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della scheda:
Si riporta la legge 246 del 2005 sul riassetto normativo per la semplificazione dell'azione amministrativa. Sono modificate alcune leggi precedenti, rintracciabili in questo stesso sito, ed altre abrogate in parte.
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Capo I RIASSETTO DELLA NORMATIVA PRIMARIA Art. 1. (Modifiche all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59) 1. All’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 3, dopo la lettera
a), è inserita la seguente:
f-bis) generale possibilità
di utilizzare, da parte delle amministrazioni e dei soggetti a queste equiparati,
strumenti di diritto privato, salvo che nelle materie o nelle fattispecie
nelle quali l’interesse pubblico non può essere perseguito senza
l’esercizio di poteri autoritativi;
d) dopo il comma 8, è
inserito il seguente:
Art. 2. (Ulteriore modifica alla legge 15 marzo 1997, n. 59) 1. Dopo l’articolo 20-bis della legge 15 marzo 1997, n. 59, è inserito il seguente: «Art. 20-ter. – 1. Il Governo, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio
di leale collaborazione, concludono, in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano o di Conferenza unificata, anche sulla base delle migliori pratiche
e delle iniziative sperimentali statali, regionali e locali, accordi ai
sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o
intese ai sensi dell’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per
il perseguimento delle comuni finalità di miglioramento della qualità
normativa nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, al fine, tra l’altro,
di:
b) definire princìpi,
criteri, metodi e strumenti omogenei per il perseguimento della qualità
della regolazione statale e regionale, in armonia con i princìpi
generali stabiliti dalla presente legge e dalle leggi annuali di semplificazione
e riassetto normativo, con specifico riguardo ai processi di semplificazione,
di riassetto e codificazione, di analisi e verifica dell’impatto della
regolazione e di consultazione;
Art. 3. (Riassetto normativo in materia di benefìci a favore delle vittime del dovere, del servizio, del terrorismo, della criminalità organizzata e di ordigni bellici in tempo di pace) 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di benefìci a favore delle vittime del dovere, del servizio, del terrorismo, della criminalità organizzata e di ordigni bellici in tempo di pace, secondo i princìpi, i criteri direttivi e le procedure di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonchè nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) riassetto, coordinamento e razionalizzazione di tutte le disposizioni legislative in materia, prevedendo anche la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi e del linguaggio normativo; b) definizione, per ciascuna
tipologia di vittime, in relazione anche alla diversa matrice degli eventi
lesivi, dei benefìci applicabili;
Art. 4. (Riassetto normativo in materia di gestione amministrativa e contabile degli uffici all’estero del Ministero degli affari esteri) 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di gestione amministrativa e contabile degli uffici all’estero del Ministero degli affari esteri, secondo i princìpi, i criteri direttivi e le procedure di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonchè nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa, adeguamento, nonchè aggiornamento e semplificazione del linguaggio normativo; b) delegificazione e semplificazione
degli aspetti organizzativi e procedimentali dell’attività di gestione;
2. Con regolamento ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono emanate norme di attuazione ed esecuzione del decreto legislativo di cui al comma 1. Art. 5. (Delega al Governo per la semplificazione degli adempimenti amministrativi delle imprese e il rafforzamento dello sportello unico per le attività produttive) 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni di competenza legislativa esclusiva statale, di cui all’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, vigenti in materia di adempimenti amministrativi delle imprese, a esclusione di quelli fiscali, previdenziali, ambientali e di quelli gravanti sulle stesse in qualità di datori di lavoro, secondo i princìpi, i criteri direttivi e le procedure di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonchè nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) previa consultazione delle
organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche, produttive
e professionali interessate:
2)
previsione di forme di autoregolazione, ove non vi contrastino interessi
pubblici primari, al fine di favorire la concorrenza tra i soggetti economici
e l’accrescimento delle capacità produttive del sistema nazionale;
b) riduzione degli atti sottoposti
ad obbligo di conservazione da parte delle imprese e riduzione dei tempi
di conservazione degli stessi ai fini degli accertamenti amministrativi.
b) favorire l’armonizzazione
della regolamentazione relativa alla semplificazione degli adempimenti
connessi all’esercizio dell’attività d’impresa;
1) l’adozione di modelli organizzativi differenziati in relazione alla dimensione territoriale e demografica di interesse, nel rispetto dell’autonomia dei soggetti coinvolti, al fine di garantire adeguati livelli di funzionalità, nonchè il coordinamento e la cooperazione tra i diversi livelli di governo; 2)
l’affidamento di ulteriori ambiti procedimentali alla gestione degli sportelli
unici, sia a fini di semplificazione degli adempimenti amministrativi relativi
alle fasi di avvio, svolgimento, trasformazione, trasferimento e cessazione
dell’attività d’impresa, sia a fini di promozione territoriale;
3. Gli accordi di cui al comma 2 possono prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, meccanismi di premialità regionale, cofinanziabili, limitatamente alle aree sottoutilizzate, con il Fondo di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 4. Le regioni adeguano, sulla base delle intese e
degli accordi di cui al comma 2, la propria legislazione concernente la
disciplina degli adempimenti amministrativi delle imprese alle finalità
e agli obiettivi stabiliti dai commi da 1 a 3 e in coerenza con i decreti
legislativi di cui al comma 1.
Art. 6. (Riassetto normativo in materia di pari opportunità) 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di pari opportunità, secondo i princìpi, i criteri direttivi e le procedure di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonchè nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) individuazione di strumenti di prevenzione e rimozione di ogni forma di discriminazione, in particolare per cause direttamente o indirettamente fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età e l’orientamento sessuale, anche al fine di realizzare uno strumento coordinato per il raggiungimento degli obiettivi di pari opportunità previsti in sede di Unione europea e nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione; b) adeguamento e semplificazione del linguaggio normativo anche attraverso la rimozione di sovrapposizioni e duplicazioni. Art. 7. (Riassetto normativo in materia di ordinamento del notariato e degli archivi notarili) 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la codificazione delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento del notariato e degli archivi notarili, secondo i princìpi, i criteri direttivi e le procedure di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonchè nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) semplificazione mediante
riordino, aggiornamento, accorpamento o soppressione di adempimenti e formalità
previsti dalla legge 16 febbraio 1913, n. 89, dal regio decreto 10 settembre
1914, n. 1326, e dalla legislazione speciale, non più ritenuti utili,
anche sulla base di intervenute modifiche nella legislazione generale e
in quella di settore, in particolare in materia di:
2)
nullità per vizi di forma e sostituzione delle nullità, salvo
che sussistano esigenze di tutela di interessi primari, con sanzioni disciplinari
a carico del notaio, graduate secondo la gravità dell’infrazione;
b) aggiornamento e coordinamento normativo degli ordinamenti del consiglio nazionale del notariato, dei distretti notarili, dei consigli distrettuali e degli archivi notarili; c) ricorso generalizzato
ai sistemi ed alle procedure informatiche, assicurando in ogni caso la
certezza, sicurezza e correttezza dello svolgimento della funzione notarile,
e attribuzione al notaio della facoltà di provvedere, mediante propria
certificazione, a rettificare inequivocabili errori di trascrizione di
dati preesistenti alla redazione dell’atto, fatti salvi i diritti dei terzi;
1) istituzione, a spese dei consigli notarili distrettuali, di un organo di disciplina collegiale di primo grado, regionale o interregionale, costituito da notai e da un magistrato designato dal presidente della corte d’appello ove ha sede l’organo e previsione della competenza della stessa corte d’appello in sede di reclamo nel merito, ove previsto e comunque nei casi di infrazioni punite con sanzioni incidenti sull’esercizio della funzione notarile; 2)
aggiornamento, coordinamento e riordino delle sanzioni, con aumento di
quelle pecuniarie all’attuale valore della moneta;
2. Con uno o più regolamenti, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono emanate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, norme di attuazione ed esecuzione dei decreti legislativi di cui al comma 1. Capo II ALTRI INTERVENTI NORMATIVI Art. 8. (Disposizioni in materia di trasporti) 1. All’articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Avverso il giudizio delle commissioni di cui al comma 4 è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Questi decide avvalendosi di accertamenti demandati agli organi sanitari periferici della Società rete ferroviaria italiana Spa». Art. 9. (Disposizioni in materia di ordinamento dell’amministrazione degli affari esteri) 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 26, secondo comma, la lettera c) è abrogata; b) all’articolo 35, primo
comma, dopo le parole: «possono essere istituite» sono inserite
le seguenti: «nei casi particolari richiesti dalle relazioni internazionali
con alcuni Paesi, nonchè»;
1) al primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, amministrato dal capo della delegazione. La resa del conto va effettuata al termine dei lavori e comunque trimestralmente se i lavori si protraggono oltre tre mesi»; 2)
al secondo comma, dopo le parole: «e di funzionamento» sono
inserite le seguenti: «, ivi comprese le spese di acquisizione,
locazione ed esercizio di beni materiali e strumentali, di automezzi e
di locali» e, alla fine del comma, è aggiunto il seguente
periodo: «Il fondo è amministrato dal capo della delegazione
ed è rendicontato nei termini previsti dalla normativa sulla resa
del conto da parte dei funzionari delegati»;
e) all’articolo 83, terzo comma, dopo le parole: «comprese quelle» sono inserite le seguenti: «di locazione finanziaria,»; f) l’articolo 95 è
abrogato;
2. In relazione alla disposizione di cui all’articolo 177, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dal comma 1, lettera g), del presente articolo, sono fatti salvi, fino alla data di scadenza, i contratti di locazione vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge conclusi in favore di funzionari diplomatici che occupano posti di Ministro consigliere senza rivestire funzioni vicarie. 3. All’articolo 3, comma 2, della legge 31 ottobre
2003, n. 332, le parole: «ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto
legislativo 30 gennaio 1999, n. 36» sono sostituite dalle seguenti:
«ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 3 settembre 2003,
n. 257».
Art. 10. (Disposizioni in materie di competenza del Ministero dell’interno) 1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 128:
2) al secondo e al quarto comma, dopo la parola: «operazioni» sono inserite le seguenti: «di cui al primo comma»; b) all’articolo 138, il secondo
comma è sostituito dal seguente:
Art. 11. (Semplificazione di procedimenti in materie di competenza del Ministero dell’interno) 1. Ai sensi dell’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, con regolamenti emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i procedimenti previsti dalle lettere seguenti, intervenendo sulle norme, anche di legge, ivi indicate: a) procedimento per la compilazione del rapporto informativo e l’attribuzione del giudizio complessivo al personale della pubblica sicurezza: articolo 53 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; articoli da 62 a 67 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni; articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modificazioni; articoli 2 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e successive modificazioni; b) procedimento per l’accertamento della capacità tecnica di fochino: articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, e articolo 89 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Art. 12. (Disposizioni in materia di atti notarili) 1. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 28, primo comma, dopo la parola: «ricevere» sono inserite le seguenti: «o autenticare»; b) l’articolo 47 è sostituito dal seguente: «Art. 47. – 1. L’atto notarile non può essere ricevuto dal notaio se non in presenza delle parti e, nei casi previsti dall’articolo 48, di due testimoni. 2. Il notaio indaga la volontà delle parti e sotto la propria direzione e responsabilità cura la compilazione integrale dell’atto»; c) l’articolo 48 è
sostituito dal seguente:
e) all’articolo 72, terzo
comma, dopo le parole: «delle parti», sono inserite le seguenti:
«e salvo per quelle soggette a pubblicità immobiliare o commerciale,»;
2. L’indice alfabetico dei nomi e cognomi delle parti previsto a corredo dei repertori degli atti notarili non trova applicazione per il repertorio speciale dei protesti cambiari. 3. L’articolo 1 della legge 2 aprile 1943, n. 226, è sostituito dal seguente: «Art. 1. – 1. Nell’autenticazione delle sottoscrizioni
delle scritture private è necessaria la presenza dei testimoni,
qualora lo ritenga il notaio o una parte ne richieda la presenza. In tal
caso il notaio deve farne espressa menzione nell’autenticazione».
6. Per gli atti formati all’estero, le disposizioni
di cui agli articoli 30 e 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, si
applicano all’atto del deposito presso il notaio e le conseguenti menzioni
possono essere inserite nel relativo verbale.
«Art. 5-bis. – 1. L’obbligo di iscrizione può essere assolto anche mediante trasmissione in via telematica, direttamente al registro generale dei testamenti, dei dati previsti dall’articolo 5 e dal relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1984, n. 956; in tal caso l’imposta di bollo, dovuta per ogni richiesta di iscrizione, è corrisposta in modo virtuale. 2. Con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono adottate norme di attuazione del presente articolo che assicurino l’invarianza del gettito erariale». 8. È abrogato l’articolo 91 del regolamento di cui al regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326. 9. All’articolo 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Gli spazi per parcheggi realizzati in forza del primo comma non sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta nè da diritti d’uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esse». Art. 13. (Modifiche al decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80) 1. All’articolo 3 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 4, le parole: «beni mobili registrati» sono sostituite dalle seguenti: «veicoli registrati nel pubblico registro automobilistico (PRA)» e dopo le parole: «effettuata gratuitamente» sono inserite le seguenti: «in forma amministrativa»; b) nel comma 5, le parole: «di natura non regolamentare» sono soppresse. Art. 14. (Semplificazione della legislazione) 1. L’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR) consiste nella valutazione preventiva degli effetti di ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull’organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, mediante comparazione di opzioni alternative. 2. L’AIR costituisce un supporto alle decisioni dell’organo
politico di vertice dell’amministrazione in ordine all’opportunità
dell’intervento normativo.
a) i criteri generali e le procedure dell’AIR, compresa la fase della consultazione; b) le tipologie sostanziali,
i casi e le modalità di esclusione dell’AIR;
6. I metodi di analisi e i modelli di AIR, nonchè i metodi relativi alla VIR, sono adottati con direttive del Presidente del Consiglio dei ministri e sono sottoposti a revisione, con cadenza non superiore al triennio. 7. L’amministrazione competente a presentare l’iniziativa
normativa provvede all’AIR e comunica al Dipartimento per gli affari giuridici
e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei ministri i risultati
dell’AIR.
a) esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita; b) esclusione delle disposizioni
che abbiano esaurito o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano
comunque obsolete;
15. I decreti legislativi di cui al comma 14 provvedono altresì alla semplificazione o al riassetto della materia che ne è oggetto, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente alla data del 1º gennaio 1970. 16. Decorso il termine di cui al comma 14, tutte
le disposizioni legislative statali pubblicate anteriormente al 1º
gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate.
a) le disposizioni contenute nel codice civile, nel codice penale, nel codice di procedura civile, nel codice di procedura penale, nel codice della navigazione, comprese le disposizioni preliminari e di attuazione, e in ogni altro testo normativo che rechi nell’epigrafe l’indicazione codice ovvero testo unico; b) le disposizioni che disciplinano
l’ordinamento degli organi costituzionali e degli organi aventi rilevanza
costituzionale, nonchè le disposizioni relative all’ordinamento
delle magistrature e dell’avvocatura dello Stato e al riparto della giurisdizione;
18. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e previo parere della Commissione di cui al comma 19, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive. 19. È istituita una Commissione parlamentare
composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dal
Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei
deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari,
su designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra i propri
componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme
con il presidente formano l’Ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce
per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti,
per l’elezione dell’Ufficio di presidenza.
a) esprime il parere sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 14; b) verifica periodicamente
lo stato di attuazione del procedimento per l’abrogazione generalizzata
di norme di cui al comma 16 e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere;
22. Per l’acquisizione del parere, gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 14 sono trasmessi alla Commissione, che si pronuncia entro trenta giorni. Il Governo, ove ritenga di non accogliere, in tutto o in parte, le eventuali condizioni poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Commissione per il parere definitivo, da rendere nel termine di trenta giorni. Qualora il termine previsto per il parere della Commissione scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 14, quest’ultimo è prorogato di novanta giorni. 23. La Commissione può chiedere una sola volta
ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l’adozione del
parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità
della materia o per il numero di schemi trasmessi nello stesso periodo
all’esame della Commissione. Trascorso il termine, eventualmente prorogato,
il parere si intende espresso favorevolmente. Nel computo dei termini non
viene considerato il periodo di sospensione estiva dei lavori parlamentari.
Art. 15. (Rapporto annuale sulla qualità dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione) 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica predispone annualmente un rapporto sulla qualità dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione e sulla produttività degli uffici e del personale, verificando la coerenza dei risultati raggiunti con le disposizioni vigenti in materia. Ai fini del presente comma la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica si avvale dell’Istituto nazionale di statistica. Art. 16. (Disposizioni per il potenziamento dei servizi alle imprese da parte delle pubbliche amministrazioni mediante razionalizzazione delle procedure di mobilità) 1. Al fine di rafforzare i servizi alle imprese da parte delle pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo ai servizi di informazione e di semplificazione, nel rispetto del contenimento dei costi, all’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole: «passaggio diretto» sono sostituite dalle seguenti: «cessione del contratto di lavoro»; b) al comma 2, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «In ogni caso sono nulli gli accordi,
gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l’applicazione
del principio del previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento
di nuovo personale»;
«2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito
dell’iscrizione nel ruolo dell’amministrazione di destinazione, al dipendente
trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento
giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti
collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione».
3. Per il personale alle dipendenze dell’ente CONI
alla data del 7 luglio 2002, in fase di prima attuazione dell’articolo
8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e, comunque, non oltre il 31 dicembre
2006, si applica l’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni.
Capo III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art. 17. (Decreti legislativi integrativi e correttivi) 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 7, il Governo può adottare, nel rispetto degli oggetti e dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge e secondo la procedura di cui all’articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi. Art. 18. (Modifica alla legge 29 luglio 2003, n. 229) 1. Nella legge 29 luglio 2003, n. 229, dopo l’articolo 20 è inserito il seguente: «Art. 20-bis – (Decreti legislativi correttivi e integrativi). – 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11, il Governo può adottare, nel rispetto degli oggetti e dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge e secondo i princìpi e i criteri direttivi e la procedura di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive». Art. 19. (Invarianza finanziaria) 1. Dall’esercizio di ciascuna delle deleghe di cui ai capi I e II non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 2. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al capo II non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Art. 20. (Abrogazioni) 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’articolo 7 della legge 11 agosto 2003, n. 218, è abrogato. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la legge 29 gennaio 1992, n. 112, è abrogata.
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