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Legge 29 novembre 1997, n. 410
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29 novembre
1997)
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
29 settembre 1997, n. 328, recante disposizioni tributarie urgenti"
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, recante disposizioni
tributarie urgenti, e' convertito in legge con le modificazioni riportate
in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Art. 1.
Modificazioni alle disposizioni concernenti l'imposta sul valore aggiunto
1. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura
del 19 per cento e' elevata al 20 per cento.
2. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura
del 16 per cento cessa di avere applicazione.
3. E' abrogato il comma 14 dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997,
n. 249.
4. Ai sensi dell'articolo 27, quarto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la quota imponibile corrispondente
all'aliquota del 20 per cento si ottiene riducendo il corrispettivo, comprensivo
di imponibile e di imposta, del 16,65 per cento o, in alternativa, dividendolo
per 120, moltiplicando il quoziente per 100 e arrotondando il prodotto,
per difetto o per eccesso, all'unita' piu' prossima.
5. Le variazioni delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto di
cui ai commi 1, 2 e 6, lettera b), numero 16), non si applicano alle operazioni
nei confronti dello Stato e degli enti e istituti indicati nel quinto comma
dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, per le quali alla data del 31 dicembre 1997, sia stata emessa
e registrata la fattura ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 del predetto
decreto, ancorche' alla data stessa il corrispettivo non sia stato ancora
pagato.
6. Nella tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella parte seconda, relativa ai beni e servizi soggetti all'aliquota
del 4 per cento:
1) il numero 15) e' sostituito dal seguente: "15) paste alimentari;
crackers e fette biscottate; pane, biscotto di mare e altri prodotti della
panetteria ordinaria anche contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal
titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, senza aggiunta di zuccheri,
miele, uova o formaggio;";
2) il numero 18) e' sostituito dal seguente: "18) giornali e notiziari
quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici, ad esclusione
dei giornali e periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli
di informazione libraria, edizioni musicali a stampa e carte geografiche,
compresi i globi stampati; carta occorrente per la stampa degli stessi
e degli atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica; materiale tipografico e simile attinente alle campagne elettorali
se commissionato dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti
o dai movimenti di opinione politica;";
3) il numero 19) e' sostituito dal seguente: "19) fertilizzanti di
cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per
la lotta biologica in agricoltura;";
4) il numero 35) e' sostituito dal seguente: "35) prestazioni relative
alla composizione, legatoria e stampa dei giornali e notiziari quotidiani,
libri, periodici, ad esclusione dei giornali e periodici pornografici e
dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, edizioni musicali
a stampa, carte geografiche, atti e pubblicazioni della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica;";
5) dopo il numero 41-ter e' aggiunto il seguente: "41- quater protesi
e ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale permanenti.";
b) nella parte terza, relativa ai beni e servizi soggetti all'aliquota
del 10 per cento:
1) il numero 2) e' sostituito dal seguente: "2) animali vivi della
specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, suina, ovina e caprina
(v.d. 01.02; 01.03; 01.04);"
2) il numero 3) e' sostituito dal seguente: "3) carni e parti commestibili
degli animali della specie equina, asinina, mulesca, bovina (compreso il
genere bufalo), suina, ovina e caprina, fresche, refrigerate, congelate
o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v.d. ex 02.01 -
ex 02.06);";
3) il numero 10) e' sostituito dal seguente: "10) lardo, compreso il
grasso di maiale non pressato ne' fuso, fresco, refrigerato, congelato
o surgelato, salato o in salamoia, secco o affumicato (v.d. ex 02.05);";
3-bis) il numero 10-bis) e' sostituito dal seguente: "10-bis) pesci
freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati, destinati all'alimentazione;
semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati (v.d. ex 03.01
- 03.02). Crostacei e molluschi compresi i testacei (anche separati dal
loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, congelati o
surgelati, secchi, salati o in salamoia, esclusi astici, aragoste e ostriche;
crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua o al vapore, esclusi
astici e aragoste (v.d. ex 03.03);";
4) il numero 11 e' sostituito dal seguente: "11) yogurt, kephir, latte
fresco, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e
altri tipi di latte fermentati o acidificati (v.d. ex 04.01);";
5) dopo il numero 19) e' inserito il seguente: "20) bulbi, tuberi,
radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione
o fioriti; altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze (v.d.
06.01 - 06.02);";
6) dopo il numero 24) e' inserito il seguente: "25) spezie (v.d. da
09.04 a 09.10);";
7) il numero 46) e' sostituito dal seguente: "46) strutto ed altri
grassi di maiale, pressati o fusi, grasso di oca e di altri volatili, pressato
o fuso (v.d. ex 15.01);";
8) il numero 55) e' sostituito dal seguente: "55) salsicce, salami
e simili di carni, di frattaglie o di sangue (v.d. 16.01);";
9) dopo il numero 56) e' inserito il seguente: "57) estratti e sughi
di carne ed estratti di pesce (v.d. 16.03);";
10) dopo il numero 58) e' inserito il seguente: "59) zuccheri di barbabietola
e di canna allo stato solido, esclusi quelli aromatizzati o colorati (v.d.
ex 17.01);";
11) dopo il numero 66) e' inserito il seguente: "67) prodotti a base
di cereali; ottenuti per soffiatura o tostatura: ''puffedrice'', ''cornflakes''
e simili (v.d. 19.05);";
12) il numero 78) e' sostituito dal seguente: "78) salse; condimenti
composti; preparazioni per zuppe, minestre, brodi; zuppe, minestre, brodi,
preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate (v.d. 21.04-21.05);";
13) dopo il numero 87) e' inserito il seguente: "88) panelli, sansa
di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva, escluse le
morchie; panelli ed altri residui della disoleazione di semi e frutti oleosi
(v.d. 23.04);";
14) il numero 121) e' sostituito dal seguente: "121) somministrazioni
di alimenti e bevande, escluse quelle effettuate in pubblici esercizi di
categoria lusso; prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto
aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e bevande;";
15) il numero 123-ter) e' sostituito dal seguente: "123-ter) canoni
di abbonamento alle radiodiffusioni circolari trasmesse in forma codificata,
nonche' alla diffusione radiotelevisiva con accesso condizionato effettuata
in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite;";
16) il numero 127-novies e' sostituito dal seguente "127- novies prestazioni
di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito, escluse quelle
esenti a norma dell'articolo 10, numero 14), del presente decreto;";
16-bis) il numero 127-sexiesdecies) e' sostituito dal seguente: "127-sexiesdecies)
prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, previste dall'articolo
6, comma 1, lettere d), l) e m), del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, di rifiuti urbani di cui all'articolo 7, comma 2, e di rifiuti speciali
di cui all'articolo 7, comma 3, lettera g), del medesimo decreto;";
17) dopo il numero 127-sexiesdecies e' aggiunto il seguente: "127-septiesdecies
oggetti d'arte, di antiquariato, da collezione, importati; oggetti d'arte
di cui alla lettera a) della tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio
1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85, ceduti dagli autori, dai loro eredi o legatari.".
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni
effettuate a decorrere dal 1 ottobre 1997.
Art. 2.
Regime IVA per le cessioni di contratti di sportivi professionisti,
per i trasporti pubblici, per le universita' e gli enti di ricerca.
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 7, quarto comma, lettera d), contenente disposizioni
relative alla territorialita' dell'imposta, dopo le parole "e quelle inerenti
all'obbligo di non esercitarle," sono inserite le seguenti: "nonche' le
cessioni di contratti relativi alle prestazioni di sportivi professionisti,";
b) nell'articolo 10, primo comma, concernente le operazioni esenti
dall'imposta, il numero 14) e' sostituito dal seguente: "14) prestazioni
di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza o
altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo,
lacuale, fluviale e lagunare. Si considerano urbani i trasporti effettuati
nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta
chilometri;";
b-bis) all'articolo 19-ter , terzo comma, secondo periodo, dopo le
parole: "comuni e loro consorzi," sono inserite le seguenti: "universita'
ed enti di ricerca,".
Art. 3.
Registrazione delle fatture
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 21, quarto comma, secondo periodo, concernente l'emissione
delle fatture, le parole "la fattura puo' essere emessa entro il mese successivo"
sono sostituite dalle seguenti: "la fattura puo' essere emessa entro il
giorno 15 del mese successivo";
b) all'articolo 23, primo comma, secondo periodo, concernente la registrazione
delle fatture, le parole "entro il mese di emissione" sono sostituite dalle
seguenti: "entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna
o spedizione dei beni".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle cessioni di beni
con consegna o spedizione a decorrere dal 1 ottobre 1997.
Art. 4.
Trattamento tributario delle plusvalenze sulle cessioni di partecipazioni
1. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n.
27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, e'
sostituito dal seguente: "3. Nel caso di opzione di cui al comma 1 l'imposta
sostitutiva si applica nella misura del 15 per cento sulla plusvalenza
risultante dall'applicazione della percentuale del 14 per cento sul corrispettivo
pattuito.".
2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e' sostituita dalla seguente: " c) le plusvalenze
realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali
nonche' di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le
predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o i titoli
ceduti rappresentino, complessivamente, una partecipazione al capitale
o al patrimonio superiore al 2, al 5 o al 10 per cento, secondo che si
tratti di azioni negoziate in mercati regolamentati, altre azioni o di
partecipazioni non azionarie. Per i diritti o titoli attraverso cui possono
essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali potenzialmente
ricollegabili alle predette partecipazioni. La percentuale di partecipazione
e' determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso
di dodici mesi, ancorche' nei confronti di soggetti diversi: si considerano
cedute per prime le partecipazioni, i diritti o i titoli acquisiti in data
piu' recente. Sono escluse le partecipazioni, i diritti o i titoli acquisiti
per successioni;".
Art. 5.
Disposizioni in materia di versamenti dell'imposta sulle assicurazioni
1. Il comma 1 dell'articolo 9, concernente l'obbligo di denuncia e versamento
dell'imposta da parte degli assicuratori, della legge 29 ottobre 1961,
n. 1216, come da ultimo modificato dal comma 35 dell'articolo 3 della legge
23 dicembre 1996, n. 662, e' sostituito dal seguente:
"1. Gli assicuratori debbono versare all'ufficio del registro entro
il mese solare successivo l'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati
in ciascun mese solare, nonche' eventuali conguagli dell'imposta dovuta
sui premi ed accessori incassati nel secondo mese precedente. Per i premi
ed accessori incassati nel mese di novembre, nonche' per gli eventuali
conguagli relativi al mese di ottobre, l'imposta deve essere versata entro
il 20 dicembre successivo. I versamenti cosi' effettuati vengono scomputati
nella liquidazione definitiva di cui al comma 4".
Art. 6.
Disposizioni in materia di tasse per lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani interni
1. Il comma 4-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 25 novembre 1996,
n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n.
5, e' sostituito dal seguente: "4- bis. Le disposizioni di cui all'articolo
66, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, come
sostituito dall'articolo 3, comma 68, lettera f), della legge 28 dicembre
1995, n. 549, sono abrogate ferme restando per il 1997 e il 1998 l'imponibilita'
delle superfici scoperte operative e l'esclusione dal tributo delle aree
scoperte pertinenziali od accessorie a locali tassabili.".
Art. 6-bis.
Disposizioni in materia di sanzioni e interessi
1. Per le procedure concorsuali in essere alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto non si applicano le sanzioni
di cui all'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e all'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, ne' gli interessi, a condizione che l'imposta
dovuta venga versata in un'unica soluzione entro trenta giorni:
a) dalla data di pubblicazione del decreto di chiusura di cui all'articolo
193 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nel caso di amministrazione
controllata;
b) dalla data del passaggio in cosa giudicata della sentenza di omologazione
di cui all'articolo 181 del citato regio decreto n. 267 del 1942, nel caso
di concordato preventivo;
c) dalla data del decreto di esecutivita' del piano di riparto di cui
all'articolo 110 del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, nel caso di
fallimento;
d) dalla data del provvedimento di autorizzazione del piano di riparto
di cui all'articolo 212 del citato regio decreto n. 267 del 1942, nel caso
di liquidazione coatta amministrativa;
e) dalla data del provvedimento di autorizzazione della ripartizione
parziale di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, nel caso
di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
2. Il versamento di cui al comma 1 puo' essere effettuato anche in dodici
rate bimestrali maggiorate degli interessi computati al tasso di cui all'articolo
20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
a far tempo dai termini indicati nelle lettere a), b), c), d) ed e) dello
stesso comma 1.
Art. 6-ter.
Termini per la notifica degli avvisi di liquidazione relativi all'imposta
comunale sugli immobili
1. Relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli
anni 1994 e 1995, nonche' a quella dovuta per l'anno 1993 nei comuni compresi
nei territori delle province autonome di Trento e di Bolzano, i termini
per la notifica degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni
e dei provvedimenti di irrogazione di sanzioni per infrazioni di carattere
formale sono fissati al 31 dicembre 1998.
Art. 6-quater.
Disposizioni relative alla tassa sull'occupazione di suolo pubblico
1. Al comma 2-bis dell'articolo 47 del decreto legislativo 15 novembre
1993, n. 507, come sostituito dall'articolo 3, comma 62, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, e' aggiunto il seguente periodo: "I comuni e le
province possono, con delibera, estenderne la non applicazione anche alle
annualita' pregresse".
2. All'articolo 3, comma 63, lettera d), della citata legge n. 549 del
1995, sono aggiunte le seguenti parole: "anche fin dal 1 gennaio 1988".
3. All'articolo 3 della citata legge n. 549 del 1995, dopo il comma
63 e' inserito il seguente:
"63- bis. I comuni, anche in deroga agli articoli 44 e seguenti del
decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni,
possono, con apposite deliberazioni, esonerare dalla tassa le occupazioni
di suolo pubblico per impianti di erogazione di pubblici servizi; i comuni
possono attribuire alla relativa delibera effetto retroattivo anche fin
dall'anno 1988".
4. I comuni e le province, anche in deroga all'articolo 44, comma 2,
del citato decreto legislativo n. 507 del 1993, e successive modificazioni,
possono, con apposita deliberazione:
a) stabilire di non assoggettare alla tassa le occupazioni con tende
o simili, fisse e retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico;
b) attribuire alla deliberazione di cui al presente comma anche effetto
retroattivo per gli anni nei quali non abbiano applicato la relativa tassa".
Art. 7.
Devoluzione delle entrate e variazioni di bilancio
1. Le entrate derivanti dal presente decreto sono riservate all'erario
e concorrono alla copertura degli oneri del servizio del debito pubblico,
nonche' alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria
in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede
comunitaria. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono definite, ove necessarie, le modalita' per l'attuazione del
presente articolo.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio
occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
Art. 8.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle
Camere per la conversione in legge. |
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