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Semplificazione e riassetto normativo
(Legge 28 novembre 2005, n. 246)
 Parti e argomenti della scheda: 
Si riporta la legge 246 del 2005 sul riassetto normativo per la semplificazione dell'azione amministrativa. Sono modificate alcune leggi precedenti, rintracciabili in questo stesso sito, ed altre abrogate in parte. 

 

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Legge 28 novembre 2005, n. 246
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2005)
 
  
" Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005 "

 

Capo I 

RIASSETTO DELLA NORMATIVA PRIMARIA 

Art. 1. 

(Modifiche all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59) 

    1. All’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 

        a) al comma 3, dopo la lettera a), è inserita la seguente: 
        «a-bis) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo»; 
        b) dopo il comma 3, è inserito il seguente: 
    «3-bis. Il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, completa il processo di codificazione di ciascuna materia emanando, anche contestualmente al decreto legislativo di riassetto, una raccolta organica delle norme regolamentari regolanti la medesima materia, se del caso adeguandole alla nuova disciplina di livello primario e semplificandole secondo i criteri di cui ai successivi commi»; 
        c) al comma 4, la lettera f) è sostituita dalle seguenti: 
        «f) aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell’azione amministrativa; 

        f-bis) generale possibilità di utilizzare, da parte delle amministrazioni e dei soggetti a queste equiparati, strumenti di diritto privato, salvo che nelle materie o nelle fattispecie nelle quali l’interesse pubblico non può essere perseguito senza l’esercizio di poteri autoritativi; 
        f-ter) conformazione ai princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nella ripartizione delle attribuzioni e competenze tra i diversi soggetti istituzionali, nella istituzione di sedi stabili di concertazione e nei rapporti tra i soggetti istituzionali ed i soggetti interessati, secondo i criteri dell’autonomia, della leale collaborazione, della responsabilità e della tutela dell’affidamento; 
        f-quater) riconduzione delle intese, degli accordi e degli atti equiparabili comunque denominati, nonchè delle conferenze di servizi, previste dalle normative vigenti, aventi il carattere della ripetitività, ad uno o più schemi base o modelli di riferimento nei quali, ai sensi degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, siano stabilite le responsabilità, le modalità di attuazione e le conseguenze degli eventuali inadempimenti; 
        f-quinquies) avvalimento di uffici e strutture tecniche e amministrative pubbliche da parte di altre pubbliche amministrazioni, sulla base di accordi conclusi ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni»; 

        d) dopo il comma 8, è inserito il seguente: 
    «8-bis. Il Governo verifica la coerenza degli obiettivi di semplificazione e di qualità della regolazione con la definizione della posizione italiana da sostenere in sede di Unione europea nella fase di predisposizione della normativa comunitaria, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Assicura la partecipazione italiana ai programmi di semplificazione e di miglioramento della qualità della regolazione interna e a livello europeo». 

Art. 2. 

(Ulteriore modifica alla legge 15 marzo 1997, n. 59) 

    1. Dopo l’articolo 20-bis della legge 15 marzo 1997, n. 59, è inserito il seguente: 

    «Art. 20-ter. – 1. Il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza unificata, anche sulla base delle migliori pratiche e delle iniziative sperimentali statali, regionali e locali, accordi ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per il perseguimento delle comuni finalità di miglioramento della qualità normativa nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, al fine, tra l’altro,  di: 
        a) favorire il coordinamento dell’esercizio delle rispettive competenze normative e svolgere attività di interesse comune in tema di semplificazione, riassetto normativo e qualità della regolazione; 

        b) definire princìpi, criteri, metodi e strumenti omogenei per il perseguimento della qualità della regolazione statale e regionale, in armonia con i princìpi generali stabiliti dalla presente legge e dalle leggi annuali di semplificazione e riassetto normativo, con specifico riguardo ai processi di semplificazione, di riassetto e codificazione, di analisi e verifica dell’impatto della regolazione e di consultazione; 
        c) concordare, in particolare, forme e modalità omogenee di analisi e verifica dell’impatto della regolazione e di consultazione con le organizzazioni imprenditoriali per l’emanazione dei provvedimenti normativi statali e regionali; 
        d) valutare, con l’ausilio istruttorio anche dei gruppi di lavoro già esistenti tra regioni, la configurabilità di modelli procedimentali omogenei sul territorio nazionale per determinate attività private e valorizzare le attività dirette all’armonizzazione delle normative regionali». 

Art. 3. 

(Riassetto normativo in materia di benefìci a favore delle vittime del dovere, del servizio, del terrorismo, della criminalità organizzata e di ordigni bellici in tempo di pace) 

    1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di benefìci a favore delle vittime del dovere, del servizio, del terrorismo, della criminalità organizzata e di ordigni bellici in tempo di pace, secondo i princìpi, i criteri direttivi e le procedure di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonchè nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: 

        a) riassetto, coordinamento e razionalizzazione di tutte le disposizioni legislative in materia, prevedendo anche la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi e del linguaggio normativo; 

        b) definizione, per ciascuna tipologia di vittime, in relazione anche alla diversa matrice degli eventi lesivi, dei benefìci applicabili; 
        c) regolamentazione omogenea dei procedimenti del medesimo tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione, anche prevedendo, ove possibile, l’accorpamento degli uffici competenti; 
        d) riduzione e semplificazione degli adempimenti a carico degli interessati richiesti ai fini del riconoscimento dei benefìci. 

Art. 4. 

(Riassetto normativo in materia di gestione amministrativa e contabile degli uffici all’estero del Ministero degli affari esteri) 

    1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di gestione amministrativa e contabile degli uffici all’estero del Ministero degli affari esteri, secondo i princìpi, i criteri direttivi e le procedure di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonchè nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: 

        a) coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa, adeguamento, nonchè aggiornamento e semplificazione del linguaggio normativo; 

        b) delegificazione e semplificazione degli aspetti organizzativi e procedimentali dell’attività di gestione; 
        c) semplificazione della gestione di bilancio degli uffici all’estero, anche rideterminandone la struttura mediante l’eventuale accorpamento degli attuali capitoli di bilancio, compresi nell’ambito di ciascuna unità previsionale di base; 
        d) perseguimento della fluidità dei flussi finanziari per e dalle sedi estere e tempestività dell’accreditamento dei relativi fondi; 
        e) semplificazione delle procedure di acquisizione di beni e servizi al fine di rendere maggiormente flessibile la gestione contabile all’estero; 
        f) previsione dell’adeguamento delle procedure dell’attività contrattuale degli uffici all’estero agli ordinamenti giuridici e alle consuetudini locali, al fine di renderle a questi compatibili; 
        g) snellimento delle procedure necessarie per le attività di assistenza ai connazionali e di promozione culturale e commerciale; 
        h) semplificazione, anche mediante la progressiva introduzione di sistemi informatizzati, della gestione delle comunicazioni contabili con gli uffici all’estero. 

    2. Con regolamento ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono emanate norme di attuazione ed esecuzione del decreto legislativo di cui al comma 1. 

Art. 5. 

(Delega al Governo per la semplificazione degli adempimenti amministrativi delle imprese e il rafforzamento dello sportello unico per le attività produttive) 

    1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni di competenza legislativa esclusiva statale, di cui all’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, vigenti in materia di adempimenti amministrativi delle imprese, a esclusione di quelli fiscali, previdenziali, ambientali e di quelli gravanti sulle stesse in qualità di datori di lavoro, secondo i princìpi, i criteri direttivi e le procedure di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonchè nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: 

        a) previa consultazione delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche, produttive e professionali interessate: 
            1) semplificazione, razionalizzazione e snellimento degli adempimenti relativi alle fasi di svolgimento, trasformazione, trasferimento e cessazione dell’attività d’impresa, ivi incluse le attività di certificazione, e agli aspetti inerenti l’iscrizione al registro delle imprese, anche prevedendo il coordinamento con le attività degli sportelli unici; 

            2) previsione di forme di autoregolazione, ove non vi contrastino interessi pubblici primari, al fine di favorire la concorrenza tra i soggetti economici e l’accrescimento delle capacità produttive del sistema nazionale; 
            3) delegificazione della disciplina dei procedimenti amministrativi connessi allo svolgimento dell’attività d’impresa, secondo i criteri di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; 
            4) sostituzione, ove possibile, delle norme prescrittive con sistemi di incentivi e disincentivi; 

        b) riduzione degli atti sottoposti ad obbligo di conservazione da parte delle imprese e riduzione dei tempi di conservazione degli stessi ai fini degli accertamenti amministrativi. 
    2. Il Governo e le regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, promuovono intese o concludono accordi, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997, al fine di: 
        a) favorire il coordinamento dell’esercizio delle competenze normative in materia di adempimenti amministrativi delle imprese e di procedimenti di autorizzazione, di licenza o di assenso, comunque denominati, per l’esercizio dell’attività di impresa; 

        b) favorire l’armonizzazione della regolamentazione relativa alla semplificazione degli adempimenti connessi all’esercizio dell’attività d’impresa; 
        c) favorire il conseguimento di livelli minimi di semplificazione degli adempimenti connessi allo svolgimento dell’attività d’impresa su tutto il territorio nazionale, previa individuazione delle migliori pratiche e verifica dei risultati delle iniziative sperimentali adottate dalle regioni e dagli enti locali; 
        d) individuare particolari forme di semplificazione, omogenee su tutto il territorio nazionale, degli adempimenti connessi allo svolgimento dell’attività delle piccole e medie imprese e delle imprese artigiane; 
        e) adottare le misure idonee a garantire la completezza e l’aggiornamento costante delle informazioni contenute nel Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese, di cui all’articolo 16 della legge 29 luglio 2003, n. 229, nonchè a coordinarne i contenuti con i processi di semplificazione e riassetto della regolazione statale, regionale e locale; 
        f) assicurare la rimozione degli ostacoli, ove esistenti, alla piena operatività degli sportelli unici di cui agli articoli 23 e 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonchè l’estensione e lo sviluppo dell’operatività degli stessi, favorendo: 

            1) l’adozione di modelli organizzativi differenziati in relazione alla dimensione territoriale e demografica di interesse, nel rispetto dell’autonomia dei soggetti coinvolti, al fine di garantire adeguati livelli di funzionalità, nonchè il coordinamento e la cooperazione tra i diversi livelli di governo; 

            2) l’affidamento di ulteriori ambiti procedimentali alla gestione degli sportelli unici, sia a fini di semplificazione degli adempimenti amministrativi relativi alle fasi di avvio, svolgimento, trasformazione, trasferimento e cessazione dell’attività d’impresa, sia a fini di promozione territoriale; 
            3) l’implementazione di modelli innovativi per la formazione del personale addetto agli sportelli unici; 
            4) l’adozione di efficaci strumenti di informatizzazione dei processi e di diffusione della conoscenza del contesto territoriale. 

    3. Gli accordi di cui al comma 2 possono prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, meccanismi di premialità regionale, cofinanziabili, limitatamente alle aree sottoutilizzate, con il Fondo di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 

    4. Le regioni adeguano, sulla base delle intese e degli accordi di cui al comma 2, la propria legislazione concernente la disciplina degli adempimenti amministrativi delle imprese alle finalità e agli obiettivi stabiliti dai commi da 1 a 3 e in coerenza con i decreti legislativi di cui al comma 1. 
    5. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

Art. 6. 

(Riassetto normativo in materia di pari opportunità) 

    1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di pari opportunità, secondo i princìpi, i criteri direttivi e le procedure di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonchè nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: 

        a) individuazione di strumenti di prevenzione e rimozione di ogni forma di discriminazione, in particolare per cause direttamente o indirettamente fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età e l’orientamento sessuale, anche al fine di realizzare uno strumento coordinato per il raggiungimento degli obiettivi di pari opportunità previsti in sede di Unione europea e nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione; 

        b) adeguamento e semplificazione del linguaggio normativo anche attraverso la rimozione di sovrapposizioni e duplicazioni. 

Art. 7. 

(Riassetto normativo in materia di ordinamento del notariato e degli archivi notarili) 

    1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la codificazione delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento del notariato e degli archivi notarili, secondo i princìpi, i criteri direttivi e le procedure di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonchè nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: 

        a) semplificazione mediante riordino, aggiornamento, accorpamento o soppressione di adempimenti e formalità previsti dalla legge 16 febbraio 1913, n. 89, dal regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e dalla legislazione speciale, non più ritenuti utili, anche sulla base di intervenute modifiche nella legislazione generale e in quella di settore, in particolare in materia di: 
            1) redazione di atti pubblici e di scritture private autenticate, anche in lingua straniera o con l’intervento di soggetti privi dell’udito, muti o sordomuti; 

            2) nullità per vizi di forma e sostituzione delle nullità, salvo che sussistano esigenze di tutela di interessi primari, con sanzioni disciplinari a carico del notaio, graduate secondo la gravità dell’infrazione; 
            3) tirocinio professionale, concorsi, iscrizione al ruolo anche del notaio trasferito, con abolizione della cauzione e sua sostituzione con l’assicurazione e il fondo di garanzia di cui alla lettera e), numero 5); 
            4) determinazione e regolamentazione delle sedi e assistenza alle stesse, permessi di assenza e nomina di delegati e coadiutori; 
            5) custodia degli atti e rilascio di copie, estratti e certificati; 

        b) aggiornamento e coordinamento normativo degli ordinamenti del consiglio nazionale del notariato, dei distretti notarili, dei consigli distrettuali e degli archivi notarili; 

        c) ricorso generalizzato ai sistemi ed alle procedure informatiche, assicurando in ogni caso la certezza, sicurezza e correttezza dello svolgimento della funzione notarile, e attribuzione al notaio della facoltà di provvedere, mediante propria certificazione, a rettificare inequivocabili errori di trascrizione di dati preesistenti alla redazione dell’atto, fatti salvi i diritti dei terzi; 
        d) previsione che i controlli sugli atti notarili, compresi quelli stabiliti dal codice civile, da effettuare in sede di deposito per l’esecuzione di qualsiasi forma di pubblicità civile e commerciale, abbiano per oggetto solo la regolarità formale degli atti; 
        e) revisione dell’ordinamento disciplinare, mediante: 

            1) istituzione, a spese dei consigli notarili distrettuali, di un organo di disciplina collegiale di primo grado, regionale o interregionale, costituito da notai e da un magistrato designato dal presidente della corte d’appello ove ha sede l’organo e previsione della competenza della stessa corte d’appello in sede di reclamo nel merito, ove previsto e comunque nei casi di infrazioni punite con sanzioni incidenti sull’esercizio della funzione notarile; 

            2) aggiornamento, coordinamento e riordino delle sanzioni, con aumento di quelle pecuniarie all’attuale valore della moneta; 
            3) previsione della sospensione della prescrizione in caso di procedimento penale e revisione dell’istituto della recidiva; 
            4) attribuzione del potere di iniziativa al procuratore della Repubblica della sede del notaio, al consiglio notarile e, relativamente alle infrazioni rilevate, al conservatore dell’archivio notarile; 
            5) previsione dell’obbligo di assicurazione per i danni cagionati nell’esercizio professionale mediante stipula di polizza nazionale, individuale o collettiva, e costituzione di un fondo nazionale di garanzia per il risarcimento dei danni di origine penale non risarcibili con polizza, con conferimento al consiglio nazionale del notariato di tutte le necessarie e opportune facoltà anche per il recupero delle spese a carico dei notai. 

    2. Con uno o più regolamenti, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono emanate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, norme di attuazione ed esecuzione dei decreti legislativi di cui al comma 1. 

Capo II 

ALTRI INTERVENTI NORMATIVI 

Art. 8. 

(Disposizioni in materia di trasporti) 

    1.  All’articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 5 è sostituito dal seguente: 

    «5. Avverso il giudizio delle commissioni di cui al comma 4 è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Questi decide avvalendosi di accertamenti demandati agli organi sanitari periferici della Società rete ferroviaria italiana Spa». 

Art. 9. 

(Disposizioni in materia di ordinamento dell’amministrazione degli affari esteri) 

    1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni: 

        a) all’articolo 26, secondo comma, la lettera c) è abrogata; 

        b) all’articolo 35, primo comma, dopo le parole: «possono essere istituite» sono inserite le seguenti: «nei casi particolari richiesti dalle relazioni internazionali con alcuni Paesi, nonchè»; 
        c) all’articolo 51, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonchè di consulenti dotati delle professionalità necessarie per l’espletamento di prove d’esame per la selezione del personale»; 
        d) all’articolo 74: 

            1) al primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, amministrato dal capo della delegazione. La resa del conto va effettuata al termine dei lavori e comunque trimestralmente se i lavori si protraggono oltre tre mesi»; 

            2) al secondo comma, dopo le parole: «e di funzionamento» sono inserite le seguenti: «,  ivi comprese le spese di acquisizione, locazione ed esercizio di beni materiali e strumentali, di automezzi e di locali» e, alla fine del comma, è aggiunto il seguente periodo: «Il fondo è amministrato dal capo della delegazione ed è rendicontato nei termini previsti dalla normativa sulla resa del conto da parte dei funzionari delegati»; 
            3) il terzo comma è abrogato; 

        e) all’articolo 83, terzo comma, dopo le parole: «comprese quelle» sono inserite le seguenti: «di locazione finanziaria,»; 

        f) l’articolo 95 è abrogato; 
        g) all’articolo 177, secondo comma, dopo le parole: «Ministro consigliere» sono inserite le seguenti: «con funzioni vicarie». 

    2. In relazione alla disposizione di cui all’articolo 177, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dal comma 1, lettera g), del presente articolo, sono fatti salvi, fino alla data di scadenza, i contratti di locazione vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge conclusi in favore di funzionari diplomatici che occupano posti di Ministro consigliere senza rivestire funzioni vicarie. 

    3. All’articolo 3, comma 2, della legge 31 ottobre 2003, n. 332, le parole: «ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 36» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257». 
    4. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato. 

Art. 10. 

(Disposizioni in materie di competenza del Ministero dell’interno) 

    1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni: 

        a) all’articolo 128: 
            1) al primo comma, dopo la parola: «operazioni» sono inserite le seguenti: «su cose antiche o usate»; 

            2) al secondo e al quarto comma, dopo la parola: «operazioni» sono inserite le seguenti: «di cui al primo comma»; 

        b) all’articolo 138, il secondo comma è sostituito dal seguente: 
    «La nomina delle guardie particolari giurate deve essere approvata dal prefetto. Con l’approvazione, che ha validità biennale, il prefetto rilascia altresì, se ne sussistono i presupposti, la licenza per il porto d’armi, a tassa ridotta, con validità di pari durata». 

Art. 11. 

(Semplificazione di procedimenti in materie di competenza del Ministero dell’interno) 

    1. Ai sensi dell’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, con regolamenti emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i procedimenti previsti dalle lettere seguenti, intervenendo sulle norme, anche di legge, ivi indicate: 

        a) procedimento per la compilazione del rapporto informativo e l’attribuzione del giudizio complessivo al personale della pubblica sicurezza: articolo 53 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; articoli da 62 a 67 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni; articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modificazioni; articoli 2 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e successive modificazioni; 

        b) procedimento per l’accertamento della capacità tecnica di fochino: articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, e articolo 89 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. 

Art. 12. 

(Disposizioni in materia di atti notarili) 

    1. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni: 

        a) all’articolo 28, primo comma, dopo la parola: «ricevere» sono inserite le seguenti: «o autenticare»; 

        b) l’articolo 47 è sostituito dal seguente: 

    «Art. 47. – 1. L’atto notarile non può essere ricevuto dal notaio se non in presenza delle parti e, nei casi previsti dall’articolo 48, di due testimoni. 

    2. Il notaio indaga la volontà delle parti e sotto la propria direzione e responsabilità cura la compilazione integrale dell’atto»; 

        c) l’articolo 48 è sostituito dal seguente: 
    «Art. 48. – 1. Oltre che in altri casi previsti per legge, è necessaria la presenza di due testimoni per gli atti di donazione, per le convenzioni matrimoniali e le loro modificazioni e per le dichiarazioni di scelta del regime di separazione dei beni nonchè qualora anche una sola delle parti non sappia o non possa leggere e scrivere ovvero una parte o il notaio ne richieda la presenza. Il notaio deve fare espressa menzione della presenza dei testimoni in principio dell’atto»; 
        d) all’articolo 51, secondo comma, numero 3º, le parole: «e la condizione» sono soppresse; 

        e) all’articolo 72, terzo comma, dopo le parole: «delle parti», sono inserite le seguenti: «e salvo per quelle soggette a pubblicità immobiliare o commerciale,»; 
        f) l’articolo 77 è abrogato. 

    2. L’indice alfabetico dei nomi e cognomi delle parti previsto a corredo dei repertori degli atti notarili non trova applicazione per il repertorio speciale dei protesti cambiari. 

    3. L’articolo 1 della legge 2 aprile 1943, n. 226, è sostituito dal seguente: 

    «Art. 1. – 1. Nell’autenticazione delle sottoscrizioni delle scritture private è necessaria la presenza dei testimoni, qualora lo ritenga il notaio o una parte ne richieda la presenza. In tal caso il notaio deve farne espressa menzione nell’autenticazione». 
    4. All’articolo 30 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 4, è inserito il seguente: 
    «4-bis. Gli atti di cui al comma 2, ai quali non siano stati allegati certificati di destinazione urbanistica, o che non contengano la dichiarazione di cui al comma 3, possono essere confermati o integrati anche da una sola delle parti o dai suoi aventi causa, mediante atto pubblico o autenticato, al quale sia allegato un certificato contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree interessate al giorno in cui è stato stipulato l’atto da confermare o contenente la dichiarazione omessa». 
    5. Possono essere confermati, ai sensi delle disposizioni introdotte dal comma 4, anche gli atti redatti prima della data di entrata in vigore della presente legge, purchè la nullità non sia stata accertata con sentenza divenuta definitiva prima di tale data. 

    6. Per gli atti formati all’estero, le disposizioni di cui agli articoli 30 e 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, si applicano all’atto del deposito presso il notaio e le conseguenti menzioni possono essere inserite nel relativo verbale. 
    7. Dopo l’articolo 5 della legge 25 maggio 1981, n. 307, è inserito il seguente: 

    «Art. 5-bis. – 1. L’obbligo di iscrizione può essere assolto anche mediante trasmissione in via telematica, direttamente al registro generale dei testamenti, dei dati previsti dall’articolo 5 e dal relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1984, n. 956; in tal caso l’imposta di bollo, dovuta per ogni richiesta di iscrizione, è corrisposta in modo virtuale. 

      2. Con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono adottate norme di attuazione del presente articolo che assicurino l’invarianza del gettito erariale». 

    8. È abrogato l’articolo 91 del regolamento di cui al regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326. 

    9. All’articolo 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: 

    «Gli spazi per parcheggi realizzati in forza del primo comma non sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta nè da diritti d’uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esse». 

Art. 13. 

(Modifiche al decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80) 

    1. All’articolo 3 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni: 

        a) nel comma 4, le parole: «beni mobili registrati» sono sostituite dalle seguenti: «veicoli registrati nel pubblico registro automobilistico (PRA)» e dopo le parole: «effettuata gratuitamente» sono inserite le seguenti: «in forma amministrativa»; 

        b) nel comma 5, le parole: «di natura non regolamentare» sono soppresse. 

Art. 14. 

(Semplificazione della legislazione) 

    1. L’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR) consiste nella valutazione preventiva degli effetti di ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull’organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, mediante comparazione di opzioni alternative. 

    2. L’AIR costituisce un supporto alle decisioni dell’organo politico di vertice dell’amministrazione in ordine all’opportunità dell’intervento normativo. 
    3. L’elaborazione degli schemi di atti normativi del Governo è sottoposta all’AIR, salvo i casi di esclusione previsti dai decreti di cui al comma 5 e i casi di esenzione di cui al comma 8. 
    4. La verifica dell’impatto della regolamentazione (VIR) consiste nella valutazione, anche periodica, del raggiungimento delle finalità e nella stima dei costi e degli effetti prodotti da atti normativi sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull’organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni. La VIR è applicata dopo il primo biennio dalla data di entrata in vigore della legge oggetto di valutazione. Successivamente essa è effettuata periodicamente a scadenze biennali. 
    5. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge: 

        a) i criteri generali e le procedure dell’AIR, compresa la fase della consultazione; 

        b) le tipologie sostanziali, i casi e le modalità di esclusione dell’AIR; 
        c) i criteri generali e le procedure, nonchè l’individuazione dei casi di effettuazione della VIR; 
        d) i criteri ed i contenuti generali della relazione al Parlamento di cui al comma  10. 

    6. I metodi di analisi e i modelli di AIR, nonchè i metodi relativi alla VIR, sono adottati con direttive del Presidente del Consiglio dei ministri e sono sottoposti a revisione, con cadenza non superiore al triennio. 

    7. L’amministrazione competente a presentare l’iniziativa normativa provvede all’AIR e comunica al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei ministri i risultati dell’AIR. 
    8. Il DAGL assicura il coordinamento delle amministrazioni in materia di AIR e di VIR. Il DAGL, su motivata richiesta dell’amministrazione interessata, può consentire l’eventuale esenzione dall’AIR. 
    9. Le amministrazioni, nell’ambito della propria autonomia organizzativa e senza oneri aggiuntivi, individuano l’ufficio responsabile del coordinamento delle attività connesse all’effettuazione dell’AIR e della VIR di rispettiva competenza. Nel caso non sia possibile impiegare risorse interne o di altri soggetti pubblici, le amministrazioni possono avvalersi di esperti o di società di ricerca specializzate, nel rispetto della normativa vigente e, comunque, nei limiti delle disponibilità finanziarie. 
    10. Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni comunicano al DAGL i dati e gli elementi informativi necessari per la presentazione al Parlamento, entro il 30 aprile, della relazione annuale del Presidente del Consiglio dei ministri sullo stato di applicazione dell’AIR. 
    11. È abrogato l’articolo 5, comma 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50. 
    12. Al fine di procedere all’attività di riordino normativo prevista dalla legislazione vigente, il Governo, avvalendosi dei risultati dell’attività di cui all’articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le disposizioni legislative statali vigenti, evidenziando le incongruenze e le antinomie normative relative ai diversi settori legislativi, e trasmette al Parlamento una relazione finale. 
    13. Le somme non utilizzate relative all’anno 2005 del fondo destinato al finanziamento di iniziative volte a promuovere l’informatizzazione e la classificazione della normativa vigente, di cui all’articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere versate all’entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnate alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia, al fine di finanziare i progetti approvati dal Comitato guida, costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2003. 
    14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 12, il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1º gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, nel rispetto dell’articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi: 

        a) esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita; 

        b) esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete; 
        c) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali dei cittadini; 
        d) identificazione delle disposizioni indispensabili per la regolamentazione di ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica dell’impatto della regolazione; 
        e) organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse; 
        f) garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa; 
        g) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti sulla finanza pubblica. 

    15. I decreti legislativi di cui al comma 14 provvedono altresì alla semplificazione o al riassetto della materia che ne è oggetto, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente alla data del 1º gennaio 1970. 

    16. Decorso il termine di cui al comma 14, tutte le disposizioni legislative statali pubblicate anteriormente al 1º gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate. 
    17. Rimangono in vigore: 

        a) le disposizioni contenute nel codice civile, nel codice penale, nel codice di procedura civile, nel codice di procedura penale, nel codice della navigazione, comprese le disposizioni preliminari e di attuazione, e in ogni altro testo normativo che rechi nell’epigrafe l’indicazione codice ovvero testo unico; 

        b) le disposizioni che disciplinano l’ordinamento degli organi costituzionali e degli organi aventi rilevanza costituzionale, nonchè le disposizioni relative all’ordinamento delle magistrature e dell’avvocatura dello Stato e al riparto della giurisdizione; 
        c) le disposizioni contenute nei decreti ricognitivi, emanati ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, aventi per oggetto i princìpi fondamentali della legislazione dello Stato nelle materie previste dall’articolo 117, terzo comma, della Costituzione; 
        d) le disposizioni che costituiscono adempimento di obblighi imposti dalla normativa comunitaria e le leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali; 
        e) le disposizioni tributarie e di bilancio e quelle concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco; 
        f) le disposizioni in materia previdenziale e assistenziale; 
        g) le disposizioni indicate nei decreti legislativi di cui al comma 14. 

    18. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e previo parere della Commissione di cui al comma 19, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive. 

    19. È istituita una Commissione parlamentare composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l’Ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l’elezione dell’Ufficio di presidenza. 
    20. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere. 
    21. La Commissione: 

        a) esprime il parere sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 14; 

        b) verifica periodicamente lo stato di attuazione del procedimento per l’abrogazione generalizzata di norme di cui al comma 16 e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere; 
        c) esercita i compiti di cui all’articolo 5, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59. 

    22. Per l’acquisizione del parere, gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 14 sono trasmessi alla Commissione, che si pronuncia entro trenta giorni. Il Governo, ove ritenga di non accogliere, in tutto o in parte, le eventuali condizioni poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Commissione per il parere definitivo, da rendere nel termine di trenta giorni. Qualora il termine previsto per il parere della Commissione scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 14, quest’ultimo è prorogato di novanta giorni. 

    23. La Commissione può chiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l’adozione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi trasmessi nello stesso periodo all’esame della Commissione. Trascorso il termine, eventualmente prorogato, il parere si intende espresso favorevolmente. Nel computo dei termini non viene considerato il periodo di sospensione estiva dei lavori parlamentari. 
    24. La Commissione esercita i compiti di cui al comma 21, lettera c), a decorrere dall’inizio della legislatura successiva alla data di entrata in vigore della presente legge. Dallo stesso termine cessano gli effetti dell’articolo 5, commi 1, 2 e 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59. 

Art. 15. 

(Rapporto annuale sulla qualità dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione) 

    1. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica predispone annualmente un rapporto sulla qualità dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione e sulla produttività degli uffici e del personale, verificando la coerenza dei risultati raggiunti con le disposizioni vigenti in materia. Ai fini del presente comma la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica si avvale dell’Istituto nazionale di statistica. 

Art. 16. 

(Disposizioni per il potenziamento dei servizi alle imprese da parte delle pubbliche amministrazioni mediante razionalizzazione delle procedure di mobilità) 

    1. Al fine di rafforzare i servizi alle imprese da parte delle pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo ai servizi di informazione e di semplificazione, nel rispetto del contenimento dei costi, all’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 

        a) al comma 1, le parole: «passaggio diretto» sono sostituite dalle seguenti: «cessione del contratto di lavoro»; 

        b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l’applicazione del principio del previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale»; 
        c) dopo il comma 2-quater, è aggiunto il seguente: 

    «2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito dell’iscrizione nel ruolo dell’amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione». 
    2. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le confederazioni rappresentative, sono definite le modalità attuative degli articoli 34 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, relativamente al personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, dagli enti pubblici non economici nazionali, ivi comprese le agenzie, e dalle università. 

    3. Per il personale alle dipendenze dell’ente CONI alla data del 7 luglio 2002, in fase di prima attuazione dell’articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2006, si applica l’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. 
    4. Il comma 48 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si interpreta nel senso che i segretari comunali e provinciali appartenenti alle fasce professionali A e B possono essere collocati in posizioni professionali equivalenti alla ex IX qualifica funzionale del comparto Ministeri, previa espressa manifestazione di volontà in tale senso, con spettanza del trattamento economico corrispondente. 

Capo III 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

Art. 17. 

(Decreti legislativi integrativi e correttivi) 

    1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 7, il Governo può adottare, nel rispetto degli oggetti e dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge e secondo la procedura di cui all’articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi. 

Art. 18. 

(Modifica alla legge 29 luglio 2003, n. 229) 

    1. Nella legge 29 luglio 2003, n. 229, dopo l’articolo 20 è inserito il seguente: 

    «Art. 20-bis – (Decreti legislativi correttivi e integrativi). – 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11, il Governo può adottare, nel rispetto degli oggetti e dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge e secondo i princìpi e i criteri direttivi e la procedura di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive». 

Art. 19. 

(Invarianza finanziaria) 

    1. Dall’esercizio di ciascuna delle deleghe di cui ai capi I e II non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 

    2. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al capo II non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 

Art. 20. 

(Abrogazioni) 

    1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’articolo 7 della legge 11 agosto 2003, n. 218, è abrogato. 

    2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la legge 29 gennaio 1992, n. 112, è abrogata. 
    3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’articolo 3 del regio decreto 26 ottobre 1933, n. 1454, è abrogato.