Legge 17 agosto 2005, n. 168
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto 2005)
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la
funzionalità di settori della pubblica amministrazione. Disposizioni
in materia di organico del personale della carriera diplomatica, delega
al Governo per l'attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli
fuori uso e proroghe di termini per l'esercizio di deleghe legislative"
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti
per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione,
e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla
presente legge.
2. La tabella 2 di cui al nono comma dell'articolo 101 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni,
e' sostituita dalla tabella di cui all'allegato 2 della presente legge
con le decorrenze ivi indicate.
3. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 2, pari a
euro 1.495.750 per l'anno 2006 e a euro 2.061.700 a decorrere dall'anno
2007, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per
i predetti anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Al fine di superare la procedura d'infrazione avviata dalla Commissione
europea per non corretta trasposizione della direttiva 2000/53/CE, relativa
ai veicoli fuori uso, il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, entro il termine di sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità
stabilite ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge 1° marzo 2002,
n. 39, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 24
giugno 2003, n. 209, di attuazione della citata direttiva 2000/53/CE.
6. All'articolo 2, comma 3, della legge 27 luglio 2004, n. 186, la parola:
"dodici" e' sostituita dalla seguente: "ventiquattro".
7. All'articolo 10, comma 3, della legge 29 luglio 2003, n. 229, le
parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "quindici mesi".
8. All'articolo 1, comma 52, primo periodo, della legge 23 agosto 2004,
n. 239, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto
mesi".
9. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Capo I
INTERVENTI URGENTI PER L'UNIVERSITA' LA SCUOLA E GLI ORDINI PROFESSIONALI
Art. 1.
Interventi urgenti per l'Università «Carlo Bo» di
Urbino
1. Per sopperire alle improrogabili esigenze dell'Università
«Carlo Bo» di Urbino e' assegnato alla medesima università,
ad integrazione del contributo erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991,
n. 243, un ulteriore contributo straordinario di 15 milioni di
euro nell'anno 2005 e di 15 milioni di euro nell'anno 2006.
2. Il consiglio di amministrazione dell'università, integrato
da due esperti di elevata qualificazione amministrativo-contabile nominati
dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa
con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla definizione
di un piano programmatico per il risanamento economico-finanziario dell'università,
salvaguardandone le finalità istituzionali e prevedendo in particolare:
a) le azioni, gli strumenti e le risorse occorrenti
al raggiungimento dell'equilibrio finanziario ed economico della gestione,
anche attraverso l'eventuale alienazione del patrimonio edilizio;
b) la definizione delle dotazioni organiche del personale
docente e tecnico-amministrativo.
3. L'onere per il compenso agli esperti di cui al comma 2 e' a carico
dell'Università di Urbino a valere sul contributo assegnato alla
stessa università ai sensi del comma 1.
4. Il piano programmatico di cui al comma 2, trasmesso nei successivi
20 giorni dalla sua definizione al Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze, e' approvato
con decreto interministeriale, previa acquisizione del parere delle competenti
Commissioni parlamentari.
5. All'onere derivante dal comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno
2005 ed a 15 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede, per l'importo
di 12 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità
previsionale di parte corrente «Fondo speciale» del Ministero
dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando per
4,5 milioni di euro nell'anno 2005 e per 7,5 milioni di euro nell'anno
2006 l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca, nonche' mediante corrispondente riduzione di 10,5 milioni
di euro per l'anno 2005 e di 7,5 milioni di euro per l'anno 2006 dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre
1993, n. 537, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre
2004, n. 311.
Art. 1-bis.
Interventi urgenti per l'università
1. Per gli anni 2005 e 2006 nel limite annuo massimo di spesa di 500.000
euro, possono essere prorogate le assunzioni autorizzate con decreto del
Presidente della Repubblica 30 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 18 del 24 gennaio 2005, ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge
3 agosto 2004, pubblicato, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004,
n. 257. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2004, n. 311.
Art. 2.
Permanenza in carica del Consiglio universitario nazionale
1. In attesa dell'approvazione di un provvedimento legislativo di riordino,
il Consiglio universitario nazionale resta in carica nella sua composizione
alla data del 30 aprile 2005 fino all'insediamento del nuovo Consiglio
riordinato e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2005.
Art. 2-bis.
Strumenti didattici innovativi nelle Università
1. Allo scopo di fornire alle università strumenti didattici
innovativi fondati su reti di connettività senza fili nonche' di
favorire l'acquisto da parte degli studenti di personal computer idonei
a connettersi alle predette reti, sono stanziate:
a) la somma di 2,5 milioni di euro nell'anno 2005,
destinata al cofinanziamento di progetti per la realizzazione di reti di
connettività senza fili nelle Università;
b) la somma di 10 milioni di euro nell'anno 2005,
destinata all'erogazione di un contributo di 200 euro per l'acquisto di
personal computer da parte degli studenti che usufruiscono delle esenzioni
dalle tasse e dai contributi universitari;
c) la somma di 2,5 milioni di euro nell'anno 2005,
destinata alla costituzione di un fondo di garanzia per la copertura dei
rischi sui prestiti erogati da istituti di credito agli studenti universitari
che intendono acquistare un personal computer.
2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per l'innovazione
e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono stabilite, entro i limiti delle disponibilità
finanziarie di cui al comma 1, le modalità di erogazione dei finanziamenti
agli istituti universitari di cui alla lettera a), le modalità di
erogazione dei contributi di cui alla lettera b) e le modalità di
finanziamento del fondo di garanzia di cui alla lettera c) del comma 1,
nonche' le modalità di gestione e comunicazione delle iniziative.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettere a), b) e c), si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per l'anno
2005, di cui all'articolo 4, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, come rifinanziata dalla Tabella D allegata alla legge 30 dicembre
2004, n.311.
Art. 3.
Disposizioni sul personale della scuola e sulla direzione della Scuola
superiore della pubblica amministrazione
1. In attesa della definizione del Piano pluriennale di assunzioni a
tempo indeterminato per il triennio relativo agli anni scolastici 2005-2006,
2006-2007, 2007-2008, predisposto ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge
7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno
2004, n. 143, che deve essere emanato entro il 30 settembre 2005, al fine
di assicurare il regolare inizio dell'anno scolastico 2005-2006, il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca e' autorizzato
ad assumere per il predetto anno, con contratto a tempo indeterminato,
personale docente per un contingente di 35.000 unità secondo le
modalità previste dall'articolo 399 del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni
ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e
successive modificazioni, nonche' personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario (A.T.A.) per un contingente di 5.000 unità.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca i contingenti di cui al comma 1 sono ripartiti tra i diversi
gradi di istruzione.
3. Le nomine saranno conferite solo se nel triennio di attuazione del
piano non determineranno situazioni di soprannumeralità.
4. La partecipazione obbligatoria ai corsi di formazione in servizio
del personale docente nell'ambito delle risorse annualmente disponibili,
già prevista dall'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, per le esigenze di formazione derivanti dall'insegnamento
della lingua straniera nella scuola primaria, e' estesa alle altre esigenze
di formazione in servizio del personale docente, derivanti da modifiche
di ordinamenti o da modifiche delle classi di concorso.
5. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 287, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori
modificazioni:
a) al secondo periodo le parole: «professori
universitari di ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «professori
universitari ordinari di ruolo»;
b) al terzo periodo le parole: «che abbiano
diretto per almeno un quinquennio istituzioni pubbliche o private di alta
formazione» sono sostituite dalle seguenti: «che abbiano diretto
per almeno un quinquennio istituzioni pubbliche di alta formazione, ovvero
per almeno dieci anni, anche non continuativamente, istituzioni private
di alta formazione riconosciute dal Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca»;
c) al quarto periodo le parole: «per quattro
anni» sono sostituite dalle seguenti: «fino a quattro anni».
«Art. 3-bis.
Concorso riservato per dirigente scolastico
1. Ferma restando la disciplina autorizzatoria in vigore in materia
di programmazione del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, nonche' i vincoli
di assunzione del personale delle pubbliche amministrazioni previsti dalla
normativa vigente, i posti vacanti di dirigente scolastico all'inizio dell'anno
scolastico 2006-2007 sono riservati, in via prioritaria, al conferimento
di nomine agli aspiranti inclusi nelle graduatorie del corso-concorso come
rideterminate ai sensi dell'articolo 1-octies del decreto-legge 31 gennaio
2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n.
43, fino ad esaurimento delle graduatorie stesse, e, per la parte residua,
all'indizione del corso-concorso di cui all'articolo 1-sexies del citato
decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 43 del 2005.».
Art. 4.
Elezioni degli organi degli ordini professionali e disposizioni in
materia di abilitazioni e di titolo professionale.
1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 1-septies del decreto-legge
31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo
2005, n. 43, al fine di consentire il rinnovo degli organi degli ordini
professionali interessati secondo il sistema elettorale disciplinato dal
regolamento previsto dall'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, le elezioni
degli enti territoriali sono indette alla data del 15 settembre 2005, mentre
quelle per il rinnovo dei consigli nazionali si svolgono alla data del
15 novembre 2005. Ove il mandato non abbia più lunga durata, i consigli
scadono al momento della proclamazione degli eletti.
2. Le elezioni per il rinnovo dei consigli dell'ordine degli psicologi
sono indette entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine stabilito
dal terzo periodo del comma 1 dell'articolo 1-septies del citato decreto-legge
n. 7 del 2005. Ove il mandato non abbia più lunga durata, i consigli
scadono al momento della proclamazione degli eletti.
2-bis. Conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il
titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per
partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte
ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione
della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito
di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela.
Capo II
ULTERIORI INTERVENTI
Art. 5.
Disposizioni in materia di targatura e di requisiti per la guida dei
ciclomotori
01. Al comma 2 dell'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: «La targa e'
personale», sono inserite le seguenti: «e' abbinata a un solo
veicolo».
1. All'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-ter e' sostituito dal seguente:
«1-ter. A decorrere dal 1° ottobre 2005 l'obbligo di conseguire
il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori e' esteso a
coloro che compiano la maggiore età a partire dalla medesima data
e che non siano titolari di patente di guida; coloro che, titolari di patente
di guida, hanno avuto la patente sospesa per l'infrazione di cui all'articolo
142, comma 9, mantengono il diritto alla guida del ciclomotore; coloro
che al 30 settembre 2005 abbiano compiuto la maggiore età conseguono
il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, previa presentazione
di domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri,
corredata da certificazione medica che attesti il possesso dei requisiti
fisici e psichici e dall'attestazione di frequenza di un corso di formazione
presso un'autoscuola, tenuto secondo le disposizioni del decreto di cui
all'ultimo periodo del comma 11-bis.»;
b) dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:
«1-quater. I requisiti fisici e psichici richiesti per la guida
dei ciclomotori sono quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi
compresa quella speciale. Fino alla data del 1° gennaio 2008 la certificazione
potrà essere limitata all'esistenza di condizioni psicofisiche di
principio non ostative all'uso del ciclomotore, eseguito dal medico di
medicina generale.».
1-quinquies. Non possono conseguire il certificato di idoneità
alla guida di ciclomotori i conducenti già muniti di patente di
guida; i titolari di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori
sono tenuti a restituirlo ad uno dei competenti uffici del Dipartimento
per i trasporti terrestri all'atto del conseguimento di una patente.»;
c) al comma 12, le parole: «lo affida o ne
consenta la guida a persona che non abbia conseguito la patente di guida
o il certificato di abilitazione professionale» sono sostituite dalle
seguenti: «lo affida o ne consenta la guida a persona che non abbia
conseguito la patente di guida, il certificato di idoneità di cui
ai commi 1-bis e 1-ter o il certificato di abilitazione professionale»;
d) al comma 13-bis, le parole: «Il minore che,
non munito di patente, guida ciclomotori senza aver conseguito il certificato
di idoneità di cui al comma 11-bis e' soggetto» sono sostituite
dalle seguenti: «I conducenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter che,
non muniti di patente, guidano ciclomotori senza aver conseguito il certificato
di idoneità di cui al comma 11-bis sono soggetti».
1-bis. Gli istituti della revisione, sospensione e revoca della patente
di guida di cui agli articoli 128, 129, 130 e 219 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, si applicano, limitatamente
alla perdita ovvero alla verifica dei requisiti fisici e psichici, anche
ai documenti dei ciclomotori. Analogamente, si applicano al certificato
di idoneità alla guida dei ciclomotori le norme concernenti la durata
di validità della patente della categoria A, di cui all'articolo
126 del medesimo decreto. La conferma di validità del certificato
di idoneità alla guida dei ciclomotori e' effettuata con le modalità
stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
Art. 5-bis.
Modificazioni al codice della strada
1. Nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 130, e' inserito il seguente:
«Art. 130-bis (Revoca della patente di guida
in caso di violazioni che provochino la morte di altre persone). - 1. La
patente di guida e' revocata ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo
130, comma 1, lettera a), nel caso in cui il titolare sia incorso nella
violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel
titolo V, provocando la morte di altre persone, qualora la citata violazione
sia stata commessa in stato di ubriachezza, e qualora dall'accertamento
di cui ai commi 4 o 5 dell'articolo 186 risulti un valore corrispondente
ad un tasso alcoolemico pari o superiore al doppio del valore indicato
al comma 9 del medesimo articolo, ai sensi dell'articolo 92 del codice
penale, ovvero sotto l'azione di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'articolo
93 del codice penale»;
b) all'articolo 208, comma 4, primo periodo, dopo le parole: «di
cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «per consentire
agli organi di polizia locale di effettuare, nelle scuole di ogni ordine
e grado, corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, imputandone
la relativa spesa ai medesimi proventi»;
c) all'articolo 213:
1) al comma 2, sono premesse le seguenti parole:
«Salvo quanto previsto dal comma 2-quinquies,»;
2) dopo il comma 2-quater, sono inseriti i seguenti:
«2-quinquies. Quando oggetto della sanzione
accessoria del sequestro amministrativo del veicolo e' un ciclomotore o
un motociclo, l'organo di polizia che procede dispone la rimozione del
veicolo ed il suo trasporto, secondo le modalità previste dal regolamento,
in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi dell'articolo 214-bis,
dove e' custodito per trenta giorni. Di ciò e' fatta menzione nel
verbale di contestazione della violazione. Decorsi trenta giorni dal momento
in cui il veicolo e' fatto trasportare nel luogo di custodia individuato
ai sensi dell'articolo 214-bis, il proprietario del veicolo può
chiederne l'affidamento in custodia secondo le disposizioni del comma 2.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del comma 2-bis. Le
disposizioni del comma 2-quater si applicano decorsi trenta giorni dal
momento in cui il veicolo e' stato sottoposto a sequestro amministrativo.
2-sexies. E' sempre disposta la confisca in tutti
i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere
una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e
7, 170 e 171 o per commettere un reato, sia che la violazione amministrativa
o il reato sia stato commesso da un detentore maggiorenne, sia che sia
stato commesso da un detentore minorenne. In queste ipotesi l'autorità
di polizia che accerta la violazione deve disporre il sequestro del veicolo,
nonche' la sua rimozione e il trasporto in apposito luogo di custodia individuato
ai sensi dell'articolo 214-bis, in cui sia custodito a spese del possessore,
anche se proprietario, secondo quanto previsto dalle disposizioni del presente
articolo, in quanto compatibili.»;
d) all'articolo 214:
1) al comma 1 sono premesse le seguenti parole: «Salvo
quanto previsto dal comma 1-ter,»;
2) dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente:
«1-ter. Quando oggetto della sanzione accessoria
del fermo amministrativo del veicolo e' un ciclomotore o un motociclo,
l'organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo
ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi
dell'articolo 214-bis, secondo le modalità previste dal regolamento.
Di ciò e' fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione.
Il documento di circolazione e' trattenuto presso l'organo di polizia,
con menzione nel verbale di contestazione. Si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all'articolo
213, comma 2-quater, e quelle per il pagamento delle spese di custodia.»;
3) al comma 2, sono premesse le seguenti parole:
«Nei casi di cui al comma 1, »;
4) al comma 8, l'ultimo periodo e' sostituito dal
seguente: «E' disposta, inoltre, la confisca del veicolo.».
Art. 6.
Misure antiviolenza nelle manifestazioni sportive; bilanci delle società
sportive; obbligo assicurativo per sportivi dilettanti
1. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2003,
n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n.
88, le parole: «30 giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti:
«30 giugno 2007».
2. Le società sportive che si sono avvalse della facoltà
di cui all'articolo 18-bis della legge 23 marzo 1981, n. 91, e successive
modificazioni, devono ridurre nell'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre
2006 l'ammontare del patrimonio netto dell'importo del valore residuo della
voce di bilancio «oneri plurierinali da ammortizzare» iscritta
tra le componenti attive per effetto della svalutazione dei diritti pluriennali
delle prestazioni sportive degli sportivi professionisti. Il patrimonio
deve essere diminuito delle rettifiche di valore calcolate per ammortizzare
sistematicamente il valore di questi elementi durante il periodo della
loro utilizzazione. L'applicazione di tali disposizioni non incide sulla
posizione fiscale delle società interessate.
3. Sono abrogati l'articolo 18-bis della legge 23 marzo 1981, n. 91,
e l'articolo 28 della legge 18 aprile 2005, n. 62.
4. Il comma 2-bis dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, e' sostituito dal seguente:
«2-bis. Con decreto del Ministro per i beni
e le attività culturali, di concerto con il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentiti le federazioni sportive dilettantistiche e gli enti di promozione
sportiva, da emanare a decorrere dal 1° agosto 2005 ed entro il 31
dicembre 2006, sono stabilite le nuove modalità tecniche per l'iscrizione
all'assicurazione obbligatoria degli sportivi dilettanti, nonche' la natura,
l'entità delle prestazioni e i relativi premi assicurativi. Nel
rispetto delle norme comunitarie in materia di assicurazione antinfortunistica,
le federazioni e gli enti di promozione sportiva potranno scegliere la
compagnia assicuratrice con la quale stipulare le relative convenzioni.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
sono abrogate le disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria
degli sportivi, di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali 17 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del
28 aprile 2005.».
4-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 7.
Ammortizzatori sociali per settori in crisi
1. Il termine del 30 giugno 2005 per la stipula degli accordi in sede
governativa di cui all'articolo 1, comma 155, primo periodo, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, e' prorogato al 10 agosto 2005 per le domande
pervenute entro il 30 giugno 2005. A tale fine, il limite complessivo di
spesa di 460 milioni di euro di cui al citato articolo 1, comma 155, primo
periodo, e' incrementato di 45 milioni di euro. Per fare fronte al corrispondente
onere, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede quanto a
30 milioni di euro per l'anno 2005 mediante corrispondente versamento all'entrata
del bilancio dello Stato della somma iscritta nell'ambito dell'unità
previsionale di base 3.2.3.1. -Occupazione - capitolo 7230 dello stato
di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui
all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 113, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, e successiva riassegnazione ad apposita unità
previsionale di base del medesimo atto di previsione, e quanto a 15 milioni
di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma
7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.».
«Art. 7-bis.
Attività socialmente utili presso uffici giudiziari
1. Fermo restando il limite complessivo di spesa di cui all'articolo
1, comma 262, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni,
tra i 1.850 lavoratori di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della
legge 18 agosto 2000, n. 242, rientrano i lavoratori impegnati in attività
socialmente utili, alla data di entrata in vigore della predetta legge,
presso gli uffici giudiziari, ancorche' la titolarità della loro
utilizzazione sia in capo ad enti locali.».
Art. 8.
Efficacia delle modifiche al codice di procedura civile e procedimenti
civili davanti al tribunale per i minorenni
1. Il comma 3-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 14 marzo 2005,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,
e' sostituito dai seguenti:
«3-quater. Le disposizioni di cui ai commi
3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), e), e-bis) ed e-ter), 3-bis
e 3-ter) hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2006.».
3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere
(b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter) non si
applicano ai giudizi civili pendenti alla data del 1° gennaio 2006.».
2. Le disposizioni previste dall'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno
2004, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004,
n. 188, sono prorogate al 30 giugno 2006.
Art. 9.
Contenimento ((delle spese per trascrizione e stenotipia nel processo
penale e durata del mandato di giudice di pace)) e dei giudici onorari
di tribunale e vice procuratori onorari
1. All'articolo 51 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «al capo dell'Ufficio
giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «al Presidente
della Corte di appello»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Al fine indicato nel comma 1, il Ministero
della giustizia, nei limiti delle risorse finanziarie attribuite e con
le modalità di cui al comma 3-bis, stipula contratti di durata biennale
con imprese o cooperative di servizi specialistici.»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Nell'ambito della politica di decentramento
amministrativo e di contenimento della spesa pubblica, le procedure di
cui al comma 2 possono essere delegate, per ciascun distretto, al Presidente
della Corte di appello.»;
d) dopo il comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«3-bis. Il Direttore generale delle risorse
materiali, dei beni e dei servizi, al fine di attuare la delega di cui
al comma 3, individua, sentito il Direttore generale della giustizia penale,
gli schemi di contratto di cui al comma 2, nonche', previo monitoraggio
delle caratteristiche e del costo medio di mercato di prestazioni analoghe
od equivalenti, la tipologia ed il costo massimo delle prestazioni.».
2. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374,
e' sostituito dal seguente:
«1. In attesa della complessiva riforma dell'ordinamento
dei giudici di pace, il magistrato onorario che esercita le funzioni di
giudice di pace dura in carica quattro anni e può essere confermato
per un secondo mandato di quattro anni e per un terzo mandato di quattro
anni. I giudici di pace confermati per un ulteriore periodo di due anni
in applicazione dell'articolo 20 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, al
termine del biennio possono essere confermati per un ulteriore mandato
di quattro anni, salva comunque la cessazione dall'esercizio delle funzioni
al compimento del settantacinquesimo anno di età.».
2-bis. In attesa della riforma organica della magistratura onoraria
di tribunale e in deroga a quanto previsto dall'articolo 42-quinquies,
comma 1, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari
già confermati, che esercitano le funzioni alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche per effetto
di proroga nell'incarico, sono ulteriormente confermati per un periodo
di altri due anni dopo il termine dell'incarico.».
«Art. 9-bis.
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115
1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13(L), il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. Se manca la dichiarazione di cui all'articolo
14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g)";
b) all'articolo 14 (L), al comma 2, dopo la parola: "civile," sono inserite
le seguenti: "senza tener conto degli interessi,";
c) l'articolo 15 (R) e' sostituito dal seguente:
"Art. 15 (L) (Controllo in ordine alla dichiarazione
di valore ed al pagamento del contributo unificato). - 1. Il funzionario
verifica l'esistenza della dichiarazione della parte in ordine al valore
della causa oggetto della domanda e della ricevuta di versamento; verifica
inoltre se l'importo risultante dalla stessa e' diverso dal corrispondente
scaglione di valore della causa.
2. Il funzionario procede, altresì, alla verifica
di cui al comma 1 ogni volta che viene introdotta nel processo una domanda
idonea a modificare il valore della causa";
d) all'articolo 112 (L), al comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla
seguente:
"d) d'ufficio o su richiesta dell'ufficio finanziario
competente presentata in ogni momento e, comunque, non oltre cinque anni
dalla definizione del processo, se risulta provata la mancanza, originaria
o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli articoli 76 e 92";
e) all'articolo 113 (L), il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Contro il decreto che decide sulla richiesta
di revoca ai sensi della lettera d), comma 1, dell'articolo 112, l'interessato
può proporre ricorso per cassazione, senza effetto sospensivo, entro
venti giorni dalla notizia avuta ai sensi dell'articolo 97.";
f) l'articolo 150 (L) e' sostituito dal seguente:
"Art. 150 (L) (Restituzione di beni sequestrati).
- 1. La restituzione dei beni sequestrati e' disposta dal magistrato d'ufficio
o su richiesta dell'interessato esente da bollo; e' comunque disposta dal
magistrato quando la sentenza e' diventata inoppugnabile. Della avvenuta
restituzione e' redatto verbale.
2. La restituzione e' concessa a condizione che prima
siano pagate le spese per la custodia e la conservazione delle cose sequestrate,
salvo che siano stati pronunciati provvedimento di archiviazione, sentenza
di non luogo a procedere o sentenza di proscioglimento ovvero che le cose
sequestrate appartengano a persona diversa dall'imputato o che il decreto
di sequestro sia stato revocato a norma dell'articolo 324 del codice di
procedura penale.
3. Le spese di custodia e di conservazione sono in
ogni caso dovute dall'avente diritto alla restituzione per il periodo successivo
al trentesimo giorno decorrente dalla data in cui il medesimo ha ricevuto
la comunicazione del provvedimento di restituzione.
4. Il provvedimento di restituzione e' comunicato
all'avente diritto ed al custode. Con il medesimo provvedimento e' data
comunicazione che le spese di custodia e conservazione delle cose sequestrate,
decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, sono in ogni
caso a carico dell'avente diritto alla restituzione e che le somme o valori
sequestrati, decorsi tre mesi dalla rituale comunicazione senza che l'avente
diritto abbia provveduto al ritiro, sono devoluti alla cassa delle ammende";
g) l'articolo 151 (L) e' sostituito dal seguente:
"Art. 151 (L) (Provvedimenti in caso di mancato
ritiro del bene restituito e vendita in casi particolari). - 1. Se l'avente
diritto alla restituzione delle cose affidate in custodia a terzi, ovvero
alla cancelleria, e' ignoto o irreperibile, il cancelliere presenta gli
atti al magistrato, il quale ordina la vendita delle cose sequestrate da
eseguirsi non oltre sessanta giorni dalla data del provvedimento.
2. Con il provvedimento che ordina la vendita delle
cose sequestrate, il magistrato stabilisce le modalità della vendita
ed il luogo in cui deve eseguirsi.
3. La vendita e' disposta dal magistrato, in ogni
momento, se i beni non possono essere custoditi senza pericolo di deterioramento
o senza rilevante dispendio. Il provvedimento e' comunicato all'avente
diritto.
4. Il provvedimento che dispone la vendita deve essere
affisso per dieci giorni continui nell'albo del tribunale e degli altri
uffici giudiziari del circondario.
5. L'elenco dei beni rimasti invenduti deve essere
presentato al magistrato che ne dispone la distruzione.
6. Le operazioni di distruzione sono esentate dal
pagamento di qualsiasi tributo od onere ai fini degli adempimenti relativi
alle formalità per l'annotazione nei pubblici registri.
7. Allo stesso modo si provvede per i beni affidati
alla cancelleria per i quali l'avente diritto non ha comunque provveduto
al ritiro.";
h) l'articolo 154 (L) e' sostituito dal seguente:
"Art. 154 (L) (Destinazione del ricavato della vendita
e di somme e valori). - 1. Decorsi tre mesi dalla vendita delle cose sequestrate,
se nessuno ha provato di avervi diritto, le somme ricavate dalla vendita
sono devolute alla cassa delle ammende, dedotte le spese di cui all'articolo
155.
2. Le somme e i valori sequestrati sono devoluti
alla cassa delle ammende decorsi tre mesi dalla rituale comunicazione dell'avviso
di cui all'articolo 150, comma 4, senza che l'avente diritto abbia provveduto
al ritiro.
3. Se l'avente diritto alla restituzione di somme
o di valori sequestrati e' ignoto o irreperibile, le somme e i valori sono
devoluti alla cassa delle ammende decorsi sei mesi dalla data in cui la
sentenza e' passata in giudicato o il provvedimento e' divenuto definitivo";
i) all'articolo 248 (R), il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Nei casi di cui all'articolo 16, entro trenta giorni dal deposito
dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo,
l'ufficio notifica alla parte, ai sensi dell'articolo 137 del codice di
procedura civile, l'invito al pagamento dell'importo dovuto, quale risulta
dal raffronto tra il valore della causa ed il corrispondente scaglione
dell'articolo 13, con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione
a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale, in caso di mancato
pagamento entro un mese."».
Art. 10.
Contratti di programma
1. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole:
«alla stessa data» sono sostituite dalle seguenti: «alla
data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 e, comunque, non
oltre il 30 settembre 2005 e per un importo di contributi statali non superiore
a 400 milioni di euro che determinano erogazioni nell'anno 2005 non superiori
a 80 milioni di euro».
2. Per la compensazione degli effetti finanziari derivanti dal comma
1, pari a 80 milioni di euro, in conseguenza del rinvio nell'attuazione
della riforma di cui all'articolo 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il
Ministero delle attività produttive riduce di pari importo l'ammontare
dei pagamenti relativi agli altri strumenti da esso gestiti, al fine di
assicurare in ogni caso l'invarianza del limite di cui all'articolo 1,
comma 15, lettera b), della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
3. Per l'attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 5 e
8 del citato decreto-legge n. 35 del 2005, nell'invarianza dei limiti di
cui all'articolo 1, comma 15, lettera a), della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, come modificato dagli articoli 8-bis, comma 3, e 11, comma 14-ter,
del medesimo decreto-legge e dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge
31 maggio 2005, n. 90, sono rideterminati i limiti di cui alle lettere
b) e c) del medesimo comma 15, rispettivamente, in 2.710 milioni di euro
e 490 milioni di euro.
«Art. 10-bis.
Componenti del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici
1. All'articolo 7, comma 2, secondo periodo, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, le
parole "una sola volta" sono soppresse.».
Art. 11.
Conferimento in discarica dei rifiuti
1. All'articolo 17, commi 1, 2 e 6, lettera a), del decreto legislativo
13 gennaio 2003, n. 36, le parole: «16 luglio 2005» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2005».
1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle discariche
di II categoria, di tipo A, cui si conferiscono materiali di matrice cementizia
contenenti amianto, per le quali il termine di conferimento e' fissato
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
«Art. 11-bis.
Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24
1. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: "con esclusione di quello relativo ai limiti
di età."».
Art. 12.
Cessazione anticipata del servizio di leva nell'Esercito, nella Marina
e nell'Aeronautica militari, nonche' del servizio civile sostitutivo
1. Ferma restando la disciplina transitoria prevista all'articolo 25
della legge 23 agosto 2004, n. 226, il personale di leva incorporato nell'Esercito,
nella Marina militare e nell'Aeronautica militare, di cui all'articolo
1, comma 104, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può chiedere,
con apposita domanda, di cessare anticipatamente dal servizio di leva a
decorrere dal 1° luglio 2005.
2. Il personale che svolge servizio civile sostitutivo, di cui all'articolo
1, comma 104, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può chiedere,
con apposita domanda, di cessare anticipatamente dal servizio a decorrere
dal 1° luglio 2005.
«Art. 12-bis.
Modifiche al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215
1. Al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
"Art. 6 (Gestione delle eccedenze). - 1. A decorrere
dal 1° gennaio 2006 e fino al 31 dicembre 2020, ai fini del progressivo
conseguimento dei volumi organici stabiliti dalla tabella A allegata al
presente decreto, il Ministro della difesa ha facoltà di disporre
il collocamento in ausiliaria degli ufficiali e dei sottoufficiali dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica che ne facciano domanda e che si trovino
a non più di cinque anni dal limite di età.
2. La facoltà di cui al comma 1 può
essere esercitato entro i limiti del contingente annuo massimo di personale
di ciascuna categoria indicata dalla tabella C allegata al presente decreto
e comunque nel limite delle risorse disponibili nell'ambito dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, della legge 14 novembre 2000,
n. 331.
3. Il collocamento in ausiliaria di cui al comma
1 e' equiparato a tutti gli effetti a quello per il raggiungimento dei
limiti di età. Al predetto personale compete, in aggiunta a qualsiasi
altro istituto spettante, il trattamento pensionistico e l'indennità
di buonuscita che allo stesso sarebbe spettato qualora fosse rimasto in
servizio fino al limite di età, compresi gli eventuali aumenti periodici
ed i passaggi di classe di stipendio. Al medesimo personale si applicano
le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 498,
per il reimpiego nell'ambito del comune o della provincia di residenza
presso l'amministrazione di appartenenza od altra amministrazione.
4. Le domande di cessazione dal servizio ai sensi
del comma 1 devono essere presentate all'amministrazione di appartenenza,
da parte del personale interessato, entro il 1° marzo di ciascun anno,
ed hanno validità solo per l'anno in corso. In caso di accoglimento
della domanda, il personale e' collocato in ausiliaria a partire dalla
data del 1° luglio ed entro il 31 dicembre dello stesso anno. Il personale,
la cui domanda non sia stata accolta entro l'anno, può ripresentarla,
con le stesse modalità, negli anni successivi.
5. Qualora, nell'ambito di ciascuna categoria di
personale, il numero di domande sia superiore al contingente di cui al
comma 2, viene collocato in ausiliaria l'ufficiale o il sottufficiale anagraficamente
più anziano e, a parità di età, l'ufficiale o il sottufficiale
più anziano in grado.»;))
b) dopo la tabella B, e' aggiunta la seguente:
"TABELLA C
(articolo 6, comma 2)
UNITÀ DI PERSONALE DA COLLOCARE IN AUSILIARIA
Anno Ufficiali Marescialli Totale
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Totale 18
18
15
30
18
33
35
35
38
35
33
45
12
12
6
383 340
330
255
500
350
550
595
595
650
595
570
795
205
205
90
6.625 358
348
270
530
368
583
630
630
688
630
603
840
217
217
96
7.008"
Art. 13.
Disposizioni per il personale della carriera diplomatica
1. Per il rinnovo del contratto della carriera diplomatica relativo
al biennio 2004-2005 e' stanziata la somma di euro 12.000.000 a decorrere
dall'anno 2005. Al conseguente onere, pari a euro 12.000.000 a decorrere
dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
«Art. 13-bis.
Disposizioni concernenti il personale della carriera prefettizia
1. Per il rinnovo del contratto della carriera prefettizia relativo
al biennio 2004-2005 e' stanziata la somma di ulteriori euro 5 milioni
a decorrere dall'anno 2005.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente
riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 13-ter.
Disposizioni concernenti il personale dell'amministrazione civile dell'interno
1. Per far fronte alla molteplicità e complessività dei
compiti attribuiti al personale dell'amministrazione civile dell'interno
appartenente al comparto Ministeri, connessi all'applicazione della normativa
in materia di depenalizzazione, di immigrazione e di asilo, il fondo unico
di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza
dei servizi istituzionali e' incrementato di 3 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2005, 2006 e 2007.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede,
per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, mediante corrispondente riduzione
della autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
Art. 14.
Ammodernamento delle infrastrutture portuali
1. L'articolo 3-quinquies, comma 2, del decreto-legge 31 marzo 2005,
n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 88,
e la lettera f-quater) del comma 24 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, sono abrogati.
2. Per l'attuazione dell'articolo 36, comma 2, della legge 1° agosto
2002, n. 166, le relative spese di investimento non concorrono, per l'anno
2005, alla determinazione del limite di incremento di cui al comma 57 dell'articolo
1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Conseguentemente, per la compensazione
degli effetti finanziari che ne derivano, per l'anno 2005, la dotazione
del Fondo di cui al comma 27 dell'articolo 1 della citata legge n. 311
del 2004, e' ridotta di euro 60.000.000.
Art. 14-bis.
Modifiche all'articolo 53 della legge 28 dicembre 2001, n. 448
1. All'articolo 53, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il
secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Dette aree sono assegnate,
in adesione a sua richiesta e previo versamento dell'indennizzo di 2,6
milioni di euro, al patrimonio disponibile della regione Liguria, che ne
dispone per consentire, in coerenza con le determinazioni del comune di
Genova e della provincia di Genova nell'esercizio dei rispettivi poteri
di pianificazione territoriale, il consolidamento e lo sviluppo di attività
produttive in forme ambientalmente compatibili, nonche' per la definizione
dell'assetto infrastrutturale dell'area. Allo scopo sono utilizzate, tra
l'altro, sia le risorse indicate all'articolo 4 della legge 9 dicembre
1998, n. 426, sia quelle indicate all'articolo 5 del decreto-legge 14 marzo
2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,
n. 80».
2. All'articolo 53, comma 2, secondo periodo, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, le parole: «nell'articolo 4 della legge 9 dicembre
1998, n. 426» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1».))
«Art. 14-ter.
Disposizioni concernenti le autorità portuali
1. Alle autorità portuali istituite ai sensi dell'articolo 6,
comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, a decorrere dall'anno 2001
e i cui organi rappresentativi siano stati nominati a decorrere dall'anno
2003 non si applica per l'anno 2005 il comma 57 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2004, n. 311.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a euro 250.000 per l'anno 2005,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
delle politiche agricole e forestali.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
Art. 14-quater.
Giochi olimpici invernali Torino 2006
1. Per la realizzazione delle opere previste dal piano degli interventi
per i Giochi olimpici invernali Torino 2006, ai sensi dell'articolo 21
della legge 1° agosto 2002, n. 166, il comune di Limone Piemonte e'
autorizzato per l'anno 2005 a contrarre indebitamento fino ad un massimo
del 25 per cento dei primi tre titoli delle entrate del penultimo anno
precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui e comunque
nel limite di spesa di euro 250.000, in deroga a quanto previsto dall'articolo
204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
e successive modificazioni.
2. All'onere di cui al comma 1, pari ad euro 250.000 per l'anno 2005,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Dopo il comma 25 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e' inserito il seguente:
«25-bis. Limitatamente all'anno 2005 per gli
enti locali della regione Piemonte sedi dei Giochi olimpici invernali Torino
2006 e per quelli interessati alla realizzazione di opere previste dall'articolo
21 della legge 1° agosto 2002, n.166, il complesso delle spese di cui
al comma 24 e' calcolato anche al netto delle spese derivanti da interventi
connessi allo svolgimento dei medesimi Giochi olimpici, da concludere entro
il 30 dicembre 2005».
5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, pari a 40 milioni
di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione
del fondo di cui al comma 27 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 14-quinquies.
Differimento di termine
1. Per consentire il completamento degli accertamenti tecnici in corso,
d'intesa con le regioni e le organizzazioni sindacali delle categorie interessate,
relativamente alla rideterminazione dei canoni demaniali marittimi anche
in relazione al numero, all'estensione ed alle tipologie delle concessioni
esistenti ed all'abusivismo, il termine di cui all'articolo 32, comma 22,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' differito al 31 ottobre 2005.
Art. 14-sexies.
Incarichi dirigenziali
1. All'articolo 19, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, 1e parole: «non può eccedere, per gli
incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di
tre anni e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine
di cinque anni sono sostituite dalle seguenti: «non può essere
inferiore a tre anni ne' eccedere il termine di cinque anni».
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli incarichi di
direzione di uffici dirigenziali generali resi vacanti prima della scadenza
dei contratti dei relativi dirigenti per effetto dell'articolo 3, comma
7, della legge 15 luglio 2002, n. 145.
3. All'articolo 19, comma 6, terzo periodo, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «anche presso amministrazioni
statali,» sono inserite le seguenti: «ivi comprese quelle che
conferiscono gli incarichi,».
4. All'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comma
1, terzo periodo, le parole: «cinque anni» sono sostituite
dalle seguenti: «tre anni».
Art. 14-septies.
Modifiche all'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165
1. Al fine di verificare lo stato di ammodernamento della pubblica amministrazione
in relazione ai processi normativi di riforma volti al contenimento della
spesa e alla semplificazione delle procedure, all'articolo 60, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «l'ispettorato operante presso
il Dipartimento della funzione pubblica» sono sostituite dalle seguenti:
«l'ispettorato per la funzione pubblica, che opera alle dirette dipendenze
del Ministro per la funzione pubblica»;
b) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «L'ispettorato
stesso si avvale di un numero complessivo di dieci funzionari scelti tra
ispettori di finanza, in posizione di comando fuori ruolo, del Ministero
dell'economia e delle finanze, funzionari particolarmente esperti in materia,
in posizione di comando o fuori ruolo, del Ministero dell'interno, e nell'ambito
di personale di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando
o fuori ruolo, per il quale si applicano l'articolo 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, e l'articolo 56, settimo comma, del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modificazioni.»;
c) al terzo periodo, dopo le parole: «buon andamento» sono
inserite le seguenti: «, l'efficacia dell'attività amministrativa,
con particolare riferimento alle riforme volte alla semplificazione delle
procedure,».
2. Restano fermi il contingente complessivo di personale previsto dal
citato articolo 60, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e
gli oneri complessivi dal medesimo derivanti.
Art. 14-octies.
Modifica all'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165
1. All'articolo 17-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 dopo le parole: «un'apposita» e' inserita
la seguente: «separata».
Art. 14-novies.
Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano
e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura
1. Al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2 e' aggiunto il seguente comma:
«I membri del Comitato di cui all'articolo 3, i membri della
Giunta di cui all'articolo 4, i membri del Collegio amministrativo e il
segretario generale di cui all'articolo 6 durano in carica cinque anni»;
b) all'articolo 3 e' aggiunto, in fine, il seguente
comma:
«Il segretario generale, di cui all'articolo 6, e' membro di
diritto del Comitato, ove non risulti tra i componenti di cui al presente
articolo»,
c) all'articolo 4 e' aggiunto in fine il seguente
comma:
«Il segretario generale, di cui all'articolo 6, e' membro di
diritto della Giunta, ove non risulti tra i componenti di cui al comma
precedente»;
d) all'articolo 6, i commi dal secondo al decimo
sono sostituiti dai seguenti:
«Nell'ambito del Comitato e' costituito un Collegio amministrativo
composto dal segretario generale e da quattro componenti del Comitato appartenenti
al Ministero delle politiche agricole e forestali. Alla nomina dei componenti
provvede il Ministro-presidente. Il Collegio amministrativo predispone
il regolamento per il funzionamento e la gestione del Segretariato stabilendo
anche la consistenza numerica, i requisiti, le modalità di assunzione,
le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico, di previdenza
e di quiescenza del personale assunto direttamente dal Comitato. Le stesse
modalità predisposte nel regolamento vengono seguite nel caso in
cui non sia possibile usufruire del personale del Ministero. Il regolamento
e' sottoposto all'esame del Comitato che lo rimette all'approvazione del
Ministero delle politiche agricole e forestali, il quale vi provvede di
concerto con quello dell'economia e delle finanze. Per il controllo dei
fondi occorrenti per il funzionamento del Comitato e' costituito un Collegio
sindacale di cui fanno parte tre sindaci effettivi e due supplenti. Il
Ministro delle politiche agricole e forestali nomina due sindaci effettivi
ed un supplente; il Ministro dell'economia e delle finanze nomina un sindaco
effettivo e un supplente. Il Collegio esercita le sue funzioni secondo
le norme contenute negli articoli 2403 e seguenti del codice civile, in
quanto applicabili. I sindaci durano in carica tre anni e possono essere
riconfermati. Un delegato della Corte dei conti, nominato dal presidente
della medesima, partecipa ai lavori del Collegio sindacale a norma di legge.
Con provvedimento dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, possono essere comandati presso il Comitato
dipendenti di ruolo e non di ruolo di altre amministrazioni dello Stato.
L'onere per il complessivo trattamento economico dovuto al personale comandato
ai sensi del comma nono fa carico sugli stanziamenti previsti per il funzionamento
del Comitato».
2. All'attuazione del comma 1 si provvede nell'ambito degli ordinari
stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
Art. 14-decies.
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 60, comma 1, numero 10), la parola: «maggioritario»
e' sostituita dalle seguenti: «superiore al 50 per cento»;
b) all'articolo 63, comma 1, numero 1), dopo le parole: «azienda
soggetti a vigilanza» sono inserite le seguenti: «in cui vi
sia almeno il 20 per cento di partecipazione».
Art. 14-undecies.
Rimborsi delle spese per consultazioni elettorali regionali
1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge
3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi
delle spese per le consultazioni elettorali relative al rinnovo dei Consigli
delle regioni a statuto ordinario del 3-4 e del 17-18 aprile 2005 e' differito
al 30 settembre 2005.
Art. 14-duodecies.
Archivio storico della Presidenza del Consiglio dei Ministri
1. All'articolo 42 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 3, e'
aggiunto il seguente:
«3-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri
conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico, secondo le determinazioni
assunte dal Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto.
Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di conservazione,
di consultazione e di accesso agli atti presso l'archivio storico della
Presidenza del Consiglio dei Ministri».
Art. 14-terdecies.
Posti di funzione dirigenziale di prima fascia presso il Ministero
delle politiche agricole e forestali
1. Nell'ambito dei posti di funzione dirigenziale di prima fascia del
Ministero delle politiche agricole e forestali e' compreso il posto di
vice-presidente del consiglio nazionale dell'agricoltura di cui all'articolo
4, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
23 marzo 2005, n. 79, ad incremento dei posti di funzione indicati nella
tabella A allegata al medesimo decreto.
2. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza
della spesa, l'onere derivante dal trattamento economico spettante al titolare
del nuovo incarico dirigenziale di livello generale, rispetto al numero
degli incarichi di livello dirigenziale generale previsti dal regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79,
e' compensato sopprimendo contestualmente al conferimento dell'incarico
presso l'amministrazione due posti di livello dirigenziale di seconda fascia
effettivamente coperti.
Art. 14-quaterdecies.
Elenco per la designazione del segretario generale delle Camere di
commercio
1. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 20 della legge 29 dicembre
1993, n. 580, e' sostituita dalla seguente:
«a) i dirigenti delle Camere di commercio,
delle Unioni regionali delle Camere di commercio, dell'Unioncamere e di
altre amministrazioni o enti pubblici che siano in possesso dei requisiti
professionali individuati dal decreto di cui al comma 4 del presente articolo».
Art. 14-quinquiesdecies.
Modifiche al decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35
1. Al decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3:
1) al comma 6-duodecies, primo periodo, le parole:
«fino al 31 dicembre 2007» sono soppresse;
2) al comma 6-quaterdecies, secondo periodo, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; dall'anno 2008 si provvede
ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978,
n. 468»;
b) all'articolo 13-ter, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Per assicurare la piena funzionalità
degli enti gestori, per i mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre
dell'anno 2005 sono sospesi i termini per l'adempimento degli obblighi
derivanti dalle cartelle di pagamento e per le procedure di riscossione
relative ai contributi previdenziali e assistenziali concernenti i datori
di lavoro e i lavoratori, dipendenti e autonomi, del settore agricolo,
con recupero dei relativi importi entro il 20 dicembre 2005».
Art. 14-sexiesdecies.
Disposizione in materia di trasferimento dei magistrati da sedi disagiate
1. All'articolo 5 della legge 4 maggio 1998, n. 133, il comma 2 e' sostituito
dal seguente:
«2. Se la permanenza in servizio presso la
sede disagiata del magistrato trasferito ai sensi dell'articolo 1 a sedi
disagiate supera i cinque anni, il medesimo ha diritto, in caso di trasferimento
a domanda, ad essere preferito a tutti gli altri aspiranti, con esclusione
di coloro che sono stati nominati uditori giudiziari in data anteriore
al 9 maggio 1998».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica per la copertura dei
posti pubblicati in data successiva all'entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
Art. 14-septiesdecies.
Modifica all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311
1. All'articolo 1, comma 132, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
le parole: «Salvo diversa determinazione della Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica,» sono soppresse.
Art. 14-duodevicies.
Contratti per la prestazione dei servizi di telefonia fissa
1. Al fine di garantire la continuità del servizio, nonche' la
riduzione, il controllo ed il monitoraggio della spesa per la realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica, i contratti per la prestazione dei
servizi di telefonia fissa in essere, attuativi della convenzione stipulata
dalla Consip Spa in data 6 febbraio 2003, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, sono
prorogati, salvo disdetta da parte delle amministrazioni, alle stesse condizioni,
anche economiche, contrattualmente previste. Detta proroga e' disposta
fino alla sottoscrizione da parte della Consip Spa della nuova convenzione
dei servizi di telefonia fissa, la cui procedura ad evidenza pubblica e'
indetta entro i termini di cui all'articolo 23 della legge 18 aprile 2005,
n. 62.
Art. 14-undevicies.
Regime transitorio per l'operatività delle norme tecniche per
le costruzioni
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004,
n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186,
e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
«2-bis. Al fine di avviare una fase sperimentale
di applicazione delle norme tecniche di cui al comma 1, e' consentita,
per un periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle stesse,
la possibilità di applicazione, in alternativa, della normativa
precedente sulla medesima materia, di cui alla legge 5 novembre 1971, n.
1086, e alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e relative norme di attuazione,
fatto salvo, comunque, quanto previsto dall'applicazione del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246».
Art. 14-vicies.
Gestione finanziaria del Fondo per la produzione la distribuzione,
l'esercizio e le industrie tecniche
1. All'articolo 12, comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 28, e successive modificazioni, le parole: «30 settembre 2005»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005».
Art. 14-vicies semel.
Disposizioni per il potenziamento dei centri fieristici
1. Allo scopo di incentivare l'attività dei centri fieristici
per l'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 2006, e' consentito
ai soggetti previsti dal comma 1 dell'art. 73 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, proprietari o gestori di centri
fieristici, di escludere dal reddito imponibile ai fini dell'IRES e dal
valore aggiunto ai fini dell'IRAP una quota, comunque non superiore al
70 per cento, degli utili dichiarati impiegata nell'investimento in beni
strumentali, materiali e immateriali, effettuato nell'esercizio stesso
e nei tre successivi.
2. L'agevolazione di cui al comma 1 compete, in ogni caso, fino alla
concorrenza degli investimenti effettuati ai sensi del medesimo comma 1,
e non può eccedere il reddito imponibile, al netto degli ammortamenti
calcolati con l'aliquota massima. Per fruire dell'agevolazione, il richiedente
inoltra apposita domanda all'Agenzia delle entrate che la esamina secondo
l'ordine cronologico di presentazione fino ad esaurimento dei fondi stanziati
pari a 5 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 10 milioni di euro per l'anno
2004.
3. Ai fini di cui al presente articolo, per investimenti si intende
la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento
di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di
impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi, anche mediante
contratti di locazione finanziaria. L'investimento immobiliare e' limitato
ai beni strumentali per natura.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono adottate le disposizioni attuative del presente
articolo ed e' stabilità la quota dell'esclusione di cui al comma
1, in ogni caso entro il limite di spesa di cui al comma 5.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede,
per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata
dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e per l'anno 2007
mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 9-ter della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, come rideterminata
dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 14-vicies bis.
Proroga di termine
1. Il termine indicato all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto
del Ministro della salute 6 aprile 2004, n. 174, e' prorogato di due anni.
Art. 14-vicies ter.
Disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa
1. Al fine di concorrere al conseguimento di più elevati livelli
di produttività, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
da adottare, su proposta del Ministro delle attività produttive,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono disciplinati:
a) le caratteristiche e i requisiti anche finanziari
delle società di capitali che svolgono l'attività di gestione
dei servizi sostitutivi di mensa mediante buoni pasto;
b) i requisiti degli esercizi di somministrazione al pubblico
di alimenti e bevande, delle mense aziendali e interaziendali, nonche'
degli altri esercizi convenzionabili con le società di cui alla
lettera a) per l'erogazione dei servizi sostitutivi di mensa;
c) i criteri per l'aggiudicazione delle gare secondo l'offerta
economicamente più vantaggiosa e le modalità per garantire
il valore della prestazione concordato con i lavoratori dipendenti;
d) le caratteristiche del buon pasto e la regolamentazione
dell'utilizzo dello stesso da parte dei lavoratori dipendenti e delle categorie
assimilate.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 14-vicies quater.
Riconoscimento di prestazioni economiche in caso di provvedimenti di
rettifica per errore
1. Al fine di salvaguardare il principio dell'affidamento, i soggetti
che hanno chiesto ed ottenuto il riesame del provvedimento di rettifica
delle prestazioni erogate dall'istituto assicuratore ai sensi dell'articolo
9, commi 5, 6 e 7, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, dichiarato
illegittimo dalla sentenza della Corte costituzionale n. 191 del 5-10 maggio
2005, continuano a percepire le medesime prestazioni a condizione che siano
titolari, oltre che di un eventuale reddito di natura pensionistica o da
rendita da lavoro, di un reddito proprio assoggettabile all'imposta sul
reddito delle persone fisiche per un importo non superiore ad euro 3.000,
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Nella determinazione
di detto importo non si tiene conto del reddito derivante dall'abitazione
principale e relative pertinenze. Nel caso in cui il reddito posseduto
sia superiore al limite previsto dal presente comma, le prestazioni sono
ridotte in misura pari alla differenza tra lo stesso reddito e il limite
previsto.
2. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limite delle
risorse disponibili alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto e senza muovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 14-vicies quinquies.
Disposizioni per la funzionalità dell'Autorità per l'energia
elettrica e il gas
1. Al fine di garantire il pieno assolvimento dei suoi compiti istituzionali,
attraverso il completamento degli organici e la copertura delle posizioni
vacanti del collegio, all'Autorità per l'energia e il gas, integralmente
finanziata attraverso la contribuzione delle imprese ai sensi dell'articolo
2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, non si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre
2004, n. 311.
2. Per il rispetto del patto di stabilità interno, agli oneri
derivanti dal comma 1, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno
2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'abito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economica e delle finanze per l'anno 2005,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio».
Art. 15.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato
alle Camere per la conversione in legge.
ALLEGATO 2
(articolo 1, comma 2)
"TABELLA 2 (di cui al nono comma dell'articolo 101)
DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE
DELLA CARRIERA DIPLOMATICA
Organico nel 2006 Organico dal 2007
Ambasciatore 25 28
Ministro Plenipotenziario 208 208
Consigliere di Ambasciata 242 242
Consigliere di Legazione 270 270
Segretario di Legazione 387 387
Totale unità 1.132 1.135 |