art. 20 1. - 6. (omissis) 7. Ai fini del rilascio delle concessioni edilizie, la volumetria necessaria per la realizzazione di sale cinematografiche non concorre alla determinazione della volumetria complessiva in base alla quale sono calcolati gli oneri di concessione. 8. La trasformazione di una sala ad unico schermo, anche se non in esercizio, in sala con più schermi, anche se comporta aumento di superficie utilizzabile, costituisce opera interna ai sensi dell'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e non è soggetta al pagamento degli oneri di concessione. Il ripristino dell'attività di esercizio cinematografico in locali precedentemente adibiti a tale uso non costituisce mutamento di destinazione d'uso e non è soggetto al pagamento degli oneri di concessione anche se comporta aumento di volumetria o di superficie utilizzabile. 9. La destinazione a sala cinematografica o comunque a sala di spettacolo dei locali di cui ai commi 7 e 8 deve risultare da atto d'obbligo trascritto e non può essere mutata, nel caso di cui al comma 7, per un periodo di venti anni e, nel caso di cui al comma 8, per un periodo di dieci anni. 10. Limitatamente agli interventi di ristrutturazione, adeguamento strutturale e rinnovo delle apparecchiature, in alternativa alle agevolazioni di cui al comma 1 sono concessi contributi in conto capitale fino ad un ammontare del 60 per cento dei costi sostenuti, che non superino l'importo di lire 250.000.000. Tali limiti possono essere modificati ogni tre anni con decreto dell'Autorità competente in materia di spettacolo, sentita la Commissione centrale per la cinematografia. I contributi di cui al presente comma non possono essere nuovamente concessi prima che siano trascorsi cinque anni dalla data della precedente concessione. |
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