di cui al comma 5 dell'articolo 12-bis della legge 24 dicembre 1969, n.
990, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono effettuate nel
periodo compreso tra il 1° e il 10 aprile per il successivo semestre
luglio-dicembre e nel periodo compreso tra il 1° e il 10 ottobre per
il successivo semestre gennaio-giugno.
Art. 2
(Funzioni di vigilanza dell'ISVAP)
1. Le funzioni di vigilanza assegnate all'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) dall'articolo
4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, sono
estese, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, alle
disposizioni contenute nell'articolo 1 nonché nel presente articolo.
2. Il ritardo, l'erroneità o l'incompletezza nell'adempimento
degli obblighi di cui ai commi 1, 2, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 12-bis della
legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della
presente legge, comportano l'irrogazione della sanzione amministrativa
pecuniaria da cinque a venti milioni di lire. In caso di omissione o ritardo
superiore a sessanta giorni, la sanzione è raddoppiata. La violazione
delle disposizioni di cui all'articolo 12-quater, comma 3, della citata
legge n. 990 del 1969, introdotto dall'articolo 4 della presente legge,
comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da lire
tre milioni a lire nove milioni in relazione a ciascun illecito, ferme
restando le disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 12-quater.
3. Al fine della diffusione di un'adeguata informazione agli utenti
e della realizzazione di un sistema di monitoraggio permanente sui premi
relativi all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, il Consiglio nazionale
dei consumatori e degli utenti (CNCU) istituito dalla legge 30 luglio 1998,
n. 281, è autorizzato a stipulare apposita convenzione con l'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) e a cofinanziare, secondo modalità
e criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, programmi di informazione e orientamento rivolti agli
utenti dei servizi assicurativi promossi dalle associazioni dei consumatori
e degli utenti, a valere sulle disponibilità finanziarie assegnate
al CNCU stesso dalla legge 30 luglio 1998, n. 281, e senza nuovi o maggiori
oneri per il bilancio dello Stato.
4. All'articolo 2, comma 5-quater, del decreto-legge 28 marzo 2000,
n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo le parole: "con cadenza trimestrale" sono soppresse;
b) il quarto periodo è soppresso.
5. All'articolo 2 del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, dopo il comma 5-quater,
è inserito il seguente:
"5-quater 1. Le procedure e le modalità di funzionamento della
banca dati di cui al comma 5-quater sono definite con provvedimento dell'ISVAP
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Con lo stesso provvedimento sono
stabiliti le modalità di accesso alle informazioni raccolte dalla
banca dati per gli organi giudiziari e per le pubbliche amministrazioni
competenti in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti
nel settore delle assicurazioni obbligatorie, nonché le modalità
e i limiti per l'accesso alle informazioni da parte delle imprese di assicurazione.
Il trattamento e la comunicazione ai soggetti indicati dei dati personali
di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono consentiti per lo svolgimento
delle funzioni previste nel presente comma".
Art. 3
(Norme per il diritto di accesso agli atti delle imprese di assicurazione)
1. Dopo l'articolo 12-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto
dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, è inserito il seguente:
"Art. 12-ter - 1. Le imprese di assicurazione esercenti il ramo dell'assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione
dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a garantire, a coloro che
stipulino con esse contratti di assicurazione riguardanti tale ramo, nonché
ai danneggiati, il diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti
di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano.
Al danneggiato o all'assicurato non sono opponibili gli accordi associativi
stipulati tra imprese di assicurazione.
2. Al fine di cui al comma 1 ciascuna impresa di assicurazione deve
garantire all'assicurato nonché al danneggiato l'accesso agli atti
di cui al medesimo comma 1. Se entro sessanta giorni dalla richiesta l'assicurato
o il danneggiato non è messo in condizione di prendere visione degli
atti richiesti, egli può rivolgersi all'ISVAP al fine di veder garantito
il proprio diritto.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta,
con proprio decreto, le disposizioni attuative del presente articolo".
2. Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
di cui al comma 3 dell'articolo 12-ter della legge 24 dicembre 1969, n.
990, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 4
(Tutela del contraente l'assicurazione obbligatoria per la circolazione
dei veicoli)
1. Dopo l'articolo 12-ter della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto
dall'articolo 3, comma 1, della presente legge, è inserito il seguente:
"Art. 12-quater 1 - 1. Il rifiuto o l'elusione da parte delle imprese
assicuratrici dell'obbligo di accettare le proposte presentate dagli assicurandi
ai sensi dell'articolo 11 per l'assicurazione obbligatoria per i rischi
derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, sono soggetti
ad una sanzione pecuniaria da lire 3 milioni a lire nove milioni, in relazione
a ciascun illecito.
2. E' fatta salva la facoltà di revoca dell'autorizzazione all'esercizio
del ramo responsabilità civile per la circolazione dei veicoli in
caso di reiterato e sistematico rifiuto od elusione dell'obbligo a contrarre
di cui all'articolo 16.
3. L'assicuratore non può subordinare la stipula di una polizza
RC auto alla stipula di ulteriori contratti assicurativi".
Art. 5
(Modifiche al decreto-legge n. 857 del 1976, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 39 del 1977)
1. I commi primo, secondo e terzo dell'articolo 3 del decreto-legge
23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1977, n. 39, sono sostituiti dai seguenti:
"Per i sinistri con soli danni a cose la richiesta di risarcimento,
presentata secondo le modalità indicate nell'articolo 22 della legge
24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, deve essere corredata
dalla denuncia secondo il modulo di cui all'articolo 5 del presente decreto-legge
e recare l'indicazione del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose
danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità
del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione,
l'assicuratore formula al danneggiato congrua offerta per il risarcimento
ovvero comunica i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine
di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia
sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro.
L'obbligo di proporre al danneggiato congrua offerta per il risarcimento
del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare
offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali
o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato
o dagli aventi diritto con le modalità indicate al primo comma.
La richiesta deve contenere la descrizione delle circostanze nelle quali
si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento
e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi
all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità
delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione
con o senza postumi permanenti o, in caso di decesso, dal certificato di
morte. L'assicuratore è tenuto a provvedere all'adempimento del
predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione.
Il danneggiato non può rifiutare gli accertamenti strettamente
necessari alla valutazione del danno alla persona da parte dell'impresa.
L'assicuratore è tenuto al rispetto dei diversi termini stabiliti
dai commi primo e secondo anche in caso di sinistro che abbia determinato
sia danni a cose che lesioni personali o il decesso.
In caso di richiesta incompleta, l'assicuratore, ove non possa per
tale incompletezza formulare congrua offerta di risarcimento, richiede
al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie
integrazioni; in tal caso i termini di cui ai commi primo e secondo decorrono
nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi".
2. In attesa di una disciplina organica sul danno biologico il risarcimento
dei danni alla persona di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti
alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti avvenuti successivamente
alla data di entrata in vigore della presente legge, è effettuato
secondo i criteri e le misure seguenti:
a) a titolo di danno biologico permanente è liquidato per i
postumi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento un importo crescente
in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale
di invalidità; tale importo è calcolato in base all'applicazione
a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente
di cui all'allegato A annesso alla presente legge. L'importo così
determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione
dello 0,5 per cento per ogni anno di età a partire dall'undicesimo
anno di età. Il valore del primo punto è pari a lire un milione
duecentomila;
b) a titolo di danno biologico temporaneo è liquidato un importo
di lire settantamila per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso
di inabilità temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione
avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta
per ciascun giorno.
3. Agli effetti di cui al comma 2, per danno biologico si intende la
lesione all'integrità psicofisica della persona, suscettibile di
accertamento medico-legale. Il danno biologico è risarcibile indipendentemente
dalla sua incidenza sulla capacità di produzione di reddito del
danneggiato.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, il danno biologico viene
ulteriormente risarcito tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato.
5. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, si provvede alla predisposizione di una
specifica tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese
tra 1 e 9 punti di invalidità.
6. Gli importi indicati nel comma 2 sono aggiornati annualmente con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT.
7. L'ottavo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976,
n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n.
39, è sostituito dai seguenti:
"L'inosservanza da parte dell'impresa assicuratrice dei termini prescritti
dal presente articolo comporta:
a) in ordine alla omessa richiesta di integrazione della richiesta
di risarcimento incompleta la sanzione pecuniaria da lire un milione a
lire tre milioni;
b) in ordine alla omessa formulazione dell'offerta, all'omessa comunicazione
dei motivi della mancata offerta o all'omessa corresponsione della somma
offerta, che si protragga per oltre centoventi giorni dal termine utile
finale:
1) la sanzione da lire dieci milioni a lire sessanta milioni, in relazione
a danni a cose e lesioni guaribili entro quaranta giorni;
2) la sanzione da lire quindici milioni a lire duecentoquaranta milioni,
in relazione a danni a persone guaribili oltre quaranta giorni o per il
caso di morte.
La comunicazione dei motivi della mancata offerta effettuata entro
centoventi giorni dalla scadenza del termine utile comporta la sanzione
da lire tre milioni a lire nove milioni. La formulazione dell'offerta o
la corresponsione della stessa effettuate entro centoventi giorni dalla
scadenza del termine utile, comporta oltre al pagamento degli interessi,
l'applicazione delle seguenti sanzioni:
a) dal 5 al 10 per cento della somma offerta o pagata con un ritardo
non superiore ai quindici giorni, con un limite minimo di lire ottocentomila;
b) dal 10 al 20 per cento della somma offerta o pagata in ritardo,
decorso ogni ulteriore periodo di ritardo di quindici giorni, con un limite
minimo di lire due milioni e un limite massimo rispettivamente di lire
cinquanta milioni per sinistri con danni a cose e lesioni a persone guaribili
entro quaranta giorni e di lire duecento milioni per sinistri che abbiano
causato il decesso ovvero lesioni permanenti o guarite oltre i quaranta
giorni dal sinistro.
Qualora l'impresa formuli l'offerta in ritardo, ma provveda contestualmente
al pagamento della stessa, si applicano le sanzioni di cui ai commi precedenti
diminuite del 40 per cento.
L'offerta e il pagamento formulati in via transattiva o stragiudiziale,
ma in ritardo rispetto ai tempi di cui al presente articolo, sono soggette
comunque alle sanzioni di cui ai commi ottavo, nono e decimo.
L'impresa che corrisponda compensi professionali per l'eventuale assistenza
prestata da professionisti è tenuta ad acquisire la documentazione
probatoria relativa alla prestazione stessa e ad indicarne il corrispettivo
separatamente rispetto alle voci di danno nella quietanza di liquidazione.
Ove l'impresa abbia provveduto direttamente al pagamento dei compensi dovuti
al professionista, deve darne comunicazione al danneggiato, indicando l'importo
corrisposto".
Art. 6
(Ricorsi)
1. Avverso il provvedimento col quale ai sensi dell'articolo 4 della
legge 12 agosto 1982, n. 576, come modificato dall'articolo 4 del decreto
legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato irroga la sanzione per le infrazioni di cui all'articolo
5, è ammesso ricorso al giudice amministrativo che provvede a norma
degli articoli 33, comma 1, e 45, comma 18, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 80.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche ai provvedimenti di
irrogazione di sanzioni pecuniarie ovvero disciplinari previste da ogni
altra norma che disciplina l'esercizio delle assicurazioni private, ivi
compreso quello dell'attività di agente, di mediatore di assicurazione
e di riassicurazione e di perito assicurativo. E' abrogata ogni diversa
disposizione.
Capo II
INTERVENTI NEI SETTORI AGRICOLO, FORESTALE, DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA
Art. 7
(Delega per la modernizzazione nei settori dell'agricoltura, delle
foreste, della pesca e dell'acquacoltura)
1. Il Governo è delegato a emanare, senza che ciò comporti
oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, su proposta del
Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, uno o più decreti legislativi contenenti norme per
l'orientamento e la modernizzazione nei settori dell'agricoltura, delle
foreste, della pesca, dell'acquacoltura e della lavorazione del pescato,
anche in funzione della razionalizzazione degli interventi pubblici.
2. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1, a seguito della
deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri e dopo aver acquisito
il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alla Camera
dei deputati ed al Senato della Repubblica affinché sia espresso,
entro quaranta giorni, il parere delle Commissioni parlamentari competenti
per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza
di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere parlamentare
scada nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al comma
1 o successivamente ad esso, quest'ultimo è prorogato di sessanta
giorni.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono diretti, in coerenza
con la politica agricola dell'Unione europea, a creare le condizioni per:
a) promuovere, anche attraverso il metodo della concertazione, il sostegno
e lo sviluppo economico e sociale dell'agricoltura, dell'acquacoltura,
della pesca e dei sistemi agroalimentari secondo le vocazioni produttive
del territorio, individuando i presupposti per l'istituzione di distretti
agroalimentari, rurali ed ittici di qualità ed assicurando la tutela
delle risorse naturali, della biodiversità, del patrimonio culturale
e del paesaggio agrario e forestale;
b) favorire lo sviluppo dell'ambiente rurale e delle risorse marine,
privilegiando le iniziative dell'imprenditoria locale, anche con il sostegno
della multifunzionalità dell'azienda agricola, di acquacoltura e
di pesca, comprese quelle relative alla gestione ed alla tutela ambientale
e paesaggistica, anche allo scopo di creare fonti alternative di reddito;
c) ammodernare le strutture produttive agricole, della pesca e dell'acquacoltura,
forestali, di servizio e di fornitura di mezzi tecnici a minor impatto
ambientale, di trasformazione e commercializzazione dei prodotti nonché
le infrastrutture per l'irrigazione al fine di sviluppare la competitività
delle imprese agricole ed agroalimentari, soddisfacendo la domanda dei
mercati ed assicurando la qualità dei prodotti, la tutela dei consumatori
e dell'ambiente;
d) garantire la tutela della salute dei consumatori nel rispetto del
principio di precauzione, promuovendo la riconversione della produzione
intensiva zootecnica in produzione estensiva biologica e di qualità,
favorire il miglioramento e la tutela dell'ambiente naturale, delle condizioni
di igiene e di benessere degli animali negli allevamenti, nonché
della qualità dei prodotti per uso umano e dei mangimi per gli animali,
in particolare sviluppando e regolamentando sistemi di controllo e di tracciabilità
delle filiere agroalimentari;
e) garantire un costante miglioramento della qualità, valorizzare
le peculiarità dei prodotti e il rapporto fra prodotti e territorio,
assicurare una adeguata informazione al consumatore e tutelare le tradizioni
alimentari e la presenza nei mercati internazionali, con particolare riferimento
alle produzioni tipiche, biologiche e di qualità;
f) favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani e la concentrazione
dell'offerta in armonia con le disposizioni comunitarie in materia di concorrenza;
g) assicurare, in coerenza con le politiche generali del lavoro, un
idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nei settori agricolo, della
pesca, dell'acquacoltura e forestale, per favorire l'emersione dell'economia
irregolare e sommersa;
h) favorire la cura e la manutenzione dell'ambiente rurale, anche attraverso
la valorizzazione della piccola agricoltura per autoconsumo o per attività
di agriturismo e di turismo rurale;
i) favorire lo sviluppo sostenibile del sistema forestale, in aderenza
ai criteri e princìpi individuati dalle Conferenze ministeriali
sulla protezione delle foreste in Europa.
Art. 8
(Princìpi e criteri direttivi)
1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 7, il Governo si
atterrà ai princìpi e criteri contenuti nel capo I e nell'articolo
20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni,
nonché ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) definizione dei soggetti imprenditori agricoli, della pesca e forestali
e riordino delle qualifiche soggettive;
b) definizione delle attività di coltivazione, di allevamento,
di acquacoltura, di silvicoltura e di pesca che utilizzano, o possono utilizzare,
le risorse fondiarie, gli ecosistemi fluviali, lacustri, salmastri o marini
con equiparazione degli imprenditori della silvicoltura, dell'acquacoltura
e della pesca a quelli agricoli;
c) definizione delle attività connesse, ancorché non
svolte dall'azienda, anche in forma associata o cooperativa, dirette alla
manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione
di prodotti agricoli, agroalimentari ed agroindustriali nonché alla
fornitura di beni e servizi;
d) previsione del registro delle imprese di cui agli articoli da 2188
a 2202 del codice civile, quale strumento di pubblicità legale dei
soggetti e delle attività di cui alle lettere a), b), c), l) e u),
nonché degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle
società semplici esercenti attività agricola iscritti nelle
sezioni speciali del registro medesimo;
e) promozione e mantenimento di strutture produttive efficienti, favorendo
la conservazione dell'unità aziendale e della destinazione agricola
dei terreni e l'accorpamento dei terreni agricoli, creando le condizioni
per l'ammodernamento strutturale dell'impresa e l'ottimizzazione del suo
dimensionamento, agevolando la ricomposizione fondiaria, attenuando i vincoli
della normativa sulla formazione della proprietà coltivatrice;
f) promozione della gestione sostenibile del patrimonio forestale per
favorire lo sviluppo di nuove opportunità imprenditoriali e occupazionali,
anche in forma associata o cooperativa, la certificazione delle attività
e la difesa dagli incendi boschivi;
g) promozione, sviluppo e ammodernamento delle filiere agroalimentari
gestite direttamente dai produttori agricoli per la valorizzazione sul
mercato dei loro prodotti;
h) fissazione dei criteri per il soddisfacimento del principio comunitario
previsto dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio
1999, relativo al trasferimento di un adeguato vantaggio economico ai produttori
agricoli nella concessione degli aiuti da parte dell'Unione europea e dello
Stato membro;
i) riduzione degli obblighi e semplificazione dei procedimenti amministrativi
relativi ai rapporti tra aziende agricole, singole o associate, e pubblica
amministrazione;
l) previsione dell'integrazione delle attività agricole con
altre extragricole svolte in seno all'azienda ovvero in luogo diverso dalla
stessa, anche in forma associata o cooperativa, al fine di favorire la
pluriattività dell'impresa agricola anche attraverso la previsione
di apposite convenzioni con la pubblica amministrazione;
m) razionalizzazione e revisione della normativa in materia di ricerca,
formazione e divulgazione in agricoltura, acquacoltura e pesca privilegiando
modelli di sviluppo sostenibile e di tutela della biodiversità,
per favorire la diffusione delle innovazioni e il trasferimento dei risultati
della ricerca alle imprese;
n) garanzia della tutela della salute, del benessere degli animali,
del processo di riconversione delle produzioni agroalimentari verso una
crescente ecocompatibilità, regolamentazione e promozione di sistemi
produttivi integrati che garantiscano la tracciabilità della materia
prima agricola di base, razionalizzazione e rafforzamento del sistema di
controllo dei prodotti agricoli, della pesca e alimentari a tutela della
qualità dei prodotti con particolare riferimento agli organismi
geneticamente modificati e loro derivati;
o) sviluppo delle potenzialità produttive attraverso la valorizzazione
delle peculiarità dei prodotti tipici, anche con il sostegno dei
distretti agroalimentari, dei distretti rurali ed ittici;
p) promozione dell'etichettatura dei prodotti alimentari destinati
come tali al consumatore, con particolare riferimento a quelli di origine
animale, al fine di garantire la sicurezza e la qualità e di consentire
la conoscenza della provenienza della materia prima;
q) revisione della legge 16 marzo 1988, n. 88, relativa agli accordi
interprofessionali e dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile
1998, n. 173, relativo agli organismi interprofessionali, per assicurare
il migliore funzionamento e la trasparenza del mercato;
r) revisione della legge 20 marzo 1913, n. 272, e successive modificazioni,
al fine di adeguare le borse merci alle mutate condizioni di mercato, alle
nuove tecnologie informatiche e telematiche, a tutti gli interventi finanziari
previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, nonché
per garantire la trasparenza del mercato e la tutela dei consumatori;
s) revisione della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni,
sulla vendita al pubblico dei prodotti agricoli, al fine di semplificare
le procedure e di favorire il rapporto con i consumatori, anche abolendo
l'autorizzazione ivi prevista;
t) definizione di strumenti finanziari innovativi, di servizi assicurativi
e di garanzia al credito al fine di sostenere la competitività e
favorire la riduzione di rischi di mercato;
u) attribuzione di caratteri imprenditoriali a tutte le forme di concentrazione
dell'offerta nel rispetto del controllo democratico da parte dei soci e
nel divieto di abuso di potere nella gestione da parte dei medesimi;
v) favorire l'internazionalizzazione delle imprese agricole ed agroalimentari
e delle loro strategie commerciali con particolare riferimento alle produzioni
tipiche e di qualità e biologiche;
z) assicurare, in coerenza con le politiche generali, un idoneo supporto
allo sviluppo occupazionale nei settori dell'agricoltura, della pesca,
dell'acquacoltura e forestale, per favorire l'emersione dell'economia irregolare
e sommersa nonché la valorizzazione della qualità dei prodotti
alimentari;
aa) introduzione di regole per l'apprendistato ed il lavoro atipico
e per quello occasionale, flessibile e stagionale con riferimento ad oggettive
e specifiche esigenze nei settori oggetto della delega di cui all'articolo
7 ed emersione dell'economia irregolare e sommersa;
bb) creare le condizioni atte a favorire l'insediamento e la permanenza
dei giovani nei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura
e forestale;
cc) coordinamento dei mezzi finanziari disponibili per la promozione
di agricoltura, acquacoltura, pesca e sviluppo rurale, nonché per
la promozione dei prodotti italiani di qualità nel mercato internazionale;
dd) semplificazione delle norme e delle procedure dell'attività
amministrativa in agricoltura;
ee) previsione di apposite convenzioni con la pubblica amministrazione
quale strumento per il perseguimento delle finalità di cui al presente
articolo e all'articolo 7;
ff) definizione di un nuovo assetto normativo che, nel rispetto delle
regole comunitarie e dell'esigenza di rafforzare la politica della concorrenza,
consenta per i prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) e indicazione
geografica protetta (IGP) forme di programmazione produttiva in grado di
accompagnare l'evoluzione della domanda ed accrescere la competitività
di tali produzioni;
gg) quantificazione degli oneri derivanti da ciascuna azione avviata
in attuazione della delega di cui all'articolo 7 ed indicazione della relativa
copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio dello Stato, evitando
che nuovi o maggiori oneri ricadano comunque sui bilanci delle regioni
e degli enti locali.
2. I termini per l'emanazione dei testi unici in materia di agricoltura
e di pesca e acquacoltura di cui all'articolo 7 della legge 8 marzo 1999,
n. 50, sono prorogati fino a ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge. I testi unici di cui al presente comma entrano
in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 9
(Modifica dell'articolo 2 del decreto-legge n. 321 del 1996 convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 421 del 1996)
1. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Tali agevolazioni sono riconosciute
nella forma di un contributo in conto capitale pari all'80 per cento delle
spese ammesse per la realizzazione del predetto programma di investimenti.
Con decreto di natura non regolamentare il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato provvede a determinare le spese ammissibili
e le modalità di erogazione del contributo".
Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRIVATIZZAZIONI
Art. 10
(Interpretazione autentica dell'articolo 14, commi 3 e 4, del decreto-legge
n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge 359 del 1992.
Norme sulla cessione di energia elettrica)
1. L'articolo 14, commi 3 e 4, del decreto-legge 11 luglio 1992, n.
333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359,
si applica alle sole concessioni la cui titolarità sia stata conseguita
per effetto della trasformazione di precedenti riserve o diritti di esclusiva
previsti dal comma 1 del medesimo articolo 14 e alle concessioni di cui
erano già titolari, con esclusione di quelle relative ai servizi
pubblici locali, alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge
n. 333 del 1992, i soggetti indicati al comma 1 del medesimo articolo 14,
la cui proroga sia stata dichiarata, alla data di entrata in vigore della
presente legge, nei prospetti informativi di vendita di partecipazioni
dirette o indirette dello Stato, in Italia o all'estero.
2. Restano impregiudicati, in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2005,
i diritti di società partecipate da regioni alle quali siano affidate
concessioni sulla base di leggi regionali.
3. All'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, al comma
5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato si esprime motivatamente entro il termine
di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta; ove il Ministro
non si esprima entro tale termine, la richiesta si intende accolta. Le
predette società sono in ogni caso ammesse alle procedure di cui
al comma 3 qualora abbiano un numero di clienti finali non inferiore a
un quarto del totale dei clienti finali compresi nel bacino territoriale
oggetto della richiesta".
4. All'articolo 14 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo
il comma 5 è aggiunto il seguente:
"5-bis. A decorrere dal novantesimo giorno dalla cessione, da parte
dell'ENEL Spa, di non meno di 15.000 MW di capacità produttiva ai
sensi dell'articolo 8, comma 1, è cliente idoneo ogni cliente finale,
singolo o associato, il cui consumo, misurato in un unico punto del territorio
nazionale, destinato alle attività esercitate da imprese individuali
o costituite in forma societaria, nonché ai soggetti di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è risultato,
nell'anno precedente, superiore a 0,1 GWh. Con la medesima decorrenza cessano
di avere applicazione i commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo".
Art. 11
(Abuso di dipendenza economica e concorrenza)
1. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, è
sostituito dal seguente:
"3. Il patto attraverso il quale si realizzi l'abuso di dipendenza
economica è nullo. Il giudice ordinario competente conosce delle
azioni in materia di abuso di dipendenza economica, comprese quelle inibitorie
e per il risarcimento dei danni".
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192,
è aggiunto il seguente:
"3-bis. Ferma restando l'eventuale applicazione dell'articolo 3 della
legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità garante della concorrenza
e del mercato può, qualora ravvisi che un abuso di dipendenza economica
abbia rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato, anche su
segnalazione di terzi ed a seguito dell'attivazione dei propri poteri di
indagine ed esperimento dell'istruttoria, procedere alle diffide e sanzioni
previste dall'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nei confronti
dell'impresa o delle imprese che abbiano commesso detto abuso".
3. All'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo il comma
2, sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. Le imprese di cui al comma 2, qualora intendano svolgere attività
in mercati diversi da quelli in cui agiscono ai sensi del medesimo comma
2, operano mediante società separate.
2-ter. La costituzione di società e l'acquisizione di posizioni
di controllo in società operanti nei mercati diversi di cui al comma
2-bis sono soggette a preventiva comunicazione all'Autorità.
2-quater. Al fine di garantire pari opportunità di iniziativa
economica, qualora le imprese di cui al comma 2 rendano disponibili a società
da esse partecipate o controllate nei mercati diversi di cui al comma di-bis
beni o servizi, anche informativi, di cui abbiano la disponibilità
esclusiva in dipendenza delle attività svolte ai sensi del medesimo
comma 2, esse sono tenute a rendere accessibili tali beni o servizi, a
condizioni equivalenti, alle altre imprese direttamente concorrenti.
2-quinquies. Nei casi di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, l'Autorità
esercita i poteri di cui all'articolo 14. Nei casi di accertata infrazione
agli articoli 2 e 3, le imprese sono soggette alle disposizioni e alle
sanzioni di cui all'articolo 15.
2-sexies. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione di
cui al comma 2-ter, l'Autorità applica la sanzione amministrativa
pecuniaria fino a lire 100 milioni".
4. All'articolo 15, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, al
secondo periodo, le parole: "in misura non inferiore all'uno per cento
e non superiore al dieci per cento" sono sostituite dalle seguenti: "fino
al dieci per cento", e le parole: "relativamente ai prodotti oggetto dell'intesa
o dell'abuso di posizione dominante" sono soppresse.
Titolo II
INCENTIVI E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI MERCATI
Capo I
INTERVENTI
A TUTELA E SOSTEGNO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
Art. 12
(Modifiche ed integrazioni alla legge 27 febbraio 1985, n. 49)
1. Alla legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni, sono
apportate le modifiche di cui ai commi da 2 a 7.
2. All'articolo 1, comma 4, numero 1), sono soppresse le parole: ",
purché determinatesi non oltre due anni prima della data di presentazione
della domanda".
3. Gli articoli 3, 5 e 6 sono abrogati.
4. All'articolo 7, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emana,
nel rispetto della disciplina comunitaria degli aiuti alle piccole e medie
imprese ed in modo da non determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio
dello Stato, le direttive per l'istruttoria dei programmi di investimento
e l'ammissibilità delle relative spese, per la concessione e il
rimborso dei finanziamenti, provvedendo a individuare i limiti e i tassi
di interesse applicabili agli stessi e le modalità di acquisizione
delle relative garanzie".
5. L'articolo 8 è sostituito dal seguente:
"Art. 8. - 1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
stipula apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, con il soggetto gestore del fondo di cui
all'articolo 1, comma 1. La convenzione prevede un distinto organo competente
a deliberare sui finanziamenti di cui al presente titolo. Dall'attuazione
del presente articolo non debbono derivare nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato".
6. Gli articoli 14, 15, 16, 18 e 19 sono abrogati.
7. All'articolo 17, i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:
"2. Al fine di salvaguardare e incrementare l'occupazione, mediante
lo sviluppo di piccole e medie imprese costituite nella forma di società
cooperativa o di piccola società cooperativa, ivi incluse quelle
costituite nella forma di cooperativa sociale, appartenenti al settore
di produzione e lavoro, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
partecipa al capitale sociale di società finanziarie appositamente
costituite, utilizzando allo scopo le disponibilità del Fondo di
cui al comma 1.
3. L'importo della partecipazione è determinato, per una quota
pari al 5 per cento delle risorse disponibili, in relazione al numero delle
società finanziarie che hanno presentato domanda di partecipazione
e, per la restante quota, da importi proporzionali ai valori patrimoniali
delle società stesse e delle cooperative partecipate alla data della
domanda.
4. Le società finanziarie di cui al comma 2, che assumono la
natura di investitori istituzionali, devono essere ispirate ai principi
di mutualità di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni,
essere costituite in forma cooperativa, essere iscritte nell'elenco previsto
dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
essere in possesso dei requisiti, individuati con il decreto di cui al
comma 6, di professionalità ed onorabilità previsti per i
soggetti che svolgono funzioni amministrative, di direzione e di controllo
ed essere partecipate da almeno cinquanta cooperative distribuite sull'intero
territorio nazionale e comunque in non meno di dieci regioni.
5. Con le risorse apportate ai sensi del comma 2, le società
finanziarie possono assumere partecipazioni temporanee di minoranza nelle
cooperative, con priorità per quelle costituite da lavoratori provenienti
da aziende in crisi, nonché concedere alle cooperative stesse finanziamenti
e agevolazioni finanziarie in conformità alla disciplina comunitaria
in materia, per la realizzazione di progetti di impresa. Le società
finanziarie possono, altresì, svolgere attività di servizi
e di promozione ed essere destinatarie di fondi pubblici.
6. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato sono fissati i termini di presentazione
delle domande ed è approvato il relativo schema, nonché sono
individuate le modalità di riparto delle risorse sulla base dei
criteri di cui al comma 3, le condizioni e i limiti delle partecipazioni
al fine, in particolare, di garantire l'economicità delle iniziative
di cui al comma 5".
8. L'articolo 17, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, è
abrogato. L'articolo 15, comma 19, della legge 11 marzo 1988, n. 67, si
applica esclusivamente agli interventi in essere alla data di entrata in
vigore della presente legge. Con il decreto di cui all'articolo 17, comma
6, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, come sostituito dal comma 7 del
presente articolo, si provvede a determinare le modalità di dismissione
delle partecipazioni in essere alla data di entrata in vigore della presente
legge.
9. Resta fermo quanto disposto dai decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.
Art. 13
(Modifiche ed integrazioni alla legge 8 agosto 1985, n. 443)
1. All'articolo 3, secondo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443,
sono soppresse le parole: "la responsabilità limitata e".
2. All'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, dopo il secondo
comma è inserito il seguente:
"L'impresa costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità
limitata che, operando nei limiti dimensionali di cui alla presente legge
e con gli scopi di cui al primo comma dell'articolo 3, presenti domanda
alla commissione di cui all'articolo 9, ha diritto al riconoscimento della
qualifica artigiana ed alla conseguente iscrizione nell'albo provinciale,
sempreché la maggioranza dei soci, ovvero, uno nel caso di due soci,
svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo
e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti
della società".
3. Nella legge 8 agosto 1985, n. 443, nei commi primo, terzo e quarto
dell'articolo 7, le parole: "articoli 2, 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti:
"articoli 2, 3, 4 e 5, terzo comma" e all'articolo 9, secondo comma, numero
1), le parole: "articoli 2, 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "articoli
2, 3, 4 e 5, terzo comma".
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati
in lire 36.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base
di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
medesimo.
Art. 14
(Misure per favorire l'accesso delle imprese artigiane agli incentivi
di cui al decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 488 del 1992. Disposizioni in materia di incentivi alle
imprese e di finanziamento delle iniziative dell'IPI)
1. Con direttive di cui all'articolo 18, comma 1, lettera aa), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono determinate le modalità
semplificate per l'accesso delle imprese artigiane agli interventi di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. A tale fine, una
quota delle risorse annualmente disposte in favore del citato decreto-legge
n. 415 del 1992, determinata con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, è utilizzata per integrare le disponibilità
del Fondo previsto dall'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949,
e viene amministrata, con contabilità separata, dal soggetto gestore
del Fondo medesimo sulla base di apposito contratto da stipulare con il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Dall'attuazione
delle disposizioni di cui al presente comma non debbono derivare nuovi
o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
2. Per la verifica del rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni
di cui alla normativa nazionale e comunitaria il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, provvede con proprio decreto a disciplinare
le modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti
pubblici concessi alle imprese anche tramite apposite comunicazioni all'ufficio
del registro delle imprese.
3. A decorrere dall'esercizio finanziario 2001 gli oneri per il finanziamento
delle iniziative che l'Istituto per la promozione industriale (IPI) assume
sulla base di programmi di sostegno delle iniziative per la promozione
imprenditoriale sull'intero territorio nazionale gravano sulle disponibilità
del Fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Art. 15
(Agevolazioni regionali e disposizioni in materia di turismo)
1. Il comma 2-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 29 agosto 1994,
n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n.
598, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"2-bis. Le agevolazioni a valere sulle operazioni di cui alla lettera
b) del comma 2 sono concesse, anche nella forma del contributo in conto
capitale, alle condizioni stabilite nell'esercizio delle funzioni conferite
alle regioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112".
2. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 111, le parole: "allo 0,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti:
"al 2 per cento".
Art. 16
(Agevolazioni per l'informazione al consumatore)
1. E' autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l'anno 2001 per il
finanziamento fino alla misura del 70 per cento, di progetti promossi dalle
associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco di cui
all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, per servizi di assistenza,
informazione ed educazione resi a consumatori e utenti compresi quelli
della pubblica amministrazione.
2. Con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabiliti i criteri di erogazione dei contributi di cui al
comma 1, nonché le modalità ed i termini di presentazione
dei relativi progetti.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 2001, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero
dei trasporti e della navigazione.
Art. 17
(Misure atte a favorire la riqualificazione delle imprese di facchinaggio
e di movimentazione delle merci)
1. Le imprese che esercitano attività di facchinaggio debbono
essere iscritte nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre
1993, n. 580, oppure nell'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo
5 della legge 8 agosto 1985, n. 443. L'iscrizione al registro o all'albo
è subordinata alla dimostrazione della sussistenza di specifici
requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnico-organizzativa
e di onorabilità che saranno indicati con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato da emanare, di concerto con il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono previste altresì le
fasce di classificazione delle imprese, in relazione al volume di affari,
le sanzioni, nonché i casi e le modalità di sospensione,
di cancellazione e di reiscrizione delle imprese nel registro e nell'albo
di cui al medesimo comma 1.
3. Per attività di facchinaggio si intendono quelle previste
dalla tabella allegata al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale 3 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del
20 dicembre 1999.
Art. 18
(Modifiche alla legge 3 febbraio 1989, n. 39)
1. Alla legge 3 febbraio 1989, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 3, la lettera e) è sostituita dalla
seguente:
"e) avere conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado,
avere frequentato un corso di formazione ed avere superato un esame diretto
ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante
in relazione al ramo di mediazione prescelto, oppure avere conseguito il
diploma di scuola secondaria di secondo grado ed avere effettuato un periodo
di pratica di almeno dodici mesi continuativi con l'obbligo di frequenza
di uno specifico corso di formazione professionale. Le modalità
e le caratteristiche del titolo di formazione, dell'esame e quelle della
tenuta del registro dei praticanti sono determinate con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;";
b) all'articolo 3, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
"5-bis. Per l'esercizio della professione di mediatore deve essere
prestata idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali
ed a tutela dei clienti"
c) all'articolo 5, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile:
a) con l'attività svolta in qualità di dipendente da
persone, società o enti, privati e pubblici, ad esclusione delle
imprese di mediazione;
b) con l'esercizio di attività imprenditoriali e professionali,
escluse quelle di mediazione comunque esercitate".
Art. 19
(Norme per l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti)
1. Al fine di assicurare la qualità e l'efficienza del servizio,
il contenimento dei prezzi di vendita ed il raggiungimento degli obiettivi
di razionalizzazione del sistema distributivo dei carburanti di cui al
decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato adotta, d'intesa con la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Piano nazionale contenente le linee guida per l'ammodernamento del sistema
distributivo dei carburanti. In coerenza con il Piano nazionale, le regioni,
nell'ambito dei poteri programmatori loro attribuiti, provvedono a redigere
i piani regionali sulla base dei seguenti indirizzi:
a) determinazione degli obiettivi prioritari e delle modalità
per la chiusura degli impianti incompatibili;
b) definizione sul territorio regionale di bacini di utenza da individuare
con parametri omogenei;
c) determinazione di criteri, in coerenza con la tipologia individuata
dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 1999, n. 496, per
l'apertura di un nuovo punto vendita, incluse le superfici e le distanze
minime obbligatorie tra gli impianti;
d) determinazione di regole transitorie durante il periodo di attuazione
del processo di ammodernamento della rete;
e) determinazione di parametri di individuazione degli impianti di
pubblico servizio al fine di assicurare, in zone periferiche o particolarmente
disagiate, nonché in zone montane, i servizi minimi;
f) definizione di modalità per l'aumento dell'automazione degli
impianti in misura non inferiore al 50 per cento dei volumi di vendita;
g) individuazione della necessaria flessibilità degli orari
nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo
11 febbraio 1998, n. 32;
h) definizione delle modalità di sviluppo di attività
commerciali integrative presso gli impianti di distribuzione dei carburanti
della rete stradale e autostradale;
i) determinazione, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo
3, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287, degli indirizzi, dei criteri
e delle priorità di base ai quali i comuni individuano il numero
delle autorizzazioni rilasciabili ai soggetti titolari della licenza di
esercizio rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza, in possesso dei requisiti
di cui all'articolo 2 della medesima legge n. 287 del 1991, per l'attivazione
nei locali dell'impianto di un esercizio per la somministrazione di alimenti
e bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge stessa.
L'attività di somministrazione è effettuata nel rispetto
delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 7, della medesima legge
n. 287 del 1991, e non è trasferibile in altra sede. Resta fermo
che l'attivazione di un esercizio della suddetta tipologia presso gli impianti
di distribuzione dei carburanti da parte di soggetti diversi dai titolari
delle licenze di esercizio rilasciate dall'ufficio tecnico di finanza è
soggetta alle disposizioni della citata legge n. 287 del 1991.
2. Sono fatte salve le disposizioni emanate dalle regioni compatibili
con gli indirizzi di cui al comma 1.
3. In conformità alle prescrizioni dettate dal regolamento (CE)
n. 2790/1999 della Commissione, del 22 dicembre 1999, i rapporti economici
fra i soggetti titolari di autorizzazione, concessione, o fornitori e le
associazioni di categoria dei gestori di impianti di distribuzione dei
carburanti sono regolati secondo modalità e termini definiti nell'ambito
di specifici accordi aziendali, stipulati tra ciascun soggetto titolare
di autorizzazione, concessione, o fornitore e le associazioni di categoria
maggiormente rappresentative a livello nazionale dei gestori, aventi ad
oggetto l'individuazione dei criteri di formazione dei prezzi di vendita
consentiti nel medesimo regolamento nell'ambito di predefinite tipologie
di contratti. Negli stessi accordi aziendali sono regolati rapporti contrattuali
ed economici inerenti le attività aggiuntive a quella di distribuzione
dei carburanti. Gli accordi definiscono altresì le modalità
per esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie
individuali.
4. All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 11 febbraio 1998,
n. 32, le parole "tutte le attrezzature fisse e mobili" devono intendersi
riferite anche alle attrezzature per l'erogazione e il pagamento sia anticipato
che posticipato del rifornimento.
Art. 20
(Norme in materia di apertura di esercizi commerciali)
1. Fino alla definizione da parte delle regioni delle modalità
di attuazione dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, non può essere negata l'autorizzazione all'apertura
di un esercizio avente una superficie di vendita non superiore a 1.500
mq. in caso di concentrazione di esercizi di vendita di cui all'articolo
4, comma 1, lettera d), del citato decreto legislativo n. 114 del 1998,
operanti nello stesso comune e autorizzati ai sensi dell'articolo 24 della
legge 11 giugno 1971, n. 426, per la vendita di generi di largo e generale
consumo. La superficie di vendita del nuovo esercizio non può essere
superiore alla somma dei limiti massimi indicati alla citata lettera d)
del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 114 del 1998, tenuto
conto del numero degli esercizi concentrati. Il rilascio dell'autorizzazione
comporta la revoca dei titoli autorizzatori preesistenti.
Capo II
INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE
IMPRESE
Art. 21
(Misure di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese)
1. All'articolo 1, comma 4, ultimo periodo, della legge 24 aprile 1990,
n. 100, dopo le parole: "enti pubblici," sono inserite le seguenti: "da
regioni nonché dalle province autonome di Trento e Bolzano e da
società finanziarie di sviluppo controllate dalle regioni o dalle
province autonome,".
2. All'articolo 1, comma 2, lettera h-ter), della legge 24 aprile 1990,
n. 100, e successive modificazioni, le parole: "e di factoring" sono sostituite
dalle seguenti: ", di factoring e di general trading".
3. L'articolo 4, comma 1, della legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
"1. Il soggetto gestore del fondo di cui all'articolo 3 della legge
28 maggio 1973, n. 295, corrisponde contributi agli interessi agli operatori
italiani a fronte di operazioni di finanziamento della loro quota, o di
parte di essa, di capitale di rischio nelle società o imprese all'estero
partecipate dalla SIMEST Spa, alle modalità, condizioni ed importo
massimo stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con
l'estero. Si applica l'articolo 3, commi 1, 2 e 5, della legge 26 novembre
1993, n. 489. I relativi oneri sono a carico del fondo di cui alla legge
28 maggio 1973, n. 295".
4. Le disponibilità del fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge
28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
1981, n. 394, e successive modificazioni, possono essere utilizzate anche
per la concessione di contributi agli interessi a fronte di finanziamenti
a favore di soggetti esteri che realizzino nei loro Paesi, diversi da quelli
dell'Unione europea, strutture e reti di vendita di prodotti italiani,
quali strutture e reti in franchising. Con successivo decreto del Ministro
del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti le condizioni, le modalità
ed i termini dell'intervento agevolativo. Per la gestione degli interventi
di cui al presente comma la SIMEST Spa stipula con il Ministero del commercio
con l'estero apposito addendum alla convenzione sottoscritta il 16 ottobre
1998 con il predetto Ministero per la gestione degli interventi di cui
al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, anche al fine di determinare i relativi
compensi e rimborsi, in ogni caso a carico del fondo stesso, sostenuti
per la gestione degli interventi di cui al presente comma.
5. Dopo il comma 6 dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 143, è inserito il seguente:
"6-bis. Una quota delle disponibilità finanziarie del fondo
rotativo istituito dall'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n.
251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394,
può essere utilizzata per la concessione di una garanzia integrativa
e sussidiaria ai soggetti beneficiari dei finanziamenti agevolati concessi
ai sensi del predetto articolo 2. La determinazione della quota massima
delle disponibilità da destinare alla concessione della garanzia,
nonché la percentuale massima della garanzia rispetto all'ammontare
del finanziamento, sono stabilite con i decreti di attuazione di cui al
comma 7 del presente articolo.".
6. Il comma 4 dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41,
è abrogato.
7. Le disponibilità del fondo di cui all'articolo 37 della legge
25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, possono essere utilizzate
anche per agevolare il sostegno finanziario ai processi esportativi delle
imprese artigiane e ai programmi di penetrazione commerciale e di internazionalizzazione
promossi dalle imprese stesse e dai consorzi export a queste collegati,
secondo finalità, forme tecniche, modalità e condizioni da
definire con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Al fine di assicurare il miglior servizio alle imprese artigiane e ai loro
consorzi export, il soggetto gestore del predetto fondo si avvale anche
degli interventi di garanzia di cui alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068,
e successive modificazioni, e stipula apposito contratto con il Ministero
del commercio con l'estero nel quale può essere previsto un regime
di convenzionamento con la SIMEST Spa.
8. L'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
143, si interpreta nel senso che sono esenti da imposte dirette e indirette
e da tasse le operazioni di soppressione della sezione speciale per l'assicurazione
del credito all'esportazione e di successione dell'Istituto per i servizi
assicurativi del commercio estero alla medesima, incluse le operazioni
di determinazione, sia in via provvisoria sia in via definitiva, del patrimonio
netto del medesimo Istituto; non concorrono alla formazione del reddito
imponibile i maggiori valori iscritti nel bilancio del medesimo Istituto
in seguito alle predette operazioni; detti maggiori valori sono riconosciuti
ai fini delle imposte sui redditi.
9. Alla legge 25 marzo 1997, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 2, la lettera h) è sostituita dalla
seguente:
"h) promuove e assiste le aziende del settore agro-alimentare sui mercati
esteri;";
b) all'articolo 3, il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Le unità operative dell'ICE all'estero sono notificate nelle
forme che gli Stati esteri richiedono per concedere lo status di Agenzia
governativa e le conseguenti esenzioni fiscali anche per il personale che
vi presta servizio. Ove necessario, il Ministero degli affari esteri promuove
a tal fine la stipula di specifici accordi o intese con gli Stati ospitanti
le unità operative dell'ICE. In presenza di particolari situazioni
il Ministero degli affari esteri può valutare l'opportunità
di notificare come personale delle rappresentanze diplomatiche il personale
di ruolo che presta servizio presso le unità operative dell'ICE
all'estero senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato".
10. Ad integrazione di quanto già previsto dall'articolo 103,
comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e al fine dello sviluppo
del commercio elettronico e dei collegamenti telematici in sostegno dell'internazionalizzazione
delle imprese, con particolare riferimento al settore produttivo tessile,
dell'abbigliamento e calzaturiero, è stanziata la somma di lire
110 miliardi a valere sul fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio
1982, n. 46. Allo scopo il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
adotta specifiche misure per la concessione, a valere su detta somma, di
contributi in conto capitale nei limiti degli aiuti de minimis. Sulla stessa
somma gravano altresì gli oneri per le azioni e le iniziative per
la formazione di tecnici specializzati nelle metodologie, nelle procedure
gestionali e nelle tecnologie anzidette, con riferimento alle filiere produttive
del settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero. Al relativo onere
si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2000, dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Capo III
MISURE DI INTERVENTO
NEL SETTORE DELLE COMUNICAZIONI
Art. 22
(Contributo per l'acquisto di ricevitori-decodificatori e disposizioni
in favore della ricerca nel campo delle comunicazioni)
1. Alle persone fisiche, ai pubblici esercizi ed agli alberghi che acquistano
un apparato ricevitore-decodificatore per la ricezione e trasmissione di
dati, di programmi digitali con accesso condizionato e di programmi radiotelevisivi
digitali in chiaro conforme alle caratteristiche determinate dall'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del decreto-legge 30 gennaio
1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999,
n. 78, nonché alle persone fisiche e giuridiche che acquistano un
apparato di utente per la trasmissione e la ricezione a larga banda dei
dati via INTERNET è riconosciuto per una sola volta un contributo
statale fino a lire 150.000 fino a concorrenza di lire 36,5 miliardi per
l'anno 2000, lire 31 miliardi per l'anno 2001, lire 113,1 miliardi per
l'anno 2002 e lire 25 miliardi per l'anno 2003. Con decreto del Ministro
delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, sono definite le modalità di erogazione del contributo
ai fini del rispetto dei limiti di stanziamento.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede, per
l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle comunicazioni, e, per ciascuno degli anni 2001,
2002 e 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle comunicazioni.
3. Per lo sviluppo e il potenziamento della ricerca nel settore di cui
al comma 1 e, in generale, nel campo delle comunicazioni è autorizzato
il limite di impegno quindicennale di lire 6.000 milioni annue a decorrere
dall'anno 2001.
4. I soggetti di alta specializzazione che operano prevalentemente per
il conseguimento delle finalità pubbliche nel campo delle comunicazioni,
con particolare riferimento ai programmi di ricerca mirati allo sviluppo
della tecnologia nel settore di cui al comma 1 ovvero attinenti alle politiche
di allocazione ed assegnazione dello spettro radio e di gestione efficiente
delle frequenze sia radiomobili che televisive, nonché allo studio
dell'impatto dei campi elettromagnetici sulla salute dei cittadini e sull'ambiente,
individuati dal Ministero delle comunicazioni, sono autorizzati a contrarre
operazioni finanziarie il cui ammontare è correlato alla quota limite
di impegno agli stessi assegnata con il medesimo provvedimento di individuazione.
5. Il Ministero delle comunicazioni corrisponde direttamente agli istituti
finanziari le quote di ammortamento per capitale e per interessi relative
alle operazioni finanziarie di cui al comma 4.
6. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai
commi 3, 4 e 5, pari a lire 6.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle comunicazioni.
Art. 23
(Contributi a favore delle emittenti televisive locali)
1. Ai soggetti titolari di emittenti televisive locali legittimamente
operanti alla data del 1° settembre 1999, è riconosciuto un
contributo non superiore al 40 per cento delle spese sostenute, comprovate
da idonea documentazione, per l'adeguamento al piano nazionale di assegnazione
delle frequenze radiotelevisive adottato dall'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni, e per l'ammodernamento degli impianti, nel rispetto
della normativa in materia di inquinamento elettromagnetico.
2. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione del
contributo.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, nel limite di lire
165,3 miliardi nell'anno 2000, di lire 84,8 miliardi nell'anno 2001 e di
lire 101,7 miliardi nell'anno 2002, si provvede, per l'anno 2000, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio
triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base
di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
delle comunicazioni, e, per gli anni 2001 e 2002, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.
Capo IV
INTERVENTI A
FAVORE DELLE INFRASTRUTTURE INTERMODALI
Art. 24
(Delega per il completamento della rete interportuale nazionale)
1. Al fine di consentire l'ottimale e razionale svolgimento delle procedure
e la realizzazione degli interventi previsti all'articolo 9, comma 2, della
legge 23 dicembre 1997, n. 454, e all'articolo 9, comma 3, della legge
30 novembre 1998, n. 413, per il completamento e il riequilibrio della
rete interportuale nazionale in un contesto di rete logistica, il Governo
è delegato ad emanare, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio
dello Stato, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione,
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un
decreto legislativo per il riordino della normativa vigente in materia
di procedure, soggetti e strutture da ammettere ai contributi nonché,
nel rispetto dei decreti legislativi emanati ai sensi della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni, con l'osservanza dei seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) definire le modalità e i requisiti per l'ammissione ai contributi
di infrastrutture intermodali, anche diverse dagli interporti come definiti
dall'articolo 1 della legge 4 agosto 1990, n. 240;
b) prevedere, al fine dell'ammissione a contributo, il maggior apporto
possibile di altre risorse rese disponibili da soggetti pubblici o privati
interessati alla realizzazione dell'infrastruttura;
c) definire la rete interportuale nazionale e le infrastrutture intermodali
ad essa complementari, finalizzate alla realizzazione del riequilibrio
modale e territoriale attraverso la creazione di un sistema integrato tra
le varie tipologie di trasporto, nell'ambito della elaborazione del Piano
generale dei trasporti;
d) rafforzare le misure per l'integrazione tra le reti di trasporto
e tra le infrastrutture intermodali esistenti, per la fruibilità
dei servizi e per la riduzione dell'inquinamento;
e) completare funzionalmente gli interporti già individuati
e ammessi al finanziamento;
f) privilegiare le infrastrutture intermodali collegate o collegabili
alle grandi direttrici internazionali mediante il sistema autostradale,
le reti ferroviarie ad alta capacità, il sistema portuale ed aeroportuale
a rilievo internazionale ed intercontinentale.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo
di cui al comma 1, sono abrogate le disposizioni concernenti il piano quinquennale
degli interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240, e successive
modificazioni, al decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, e alla legge 23
dicembre 1997, n. 454. A decorrere dalla medesima data, sono altresì
abrogate le disposizioni concernenti procedure, soggetti e strutture da
ammettere ai contributi da erogare, sulla base di criteri previamente determinati
in conformità alle previsioni di cui al comma 1, a valere sui finanziamenti
previsti dalle disposizioni richiamate nel medesimo comma 1. Sono fatti
salvi i procedimenti già avviati alla predetta data ai sensi degli
articoli 4 e 6 della legge 4 agosto 1990, n. 240, e successive modificazioni,
e quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 7 dicembre 1999,
n. 472.
3. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, a seguito della
deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, e dopo aver acquisito
il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, da esprimere entro trenta
giorni, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perché su di esso sia espresso, entro sessanta giorni dalla data
di trasmissione, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per
materia; decorso tale termine, il decreto è emanato anche in mancanza
di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni
scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto
al comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta
giorni.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi da essa fissati, il
Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 1 e 3,
disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo emanato ai
sensi del comma 1.
5. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera
b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le procedure di attuazione
del decreto legislativo di cui al comma 1 secondo criteri di semplificazione
e razionalizzazione.
Titolo III
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 25
(Norme applicative)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a
statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto
e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
ALLEGATO A
(v. articolo 5, comma 2)
TABELLA DI DETERMINAZIONE
DEL VALORE DEL PUNTO
Punto percentuale
di invalidità |
Coefficiente
moltiplicatore |
1 |
1,0 |
2 |
1,1 |
3 |
1,2 |
4 |
1,3 |
5 |
1,5 |
6 |
1,7 |
7 |
1,9 |
8 |
2,1 |
9 |
2,3 |
|
|