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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:
DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI E DEL RILASCIO DEGLI IMMOBILI
ADIBITI AD USO ABITATIVO
Capo I
LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO
Art. 1
(Ambito di applicazione)
1 I contratti di locazione di immobili adibiti ad uso
abitativo, di seguito denominati "contratti di locazione", sono stipulati
o rinnovati, successivamente alla data di entrata in vigore della presente
legge, ai sensi dei commi 1 e 3 dell'articolo 2.
2 Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 7, 8 e
13 della presente legge non si applicano:
a) ai contratti di locazione relativi agli immobili
vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, o inclusi nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che sono sottoposti esclusivamente
alla disciplina di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile
qualora non siano stipulati secondo le modalità di cui al comma
3 dell'articolo 2 della presente legge;b) agli alloggi di edilizia
residenziale pubblica, ai quali si applica la relativa normativa vigente,
statale e regionale;
c) agli alloggi locati esclusivamente per finalità
turistiche.
3 Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 7 e 13
della presente legge non si applicano ai contratti di locazione stipulati
dagli enti locali in qualità di conduttori per soddisfare esigenze
abitative di carattere transitorio, ai quali si applicano le disposizioni
di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile. A tali contratti
non si applica l'articolo 56 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
4 A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, per la stipula di validi contratti di locazione è richiesta
la forma scritta.
Art. 2
(Modalità di stipula e di rinnovodei
contratti di locazione)
1 Le parti possono stipulare contratti di locazione di
durata non inferiore a quattro anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati
per un periodo di quattro anni, fatti salvi i casi in cui il locatore intenda
adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo
3, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di
cui al medesimo articolo 3 Alla seconda scadenza del contratto, ciascuna
delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove
condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria
intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei
mesi prima della scadenza. La parte interpellata deve rispondere a mezzo
lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla data di ricezione della
raccomandata di cui al secondo periodo. In mancanza di risposta o di accordo
il contratto si intenderà scaduto alla data di cessazione della
locazione. In mancanza della comunicazione di cui al secondo periodo il
contratto si intenderà rinnovato alle medesime condizioni.
2 Per i contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma
1, i contraenti possono avvalersi dell'assistenza delle organizzazioni
della proprietà edilizia e dei conduttori.
3 In alternativa a quanto previsto dal comma 1, le parti
possono stipulare contratti di locazione, definendo il valore del canone,
la durata del contratto, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo
5, comma 1, nel rispetto comunque di quanto previsto dal comma 5 del presente
articolo, ed altre condizioni contrattuali sulla base di quanto stabilito
in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della
proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente
rappresentative, che provvedono alla definizione di contratti-tipo. Al
fine di promuovere i predetti accordi, i comuni, anche in forma associata,
provvedono a convocare le predette organizzazioni entro sessanta giorni
dalla emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4. I medesimi
accordi sono depositati, a cura delle organizzazioni firmatarie, presso
ogni comune dell'area territoriale interessata.
4 Per favorire la realizzazione degli accordi di cui al
comma 3, i comuni possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio,
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) più favorevoli
per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale
immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi. I comuni che adottano
tali delibere possono derogare al limite minimo stabilito, ai fini della
determinazione delle aliquote, dalla normativa vigente al momento in cui
le delibere stesse sono assunte. I comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge
30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, per la stessa finalità
di cui al primo periodo possono derogare al limite massimo stabilito dalla
normativa vigente in misura non superiore al 2 per mille, limitatamente
agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati
contratti di locazione da almeno due anni.
5 I contratti di locazione stipulati ai sensi del comma
3 non possono avere durata inferiore ai tre anni, ad eccezione di quelli
di cui all'articolo 5. Alla prima scadenza del contratto, ove le parti
non concordino sul rinnovo del medesimo, il contratto è prorogato
di diritto per due anni fatta salva la facoltà di disdetta da parte
del locatore che intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo
stesso le opere di cui all'articolo 3, ovvero vendere l'immobile alle condizioni
e con le modalità di cui al medesimo articolo 3. Alla scadenza del
periodo di proroga biennale ciascuna delle parti ha diritto di attivare
la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo
del contratto comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata
da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza
della comunicazione il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime
condizioni.
6 I contratti di locazione stipulati prima della data
di entrata in vigore della presente legge che si rinnovino tacitamente
sono disciplinati dal comma 1 del presente articolo.
Art. 3
(Disdetta del contratto da parte
dellocatore)
1 Alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi
del comma 1 dell'articolo 2 e alla prima scadenza dei contratti stipulati
ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, il locatore può avvalersi
della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione
al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi:
a) quando il locatore intenda destinare l'immobile
ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del
coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado;
b) quando il locatore, persona giuridica, società
o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche,
cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l'immobile
all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità
ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia
la piena disponibilità;
c) quando il conduttore abbia la piena disponibilità
di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune;
d) quando l'immobile sia compreso in un edificio
gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere
assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo
al compimento di indispensabili lavori;
e) quando l'immobile si trovi in uno stabile del
quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda
operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove
costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il
proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle
sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso;
f) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima
successione nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente l'immobile
senza giustificato motivo;
g) quando il locatore intenda vendere l'immobile
a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo
oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. In tal caso
al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione, da esercitare
con le modalità di cui agli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio
1978, n. 392.
2 Nei casi di disdetta del contratto da parte del locatore
per i motivi di cui al comma 1, lettere d) ed e), il possesso,
per l'esecuzione dei lavori ivi indicati, della concessione o dell'autorizzazione
edilizia è condizione di procedibilità dell'azione di rilascio.
I termini di validità della concessione o dell'autorizzazione decorrono
dall'effettiva disponibilità a seguito del rilascio dell'immobile.
Il conduttore ha diritto di prelazione, da esercitare con le modalità
di cui all'articolo 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392, se il proprietario,
terminati i lavori, concede nuovamente in locazione l'immobile. Nella comunicazione
del locatore deve essere specificato, a pena di nullità, il motivo,
fra quelli tassativamente indicati al comma 1, sul quale la disdetta è
fondata. 3. Qualora il locatore abbia riacquistato la disponibilità
dell'alloggio a seguito di illegittimo esercizio della facoltà di
disdetta ai sensi del presente articolo, il locatore stesso è tenuto
a corrispondere un risarcimento al conduttore da determinare in misura
non inferiore a trentasei mensilità dell’ultimo canone percepito.
4 Per la procedura di diniego di rinnovo si applica l'articolo
30 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni.
5 Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato, anche
con procedura giudiziaria, la disponibilità dell'alloggio e non
lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquistato
la disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato facoltà
di disdetta ai sensi del presente articolo, il conduttore ha diritto al
ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni di cui al
contratto disdettato o, in alternativa, al risarcimento di cui al comma
3.
6 Il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può
recedere in qualsiasi momento dal contratto, dando comunicazione al locatore
con preavviso di sei mesi.
Capo II
CONTRATTI DI LOCAZIONE STIPULATI IN BASE AD ACCORDI DEFINITI IN
SEDE LOCALE
Art. 4
(Convenzione nazionale)
1 Al fine di favorire la realizzazione degli accordi di
cui al comma 3 dell'articolo 2, il Ministro dei lavori pubblici convoca
le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente
rappresentative a livello nazionale entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge e, successivamente, ogni tre anni
a decorrere dalla medesima data, al fine di promuovere una convenzione,
di seguito denominata "convenzione nazionale", che individui i criteri
generali per la definizione dei canoni, anche in relazione alla durata
dei contratti, alla rendita catastale dell'immobile e ad altri parametri
oggettivi, nonché delle modalità per garantire particolari
esigenze delle parti. In caso di mancanza di accordo delle parti, i predetti
criteri generali sono stabiliti dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto
con il Ministro delle finanze, con il decreto di cui al comma 2 del presente
articolo, sulla base degli orientamenti prevalenti espressi dalle predette
organizzazioni.
I criteri generali definiti ai sensi del presente comma
costituiscono la base per la realizzazione degli accordi locali di cui
al comma 3 dell'articolo 2 e il loro rispetto costituisce condizione per
l'applicazione dei benefici di cui all'articolo 8.
2 I criteri generali di cui al comma 1 sono indicati in
apposito decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro
delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla conclusione della convenzione
nazionale ovvero dalla constatazione, da parte del Ministro dei lavori
pubblici, della mancanza di accordo delle parti, trascorsi novanta giorni
dalla loro convocazione. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità
di applicazione dei benefici di cui all'articolo 8 per i contratti di locazione
stipulati ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 in conformità ai
criteri generali di cui al comma 1 del presente articolo.
3 Entro quattro mesi dalla data di emanazione del decreto
di cui al comma 2, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il
Ministro delle finanze, fissa con apposito decreto le condizioni alle quali
possono essere stipulati i contratti di cui al comma 3 dell'articolo 2,
nel caso in cui non vengano convocate da parte dei comuni le organizzazioni
della proprietà edilizia e dei conduttori ovvero non siano definiti
gli accordi di cui al medesimo comma 3 dell'articolo 2.
4 Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 60, comma
1, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con
apposito atto di indirizzo e coordinamento, da adottare con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono definiti,
in sostituzione di quelli facenti riferimento alla legge 27 luglio 1978,
n. 392, e successive modificazioni, criteri in materia di determinazione
da parte delle regioni dei canoni di locazione per gli alloggi di edilizia
residenziale pubblica. Gli attuali criteri di determinazione dei canoni
restano validi fino all'adeguamento da parte delle regioni ai criteri stabiliti
ai sensi del presente comma.
Art. 5
(Contratti di locazione di naturatransitoria)
1 Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4 definisce
le condizioni e le modalità per la stipula di contratti di locazione
di natura transitoria anche di durata inferiore ai limiti previsti dalla
presente legge per soddisfare particolari esigenze delle parti.
2 In alternativa a quanto previsto dal comma 1, possono
essere stipulati contratti di locazione per soddisfare le esigenze abitative
di studenti universitari sulla base di contratti-tipo definiti dagli accordi
di cui al comma 3.
3 E' facoltà dei comuni sede di università
o di corsi universitari distaccati, eventualmente d'intesa con comuni limitrofi,
promuovere specifici accordi locali per la definizione, sulla base dei
criteri stabiliti ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, di contratti-tipo
relativi alla locazione di immobili ad uso abitativo per studenti universitari.
Agli accordi partecipano, oltre alle organizzazioni di cui al comma 3 dell'articolo
2, le aziende per il diritto allo studio e le associazioni degli studenti,
nonché cooperative ed enti non lucrativi operanti nel settore.
Capo III
ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI RILASCIO DEGLI IMMOBILI ADIBITI
AD USO ABITATIVO
Art. 6
(Rilascio degli immobili)
1 Nei comuni indicati all'articolo 1 del decreto-legge
30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, le esecuzioni dei provvedimenti
di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo per finita locazione sono
sospese per un periodo di centottanta giorni a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
2 Il locatore ed il conduttore di immobili adibiti ad
uso abitativo, per i quali penda provvedimento esecutivo di rilascio per
finita locazione, avviano entro il termine di sospensione di cui al comma
1, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche tramite
le rispettive organizzazioni sindacali, trattative per la stipula di un
nuovo contratto di locazione in base alle procedure definite all'articolo
2 della presente legge.
3 Trascorso il termine di cui al comma 1 ed in mancanza
di accordo fra le parti per il rinnovo della locazione, i conduttori interessati
possono chiedere, entro e non oltre i trenta giorni dalla scadenza del
termine fissato dal comma 1, con istanza rivolta al pretore competente
ai sensi dell'articolo 26, primo comma, del codice di procedura civile,
che sia nuovamente fissato il giorno dell'esecuzione. Si applicano i commi
dal secondo al settimo dell'articolo 11 del decreto-legge 23 gennaio 1982,
n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94.
Avverso il decreto del pretore è ammessa opposizione al tribunale
che giudica con le modalità di cui all'articolo 618 del codice di
procedura civile. Il decreto con cui il pretore fissa nuovamente la data
dell'esecuzione vale anche come autorizzazione all'ufficiale giudiziario
a servirsi dell'assistenza della forza pubblica.
4 Per i provvedimenti esecutivi di rilascio per finita
locazione emessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge,
il conduttore può chiedere una sola volta, con istanza rivolta al
pretore competente ai sensi dell'articolo 26, primo comma, del codice di
procedura civile, che sia nuovamente fissato il giorno dell'esecuzione
entro un termine di sei mesi salvi i casi di cui al comma 5. Si applicano
i commi dal secondo al settimo dell'articolo 11 del citato decreto-legge
n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982.
Avverso il decreto del pretore il locatore ed il conduttore possono proporre
opposizione per qualsiasi motivo al tribunale che giudica con le modalità
di cui all'articolo 618 del codice di procedura civile.
5 Il differimento del termine delle esecuzioni di cui
ai commi 3 e 4 può essere fissato fino a diciotto mesi nei casi
in cui il conduttore abbia compiuto i 65 anni di età, abbia cinque
o più figli a carico, sia iscritto nelle liste di mobilità,
percepisca un trattamento di disoccupazione o di integrazione salariale,
sia formalmente assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica
ovvero di ente previdenziale o assicurativo, sia prenotatario di alloggio
cooperativo in corso di costruzione, sia acquirente di un alloggio in costruzione,
sia proprietario di alloggio per il quale abbia iniziato azione di rilascio.
Il medesimo differimento del termine delle esecuzioni può essere
fissato nei casi in cui il conduttore o uno dei componenti il nucleo familiare,
convivente con il conduttore da almeno sei mesi, sia portatore di handicap
o malato terminale.
6 Durante i periodi di sospensione delle esecuzioni di
cui al comma 1 del presente articolo e al comma quarto dell'articolo 11
del citato decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 94 del 1982, nonché per i periodi di cui all'articolo
3 del citato decreto-legge n. 551 del 1988, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 61 del 1989, come successivamente prorogati, e comunque
fino all'effettivo rilascio, i conduttori sono tenuti a corrispondere,
ai sensi dell'articolo 1591 del codice civile, una somma mensile pari all'ammontare
del canone dovuto alla cessazione del contratto, al quale si applicano
automaticamente ogni anno aggiornamenti in misura pari al settantacinque
per cento della variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati verificatasi nell'anno precedente; l'importo così determinato
è maggiorato del venti per cento. La corresponsione di tale maggiorazione
esime il conduttore dall’obbligo di risarcire il maggior danno ai sensi
dell’art. 1591 del codice civile. Durante i predetti periodi di sospensione
sono dovuti gli oneri accessori di cui all'articolo 9 della legge 27 luglio
1978, n. 392, e successive modificazioni. In caso di inadempimento, il
conduttore decade dal beneficio, comunque concesso, della sospensione dell'esecuzione
del provvedimento di rilascio, fatto salvo quanto previsto dall'articolo
55 della citata legge n. 392 del 1978.
7 Fatto salvo quanto previsto dai commi 2-bis e
2-ter dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 551 del 1988,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1989, nonché
quanto previsto dai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 17 del citato
decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 94 del 1982, è data priorità ai destinatari di provvedimenti
di rilascio con data di esecuzione fissata entro il termine di tre mesi.
Art. 7
(Condizione per la messa in esecuzione
delprovvedimento di rilascio dell'immobile)
Condizione per la messa in esecuzione del provvedimento di rilascio
dell'immobile locato è la dimostrazione che il contratto di locazione
è stato registrato, che l'immobile è stato denunciato ai
fini dell'applicazione dell'ICI e che il reddito derivante dall'immobile
medesimo è stato dichiarato ai fini dell'applicazione delle imposte
sui redditi. Ai fini della predetta dimostrazione, nel precetto di cui
all'articolo 480 del codice di procedura civile devono essere indicati
gli estremi di registrazione del contratto di locazione, gli estremi dell'ultima
denuncia dell'unità immobiliare alla quale il contratto si riferisce
ai fini dell'applicazione dell'ICI, gli estremi dell'ultima dichiarazione
dei redditi nella quale il reddito derivante dal contratto è stato
dichiarato nonché gli estremi delle ricevute di versamento dell'ICI
relative all'anno precedente a quello di competenza.
Capo IV
MISURE DI SOSTEGNO AL MERCATO DELLE LOCAZIONI
Art. 8
(Agevolazioni fiscali)
1 Nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30
dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
1989, n. 61, e successive modificazioni, il reddito imponibile derivante
al proprietario dai contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma
3 dell'articolo 2 a seguito di accordo definito in sede locale e nel rispetto
dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4, ovvero
nel rispetto delle condizioni fissate dal decreto di cui al comma 3 del
medesimo articolo 4, determinato ai sensi dell'articolo 34 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è ulteriormente
ridotto del 30 per cento. Per i suddetti contratti il corrispettivo annuo
ai fini della determinazione della base imponibile per l'applicazione dell'imposta
proporzionale di registro è assunto nella misura minima del 70 per
cento.
2 Il locatore, per usufruire dei benefici di cui al comma
1, deve indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione
del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile
ai fini dell'applicazione dell'ICI.
3 Le agevolazioni di cui al presente articolo non si applicano
ai contratti di locazione volti a soddisfare esigenze abitative di natura
transitoria, fatta eccezione per i contratti di cui al comma 2 dell'articolo
5 e per i contratti di cui al comma 3 dell'articolo 1.
4 Il Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE), su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di intesa
con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, provvede, ogni ventiquattro
mesi, all'aggiornamento dell'elenco dei comuni di cui al comma 1, anche
articolando ed ampliando i criteri previsti dall'articolo 1 del decreto-legge
29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
dicembre 1986, n. 899. La proposta del Ministro dei lavori pubblici è
formulata avuto riguardo alle risultanze dell'attività dell'Osservatorio
della condizione abitativa di cui all'articolo 12. Qualora le determinazioni
del CIPE comportino un aumento del numero dei beneficiari dell'agevolazione
fiscale prevista dal comma 1, è corrispondentemente aumentata, con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, la percentuale di determinazione
della base imponibile prevista dal medesimo comma. Tale aumento non si
applica ai contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del
predetto decreto del Ministro delle finanze.
5 Al comma 1 dell'articolo 23 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: <<I redditi
derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non
percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione
del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità
del conduttore. Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non
percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale
di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito
di imposta di pari ammontare>>.
6 Per l'attuazione dei commi da 1 a 4 è autorizzata
la spesa di lire 4 miliardi per l'anno 1999, di lire 157,5 miliardi per
l'anno 2000, di lire 247,5 miliardi per l'anno 2001, di lire 337,5 miliardi
per l'anno 2002, di lire 427,5 miliardi per l'anno 2003 e di lire 360 miliardi
a decorrere dall'anno 2004.
7 Per l'attuazione del comma 5 è autorizzata la
spesa di lire 94 miliardi per l'anno 2000 e di lire 60 miliardi a decorrere
dall'anno 2001.
Art. 9
(Disposizioni per i fondi per la previdenzacomplementare)
1 I fondi per la previdenza complementare regolamentati
dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, che detengono direttamente
beni immobili possono optare per la libera determinazione dei canoni di
locazione oppure per l'applicazione dei contratti previsti dall'articolo
2, comma 3, della presente legge. Nel primo caso, tuttavia, i redditi derivanti
dalle locazioni dei suddetti immobili sono soggetti all'IRPEG.
Art. 10
(Ulteriori agevolazioni fiscali)
1 Con provvedimento collegato alla manovra finanziaria
per il triennio 2000-2002 è istituito, a decorrere dall'anno 2001,
un fondo per la copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione,
secondo modalità determinate dal medesimo provvedimento collegato,
di una detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
in favore dei conduttori, appartenenti a determinate categorie di reddito,
di alloggi locati a titolo di abitazione principale, da stabilire anche
nell'ambito di una generale revisione dell'imposizione sugli immobili.
Per gli esercizi successivi al triennio 2000-2002, alla dotazione del fondo
si provvede con stanziamento determinato dalla legge finanziaria, ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni.
2 Le detrazioni di cui al comma 1 non sono cumulabili
con i contributi previsti dal comma 3 dell'articolo 11.
Art. 11
(Fondo nazionale)
1 Presso il Ministero dei lavori pubblici è istituito
il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione,
la cui dotazione annua è determinata dalla legge finanziaria, ai
sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.
2 Per ottenere i contributi di cui al comma 3 i conduttori
devono dichiarare sotto la propria responsabilità che il contratto
di locazione è stato registrato.
3 Le somme assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate
per la concessione, ai conduttori aventi i requisiti minimi individuati
con le modalità di cui al comma 4, di contributi integrativi per
il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili,
di proprietà sia pubblica sia privata, nonché, qualora le
disponibilità del Fondo lo consentano, per sostenere le iniziative
intraprese dai comuni anche attraverso la costituzione di agenzie o istituti
per la locazione o attraverso attività di promozione in convenzione
con cooperative edilizie per la locazione, tese a favorire la mobilità
nel settore della locazione attraverso il reperimento di alloggi da concedere
in locazione per periodi determinati.
4 Il Ministro dei lavori pubblici, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, con proprio decreto,
i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi
di cui al comma 3 e i criteri per la determinazione dell'entità
dei contributi stessi in relazione al reddito familiare e all'incidenza
sul reddito medesimo del canone di locazione.
5 Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono
ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
La ripartizione è effettuata ogni anno, su proposta del Ministro
dei lavori pubblici, dal CIPE, previa intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano anche in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione
dalle singole regioni e province autonome ai sensi del comma 6.
6 Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
possono concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 3
con proprie risorse iscritte nei rispettivi bilanci.
7 Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono alla ripartizione fra i comuni delle risorse di cui al comma
6 nonché di quelle ad esse attribuite ai sensi del comma 5, sulla
base di parametri che premino anche la disponibilità dei comuni
a concorrere con proprie risorse alla realizzazione degli interventi di
cui al comma 3.
8 I comuni definiscono l'entità e le modalità
di erogazione dei contributi di cui al comma 3, individuando con appositi
bandi pubblici i requisiti dei conduttori che possono beneficiarne, nel
rispetto dei criteri e dei requisiti minimi di cui al comma 4.
9 Per gli anni 1999, 2000 e 2001, ai fini della concessione
dei contributi integrativi di cui al comma 3, è assegnata al Fondo
una quota, pari a lire 600 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000
e 2001, delle risorse di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, relative
alle annualità 1996, 1997 e 1998. Tali disponibilità sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con
decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione
del Ministero dei lavori pubblici. Le predette risorse, accantonate dalla
deliberazione del CIPE del 6 maggio 1998, non sono trasferite ai sensi
dell'articolo 61 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e restano
nella disponibilità della Sezione autonoma della Cassa depositi
e prestiti per il predetto versamento.
10 Il Ministero dei lavori pubblici provvederà,
a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, ad effettuare il versamento
all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2003 delle somme occorrenti
per la copertura delle ulteriori minori entrate derivanti, in tale esercizio,
dall'applicazione dell'articolo 8, commi da 1 a 4, pari a lire 67,5 miliardi,
intendendosi ridotta per un importo corrispondente l'autorizzazione di
spesa per l'anno medesimo determinata ai sensi del comma 1 del presente
articolo.
11 Le disponibilità del Fondo sociale, istituito
ai sensi dell'articolo 75 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto
del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
al Fondo di cui al comma 1.
Capo V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 12
(Osservatorio della condizione abitativa)
1 L'Osservatorio della condizione abitativa, istituito
dall'articolo 59 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è
costituito presso il Ministero dei lavori pubblici ed effettua la raccolta
dei dati nonché il monitoraggio permanente della situazione abitativa.
Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce
l'organizzazione e le funzioni dell'Osservatorio, anche ai fini del collegamento
con gli osservatori istituiti dalle regioni con propri provvedimenti.
Art. 13
(Patti contrari alla legge)
1 E' nulla ogni pattuizione volta a determinare un importo
del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto
e registrato.
2 Nei casi di nullità di cui al comma 1 il conduttore,
con azione proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile
locato, può chiedere la restituzione delle somme corrisposte in
misura superiore al canone risultante dal contratto scritto e registrato.
3 E' nulla ogni pattuizione volta a derogare ai limiti
di durata del contratto stabiliti dalla presente legge.
4 Per i contratti di cui al comma 3 dell'articolo 2 è
nulla ogni pattuizione volta ad attribuire al locatore un canone superiore
a quello massimo definito, per immobili aventi le medesime caratteristiche
e appartenenti alle medesime tipologie, dagli accordi definiti in sede
locale. Per i contratti stipulati in base al comma 1 dell'articolo 2, sono
nulli, ove in contrasto con le disposizioni della presente legge, qualsiasi
obbligo del conduttore nonché qualsiasi clausola o altro vantaggio
economico o normativo diretti ad attribuire al locatore un canone superiore
a quello contrattualmente stabilito.
5 Nei casi di nullità di cui al comma 4 il conduttore,
con azione proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile
locato, può richiedere la restituzione delle somme indebitamente
versate. Nei medesimi casi il conduttore può altresì richiedere,
con azione proponibile dinanzi al pretore, che la locazione venga ricondotta
a condizioni conformi a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2 ovvero
dal comma 3 dell'articolo 2. Tale azione è altresì consentita
nei casi in cui il locatore ha preteso l'instaurazione di un rapporto di
locazione di fatto, in violazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma
4, e nel giudizio che accerta l'esistenza del contratto di locazione il
pretore determina il canone dovuto, che non può eccedere quello
definito ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 ovvero quello definito ai
sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, nel caso di conduttore che abiti stabilmente
l'alloggio per i motivi ivi regolati; nei casi di cui al presente periodo
il pretore stabilisce la restituzione delle somme eventualmente eccedenti
6 I riferimenti alla registrazione del contratto di cui
alla presente legge non producono effetti se non vi è obbligo di
registrazione del contratto stesso.
Art. 14
(Disposizioni transitorie e abrogazionedi
norme)
1 In sede di prima applicazione dell'articolo 4 della
presente legge, non trova applicazione il termine di novanta giorni di
cui al comma 2 del medesimo articolo 4.
2 Con l'attuazione del decreto legislativo 19 febbraio
1998, n. 51, nell'articolo 6 e nell'articolo 13, comma 5, della presente
legge al pretore si intende sostituito il tribunale in composizione monocratica
e al tribunale il tribunale in composizione collegiale.
3 Sono abrogati l'articolo 11 del decreto-legge 11 luglio
1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992,
n. 359, nonché gli articoli 1-bis, 2, 3, 4, 5 e 8 del decreto-legge
30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
febbraio 1989, n. 61.
4 Sono altresì abrogati gli articoli 1, 3, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 54, 60, 61, 62,
63, 64, 65, 66, 75, 76, 77, 78, 79, limitatamente alle locazioni abitative,
e 83 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni.
5 Ai contratti per la loro intera durata ed ai giudizi
in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano
ad applicarsi ad ogni effetto le disposizioni normative in materia di locazioni
vigenti prima di tale data.
Art. 15
(Copertura finanziaria)
1 All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 1 a
5 dell'articolo 8, valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1999 e in lire
420 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante utilizzo
delle proiezioni per i medesimi anni degli stanziamenti iscritti, ai fini
del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a
lire 4 miliardi per l'anno 1999 e quanto a lire 299 miliardi per l'anno
2000, l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici, nonché,
quanto a lire 107 miliardi per l'anno 2000, l'accantonamento relativo alla
Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a lire 14 miliardi per
l'anno 2000, l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.
2 Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. |
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