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Legge 5 agosto 1978, n. 457
Norme per l'edilizia
residenziale
Artt. da 1 a 3 (omissis)
Art. 4. Attribuzioni delle
regioni
1. Le regioni, per le finalità di cui all'art. 1, provvedono
in particolare a:
a) individuare il fabbisogno
abitativo nel
territorio regionale, distinguendo quello che può essere
soddisfatto
attraverso il recupero del
patrimonio edilizio
esistente e quello da soddisfare con nuove costruzioni; nonché
il
fabbisogno per gli
insediamenti rurali nell'ambito
dei piani di sviluppo agricolo;
b) formare programmi
quadriennali e progetti
biennali di intervento per l'utilizzazione delle risorse
finanziarie
disponibili, includendovi
anche eventuali
stanziamenti integrativi disposti da loro stesse;
c) ripartire gli interventi
per ambiti territoriali,
di norma sovracomunali, assicurando il coordinamento con
l'acquisizione e
urbanizzazione delle aree
occorrenti all'attuazione dei programmi, e determinare la quota dei
fondi
da ripartire per ambiti territoriali, di norma comunali, per gli
interventi
di recupero del patrimonio edilizio esistente, in relazione ai
fabbisogni
di cui alla precedente lettera a) e in misura comunque non inferiore al
15 per cento delle risorse disponibili;
d) individuare i soggetti
incaricati della
realizzazione dei programmi edilizi secondo i criteri di scelta
indicati
nel
successivo art. 25;
e) esercitare la vigilanza
sulla gestione
amministrativo-finanziaria delle cooperative edilizie, comunque fruenti
di
contributi pubblici;
f) formare e gestire, a
livello regionale,
l'anagrafe degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale
comunque
fruenti di contributo statale, sulla base dei criteri generali definiti
dal Comitato per l'edilizia residenziale;
g) definire i costi massimi
ammissibili, nell'ambito
dei limiti di cui alla lettera n) del precedente articolo 3, dandone
contestuale
comunicazione al Comitato per l'edilizia residenziale;
h) comunicare ogni tre mesi al
Comitato per
l'edilizia residenziale ed alla sezione autonoma della Cassa depositi e
prestiti di cui al successivo art. 10 la situazione di cassa
riguardante
la gestione del trimestre precedente ed il
presumibile fabbisogno dei
pagamenti da effettuare
nel trimestre successivo sulla base dello stato di avanzamento dei
lavori;
i) redigere annualmente, nel
termine e con
le modalità stabilite dal Comitato per l'edilizia residenziale,
una relazione sullo stato di attuazione dei programmi nonché sulla
attività svolta ai sensi della precedente lettera e) e
dell'articolo
5 del D.P.R. 30 dicembre 1972,
n. 1036;
l) disporre la concessione dei
contributi
pubblici previsti dalla presente legge;
m) esercitare il controllo sul
rispetto da
parte dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi di
edilizia
abitativa fruenti di
contributi pubblici,
delle procedure e dei vincoli economici e tecnici stabiliti per la
realizzazione
dei programmi stessi ed accertare il possesso dei requisiti da parte
dei
beneficiari dei contributi dello Stato.
2. Le regioni possono provvedere alla eventuale integrazione dei
programmi
edilizi utilizzando finanziamenti stanziati con apposite leggi
regionali,
dandone contestuale comunicazione al Comitato per l'edilizia
residenziale.
(il Comitato per l'edilizia residenziale è stato soppresso
dall'articolo
61 del decreto legislativo n. 112 del 1998)
Artt. da 5 a 9 (omissis)
Titolo II - Artt. da 10 a 13
(titolo abrogato dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo
n. 284 del 1999; fatte salve le previsioni di cui all'articolo 18,
comma
2, della legge m. 136 del 1999)
Artt. 14 e 15 (omissis)
Art. 16. Mutui agevolati
1. Ai sensi del secondo comma del precedente art. 14, sono concessi,
dagli istituti e dalle sezioni di credito fondiario ed edilizio, mutui
agevolati assistiti da contributo dello Stato per la realizzazione di
nuove
abitazioni, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative e
statutarie,
nella misura del cento per cento della spesa sostenuta per
l'acquisizione
dell'area e per la costruzione, con il limite massimo di lire 24
milioni
per ogni abitazione.
2. L'ammontare massimo del mutuo previsto dal comma precedente è
soggetto, ai sensi del precedente art. 2, secondo comma, n.1, a
revisione
biennale a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
Per la determinazione del mutuo concedibile si fa riferimento al limite
massimo vigente al momento della deliberazione del provvedimento
regionale
di concessione del contributo dello Stato.
3. La superficie massima delle nuove abitazioni di cui al presente
articolo, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni,
non
può superare, pena la decadenza dai benefici previsti dalla presente
legge, metri quadrati 95, oltre a metri quadrati 18 per autorimessa o
posto
macchina.
Artt. da 17 a 19 (omissis)
Art. 20. Limiti di reddito
per l'accesso ai mutui agevolati
e relativi tassi
1. I limiti massimi di reddito per l'accesso ai mutui agevolati, di
cui alla presente legge, da destinare all'acquisto, alla costruzione,
all'ampliamento
o al riattamento di un'abitazione e quelli per l'assegnazione di
un'abitazione
fruente di mutuo agevolato, sono fissate:
a) per gli assegnatari di
abitazioni costruite
da enti pubblici e destinate ad essere cedute in proprietà; per
i soci di cooperative edilizie a proprietà individuale o loro consorzi;
per gli acquirenti di abitazioni realizzate da imprese di
costruzione o loro consorzi e
per i privati:
1) in lire 6.000.000
con mutui al tasso del 4,5 per cento;
2) in lire 8.000.000
con mutui al tasso del 6,50 per cento;
3) in lire 10.000.000
con mutui al tasso del 9 per cento;
b) per gli assegnatari di
abitazioni costruite
da comuni o da istituti autonomi per le case popolari, destinate
ad
essere date in locazione, e
per i soci di
cooperative edilizie a proprietà indivisa o loro consorzi, che
usufruiscono
di mutui al tasso del 3 per cento, in lire 6.000.000.
2. I limiti di reddito ed i tassi anzidetti sono soggetti a revisione
biennale ai sensi della lettera o) dell'art. 3.
3. Ai fini della determinazione dell'onere a carico del mutuatario
si tiene conto del reddito complessivo familiare quale
risulta
dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata da ciascun componente
del nucleo familiare prima dell'assegnazione o dell'acquisto
dell'alloggio
ovvero, nel caso di alloggi costruiti da privati, prima dell'atto di
liquidazione
finale del mutuo.
Artt. da 21 a 25 (omissis)
Art. 26. Edilizia rurale
1. Al fine di migliorare le condizioni di vita nelle campagne, è
concesso un concorso nel pagamento degli interessi sui mutui e sugli
interessi
di preammortamento concessi dagli istituti e dalle sezioni di credito
fondiario
ed edilizio o dagli istituti e dalle sezioni di credito agrario di
miglioramento
anche in deroga alle norme legislative e statutarie che ne regolano
l'attività
per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di fabbricati rurali
ad uso di abitazione di coltivatori diretti, proprietari o affittuari,
mezzadri o coloni e di imprenditori a titolo principale, a condizione
che
gli stessi vi risiedano da almeno cinque anni, esercitando l'attività
agricola e a condizione che nessun membro convivente del nucleo
familiare
abbia altra abitazione rurale in proprietà nel territorio comunale
o nei comuni contermini e che il reddito complessivo del nucleo
familiare,
determinato ai sensi del precedente art. 20, non sia superiore a lire
10
milioni. I benefici predetti sono attribuiti secondo le priorità
stabilite dalle leggi regionali.
2. Tali mutui, di durata massima quindicennale, oltre al periodo di
preammortamento, sono concessi dagli istituti predetti per un importo
massimo
di lire 24 milioni.
3. Il concorso nel pagamento degli interessi previsto dal primo comma
viene concesso agli istituti di credito per consentire loro di
praticare,
a favore dei mutuatari, sia nel periodo di preammortamento sia nel
periodo
di ammortamento, i tassi agevolati stabiliti nel successivo comma e
viene
determinato nella misura pari alla differenza tra le rate di
preammortamento
e ammortamento, calcolate al tasso di riferimento determinato con
decreto
del Ministro del tesoro, e le rate di preammortamento e ammortamento
calcolate
al tasso agevolato.
4. I tassi agevolati sono stabiliti nella misura del 6 per cento per
i coltivatori di retti e dell'8 per cento per gli imprenditori agricoli
a titolo principale, ridotti rispettivamente al 4 e al 6 per cento per
i territori di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e successive
modificazioni
e integrazioni.
5. Il Comitato per l'edilizia residenziale sulla base delle direttive
emesse ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge provvede al
riparto
tra le regioni dei fondi destinati agli interventi previsti dal
presente
articolo nonché alla determinazione della quota da destinare
all'ampliamento
ed al riattamento delle abitazioni.
Art.
27. Individuazione delle zone di recupero del patrimonio edilizio
esistente
1. I comuni individuano, nell'ambito degli strumenti urbanistici
generali,
le zone ove, per le condizioni di degrado, si rende opportuno il
recupero
del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante interventi
rivolti
alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione e alla migliore
utilizzazione del patrimonio stesso. Dette zone possono comprendere
singoli
immobili, complessi edilizi, isolati ed aree, nonché edifici da
destinare ad attrezzature.
2. Le zone sono individuate in sede di formazione dello strumento
urbanistico
generale ovvero, per i comuni che, alla data di entrata in vigore della
presente legge ne sono dotati, con deliberazione del consiglio comunale
[sottoposta al controllo di cui all'art. 59 della legge 10 febbraio
1953,
n. 62] (controllo soppresso dalla legge n. 127 del 1997).
3, Nell'ambito delle zone, con la deliberazione di cui al precedente
comma o successivamente con le stesse modalità di approvazione,
possono essere individuati gli immobili, i complessi edilizi, gli
isolati
e le aree per i quali il rilascio della concessione è subordinato
alla formazione dei piani di recupero di cui al successivo art.
28.
4. Per le aree e gli immobili non assoggettati al piano di recupero
e comunque non compresi in questo, si attuano gli interventi edilizi
che
non siano in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici
generali.
Ove gli strumenti urbanistici generali subordinino il rilascio della
concessione
alla formazione degli strumenti attuativi, ovvero nell'ambito delle
zone
destinate a servizi i cui vincoli risultano scaduti, sono sempre
consentiti,
in attesa di tali strumenti urbanistici attuativi, gli interventi
previsti
dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'art. 31 che
riguardino
singole unità immobiliari o parti di esse. Inoltre sono consentiti
gli interventi di cui alla lettera d) del primo comma dell'art. 31 che
riguardino globalmente uno o più edifici anche se modifichino fino
al 25 per cento delle destinazioni preesistenti purché il
concessionario
si impegni, con atto trascritto a favore del comune e a
cura e spese dell'interessato, a praticare, limitatamente alla
percentuale
mantenuta ad uso residenziale, prezzi di vendita e canoni di locazione
concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione
ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n.10, e successive
modificazioni.
(il comma 4 ha sostituito gli originari commi quarto e quinto per
effetto
dell'articolo 14 della legge n. 179 del 1992)
Art.
28. Piani per il recupero del patrimonio edilizio esistente
1. I piani di recupero prevedono la disciplina per il recupero degli
immobili, dei complessi edilizi, degli isolati e delle aree di cui al
terzo
comma del precedente articolo 27, anche attraverso interventi di
ristrutturazione
urbanistica, individuando le unità minime di intervento.
2. I piani di recupero sono approvati con la deliberazione del
consiglio
comunale con la quale vengono decise le opposizioni presentate al
piano,
[ed hanno efficacia dal momento in cui questa abbia riportato il visto
di legittimità di cui all'articolo 59 della legge 10 febbraio 1953,
n. 62] (visto soppresso dalla legge n. 127 del 1997).
3. Ove la deliberazione del consiglio comunale di cui al comma
precedente
non sia assunta, per ciascun piano di recupero, entro tre anni dalla
individuazione
di cui al terzo comma del precedente articolo 27 ovvero non sia
divenuta
esecutiva entro il termine di un anno dalla predetta scadenza,
l'individuazione
stessa decade ad ogni effetto. In tal caso, sono consentiti gli
interventi
edilizi previsti dal quarto e quinto comma del precedente articolo
27.
4. Per quanto non stabilito dal presente titolo si applicano ai piani
di recupero le disposizioni previste per i piani particolareggiati
dalla
vigente legislazione regionale e, in mancanza, da quella
statale.
5. I piani di recupero sono attuati:
(il comma 5 ha sostituito gli originari commi quinto, sesto e settimo
per effetto dell'art.13, comma 1, della legge n. 179 del
1992)
a) dai proprietari singoli o
riuniti in consorzio
o dalle cooperative edilizie di cui siano soci, dalle imprese
di
costruzione o dalle
cooperative edilizie cui
i proprietari o i soci abbiano conferito il mandato all'esecuzione
delle
opere, dai condomini o loro
consorzi, dai
consorzi fra i primi ed i secondi, nonché dagli I.A.C.P o loro
consorzi,
da imprese di costruzione o loro associazioni temporanee o consorzi e
da
cooperative o loro consorzi;
b) dai comuni, direttamente
ovvero mediante
apposite convenzioni con i soggetti di cui alla lettera a) nei seguenti
casi:
1) per gli interventi
che essi intendono eseguire direttamente per il recupero del patrimonio
edilizio
esistente nonché,
limitatamente agli interventi di rilevante interesse pubblico, con
interventi
diretti;
2) per l'adeguamento
delle urbanizzazioni;
3) per gli interventi
da attuare, mediante cessione volontaria, espropriazione od
occupazione
temporanea,
previa diffida nei confronti dei proprietari delle unità minime
di intervento, in caso di
inerzia dei
medesimi, o in sostituzione dei medesimi nell'ipotesi di interventi
assistiti
da contributo. La
diffida può
essere effettuata anche prima della decorrenza del termine di scadenza
del programma
pluriennale
di attuazione nel quale il piano di recupero sia stato eventualmente
incluso.
6. I comuni, sempre previa diffida, possono provvedere all’esecuzione
delle opere previste dal piano di recupero, anche mediante occupazione
temporanea, con diritto di rivalsa, nei confronti dei proprietari,
delle
spese sostenute.
7. I comuni possono affidare la realizzazione delle opere di
urbanizzazione
primaria e secondaria ai proprietari singoli o riuniti in consorzio che
eseguano gli interventi previsti dal piano di recupero.
Art. 29. Utilizzazione dei
fondi da parte dei comuni
1. Per l'attuazione dei piani di recupero da parte dei comuni, nei
casi previsti dal quinto comma del precedente art. 28, viene utilizzata
la quota dei fondi destinata al recupero del patrimonio edilizio
esistente,
ai sensi della lettera c) del precedente art. 4, detratta la parte
destinata
alla concessione dei contributi dello Stato per i mutui
agevolati.
2. La predetta quota è messa a disposizione dei comuni e può
essere utilizzata, nei limiti che saranno determinati dalla regione,
anche
per il trasferimento e la sistemazione temporanea delle famiglie, con
esclusione
della costruzione di nuovi alloggi, per la prosecuzione delle attività
economiche insediate negli immobili interessati dagli interventi,
nonché
per la redazione dei piani di recupero.
Art.
30. Piani di recupero di iniziativa dei privati
1. I proprietari di immobili e di aree compresi nelle zone di recupero,
rappresentanti, in base all'imponibile catastale, almeno i tre quarti
del
valore degli immobili interessati, possono presentare proposte di piani
di recupero.
2. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice
civile gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile
composto
da più unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza
dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore
dell'edificio.
(comma inserito dall'articolo 15, comma 1, della legge n. 179 del
1992)
3. La proposta di piano è adottata con deliberazione del consiglio
comunale unitamente alla convenzione contenente le previsioni stabilite
dall'art. 28, comma quinto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e
successive
modificazioni.
4. La proposta di piano deve essere pubblicata, ai sensi della legge
17 agosto 1942, n. 1150, con la procedura prevista per i piani
particolareggiati.
5. I piani di recupero di iniziativa dei privati diventano efficaci
dopo che la deliberazione del consiglio comunale, con la quale vengono
decise le opposizioni, [ha riportato il visto di legittimità di
cui all'articolo 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62]. (visto
soppresso
dalla legge n. 127 del 1997)
Art.
31. Definizione degli interventi
(implicitamente abrogato dall'articolo 3 del d.P.R. n. 380 del
2001)
1. Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono
così definiti:
a) interventi di manutenzione
ordinaria, quelli
che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e
sostituzione
delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o
mantenere
in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) interventi di manutenzione
straordinaria,
le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti
anche
strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i
servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i
volumi
e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino
modifiche delle destinazioni di uso;
c) interventi di restauro e di
risanamento
conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad
assicurarne
la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel
rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali
dell'organismo
stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali
interventi
comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli
elementi
costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e
degli
impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli
elementi
estranei all'organismo edilizio;
d) interventi di
ristrutturazione edilizia,
quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un
insieme
sistematico di opere che
possono portare ad
un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali
interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni
elementi
costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la
modifica e l'inserimento di
nuovi elementi
ed impianti;
e) interventi di
ristrutturazione urbanistica,
quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico edilizio
con
altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi
anche
con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete
stradale.
2. Le definizioni del presente articolo prevalgono sulle disposizioni
degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti
edilizi.
3. Restano ferme le disposizioni e le competenze previste dalle leggi
1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive
modificazioni
ed integrazioni.
Art. 32. Disposizioni
particolari
1. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, compresi nei piani
di recupero, approvati ai sensi del secondo comma del precedente art.
28,
sono inclusi nei programmi pluriennali di attuazione previsti dall'art.
13 della legge 28 gennaio 1977, n.10. I comuni possono includere nei
predetti
programmi pluriennali anche gli interventi sul patrimonio edilizio
esistente
non compresi nei piani di recupero.
2. Nel formulare i programmi pluriennali di attuazione, i comuni sono
tenuti a stimare la quota presumibile degli interventi di recupero del
patrimonio edilizio esistente e valutarne la incidenza ai fini della
determinazione
delle nuove costruzioni previste nei programmi stessi.
3. Nei comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti, per gli
interventi di rilevante entità non convenzionati ai sensi della
legge 28 gennaio 1977, n. 10 o della presente legge, la concessione può
essere subordinata alla stipula di una convenzione speciale mediante la
quale i proprietari assumono, anche per i loro aventi causa, l'impegno
di dare in locazione una quota delle abitazioni recuperate a soggetti
appartenenti
a categorie indicate dal comune, concordando il canone con il comune
medesimo
ed assicurando la priorità ai precedenti occupanti.
Artt. da 33 a 42 (omissis)
Art.
43. - Caratteristiche tecniche degli edifici e delle abitazioni
1. In sede di prima applicazione e fino all'emanazione delle norme
di cui al precedente art. 42, gli edifici residenziali che comprendano
abitazioni fruenti di contributo dello Stato ai sensi della presente
legge
devono avere le seguenti caratteristiche:
a) altezza virtuale non
superiore a metri
4,50, calcolata come rapporto tra i metri cubi totali vuoto per
pieno
dell'edificio e la somma delle
superfici utili
abitabili delle abitazioni;
b) altezza netta delle
abitazioni e dei loro
vani accessori, misurata tra pavimento e soffitto, fatte salve
eventuali
inferiori altezze previste da
vigenti regolamenti
edilizi, non superiore a metri 2,70 per gli ambienti abitativi e, per i
vani accessori, non inferiore a metri 2,40.
2. Per l'edilizia residenziale, anche non fruente di contributi
pubblici,
sono consentite :
a) la installazione nelle
abitazioni dei servizi
igienici e la realizzazione nei fabbricati di scale, in ambienti
non
direttamente aerati, alle
condizioni previste
negli articoli 18 e 19 della legge 27 maggio 1975, n. 166;
b) altezze nette degli
ambienti abitativi
e dei vani accessori delle abitazioni, misurate tra pavimento e
soffitto,
fatte salve eventuali inferiori altezze previste da vigenti regolamenti
edilizi, non inferiori a metri 2,70 per gli ambienti abitativi e metri
2,40 per i vani accessori.
3. Le norme previste dal presente articolo prevalgono sulle
disposizioni
dei regolamenti edilizi vigenti.
4. L'applicazione delle norme previste dal presente articolo non deve
comportare aumenti nelle densità abitative consentite dagli strumenti
urbanistici vigenti, ne nelle superfici coperte derivanti dagli indici
volumetrici di utilizzazione delle aree previste dagli stessi strumenti
urbanistici.
5. L'osservanza delle norme previste dal precedente primo comma e
dall'ultimo
comma dell'art. 16, deve risultare esplicitamente nel parere della
commissione
comunale edilizia e deve essere richiamata nella concessione a
costruire
rilasciata dal comune ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n.
10.
6. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione di quella
contenuta
nella lettera a) del secondo comma, non si applicano per gli interventi
di recupero del patrimonio edilizio esistente.
Art. 44 (omissis)
Art. 45. Trasferibilità e
locazione di abitazioni
realizzate nei piani di zona
1. Gli immobili realizzati senza il contributo dello Stato su aree
in diritto di superficie o in diritto di proprietà, nell'ambito
dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e
successive
modificazioni ed integrazioni, ivi compresi gli immobili con
destinazioni
non residenziali, possono essere ceduti ad enti pubblici, a società
assicurative, nonché ad altri soggetti pubblici e privati, anche
in deroga a disposizioni legislative e statutarie.
2. In tali casi è fatto obbligo agli acquirenti di locare le
abitazioni esclusivamente a soggetti aventi i requisiti prescritti
dalle
convenzioni ed ai canoni ivi indicati.
3. Per gli alloggi fruenti di mutuo agevolato ceduti o da cedersi a
comuni o ad altri enti pubblici allo scopo di destinarli alla locazione
in favore degli sfrattati, non opera anche in caso di mancato subentro
nell'agevolazione la decadenza dal contributo di
preammortamento.
Art. 46. Cessione di aree
dei piani di zona
1. Le aree di cui all'undicesimo comma dell'art. 35 della legge 22
ottobre 1971, n. 865, possono essere altresì cedute ad imprese di
costruzione e loro consorzi.
2. Le imprese di costruzione e i loro consorzi possono effettuare
l'alienazione
degli alloggi costruiti sulle aree di cui al precedente comma o la
costituzione
su di essi di diritti reali di godimento, anche in deroga al
quindicesimo
comma dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, trasferendosi
all'avente
causa dal l'impresa di costruzione gli obblighi derivanti
dall'applicazione
del medesimo comma.
3. Salvo i casi previsti al primo comma del precedente art. 45,
l'alienazione
o la costituzione di diritti reali di godimento di cui al comma
precedente
può avvenire esclusivamente a favore di soggetti che abbiano i
requisiti
previsti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione di alloggi
economici
e popolari.
4. A tale effetto alla compravendita interviene anche il comune, al
quale, in cambio dei residui diritti ceduti al Ministero della difesa,
sarà dovuto un importo pari al valore dell'immobile determinato
con i criteri indicati nel quinto comma del l'articolo successivo
dedotto
il corrispettivo della concessione del diritto di superficie già
gravante sull'impresa concessionaria.
5. L'assegnazione degli alloggi acquistati a norma dei precedenti commi
è disciplinata esclusivamente dalle disposizioni contenute nella
legge 18 agosto 1978, n. 497.
6. Gli atti di trasferimento di immobili demaniali fra Ministero della
difesa e comuni. ai quali si provvederà, come per quelli di immobili
non demaniali, a trattativa privata, non sono sottoposti alle
limitazioni
di cui al regio decreto-legge 10 settembre 1923, n.2000, convertito
nella
legge 17 aprile 1925, n. 473.
Art. 47. Norma transitoria
in materia di oneri di urbanizzazione
1. Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, stabiliti ai
sensi e con le modalità previste dalla legge 28 gennaio 1977, n.10
sono rateizzati in non più di quattro rate semestrali.
2. I concessionari sono tenuti a prestare ai comuni opportune garanzie
secondo le modalità previste dall'articolo 13 della legge 3 gennaio
1978, n. 1.
Art. 48. Disciplina degli
interventi di manutenzione straordinaria
(abrogato dall'articolo 136 del d.P.R. n. 380 del 2001)
Artt. 49 a 50 (omissis)
Art. 51. Proroga
dell'efficacia dei piani di zona
1. Il termine di cui all'art. 1 del decreto-legge 2 maggio 1974, n.
115, convertito nella legge 27 giugno 1974, n. 247, è prorogato
di tre anni, fermo restando il disposto del secondo comma dell'art. 3
della
legge 18 aprile 1962, n. 167.
2. (omissis)
Artt. da 52 a 60 (omissis)
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