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Legge
11 dicembre 2012, n. 220
Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici
(G.U.
n. 293 del 17 dicembre 2012 )
Art. 1
1. L'articolo
1117 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 1117. - (Parti comuni dell'edificio). - Sono oggetto di proprietà
comune dei proprietari delle singole unita' immobiliari dell'edificio,
anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il
contrario dal titolo:
1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il
suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i
pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i
portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le
facciate;
2) le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in
comune, come la portineria, incluso l'alloggio del portiere, la
lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le
caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune;
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere
destinati all'uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli
impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e
di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il
riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per la ricezione
radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso
informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti
fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei
singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto
di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia
di reti pubbliche».
Art. 2
1. Dopo l'articolo
1117 del codice civile sono inseriti i seguenti:
«Art. 1117-bis. (Ambito di applicabilità).
Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili,
in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più
condominii di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai
sensi dell'articolo 1117.
Art. 1117-ter. (Modificazioni delle destinazioni d'uso).
Per soddisfare esigenze di interesse condominiale, l'assemblea, con un
numero di voti che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al
condominio e i quattro quinti del valore dell'edificio, può modificare
la destinazione d'uso delle parti comuni.
La convocazione dell'assemblea deve essere affissa per non meno di
trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli
spazi a tal fine destinati e deve effettuarsi mediante lettera
raccomandata o equipollenti mezzi telematici, in modo da pervenire
almeno venti giorni prima della data di convocazione.
La convocazione dell'assemblea, a pena di nullità, deve indicare le
parti comuni oggetto della modificazione e la nuova destinazione d'uso.
La deliberazione deve contenere la dichiarazione espressa che sono
stati effettuati gli adempimenti di cui ai precedenti commi.
Sono vietate le modificazioni delle destinazioni d'uso che possono
recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato o che
ne alterano il decoro architettonico.
Art. 1117-quater. (Tutela delle destinazioni d'uso).
In caso di attività che incidono negativamente e in modo sostanziale
sulle destinazioni d'uso delle parti comuni, l'amministratore o i
condomini, anche singolarmente, possono diffidare l'esecutore e possono
chiedere la convocazione dell'assemblea per far cessare la violazione,
anche mediante azioni giudiziarie. L'assemblea delibera in merito alla
cessazione di tali attività con la maggioranza prevista dal secondo
comma dell'articolo
1136».
Art. 3
1. L'articolo
1118 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 1118. (Diritti dei partecipanti sulle parti
comuni). Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che
il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale al valore dell'unità
immobiliare che gli appartiene.
Il condomino non può rinunziare al suo diritto sulle parti comuni.
Il condomino non può sottrarsi all'obbligo di contribuire alle spese
per la conservazione delle parti comuni, neanche modificando la
destinazione d'uso della propria unità immobiliare, salvo quanto
disposto da leggi speciali.
Il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di
riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano
notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri
condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al
pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria
dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma».
Art. 4.
1. Al primo comma dell'articolo
1119 del codice civile sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «e con il consenso di tutti i partecipanti al condominio».
Art. 5.
1. Dopo il primo comma
dell'articolo
1120 del codice civile sono inseriti i seguenti:
«I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma
dell'articolo
1136, possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della
normativa di settore, hanno ad oggetto:
1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la
salubrità degli edifici e degli impianti;
2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere
architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli
edifici e per realizzare parcheggi destinati a servizio delle unità
immobiliari o dell'edificio, nonché per la produzione di energia
mediante l'utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari
o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi che
conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento
del lastrico solare o di altra idonea superficie comune;
3) l'installazione di impianti centralizzati per la ricezione
radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso
informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti
fino alla diramazione per le singole utenze, ad esclusione degli
impianti che non comportano modifiche in grado di alterare la
destinazione della cosa comune e di impedire agli altri condomini di
farne uso secondo il loro diritto.
L'amministratore è tenuto a convocare l'assemblea entro trenta giorni
dalla richiesta anche di un solo condomino interessato all'adozione
delle deliberazioni di cui al precedente comma. La richiesta deve
contenere l'indicazione del contenuto specifico e delle modalità di
esecuzione degli interventi proposti. In mancanza, l'amministratore
deve invitare senza indugio il condomino proponente a fornire le
necessarie integrazioni».
Art. 6.
1. L'articolo
1122 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 1122. (Opere su parti di proprietà o uso individuale).
Nell'unita' immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente
destinate all'uso comune, che siano state attribuite in proprietà
esclusiva o destinate all'uso individuale, il condomino non può
eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino
pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico
dell'edificio.
In ogni caso è data preventiva notizia all'amministratore che ne
riferisce all'assemblea».
Art. 7.
1. Dopo l'articolo
1122 del codice civile sono inseriti i seguenti:
«Art. 1122-bis. (Impianti non centralizzati di
ricezione radiotelevisiva e di produzione di energia da fonti
rinnovabili)
Le installazioni di impianti non centralizzati per la ricezione
radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso
informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti
fino al punto di diramazione per le singole utenze sono realizzati in
modo da recare il minor pregiudizio alle parti comuni e alle unità
immobiliari di proprietà individuale, preservando in ogni caso il
decoro architettonico dell'edificio, salvo quanto previsto in materia
di reti pubbliche.
E' consentita l'installazione di impianti per la produzione di energia
da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del
condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune
e sulle parti di proprietà individuale dell'interessato.
Qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni,
l'interessato ne da' comunicazione all'amministratore indicando il
contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi.
L'assemblea può prescrivere, con la maggioranza di cui al quinto comma
dell'articolo 1136, adeguate modalità alternative di esecuzione o
imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del
decoro architettonico dell'edificio e, ai fini dell'installazione degli
impianti di cui al secondo comma, provvede, a richiesta degli
interessati, a ripartire l'uso del lastrico solare e delle altre
superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste
dal regolamento di condominio o comunque in atto.
L'assemblea, con la medesima maggioranza, può altresì subordinare
l'esecuzione alla prestazione, da parte dell'interessato, di idonea
garanzia per i danni eventuali.
L'accesso alle unità immobiliari di proprietà individuale deve essere
consentito ove necessario per la progettazione e per l'esecuzione delle
opere. Non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti destinati alle
singole unità abitative.
Art. 1122-ter. (Impianti di videosorveglianza sulle parti comuni).
Le deliberazioni concernenti l'installazione sulle parti comuni
dell'edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di
esse sono approvate dall'assemblea con la maggioranza di cui al secondo
comma dell'articolo 1136».
Art. 8.
1. All'articolo
1124 del codice civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il primo comma è
sostituito dal seguente: «Le scale e gli ascensori sono mantenuti e
sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La
spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore
delle singole unità immobiliari e per l'altra metà esclusivamente in
misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo»;
b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Manutenzione e sostituzione
delle scale e degli ascensori».
Art. 9.
1. L'articolo
1129 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 1129. (Nomina, revoca ed obblighi dell'amministratore)
Quando i condomini sono più di otto, se l'assemblea non vi provvede, la
nomina di un amministratore è fatta dall'autorità giudiziaria su
ricorso di uno o più condomini o dell'amministratore dimissionario.
Contestualmente all'accettazione della nomina e ad ogni rinnovo
dell'incarico, l'amministratore comunica i propri dati anagrafici e
professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di società, anche la
sede legale e la denominazione, il locale ove si trovano i registri di
cui ai numeri
6) e 7) dell'articolo 1130, nonché i giorni e le ore in cui
ogni interessato, previa richiesta all'amministratore, può prenderne
gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da
lui firmata.
L'assemblea può subordinare la nomina dell'amministratore alla
presentazione ai condomini di una polizza individuale di assicurazione
per la responsabilità civile per gli atti compiuti nell'esercizio del
mandato.
L'amministratore è tenuto altresì ad adeguare i massimali della polizza
se nel periodo del suo incarico l'assemblea deliberi lavori
straordinari. Tale adeguamento non deve essere inferiore all'importo di
spesa deliberato e deve essere effettuato contestualmente all'inizio
dei lavori. Nel caso in cui l'amministratore sia coperto da una polizza
di assicurazione per la responsabilità civile professionale generale
per l'intera attività da lui svolta, tale polizza deve essere integrata
con una dichiarazione dell'impresa di assicurazione che garantisca le
condizioni previste dal periodo precedente per lo specifico
condominio.
Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile
anche ai terzi, è affissa l'indicazione delle generalità, del domicilio
e dei recapiti, anche telefonici, dell'amministratore.
In mancanza dell'amministratore, sul luogo di accesso al condominio o
di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa
l'indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, della
persona che svolge funzioni analoghe a quelle
dell'amministratore.
L'amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a
qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi
titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto
corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun
condomino, per il tramite dell'amministratore, può chiedere di prendere
visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione
periodica.
Alla cessazione dell'incarico l'amministratore è tenuto alla consegna
di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai
singoli condomini e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare
pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi.
Salvo che sia stato espressamente dispensato dall'assemblea,
l'amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle
somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura
dell'esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, anche ai
sensi dell'articolo 63, primo comma, delle disposizioni per
l'attuazione del presente codice.
L'incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende
rinnovato per eguale durata. L'assemblea convocata per la revoca o le
dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore.
La revoca dell'amministratore può essere deliberata in ogni tempo
dall'assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure
con le modalità previste dal regolamento di condominio. Può altresì
essere disposta dall'autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun
condomino, nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo
1131, se non rende il conto della gestione, ovvero in caso di
gravi irregolarità. Nei casi in cui siano emerse gravi irregolarità
fiscali o di non ottemperanza a quanto disposto dal numero 3) del
dodicesimo comma del presente articolo, i condomini, anche
singolarmente, possono chiedere la convocazione dell'assemblea per far
cessare la violazione e revocare il mandato all'amministratore.
In caso di mancata revoca da parte dell'assemblea, ciascun condomino
può rivolgersi all'autorità giudiziaria; in caso di accoglimento della
domanda, il ricorrente, per le spese legali, ha titolo alla rivalsa nei
confronti del condominio, che a sua volta può rivalersi nei confronti
dell'amministratore revocato.
Costituiscono, tra le altre, gravi irregolarità:
1) l'omessa convocazione dell'assemblea per l'approvazione del
rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l'assemblea
per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri
casi previsti dalla legge;
2) la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi,
nonché di deliberazioni dell'assemblea;
3) la mancata apertura ed utilizzazione del conto di cui al settimo
comma;
4) la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di
confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale
dell'amministratore o di altri condomini;
5) l'aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla
cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a
tutela dei diritti del condominio;
6) qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione
delle somme dovute al condominio, l'aver omesso di curare
diligentemente l'azione e la conseguente esecuzione coattiva;
7) l'inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo
1130, numeri 6), 7) e 9);
8) l'omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati di cui al
secondo comma del presente articolo.
In caso di revoca da parte dell'autorità giudiziaria, l'assemblea non
può nominare nuovamente l'amministratore revocato.
L'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo
rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della
nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività
svolta.
Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le
disposizioni di cui alla sezione I del capo IX del titolo III del libro
IV.
Il presente articolo si applica anche agli edifici di alloggi di
edilizia popolare ed economica, realizzati o recuperati da enti
pubblici a totale partecipazione pubblica o con il concorso dello
Stato, delle regioni, delle province o dei comuni, nonché a quelli
realizzati da enti pubblici non economici o società private senza scopo
di lucro con finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale
pubblica».
Art. 10.
1. L'articolo
1130 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 1130. (Attribuzioni dell'amministratore). L'amministratore, oltre
a quanto previsto dall'articolo 1129 e dalle vigenti disposizioni di
legge, deve:
1) eseguire le deliberazioni dell'assemblea, convocarla annualmente per
l'approvazione del rendiconto condominiale di cui all'articolo 1130-bis
e curare l'osservanza del regolamento di condominio;
2) disciplinare l'uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi
nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior
godimento a ciascuno dei condomini;
3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la
manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per
l'esercizio dei servizi comuni;
4) compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni
dell'edificio;
5) eseguire gli adempimenti fiscali;
6) curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le
generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di
diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della
residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare,
nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza. Ogni variazione
dei dati deve essere comunicata all'amministratore in forma scritta
entro sessanta giorni. L'amministratore, in caso di inerzia, mancanza o
incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le
informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi
trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta,
l'amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone
il costo ai responsabili;
7) curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del
registro di nomina e revoca dell'amministratore e del registro di
contabilità. Nel registro dei verbali delle assemblee sono altresì
annotate: le eventuali mancate costituzioni dell'assemblea, le
deliberazioni nonché le brevi dichiarazioni rese dai condomini che ne
hanno fatto richiesta; allo stesso registro è allegato il regolamento
di condominio, ove adottato. Nel registro di nomina e revoca
dell'amministratore sono annotate, in ordine cronologico, le date della
nomina e della revoca di ciascun amministratore del condominio, nonché
gli estremi del decreto in caso di provvedimento giudiziale. Nel
registro di contabilità sono annotati in ordine cronologico, entro
trenta giorni da quello dell'effettuazione, i singoli movimenti in
entrata ed in uscita. Tale registro può tenersi anche con modalità
informatizzate;
8) conservare tutta la documentazione inerente alla propria gestione
riferibile sia al rapporto con i condomini sia allo stato
tecnico-amministrativo dell'edificio e del condominio;
9) fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa
allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali
liti in corso;
10) redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e
convocare l'assemblea per la relativa approvazione entro centottanta
giorni».
Art. 11.
1. Dopo l'articolo
1130 del codice civile è inserito il seguente:
«Art. 1130-bis. (Rendiconto condominiale). Il rendiconto condominiale
contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente
alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed
alle eventuali riserve, che devono essere espressi in modo da
consentire l'immediata verifica. Si compone di un registro di
contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica
esplicativa della gestione con l'indicazione anche dei rapporti in
corso e delle questioni pendenti. L'assemblea condominiale può, in
qualsiasi momento o per più annualità specificamente identificate,
nominare un revisore che verifichi la contabilità del condominio. La
deliberazione è assunta con la maggioranza prevista per la nomina
dell'amministratore e la relativa spesa è ripartita fra tutti i
condomini sulla base dei millesimi di proprietà. I condomini e i
titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari
possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni
tempo ed estrarne copia a proprie spese. Le scritture e i documenti
giustificativi devono essere conservati per dieci anni dalla data della
relativa registrazione.
L'assemblea può anche nominare, oltre all'amministratore, un consiglio
di condominio composto da almeno tre condomini negli edifici di almeno
dodici unità immobiliari. Il consiglio ha funzioni consultive e di
controllo».
Art. 12.
1. Al primo comma dell'articolo
1131 del codice civile, le parole: «dall'articolo precedente»
sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 1130».
Art. 13.
1. L'articolo
1134 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 1134. (Gestione di iniziativa individuale). Il condomino che ha
assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione
dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo
che si tratti di spesa urgente».
2. All'articolo
1135 del codice civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo comma, il
numero 4) è sostituito dal seguente: «4) alle opere di
manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo
obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all'ammontare dei
lavori»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «L'assemblea può autorizzare
l'amministratore a partecipare e collaborare a progetti, programmi e
iniziative territoriali promossi dalle istituzioni locali o da soggetti
privati qualificati, anche mediante opere di risanamento di parti
comuni degli immobili nonché di demolizione, ricostruzione e messa in
sicurezza statica, al fine di favorire il recupero del patrimonio
edilizio esistente, la vivibilità urbana, la sicurezza e la
sostenibilità ambientale della zona in cui il condominio è ubicato».
Art. 14.
1. L'articolo
1136 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 1136. (Costituzione dell'assemblea e validità delle
deliberazioni). L'assemblea in prima convocazione è regolarmente
costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due
terzi del valore dell'intero edificio e la maggioranza dei partecipanti
al condominio.
Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che
rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del
valore dell'edificio.
Se l'assemblea in prima convocazione non può deliberare per mancanza di
numero legale, l'assemblea in seconda convocazione delibera in un
giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci
giorni dalla medesima. L'assemblea in seconda convocazione è
regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che
rappresentino almeno un terzo del valore dell'intero edificio e un
terzo dei partecipanti al condominio. La deliberazione è valida se
approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che
rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio.
Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca
dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie che
esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, le
deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o
riparazioni straordinarie di notevole entità e le deliberazioni di cui
agli articoli 1117-quater, 1120, secondo comma, 1122-ter nonché 1135,
terzo comma, devono essere sempre approvate con la maggioranza
stabilita dal secondo comma del presente articolo.
Le deliberazioni di cui all'articolo 1120, primo comma, e all'articolo
1122-bis, terzo comma, devono essere approvate dall'assemblea con un
numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed
almeno i due terzi del valore dell'edificio.
L'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi
diritto sono stati regolarmente convocati.
Delle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale da trascrivere
nel registro tenuto dall'amministratore».
Art. 15
1. L'articolo
1137 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 1137. (Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea)
Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli precedenti
sono obbligatorie per tutti i condomini.
Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di
condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire
l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine
perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione
per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della
deliberazione per gli assenti.
L'azione di annullamento non sospende l'esecuzione della deliberazione,
salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorità giudiziaria.
L'istanza per ottenere la sospensione proposta prima dell'inizio della
causa di merito non sospende né interrompe il termine per la
proposizione dell'impugnazione della deliberazione. Per quanto non
espressamente previsto, la sospensione è disciplinata dalle norme di
cui al libro IV, titolo I, capo III, sezione I, con l'esclusione
dell'articolo 669-octies, sesto comma, del codice di procedura civile».
Art. 16
1. All'articolo
1138 del codice civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il terzo comma è
sostituito dal seguente: «Il regolamento deve essere
approvato dall'assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma
dell'articolo 1136 ed allegato al registro indicato dal numero 7)
dell'articolo 1130. Esso può essere impugnato a norma dell'articolo
1107»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le norme del regolamento
non possono vietare di possedere o detenere animali domestici».
Art. 17.
1. Al numero 1) del primo
comma dell'articolo
2659 del codice civile sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «. Per i condominii devono essere indicati l'eventuale
denominazione, l'ubicazione e il codice fiscale».
Art. 18.
1. L'articolo 63 delle
disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni
transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è
sostituito dal seguente:
«Art. 63. - Per la riscossione dei contributi in base allo stato di
ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno
di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione
immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a
comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i
dati dei condomini morosi.
I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola
con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini.
In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per
un semestre, l'amministratore può sospendere il condomino moroso dalla
fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.
Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con
questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a
quello precedente.
Chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con
l'avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è
trasmessa all'amministratore copia autentica del titolo che determina
il trasferimento del diritto».
Art. 19.
1. L'articolo 64 delle
disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni
transitorie è sostituito dal seguente:
«Art. 64. - Sulla revoca dell'amministratore, nei casi indicati
dall'undicesimo comma dell'articolo 1129 e dal quarto comma
dell'articolo 1131 del codice, il tribunale provvede in camera di
consiglio, con decreto motivato, sentito l'amministratore in
contraddittorio con il ricorrente.
Contro il provvedimento del tribunale può essere proposto reclamo alla
corte d'appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione o dalla
comunicazione».
Art. 20.
1. All'articolo 66 delle
disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni
transitorie, il terzo comma è sostituito dai seguenti:
«L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine
del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della
data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta
raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a
mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della
riunione. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli
aventi diritto, la deliberazione assembleare e' annullabile ai sensi
dell'articolo
1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché
non ritualmente convocati.
L'assemblea in seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno
solare della prima.
L'amministratore ha facoltà di fissare più riunioni consecutive in modo
da assicurare lo svolgimento dell'assemblea in termini brevi,
convocando gli aventi diritto con un unico avviso nel quale sono
indicate le ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione
dell'assemblea validamente costituitasi».
Art. 21.
1. L'articolo 67 delle
disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni
transitorie è sostituito dal seguente:
«Art. 67. - Ogni condomino può intervenire all'assemblea anche a mezzo
di rappresentante, munito di delega scritta. Se i condomini sono più di
venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini
e del valore proporzionale.
Qualora un'unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più
persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell'assemblea,
che è designato dai comproprietari interessati a norma dell'articolo
1106 del codice.
Nei casi di cui all'articolo 1117-bis del codice, quando i partecipanti
sono complessivamente più di sessanta, ciascun condominio deve
designare, con la maggioranza di cui all'articolo
1136, quinto comma, del codice, il proprio rappresentante
all'assemblea per la gestione ordinaria delle parti comuni a più
condominii e per la nomina dell'amministratore. In mancanza, ciascun
partecipante può chiedere che l'autorità giudiziaria nomini il
rappresentante del proprio condominio. Qualora alcuni dei condominii
interessati non abbiano nominato il proprio rappresentante, l'autorità
giudiziaria provvede alla nomina su ricorso anche di uno solo dei
rappresentanti già nominati, previa diffida a provvedervi entro un
congruo termine. La diffida ed il ricorso all'autorità giudiziaria sono
notificati al condominio cui si riferiscono in persona
dell'amministratore o, in mancanza, a tutti i condomini.
Ogni limite o condizione al potere di rappresentanza si considera non
apposto. Il rappresentante risponde con le regole del mandato e
comunica tempestivamente all'amministratore di ciascun condominio
l'ordine del giorno e le decisioni assunte dall'assemblea dei
rappresentanti dei condominii. L'amministratore riferisce in assemblea.
All'amministratore non possono essere conferite deleghe per la
partecipazione a qualunque assemblea.
L'usufruttuario di un piano o porzione di piano dell'edificio esercita
il diritto di voto negli affari che attengono all'ordinaria
amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi
comuni.
Nelle altre deliberazioni, il diritto di voto spetta ai proprietari,
salvi i casi in cui l'usufruttuario intenda avvalersi del diritto di
cui all'articolo 1006 del codice ovvero si tratti di lavori od opere ai
sensi degli articoli 985 e 986 del codice. In tutti questi casi
l'avviso di convocazione deve essere comunicato sia all'usufruttuario
sia al nudo proprietario.
Il nudo proprietario e l'usufruttuario rispondono solidalmente per il
pagamento dei contributi dovuti all'amministrazione condominiale».
Art. 22.
1. L'articolo 68 delle
disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni
transitorie è sostituito dal seguente:
«Art. 68. - Ove non precisato dal titolo ai sensi dell'articolo 1118,
per gli effetti indicati dagli articoli 1123, 1124, 1126 e 1136 del
codice, il valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare è
espresso in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di
condominio.
Nell'accertamento dei valori di cui al primo comma non si tiene conto
del canone locatizio, dei miglioramenti e dello stato di manutenzione
di ciascuna unità immobiliare».
Art. 23.
1. L'articolo 69 delle
disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni
transitorie è sostituito dal seguente:
«Art. 69. I valori proporzionali delle singole unità immobiliari
espressi nella tabella millesimale di cui all'articolo 68 possono
essere rettificati o modificati all'unanimità. Tali valori possono
essere rettificati o modificati, anche nell'interesse di un solo
condomino, con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, secondo
comma, del codice, nei seguenti casi:
1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;
2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio,
in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di
incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di
un quinto il valore proporzionale dell'unita' immobiliare anche di un
solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha
dato luogo alla variazione.
Ai soli fini della revisione dei valori proporzionali espressi nella
tabella millesimale allegata al regolamento di condominio ai sensi
dell'articolo 68, può essere convenuto in giudizio unicamente il
condominio in persona dell'amministratore. Questi e' tenuto a darne
senza indugio notizia all'assemblea dei condomini.
L'amministratore che non adempie a quest'obbligo può essere revocato ed
e' tenuto al risarcimento degli eventuali danni.
Le norme di cui al presente articolo si applicano per la rettifica o la
revisione delle tabelle per la ripartizione delle spese redatte in
applicazione dei criteri legali o convenzionali».
Art. 24.
1. L'articolo 70 delle
disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni
transitorie è sostituito dal seguente:
«Art. 70. - Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere
stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro
200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800. La somma è devoluta al
fondo di cui l'amministratore dispone per le spese ordinarie».
Art. 25.
1. Dopo l'articolo 71
delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni
transitorie sono inseriti i seguenti:
«Art. 71-bis.
Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio coloro:
a) che hanno il godimento dei diritti civili;
b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica
amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica,
il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la
legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due
anni e, nel massimo, a cinque anni;
c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute
definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
d) che non sono interdetti o inabilitati;
e) il cui nome non risulta annotato nell'elenco dei protesti cambiari;
f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo
grado;
g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono
attività di formazione periodica in materia di amministrazione
condominiale.
I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma non sono
necessari qualora l'amministratore sia nominato tra i condomini dello
stabile.
Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio anche
società di cui al titolo V del libro V del codice. In tal caso, i
requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente
responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di
svolgere le funzioni di amministrazione dei condominii a favore dei
quali la società presta i servizi.
La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del
primo comma comporta la cessazione dall'incarico. In tale evenienza
ciascun condomino può convocare senza formalità l'assemblea per la
nomina del nuovo amministratore.
A quanti hanno svolto attività di amministrazione di condominio per
almeno un anno, nell'arco dei tre anni precedenti alla data di entrata
in vigore della presente disposizione, e' consentito lo svolgimento
dell'attività di amministratore anche in mancanza dei requisiti di cui
alle lettere f) e g) del primo comma. Resta salvo l'obbligo di
formazione periodica.
Art. 71-ter.
Su richiesta dell'assemblea, che delibera con la maggioranza di cui al
secondo comma dell'articolo 1136 del codice, l'amministratore e' tenuto
ad attivare un sito internet del condominio che consenta agli aventi
diritto di consultare ed estrarre copia in formato digitale dei
documenti previsti dalla delibera assembleare. Le spese per
l'attivazione e la gestione del sito internet sono poste a carico dei
condomini.
Art. 71-quater.
Per controversie in materia di condominio, ai sensi dell'articolo 5,
comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si intendono
quelle derivanti dalla violazione o dall'errata applicazione delle
disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli
articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l'attuazione del
codice.
La domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di
inammissibilità, presso un organismo di mediazione ubicato nella
circoscrizione del tribunale nella quale il condominio è situato.
Al procedimento è legittimato a partecipare l'amministratore, previa
delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all'articolo
1136, secondo comma, del codice.
Se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono di
assumere la delibera di cui al terzo comma, il mediatore dispone, su
istanza del condominio, idonea proroga della prima comparizione.
La proposta di mediazione deve essere approvata dall'assemblea con la
maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice.
Se non si raggiunge la predetta maggioranza, la proposta si deve
intendere non accettata.
Il mediatore fissa il termine per la proposta di conciliazione di cui
all'articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, tenendo
conto della necessità per l'amministratore di munirsi della delibera
assembleare».
Art. 26
1. Dopo l'articolo 155
delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni
transitorie è inserito il seguente:
«Art. 155-bis. - L'assemblea, ai fini dell'adeguamento degli impianti
non centralizzati di cui all'articolo
1122-bis, primo comma, del codice, già esistenti alla data di
entrata in vigore del predetto articolo, adotta le necessarie
prescrizioni con le maggioranze di cui all'articolo
1136, commi primo, secondo e terzo, del codice».
Art. 27
1. All'articolo
2, comma 1, della legge 9 gennaio 1989, n. 13, le parole:
«con le maggioranze previste dall'articolo
1136, secondo e terzo comma, del codice civile» sono
sostituite dalle seguenti: «con le maggioranze previste dal secondo
comma dell'articolo
1120 del codice civile».
Art. 28
1. All'articolo
26, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, le parole:
«semplice delle quote millesimali rappresentate dagli intervenuti in
assemblea» sono sostituite dalle seguenti: «degli intervenuti, con un
numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore
dell'edificio».
2. All'articolo
26, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, le parole:
«l'assemblea di condominio decide a maggioranza, in deroga agli
articoli
1120 e 1136
del codice civile» sono sostituite dalle seguenti:
«l'assemblea di condominio delibera con le maggioranze previste dal
secondo comma dell'articolo
1120 del codice civile».
Art. 29
1. All'articolo 2-bis,
comma 13, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, le parole: «l'articolo
1136, terzo comma, dello stesso codice» sono sostituite dalle
seguenti: «l'articolo
1120, secondo comma, dello stesso codice».
Art. 30
1. I contributi per le
spese di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché per le
innovazioni sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, se divenute
esigibili ai sensi dell'articolo 63, primo comma, delle disposizioni
per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, come
sostituito dall'articolo 18 della presente legge, durante le procedure
concorsuali.
Art. 31
1. All'articolo
23, primo comma, del codice di procedura civile, dopo le
parole: «per le cause tra condomini» sono inserite le seguenti: «,
ovvero tra condomini e condominio,».
Art. 32
1. Le disposizioni di cui
alla presente legge entrano in vigore dopo sei mesi dalla data di
pubblicazione della medesima nella Gazzetta Ufficiale.
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