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Legge 27 dicembre 2004, n. 307
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre
2004)
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia fiscale
e di finanza pubblica"
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, recante disposizioni urgenti
in materia fiscale e di finanza pubblica, e' convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Art. 1.
Proroga del termine di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità
1. All'articolo 59 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4-ter, e' abrogata la lettera d);
b) il comma 4-quater e' sostituito dal seguente:
«4-quater. Per i ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2002, la
comunicazione di inesigibilità di cui all'articolo 19, comma 2,
lettera c), e' presentata entro il 30 settembre 2005.»;
c) dopo il comma 4-quater e' aggiunto il seguente:
«4-quinquies. Per le comunicazioni di inesigibilità relative
ai ruoli di cui al comma 4-quater il termine previsto dall'articolo 19,
comma 3, decorre dal 1° ottobre 2005.».
Art. 2.
Restituzione delle anticipazioni dei concessionari del servizio nazionale
della riscossione
1. All'articolo 59, comma 4-bis, del decreto legislativo 13 aprile 1999,
n. 112, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) per i ruoli
erariali, in rate annuali decorrenti dall'anno 2006; il numero delle rate
e' individuato, nel numero massimo di dieci e nei limiti degli stanziamenti
delle pertinenti unità previsionali di base, con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, con il quale sono, altresì, definite
le modalità di restituzione;».
2. In relazione al differimento previsto dal comma 1, per gli anni 2004
e 2005 e' soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 59, comma
4-bis, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
Art. 3.
Determinazione del valore della produzione netta delle banche e altri
enti e società finanziari ai fini dell'imposta regionale sulle attività
produttive.
1. All'articolo 2 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, il comma 3 e' sostituito
dal seguente:
«3. Le disposizioni del comma 2 si applicano a decorrere dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto.».
2. Agli oneri recati dal comma 1, pari a 371,5 milioni di euro per l'anno
2004 e 65,5 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede, per l'anno 2004,
con quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto e, per
l'anno 2005, mediante quota parte dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
59, comma 4-bis, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, soppressa
per lo stesso anno 2005 in base a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo
2.
3. Ai fini della determinazione dell'aliquota definitiva di compartecipazione
regionale all'IVA di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo
18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni, non si tiene conto
degli effetti conseguenti al differimento di cui al comma 1.
Art. 4.
Acconto sull'imposta di bollo assolta in modo virtuale
1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642,
e successive modificazioni, dopo l'articolo 15 e' inserito il seguente:
«Art. 15-bis (Versamento dell'acconto sull'imposta di bollo assolta
in modo virtuale). - 1. Poste italiane S.p.a., le banche e gli altri enti
e società finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 87, entro il 30 novembre di ogni anno, versano, a titolo
di acconto, una somma pari al settanta per cento dell'imposta provvisoriamente
liquidata ai sensi dell'articolo 15; per esigenze di liquidità l'acconto
può essere scomputato dai versamenti da effettuare a partire dal
successivo mese di febbraio.».
2. L'acconto di cui al comma 1, dovuto nell'anno 2004, e' versato entro
il 15 dicembre di tale anno.
Art. 5.
Versamento dell'acconto delle ritenute sugli interessi da parte di
Poste italiane S.p.a. e Cassa depositi e prestiti S.p.a.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
le disposizioni di cui all'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976,
n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249,
si applicano a Poste italiane S.p.a. e, relativamente alle ritenute sugli
interessi e gli altri proventi dei libretti di risparmio postale, a Cassa
depositi e prestiti S.p.a.; l'acconto dovuto nell'anno 2004 e' versato
in unica soluzione entro il 15 dicembre di tale anno.
Art. 6.
Acconto sull'imposta sulle assicurazioni
1. All'articolo 9 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive
modificazioni, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Entro
il 30 novembre di ogni anno, gli assicuratori versano, altresì,
a titolo di acconto una somma pari al 12,5 per cento dell'imposta liquidata
per l'anno precedente, al netto di quella relativa alle assicurazioni contro
la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli
a motore; per esigenze di liquidità l'acconto può essere
scomputato, a partire dal successivo mese di febbraio, dai versamenti previsti
dal comma 1.».
2. L'acconto di cui al comma 1, dovuto nell'anno 2004, e' versato entro
il 15 dicembre di tale anno.
Art. 7.
Modifiche alle disposizioni sul versamento anticipato delle riscossioni
da parte delle banche
1. All'articolo 1 del decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 2004, n. 31, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole: «anno 2002» sono sostituite, ovunque ricorrano,
dalle seguenti: «anno precedente»;
2) le parole da: «29 dicembre 2003» fino alla fine del
periodo sono sostituite dalle seguenti: «il penultimo giorno lavorativo
dell'anno, dell'1,50 per cento delle somme riscosse nell'anno precedente,
ridotto dell'ammontare delle somme anticipate nel medesimo anno precedente
e non recuperate ai sensi del comma 3»;
b) il comma 2 e' abrogato;
c) al comma 3:
1) le parole: «dai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti:
«dal comma 1»;
2) le parole da: «; in tale caso» fino alla fine del comma
sono soppresse;
d) al comma 5:
1) le parole: «adottato entro il 15 dicembre di ciascun anno»
sono sostituite dalle seguenti: «emanato annualmente»;
2) le parole: «e' stabilito l'importo dovuto da ogni banca»
sono sostituite dalle seguenti: «sono stabiliti gli importi dovuti
da ogni banca e i termini per il versamento comunque da effettuarsi entro
il termine di cui al comma 1»;
3) le parole: «entro lo stesso termine,» sono soppresse.
Art. 8.
Disposizioni in materia di giustizia tributaria
1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 545, le parole: «nove anni» sono sostituite dalle seguenti:
«dieci anni».
Art. 9.
Contributi alle farmacie pubbliche in materia di tessera sanitaria
1. All'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma
13 e' aggiunto il seguente:
«13-bis. Il contributo di cui al comma 6 e' riconosciuto anche
alle farmacie pubbliche con le modalità indicate dallo stesso comma.
Al relativo onere, valutato in euro 400.000,00 per l'anno 2005, si provvede
utilizzando le risorse di cui al comma 12.».
Art. 10.
Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi
1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti ulteriori modifiche:
a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e «30
dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata»
e: «terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:
«31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»;
b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: «30 giugno 2005»,
inserite dopo le parole: «deve essere integrata entro il»,
sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005»;
c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: «30 giugno 2005»
sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005».
2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005 dei termini
stabiliti per il versamento, rispettivamente, della seconda e della terza
rata dell'anticipazione degli oneri concessori opera a condizione che le
regioni, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, non
abbiano dettato una diversa disciplina.
3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2004,
n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191,
e successive modificazioni, e' abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate per l'anno 2004
in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con quota parte delle maggiori
entrate derivanti dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione
fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori
entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti
dal comma 1.
Art. 11.
Attività di contrasto all'evasione e accelerazione dell'erogazione
dei rimborsi
1. Al fine di procedere all'immediato potenziamento delle attività
di contrasto all'evasione, nonche' di quelle destinate all'erogazione dei
rimborsi, l'Agenzia delle entrate provvede all'aggiornamento ed alla reingegnerizzazione
dei propri processi produttivi ed alla realizzazione di un programma straordinario
di formazione del personale.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, ammontanti per il 2004 a 40 milioni
di euro, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente
decreto.
Art. 12.
Spese obbligatorie per il funzionamento dei Comitati degli italiani
all'estero
1. Al fine di garantire il finanziamento per l'anno 2004 dei Comitati
degli italiani all'estero, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b),
della legge 23 ottobre 2003, n. 286, e' autorizzata la spesa di 1.250.000
euro per l'anno 2004.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, per l'anno 2004,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2004 - 2006, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 13.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato
alle Camere per la conversione in legge. |
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