"Determinazione dei criteri per la concessione dell'autorizzazione
all'apertura di sale cinematografiche"
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;
Vista la legge 1° marzo 1994, n. 153, di conversione del decreto-legge
14 gennaio 1994, n. 26, recante: "Interventi urgenti in favore del cinema";
Visto il decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante: "Interventi
urgenti in favore del cinema";
Visto l'art. 9 del citato decreto-legge n. 26/1994;
Ritenuto di dover fissare i criteri relativi alla concessione dell'autorizzazione
per la costruzione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare
a sale e arene per spettacoli cinematografici, nonché l'ampliamento
di sale o arene cinematografiche già in attività;
Sentita la Commissione centrale per la cinematografia nella seduta del
25 luglio 1994;
Decreta:
Art.1 - Obbligo di preventiva autorizzazione
1. Ai sensi dell'art. 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, sostituito
dall'art. 9 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, la costruzione, la trasformazione
e l'adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli
cinematografici, nonché l'ampliamento di sale o arene cinematografiche
già in attività sono subordinati ad autorizzazione dell'autorità
competente in materia di spettacolo.
2. E' necessaria l'autorizzazione anche per adibire un teatro a sala
per proiezioni cinematografiche.
3. L'autorizzazione per l'esercizio commerciale di cinema ambulanti
può essere rilasciata soltanto per le località sprovviste
di sale cinematografiche.
4. Nei casi di ristrutturazione funzionale di una sala cinematografica
che non sia finalizzata alla trasformazione in multisala, come definita
dall'art. 2, e non implichi aumento del numero dei posti, non vi è
necessità di alcuna autorizzazione.
Art.2 - Tipologia sale
1. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 1 si intende:
a) per "sala cinematografica" uno spazio al chiuso dotato di uno schermo,
adibita a pubblico spettacolo cinematografico;
b) per "cinema-teatro", lo spazio di cui al precedente punto a) destinato,
oltre che alle proiezioni cinematografiche, anche alle rappresentazioni
teatrali di qualsiasi genere, da effettuare mediante la costruzione di
una struttura caratterizzata dalla scena comprendente allestimenti scenici
fissi e mobili con relativi meccanismi ed attrezzature cioè palcoscenico;
c) per "multisala", l'insieme di due o più sale cinematografiche,
bisognose ciascuna di singola autorizzazione, adibite a programmazioni
multiple accorpate in uno stesso immobile sotto il profilo strutturale;
d) per "arena" il cinema all'aperto, funzionante esclusivamente nel
periodo estivo, costruito su un'area delimitata ed appositamente attrezzata
per le proiezioni cinematografiche;
e) per "cinema ambulante" l'esercizio commerciale di proiezioni cinematografiche
attuabili con l'impiego di attrezzature mobili installabili in luoghi chiusi
o all'aperto, appositamente attrezzati.
2. Agli effetti del presente decreto per "schermo" si intende una sala
cinematografica singola o compresa in un complesso multisala. Per il calcolo
degli schermi esistenti vanno considerati quelli autorizzati ai sensi dell'art.
31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni che,
nell'anno solare precedente la richiesta di autorizzazione, abbiano svolto
attività di programmazione cinematografica non occasionale. Sono
compresi nel computo gli schermi autorizzati e non ancora in attività
e quelli che hanno iniziato l'attività nell'anno in cui viene presentata
la richiesta di autorizzazione. Sono esclusi dal computo le arene ed i
cinema ambulanti.
Art.3 - Apertura di sale cinematografiche e teatrali
L'apertura di un cinema-teatro con esclusione di quanto previsto al
successivo art. 9, inteso secondo la definizione dell'art. 2, è
subordinata ad una duplice preventiva autorizzazione, l'una prevista dall'art.
31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 , sostituito dall'art. 9 del decreto-legge
14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
marzo 1994, n. 153, e l'altra prevista dalla legge 18 gennaio 1937, n.
193, nonché dalle norme di attuazione di cui al regio decreto 20
dicembre 1937, n. 2643.
Art.4 - Comuni sprovvisti di sale cinematografiche
Nei comuni sprovvisti di sale cinematografiche si può autorizzare
alternativamente:
a) l'apertura di una sala monoschermo fino ad un massimo di 500 posti;
b) l'apertura di una multisala, fino ad un massimo di 1.200 posti, purché
disti non meno di 3 km in linea d'aria dalla più vicina sala monoschermo
o da una multisala con due schermi e non meno di 5 km dalla più
vicina multisala con almeno tre schermi.
Art.5 - Comuni provvisti di sale cinematografiche
1. Nei comuni provvisti di sale cinematografiche l'autorizzazione per
nuovi schermi è concessa sulla base dei seguenti valori:
a) il rapporto fra la popolazione residente ed il numero degli schermi
operanti in ciascuna regione (quoziente regionale) e nei singoli comuni
(quoziente comunale);
b) il coefficiente d'incremento, rappresentato dalla differenza fra
il quoziente comunale ed il quoziente regionale, divisa per lo stesso quoziente
regionale.
2. In ciascun comune l'autorizzazione per nuovi schermi può essere
concessa quando il quoziente comunale sia superiore al quoziente regionale,
sempre che la nuova sala disti non meno di 2 km in linea d'aria dalla più
vicina sala operante. Il numero massimo di nuovi schermi autorizzabili
è determinato moltiplicando il numero degli schermi operanti nel
comune per il coefficiente d'incremento, con arrotondamento per eccesso
del decimale superiore a cinque. Si prescinde da tali criteri laddove l'apertura
della nuova sala venga chiesta per lo stesso numero dei posti contestualmente
alla chiusura definitiva di altra sala o la nuova sala sia destinata esclusivamente
alla programmazione di film stranieri in lingua originale.
3. Qualora il progetto della nuova sala cinematografica per la quale
è richiesta l'autorizzazione si caratterizzi per un particolare
livello qualitativo, sia tecnico che ambientale, il quoziente comunale
è aumentato del 30% e la distanza minima dalla più vicina
sala operante è ridotta ad 1 km in linea d'aria. Ai fini del presente
decreto si considera di particolare livello qualitativo la sala cinematografica
che presenti i seguenti requisiti: impianto di proiezione automatico o
semiautomatico e di riproduzione sonora stereofonica; aria condizionata;
cassa automatica; poltrone di larghezza non inferiore a 55 cm e con distanza
fra le file non inferiore a 95 cm.
Art.6 - Multisale
1. L'apertura di una multisala è subordinata al rilascio di
distinte autorizzazioni per ogni sala accorpata nello stesso immobile sotto
il profilo strutturale.
2. La trasformazione di una sala cinematografica monoschermo in una
multisala è consentita:
a) mediante frazionamento del numero dei posti già autorizzati,
aumentabili fino al 20 per cento;
b) mediante contestuale riduzione del numero dei posti già autorizzati
in altra sala cinematografica in attività nello stesso comune;
c) mediante contestuale cessazione dell'attività in una o più
sale cinematografiche situate nello stesso comune.
3. Per la realizzazione di nuove sale nell'ambito strutturale dei complessi
multisala esistenti è consentito un incremento del numero dei posti
precedentemente autorizzati, nella misura massima del 30 per cento. Analoga
autorizzazione non può essere rilasciata prima che sia trascorso
un triennio dalla data di concessione della precedente.
4. Per la realizzazione di un complesso multisala nell'ambito di progetti
coordinati che comprendano anche centri commerciali o parchi permanenti,
con eventuali altre strutture stabili per il tempo libero con finalità
culturali o ricreative ed adeguate aree di parcheggio, si prescinde dai
criteri di cui al comma 2 dell'art. 5:
a) nei comuni superiori a 500.000 abitanti per un numero complessivo
di posti non superiore a 2.500 e sempre che il complesso disti non meno
di 2 km dalla più vicina sala operante e 5 km dal più vicino
complesso multisala di almeno tre sale;
b) nei comuni sino a 500.000 abitanti per un numero complessivo di posti
non superiore a 2.000 e sempre che il complesso disti non meno di 5 km
dalla più vicina sala operante e 10 km dal più vicino complesso
multisala di almeno 3 sale.
Art.7 - Priorità delle istanze di trasferimento
Le istanze di trasferimento di sale cinematografiche esistenti in altra
zona del medesimo territorio comunale hanno diritto di priorità
rispetto a qualsiasi altra domanda di autorizzazione di nuova sala nel
comune considerato, presentata nel corso dello stesso semestre.
Art.8 - Arene
1. Si può autorizzare l'apertura di arene purché ubicate
ad almeno 2 km in linea d'aria l'una dall'altra e dalle arene esistenti.
2. Nei comuni che siano stazioni di cura, soggiorno e turismo si può
derogare dal criterio espresso nel comma precedente, in relazione ad una
motivata richiesta collegata all'entità del flusso turistico estivo.
3. Alle autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo,
deve seguire pratica attuazione, a pena di decadenza, entro un anno dalla
data di notificazione agli interessati. Qualora l'arena cinematografica
non risultasse costruita entro detto termine, sarà pronunciata declaratoria
di decadenza e l'intestatario dell'autorizzazione non potrà vantare
la priorità nell'esame di una eventuale successiva sua richiesta
nei confronti delle altre richieste che nel frattempo fossero state avanzate
da terzi interessati.
4. Non è necessaria nessuna ulteriore autorizzazione per i cinema
che nel periodo estivo trasferiscono all'aperto i propri spettacoli, quando
sia utilizzata un'area adiacente alla sala esistente e per lo stesso numero
di posti della sala medesima.
5. Di norma il periodo di agibilità delle arene si intende quello
corrente tra il 15 maggio e il 30 settembre.
Art.9 - Spettacoli misti
Ai sensi dell'art. 32 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, i criteri
di cui agli articoli 4, 5 e 6 del presente decreto, si osservano anche
per le autorizzazioni riguardanti l'apertura di nuove sale e arene cinematografiche
da adibire a spettacoli misti.
Art.10 - Cinema ambulanti
Le domande per l'esercizio di cinema ambulanti debbono essere corredate
da una planimetria del locale e da una breve relazione tecnica quando le
proiezioni abbiano luogo in locali al chiuso, mentre per le proiezioni
all'aperto è sufficiente precisare le località nelle quali
si intendono effettuare le proiezioni medesime senza presentazione della
relativa planimetria.
Art.11 - Norme procedurali
1. Le domande intese ad ottenere l'autorizzazione prevista dall'art.
31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, sostituito dall'art. 9 del decreto-legge
14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
marzo 1994, n. 153, devono essere indirizzate all'autorità competente
in materia di spettacolo e devono contenere la specifica indicazione della
norma in base alla quale si intende ottenere l'autorizzazione richiesta
e la denominazione che si intende assegnare al cinema o cinema-teatro,
con obbligo di comunicare ogni sua eventuale variazione.
2. Le domande devono essere presentate, su carta legale, in duplice
copia, ai comuni competenti, corredate dalla seguente documentazione:
a) progetto del locale in duplice copia firmata da un ingegnere o architetto
iscritto all'albo professionale comprendente:
aa) una planimetria generale in scala 1:500 rappresentante l'area destinata
o occupata dalla sala cinematografica e le aree adiacenti, con indicazioni
esatte relative all'altimetria e alla destinazione degli edifici confinanti
o prossimi, fino ad una distanza di 100 metri dal perimetro dell'edificio
progettato nonché le aree limitrofe fino allo sbocco delle strade
urbane adiacenti con le relative sezioni stradali;
ab) piante in scala 1:100 rappresentanti gli eventuali diversi piani
dell'edificio con l'indicazione della destinazione d'uso dei singoli locali,
il numero e la disposizione dei posti, le uscite di sicurezza ed i percorsi
di esodo, individuati con i simboli grafici previsti dall'allegato B al
decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983, con l'indicazione del
numero massimo di persone che permettono di far defluire, la posizione
e le dimensioni delle cabine di proiezione, le installazioni e gli impianti
previsti, i servizi igienici e locali destinati ad altri usi;
ac) sezioni longitudinali e trasversali in scala 1:100 dell'edificio;
ad) relazione tecnico-illustrativa, comprendente anche il calcolo della
sistemazione acustica;
b) documento comprovante il rilascio della concessione edilizia per
la sala cinematografica, da costruire o da trasformare, da parte del comune
o preventivo parere favorevole da parte della commissione edilizia comunale
apposto su una copia del progetto presentato;
c) documento legale comprovante la disponibilità dell'area ove
si tratti di una nuova costruzione o la disponibilità dell'immobile
ove si tratti di locale già esistente. In caso di locazione, dovrà
essere prodotto il relativo contratto nonché un titolo che dimostri
la proprietà dell'immobile da parte del locatore;
d) una carta topografica del comune e delle circoscrizioni, convalidata
dall'ufficio tecnico del comune, con l'indicazione del luogo preciso del
locale da costruire o da trasformare;
e) per l'applicazione degli articoli 4, 6, comma 4, e 8 del presente
decreto, documentazione idonea da cui risulti la distanza dal più
vicino cinema; a tal fine il richiedente potrà avvalersi dell'autocertificazione;
f) documentazione idonea a comprovare, nelle ipotesi di cui all'art.
5, comma 3, il livello qualitativo della sala.
3. La trasformazione di una sala cinematografica in due o più
sale di cui all'art. 6, comma 2, potrà essere richiesta con una
istanza corredata da un unico progetto relativo alla realizzazione del
manufatto che si intende destinare a multisala.
4. Per le sale di proiezione di film a formato ridotto, le domande debbono
essere corredate dagli stessi documenti previsti nei capoversi precedenti
per i cinema con apparecchi a formato normale.
5. A norma dell'art. 19, punti 5 e 9, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i comuni provvederanno all'istruttoria
delle pratiche secondo le seguenti modalità:
a) accerteranno la completezza della documentazione prodotta, apponendo
sulla domanda e su ogni documento allegato il proprio timbro datario;
b) acquisiranno nei propri atti una copia della domanda e della documentazione,
che sarà messa a disposizione della commissione provinciale di vigilanza
sui locali di pubblico spettacolo prevista dall'art. 141 del relativo regolamento
di esecuzione approvato con decreto 6 maggio 1940, n. 635;
c) chiederanno alla prefettura la convocazione della suindicata commissione
che, esaminata la documentazione, emetterà un motivato parere sul
progetto presentato, imponendo, ove necessario, tutte le prescrizioni ritenute
opportune per l'agibilità del locale e redigendo apposito processo
verbale. Il segretario della commissione provinciale di vigilanza apporrà
il proprio visto su tutti i fogli del progetto esaminato, a certificazione
che la documentazione tecnica sulla quale la commissione ha espresso il
proprio parere è quella che poi verrà acquisita agli atti
dell'autorità competente in materia di spettacolo;
d) trasmetteranno all'autorità competente in materia di spettacolo
copia del verbale redatto dalla commissione provinciale di vigilanza, nonché
una copia della domanda e della documentazione prodotta dall'interessato.
La copia del progetto presentato dovrà corrispondere esattamente
a quella vistata dalla commissione provinciale di vigilanza;
e) comunicheranno nella lettera di trasmissione tutte le informazioni
necessarie, indicando in particolare:
ea) il numero degli abitanti del comune e, ove rilevante ai fini del
rilascio del nulla osta, della circoscrizione, a convalida del certificato
rilasciato all'interessato;
eb) il numero delle sale e dei relativi schermi, individuati ai sensi
dell'art. 2, comma 2, esistenti nel territorio comunale ed in quello della
circoscrizione o equivalente ripartizione territoriale, ove è ubicata
o s'intende ubicare la sala o la multisala oggetto della domanda.
6. L'autorità competente in materia di spettacolo deciderà,
sentita la Commissione apertura sale cinematografiche prevista dall'art.
52 della legge 4 novembre 1965, n. 1213.
7. L'avvenuta concessione del nulla osta sarà comunicata al comune
ed alla prefettura che provvederanno agli ulteriori adempimenti di competenza.
8. Il comune trasmetterà all'autorità competente in materia
di spettacolo copia della licenza di esercizio rilasciata all'interessato,
ai sensi dell'art. 19, punti 5 e 9, del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616. Eventuali cambiamenti della titolarità della
gestione del cinema autorizzato saranno comunicati all'autorità
che ha rilasciato il nulla osta iniziale, per le annotazioni e l'aggiornamento
dei propri atti.
Art.12 - Periodo di attuazione delle autorizzazioni
e concessioni di proroga
1. Le autorizzazioni riguardanti la costruzione ed il rimodernamento
di locali al chiuso sono subordinate, sotto pena di revoca, alla condizione
che i lavori abbiano inizio entro il termine di tre mesi dalla data della
notificazione agli interessati dell'autorizzazione e siano condotti a termine
entro diciotto mesi dalla data di inizio.
2. Gli interessati, prima della scadenza del termine di inizio dei lavori
potranno richiedere una proroga massima di tre mesi mediante l'esibizione
di documenti comprovanti l'impossibilità dell'inizio dei lavori
stessi per ragioni tecniche o cause di forza maggiore.
3. Per motivi analoghi di cui al precedente comma potranno essere concesse
proroghe per l'ultimazione dei lavori per il periodo massimo di altri diciotto
mesi.
4. Ulteriori proroghe, sia per l'inizio che per l'ultimazione dei lavori,
potranno essere concesse per motivate ragioni di carattere del tutto eccezionale.
5. Le proroghe debbono essere richieste prima della scadenza del termine
utile che decorre dalla data di notifica all'interessato del provvedimento
autorizzativo.
Art.13 - Norme in materia di sicurezza e barriere
architettoniche
Nell'applicazione della presente normativa dovranno essere tenute presenti
le disposizioni contenute:
a) nella circolare n. 16 del 15 febbraio 1951 del Ministero dell'interno
- Direzione generale servizi antincendio, recante "norme di sicurezza,
per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi
ed altri locali di spettacoli in genere e successive modificazioni ed integrazioni";
b) negli articoli 27 e 26 rispettivamente della legge 30 marzo 1971,
n. 118, concernente: "Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio
1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili" e
relativo regolamento di attuazione del citato art. 27 della legge n. 118/71
a favore dei mutilati ed invalidi civili, in materia di barriere architettoniche,
ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 aprile
1978, n. 384;
c) nella vigente normativa antisismica.
Art.14 - Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.