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Interventi urgenti a favore del cinema
(Decreto Legge 14 gennaio 1994, n.26)
 Parti e argomenti della scheda: 
Art.  1 - Finalità della legge 
Art. 2 - Definizioni 
Art. 3 - Competenze dello Stato 
Art. 4 - Competenze delle regioni 
Art. 5 - Competenze delle province 
Art. 6 - Competenze dei comuni 
Art. 7 - Piani di risanamento acustico 
Art. 8 - Disposizioni in materia di impatto acustico 
Art. 9 - Ordinanze contingibili ed urgenti 
Art.10 - Sanzioni amministrative 
Art.11 - Regolamenti di esecuzione 
Art.12 - Messaggi pubblicitari 
Art.13 - Contributi agli enti locali 
Art.14 - Controlli 
Art.15 - Regime transitorio 
Art.16 - Abrogazione di norme 
Art.17 - Entrata in vigore
Altre pagine inerenti sul sito: 
progetto di villini 
dichiarazione di compatibilità acustica 
parliamo di igiene edilizia 
codice civile (distanze, tollerabilità) e altre leggi 
DPCM dell'8/8/1994 (autorizzazione sale cinematografiche) 
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Decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26 
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153
Interventi urgenti a favore del cinema

art. 20 

1. - 6. (omissis) 

7. Ai fini del rilascio delle concessioni edilizie, la volumetria necessaria per la realizzazione di sale cinematografiche non concorre alla determinazione della volumetria complessiva in base alla quale sono calcolati gli oneri di concessione. 

8. La trasformazione di una sala ad unico schermo, anche se non in esercizio, in sala con più schermi, anche se comporta aumento di superficie utilizzabile, costituisce opera interna ai sensi dell'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e non è soggetta al pagamento degli oneri di concessione. Il ripristino dell'attività di esercizio cinematografico in locali precedentemente adibiti a tale uso non costituisce mutamento di destinazione d'uso e non è soggetto al pagamento degli oneri di concessione anche se comporta aumento di volumetria o di superficie utilizzabile. 

9. La destinazione a sala cinematografica o comunque a sala di spettacolo dei locali di cui ai commi 7 e 8 deve risultare da atto d'obbligo trascritto e non può essere mutata, nel caso di cui al comma 7, per un periodo di venti anni e, nel caso di cui al comma 8, per un periodo di dieci anni. 

10. Limitatamente agli interventi di ristrutturazione, adeguamento strutturale e rinnovo delle apparecchiature, in alternativa alle agevolazioni di cui al comma 1 sono concessi contributi in conto capitale fino ad un ammontare del 60 per cento dei costi sostenuti, che non superino l'importo di lire 250.000.000. Tali limiti possono essere modificati ogni tre anni con decreto dell'Autorità competente in materia di spettacolo, sentita la Commissione centrale per la cinematografia. I contributi di cui al presente comma non possono essere nuovamente concessi prima che siano trascorsi cinque anni dalla data della precedente concessione.