Studio tecnico online
sezione di
www.softwareparadiso.it
software, servizi, informazioni sull'edilizia e la casa
 
Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica n.1150/42
(Legge 6 agosto 1967, n. 765)
 Parti e argomenti della scheda: 
La legge è in gran parte già riportata nel testo della n.1150/42 a cui si rimanda in questo stesso sito, ed è stata sostituita in parte dalle nuove norme successive (legge n.10/1977 e dal testo unico per l'edilizia del 2001)
Altre pagine inerenti sul sito: 
progetti di villini 
urbanistica 
Programma di Fabbricazione 
parliamo di ristrutturazioni 
legge n.1150/1942(legge urbanistica) 
legge n.10/1977 (edificabilità dei suoli) 
DPR n.380/2001 (testo unico dell'edilizia) 
software MURATS (verifica edifici in muratura) 
software CONDOM (gestione di condomini + centinaia di sentenze) 
software AREEF (stima terreni e costi di edifici) 
software GRAVITAZ (elaborazioni urbanistiche) 
trova un libro sul tema 
esamina le opportunità 
chiedi una consulenza
Google 
 
Web  www.softwareparadiso.it 
 

 
Legge 6 agosto 1967, n. 765 (1) 
Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 
17 agosto 1942, n. 1150 (2).

                         1. (3). 

                         2. I Comuni già compresi negli elenchi, di cui al secondo comma dell'articolo 8 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (2), approvati con decreto ministeriale prima dell'entrata in vigore della presente legge, provvedono agli adempimenti relativi alla formazione del piano regolatore generale entro sei mesi, trascorsi i quali applicano nei loro confronti le disposizioni dell'articolo 1 della presente legge. 

                         3. (4). 

                         4. (5). 

                         5. (6). 

                         6. (7). 

                         7. (8). 

                         8. (9). 

                         9. (10). 

                         10. (11). 

                         11. (12). 

                         12. (13). 

                         13. (14). 

                         14. (15). 

                         15. (16). 

                         16. (17). 

                         17. (18). 

                         18. (19). 

                         19. (20). 

                         20. (21). 

                         21. Le disposizioni della presente legge si estendono, in quanto applicabili, alle Regioni a Statuto speciale e alle province di Trento e di Bolzano salve le competenze legislative ed amministrative ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi Statuti e delle norme di attuazione. 

                         22. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Quando nella presente legge in articoli o commi sostitutivi o aggiuntivi o 
comunque inseriti nella legge 17 agosto 1942, n. 1150 (2), si fa riferimento alla «entrata in vigore della presente legge», il riferimento medesimo si intende fatto alla data di cui al primo comma del presente articolo. 

                         (1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 agosto 1967, n. 218. 
                         (2) Vedi, ora, la L. 28 gennaio 1977, n. 10, 
                         (3) Sostituisce il primo, il quarto, il quinto e il sesto comma dell'art. 8, L. 17 agosto 1942, n. 1150, 
                         (2) Vedi, ora, la L. 28 gennaio 1977, n. 10, 
                         (4) Inserisce alcuni commi dopo il primo comma dell'art. 10, L. 17 agosto 1942, n. 1150, 
                         (5) Abroga l'ultimo comma dell'art. 11, L. 17 agosto 1942, n. 1150, 
                         (6) Sostituisce il primo e secondo comma e aggiunge alcuni commi dopo il 
                         terzo all'art. 16, L. 17 agosto 1942, n. 1150, 
                         (7) Sostituisce l'art. 26, L. 17 agosto 1942, n. 1150, 
                         (8) Sostituisce l'art. 27, L. 17 agosto 1942, n. 1150, 
                         (9) Sostituisce i primi due commi dall'art. 28, L. 17 agosto 1942, n. 1150, 
                         (10) Sostituisce l'art. 30, L. 17 agosto 1942, n. 1150, 
                         (11) Sostituisce l'art. 31, L. 17 agosto 1942, n. 1150, 
                         (12) Sostituisce il comma secondo dell'art. 35, L. 17 agosto 1942, n. 1150, 
                         (13) Sostituisce l'art. 36, L. 17 agosto 1942, n. 1150, 
                         (14) Sostituisce l'art. 41, L. 17 agosto 1942, n. 1150, 
                         (15) Aggiunge l'art. 41-bis alla L. 17 agosto 1942, n. 1150, 
                         (16) Aggiunge l'art. 41-ter alla L. 17 agosto 1942, n. 1150, 
                         (17) Aggiunge l'art. 41-quater alla L. 17 agosto 1942, n. 1150, 
                         (18) Aggiunge l'art. 41-quinquies alla L. 17 agosto 1942, n. 1150, 
                         (19) Aggiunge l'art. 41-sexies alla L. 17 agosto 1942, n. 1150, 
                         (20) Aggiunge l'art. 41-septies alla L. 17 agosto 1942, n. 1150, 
                        (21) Aggiunge l'art. 41-octies alla L. 17 agosto 1942, n. 1150.