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della scheda:
Si riporta la legge che tratta delle misure urgenti di sostegno nelle aree metropolitane per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio (sfratto). |
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Art. 1. 1. Il decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, recante misure urgenti di sostegno nelle aree metropolitane per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione Art. 1. Finalita' 1. Le risorse autorizzate dall'articolo 5 del decreto-legge 13 settembre
2004, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2004,
n. 269, nel limite massimo di 104.940 migliaia di euro, disponibili alla
data del 1° aprile 2005, sono destinate, con le modalita' di cui agli
articoli 2 e 3, alla riduzione, nei comuni di cui al comma 2, del disagio
abitativo dei conduttori assoggettati a procedure esecutive di rilascio
che siano, o abbiano nel proprio nucleo familiare, ultrasessantacinquenni
o handicappati gravi e che inoltre:
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai soggetti di cui al comma 1 residenti nei comuni capoluogo delle aree metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Palermo, Messina, Catania, Cagliari e Trieste, nonche' nei comuni ad alta tensione abitativa con essi confinanti. 3. Le risorse non utilizzate per le finalita' di cui al comma 1, alla data del 31 ottobre 2005, sono destinate al finanziamento di interventi speciali finalizzati alla realizzazione di alloggi sperimentali e a progetti speciali per aumentare la disponibilita' di alloggi di edilizia sociale nei comuni capoluogo di cui al comma 2 di maggiore emergenza abitativa, da destinare prioritariamente ai soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, con modalita' da definire, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Tale decreto prevede che sui singoli interventi speciali sia raggiunta l'intesa con la regione e il comune capoluogo di cui al comma 2, interessati dagli interventi. 3-bis. Entro dodici mesi dall'emanazione del decreto di cui al comma 3, il Governo trasmette al Parlamento una relazione sullo stato dell'assegnazione e dell'impiego delle risorse assegnate ai comuni. Art. 2.
1. Ai fini di quanto previsto all'articolo 1, comma 1, e' assegnato a ciascun conduttore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, in unica soluzione, un contributo determinato ai sensi dell'articolo 3. 2. Per usufruire del contributo di cui al comma 1, il conduttore, in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, entro il 30 settembre
2005 deve trovarsi in una delle seguenti condizioni:
3. Alle dichiarazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), si applicano le disposizioni dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla individuazione delle modalita' di erogazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, tra i comuni di cui all'articolo 1, comma 2. 5. I comuni di cui all'articolo 1, comma 2, comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 31 ottobre 2005, a pena di decadenza, l'ammontare complessivo dei contributi richiesti dai conduttori ai sensi del comma 2, verificando la sussistenza delle condizioni ivi previste. Art. 3.
1. Per i soggetti che si trovino nella condizione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), il contributo di cui all'articolo 2, comma 1, e' riconosciuto, nel limite delle risorse assegnate a ciascun comune ai sensi dell'articolo 2, comma 4, nella misura massima di 6.000 euro per ogni anno di durata del contratto. 2. Per i soggetti che si trovino nella condizione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), il contributo di cui all'articolo 2, comma 1, e' riconosciuto, nel limite delle risorse assegnate a ciascun comune ai sensi dell'articolo 2, comma 4, nella misura massima di 5.000 euro. Art. 4.
1. I contratti di locazione stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a), dai conduttori in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, con i rispettivi locatori che abbiano richiesto la procedura esecutiva di rilascio, sospesa ai sensi dell'articolo 80, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successivi differimenti e proroghe, non fanno venire meno l'esecutivita' del titolo di rilascio gia' in possesso del locatore per lo stesso immobile, che rimane pienamente azionabile al termine del nuovo contratto. In tale caso il conduttore mantiene il punteggio e la eventuale collocazione in graduatoria per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica. 2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati, sulla base delle indicazioni pervenute al Ministero dalle prefetture - uffici territoriali del Governo interessate, tra i comuni di cui all'articolo 1, comma 2, i comuni che abbiano un numero di procedure esecutive di rilascio di immobili, relative a conduttori di cui all'articolo 1, comma 1, superiore a 400. 3. Nei comuni individuati con il decreto di cui al comma 2, effettuata la dichiarazione irrevocabile da parte del conduttore di avvalersi di una delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, il termine per l'esecuzione del provvedimento di rilascio, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, e' differito per il tempo strettamente necessario per avvalersi delle predette disposizioni e comunque non oltre il 30 settembre 2005. 4. La dichiarazione irrevocabile di cui al comma 3 e' comunicata alla cancelleria del giudice procedente con raccomandata con avviso di ricevimento che e' esibita all'ufficiale giudiziario procedente, ovvero con dichiarazione resa allo stesso ufficiale giudiziario che ne redige processo verbale. 5. La cancelleria del giudice procedente, ovvero l'ufficiale giudiziario, danno immediata comunicazione al locatore della dichiarazione irrevocabile e del conseguente differimento degli atti della procedura. Art. 5.
1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio. 2. I contributi erogati dai comuni di cui all'articolo 1, comma 2, ai sensi delle disposizioni contenute nel presente decreto non sono considerati ai fini del rispetto del patto di stabilita' interno di cui alla legge 30 dicembre 2004, n. 311. 3. La quota delle risorse non impegnate per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, nella misura accertata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 15 novembre 2005, e' immediatamente versata all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Centro di responsabilita' 3, per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 3. Art. 5-bis.
1. L'attuazione dei piani e dei programmi di edilizia residenziale pubblica, o di altri strumenti assimilati comunque denominati, ai sensi delle vigenti disposizioni, puo' essere portata a compimento qualora, entro sei mesi dalla data di scadenza del piano ovvero entro la data prevista per la realizzazione del programma, siano adottati gli atti o siano iniziati i procedimenti comunque preordinati all'acquisizione delle aree o all'attuazione degli interventi. Per i piani e i programmi scaduti o non completati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di sei mesi decorre da tale data. 2. Le disposizioni del capo V della parte II del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2006. 3. All'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche agli alloggi prefabbricati che siano stati realizzati con parziale ricorso a tecniche di edilizia tradizionale, fatta salva la facolta' del comune cedente di determinare un prezzo di cessione commisurato agli eventuali oneri di manutenzione sostenuti». 4. Al fine di incrementare la disponibilita' di alloggi da destinare ad abitazione principale, i comuni possono deliberare la riduzione, anche al di sotto del limite minimo previsto dalla legislazione vigente, delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili stabilite per gli immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario, a condizione che resti invariato il gettito totale dell'imposta comunale e previo contestuale incremento delle aliquote da applicare alle aree edificabili, anche in deroga al limite massimo previsto dalla legislazione vigente e con esclusione dei casi in cui il proprietario delle aree edificabili si impegna all'inalienabilita' delle stesse nei termini e con le modalita' stabiliti con regolamento comunale. Art. 6.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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