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scheda:
La legge è in gran parte già riportata nel testo della n.1150/42 a cui si rimanda in questo stesso sito, ed è stata sostituita in parte dalle nuove norme successive (legge n.10/1977 e dal testo unico per l'edilizia del 2001) |
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1. (3). 2. I Comuni già compresi negli elenchi, di cui al secondo comma dell'articolo 8 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (2), approvati con decreto ministeriale prima dell'entrata in vigore della presente legge, provvedono agli adempimenti relativi alla formazione del piano regolatore generale entro sei mesi, trascorsi i quali applicano nei loro confronti le disposizioni dell'articolo 1 della presente legge. 3. (4). 4. (5). 5. (6). 6. (7). 7. (8). 8. (9). 9. (10). 10. (11). 11. (12). 12. (13). 13. (14). 14. (15). 15. (16). 16. (17). 17. (18). 18. (19). 19. (20). 20. (21). 21. Le disposizioni della presente legge si estendono, in quanto applicabili, alle Regioni a Statuto speciale e alle province di Trento e di Bolzano salve le competenze legislative ed amministrative ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi Statuti e delle norme di attuazione.
22. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Quando nella presente legge
in articoli o commi sostitutivi o aggiuntivi o
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 agosto 1967, n. 218.
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