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Forfetizzazione del compenso agli ufficiali giudiziari
(Legge 13 febbraio 2001, n. 11)
 Parti e argomenti della scheda: 
Si riporta la legge n.11 del 2001 che ha stabilito i compensi per gli ufficiali giudiziari. Norma di un solo articolo.
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Legge 13 febbraio 2001, n. 11
(Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2001)
 
"Disposizioni in materia di forfetizzazione del compenso agli ufficiali giudiziari"
 

Art. 1. 

1. Agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari è riconosciuto il pagamento, relativo agli anni 1998 e 1999, della percentuale del 15 per cento di cui all'articolo 122, numero 2), dell'ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, calcolato per ciascun anno, nella misura già corrisposta al medesimo titolo per l'anno 1997. 

2. Le somme corrisposte ai sensi del comma 1 non danno luogo ad interessi nè a rivalutazione monetaria. 

3. Le somme già percepite dagli ufficiali giudiziari e dagli aiutanti ufficiali giudiziari, o comunque ad essi riconosciute con sentenza passata in giudicato, a titolo di percentuale secondo quanto disposto dall'articolo 122, numero 2), del citato ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959, per gli anni 1998 e 1999 sono considerate a titolo di acconto sui trattamenti economici come individuati nel comma 1 del presente articolo. 

4. In caso di accettazione della corresponsione delle somme determinate ai sensi del comma 1 del presente articolo, i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi ad oggetto il riconoscimento della percentuale di cui all'articolo 122, numero 2), del citato ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959, relativamente agli anni 1998 e 1999, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.