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Disciplina locazioni
(Legge 27 luglio 1978, n. 392)
 Parti e argomenti della scheda: 
Art.2bis - Disciplina della sublocazione 
Art.4bis - Recesso del conduttore 
Art.5bis - Inadempimento del conduttore 
Art.6bis - Successione nel contratto 
Art.7bis - Clausola di scioglimento 
Art.8bis - Spese di registrazione 
Art.9bis - Oneri accessori 
Art.10bis - Partecipazione del conduttore all'assemblea 
Art.11bis - Deposito cauzionale 
Art.55bis - Termine per il pagamento 
Art.75 - Istituzione del fondo sociale
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Legge 27 luglio 1978, n. 392 
Disciplina delle locazioni di immobili adibiti ad uso abitativo 
Articoli della Legge n°392 del 27 Luglio 1978 
 non abrogati dalla Legge n°431 del 9 dicembre 1998

ART. 2bis (DISCIPLINA DELLA SUBLOCAZIONE) 

Il locatore non può sublocare totalmente l’immobile ,né può cedere ad altri il contratto senza il consenso del locatore . 
Salvo patto contrario il conduttore ha facoltà di sublocare parzialmente l’immobile, previa comunicazione al locatore con lettera raccomandata che indichi la persona del sublocatore ,la durata del contratto ed i vani sublocati. 

ART. 4bis (RECESSO DEL CONDUTTORE ) 
E’ in facoltà delle parti consentire contrattualmente che il conduttore possa recedere in qualsiasi momento  dal contratto dandone avviso al locatore ,con lettera raccomandata , almeno sei mesi prima della data in qui il recesso deve avere esecuzione. 
Indipendentemente dalle previsioni contrattuali il conduttore , qualora ricorrano gravi motivi , può recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata. 

ART. 5bis (INADEMPIMENTO DEL CONDUTTORE ) 
Salvo quanto previsto dall’Art.55 , il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza prevista , ovvero il mancato pagamento, nel termine previsto, degli oneri accessori quando l’importo non pagato superi quello di due mensilità del canone, costituisce motivo di risoluzione, ai sensi dell’art.1455 del codice civile. 

ART. 6bis (SUCCESSIONE NEL CONTRATTO ) 
In caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto il coniuge, gli eredi ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi. 
In caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, nel contratto di locazione succede al conduttore l’altro coniuge, se il diritto di abitare nella casa familiare sia stato attribuito dal giudice a quest’ultimo. 
In caso di separazione consensuale o di nullità matrimoniale al conduttore succede l’altro coniuge se tra i due si sia così convenuto. 

ART. 7bis (CLAUSOLA DI SCIOGLIMENTO IN CASO DI ALIENAZIONE ) 
E’ nulla la clausola che prevede la risoluzione del contratto in caso di alienazione della cosa locata. 

ART.8bis (SPESE DI REGISTRAZIONE ) 
Le spese di registrazione del contratto di locazione sono a carico del conduttore e del locatore  in parti uguali. 

ART.9bis (ONERI ACCESSORI ) 
Sono interamente a carico del conduttore, salvo patto contrario, le spese relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all’ordinaria manutenzione dell’ascensore, alla fornitura dell’acqua, dell’energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell’aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonché alla fornitura di altri servizi comuni. 
Le spese per il servizio di portineria sono a carico del conduttore nella misura del 90%, salvo che le parti abbiano convenuto una misura inferiore. 
Il pagamento deve avvenire entro due mesi dalla richiesta . 
Prima di effettuare il pagamento il conduttore ha diritto di ottenere l’indicazione specifica delle spese di cui ai commi precedenti con la menzione dei criteri di ripartizione. Il conduttore ha inoltre diritto di prendere visione dei documenti giustificativi delle spese effettuate. 

ART.10bis (PARTECIPAZIONE DEL CONDUTTORE ALL’ASSEMBLEA DEI CONDOMINI ) 
Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell’appartamento locatogli, nelle delibere dell’assemblea condominiale relativa alle spese e alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria. 
Egli ha inoltre diritto di intervenire, senza diritto di voto, sulle delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni. 
La disciplina di cui al primo comma si applica anche qualora si tratti di edificio non in condominio . 
In tale caso i conduttori si riuniscono in apposita assemblea convocati dal proprietario dell’edificio o di almeno tre conduttori. 
Si osservano in quanto applicabili, le disposizioni del codice civile sull’assemblea dei condomini. 

ART.11bis (DEPOSITO CAUZIONALE ) 
Il deposito cauzionale non può essere superiore a tre mensilità del canone. Esso è produttivo di interessi legali che debbono essere corrisposti al conduttore al fine di ogni anno. 

ART. 55 bis (TERMINE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI SCADUTI ) 
La morosità del conduttore nel pagamento dei canoni o degli oneri di cui all'articolo 5 può essere sanata in sede giudiziale per non più di tre volte nel corso di un quadriennio se il conduttore alla prima udienza versa l'importo dovuto per tutti i canoni scaduti e per gli oneri accessori maturati sino a tale data, maggiorato degli interessi legali e le spese processuali liquidate in tale sede dal giudice. 
Ove il pagamento no avvenga in udienza, il giudice, dinanzi a comprovate condizioni di difficoltà del conduttore, può assegnare in termine non superiore a giorni novanta. 
In tale caso rinvia l'udienza a non oltre dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato. 
La morosità può essere sanata, per non più di quattro volte complessivamente nel corso di un quadriennio, ed il termine di cui al secondo comma è di centoventi giorni, se l'inadempienza, protrattasi per non oltre due mesi, è conseguente alle precarie condizioni economiche del conduttore, insorte dopo la stipulazione del contratto e dipendenti da disoccupazione, malattie o gravi, comprovate condizioni di difficoltà. 
Il pagamento, nei termini di cui ai commi precedenti, esclude la risoluzione del contratto. 

ART.75 (ISTITUZIONE DEL FONDO SOCIALE ) 
Presso il Ministero del tesoro è istituito un fondo sociale per la integrazione dei canoni di locazione per i conduttori meno abbienti. 
Tale fondo è costituito da un conto corrente infruttifero sul quale le regioni potranno prelevare la cifre messe a disposizione secondo le modalità di cui agli articoli seguenti. 
Il Ministero del bilancio riunisce annualmente la Commissione interregionale di cui alla legge n°281 del 16 maggio 1970, e sottopone ad essa una proposta di ripartizione per regione della somma disponibile. 
Le proposte del Ministro e il parere della Commissione sono rimesse al CIPE per le decisioni definitive.