Legge 27 luglio 1978, n. 392
Disciplina delle locazioni di immobili adibiti ad
uso abitativo
Articoli della Legge n°392 del 27 Luglio 1978
non abrogati dalla Legge n°431 del 9 dicembre 1998
ART. 2bis (DISCIPLINA
DELLA SUBLOCAZIONE)
Il locatore non può sublocare totalmente l’immobile ,né
può cedere ad altri il contratto senza il consenso del locatore
.
Salvo patto contrario il conduttore ha facoltà di sublocare
parzialmente l’immobile, previa comunicazione al locatore con lettera raccomandata
che indichi la persona del sublocatore ,la durata del contratto ed i vani
sublocati.
ART. 4bis (RECESSO
DEL CONDUTTORE )
E’ in facoltà delle parti consentire contrattualmente che il
conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone
avviso al locatore ,con lettera raccomandata , almeno sei mesi prima della
data in qui il recesso deve avere esecuzione.
Indipendentemente dalle previsioni contrattuali il conduttore , qualora
ricorrano gravi motivi , può recedere in qualsiasi momento dal contratto
con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata.
ART. 5bis (INADEMPIMENTO
DEL CONDUTTORE )
Salvo quanto previsto dall’Art.55 , il mancato pagamento del canone
decorsi venti giorni dalla scadenza prevista , ovvero il mancato pagamento,
nel termine previsto, degli oneri accessori quando l’importo non pagato
superi quello di due mensilità del canone, costituisce motivo di
risoluzione, ai sensi dell’art.1455 del codice civile.
ART. 6bis (SUCCESSIONE
NEL CONTRATTO )
In caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto il coniuge,
gli eredi ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi.
In caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o
di cessazione degli effetti civili dello stesso, nel contratto di locazione
succede al conduttore l’altro coniuge, se il diritto di abitare nella casa
familiare sia stato attribuito dal giudice a quest’ultimo.
In caso di separazione consensuale o di nullità matrimoniale
al conduttore succede l’altro coniuge se tra i due si sia così convenuto.
ART. 7bis
(CLAUSOLA DI SCIOGLIMENTO IN CASO DI ALIENAZIONE )
E’ nulla la clausola che prevede la risoluzione del contratto in caso
di alienazione della cosa locata.
ART.8bis (SPESE DI
REGISTRAZIONE )
Le spese di registrazione del contratto di locazione sono a carico
del conduttore e del locatore in parti uguali.
ART.9bis (ONERI ACCESSORI
)
Sono interamente a carico del conduttore, salvo patto contrario, le
spese relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all’ordinaria
manutenzione dell’ascensore, alla fornitura dell’acqua, dell’energia elettrica,
del riscaldamento e del condizionamento dell’aria, allo spurgo dei pozzi
neri e delle latrine, nonché alla fornitura di altri servizi comuni.
Le spese per il servizio di portineria sono a carico del conduttore
nella misura del 90%, salvo che le parti abbiano convenuto una misura inferiore.
Il pagamento deve avvenire entro due mesi dalla richiesta .
Prima di effettuare il pagamento il conduttore ha diritto di ottenere
l’indicazione specifica delle spese di cui ai commi precedenti con la menzione
dei criteri di ripartizione. Il conduttore ha inoltre diritto di prendere
visione dei documenti giustificativi delle spese effettuate.
ART.10bis (PARTECIPAZIONE
DEL CONDUTTORE ALL’ASSEMBLEA DEI CONDOMINI )
Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell’appartamento
locatogli, nelle delibere dell’assemblea condominiale relativa alle spese
e alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento
d’aria.
Egli ha inoltre diritto di intervenire, senza diritto di voto, sulle
delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni.
La disciplina di cui al primo comma si applica anche qualora si tratti
di edificio non in condominio .
In tale caso i conduttori si riuniscono in apposita assemblea convocati
dal proprietario dell’edificio o di almeno tre conduttori.
Si osservano in quanto applicabili, le disposizioni del codice civile
sull’assemblea dei condomini.
ART.11bis (DEPOSITO CAUZIONALE
)
Il deposito cauzionale non può essere superiore a tre mensilità
del canone. Esso è produttivo di interessi legali che debbono essere
corrisposti al conduttore al fine di ogni anno.
ART.
55 bis (TERMINE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI SCADUTI )
La morosità del conduttore nel pagamento dei canoni o degli
oneri di cui all'articolo 5 può essere sanata in sede giudiziale
per non più di tre volte nel corso di un quadriennio se il conduttore
alla prima udienza versa l'importo dovuto per tutti i canoni scaduti e
per gli oneri accessori maturati sino a tale data, maggiorato degli interessi
legali e le spese processuali liquidate in tale sede dal giudice.
Ove il pagamento no avvenga in udienza, il giudice, dinanzi a comprovate
condizioni di difficoltà del conduttore, può assegnare in
termine non superiore a giorni novanta.
In tale caso rinvia l'udienza a non oltre dieci giorni dalla scadenza
del termine assegnato.
La morosità può essere sanata, per non più di
quattro volte complessivamente nel corso di un quadriennio, ed il termine
di cui al secondo comma è di centoventi giorni, se l'inadempienza,
protrattasi per non oltre due mesi, è conseguente alle precarie
condizioni economiche del conduttore, insorte dopo la stipulazione del
contratto e dipendenti da disoccupazione, malattie o gravi, comprovate
condizioni di difficoltà.
Il pagamento, nei termini di cui ai commi precedenti, esclude la risoluzione
del contratto.
ART.75 (ISTITUZIONE
DEL FONDO SOCIALE )
Presso il Ministero del tesoro è istituito un fondo sociale
per la integrazione dei canoni di locazione per i conduttori meno abbienti.
Tale fondo è costituito da un conto corrente infruttifero sul
quale le regioni potranno prelevare la cifre messe a disposizione secondo
le modalità di cui agli articoli seguenti.
Il Ministero del bilancio riunisce annualmente la Commissione interregionale
di cui alla legge n°281 del 16 maggio 1970, e sottopone ad essa una
proposta di ripartizione per regione della somma disponibile.
Le proposte del Ministro e il parere della Commissione sono rimesse
al CIPE per le decisioni definitive. |