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Si riporta la legge n.383 del 2000 sull'associazionismo. |
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Capo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1. (Finalità e oggetto della legge) 1. La Repubblica riconosce il valore sociale dell’associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia; favorisce il suo apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale. 2. La presente legge, in attuazione degli articoli
2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta
princìpi fondamentali e norme per la valorizzazione dell’associazionismo
di promozione sociale e stabilisce i princìpi cui le regioni e le
province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni
pubbliche e le associazioni di promozione sociale nonchè i criteri
cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei
medesimi rapporti.
Art. 2. (Associazioni di promozione sociale) 1. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. 2. Non sono considerate associazioni di promozione
sociale, ai fini e per gli effetti della presente legge, i partiti politici,
le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni
professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità
la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.
Art. 3. (Atto costitutivo e statuto) 1. Le associazioni di promozione sociale si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l’altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti: a) la denominazione; b) l’oggetto sociale;
Art. 4. (Risorse economiche) 1. Le associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da: a) quote e contributi degli associati; b) eredità, donazioni
e legati;
2. Le associazioni di promozione sociale sono tenute per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l’indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), nonchè, per le risorse economiche di cui alla lettera g), della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile di cui all’articolo 22. Art. 5. (Donazioni ed eredità) 1. Le associazioni di promozione sociale prive di personalità giuridica possono ricevere donazioni e, con beneficio di inventario, lasciti testamentari, con l’obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità previste dall’atto costitutivo e dallo statuto. 2. I beni pervenuti ai sensi del comma 1 sono intestati alle associazioni. Ai fini delle trascrizioni dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile. Art. 6. (Rappresentanza) 1. Le associazioni di promozione sociale anche non riconosciute sono rappresentate in giudizio dai soggetti ai quali, secondo lo statuto, è conferita la rappresentanza legale. 2. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione di promozione sociale i terzi creditori devono far valere i loro diritti sul patrimonio dell’associazione medesima e, solo in via sussidiaria, possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione. Capo II REGISTRI E OSSERVATORI
Sezione I Registri nazionale,
Art. 7. (Registri) 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari sociali è istituito un registro nazionale al quale possono iscriversi, ai fini dell’applicazione della presente legge, le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, costituite ed operanti da almeno un anno. Alla tenuta del registro si provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per gli affari sociali. 2. Per associazioni di promozione sociale a carattere
nazionale si intendono quelle che svolgono attività in almeno cinque
regioni ed in almeno venti province del territorio nazionale.
Art. 8. (Disciplina del procedimento per le
1. Il Ministro per la solidarietà sociale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un apposito regolamento che disciplina il procedimento per l’emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle associazioni a carattere nazionale nel registro nazionale di cui all’articolo 7, comma 1, e la periodica revisione dello stesso, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. Le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano disciplinano con proprie leggi, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, l’istituzione dei registri
di cui all’articolo 7, comma 4, i procedimenti per l’emanazione dei provvedimenti
di iscrizione e di cancellazione delle associazioni che svolgono attività
in ambito regionale o provinciale nel registro regionale o provinciale
nonchè la periodica revisione dei registri regionali e provinciali,
nel rispetto dei princìpi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le
regioni e le province autonome trasmettono altresì annualmente copia
aggiornata dei registri all’Osservatorio nazionale di cui all’articolo
11.
Art. 9. (Atti soggetti ad iscrizione nei registri) 1. Nei registri di cui all’articolo 7 devono risultare l’atto costitutivo, lo statuto, la sede dell’associazione e l’ambito territoriale di attività. 2. Nei registri devono essere iscritti altresì le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede, le deliberazioni di scioglimento. Art. 10. (Ricorsi avverso i provvedimenti relativi
1. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso ricorso in via amministrativa, nel caso si tratti di associazioni a carattere nazionale, al Ministro per la solidarietà sociale, che decide previa acquisizione del parere vincolante dell’Osservatorio nazionale di cui all’articolo 11; nel caso si tratti di associazioni che operano in ambito regionale o nell’ambito delle province autonome di Trento e di Bolzano, al presidente della giunta regionale o provinciale, previa acquisizione del parere vincolante dell’osservatorio regionale previsto dall’articolo 14. 2. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso, in ogni caso, entro sessanta giorni, ricorso al tribunale amministrativo regionale competente, che decide, in camera di consiglio, nel termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, sentiti i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla sua notifica, al Consiglio di Stato, il quale decide con le stesse modalità entro sessanta giorni. Sezione II Osservatorio nazionale e osservatori
Art. 11. (Istituzione e composizione dell’Osservatorio nazionale) 1. In sede di prima attuazione della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, è istituito l’Osservatorio nazionale dell’associazionismo, di seguito denominato «Osservatorio», presieduto dal Ministro per la solidarietà sociale, composto da 26 membri, di cui 10 rappresentanti delle associazioni a carattere nazionale maggiormente rappresentative, 10 rappresentanti estratti a sorte tra i nominativi indicati da altre associazioni e 6 esperti. 2. Le associazioni di cui al comma 1 devono essere
iscritte nei registri ai rispettivi livelli.
Art. 12. (Funzionamento e attribuzioni) 1. Per lo svolgimento dei suoi compiti l’Osservatorio, che ha sede presso il Dipartimento per gli affari sociali, adotta un apposito regolamento entro sessanta giorni dall’insediamento. 2. Con regolamento, approvato con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono disciplinati le procedure per la gestione delle risorse assegnate
all’Osservatorio e i rapporti tra l’Osservatorio e il Dipartimento per
gli affari sociali.
a) assistenza alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, nella tenuta e nell’aggiornamento del registro nazionale; b) promozione di studi e
ricerche sull’associazionismo in Italia e all’estero;
4. Per lo svolgimento dei propri compiti l’Osservatorio si avvale delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dal Dipartimento per gli affari sociali. 5. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 745 milioni per il 2000 e di lire 1.490 milioni annue a decorrere dal 2001. Art. 13. (Fondo per l’associazionismo) 1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per l’associazionismo, finalizzato a sostenere finanziariamente le iniziative ed i progetti di cui alle lettere d) e f) del comma 3 dell’articolo 12. 2. Per il funzionamento del Fondo è autorizzata la spesa massima di lire 4.650 milioni per il 2000, 14.500 milioni per il 2001 e 20.000 milioni annue a decorrere dal 2002. Art. 14. (Osservatori regionali) 1. Le regioni istituiscono osservatori regionali per l’associazionismo con funzioni e modalità di funzionamento da stabilire con la legge regionale di cui all’articolo 8, comma 2. 2. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente
articolo e dell’articolo 7, comma 4, è autorizzata la spesa di lire
150 milioni per il 2000 e di lire 300 milioni annue a decorrere dal 2001.
Art. 15. (Collaborazione dell’ISTAT) 1. L’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) è tenuto a fornire all’Osservatorio adeguata assistenza per l’effettuazione di indagini statistiche a livello nazionale e regionale e a collaborare nelle medesime materie con gli osservatori regionali. 2. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per il 2000 e di lire 100 milioni annue a decorrere dal 2001. Art. 16. (Rapporti con l’Osservatorio nazionale
1. L’Osservatorio svolge la sua attività in collaborazione con l’Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all’articolo 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266, sulle materie di comune interesse. 2. L’Osservatorio e l’Osservatorio nazionale per
il volontariato sono convocati in seduta congiunta almeno una volta all’anno,
sotto la presidenza del Ministro per la solidarietà sociale o di
un suo delegato.
Art. 17. (Partecipazione alla composizione
1. L’Osservatorio e l’Osservatorio nazionale per il volontariato designano dieci membri del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL), scelti fra le persone indicate dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato maggiormente rappresentative. 2. L’alinea del comma 1 dell’articolo 2 della legge
30 dicembre 1986, n. 936, è sostituito dal seguente: «Il Consiglio
nazionale dell’economia e del lavoro è composto di esperti, rappresentanti
delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato
e rappresentanti delle categorie produttive, in numero di centoventuno,
oltre al presidente, secondo la seguente ripartizione:».
«1-bis) dieci rappresentanti
delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato
dei quali, rispettivamente, cinque designati dall’Osservatorio nazionale
dell’associazionismo e cinque designati dall’Osservatorio nazionale per
il volontariato;».
Capo III PRESTAZIONI DEGLI ASSOCIATI, DISCIPLINA FISCALE E AGEVOLAZIONI Sezione I Prestazioni degli associati Art. 18. (Prestazioni degli associati) 1. Le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. 2. Le associazioni possono, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati. Art. 19. (Flessibilità nell’orario di lavoro) 1. Per poter espletare le attività istituzionali svolte anche in base alle convenzioni di cui all’articolo 30, i lavoratori che facciano parte di associazioni iscritte nei registri di cui all’articolo 7 hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità dell’orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l’organizzazione aziendale. Sezione II Disciplina fiscale, diritti
Art. 20. (Prestazioni in favore dei familiari
1. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti dei familiari conviventi degli associati sono equiparate, ai fini fiscali, a quelle rese agli associati. 2. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 2.700 milioni per il 2000, lire 5.400 milioni per il 2001 e lire 5.400 milioni a decorrere dal 2002. Art. 21. (Imposta sugli intrattenimenti) 1. In deroga alla disposizione di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, le quote e i contributi corrisposti alle associazioni di promozione sociale non concorrono alla formazione della base imponibile, ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti. 2. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 3.500 milioni per il 2001 e lire 3.500 milioni a decorrere dal 2002. Art. 22. (Erogazioni liberali) 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 13-bis:
c) all’articolo 110-bis,
comma 1, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti da enti
non commerciali, le parole: «oneri indicati alle lettere a), g),
h), h-bis), i) ed i-bis) del comma 1 dell’articolo 13-bis» sono sostituite
dalle seguenti: «oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis),
i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell’articolo 13-bis»;
2. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 71.500 milioni per il 2001 e lire 41.000 milioni a decorrere dal 2002. Art. 23. (Tributi locali) 1. Gli enti locali possono deliberare riduzioni sui tributi di propria competenza per le associazioni di promozione sociale, qualora non si trovino in situazioni di dissesto ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni. Art. 24. (Accesso al credito agevolato e privilegi) 1. Le provvidenze creditizie e fideiussorie previste dalle norme per le cooperative e i loro consorzi sono estese, senza ulteriori oneri per lo Stato, alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato iscritte nei rispettivi registri che, nell’ambito delle convenzioni di cui all’articolo 30, abbiano ottenuto l’approvazione di uno o più progetti di opere e di servizi di interesse pubblico inerenti alle finalità istituzionali. 2. I crediti delle associazioni di promozione sociale
per i corrispettivi dei servizi prestati e per le cessioni di beni hanno
privilegio generale sui beni mobili del debitore ai sensi dell’articolo
2751-bis del codice civile.
Art. 25. (Messaggi di utilità sociale) 1. Ai sensi dell’articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, la Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo i messaggi di utilità sociale ricevuti dall’Osservatorio. 2. All’articolo 6, primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, dopo le parole: «alle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute,» sono inserite le seguenti: «alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali,». Art. 26. (Diritto all’informazione ed accesso
1. Alle associazioni di promozione sociale è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui all’articolo 22, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle associazioni di promozione sociale. Art. 27. (Tutela degli interessi sociali e collettivi) 1. Le associazioni di promozione sociale sono legittimate: a) a promuovere azioni giurisdizionali e ad intervenire nei giudizi promossi da terzi, a tutela dell’interesse dell’associazione; b) ad intervenire in giudizi
civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di
interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite
dall’associazione;
2. Le associazioni di promozione sociale sono legittimate altresì ad intervenire nei procedimenti amministrativi ai sensi dell’articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Art. 28. (Accesso al Fondo sociale europeo) 1. Il Governo, d’intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove ogni iniziativa per favorire l’accesso delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato ai finanziamenti del Fondo sociale europeo per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, nonchè, in collaborazione con la Commissione delle Comunità europee, per facilitare l’accesso ai finanziamenti comunitari, inclusi i prefinanziamenti da parte degli Stati membri e i finanziamenti sotto forma di sovvenzioni globali. Art. 29. (Norme regionali
1. Le leggi regionali e le leggi delle province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla promozione e favoriscono lo sviluppo dell’associazionismo di promozione sociale, salvaguardandone l’autonomia di organizzazione e di iniziativa. Art. 30. (Convenzioni) 1. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all’articolo 7, per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto verso terzi. 2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette
a garantire l’esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità
le attività stabilite dalle convenzioni stesse. Devono inoltre prevedere
forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità
nonchè le modalità di rimborso delle spese.
Art. 31. (Strutture e autorizzazioni temporanee
1. Le amministrazioni statali, con le proprie strutture civili e militari, e quelle regionali, provinciali e comunali possono prevedere forme e modi per l’utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, di pluralismo e di uguaglianza. 2. Alle associazioni di promozione sociale, in occasione
di particolari eventi o manifestazioni, il sindaco può concedere
autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande in
deroga ai criteri e parametri di cui all’articolo 3, comma 4, della legge
25 agosto 1991, n. 287. Tali autorizzazioni sono valide soltanto per il
periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o gli
spazi cui si riferiscono e sono rilasciate alla condizione che l’addetto
alla somministrazione sia iscritto al registro degli esercenti commerciali.
Art. 32. (Strutture per lo svolgimento
1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali. 2. All’articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390, dopo la lettera b), è inserita la seguente: «b-bis) ad associazioni
di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali;».
4. La sede delle associazioni di promozione sociale
ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili
con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal decreto del Ministro
per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 97 del 16 aprile 1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.
Capo IV DISPOSIZIONI FINANZIARIE Art. 33. (Copertura finanziaria) 1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato nella misura di lire 10.000 milioni per l’anno 2000, di lire 98.962 milioni per l’anno 2001 e di lire 73.962 milioni a decorrere dall’anno 2002, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 10.000 milioni per l’anno 2000, lire 90.762 milioni per l’anno 2001 e lire 67.762 milioni a decorrere dall’anno 2002, l’accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e quanto a lire 8.200 milioni per l’anno 2001 e lire 6.200 milioni a decorrere dall’anno 2002, l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
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